Manuale dell’investitore - Impiantare un’impresa in Svizzera

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Edizione aprile 2012 invest-in-switzerland.com Manuale dell’investitore. Impiantare un’impresa in Svizzera.

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Edizione aprile 2012invest-in-switzerland.com

Manuale dell’investitore. Impiantare un’impresa in Svizzera.

Dati di pubblicazione

Editore Osec, Comunicazine e Marketing, Zurigo

Testo Generis AG, Sciaffusa

Testo cap. 10 PricewaterhouseCoopers AG, Zurigo

Revisione WWT – Worldwide Translation Services, Weesen

Traduzioni WWT – Worldwide Translation Services, Weesen

Design effact AG, Zurigo

Stampa Sonderegger Druck AG, Weinfelden

Numero di copie 24.000

Lingue cinese, francese, giapponese, inglese, italiano,

portoghese, russo, tedesco

Dr. Eric Scheidegger

Membro della direzione

Vicedirettore, Segreteria di

Stato dell‘economia SECO

Daniel Küng

CEO Osec

3Manuale dell’investitore 2012

Benvenuti.

Cara lettrice, caro lettore,

Sotto molti punti di vista la svizzera è un Paese con molti vantag-

gi dal punto di vista geografico. Ciò si riflette, per esempio, nella

ricerca e nell’innovazione, nelle condizioni di lavoro, nelle infra-

strutture, nella posizione centrale in Europa, nel contesto politico-

economico e nella qualità della vita. Il fatto che la Svizzera sia

una delle località economiche più attraenti a livello mondiale trova

anche riscontro in varie classifiche, che dimostrano chiaramente

la competitività, l’innovazione o la stabilità di un Paese.

La nuova edizione del nostro manuale Le fornisce, sia come

investitore che consulente, una buona base per la scelta giusta

della sede della sua impresa e La rende in grado di posizionarsi in

modo ottimale nel contesto della competizione a livello globale.

Il documento delucida inoltre i nostri concetti chiave relativi alla

politica della sede, quali «sicurezza e fiducia», «veloce e facile»,

«innovazione e tecnologia» e «qualità della vita». La Svizzera,

oltre ad essere una popolare meta di vacanze, premia anche le

iniziative imprenditoriali e i trasferimenti delle imprese dall’estero.

Troverà anche gli indirizzi dei nostri rappresentanti che sono

attivi in tutto il mondo e che La aiuteranno nella realizzazione del

suo progetto. Essi saranno il suo primo punto di contatto e sono

sempre disponibili per fornirle qualsiasi informazione e consulen-

za in maniera rapida, riservata e competente. Il manuale fornisce

inoltre gli indirizzi dei promotori economici cantonali e regionali e

di numerose associazioni, organizzazioni e prestatori di servizi.

Sia che lei sia un imprenditore o un investitore diretto, le garan-

tiamo che si sentirà rapidamente come a casa sua. Nel nostro

Paese troverà rappresentanti di istituzioni pubbliche ed autorità di

tutti i livelli, sia nazionale che locale, impegnati in prima persona

a promuovere una politica favorevole alle imprese. Il governo

del nostro Paese, insieme alle autorità cantonali e ai servizi di

promozione economica, si impegna affinché la Svizzera continui

ad essere, per le aziende, una piazza attrattiva e con un’elevata

qualità di vita.

Dr. Eric Scheidegger Daniel Küng

Membro della direzione CEO Osec

Vicedirettore, Segreteria di

Stato dell’economia SECO

4 Manuale dell’investitore 2012

Indice.

I vantaggi della Svizzera. .........................7

1. La Svizzera in breve.1.1 Geografia ...............................................................91.2 Clima ...................................................................101.3 Sistema politico ...................................................101.3.1 Struttura federale ................................................101.3.2 Suddivisione dei poteri a livello federale .............101.3.3 Democrazia diretta e sistema della

concordanza .......................................................111.3.4 Stabilità politica e pace sociale ...........................111.4 Finanze pubbliche ...............................................121.5 Neutralità .............................................................131.6 Popolazione ........................................................131.7 Apertura al mondo e internazionalità ..................131.7.1 Lingue e patrimonio culturale ..............................131.7.2 Investimenti diretti e imprese svizzere

all’estero .............................................................141.7.3 Organizzazioni internazionali ...............................151.8 La Svizzera in cifre ..............................................16

2. Struttura economica.2.1 Prodotto interno lordo e struttura settoriale ........172.2 Rete internazionale..............................................192.2.1 Scambi di beni e servizi ......................................192.2.2 Investimenti diretti ...............................................202.3 Importanti cluster economici ..............................212.3.1 Chimica/farmaceutica e biotecnologia ...............212.3.2 Tecnologia medica ..............................................212.3.3 Servizi finanziari ..................................................222.3.4 Industria metalmeccanica ed elettrica ................222.3.5 Industria dell’orologeria .......................................232.3.6 Tecnologie dell’informazione ...............................232.3.7 Cleantech ............................................................242.3.8 Commercio delle materie prime ..........................242.3.9 Funzioni di Headquarter ......................................25

3. Condizioni quadro economiche.3.1 Commercio internazionale di beni e servizi.........273.1.1 Accordi di libero scambio, OMC e

soppressione delle barriere commerciali ............273.1.2 Dogane ................................................................273.1.3 Regole d’origine ..................................................283.2 Protezione della libera concorrenza ....................283.3 Protezione della proprietà intellettuale ................283.3.1 Brevetti ................................................................303.3.2 Marchi .................................................................313.3.3 Design .................................................................323.3.4 Diritti d’autore ......................................................323.4 Prescrizioni e responsabilità relative ai

prodotti ...............................................................323.4.1 Derrate alimentari ................................................333.4.2 Prodotti farmaceutici ...........................................34

3.4.3 Dispositivi medici ................................................343.5 Salvaguardia del territorio e protezione

dell’ambiente ......................................................343.5.1 Costruzione e pianificazione del territorio ...........343.5.2 Ambiente .............................................................35

4. Svizzera ed Europa.4.1 Commercio e investimenti diretti ........................364.2 Collaborazione politica ed economica ................364.2.1 Libera circolazione delle persone........................374.2.2 Accordi di Schengen ...........................................374.2.3 Abolizione degli ostacoli tecnici al commercio ...384.2.4 Ricerca ................................................................384.2.5 Trasporti ferroviari, stradali e aerei ......................384.2.6 Settore degli approvvigionamenti pubblici ..........384.2.7 Commercio di prodotti agricoli............................394.2.8 Fiscalità del risparmio .........................................394.3 Euro .....................................................................39

5. Fondazione d’impresa e gestione aziendale.

5.1 Forme di società .................................................405.1.1 Società anonima (SA) ..........................................415.1.2 Società a garanzia limitata (sagl) .........................415.1.3 Succursale ..........................................................445.1.4 Società in accomandita per investimenti

collettivi di capitale .............................................445.1.5 Ditta individuale ...................................................445.1.6 Società in nome collettivo ...................................445.1.7 Joint venture .......................................................445.1.8 Società semplice .................................................445.2 Rendicontazione .................................................445.3 Revisione .............................................................455.4 Costituzione di un’impresa .................................455.4.1 Procedura ............................................................455.4.2 Iscrizione nel registro di commercio ...................475.4.3 Spese di costituzione ..........................................47

6. Visto, permesso di soggiorno e di lavoro.

6.1 Ingresso e visto ...................................................496.1.1 Prescrizioni in materia di visti ..............................496.1.2 Procedura in caso di obbligo di visto ..................526.2 Soggiorno e domicilio .........................................536.2.1 Ricongiungimento familiare .................................546.3 Soggiorno senza esercizio di attività lucrativa ....546.3.1 Soggiorni fino a tre mesi .....................................546.3.2 Soggiorni di durata maggiore..............................546.3.3 Caso speciale: studenti .......................................556.4 Soggiorno con esercizio di attività lucrativa .......556.4.1 Riconoscimento delle qualifiche professionali ....566.4.2 Cittadini dell’UE/AELS: soggiornare e

lavorare in Svizzera .............................................57

5Manuale dell’investitore 2012

6.4.3 Cittadini non UE/AELS: soggiornare e lavorare in Svizzera .............................................58

6.4.4 Tirocinanti/Praticanti ...........................................586.5 Naturalizzazione ..................................................59

7. Immobili.7.1 La ricerca dell’immobile giusto ...........................607.1.1 Immobili residenziali e commerciali ....................607.1.2 Alloggi temporanei/appartamenti ammobiliati ....617.2 Immobili commerciali ..........................................617.2.1 Locazione ............................................................617.2.2 Acquisto ..............................................................627.3 Immobili residenziali ............................................637.3.1 Locazione ............................................................637.3.2 Acquisto ..............................................................637.4 Aspetti giuridici: licenza di costruzione ...............667.5 Aspetti giuridici: acquisto di fondi da parte

di persone all’estero ...........................................667.5.1 Non soggetti ad autorizzazione...........................667.5.2 Obbligo di autorizzazione ....................................677.5.3 Motivi per l’autorizzazione ..................................677.5.4 Esecuzione ..........................................................67

8. Mercato del lavoro e diritto del lavoro.8.1 Occupazione e disoccupazione ..........................688.2 Costo del lavoro ..................................................698.2.1 Retribuzioni .........................................................698.2.2 Costi accessori del personale .............................708.3 Occupazione e rappresentanti lavoratori ............718.3.1 Contratto individuale di lavoro ............................728.3.2 Contratti collettivi di lavoro .................................728.3.3 Partecipazione e rappresentanza dei lavoratori ..738.4 Orario di lavoro e tempo libero............................738.4.1 Durata normale, durata massima e modelli di orario

del lavoro ............................................................738.4.2 Ore supplementari e lavoro straordinario ............738.4.3 Lavoro diurno e lavoro serale ..............................748.4.4 Lavoro notturno, lavoro domenicale e nei giorni

festivi ...................................................................748.4.5 Giorni di ferie e giorni festivi................................748.5 Licenziamento e settimana corta (in Svizzera

«disdetta» e «lavoro ridotto») ..............................758.5.1 Periodo di preavviso e tutela del lavoratore

dal licenziamento (in Svizzera «termine di disdetta» e «protezione dalla disdetta») ..............75

8.5.2 Settimana corta (in Svizzera «lavoro ridotto») e licenziamenti collettivi ......................................76

8.6 Assicurazioni sociali ............................................768.6.1 Assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti (AVS) ....................................................788.6.2 Assicurazione per l’invalidità (AI) .........................788.6.3 Assicurazione contro gli infortuni ........................78

8.6.4 Assicurazione malattie e assicurazione di indennità giornaliera (indennità di malattia) ....78

8.6.5 Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità .................79

8.6.6 Assicurazione contro la disoccupazione (AD) .....798.6.7 Previdenza professionale ....................................798.6.8 Assegni familiari ..................................................808.7 Ricerca del personale .........................................808.7.1 Servizio pubblico di collocamento ......................808.7.2 Collocatori privati ................................................818.7.3 Head hunter ........................................................818.7.4 Prestito di personale e lavoro interinale

(in Svizzera «personale a prestito» e «lavoro temporaneo») .........................................81

9. Piazza finanziaria e mercato dei capitali.

9.1 Banche ................................................................829.1.1 Struttura e condizioni quadro ..............................829.1.2 Vigilanza ..............................................................839.1.3 Servizi ..................................................................839.1.4 Garanzia dei depositi ..........................................849.1.5 Fiscalità del risparmio .........................................849.2 Borsa Svizzera: SIX Swiss Exchange..................849.3 Finanziamenti commerciali e immobiliari ............859.3.1 Finanziamento delle attività correnti ...................859.3.2 Ipoteche ..............................................................859.4 Capitale di rischio ...............................................879.4.1 Venture capital ....................................................879.4.2 Business angel ....................................................889.4.3 Sostegno da parte dello Stato ............................889.5 Costi del capitale e interessi ...............................899.6 Inflazione .............................................................90

10. Panoramica del sistema fiscale svizzero.

10.1 Imposizione delle persone giuridiche ..................9110.1.1 Imposta sull’utile delle persone giuridiche –

livello federale .....................................................9110.1.2 Imposta sull’utile delle persone giuridiche –

livello cantonale e comunale ...............................9210.1.3 Imposta sul capitale ............................................9310.1.4 Incentivi fiscali .....................................................9310.2 Onere fiscale nel confronto internazionale ..........9410.3 Imposizione delle persone fisiche .......................9510.3.1 Imposta sul reddito .............................................9510.3.2 Imposta patrimoniale ..........................................9610.3.3 Espatriati .............................................................9610.3.4 Frontalieri ............................................................9610.3.5 Imposizione forfettaria.........................................9710.3.6 Imposta sulle successioni e donazioni ................9710.4 Imposta preventiva ..............................................9810.4.1 Aliquote nazionali ................................................98

6 Manuale dell’investitore 2012

10.4.2 Aliquote secondo le convenzioni ........................9810.4.3 Accordi bilaterali con l’Unione europea ..............9810.5 Imposta sul valore aggiunto ................................9910.5.1 Assoggettamento ................................................9910.5.2 Operazioni imponibili .........................................10010.5.3 Base imponibile .................................................10010.5.4 Aliquote .............................................................10010.5.5 Esenzioni ...........................................................10010.5.6 Deduzione dell’imposta precedente .................10110.5.7 Esportazioni ......................................................10110.5.8 Attività internazionale ........................................10110.5.9 Imprese con sede all’estero ..............................10110.6 Altre tasse .........................................................10210.6.1 Tasse di bollo ....................................................10210.6.2 Imposte immobiliari ...........................................10210.7 Convenzioni di doppia imposizione ..................10210.8 Regole sui prezzi di trasferimento

(transfer pricing) ................................................103

11. Infrastruttura.11.1 Trasporti ............................................................10411.1.1 Rete stradale .....................................................10411.1.2 Ferrovie .............................................................10511.1.3 Trasporti aerei ....................................................10611.2 Energia ..............................................................10811.3 Acqua ................................................................10911.3.1 Acqua potabile ..................................................10911.3.2 Smaltimento delle acque di scarico e

protezione delle acque......................................10911.4 Comunicazione .................................................10911.5 Posta .................................................................11011.6 Sanità ................................................................11111.6.1 Cure mediche ....................................................11111.6.2 Assicurazione malattia ......................................112

12. Formazione e ricerca.12.1 Formazione scolastica e professionale .............11312.1.1 Insegnamento primario e

formazione superiore ........................................11512.1.2 Formazione professionale .................................11612.2 Formazione continua .........................................11612.3 Università/scuole universitarie ..........................11712.3.1 Università e politecnici ......................................11712.3.2 Scuole universitarie professionali ......................11812.3.3 Programmi Executive MBA-EMBA ....................11912.4 Scuole private internazionali e college ..............11912.5 Ricerca e sviluppo .............................................12012.5.1 La Svizzera, un centro per la ricerca .................12012.5.2 Collaborazione internazionale in materia

di ricerca ...........................................................122

13. Vivere in Svizzera.13.1 Sicurezza e qualità di vita..................................12313.2 Trasloco e integrazione .....................................12413.2.1 Trasloco .............................................................12413.2.2 Corsi di lingue ...................................................12513.3 Affittare un appartamento .................................12513.3.1 Cauzione e contratto di locazione.....................12513.3.2 Regolamento e amministrazione .......................12613.4 Telefono, Internet e televisione..........................12613.5 Assicurazioni .....................................................12613.6 Trasporti pubblici ...............................................12713.7 Il tempo libero ...................................................12713.7.1 Cultura e svago .................................................12713.7.2 Associazioni e volontariato ...............................12813.8 Reddito e costo della vita .................................128

14. Promozione della Svizzera.14.1 Competenze ......................................................13114.2 Politica e strumenti di promozione ....................13114.3 Servizi di promozione commercio e investimento in Svizzera ....................................13114.4 Promozione cantonale ......................................13214.5 Agevolazioni fiscali nell’ambito della politica

regionale ...........................................................13214.6 Altre istituzioni di promozione ...........................13314.6.1 Commissione per la tecnologia e

l’innovazione (CTI) .............................................13314.6.2 Centri tecnologici e per neoimprenditori ...........134

15. Allegati. 15.1 Indirizzi ..............................................................13715.2 Elenco delle figure .............................................140

Paesi d’Europa. ..................................141Carta geografica della Svizzera. ..........142Aree linguistiche della Svizzera. ..........143

7Manuale dell’investitore 2012

I vantaggi della Svizzera.

1. Ambiente competitivo a livello politico ed economico.

• Semplice creazione di impresa, diritto societario collaudato

• Procedure burocratiche efficienti e densità normativa contenuta

• Protezione completa della proprietà intellettuale

• Niente leggi anti-dumping

2. Posizione strategica favorevole.

• Tre dei quattro principali mercati / delle principali economie

d’Europa sono Paesi confinanti con la Svizzera

• Centro di comunicazione e trasporto tra il nord e il sud dell’Eu-

ropa

3. Stretta rete internazionale, rela­zione di fiducia Svizzera­Europa.

• Forte orientamento alle esportazioni dell’economia; elevati

investimenti diretti all’estero

• Unione europea come partner commerciale più importante per

la Svizzera, relazioni assicurate da accordi bilaterali democrati-

camente legittimati e con un’ampia base di supporto

• Inglese come lingua di comunicazione accanto alle quattro

lingue nazionali

4. Infrastrutture di prim’ordine, ottima qualità di vita.

• Fitta rete di collegamenti stradali, ferroviari e aerei

• Approvvigionamento sicuro di energia, acqua e servizi di

comunicazione

• Sistema sanitario di prim’ordine

• Città sicure, ambiente intatto

5. Cluster economico leader nel mondo.

• Ubicazione neutrale fondamentale per le funzioni di Headquarter

a livello europeo

• Concentrazione unica al mondo per la farmaceutica e Life

Sciences

• Importante piazza finanziaria

• Leader di mercato nell’industria dell’orologeria di lusso

• Nonostante la carenza di materie prime, sede globalmente

importante per il commercio delle materie prime

6. Mercato del lavoro flessibile, alta produttività.

• Diritto del lavoro liberale, disposizioni favorevoli per i datori di

lavoro

• Disoccupazione contenuta, indice occupazionale elevato

• Forza lavoro motivata, leale e qualificata con buone cono-

scenze linguistiche ed esperienza internazionale superiore alla

media

7. Moderata imposizione fiscale.

• Aliquote fiscali concorrenziali a livello europeo

• Imposte contenute

• Interessanti possibilità di pianificazione fiscale

8. Mercato dei capitali efficiente, condizioni favorevoli.

• Ampia offerta di prodotti bancari e assicurativi

• Condizioni di prestito favorevoli

• Alta stabilità dei prezzi / bassa inflazione a lungo termine

8 Manuale dell’investitore 2012

9. Eccellenti istituzioni scolastiche, centro leader per l’innovazione.

• Tirocini e didattica orientati alla pratica; università e scuole

professionali che conducono ricerca a livello mondiale; scuole

private e collegi di fama internazionale.

• Stretto collegamento tra ricerca e realtà economica, partecipa-

zione allo scambio internazionale nel campo della ricerca

• Assistenza nell’attuazione dell’innovazione nella pratica

10. Assistenza professionale nell’insediamento.

• Consulenza competente

• Assistenza nel reperimento di contatti e terreni commerciali

• Agevolazioni fiscali e possibilità di promozione finanziaria

Fig. 1: Classifiche internazionali della Svizzera

Fonte: 1) IMD World Competitiveness Online, 20112) The Global Competitiveness Report 2011 – 20123) The Global Innovation Index 20114) Euromoney 20115) UBS, Prezzi e salari: confronto del potere d’acquisto nel mondo, agosto 2010

1• Competitività 2)

• Indice d’innovazione globale 3)

• Costo del capitale 1)

• Qualità dell’infrastruttura 2)

• Esperienza internazionale dei lavoratori 1)

• Forza d’attrazione per personale estero altamente qualificato 1)

• Buone relazioni tra datori di lavoro e dipendenti 2)

• Spesa per R&S 1)

• Premi Nobel per milione di abitanti 1)

• Potere d’acquisto 5)2• Stabilità politica 1)

• Deregolamentazione del mercato del lavoro 1)

• Motivazione sul lavoro 1)

• Infrastruttura sanitaria 1)

• Qualità del sistema educativo 1) 3• Indice di solvibilità 4)

• Flessibilità nell’assunzione e licenziamento 2)

9Manuale dell’investitore 2012

Stretta tra le Alpi e il Giura, la Svizzera è il centro di comuni-

cazione e trasporto tra il Nord e il Sud dell’Europa, crocevia

di culture e lingue europee. Non vi è altro Paese che offra

una tale varietà in uno spazio tanto piccolo. L’economia

svizzera deve il suo importante grado di sviluppo al sistema

economico liberale, alla stabilità politica e alla sua apertura

internazionale. Lo Stato crea le necessarie condizioni quadro

e interviene solo laddove l’interesse generale lo esige. Il si-

stema educativo di elevato livello e le eccellenti infrastrutture

costituiscono le fondamenta della competitività dell’econo-

mia svizzera.

1.1 Geografia.

La superficie totale della Svizzera è di 41’285 km2. Caratterizzato

da catene montuose e collinari, fiumi e laghi, il Paese offre su una

superficie ridotta – 220 km da nord a sud e 348 km da est a ovest

– una grande varietà di paesaggio. Le Alpi svizzere, il collinoso

altipiano svizzero, che va dal lago di Costanza fino al lago di

Ginevra, e il Giura svizzero, una lunga catena montuosa di cor-

rugamento, costituiscono le tre principali aree geografiche del

Paese. Grazie alla sua posizione centrale, la Svizzera è crocevia

di diverse culture e al tempo stesso centro di comunicazione e

trasporto tra il Nord e il Sud dell’Europa.

Il sei per cento delle riserve di acqua dolce dell’Europa si trovano

nelle Alpi svizzere, particolare che è valso alla Svizzera anche il

soprannome di «Cisterna d'Europa». Oltre a numerosi fiumi, la

Svizzera conta più di 1’500 laghi e condivide i suoi due laghi più

1. La Svizzera in breve.

grandi con i Paesi vicini: il lago di Ginevra (Lac Léman) a sud-ovest

con la Francia, e il lago di Costanza (Bodensee) a nord-est con

Germania e Austria.

Fig. 2: Carta geografica

Il portale svizzero

www.swissworld.org

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, russo,

cinese, giapponese

10 Manuale dell’investitore 2012

1.2 Clima.

Il clima della Svizzera è fortemente influenzato dal vicino Atlantico.

Le correnti occidentali prevalenti portano in Svizzera aria umida

e mite, con un effetto rinfrescante in estate e mite in inverno, ga-

rantendo tutto l’anno sufficienti precipitazioni nella maggior parte

delle regioni. Le Alpi costituiscono una netta barriera climatica tra

il Nord e il Sud della Svizzera. Il Sud del Paese, influenzato perlo-

più dal mar Mediterraneo, si distingue dal Nord soprattutto per gli

inverni nettamente più miti. Le temperature in Svizzera dipendono

principalmente dall’altitudine. Nella pianura al Nord la temperatura

media di gennaio è di circa 1°C, in luglio di circa 17°C, mentre nel-

la pianura sul versante meridionale le rispettive temperature medie

sono di circa 2 o 3°C superiori.

1.3 Sistema politico.

1.3.1 Struttura federale

La Svizzera è una nazione basata sulla volontà, costituita da

diversi gruppi etnici con diverse lingue e religioni. La fondazione

del moderno Stato svizzero risale al 1848. Prima di allora il Paese

era costituito da un’unione meno salda tra cantoni indipendenti.

L’abbreviazione CH per la Svizzera, diffusa ad esempio nelle

pagine Internet, è da ricondurre alla designazione latina ufficiale

«Confoederatio Helvetica».

La struttura statale è federale e si suddivide in tre livelli politici: i

comuni, i cantoni e la Confederazione. La Confederazione è com-

petente in tutti gli ambiti previsti dalla Costituzione – ad esempio

nella politica degli affari esteri e in materia di sicurezza, per le

questioni doganali e finanziarie, per la legislazione vigente in tutto

il Paese e per la difesa. I 26 cantoni hanno, nel confronto interna-

zionale, un grado massimo di sovranità. La sanità, l’istruzione e

la cultura sono tra gli ambiti politici in cui dispongono di grande

margine d’azione. I cantoni, piccole unità amministrative flessibili,

sono in concorrenza fra loro in diversi ambiti.

Il sistema federale si distingue inoltre per la grande vicinanza ai

cittadini e al settore economico. Molti compiti pubblici vengo-

no così svolti da cantoni e comuni che dispongono di grande

autonomia e possono quindi attuare soluzioni adatte alle esigenze

locali.

1.3.2 Suddivisione dei poteri a livello federale

In conformità alla Costituzione federale, il popolo svizzero è

sovrano, ovvero è la massima istanza politica ed elegge il Par-

lamento. Ogni cittadino ha inoltre la possibilità di partecipare

all’elaborazione della Costituzione e della legislazione grazie ai

referendum e all’iniziativa popolare.

Sul piano federale, il Parlamento detiene il potere legislativo. Esso

è costituito da due Camere: il Consiglio nazionale, che riunisce

200 deputati eletti a suffragio universale diretto, e il Consiglio de-

gli Stati, dove siedono i rappresentanti dei 26 cantoni, in numero

di 46. Il Consiglio nazionale viene eletto direttamente dal popolo

ogni quattro anni; ciascun cantone forma una circoscrizione. Il

numero dei deputati dipende dalla popolazione del cantone, ma

ogni cantone ha diritto ad almeno un rappresentante.

Il governo centrale, chiamato «Consiglio federale», è un’autori-

tà collegiale. I suoi membri, sette in tutto, sono eletti dalle due

Camere del Parlamento. Ciascuno di essi è a capo di un ministero

(«dipartimento»). Ogni anno, in base a una determinata turnazione

tra i membri, cambia la presidenza del governo (Presidente della

Confederazione).

La massima giurisprudenza in Svizzera è garantita dal Tribunale

federale di Losanna, dal Tribunale federale delle assicurazioni di

Lucerna, dal Tribunale penale federale di Bellinzona e dal Tribuna-

le amministrativo federale a Berna (da metà del 2012 a San Gallo).

Il tempo e il clima in Svizzera

www.meteosvizzera.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Informazioni online sulla struttura federale, i cantoni e i

comuni

www.ch.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

11Manuale dell’investitore 2012

1.3.3 Democrazia diretta e sistema della concordanza

Non esiste Stato come la Svizzera in cui il popolo abbia tanti

diritti di determinazione. I cittadini possono esigere una decisione

popolare su una modifica o un’integrazione della Costituzione che

desiderano (iniziativa popolare) o a posteriori sulle decisioni del

Parlamento (referendum). La lunga tradizione democratica, ma

anche le dimensioni relativamente contenute e il basso numero di

cittadini nonché l'elevato tasso di alfabetizzazione e la moltepli-

ce offerta mediatica, sono determinanti per il funzionamento di

questa particolare forma statale. Di norma gli aventi diritto di voto

sono chiamati quattro volte all’anno a decidere dei progetti di

legge federali.

Una peculiarità della politica svizzera è data dal sistema della

concordanza. Da decenni le principali forze politiche sono rap-

presentate dai sette Consiglieri federali in una sorta di coalizione.

Analogamente, in Parlamento non sono presenti unicamente i

vincitori delle elezioni, ma tutti i partiti in misura proporzionale

rispetto alla forza dell’elettorato. Le decisioni vengono prese, a

seconda dei diversi interessi in gioco, a diversa maggioranza.

In questo modo molti gruppi politici riescono a esprimere la loro

opinione su un tema e a trovare un accordo che riunisca la gran

parte del tessuto politico. Tale ricerca del consenso sulla base dei

principi della collegialità e della concordanza contribuisce signifi-

cativamente alla stabilità politica della Svizzera.

1.3.4 Stabilità politica e pace sociale

Gli studi sulla sicurezza, la proprietà privata, la coesione sociale e

la stabilità politica collocano la Svizzera ai vertici rispetto agli altri

Paesi. Gli Svizzeri tengono molto alla loro indipendenza.

Nonostante la coesistenza di diversi gruppi linguistici e culture, la

stabilità interna è grande. In Svizzera c’è un forte senso della tolle-

ranza e delle libertà individuali. Il principio della concordanza vale

anche per i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori o i loro rap-

presentanti. Entrambe le parti si sono impegnate a risolvere i propri

problemi ricorrendo a negoziati. Grazie a questa pace sociale, da

decenni il livello generale del benessere è in crescita continua.

Fig. 3: Il sistema politico in Svizzera

Fonte: Swissworld.org / Präsenz Schweiz

Legenda

Strumenti

Elezioni

ElettoriCittadini svizzeri di almeno 18 anni

ParlamentoConsiglio nazionale (200 membri) e Consiglio degli stati (46 membri)

Tribunali superioriTribunale federale, Tribunale pena-le federale e Tribunale amministra-tivo federale

Consiglio Federale (Governo)7 membri

12 Manuale dell’investitore 2012

1.4 Finanze pubbliche.

La Svizzera è all'altezza della propria fama di Paese orientato

alla stabilità. Il tasso di inflazione è nettamente inferiore rispetto

all’UE e alle principali nazioni industriali. Lo stesso vale per la

disoccupazione, il cui tasso è solitamente inferiore al quattro per

cento. Anche i tassi d’interesse sono tradizionalmente bassi nel

Paese. La Svizzera registra un elevato tasso di risparmio (rispar-

mio nazionale in percentuale del reddito nazionale lordo nel 2009:

30,8 %).

La quota d’incidenza della spesa pubblica misura le uscite delle

amministrazioni pubbliche in percentuale rispetto al prodotto in-

terno lordo (PIL). Comprende le uscite dei bilanci pubblici e delle

assicurazioni sociali obbligatorie e in Svizzera è pari al 34,6 %

(2009). La maggior parte dei Paesi europei presentano una quota

d’incidenza nettamente superiore, maggiore del 50 %.

Le finanze pubbliche godono di ottima salute, sia a livello federa-

le, sia a livello cantonale e comunale. La quota dell’eccedenza nel

2010 è stata dello 0,5 % a livello statale.

Anche il debito pubblico è inferiore a quello della maggior parte

dei Paesi europei e ammonta al 39 % del PIL (2010). Rispetto

alla media dei Paesi dell’Unione europea (78,9 %), la percentuale

del debito pubblico in Svizzera continua a essere relativamente

bassa. La maggior parte dei Paesi europei ha valori significativa-

mente più elevati: (2009: Italia 115,9 %, Francia 77,7 %, Germania

73,2 %).

1 Norvegia 9,49

2 Svizzera 9,49

3 Cile 9,48

4 Nuova Zelanda 9,41

5 Finlandia 9,18

6 Germania 9,11

10 Danimarca 8,94

11 Lussemburgo 8,92

14 Singapore 8,50

15 Stati Uniti 8,47

16 Paesi Bassi 8,33

17 Gran Bretagna 8,25

18 Brasile 8,17

19 Francia 8,09

20 Hong Kong SAR 7,57

22 Cina 7,15

29 India 6,71

35 Irlanda 6,33

48 Russia 4,90

51 Italia 4,58

54 Belgio 4,03

55 Giappone 3,89

Dipartimento federale delle finanze

www.efv.admin.ch

Lingue: tedesco, francese, italiano

Amministrazione federale delle finanze

www.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Fig. 4: Stabilità politica, 2011

Orientamento politico stabile = 10, instabile = 0

Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook Online 2011

13Manuale dell’investitore 2012

1.5 Neutralità.

A livello di politica estera, la Svizzera segue il principio della

neutralità. Ciò non significa che svolge un ruolo secondario sulla

scena politica internazionale: dal 2002 è membro dell’ONU e

collabora attivamente anche in seno alle istituzioni specializzate

dell’ONU. Inoltre, la Svizzera è impegnata da tempo in importanti

organizzazioni economiche quali l’Associazione europea di libero

scambio AELS.

Da più di 500 anni la politica svizzera è guidata dal motto: «Non

immischiatevi degli affari degli altri» del noto San Nicola da Flue

(1417 – 1487). La Svizzera è neutrale dal 1515, come fu ricono-

sciuto dalle grandi potenze europee nel 1815, dopo le guerre

napoleoniche. Nessun altro Paese in Europa può vantare una

tradizione tanto lunga di neutralità. Dalla fine della Guerra Fredda,

la Svizzera ha allentato la propria concezione di neutralità. Con

l’evolversi del ruolo della NATO – che interviene sempre più per

il mantenimento della pace – nel 1996 la Svizzera ha aderito alla

partnership per la pace della NATO. Grazie alla sua neutralità, la

Svizzera è spesso intervenuta come mediatrice. Inoltre, in alcuni

casi, i diplomatici svizzeri rappresentano gli interessi di Paesi che

non intrattengono contatti ufficiali. La Svizzera offre inoltre il pro-

prio territorio neutrale per conferenze e incontri politici delicati.

1.6 Popolazione.

La popolazione residente fissa in Svizzera ammonta a circa

8 milioni di persone. La percentuale di persone tra i 20 e i 39 anni

è del 26,6 %, mentre il 16,8 % ha più di 65 anni e il 21,0 % ha

meno di 20 anni.

La durata media di vita è una delle più elevate al mondo: 79,4

anni per gli uomini e 84,4 per le donne. L’insediamento è decen-

trato e i centri urbani sono a misura d’uomo. Oltre i due terzi della

popolazione vivono nelle cinque grandi città (Zurigo, Ginevra, Ba-

silea, Berna, Losanna) e nei relativi agglomerati. Vi sono quattro

lingue nazionali riconosciute: il tedesco (64 %), il francese (20 %),

l’italiano (7 %) e il romancio (1 %). Al nord, all’est e al centro della

Svizzera la lingua prevalente è il tedesco, anche se nella vita di

tutti i giorni viene utilizzato il dialetto (svizzero-tedesco); il france-

se è parlato nella Svizzera romanda, nella parte occidentale del

Paese, e in alcune parti del Mittelland ; l’italiano nel sud, in Ticino,

e il romancio in alcune parti del cantone dei Grigioni.

Il 22 % degli abitanti ha cittadinanza estera. Mentre in passato

emigravano in Svizzera soprattutto le persone socialmente più

deboli, dall’introduzione della libera circolazione delle persone

con la UE/AELS, il Paese attrae maggiormente stranieri di classi

sociali più elevate; va menzionato in particolare il fenomeno di

immigrazione di lavoratori altamente qualificati dalla Germania.

1.7 Apertura al mondo e interna­zionalità.

1.7.1 Lingue e patrimonio culturale

La maggior parte degli svizzeri parla almeno una lingua straniera,

che imparano già alle elementari, dove anche l’inglese viene

spesso inserito presto nel programma di insegnamento. Consi-

derata la natura cosmopolita della Svizzera, dovuta in particolare

all’immigrazione, esiste una gran varietà di lingue parlate in cui si

può comunicare. A livello di scambi commerciali internazionali,

oltre alla lingua nazionale di volta in volta interessata è molto pre-

sente anche l’inglese, che viene utilizzato dai dirigenti.

La presenza di vari gruppi linguistici e religiosi, e la forte percen-

tuale di residenti stranieri rendono il Paese un esempio di tolleran-

za e di apertura. Questa atmosfera cosmopolita facilita ad aziende

estere il compito di condurre affari in Svizzera. Benché l’Europa sia

il principale partner della Svizzera, le relazioni con altri mercati, in

particolare quello americano e asiatico, sono ugualmente molto

intense. I due centri finanziari, Zurigo e Ginevra, sono un crogio-

lo di varie culture. Anche in ambito culturale la Svizzera ha una

tradizione cosmopolita. La sua neutralità le consente di accedere

a tutti i Paesi, verso i quali essa stessa tende ad aprirsi. Questo

fattore ha incoraggiato numerose multinazionali e organizzazioni

internazionali a insediarsi in Svizzera.

Ufficio federale di statistica

www.statistica.admin.ch > Temi > 01 – Popolazione

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Dipartimento federale degli affari esteri

www.eda.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

14 Manuale dell’investitore 2012

1.7.2 Investimenti diretti e imprese svizzere all’estero

La Svizzera presenta la maggiore interconnessione con i mercati

mondiali. Lo stock di capitali degli investimenti diretti all'estero

è stato, nel 2009, di 866 miliardi di franchi, ossia il 164 % del

prodotto interno lordo. Per fare un confronto: nei Paesi Bassi la

cifra corrispondente era del 107 % e in Irlanda 85 %. Le aziende

svizzere con investimenti diretti all’estero danno lavoro a circa 4,2

milioni di persone nelle loro filiali e sedi estere e sono datori di

lavoro importanti anche in Svizzera.

Fonte: KOF ETH Zurigo: The Globalization Index 2010

Fig. 5: Le economie più cosmopolite

Classificazione individuale

Posizione tot. Integrazione econo-mica internazionale

Grado di informa-zione/accesso alle

informazioni

Grado di cooperazio-ne politica interna-

zionaleBelgio 1 6 4 3Austria 2 n.d. 2 4Paesi Bassi 3 4 5 7Svizzera 4 22 1 8Svezia 5 n.d. n.d. 5Danimarca 6 12 6 13Irlanda 11 2 23 30Francia 13 34 10 1Lussemburgo 14 3 18 54Singapore 17 n.d. 21 77Germania 18 41 8 12Italia 22 24 2Gran Bretagna 24 32 7 85Stati Uniti 27 57 25 14Russia 42 92 39 42Giappone 45 102 46 29Cina 63 97 82 38Brasile 75 91 124 19India 111 122 247 20

15Manuale dell’investitore 2012

1.7.3 Organizzazioni internazionali

Grazie alla sua indipendenza politica e al suo impegno, special-

mente in favore dell’intesa internazionale, la Svizzera ospita nume-

rose organizzazioni internazionali, in particolare l’ONU che ha sede

a Ginevra. Hanno sede in Svizzera anche circa 250 organizzazioni

non governative con statuto di consulenti presso le Nazioni Unite.

Fonte: Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ricerca propria

ACICI Agenzia di cooperazione e d’informazione per il commercio internazionale Ginevra www.acici.org

ACWL Centro consultivo sul diritto dell’OMC Ginevra www.acwl.ch

AELS Associazione europea di Libero scambio Ginevra www.efta.int

BIE/UNESCO Ufficio internazionale dell’educazione/Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura

Ginevra www.ibe.unesco.org

BRI Banca dei regolamenti internazionali Basilea www.bis.org

CERN Organizzazione europea per le ricerche nucleari Ginevra www.cern.ch

Corte OSCE Corte di conciliazione e d’arbitrato nel quadro dell’OSCE Ginevra www.osce.org/cca

UER Unione europea di radiotelevisione Ginevra www.ebu.ch

FIFA Federazione internazionale delle associazioni calcistiche Zurigo www.fifa.com

FIS Federazione internazionale di sci Thun www.fis-ski.com

GFATM Fondo globale per la lotta all’Aids, la tubercolosi e la malaria Ginevra www.theglobalfund.org

IFRC Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa Ginevra www.ifrc.org

IIHF Federazione Internazionale di hockey su ghiaccio Zurigo www.iihf.com

CICR Comitato internazionale della Croce Rossa Ginevra www.icrc.org

OIL Organizzazione internazionale del lavoro Ginevra www.ilo.org

IOC Comitato olimpico internazionale Losanna www.olympic.org

OIM Organizzazione Internazionale per le migrazioni Ginevra www.iom.int

UIP Unione interparlamentare Ginevra www.ipu.org

IRU Unione internazionale dei trasporti stradali Ginevra www.iru.org

ISO Organizzazione internazionale per le standardizzazioni Ginevra www.iso.org

ITCB Ufficio Internazionale dei tessili e dell’abbigliamento Ginevra

ISSI International Space Science Institute Berna www.issibern.ch

UIT Unione internazionale delle telecomunicazioni Ginevra www.itu.int

OTIF Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia Berna www.otif.org

UCI Unione ciclistica internazionale Aigle www.uci.ch

UEFA Unione europea delle federazioni calcistiche Nyon www.uefa.com

UNHCR Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati Ginevra www.unhcr.org

ONUG Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra Ginevra www.onug.ch

UPOV Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali Ginevra www.upov.int

UPU Unione postale universale Berna www.upu.int

AMA Agenzia mondiale anti-doping Losanna www.wada-ama.org

OMS Organizzazione mondiale della sanità Ginevra www.who.int

OMPI Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale Ginevra www.wipo.int

OMM Organizzazione meteorologica mondiale Ginevra www.wmo.int

OMC Organizzazione mondiale del commercio Ginevra www.wto.org

WWF World Wide Fund for Nature Gland www.wwf.org

Fig. 6: Organizzazioni internazionali e importanti organizzazioni non governative con sede in Svizzera

16 Manuale dell’investitore 2012

1.8 La Svizzera in cifre.

Fig. 7: La Svizzera in cifre

Informazioni generali

Valuta Franchi svizzeri (CHF)

Fuso orario CET = UTC + 1

Prefisso telefonico +41

Festa nazionale 1° agosto

Economia1

PIL (nominale) in mld CHF 550,6

Reddito nazionale pro capite in CHF 58’844

Crescita PIL 2,7 %

Tasso d’inflazione 0,7 %

Tasso di disoccupazione 3,9 %

Importazioni in mld CHF (beni e servizi) 232,4

Esportazioni in mld CHF (beni e servizi) 294,9

Quota del deficit/dell’eccedenza del

budget in % del PIL+ 0,5

Indebitamento statale in % del PIL 39,0

Quota di imposte in % del PIL 29,7

Investimenti diretti in mln CHF

Stock di capitali all’estero 866’517

Stock di capitali in Svizzera 512’789

Esportazioni di capitali all’estero 36’182

Importazioni di capitali in Svizzera 29’341

Popolazione1

Popolazione residente in migliaia di unità 7’785,8

Densità di popolazione per ogni km2 188,6

Gruppi di età in %

0-19 anni 21,0

20-39 anni 26,6

40-64 anni 35,5

65-79 anni 12,0

80 anni e più 4,8

Percentuale di stranieri 22,0

Numero medio di figli per donna 1,5

Durata media di vita (anni)

Uomini 79,8

Donne 84,4

Religione

Cattolica-romana 41,8 %

Evangelico-riformata 35,3 %

Altre 22,9 %

Lingue

Tedesco 63,7 %

Francese 20,4 %

Italiano 6,5 %

Romancio 0,5 %

Altre 9,0 %

Geografia

Superficie in km2 41’285

Confine in km 1’881

Numero di laghi 1’484

Montagna più alta (in m): Punta Dufour, Vallese 4’634

Ghiacciaio più esteso: Aletsch, Vallese 117 km2/24 km

Lago più grande (in km2): Lago di Ginevra 582

Secondo lago più grande (in km2): Lago di Costanza 539

Capitale Berna

Agglomerati più grandi in migliaia di abitanti

Zurigo 1’170,2

Ginevra 521,4

Basilea 498,0

Berna 350,8

Losanna 330,9

Politica

Forma statale Stato federale parlamentare dal 1848,

democrazia diretta

Cantoni 20 cantoni, 6 semicantoni

Comuni 2’584

Fonte: Ufficio federale di statistica (UST); Banca nazionale svizzera (BNS); Amministrazione federale delle finanze (AFF); www.myswitzerland.com1 Le cifre sull’economia e sulla popolazione sono del 2010 (in parte 2009)

17Manuale dell’investitore 2012

La Svizzera è una delle economie più liberali e competitive

del mondo. Da sempre il Paese cura stretti rapporti economici

con l’estero. Dotata di un diritto chiaro e sicuro, garantisce

agli investitori basi decisionali stabili nel lungo periodo, una

densità normativa relativamente contenuta e una vicinanza

alle istituzioni di ricerca che ne fanno un sito interessante in

ambito europeo per impiantare attività di servizi e di produ-

zione all’avanguardia.

2.1 Prodotto interno lordo e strut­tura settoriale.

La Svizzera si colloca al quarto posto a livello mondiale in termini

di prodotto interno lordo pro capite. Nel 2010 il prodotto interno

lordo pro capite ammontava a USD 66’600, ovvero nettamente

superiore alla media UE. La Svizzera supera del 84 % il Regno

Unito (UK), del 64 % la Germania e del 62 % la Francia.

Circa il 72 % del prodotto interno lordo proviene dal settore dei

servizi. Anche l’industria è tuttavia un pilastro dell’economia, con

il 27 % del PIL. Comparti chiave sono la chimica, i beni d’investi-

mento e le banche. L’economia svizzera è fortemente orientata

all’esportazione, il rapporto fra il volume degli scambi interna-

zionali e il PIL è tra i più elevati del mondo. In questo contesto,

un ruolo importante è quello dell’UE (59,7 % delle esportazioni,

78,0 % delle importazioni).

Le piccole e medie imprese (PMI) hanno un ruolo dominante

per quanto riguarda la struttura dell’economia svizzera. Più del

99 % delle imprese impiega meno di 250 persone a tempo pieno.

2. Struttura economica.

L’attaccamento dei dipendenti alla propria impresa è molto forte,

motivazione e impegno verso quest’ultima sono molto sentiti.

Queste peculiarità si riflettono nel pensiero costante di garantire

la qualità sia nel settore dell’industria che in quello dei servizi. An-

che per quanto riguarda l’innovazione la Svizzera occupa i primi

posti a livello internazionale.

Fig. 8: Prodotto interno lordo pro capite (nominale), 2010 in USD

Fonte: IMD World Competitiveness Online 2011

1 Lussemburgo 103’158

2 Norvegia 85’258

3 Qatar 74’665

4 Svizzera 66’600 5 Danimarca 56’081

8 Stati Uniti 47’292

9 Paesi Bassi 47’148

10 Irlanda 47’100

12 Austria 44’832

14 Singapore 43’866

15 Belgio 42’983

16 Giappone 42’868

17 Francia 41’218

18 Germania 40’508

20 Gran Bretagna 36’145

22 Italia 34’159

23 Hong Kong SAR 31’836

40 Brasile 10’952

41 Russia 10’291

55 Cina 4’384

59 India 1’333

18 Manuale dell’investitore 2012

Fig. 9: Struttura settoriale e livelli di occupazione, 2011

Fig. 11: Indice dell’innovazione globale, 2011

Settore Occupazione (quarto trimestre 2011) in migliaia in %

Totale (senza agricoltura e selvicoltura) 4’085,2 100

Settore II totale 1’035,7 25,00Edilizia 317,3 7,77Apparecchiature elettriche, dispositivi di elaborazione dati, orologi

143,4 3,51

Metallurgia, lavorazione dei metalli 101,0 2,47Ingegneria meccanica 86,1 2,11Industria del legno, della carta e stampa 76,8 1,85Industria chimica e fabbricazione di mate-rie plastiche

75,4 1,85

Industrie alimentari e delle bevande 66,8 1,64Altre industrie manifatturiere 59,4 1,45Approvvigionamento idrico ed energetico 40,6 0,99Industria farmaceutica 37,6 0,92Tessuti e abbigliamento 15,7 0,38Industria automobilistica 15,6 0,38

Settore III totale 3’049,5 75,00Commercio, manutenzione e riparazione di veicoli motorizzati/beni di seconda mano

631,9 15,47

Sanità e servizi sociali 510,0 12,48Altri servizi 301,8 7,39Educazione 275,7 6,75Circolazione, poste e telecomunicazioni 268,8 6,58Servizi finanziari e assicurativi 232,7 5,70Settore alberghiero e ristorazione 231,6 5,67Amministrazione pubblica 169,4 4,15Servizi forniti alle imprese 148,2 3,63Immobili 135,9 3,33Attività informatiche 75,5 1,85Arte, spettacoli e attività ricreative 47,4 1,16Ricerca e sviluppo 20,6 0,50

Fonte: Ufficio federale di statistica UFS, Statistica dell’occupazione (STATIMP)

1 Svizzera 5.74

2 Singapore 5.63

3 Svezia 5.61

4 Finlandia 5.47

5 Stati Uniti 5.43

7 Paesi Bassi 5.41

8 Danimarca 5.40

9 Giappone 5.40

10 Gran Bretagna 5.39

11 Hong Kong SAR 5.36

15 Belgio 5.20

18 Francia 5.14

23 Lussemburgo 5.03

26 Cina 4.90

29 Irlanda 4.77

43 Italia 4.43

53 Brasile 4.32

56 India 4.30

66 Russia 4.21

1 Svizzera 63,80

2 Svezia 62,10

3 Singapore 59,60

4 Hong Kong SAR 58,80

5 Finlandia 57,50

6 Danimarca 57,00

7 Stati Uniti 56,60

9 Paesi Bassi 56,30

10 Gran Bretagna 56,00

12 Germania 54,90

13 Irlanda 54,10

17 Lussemburgo 52,70

20 Giappone 50,30

22 Francia 49,30

24 Belgio 49,10

29 Cina 46,40

35 Italia 40,70

47 Brasile 37,80

56 Russia 35,90

62 India 34,50

Fonte: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011 – 2012

Fonte: INSEAD, The Global Innovation Index 2011

Fig. 10: Competitività internazionale, 2011

Global Competitiveness Index (GCI)

19Manuale dell’investitore 2012

2.2 Rete internazionale.

La Svizzera rappresenta un mercato di piccole dimensioni e

possiede poche risorse nell’ambito delle materie prime (con l’ec-

cezione dell’acqua). Fin dalla rivoluzione industriale, le imprese

svizzere sono state obbligate a cercare sbocchi all’estero. Le

esportazioni realizzano circa il 35 % del prodotto interno lordo.

Di conseguenza, la Svizzera è diventato uno tra i principali Paesi

esportatori, ricoprendo una posizione di vertice in entrambe le

esportazioni di beni e servizi.

2.2.1 Scambi di beni e servizi

L’Europa è di gran lunga il cliente più importante della Svizzera.

Gli scambi con l’UE rappresentano quattro quinti delle merci

importate e tre quinti di quelle esportate. La Germania è tradizio-

nalmente il fornitore e il cliente più importante della Svizzera. Al

secondo posto dei fornitori troviamo l'Italia e al terzo la Francia.

Tra i clienti più importanti, al secondo posto troviamo gli USA, se-

guiti da Italia e Francia. I Paesi emergenti e quelli in via di sviluppo

assorbono il 20 % delle esportazioni e approssimativamente il

10 % delle importazioni.

Le imprese svizzere che lavorano per l’industria automobilistica

ed aeronautica rappresentano ottimi esempi di settori esportatori

di grande successo: esse costituiscono una rete relativamente

poco conosciuta di fornitori di servizi altamente specializzati e

di produttori di pezzi che lavorano nei settori della meccanica di

precisione, della microtecnica, della tecnologia di materiali, delle

materie sintetiche e dei tessili. Le imprese svizzere hanno potuto

contraddistinguersi come fornitori affidabili, grazie ai loro prodotti

di alta qualità e di grande precisione.

La Svizzera è cofirmataria dell’accordo che ha istituito l’OMC.

Concludendo accordi di libero scambio ha sempre promosso la li-

beralizzazione del mercato in qualità di Paese membro dell’AELS

e nel quadro di accordi bilaterali con l’UE. Grazie alla sua coerente

politica di apertura del mercato, la Svizzera è un efficiente centro

di scambi e un mercato importante sotto il profilo economico, non

soltanto in relazione alla dimensione del mercato.

Fig. 12: Bilancia commerciale in % del PIL, 2010

Fonte: www.zoll.admin.ch

UE & AELS

Paesi industrializzati

extraeuropei

Paesi in transizione

Paesi emergenti

Paesi in via di sviluppo Importazioni

Esportazioni

Fig. 13: Esportazioni e importazioni per blocchi economici, 2010,

in miliardi di CHF

1 Singapore 22,21

2 Svizzera 14,58

3 Qatar 13,96

4 Norvegia 12,85

5 Malesia 11,79

7 Lussemburgo 7,76

8 Paesi Bassi 7,66

9 Hong Kong SAR 6,58

12 Germania 5,66

13 Danimarca 5,54

14 Cina 5,21

15 Russia 4,77

20 Giappone 3,56

29 Belgio 1,37

33 Irlanda – 0,74

38 Francia – 2,05

40 Brasile – 2,27

42 Gran Bretagna – 2,49

44 India – 3,02

47 Stati Uniti – 3,21

Fonte: IMD World Competitiveness Online 2011142,4

120,1

14,9

32,6

9,5

11,8

8,0

22,5

8,6

16,5

20 Manuale dell’investitore 2012

2.2.2 Investimenti diretti

La Svizzera non è soltanto ben inserita nei mercati internazionali

di beni e di servizi. Data la sua posizione geografica, la mancan-

za di risorse naturali e le piccole dimensioni del mercato interno

è molto impegnata anche negli investimenti all’estero. Ne è la

dimostrazione il rapporto esistente tra il valore degli investimenti

diretti svizzeri all’estero e il prodotto interno lordo nominale, che a

fine 2009 si attestava al 164 %. A livello mondiale, la Svizzera è al

sesto posto per quanto riguarda gli investimenti diretti all’estero.

Si classifica al sesto posto come investitore diretto negli USA; il

19,2 % ovvero 165’930 milioni di CHF di tutti gli investimenti diret-

ti svizzeri si fanno negli Stati Uniti. Inoltre la Svizzera è una piazza

economica interessante per investitori esteri, soprattutto per

quelli provenienti dall’area UE (83,6 %, 428’690 milioni di CHF) e

dagli Stati Uniti. Lo stock di capitale degli investitori statunitensi

in Svizzera ammonta al 14,4 % ovvero a 73’679 milioni di CHF.

Fig. 14: Investimenti diretti a fine 2009.

Stock di capitali a fine anno (2009) Investimenti diretti svizzeriall’estero

Investimenti diretti esteriin Svizzera

in milioni

di CHF

in % in milioni

di CHF

in %

Totale 865’517 100,0 512’789 100,0

Unione Europea 377’662 43,6 428’690 83,6 Gran Bretagna 80’649 9,3 16’841 3,3 Germania 55’861 6,5 33’185 6,5 Paesi Bassi 42’066 4,9 119’841 23,4 Lussemburgo 66’060 7,6 108’028 21,1 Francia 33’005 3,8 38’968 7,6 Italia 21’847 2,5 5’829 1,1 Spagna 15’658 1,8 3’553 0,7 Austria 8’404 1,0 74’736 14,6

Il resto dell’Europa 53’903 6,2 10’812 2,1 Centri finanziari offshore 37’727 4,4 0,0 Federazione Russa 6’256 0,7 0,0

Nord America 199’978 23,1 73’762 14,4 Stati Uniti 165’930 19,2 73’679 14,4 Canada 34’049 3,9 83 0,0

America Centrale e del Sud 130’828 15,1 – 6’422 – 1,3 Brasile 12’780 1,5 n.d. n.d. Centri finanziari offshore 102’973 11,9 16’089 3,1

Asia, Africa, Oceania 103’144 11,9 5’947 1,2 Giappone 15’271 1,8 704 0,1 Singapore 12’507 1,4 n.d. n.d. Cina 7’547 0,9 n.d. n.d. Hong Kong SAR 4’489 0,5 n.d. n.d. Taiwan 1’267 0,1 n.d. n.d. India 3’324 0,4 n.d. n.d. Australia 14’941 1,7 n.d. n.d.

Fonte: BNS, investimenti diretti 2009

21Manuale dell’investitore 2012

2.3 Importanti cluster economici.

Dal punto di vista economico, i cluster si possono definire reti di

produttori, fornitori, istituti di ricerca (ad es. università), fornitori di

servizi (ad es. studi di design e ingegneria) e istituzioni connesse

(ad es. camere di commercio) che hanno una certa vicinanza

regionale tra di loro e vengono costituite tramite rapporti di

scambio comuni lungo una catena di valore aggiunto (ad es. pro-

duzione di automobili). I fornitori sono in collegamento tra di loro

tramite rapporti di fornitura o di concorrenza oppure interessi co-

muni. Si parla di cluster nel momento in cui una massa critica di

imprese, le cui attività lungo una o più catene di valore aggiunto

si integrano tra di loro o sono affini, sono geograficamente vicine.

Soltanto una volta soddisfatte queste condizioni è possibile che

si crei un pool di sviluppo in grado di attirare anche fornitori e

fornitori di servizi specializzati, creando per tutte le aziende inte-

ressate vantaggi competitivi.

In Svizzera si trovano diversi cluster settoriali di questo genere,

rilevanti anche a livello internazionale. Nelle prossime pagine

saranno presentati in sintesi i cluster settoriali più importanti della

Svizzera. Le cifre riportate fungono soltanto da punti di riferimen-

to e vanno prese con le dovute riserve, dato che i cluster in parte

si sovrappongono.

2.3.1 Chimica/farmaceutica e biotecnologia

I grandi gruppi mondiali di successo come Novartis, Roche,

Syngenta e aziende di dimensioni inferiori nella Svizzera nordocci-

dentale formano un cluster industriale unico che fa di tale regione

e della città di Basilea un sito preferito a livello sia nazionale che

internazionale per quanto riguarda i settori farmaceutico e chimico.

L’industria chimico-farmaceutica svizzera opera quasi esclusiva-

mente nel settore delle specialità chimiche ed è molto orientata

a livello internazionale. Circa tre quarti del portafoglio prodotti

riguardano i cosiddetti prodotti «Life Science», vale a dire i prodotti

che intervengono nei processi metabolici degli organismi viven-

ti, ed il 98 % delle vendite è realizzato all’estero. Con il 4 % delle

esportazioni mondiali di prodotti chimico-farmaceutici, la Svizzera

si colloca al settimo posto tra i più grandi esportatori del mondo. Le

aziende dell’industria chimico-farmaceutica svizzera ricoprono una

posizione leader a livello mondiale in molti settori di mercato e dan-

no lavoro a circa 67’000 persone. Il settore rappresenta il 4 % del

PIL ed è superato soltanto dall’industria metallurgica e meccanica.

Grazie alla grande attrazione da parte dei giganti del settore farma-

ceutico Novartis e Roche, in quattro regioni, ossia Basilea, Zurigo,

nell’area intorno al Lago di Ginevra e – in misura minore – nel Ticino

sono nati dei cosiddetti cluster biotecnologici. Alla fne del 2010, il

settore comprendeva 174 ditte di sviluppo biotecnologico e 63

ditte fornitrici di biotecnologia per un totale di circa 19.000 lavo-

ratori. Tale densità di imprese di biotecnologia è unica al mondo.

Oltre la metà delle ditte svizzere di biotecnologia sono imprese

piccolissime che hanno meno di 20 dipendenti. Traggono profitto

dalla vicinanza geografica alle grosse strutture sia in Svizzera che

nei Paesi limitrofi. Rinomati attori globali con sede in Svizzera che

occupano una posizione di spicco a livello europeo sono ad es.

Actelion, Amgen, Biogen Idec, Crucell e Merck Serono.

2.3.2 Tecnologia medica

Anche la densità di imprese della tecnologia medica in Svizzera è

straordinariamente elevata. Fanno parte del settore della tecnolo-

gia medica circa 220 ditte produttrici e 520 fornitori, nonché oltre

600 ditte commerciali e di distribuzione che risiedono principal-

mente nell’area di Ginevra, Berna, Basilea e l’area metropolitana

di Zurigo. Il 63 % di tutti i prodotti svizzeri vengono poi esportati,

rappresentanti il 5 % di tutte le esportazioni svizzere. Le vendite

nette nel 2009 sono state pari a circa 11,2 miliardi di CHF. Gli

investimenti a livello di ricerca e sviluppo, i tassi di crescita e la

redditività sono superiori alla media. In totale nel settore della

tecnologia medica sono impiegati circa 49'000 dipendenti, che

rappresenta l’1,4 % della forza lavoro, una percentuale maggiore

di qualsiasi altro Paese (Germania: 0,3 %, Gran Bretagna/UE/

Stati Uniti: 0,2 %). Il maggiore datore di lavoro è Synthes seguito

dal settore diagnostica di Roche e J&J Medical. Altre imprese

globali svizzere sono Ypsomed, Sonova (apparecchi acustici) e

Straumann (impianti dentali). Tra i grandi gruppi stranieri vanno

menzionati Zimmer, Medtronic B. Braun e Stryker.

Associazione svizzera per l’industria chimica, farmaceutica

e biotecnologica

www.sgci.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese

Biotecnologia in Svizzera

www.swissbiotech.org

Lingua: inglese

22 Manuale dell’investitore 2012

a livello globale, vi sono numerosi istituti attivi a livello regionale e

specializzati. Sono presenti anche 150 banche straniere. Il 54 %

delle partecipazioni in titoli investiti in Svizzera proviene da clienti

stranieri.

Fanno parte dei principali fattori di successo e delle condizioni

quadro per il settore assicurativo: un reddito pro capite e una

necessità di sicurezza elevati, un sistema previdenziale per la

vecchiaia ben strutturato, una piazza assicurativa aperta e dalle

connessioni internazionali, un contesto normativo credibile e un

know-how internazionale di riassicurazione.

2.3.4 Industria metalmeccanica ed elettrica

L’industria metalmeccanica ed elettrica (MEM) rappresenta il

settore industriale maggiore e con 330’000 dipendenti occupa

una posizione chiave nell’economia svizzera. Nel 2010 l’industria

MEM ha contribuito con il 19 % al prodotto interno lordo e con

il 9 % al valore aggiunto. Innumerevoli imprese del settore MEM

svizzero hanno un ruolo di primo piano a livello internazionale

nei loro sotto-settori. Circa l’80 % dei prodotti dell’industria MEM

viene esportato. Nel complesso l’industria MEM contribuisce con

il 35 % a tutte le esportazioni svizzere.

Le grosse imprese del settore metalmeccanico con nomi impor-

tanti come Saurer, Rieter, Schindler o ABB sono presenti in quasi

tutti i cantoni. Soprattutto nei cantoni di Zurigo/Argovia, Ticino/

Vallese, nella Valle del Reno e nella Svizzera centrale troviamo

un dinamismo che garantisce il top anche nel confronto interna-

zionale. La maggior parte delle aziende punta sull’innovazione e

sulla qualità per continuare ad essere competitive – o diventarlo

maggiormente – a livello di posizione sul mercato mondiale ri-

spetto a siti dai costi più contenuti. Oggi questo settore industria-

le, grazie all’avanzatissimo cambiamento strutturale e alle nuove

tecnologie utilizzate, è competitivo a livello internazionale.

2.3.3 Servizi finanziari

La piazza fnanziaria svizzera riveste grande rilevanza a livello eco-

nomico e rappresenta un cluster di prim’ordine a livello mondiale.

In Svizzera vi sono circa 320 banche, 250 assicurazioni e 2’340

casse pensioni. La maggior parte degli stabilimenti finanziari si

trovano a Zurigo, Ginevra, Basilea e Lugano. Nel 2009, il valore

aggiunto diretto delle banche e delle assicurazioni ammontava a

circa 60 miliardi di CHF, dei quali circa 37 miliardi di CHF dovuti

alle banche e 23 miliardi di CHF alle assicurazioni, che corrisponde

a circa l’11 % del PIL di tutta la Svizzera. Circa 212’000 persone

sono occupate nel settore finanziario, ossia pressoché il 6 % di

tutti gli occupati della Svizzera. Di questi, 125’000 nel settore

bancario, 49’000 in quello assicurativo e il resto in altre imprese

del settore finanziario. L’importanza del settore finanziario si riflette

anche nei corsi offerti dalle università. Con la creazione del «Swiss

Finance Institute» – una cooperazione di istituti finanziari e univer-

sità svizzere leader nel settore – vengono assicurate sia l’educazio-

ne che la ricerca nel settore finanziario.

Nel confronto internazionale, la Svizzera come piazza bancaria

gode di un’ottima reputazione e risulta estremamente competitiva.

La competenza principale è la gestione patrimoniale per clienti

privati. Oltre alle due grandi banche UBS e Credit Suisse operanti

Cluster per tecnologia medica

www.medical-cluster.ch

Lingue: tedesco, inglese

Swiss Finance Institute

www.swissfinanceinstitute.ch

Lingua: inglese

Export platform Medtech

www.medtech-switzerland.com

Lingue: inglese

Dachverband der Schweizerischen Handels- und Industrie-

vereinigung der Medizintechnik

(Federazione delle associazioni svizzere del commercio e

dell’industria della tecnologia medica)

www.fasmed.ch

Lingue: tedesco, francese

23Manuale dell’investitore 2012

2.3.5 Industria dell’orologeria

Il centro dell’industria dell’orologeria svizzera si trova nell’Arco

giurassiano da Ginevra a Sciaffusa, con singoli siti nel Mittel-

land, Ticino e Vallese. L’industria dell’orologeria svizzera realiz-

za prodotti il cui progresso tecnologico è talmente elevato da

manifestarsi in una forte suddivisione dei compiti. Ne risulta che i

rappresentanti del settore in generale sono PMI (in media circa 70

dipendenti per impresa). Nelle circa 600 imprese lavorano quasi

48’500 persone (situazione al 2010). Il 92 % di tutti i dipendenti e

aziende operano nei sette cantoni dell’Arco giurassiano, motivo

per cui si può parlare di un vero e proprio cluster. Per il segmen-

to di lusso in particolare, la posizione sul mercato mondiale dei

produttori di orologi svizzeri è eccellente. Il 95 % di tutti gli orologi

vengono esportati; il valore complessivo delle esportazioni di

orologi svizzeri nel 2008 era di 17,0 miliardi di CHF.

Sulla base della concentrazione geografica dell’industria orologiera

è sorto un vero e proprio «cluster della precisione», che si trova

lungo il Giura, dalla regione di Basilea fino a nord del canton

Vaud e Ginevra. Ginevra, Bienne e La Chaux-de-Fonds sono tre

metropoli dell’orologeria. Imprese come Swatch Group, Rolex SA,

Richemont SA oppure LVMH Group hanno qui la propria sede.

La presenza di un grande know-how e di personale altamente

qualificato hanno fatto sì che in seguito si stabilisse un numero

sempre maggiore di industrie (estranee al settore), che per quanto

riguarda la propria produzione hanno bisogno di tecnologie simili.

Vi rientrano soprattutto le tecnologie mediche, che negli ultimi anni

hanno esteso ampiamente la propria presenza in questa regione.

Un cluster fortemente orientato alla micromeccanica e all’ottica è

sorto inoltre nella Svizzera orientale e nella regione di Berna.

2.3.6 Tecnologie dell'informazione

La Svizzera è molto ben posizionata per quanto riguarda lo

sviluppo di infrastrutture informatiche. Secondo l’OCSE è al terzo

posto nel mondo dopo l’Olanda e la Danimarca con il 35,7 %

degli abitanti che hanno una connessione Internet ad alta velocità.

L’82,1 % della popolazione sopra i 14 anni utilizza Internet. Il

World Economic Forum «Networked Readiness Index 2010/11»

ha posizionato la Svizzera al quarto posto dietro Svezia, Singa-

pore e Finlandia. Secondo le statistiche ufficiali, il settore IT in

Svizzera comprende più di 16’000 imprese, pari al cinque per

cento del numero totale di tutte le imprese. Il settore IT impiega

più di 160'000 persone, che corrisponde al quattro per cento di

tutti i dipendenti.

Nell’area di Zurigo/Lago di Costanza, intorno al Politecnico

federale di Zurigo, agli istituti di ricerca e all’Università di Zurigo

si sono stabilite rinomate imprese del settore delle tecnologie

dell’informazione, ad esempio IBM, Google e Microsoft. Decisiva

a tale proposito è stata la vicinanza alle università. Altri centri di

tecnologie dell’informazione sono nati a Berna e Lucerna.

Imprese IT svizzere come Oerlikon e Kudelski sono leader di set-

tore nei loro mercati. Alcuni dei maggiori datori di lavori del settore

sono imprese straniere come Siemens, EDS Corporation, Dell, HP,

Reuters e Orange. Un criterio importante per le ditte IT straniere a

favore del loro insediamento in Svizzera è costituito dai lavora-

tori in possesso di una formazione eccellente, molto competenti

sotto il profilo tecnico, e spesso multilingue.

Associazione dell’industria metalmeccanica ed elettrica

svizzera

www.swissmem.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Federazione dell’industria orologiera svizzera FH

www.fhs.ch

Lingue: inglese, francese

Ufficio federale delle comunicazioni

www.bakom.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

24 Manuale dell’investitore 2012

2.3.7 Cleantech

Cleantech comprende le tecnologie, i processi, i beni e i servizi

che hanno l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e di con-

sentire l'utilizzo sostenibile dei sistemi e delle risorse naturali. Si

applicano in tutti i settori dell'economia e interessano l'intera ca-

tena del valore aggiunto. Essendo un piccolo Paese con limitate

risorse del territorio, la Svizzera si è dedicata ben presto alla pro-

tezione ambientale. La raccolta dei rifiuti, gli standard Minergie, il

collegamento ad impianti di depurazione, il recupero energetico

dai rifiuti, ecc., sono delle cose ovvie per la popolazione svizze-

ra. Le leggi e i regolamenti di alto livello hanno portato a trovare

delle soluzioni industriali e a guadagnare molti anni di preziosa

esperienza. Questo produce costantemente nuovi sviluppi e inno-

vazioni. Oggigiorno il settore delle tecnologie rinnovabili impiega

circa 160’000, il 4,5 % di tutti i lavoratori. Il valore aggiunto lordo

stimato è di 18 – 20 miliardi di CHF e corrisponde al 3,5 % del PIL.

Il 38 % delle ditte svizzere di tecnologie pulite esporta prodotti

e servizi. Il contesto aziendale eterogeneo è caratteristico per il

settore, che si estende dalla formazione/scorporo dell’impresa

fino a grandi gruppi multinazionali.

2.3.8 Commercio delle materie prime

La Svizzera è una delle piattaforme commerciali più importanti

al mondo per le materie prime. Circa un terzo del commercio

globale dei prodotti petroliferi avviene a Ginevra. Ginevra è anche

la capitale mondiale per quanto concerne il commercio di cereali,

della colza e del cotone, mentre è al primo posto in Europa per il

commercio dello zucchero, mentre Zugo è il centro del commer-

cio dei prodotti minerari. Questa posizione dominante a prima

vista sorprende, dato che si tratta di un Paese intercluso che ha

scarse materie prime proprie. Come nodo stradale di vari tragitti

commerciali, la Svizzera è stata presto inserita nel commercio

internazionale del caffè e del cotone. Soprattutto per i classici

vantaggi come sede della piazza finanziaria svizzera, in seguito

è riuscita a trasformarsi in un vero crocevia del commercio inter-

nazionale. Oltre al carico fiscale relativamente basso, le società

commerciali apprezzano la posizione centrale, le buone infrastrut-

ture e il collegamento con l’estero.

Importante per l’economia svizzera sono anche i numerosi servizi

che vi si sono stabiliti nel contesto del commercio delle materie

prime, quali ad es. la copertura assicurativa, gli studi legali, le im-

prese di consulenza, i fiduciari e le ditte di trasporti e addette alla

sicurezza. Le grandi banche svizzere e quelle cantonali nonché

varie banche straniere si sono specializzate nei centri regionali

sul finanziamento del commercio di materie prime. Finanziano

l’acquisto di materie prime, garantiscono la gestione priva di

difficoltà delle transazioni ed offrono protezione contro rischi

operativi e creditizi. In totale il commercio delle materie prime è

pari al 2,5 % del PIL del Paese.

Federazione svizzera del commercio

www.vsig.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese

Informazioni ufficiali su Cleantech

www.cleantech.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Banca dati aziendale Cleantech

www.cleantech-switzerland.com > Banca dati aziendale

Lingue: tedesco, inglese, francese

Rete per il trasferimento della scienza e della tecnologia

nei settori dell’ambiente e dell’energia

www.eco-net.ch

Lingua: tedesco

Associazione mantello dell’informatica e delle

telecomunicazioni

www.ictswitzerland.ch

Lingue: tedesco, francese

25Manuale dell’investitore 2012

Negli ultimi anni, il commercio delle materie prime ha guadagnato

costantemente importanza. Nella classifica delle 1'000 imprese

svizzere più grandi, tra le prime 20 sono presenti 6 imprese attive

nel commercio delle materie prime: Glencore al primo posto,

seguita da Trafigura (terza), Xstrata (settima) e Petroplus (tredice-

sima), situate al centro della Svizzera, e Mercuria Energy Trading

e Cargill International (ottava e undicesima), situate nella Svizzera

occidentale (cantone di Ginevra).

2.3.9 Funzioni di Headquarter

La Svizzera svolge la funzione di Headquarter globale e regionale

di ditte straniere. Mentre le ditte europee vi stabiliscono la propria

sede centrale globale, quelle statunitensi in Svizzera trovano

piuttosto un Headquarter regionale. Negli ultimi anni è aumentato

il numero delle imprese che vi hanno portato la propria sede cen-

trale. Secondo un’analisi condotta dalla ditta di consulenza Arthur

D. Little, dal 2003 alla metà del 2011, più di 300 imprese hanno

stabilito la propria sede centrale in Svizzera. Il 53 % di queste

imprese sono statunitensi, il 31 % europee e l’11 % asiatiche.

Esempi importanti quali eBay, Bombardier, Yahoo, Google, IBM o

Kraft sono testimoni dell’attrattività della Svizzera per stabilire la

sede centrale di una ditta.

I criteri chiave per la scelta della sede sono ad es. la disponibilità

di personale qualificato, il contesto fiscale favorevole, l’elevata

qualità di vita nonché l’eccezionale posizione geografica. Impor-

tante è anche la neutralità sotto il profilo economico: una centrale

svizzera viene accettata anche da tutti i grandi mercati europei.

Nella lista mondiale delle località più attraenti per quanto riguarda

gli investimenti, la Svizzera è al quarto posto (Swiss Attracti-

veness Survey 2011). Ottiene un punteggio elevato anche per

quanto concerne la stabilità, la certezza del diritto e la sicurezza

delle persone e dell’ambiente. Altri vantaggi sono la vicinanza ai

centri di ricerca e ai clienti, e l'affidabilità delle convenzioni sulla

doppia imposizione. La Svizzera si presta inoltre in modo ottimale

come mercato su cui effettuare la sperimentazione, dato che in

uno spazio piccolissimo è in grado di offrire la massima varietà.

Associazione di Ginevra per il commercio e le spedizioni

(GTSA)

www.gtsa.ch

Lingue: inglese

26 Manuale dell’investitore 2012

3. Condizioni quadro economiche.

Libera concorrenza, libero commercio e protezione della

proprietà intellettuale: ecco i pilastri del successo economico

che rendono interessante la Svizzera per le imprese svizzere

ed estere. I processi amministrativi organizzati con efficienza

consentono di progettare e svolgere le attività quotidiane in

sicurezza; inoltre, una legislazione all’avanguardia in materia

ambientale assicura la sostenibilità.

La Svizzera attira numerose compagnie internazionali all’interno

delle sue frontiere. Una delle ragioni principali di questo successo

è il clima liberale della sua economia, orientata verso il mercato.

Fonte: Cato Institute, Economic Freedom of the World: Rapporto Annuale 2010

Fig. 15: Libertà economica, 2008

Classifica mondiale PunteggioHong Kong SAR 1 9,05Singapore 2 8,70Nuova Zelanda 3 8,27Svizzera 4 8,08Cile 5 8,03Stati Uniti 6 7,96Canada 7 7,95Australia 8 7,90Mauritius 9 7,82Gran Bretagna 10 7,81Irlanda 11 7,74Danimarca 14 7,69Lussemburgo 16 7,60Paesi Bassi 21 7,53Germania 24 7,46Giappone 24 7,46Francia 35 7,32Belgio 43 7,22Italia 66 6,90Cina 82 6,65Russia 84 6,62India 87 6,51Brasile 102 6,18

27Manuale dell’investitore 2012

3.1 Commercio internazionale di beni e servizi.

L’economia svizzera si distingue per le ampie relazioni interna-

zionali: un franco su due viene realizzato all’estero. Tutto questo

è possibile soltanto grazie ad una circolazione transfrontaliera di

merci e persone ben funzionante.

3.1.1 Accordi di libero scambio, OMC e soppressione delle

barriere commerciali

Oltre alla Convenzione AELS e all’accordo di libero scambio con

l’Unione Europea (UE), la Svizzera attualmente ha una rete di 25

accordi di libero scambio con 34 soci non UE, inoltre fa parte

dell’OMC. Applica la clausola della nazione più favorita negli

scambi con tutti i Paesi membri dell’OMC ed opera in favore della

riduzione delle barriere commerciali nel mondo.

Diventando Paese membro dell’OMC, la Svizzera si è impegnata

a trasformare la maggior parte delle barriere non tariffarie al com-

mercio in diritti di dogana. I prodotti svizzeri non sono oggetto di

misure protezionistiche, salvo qualche eccezione come i prodotti

agricoli. Non esiste una legge vera e propria contro il dumping.

In linea di principio, l’importazione di prodotti finiti non è limitata

in quantità. Inoltre, le importazioni e le esportazioni dei beni indu-

striali sono generalmente esenti dai diritti di dogana e dai contin-

genti negli scambi con i mercati europei, grazie agli accordi di

libero scambio tra la Svizzera e l’UE e l’AELS.

L’esenzione dai diritti di dogana e dai contingenti non significa

che le merci non debbano essere sdoganate. Ma non costituisce

un ostacolo. Grazie ai PC e ad Internet, si effettua in modo am-

piamente automatizzato tramite le applicazioni IT e-dec e NCTS.

3.1.2 Dogane

Sebbene la Svizzera faccia parte dell’area di Schengen dalla fine

del 2008, non fa parte dell’unione doganale europea e del mer-

cato comune. Quindi il controllo doganale continua ad esserci.

Occorre essenzialmente produrre una dichiarazione doganale

alla quale sono allegate la fattura, l’indicazione del peso della

merce e la conferma d’origine dell’esportatore, dove necessario.

Il certifcato d’origine è necessario quando l’esportatore intende

beneficiare di diritti preferenziali nell’ambito del libero scambio del

sistema generale delle preferenze (Paesi in via di sviluppo) o se la

merce deve essere riesportata e l’origine deve essere trasmessa.

Contrariamente a ciò che avviene nella maggior parte dei Paesi,

la Svizzera utilizza un sistema doganale basato sul peso lordo. Il

dazio doganale è quindi applicato su prodotti per i quali non viene

concessa alcuna esenzione. I tassi doganali svizzeri sono gene-

ralmente inferiori a quelli di altri Paesi. Questo sistema favorisce

l’importazione di merci di alta tecnologia, che hanno un peso

modesto ma un forte valore intrinseco.

Come altri Paesi, anche la Svizzera al confine preleva imposte e

tasse come la tassa automobilistica, l’imposta sul tabacco e birra,

la tassa sul carburante e la tassa sulle emissioni di CO2, la tassa

d’incentivazione sui composti organici volatili (COV) e la tassa sul

traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). L’imposta

sul valore aggiunto pari all’8 % è notevolmente inferiore ai Paesi

esteri confinanti (Germania: 19 %, Francia: 19,6 %, Austria: 20 %;

Italia: 20 %).

Le merci che devono essere depositate temporaneamente in

Svizzera possono essere custodite in depositi doganali, senza

nessun diritto di dogana o altra tassa. Dalla frontiera al deposito,

vengono considerate come merci in transito. La riesportazione è

sottoposta alle tariffe doganali del Paese che importa. Tali merci

non devono naturalmente subire trasformazioni. Diversamente

sarebbe necessario lo sdoganamento. I depositi franchi hanno

carattere pubblico, ma sono spesso gestiti da società di stoccag-

gio private e sono aperti a tutti. I depositi doganali aperti (DDA),

invece, servono per immagazzinare le merci non sdoganate in lo-

cali aziendali. Essi sono gestiti in generale da imprese di trasporto

e la loro importanza continua ad aumentare.

Gli effetti personali importati al momento di un cambiamento di

domicilio, ai fini di uso personale («masserizie di trasloco») sono

esenti dai diritti di dogana. Un formulario ufficiale deve essere

compilato e presentato all’ufficio della dogana al momento del

passaggio in frontiera, che deve essere effettuato nelle ore di

apertura dell’ufficio doganale (fare riferimento al capitolo 13.2.1).

Accordo di Libero scambio. OMC

www.seco.admin.ch > Politica economica esterna

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

28 Manuale dell’investitore 2012

3.1.3 Regole d’origine

Le merci grezze e i pezzi importati da Paesi terzi possono acquisire

origine svizzera e di conseguenza essere consegnati esentasse nei

Paesi che hanno sottoscritto l’accordo di libero scambio (ad esempio

l’accordo con l’UE), se sono stati trattati a sufficienza in Svizzera così

da rientrare nel campo di applicazione dell’accordo di libero scam-

bio. In molte situazioni questo è il caso se il valore aggiunto prodotto

in Svizzera rappresenta fra il 60 % e l’80 % del prezzo di vendita del

prodotto finito (a seconda del prodotto). Questa regolamentazione è

interessante in quanto i beni di elevata qualità hanno spesso un peso

modesto ma un elevato valore commerciale. Essi possono essere

importati in Svizzera a basso costo, essere trasformati e quindi

esportati verso Paesi preferenziali con i quali esiste un accordo di li-

bero scambio. Infatti, per esempio, i beni importati da un Paese extra

UE/AELS e che in seguito a trasformazione hanno acquisito l’origine

Svizzera, non sono di solito sottoposti ad alcun diritto di dogana al

momento della riesportazione verso un Paese dell’UE/ AELS.

3.2 Protezione della libera concorrenza.

Il regime economico della Svizzera si basa sui principi del libero

mercato. La libera concorrenza è facilitata della legge sui cartelli,

che non vieta i cartelli, ma sanziona gli abusi e che è molto simile

a quella dell’UE dal 1995. La legge sul mercato interno mira

anch’essa al potenziamento della concorrenza e all’abolizione

delle regolamentazioni protezionistiche dei cantoni e dei comuni.

La Commissione sulla concorrenza può intervenire se sospetta

l’esistenza di ostacoli illegali alla concorrenza. Essa valuta anche

se la fusione di imprese impedisce la libera concorrenza e formula

raccomandazioni indirizzate alle autorità.

3.3 Protezione della proprietà intellettuale.

La protezione della proprietà intellettuale è ampiamente sviluppata

in Svizzera. Un sistema giuridico che copre i brevetti, i marchi, il

disegno industriale e i diritti d’autore protegge, sul piano nazionale

ed internazionale, il prodotto dell’innovazione e della creatività.

Chiunque voglia fare brevettare un’invenzione, registrare un mar-

chio o depositare un disegno, deve rivolgersi all’Istituto Federale

della Proprietà Intellettuale (IPI) di Berna.

L’IPI, competente in materia di diritti di proprietà industriale e di

diritti d’autore, è il punto di riferimento per qualsiasi domanda che

riguardi i brevetti, i marchi, i disegni, le topografie di prodotti se-

miconduttori, i diritti d’autore e diritti correlati. Il registro dei titoli

di protezione dell’IPI (Swissreg) contiene le prime informazioni

sui titoli di protezione svizzeri registrati. In quanto Paese membro

dell’OMC, la Svizzera applica le disposizioni dell’accordo OMC/

ADPIC.

Sulla banca dati Swissreg l’Istituto Federale della Proprietà Intel-

lettuale mette a disposizione informazioni gratuite contenute nel

registro marchi, brevetti e design nonché sulle topografie protette.

Swissreg contiene marchi e domande di registrazione svizzeri, ma

non i marchi internazionali, che possono sviluppare un effetto an-

che in Svizzera. Questi marchi internazionali sono registrati presso

l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) di

Ginevra.

Panoramica di questioni doganali

www.seco.admin.ch > Politica economica esterna > Beni

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Guida in materia di origine

www.zoll.admin.ch > Informazioni doganali per le ditte

> Assistenza

Lingue: tedesco, francese, italiano

Tariffe doganali mondiali

www.osec.ch > Argomenti > Export Know-how

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Informazioni doganali

www.zoll.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

29Manuale dell’investitore 2012

1 Esclusi tutti i costi associati all’utilizzo di uno specialista2 La legge sui diritti d’autore specifica anche i diritti degli artisti interpreti, dei produttori di supporti audio o audiovisivi e degli organismi di diffusione.Aggiornamento: agosto 2010. Soggetto a modifiche. Gli ultimi dati sono disponibili al sito Internet: www.ige.chFonte: Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)

Fig. 16: Panoramica del diritto di tutela

Protezione dei marchi Protezione dei brevetti Protezione del design Diritti d‘autore2

Cosa viene protetto? Simboli registrati che sono oggetto di abuso da parte di terzi

Invenzioni, vale a dire so-luzioni tecniche nell’ambito della tecnologia

La forma, il design esteriore di un oggetto

Opere letterarie e artistiche (inclusi programmi per computer)

Come viene fornita la protezione?

Il marchio viene registrato nel registro dei marchi

Viene rilasciato un brevetto Il design viene registrato nel registro dei design

Automaticamente con la creazione

Requisiti minimi • Non vengono violati diritti esistenti di terze parti

• Distintivo• Non descrittivo• Non viola l’ordine pubbli-

co e la moralità

• Innovativo• Applicabile dal punto di

vista commerciale• Inventivo• Dichiarazione dell‘inven-

zione

• Innovativo• L’impressione genera-

le deve differenziarsi notevolmente dai design esistenti

• Non viola l’ordine pubbli-co e la moralità

Creazione intellettuale di opere letterarie e artistiche con carattere individuale

Nessuna protezione • Simboli semplici• Abbreviazioni• Indicazioni• Stemmi• Altro

• Razze di animali e tipi di piante

• Processi per la diagnosi, terapia o chirurgia sull’uo-mo o sugli animali

• L’utilizzo viola l’ordine pubblico e la moralità

• Certe invenzioni biotecni-che

• Funzioni esclusivamente tecniche

• Idee e concetti• Viola la legge federale

(per esempio, protezio-ne di stemmi) e accordi statali

• Contenuti (idee, concetti)• Leggi, ordinanze ufficiali• Verdetti di autorità• Mezzi di pagamento• Specifiche di brevetti

Eccezioni dalla prote-zione

Utilizzo non adatto al marchio

Utilizzo privato, ricerca ed insegnamento

Utilizzo privato, citazioni, copie di backup, segnala-zione

Scopo della protezione Definito dal simbolo e dalla lista di beni e servizi

Definito dalle rivendicazioni Definito dal design Definito dall’opera specifica

Durata della protezione 10 anni (può essere estesa quante volte si vuole)

Al massimo 20 anni 5 anni (può essere estesa 4 volte), al massimo 25 anni

70 anni dopo la morte dell‘autore (50 anni per i programmi per computer)

Simboli o segni comuni • ® per i marchi registrati• TM per i marchiL’utilizzo è facoltativo, l’abuso è punibile

+pat+; pat. pend (è stata presentata l’istanza per un brevetto)L’utilizzo è facoltativo, l’abuso è punibile

Mod. Dep.L’utilizzo è facoltativo, l’abuso è punibile

© “Copyright” “Tutti i diritti riservati” o commenti similiL’utilizzo è facoltativo

Tassa di registrazione (CH)1

CHF 550 CHF 200 (registrazione)CHF 500 (ricerca opzionale)CHF 500 (investigazione)

CHF 200 (tassa di base), inclusa la pubblicazione di un design

Nessuna

Estensione (CH)1 CHF 550 (10 anni) CHF 100 per anno per il quinto e sesto anno, CHF 200 per il settimo e l’ottavo anno e CHF 310 dal nono anno

CHF 200 (5 anni) Nessuna

Caratteristiche speciali La violazione di marchi esi-stenti non viene verificata in Svizzera (si consiglia di fare una ricerca sui marchi)

Le innovazioni e le opere innovative non vengono controllate in Svizzera (si consiglia di fare una ricerca sui marchi)

• La pubblicazione può es-sere rinviata per 30 mesi

• Le innovazioni non vengono controllate in Svizzera

Società per i diritti d‘autore: SUISA, SUISSIMAGE, ProLitteris, SSA, SWIS-SPERFORM

30 Manuale dell’investitore 2012

3.3.1 Brevetti

Le invenzioni che risolvono un problema tecnico attraverso mezzi

tecnici possono essere protette da brevetti. Per essere brevettabile,

un’invenzione deve soddisfare tre condizioni essenziali.

• Applicabilità industriale: l’invenzione deve essere utilizzabile ai

fini industriali, essere effettivamente realizzabile e la sua realiz-

zazione deve essere ripetibile.

• Novità: un’invenzione si considera nuova se non fa parte dello

stato della tecnica.

• Attività inventiva: l’invenzione non deve risultare (per l’esperto)

in modo ovvio dallo stato della tecnica.

Non sono brevettabili le idee, i sistemi per il lotto e la contabilità, i

sistemi terapeutici, le procedure chirurgiche o la diagnosi su ani-

mali e varietà vegetali, tra le altre cose. Inoltre, non sono brevet-

tabili le invenzioni che violano la legge e l’ordine o i principi morali

(ad esempio, alcune invenzioni biotecnologiche).

Esistono tre possibilità per brevettare un’invenzione con effetto

per la Svizzera.

• Brevetto svizzero: il deposito nazionale estende la protezione

alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein. Le registrazioni

nazionali possono essere presentate all’IPI in qualsiasi lin-

gua, ma devono essere accompagnate da una traduzione in

tedesco, francese o italiano entro un termine specifico, se la

registrazione non viene effettuata in una di queste lingue.

• Brevetto europeo: la convenzione sul rilascio di brevetti europei

(CBE) permette ai richiedenti di fare richiesta di un brevetto

nell’insieme degli Stati membri, fra cui la Svizzera, tramite una

sola procedura d’esame e di rilascio.

• Brevetto internazionale: il trattato di cooperazione in materia

di brevetti (Patent Cooperation Treaty, PCT), ratificato dalla Sviz-

zera, permette di depositare un brevetto a livello internazionale.

Questo deposito ha lo stesso valore di un deposito nazionale in

tutti gli Stati membri. Il brevetto internazionale può anche essere

richiesto presso l’IPI e la domanda deve essere redatta in inglese.

Dalla domanda per il rilascio di un brevetto nazionale fino al

rilascio del brevetto trascorrono mediamente da 3 a 5 anni. Un

processo accelerato è disponibile su richiesta. Il brevetto scade

al più tardi dopo 20 anni. La tassa per la domanda di brevetto

ammonta a CHF 200, quella per l’esame del brevetto a CHF 500.

A partire dal quinto anno dalla domanda si pagano tasse annuali.

Dato che l’IPI non verifica i criteri circa l’innovazione e l’inventiva,

si consiglia di utilizzare uno specialista (avvocato specializzato in

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)

www.ige.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Piattaforma informativa dedicata alle PMI

kmu.ige.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Una guida per creativi e innovatori

www.ige.ch/leitfaden

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Registro dei Titoli di protezione

www.swissreg.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale

(OMPI)

www.wipo.int

Lingue: inglese, francese, spagnolo, cinese, russo

31Manuale dell’investitore 2012

brevetti) prima di richiedere un brevetto. Entrambi i criteri posso-

no essere controllati anche dopo la presentazione della domanda

per il brevetto, con una ricerca facoltativa sullo stato dell’arte.

Tra i Paesi dell’OCSE, la Svizzera nel confronto internazionale

si colloca tra quelli più attivi per quanto riguarda le domande di

brevetto pro capite.

3.3.2 Marchi

I marchi sono dei simboli che permettono di differenziare sul mer-

cato il prodotto di una ditta da quello di un’altra ditta, consenten-

do quindi ai consumatori di trovare un prodotto che apprezzano

tra la massa dei prodotti in offerta.

Un simbolo può essere registrato come un marchio se:

• è riconosciuto dal pubblico come il simbolo di una ditta e la sua

registrazione non limita i concorrenti nel loro sviluppo economi-

co in maniera inaccettabile.

• non pretende che il prodotto abbia delle caratteristiche che

invece non ha.

• non viola la legge, l’ordine pubblico o i principi morali

L’IPI indaga sul soddisfacimento di tali requisiti nell’ambito della

richiesta, ma non controlla la possibile registrazione di altri sim-

boli con i quali potrebbe essere scambiato o la possibile esisten-

za di altri diritti che potrebbero essere violati con il rilascio del

marchio. Pertanto si raccomanda di effettuare delle ricerche con

l’IPI o tramite un fornitore privato prima di registrare il marchio. La

registrazione con l’IPI è valida solamente in Svizzera. Le seguenti

opzioni sono disponibili per la protezione del marchio all’estero:

1) la registrazione nazionale del marchio nei rispettivi Paesi;

2) la registrazione del marchio come marchio europeo con pro-

tezione in tutti gli Stati membri dell’UE o

3) registrazione internazionale secondo il sistema di Madrid:

partendo da un marchio nazionale, il proprietario del marchio

può presentare il marchio nei singoli Stati membri di sua

scelta, con una sola domanda all’Organizzazione Mondiale

della Proprietà Intellettuale (OMPI) di Ginevra, e la possibilità

di protezione viene esaminata dalle autorità di registrazione

dei rispettivi Paesi.

La domanda di registrazione del marchio in Svizzera può essere

effettuata in formato elettronico. La tassa per il deposito del

marchio ammonta a CHF 550 (più eventuali spese di classe). Se

il simbolo soddisfa i requisiti di protezione, viene normalmente

registrato entro un periodo al massimo pari a sei mesi. La durata

decennale della protezione risultante dalla registrazione può

essere estesa quante volte si vuole, ogni dieci anni, pagando una

tassa di estensione.

Ufficio europeo dei brevetti

www.epo.org

Lingue: tedesco, inglese, francese

Consulenti in brevetti

www.ige.ch/pat-anwalt

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Prima consulenza gratuita per le questioni di brevetti

www.ige.ch/ip-netz

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Ricerche sui marchi

www.ip-search.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Domanda di deposito marchi

www.e-trademark.ige.ch

Lingue: tedesco, francese, italiano

Ricerche sui brevetti

www.ige.ch/recherchen

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

32 Manuale dell’investitore 2012

3.3.3 Design

Il design si rivolge ai sensi, scatena emozioni, crea identità ed

elementi di distinzione. Pertanto, il design diventa così un fattore

cruciale nel mercato e le contraffazioni sono diventate una conse-

guenza abituale.

ll deposito di un design ha lo scopo di proteggere rappresentazioni

bidimensionali oppure oggetti tridimensionali caratterizzati dal loro

aspetto, il cui design è nuovo, che producono un effetto estetico e

che sono fabbricati a fini industriali. Il processo di registrazione per

un design è semplice, veloce ed economico. Un design può essere

protetto per un periodo massimo di 25 anni, suddivisi in cinque

periodi di cinque anni. Il deposito internazionale di design e modelli

industriali è ugualmente possibile sulla base del Trattato dell’Aia

sul deposito internazionale dei design industriali. Siccome la Sviz-

zera ha ratificato questo trattato, il deponente può domandare che

la protezione si applichi anche in Svizzera.

3.3.4 Diritti d’autore

I diritti d’autore (che corrispondono al termine angloamericano

«copyright») proteggono le opere, ossia la creazione intellettuale

della letteratura e dell’arte, che hanno un carattere individuale.

Vi rientrano: letteratura, musica, quadri, sculture, film, opere, bal-

letti e pantomime, ma anche programmi per il computer. Un’opera

è protetta dai diritti d’autore non appena viene creata. Non occorre

fare domanda in merito o depositare l’opera: non esiste un regi-

stro. In Svizzera, il diritto d’autore si estingue, in linea di principio,

dopo 70 anni, mentre invece la protezione dei programmi per

computer già dopo 50 anni dalla morte del creatore.

3.4 Prescrizioni e responsabilità relative ai prodotti.

Per ragioni di sicurezza e di sanità, di protezione dell’ambiente e

dei consumatori e di rispetto delle norme nazionali ed internazio-

nali, in Svizzera, i medicinali, i cosmetici, i detersivi, gli apparecchi

elettrici ed elettronici, gli strumenti di misura e di peso, gli impianti

di riscaldamento, i recipienti a pressione, i ciclomotori ed altri

prodotti sono sottoposti a regole particolari d’importazione e di

vendita.

Il legislatore decide, in base al potenziale di pericolosità dei pro-

dotti, quali procedimenti di valutazione della conformità trovano

applicazione e vanno dall’autocontrollo (ad es. per le macchi-

ne) alla valutazione da parte di organismi di valutazione della

conformità indipendenti e riconosciuti dal governo (ad es. per le

apparecchiature a pressione) fino all’autorizzazione statale (ad es.

per i medicinali).

La maggior parte degli Stati oggi ha un vasto numero di prescri-

zioni tecniche. È difficile trovare un prodotto presente sul mercato

che non ne sia compreso. In Svizzera queste prescrizioni a livello

federale sono contenute in oltre 30 leggi e oltre 160 ordinanze.

Inoltre sono in vigore (ancora) singole regolamentazioni tecniche

cantonali.

Gli accordi sul mutuo riconoscimento della valutazione della

conformità (in inglese: Mutual Recognition Agreements – MRA)

sono uno strumento importante sotto il profilo politico-commer-

ciale, riconosciuto anche nell’ambito OMC, al fine di eliminare gli

ostacoli al commercio in un ambito regolamentato dallo Stato.

Se le prescrizioni relative ai prodotti dei due Stati si equivalgono,

è sufficiente una valutazione della conformità svolta nel Paese di

esportazione, secondo le prescrizioni valide in tale Paese, anche

per commercializzare il prodotto in questione nell’altra parte con-

traente. L’MRA più importante sotto il profilo politico-economico è

quello dell’Unione Europea (marchio CE, Conformité Européene).

I requisiti sulla sicurezza e sulla salute sono determinati da leggi

e regolamenti. Per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, la

Svizzera ha assunto gran parte della normativa dell’Unione euro-

pea (UE), in modo da non avere più barriere in questo settore di

mercato per le esportazioni e le importazioni da/verso l’UE.

Inoltre, dal 1° luglio 2010 viene applicato all’UE il cosiddetto

principio Cassis de Dijon. Grazie a questo principio, molti prodotti

Rappresentanti in materia di marchi

www.ige.ch/ma-berater

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Piattaforma di lotta alla contraffazione e alla pirateria

www.stop-piracy.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

33Manuale dell’investitore 2012

provenienti dall’UE/SEE, che in precedenza dovevano essere

prodotti, riconfezionati o rietichettati unicamente per il mercato

svizzero, ora possono essere importati più facilmente e senza

ostacoli tecnici, a condizione che i prodotti soddisfino le norma-

tive dei rispettivi Paesi dell’UE o del SEE e che siano commercia-

lizzati legalmente.

Il diritto svizzero, in materia di responsabilità di fatto dei prodotti,

corrisponde in larga misura alle regole in vigore nell’UE. Il produt-

tore risponde dei danni causati da un prodotto difettoso, indi-

pendentemente dal fatto che il produttore stesso sia colpevole di

negligenza o meno. In Svizzera, questa responsabilità si applica a

tutti i prodotti commercializzati dal 1994.

I seguenti paragrafi affrontano le prescrizioni di alcune impor-

tanti categorie di prodotti. A causa del vasto numero di leggi

e ordinanze, in casi specifici si rendono necessari chiarimenti

dettagliati.

3.4.1 Derrate alimentari

L’ordinanza svizzera sulla caratterizzazione e la pubblicità delle

derrate alimentari (OCDerr) contiene rigide prescrizioni concer-

nenti la dichiarazione. Tutti gli ingredienti devono essere indicati

con il nome sulle confezioni o etichette di derrate alimentari pre-

confezionate, seguendo un ordine decrescente in funzione della

quantità. Le derrate alimentari che non sono riportate in un’ordi-

nanza necessitano dell’autorizzazione da parte dell’Uffcio federa-

le della sanità pubblica (UFSP). L’approvazione è obbligatoria per

i prodotti alimentari, additivi e agenti di trasformazione che sono

organismi geneticamente modificati (OGM), contengono o sono

stati ottenuti da tali organismi e che sono destinati per l’offerta ai

consumatori. La presenza di OGM è tollerata se il contenuto di un

ingrediente non eccede lo 0,9 %. Tutti gli altri prodotti necessitano

approvazione. Nessun prodotto alimentare che è in commercio

come alimento o alimento speciale può attribuirsi doti di guarigio-

ne. I valori nutrizionali e le indicazioni sulla salute devono essere

conformi alle disposizioni di legge conformemente all’ordinanza.

I prodotti con doti di guarigione sono dei medicinali e necessitano

dell’autorizzazione da parte di Swissmedic (v. cap. 3.4.2).

Il parlamento ha approvato una risoluzione speciale per le derrate

alimentari in merito al principio Cassis de Dijon: gli alimenti

stranieri che non soddisfano completamente le norme tecniche

svizzere devono essere approvati dall’Ufficio federale della sanità

pubblica (UFSP).

Norme in materia di sicurezza dei prodotti

www.evd.admin.ch > Temi > Economia > Sicurezza dei prodotti

Lingue: tedesco, francese, italiano

Informazioni sull’Ufficio federale della sanità pubblica

(UFSP)

www.bag.admin.ch > Temi > Derrate alimentari e Oggetti d’uso

> Derrate alimentari

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Ostacoli tecnici al commercio

www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna

Lingue: tedesco, francese, italiano

Standard: switec – Centro svizzero d’informazione per la

normativa tecnica

www.snv.ch > Services > Switec-Infocenter

Lingue: tedesco, inglese, francese

Accreditamento: Servizio di accreditamento svizzero SAS

www.seco.admin.ch/sas

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Manuale alimentare svizzero (SLMB)

www.slmb.bag.admin.ch

Lingue: tedesco, francese

34 Manuale dell’investitore 2012

3.4.2 Prodotti farmaceutici

La produzione e distribuzione di medicinali in Svizzera sono

soggette al rilascio di una licenza. Il rilascio di una licenza per un

nuovo prodotto farmaceutico presso Swissmedic, l’Istituto svizzero

per gli agenti terapeutici, dura mediamente dieci mesi, con l’esclu-

sione dei tempi interni aziendali di elaborazione. Il sistema di regi-

strazione svizzero è tra i più veloci al mondo. Un esame normale e

una domanda di omologazione per un medicinale per uso umano

con un nuovo ingrediente attivo costa CHF 25’000 (CHF 60’000

con procedura accelerata).

I requisiti per il rilascio di una licenza sono molto simili a quelli

validi nell’UE e ciò semplifca il deposito simultaneo dei dossier

in Svizzera e nell’UE. La registrazione in Svizzera gode di una note-

vole reputazione internazionale, grazie alla rinomanza scientifca

di questo Paese, ai suoi criteri rigidi e ai prestigiosi ospedali noti

per i test clinici. La procedura accelerata «fast track» permette di

prendere delle decisioni veloci (entro 130 giorni, con l’esclusio-

ne dei tempi interni aziendali di elaborazione), malgrado esami

rigorosi, per quanto riguarda il rilascio di una licenza per medicinali

d’importanza vitale, per esempio per curare l’AIDS o l’Alzheimer.

3.4.3 Dispositivi medici

In Svizzera, le norme sui dispositivi medici si basano principal-

mente sulla legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici

(Legge sugli agenti terapeutici, LATer), l’Ordinanza relativa ai di-

spositivi medici (Odmed), l’Ordinanza sulle sperimentazioni clini-

che con agenti terapeutici (Oclin). Per quanto riguarda i dispositivi

medici, in Svizzera vengono applicate le stesse regole dell’UE.

Grazie ai contratti bilaterali, viene consentito un libero scambio

di merci per quanto riguarda i dispositivi medici realizzati da pro-

duttori svizzeri verso l’Unione Europea, Stati membri dell’AELS e

la Turchia. Un fornitore di apparecchiature mediche desideroso

di commercializzare i propri prodotti in Svizzera dovrebbe poter

provare, su domanda delle autorità, che esse soddisfano i requi-

siti essenziali delle direttive europee e e che abbiano superato

un’adeguata procedura di valutazione per quanto riguarda la loro

conformità alle direttive europee.

I dispositivi medici che portano il marchio CE di un laboratorio

europeo riconosciuto sono considerati conformi in Svizzera, a

condizione che l’informazione relativa al prodotto sia interamente

redatta in tre lingue (tedesco, francese, italiano). Un produttore

impiantato in Svizzera può apporre il marchio «CE» sui propri

dispositivi medici e venderli sul mercato svizzero o esportarli

nell’UE, AELS o Turchia. Alcuni di questi Stati richiedono anche la

registrazione di certi prodotti medici e dei loro produttori presso

le autorità nazionali, in aggiunta al marchio CE. Alcuni Stati non

UE richiedono per i prodotti medici i certificati di esportazione dal

Paese di origine. Le ditte svizzere possono richiedere tali certifi-

cati da Swissmedic.

3.5 Salvaguardia del territorio e protezione dell’ambiente.

3.5.1 Costruzione e pianificazione del territorio

Una regolamentazione progressiva in materia di salvaguardia del

territorio e dell’ambiente assicura la coesistenza ordinata di spazi

economici densamente popolati e di regioni naturali ed agricole.

In Svizzera la forte concentrazione demografica ha favorito la

presa di coscienza delle esigenze dell’ambiente da una parte e

dell’evoluzione dell’edilizia dall’altra. Gli immobili destinati allo

sfruttamento dei servizi e dell’industria possono essere costruiti

soltanto in zone specifiche. Le regole in materia di costruzione e

di pianificazione dipendono dai cantoni, che rilasciano le licenze

di costruzione. La durata della procedura da seguire dipende dal

tipo di progetto d’investimento. Per gli edifici industriali, occorre

ottenere un’approvazione dei progetti e un’autorizzazione di sfrut-

tamento, ai fini della sicurezza sul lavoro.

La tempistica per quanto riguarda le licenze di costruzione

dipende dal tipo e dalla complessità del progetto d’investimento.

Per progetti di costruzione privi di problemi, come ad es. quelli di

tipo industriale-commerciale senza particolare grado di difficoltà

e senza la necessità di ulteriori chiarimenti o permessi speciali, di

regola occorrono 3 - 3 mesi, a condizione che non vi siano circo-

Guida al regolamento sui dispositivi medici

www.swissmedic.ch > Sorveglianza del mercato > Repertorio

generale

Lingue: tedesco, inglese, francese

Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

www.swissmedic.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

35Manuale dell’investitore 2012

stanze che possano dare adito a ricorsi/reclami per la costruzione.

Di cantone in cantone possono esserci delle differenze.

È possibile ottenere informazioni sulle superfci commerciali,

sugli immobili disponibili e sulle formalità amministrative presso

i servizi di promozione economica dei cantoni (fare riferimento al

capitolo 15.1). Tali servizi possono anche aprire ed eventualmente

coordinare le procedure.

3.5.2 Ambiente

La legislazione sull’ambiente corrisponde ampiamente a quella

dell’UE, e si fonda sul principio della cooperazione, così come

le misure di protezione che essa ispira. Vengono messe in atto,

in collaborazione con il settore privato, soluzioni che servono sia

all’attività economica che alla natura. Le misure adottate sono

considerate esemplari a livello internazionale. Per fondare e sfrut-

tare impianti industriali o commerciali, occorre tener conto delle

diverse regolamentazioni federali e cantonali. A livello nazionale,

sono particolarmente importanti le leggi federali sulla protezione

dell’ambiente, che controllano l’inquinamento delle acque e la tu-

tela della natura e del patrimonio culturale. La legge federale sulla

protezione dell’ambiente verte sull’inquinamento dell’aria e del

suolo, sul rumore, sulle radiazioni non ionizzanti, sui rifiuti e sulle

sostanze pericolose per l’ambiente. Essa si fonda sul principio

della precauzione (i danni all’ambiente devono essere limitati il più

possibile) e sul principio secondo cui il costo per evitare questi

danni deve essere riversato su colui che inquina. Le emissioni

sono limitate da valori-soglia e da disposizioni sulla costruzione,

sull’equipaggiamento, sul trasporto e sullo sfruttamento. La tecni-

ca da utilizzare per il controllo dell’inquinamento non è prescritta.

Le imprese dispongono di determinate scadenze per intraprende-

re opere di risanamento e possono, quindi, stabilire da sole come

e quando fare i necessari investimenti.

Un esame dell’impatto ambientale è richiesto durante l’intero

progetto di pianificazione, di costruzione e di modifica di impianti

che possono avere conseguenze rilevanti sull’ambiente. Questi

strumenti di prevenzione sul piano ecologico si applicano solo a

progetti concreti nell’ambito della procedura ordinaria d’autoriz-

zazione nella fase della costruzione e della pianificazione. La lista

degli impianti sottoposti ad un esame dell’impatto ambientale

si trova nelle normative; oltre agli impianti per la produzione di

energia e di trasporto, essa comprende gli impianti industriali

particolarmente inquinanti.

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

www.bafu.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Esame dell’impatto sull’ambiente (EIA)

www.bafu.admin.ch/uvp

Lingue: tedesco, francese, italiano

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

www.are.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

36 Manuale dell’investitore 2012

La Svizzera si trova al centro dell’Europa in termini culturali

e geografici. Sebbene non sia membro dell’Unione europea,

è strettamente legata ai suoi vicini europei dal punto di vista

economico e politico. Un solido trattato bilaterale e una

politica europea dinamica consentono un’intensa partnership

politica e un elevato grado di integrazione economica – a

vantaggio della sede economica e della piazza finanziaria

Svizzera e anche dell’UE.

4.1 Commercio e investimenti diretti.

La Svizzera e l’Europa sono strettamente legate dal punto di vista

economico. Destinazione del 59% delle esportazioni svizzere e con

una percentuale del 77 % di importazioni svizzere (dati aggiornati al

2010), l’UE è di gran lunga il principale partner commerciale della

Svizzera. Dal canto suo, la Svizzera è stato il secondo cliente dell’UE

nel 2009 (8,1 % delle esportazioni) dopo gli Stati Uniti e il quarto

fornitore di merce (6,2 % delle importazioni). Nel 2010, il 33,9 % degli

investimenti diretti svizzeri sono stati effettuati nell’area dell’UE.

Gli scambi fra la Svizzera e l’UE sono già interamente liberalizzati,

salvo per i prodotti agricoli e i prodotti dell’industria alimentare. Le

merci provenienti da uno dei 31 Stati membri dell’UE e dell’AELS

(di quest’ultima fa parte la Svizzera insieme a Islanda, Liechten-

stein e Norvegia) possono circolare liberamente, senza essere

sottoposti a contingenti o barriere doganali. Rispetto all’UE, oltre

alla libera circolazione dei beni vi è anche un mercato del lavoro

aperto (ad es. per specialisti, ricercatori e manager) e una parziale

apertura per i servizi.

4. Svizzera ed Europa.

Fonte: www.europa.admin.ch

4.2 Collaborazione politica ed economica.

Per numerose ditte svizzere, tra cui anche propaggini di aziende

straniere, il mercato europeo è molto importante. Diversi accordi

di liberalizzazione del mercato consentono loro un accesso quasi

paritario al mercato interno europeo a condizioni quadro stabili.

Questi accordi consentono alle ditte in Svizzera di accedere ed

elaborare meglio un mercato con una popolazione di quasi 500

milioni. Con l’applicazione di questi accordi ai nuovi Stati membri

dell’UE, la Svizzera può accedere anche ai mercati in crescita

dell’Europa dell’Est.

Ufficio statistico europeo Eurostat

www.epp.eurostat.ec.europa.eu

Lingue: tedesco, inglese, francese

Mobilità professionale in Europa

www.swissemigration.ch > Temi > European Employment

Services

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

37Manuale dell’investitore 2012

Il quadro contrattuale di accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE

è stato nel frattempo ampliato. In particolare l’accordo di libero

scambio del 1972 e gli accordi bilaterali I del 1999 hanno elimina-

to le barriere di accesso al mercato. I cosiddetti «Accordi bilatera-

li I» comprendono gli accordi relativi agli ostacoli tecnici al com-

mercio, al settore degli acquisti pubblici, alla libera circolazione

delle persone, all’agricoltura, alla ricerca, ai trasporti terrestri e

aerei. Un secondo pacchetto di ulteriori accordi, i cosiddetti «Ac-

cordi bilaterali II» del 2004, offrono altri vantaggi economici e una

collaborazione transfrontaliera in ulteriori settori politici. I seguenti

paragrafi affrontano i principali accordi e la relativa importanza.

4.2.1 Libera circolazione delle persone

Con l’Accordo per la libera circolazione delle persone fra Sviz-

zera e UE (FZA), le regole di base relative alla libera circolazione

delle persone, come applicate nell’UE, vengono gradualmente

introdotte nei rapporti fra Svizzera e UE. I cittadini svizzeri e i

cittadini degli Stati membri dell’UE hanno il diritto di scegliere il

proprio luogo di lavoro e di residenza all’interno del territorio dei

partner dell’accordo. Il prerequisito è che abbiano un contratto di

lavoro valido, svolgano attività professionale autonoma o, in caso

di persone inabilitate al lavoro, possano fornire prove di avere a

disposizione risorse finanziare adeguate e di avere un’assicura-

zione medica completa. L’accordo liberalizza, inoltre, la prestazio-

ne di servizi da parte di individui fino a 90 giorni per anno civile. I

fornitori di servizi possono, quindi, eseguire i propri servizi in un

Paese ospitante fino ad un massimo di 90 giorni.

Tale libera circolazione delle persone è rafforzata da un mutuo ri-

conoscimento delle qualifiche professionali e dalla coordinazione

dei sistemi di assicurazione sociale nazionale. Grazie all’accordo,

l’economia svizzera può ora ingaggiare dipendenti nella regione

dell’UE, in aree in cui l’economia svizzera mostra carenze, e sfrut-

tare gli impianti di formazione e istruzione lì presenti. L’accordo

incrementa l’efficienza del mercato del lavoro e promuove la

disponibilità di personale altamente qualificato. La libera circola-

zione delle persone funziona ovviamente anche in direzione con-

traria: i cittadini svizzeri possono lavorare e ottenere la residenza

liberamente nell’UE. Al momento, circa 430’000 cittadini svizzeri

vivono in UE, ovvero circa il 60 % di tutti gli svizzeri all’estero.

L’accordo specifica i periodi di transizione. Nel corso di tali

periodi, le limitazioni sull’immigrazione, come la preferenza della

residenza nazionale e il controllo temporaneo dello stipendio e

delle condizioni di lavoro, possono essere mantenute, e il numero

dei permessi di soggiorno può essere limitato (per mezzo delle

quote). Dopo la scadenza della normativa sulle quote, l’accordo

consentirà, inoltre, in base alla clausola di salvaguardia, l’ulte-

riore limitazione del numero di permessi di soggiorno per un

dato periodo di tempo, nel caso in cui il livello di immigrazione

risulti sopra la media ed eccessivamente elevato. Le normative

di transizione garantiscono un’apertura graduale e controllata dei

mercati del lavoro, mentre si applicano al contempo le misure di

accompagnamento per prevenire riduzione dei salari e dei bene-

fici sociali.

• Le normative relative alle quote per i 15 «vecchi» stati Membri

dell’UE (l‘UE a 15) e per Malta e Cipro, oltre che per gli otto Pa-

esi dell’Europa orientale (l’UE a 8) che sono entrati nell’Unione

nel 2004, sono state sollevate il 1° giugno 2007 e il 1° maggio

2011, rispettivamente. Tuttavia, è ancora in vigore la clausola di

salvaguardia, fino al 31 maggio 2014.

• Per Bulgaria e Romania, che sono entrate nell’Unione nel 2007,

l’opzione di imporre limitazioni all’immigrazione è stata stipulata

fino al 31 maggio 2016 al più tardi. Dopo l’eliminazione di tali li-

mitazioni, si applicherà una clausola di salvaguardia a entrambi

i Paesi fino al 31 maggio 2019, al più tardi.

4.2.2 Accordi di Schengen

La collaborazione basata sull’Accordo di Schengen ha semplifica-

to i viaggi, abolendo i controlli dei documenti d’identità ai confini

fra i Paesi che hanno sottoscritto l’Accordo di Schengen (confini

interni). Allo stesso tempo, una serie di misure ha migliorato la

collaborazione interna fra i tribunali e la polizia nella lotta contro

la criminalità. Tale collaborazione comprende misure di sicurezza

come il rafforzamento dei controlli sui confini esterni ai Paesi che

hanno sottoscritto l’Accordo di Schengen, maggiore collaborazio-

ne transfrontaliera fra la polizia, ad esempio attraverso il sistema

di ricerca europea SIS, nonché una più efficiente collaborazione

fra le autorità giudiziarie. Il visto di Schengen diventa valido anche

per la Svizzera. I turisti tenuti a essere in possesso di un visto, ad

es. i viaggiatori provenienti da India, Cina o Russia, non hanno

più bisogno, durante il loro viaggio in Europa, di un ulteriore visto

per visitare la Svizzera; questo rafforza l’attrattiva della Svizzera

come luogo turistico.

Il sito europeo della Confederazione

www.europa.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese

38 Manuale dell’investitore 2012

4.2.3 Abolizione degli ostacoli tecnici al commercio

Gli accordi prevedono il mutuo riconoscimento degli esami di

conformità (test, certificati, omologazioni) per la maggior parte dei

prodotti industriali. Non sono più necessarie certificazioni in caso

di esportazione nell’UE: a tale scopo sono sufficienti gli esami

condotti dai laboratori di test svizzeri riconosciuti dall’UE. Non si

effettua dunque più un doppio esame che risponda alle esigenze

svizzere e a quelle comunitarie. Anche laddove le norme UE e

quelle svizzere si distinguono e continuano a essere necessari

certificati di conformità, questi possono essere effettuati dai

laboratori di test svizzeri. Ciò facilita le procedure amministrative,

riduce i costi e rafforza la posizione concorrenziale dell’industria

delle esportazioni.

4.2.4 Ricerca

Gli istituti di ricerca, le università e imprese svizzere e i singoli

individui possono partecipare pienamente a tutte le iniziative dei

programmi quadro di ricerca dell’UE. La possibilità per la ricerca

svizzera di partecipare a titolo paritario ai programmi quadro di

ricerca dell’UE offre alla Svizzera vantaggi in termini scientifci,

tecnologici ed economici. Questi programmi sono lo strumen-

to principale dell’Unione europea per implementare la scienza

comune e le politiche tecnologiche. I fondi per la settima edizione

dei programmi quadro di ricerca ammontano a 54,6 miliardi di

Euro per i sette anni dal 2007 al 2013. Le aree principali della

ricerca relative alla settima edizione dei programmi comprendono

le tecnologie di comunicazione e informazione, la sanità, l’ener-

gia, la nanotecnologia, l’ambiente e la ricerca di base, tutte aree

nelle quali la ricerca svizzera è molto competente se confrontata

con l’Europa. Anche l’industria privata può partecipare, il che

significa che i ricercatori svizzeri possono realizzare e dirigere i

propri progetti. Le PMI svizzere, avvalendosi della loro esperienza

nella collaborazione transfrontaliera, possono ottenere facilmente

conoscenze da impiegare in seguito sul mercato.

4.2.5 Trasporti ferroviari, stradali e aerei

Gli accordi bilaterali sui trasporti terrestri disciplinano l’apertura

reciproca dei mercati dei trasporti su strada e su rotaia a persone

e merci instaurando al tempo stesso una tassa fondata sul prin-

cipio di causalità. L’accesso alla rete nell’UE aumenta la com-

petitività delle ferrovie. Per i trasportatori svizzeri ne sono così

risultate nuove opportunità di mercato. Sulla base del principio di

reciprocità, le compagnie aeree svizzere hanno ottenuto accesso

al mercato europeo del trasporto aereo liberalizzato e sono quasi

equiparate ai loro concorrenti europei. Restano tuttora possibili le

vendite ai duty free negli aeroporti svizzeri e sui voli a destinazio-

ne o in provenienza dalla Svizzera.

4.2.6 Settore degli approvvigionamenti pubblici

Conformemente all’accordo plurilaterale sugli appalti pubblici

dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 15 aprile

1994 (GPA), che attualmente comprende 40 Stati membri, gli

acquisti di beni e servizi nonché le commesse edili di determinati

committenti a partire da un determinato importo – il cosiddetto

valore soglia – devono essere oggetto di appalti internaziona-

li per promuovere la trasparenza e la concorrenza nell’ambito

del settore degli acquisti pubblici. Sulla base dell’accordo sugli

appalti pubblici, il campo di applicazione delle norme dell’OMC

è stato esteso. Questo include ora gli acquisti da parte delle

regioni e comuni, clienti pubblici e privati nei settori del trasporto

ferroviario, gas ed acqua e committenze private che operano

sulla base di un diritto speciale o esclusivo concesso da auto-

rità dei settori dell’acqua potabile e dell’energia, del trasporto

urbano, degli aeroporti e della navigazione fluviale e marittima.

L’accordo stabilisce l’opzione di eliminare l’approvvigionamento

o le commesse in alcuni settori, nei quali vi sia una concorrenza

verificabile, dall’ambito di applicazione. Di conseguenza il settore

delle telecomunicazioni è già stato rimosso nel 2002.

Le regole delle commesse si basano su tre principi:

• uguale trattamento di tutti i fornitori (non-discriminazione)

• trasparenza del processo

• diritto di ricorrere contro le decisioni nell’ambito del processo

della gara d’appalto e dell’assegnazione (in caso di valori che

superino una certa soglia).

Il settore pubblico e le società coinvolte sono obbligati ad

emettere ed eseguire gare d’appalto per approvvigionamento e

ordini che superino un certo livello, in conformità con le normative

dell’OMC. In linea di principio, dev’essere selezionata l’offerta

economicamente più vantaggiosa o l’offerta con il valore miglio-

re, nel limite in cui i beni o i servizi siano di livello paragonabile. I

criteri di selezione possono, tuttavia, a volte, anche essere i tempi

di approvvigionamento, la qualità del servizio o l’impatto am-

bientale. Il cliente può inoltre definire i requisiti per l’osservanza

delle condizioni di lavoro e di remunerazione a livello regionale o

di settore d’industria. Gli appalti pubblici della Confederazione e

dei cantoni vengono resi disponibili tramite un sistema elettroni-

39Manuale dell’investitore 2012

co d’informazione. Tenuto conto delle notevoli spese della mano

pubblica nell’UE e in Svizzera, l’ulteriore apertura dei mercati

degli acquisti crea opportunità per l’industria dell’export (ad es.

l’ingegneria meccanica) e per il settore dei servizi (ad es. per studi

di ingegneria e architettura). Inoltre, la maggiore concorrenza

tra fornitori genera una riduzione dei prezzi e con essa notevoli

risparmi per i committenti statali.

4.2.7 Commercio di prodotti agricoli

L’accordo sui prodotti agricoli trasformati disciplina il commercio

di prodotti dell’industria alimentare (ad es. cioccolato, biscotti e

pasta). Nel commercio con la Svizzera, l’UE rinuncia a riscuotere

dazi sulle importazioni e quote sulle esportazioni. La Svizzera ha

ridotto di conseguenza i propri dazi e le quote sulle esportazioni.

Per lo zucchero e per i prodotti che non contengono materie

prime di rilievo ai fini della politica agraria tranne lo zucchero vale

il libero scambio. Semplificazioni di prescrizioni tecniche hanno

conseguenze vantaggiose per i consumatori e aumentano le pos-

sibilità di esportazione di prodotti agricoli di qualità. È attualmente

in fase di contrattazione un accordo completo nell’ambito dei pro-

dotti agricoli e alimentari il cui intento deve essere quello di aprire

reciprocamente i mercati ai prodotti agricoli e alimentari. L’accor-

do abolirebbe sia gli ostacoli tariffari al commercio (quali dazi e

contingenti) sia gli ostacoli non tariffari (quali diverse prescrizioni

relative ai prodotti e disposizioni di licenza). Questa abolizione

metterà il settore agricolo di fronte a sfide notevoli. Al fine di

garantire che le nuove opportunità di mercato siano percepite e al

fine di sostenere le aziende coinvolte nel riallineamento alla nuova

situazione di mercato, il libero scambio verrebbe gradualmente

introdotto, accompagnato da misure di sostegno.

Commesse pubbliche in Svizzera

www.simap.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

4.2.8 Fiscalità del risparmio

Per la tassazione dei redditi di interessi di cittadini UE residenti in

Svizzera, le banche svizzere riscuotono un’imposta alla fonte del

35 % e viene versata per i tre quarti ai Paesi dell’UE. Con questa

imposta alla fonte si garantisce il segreto bancario. Le imposte alla

fonte sui dividendi, gli interessi e i diritti di licenza (ad es. un’im-

presa con sede principale in Svizzera e fliali in Francia) saranno

abolite fra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE. Questo aumenta

l’attrattiva della sede economica Svizzera.

4.3 Euro.

Sebbene la valuta ufficiale della Svizzera sia il franco svizzero,

l’euro è un mezzo di pagamento accettato praticamente in tutti

gli alberghi e in numerosi negozi. Le banche e le borse svizzere

hanno conti in euro e offrono ritiro di contanti in euro nella mag-

gior parte dei bancomat. Sulla piazza finanziaria globale svizzera

si possono effettuare tutte le operazioni bancarie anche in euro.

Sulla base della sua posizione al centro dell’Unione monetaria

europea (UME) e del fatto che l’UE è il principale partner com-

merciale, l’euro è di grande importanza economica per il Paese,

soprattutto per le aziende che operano nell’import/export e per il

turismo.

40 Manuale dell’investitore 2012

La fondazione di un’impresa è una procedura rapida e

semplice. Numerosi organismi ufficiali e privati aiutano nella

scelta della forma di società giusta e assistono in tutti i modi

possibili l’imprenditore. Le pagine Internet della Confede-

razione offrono una serie di informazioni su tutti gli aspetti

del ciclo di un’impresa, dal business plan all’iscrizione nel

registro di commercio.

5.1 Forme di società.

La libertà del commercio e dell’industria permette a ogni persona,

anche straniera, di esercitare un’attività artigianale, industriale o

commerciale in Svizzera e di crearvi un’impresa o di parteciparvi,

senza autorizzazioni ufficiali particolari, la partecipazione a camere

di commercio o associazioni professionali o il dovere di comu-

nicare annualmente dati di esercizio. Tuttavia, per esercitare

personalmente e in maniera durevole una tale attività, gli stranieri

devono essere in possesso di un permesso di lavoro e di un

permesso di dimora.

Nelle forme di società il diritto civile svizzero fa una distinzione

fra società di persone (ditta individuale, società in accomandita,

società in nome collettivo) e società di capitali (società anonima

(SA), società a garanzia limitata (sagl)). Alla «limited partnership»

anglosassone corrisponde la nuova società in accomandita per

investimenti collettivi di capitale. La forma giuridica GmbH & Co.

KG [società a garanzia limitata e co. in accomandita semplice]

non esiste in Svizzera.

5. Fondazione d’impresa e gestione aziendale.

La tipologia adeguata di un’impresa straniera in Svizzera dipende

in particolare dal tipo di attività e dall’orizzonte temporale, dalle

condizioni in materia giuridica e fiscale e dagli obiettivi strate-

gici dell’organizzazione (sede, siti di produzione, ufficio vendite,

impresa finanziaria o di servizi). Un’impresa o una persona fisica

proveniente dall’estero può determinare personalmente lo statuto

adeguato per il proprio genere di attività. A tale scopo si deve

procedere a una valutazione minuziosa in cui gli aspetti fiscali

hanno un ruolo determinante. Si raccomanda di ricorrere preco-

cemente a un consulente che conosca le condizioni specifiche

della Svizzera (in materia giuridica e fiscale).

Sono possibili le seguenti tipologie d’impresa:

• fondazione di una società di persone o di capitali;

• fondazione di una succursale;

• acquisizione di un’attività esistente in Svizzera (società di per-

sone o di capitali);

• fondazione di una joint venture (società di persone o di capitali);

• alleanza (strategica) con o senza partecipazione al capitale.

Le tipologie tipiche di un’impresa straniera in Svizzera sono l’affi-

liata (come SA o sagl) e la succursale. Un’interessante possibilità

per il capitale di rischio è anche la nuova società in accomandita

per investimenti collettivi di capitale.

41Manuale dell’investitore 2012

Nella scelta della forma sociale idonea sono determinanti i criteri

seguenti.

• Capitale: spese di fondazione, fabbisogno di capitale e capitale

minimo prescritto.

• Rischio/responsabilità: più alto è il rischio imprenditoriale o

l’impegno finanziario, tanto prima si dovrebbe optare a favore

di una forma sociale a responsabilità limitata.

• Autonomia: a seconda della struttura aziendale, il margine di

manovra è limitato.

• Fiscalità: a seconda della struttura aziendale, introiti e patrimo-

nio dell’impresa e del proprietario vengono tassati separata-

mente o congiuntamente.

• Sicurezza sociale: determinate assicurazioni sociali sono, a

seconda della forma giuridica, obbligatorie, volontarie o addirit-

tura inesistenti.

5.1.1 Società anonima (SA)

In Svizzera la forma di impresa più importante e più diffusa è la

società anonima (SA) (Aktiengesellschaft (AG) in tedesco,

Société anonyme (SA) in francese e Stock corporation in ingle-

se). Essa è anche la forma giuridica per la quale optano spesso

le imprese straniere per una loro affiliata. La SA è una persona

giuridica, ovvero una società che ha una sua personalità giuridica

e i cui impegni sono garantiti soltanto dal suo patrimonio sociale.

Il capitale sociale della SA, stabilito preliminarmente, è diviso in

azioni. Questo tipo di società che conviene alle grandi imprese

ma anche alle PMI è la forma giuridica usuale per le società hol-

ding e le società finanziarie.

Una società anonima può essere fondata da una o più persone o

persone giuridiche, delle quali almeno una persona deve essere

azionista. Il capitale sociale deve essere di almeno CHF 100’000,

dei quali almeno CHF 50’000 devono essere versati, mentre

l’aumento a CHF 100’000 deve essere versato in un secondo

momento.

Il consiglio di amministrazione è l’organo di gestione strategi-

co della SA. È formato da uno o più membri che possono non

essere azionisti. Non vi sono prescrizioni per quanto riguarda la

nazionalità e il domicilio dei membri dei consigli di amministra-

zione. Almeno un membro autorizzato a rappresentare la società

(consiglio di amministra zione o direzione) deve essere domiciliato

in Svizzera. Gli onorari dei membri del consiglio d’amministra-

zione di una SA possono variare notevolmente a seconda del

tipo di attività, della grandezza dell’impresa e del suo giro d’affari.

In Svizzera, nelle imprese con un massimo di 1’000 dipendenti,

l’onorario medio percepito da un membro del consiglio di ammi-

nistrazione è di circa CHF 26’000 per anno. Le forme d’indennità

più frequenti sono le indennità forfetarie annuali e le indennità

per spese. In media un consiglio di amministrazione in Svizzera è

formato da almeno 3,6 persone.

5.1.2 Società a garanzia limitata (sagl)

La società a garanzia limitata (saglo o GmbH) è una società dota-

ta di propria personalità giuridica che riunisce una o più persone

o società commerciali in un’impresa propria, con un capitale

defnito a priori (capitale sociale). Ogni socio partecipa al capitale

sociale con una o più cosiddette quote sociali dal valore nomina-

le di minimo CHF 100. Il capitale sociale ammonta a minimo CHF

20’000 e deve essere completamente versato. Una quota può

essere trasferita in forma scritta semplice. Il titolare del capitale

investito deve tuttavia essere inserito nel registro delle imprese.

In generale, tutti gli azionisti hanno diritto alla gestione congiunta

della società, con almeno uno di essi residente in Svizzera.

La sagl è un’alternativa attraente alla società anonima, special-

mente per imprese di piccole e medie dimensioni. Dato che la

sagl non ha un consiglio di amministrazione, i costi strutturali

possono essere mantenuti relativamente bassi, mentre d’altro

canto la responsabilità è tutta concentrata sull’amministratore

delegato. A seconda delle sue dimensioni, ha solo un obbligo di

revisione limitato. Rispetto alla SA ha il vantaggio di un capitale

sociale inferiore, ma anche lo svantaggio dell’anonimato mancan-

te: ogni socio, anche uno che si aggiunge in un secondo tempo,

viene pubblicato.

Portale PMI ufficiale svizzero

www.kmu.admin.ch

Lingue: tedesco, francese, italiano

42 Manuale dell’investitore 2012

Ditta individuale Società in nome collettivo

SA Sagl Succursale

Costituzione/Requisiti per la costitu-zione

Inizio di un’attività economica autonoma, orientata a guadagni durevoli

Stipulazione di un con-tratto sociale (a forma libera)Se non si svolge un’at-tività gestita in modo commerciale, la società è costituita soltanto all’atto dell’iscrizione nel registro di commercio

Atto autenticato della co-stituzione, approvazione degli statuti, nomina del consiglio di amministra-zione e (nel caso non vi sia rinuncia secondo CO 727a II) dell’organo di revisione Iscrizione nel registro di commercio

Atto autenticato della co-stituzione, approvazione degli statuti, eventuale determinazione dell’am-ministrazione e della sua rappresentanza (nel caso non ci sia rinuncia secondo CO 727a II) dell’organo di revisione Iscrizione nel registro di commercio

Iscrizione nel registro di commercio

Scopo Piccolo imprenditore, attività individuali (ad es. artista)

Imprese di piccole dimensioni, durevoli, fortemente orientate alle persone

Adatta a quasi tutte le tipologie di imprese orientate all’utile

Imprese di piccole dimensioni, fortemente orientate alle persone

Attività aziendale, giuridicamente parte di un’impresa principale ma che dispone di scarsa autonomia economica

Nome • Cognome del titolare (con o senza nome)

• Possibilità di aggiunte (attività, nome di fantasia)

• Cognome di almeno un socio con l’aggiunta che indica il rapporto sociale

• Possibilità di aggiunte (attività, nome di fantasia)

• Libera scelta (nomi di persone, attività, nomi di fantasia)

• Nella denominazione sociale va indicata la forma giuridica

• Libera scelta (nomi di persone, attività, nomi di fantasia)

• Nella denominazione sociale va indicata la forma giuridica

• Stesso nome dell’im-presa principale

• Sono consentite ag-giunte speciali

• Se l’impresa principale è straniera: luogo in cui si trova l’impresa principale, luogo in cui si trova la succursale

• Indicazione della forma giuridica

Natura giuridica

Proprietà esclusiva del titolare

Società di persone Persona giuridica Persona giuridica Persona giuridica

Iscrizione nel registro di commercio

Obbligo di iscrizione per un’attività gestita in modo commerciale (altrimenti: diritto di iscrizione)

Obbligo di iscrizione per un’attività gestita in modo commerciale

Nasce soltanto all’atto di iscrizione nel registro di commercio

Nasce soltanto all’atto di iscrizione nel registro di commercio

Iscrizione obbligatoria

Fondatore Una persona fisica è titolare unico

Due o più persone fisiche Minimo un azionista (per-sona fisica o giuridica)

Minimo un socio (persona fisica o giuridica)

Impresa principale

Organi Nessuno Soci • Assemblea generale• Consiglio di ammi-

nistrazione (min. 1 membro)

• Assemblea dei soci• Amministrazione (min.

1 membro)

• Organi dell’impresa principale

• Amministrazione tra-mite propria direzione; mandatario con domi-cilio in Svizzera

Organo di revisione

Può essere istituito Può essere istituito Sì, nel caso non vi sia rinuncia secondo CO 727a II, in funzione delle dimensio-ni; raggiungimento di due delle tre condizioni seguenti durante i due esercizi successivi: • bilancio di 10 milioni di CHF;• fatturato di 20 milioni di CHF;• organico raggiunge 50 e più unità nella media annuale

Fig. 17: Panoramica delle forme giuridiche

43Manuale dell’investitore 2012

Ditta individuale Società in nome col-lettivo

SA Sagl Succursale

Responsa-bilità

Responsabilità illimitata del titolare con il patri-monio personale

In primo luogo respon-sabilità con il capitale sociale; in secondo luogo responsabilità illimitata e solidale di ogni singolo socio con il suo patrimo-nio personale

Responsabilità esclusiva-mente con il patrimonio sociale; soltanto dovere degli azionisti di versare il capitale azionario per intero (liberazione)

Responsabilità esclu-sivamente con il patrimonio sociale; obbligo di versamento supplementare limitato facoltativo secondo gli statuti; responsabilità soltanto per i versamenti supplementari connessi alle proprie quote

Impresa principale

Capitale minimo

Nessun vincolo Nessun vincolo Minimo CHF 100’000, versamento minimo CHF 50’000

Minimo CHF 20’000 Non è richiesto alcun capitale proprio (è sufficiente il capitale in dotazione della casa madre straniera)

Spese di consulenza, costituzione, registrazione, notaio

CHF 700 – 1’200 CHF 2’400 – 4’400 da CHF 1’900 (elettro-nico)da CHF 7‘000 (tradizio-nale)(fare riferimento al capi-tolo 5.4.3)

da CHF 1’800 (elettro-nico)da CHF 6‘000 (tradizio-nale)(fare riferimento al capi-tolo 5.4.3)

da CHF 1’000

Vantaggi • Procedura di costituzione semplice e poco costosa

• Pochi requisiti formali• I soci stessi possono assumere il ruolo degli

organi • Viene evitata la doppia tassazione (tassazione del

reddito per il socio, dato che la ditta non è una persona giuridica)

• Si presta per imprese molto piccole

• Capitale di responsabilità e rischio limitato• Trasferibilità semplificata delle quote sociali• Diritti di rappresentanza regolamentati• Gli stranieri possono detenere tutte le azioni/tutte

le quote (ma: almeno una persona con domicilio in Svizzera, che possa svolgere tutte le operazioni giuridiche)

• Accesso più semplice al mercato dei capitali• Si presta per imprese a forte concentrazione di

capitale• Carattere svizzero della società

• Non è richiesto alcun capitale proprio

• Costituzione più sem-plice e meno costosa rispetto a una società di capitali (nessuna imposta di bollo e ritenuta d’acconto sul trasferimento di utili)

• La casa madre può esercitare direttamente la sua influenza

• Bassa pressione fiscale

• Esonero fiscale degli utili della succursale svizzera nello Stato della sede principale (casa madre) in base a numerose convenzioni di doppia imposizione

• Anonimato dei soci – nessun obbligo di divulgazione

• Capitale azionario illimitato

• Il contributo obbliga-torio dei soci è limitato

• La regolamentazione relativa alla succes-sione è semplice

• I conti annuali sono pubblicati solo se la SA ha degli impegni in sospeso o se è quotata in borsa

• Capitale minimo esiguo

Svantaggi • Responsabilità illimitata dei soci• Le quote di proprietà sono difficilmente trasferibili• Manca l’anonimato, nel registro di commercio

devono figurare i nomi dei soci• Accesso più difficile al mercato dei capitali• Obbligo di assicurazione sociale

• In parte doppia imposizione fiscale (tassazione utili sociali e dividendi)

• Procedura di costituzione più complessa e onero-sa, si consiglia una consulenza professionale

• La casa madre stra-niera risponde anche per quanto riguarda la succursale

• La «trasformazione» successiva in affiliata è fiscalmente difficile

• Mancanza di carattere svizzero

• Ammontare del capita-le sociale

• Manca l’anonimato dei soci

Fonte: Diagramma proprio di Generis AG, Sciaffusa

44 Manuale dell’investitore 2012

5.1.3 Succursale

Invece di fondare una filiale in Svizzera, una società straniera può

anche impostare una succursale (che è la terza struttura aziendale

più comune per le imprese straniere in Svizzera). Queste succur-

sali hanno una certa autonomia organizzativa e finanziaria da par-

te della società madre. Da un punto di vista giuridico la succursa-

le è parte della società estera, anche se può concludere contratti

in nome proprio, può eseguire transazioni e può anche comparire

in tribunale come attore e convenuto. Non appena viene creata

una succursale, va iscritta nel registro di commercio. Dal punto

di vista della registrazione, dell’iscrizione, della tassazione e della

contabilità, la succursale viene trattata come una società svizzera.

Per fondare la succursale di una società straniera in Svizzera, è

necessario un rappresentante delegato con domicilio in Svizzera.

5.1.4 Società in accomandita per investimenti collettivi di

capitale

La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

(abbreviata in KkK in tedesco e in SCPC in francese) corrisponde

alla Limited Liability Partnership (LLP) diffusa nell’area anglosasso-

ne. Come strumento per investimenti di capitale di rischio, questa

forma sociale è riservata esclusivamente a investitori qualificati.

Contrariamente alle disposizioni in materia di codice delle obbli-

gazioni sulla società in accomandita, in base alle quali un socio a

responsabilità illimitata dev’essere necessariamente una persona

fisica, in una società in accomandita per investimenti collettivi di

capitale l’accomandatario dev’essere una società anonima.

Questa forma legale è presente in Svizzera dal 2006. Per

investitori e accomandanti che intendono realizzare una forma

di LLP, questa è un’alternativa invece di ripiegare sul Lussem-

burgo, sull’Irlanda o su Jersey e Guernsey. In questo modo si è

provveduto a rafforzare la piazza finanziaria elvetica e a creare il

presupposto per un incremento dei servizi professionali rivolti ai

manager di capitale di rischio, private equity e addirittura hedge

fund in Svizzera.

5.1.5 Ditta individuale

La ditta individuale è la struttura aziendale più richiesta dalle

piccole imprese. Dal punto di vista giuridico, siamo in presenza

di una ditta individuale nel momento in cui una persona fisica

da sola esercita un’attività commerciale, vale a dire gestisce un

negozio o una impresa. Il titolare di una ditta individuale se ne

assume il rischio e quindi risponde con tutto il suo patrimonio

privato e aziendale. D’altro canto può decidere autonomamente

la politica aziendale.

Se la ditta ha successo, può essere trasformata senza grandi

difficoltà in una società di capitali. Se invece fallisce il suo scopo,

la liquidazione è più semplice rispetto a quella di altre forme

giuridiche. Una ditta individuale deve essere iscritta nel registro

di commercio soltanto nel momento in cui supera un fatturato

annuale di CHF 100’000.

5.1.6 Società in nome collettivo

Se due o più persone fisiche si raggruppano per gestire un’attivi-

tà sotto una ditta comune secondo le regole commerciali, si parla

di società in nome collettivo. Una società in nome collettivo viene

fondata con un contratto sociale tra tutti gli interessati. Dato che

una società in nome collettivo non è, come la ditta individuale,

una persona giuridica, non è la società ad essere assoggettata

all’imposta, bensì i singoli soci. I soci rispondono con il proprio

patrimonio in modo illimitato e solidale. È obbligatoria l’iscrizione

nel registro di commercio.

5.1.7 Joint venture

L’impresa congiunta (joint venture) è una forma associativa sempre

più corrente. Non ha una regolamentazione legale e si presta ad

un’attività comune con un partner svizzero. Spesso un’impresa

congiunta è concepita come una partecipazione congiunta al ca-

pitale di una società di capitali appena creata (ad es. un fornitore

straniero fonda una società di fabbricazione o di vendita con un

venditore svizzero). Quando si tratta di piccoli progetti (ad es. un

progetto di ricerca di durata limitata), l’impresa congiunta può

anche essere gestita come società semplice.

5.1.8 Società semplice

La società semplice è un legame contrattuale fra varie persone fi-

siche o giuridiche per scopi che non implicano un’iscrizione della

loro denominazione sociale nel registro di commercio. L’anonimato

è assicurato; ogni socio risponde solidalmente e personalmente

del progetto comune.

5.2 Rendicontazione.

Per quanto riguarda la contabilità, in Svizzera le prescrizioni ge-

nerali sono brevi e concise. Tutti coloro che hanno l’obbligo di far

iscrivere la propria ragione/denominazione sociale nel registro di

commercio, devono tenere e conservare i libri contabili richiesti in

base alla natura e alle proporzioni degli affari; essi rifletteranno da

una parte la situazione finanziaria dell’impresa, lo stato dei debiti

e dei crediti e, dall’altra, i risultati degli esercizi annuali. La legge

45Manuale dell’investitore 2012

esige che il conto economico e il bilancio annuale vengano pre-

sentati conformemente ai principi contabili generalmente ammes-

si nel commercio; questi devono essere completi, chiari e facili da

consultare. È anche possibile presentare i conti in conformità con

le direttive usuali a livello internazionale (ad es. US-GAAP, IFRS,

Swiss GAAP o FER).

Per le società anonime esistono normative dettagliate su come

strutturare i bilanci annuali al fine di migliorarne la trasparenza.

I bilanci annuali devono includere almeno uno stato patrimoniale

ed un conto economico, accompagnati da un confronto con l’an-

no precedente e da note esplicative. I bilanci annuali di singole

società, soprattutto anche per quelle quotate in borsa, devo-

no essere consolidati in un bilancio di gruppo se due delle tre

condizioni seguenti vengono realizzate nel corso di due esercizi

successivi:

• quando il bilancio raggiunge un totale di 10 milioni di franchi;

• quando il giro d’affari annuale raggiunge 20 milioni di franchi;

• quando l’organico raggiunge le 200 unità nella media annuale.

5.3 Revisione.

I bilanci annuali devono essere verificati in termini di correttezza e

precisione da persone o ditte titolari dell’apposita licenza statale.

Gli organi di revisione sono normalmente fiduciari o società fidu-

ciarie o di revisione. L’obbligo di revisione dipende dalle dimen-

sioni e dall’importanza economica di una SA o sagl. La revisione

ordinaria si applica alle società che sono tenute a predisporre dei

bilanci di gruppo e anche per le società quotate in borsa o se due

delle tre condizioni seguenti vengono realizzate nel corso di due

esercizi successivi:

• quando il bilancio raggiunge un totale di 10 milioni di franchi;

• quando il giro d’affari annuale raggiunge 20 milioni di franchi;

• quando l’organico raggiunge le 50 o più unità nella media

annuale.

Se queste condizioni non sono soddisfatte, i bilanci annuali van-

no verificati soltanto in modo limitato (consulto del management,

adeguate verifiche dettagliate, attività analitiche di controllo).

Con il consenso dei soci è possibile rinunciare alla revisione, a

condizione che non sussistano più di dieci posti a tempo pieno

nella media annuale.

5.4 Costituzione di un’impresa.

5.4.1 Procedura

Una volta definita la strategia imprenditoriale orientata concreta-

mente alla Svizzera, è possibile passare rapidamente dalla fase

di pianificazione alla costituzione propriamente detta dell’impresa.

Con la decisione formale di stabilirsi in Svizzera, l’impresa potrà

contare sul supporto del servizio di promozione economica del

cantone interessato, dalla coordinazione del progetto sul piano

locale all’inizio dell’attività operativa. Potrà inoltre disporre della

consulenza di banche, società di consulenza e fiduciarie nonché

di avvocati specializzati per chiarire le questioni specifiche.

Il tempo necessario potrebbe essere inferiore in casi semplici e a

seconda del cantone interessato.

Associazione svizzera dei fiduciari

www.stv-usf.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Camera fiduciaria

www.treuhand-kammer.ch

Lingue: tedesco, franceseo

46 Manuale dell’investitore 2012

Dal 15 aprile 2010 la Segreteria di Stato per l’economia SECO ha

messo a disposizione una piattaforma virtuale, «StartBiz», per la

costituzione delle imprese. Con questa soluzione virtuale le ditte

individuali, le società a garanzia limitata, le società anonime, le

società in nome collettivo e le società in accomandita possono

effettuare la registrazione con la cassa di compensazione AVS,

per la partita IVA e per l’assicurazione contro gli infortuni. Le ditte

individuali e le società in nome collettivo e le società in accoman-

dita possono anche effettuare la registrazione al registro delle

imprese; in questo modo tali tipi di società possono eseguire la

creazione completa di una società tramite StartBiz. Di solito la

fondazione di imprese straniere in Svizzera prende la forma giuri-

dica di una società a responsabilità limitata (sagl e SA). La fonda-

zione di una SA e sagl richiede una registrazione nel registro delle

imprese, la quale deve essere effettuata da un notaio (questo può

essere fatto anche online).

Fasi procedurali Settimana1 2 3 4 5 6

Esame preliminare, registrazione e approvazione della ragione sociale (nome)

Preparazione dei documenti necessari alla fondazione: atto di fondazione, statuti,

domanda di iscrizione ecc. Versamento del capitale sociale al servizio di incasso previsto (banca). La persona che

versa l’importo deve identificarsi. Per gli stranieri può essere utile fornire referenze di

partner svizzeri Costituzione e stesura dell’atto di costituzione: statuti, dichiarazione di accettazione

dell’organo di revisione, attestato di incasso da parte del servizio riconosciuto (banca)

che conferma che il capitale sociale è stato versato e che esso è a disposizione della

società; se quest’ultima, dopo la costituzione, non dispone di locali propri: dichiarazione

di domicilio.Pubblicazione nel Foglio Ufficiale del cantone

Iscrizione della/e persona/e responsabile/i nei rispettivi registri (registro di commercio,

eventualemente registro fondiario) Registrazione come impresa imponibile

Fig. 18: Procedura relativa alla costituzione di un’impresa (SA, sagl)

Fonte: documentazione fornita dai servizi cantonali di promozione economica

Registrazione elettronica per la costituzione di nuove

imprese

www.startbiz.ch

Lingue: tedesco, francese, italiano

Notaio online per la costituzione di nuove imprese (SA/sagl)

www.kmu.admin.ch > Sportelli on-line > Sportello per la

costituzione

Lingue: tedesco, francese, italiano

Piattaforma privata per la costituzione di nuove imprese

www.start-ups.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Informazioni ufficiali per le imprese

www.ch.ch/unternehmen

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

47Manuale dell’investitore 2012

5.4.2 Iscrizione nel registro di commercio

Il registro di commercio comprende tutte le imprese di tipo com-

merciale e definisce le condizioni relative alla responsabilità e alla

rappresentanza dell’impresa. Tale registro ha una funzione so-

prattutto divulgativa. L’indice centrale delle ditte (Zefix) dell’Ufficio

federale del registro di commercio, di accesso pubblico, permet-

te di verificare se il nome che si vuol dare alla propria ragione/

denominazione sociale è ancora disponibile. Tutte le iscrizioni e

radiazioni dal registro di commercio sono pubblicate sul Foglio

Ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

L’esercizio di un’attività artigianale, industriale o commerciale

esige generalmente un’iscrizione nel registro di commercio. Con

tale iscrizione un’impresa gode della tutela del diritto della ditta.

Soltanto con l’iscrizione nel registro di commercio le persone

giuridiche ottengono una propria personalità giuridica. La ragione/

denominazione sociale, ovvero il nome assunto dall’impresa

commerciale, in linea di principio può essere scelto liberamente

nell’ambito di quanto previsto dalla legge. SA e sagl devono in-

dicare la forma giuridica nella denominazione sociale. La ragione

sociale di una società in nome collettivo deve contenere, qualora

non siano indicati i nomi di tutti i soci, almeno il cognome di uno

dei soci con l’aggiunta di indicazioni relative al rapporto sociale. Il

contenuto sostanziale di una ragione sociale di una ditta indivi-

duale deve essere costituito dal cognome e non deve contenere

nessuna aggiunta che indichi un rapporto sociale. La domanda di

iscrizione nel registro di commercio può essere presentata elet-

tronicamente per tutte le forme giuridiche nell’apposito portale, a

condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti del caso.

5.4.3 Spese di costituzione

Le spese di costituzione di una società anonima (la costituzione

di una sagl è più vantaggiosa dal punto di vista di commissioni e

spese di consulenza) sono costituite da varie tasse ed i costi va-

riano a seconda che la costituzione sia effettuata tradizionalmen-

te o tramite la piattaforma elettronica della SECO (fare riferimento

al paragrafo 5.4.1).

Oggetto della tassa di emissione è la costituzione a pagamento

e non, e l’aumento del valore nominale dei diritti di partecipa-

zione. La tassa ammonta all’1 % di ciò che va alla società come

contropartita per i diritti di partecipazione, minimo tuttavia del

valore nominale, con una franchigia per il primo milione di franchi.

Tale franchigia si applica in generale alla costituzione di società

di capitali e agli aumenti di capitale fno a un milione di franchi. Le

società esistenti possono quindi aumentare il loro capitale fino a

un milione di franchi senza essere soggette al diritto di emissione.

Indice centrale delle ditte dell’Ufficio federale del registro

di commercio

www.zefix.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Foglio ufficiale svizzero di commercio

www.shab.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Fig. 19: Spese di costituzione per società anonime (SA) in CHF

Spese di costituzione Tradizionale ElettronicoCapitale sociale 100’000 100’000Consulenza (statuto, tasse, registro di commercio, certificati azionari, atti costitutivi, assemblea costitutiva, ecc.)

5’000 – 7’000 300 – 850

Tassa del registro di commercio 1’000 1’000Tasse notarili 1’000 600Tassa d’emissione – –Spese totali 7’000 – 9’000 1’900 – 2’450

Fonte: Segreteria di Stato per l’economia SECO, 2011

Fig. 20: Spese di costituzione per società a garanzia limitata

(sagl) in CHF

Spese di costituzione Tradizionale ElettronicoCapitale sociale 20’000 20’000Consulenza (statuto, tasse, registro di commercio, certificati azionari, atti costitutivi, assemblea costitutiva, ecc. – a seconda della complessità)

4’000 – 6’000 200 – 550

Tassa del registro di commercio 1’000 1’000Tasse notarili 1’000 600Tasse di bollo – –Spese totali 6’000 – 8’000 1’800 – 2’150

Fonte: Segreteria di Stato per l’economia SECO, 2011

48 Manuale dell’investitore 2012

Senza tener conto della tassa di emissione, le spese fisse di

costituzione sono dell’ordine di CHF 6’000 – 8’000 per la costi-

tuzione tradizionale e CHF 2’000 per la costituzione elettronica.

Per una microimpresa senza bisogno di chiarimenti, le spese di

costituzione sono al massimo pari a CHF 3’000. Il totale delle

spese di costituzione, compresi i costi delle consulenze specia-

lizzate, varia in funzione del capitale sociale. È più complicato e

generalmente più caro costituire una società di capitali che una

società di persone.

Spese di costituzione per forma giuridica

www.kmu.admin.ch > Temi PMI > Costituzione di un’impresa

> Forma giuridica >Società anonima

Lingue: tedesco, francese, italiano

49Manuale dell’investitore 2012

La Svizzera deve il proprio benessere non da ultimo all’im-

migrazione di lavoratori stranieri, che arricchiscono il Paese

non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale.

Grazie alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e

l’UE, i cittadini dell’UE/AELS possono oggi facilmente sog-

giornare in Svizzera. Sul mercato del lavoro sono equiparati

ai lavoratori svizzeri. Le persone provenienti da Stati terzi che

desiderano abitare e lavorare in Svizzera devono soddisfare

determinati requisiti.

6.1 Ingresso e visto.

Per l’ingresso in Svizzera è sufficiente perlopiù un documento

di viaggio in corso di validità riconosciuto dalla Svizzera. Per i

soggiorni fino a tre mesi, solo i cittadini di determinati Stati hanno

bisogno di un visto d’ingresso. Per i soggiorni di durata superiore

è invece necessario un visto. L’Ufficio federale della migrazione

pubblica sulla sua homepage le disposizioni aggiornate.

6.1.1 Prescrizioni in materia di visti

Gli stranieri soggetti all’obbligo di visto sono tenuti in linea di

principio a presentare domanda d’ingresso presso la rappresen-

6. Visto, permesso di soggiorno e di lavoro.

tanza svizzera competente all’estero nel loro luogo di domicilio.

Tale rappresentanza può rilasciare il visto solo se le competenti

autorità svizzere (Confederazione o cantone) hanno dato la loro

autorizzazione. Il genere di visto e la documentazione richiesta

dipendono dallo scopo del soggiorno. Un requisito per ottenere

il visto è che il richiedente disponga di sufficienti mezzi o sia in

grado di procurarseli in maniera legale per provvedere al proprio

sostentamento durante il suo transito o soggiorno in Svizzera. Le

rappresentanze svizzere all’estero possono subordinare il rilascio

di un visto alla presentazione di una dichiarazione di garanzia se

la persona richiedente non dispone di sufficienti mezzi finanziari o

sussistono dubbi al riguardo. Indipendentemente dal fatto che vi

sia una dichiarazione di garanzia, le autorità competenti esigono

che venga stipulata un’assicurazione di viaggio. La copertura

minima dell’assicurazione deve ammontare al corrispettivo di

30’000 euro.

Ufficio federale della migrazione UFM

www.bfm.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Rappresentanze svizzere all’estero

www.eda.admin.ch > Rappresentanze

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Informazioni per l’entrata in Svizzera

www.bfm.admin.ch > Temi, Entrata

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

50 Manuale dell’investitore 2012

Voglio andare in Svizzera. Ho bisogno di un visto?

È cittadino/a di uno dei seguenti stati?25 stati dell’UE, AELS, Andorra, Brunei,

Giappone, Liechtenstein, Malesia, NuovaZelanda, San Marino, Singapore, Stato del

Vaticano

No

No

No

No No

No

È cittadino/a di uno dei seguentistati? Albania*, Antigua e

Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-

Erzegovina*, Brasile, Cile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Israele, Canada, Cro-azia, Mauritius, Messico, Mon-tenegro*, Nicaragua, Panama, Paraguay, Serbia*, Seychelles,

St. Kitts e Nevis, Uruguay, Vene-zuela, USA

* Titolari di passaporti biometrici

Ha bisogno di un visto. È pregato/a di contatta-re la rappresentanza svizzera competente per il Suo domicilio per informazioni più dettagliate.

www.eda.admin.ch Parola chiave: rappresentanze

Non ha bisogno di un visto.Benvenuto/a in Svizzera!

In uno dei seguenti settori? Edilizia e indotto, industria alberghiera, imprese di pulizia in aziende e presso privati, servizi di sorve-

glianza e sicurezza, industria del sesso

Per più di otto giorni per ogni anno civile?

Il suo soggiorno dura più di tre mesi?

Pensa di svolgere un’attività lucrativa?

Non ha bisogno di un visto. Benvenuto/a in Svizzera!

Fig. 21: Ho bisogno di un visto?

Paese Obbligo di visto per un soggiorno fino a 3 mesi

Obbligo di visto per un soggiorno superiore a 3 mesi

Eccezioni/Osservazioni

Brasile No (V1) Sì V1 Obbligo di visto ai fini dell’esercizio di un’attività lucrativa:• nell’edilizia e relativo indotto, nel settore alberghiero, nelle imprese

di pulizia in aziende e presso privati, per i servizi di sorveglianza e sicurezza e nell’industria del sesso

• di un altro tipo, a condizione che richieda più di 8 giorni nel corso dell’anno solare.

Esenzione dall’obbligo del visto per quanto riguarda l’esercizio di un’attività lucrativa:

• se titolare di un permesso di lungo soggiorno emesso da uno Stato membro dell’area Schengen, purché in possesso di un documento di viaggio valido.

Fig. 22: Prescrizioni in materia di visti per determinati Paesi

* Informazioni fornite senza garanzia: si prega di consultare la rappresentanza svizzera competente. Fonte: Diagramma proprio di Generis AG, Sciaffusa

51Manuale dell’investitore 2012

Paese Obbligo di visto per un soggiorno fino a 3 mesi

Obbligo di visto per un soggiorno superiore a 3 mesi

Eccezioni/Osservazioni

Cina Sì (V) Sì V Sono esclusi dall’obbligo di visto i cittadini di altri Stati con un titolo di soggiorno permanente in corso di validità di uno Stato membro dell’area Schengen unito a un documento riconosciuto.

25 Stati dell’UE/AELS

No No

India Sì (V) Sì V Sono esclusi dall’obbligo di visto i cittadini di altri Stati con un titolo di soggiorno permanente in corso di validità di uno Stato membro dell’area Schengen unito a un documento riconosciuto.

Giappone No NoCanada No (V1) Sì V1 Obbligo di visto ai fini dell’esercizio di un’attività lucrativa:

• nell’edilizia e relativo indotto, nel settore alberghiero, nelle imprese di pulizia in aziende e presso privati, per i servizi di sorveglianza e sicurezza e nell’industria del sesso

• di un altro tipo, a condizione che richieda più di 8 giorni nel corso dell’anno solare.

Esenzione dall’obbligo del visto per quanto riguarda l’esercizio di un’attività lucrativa:

• se titolare di un permesso di lungo soggiorno emesso da uno Stato membro dell’area Schengen, purché in possesso di un documento di viaggio valido.

Russia Sì (V)(M: D)

Sì V sono esclusi dall’obbligo di visto i cittadini di altri Stati con un titolo di soggiorno permanente in corso di validità di uno Stato membro dell’area Schengen unito a un documento riconosciuto.

M: D i titolari di passaporti diplomatici sono esenti dall’obbligo del visto per le seguenti finalità: missioni ufficiali e altri motivi, senza l’eserci-zio di un’attività lucrativa

Kazakistan Sì (V) Sì V sono esclusi dall’obbligo di visto i cittadini di altri Stati con un titolo di soggiorno permanente in corso di validità di uno Stato membro dell’area Schengen unito a un documento riconosciuto.

Hong Kong No (V1) Sì V1 Obbligo di visto ai fini dell’esercizio di un’attività lucrativa: • nell’edilizia e relativo indotto, nel settore alberghiero, nelle imprese

di pulizia in aziende e presso privati, per i servizi di sorveglianza e sicurezza e nell’industria del sesso

• di un altro tipo, a condizione che richieda più di 8 giorni nel corso dell’anno solare.

esenzione dall’obbligo del visto per quanto riguarda l’esercizio di un’attività lucrativa:

• se titolare di un permesso di lungo soggiorno emesso da uno Stato membro dell’area Schengen, purché in possesso di un documento di viaggio valido.

Sono accettati per l’ingresso in Svizzera i seguenti documenti: • Hong Kong Special Administrative Region People’s Republic of China Passport (HKSAR-Pass); esonero dal visto (V1) • Hong Kong British National Overseas Passport (BNO-Pass); esonero dal visto (V1) • Hong Kong Certificate of Identity; obbligo di visto (V) • Document of Identity for visa purposes con la scritta «Chinese» alla voce “Nationality”. In questo caso il documento è un passa- porto cinese (senza registrazione della nazionalità del titolare non viene accettato per l’ingresso); obbligo di visto (V) (L’«Hong Kong British Dependent Territories Citizens Passport» non è più accettato.)

52 Manuale dell’investitore 2012

Paese Obbligo di visto per un soggiorno fino a 3 mesi

Obbligo di visto per un soggiorno superiore a 3 mesi

Eccezioni/Osservazioni

USA No (V1) Sì V1 Obbligo di visto ai fini dell’esercizio di un’attività lucrativa:• nell’edilizia e relativo indotto, nel settore alberghiero, nelle imprese

di pulizia in aziende e presso privati, per i servizi di sorveglianza e sicurezza e nell’industria del sesso

• di un altro tipo, a condizione che richieda più di 8 giorni nel corso dell’anno solare.

Esenzione dall’obbligo del visto per quanto riguarda l’esercizio di un’attività lucrativa:

• se titolare di un permesso di lungo soggiorno emesso da uno Stato membro dell’area Schengen, purché in possesso di un documento di viaggio valido.

Taiwan No (V14) Sì V14 Il visto è obbligatorio: • per i titolari di un passaporto che non contiene alcun numero identi-

ficativo personale (vedi V) • per esercitare un’attività lucrativa (anche se dura meno di 8 giorni

nel corso dell’anno solare)V Sono esclusi dall’obbligo di visto i cittadini di altri Stati con un titolo

di soggiorno permanente in corso di validità di uno Stato membro dell’area Schengen unito a un documento riconosciuto.

Ucraina Sì (V)(M: D, S)

Sì (F: D, S, SP) M: D, S Sono esclusi dall’obbligo di visto i titolari di passaporti diplo-matici per i seguenti scopi: missione ufficiale e altri motivi di viaggio senza attività lucrativa.

F: D, S, SP Sono esclusi dall’obbligo di visto i titolari di passaporti diplo-matici, di servizio o speciale, che viaggiano al fine di occupa-re una posizione in Svizzera.

6.1.2 Procedura in caso di obbligo di visto

1. Le persone con obbligo di visto presentano la domanda di

visto presso la rappresentanza svizzera competente per il

loro domicilio all’estero. Alla domanda devono essere allegati

il documento di viaggio e, all’occorrenza, ulteriori documenti

attestanti lo scopo del viaggio. Nelle homepage delle rap-

presentanze sono disponibili informazioni dettagliate circa i

documenti richiesti e i relativi moduli per presentare domanda.

Tutti i documenti, le lettere o i certificati che non sono redatti

in tedesco, francese, italiano o inglese devono essere tradotti

prima di essere presentati.

2. Se la rappresentanza all’estero esige una dichiarazione di

garanzia, il visitatore straniero compila il relativo modulo e lo

sottopone al garante.

3. Il garante compila e firma il modulo e lo invia alle competenti

autorità cantonali o comunali unitamente alla documentazione

necessaria.

4. La dichiarazione di garanzia viene controllata dalle compe-

tenti autorità cantonali o comunali e inserita nel sistema di

informazione centrale sulla migrazione.

5. Il risultato dei controlli viene comunicato senza indugio alla rap-

presentanza all’estero, che decide in merito al rilascio del visto.

Se il visto viene negato, si può richiedere, dietro pagamento, una

disposizione presso l’Ufficio federale della migrazione e impu-

gnarla entro trenta giorni dalla pubblicazione presso il Tribunale

amministrativo federale a Berna.

Modulo di domanda di visto

www.bfm.admin.ch > Temi, Entrata

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, porto-

ghese, russo, cinese

Fonte: Ufficio federale della migrazione UFM – direttive sui visti, lista 1: regolamenti sui permessi e visti secondo la nazionalità

53Manuale dell’investitore 2012

6.2 Soggiorno e domicilio.

I permessi di soggiorno e domicilio sono rilasciati dalle autorità

cantonali competenti in materia di migrazione. Per i soggiorni fino

a tre mesi non è necessario un permesso, per ogni altro tipo di

soggiorno invece sì. A seconda del genere di permesso è possi-

bile esercitare un’attività lucrativa. Agli stranieri che soggiornano

in Svizzera viene assegnato un libretto per stranieri che stabilisce

il tipo di permesso rilasciato.

Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato

del lavoro

www.bfm.admin.ch > L’UFM, Indirizzi

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Panoramica soggiorno

www.bfm.admin.ch > Temi > Soggiorno

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Permesso B

(permesso di dimora)

per dimoranti (stranieri che soggiornano a lungo in Svizzera per un determinato scopo con o senza

attività lucrativa)Permesso C

(permesso di domicilio)

per domiciliati (stranieri cui, dopo un soggiorno di cinque o dieci anni in Svizzera, è stato rilasciato

il permesso di domicilio; il diritto di soggiorno è illimitato)Permesso Ci

(permesso di dimora con attività

lucrativa)

questo permesso viene rilasciato dalle autorità cantonali per i coniugi che esercitano attività lucrativa

e i figli di familiari di rappresentanze estere oppure organizzazioni intergovernative (IO)

Permesso G

(per frontalieri)

per frontalieri (stranieri domiciliati nella zona di confine straniera che lavorano nella vicina area di

confine svizzera)Permesso L

(per dimoranti temporanei)

per l’esercizio di un’attività lucrativa a breve termine e per altri soggiorni temporanei

Permesso F

(per persone ammesse

provvisoriamente)

per stranieri accolti temporaneamente. Questo permesso viene rilasciato dalle autorità cantonali

sulla base di una disposizione dell’Ufficio federale della migrazione

Permesso N

(per richiedenti l’asilo)

per richiedenti l’asilo. Questo permesso viene rilasciato dalle autorità cantonali sulla base di una

decisione dell’Ufficio federale della migrazionePermesso S

(per persone bisognose di

protezione)

per persone bisognose di protezione. Questo permesso viene rilasciato dalle autorità cantonali sulla

base di una decisione dell’Ufficio federale della migrazione

Fig. 23: Tipi di permesso

Fonte: Ufficio federale della migrazione UFM

Stranieri in Svizzera

www.ch.ch > La Svizzera, Stranieri in Svizzera

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

54 Manuale dell’investitore 2012

6.2.1 Ricongiungimento familiare

Ai cittadini svizzeri e ai cittadini dei Paesi membri di UE/AELS in

possesso di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno

di breve durata è consentito eseguire il ricongiungimento familia-

re, indipendentemente dalla nazionalità. I seguenti sono classifi-

cati come familiari:

• coniugi e figli di età inferiore ai 21 anni, o che abbiano diritto al

mantenimento,

• genitori e genitori del coniuge, che hanno diritto al manteni-

mento.

Agli studenti è consentito eseguire il ricongiungimento familiare

esclusivamente con i propri coniugi e figli che abbiano diritto al

mantenimento.

I cittadini di Paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno

permanente (permesso C) hanno il diritto di richiedere il ricon-

giungimento familiare per i propri figli e il proprio coniuge. Coloro

che sono in possesso di permesso di soggiorno (permesso B)

non hanno tale diritto legale. Le autorità cantonali per l’immigra-

zione possono tuttavia consentire il trasferimento, nel caso in cui

i cittadini di Paesi terzi siano in grado di dimostrare di avere un

alloggio sufficiente, un reddito sufficiente e un luogo di residenza

definito (residenza che non abbia causato reclami). I coniugi e

i figli di cittadini svizzeri e di persone in possesso di permesso

di soggiorno permanente o di permesso di soggiorno possono

svolgere attività professionale autonoma o lavoro dipendente in

tutto il territorio svizzero.

6.3 Soggiorno senza esercizio di attività lucrativa.

6.3.1 Soggiorni fino a tre mesi

Dal 12 dicembre 2008, la Svizzera è membro associato dell’ac-

cordo di Schengen e fa quindi parte dell’area Schengen. Per

l’ingresso e un soggiorno che non richieda visto fino a tre mesi si

applicano pertanto le disposizioni dell’accordo di Schengen.

In linea di principio è pertanto consentito soggiornare fino a tre

mesi in Svizzera senza permesso per stranieri se non si esercita

attività lucrativa (ad es. visita, turismo). Per i cittadini di deter-

minati Paesi è tuttavia necessario il visto. Gli stranieri possono

soggiornare in Svizzera al massimo tre mesi su sei a calcolare dal

primo ingresso. Le persone con obbligo di visto sono tenute a

rispettare la durata di soggiorno registrata nel visto.

Per entrare in Svizzera, gli stranieri devono essere in possesso di

un documento di viaggio in corso di validità e riconosciuto dalla

Svizzera. Per le persone con obbligo di visto, la Svizzera rilascia,

per un soggiorno fino a tre mesi, un visto Schengen che di norma

è valido per l’intera area Schengen.

6.3.2 Soggiorni di durata maggiore

Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi occorre un permesso

anche per chi non esercita attività lucrativa (pensionati, studen-

ti, persone in cerca di lavoro e altri). Il permesso è rilasciato dalle

autorità cantonali competenti in materia di migrazione. Si distingue

tra permesso di soggiorno breve (inferiore all’anno), permesso di

soggiorno (a tempo determinato) e permesso di domicilio (a tempo

indeterminato).

I cittadini degli Stati non UE/AELS sono tenuti a presentare domanda

di permesso di soggiorno (unitamente alla richiesta di visto) prima

dell’ingresso in Svizzera presso la rappresentanza svizzera compe-

tente. A seconda dello scopo del viaggio (studenti, pensionati, scopi

medici ecc.), sono richiesti diversi documenti. Se sono soddisfatti i

requisiti per un soggiorno, viene rilasciato un permesso di soggiorno

breve (permesso L) per una durata inferiore all’anno, o un permesso

di soggiorno (permesso B), valido per un anno, se il permesso dura

più di un anno. Dopo l’ingresso occorre dichiarare la propria presen-

za presso il comune di domicilio competente.

Nel quadro dell’accordo di libera circolazione delle persone, la

Svizzera assicura diritto di soggiorno a quanti non esercitano

attività lucrativa ma sono cittadini di Stati membri dell’UE/AELS.

Ricongiungimento familiare per cittadini UE/AELS

www.bfm.admin.ch > Temi > Libera circolazione delle persone

Svizzera – UE/AELS > FAQ Domande ricorrenti

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Ricongiungimento familiare per altri Paesi

www.ch.ch > > Privati > Vita privata > Permessi di dimora

> Immigrare in Svizzera

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

55Manuale dell’investitore 2012

Il permesso di soggiorno deve essere presentato dopo l’arrivo

nel comune di domicilio al momento della relativa dichiarazione e

viene approvato se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

• le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono di-

sporre di sufficienti mezzi finanziari affinché non debbano richie-

dere assistenza ed essere a carico dello Stato di accoglienza;

• devono essere in possesso di un’assicurazione malattia che

copra tutti i rischi (anche di infortunio).

Il permesso di soggiorno UE/AELS vale cinque anni per tutta

la Svizzera e viene prorogato automaticamente dalle autorità

competenti se le condizioni summenzionate continuano a essere

soddisfatte. Le persone che non esercitano un’attività lucrativa

hanno il diritto di portare con sé i loro familiari se dispongono di

sufficienti mezzi finanziari per il loro sostentamento.

6.3.3 Caso speciale: studenti

La procedura illustrata al punto 6.3.2 vale anche per gli studenti.

Per gli studenti si applicano inoltre le seguenti disposizioni.

Per soggiorni superiori a tre mesi, scolari e studenti cittadini di

uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, di Stati Uniti, Canada,

Australia o Nuova Zelanda devono solo dimostrare in generale

(presso la rappresentanza svizzera competente o il comune di do-

micilio al momento della dichiarazione) che durante il loro soggior-

no non saranno a carico dell’assistenza. Devono inoltre attestare

di essere iscritti a un istituto riconosciuto in Svizzera e di potervi

frequentare una formazione generale o in preparazione all’eser-

cizio di una professione. Se questi requisiti sono soddisfatti, agli

scolari e studenti viene rilasciato un permesso di soggiorno per la

durata della formazione o per la durata di un anno, se la formazio-

ne supera un anno. Tale permesso viene tuttavia prorogato sino

alla regolare conclusione della formazione se continuano a essere

soddisfatti i requisiti necessari per il rilascio del permesso.

Gli studenti che non sono cittadini di uno Stato membro dell’UE

o dell’AELS, di Stati Uniti, Canada, Australia o Nuova Zelanda,

devono allegare alla loro domanda di ingresso da presentare alla

rappresentanza svizzera competente, anche la seguente docu-

mentazione:

• conferma della scuola che il richiedente è effettivamente atteso;

• attestato di pagamento delle tasse scolastiche;

• certificazione della presenza di sufficienti mezzi finanziari per le

spese di sostentamento per la durata della scuola;

• diplomi/attestati scolastici;

• impegno scritto a ripartire dalla Svizzera;

• foglio aggiuntivo concernente le conoscenze linguistiche. Le

conoscenze linguistiche vengono esaminate in occasione di

una breve intervista presso la rappresentanza.

La rappresentanza svizzera inoltra la domanda d’ingresso insieme

alla documentazione e a una valutazione delle conoscenze

linguistiche del richiedente all’autorità cantonale competente in

materia di migrazione che deciderà in merito.

6.4 Soggiorno con esercizio di attività lucrativa.

Chi, durante il suo soggiorno in Svizzera, lavora o si trattiene in

Svizzera per più di tre mesi, deve essere in possesso di un per-

messo dell’autorità cantonale competente in materia di migrazione.

Si distingue tra permesso di soggiorno breve (inferiore all’anno),

permesso di soggiorno (a tempo determinato) e permesso di

domicilio (a tempo indeterminato).

La richiesta di permesso di soggiorno deve essere effettuata dal

datore di lavoro in Svizzera presso l’autorità cantonale competente

in materia di migrazione.

Dall’entrata in vigore degli accordi bilaterali (accordo bilatera-

le concernente la libera circolazione delle persone e revisione

della convenzione istitutiva dell’AELS), per i cittadini dei 25 stati

dell’UE/AELS si applicano disposizioni diverse da quelle che

valgono per le persone di altri Stati. I cittadini dei Paesi dell’UE/

AELS sono equiparati ai lavoratori svizzeri. Nel caso di Stati terzi

e fino al 31 maggio 2016 per la Romania e la Bulgaria, si appli-

cano limitazioni d’accesso e priorità agli svizzeri. Il soggiorno

di persone straniere richiedenti l’asilo si determina in base alle

disposizioni della legge sull’asilo.

La decisione relativa al soggiorno e al domicilio di stranieri com-

pete ai cantoni. La Confederazione dispone tuttavia di diritto di

veto. Le autorità di migrazione cantonali sono competenti per il

controllo degli stranieri. Gli stranieri devono inoltre dichiarare la

loro presenza entro otto giorni presso il controllo degli abitanti

del comune di domicilio.

Nel quadro di progetti di stabilirsi in Svizzera si consiglia, se

possibile, di raggruppare e discutere anticipatamente le diverse

richieste nell’interesse di «soluzioni a pacchetto». È possibile

ottenere informazioni sulla procedura da seguire e sulle scadenze

presso gli uffici cantonali di promozione economica.

56 Manuale dell’investitore 2012

6.4.1 Riconoscimento delle qualifiche professionali

Alcune professioni, in particolare nel settore sanitario, dell’inse-

gnamento, le professioni tecniche e nel campo dell’amministra-

zione della giustizia, hanno alcune regole predefinite. In tali casi

è necessario essere in possesso di una qualifica, di un certificato

o di un certificato di competenza. Le qualifiche straniere devono

essere riconosciute dalle autorità responsabili. A seconda della

professione, possono essere responsabili del riconoscimento

diverse autorità, mentre nei casi normali le autorità che regolano

l’istruzione sono responsabili anche del riconoscimento delle

qualifiche estere.

Nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, la

Svizzera lavora a stretto contatto con l’UE e partecipa al siste-

ma europeo di riconoscimento delle qualifiche. Anche i cittadini

di Paesi terzi hanno l’opportunità di vedere riconosciute le loro

qualifiche in Svizzera.

Fig. 24: Permessi di lavoro e di soggiorno: regolamenti e procedure

Regime nei confronti di cittadini UE/AELS Regime nei confronti di cittadini di Stati non UE/AELS, Bulgaria e RomaniaEuropa dei Venticinque Europa dei Due: Romania e Bulgaria

Permesso di soggiorno di breve durata(Permesso L CE/AELS)• Diritto al rilascio purché si possa dimo-

strare in Svizzera un rapporto di lavoro compreso fra tre mesi e un anno (per rapporti di lavoro inferiori ai tre mesi nell’anno civile: solo procedura di comu-nicazione)

• Ricongiungimento familiare possibile

Permesso di soggiorno di breve durata(Permesso L CE/AELS)• Diritto al rilascio nella misura in cui si

riesca a dimostrare il rapporto di lavoro, fino a un anno di rinnovo in caso di occu-pazione sicura, fatto salvo il contingente

• Contingente di permessi annuo:

6’355 (2011/12), 7’722 (2012/13)• Priorità agli svizzeri, controllo dei salari e

delle condizioni di lavoro• Ricongiungimento familiare possibile

Permesso per dimoranti temporanei(Permesso L)• Per le posizioni chiave (costituzione di

una ditta, inserimento di nuovo persona-le, specialisti di aziende internazionali): 12 mesi, prorogabile a 24 mesi

• Ricongiungimento familiare possibile• Contingente annuo di 5.000 permessi• Tirocinanti (in formazione): validità 12-18

mesi, non è previsto il ricongiungimento familiare

Permesso per frontalieri(Permesso G-CE/AELS)• Mobilità geografica senza limiti• Obbligo settimanale di ritorno presso il

domicilio principale nello stato UE/AELS• Possibilità di svolgere attività lavorativa

autonoma• Durata di validità conforme al contratto

di lavoro, ma al massimo cinque anni, prorogabile in seguito

Permesso per frontalieri(Permesso G-CE/AELS)• Mobilità geografica all’interno di tutte le

zone di confine della Svizzera• Priorità agli svizzeri, controllo dei salari e

delle condizioni di lavoro• Per il resto come l’Europa dei Venticin-

que

Permesso per frontalieri (Permesso G)• Valido dodici mesi per la zona frontaliera

del cantone che ha rilasciato il permesso e da rinnovare ogni anno

• Domicilio con permesso di soggiorno permanente da almeno sei mesi nella zona di confine di un Paese confinante con la Svizzzera

• Rientro settimanale a questo domicilio• Possibilità di cambiare posto di lavoro o

mestiere con permesso

Professioni regolamentate/Riconoscimento dei diplomi

esteri

www.bbt.admin.ch/diploma

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

www.crus.ch > Riconoscimento / Swiss ENIC > Professioni

regolamentate

Lingue: tedesco, inglese, francese

57Manuale dell’investitore 2012

6.4.2 Cittadini dell’UE/AELS: soggiornare e lavorare in

Svizzera

Grazie alla libera circolazione delle persone, i cittadini degli Stati UE/

AELS sono ora equiparati agli svizzeri sul mercato del lavoro. Le

persone alla ricerca di un lavoro possono soggiornare in Svizzera per

tre mesi senza permesso. Per i membri dell’Europa dei Venticinque

vi è già la piena libertà di circolazione delle persone, mentre i cittadini

della Romania e della Bulgaria sono ancora soggetti, fino al periodo

transitorio che scadrà il 31 maggio 2016, a limitazioni (priorità agli

svizzeri, controlli, contingenti) che all’occorrenza potrebbero essere

ulteriormente prolungate. Dal 1° giugno 2016 al più tardi vale però la

piena libertà di circolazione per tutti i 25 Stati membri dell’UE.

Chi beneficia della libera circolazione delle persone (attualmente

i primi 25 Stati dell’UE), non è tenuto a essere in possesso di un

permesso di lavoro, ma deve tuttora richiedere un permesso di

soggiorno, che viene rilasciato dalle autorità cantonali competenti

in materia di migrazione dietro presentazione del contratto/atte-

stato di lavoro. Per un soggiorno inferiore a 90 giorni non occorre

alcun permesso. Sussiste tuttavia un obbligo di dichiarazione.

Le persone che vengono a lavorare in Svizzera per un periodo infe-

riore ai 90 giorni per ogni anno civile o che forniscono una presta-

zione di servizio pur avendo la loro sede sociale in un Paese dello

spazio UE/AELS, non hanno bisogno di un permesso. È sufficiente

che dichiarino la loro attività alle autorità. La dichiarazione può

essere fatta via Internet. Rappresentano un’eccezione i fornitori

della Romania e della Bulgaria dei settori edilizia, giardinaggio,

pulizia e sorveglianza/sicurezza, che devono essere in possesso

del permesso.

La libera circolazione delle persone è accompagnata da una serie

di misure contro il dumping salariale e sociale, dal mutuo ricono-

scimento dei diplomi professionali e da misure di coordinamento

della sicurezza sociale. Questo dispositivo facilita l’assunzione

dei lavoratori dell’UE/AELS e l’accesso a istituti di formazione

di questi Stati. Il suo scopo è quello di accrescere l’efficacia

del mercato del lavoro e la disponibilità di personale altamente

qualificato.

Regime nei confronti di cittadini UE/AELS Regime nei confronti di cittadini di Stati non UE/AELS, Bulgaria e RomaniaEuropa dei Venticinque Europa dei Due: Romania e Bulgaria

Permesso di soggiorno(Permesso B-CE/AELS)• Validità cinque anni dietro presentazione

di un attestato di lavoro con durata di un anno o più o a tempo indeterminato

• Soggiorno annuale legato a uno scopo con centro della vita familiare e presa di domicilio in Svizzera

• Ricongiungimento familiare possibile• Autorizzazione a perseguire un’attività

lucrativa autonoma

Permesso di soggiorno(Permesso B-CE/AELS)• Contingente di permessi annuo:

684 (2011/12), 885 (2012/13)• Per il passaggio a un’attività non autono-

ma occorre il permesso• Priorità agli svizzeri, controllo dei salari e

delle condizioni di lavoro• Ricongiungimento familiare possibile• Per il resto come l’Europa dei Venticinque

Permesso di soggiorno(Permesso B)• Soggiorno annuo con attività lucrativa

in Svizzera, centro della vita familiare e presa di domicilio in Svizzera

• Priorità agli svizzeri, controllo dei salari e delle condizioni di lavoro

• Ricongiungimento familiare possibile• Il rinnovo annuo del permesso è una

formalità• Contingente annuo di 3’500 permessi

Permesso di dimora(Permesso C-CE/AELS) • Viene rilasciato in Svizzera sulla base di

accordi relativi alla dimora o per motivi di reciprocità dopo un soggiorno di cinque anni in Svizzera

• Titolari sostanzialmente equiparati agli svizzeri sul mercato del lavoro

Permesso di dimora(Permesso C-CE/AELS) • Come Europa dei Venticinque

Permesso di dimora(Permesso C)• Può essere richiesto di norma dopo 10

anni (cittadini USA: 5 anni) di soggiorno ininterrotto in Svizzera

• Il titolare non è più soggetto ad alcuna limitazione legata al diritto del mercato del lavoro

• Autorizzazione a perseguire un’attività autonoma

Fonte: Diagramma proprio di Generis AG, Schiaffusa

58 Manuale dell’investitore 2012

6.4.3 Cittadini non UE/AELS: soggiornare e lavorare in

Svizzera

I cittadini di Stati non appartenenti all’UE/AELS sono sempre

tenuti a essere in possesso di un permesso di lavoro e di un

permesso di soggiorno. Sono di fatto soggetti alle precedenti

disposizioni di ammissione (priorità agli svizzeri, controllo dei

salari, contingenti), ma la loro mobilità è decisamente migliore

nell’interesse della flessibilità del mercato del lavoro: i titolari di

un permesso di soggiorno permanente possono cambiare posto

di lavoro e professione nonché esercitare un’attività lavorativa

autonoma in tutto il Paese senza particolari permessi. In casi di

rilievo, anche i titolari di un permesso di breve durata possono

lavorare per un datore di lavoro in un altro cantone.

La priorità va a lavoratori altamente qualificati e specializzati

nonché a imprenditori e dirigenti, scienziati e figure culturali

riconosciute, dipendenti di gruppi internazionali e persone chiave

con relazioni d’affari internazionali. Con queste misure si intende

promuovere lo scambio economico, scientifico e culturale e so-

stenere il trasferimento di responsabili decisionali e specialisti di

imprese internazionali. In particolare scienziati qualificati devono

poter continuare a lavorare in Svizzera al termine dei loro studi.

È infine nell’interesse dell’economia svizzera che stranieri che

lavorano in Svizzera anche solo per un periodo limitato possano

portare con sé le rispettive famiglie e che i partner o i figli dei

titolari di un permesso permanente possano essere assunti o

esercitare attività lavorativa autonoma in Svizzera.

Ecco le principali regole.

• Permesso di soggiorno B: di norma è limitato a un anno. È pos-

sibile cambiare posto di lavoro e cantone con relativo permesso,

imposta alla fonte, contingenti (alcune eccezioni: ad es. i coniu-

gi di cittadini svizzeri sono equiparati agli svizzeri).

• Permesso di soggiorno C: equiparati ai cittadini svizzeri per

quanto riguarda il mercato del lavoro, nessuna imposta alla fonte.

• Permesso per frontalieri: possibile cambiare posto di lavoro

con relativo permesso, non è possibile cambiare cantone,

imposta alla fonte.

• Permesso di soggiorno di breve durata L: non è possibile cam-

biare posto di lavoro e cantone, imposta alla fonte.

• Permesso per tirocinanti: 18 mesi al massimo, solo per sog-

giorni di perfezionamento di giovani professionisti.

• Richiedenti l’asilo: permesso di lavoro un mese dopo la presen-

tazione della domanda di asilo. Possibile cambiare posto di la-

voro con relativo permesso, non è possibile cambiare cantone.

Imposta alla fonte e 10 % del salario vengono trattenuti a titolo

di garanzia.

• Trasferimento dei quadri: dirigenti indispensabili possono

soggiornare per tre anni in Svizzera in conformità al General

Agreement on Trade in Services (Gats). Il permesso può essere

prolungato di un anno.

Al datore di lavoro compete un obbligo di controllo e diligenza

e pertanto deve provvedere affinché un collaboratore straniero

disponga dell’autorizzazione a entrare in servizio. Per ottenere un

permesso d’ingresso, un datore di lavoro deve dimostrare che

non è stato possibile trovare in Svizzera un lavoratore idoneo né

garantire entro tempi brevi la formazione adeguata di un collabo-

ratore.

6.4.4 Tirocinanti/Praticanti

La Svizzera ha siglato accordi con numerosi Stati sullo scambio di

praticanti (tirocinanti ecc.). Questi accordi consentono di accedere

più facilmente a un permesso di soggiorno e di lavoro a tempo

determinato. I praticanti di Paesi con cui non vi è un accordo spe-

ciale devono presentare domanda per il permesso di soggiorno e

di lavoro seguendo l’iter normale.

Attività lucrativa di cittadini non UE/AELS

www.bfm.admin.ch > Temi > Lavoro / Permessi di lavoro

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Opuscolo «Cittadine e cittadini dell’UE in Svizzera»

www.europa.admin.ch > Servizi > Pubblicazioni

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS

www.bfm.admin.ch > Temi

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

59Manuale dell’investitore 2012

Sono consentite come tirocinanti le persone che possono fornire

la prova di completare la formazione professionale o un diploma.

Il limite di età è fissato a 35 anni (eccezioni: Australia, Nuova

Zelanda, Polonia, Russia e Ungheria: 30 anni). L’assunzione

(al massimo 18 mesi) deve avvenire per il mestiere imparato o

nell’area di studio/addestramento. Nel caso del Canada sono

ammessi anche studenti che desiderano compiere un soggiorno

di lavoro come parte integrante del loro percorso di studi, mentre

nel caso del Giappone solo i laureati. Per i tirocinanti è previsto

un numero massimo e non si applicano le disposizioni relative al

trattamento preferenziale nei confronti dei lavoratori svizzeri. Il

ricongiungimento familiare non è contemplato.

Come conseguenza della libera circolazione delle persone tra

la Svizzera e l’UE, i cittadini dei 25 Paesi dell’UE e degli stati

dell’AELS non hanno più bisogno di un permesso di lavoro formale

o per tirocinanti. Chiunque risieda in Svizzera per più di quattro

mesi deve registrarsi ufficialmente con le autorità cantonali del

mercato del lavoro.

www.swissemigration.ch mette a disposizione una guida per tiro-

cinanti stranieri e potenziali datori di lavoro, indirizzi, un contratto

di lavoro standard e il modulo per presentare domanda.

Argentina

Australia

Bulgaria

Giappone

Canada

Monaco

Nuova Zelanda

Filippine

Polonia

Romania

Russia

Rep. Slovacca

Sud Africa

Rep. Ceca

Ucraina

Ungheria

Stati Uniti

Fig. 25: Paesi con cui esistono accordi relativi ai tirocinanti

Fonte: Tirocinanti esteri in Svizzera: guida per tirocinanti stranieri e datori di lavoro svizzeri, www.swissemigration.ch

Guida per tirocinanti stranieri e datori di lavoro svizzeri

www.swissemigration.ch > Temi > Scambio di tirocinanti

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

6.5 Naturalizzazione.

Il processo di naturalizzazione si compie in tre stadi. Si può

richiedere la cittadinanza svizzera presso il comune e il cantone.

Questi prevedono requisiti da soddisfare per la naturalizzazione in

aggiunta a quelli contemplati dalla Confederazione (cfr. sotto).

Per ottenere l’autorizzazione di naturalizzazione occorre che

siano soddisfatti i seguenti requisiti:

• dodici anni di residenza in Svizzera (gli anni trascorsi in Svizzera

tra il 10° e il 20° anno di vita sono calcolati il doppio);

• integrazione nella realtà svizzera;

• familiarità con lo stile di vita, usi e costumi svizzeri;

• rispetto dell’ordinamento giuridico svizzero;

• garanzia che non si metta a rischio la sicurezza interna o esterna

della Svizzera.

I coniugi stranieri di cittadini svizzeri (naturalizzazione agevolata

dopo cinque anni di domicilio in Svizzera e dopo tre anni di

matrimonio) e i figli di un genitore svizzero che non sono ancora

in possesso di cittadinanza svizzera usufruiscono di una natura-

lizzazione agevolata.

Cittadinanza svizzera/Naturalizzazione

www.bfm.admin.ch > Temi

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Informazioni relative alla naturalizzazione

www.ch.ch > Privati > Vita privata

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

60 Manuale dell’investitore 2012

Mentre l’offerta di immobili è molto versatile per quanto

riguarda il settore commerciale, così come succede anche in

altre città di carattere internazionale, quelli residenziali sono

piuttosto rari soprattutto in centro. Nella ricerca di immobili

idonei da prendere in locazione o da acquistare, Internet e i

giornali forniscono un prezioso aiuto. Anche coloro che sono

domiciliati all’estero possono acquistare immobili e terreni

commerciali senza alcuna autorizzazione, mentre per quanto

riguarda gli alloggi di proprietà vi sono determinate restrizioni.

7.1 La ricerca dell’immobile giusto.

7.1.1 Immobili residenziali e commerciali

Internet e i giornali sono importanti fonti d’informazione nella

ricerca dell’immobile giusto. Conoscere qualcuno sul posto può

essere molto utile se si cerca un alloggio. La gamma di immobili

offerti comprende appartamenti, case monofamiliari, edifici multi-

familiari, uffici e immobili commerciali, parcheggi, garage, con la

possibilità sia di locazione che d’acquisto.

Un indirizzo valido è anche quello dei siti web degli uffici fiduciari

immobiliari, ai quali si arriva tra l’altro tramite i portali di ricerca

immobiliare oppure attraverso la homepage dell’Associazione

svizzera dell’economia immobiliare (SVIT). Utili risultano anche le

pagine Internet dei comuni, molte delle quali contengono infor-

mazioni su futuri progetti di costruzione, a livello di immobili in

locazione o da acquistare.

7. Immobili.

I servizi cantonali di promozione economica assistono gli investi-

tori in tutte le formalità amministrative e favoriscono i contatti per

l’acquisto di terreni edificabili ed immobili.

Associazione svizzera dell’economia immobiliare SVIT

www.svit.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Fig. 26: Informazioni sulla ricerca di immobili in Internet

www.alle-immobilien.ch Motore di ricerca offerte immobiliari. Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

www.comparis.ch/immobilien Pagina immobiliare con possibi lità di paragonare i prezzi.Lingue: tedesco, inglese, fran cese, italiano

immo.search.ch Pagina immobiliare con numerose informazioni supplementari.Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

www.swissinfo.ch> Servizi > Link svizzeri > Immobiliare

Elenco di link al mercato immobiliare.Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, portoghese, russo, cinese, giapponese

www.mieterverband.chParola chiave: ricerca alloggio (Wohnungssuche)

Elenco di link con commenti.Lingua: tedesco

www.homegate.chwww.immoscout24.ch

Portale immobiliare.Lingue: tedesco, inglese, fran cese, italiano

Sciaffusa

Zurigo

Frauenfeld San Gallo

Herisau

Appenzello

Glarona

Coira

Zugo

Lucerna

StansSarnen

Altdorf

BernaNeuchâtel

Sion

Soletta

DelémontAarau

Liestal

Basilea

Svitto

Friburgo

Losanna

GinevraBellinzona

oltre 320

da 280 a 320

da 250 a 280

da 200 a 250

da 150 a 200

meno di 150

61Manuale dell’investitore 2012

7.1.2 Alloggi temporanei/appartamenti ammobiliati

Per quanto riguarda la Svizzera come Paese in cui trascorrere le

ferie, l’offerta di hotel e alloggi per le vacanze è vasta per ogni

categoria. Il punto di partenza per cercare un alloggio idoneo,

anche in questo caso è costituito da Internet. Una buona pano-

ramica in merito è offerta dalla homepage di Svizzera Turismo.

Case, appartamenti e «serviced apartments» sono piuttosto rari

e costosi. Vi sono tuttavia offerenti immobiliari e ditte specializ-

zate nell’assistenza agli expatriates che possono fornire aiuto in

tale ricerca. Non esiste una panoramica degli offerenti di tutta la

Svizzera. Per questo motivo si consiglia si cercare innanzitutto in

Internet usando le parole chiave «appartamenti con servizi alber-

ghieri», «ammobiliato», «monolocale», «temporary housing» oppure

«abitazioni di vacanza».

7.2 Immobili commerciali.

7.2.1 Locazione

Agenzie di relocation, offerenti di appartamenti ammobiliati

e serviced apartments

www.xpatxchange.ch > Moving

Lingua: inglese

Alberghi e appartamenti

www.myswitzerland.com/unterkunft

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, russo,

cinese, giapponese

Canoni netti in CHF al metro quadro di superficie utile all’anno (valore medio)Grandi città: valori per il centro

Fonte: Wüest & Partner AG, www.wuestundpartner.com

Fig. 27: Prezzi di mercato per aree da adibire ad uffici, 4° trimestre 2011

62 Manuale dell’investitore 2012

7.2.2 Acquisto

L’acquisto di immobili e terreni commerciali è possibile senza alcuna limitazione per persone domiciliate all’estero.

Chiarimenti prima dell’ac-

quisto: situazione relativa al

diritto pubblico e privato

• Situazione relativa al diritto di costruzione

• Valutazione delle statistiche

• Catasto delle sedi con gravame

• Progetti stradali

• Licenze commerciali

• Piano delle misure relative all’aria

• Livello di sensibilità al rumore

• Imposte

• Verifica di tutte le registrazioni nel registro fondiario (servitù, annotazioni, menzioni)

• Mappa catastale

• Assicurazione immobiliare

• Disporre la stima dell’immobile

• Finanziamento

• Controllo della persona del venditore

• Situazione relativa a locazione e affitto

• Esatta definizione dell’oggetto della compravendita

• Definizione del prezzo

• Data di trasferimento di diritti e obblighi

• Definizione del finanziamento

• Garanzie finanziarie

Chiusura delle trattative di

vendita

• Firma del contratto in presenza del notaio

• Ev. prestazione delle garanzie finanziarie

• Scambio delle prestazioni: consegna dell’oggetto del contratto dietro pagamento

• Firma della richiesta d’iscrizione nel registro fondiario

Atto pubblico presso un

notaio nel luogo in cui si

trova l’immobile

Esecuzione nel registro fon-

diario presso il circondario

competente

Fig. 28: Svolgimento di un’operazione di acquisto

Fonte: Immobilien Kaufen und Verkaufen [Acquistare e vendere immobili] Bürgi Nägeli Rechtsanwälte [Avvocati]. www.schweizerische-immobilien.ch

63Manuale dell’investitore 2012

(1° trimestre 2011), anche se bisogna dire che i prezzi possono

variare molto di regione in regione. Il prezzo dipende anche da

quanti anni ha un appartamento e dal suo standard. Diversi sono

i fattori che si ripercuotono sugli affitti: i cantoni con i prezzi più

elevati si contraddistinguono in parte per la loro posizione privile-

giata rispetto alla zona d’infuenza dei maggiori centri urbani. Un

altro fattore che spiega gli affitti elevati è il basso onere fscale in

loco.

7.3.2 Acquisto

L’acquisto di alloggi di proprietà da parte di persone all’estero è

soggetto a determinate limitazioni di carattere giuridico (v. cap.

7.5). In Svizzera la quota degli alloggi di proprietà nel 2010 si

attestava intorno al 40 % ed è particolarmente elevata tra famiglie

con figli, persone anziane e classi di reddito elevato.

7.3 Immobili residenziali.

7.3.1 Locazione

In Svizzera due persone su tre abitano in afftto. La domanda

è elevata, l’offerta – soprattutto nelle città e negli agglomerati

urbani – scarsa. Dal 2003 la quota di appartamenti sfitti si aggira

intorno all’1 % (2010: 0,94 %). Per trovare quindi l’appartamento

giusto bisogna avere un po’ di pazienza e di fortuna.

In Svizzera gli appartamenti vengono dati in locazione perlopiù

non ammobiliati. Le cucine sono completamente arredate e, oltre

ad essere dotate di fornelli e frigorifero, nella maggior parte dei

casi hanno anche una lavastoviglie. Per un quadrilocale (3 camere

da letto, soggiorno, cucina, bagno) in città svizzere di grandi o

medie dimensioni, in media si spendono 1’546 CHF al mese

Sciaffusa

Zurigo

Frauenfeld San Gallo

Herisau

Appenzello

Glarona

Coira

Zugo

Lucerna

StansSarnen

Altdorf

BernaNeuchâtel

Sion

Soletta

DelémontAarau

Liestal

Basilea

Svitto

Friburgo

Losanna

GinevraBellinzona

In CHF al metro quadro (posizione media, non edificato, urbanizzato)

Fig. 29: Terreno edificabile, prezzi di mercato per edifici commerciali, 4° trimestre 2011

oltre 1’500

da 1’000 a 1’500

da 500 a 1’000

da 250 a 500

da 150 a 250

da meno di 150

Fonte: Wüest & Partner AG, www.wuestundpartner.com

64 Manuale dell’investitore 2012

presentano vari gradi di complessità. Mentre il diritto di passo

può essere facilmente compreso anche dai non esperti, quando

si tratta di diritto edilizio o di regolamentazioni per le proprietà

per piani, le cose si complicano parecchio. In questi casi può

essere eventualmente utile coinvolgere uno specialista e anche lo

stesso notaio rogante è in grado di fornire ulteriori informazioni.

Il contratto di compravendita, sempre da perfezionare tramite

stesura di atto pubblico, costituisce l’operazione vera e propria e

quindi crea il presupposto per la successiva registrazione nel re-

gistro fondiario. Soltanto con la registrazione nel registro fondiario

la proprietà di un terreno passa all’acquirente. Non esiste un

registro fondiario centrale; i registri sono gestiti dai cantoni, con la

vigilanza superiore dell’Ufficio federale di giustizia.

Una volta trovato l’immobile residenziale giusto, si tratta di

concludere il contratto di compravendita. La base di un acquisto

immobiliare è il contratto redatto in forma notarile, che impegna il

venditore a effettuare la trascrizione della proprietà e l’acquirente

a pagare il prezzo d’acquisto pattuito. Tale contratto contiene inol-

tre la descrizione dell’immobile, definisce la data della trascrizione

o anche la garanzia dell’imposta sul maggior valore immobiliare.

Prima di stipulare il contratto è opportuno informarsi nel registro

fondiario in merito a diritti e oneri legati al terreno sul quale sorge

l’immobile residenziale o sul quale dovrà sorgere. Dietro prova

dell’interesse, è possibile ottenere a pagamento informazioni

dettagliate presso l’ufficio del registro fondiario sotto forma di

estratto del registro fondiario. Le registrazioni nel registro fondiario

Sciaffusa

Zurigo

Frauenfeld San Gallo

Herisau

Appenzello

Glarona

Coira

Zugo

Lucerna

StansSarnen

Altdorf

BernaNeuchâtel

Sion

Soletta

DelémontAarau

Liestal

Basilea

Svitto

Friburgo

Losanna

GinevraBellinzona

oltre 220

da 200 a 220

da 180 a 200

da 160 a 180

da 140 a 160

meno di 140

Affitti netti in CHF al metro quadro di superficie utile principale all’anno (valore medio)

Fig. 30: Prezzi di mercato appartamenti in locazione, 4° trimestre 2011

Fonte: Wüest & Partner AG, www.wuestundpartner.com

65Manuale dell’investitore 2012

Sciaffusa

Zurigo

Frauenfeld San Gallo

Herisau

Appenzello

Glarona

Coira

Zugo

Lucerna

StansSarnen

Altdorf

BernaNeuchâtel

Sion

Soletta

DelémontAarau

Liestal

Basilea

Svitto

Friburgo

Losanna

BellinzonaGinevra

oltre 5’500

da 5’000 a 5’500

da 4’500 a 5’000

da 4’000 a 4’500

da 3’500 a 4’000

meno di 3’500

In CHF al metro quadro di superficie utile principale (valore medio)

Fig. 31: Prezzi di mercato per alloggi di proprietà, 4° trimestre 2011

Fonte: Wüest & Partner AG, www.wuestundpartner.com

Panoramica registro fondiario

www.ch.ch > Privati > Ambiente e edilizia > Registro fondiario

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Spese accessorie da sostenere all’acquisto di un’abitazione

di proprietà

www.hausinfo.ch > Finanze e imposte >acquisto e vendita

(Finanzen und Steuern/ Kauf und Verkauf)

Lingue: tedesco, francese

Società Svizzera degli Ufficiali del Registro Fondiario

www.grundbuchverwalter.ch

Lingue: tedesco, francese, italiano

66 Manuale dell’investitore 2012

7.4 Aspetti giuridici: licenza di costruzione.

Edifici e impianti possono essere costruiti o modificati soltanto

dietro licenza da parte dell’autorità competente. Il progetto di

costruzione deve in primo luogo essere conforme al piano di zona

del comune, ma deve anche soddisfare altri requisiti derivanti dal

diritto di superficie e dalla protezione dell’ambiente (acqua, aria,

rifiuti, rumori) o che vanno rispettati nell’interesse della salute e

sicurezza pubblica.

La procedura di concessione della licenza di costruzione dura in

media tre mesi. In linea di principio la domanda di costruzione è un

processo standardizzato. Oltre ai piani delle opere, occorre presen-

tare una serie di altri formulari e certificati a seconda del progetto di

costruzione. È nell’interesse del committente ottenere il più presto

possibile una licenza di costruzione giuridicamente valida, dato

che durante la fase di progettazione e di licenza deve sostenerne i

costi di finanziamento. La procedura tipica per la concessione della

licenza di costruzione è suddivisa in quattro fasi:

1. informazione delle autorità;

2. presentazione della domanda di costruzione, analisi prelimi-

nare, chiarimenti supplementari; (verifica dell’impatto ambien-

tale, protezione dei monumenti ecc.)

3. esame, informazione del pubblico (pubblicazione e picchet-

tatura dei profili), concessione della licenza di costruzione

(inclusi vincoli e scadenze);

4. termine per la presentazione del ricorso, concessione edilizia.

L’acquisto di terreni per l’edilizia residenziale è soggetto alle

disposizioni di cui al capitolo 7.5.

7.5 Aspetti giuridici: acquisto di fondi da parte di persone all’estero.

L’acquisto di terreni in Svizzera da parte di persone all’estero è

limitato dalla legge. In linea di principio è soggetto ad autorizza-

zione soltanto l’acquisto di abitazioni di vacanza e di alloggi di

proprietà non per uso personale. Quindi gli stranieri che vivono in

Svizzera possono acquistare liberamente immobili residenziali e

commerciali.

7.5.1 Non soggetti ad autorizzazione

I seguenti gruppi di persone possono acquistare terreni e immo-

bili senza autorizzazione.

Concessione di licenze

www.ch.ch > Privati > Ambiente e edilizia > Autorizzazione

edilizia

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Gruppo di persone Acquisto non soggetto ad auto-

rizzazione per ...Tutte le persone immobili commercialiI cittadini di Stati membri della Comunità europea nonché dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) con domicilio effettivo (centro della vita familiare) in Svizzera (di regola con un permesso di dimora CE/AELS B o permesso di domicilio CE/AELS C)

Tutte le tipologie di terreni e immobili

I cittadini di Stati non UE o AELS che hanno il diritto di domicilio in Svizzera (con un permesso di domicilio C)

Tutte le tipologie di terreni e immobili

I cittadini di Stati non UE o AELS con domicilio effettivo (centro della vita familiare) in Svizzera che non hanno ancora il diritto di dimora in Svizzera (di regola con un permesso di soggiorno B)

Domicilio principale

Società con sede in Svizzera controllate da persone non soggette all’obbligo di autorizzazione Tutte le tipologie di terreni e immobili

Frontalieri UE ed AELS (con autorizzazione per frontalieri CE/AELS G) Abitazione secondaria nella regione del luogo di lavoro

Fig. 32: Obbligo di autorizzazione in base a gruppi di persone

Fonte: Diagramma proprio di Generis AG, Sciaffusa

67Manuale dell’investitore 2012

Non occorrono autorizzazioni per i fondi che servono allo svol-

gimento di un’attività professionale, commerciale o industriale

(eccetto i terreni per la costruzione, il commercio o la locazione

di alloggi). Il termine attività economica ha un’ampia estensione:

riguarda non soltanto le classiche tipologie commerciali, indu-

striali e artigianali, bensì anche il settore finanziario e dei servizi.

Comprende quindi lo svolgimento di una libera professione, ad

es. come informatico o albergatore, la gestione di un centro com-

merciale o di servizi oppure la produzione industriale. È altresì

possibile la partecipazione in società immobiliari che operano

nella compravendita di tali terreni. L’espressione «sede operativa»

consente inoltre l’acquisto di appartamenti qualora siano neces-

sari per l’esercizio aziendale (ad es. l’alloggio del custode o

del tecnico, la cui presenza permanente nelle dirette vicinanze

dell’impresa è assolutamente indispensabile) oppure se la sepa-

razione dal terreno aziendale non sarebbe appropriata.

7.5.2 Obbligo di autorizzazione

È soggetto all’obbligo di autorizzazione l’acquisto di terreni non

adibiti a uso commerciale da parte di:

• stranieri domiciliati all’es tero;

• cittadini di Stati non UE o AELS domiciliati in Svizzera senza

permesso di soggiorno;

• società che hanno la propria sede all’estero (anche se il pro-

prietario è cittadino svizzero);

• società che hanno la propria sede legale ed effettiva in Svizzera,

ma che sono gestite da persone all’estero. Questo avviene se i cit-

tadini stranieri detengono oltre un terzo del capitale sociale oppure

oltre un terzo dei diritti di voto o abbiano concesso ingenti prestiti.

• coloro che acquistano un terreno per conto di una persona

all’estero (operazione fiduciaria).

All’obbligo di autorizzazione non è soggetta soltanto la trascrizione

nel registro fondiario della proprietà fondiaria, bensì qualsiasi

negozio giuridico che procuri a una persona all’estero l’effettivo

diritto di disporre in merito a un terreno soggetto ad autorizzazione.

Per questi gruppi restano perciò esclusi anche gli investimenti

diretti sul mercato degli appartamenti e il commercio immobiliare

con immobili residenziali.

7.5.3 Motivi per l’autorizzazione

Un’autorizzazione all’acquisto di terreni soggetti ad autorizzazione

si basa sui motivi previsti dalla legge:

• banche e assicurazioni con licenza svizzera per l’acquisto di

terreni nelle procedure di liquidazione giudiziaria e pignoramen-

ti, se il terreno è gravato a loro favore con un pegno immobiliare

• assicurazioni per riserve tecniche per attività in Svizzera

• l’acquisto del terreno serve a imprese indigene per la previden-

za del personale che lavora in Svizzera

• il fondo viene utilizzato direttamente per uno scopo di pubblica

utilità

• eredità o legatari: autorizzazione con il vincolo di vendere il

terreno entro due anni (eccezione: stretto legame degno di

protezione con il fondo)

• caso di rigore: un’abitazione di vacanza o unità d’abitazione

in un apparthotel, qualora il venditore si trovi in una situazione

fnanziaria di emergenza e l’alloggio sia stato offerto senza suc-

cesso a persone non soggette ad autorizzazione

• (solo determinati cantoni) acquisto di un’abitazione di vacanza

da una persona fisica all’estero in una località turistica

• (solo determinati cantoni) acquisto di un’abitazione secondaria

da parte di una persona fisica all’estero in un luogo con cui

vengono curate relazioni economiche, scientifche o culturali

regolari

• (solo determinati cantoni) acquisto di terreni per la costruzione

di abitazioni sociali.

7.5.4 Esecuzione

L’esecuzione della legge compete in primo luogo al cantone in

cui si trova il terreno. L’autorità stabilita dal cantone decide in

merito alla domanda dell’obbligo di autorizzazione di un negozio

giuridico e la rispettiva concessione dell’autorizzazione. A deter-

minate condizioni è possibile che persone all’estero ottengano

anche l’autorizzazione per l’acquisto di un’abitazione di vacanza.

Il possesso di proprietà fondiaria in Svizzera non dà tuttavia al

proprietario straniero il diritto di ottenere il permesso di dimora.

68 Manuale dell’investitore 2012

Tra tutte le economie del mondo, la Svizzera si colloca ai primi

posti della classifica dei Paesi con la maggiore produttività la-

vorativa. Il mercato nazionale del lavoro è caratterizzato da una

legislazione liberale, una densità normativa molto contenuta e

una stabilità sociale del tutto eccezionale. I contenziosi sul lavo-

ro vengono risolti all’interno delle parti sociali, che intrattengono

rapporti di sinergica cooperazione. Gli scioperi sono pressoché

inesistenti. La sicurezza sociale dei lavoratori poggia su principi

di solidarietà e responsabilità personale. L’elevato livello salaria-

le attira forza lavoro qualificata, la bassa incidenza dei contributi

sociali avvantaggia i datori di lavoro che usufruiscono di un

costo per unità prodotta particolarmente competitivo.

8.1 Occupazione e disoccupazione.

La Svizzera presenta una massa lavorativa di circa 6 milioni di indi-

vidui (situazione al 1° trimestre 2011, esclusi frontalieri e dimoranti

temporanei); di questi, circa 2 milioni sono donne. L’indice occupa-

zionale (rapporto tra popolazione attiva, occupati e disoccupati, e

popolazione complessiva a partire da 15 anni) è pari al 68,2 %, uno

dei più alti in Europa. La quota di stranieri rispetto al totale della

popolazione attiva è del 30 %. Il 35 % delle persone che esercitano

un’attività lucrativa lavora a tempo parziale. Il 58 % delle donne

lavora a tempo parziale, mentre gli uomini rappresentano solo una

percentuale modesta (15 %). La disoccupazione in Svizzera è tra-

dizionalmente bassa. Negli ultimi dieci anni ha oscillato tra l’1 % e il

4 % p.a. (2011: 3.1%). Il personale svizzero è altamente qualificato –

un terzo circa dei lavoratori possiede un titolo di studio di istruzione

superiore. La padronanza di più lingue, una peculiarità tipicamente

8. Mercato del lavoro e diritto del lavoro.

svizzera, è apprezzata a livello mondiale, così come il profondo

bagaglio di conoscenze ed esperienze internazionali dei manager

svizzeri. Nella graduatoria dei lavoratori più motivati gli svizzeri si

collocano al secondo posto, dietro solo ai danesi. L’identificazione

con la propria azienda è molto sentita, anche perché la maggior

parte delle imprese sono di piccole o medie dimensioni.

Fig. 33: Motivazione sul lavoro nel confronto internazionale, 2011

1 = bassa, 10 = alta

1 Danimarca 8,09

2 Svizzera 7,92

3 Austria 7,73

4 Taiwan 7,67

5 Norvegia 7,49

8 Germania 7,24

10 Hong Kong SAR 7,18

11 Paesi Bassi 7,14

14 Irlanda 6,94

15 Giappone 6,88

18 Singapore 6,63

19 Brasile 6,59

21 Stati Uniti 6,47

23 Belgio 6,42

24 Lussemburgo 6,39

26 India 6,17

29 Cina 5,96

35 Gran Bretagna 5,70

48 Italia 4,77

51 Francia 4,42

55 Russia 4,14

Fonte: IMD World Competitiveness Online 2011

69Manuale dell’investitore 2012

8.2 Costo del lavoro.

8.2.1 Retribuzioni

Il livello dei salari/degli stipendi in Svizzera è relativamente alto

e rispecchia la qualità delle prestazioni fornite e il tenore di vita.

Le elevate retribuzioni sono un segnale di successo e rendono

il Paese estremamente attrattivo per il personale qualificato. Nel

confronto tra i vari centri urbani (2010), Zurigo e Ginevra sono

davanti a Copenaghen e Oslo per ammontare delle retribuzioni

lorde. Grazie alle modeste detrazioni per imposte e assicurazioni

sociali, per quanto riguarda il reddito netto la Svizzera si colloca

al primo posto nel confronto con gli altri Paesi.

Dai rilevamenti uffciali effettuati periodicamente sul livello e sulla

struttura salariale emergono vistose differenze non solo tra i vari

settori occupazionali, ma anche all’interno dei singoli comparti.

Rami economici Svizzera Regio-ne del

Lemano

Altipiano Svizzera nordoc-

cidentale

Zurigo Svizzera orientale

Svizzera centrale

Ticino

TOTALE 5’786 5’952 5’610 6’084 6’236 5’414 5’651 4’929SETTORE 2: PRODUZIONE 5’935 6’106 5’742 6’557 6’309 5’659 5’829 5’041Attività estrattive 5’823 5’679 5’951 6’310 5’649 5’778 6’148 5’383Attività manifatturiere 6’041 6’417 5’742 6’885 6’480 5’715 5’952 4’651Prod. e distr. di energia elettrica, gas,

acqua

7’520 7’421 7’378 8’410 8’043 7’256 7’036 6’308

Costruzioni 5’695 5’754 5’638 5’897 6’012 5’460 5’602 5’318SETTORE 3: SERVIZI 5’688 5’860 5’491 5’696 6’228 5’080 5’472 4’832Commercio, riparazione 5’344 5’574 4’979 5’344 5’792 4’954 5’333 4’504Alberghi e ristoranti 4’000 3’902 3’931 4’098 4’236 3’895 4’036 3’660Trasporti e comunicazioni 5’664 5’417 6’643 5’302 6’025 5’083 5’006 4’942Attività finanziarie, assicurazioni 8’656 9’352 6’761 8’111 9’127 7’454 7’130 7’500Informatica, R-S e altre att. professionali 6’802 7’243 6’197 7’000 7’222 6’056 6’819 5’600Istruzione 7’137 6’666 7’259 7’901 7’579 7’653 7’150 5’857Sanità e servizi sociali 5’854 5’964 5’751 5’765 6’314 5’692 5’801 5’422Altri servizi pubblici e personali 5’742 5’953 5’532 5’465 7’034 4’667 5’033 4’754

Retribuzione mensile standardizzata: in equivalenti a tempo pieno sulla base di 4 1/3 settimane di 40 ore lavorativeFonte: Ufficio federale di statistica UST, rilevazione svizzera sulla struttura dei salari

Fig. 35: Retribuzione lorda mensile (valore mediano) per rami economici e grandi regioni, 2008

Fig. 34: Esperienza professionale internazionale, 2011

1 = bassa 10 = alta

Fonte: IMD World Competitiveness Online 2011

1 Svizzera 7,82

2 Hong Kong SAR 7,80

3 Lussemburgo 7,38

4 Svezia 7,18

5 Qatar 7,05

6 Singapore 7,01

7 Paesi Bassi 6,98

10 Germania 6,63

11 Irlanda 6,56

14 Belgio 6,32

19 Danimarca 5,98

21 Gran Bretagna 5,91

27 Brasile 5,72

28 India 5,71

34 Stati Uniti 5,50

41 Norvegia 4,83

44 Francia 4,71

52 Italia 4,17

53 Russia 4,08

54 Giappone 4,04

56 Cina 3,92

70 Manuale dell’investitore 2012

8.2.2 Costi accessori del personale

Per un datore di lavoro non sono tanto le retribuzioni corrisposte

a incidere sulle spese, quanto i costi unitari del lavoro. Se è vero

che in Svizzera i salari/gli stipendi versati ai dipendenti sono

elevati, è altrettanto vero che i costi accessori del personale, che

gravano sul datore di lavoro oltre alle retribuzioni lorde e sono

rappresentati dai contributi sociali a suo carico, ammontano solo

al 15 % circa. Se si considera l’alta produttività, la moderata pres-

sione fiscale e i bassi costi del capitale, il datore di lavoro paga

nel complesso meno che in altri Paesi europei.

Fig. 36: Reddito professionale lordo all’anno per gruppo di

professioni, 1° trimestre 2011, in CHF

Fonte: Ufficio federale di statistica UST, rilevazione svizzera sulle forze lavoro

Studio UBS «Prezzi e salari»

www.ubs.com/research

Lingue: tedesco, inglese, francese

Salari e reddito da lavoro

www.bfs.admin.ch >Temi > Lavoro e reddito

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Calcolatrice individuale dei salari

www.lohnrechner.bfs.admin.ch

Lingue: tedesco, francese, italiano

Fig. 37: Costo del lavoro nell’industria: oneri diretti (retribuzioni) e

indiretti (contributi), 2009*

Costo del lavoro in EUR/ora

* Dati non disponibili: Brasile e IndiaFonte: Istituto dell’economia tedesca, Colonia, costo del lavoro nell’industria

nel confronto internazionale, IW-Trends 2009

Norvegia 43,64

Belgio 38,59

Svizzera 37,14

Danimarca 35,08

Germania 34,28

Francia 33,31

Lussemburgo 33,09

Svezia 32,88

Paesi Bassi 32,75

Irlanda 29,62

Italia 27,4

Stati Uniti 22,95

Giappone 22,86

Gran Bretagna 22,21

Russia 3,61

Cina 2,25

Tempo pieno + Tempo parzialeDonne + Uomini

Indipendenti 62’500Dirigenti 80’000Professioni accademiche ed equivalenti 84’000Professioni tecniche ed equivalenti 66’300Impiegati d’ufficio e di commercio 36’000Professioni nei servizi e nella vendita 41’400Addetti all’agricoltura 54’000Professioni artigianali e affini 65’000Addetti a installazioni e apparecchi 59’700Lavoratori non qualificati 26’000Dipendenti 66’200Dirigenti 108’600Professioni accademiche ed equivalenti 84’500Professioni tecniche ed equivalenti 74’700Impiegati d’ufficio e di commercio 58’500Professioni nei servizi e nella vendita 43’200Addetti all’agricoltura 56’600Professioni artigianali e affini 65’900Addetti a installazioni e apparecchi 65’000Lavoratori non qualificati 26’000

71Manuale dell’investitore 2012

possono essere specificate diverse disposizioni a beneficio del

dipendente, a condizione che non sia indicato altrimenti nelle

norme di legge. Qualora le disposizioni giuridiche invece non ab-

biano un carattere vincolante, sono gli accordi pattuiti tra le parti

ad avere la precedenza. Alcune prescrizioni di legge in materia

di diritto del lavoro possono essere modificate da un contratto

collettivo, mai comunque da un contratto individuale.

I salari/Gli stipendi vengono negoziati direttamente tra il datore

di lavoro e il dipendente o concordati nel quadro di contratti

collettivi di lavoro (CCL). Anche in questo ambito il legislatore ha

preferito rinunciare a una rigida regolamentazione in nome di un

ordinamento economico liberale, lasciando intenzionalmente un

margine di manovra per le trattative dirette tra i partner sociali.

8.3 Occupazione e rappresentanti dei lavoratori.

Il diritto del lavoro svizzero sancisce i diritti e gli obblighi dei lavo-

ratori e dei datori di lavoro. Contiene una normativa notevolmente

più snella rispetto a quella degli Stati dell’UE ed è articolato in

varie leggi. Le principali sono: il Codice delle obbligazioni (con-

tratto individuale di lavoro, contratto collettivo di lavoro, contratto

normale di lavoro), la Legge sul lavoro (protezione generale della

salute dei lavoratori, durata del lavoro e del riposo, giovani lavo-

ratori, donne incinte e madri che allattano) e la Legge sull’assicu-

razione contro gli infortuni (sicurezza sul lavoro).

Le norme inderogabili di legge del governo federale e dei cantoni

prevalgono su quelle dei contratti collettivi di lavoro, anche se

Fig. 38: Esempio di conteggio salariale: contributi a carico del dipendente e del datore di lavoro

Ipotesi: dipendente con due figli

Dipendente in % in CHF in CHFRetribuzione lorda 10’000.00Previdenza statale AVS/AI/IPG 5,15 515,00Assicurazione contro disoccupazione AD 1,10 110,00Assicurazione contro infortuni non professsionali AINF NP 1 2,00 200,00Previdenza professionale LPP 2 6,50 650,00Assicurazione indennità giornaliera malattia 3 0,62 62,00Detrazioni sociali – 1’537.00Assegni per i figli/familiari 4 200,00 400.00Retribuzione netta 8’863.00

Datore di lavoroRetribuzione lorda 10’000.00Previdenza statale AVS/AI/IPG 5,15 515,00Oneri amministrativi AHV/IV/EO 0,30 30,30Assicurazione contro disoccupazione AD 1,10 110,00Assicurazione contro infortuni professionali AINF NP 1 0,50 50,00Previdenza professionale LPP 2 6,50 650,00Assicurazione indennità giornaliera malattia 3 0,62 62,00Assegni per i figli/familiari 4 2,00 200,00Contributi a carico del datore di lavoro –1’617.30

Totale costi del personale 11’617.30

1 A seconda del settore e del rischio aziendale Fonte: Diagramma proprio di Generis AG, Sciaffusa2 L’aliquota varia in funzione dell’età della persona assicurata e dell’assicurazione3 Assicurazione facoltativa4 L’aliquota varia in funzione della cassa d’assegni familiari e del cantone

72 Manuale dell’investitore 2012

8.3.1 Contratto individuale di lavoro

Entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro

deve fissare in forma scritta i punti principali del contratto di lavoro

destinato al dipendente.

Per le aziende di grosse dimensioni si consiglia di redigere un

«regolamento del personale» in cui sono riportate le disposizioni

fondamentali relative al contratto di lavoro. In presenza di un

regolamento, il contratto di lavoro si limita a contenere gli accordi

specifici sulla retribuzione, sul termine di disdetta e altre disposi-

zioni speciali (ad es. divieto di concorrenza). I contratti di lavoro e

i regolamenti del personale devono attenersi alle prescrizioni vin-

colanti del Codice delle obbligazioni svizzero e alle disposizioni

applicabili nei contratti collettivi di lavoro. I regolamenti del perso-

nale non devono essere confusi con gli accordi d’impresa adottati

negli Stati membri UE e stipulati tra il datore di lavoro e i comitati

aziendali (un organo che non esiste in Svizzera). Le imprese che

operano nel settore industriale in Svizzera hanno l’obbligo però di

allestire un regolamento aziendale in cui sono fornite informazioni

utili sulla protezione della salute e la prevenzione degli infortuni.

Prima della stesura del regolamento aziendale si deve procedere

alla consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.

Le aziende hanno la facoltà di inserire nel contratto di lavoro una

clausola di divieto di concorrenza, valida sia durante il rapporto

di lavoro che dopo la sua conclusione. Il divieto di concorrenza

proibisce al dipendente di utilizzare le conoscenze specifiche, di

cui viene a conoscenza nel corso della sua attività lavorativa, in

modo tale da fare concorrenza al datore di lavoro presso cui lavora

o ha lavorato precedentemente. Nella pratica, per la formulazione

e l’applicazione del divieto di concorrenza sono richiesti precisi

requisiti. Non è previsto obbligatoriamente un indennizzo al

lavoratore per il rispetto del divieto di concorrenza. Requisiti del

divieto di concorrenza sono:

• forma scritta

• chiara descrizione degli ambiti di applicazione (luogo geogra-

fico, ramo/settore, cerchia di clienti), un divieto generico non è

sufficiente

• indicazione della durata (in genere non maggiore di 3 anni).

8.3.2 Contratti collettivi di lavoro

Il contratto collettivo di lavoro (CCL) viene siglato tra le associa-

zioni padronali e le associazioni dei lavoratori. I partner sociali vi

definiscono le disposizioni minime (ad es. salario/stipendio mini-

mo, ferie, orari di lavoro, i periodi di preavviso o l’età pensionabi-

le) che devono essere rispettate nei contratti individuali di lavoro.

Un contratto collettivo di lavoro viene in genere concordato con

un termine fissato. Durante il periodo, entrambe le parti hanno

l’obbligo di non esercitare azione industriale. Con le dichiara-

zioni di applicabilità generale, il campo di applicazione di un

contratto collettivo è esteso a tutti i dipendenti e datori di lavoro

in un settore particolare. I salari minimi che sono stati negoziati

nell’ambito di un contratto collettivo di questo tipo devono essere

osservati da tutti i datori di lavoro. In Svizzera ci sono circa 1’500

CCL senza obbligatorietà generale i quali sono applicati solo se

le parti contrattuali sono membri di associazioni di categoria. In

Svizzera ci sono 36 CCL con obbligatorietà generale per il gover-

no federale e 47 per i cantoni (ottobre 2011).

Nel caso in cui tra datore di lavoro e dipendenti dovessero sorge-

re delle divergenze, si cerca di ricomporre la vertenza all’interno

dell’impresa giungendo a una soluzione consensuale. Questo tipo

di approccio trova le sue radici nella cosiddetta «pace del lavoro»,

conclusa nel 1937 dalle associazioni dei datori di lavoro e quelle

dei lavoratori. Nell’accordo, le parti sociali si impegnano recipro-

camente a mantenere la pace e a risolvere i conflitti attraverso

il dialogo. Ancora oggi la ricerca di soluzioni condivise da parte

degli operatori del mercato del lavoro è la realtà più diffusa.

Fig. 39: Deregolamentazione del mercato del lavoro, 2011

Attività imprenditoriale fortemente ostacolata = 1

Attività imprenditoriale assolutamente non ostacolata = 10

Fonte: Fonte: IMD World Competitiveness Online 2011

1 Danimarca 8,35

2 Svizzera 7,96

3 Islanda 7,91

4 Hong Kong SAR 7,10

5 Singapore 7,05

8 Stati Uniti 6,48

11 Cina 6,34

19 Irlanda 5,56

22 Russia 5,46

26 Giappone 5,14

31 Germania 4,95

33 India 4,90

42 Paesi Bassi 4,38

44 Gran Bretagna 4,28

46 Lussemburgo 4,23

48 Francia 3,74

49 Italia 3,70

51 Belgio 3,44

56 Brasile 2,28

73Manuale dell’investitore 2012

8.3.3 Partecipazione e rappresentanza dei lavoratori

La Legge sulla partecipazione disciplina il contributo dei lavorato-

ri alle decisioni dell’azienda. Le disposizioni si applicano a tutte le

imprese private che occupano personale in Svizzera, indipenden-

temente dalle dimensioni. La partecipazione consiste essenzial-

mente nell’informazione e nella consultazione dei lavoratori. Il

datore di lavoro è tenuto a informare i suoi dipendenti su tutti i

fatti rilevanti e su qualsiasi novità e/o cambiamento che intervie-

ne nell’azienda per quanto concerne le aree elencate di seguito.

I lavoratori, dal canto loro, hanno il diritto di porre domande e/o

richieste al datore di lavoro e di presentare delle proposte. La

legge regola inoltre le modalità di elezione dei rappresentanti dei

lavoratori. Nelle aziende con almeno 50 lavoratori esiste il diritto

di eleggere dei rappresentanti dei lavoratori. La legge impone

l’obbligo di informazione e/o di consultazione dei rappresentanti

dei lavoratori o dei lavoratori interessati solo nei seguenti ambiti:

• in tutte le questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro e alla pro-

tezione dei lavoratori

• in caso di trasferimento di aziende

• in caso di licenziamenti collettivi

• quando riguarda un regime pensionistico professionale

Inoltre, i datori di lavoro devono informare i lavoratori, almeno una

volta l'anno, sugli effetti dell'andamento dell'azienda sull'occupa-

zione e sul personale.

Facendo un confronto sul piano europeo si rileva che i comitati

aziendali in Europa dispongono di competenze molto più ampie

rispetto alle rappresentanze dei lavoratori previste dal diritto

svizzero. La differenza fondamentale risiede nell’impossibilità

delle rappresentanze dei lavoratori svizzeri di imporre la propria

posizione o di esigere l’accettazione di determinate decisioni,

facoltà invece riconosciute ai comitati aziendali. Le rappresen-

tanze hanno unicamente il diritto di essere informate, ascoltate,

consultate e di esprimere il proprio parere.

8.4 Orario di lavoro e tempo libero.

8.4.1 Durata normale, durata massima e modelli di orario del

lavoro

In base a quanto previsto dal contratto di lavoro o dal CCL la nor-

male settimana lavorativa in Svizzera è di 40 – 44 ore. La durata

massima legale del lavoro non subisce variazioni ormai da vari

decenni: per le aziende industriali ammonta a 45 ore settimanali

(lo stesso tetto massimo valido per il personale d’ufficio, lo staff

tecnico ed il personale addetto alla vendita nei grandi negozi al

dettaglio), mentre per le aziende artigianali è fissato a 50 ore. La

distinzione tra durata normale e durata massima del lavoro è

importante ai fini del calcolo delle ore supplementari e del lavoro

straordinario. Nella pratica esistono numerose possibilità per

adattare il tempo di lavoro alle esigenze dell’impresa, ad esempio

mediante l’orario di lavoro flessibile, un modello con diverse va-

rianti di durata, la rotazione di due o più turni/squadre o il lavoro

continuo (7 x 24 ore x 365 giorni). In particolare nelle aziende che

attuano il ciclo continuo è possibile prolungare la durata massima

del lavoro quotidiano o settimanale e ripartire in modo diverso i

periodi di riposo.

Fonte: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011–2012

Fig. 40: Rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, 2011

1 = scontro frontale, 7 = cooperazione totale

Media: 4,4

Conferimento del carattere obbligatorio generale a CCL

www.seco.admin.ch > Temi > Lavoro > Diritto del lavoro

Lingue: tedesco, francese, italiano

1 Svizzera 6,1

2 Singapore 6,1

3 Danimarca 5,9

4 Norvegia 5,8

5 Paesi Bassi 5,7

6 Giappone 5,7

9 Austria 5,6

10 Lussemburgo 5,5

12 Hong Kong SAR 5,4

22 Germania 5,1

25 Gran Bretagna 5,0

29 Irlanda 4,9

36 Stati Uniti 4,8

46 India 4,6

51 Cina 4,5

57 Belgio 4,4

79 Brasile 4,2

118 Italia 3,8

125 Russia 3,6

133 Francia 3,4

74 Manuale dell’investitore 2012

8.4.2 Ore supplementari e lavoro straordinario

Quando il numero di ore effettuate supera la durata normale del

lavoro, restando però all’interno della fascia di durata massima

della settimana lavorativa, si parla di ore supplementari. Il lavo-

ratore è tenuto a prestare ore supplementari nella misura in cui

è in grado di farlo e qualora le regole della buona fede possano

ragionevolmente giustificare questa richiesta da parte del datore

di lavoro. Secondo la legge, le ore supplementari sono retribuite

con una maggiorazione del 25 %. È tuttavia possibile fissare, per

iscritto, un’altra forma di indennizzo. Al posto del pagamento delle

ore supplementari può essere concesso un congedo di durata

almeno corrispondente al tempo suppletivo prestato (compensa-

zione). Questa alternativa esige l’accordo preventivo del datore di

lavoro e del lavoratore. Nel caso di impiegati con funzioni diret-

tive vi è anche la possibilità di far rientrare le ore supplementari

nell’ambito della normale retribuzione.

Quando il numero di ore effettuate supera la durata massima

della settimana lavorativa si parla di lavoro straordinario. In base

alla Legge sul lavoro, il lavoro straordinario per ogni singolo lavo-

ratore non può superare le due ore al giorno. Nell’intero arco di

un anno civile non può essere superiore complessivamente a 170

ore (per una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore)

e 140 ore (per una durata massima della settimana lavorativa di

50 ore). Se il lavoro straordinario non viene compensato entro un

determinato termine con un congedo, dev'essere retribuito con

una maggiorazione del 25 %.

In Svizzera, contrariamente a molti altri Paesi europei, non è ne-

cessario ottenere il consenso di una rappresentanza dei lavoratori

per effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Non è

richiesta nemmeno un’autorizzazione dell’autorità preposta, a

condizione che il tempo suppletivo non superi i limiti menzionati

in precedenza.

8.4.3 Lavoro diurno e lavoro serale

Il lavoro svolto tra le 6 e le 20 è considerato lavoro diurno, quello

svolto tra le 20 e le 23 lavoro serale. Il lavoro diurno e il lavoro

serale non richiedono alcuna autorizzazione. Tuttavia il datore

di lavoro può introdurre il lavoro serale solo dopo consultazione

della rappresentanza dei lavoratori o, in assenza di quest’ultima,

dei lavoratori interessati. Tale regolamentazione permette di

organizzare il lavoro in due turni/squadre senza dover richiedere

speciali permessi dell’autorità preposta. La durata del lavoro di

ciascun lavoratore deve rimanere entro un limite di 14 ore, incluse

le pause e il lavoro straordinario.

8.4.4 Lavoro notturno, lavoro domenicale e nei giorni festivi

Se si rende necessario svolgere un lavoro notturno occorre di

solito richiedere l’autorizzazione dell’autorità preposta (con l’ec-

cezione delle ditte per le quali si applicano condizioni speciali). Il

lavoro notturno temporaneo viene retribuito con una maggiora-

zione del 25 %. Nel caso di lavoro notturno regolare o periodico il

lavoratore ha diritto a ferie retribuite equivalenti al 10% del tempo

in cui ha effettivamente prestato il lavoro notturno. Tale riposo

compensativo deve essere accordato entro un anno. Non vi è

alcun diritto alla compensazione del tempo se la durata media del

turno, incluse le pause, non supera le sette ore o se la persona

che presta il lavoro notturno è occupata solo per quattro notti alla

settimana.

Per domenica s'intende l’arco di tempo tra le 23 del sabato e le

23 della domenica. Fatta eccezione per alcune categorie che sot-

tostanno a speciali condizioni, il lavoro svolto in questo periodo

richiede obbligatoriamente un’autorizzazione dell’autorità prepo-

sta. Oltre alle domeniche vere e proprie, in Svizzera vi è un solo

giorno assimilato alla domenica ed è il 1° agosto (festa nazionale).

I cantoni possono fissare al massimo altri otto giorni festivi equi-

parati alla domenica. Da non confondere con le domeniche sono

i giorni di riposo ufficiali riconosciuti dalla legge. Anche se questi

giorni sono regolati dalle stesse norme applicate ai giorni festivi

equiparati alla domenica, essi sono disciplinati giuridicamente a

livello cantonale o comunale e possono quindi presentare delle

divergenze rispetto alle disposizioni previste per le domeniche.

8.4.5 Giorni di ferie e giorni festivi

Ogni lavoratore in Svizzera ha diritto ad almeno quattro settimane

di ferie (in Svizzera «giorni di vacanza») retribuite all’anno, di cui

almeno due consecutive. Le settimane passano a cinque se i di-

pendenti non hanno ancora raggiunto i 20 anni. Anche i lavoratori

B

N N

B

Sera

max 14 ore

17 ore senza permesso

Giorno

ore 6 ore 20 ore 23

N = lavoro notturno B = permesso obbligatorio Fonte: Segretariato di Stato dell’economia SECO

Fig. 41: Durata del lavoro diurno, serale e notturno

75Manuale dell’investitore 2012

a tempo parziale hanno diritto alle ferie retribuite, in proporzione

alla durata di lavoro prestato. Le ferie devono essere fruite come

tempo libero e non possono essere percepite sotto forma di

prestazione pecuniaria. La legge non contempla diritti alle ferie

più estesi, tuttavia nei contratti collettivi di lavoro è possibile

prevedere periodi più lunghi. Generalmente, a partire da 50 anni

viene concesso un diritto alle ferie di 25 giorni. Durante le ferie

il salario/lo stipendio viene versato regolarmente come durante

il lavoro. In Svizzera non esistono retribuzioni supplementari per

le ferie (detti «assegni di ferie») spesso previsti nelle convenzioni

collettive dei Paesi dell’UE.

I lavoratori hanno inoltre diritto a nove giorni festivi legali che in

alcuni cantoni possono essere più numerosi, data la loro facoltà di

fissare ulteriori festività. Soltanto il 1° agosto, il 1° gennaio, Ascen-

sione e Natale sono riconosciuti ufficialmente in tutto il territorio

nazionale, gli altri giorni festivi sono stabiliti a livello cantonale. I

lavoratori fruiscono anche di congedi in occasione di matrimonio,

decesso, trasloco e di ore libere per le visite mediche. In questi

casi la legge non prescrive termini precisi.

8.5 Licenziamento e settimana corta (in Svizzera «disdetta» e «lavoro ridotto»).

In linea di principio, il contratto di lavoro può essere disdetto in

qualsiasi momento da entrambe le parti in forma orale o scritta,

senza dover fornire motivi validi. Il diritto svizzero non prevede

un diritto di codecisione della rappresentanza dei lavoratori nelle

questioni di licenziamento, con l’unica eccezione dei licenziamenti

collettivi, in cui il diritto è limitato però alla sola consultazione.

Essi devono avere la possibilità di presentare proposte su come

evitare i licenziamenti o limitarne il numero o su come alleviarne

gli effetti. In sostanza, la controparte può richiedere una spiega-

zione scritta delle ragioni che hanno portato al licenziamento. Non

vengono svolti controlli per appurare se un licenziamento è giusti-

fcato o meno dal punto di vista sociale, cioè se è legato ad aspetti

personali del lavoratore oppure a impellenti esigenze aziendali. Il

rapporto di lavoro può terminare nelle seguenti modalità:

• licenziamento (disdetta)

• licenziamento per modifche contrattuali (firma di un nuovo

contratto con condizioni modificate)

• rescissione contrattuale (entrambe le parti decidono di sciogliere

il contratto di lavoro)

• cessazione al termine di un dato periodo (nei rapporti di lavoro

a tempo determinato)

• pensionamento

• decesso del collaboratore

8.5.1 Periodo di preavviso e tutela del lavoratore dal licenzia-

mento (in Svizzera «termine di disdetta» e «protezione

dalla disdetta»)

In generale, il periodo di preavviso è stabilito nel contratto di

lavoro, nel contratto normale di lavoro delle varie categorie

professionali o nei contratti collettivi di lavoro. In mancanza di un

contratto o di una regolamentazione si applicano le disposizioni

previste dal Codice delle obbligazioni:

• periodo di preavviso di sette giorni durante il periodo di prova

(max tre mesi)

• periodo di preavviso di un mese nel primo anno di servizio

• periodo di preavviso di due mesi dal secondo al nono anno di

servizio

• periodo di preavviso di tre mesi dal decimo anno di servizio

La durata del periodo di preavviso può essere modificata me-

diante accordo scritto, non può comunque essere inferiore a un

mese (tranne nell’ambito di un CCL o nel primo anno di servizio).

Per impiegati con funzioni direttive viene spesso pattuito, già al

momento dell’assunzione, un periodo di preavviso più lungo, che

può arrivare a sei mesi. Dopo il periodo di prova la disdetta può

essere data solamente per la fine di un mese. Affinché la lettera

di licenziamento abbia validità legale deve giungere alla parte

interessata prima dell’inizio del periodo di preavviso. In caso di

sospensione dall’incarico (in Svizzera «esonero») la prestazione

lavorativa del lavoratore cessa subito, ma il salario/lo stipendio

viene versato fino al termine del periodo di preavviso.

È possibile ricorrere al licenziamento in tronco, senza rispettare il

periodo di disdetta, per cause particolarmente gravi, ad esempio

in caso di truffa, rifiuto di compiere il lavoro o concorrenza nei

confronti del datore di lavoro. Nella pratica i licenziamenti con

effetto immediato sono difficilmente attuabili, in quanto i motivi si

prestano spesso a diverse interpretazioni.

Calendario giorni festivi

www.feiertagskalender.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

76 Manuale dell’investitore 2012

Un licenziamento è considerato «senza giusta causa» o «illecito» (in

Svizzera «disdetta abusiva»), per esempio, se avviene per motivi

di età, colore della pelle o religione. Sono inoltre ritenuti discrimi-

natori i licenziamenti legati all’appartenenza del collaboratore a

un partito politico o a un sindacato. Un licenziamento illecito può

essere impugnato e può comportare, in alcuni casi, una richiesta

di risarcimento per il danno subito.

In determinati periodi (cosiddetti «periodi bloccati») non è con-

sentito licenziare il lavoratore, ad esempio durante malattia, in-

fortunio, gravidanza, servizio militare o protezione civile, servizio

civile o azioni umanitarie all’estero. Il licenziamento disposto nei

confronti di un dipendente che si trova in una di queste situazio-

ni non ha alcuna validità (cosiddetto «licenziamento in tempo

inopportuno»).

8.5.2 Settimana corta (in Svizzera «lavoro ridotto») e licenzia-

menti collettivi

Nel caso in cui gli ordinativi subissero un drastico calo o si veri-

ficassero altre circostanze negative, l’azienda può trovarsi nella

necessità di dover intervenire per contenere i costi del personale.

Tagli temporanei o definitivi dell’organico consentono di ridurre

eventuali esuberi di capacità. Per mantenere i posti esistenti, il

datore di lavoro in Svizzera può ricorrere alla settimana corta, no-

tificando la decisione all’assicurazione contro la disoccupazione.

Se la domanda viene accettata, durante un determinato periodo

l’azienda riceve dall’assicurazione un’indennità per lavoro ridotto

pari all’80 % della perdita di guadagno computabile. Lo scopo

primario di questa misura è evitare che vengano licenziati lavora-

tori a causa di difficoltà momentanee e inevitabili dell’impresa.

Tuttavia, i dipendenti hanno il diritto di rifiutare di accettare la

settimana corta e continuano a ricevere lo stipendio pieno, anche

se così facendo sono a rischio di licenziamento. Il licenziamento è

lo strumento estremo che un imprenditore può utilizzare per reagire

alle fluttuazioni del grado di utilizzo delle capacità lavorative interne.

Il Codice delle obbligazioni (CO, artt. 335d – 335g) impone l’obbligo

al datore di lavoro che intende procedere a licenziamenti collettivi

• di consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in assenza di

quest’ultima, dei lavoratori colpiti

• di informare per iscritto l’Ufficio cantonale del lavoro

Paragonata ai Paesi esteri, la normativa svizzera che disciplina

il mercato del lavoro è estremamente favorevole agli investitori.

Gli imprenditori possono assumere e licenziare i dipendenti con

relativa facilità.

8.6 Assicurazioni sociali.

Il sistema previdenziale e sociale svizzero è formato da tre

componenti – statale, aziendale e individuale – armonizzate tra

loro. Un ruolo centrale è affidato alla responsabilità personale,

per questo motivo l’incidenza complessiva del carico fiscale

e contributivo risulta particolarmente moderata nel confronto

internazionale.

Il sistema previdenziale svizzero poggia su tre pilastri.

• 1° pilastro: il minimo esistenziale delle persone assicurate è

garantito a livello statale dall’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (AVS) e dall’assicurazione per l’invalidità (AI).

Lavoro ridotto: opuscoli, moduli, indirizzi

www.treffpunkt-arbeit.ch > Per i datori di lavoro > Aiuti finanziari

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Fonte: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011 – 2012

Fig. 42: Assunzioni e licenziamenti, 2011

1 = ostacolati dalla regolamentazione

7 = decisi flessibilmente dai datori di lavoro

1 Danimarca 6,1

2 Singapore 5,8

3 Svizzera 5,8

4 Hong Kong SAR 5,7

5 Azerbaigian 5,3

8 Stati Uniti 5,1

36 Gran Bretagna 4,4

44 Cina 4,3

66 India 4,0

84 Irlanda 3,7

85 Russia 3,7

108 Lussemburgo 3,4

121 Paesi Bassi 3,1

126 Italia 3,0

128 Brasile 2,9

131 Belgio 2,9

132 Germania 2,8

133 Giappone 2,8

136 Francia 2,7

77Manuale dell’investitore 2012

Entrambe sono obbligatorie e finanziate mediante i contributi

(in percentuale del salario/dello stipendio) versati dal datore di

lavoro e dal dipendente e mediante le tasse.

• 2° pilastro: il mantenimento del tenore di vita abituale durante la

pensione è assicurato dalla previdenza professionale (LPP) che va

a integrare il 1° pilastro. È obbligatoria per tutti i lavoratori in Sviz-

zera ed è finanziata mediante i contributi (in percentuale del sala-

rio/dello stipendio) versati dal datore di lavoro e dal dipendente.

• 3° pilastro: le ulteriori esigenze personali possono essere co-

perte dalla previdenza individuale, stipulata facoltativamente e

attuata soprattutto attraverso il risparmio bancario o assicurati-

vo. I contributi e le prestazioni del 3° pilastro godono in parte di

agevolazioni fiscali.

Il sistema di base dei tre pilastri delle assicurazioni sociali è com-

pletato dall’assicurazione contro la disoccupazione (AD), dalle

indennità di perdita di guadagno (IPG) per persone che prestano

servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, dalla

continuazione del pagamento dello stipendio in caso di maternità

e dagli assegni familiari, stabiliti da normative cantonali.

Assicurazione Dipendente Datore di lavoro Indipendente Persone senza attività lucrativa

Assicurazione per la vec-chiaia e i superstiti (AVS)

4,2 % del reddito da lavoro

4,2 % del reddito da lavoro

max 7,8%Contributo minimo: CHF 475 per annoContributo massimo: CHF 10’300 per anno

Assicurazione per l’inva-lidità (AI)

0,7 % del reddito da lavoro

0,7 % del reddito da lavoro

max 1,4%

Indennità di perdita di guadagno e maternità

0,25 % del reddito da lavoro

0,25 % del reddito da lavoro

max 0,5 %

Assicurazione contro gli infortuni professionali (AINF P)

nessun contributo in ‰ del guadagno assicurato (a seconda dell’azienda)

copertura mediante l’as-sicurazione obbligatoria contro le malattie

Assicurazione contro gli infortuni non professio-nali (AINF NP)

in ‰ del guadagno assicurato (a seconda dell’azienda)

nessun contributo copertura mediante l’as-sicurazione obbligatoria contro le malattie

copertura mediante l’as-sicurazione obbligatoria contro le malattie

Assicurazione contro le malattie

contribuzione personale nessun contributo (se non a titolo facoltativo)

contribuzione personale contribuzione personale

Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

1,1 % per i redditi fino a CHF 126’000; 0,5 % per quote salariali superiori a CHF 126’000, fino ad un limite di CHF 315’000; nessun contributo al di sopra di CHF 315’000

1,1 % per i redditi fino a CHF 126’000; 0,5 % per quote salariali superiori a CHF 126’000, fino ad un limite di CHF 315’000; nessun contributo al di sopra di CHF 315’000

(non assicurabile)

Previdenza professionale (LPP)

max 50% dei premi, am-montare a seconda del regolamento assicurativo

min. 50 % dei premi, am-montare a seconda del regolamento assicurativo

A titolo facoltativo

Assegni familiari Solo nel cantone del Vallese (0,3 % delle retri-buzioni)

0,1 % – 4,0 % del salario (a seconda della cassa d’assegni familiari)

Nei cantoni di Berna, Lucerna, Svitto, Nid-valdo, Glarona, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, San Gallo, Vaud, Vallese e Ginevra

Fig. 43: Panoramica dei contributi obbligatori

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

www.bsv.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Fonte: Diagramma proprio di Generis AG, Sciaffusa

78 Manuale dell’investitore 2012

8.6.1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)

L’AVS eroga prestazioni di vecchiaia (rendite di vecchiaia) o ai

superstiti (rendite vedovili e per gli orfani). L’entità di tali presta-

zioni dipende dal reddito percepito fino al pensionamento e dalla

durata dei contributi versati. Tutti coloro che sono domiciliati

o che lavorano in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente

all’AVS. Sono soggetti all’obbligo contributivo tutti coloro (uomini

e donne) che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera. I contri-

buti vengono pagati per metà dai datori di lavoro e per metà dai

lavoratori. Anche la popolazione non attiva, come gli studenti, i

disabili, i pensionati o le casalinghe che vivono in Svizzera versa-

no un contributo. L’assicurazione si basa sul sistema di ripartizio-

ne degli oneri: la generazione economicamente attiva nell’anno in

corso finanzia i pensionati di quello stesso periodo.

8.6.2 Assicurazione per l’invalidità (AI)

L’assicurazione per l’invalidità ha come obiettivo l’integrazione o la

reintegrazione delle persone affette da patologie invalidanti dovute

a infermità congenite, malattie o a conseguenze di infortuni. Il versa-

mento di una rendita avviene solo se non è possibile inserire o rein-

serire l’invalido nel mondo del lavoro. La contribuzione è obbligato-

ria, la riscossione dei contributi avviene insieme al conteggio AVS.

8.6.3 Assicurazione contro gli infortuni

L’assicurazione contro gli infortuni tutela economicamente i

lavoratori in Svizzera in caso di infortuni professionali e malattie

professionali e anche in caso di infortuni non professionali. Sono

coperte sia le prestazioni sanitarie (trattamenti di cura, mezzi au-

siliari necessari, spese di viaggio e di trasporto) sia le prestazioni

pecuniarie (indennità giornaliere, rendite di invalidità, assegni per

menomazione dell’integrità fsica e rendite per superstiti). I premi

per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

sono a carico del datore di lavoro, mentre i premi per l’assicura-

zione contro gli infortuni non professionali di solito sono a carico

del lavoratore. Il datore di lavoro è debitore della totalità dell’im-

porto dei premi e trattiene dal salario/dallo stipendio la quota a

carico del lavoratore. L’ammontare dipende dal guadagno assicu-

rato. Quest’ultimo è limitato a un massimo di 126 000 CHF annui.

8.6.4 Assicurazione malattie e assicurazione di indennità

giornaliera (indennità di malattia)

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie offre

protezione in caso di malattia, maternità e infortunio, a condizio-

ne che le spese non siano coperte da un’assicurazione contro gli

infortuni. Può essere scelta liberamente: ogni persona ha il diritto

di essere accettata nell’assicurazione di base indipendentemen-

te dall’età e dallo stato di salute. A titolo volontario è possibile

inoltre stipulare delle assicurazioni complementari, che in genere

richiedono un esame dello stato di salute. I premi sono calcolati

in base al soggetto da assicurare e non al reddito. L’ammontare

del premio varia, tra l’altro, in funzione della partecipazione ai

costi del modello scelto (0 – 2500 CHF) e del comune di domicilio.

In genere, i datori di lavoro non versano contributi per l’assicura-

zione malattia dei propri collaboratori.

In Svizzera i datori di lavoro non sono legalmente obbligati a stipu-

lare un’assicurazione di indennità giornaliera per i propri dipendenti.

I costi dipendono dall’ampiezza della copertura (malattia, infortu-

nio, maternità). Qualora il datore di lavoro non abbia sottoscritto

un’assicurazione collettiva, deve pagare al lavoratore, in caso di

impedimento al lavoro di quest’ultimo senza colpa, l’intero salario/

stipendio per un periodo prestabilito (in rapporto agli anni di servizio).

Per questo motivo, nella pratica molti datori di lavoro stipulano per

i propri dipendenti un’assicurazione di indennità giornaliera in caso

di malattia. L’indennità di maternità come compensazione ai sensi

della legge sulle indennità di perdita di guadagno ha precedenza

sulle indennità giornaliere, a condizione che non comporti una ec-

cessiva compensazione. Se una collaboratrice incinta resta assente

per motivi di salute ha diritto per un determinato periodo all’intera

retribuzione.

Guida PMI alle assicurazioni sociali

www.bsv.admin.ch > Indicazioni pratiche > Guida PMI

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Assicurazioni sociali per PMI

www.kmu.admin.ch > Temi PMI > Personale

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Informazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica

(UFSP) sull’assicurazione infortuni

www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione infortuni e assicu-

razione militare

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

79Manuale dell’investitore 2012

8.6.5 Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio

e in caso di maternità

Le indennità di perdita di guadagno (IPG) servono a coprire una

parte della perdita di guadagno delle persone che prestano

servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile. Le

indennità si estendono anche alla perdita di guadagno in materni-

tà (indennità di maternità). L’assicurazione è obbligatoria per tutti

coloro che versano i contributi AVS/AI (metà a carico del datore

di lavoro e metà a carico del lavoratore).

Le madri che esercitano un’attività lucrativa ricevono per 14

settimane l’80% del reddito lavorativo medio conseguito prima del

parto, al massimo 196 CHF al giorno, a condizione che abbiano

versato i contributi AVS/AI obbligatori per i nove mesi immedia-

tamente prima della nascita, abbiano lavorato per almeno cinque

mesi durante la gravidanza e siano in stato occupazionale al

momento della nascita. Durante la gravidanza e nelle prime 16

settimane dopo il parto le lavoratrici sono protette contro il licen-

ziamento e sono dispensate dal lavoro nel periodo successivo al

parto (divieto di lavoro fino a otto settimane dopo il parto).

8.6.6 Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

L’assicurazione contro la disoccupazione (AD) garantisce la

continuazione parziale e a tempo determinato del versamento del

salario/dello stipendio in caso di disoccupazione e incentiva il rein-

serimento dei disoccupati nel mercato del lavoro. L’obbligo contri-

butivo riguarda tutti i lavoratori dipendenti. L’assicurazione contro

la disoccupazione è finanziata per metà dal datore di lavoro e per

metà dal lavoratore (1,1 % ognuno). In linea generale, i lavoratori

autonomi (in Svizzera «indipendenti») non posso assicurarsi contro

la disoccupazione, nemmeno a titolo volontario. Per poter percepi-

re l’indennità di disoccupazione occorre aver versato contributi per

almeno dodici mesi nei due anni precedenti la notifca di disoccu-

pazione, in altre parole aver lavorato come dipendenti per un certo

periodo. Per cittadini dei Paesi dell’UE/AELS, anche i contributi

versati nel Paese di appartenenza sono considerati validi se, dopo

l’entrata in Svizzera, è stato svolto del lavoro per il quale si sono

versati dei contributi. È inoltre necessario essere idonei al colloca-

mento, il che vuol dire che bisogna essere pronti, essere in grado

ed avere il diritto di accettare un lavoro e partecipare alle misure di

integrazione. La persona disoccupata è tenuta a impegnarsi nella

ricerca di un nuovo posto di lavoro. L’indennità di disoccupazione

ammonta di solito al 70 % del salario assicurato AVS (media degli

ultimi sei mesi di contribuzione prima della disoccupazione o, se

più conveniente, degli ultimi dodici); per le persone che hanno

obblighi di mantenimento dei figli, che sono invalide o che percepi-

scono un reddito inferiore a 3’797 CHF la percentuale sale all’80 %.

Il guadagno massimo assicurato è limitato a 10’500 CHF mensili.

In generale, il disoccupato ha diritto al massimo a 520 indennità

giornaliere nell’arco di due anni.

8.6.7 Previdenza professionale

Le casse pensioni aziendali devono garantire il mantenimento del

tenore di vita abituale dopo il pensionamento. La base giuridica

è costituita dalla Legge federale sulla previdenza professionale

(LPP) che dal 1985 prevede l’assicurazione obbligatoria di tutti

i dipendenti a partire dal 18esimo anno d’età (assicurazione di

rischio) e dal 25esimo anno d’età (assicurazione di risparmio).

Il presupposto è un guadagno minimo di 20’880 CHF. Per il gua-

dagno obbligatorio assicurato è stato fissato un limite massimo

di 83’520 CHF. Il datore di lavoro paga una quota pari almeno a

quella del lavoratore, in alcuni casi però contribuisce in misura

maggiore, su base volontaria. I premi variano a seconda dell’età

e del sesso e possono andare dal 7 % al 18 % del reddito (più

Informazioni per i disoccupati

www.treffpunkt-arbeit.ch > Disoccupato – cosa fare?

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Informazioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

UFAS sull’indennità per perdita di guadagno

www.bsv.admin.ch > Temi > IPG/Maternità

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Premi delle casse malattie a confronto (UFSP)

www.priminfo.ch

Lingue: tedesco, francese, italiano

Informazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica

(UFSP) sull’assicurazione malattie

www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

80 Manuale dell’investitore 2012

vecchio è il collaboratore, più alto sarà il premio). Il pagamento

della pensione si basa su un tasso di conversione fissato dalla

legge, che deve essere rispettato (6,95 % per gli uomini e 6,90 %

per le donne; rateo di conversione al 2011). Le casse pensioni

possono avere la forma legale di fondazioni, società cooperative

o istituti di diritto pubblico e sottostanno al controllo delle autorità

di vigilanza federali e cantonali. Le piccole aziende aderiscono

spesso a una fondazione collettiva o a istituti di previdenza di

associazioni.

8.6.8 Assegni familiari

Con gli assegni familiari si intende compensare parzialmente i co-

sti sostenuti dai genitori per il mantenimento dei figli. Il supporto

limitato fino ad ora ai soli dipendenti, dev'essere esteso anche ai

lavoratori autonomi in tutta la Svizzera (dall’inizio del 2013). Alcu-

ni cantoni (Berna, Lucerna, Svitto, Nidvaldo, Glarona, Basilea Cit-

tà, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, San Gallo,

Vaud, Vallese e Ginevra) hanno già riconosciuto il supporto ai

lavoratori autonomi, che è legato ad un limite di reddito. Normal-

mente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa hanno

diritto solo se il loro reddito annuo non è superiore a CHF 41’760.

Per il settore agricolo si applica una regolamentazione speciale.

Gli assegni familiari includono gli assegni per i figli e di forma-

zione e, in alcuni cantoni, quelli di nascita e di adozione. In tutti i

cantoni vengono versati almeno i seguenti assegni mensili:

• un assegno per i figli di 200 CHF per ogni figlio di meno di 16

anni

• un assegno per i figli di 250 CHF per ogni figlio tra i 16 e i 25

anni.

Gli assegni familiari sono finanziati quasi esclusivamente dal

datore di lavoro, con l’eccezione del Vallese (dove vengono finan-

ziati in parte dai lavoratori).

8.7 Ricerca del personale.

Per cercare candidati esterni vi sono varie possibilità:

• inserzioni in giornali e riviste specializzate

• annunci/offerte in Internet

• contatti con le università (piattaforme online/fiere)

• coinvolgimento di consulenti esterni

• «accaparramento» di collaboratori di competitor (head hunting)

• collaborazione con gli uffici di collocamento regionali (UCR)

• informazioni di terzi ecc.

La scelta della variante di ricerca del personale dipende dalle

esigenze del datore di lavoro e dal budget a sua disposizione.

8.7.1 Servizio pubblico di collocamento

Gli uffici di collocamento regionali (UCR) sono servizi pubblici

specializzati nella consulenza e nella mediazione di persone che

cercano lavoro. I datori di lavoro che si rivolgono ai circa 130 uf-

fici ricevono un’assistenza personalizzata da parte dei consulenti

UCR. I disoccupati iscritti nelle liste UCR, molti dei quali altamente

qualificati, possono essere immediatamente assunti per posti

temporanei o fissi. L’UCR svolge – su richiesta – una preselezione

mirata del personale secondo criteri forniti dal datore di lavoro,

facilitando la procedura di cernita dei candidati. L’UCR pubblica

inoltre, sulla base delle esigenze specifiche del datore di lavoro, i

posti vacanti sul mercato interno del lavoro, sulla propria pagina

Internet e/o su Teletext. La piattaforma Internet dell’ufficio pub-

blico di collocamento rappresenta la più vasta borsa di posti di

lavoro della Svizzera. Vantaggio fondamentale: tutti i servizi UCR

sono gratuiti.

Informazioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

UFAS sulla previdenza professionale

www.bsv.admin.ch > Temi > Previdenza professionale e terzo

pilastro

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Calcolo degli assegni familiari per cantone

www.kinderzulagen-rechner.ch

Lingue: tedesco, francese

Uffici regionali di collocamento URC

www.treffpunkt-arbeit.ch > Per i datori di lavoro

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

81Manuale dell’investitore 2012

8.7.2 Collocatori privati

Per la ricerca di personale altamente qualificato o di manager

con funzioni direttive può rivelarsi utile avvalersi di consulenti

in materia di selezione di personale che si occuperanno di gran

parte delle operazioni di reclutamento: redazione delle inserzioni,

pianificazione degli annunci sui media, prime interviste con i can-

didati. La collaborazione di tali consulenti è consigliabile anche

nel caso in cui il nome della ditta debba rimanere segreto per

motivi di opportunità settoriale o aziendale. Naturalmente questo

tipo di ricerca del personale comporta costi elevati che possono

ammontare a uno o più stipendi mensili previsti per il posto da

occupare.

8.7.3 Head hunter

Gli head hunter e gli executive search consultant rappresentano

un importante anello di congiunzione tra il bisogno dell’impresa di

trovare collaboratori specializzati o dirigenti capaci e il desiderio

di persone alla ricerca di un’attività professionale stimolante e

interessante. Esperti nella ricerca diretta (direct search), essi

agiscono in virtù di uno specifico mandato. Accanto agli operatori

specializzati in singoli settori, vi sono anche grosse strutture che

operano a livello internazionale e piccole società «boutique» dedi-

cate alla selezione di personale con competenze generaliste o per

mansioni di elevata complessità oppure alla ricerca di soluzioni

non convenzionali. Il ricorso a un head hunter è particolarmente in-

dicato quando i canali usuali (ad es. reclutamento interno, annunci

su portali Internet, inserzioni sui giornali) non hanno dato risultati

soddisfacenti.

8.7.4 Prestito di personale e lavoro interinale (in Svizzera

«personale a prestito» e «lavoro temporaneo»)

Se il datore di lavoro ha bisogno di personale in seguito a un

imprevisto afflusso di ordinativi o all’assenza di collaboratori, può

impiegare lavoratori «prestati». Il fornitore di personale a prestito

pattuisce con l’azienda committente del servizio una tariffa oraria

che, per un’attività normale, è circa 1,4 – 2 volte più elevata

rispetto a una retribuzione oraria normale. Occorre sottolineare

che solo le ore di lavoro effettivamente prestate devono essere

remunerate e che l’importo comprende tutti i costi accessori. Il

fornitore di personale a prestito, in veste di datore di lavoro, paga

il lavoratore interinale ed è responsabile del versamento dei

contributi sociali e della copertura assicurativa. In questo ambito

si applicano le stesse disposizioni di legge a tutela dei lavoratori

valide per le forme di assunzione tradizionali.

I fornitori di personale a prestito devono essere in possesso di

un’autorizzazione cantonale. Sono tenuti inoltre a depositare

somme considerevoli a titolo cauzionale per garantire le prete-

se salariali dei loro collaboratori. In caso di attività con l’estero,

l’autorizzazione deve essere concessa dall’autorità federale e

l’ammontare del deposito cauzionale è più elevato.

HR Swiss – Società Svizzera per la Gestione delle Risorse

Umane

www.sgp.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Associazione del personale di servizio

www.swissstaffing.ch

Lingue: tedesco, francese

82 Manuale dell’investitore 2012

Con un valore aggiunto del 11 % del prodotto interno lordo e

circa 210’000 lavoratori attivi (6 % della popolazione attiva in

Svizzera), il settore finanziario in Svizzera riveste un’impor-

tanza economica centrale. Le competenze principali riguar-

dano il private banking e l’asset management, ma anche il

settore assicurativo. La lunga stabilità economica e mone-

taria si traduce in un’inflazione modesta, in tassi d’interesse

bassi e in un ruolo di primo piano a livello internazionale del

franco svizzero, in particolare per la gestione di patrimoni e

l’emissione di titoli.

9. Piazza finanziaria e mercato dei capitali.

9.1 Banche.

9.1.1 Struttura e condizioni quadro

In Svizzera vi sono circa 330 banche, 250 assicurazioni e 2.300

casse pensioni. Oltre alle due grandi banche UBS e Credit Suisse

che operano a livello globale e si dividono oltre il 50 % dell’intero

bilancio, un ruolo importante è quello svolto dalle banche cantona-

li, dalle banche regionali e dalle casse di risparmio. Vi sono inoltre

numerosi istituti finanziari e banche private di minori dimensioni

che in parte offrono servizi altamente specializzati (ad es. finan-

ziamento del commercio delle materie prime). Il gruppo delle 24

banche cantonali – che sono, totalmente o in parte, proprietà dello

Stato e che beneficiano della garanzia dello Stato – rappresen-

ta circa un terzo degli affari nazionali. La loro partecipazione sul

totale del bilancio dell’insieme delle banche con sede in Svizzera,

nel 2010 ammontava intorno a circa il 15 %. A questo numero si

aggiungono 122 banche di proprietà straniera, che costituiscono

circa il 12 % del patrimonio totale. La Svizzera è un centro ricono-

sciuto per la gestione professionale di capitali di clienti privati e di

investitori istituzionali. Con una quota di mercato del 27 % (2009),

la Svizzera occupa oggi il primo posto a livello mondiale in materia

di gestione patrimoniale. Nel complesso, il patrimonio gestito dalle

banche svizzere nel 2009 ammontava a 5’600 miliardi di CHF.

Il successo della piazza finanziaria Svizzera è riconducibile all’in-

terazione di numerosi fattori. La stabilità politica e macroecono-

mica costituisce la condizione essenziale della fiducia dei clienti,

tanto rilevante nelle attività finanziarie. Vi contribuisce anche il

franco svizzero come importante valuta internazionale di riserva

e diversificazione. La marcata apertura globale e l’efficiente

Classifica Piazza finanziaria 1 Londra 2 New York 3 Hong Kong SAR 4 Singapore 5 Shenzhen 6 Zurigo 7 Tokyo 8 Chicago 9 Ginevra 10 Shanghai

Fonte: The Global Financial Centres Index 6, City of London

Fig. 44: Centri finanziari globali, 2010

83Manuale dell’investitore 2012

struttura finanziaria consentono agli attori del mercato di gestire

proficuamente valori patrimoniali e rischi e di diversificarli a livello

internazionale. Il mercato finanziario svizzero all’estero gode di

una buona reputazione ed è interessante sia come sede per im-

piantare un’impresa sia per la clientela internazionale.

Il sistema bancario svizzero gode di ostacoli ed oneri normativi

relativamente bassi rispetto a quello straniero. È necessaria un’au-

torizzazione per aprire una banca, per esercitare il commercio pro-

fessionale di titoli, per gestire fondi e, in certi casi, per esercitare la

gestione patrimoniale. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati

fnanziari FINMA, che controlla più di 400 istituti finanziari, fornisce

informazioni concrete sulle esigenze da soddisfare nei singoli casi.

A livello nazionale, le banche sono rappresentate dall’Associazione

svizzera dei banchieri (ASB).

9.1.2 Vigilanza

Quale organo di vigilanza indipendente, la FINMA tutela i clienti

del mercato finanziario, vale a dire i creditori, gli investitori e gli

assicurati. Rafforza quindi la fiducia in una piazza finanziaria fun-

zionante, integra e competitiva. Inoltre, l’autoregolamentazione si

è rivelata come una forma alternativa di regolamento per il merca-

to finanziario svizzero. La FINMA è per legge tenuta a sostenere

l’autoregolamentazione e a fornirgli lo spazio necessario. Norme

corrispondenti sono proposte, per esempio, dall’Associazione

Svizzera dei Banchieri e sono approvate ed implementate da

FINMA.

Tutte le banche che operano in Svizzera necessitano di una

licenza. Gli standard di sorveglianza applicati non si riferiscono

soltanto ad un adeguato capitale proprio e alla dotazione di capi-

tale delle banche, bensì anche a tutta la serie di regole prudenziali

e di condotta da rispettare. Come ulteriore misura di sicurezza, il

diritto svizzero definisce requisiti patrimoniali persino più elevati

dell’accordo di Basilea.

9.1.3 Servizi

Le banche offrono a clienti privati e imprese un’ampia scelta di

prodotti e di servizi finanziari. Dato che il sistema bancario svizzero

si basa sul principio della banca universale, tutte le banche pos-

sono offrire tutti i servizi bancari, ad esempio:

• operazioni di credito e operazioni attive

• gestione patrimoniale e consulenza in materia di investimenti

• traffico dei pagamenti

• operazioni passive (conti di risparmio ecc.)

• operazioni su titoli (contrattazioni in borsa)

• operazioni di emissione (emissione di obbligazioni)

• analisi finanziaria

Tuttavia si sono formati gruppi molto differenti di banche e

specializzazioni.

In linea di principio ogni adulto può aprire un conto bancario in

Svizzera. Le banche si riservano tuttavia il diritto di rifiutare clienti.

Una banca può ad esempio rifiutarsi di iniziare relazioni d’affari

con cosiddette «persone politicamente esposte», dato che queste

ultime possono costituire un rischio per la reputazione della banca.

Lo stesso principio vale anche per le ditte, indipendentemente dal

fatto che abbiano o meno una sede in Svizzera. La maggior parte

delle banche svizzere normalmente non richiedono un deposito

minimo per i conti di risparmio e i conti correnti. Molte banche of-

frono, oltre ai conti in franchi svizzeri, anche conti in euro, dollari

USA o anche altre valute.

Per reclami concreti contro una banca con sede in Svizzera, i

clienti possono rivolgersi all’Ombudsman delle banche svizzere

come ente di informazione e mediazione neutrale e gratuito.

Associazione svizzera dei banchieri ASB

www.swissbanking.org

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

www.finma.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Banche cantonali

www.kantonalbank.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

84 Manuale dell’investitore 2012

9.1.4 Garanzia dei depositi

I depositi presso gli istituti finanziari svizzeri sono protetti fino a

CHF 100’000 per depositante. Se l’Autorità federale di vigilanza sui

mercati finanziari (FINMA) dispone di una misura di protezione o di

una liquidazione forzata per una banca o un commerciante di valori

mobiliari in Svizzera, i membri dell’associazione «Garanzia dei de-

positi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri»

mettono a disposizione fondi affinché i depositi privilegiati secondo

la legge federale sulle banche possano essere pagati il più presto

possibile ai depositanti aventi diritto. Fanno parte di questa as-

sociazione tutte le banche e tutti i commercianti di valori mobiliari

con una sede in Svizzera e che accettano depositi privilegiati.

L’obbligo contributivo massimo dei membri è limitato tuttavia com-

plessivamente a 6 miliardi di franchi. Con la garanzia dei depositi

privilegiati l’associazione contribuisce notevolmente alla protezione

dei creditori e quindi fornisce un apporto determinante alla buona

reputazione e alla stabilità della piazza finanziaria Svizzera.

9.1.5 Fiscalità del risparmio

Con l’accordo sulla fiscalità del risparmio, la Svizzera supporta

il sistema UE della tassazione dei redditi da risparmio transfron-

taliera per persone fisiche. Sui redditi da risparmio maturati in

Svizzera da parte di contribuenti UE le banche svizzere praticano

un’imposta alla fonte (simile all’imposta preventiva svizzera) pari

al 35 %. Con l’imposta alla fonte la Svizzera assicura che il siste-

ma della tassazione dei redditi da risparmio non venga aggirato

ripiegando sulla Svizzera. Contemporaneamente restano garantiti

l’ordinamento giuridico e il segreto bancario svizzeri.

9.2 Borsa Svizzera: SIX Swiss Exchange.

SIX Swiss Exchange è una delle borse principali regolamentate

in Europa nel settore Life Sciences. Come pilastro fondamentale

dell’infrastruttura del mercato finanziario svizzero, fornisce le mi-

gliori condizioni commerciali e combina gli investitori, gli emittenti

e i partecipanti provenienti da tutto il mondo.

La solidità della piazza finanziaria elvetica, la sua posizione di

leader mondiale nella gestione patrimoniale privata su scala

internazionale, la forte capacità di finanziamento e collocamento

delle banche locali e l’attrattiva generale della Svizzera rendono

SIX Swiss Exchange particolarmente interessante per le aziende

nazionali ed estere.

Un collocamento e una quotazione pubblica alla SIX Swiss

Exchange procura alle imprese un accesso a una cerchia di

investitori internazionali esperti e di elevato profilo finanziario.

Ogni impresa alla SIX Swiss Exchange trae vantaggio dalla forte

presenza e attenzione da parte di investitori, analisti finanziari e

giornalisti. Contemporaneamente gli investitori in Svizzera hanno

un’esperienza pluriennale nelle strategie di investimenti transfron-

talieri e settoriali. Data la struttura economica della Svizzera, gli

investitori sono interessati in particolare ai settori banche, assi-

curazioni, derrate alimentari, farmaceutica nonché biotecnologia,

medtech, cleantech, microtecnologia e nanotecnologia.

Garanzia dei depositi delle banche e dei commercianti di

valori mobiliari svizzeri

www.einlagensicherung.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Fiscalità del risparmio

www.europa.admin.ch > Temi > Accordi bilaterali Svizzera-UE

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Associazione delle banche estere in Svizzera

www.foreignbanks.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Associazione svizzera dei banchieri privati

www.swissprivatebankers.com

Lingue: tedesco, inglese, francese

Ombudsman delle banche svizzere

www.bankingombudsman.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

85Manuale dell’investitore 2012

9.3 Finanziamenti commerciali e immobiliari.

Gli obiettivi di un progetto di stabilirsi nel Paese si definiscono

generalmente a medio o a lungo termine. Il progetto necessita

inoltre di investimenti iniziali e di finanziamenti considerevoli. Le

banche danno molta importanza alle analisi di mercato approfon-

dite e ad una gestione di tipo professionale.

9.3.1 Finanziamento delle attività correnti

Le banche accordano differenti tipi di credito a breve termine

per finanziare le attività correnti. Esse possono accordare crediti

in bianco o domandare garanzie sotto forma di pegno. L’am-

montare dei crediti dipende dall’affidabilità e dalle prospettive

future dell’impresa. Oltre alle forme di credito classiche, si ricorre

sempre più spesso al leasing e al finanziamento forfettario. Nel

momento della scelta del luogo, è importante per le nuove imprese

con ampi potenziali di crescita sapere quali sono le possibilità di

finanziamento di cui dispongono durante la fase iniziale e in quella

successiva. Anche in questo ambito, la molteplicità e la qualità

delle prestazioni dei servizi messi a disposizione sulla piazza fi-

nanziaria Svizzera offrono eccellenti soluzioni, come la fideiussio-

ne, il prestito convertibile e il finanziamento di capitale azionario

da parte dei Business Angels, venture capital e gli investitori di

private equity.

Nel caso dell’apertura di una nuova attività in Svizzera, il finan-

ziamento in franchi svizzeri è preferibile, in quanto generalmente

meno oneroso di un finanziamento in valuta straniera.

9.3.2 Ipoteche

Quando l’installazione o la costituzione di un’impresa è accom-

pagnata dall’acquisizione di beni immobili o dalla costruzione di

uno stabilimento, i crediti ipotecari sono essenziali. In Svizzera

esistono in linea di principio tre tipologie di ipoteche: ipoteca

a tasso fisso, ipoteca a tasso variabile e ipoteca del mercato

monetario. Mentre il tasso d’interesse dell’ipoteca variabile si

adegua continuamente al livello del mercato dei capitali, quello

dell’ipoteca a tasso fisso viene fissato di norma per tre – cinque

anni. Per quanto riguarda l’ipoteca del mercato monetario, il

tasso è stabilito in base al tasso del mercato monetario in euro

del LIBOR. Gli offerenti aggiungono un margine in funzione

della solvibilità del beneficiario del credito. Gli immobili vengono

anticipati fino all’80 % del valore commerciale; fino al 65 % come

ipoteca di primo grado, che non deve essere ammortizzata come

negli altri Paesi, il resto come ipoteca di secondo grado, con am-

A semplificare la raccolta di capitali si aggiungono le disposizioni

normative in linea con il mercato della SIX Swiss Exchange. In

virtù della legislazione svizzera, la SIX Swiss Exchange ha com-

petenze di autoregolamentazione e dispone di possibilità ottimali

per coniugare una forte protezione degli investitori ad un contesto

normativo sostenibile dal punto di vista delle ditte.

Con SMI®, la vasta gamma di indici comprende l’indice azionario

più importante in Svizzera e in aggiunta ad ulteriori punti di rife-

rimento come SLI® e SPI® include anche indici obbligazionari,

di segmento, di settore e dei clienti. La borsa fornisce dati grezzi

in tempo reale ai fornitori di informazioni finanziarie tramite SIX

Exfeed. Con investimenti in Scoach Schweiz, STOXX, Swiss Fund

Data e Indexium, SIX Swiss Exchange gestisce delle collaborazio-

ni di successo al beneficio di tutti gli attori del mercato finanziario.

La SIX Swiss Exchange è una filiale del SIX Group che offre servi-

zi di prima classe a livello mondiale nel settore della negoziazione

e regolamento di titoli e nel settore delle informazioni finanziarie

ed il traffico dei pagamenti. Oltre all’ampia gamma di prodotti

che offre, questo sistema di transazione, di compensazione e di

regolamentazione, la «Swiss Value Chain», convince per la sua

integrazione e la sua automatizzazione totale.

Borsa Svizzera

www.six-swiss-exchange.com

Lingue: tedesco, inglese, francese

86 Manuale dell’investitore 2012

mortamento obbligatorio. La banca esamina, in base alle proprie

direttive, l’immobile e la solvibilità del beneficiario del credito. Di

regola il requisito minimo è che un acquirente riesca a pagare con

mezzi propri almeno il 20 % del prezzo di acquisto. Inoltre, l’onere

derivante dall’acquisto (interessi, ammortamento e manutenzione)

non dovrebbe superare un terzo del reddito lordo. I tassi d’inte-

resse sono trattabili. Vale perciò la pena richiedere un’offerta ai

vari istituti.

Per quanto concerne gli immobili commerciali, l’anticipazione è

sempre più frequentemente proporzionale al valore reddituale.

Nel caso di progetti industriali, il 50 % dell’intero valore investito

(valore di mercato o costi di costruzione, compresi macchinari

e installazioni) può normalmente essere finanziato a condizioni

molto vantaggiose grazie ad una garanzia di pegno immobiliare.

L’anticipazione per gli edifici amministrativi e di servizi ammonta in

genere al 70 %, ma dipende anche dai rischi (dell’oggetto). I tassi

d’interesse e le condizioni generalmente applicabili ai progetti d’in-

vestimento oggi sono legati alla solvibilità dell’impresa e al rating as-

segnato dalla banca che accorda il credito. La valutazione dei rischi

e le prospettive future hanno ugualmente un ruolo considerevole.

Chi possiede un’abitazione di proprietà deve pagare le imposte

su questo oggetto come reddito figurativo alla Confederazione e

al cantone. Come regola generale per quanto riguarda l’imposta

federale viene applicato un valore locativo pari a minimo il 70 %,

mentre per le imposte cantonali e comunali pari a minimo il 60 %

delle pigioni fondate sui prezzi di mercato. In compenso, i pro-

prietari degli immobili possono detrarre dalle imposte gli interessi

passivi e le spese di manutenzione. Per questo motivo, l’ipoteca

di primo grado raramente viene ammortizzata.

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2007

2008

2009

2010

2011

Ipoteche variabili

Ipoteche del mercato monetario (anche note come ipoteche Libor)Ipoteche a tasso fisso a 5 anni

Fig. 45: Interessi ipotecari, 1985 – 2011

Fonte: VZ Vermögenszentrum, www.vermoegenszentrum.ch

87Manuale dell’investitore 2012

9.4 Capitale di rischio.

Dal 1999 le società di investimento in capitale di rischio hanno

investito circa 6 miliardi di CHF in nuove imprese innovative ed

hanno quindi dato vita a 10 – 20 posti di lavoro per impresa.

Accanto al programma di sviluppo dello stato e prestiti commer-

ciali dalle banche, le società di investimento in capitale di rischio

sono un pilastro importante di innovazione in Svizzera, con circa

80 – 150 transazioni all’anno. Con la Legge federale sulle società

di investimento in capitale di rischio (SCR), le autorità federali

sostengono il finanziamento di capitale di rischio attraverso due

tipi di agevolazione fscale.

• Il primo avvantaggia le società di capitale di rischio (SCR)

accreditate, che sono esenti dalle commissioni di emissione al

momento della creazione o dell’aumento del capitale. Esse

godono inoltre di vantaggi in ambito di fiscalità diretta a livello

federale, grazie a valori-soglia inferiori a quelli delle altre imprese

al fine di far valere la deduzione per partecipazione.

• Il secondo riguarda i privati: se questi ultimi, ai fini della costi-

tuzione o dello sviluppo di nuove imprese, concedono prestiti

subordinati derivanti dal loro patrimonio privato, beneficiano

quali business angel di un’agevolazione sull’imposta federale

diretta.

L’offerta del capitale di rischio e di strumenti di finanziamento

analoghi è variabile e poco trasparente. Per questa ragione le uni-

versità, le imprese di consulenza e il mondo degli affari, agiscono

congiuntamente su diverse piattaforme (in certi casi anche online)

al fine di riunire capi d’impresa ed investitori.

9.4.1 Venture capital

Certe società fnanziarie si sono specializzate sulla concessione

di capitale di rischio. Queste cosiddette società venture capital

partecipano al capitale sociale auspicando notevoli guadagni una

volta che l’impresa fiorisce o addirittura viene quotata in borsa.

Mettono a disposizione i propri fondi senza le garanzie di tipo

tradizionale. Hanno un’opportunità in questo ambito praticamente

soltanto giovani imprese con grandi potenziali di crescita e che

in un lasso di tempo prevedibile potrebbero raggiungere con-

sistenti fatturati e di regola hanno bisogno di un capitale di vari

milioni di franchi. Gli offerenti di capitale di rischio si ritengono

degli accompagnatori durante la fase di sviluppo del progetto di

finanziamento. Una volta svolto il proprio compito, si ritirano e

vendono le proprie partecipazioni al fondatore dell’impresa o a

nuovi investitori.

Aspetti finanziari di immobili residenziali

www.hausinfo.ch > Finanzen & Steuern

Lingue: tedesco, francese

Calcolo della sostenibilità finanziaria

www.kantonalbanken.ch > Tool di calcolo

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Venture capital

www.pmi.admin.ch > Temi PMI > Finanze > Capitale proprio

Lingue: tedesco, francese, italiano

Piattaforma di informazioni e network per imprenditori

www.swiss-venture-club.ch

Lingue: tedesco, francese, italiano

Swiss Private Equity & Corporate Finance Association

(SECA)

www.seca.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese

Capitale di rischio

www.swissbanking.org > Capitale di rischio

Lingue: tedesco, francese, italiano

88 Manuale dell’investitore 2012

9.4.2 Business angel

Numerose giovani imprese promettenti nella fase iniziale han-

no bisogno di un finanziamento iniziale inferiore ai 2 milioni di

franchi svizzeri. Oggigiorno il capitale di rischio è disponibile in

misura sempre maggiore, tuttavia l’entità minima di una transa-

zione finanziaria (affare) per finanziatori con capitale di rischio e

società di partecipazione è aumentata in proporzione. Oggi sono

pochi ormai i finanziatori professionali con capitale di rischio che

considerano finanziamenti inferiori ai 2 milioni di franchi. Sem-

pre più spesso sono i «business angel», gli investitori privati, a

finanziare le società di nuova costituzione («start-up»). I business

angel tipicamente possiedono l’esperienza e i contatti, oltre al

capitale, maturati come imprenditori, ed è per questo che spesso

fungono da consulenti e mentori a giovani imprenditori. Di solito

i business angel investono in due o tre diversi modi nell’impresa:

investono capitale, esperienza e tempo; il giovane imprenditore

riceve i cosiddetti «smart money». Fondamentalmente i business

angel mirano a dei ritorni sul proprio investimento, allo stesso

modo degli investitori venture capital. Lo scopo è quello di dar

vita, sviluppare e stabilire nuove imprese e renderle attraenti a

futuri investitori. Di conseguenza, i giovani imprenditori vengo-

no monitorati strettamente dai business angels, che richiedono

anche accesso ai business plan.

9.4.3 Sostegno da parte dello Stato

Anche se in proporzione la Svizzera conosce pochi sostegni

finanziari diretti e si limita essenzialmente a creare condizioni qua-

dro favorevoli, il Paese dispone di una vasta gamma di strumenti

per sostenere le imprese che vanno dal sostegno amministrativo

alle agevolazioni fiscali e alle garanzie fideiussorie.

Anche gli uffici cantonali di promozione economica in linea di

principio non partecipano direttamente ad un’impresa. Tuttavia pos-

sono essere d’aiuto per quanto riguarda la mediazione di terreno

edificabile a prezzo vantaggioso o con agevolazioni fiscali nella fase

iniziale o della prevista realizzazione di un ampliamento aziendale.

Una rara eccezione è costituita dalla Fondazione per la promo-

zione dell’economia svizzera. Quest’ultima concede prestiti senza

interessi e partecipa, in casi eccezionali, anche al capitale di

rischio, ma si aspetta anche da parte del fondatore dell’impresa

un impegno finanziario personale.

Business angel Svizzera

www.businessangels.ch

Lingue: tedesco, francese

Strumenti Beneficiari Regioni ProvvedimentiNuova politica regionale NPR

Industria, servizi affini alla produzione

Aree di rinnovamento economico

• Agevolazioni fiscali sull’imposta federale diretta

Fideiussioni per l’artigianato

PMI, artigianato Tutta la Svizzera • Fideiussioni per prestiti bancari (max. CHF 500’000)

Fideiussioni per le regioni montane

PMI, artigianato Regioni montane • Fideiussioni per prestiti bancari (max. CHF 500’000)• Contributi al servizio dell’interesse

Crediti alberghieri Industria alberghiera Regioni turistiche e montane

• Prestiti subordinati diretti• Fideiussioni• Contributi al servizio dell’interesse (parz.)

Misure per la promozio-ne del lavoro indipen-dente

Disoccupati Tutta la Svizzera • Indennità giornaliere (max. 90 giorni per la fase di pianificazione)

• Fideiussioni per prestiti bancari (max. CHF 500’000)Commissione per la tecnologia e l’innovazio-ne CTI

Progetti per la colla-borazione nella ricerca tra scuole universitarie professionali e imprese

Tutta la Svizzera • Versamento dei salari per i ricercatori

Fig. 46: Strumenti di promozione statali

Fonte: Diagramma proprio di Generis AG, Sciaffusa

89Manuale dell’investitore 2012

9.5 Costi del capitale e interessi.

La Svizzera è tra i Paesi più sicuri al mondo sotto il profilo politico

ed economico ed è ritenuta un «porto sicuro». Le finanze pub-

bliche sono sane, sia a livello federale, sia a livello cantonale e

comunale. Il deficit statale nel 2010 con un rapporto dell’1,32 %

rispetto al PIL è nettamente inferiore rispetto alla media degli Stati

dell’UE e dell’OCSE. I debiti complessivi della mano pubblica

(Confederazione, cantoni, comuni) ammontano al 39 % del PIL

(2010).

L’elevata affidabilità creditizia, insieme all’elevato tasso di rispar-

mio e a importanti afflussi di denaro estero, porta ad interessi

bassi. Le attività commerciali e d’investimento possono perciò

essere finanziate in modo relativamente vantaggioso. Nel corso

degli ultimi anni, il differenziale tra i tassi d’interesse del mercato

monetario e i tassi del mercato dei capitali si è collocato, in franchi

svizzeri ed in euro, in media fra l’1 e il 2 %. I tassi di interesse e le

condizioni possono variare in maniera considerevole a seconda

della solvibilità del cliente.

Sostegno finanziario da parte dello Stato

www.kmu.admin.ch > Temi PMI > Finanze > Capitale proprio

Lingue: tedesco, francese, italiano

Posizione Paese Punti (massimo = 100)1 Norvegia 93,442 Lussemburgo 91,033 Svizzera 89,594 Danimarca 89,215 Svezia 88,746 Singapore 87,487 Finlandia 86,968 Paesi Bassi 86,679 Canada 86,1710 Australia 85,36

Fonte: Euromoney, March 2011

Fig. 47: Indice di solvibilità: i dieci Paesi più sicuri

Fig. 48: Costo del capitale, 2011

1 = ostacolano lo sviluppo economico,

10 = promuovono lo sviluppo economico

Fonte: IMD World Competitiveness Online 2011

Uffici per la promozione economica dei cantoni

Indirizzi: pagine 138 – 139

1 Svizzera 7,53

2 Hong Kong SAR 7,24

3 Finlandia 7,04

4 Taiwan 6,81

5 Stati Uniti 6,75

10 Germania 6,44

14 Giappone 6,21

16 Lussemburgo 6,00

17 Paesi Bassi 5,95

18 Danimarca 5,88

21 Singapore 5,59

22 India 5,46

31 Francia 4,88

37 Irlanda 4,73

40 Italia 4,66

44 Cina 4,42

46 Gran Bretagna 4,14

55 Russia 2,81

57 Brasile 2,64

Indice nazionale dei prezzi al consumo

www.lik.bfs.admin.ch

Lingue: tedesco, francese, italiano

Amministrazione federale delle finanze AFF

www.efv.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

90 Manuale dell’investitore 2012

9.6 Inflazione.

La Svizzera è all’altezza della sua reputazione in fatto di stabilità.

Il tasso d’inflazione misurato sulla base dell’indice nazionale dei

prezzi al consumo negli ultimi anni è rimasto regolarmente inferio-

re a quello dell’UE, dei Paesi industrializzati più importanti e dei

Paesi dell’area ASEAN 5.

Fig. 49: Inflazione, 2011

Fonte: IMF WEO Report, aprile 2011

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Mondo Nazioni industrializzate più importanti (G7) Unione europea

ASEAN-5 Svizzera

91Manuale dell’investitore 2012

Il sistema fiscale svizzero riflette l’assetto federale del Paese,

composto da 26 cantoni sovrani con circa 2’551 comuni

indipendenti (al 1º gennaio 2011). In base alla Costituzione, a

tutti i cantoni è accordata piena libertà in materia tributaria,

fatta eccezione per le imposte esplicitamente riservate alla

Confederazione. In Svizzera, pertanto, l’imposizione fiscale

si articola su due livelli, quello federale e quello cantonale/

comunale.

La riforma del sistema dell’imposta sul reddito condotta negli

ultimi anni ha portato all’armonizzazione degli aspetti formali

delle varie legislazioni fiscali cantonali, ad es. per quanto

riguarda la determinazione del reddito imponibile, le deduzioni,

i periodi fiscali, le procedure di valutazione ecc. I cantoni/

comuni, tuttavia, godono ancora di un’ampia autonomia in

relazione agli aspetti quantitativi dell’imposizione fiscale,

in particolare per quanto concerne la determinazione delle

aliquote applicabili. L’onere fiscale, pertanto, varia ancora

notevolmente da un cantone/comune all’altro.

10. Panoramica del sistema fiscale svizzero.

10.1 Imposizione delle persone giuridiche.

10.1.1 Imposta sull’utile delle persone giuridiche – livello

federale

La Confederazione preleva l’imposta sull’utile delle persone

giuridiche in base a un’aliquota fissa dell’8,5 % sugli utili netti di

società di capitali e società cooperative. Per le associazioni, le

fondazioni e altre persone giuridiche nonché per i fondi d’investi-

mento si applica invece un’aliquota fissa del 4,25 %. L’imposta

federale sul capitale è stata abrogata.

Persone imponibili

Per persone imponibili s’intendono le persone giuridiche con

sede in Svizzera, ad esempio società di capitali, società a garan-

zia limitata, società in accomandita per azioni, società coopera-

tive, fondazioni e investimenti collettivi di capitale con possesso

fondiario diretto. Dato che, ai fini fiscali, le società di persone

sono trasparenti, ogni socio viene tassato individualmente. Le

società che hanno la loro sede o amministrazione effettiva nel

territorio svizzero sono considerate domiciliate in Svizzera.

Utile imponibile

Le società domiciliate in Svizzera sono assoggettate all’imposta

sull’utile generato a livello mondiale, eccezion fatta per l’utile

attribuibile a stabilimenti fissi o proprietà immobiliari all’estero.

Tale utile è escluso dalla base imponibile svizzera e viene preso in

considerazione solo ai fini della progressione delle aliquote nei

cantoni che applicano ancora il sistema progressivo.

92 Manuale dell’investitore 2012

Le società domiciliate all’estero sono assoggettate solo all’im-

posta sull’utile generato in Svizzera, ovvero su utili e/o ricavi da

partecipazioni frutto dell’attività economica, degli stabilimenti fissi

o delle proprietà immobiliari site in Svizzera, laddove l’utile da

sostanza immobiliare include l’utile derivante dalla compravendita

di proprietà immobiliari.

In linea di principio la contabilità di una società svizzera e, in

caso di una società estera, quella della succursale, costituiscono

la base per determinare l’utile imponibile. Generalmente vi sono

pochissime differenze tra l’utile societario e l’utile imponibile,

eccezion fatta per gli utili di capitale e i dividendi che beneficiano

a livello fiscale della riduzione per partecipazioni, per alcune cor-

rezioni richieste dalla normativa fiscale e per le perdite riportabili

fiscalmente per un periodo di sette anni. Di norma le deduzioni

ammesse sono gli ammorta menti, le imposte pagate, gli interessi

passivi nonché le commissioni/royalties di gestione e ammini-

strazione; quest’ultime sono detraibili purché venga soddisfatto il

principio di libera concor renza («dealing at arm’s length»).

Capitale proprio occulto

L’Amministrazione federale delle contribuzioni («AFC») ha emesso

diverse norme di garanzia («safe-harbour rules») in riferimento al

capitale proprio occulto (denominato anche «thin capitalization»)

applicabili a debiti con entità correlate. Queste norme non interes-

sano il finanziamento di terzi. Nello specifico, si ricorre al rapporto

tra attivi e patrimonio netto per determinare se una società è

adeguatamente finanziata. Le norme sulla «thin capitali zation»

prevedono che ogni classe di attivi (in genere il valore venale, ma

spesso possono bastare anche valori contabili inferiori) sia coper-

ta da una certa percentuale di patrimonio netto.

Il debito tra entità correlate che supera la soglia di indebitamento

consentito secondo le percentuali fornite dall’AFC viene riclassi-

ficato come patrimonio netto e sommato al capitale imponibile ai

fini dell’imposta sul capitale prelevata dai cantoni/comuni, a meno

che non sia possibile dimostrare che, nella fattispecie, le condizioni

di indebitamento applicate siano più appropriate.

Inoltre, gli interessi finanziari deducibili possono essere calcolati

moltiplicando il finanziamento massimo consentito per i tassi

d’interesse determinati dall’AFC. Se gli interessi versati alle parti

correlate superano l’ammontare che può essere pagato in base al

finanziamento massimo consentito, allora questi interessi vanno

ad aggiungersi all’utile imponibile e al contempo considerati divi-

dendi occulti sog getti all’imposta preventiva del 35 %.

Consolidato di gruppo

Ai fini dell’imposta sull’utile, in Svizzera ogni soggetto imponibile

viene tassato individualmente. Non è prevista l’introduzione del

consolidato di gruppo nel prossimo futuro.

Ristrutturazioni di gruppi

In Svizzera le ristrutturazioni di gruppi sono regolamentate dalla

legge sulla fusione che include sia norme fiscali che giuridiche

in aggiunta alla normativa fiscale applicabile. Le ristrutturazioni

di gruppi, se vengono soddisfatti determinati criteri, possono

avvenire senza alcun impatto sotto il proflo fiscale purché i valori

contabili degli attivi e passivi rimangano invariati e gli attivi restino

in Svizzera.

10.1.2 Imposta sull’utile delle persone giuridiche – livello

cantonale e comunale

Vista l’armonizzazione a livello cantonale/comunale, la maggior

parte delle norme tributarie sono identiche o molto simili alle

disposizioni federali illustrate sopra (ad es. la riduzione per par-

tecipazioni, la deduzione delle perdite e, nella maggior parte dei

casi, regole sul capitale proprio occulto).

Regimi fiscali speciali

A differenza del diritto fiscale federale, tutte le normative cantonali

prevedono regimi tributari speciali, ovvero trattamenti speciali di

cui le società possono beneficiare posto che siano adempiute le

condizioni secondo la legge sull’armonizzazione fiscale. Di seguito

sono riportati i regimi tributari applicati in Svizzera e rilevanti nel

confronto internazionale.

A) Società holding

Sono considerate società holding le imprese svizzere (o gli sta bili-

menti permanenti di società estere) il cui scopo principale è, secon do

il loro statuto, la detenzione e l’amministrazione durevole di parte ci-

pazioni. Inoltre, le società hol ding devono adempiere alla condizione

secondo la quale le partecipazioni devono rappresentare due terzi

degli attivi oppure due terzi dei redditi (dividendi o utili di capi tale).

Una società holding che risponde a tali caratteristiche è esente

da tutte le imposte sugli utili a livello cantonale/comunale, ad ec-

cezione degli utili da sostanza immobiliare in Svizzera. In linea di

principio l’aliquota d’imposta effettiva applicata ad una holding è

del 7,83 % (pari all’aliquota dell’imposta federale sull’utile), al lordo

della riduzione per partecipazione per i dividendi e l’utile. A livello

cantonale/comunale si applica un’imposta sul capitale ridotta.

93Manuale dell’investitore 2012

B) Società mista

Sebbene nei vari cantoni vengono utilizzate denominazioni

diverse, sul piano internazionale questo status fiscale è perlopiù

definito come «società mista».

Una società mista può svolgere determinate attività commerciali

in Svizzera. Di norma, almeno l’80 % dell’utile da attività commer-

ciale deve però essere di provenienza estera (ovvero, al massimo

il 20 % dell’utile può essere riconducibile a fonti svizzere). Molti

cantoni esigono inoltre che almeno l’80 % dei costi sia legato ad

attività effettuate all’estero.

Le società che soddisfano i criteri di cui sopra possono richiedere

un trattamento fiscale secondo le prescrizioni riportate di seguito:

• i ricavi da partecipazioni (compresi dividendi, utili di capitale e

di rivalutazione) sono esenti da imposta

• gli altri proventi generati in Svizzera sono imponibili secondo

l’aliquota ordinaria

• i proventi ottenuti all’estero sono assoggettati a livello cantona-

le/comunale ad un’imposizione parziale a seconda dall’attività

esercitata in Svizzera

• le spese giustificate per scopi inerenti all’attività commercia-

le sono deducibili dall’utile al quale sono economicamente

correlate. Per quanto riguarda le perdite da partecipazioni, esse

sono unicamente deducibili dall’utile da partecipazioni imponi-

bile (ovvero dall’utile che non viene percepito esentasse)

• si applicano aliquote d’imposta ridotte sul capitale

10.1.3 Imposta sul capitale

Un’imposta sul capitale può essere prelevata soltanto a livel-

lo cantonale/comunale. L’imposta sul capitale viene di norma

calcolata in base al patrimonio netto della società (cioè capitale

azionario, plusvalenze versate, riserve legali, altre riserve e utili

riportati). La base imponibile delle società comprende inoltre

eventuali accantonamenti non deducibili fiscalmente, altre riserve

latenti e il finanziamento che, dal punto di vista economico, vale

come patrimonio netto secondo la normativa svizzera sul capitale

proprio occulto. Alcuni cantoni computano l’imposta sull’utile

cantonale nell’imposta sul capitale.

Le aliquote d’imposta variano da un cantone all’altro e dipendono

dallo status fiscale della società. Nel 2011 le aliquote variavano

tra lo 0,0010 % e lo 0,525 % per le società soggette ad imposi-

zione ordinaria e tra lo 0,0010 % e lo 0,4010 % per le società che

hanno diritto ad un regime fiscale speciale.

10.1.4 Incentivi fiscali

La Svizzera offre incentivi fiscali sia a livello cantonale che comu-

nale e soltanto in alcune regioni anche a livello federale per nuovi

investimenti qualificati per 10 anni.

Livello federale

Il Parlamento svizzero ha stilato un elenco delle regioni più de-

centrate e/o economicamente meno prospere che sono autoriz-

zate a concedere incentivi commerciali, compresa l’esenzione

parziale o totale dall’imposta sull’utile delle persone giuridiche per

un periodo fino a 10 anni (Ulteriori informazioni: cap. 14.5).

Queste agevolazioni fiscali possono essere concesse per progetti

d’investimento che soddisfano determinate condizioni, ad esem-

pio la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore produttivo, il

divieto di concorrenza ad imprese esistenti ecc.

Livello cantonale e comunale

La maggior parte dei cantoni offrono esenzioni parziali o totali

da imposte cantonali/comunali per un periodo fino a 10 anni,

decidendo caso per caso. In particolare, è possibile ottenere

incentivi per la creazione di una nuova azienda o per un progetto

di espansione che riveste speciale importanza economica per il

cantone. Non bisogna tuttavia dimenticare che, in linea generale,

gli incentivi commerciali vengono concessi soprattutto per la cre-

azione di nuovi posti di lavoro a livello locale (quasi tutti i cantoni

richiedono almeno 10 – 20 posti di lavoro).

94 Manuale dell’investitore 2012

10.2 Onere fiscale nel confronto internazionale.

Dal confronto internazionale del «total tax rate» (TTR), ovvero del

carico fiscale complessivo, emerge che la Svizzera ha un sistema

fiscale che è costantemente molto competitivo rispetto ad altri

Paesi altamente sviluppati. Il TTR misura l’ammontare di tutte le

imposte e i contributi sociali obbligatori gravanti sulle imprese

espresso in percentuale dei redditi commerciali. Nelle relazioni

d’esercizio 2011 e 2012 è raffgurato il TTR per gli esercizi fscali

2009 e 2010 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 e 2010)1. Il

totale delle imposte versate è pari alla somma di tutte le diverse

imposte e i contributi sociali obbligatori tenuto conto di eventuali

deduzioni ed esenzioni.

Le imposte e i contributi possono essere suddivisi nelle seguen-

ti categorie: a) imposta sull’utile e sul capitale delle persone

giuridiche; b) contributi sociali ed imposte a carico del datore di

la voro (che includono tutti i contributi obbligatori anche se versati

a un ente privato come un fondo di previdenza); c) imposte sugli

immo bili; d) imposte sulla cifra d’affari (e relative imposte sulle

vendite nonché altre imposte sul consumo come l’IVA non de-

ducibile); e) altre imposte (quali imposte comunali, imposta sugli

auto veicoli e sul carburante).

Va inoltre sottolineato che il sistema tributario svizzero è interes-

sante non solo per le persone giuridiche, ma anche per le persone

fisiche, in quanto consente loro di beneficiare di una fiscalità

moderata nel confronto internazionale.

Fig. 50: Carico fiscale complessivo (total tax rate, TTR)

TTR ( % utile) 2009TTR ( % utile) 2010

1 Fonte: Paying Taxes sono disponibili all’indirizzo: http://www.doingbusiness.org

Lussemburgo 21,1 20,8

Irlanda 26,5 26,3

Svizzera 30,1 30,1

Gran Bretagna 37,3 37,3

Paesi Bassi 40,5 40,5

Finlandia 44,6 39,0

Russia 46,5 46,9

Stati Uniti 46,8 46,7

Germania 48,2 46,7

Giappone 48,6 49,1

Repubblica Ceca 48,8 49,1

Ungheria 53,3 52,4

Svezia 54,6 52,8

Austria 55,5 53,1

Spagna 56,5 38,7

Belgio 57,0 57,3

India 63,3 61,8

Cina 63,5 63,5

Francia 65,8 65,7

Italia 68,6 68,5

Brasile 69,0 67,1

95Manuale dell’investitore 2012

10.3 Imposizione delle persone fisiche.

10.3.1 Imposta sul reddito

Assoggettamento

Le persone fisiche che hanno il domicilio o che risiedono in Sviz-

zera sono assoggettate all’imposta a livello federale e cantonale/

comunale. La dimora temporanea viene concessa a condizione

che l’interessato, senza considerare interruzioni temporanee,

soggiorni in Svizzera per a) almeno 30 giorni esercitando un’attivi-

tà lucrativa o b) per 90 giorni o più senza esercitare alcuna attività

lucrativa. Secondo il sistema fiscale svizzero le società di persone

sono trasparenti, per cui ogni socio viene tassato individualmente.

Il reddito delle coppie sposate viene cumulato e tassato secondo

il principio dell’imposizione della famiglia. Lo stesso si applica per

le unioni civili. Ogni eventuale reddito di un figlio minorenne va

ad aggiungersi al reddito degli adulti, eccezion fatta per il reddito

conseguito dal minore che esercita un’attività lucrativa, il quale

viene invece conteggiato separatamente.

Le imposte sul reddito federali e cantonali/comunali vengono pre-

levate e riscosse dalle autorità fiscali cantonali e sono calcolate

su di un periodo di un anno (anno civile) in base a una dichiara-

zione d’imposta che ogni contribuente è tenuto a presentare.

Gli individui che non stabiliscono un luogo di residenza in Svizze-

ra sono obbligati a pagare solo le tasse sul reddito in Svizzera.

Reddito imponibile

Le persone fisiche domiciliate in Svizzera vengono tassate sul

reddito percepito a livello mondiale. Tuttavia, i proventi da attività

commerciali svolte all’estero, da stabilimenti fissi e da proprietà

immobiliari ubicate all’estero sono esenti da imposta e vengono

presi in considerazione solo ai fini della determinazione dell’ali-

quota applicabile (esenzione con progressione). Il reddito com-

plessivo include i proventi da attività personali dipendenti o indi-

pendenti, da indennità di compensazione o contributi accessori

nonché da beni mobili e immobili. Il reddito imponibile include

anche il valore locativo della proprietà occupata dal residente.

Alcuni tipi di reddito, come ad esempio eredità, donazioni e diritti

di proprietà matrimoniali, sussidi versati da enti pubblici o privati

ecc. sono per legge esenti da tassazione. Inoltre, una persona

fisica può dedurre dal reddito lordo i costi del guadagno com-

prese, ad esempio, le spese di viaggio tra il proprio domicilio e

il luogo di lavoro, i contributi sociali e di previdenza. È possibile

richiedere deduzioni aggiuntive per figli a carico e per premi

assicurativi nonché per coppie sposate con un doppio reddito.

Tuttavia il numero di deduzioni concesse può variare significativa-

mente da cantone a cantone. Gli interessi su prestiti, su ipoteche

ecc. sono deducibili nella loro totalità per scopi commerciali,

mentre invece quelli per scopi privati relativi a beni privati sono

deducibili solo nella misura in cui essi non superano la somma

del reddito da beni mobili e immobili maggiorata di CHF 50’000.

Inoltre, possono essere dedotte le spese per la conservazione del

valore delle proprietà o può essere applicata una deduzione com-

plessiva. Attualmente si sta discutendo una proposta di legge che

prevede l’abrogazione dell’imposizione del proprio valore locativo

per tutti i proprietari di abitazioni che comporterebbe allo stesso

tempo anche la limitazione delle precedenti possibilità di deduzio-

ne degli interessi passivi privati dai redditi patrimoniali imponibili.

Le aliquote d’imposta per le persone fisiche sono generalmente

progressive; a livello federale l’aliquota massima è dell’11,5 %.

I cantoni sono liberi di decidere i loro coeffcienti d’imposta. Gli

oneri fiscali massimi applicabili variano signifcativamente da un

cantone all’altro (capoluoghi cantonali ca. 12 % – 30 %). A livello

federale è stata introdotta una tariffa familiare speciale per l’anno

fiscale 2011. Questa si basa sulla tariffa per le coppie sposate

con l’aggiunta di una deduzione fiscale supplementare per figlio.

Utili di capitale

Gli utili in capitale realizzati su un bene personale o com merciale,

mobile o immobile, sono tassati in maniera differente. Gli utili sui

beni mobili di natura personale sono esenti da imposta, mentre

invece gli utili su beni mobili di natura commerciale sono imposti

all’aliquota ordinaria sul reddito. Per quanto riguarda la tassazio-

ne dei beni immobili si rimanda al capitolo 10.6.2.

Perdite

A differenza delle perdite personali, quelle commerciali sono

fiscalmente deducibili e possono essere riportate per sette anni.

Versamenti in conto capitale

A partire dal 1° gennaio 2011, i versamenti in conto capitale

qualificati sono esenti dalle imposte: non sono soggetti né alle

ritenute d’acconto (capitolo 10.4), né alle imposte sul reddito per

il beneficiario. Questa condizione era già applicata alla restituzio-

ne in conto capitale precedentemente al 1° gennaio 2011, e ora si

applica anche alle restituzioni sugli investimenti, sui premi e alle

96 Manuale dell’investitore 2012

assegnazioni delle società per azioni eseguiti successivamente al

31 dicembre 1996, quali distribuzioni esenti dalle imposte.

Imposte alla fonte

I dipendenti stranieri che non siano in possesso di un permesso

di soggiorno vengono tassati sulla base del reddito percepito

per mezzo di un’imposta di deduzione alla fonte. Se il reddito

tassato alla fonte supera l’importo di CHF 120’000 (CHF 500’000

a Ginevra) all’anno, è necessario presentare una dichiarazio-

ne dei redditi. Negli altri casi, l’imposta alla fonte è definitiva. Il

dipendente può, tuttavia, richiedere una deduzione speciale in un

processo separato.

I dipendenti che abbiano mantenuto la residenza all’estero sono

tassati in base al reddito alla fonte, indipendentemente dalla na-

zionalità, e in generale non possono presentare una dichiarazione

dei redditi.

10.3.2 Imposta patrimoniale

L’imposta sulla sostanza netta viene prelevata unicamente a livello

cantonale/comunale a seconda della normativa fiscale e delle

aliquote vigenti nei diversi cantoni. L’imposta è calcolata sulla

sostanza netta (sostanza lorda meno i debiti) composta dai beni

immobili, dai beni mobili come titoli e depositi bancari, dal valore

di rimborso di assicurazioni vita, dagli autoveicoli, dagli interessi

nelle successioni non distribuiti, ecc. L’imposta sulla sostanza

viene prelevata anche su beni che non generano alcun reddito. Le

partecipazioni in imprese straniere e gli impianti non sono soggetti

all’imposta sulla sostanza, così come le proprietà all’estero. Questi

beni patrimoniali sono comunque presi in considerazione per il cal-

colo del tasso applicabile per l’imposta sulla sostanza, se si tratta

di un tasso progressivo (esenzione fiscale con progressione).

Le persone private possono detrarre i debiti dalla sostanza lorda,

nonché gli importi esentasse che variano da cantone a cantone e

in base allo stato civile e figli.

L’imposta sulla sostanza è progressiva nella maggior parte dei

cantoni, per cui i cantoni possono fissare le proprie aliquote fiscali.

L’onere fiscale varia quindi considerevolmente e va dallo 0.0010%

all'1%. Il governo federale non applica l’imposta sulla sostanza.

10.3.3 Espatriati

Gli espatriati sono dirigenti e specialisti stranieri (ad esempio

nel settore dell’informatica) inviati temporaneamente in Svizzera

dai loro datori di lavoro per un periodo massimo di cinque anni,

durata limite consentita per il rispettivo incarico o contratto lavo-

rativo. Gli espatriati possono richiedere sgravi fiscali sulle spese

sostenute in ragione del loro soggiorno in Svizzera.

Sono deducibili le seguenti spese: i) spese di trasloco, comprese

le spese di viaggio da e per la Svizzera; ii) opportune spese di

abitazione in Svizzera nel caso in cui fosse necessario mantenere

un’abitazione permanente nel Paese d’origine; iii) spese per la

frequentazione da parte di figli in età scolare di un istituto privato

qualora le scuole pubbliche locali non offrano un insegnamento

adeguato. Invece di indicare le spese effettive di trasloco e di

abitazione, il contribuente può richiedere una deduzione forfettaria

mensile che varia da cantone a cantone. Gli eventuali rimborsi di

spese professionali dell’espatriato da parte del datore di lavoro

devono essere attestati nel certificato di salario del dipendente.

Il diritto a beneficiare dello status di espatriato a fini fiscali cessa

non appena l’attività lucrativa temporanea viene sostituita da

un’attività permanente.

10.3.4 Frontalieri

I frontalieri sono persone che vivono all’estero (ad esempio in

Austria, Francia, Germania, Italia o nel Liechtenstein) e lavorano in

Svizzera e che si spostano quotidianamente dal luogo di domicilio

al luogo di lavoro e viceversa.

L’imposizione in Svizzera di queste persone è differente a seconda

del luogo di lavoro e di domicilio (che può essere il loro Paese

di origine oppure un Paese straniero). La convenzione di doppia

imposizione con la Germania, ad esempio, prevede una suddivi-

sione del diritto di imposizione tra i due Paesi. Il Paese di lavoro

si limita ad un’imposta alla fonte del 4,5 % sullo stipendio lordo

percepito dal frontaliero. La tassazione parziale del frontaliero

nel Paese di lavoro non lo libera dal pagamento dell’imposta sul

reddito nel luogo di domicilio (ad esempio tassazione con credito

d’imposta). Lo status di frontaliero decade se il lavoratore non

può tornare al suo domicilio all’estero per più di 60 giorni lavorati-

vi l’anno per motivi professionali.

97Manuale dell’investitore 2012

10.3.5 Imposizione forfettaria

Sia la normativa fiscale federale che quella della maggior parte dei

cantoni contemplano la possibilità di applicare una particolare for-

ma di imposizione conosciuta come imposizione forfettaria, in virtù

della quale i contribuenti domiciliati in Svizzera vengono tassati

secondo il dispendio e il costo della vita in Svizzera anziché, come

di solito avviene, in base al reddito e agli attivi conseguiti a livello

mondiale.

I contribuenti che possono richiedere l’imposizione forfettaria

sono persone che scelgono per la prima volta domicilio o dimora

in Svizzera oppure che vi fanno ritorno dopo un’assenza di

almeno dieci anni e che non svolgono nessuna attività lucrativa

in Svizzera. Mentre i cittadini svizzeri possono richiedere questo

trattamento solo nella fase di elezione del domicilio, quelli stra-

nieri possono richiederlo per un periodo di tempo indeterminato,

purché soddisfino le menzionate condizioni. Di fatto le disposizioni

sull’imposizione forfettaria sono destinate a persone finanziaria-

mente indipendenti che non cercano lavoro in Svizzera.

Nel caso di coppie sposate che si trasferiscono in Svizzera, per

poter beneficiare dell’imposizione forfettaria entrambi i coniugi

devono soddisfare le condizioni sopraccitate: di regola, infatti,

non è possibile applicare ad un coniuge il regime forfettario e

all’altro quello ordinario.

La base imponibile viene calcolata ogni anno sulle spese soste-

nute dal contribuente in Svizzera e all’estero. Per il calcolo non

si prendono in considerazione solo le spese del contribuente ma

anche quelle del coniuge e dei figli a carico, purché vivano in

Svizzera. Tra queste spese figurano generalmente quelle per vitto,

alloggio, vestiario, istruzione, tempo libero e tutte le altre spese

collegate al tenore di vita. Il calcolo esatto viene effettuato insieme

alle autorità fiscali del cantone in cui l’interessato desidera domici-

liarsi. In ogni caso, la base minima deve corrispondere a) ad alme-

no il quintuplo del canone di locazione pagato per un’abitazione

in affitto o il quintuplo del reddito da locazione imputabile ai pro-

prietari di abitazione o b) al doppio delle spese annuali di alloggio

se il contribuente vive in albergo o in una sistemazione analoga.

Qualora il contribuente possieda e/o affitti più di un’abitazione, ai

fini del calcolo si prende in considerazione quella più cara.

Abitualmente coloro che richiedono l’imposizione forfettaria sono

considerati domiciliati in Svizzera e possono chiedere sgravi

anche sul loro reddito di origine estera in virtù delle convenzioni

di doppia imposizione, alcune delle quali, tuttavia, prevedono la

concessione dei benefici soltanto se tutto il reddito conseguito nel

Paese di origine è soggetto ad imposizione ordinaria in Svizzera.

Nel 2009 il cantone di Zurigo ha promosso una votazione per

richiedere l’abolizione dell’imposizione forfettaria a livello canto-

nale/comunale e, poiché la maggioranza dei cittadini del cantone

hanno accolto la proposta, a partire dal 1° gennaio 2010 a Zurigo

questo regime speciale non sarà più applicato. Nel frattempo il

cantone di Sciaffusa ha abolito l’imposizione forfettaria. Altri can-

toni potrebbero decidere di seguire la stessa strada.

10.3.6 Imposta sulle successioni e donazioni

L’imposta sulle successioni e donazioni non è armonizzata,

pertanto i cantoni sono liberi di prelevarla secondo norme che

differiscono notevolmente da un cantone all’altro. Fatta eccezione

per il cantone di Svitto, tutti gli altri prelevano un’imposta sulle

successioni e donazioni per certi trasferimenti di beni se il defunto

o il donante erano residenti nel rispettivo cantone o se la proprie-

tà immobiliare oggetto del trasferimento è situata nel cantone.

Nella maggior parte dei casi le tariffe d’imposta in materia di

successioni e donazioni sono strutturate secondo il principio della

progressione e tengono generalmente conto del grado di parentela

tra il defunto o il donante e il beneficiario e/o del valore della

devoluzione. In tutti i cantoni il coniuge superstite è esonerato

dall’imposta sulle successioni e donazioni; nella maggior parte dei

cantoni anche gli eredi diretti sono esonerati.

Al momento è in via di valutazione un’iniziativa popolare che ha

lo scopo di introdurre un’imposta sulle successioni e donazioni a

livello federale, al posto delle imposte sulle successioni e dona-

zioni a livello cantonale. Il trasferimento di beni fra coppie sposate

e fra partner registrati continuerà ad essere esente dalle imposte.

Per tutti gli altri trasferimenti di beni, c’è l’intenzione di applicare

un’imposta del 20 %, con un importo di esenzione dalle imposte

di 2 milioni di CHF e varie esenzioni. Si prevede che questa legge

non verrà implementata prima del 2015, anche se è più probabile

un’implementazione della stessa nel 2016. Se questa iniziativa

popolare verrà accettata, tuttavia, le donazioni ricevute dopo il

1° gennaio 2012 faranno parte dei beni imponibili in modo retro-

attivo, indipendentemente dal momento in cui entrerà in vigore il

nuovo articolo della costituzione.

98 Manuale dell’investitore 2012

10.4 Imposta preventiva

L’imposta preventiva è un’imposta riscossa alla fonte da parte

della Confederazione sull’ammontare lordo dei dividendi di so-

cietà svizzere, sul reddito di obbligazioni e di strumenti di debito

equiparabili di emittenti svizzeri nonché su alcune distribuzioni

di fondi d’investimento svizzeri e su interessi di depositi presso

istituti di credito svizzeri. Sono soggette all’imposta preventiva

anche le vincite alle lotterie e le prestazioni assicurative.

Poiché il principio del versamento in conto capitale è entrato in

vigore il 1° gennaio 2011, la restituzione dei versamenti in conto

capitale, eseguita dagli azionisti dopo il 31 dicembre 1996,

dichiarata e conteggiata in modo corretto, viene ora trattata allo

stesso modo della restituzione del capitale nominale. Per quanto

riguarda la ritenuta d’acconto, queste restituzioni generalmen-

te sono esenti dalle imposte. La restituzione dei versamenti in

conto capitale per gli individui (se le azioni sono detenute come

beni privati) ora non rappresenta più reddito imponibile (vedere

capitolo 10.3.1.).

Anche le vincite alle lotterie e le prestazioni assicurative sono

soggette a trattenute alla fonte (ovvero gli importi vinti superiori a

CHF 50).

In generale è obbligo del debitore trattenere l’importo dovuto, a

prescindere dall’effettivo diritto di rimborso totale o parziale spet-

tante al beneficiario. Il rimborso è possibile soltanto a patto che

gli utili percepiti vengano adeguatamente indicati nella dichiara-

zione d’imposta, e ciò per evitare l’evasione fiscale. Alle persone

giuridiche con sede in Svizzera l’imposta preventiva è restituita

tramite versamento, mentre alle persone fisiche è computata al

totale delle tasse dovute, attraverso la procedura d’imposizione

ordinaria.

Per i contribuenti non domiciliati in Svizzera l’imposta preventiva

rappresenta generalmente un onere fiscale definitivo. Tuttavia, è

possibile concedere un rimborso totale o parziale in virtù di una

convenzione di doppia imposizione o di un accordo bilaterale tra

la Svizzera e lo Stato di domicilio del beneficiario.

Bisogna inoltre sottolineare che, per alcune distribuzioni di divi-

dendi, è possibile applicare una procedura di notifica che sostitui-

sce l’imposta preventiva e la procedura di rimborso.

10.4.1 Aliquote nazionali

L’aliquota è pari al 35 % ed è applicata alle distribuzioni di

dividendi (com prese le distribuzioni di dividendi occulti), su

utili e il pagamento di interessi su obbli gazioni o prestiti simili a

obbligazioni e gli interessi che le banche, o istituti affini, versano

a soggetti non bancari. Il pagamento di interessi per accordi di

finanziamento societari non è soggetto alla ritenuta d'acconto

Lo stesso vale per royalties, licenze, commissioni di servizio e

altre commissioni a carico di persone fisiche o società svizzere,

purché venga rispettato il prin cipio di libera concorrenza («dealing

at arm’s length»).

10.4.2 Aliquote secondo le convenzioni

La maggior parte delle convenzioni di doppia imposizione preve-

dono una riduzione dell’aliquota ordinaria del 35 % sui dividendi.

L’aliquota ridotta è normalmente pari al 15 % per gli investitori e al

0 %, 5 % o 10 % in caso di beneficiari con una percentuale qualifi-

cata di quote sociali. Per concedere le riduzioni, alcune conven-

zioni richiedono che il reddito di origine svizzera venga tassato

nello Stato di domicilio del beneficiario. Per quanto concerne

gli interessi, la maggior parte delle convenzioni prevedono una

riduzione generalmente fino al 10 %; alcune prevedono addirittura

il rimborso totale.

Tuttavia, questa forma di agevolazione è possibile solo se il

beneficiario rientra effettivamente nella sfera di applicazione della

convenzione da lui invocata.

10.4.3 Accordi bilaterali con l’Unione europea

Nel maggio del 2004 la Svizzera e l’Unione europea («UE») hanno

sottoscritto otto accordi bilaterali («Accordi bilaterali II»), che si

sommano ai sette già esistenti («Accordi bilaterali I», in vigore dal

1° giugno 2002).

Uno di essi è l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, che pre vede mi-

sure equivalenti a quelle sancite dalla Direttiva UE sulla tassazione

dei redditi da risparmio. Per incoraggiare la Svizzera a sottoscrivere

questo accordo, esso conteneva formulazioni praticamente iden-

tiche alla Direttiva UE madre- figlia e alla Direttiva UE su interessi

e royalties allora in vigore. Di fatto, la Svizzera applica queste due

direttive UE dal 1° luglio 2005, mentre le loro future modifiche non

si applicheranno automatica mente anche alla Svizzera.

99Manuale dell’investitore 2012

Analogamente, dividendi, royalties e pagamenti di interessi tra la

Svizzera e gli Stati membri delll’UE non saranno soggetti all’impo-

sta preventiva, purché vengano soddisfatte determinate condi-

zioni come la quota di partecipazione (qualificata) e il periodo di

detenzione.

In generale gli accordi bilaterali, compreso quello sulla fiscalità

del risparmio, si applicheranno anche ai nuovi Stati membri che

hanno aderito all’UE dopo il 1° luglio 2005 (ad esempio Bulgaria e

Romania). Con alcuni Paesi bisognerà tuttavia valutare l’opportu-

nità di stipulare accordi transitori.

In caso di abuso o frode è possibile rifiutare l’applicazione dei

benefici derivanti dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio, e ciò in

virtù della riserva esplicita contenuta nell’accordo stesso in merito

all’attuazione di disposizioni nazionali o basate sull’accor do per

la prevenzione di frodi o abusi, sia da parte della Svizzera che dei

singoli Stati membri dell’UE.

Le convenzioni di doppia imposizione tra la Svizzera e gli Stati

membri dell’UE con un trattamento più favorevole dei pagamenti

di dividendi, interessi e royalties restano comunque invariate.

10.5 Imposta sul valore aggiunto.

Benché la Svizzera non sia uno Stato membro dell’UE, il suo

sistema di imposta sul valore aggiunto (IVA) è stato concepito in

linea con la sesta direttiva UE in materia di armonizzazione delle

legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’af-

fari («Sesta direttiva IVA») per mettere a punto una tassa modulare

non cumulativa che contempli la deduzione dell’imposta prece-

dente. L’IVA svizzera è pertanto prelevata sotto forma di imposta

indiretta solo a livello federale sulla maggior parte di beni e servizi

ed è riscossa ad ogni stadio del processo di produzione e distri-

buzione. Essa è strutturata come imposta dovuta dal fornitore

(l’ammontare dell’imposta dovuta è calcolato sulla contropresta-

zione pagata dal destinatario).

10.5.1 Assoggettamento

In linea di principio, ogni società, istituto, comunità di persone

o ente senza capacità giuridica, ecc. che gestisce un’attività

imprenditoriale (attività commerciale o professionale che permet-

te il conseguimento di entrate per un lungo periodo di tempo,

indipendentemente dall’intenzione di generare o meno un reddito)

è assoggettata/o all’imposta. Esiste un obbligo di registrazione

se la cifra d’affari imponibile sul territorio svizzero supera i CHF

100’000 all’anno. Tutte le succursali svizzere di una casa madre

con sede in Svizzera costituiscono un soggetto fiscale unico

assieme alla casa madre. Anche le succursali svizzere di una

casa madre estera sono classificate come un soggetto fiscale,

mentre invece le succursali svizzere e la casa madre estera sono

considerate soggetti fiscali a sé stanti.

Se le entrate di un soggetto fiscale (cifra d’affari da fornitura di beni

e da prestazione di servizi imponibili) sono inferiori a CHF 100’000

l’anno (o a CHF 150’000 per le associazioni sportive e le istituzioni

di pubblica utilità), tale soggetto è esentato dall’assoggettamen-

to all’IVA. Esiste tuttavia la possibilità di rinunciare all’esenzione

dall’assoggettamento. All’atto della registrazione l’Amministrazione

federale delle contribuzioni (AFC) rilascia ancora al contribuente un

numero di registrazione IVA: un numero di riferimento di sei cifre

che può essere utilizzato come numero di registrazione IVA fino al

31 dicembre 2013 ed un numero di IVA che si basa essenzialmente

sul numero identificativo della ditta. Il numero di IVA viene aggiunto

al numero identificativo della ditta (per esempio, CHE-123.456.789

MWST). Dopo il 31 dicembre 2013 sarà valido soltanto il numero di

IVA che si basa sul numero identificativo della ditta.

È in vigore una normativa speciale per le società finanziarie.

In generale, l’acquisizione, la detenzione e la vendita di azioni

costituisce un’azione commerciale ai sensi della legge svizzera

sull’imposta sul valore aggiunto. La detenzione di azioni nelle

società di capitali per un ammontare superiore o uguale al 10 %

è classificata come possesso di azioni allo scopo di investimento

sul lungo termine e ha un’influenza considerevole. La classifi-

cazione dell’attività come azione commerciale significa che la

società finanziaria può essere registrata volontariamente a causa

dell’esclusione dall’esenzione dalle imposte. Il vantaggio della

registrazione è che la pre-imposta dovuta nell’ambito delle attività

di detenzione può essere richiesta, anche se la vendita di azioni

essenzialmente rappresenta reddito esente da imposte (normal-

mente, però, è necessaria una correzione pre-imposta a causa

del reddito derivante dagli interessi).

100 Manuale dell’investitore 2012

10.5.2 Operazioni imponibili

Soggiacciono all’IVA le seguenti operazioni: 1) la fornitura di beni

in Svizzera (compreso il Liechtenstein); 2) la prestazione di servizi

in Svizzera (compreso il Liechtenstein); 3) acquisto di servizi

(e determinate forniture sul territorio svizzero) da aziende con

sede all’estero per un ammontare superiore a CHF 10’000 l’anno;

4) l’importazione di beni.

Determinate prestazioni di servizi ad un destinatario all’estero

(nonché l’esportazione e la fornitura di beni all’estero) sono con-

siderate come operazioni esenti IVA con diritto di rimborso totale

dell’imposta precedente. Ai fini dell’IVA, il termine di fornitura di

beni è più ampio di quello previsto dalla normativa commerciale

svizzera: la legge sull’IVA, infatti, contempla una serie di transa-

zioni commerciali ritenute fornitura di beni ai fini dell’imposta sul

valore aggiunto come la manutenzione di macchinari, l’affitto o la

locazione di beni, il commercio di elettricità ecc.

10.5.3 Base imponibile

La base di calcolo dell’ammontare imponibile per la fornitura di

beni e la prestazione di servizi è rappresentata dalla contropresta-

zione lorda (in denaro o in natura) convenuta o ricevuta. L’impo-

sta precedente, ovvero l’imposta pagata sull’acquisto di beni e

servizi, è deducibile; pertanto viene tassato solo il valore aggiunto

(principio onnifase al netto).

10.5.4 Aliquote

Dal 1° gennaio 2011, l’aliquota ordinaria per ogni fornitura di beni

o prestazione di servizi imponibile è pari all’8 %. Le prestazioni

del settore alberghiero soggiacciono ad un’aliquota ridotta pari al

3,8 %. Per determinate categorie di beni e di prestazioni di servizi

di prima necessità, come ad esempio erogazione di acqua, beni

alimentari, bevande non alcoliche, bestiame, pollame e pesci,

cereali, libri e giornali, prestazioni di servizi di società di radio

e televisione non aventi carattere commerciale ecc., si applica

un’aliquota ridotta del 2,5 %.

L’AFC accorda inoltre alle piccole imprese con una cifra d’affa-

ri inferiore a CHF 5,02 milioni (IVA inclusa) ed un debito fscale

annuo non superiore a CHF 109’000 (calcolato secondo l’aliquota

netta applicabile) la possibilità di applicare un procedimento di

rendiconto semplificato. Le piccole imprese possono scegliere di

conteggiare l’imposta sul valore aggiunto in base ad un’aliquota

forfettaria, inferiore a quella dell’8 %, a condizione che rinuncino

alla procedura ordinaria di deduzione dell’imposta precedente

in quanto l’aliquota forfettaria considera già la quota di imposta

precedente deducibile. Questo procedimento d’imposizione

semplifcato dev'essere mantenuto per almeno un anno e le

dichiarazioni IVA devono essere presentate solo due volte l’anno

(contrariamente alla presentazione trimestrale dei rendiconti).

10.5.5 Esenzioni

La legge IVA differenzia tra operazioni esenti dall’imposta ed ope-

razioni escluse dall’imposta. Sebbene per ambedue le categorie

di operazioni non sia dovuta l’IVA, esiste una differenza riguardo

all’imposta precedente.

Nel caso di operazioni escluse non sussiste alcun diritto alla

deduzione dell’imposta precedente pagata sulla cifra d’affari

esclusa dall’IVA. Tra le attività escluse figurano le prestazioni del

settore sanitario, quelle dell’istruzione, della cultura e dello sport,

le attività legate alla previdenza e sicurezza sociale, la maggior

parte delle operazioni bancarie ed assicurative, la locazione e

la vendita di immobili nonché i fatturati derivanti da scommes-

se e lotterie. Per la maggior parte di queste operazioni escluse

esiste tuttavia la possibilità di optare per la rispettiva imposizione

facoltativa. Tale opzione non è però possibile per le operazioni

bancarie ed assicurative e per l’affitto di proprietà esclusivamente

per uso privato.

A differenza delle attività escluse dall’IVA, quelle esenti prevedo-

no il diritto alla deduzione dell’imposta precedente per tutte le

imposte pagate in relazione ai beni ed alle prestazioni di servizi

che generano la cifra d’affari (esenzione effettiva). L’esportazione

di beni è un esempio di cifra d’affari esente (a questo proposito

vedasi anche il capitolo 10.5.7).

101Manuale dell’investitore 2012

Le prestazioni effettuate all’estero non sono soggette all’IVA

svizzera. Questo tipo di cifra d’affari è generalmente il risultato di

un’attività commerciale internazionale. Un esempio tipico è quello

di una società commerciale svizzera che acquista merci da una

società produttrice estera e le rivende a clienti in un Paese terzo,

con spedizione delle merci direttamente dalla società produttrice

a quest’ultimi. Le prestazioni di fornitura di beni o di servizi all’este-

ro prevedono il diritto alla deduzione dell’imposta precedente se

la cifra d’affari generata, per la quale l’opzione è esclusa, non è

considerata essere esclusa dall’IVA.

10.5.6 Deduzione dell’imposta precedente

Un’impresa assoggettata all’IVA risponde dell’IVA dovuta su tutti

i servizi imponibili e paga a sua volta l’IVA sui servizi che acquista

(imposta precedente). Generalmente l’imposta precedente può

essere dedotta dall’IVA dovuta. In tal caso l’IVA non costituisce

un onere addizionale per l’impresa. Pertanto, l’IVA rappresenta

un costo effettivo solo per il consumatore finale o per un’impresa

che svolge transazioni per le quali l’imposta precedente non può

essere recuperata (imprese con cifre d’affari escluse dall’IVA, ad

es. banche ed assicurazioni).

10.5.7 Esportazioni

Oltre ai beni esportati all’estero anche certi servizi – se presta-

ti a destinatari con sede all’estero – sono esenti dall’IVA (con

diritto alla deduzione dell’imposta precedente). La legge sull’IVA

svizzera contiene tuttavia un elenco di servizi che sono tassabili

nello Stato di domicilio del prestatore oppure sono soggetti a

regole speciali conformemente a tale elenco (ad es. servizi relativi

al settore immobiliare, alberghiero, della ristorazione, dell’istruzio-

ne, dello sport e della cultura, servizi per il trasporto di persone

ecc.). I servizi non inclusi in questa lista che vengono prestati ad

un destinatario con sede all’estero non sono soggetti all’imposta

sul valore aggiunto svizzera (regola di base – trova applicazione il

cosiddetto principio del luogo del destinatario).

Tuttavia, il diritto all’esenzione dall’IVA (risp. non imponibilità) per

questi servizi deve essere comprovato dalla relativa documenta-

zione, tra cui fatture, contratti ecc. In ogni caso, è estremamente

importante che la documentazione venga preparata rispettan-

do i requisiti della legge sull’IVA svizzera. Lo stesso vale per le

esportazioni che beneficiano dell’esenzione dall’IVA per le quali è

necessario un certificato doganale di esportazione.

10.5.8 Attività internazionale

Nel caso di una società commerciale svizzera che acquista merci

da una società produttrice estera e le rivende a clienti in un Paese

terzo, con spedizione delle merci direttamente dalla società pro-

duttrice a quest’ultimi, le regole di base concernenti l’IVA di cui

sopra hanno il seguente effetto:

10.5.9 Imprese con sede all’estero

Le imprese con sede all’estero che forniscono beni o determinate

prestazioni di servizi in Svizzera e che rinunciano all’esenzione

del pagamento delle imposte o che superano la soglia di cui al

capitolo 10.5.1 devono generalmente nominare un rappresen-

tante fiscale ai fini dell’IVA con sede in Svizzera. Queste impre-

se possono richiedere direttamente la deduzione dell’imposta

precedente. Le imprese con sede all’estero che non esercitano

attività imponibili in Svizzera hanno invece diritto al rimborso

dell’IVA svizzera se le loro attività all’estero risultano essere una

cifra d’affari imponibile ai sensi della legge sull’IVA svizzera e se

il Paese in cui hanno sede accorda reciprocamente la parità di

trattamento alle imprese svizzere per quanto riguarda la procedu-

ra di rimborso dell’IVA.

DE CH IT* *

FatturaSpedizione dei beni

Spedizioniere

Fig. 51: Attività internazionale

* Cifra d’affari estera non soggetta a IVA svizzera

102 Manuale dell’investitore 2012

10.6 Altre tasse.

10.6.1 Tasse di bollo

Le tasse di bollo federali sono tributi riscossi dalla Confederazione

su determinate operazioni nell’ambito della circolazione giuridica

come l’emissione di azioni (tassa di emissione, nota anche come

imposta indiretta sulla raccolta di capitale, o capital duty) o sulla

compravendita di titoli (tassa di negoziazione).

La tassa sull’emissione e sull’aumento del capitale delle società

ano nime svizzere è pari all’1 % del valore venale dell’am montare

fornito, con un’esenzione sul primo milione di capitale in CHF,

versato a titolo di contributo iniziale o successivo. La tassa di

emissione viene altresì riscossa su alcuni strumenti di debito

come obbligazioni e titoli del mercato monetario con un’aliquo-

ta pari allo 0,06% o allo 0,12% sul valore nominale di questi

strumenti per ogni anno intero o iniziato e fino alla scadenza. Per

gli strumenti con una durata inferiore a un anno valgono regole

speciali.

Le operazioni di compravendita di titoli svizzeri e stranieri concluse

da negoziatori svizzeri in quanto contraenti o mediatori sono

soggette alla tassa di negoziazione (nota anche come «securities

turnover tax»). A seconda del domicilio dell’emittente (in Svizzera

o all’estero), l’aliquota è del 0,15 % o del 0,3 % e viene calco lata

sul controvalore dei titoli scambiati.

Sono considerati negoziatori di titoli svizzeri le persone professio-

nalmente attive nella compravendita di titoli per proprio conto o

per conto di terzi, comprese banche e altri istituti svizzeri assimi-

labili a banche. Inoltre, sono parimenti considerati negoziatori di

titoli svizzeri le società che detengono titoli imponibili per un valore

contabile superiore a CHF 10 milioni e i cosiddetti «remote mem-

ber», ovvero i membri stranieri di una borsa svizzera in relazione a

titoli svizzeri quotati alla borsa svizzera.

10.6.2 Imposte immobiliari

Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza im-

mobiliare in Svizzera sono soggetti a una speciale imposta sulla

proprietà fondiaria o alla normale imposta sull’utile delle persone

giuridiche a seconda del sistema applicato nel cantone in cui è

situata la proprietà. Il diritto a tassare questi utili spetta unicamente

ai cantoni e ai comuni.

Inoltre, nella maggior parte dei cantoni il trasferimento della pro-

prietà di un bene immobile è soggetto ad una tassa di mutazione,

mentre invece a livello federale non vengono prelevate imposte di

questo genere. In linea di principio la tassa di mutazione è calco-

lata sul prezzo di acquisto o sul valore imponibile della proprietà e

viene di solito pagata dall’acquirente. L’aliquota applicabile varia

tra l’1 % e il 3 % da cantone a cantone.

Circa la metà dei cantoni prelevano altresì una speciale imposta

sulla sostanza immobiliare, esigibile ogni anno oltre all’imposta

generale sulla sostanza. L’imposta viene prelevata nel luogo in cui

è situata la proprietà e viene calcolata sul valore di mercato o sul

valore imponibile della proprietà senza deduzione dei debiti. Le

aliquote applicabili variano tra lo 0,03 % e lo 0,3 %.

10.7 Convenzioni di doppia imposizione.

Per minimizzare gli effetti della doppia imposizione in Svizzera

e all’estero, la Svizzera ha stipulato una serie di convenzioni di

doppia imposizione relative alle imposte dirette sul reddito o il pa-

trimonio con tutti i principali Paesi industrializzati e con molti altri

Stati. La maggior parte di queste convenzioni ricalcano i principi

della convenzione modello dell’OCSE, che stabilisce dove il red-

dito o il patrimonio devono essere tassati e descrive le modalità

per eliminare la doppia imposizione. La Svizzera ha adottato il

metodo di esenzione e non preleva l’imposta sul reddito e sul

patrimonio già tassati nello Stato di origine. Questi ultimi sono

presi in considerazione solo per il calcolo dell’aliquota impositiva

(aliquota pro gressiva). Su alcuni redditi (dividendi, interessi e

tasse su licenze), il diritto alla tassazione appartiene da una parte

allo Stato di origine, dall’altra allo Stato di domicilio. Tuttavia, le

convenzioni di doppia imposizione limitano il diritto di tassazione

dello Stato di origine, ragion per cui l’imposta versata nello Stato

di origine può essere accreditata all’imposta prelevata nel Paese di

domicilio del destinatario. Attualmente sono in vigore oltre 70 con-

venzioni di doppia imposizione più gli Accordi bilaterali con l’UE,

validi dal 1° luglio 2005. Dato che i trattati fiscali della Svizzera

sono convenzioni internazionali a tutti gli effetti, essi sostituiscono

la normativa tributaria federale e cantonale/comunale.

103Manuale dell’investitore 2012

Le convenzioni di doppia imposizione si applicano sia alle persone

fisiche che alle persone giuridiche che hanno il loro domicilio o

sede in uno o in entrambi gli Stati contraenti. Come già menziona-

to al al capitolo 10.3.5, le persone fisiche o giuridiche domiciliate

in Svizzera che richiedono l’imposizione forfettaria hanno normal-

mente diritto anche agli sgravi in virtù delle convenzioni di doppia

imposizione. Tuttavia, secondo alcune convenzioni, per godere

dei loro benefici è necessario soddisfare una serie di condizioni

speciali.

Oltre alle convenzioni sulla doppia imposizione delle imposte sul

reddito e sulla sostanza la Svizzera ha concluso anche alcune

convenzioni relative all’imposta sulle successioni e all’imposta

immobiliare. Per il momento non ha invece ancora negoziato nes-

suna convenzione relativa all’imposta sulle donazioni. Esistono

infine alcune convenzioni speciali che riguardano i frontalieri, la

tassazione del trasporto aereo e la situazione fiscale delle orga-

nizzazioni internazionali e del loro personale.

10.8 Regole sui prezzi di trasferi­mento (transfer pricing).

Secondo la legge tributaria svizzera le transazioni tra società dello

stesso gruppo devono rispettare il principio del «dealing at arm’s

length». La Svizzera non ha un regolamento separato sui prezzi di

trasferimento per le operazioni commerciali e/o finanziarie intercorse

tra società collegate e/o controllate né intende dotarsene nel pros-

simo futuro. Per stabilire se una transazione tra società collegate

rispetta il principio del «dealing at arm’s length», le autorità fiscali

svizzere seguono le direttive in materia di prezzi di trasferimento

emanate dall’OCSE. In Svizzera non esiste una documentazione

specifica necessaria ai fini del transfer pricing. Una società che

svolge un’attività commerciale in Svizzera deve tuttavia essere in

possesso della documentazione atta a dimostrare che le transazioni

intercorse corrispondono al principio del «dealing at arm’s length».

Dipartimento federale delle finanze DFF

www.efd.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

104 Manuale dell’investitore 2012

Grazie a una fitta rete di collegamenti stradali, ferroviari e

aerei, la Svizzera è ben integrata nell’infrastruttura europea

dei trasporti. Collegamenti frequenti e sicuri consentono di

trasportare persone e merci in maniera sicura e rapida. Acqua,

energia, servizi postali e di comunicazione sono sempre ga-

rantiti. L’ottimo sistema sanitario offre alla popolazione l’ac-

cesso alle cure mediche senza dover affrontare lunghi viaggi.

11. Infrastruttura.

11.1 Trasporti.

Per la circolazione delle merci e dei servizi, la Svizzera vanta

un’eccellente infrastruttura di distribuzione. Il Paese dispone della

rete stradale più densa del continente, con 1,7 km di strade per

ogni km2. Ciononostante la Svizzera è giustamente considerata

come un Paese ferroviario, con la rete ferroviaria nazionale che si

estende su tre volte la lunghezza della rete autostradale.

La politica federale dei trasporti mira in primo luogo a rendere più

allettante il Paese, conciliando mobilità crescente e protezione

dell’ambiente.

11.1.1 Rete stradale

La Svizzera possiede una delle reti autostradali fra le più svilup-

pate a livello mondiale. Sono attualmente in funzione 1’790 km di

strade nazionali che collegano tutte le regioni del Paese. Il nume-

ro di gallerie è notevole: attualmente sono in funzione 220 tunnel

per una lunghezza complessiva di 220 chilometri. Un chilometro

su otto è sotto terra. Al termine dei lavori, la rete stradale nazio-

nale pianificata dovrebbe misurare 1’892,5 km e più di 270 tunnel

di una lunghezza complessiva di 290 chilometri. Il completamento

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,

dell’energia e delle comunicazioni

www.uvek.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Fonte: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011 – 2012

Fig. 52: Qualità dell’infrastruttura, 2011

1 = sottosviluppata , 7 = completa ed efficiente

1 Svizzera 6,7

2 Singapore 6,6

3 Francia 6,5

4 Hong Kong SAR 6,5

5 Danimarca 6,4

10 Germania 6,2

13 Giappone 6,0

14 Paesi Bassi 6,0

16 Lussemburgo 5,9

17 Belgio 5,9

24 Stati Uniti 5,7

28 Gran Bretagna 5,6

53 Irlanda 4,6

69 Cina 4,2

79 Italia 4,0

86 India 3,8

100 Russia 3,6

104 Brasile 3,6

105Manuale dell’investitore 2012

della sezione principale della rete stradale non ancora terminata

è previsto per il 2015. Più dei tre quarti delle strade nazionali

svizzere sono autostrade di almeno quattro corsie e due sensi di

marcia separati. Le strade nazionali sono anche assi principali

del traffco internazionale. Di grande importanza in Europa è il

collegamento tra la Germania e l’Italia tramite la galleria del San

Gottardo.

Per poter utilizzare le autostrade del Paese, qualsiasi veicolo

svizzero e straniero fno a 3,5 t deve acquistare una vignetta (che

attualmente costa CHF 40). Queste vignette, valide per un anno

civile, sono disponibili in dogana e in posta, presso le stazioni per

il rifornimento e le aree di servizio autostradali. Non è richiesta al-

cuna tassa supplementare per l’uso dei tunnel autostradali alpini

del San Gottardo e del San Bernardino.

Esiste una tassa per il traffco pesante commisurata alle presta-

zioni (TTPCP) sugli autocarri stranieri e nazionali (autoveicoli con

peso totale superiore a 3,5 t utilizzati per il trasporto di merci).

Il suo importo dipende dal peso totale del veicolo, dalle relative

emissioni nocive (categoria Euro 0 - II) e dal numero totale dei

chilometri percorsi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Per le vie di transito più utilizzate dalla Germania al confine italia-

no (circa 300 chilometri da Basilea a Chiasso), gli autocarri oltre

le 40 tonnellate pagano una tassa da CHF 270 a 370, a seconda

della categoria delle emissioni nocive. Inoltre, per gli autocarri in

Svizzera vige il divieto di circolazione notturno (dalle 22 alle 5) e

domenicale.

11.1.2 Ferrovie

Grazie alla puntualità e affidabilità dei trasporti pubblici, gli

svizzeri viaggiano in treno più frequentemente di tutta Europa.

Ogni giorno 9’000 treni percorrono la rete delle Ferrovie federali

svizzere (FFS), lunga 3’000 km. Oltre alle FFS, in Svizzera esiste

una serie di ferrovie private che circolano su una rete ferroviaria

di poco più di 2’000 km. Nonostante l’intenso utilizzo, il maggiore

a livello europeo, i treni circolano puntualmente. Nel 2010 l’ 87 %

dei treni viaggiatori sono giunti alla stazione di destinazione con

meno di tre minuti di differenza rispetto all’orario ufficiale. Per

proteggere la popolazione e l’ambiente, in futuro il traffico merci

sarà trasferito sempre più dalla strada alla rotaia.

Tre importanti progetti ferroviari attualmente in corso forniscono

grandi vantaggi alla Svizzera e all’Europa a medio e lungo termine;

essi aumentano la capacità di trasporto, decongestionano le stra-

de dal traffico di merci e persone e contribuiscono a salvaguarda-

re l’area alpina sensibile in termini ecologici.

• «Ferrovia 2000»: progetto ferroviario quasi del tutto completato

con l’obiettivo principale di offrire delle connessioni ferroviarie

più veloci e dirette in tutta la Svizzera. Ciò include un aumento

della frequenza e la costruzione di nuove infrastrutture, che

permettono una frequenza di treni ogni mezz’ora per il traffico a

lunga percorrenza nella regione centrale della Svizzera (Mittel-

land), ottimizzando i collegamenti tra le città. Alla fine del 2010

erano rimasti soltanto 13 sotto-progetti che dovrebbero essere

completati per il 2018.

• «AlpTransit/NFTA»: i nuovi tratti alpini del Lötschberg e del

Gottardo garantiscono nuovi collegamenti rapidi nord-sud e

consentono di potenziare notevolmente la capacità e l’offerta.

Ogni giorno passano per la galleria di base del Lötschberg

(lunga 34 km, completata nel 2007) 42 treni passeggeri, ad

una velocità fino a 250 chilometri orari. Questo porta il Vallese

e l’Italia settentrionale più vicine al centro della Svizzera. Ora

si può raggiungere Milano da Berna in meno di 2 ore 3/4. Nel

traffico merci, il nuovo tratto di base del Lötschberg soddisfa

l’obiettivo più importante della politica svizzera dei trasporti,

ovvero trasferire il traffico merci transalpino da strada a rotaia.

Associazione dei servizi alla circolazione

www.strassenverkehrsamt.ch

Lingue: (a seconda del cantone)

Ufficio federale delle strade (USTRA)

www.astra.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Informazioni doganali sulla tassa sul traffico pesante

commisurata alle prestazioni (TTPCP)

www.ezv.admin.ch > Informazioni doganali per le ditte

> Imposte e tributi

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

106 Manuale dell’investitore 2012

Inoltre, consente di incrementare notevolmente le capacità

di trasporto e, grazie a importanti interventi nel tunnel, di far

passare pesanti treni merci (profilo shuttle). La NFTA viene

realizzata a tappe; la galleria di base del San Gottardo, lunga

57 km, sarà presumibilmente inaugurata nel 2015/2016 e sarà

la galleria più lunga del mondo.

• Allacciamento alla rete europea di treni ad alta velocità: l’inte-

grazione nella rete europea di treni ad alta velocità (TGV/ICE) fa

della Svizzera la principale piattaforma nella futura Europa della

rete dell’alta velocità. Per migliorare il collegamento a tale rete

europea, la Confederazione investirà 1’090 milioni di franchi

(prezzi aggiornati al 2003) nella rete ferroviaria entro la fine del

2015. Si riducono così i tempi di viaggio per raggiungere dalla

Svizzera città quali Parigi, Lione, Monaco, Ulm e Stoccarda.

11.1.3 Trasporti aerei

L’aeroporto di Zurigo è uno dei principali punti nevralgici del traffico

in Europa. I passeggeri apprezzano l’eccellente livello del servizio

garantito all’aeroporto di Zurigo, come dimostra l’ottimo posiziona-

mento raggiunto agli Airport Rankings annuali. L’aeroporto di Zurigo

ha per esempio già ricevuto il World Travel Award come l’aeroporto

leader in Europa per la settima volta, per la sua facilità d’uso e

standard di qualità. Zurigo occupa il terzo posto nell’Airport Service

Quality Award subito dopo Malta e Porto. I viaggiatori intervista-

ti hanno particolarmente apprezzato l’atmosfera piacevole e la

cordialità del personale. L’aeroporto di Zurigo ha anche ricevuto per

la prima volta l’Eco-Innovation Award per il suo vasto e sistematico

sistema di gestione ambientale. L’aeroporto di Zurigo è stato anche

il primo ad introdurre le tasse di atterraggio variabili a seconda

delle emissioni. Nel 2010 l’aeroporto ha registrato 22,8 milioni di

passeggeri circa. Nello stesso periodo, il volume di merce è stato

di 411’035 t. Attualmente si servono 166 destinazioni in quattro

continenti e 55 Paesi. Il 66 % dei voli collega la Svizzera all’Europa,

mentre il 34 % sono voli intercontinentali che collegano Zurigo con

56 città in 28 Paesi nel Nord e Sud America, nel Medio ed Estremo

Oriente e in Africa.

Gli altri due aeroporti internazionali, Ginevra e Euro-Airport a

Basilea, si distinguono anch’essi per una grande varietà di colle-

gamenti verso i principali centri economici e destinazioni turisti-

che europee nonché, in parte, con voli diretti verso destinazioni

oltreoceano. Nel 2010, il numero di passeggeri a Ginevra è stato

di 11,9 milioni, il volume di merci di 61’079 t, a Basilea rispettiva-

mente di 4,1 milioni e 43’654 t.

La posizione geografica dei tre aeroporti internazionali, al confne

con i Paesi vicini, rende possibile il commercio mondiale dall’area

dell’UE e nell’Unione europea stessa attraverso la Svizzera. La

via aerea è un importante ramo del trasporto merci per le imprese

orientate all’export di queste regioni: prodotti del settore chimico

e farmaceutico, prodotti high-tech, componenti dell’industria

automobilistica e merce deperibile sono i principali prodotti di

esportazione. Tre quarti del trasporto merci per via aerea si svolge

passando per il Cargo-Hub di Zurigo. Ma anche gli altri due aero-

porti internazionali, Ginevra e Euro-Airport a Basilea, sono punti

di appoggio sempre più importanti per le merci, e in particolare

per i servizi di pony express e di corriere, i cui leader a livello

mondiale registrano un’evoluzione sempre positiva del volume.

Gli aeroporti di Berna, Lugano e San Gallo-Altenrhein offrono

anch’essi interessanti voli di linea giornalieri verso destinazio-

ni europee. Sitten e St. Moritz-Samedan hanno collegamenti

stagionali importanti non solo per il turismo, ma anche per l’intero

settore dei servizi grazie al risparmio di tempo.

Ufficio federale dei trasporti UFT

www.bav.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Ferrovie federali svizzere FFS

www.sbb.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Traffico aereo

www.swissworld.org > Economia > Trasporti > Trasporto aereo

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, russo,

cinese, giapponese

15

16

1718 21

232425

2627

28

29

30

31

32192022

1 Montreal (GVA: 1; 8:05h;

ZRH: 1; 8:10h)

2 Toronto (GVA: 1; 11:05h;

ZRH: 2; 8:50h)

3 Chicago (ZRH: 1; 9:40h)

4 Philadelphia (ZRH: 1; 9:05h)

5 New York Newark

(GVA: 1; 8:45h; ZRH: 2; 9:05h)

6 New York JFK

(GVA: 1; 8:35h; ZRH: 3; 8:40h)

7 Boston (ZRH: 1; 8:15h)

8 Washington (GVA: 1; 9:12h;

ZRH: 1; 9:10h)

9 Atlanta (ZRH: 1; 10:25h)

10 Miami (ZRH: 1; 10:25h)

11 Los Angeles (ZRH: 1; 12:30h)

12 São Paulo (ZRH: 1; 12:00h)

13 Johannesburg (ZRH: 1; 10:25h)

14 Casablanca (GVA: 1; 2:50h)

15 Dar es Salaam (ZRH: 1; 9:40h)

16 Nairobi (ZRH: 1; 7:40h)

17 Cairo (GVA: 1; 4:05h; ZRH: 1; 3:55h)

18 Marrakech (GVA: 1; 3:15h)

19 Tunis (GVA: 1;1:55h)

20 Tel Aviv (GVA: 1; 4:00h)

21 Doha (GVA: 1; 6:10h;

ZRH: 1; 6:00h)

22 Beirut (GVA: 1; 3:50h)

23 Abu Dhabi (GVA: 1; 6:25h)

24 Dubai (GVA: 1; 4:00;

ZRH: 3; 6:05h)

25 Muscat (ZRH: 1; 7:50h)

26 Delhi (ZRH: 1; 7:45h)

27 Mumbai (ZRH: 1; 8:15h)

28 Bangkok (ZRH: 2; 11:00h)

29 Singapore (ZRH: 3; 12:05h)

30 Hong Kong (ZRH: 1; 11:55h)

31 Shanghai (ZRH: 1; 11:30h)

32 Tokyo (ZRH: 1; 11:50h)

107Manuale dell’investitore 2012

Fig. 53: Voli intercontinentali da Zurigo (ZRH) e Ginevra (GVA), 2009

Almeno cinque giorni a settimana; tra parentesi: aeroporto, numero di voli al giorno, durata di volo

Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC)

www.aviation.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Aeroporto di Zurigo

www.flughafen-zuerich.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese

Aeroporto di Ginevra

www.gva.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese

Swiss International Airlines

www.swiss.com

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

108 Manuale dell’investitore 2012

Per le aziende che operano a livello internazionale sono sempre

più importanti i voli con business jet personali o utilizzati in pool.

Per il traffico commerciale vi sono, oltre agli aeroporti nazionali,

aeroporti regionali idonei per l’atterraggio di jet, che sono distri-

buiti in tutto il Paese (10 aeroporti regionali) e la loro infrastruttura

moderna è idonea al trasporto commerciale aereo. Inoltre, offre il

disbrigo delle formalità doganali e consente il cosiddetto tra-

sporto transfrontaliero autorizzato a disposizione delle persone

dell’area Schengen. In Svizzera ci sono innumerevoli fornitori di

voli d’affari con uffici negli aeroporti e aerodromi principali. Le

offerte vanno da voli charter all’uso di aeromobili in pool. 11.2 Energia.

Il rifornimento energetico è garantito in tutto il Paese. Nel 2010,

il 44,8 % del fabbisogno energetico lordo è stato coperto in

Svizzera da derivati del petrolio, il 23,1 % da centrali nucleari e

l’11,3 % da energia idrica. Anche il gas naturale svolge un ruolo

relativamente importante: nel 2010 copriva il 10,6 % del fabbiso-

gno energetico. Il 24 % del consumo finale è coperto dall’elettri-

cità prodotta perlopiù in Svizzera. Rispetto ai Paesi confinanti, la

Svizzera ha un mix di produzione praticamente privo di CO2. I for-

nitori più importanti in Svizzera sono centrali idroelettriche (2010:

56,5 %) e centrali nucleari (2010: 38 %). Rispetto ad altri Paesi la

Svizzera ha quindi un interessante mix energetico con dei costi

di produzione relativamente bassi, che non sono direttamente

connessi al prezzo del petrolio e del gas. La sua connessione

alla rete europea garantisce alla Svizzera una fornitura elettrica

omogenea in tutto il Paese, anche nei periodi di maggior consu-

mo. Il rifornimento di gas e di prodotti petroliferi è assicurato. Per

il carburante, la Svizzera si avvale di una fitta rete di oltre 3’600

stazioni di servizio con benzina e diesel e più di 120 punti vendita

di gas naturale e biogas. Nell’ambito della politica ambientale

svizzera, vengono prelevate da benzina e diesel le imposte sugli

oli minerali (circa 75 centesimi per litro), che sono apposita-

mente stanziate e vengono riutilizzate per la maggior parte nella

costruzione di nuove strade. Al fine di promuovere i combusti-

bili ecologici, i carburanti da fonti rinnovabili (come il biogas, il

bioetanolo, il biodiesel, oli vegetali e animali) sono esenti in tutto

o in parte dalle imposte sugli oli minerali. Anche la tassazione del

gas naturale e GPL utilizzati come combustibile è ridotta. Inoltre,

Fonte: Ufficio federale dell’aviazione civile, UFAC

Fig. 54: Aeroporti nazionali e regionali in Svizzera

Associazione mantello dell’aviazione civile svizzera

www.aerosuisse.ch

Lingue: tedesco, francese

Associazione piloti e proprietari di aerei

www.aopa.ch

Lingue: tedesco, francese

EuroAirport Basel

www.euroairport.com

Lingue: tedesco, inglese, francese

109Manuale dell’investitore 2012

esistono dei provvedimenti privati volontari come il centesimo per

il clima sui carburanti, con il quale vengono finanziate delle misu-

re di riduzione nazionali e estere. Tuttavia, il prezzo della benzina,

pari a CHF 1,69 al litro (2010), è relativamente moderato.

Il mercato svizzero dell’elettricità è molto frammentato: la fornitu-

ra di energia elettrica è garantita da circa 850 aziende elettriche,

tra cui otto consociate e numerosi piccoli produttori. Dal 2009 i

grandi consumatori (da 100’000 kWh all’anno) possono scegliere

da sé i loro fornitori (liberalizzazione parziale del mercato) e dal

2014 è probabile che anche i piccoli consumatori e i clienti finali

usufruiscano di questa stessa possibilità.

11.3 Acqua.

La Svizzera è un Paese ricco di acqua. Il 6 % delle riserve di ac-

qua dolce dell’Europa si trovano nelle Alpi svizzere. Il massiccio

del San Gottardo, al centro delle Alpi svizzere, è uno spartiacque

continentale: da qui il Reno scorre nel mare del Nord, il Rodano

nel Mediterraneo occidentale, il Ticino (Po) nel mare Adriatico e

l’Inn (Danubio) nel mar Nero.

11.3.1 Acqua potabile

In Svizzera scorre sempre e da tutte le tubature acqua perfet-

tamente potabile che soddisfa i requisiti di purezza dell’acqua

minerale ma è 1’000 volte più conveniente. Si può bere tranquil-

lamente anche l’acqua delle fontane pubbliche. All’anno si utilizza

solo il 2 % delle precipitazioni per la fornitura di acqua potabile.

La popolazione svizzera consuma circa 400 litri di acqua a per-

sona al giorno tra privati, industria e aziende artigianali. Di questi,

160 litri servono per il consumo domestico. L’acqua potabile dal

rubinetto costa in media CHF 1,60 circa per mille litri. Se si calco-

la un costo giornaliero di CHF 0,26 a persona, per una famiglia di

tre persone significa una spesa di nemmeno CHF 0,80 al giorno.

L’80 % del consumo è coperto dalla falda acquifera di pozzi e

sorgenti, il resto proviene principalmente dai laghi.

11.3.2 Smaltimento delle acque di scarico e protezione delle

acque

La posizione di «castello d’acqua dell’Europa» costringe la Svizzera

a compiere particolari sforzi per la protezione delle acque. La

depurazione delle acque di scarico è un prerequisito indispensa-

bile per la conservazione a lungo termine dell’ecosistema idrico.

Grazie a una moderna tecnica di depurazione delle acque di

scarico, non vi sono rischi per la salute se si fa il bagno in uno dei

numerosi laghi e fiumi svizzeri. Le acque di scarico provenienti

dall’uso domestico, industriale, artigianale e agricolo sono condotte

ai depuratori lungo canalizzazioni tra i 40’000 km e i 50’000 km. Il

97 % delle economie domestiche svizzere è attualmente allacciato

a uno dei circa 900 depuratori svizzeri.

11.4 Comunicazione.

Con 120 abbonamenti alla telefonia cellulare ogni 100 abitanti, la

Svizzera si trova nel mezzo del confronto OCSE del 2009. Tutta-

via, dal 2005 si è registrato un forte tasso di crescita, dal 4% al

10%. Dopo una prima fase di crescita abbastanza lenta, anche lo

standard UMTS (“Universal Mobile Telecommunications System”)

ora sembra godere di una popolarità sempre crescente: il numero

di clienti con abbonamento, che hanno anche accesso all’UMTS,

Ufficio federale dell’energia UFE

www.bfe.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Gruppo grandi clienti

www.stromkunden.ch

Lingua: tedesco

Acqua potabile

www.trinkwasser.ch

Lingue: tedesco, francese, italiano

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) - Acqua

www.bafu.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

110 Manuale dell’investitore 2012

è in rapida crescita e nel 2009 tale crescita è stata del 59% dei

clienti con abbonamento.

Nel 2010, il 77 % dei nuclei familiari in Svizzera era dotato di con-

nessione a internet a banda larga, per cui la Svizzera si trovava al

di sopra del livello medio dell’Unione europea (61 %). Per rendere

possibile l’ulteriore sviluppo di servizi internet e applicazioni, la

velocità e le prestazioni della rete devono essere incrementati

costantemente. Di conseguenza, l’implementazione coordinata di

una rete in fibra ottica a livello nazionale, a cui siano collegati tutti

gli edifici residenziali e commerciali, viene promossa intensamen-

te («Fibra per la casa»).

Questo incremento così consistente nel numero di utenti di telefo-

nia cellulare, insieme ai progressi nella tecnologia internet, ha un

effetto sullo sviluppo dell’infrastruttura. In particolare, ad esem-

pio, le connessioni con linea fissa vengono sempre più sostituite

da connessioni tramite telefono cellulare e, anche se abbastanza

limitatamente, dai telefoni VoIP.

11.5 Posta.

La Posta svizzera serve l’intero paese (servizio nazionale universa-

le), ed è sinonimo di affidabilità, continuando a superare i record

europei.

Negli ultimi anni il mercato delle poste ha subito profondi muta-

menti. Accanto alla posta statale, numerose imprese private offro-

no vari servizi postali negli ambiti concessi. Il mercato dei pacchi

di peso superiore a 1 kg è stato liberalizzato nel 2004. Dall’aprile

2006, anche i servizi postali privati possono consegnare le lettere

di peso superiore a 100 g se sono titolari di una concessione. La

Posta svizzera conserva il monopolio per le lettere di meno di 50 g,

sia per il servizio all’interno del Paese, sia per le lettere provenienti

dall’estero. Al momento non si prevedono altri passi verso la libe-

ralizzazione, anche se è in discussione la piena liberalizzazione.

Con più di 3’400 uffici postali e agenzie, la rete postale è mol-

to fitta. Nel confronto con sette altri Paesi europei, la Svizzera

registra il numero più elevato di uffici postali rispetto alla superficie

e la distanza mediamente inferiore all’ufficio postale più vicino.

Inoltre, la Posta offre soluzioni logistiche globali, dall’acquisto e

l’immagazzinaggio alla logistica dell’informazione, anche a livello

internazionale.

Fig. 55: Abbonati a Internet, 2010

N. di abbonati a collegamenti Internet ad alta velocità

ogni 100 abitanti

Fonte: OCSE

DSL

Altri collegamenti ad alta velocità

Fibra ottica/LAN

Modem via cavo

Paesi Bassi 38,1

Svizzera 38,1

Danimarca 37,7

Norvegia 34,6

Corea 34,0

Francia 33,7

Lussemburgo 33,5

Gran Bretagna 31,9

Germania 31,9

Svezia 31,8

Belgio 30,8

Canada 30,7

Finlandia 28,6

Stati Uniti 27,7

Giappone 26,7

OCSE 24,9

Austria 23,9

Spagna 23,4

Italia 22,1

Irlanda 21,1

Portogallo 19,8

Ufficio federale della comunicazione (UFCOM)

www.bakom.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Società dell’informatica - Indicatori

www.bfs.admin.ch > Temi > Società dell’informatica

Lingue: tedesco, francese

Centro di registrazione domini Internet (.ch, .li)

www.nic.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

111Manuale dell’investitore 2012

La Posta Svizzera

www.post.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Fonte: IMD World Competitiveness Online 2011

Fig. 56: Infrastruttura sanitaria, 2011

1 = non corrisponde alle esigenze della società,

10 = corrisponde alle esigenze della società

11.6 Sanità.

11.6.1 Cure mediche

Specialisti di ottima formazione, cliniche e istituti medici di punta

contribuiscono a fare del sistema sanitario svizzero uno dei migliori

al mondo. Nel 2010, circa l’11,4 % del prodotto interno lordo è

stato destinato al sistema sanitario. Una fitta rete di ospedali, studi

medici e dentistici e farmacie garantiscono le cure ambulatoriali e

ospedaliere sull’intero territorio. In Svizzera, oltre a 121 ospedali

(2010), ci sono 179 cliniche specializzate (2010). L’intervento di

soccorso con ambulanze su strada (servizi di emergenza degli

ospedali) e con elicotteri (Rega) è ben organizzato e funziona

secondo standard professionali. L’organizzazione Spitex consente

le cure mediche presso il proprio domicilio.

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

www.bag.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

La Croce Rossa Svizzera

www.redcross.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Gli ospedali svizzeri

www.hplus.ch

Lingue: tedesco, francese, italiano

Federazione dei medici svizzeri

www.fmh.ch

Lingue: tedesco, francese, italiano

1 Belgio 9,24

2 Svizzera 9,04

3 Austria 8,92

4 Islanda 8,53

5 Germania 8,33

6 Danimarca 8,23

7 Francia 8,17

9 Singapore 8,08

11 Lussemburgo 8,04

15 Paesi Bassi 7,77

16 Giappone 7,68

22 Hong Kong SAR 6,90

24 Gran Bretagna 6,74

27 Italia 6,38

32 Stati Uniti 6,00

39 Irlanda 4,43

43 India 4,03

46 Cina 3,82

53 Russia 2,77

55 Brasile 2,15

112 Manuale dell’investitore 2012

11.6.2 Assicurazione malattia

L’assicurazione malattia di base, che tutte le persone domiciliate

in Svizzera devono obbligatoriamente contrarre, garantisce

l’accesso a buone cure mediche. In caso di malattia o infortunio

garantisce le cure mediche se non sono coperte dall’assicurazione

contro gli infortuni (in parte anche all’estero). Ciò nonostante, l’as-

sicurazione non è statale ma viene offerta da 94 assicuratori privati

(«casse malati»). Assicurazioni complementari sono facoltative.

Guardia aerea svizzera di soccorso (REGA)

www.rega.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Assicurazione malattie

www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Associazione svizzera di aiuto e cure a domicilio

www.spitexch.ch

Lingue: tedesco, francese

Elenco dei medici svizzeri

www.medindex.ch

Lingue: tedesco, francese, italiano

113Manuale dell’investitore 2012

Per un Paese povero di materie prime come la Svizzera, lavo-

ratori ben formati e un’innovazione continua sono il capitale

più importante. La politica della formazione e della ricerca

è pertanto orientata a questi valori. La qualità della scuola

pubblica è riconosciuta a livello internazionale; università,

formazioni post diploma, scuole private internazionali e

collegi godono di ottima fama a livello mondiale. La struttura

federale svizzera assicura un insegnamento di buona qualità

in stretta relazione con l’attività economica e la ricerca. Un

aspetto particolare è il sistema formativo duale: accanto

al percorso scolastico classico nelle scuole medie e nelle

università, in molti mestieri artigianali e industriali nonché del

settore dei servizi i lavoratori vengono formati direttamente

nella pratica.

12.1 Formazione scolastica e professionale.

Nel sistema formativo svizzero, i cantoni sono responsabili delle

strutture educative (insegnamento primario, università, scuole

universitarie professionali) che si trovano nel loro territorio. Solo

i politecnici federali (PF) fanno parte della sfera di competenze

della Confederazione. Diversi organi di coordinamento provvedono

affinché i piani scolastici e di insegnamento siano concordati tra

i cantoni.

12. Formazione e ricerca.

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica

educazione (CDPE)

www.edk.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Il Server svizzero per l’educazione

www.educa.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Statistiche relative alla formazione

www.bildungssystem.bfs.admin.ch

Lingue: tedesco, francese

114 Manuale dell’investitore 2012

Fonte: EDK, CDIP, CDEP, CDPE, ottobre 2011

Fig. 57: Il sistema formativo svizzero

115Manuale dell’investitore 2012

12.1.1 Insegnamento primario e formazione superiore

Il bambino comincia il suo percorso scolastico nella scuola

dell’infanzia, all’età di cinque o sei anni. A partire dai sette anni,

frequenta la scuola elementare per quattro – sei anni. In seguito

passa al ciclo secondario I. Al livello secondario gli allievi se-

guono, in funzione delle loro capacità personali, uno dei tre filoni

esistenti: la scuola secondaria propriamente detta, il ciclo preli-

ceale o il ciclo d’orientamento (le denominazioni dei diversi cicli

e il modo in cui sono strutturati variano da cantone a cantone).

Con la conclusione del ciclo secondario I, gli allievi hanno assolto

i nove anni di scuola dell’obbligo. Di norma in seguito possono

cominciare una formazione professionale o entrare in una scuola

che prepari alla maturità. Oltre alla strada della formazione

professionale e della maturità c’è la possibilità di proseguire la

propria formazione frequentando, oltre la scuola dell’obbligo, una

scuola specializzata con diploma.

Il 95 % degli alunni porta a termine la scuola dell’obbligo nella

scuola pubblica del proprio domicilio, solo il 5 % frequenta scuole

private. Le scuole pubbliche godono di una buona reputazione.

Nel 2009, nel confronto internazionale stabilito dall’indagine PISA

sulla valutazione delle capacità generali degli scolari, gli alunni

svizzeri si sono classificati meglio della media degli alunni degli

Stati OCSE, e le scuole pubbliche hanno registrato risultati miglio-

ri rispetto alle scuole private.

Le scuole pubbliche forniscono non solo conoscenze specialistiche,

ma svolgono anche un’importante funzione di integrazione: bambini

con diverso background sociale, linguistico e culturale frequen-

tano la stessa scuola. Per la Svizzera, con le sue quattro lingue

nazionali, il plurilinguismo è di grande importanza: già durante la

scuola dell’obbligo i bambini imparano – oltre alla prima lingua –

una seconda lingua nazionale e l’inglese.

1 Lussemburgo 5’788

2 Norvegia 4’712

3 Danimarca 4’480

4 Svezia 3’592

5 Svizzera 3’554

7 Stati Uniti 3’050

8 Paesi Bassi 2’880

9 Belgio 2’821

10 Irlanda 2’734

11 Gran Bretagna 2’730

12 Francia 2’684

19 Italia 1’787

20 Germania 1’778

21 Giappone 1’678

26 Singapore 1’197

27 Hong Kong SAR 1’073

41 Russia 413

42 Brasile 412

54 Cina 114

56 India 36

1 Finlandia 8,39

2 Svizzera 8,18

3 Singapore 8,05

4 Canada 7,64

5 Islanda 7,60

7 Belgio 7,55

8 Danimarca 7,44

9 Irlanda 7,22

10 Germania 6,97

14 Paesi Bassi 6,68

15 Nuova Zelanda 6,66

16 Hong Kong SAR 6,56

18 India 6,24

24 Stati Uniti 5,56

25 Gran Bretagna 5,45

26 Francia 5,42

28 Giappone 5,26

30 Lussemburgo 5,13

36 Italia 4,69

47 Cina 4,10

51 Russia 3,43

58 Brasile 2,22

Fig. 58: Qualità del sistema formativo, 2011

1 = non corrisponde alle esigenze dell’economia,

10 = corrisponde alle esigenze dell’economia

Fonte: IMD World Competitiveness Online 2011

Fonte: IMD World Competitiveness Online 2011

Fig. 59: Spesa pubblica per l’istruzione a persona in USD, 2009

116 Manuale dell’investitore 2012

12.1.2 Formazione professionale

La formazione professionale comincia alla fine della scuola dell’ob-

bligo. In Svizzera si attribuisce grande importanza al rapporto tra la

formazione professionale e la pratica. Più di tre quarti dei giovani

seguono un tirocinio e, in parallelo, una formazione scolastica. Il

tirocinio, che dura dai 3 ai 4 anni, comprende una parte pratica,

il lavoro in un’impresa, e una parte teorica, i corsi della scuola

professionale specifica del ramo scelto. Oltre alla formazione pro-

fessionale ordinaria, esiste la possibilità di ottenere una maturità

professionale che dà accesso alle scuole professionali universitarie

(con titolo di bachelor o ev. master). Presso le scuole universitarie

professionali le conoscenze vengono approfondite a livello ter-

ziario. L’80 % dei giovani svizzeri prosegue la propria formazione

dopo la scuola dell’obbligo. Con questa quota, la Svizzera si situa

tra i primi Paesi dell’OCSE.

Grazie a questo sistema duale di formazione professionale,

l’economia dispone di tirocinanti ben formati e pronti per entrare

nel mondo del lavoro. La disoccupazione giovanile è pari più o

meno alla metà di quella registrata in Germania, Svezia e negli

Stati Uniti. L’orientamento alla pratica del sistema formativo non

sminuisce in alcun modo l’attenzione riservata alle scienze esatte

nell’insegnamento scolastico.

La formazione continua svolge un ruolo rilevante in Svizzera. Gli

esami di professione e gli esami professionali superiori sono or-

ganizzati da associazioni professionali previa autorizzazione delle

autorità federali. I candidati che superano tali esami ottengono un

diploma federale o un attestato professionale federale. In Svizzera

ci sono oltre 100 scuole specializzate superiori riconosciute a li-

vello federale, di cui la maggior parte sono scuole tecniche. Nelle

scuole specializzate superiori si trasmettono le qualifiche che in

altri Paesi si acquisiscono spesso all’università. Il mutuo rico-

noscimento dei diplomi professionali è assicurato dagli accordi

bilaterali tra la Svizzera e l’UE.

12.2 Formazione continua.

La formazione continua vanta una lunga tradizione in Svizzera.

L’offerta pubblica di università o scuole universitarie professionali

comprende, oltre ai corsi post diploma, diversi corsi su temi spe-

cialistici, a disposizione non solo dei diplomati. Gli esterni possono

iscriversi come uditori ai corsi regolari. I corsi delle università

popolari sono sovvenzionati dallo Stato e sono a disposizione di

tutte le persone interessate. L’offerta di corsi privati è anch’essa

molto varia – dai corsi di lingue ai corsi di yoga passando per i

corsi di management.

Ufficio federale della formazione professionale e della

tecnologia (UFFT)

www.bbt.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Scelta professionale, formazioni, perfezionamento

www.berufsberatung.ch

Lingue: tedesco, francese, italiano

Sistema educativo svizzero

www. swissworld.org > Educazione

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, russo,

cinese, giapponese

Informazioni del Dipartimento federale dell’economia DFE

sull’educazione, ricerca e innovazione

www.evd.admin.ch > Temi > Educazione, ricerca, innovazione

Lingue: tedesco, francese, italiano

Studio PISA

www.pisa.oecd.org

Lingue: tedesco, inglese, francese, spagnolo

117Manuale dell’investitore 2012

12.3 Università/scuole universitarie.

12.3.1 Università e politecnici

In Svizzera ci sono dieci università cantonali in cui si tiene lezione

principalmente in tedesco (Basilea, Berna, Zurigo, Lucerna, San

Gallo), francese (Ginevra, Losanna, Neuchâtel), italiano (Lugano) o

in due lingue (tedesco e francese a Friburgo). I politecnici federali

(PF) si trovano a Losanna (francese) e Zurigo (tedesco).

Nel semestre autunnale 2010/2011 circa 131’000 studenti hanno

studiato in queste dodici università svizzere, di cui un buon 50 %

di donne e il 27 % circa di studenti stranieri. Si tratta di una delle

quote più elevate al mondo di studenti internazionali. Anche la

percentuale di professori stranieri è piuttosto elevata (il 48 % nel

2009) ed è in crescita dal 2002, a sottolineare l’internazionalità

delle università svizzere.

L’offerta di materie di studio presso le università svizzere è molto

ampia. Ad eccezione della facoltà di medicina non vi sono limiti

specifici all’ammissione. Gli studenti stranieri devono soddisfare i

requisiti linguistici, soprattutto a livello di bachelor/master, e svol-

gere, a seconda dell’università, un esame di ammissione. Le tasse

universitarie sono molto moderate anche per gli studenti interna-

zionali. Oltre alle tasse universitarie, a seconda della città e delle

esigenze personali occorre calcolare 18’000 – 28’000 franchi annui

per il sostentamento personale. Con la riforma di Bologna, la quale

ha come obiettivo la creazione di un’area europea dell’istruzione

superiore, tutte le università svizzere hanno convertito tutti i corsi

di studio in sistema di bachelor e master. Sempre seguendo que-

sta riforma, un numero crescente di corsi di studio viene ora offerto

in tutto o in parte in lingua Inglese (come ad esempio i programmi

di Master). La Svizzera prende parte ai programmi internazionali di

mobilità quali l’ERASMUS, ed è quindi possibile effettuare semestri

all’estero riconosciuti presso un’università svizzera.

L’orientamento verso determinati temi centrali degli ambiti di

apprendimento e ricerca è valso grande prestigio internazionale

alle università svizzere nelle diverse specializzazioni. I due politec-

nici federali di Zurigo (ETHZ) e Losanna (EPFL) svolgono attività

di ricerca ai massimi livelli in collaborazione con la comunità di

ricerca internazionale. Ambiscono ad accogliere presso le proprie

strutture scienziati di fama mondiale. Le università svizzere si clas-

sificano regolarmente tra le cento migliori al mondo e in Europa ed

alcuni istituti sono tra i migliori al mondo. Le scuole universitarie

e le università svizzere sono legate anche a programmi di ricerca

internazionali – in particolare ai programmi quadro di ricerca e svi-

luppo tecnologico dell’UE – e offrono anche percorsi post diploma

(ad es. in collaborazione con istituti di formazione esteri).

Fig. 60: Panorama dell’insegnamento superiore in Svizzera

Fonte: Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca SER

Panoramica del perfezionamento (offerta, corsi)

www.weiterbildung.ch

www.ausbildung-weiterbildung.ch

www.seminare.ch

Lingua: tedesco

Associazione delle università popolari svizzere

www.up-vhs.ch

Lingue: tedesco, francese

118 Manuale dell’investitore 2012

12.3.2 Scuole universitarie professionali

Le scuole universitarie professionali offrono, sia a livello di bachelor

sia a livello di master, formazioni orientate alla pratica a livello

universitario per professionisti che hanno solitamente conseguito

una maturità professionale e hanno già esperienza in ambito

professionale. Oltre alla normale attività di insegnamento, le

scuole universitarie professionali offrono alle aziende stabilitesi in

Svizzera corsi di perfezionamento e gestiscono progetti di ricerca

e sviluppo con imprese private, soprattutto di piccole e medie

dimensioni.

Le scuole universitarie professionali sono quindi corresponsabili,

sul piano regionale, del trasferimento di know-how e di tecno-

logia, fattore che permette loro scambi regolari con la realtà

economica. Esse dispongono di grandi competenze in materia

di insegnamento, di ricerca, di sviluppo e di servizi pratici per

quanto riguarda il mercato e il servizio alla clientela. Nella loro

funzione di istituti di ricerca, sono sostenute a livello nazionale

dalla Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI), dai

politecnici federali e dalle università.

EPF Losanna

ETH Zurigo

Uni Basilea

Uni Berna

Uni Friburgo

Uni Ginevra

Uni Losanna

Uni Lucerna

Uni Neu-châtel

Uni San Gallo

Uni Zurigo

USI (Lugano, Mendri-

sio)

Studenti svizzeri 1’266 1’288 1’400 1’310 1’224 1’000 1’160 1’570 1’030 2’040 1’378 4’000

Tasse aggiuntive per gli studenti internazionali

– – – – 300 – – – 550 300 200 4’000

Studenti internazio-nali totale

1’266 1’288 1’400 1’310 1’524 1’000 1’160 1’570 1’580 2’340 1’578 8’000

Fig. 61: Tasse universitarie in CHF all’anno (2011/12)

Fonte: Conferenza dei rettori delle università svizzere CRUS

Le università in sintesi

www.ch.ch > Privati > Educazione e ricerca > Università

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca

www.sbf.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Ranking delle università

www.universityrankings.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese

Associazione di formazione continua universitaria svizzera

www.swissuni.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Informazioni per studenti stranieri

www.swissuniversity.ch

Lingua: inglese

Studiare in Svizzera

www.crus.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Scuole universitarie professionali

www.bbt.admin.ch > Scuole universitarie professionali

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

119Manuale dell’investitore 2012

12.3.3 Programmi Executive MBA-EMBA

Un caso speciale di perfezionamento professionale sono le offerte

di Executive MBA rivolte ai manager che vantano un’esperienza

pluriennale. Solitamente i corsi di EMBA sono offerti in un sistema

modulare e svolti parallelamente all’attività lavorativa. I cicli di

studio prevedono, oltre ai corsi in Svizzera, anche soggiorni di

studio all’estero. Da menzionare in particolare l’IMD di Losanna,

il cui Executive MBA Programme è regolarmente valutato come

uno dei migliori al mondo. Ma anche il ciclo di studi dell’Università

di San Gallo è tra i 50 migliori al mondo.

12.4 Scuole private internazionali e college.

Le scuole private completano il sistema formativo svizzero.

Presso circa 260 scuole private, 100’000 alunni seguono le lezioni

in una delle tre lingue nazionali tedesco, francese e italiano o in

inglese (e in alcuni casi in altre lingue). Le scuole internazionali

sono importanti soprattutto per i collaboratori di aziende stranie-

re, che spesso sono solo di passaggio in Svizzera. I figli dei citta-

dini stranieri vi ricevono un’adeguata formazione internazionale o

nella loro lingua madre e vengono preparati ai diplomi scolastici in

vigore nei rispettivi Paesi, dalla maturità tedesca al baccalauréat

all’ammissione alle università statunitensi. In tutte le regioni e in

tutte le grandi città ci sono istituti idonei. Le relative tasse scola-

stiche si situano nella media internazionale.

Offerta Luogo dei corsi Homepage

IMD Losanna (Svizzera), Eu-ropa (Irlanda, Romania), Shanghai (Cina), Silicon Valley (USA)

www.imd.ch/programs/embainglese

Omnium Alliance (Università di San Gallo, University of Toronto, scuole partner)

Brasile, Cina, India, Canada, Svizzera

www.omniumgemba.com,www.gemba.unisg.chinglese

Università di San Gallo San Gallo (Svizzera), Ungheria, Cina, Brasile

www.emba.unisg.chtedesco

Università di Zurigo Zurigo (Svizzera), Yale (Stati Uniti), Shanghai (Cina), Hyderabad (India)

www.emba.uzh.chtedesco, inglese

Rochester-Berna (Università di Berna, University of Rochester)

Berna (Svizzera), Rochester (Stati Uniti), Shanghai (Cina)

www.executive-mba.chinglese

GSBA Zurigo, University of Maryland

Nord America, Europa e Asia

www.gsba.chtedesco, inglese

ZfU International Business Schools

Zurigo, Boston (USA) www.zfu.ch/weiterbil-dung/masterstedesco

Fig. 62: Executive MBA: le offerte principali

Programmi MBA/EMBA in Svizzera

www.find-mba.com/switzerland

Lingua: inglese

Programmi presso le università svizzere

www.swissuniversity.ch

Lingue: inglese

Ranking Economist

www.economist.com/whichmba

Lingua: inglese

Ranking Financial Times

www.rankings.ft.com > Parola chiave: MBA/EMBA

Lingua: inglese

Il portale svizzero della formazione

www.ausbildung-weiterbildung.ch

Lingua: tedesco

120 Manuale dell’investitore 2012

I collegi svizzeri sono noti in tutto il mondo non solo per la buona

formazione, ma anche per le severe direttive educative e gli

studenti internazionali. Spesso hanno criteri di ammissione molto

selettivi e sono considerati fucine globali di nuove élite.

12.5 Ricerca e sviluppo.

12.5.1 La Svizzera, un centro per la ricerca

Maggiore è la rapidità dell’evoluzione tecnologica, più le attività di

ricerca e sviluppo sono fattori essenziali per l’economia. La Svizzera

è uno degli Stati più attivi nell’ambito della ricerca. Nel 2008 ha

impiegato più del 3 % del suo PIL per le attività di ricerca e sviluppo.

Dal 1996 il vero tasso di cambiamento è del 4,1 % annuo ed è quindi

maggiore della crescita economica media annua durante lo stesso

periodo (2,1 %). In questi ambiti la Svizzera si posiziona, secondo

tutti i principali indicatori, ai primi posti nelle statistiche internazio-

nali.

Dell’intera spesa per ricerca e sviluppo, pari a 16,3 miliardi di franchi

(2008), il 73 % è a carico dell’economia privata (circa 12 miliardi di

CHF). La fetta più grande è quella del ramo farmaceutico, pari a 4,6

miliardi di CHF, e dell’ingegneria meccanica, pari a 1,4 miliardi di

CHF. Le spese per ricerca e sviluppo delle università e degli istituti di

ricerca sono state di 9 miliardi di franchi nel 2008, che rappresenta

un quarto circa della spesa totale svizzera. Nel 2008 circa 62’000

persone erano attive nella ricerca, di queste circa 40’000 nell’econo-

mia privata.

Fig. 63: Tasse scolastiche delle scuole private internazionali

* Non è disponibile la scuola inglese; i dati sono basati sulla scuola internazionale.Fonte: Mercer, Cost-of-Living Report, marzo 2008, www.mercer.com

Registro svizzero delle scuole private

www.swissprivateschoolregister.com

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Federazione svizzera delle scuole private (FSSP)

www.swiss-schools.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo

Swiss Group of International Schools

www.sgischools.com

Lingua: inglese

Scuola inglese Scuola francese Scuola tedesca

Città Tasse annuali -

Primaria

Tasse annuali -

Secondaria

Tasse annuali -

Primaria

Tasse annuali -

Secondaria

Tasse annuali -

Primaria

Tasse annuali -

Secondaria Lubiana 8’483* 9’068* 6’455 9’898 n.a. n.a.Dublino 17’256* 20’677* 4’901 7’298 6’340 5’960Barcellona 13’568 14’765 5’852 6’291 6’276 6’419Singapore 21’981 27’009 14’225 15’961 12’153 14’026Budapest 20’923 21’939 6’921 8’189 4’662 4’662Milano 17’120 19’386 5’510 6’920 7’531 7’531Ginevra 26’292 35’384* 17’897 21’707 15’176 15’176Vienna 17’190* 21’826* 6’039 6’039 n.a. n.a.Francoforte 20’548* 22’312* 4’891 5’967 n.a. n.a.Amsterdam 19’847 21’103 7’007 11’028 9’467 9’467Parigi 27’162 31’665 6’562 6’606 10’027 10’027New York 34’500 36’750 21’470 24’450 17’000 17’000Londra 20’936 22’134 7’701 7’701 8’873 8’873Bruxelles 32’346 39’375 6’380 7’805 12’580 14’258

121Manuale dell’investitore 2012

Lo Stato investe essenzialmente i suoi mezzi nella ricerca fonda-

mentale. Il settore scientifico e quello economico lavorano in stretta

collaborazione. Ogni istituto di formazione a livello universitario

dispone di un servizio di coordinamento e di collaborazione con il

settore privato. La Commissione per la tecnologia e l’innovazione

(CTI) può partecipare in maniera determinante al finanziamento dei

progetti di ricerca e sviluppo che le imprese realizzano, senza scopo

di lucro, in collaborazione con gli istituti di formazione.

1 Svizzera 1’953

2 Lussemburgo 1’801

3 Finlandia 1’766

4 Danimarca 1’694

5 Svezia 1’586

8 Giappone 1’316

9 Stati Uniti 1’307

11 Germania 1’149

14 Francia 936

15 Paesi Bassi 886

16 Irlanda 878

17 Belgio 860

18 Singapore 833

20 Gran Bretagna 658

23 Italia 448

30 Hong Kong SAR 236

36 Russia 108

37 Brasile 102

42 Cina 64

54 India 9

1 Svizzera 1,53

2 Norvegia 1,23

3 Svezia 0,97

4 Gran Bretagna 0,92

5 Stati Uniti 0,84

6 Danimarca 0,72

8 Paesi Bassi 0,48

9 Germania 0,37

13 Belgio 0,28

14 Francia 0,27

15 Irlanda 0,22

17 Hong Kong SAR 0,14

19 Giappone 0,09

21 Italia 0,08

22 Russia 0,07

25 Cina 0,00

26 India 0,00

27 Brasile 0,00

27 Lussemburgo 0,00

27 Singapore 0,00

Fig. 64: Spesa complessiva pro capite per la ricerca e lo sviluppo

in USD, 2009

Fonte: IMD World Competitiveness Online 2011

Fig. 65: Premi Nobel per milione di abitanti, 2010

Fonte: IMD World Competitiveness Online 2011

Istituzione Località HomepageCERN Organizzazione europea per la ricerca nucleare Ginevra www.cern.ch

inglese, franceseEAWAG Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e

la protezione delle acqueDübendorf (ZH), Kastanienbaum (LU)

www.eawag.ch tedesco, inglese, francese

EMPA Istituto federale per la scienza e la tecnologia dei materiali Thun (BE), Dübendorf (ZH), San Gallo

www.empa.ch tedesco, inglese, francese

PSI Paul Scherrer Institut Villigen (AG) www.psi.ch tedesco, inglese, francese

SLF Istituto per lo studio della neve e delle valanghe Davos (GR) www.slf.ch tedesco, inglese, francese, italiano

The Graduate Institute

The Graduate Institute of International and Development Studies

Ginevra www.graduateinstitute.ch inglese, francese

WSL Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio Birmensdorf (ZH), Bellinzona (TI)

www.wsl.ch tedesco, inglese, francese, italiano

Fig. 66: Istituti di ricerca in Svizzera

Fonte: Fondo nazionale svizzero, www.snf.ch

122 Manuale dell’investitore 2012

12.5.2 Collaborazione internazionale in materia di ricerca

Nell’ambito della ricerca, l’economia svizzera è molto interessata

alla collaborazione con partner che lavorano all’estero, in parti-

colare nell’area dell’UE. La collaborazione in materia di ricerca e

sviluppo con partner stranieri innovativi è un mezzo, anche per le

piccole imprese, per accedere a conoscenze che potranno mette-

re a frutto sul mercato. Gli accordi bilaterali con l’UE hanno creato

presupposti ancora più favorevoli in tal senso e hanno fatto sì

che la Svizzera partecipasse a tutte le attività legate ai programmi

quadro di ricerca dell’Unione europea.

Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca SER

www.sbf.admin.ch > Temi > Ricerca

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Agenzia per la promozione dell’innovazione

www.kti-cti.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Fondo nazionale svizzero (FNS)

www.snf.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese

Promozione scientifica

www.ch.ch > Privati > Educazione e ricerca > Promozione

scientifica

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Collaborazione internazionale in materia di ricerca

www.fns.ch > Internazionale

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Portale svizzero per la ricerca e l’innovazione

www.myscience.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese

Cooperazione internazionale nel campo dell’educazione,

della ricerca e dell’innovazione

www.sbf.admin.ch > Temi > Cooperazione internazionale

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

123Manuale dell’investitore 2012

Grazie all’elevata qualità di vita e al contesto sicuro, l’aspet-

tativa di vita in Svizzera è tra le più alte al mondo. La natura

intatta e la molteplice offerta culturale e per il tempo libero

attraggono non solo molti turisti, ma anche lavoratori stranieri

qualificati. Le economie domestiche svizzere raggiungono in

media un reddito mensile pari a CHF 6’956, di cui, dopo aver

detratto i contributi per l’assicurazione sociale e le imposte,

resta circa il 70 % di reddito disponibile per il consumo. No-

nostante prezzi relativamente alti, la Svizzera vanta quindi il

potere d’acquisto più elevato al mondo.

13.1 Sicurezza e qualità di vita.

La Svizzera è un Paese molto sicuro e offre un’elevatissima qualità

di vita. Sia le città, sia le regioni rurali ricevono ottimi punteggi per

i criteri decisivi quali il reddito, la sanità, il clima e la geografia, la

stabilità politica e la sicurezza, le libertà individuali nonché la vita

sociale e familiare.

Libertà di movimento e sicurezza sono garantite sempre e

ovunque per tutti. Non vi sono megalopoli né anonimi quartieri

dormitorio. I bambini vanno a scuola da soli, perlopiù a piedi.

Il contesto sicuro e la discrezione degli svizzeri sono molto ap-

prezzati: in Svizzera anche personalità di fama internazionale si

muovono spesso senza guardia del corpo.

13. Vivere in Svizzera.

Fonte: Mercer Survey, Quality of Living Global City Rankings, 2010

Fig. 67: Qualità di vita nel confronto internazionale, 2010

New York, USA = 100 1 Vienna, Austria 108,6

2 Zurigo, Svizzera 108,0

3 Ginevra, Svizzera 107,9

4 Vancouver, Canada 107,4

4 Auckland, Nuova Zelanda 107,4

6 Düsseldorf, Germania 107,2

7 Francoforte, Germania 107,0

7 Monaco, Germania 107,0

9 Berna, Svizzera 106,5

10 Sydney, Australia 106,3

11 Copenaghen, Danimarca 106,2

13 Amsterdam, Paesi Bassi 105,7

15 Bruxelles, Belgio 105,4

17 Berlino, Germania 105,0

19 Lussemburgo, Lussemburgo 104,6

26 Dublino, Irlanda 103,6

28 Singapore, Singapore 103,5

34 Parigi, Francia 102,9

39 Londra, Gran Bretagna 101,6

40 Tokyo, Giappone 101,4

49 New York, USA 100,0

124 Manuale dell’investitore 2012

13.2 Trasloco e integrazione.

Attualmente oltre 8’600 imprese straniere operano in Svizzera e

dalla Svizzera. Molte di queste imprese mandano spesso in Sviz-

zera i loro dirigenti e il loro personale specializzato per un periodo

di tempo limitato in qualità di cosiddetti expatriates. Affinché pos-

sano adattarsi in tempi brevi, esistono agenzie specializzate di

relocation, gruppi di cittadini stranieri nonché libri e siti web che

forniscono risposte alle principali domande su come trasferirsi e

vivere in Svizzera.

13.2.1 Trasloco

Trasferirsi in un Paese straniero solleva molte questioni a seconda

della situazione personale. Qual è la scuola più adatta? Dove si fa

shopping? Come si trova una casa? A quanto ammontano le tas-

se e le imposte? In tutte le regioni della Svizzera sono disponibili

consulenti competenti ed esperti della situazione internazionale

che possono essere d’aiuto per rispondere a tutte queste domande.

Agenzie specializzate offrono pacchetti di servizi completi per

coprire il periodo del trasferimento e dell’adattamento in Svizzera.

Internet propone una grande quantità di informazioni. Diversi ser-

vizi cantonali di promozione economica offrono inoltre piattafor-

me d’informazione per i cittadini stranieri.

Gli effetti personali di chi trasloca (oggetti casalinghi, collezioni,

animali o automobili, ecc.) possono essere introdotti in Svizzera

senza alcuna tassa. L’unico prerequisito è che tali oggetti vengano

utilizzati a scopo personale, all’estero, per almeno sei mesi e con-

tinuino a essere utilizzati anche successivamente. Oltre al modulo

di domanda, all’arrivo occorre presentare all’ufficio doganale un

contratto di lavoro, un contratto di locazione o la conferma della

dichiarazione di trasferimento del Paese di origine (per i cittadini

dell’UE/AELS, con l’eccezione della Romania e Bulgaria). Dopo

l’ingresso in Svizzera sussiste un obbligo di notifica presso il

comune di domicilio entro i primi quattordici giorni. A tale fine

occorrono i seguenti documenti:

• documento ufficiale in corso di validità (di ogni membro della

famiglia entrato in Svizzera)

• conferma dell’assicurazione malattia (attestato dell’assicura-

zione di base obbligatoria). Il termine di iscrizione a una cassa

malati svizzera è di tre mesi; l’attestato può quindi essere

presentato anche successivamente

Fonte: IMD World Competitiveness Online 2011

Fig. 68: Sicurezza personale e diritti di proprietà, 2011

1 = bassi, 10 = alti

Fig. 69: Attrattiva per personale estero altamente qualificato,

2011, 1 = bassa 10 = alta

Fonte: IMD World Competitiveness Online 2011

1 Danimarca 9,3

2 Austria 9,2

3 Finlandia 9,2

4 Svizzera 9,1

5 Germania 9,0

7 Hong Kong SAR 8,9

9 Singapore 8,8

11 Giappone 8,6

12 Paesi Bassi 8,6

13 Lussemburgo 8,5

17 Irlanda 8,3

20 Stati Uniti 8,2

23 Gran Bretagna 7,8

24 Belgio 7,8

27 Francia 7,5

34 India 6,7

37 Italia 6,4

46 Cina 5,0

51 Brasile 4,7

58 Russia 1,8

1 Svizzera 9,0

2 Stati Uniti 8,4

3 Singapore 8,1

4 Australia 8,1

5 Qatar 7,8

6 Gran Bretagna 7,7

7 Hong Kong SAR 7,6

10 Lussemburgo 7,4

14 Paesi Bassi 6,4

15 Irlanda 6,3

16 Cina 6,3

18 Brasile 5,9

19 India 5,9

23 Russia 5,5

24 Belgio 5,4

35 Francia 5,0

36 Germania 5,0

41 Danimarca 4,5

44 Giappone 4,1

55 Italia 2,8

125Manuale dell’investitore 2012

• 1 foto formato passaporto (di ogni membro della famiglia entrato

in Svizzera)

• i documenti relativi allo stato di famiglia (ad es. libretto di

famiglia, certificato di matrimonio, certificato di nascita dei figli

minorenni ecc.)

• contratto di lavoro

Se si porta in Svizzera un veicolo, dev’essere dichiarato per la

revisione tecnica, assicurato e munito di concessione in Svizzera

al più tardi entro dodici mesi. Entro tale scadenza deve anche

essere stata sostituita la licenza di condurre.

13.2.2 Corsi di lingue

Molti svizzeri capiscono l’inglese e/o una seconda lingua nazionale.

Per potersi integrare nella società svizzera è tuttavia preferibile

avere conoscenze della lingua nazionale. A seconda della regione

si tratta di tedesco (64 %), francese (20 %), italiano (7 %) o roman-

cio (1 %). Il fatto che in Svizzera ci siano quattro lingue nazionali

non significa tuttavia che tutti gli svizzeri parlino quattro lingue.

Esiste un’enorme offerta privata di corsi di lingue su misura

per tutte le esigenze. Anche le istituzioni pubbliche offrono, nel

quadro del tentativo di favorire l’integrazione, corsi di lingue

nelle varie lingue nazionali. Si consiglia di visitare le Pagine gialle

dell’elenco telefonico o il sito web della Federazione svizzera per

la formazione continua.

13.3 Affittare un appartamento.

Chi è interessato a un appartamento contatta l’inserzionista

(spesso un’amministrazione immobiliare) e fissa un appuntamento

per vedere la casa. Se l’abitazione soddisfa le sue aspettative, so-

litamente viene compilato un modulo d’iscrizione dove si indicano

ad esempio l’età, lo stato civile, la professione, i figli, lo stato del

soggiorno, il datore di lavoro, il salario, gli animali domestici. Per

dimostrare di poter pagare il canone di locazione occorre spesso

presentare un estratto del registro esecuzione e fallimenti, che

può essere richiesto presso l’Ufficio esecuzione e fallimenti del

luogo di domicilio.

13.3.1 Cauzione e contratto di locazione

I locatari devono spesso pagare un determinato importo in anticipo,

un cosiddetto deposito (o cauzione). Tale importo ammonta al

massimo a tre canoni di locazione mensili e viene depositato su un

conto bancario speciale (conto per il deposito cauzionale) a nome

del locatario. Il deposito serve al locatore a titolo di garanzia. Dopo

il trasloco il locatario riceve indietro il deposito con gli interessi.

Il locatario ha il diritto di traslocare in un’abitazione pulita e in

buono stato. Prima che i nuovi locatari effettuino il trasloco av-

viene la consegna dell’abitazione. Locatore e locatario verificano

insieme le condizioni dell’abitazione e fissano per iscritto in un

verbale eventuali difetti.

Di norma il locatario paga il canone di locazione ogni mese anti-

cipatamente per il mese successivo. Solitamente il locatario paga

anche i costi accessori, ad esempio per il riscaldamento, l’acqua

calda o la televisione via cavo. Per l’elettricità utilizzata in casa a

titolo privato, l’azienda elettrica emette ogni mese una fattura. Per

il collegamento telefonico e l’allacciamento a Internet (e a volte

anche alla televisione via cavo) esistono diversi offerenti; il loca-

tario stipula personalmente i rispettivi contratti separati e paga

direttamente le fatture all’offerente selezionato.

Se il locatore desidera aumentare il canone di locazione (ad

esempio dopo lavori di ristrutturazione o in caso di incremento

del tasso d’interesse di riferimento), deve farlo con un modulo

ufficiale. Chiunque ritenga ingiustificato un aumento del canone di

locazione ha 30 giorni di tempo per opporvisi per iscritto presso

l’Ufficio di conciliazione.

Il contratto di locazione può essere disdetto dal locatario e dal

locatore. I termini di preavviso e le scadenze da rispettare sono

indicati nel contratto. Se è il locatario a effettuare la disdetta, deve

farlo per iscritto, meglio se tramite lettera raccomandata. I coniugi

sono equiparati nei diritti. Questo significa che la disdetta è valida

solo se entrambi i coniugi l’hanno sottoscritta. Al momento del tra-

sloco il locatario consegna l’abitazione pulita e in ordine. Locatore

e locatario verificano insieme le condizioni dell’abitazione, fissano

per iscritto in un verbale eventuali difetti e decidono insieme chi è

tenuto a pagare le eventuali riparazioni.

Modulo di domanda per effetti personali

www.ezv.admin.ch > Informazioni doganali per i privati >

Importante > Trasloco, matrimonio, eredità

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

126 Manuale dell’investitore 2012

domestiche svizzere, si ricevono circa 40 programmi televisivi

con qualsiasi apparecchio TV. Per le offerte digitali occorre un

ulteriore apparecchio di ricezione. Attraverso la linea telefoni-

ca è possibile ricevere oltre 100 programmi con «Bluewin-TV»

(Swisscom). Oltre a upc cablecom, più di 300 offerenti regionali di

reti via cavo offrono i loro servizi. Inoltre, si possono naturalmente

ricevere anche programmi televisivi via satellite. Chiunque ascolti

la radio o guardi la televisione in Svizzera deve sostanzialmente

pagare i canoni di ricezione, che devono essere corrisposti indi-

pendentemente dalle trasmissioni che si guardano o ascoltano e

dalla modalità di ricezione. I canoni radiotelevisivi sono fatturati e

incassati da Billag SA.

13.5 Assicurazioni.

Gli svizzeri vantano ampie coperture assicurative: nel complesso

una famiglia svizzera spende in media il 21 % del suo budget

domestico per assicurazioni; tra queste, l’assicurazione malattia è

di gran lunga la più costosa.

Sono obbligatori i contributi per l’assicurazione vecchiaia e la cassa

disoccupazione nonché l’assicurazione malattia e l’assicurazione

13.3.2 Regolamento e amministrazione

Responsabili dell’amministrazione sono, nella maggior parte dei

casi, amministratori immobiliari professionisti. In particolare per

quanto riguarda i condomini, spesso c’è anche un portinaio per

rispondere alle domande dei locatari, per piccole riparazioni ma

anche per la sicurezza e la manutenzione. In caso di problemi,

infine, ci si può rivolgere alle associazioni regionali dei locatari.

13.4 Telefono, Internet e televisione.

Fino alla liberalizzazione nel 1998, il mercato svizzero delle teleco-

municazioni era dominato da Swisscom. Al giorno d’oggi si può

scegliere tra numerosi operatori per la telefonia di rete fissa e mobile,

VoIP e Internet. Nell’ambito della telefonia mobile, Swisscom,

Orange e Sunrise sono i principali provider. Oltre a loro ci sono

altre aziende che utilizzano le reti dei grandi provider e offrono con-

dizioni molto vantaggiose (tra cui M-Budget Mobile, Coop Mobile,

yallo, Mobilezone). Tutte le offerte sono a disposizione anche degli

stranieri con soggiorno temporaneo, tuttavia sussiste l’obbligo di

registrazione (anche per le offerte prepaid). Attivare un accesso a

Internet è semplice. Sono disponibili collegamenti analogici, ISDN,

DSL e diversi collegamenti via cavo.

Per quanto riguarda la televisione, i leader del mercato sono upc

cablecom e Swisscom. Con il collegamento via cavo analogi-

co di upc cablecom, già presente nella metà delle economie

Informazioni utili per gli inquilini

www.bwo.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni

> Opuscolo locazione

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Associazioni di locatari

Svizzera tedesca: www.mieterverband.ch

Lingua: tedesco

Svizzera romanda: www.asloca.ch

Lingua: francese

Ticino: www.asi-infoalloggio.ch

Lingua: italiano

Elenco telefonico

www.local.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Billag

www.billag.com

Lingue: tedesco, francese, italiano

Provider e prezzi a confronto

www.comparis.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

www.teltarif.ch

Lingua: tedesco

127Manuale dell’investitore 2012

contro gli incendi. I contributi per la previdenza di vecchiaia e l’assi-

curazione contro la disoccupazione sono fissati dallo Stato e vengo-

no detratti direttamente dallo stipendio. Le assicurazioni malattia e

di responsabilità civile possono essere scelte liberamente.

Per chiunque prenda in affitto un’abitazione è preferibile stipulare

un’assicurazione di economia domestica e responsabilità civile (di-

sponibili separatamente o unitamente). L’assicurazione di economia

domestica copre i danni causati ad esempio se l’acqua fuoriesce

dalla vasca da bagno e rovina il pavimento. L’assicurazione privata

di responsabilità civile copre i danni che la persona assicurata causa

a terzi in qualità di persona privata (danni materiali e/o alle persone).

I proprietari di autoveicoli devono obbligatoriamente contrarre

un’assicurazione RC Auto che copre i danni causati a persone

e/o i danni materiali in seguito all’uso dell’autoveicolo assicurato,

indipendentemente dalla persona che guidava il veicolo al momento

dell’evento. Si raccomanda di stipulare anche un’assicurazione

casco parziale o totale e un’assicurazione casco di collisione.

13.6 Trasporti pubblici.

Grazie ai trasporti pubblici, in Svizzera ci si può spostare facilmente

anche senza possedere un’automobile. La rete di treni, autobus e

battelli è molto fitta e l’intensità di circolazione è tra le più elevate

al mondo. I battelli viaggiano non solo per il turismo, ma coprono

anche importanti collegamenti. In Svizzera non esiste villaggio che

non sia servito almeno ogni due ore dai mezzi di trasporto pubblico.

La scelta di biglietti e abbonamenti per i trasporti pubblici è grande

e in linea di principio si può affermare che maggiore è la durata

di validità di un abbonamento, maggiore è la convenienza. Per

un abbonamento di 12 mesi, ad esempio, si paga il prezzo di

vendita singolo per otto mesi. Con l’abbonamento generale si viag-

gia gratuitamente sulla rete FFS, sulla maggior parte delle ferrovie

private, dei battelli, autobus e dei trasporti urbani. Con il convenien-

te «abbonamento a metà prezzo» disponibile per uno, due o tre

anni, si ottiene il 50 % di sconto sul prezzo intero. I bambini fino ai

6 anni viaggiano gratuitamente, i ragazzi fino ai 16 anni viaggiano

gratuitamente con la «Carta Junior» se accompagnati dai genitori,

e con la «Carta nipotini», se accompagnati dai nonni. I ragazzi tra

i 16 e i 25 anni viaggiano gratis in 2ª classe a partire dalle ore 19

con «Binario 7». Queste agevolazioni sono previste per le persone

domiciliate in Svizzera; i turisti benefciano di offerte speciali idea-

te appositamente.

13.7 Il tempo libero.

13.7.1 Cultura e svago

Malgrado la piccole dimensioni del territorio, la Svizzera offre una

varietà straordinaria di attività culturali e per il tempo libero. Non a

caso il Paese è una meta ideale durante tutto l’anno per gli aman-

ti della natura e degli sport, le persone alla ricerca di tranquillità,

gli appassionati dell’arte e per coloro che viaggiano per lavoro. La

Svizzera garantisce individualità, vero relax, avventura e prestigio.

Che si tratti di vacanze o di soggiorno permanente, tutti trovano

ciò che cercano: gli sport invernali o estivi a brevissima distanza,

lo charme dei piccoli villaggi o la frenesia delle grandi città, la

Orari, biglietti

www.sbb.ch > Abbonamenti e biglietti

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Visitatori esteri

www.swisstravelsystem.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Fonte: Ufficio federale di statistica, 2006

Fig. 70: Attività preferite durante il tempo libero

Ogni

giorno

Almeno una volta la

settimana

Stare insieme agli amici e conoscenti 11,9 % 65,5 %Leggere 70,9% 19,0 %Andare a passeggio 22,3 % 51,6 %Andare in ristoranti o caffè 4,0 % 42,6 %Fai da te o giardinaggio 13,1 % 41,1 %Sport 6,5 % 54,5 %Internet 32,7 % 29,5 %Cinema 0,1% 1,8 %Teatro o opera 0,0 % 1,6 %Eventi sportivi 0,1 % 8,4 %Discoteca 0,0 % 6,9 %Musica 8,7 % 16,5 %Corsi 0,3 % 9,7 %

128 Manuale dell’investitore 2012

natura o la cultura, il riposo o l’attività 24 ore su 24. Grazie alla

struttura decentralizzata del territorio, le attività culturali, sportive

e sociali sono innumerevoli anche al di fuori dei grandi centri ur-

bani. Oltre a eventi di fama internazionale, ad esempio in ambito

culturale i Festival di Lucerna ed il Montreux Jazz Festival, il Festi-

val Menuhin a Gstaad o il Festival del flm di Locarno, l’Art Basel,

il torneo di golf Omega European Masters Crans-Montana e gli

Swiss Indoors di tennis di Basilea o il meeting di atletica Weltklas-

se di Zurigo, anche la scena culturale locale è animata.

13.7.2 Associazioni e volontariato

Nel tempo libero molti svizzeri sono attivi in seno ad associazioni

e si dedicano ai loro hobby. Persino i più piccoli comuni e villaggi

curano e promuovono un’intensa vita culturale e associativa e

offrono l’infrastruttura necessaria per tali attività. Da musica, teatro,

sport e politica, alle escursioni e protezione della natura non vi è

praticamente ambito per cui non esista un’associazione. Gli uomini

sono attivi soprattutto in associazioni sportive, culturali e politiche,

mentre le donne, oltre allo sport, sono impegnate in istituzioni ca-

ritatevoli e religiose. I confini tra hobby e volontariato sono spesso

indefiniti: circa un quarto della popolazione domiciliata in Svizzera

partecipa ad attività di volontariato istituzionalizzato, ovvero svolge

lavori per i quali non riceve in cambio denaro. In Svizzera non vi è

l’obbligo di registrazione e non esiste pertanto un registro com-

pleto delle associazioni. Tuttavia, nelle homepage dei comuni si

possono trovare informazioni sulle associazioni della regione.

13.8 Reddito e costo della vita.

Le economie domestiche svizzere sono composte in media di 2,18

persone e dispongono di un reddito mensile da attività lucrativa di

CHF 6’956. Insieme al reddito da altre fonti e a redditi da trasfe-

rimento, il reddito lordo è pari a CHF 9’103. Dopo detrazione dei

contributi per le assicurazioni sociali e le imposte, resta circa il

70 % come reddito disponibile per il consumo. Per quanto riguarda

il reddito disponibile (al netto di tutti i costi fissi), vi sono notevoli

differenze a livello regionale. Oltre ai centri economici, anche in un

piccolo numero di comunità di montagna il reddito disponibile è

inferiore alla media svizzera (basso indice RDI: Regional Disposa-

ble Income). Si tratta soprattutto di ambite regioni turistiche con

elevati prezzi immobiliari. I cantoni di Argovia, Lucerna, Sciaffusa,

Svitto, Soletta e Turgovia si trovano in località ambite ed il reddito

disponibile è alto, mentre le grandi città, Berna, Ginevra, Losanna

e Zurigo si trovano all’altra estremità della scala (Fig. 71).

Esempio (Credit Suisse Economic Research, studio del 2011):

Una famiglia con due figli possiede una casa unifamiliare con

standard di finitura medio (finanziamento da parte di terzi 80 %).

I risparmi ammontano a CHF 300’000, il reddito complessivo da

attività lucrativa è pari a CHF 150’000. Con gli assegni familiari e

i ricavi patrimoniali, la famiglia raggiunge un reddito lordo di circa

CHF 155’200. Dopo detrazione di tutte le tasse obbligatorie (im-

poste, contributi previdenziali e per l’assicurazione sociale, premi

della cassa malati obbligatoria) e aver tenuto conto delle spese

per l’abitazione, dei costi accessori e per l’elettricità, alla famiglia

rimane il seguente reddito disponibile per il consumo:

• Altdorf (Uri), indice RDI elevato: CHF 69.700

• a Hergiswil (Nidvaldo), indice RDI basso: CHF 39’800

Svizzera Turismo, compreso il calendario delle

manifestazioni

www.myswitzerland.com

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo,

portoghese, russo, cinese, giapponese

Tradizioni in Svizzera

www.swissworld.org > Cultura > Tradizioni stagionali

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, russo,

cinese, giapponese

Volontariato

www.forum-freiwilligenarbeit.ch Lingue: tedesco, francese

www.benevol.ch Lingue: tedesco

Indirizzi delle autorità

www.ch.ch > Elenco delle autorità

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

129Manuale dell’investitore 2012

Conformemente a uno studio di UBS (Fig. 73), la Svizzera vanta il

potere d’acquisto più elevato al mondo, ovvero il reddito massi-

mo effettivamente disponibile rispetto ai prezzi. I prezzi di Zurigo

si attestano di fatto al secondo posto a livello internazionale,

seguiti da quelli di Ginevra al terzo posto. Soltanto a Oslo i prezzi

sono più elevati. Secondo un confronto internazionale, gli stipendi

di Zurigo si aggiudicano la prima posizione, seguiti da Copena-

ghen seconda e Ginevra terza.

Indice RDI 2011

da – 5,2 a – 2,0

da – 2,0 a – 1,0

da – 1,0 a – 0,3

da – 0,3 a – 0,0

da 0,0 a 0,3

da 0,3 a 0,6

da 0,6 a 1,0

da 1,0 a 1,5

da 1,5 a 2,0

da 2,0 a 3,0

Cantoni

Fig. 71: Reddito disponibile nei comuni svizzeri, 2011

Fonte: Credit Suisse Economic Research, Geostat

130 Manuale dell’investitore 2012

Reddito lordo (reddito da attività lucrativa, trasferimenti ecc.)

9’103 100,0 %

Spese obbligatorie di trasferimento − 2443 − 26,8 %Contributi per le assicurazioni sociali − 887 − 9,7 %Imposte − 1063 − 11,7 %Casse malati: assicurazione di base − 493 − 5,4 %Trasferimenti monetari ad altre famiglie − 195 − 2,1 %Reddito disponibile 6’465 71,00 %Altre assicurazioni, tasse e riporti – 532 – 5,8 % Spese per il consumo − 5311 − 58,3 %Alimentari e bevande analcoliche − 656 − 7,2 %Bevande alcoliche e tabacchi − 102 − 1,1 %Ristoranti e alberghi − 521 − 5,7 %Abbigliamento e calzature − 228 − 2,5 %Abitare ed energia − 1476 − 16,2 %Arredamento e gestione domestica corrente − 265 − 2,9 %Sanità − 234 − 2,6 %Trasporti − 745 − 8,2 %Trasmissione di messaggi − 172 − 1,9 %Intrattenimento, relax e cultura − 631 − 6,9 %Altre merci e servizi − 281 − 3,1 %Redditi sporadici 405 4,50 %Numero di persone per economia domestica (media)

2,21 − 100 %

Fonte: Ufficio federale di statistica, UST 2008

Fig. 72: Budget familiare medio, 2008 Fig. 73: Potere d’acquisto nel confronto internazionale, 2010

Il costo della vita

www.swissworld.org > Economia > Salari e benessere

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, russo,

cinese, giapponese

Dati statistici sui redditi, consumi e patrimonio

www.bfs.admin.ch > 20 Situazione economica e sociale della

popolazione > Redditi, consumi e patrimonio

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Fonte: UBS, Prezzi e salari: confronto del potere d’acquisto nel mondo, agosto 2010

Città Salario orario netto diviso per il prezzo del paniere di beni e servizi, affitti compresi(Zurigo = 100)

Zurigo 100,0Lussemburgo 94,3Dublino 93,5Ginevra 91,1New York 90,5Berlino 79,9Bruxelles 79,7Helsinki 77,4Londra 77,3Copenaghen 76,9Amsterdam 76,4Lione 74,9Francoforte 75,6Monaco 75,0Tokyo 74,0Oslo 68 ,8Parigi 67,8Hong Kong SAR 49,8Mosca 49,3São Paolo 41,7Singapore 35,2Shanghai 24,1Pechino 22,9

131Manuale dell’investitore 2012

La promozione della piazza economica svizzera è un’impor-

tante componente della politica economica e viene svolta in

stretta collaborazione con il settore privato e con i cantoni.

Come parte del programma «Svizzera. Promozione commer-

cio e investimenti.», vengono organizzate e coordinate su

incarico della Confederazione le attività di promozione degli

investimenti esteri in Svizzera.

14.1 Competenze.

In analogia alla struttura federalista dello Stato svizzero, la pro-

mozione statale della piazza economica è compito congiunto di

Confederazione e cantoni.

«Svizzera. Promozione commercio e investimenti.» è l’organismo a

livello nazionale per la commercializzazione unitaria all’estero della

Svizzera come sede imprenditoriale e rappresenta inoltre il primo in-

terlocutore per gli investitori esteri e provvede ad allacciare i contatti

con le autorità cantonali competenti.

Ai servizi di promozione economica dei cantoni spetta fornire

informazioni sui vantaggi che derivano dallo stabilirsi nel loro

cantone, curare i rapporti con gli investitori interessati, sottoporre

offerte concrete di insediamento e organizzare, attraverso i servizi

regionali e i comuni, l’assistenza degli investitori sul posto,

anche una volta avvenuto l’investimento, ai fini di curare durevol-

mente le relazioni con la clientela.

14. Promozione della Svizzera.

14.2 Politica e strumenti di promozione.

Tipico di un sistema economico liberale, in Svizzera la politica

economica si concentra sulla creazione e la cura ottimale

delle condizioni quadro economiche. Le misure di sostegno

finanziarie sono puntuali e mirate. In generale le prestazioni statali

fungono da integrazione alle iniziative private.

Il mix dei singoli strumenti, la loro disponibilità e il loro campo

d’applicazione dipendono generalmente dal progetto d’investi-

mento concreto, lasciando sufficiente spazio di manovra per solu-

zioni individuali su misura. Dopo una prima valutazione, vale quindi

la pena discutere il progetto con il servizio cantonale di promozione

economica. «Svizzera. Promozione commercio e investimenti.»

può essere molto utile in tale contesto.

14.3 Servizi di promozione commer­cio e investimento in Svizzera.

«Switzerland. Trade & Investment Promotion.» funge da passepar-

tout per accedere alla Svizzera e alle autorità del Paese. In stretta

collaborazione con diversi partner dell’economia privata e con la

rete di servizi cantonali di promozione economica, il programma

sostiene le aziende nella pianificazione delle seguenti attività:

• creazione di contatti con gli uffici di investimento regionali e

cantonali

• ricerca della sede ideale in Svizzera

• adempimento dei requisiti legali e amministrativi

132 Manuale dell’investitore 2012

• collaborazione con centri di ricerca e università

• costituzione di partnership con aziende svizzere nel vostro

settore di attività

• ottenimento di permessi di lavoro e di soggiorno

• valutazione della struttura aziendale ottimale e illustrazione del

sistema fiscale svizzero

«Switzerland. Trade & Investment Promotion.» sostiene le aziende

in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato del progetto

di investimento. Gli indirizzi di contatto sono indicati nell’appendi-

ce del libro.

14.4 Promozione cantonale.

La maggior parte dei cantoni svizzeri dispone di propri servizi

cantonali di promozione economica; alcuni invece agiscono

congiuntamente ad altri cantoni. Tutti i cantoni possono proporre

agevolazioni fiscali alle imprese come forma d’incentivo economico.

Gli ulteriori strumenti variano da un cantone all’altro, in base alle

circostanze e al contesto economico regionale (Ulteriori informa-

zioni: cap. 15.1).

14.5 Agevolazioni fiscali nell’ambito della politica regionale.

Nell’ambito della politica regionale della Confederazione, viene pro-

mosso in modo mirato lo sviluppo economico delle regioni struttu-

ralmente deboli come le zone montane e le regioni rurali. Importanti

progetti d’investimento e di innovazione nonché di costituzione e

insediamento di nuove imprese in queste zone, possono usufru-

ire di aiuti da parte della Confederazione grazie ad agevolazioni

fiscali (cfr. scheda delle zone di applicazione di cui alla fig. 75). Un

requisito fondamentale per la concessione di agevolazioni fiscali

da parte della Confederazione è che il progetto venga anche

sostenuto dal cantone competente con agevolazioni fiscali della

stessa entità.

La procedura per richiedere agevolazioni fiscali nell’ambito della

politica regionale passa sempre attraverso il cantone. I servizi

cantonali di promozione economica forniscono consulenza per

quanto riguarda il modo più adeguato di procedere.

Ambito delle prestazioni

Tipo di aiuto

Finanziamento di investimenti

• Concessione o mediazione di garanzie o cauzioni su crediti bancari

• Contributi alla riduzione degli interessi, pagamento degli interessi

• Prestiti senza interessi o a tassi agevo-lati

• Sovvenzione unica («a fondo perduto»)Acquisto di terreni e di locali

• Mediazione di terreni e locali• Contributo ai costi di pianificazione e/o

di sviluppo di terreni industriali• Contributo ai costi di trasformazione di

stabilimenti industrialiPersonale • Partecipazione ai costi di integrazione

lavorativa e di formazioneFiscalità • Concessione di agevolazioni fiscali per

il periodo di lancio e di sviluppo nonché per i progetti di ristrutturazione

Fonte: basi legali e documentazione dei servizi cantonali di promozione economica

Fig. 74: Esempi di strumenti di promozione dei cantoni

«Switzerland. Trade & Investment Promotion.»

www.invest-in-switzerland.com

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, portoghese, russo,

cinese, giapponese

Portale online del «Switzerland Business and Investment

Handbook»

www.swissnetwork.com

Lingua: inglese

133Manuale dell’investitore 2012

14.6 Altre istituzioni di promozione.

14.6.1 Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI)

La CTI è l’Agenzia per la promozione dell’innovazione della Con-

federazione che da oltre 60 anni promuove il trasferimento di

know-how e tecnologia tra le imprese e le università. Essa mette

in contatto i partner dei due settori in progetti di ricerca applicata e

sviluppo e sostiene la costituzione di start-up. A livello mondiale la

Svizzera fa parte degli Stati con le più elevate prestazioni nel campo

dell’innovazione. La CTI dispone di un budget di circa 100 milioni e

la sua attività si basa sul principio «science to market». In collabora-

zione con le università, le imprese elaborano nuove conoscenze per

lo sviluppo di prodotti e servizi e le implementano sul mercato.

La CTI promuove:

• progetti di R&S orientati al mercato, che le imprese attuano

nell’industria e nei servizi in collaborazione con le università

• la fondazione e lo sviluppo di imprese basate sulla ricerca

scientifica

• il trasferimento di conoscenze e tecnologia attraverso piattaforme

e network

La promozione di progetti di R&S è essenzialmente aperta a tutte

le discipline che propongono innovazioni basate sulle conoscenze

scientifiche. Le domande per i progetti vengono presentate se-

condo il principio bottom up. Per la promozione sono determinanti

il contenuto innovativo e le prospettive promettenti per quanto

riguarda la realizzazione sul mercato.

La CTI favorisce la formazione di futuri imprenditori attraverso il

programma «venturelab» che fornisce strumenti e metodologie

Fonte: Segretariato di Stato dell’economia SECO

Zone di applicazione secondo l’ordinanza del DFE del 28 novembre 2007Al 1º gennaio 2011

Fig. 75: Zone di applicazione delle agevolazioni fiscali, 2011

Agevolazioni fiscali (politica regionale)

www.seco.admin.ch > Temi > Promozione della piazza econo-

mica > Politica a favore delle PMI

Lingue: tedesco, francese, italiano

Ulteriori informazioni: cap. 9.4.3.

134 Manuale dell’investitore 2012

per l’approntamento dei metodi necessari alla realizzazione di

un’idea commerciale innovativa attraverso la costituzione di una

nuova impresa. I giovani imprenditori posso inoltre fare domanda

per un coaching professionale. Vengono promosse imprese fondate

su conoscenze e know-how tecnologico che vantano un elevato

potenziale di mercato.

L’iniziativa TST della CTI rafforza il trasferimento regionale di

conoscenze e tecnologia tra le università e l’industria regionale.

I promotori dell’innovazione favoriscono i contatti tra le PMI e le

università e sostengono lo sviluppo dei loro progetti. Le imprese e

i ricercatori svizzeri innovativi ottengono altre possibilità di sviluppo

attraverso l’accesso a programmi e reti internazionali, quali ad

esempio IMS, ESA ed EUREKA.

14.6.2 Centri tecnologici e per neoimprenditori

Le organizzazioni propizie alla nascita e allo sviluppo di attività

imprenditoriali sono parte imprescindibile di un’infrastruttura

economica. La Svizzera possiede un gran numero di parchi tec-

nologici e per neoimprenditori. I più importanti fra questi si sono

raggruppati in una federazione. Pur essendo di grandezza e di

orientamento tematico o tecnico diversi, alcuni si sono svilup-

pati in stretta collaborazione con le università, altri sono nati per

iniziativa puramente privata. Essi offrono ambienti a condizioni

solitamente preferenziali per la fase di avvio e sviluppo, infrastrut-

ture comuni e un’assistenza specializzata.

Grazie alla partecipazione della federazione a tutta una rete di

organizzazioni internazionali, i parchi tecnologici svizzeri traggono

vantaggio dalle infrastrutture disponibili a livello europeo. Così

facendo è possibile accelerare e organizzare in modo economi-

camente vantaggioso la difficile fase iniziale. Nelle grandi città

sono nati anche cosiddetti business center che offrono alle nuove

imprese siti d’insediamento provvisori con possibilità di sviluppo

modulabile in termini di spazio, piattaforme per lo scambio di

contatti e incubatori d’impresa.

I vantaggi dei centri tecnologici e per neoimprenditori.

• Servizi: consulenza, coaching, servizio telefonico ecc.

• Contatti con università e scuole universitarie professionali

• Cerchia di persone con idee e interessi affini

• Presenza di infrastrutture e ambienti flessibili

• Networking

• Maggiori opportunità di sopravvivenza, in media oltre il 90 %

Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI)

www.kti.admin.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Venturelab

www.venturelab.ch

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

CTI Start-up

www.ctistarup.ch

Lingue: inglese

Associazione svizzera dei centri tecnologici e per

neoimprenditori

www.swisspark.ch

Lingue: inglese

Technopark Allianz

www.technopark-allianz.ch

Lingue: tedesco

135Manuale dell’investitore 2012

5758

56

49

49 49

50

5455

41

53

5152

Berna/Altipiano1 GründerZentrum Bern

www.innobe.ch2 Berner Technopark

www.bernertechnopark.ch3 innoBE AG*, Bern, Biel, Thun

www.innobe.ch4 Neuunternehmer-Zentrum WRT Thun

www.wrt.ch5 e.Tower Thun

www.e-towers.ch6 Gründerzentrum Solothurn*, Solothurn

www.gzs.ch7 Coaching service du Jura bernois, Bévilard

www.cep.ch/coaching

Svizzera occidentale8 Parc scientifique PSE, Lausanne

www.parc-scientifique.ch9 biopôle park Lausanne, Epalinges

www.biopole.ch

10 Y-Parc AG, Yverdon

www.y-parc.ch11 BioAlps*, Ginevra

www.bioalps.org12 Eclosion SA, Plan-les-Ouates GE

www.eclosion.ch13 Fongit, Plan-les-Ouates GE

www.fongit.ch14 Neode Parc, La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel

www.neode.ch15 Fri Up, Fribourg/Friburgo

www.friup.ch

Vallese16 CimArk SA*, Sion

www.cimark.ch17 BioArk, Monthey

www.bioark.ch18 IdeArk, Martigny

www.ideark.ch19 PhytoArk, Sion

www.phytoark.ch

Fig. 76: Parchi tecnologici e per neoimprenditori

Fonte: Promozione della piazza economica del cantone di Zurigo, www.gruenden.ch

136 Manuale dell’investitore 2012

20 TechnoArk, Sierre

www.technoark.ch21 Fondation The Ark, Sion

www.theark.ch22 Centre des Compétences Financières, Sion/Naters

www.ccf-valais.ch

Svizzera centrale23 Businesspark Zug

www.businessparkzug.ch24 Technopark Luzern

www.technopark-luzern.ch25 microPark Pilatus, Alpnach

www.microparkpilatus.ch26 mccs – Micro Center Central-Switzerland AG, Sarnen

www.mccs.ch 27 areal#1 Unternehmerzentrum Nidwalden,Stansstad

www.nw.ch28 Technologiezentrum Steinen

www.technologiezentrum.ch29 InnovationsTransfer Zentralschweiz*, Horw*

www.itz.ch30 Zentrum für neue Technologien Hohle Gasse, Küssnacht

www.hohle-gasse.ch

Svizzera nordoccidentale31 business parc Reinach

www.businessparc.ch32 Tenum AG Liestal

www.tenum.ch33 TZW Technologiezentrum Witterswil

www.tzw-witterswil.ch34 Spin-off Inkubator Basel

www.eva-basel.ch35 business parc Reinach im Laufental, Zwingen

www.businessparc.ch36 Technologie- und Gründerzentrum Zurzibiet

www.tg-zurzibiet.ch37 Technopark Aagau, Windisch

www.technopark-aargau.ch

Zurigo/Svizzera orientale38 Startzentrum Zürich

www.startzentrum.ch39 Technopark Zürich

www.technopark.ch

40 glaTec Dübendorf

www.glatec.ch41 grow Gründerorganisation Wädenswil

www.grow-waedenswil.ch42 Technologiezentrum Linth, Ziegelbrücke

www.technologiezentrum.ch43 Stiftung Futur, Rapperswil

www.futur.ch44 Technologiepark Wetzikon

www.tp-wetzikon.ch45 ri.nova impulszentrum Rebstein

www.rinova.ch46 E-Tower*, Chur

www.e-towerchur.ch47 Innozet, Grüsch

www.innozet.ch48 Technopark® Winterthur

www.technopark-winterthur.ch49 Jung-Unternehmer-Zentrum, Wil, Flawil, Wattwil

www.tedizentrum.ch50 START! Gründungszentrum, Frauenfeld

www.gruendungszentrum.ch51 HTC High-Tech-Center AG,Tägerwilen

www.high-tech-center.ch52 Spider Town, Tägerwilen

www.spidertown.ch53 ITS Industrie- und Technozentrum*, Schaffhausen

www.its.sh.ch54 tebo, St. Gallen

www.tebo.ch55 BIO-Technopark Zürich-Schlieren

www.bio-technopark.ch56 KMU-Zentrum, Vaduz

www.kmu-zentrum.li

Ticino57 Centro Promozione Start-up, Lugano

www.cpstartup.ch58 Galleria High-Tech-Center, Manno

www.galleria.ch

* Questi centri offrono servizi, ma non locali.

137Manuale dell’investitore 2010

15.1 Indirizzi.

15. Allegati.

Switzerland. Trade & InvestmentPromotion.c/o Osec Stampfenbachstrasse 85CH-8006 ZurichTel. +41 44 365 51 51Fax +41 44 365 52 [email protected]

Europa

GermaniaSwiss Business Hub Germanyc/o Schweizerisches Generalkonsulat Hirschstrasse 22 70173 Stuttgart GermanyTel. +49 711 22 29 43 29Fax +49 711 22 29 43 [email protected]

FranciaSuisse. Promotion du Com-merce et des Investissements.c/o Ambassade de Suisse142, rue de Grenelle 75007 ParisFranceTel. +33 1 49 55 67 07Fax +33 1 49 55 67 [email protected]

Gran BretagnaSwiss Business Hub UK c/o Embassy of Switzerland 16-18 Montagu Place London W1H 2BQ Great Britain Tel. +44 20 76 16 60 00 Fax +44 20 77 23 64 55 [email protected]

ItaliaSwiss Business Hub Italyc/o Camera di Commercio Svizzera-ItaliaVia Palestro, 220121 MilanoItalyTel. +39 02 7632 031Fax +39 02 78 [email protected]

RussiaSwiss Business Hub Russia c/o Embassy of Switzerland Kursovoy Per. 7 119034 Moscow RussiaTel. +7 495 225 88 41 Fax +7 495 225 88 [email protected]

America

BrasileSwiss Business Hub Brazilc/o Consulado Geral da Suíça Av. Paulista 1754, 4° andarEdificio Grande Avenida 01310-920 São Paulo BrazilTel. +55 11 33 72 82 00Fax +55 11 32 53 57 [email protected]

USASwitzerland. Trade & Investment Promotion. c/o Consulate General of Switzerland 633 Third Avenue, 30th Floor New York, NY 10017-6706 USA Tel. +1 212 599 5700 ext 1032 Fax +1 212 599 4266 [email protected]

138 Manuale dell’investitore 2010

Asia/Pacifico

Cina Switzerland. Trade & Investment Promotion. c/o Swiss Business Hub ChinaSanlitun Dongwujie 3100600 BeijingChinaTel. +86 10 8532 88 88Fax +86 10 6532 43 [email protected]

GiapponeSwitzerland. Trade & Investment Promotion. c/o Swiss Business Hub Japan 5-9-12 Minami Azabu, Minto-kuTokyo 106-8589JapanTel. +81 3 5449 8408 (International calls)Tel. 0120 844 313 (Toll-free, domestic calls only)Fax +81 3 3473 [email protected]

IMEA

IndiaSwitzerland. Trade & Investment Promotion. c/o Swiss Business Hub India502 Dalamal House, 5th Floor206, Jamnalal Bajaj MargNariman PointMumbai 400 021India Tel. +91 22 4343 5600Fax +91 22 2285 [email protected]

Servizi cantonali di promozione economica

Argovia (AG)Aargau ServicesLocation MarketingRain 53P.O. BoxCH-5001 AarauTel. +41 62 835 24 40Fax +41 62 835 24 [email protected]

Appenzello Esterno (AR)Department of Economic Affairs & AgricultureOffice of Economic AffairsGovernment Building CH-9102 HerisauTel. +41 71 353 61 11Fax +41 71 353 62 [email protected]/wirtschaft

Appenzello Interno (AI)Economic DevelopmentMarktgasse 2CH-9050 AppenzellTel. +41 71 788 94 44Fax +41 71 788 94 [email protected]

Basilea-Città (BS) e Basilea-Campagna (BL)BaselAreaEconomic PromotionAeschenvorstadt 36CH-4010 BaselTel. +41 61 295 50 00Fax +41 61 295 50 [email protected]

Berna (BE)Berne Economic Development AgencyCanton of Berne Münsterplatz 3CH-3011 BerneTel. +41 31 633 41 20Fax +41 31 633 40 [email protected]

Friburgo (FR)Fribourg Development AgencyAvenue de Beauregard 1P.O. Box 1248CH-1700 FribourgTel. +41 26 425 87 00Fax +41 26 425 87 [email protected]

Ginevra (GE)Geneva Economic Development OfficeRue des Battoirs 7P.O. Box 740CH-1211 Geneva 4Tel. +41 22 388 34 34Fax +41 22 388 31 [email protected]

Glarona (GL)Office of Economic AffairsZwinglistrasse 6CH-8750 GlarusTel. +41 55 646 66 14Fax +41 55 646 66 [email protected]

Grigioni (GR)Economic Development and Tourism AgencyEconomic DevelopmentGrabenstrasse 1CH-7001 ChurTel. +41 81 257 23 42Fax +41 81 257 21 [email protected]

Giura (JU)Economic Development12, Rue de la PréfectureCH-2800 DelémontTel. +41 32 420 52 20Fax +41 32 420 52 [email protected]

Lucerna (LU)Business Development LucerneAlpenquai 30CH-6005 LucerneTel. +41 41 367 44 00Fax +41 41 367 44 [email protected]

Neuchâtel (NE)Office de Promotion Économique du canton de NeuchâtelRue de la Collégiale 3CH-2000 NeuchâtelTel. +41 32 889 68 23Fax +41 32 889 62 [email protected]

Nidvaldo (NW)Economic PromotionCanton of NidwaldenDorfplatz 7aCH-6371 StansTel. +41 41 618 76 54Fax +41 41 618 76 [email protected]

Obvaldo (OW)Business & Residential Promotion in ObwaldenDorfplatz 1CH-6060 SarnenTel. +41 41 660 90 66Fax +41 41 660 90 [email protected]

Sciaffusa (SH)Economic PromotionCanton of SchaffhausenHerrenacker 15CH-8200 SchaffhausenTel. +41 52 674 03 03Fax +41 52 674 06 [email protected]

139Manuale dell’investitore 2010

Svitto (SZ)Office for EconomyBahnhofstrasse 15P.O. Box 1187CH-6431 SchwyzTel. +41 41 819 16 34Fax +41 41 819 16 [email protected]

Soletta (SO)Solothurn Economic Development AgencyUntere Sternengasse 2CH-4509 SolothurnTel. +41 32 627 95 23Fax +41 32 627 95 [email protected]

San Gallo (SG)Location PromotionBusiness Development Agencyfor the Canton of St. GallenDavidstrasse 35CH-9001 St. GallenTel. +41 71 229 35 60Fax +41 71 229 47 [email protected]

Ticino (TI)Sezione della promozioneeconomicaViale S. Franscini 17CH-6501 BellinzonaTel. +41 91 814 35 41Fax +41 91 814 44 [email protected]

Turgovia (TG)Thurgau Business Development Agency Zürcherstrasse 183CH-8510 FrauenfeldTel. +41 52 724 26 06Fax +41 52 724 26 [email protected] www.wiftg.ch

Uri (UR)Economic Affairs, Canton of UriDepartment of Economic DevelopmentKlausenstrasse 4CH-6460 AltdorfTel. +41 41 875 24 01Fax +41 41 875 24 [email protected]/wfu

Vallese (VS)Business ValaisOffice for Economic DevelopmentMaison de CourtenPlace St. TheoduleCH-1950 SionTel. +41 27 606 73 50 Fax +41 27 606 73 56 [email protected] www.business-valais.ch

Vaud (VD)Economic Development Canton of VaudAvenue de Gratta-Paille 2 P.O. Box 19CH-1000 Lausanne 22 Tel. +41 21 644 00 60 Fax +41 21 644 00 79 [email protected]

Zugo (ZG)Economic Promotion of the Canton of Zug Economic ContactAabachstrasse 5CH-6301 ZugTel. +41 41 728 55 04Fax +41 41 728 55 [email protected]/economy

Zurigo (ZH)Office of Economy and Labour of the Canton of ZurichEconomic DevelopmentWalchestrasse 19CH-8090 ZurichTel. +41 43 259 49 92Fax +41 43 259 51 [email protected]

Organizzazioni intercan-tonali per il marketing delle location

BaselAreaEconomic DevelopmentAeschenvorstadt 36CH-4010 BaselTel. +41 61 295 50 00Fax +41 61 295 50 [email protected]

Greater Geneva Berne areaEconomic Development AgencyWorld Trade CenterAvenue de Gratta-Paille 2P.O. Box 253CH-1000 Lausanne 22Tel. +41 21 644 00 90Fax +41 21 644 00 [email protected]

Greater Zurich Area AGLimmatquai 112CH-8001 ZurichTel. +41 44 254 59 59Fax +41 44 254 59 [email protected]

St.GallenBodenseeAreaEconomic DevelopmentDavidstrasse 35 CH-9001 St. GallenTel. +41 58 229 22 [email protected] www.sgba.ch

Avviso importante

Le informazioni e i dati del presente documento sono tratti da varie fonti. Pur essendo frutto di

ricerche effettuate con la massima cura possibile, essi sono utilizzabili a rischio esclusivo del loro

fruitore. Osec e terzi che hanno messo a disposizione i contenuti dei vari capitoli declinano ogni

responsabilità o garanzia per l’attualità, la correttezza e la completezza delle informazioni pubblica-

te nel «Manuale dell’investitore».

140 Manuale dell’investitore 2010

15.2 Elenco delle figure.

Fig. 1: Classifiche internazionali della Svizzera ...............8Fig. 2: Carta geografica ...................................................9Fig. 3: Il sistema politico in Svizzera .............................11Fig. 4: Stabilità politica ..................................................12Fig. 5: Le economie più cosmopolite ............................14Fig. 6: Organizzazioni internazionali e importanti

organizzazioni non governative con sede in Svizzera ..............................................................15

Fig. 7: La Svizzera in cifre .............................................16Fig. 8: Prodotto interno lordo pro capite .......................17Fig. 9: Struttura settoriale e livelli di occupazione .........18Fig. 10: Competitività internazionale ...............................18Fig. 11: Indice dell’innovazione globale ..........................18Fig. 12: Bilancia commerciale .........................................19Fig. 13: Esportazioni e importazioni per blocchi

economici ...........................................................19Fig. 14: Investimenti diretti a fine 2009 ...........................20Fig. 15: Libertà economica, 2008 ....................................26Fig. 16: Panoramica del diritto di tutela ..........................29Fig. 17: Panoramica delle forme giuridiche .....................42Fig. 18: Procedura relativa alla costituzione di

un’impresa (SA, sagl) .........................................46Fig. 19: Spese di costituzione per società

anonime (SA) ......................................................47Fig. 20: Spese di costituzione per società a garanzia

limitata................................................................47Fig. 21: Ho bisogno di un visto? .....................................50Fig. 22: Prescrizioni in materia di visti per

determinati Paesi ...............................................50Fig. 23: Tipi di permesso .................................................53Fig. 24: Permessi di lavoro e di soggiorno:

regolamenti e procedure ....................................56Fig. 25: Paesi con cui esistono accordi relativi

ai tirocinanti ........................................................59Fig. 26: Informazioni sulla ricerca di immobili in Internet 60Fig. 27: Prezzi di mercato per aree da adibire ad uffici ...61Fig. 28: Svolgimento di un’operazione di acquisto .........62Fig. 29: Terreno edificabile, prezzi di mercato per edifici

commerciali ........................................................63Fig. 30: Prezzi di mercato appartamenti in locazione ......64Fig. 31: Prezzi di mercato per alloggi di proprietà ...........65Fig. 32: Obbligo di autorizzazione in base a gruppi di

persone ..............................................................66Fig. 33: Motivazione sul lavoro nel confronto

internazionale .....................................................68Fig. 34: Esperienza professionale internazionale ............69Fig. 35: Retribuzione lorda mensile (valore mediano)

per rami economici e grandi regioni ...................69Fig. 36: Reddito professionale lordo all’anno per

gruppo di professioni .........................................70

Fig. 37: Costo del lavoro nell’industria: oneri diretti (retribuzioni) e indiretti (contributi) ......................70

Fig. 38: Esempio di conteggio salariale: contributi a carico del dipendente e del datore di lavoro ......71

Fig. 39: Deregolamentazione del mercato del lavoro ......72Fig. 40: Rapporti tra lavoratori e datori di lavoro .............73Fig. 41: Durata del lavoro diurno, serale e notturno ........74Fig. 42: Assunzioni e licenziamenti .................................76Fig. 43: Panoramica dei contributi obbligatori ................77Fig. 44: Centri finanziari globali .......................................82Fig. 45: Interessi ipotecari ...............................................86Fig. 46: Strumenti di promozione statali ..........................88Fig. 47: Indice di solvibilità: i dieci Paesi più sicuri .........89Fig. 48: Costo del capitale ..............................................89Fig. 49: Inflazione, 2011 ..................................................90Fig. 50: Carico fiscale complessivo (total tax rate, TTR) .94Fig. 51: Attività internazionale .......................................101Fig. 52: Qualità dell’infrastruttura ..................................104Fig. 53: Voli intercontinentali da Zurigo (ZRH) e

Ginevra .............................................................107Fig. 54: Aeroporti nazionali e regionali in Svizzera ........108Fig. 55: Abbonati a Internet ...........................................110Fig. 56: Infrastruttura sanitaria ......................................111Fig. 57: Il sistema formativo svizzero ............................114Fig. 58: Qualità del sistema formativo ...........................115Fig. 59: Spesa pubblica per l’istruzione a persona .......115Fig. 60: Panorama dell’insegnamento superiore

in Svizzera ........................................................117Fig. 61: Tasse universitarie in CHF all’anno ...................118Fig. 62: Executive MBA: le offerte principali..................119Fig. 63: Tasse scolastiche delle scuole private

internazionali ....................................................120Fig. 64: Spesa complessiva pro capite per la

ricerca e lo sviluppo .........................................121Fig. 65: Premi Nobel per milione di abitanti, 2010 ........121Fig. 66: Istituti di ricerca in Svizzera ..............................121Fig. 67: Qualità di vita nel confronto internazionale ......123Fig. 68: Sicurezza personale e diritti di proprietà ..........124Fig. 69: Attrattiva per personale estero altamente

qualificato .........................................................124Fig. 70: Attività preferite durante il tempo libero ...........127Fig. 71: Reddito disponibile nei comuni svizzeri ...........129Fig. 72: Budget familiare medio ....................................130Fig. 73: Potere d’acquisto nel confronto

internazionale ...................................................130Fig. 74: Esempi di strumenti di promozione dei

cantoni .............................................................132Fig. 75: Zone di applicazione delle agevolazioni

fiscali ................................................................133Fig. 76: Parchi tecnologici e per neoimprenditori ..........135

141Manuale dell’investitore 2012

Paesi d’Europa.

142 Manuale dell’investitore 2012

Carta geografica della Svizzera.

143Manuale dell’investitore 2012

Aree linguistiche della Svizzera.

2000

0240

0002

Switzerland. Trade & Investment Promotion.

Stampfenbachstrasse 85

CH-8006 Zürich

Phone +41 44 365 51 51

[email protected]

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