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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITAé

DECRETO 20 marzo 2001.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tuberco-losi bovina e bufalina della regione autonoma Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SANITAé

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, riguardanteil regolamento concernente il piano nazionale per laeradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovinie bufalini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125del 30 maggio 1996;

Vista la documentazione trasmessa dalla regioneautonoma della Valle d'Aosta con la quale si chiede ilriconoscimento di territorio ufficialmente indenne datubercolosi bovina e bufalina per la regione medesima;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio della regione autonoma della Valled'Aosta e© dichiarato ufficialmente indenne da tuberco-losi bovina e bufalina.

2. Il presente decreto sara© trasmesso alla Corte deiconti per la registrazione e verra© pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

p. Il Ministro: Fumagalli Carulli

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001,

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e

dei beni culturali, registro n. 1 Sanita© , foglio n. 332

01A6714

DECRETO 10 maggio 2001.

Sperimentazione clinica controllata in medicina generale edin pediatria di libera scelta.

IL MINISTRO DELLA SANITAé

Visti i decreti del Ministro della sanita© 28 luglio e25 agosto 1977, pubblicati rispettivamente nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 216 del 9 agosto 1977 e n. 238 del1� settembre 1977;

Visto l'art. 2 del decreto 4 dicembre 1990 del Mini-stro della sanita© , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 297 del 21 dicembre 1990;

Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 139 del 19 giugno 1991;

Visto il decreto del Ministro della sanita© 27 aprile1992, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Uffi-

ciale n. 139 del 15 giugno 1992;

Visto l'art. 1, comma c), del decreto del Presidentedella Repubblica del 21 settembre 1994, n. 754, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro della sanita© 15 luglio1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz-

zetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1997, con il qualesono state recepite le linee guida dell'Unione europeain materia di buona pratica clinica per l'esecuzione dellesperimentazioni cliniche dei medicinali;

Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del21 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro della sanita© 18 marzo1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del28 maggio 1998, recante le linee guida di riferimentoper l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici;

Visto il decreto del Ministro della sanita© 18 marzo1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del28 maggio 1998, recante le modalita© per l'esenzionedagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle speri-mentazioni cliniche;

Visto il decreto del Ministro della sanita© 19 marzo1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del28 maggio 1998, riguardante il riconoscimento dellaidoneita© dei centri per la sperimentazione clinica deimedicinali;

Visto il comma 10 dell'art. 12-bis e il comma 2 del-l'art. 16-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999,n. 229, in cui si sancisce che la partecipazione a studiclinici controllati costituisce per i medici parte inte-grante della formazione continua;

Visto il decreto del Ministro della sanita© 23 novem-bre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del27 gennaio 2000, riguardante la composizione delComitato etico nazionale per le sperimentazioni clini-che dei medicinali;

Visto il decreto del Ministro della sanita© 3 gennaio2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del4 marzo 2000, riguardante gli accertamenti ispettivisulla osservanza delle norme di buona pratica clinica;

Vista la circolare ministeriale 5 ottobre 2000, n. 15,pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale

n. 262 del 9 novembre 2000;

Considerato che il contesto di diagnosi e cura dimolte patologie rilevanti in termini di salute pubblicaappartiene all'ambito dell'assistenza extra ospedaliera;

Considerato che la valutazione controllata dei profilidi efficacia e di sicurezza dei medicinali deve esserecondotta nelle condizioni e secondo le modalita© dellerealta© assistenziali;

Considerata pertanto la necessita© di condurre, perdeterminati farmaci, la sperimentazione sul territorio edi avvalersi a tal fine dei medici di medicina generale edei pediatri di libera scelta;

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Considerato che l'avvio di tali sperimentazioni

richiede garanzie particolari, una specifica formazione

e l'opportunita© di una fase transitoria;

Sentita la Commissione unica del farmaco nella

seduta del 3 e 4 aprile 2001;

Acquisito il parere nella Conferenza Stato-regioni

nella seduta del 24 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sperimentazioni cliniche dei medicinali di fase

III e particolari sperimentazioni cliniche di fase IV

(di specifico interesse per la rilevanza della patologia,

dell'intervento terapeutico e delle dimensioni del cam-

pione) possono essere effettuate da medici di medicina

generale (MMG) e da pediatri di libera scelta (PLS),

secondo le modalita© riportate nell'allegato l che costi-

tuisce parte integrante del presente decreto.

2. I MMG e PLS autorizzati a condurre le sperimen-

tazioni cliniche di cui al comma 1, debbono essere

iscritti in apposito registro, istituito e aggiornato ogni

sei mesi da ciascuna azienda sanitaria locale (ASL).

Con decreto del Ministro della sanita© , d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome sono fissati i criteri e

definiti i requisiti per l'iscrizione dei MMG e PLS nel

sopra citato registro, sulla base dei risultati e dei riscon-

tri effettuati nel periodo transitorio di cui al successivo

comma 1 dell'art. 2.

3. Il Ministero della sanita© svolge attivita© di forma-

zione finalizzate a migliorare le competenze nella

ricerca clinica dei MMG e PLS, ad uniformare le proce-

dure di conduzione ai requisiti richiesti dalle norme di

buona pratica clinica, e agli accertamenti ispettivi del

Ministero della sanita© .

4. La partecipazione alla sperimentazione, inclusi i

corsi specifici di cui ai punti 3.1.4 e 3.1.5 dell'allegato,

sara© riconosciuta ai fini dei crediti formativi previsti

dall'art. l6-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999,

n. 229. I criteri e le modalita© applicative saranno defi-

nite con specifico decreto del Ministro della sanita© ,

sentita la Commissione nazionale per la formazione

continua.

Art. 2.

1. Per i primi due anni dall'entrata in vigore del pre-

sente decreto, le esenzioni dagli accertamenti sui medi-

cinali da utilizzare nelle sperimentazioni cliniche che

prevedono la partecipazione dei MMG e PLS, di cui al

decreto ministeriale 18 marzo 1998 richiamato in pre-

messa, sono rilasciati dal Ministero della sanita© , previo

parere favorevole della Commissione unica del farmaco

(CUF). Il Ministero della sanita© autorizza l'inoltro del

protocollo al Comitato etico competente previo parere

favorevole della stessa Commissione.

2. Nulla e© mutato nel merito delle procedure adottate

dai responsabili della ASL in cui operano i MMG e

PLS per autorizzare l'effettuazione delle sperimenta-

zioni cliniche.

3. Trascorso il periodo transitorio di cui al comma 1,

si applicano le procedure di cui ai decreti ministeriali

15 luglio 1997 e 18 marzo 1998 richiamati in premessa.

Art. 3.

1. Non e© consentito agli sperimentatori intrattenere

rapporti economici diretti con lo sponsor; ogni even-

tuale rapporto di natura economica relativa agli speri-

mentatori deve essere intrattenuto dalla ASL che deve

provvedere alla stipula della convenzione.

Art. 4.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal pre-

sente decreto, si applicano alle sperimentazioni cliniche

dei medicinali di fase III e IV effettuate dai MMG e

PLS le disposizioni ministeriali vigenti.

Art. 5.

Il presente decreto sara© trasmesso agli organi di con-

trollo per la registrazione ed entra in vigore il primo

giorno del sesto mese successivo a quello di pubblica-

zione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro: Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei

beni culturali, registro n. 2, foglio n. 312

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Allegato 1

1. Ambito di applicazione.

1.1. Le sperimentazioni di cui al presente decreto si riferiscono

alle affezioni non richiedenti ricovero ospedaliero largamente diffuse

sul territorio nei riguardi delle quali si ritengano opportune sperimen-

tazioni controllate da condurre completamente o parzialmente in sede

extra ospedaliera con il coinvolgimento dei MMG e dei PLS.

1.2. I MMG e i PLS, inclusi negli appositi registri delle ASL,

sono autorizzati dal direttore generale della stessa azienda ASL, pre-

vio parere del proprio Comitato etico o di quello di riferimento indivi-

duato dalla regione, a condurre le sperimentazioni di cui al punto

1.1. Il direttore generale autorizza la sperimentazione ove non sia in

contrasto o di ostacolo alle priorita© assistenziali e programmatorie

della propria azienda.

1.3. I risultati delle sperimentazioni dovranno comunque essere

resi noti e potranno essere utilizzati ai fini dell'inoltro delle domande

di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commer-

cio (AIC) del medicinale.

1.4. Le attivita© di sperimentazione possono essere condotte

presso gli ambulatori dei medici singoli e/o associati dotati delle

caratteristiche (logistica, strumentazione, ecc.) minime necessarie alla

conduzione della sperimentazione nel rispetto del protocollo di stu-

dio, dei principi di Buona pratica clinica (ICH-GCP).

2. Rapporti tra paziente, sperimentatore e proponente la ricerca.

2.1. I MMG e i PLS esprimono volontariamente la propria dispo-

nibilita© a condurre sperimentazioni, chiedendo di iscriversi ad appo-

sito registro di cui al punto 1.2. La richiesta di iscrizione presentata

alla ASL sara© corredata di ogni opportuna documentazione atta a

comprovare la loro capacita© a condurre sperimentazioni cliniche.

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2.2. Le attivita© di sperimentazione devono essere considerate

come una componente qualificante della attivita© assistenziale. La par-

tecipazione a sperimentazioni dei MMG e PLS non produce effetti

sui massimali di scelta e sul diritto a percepire indennita© di piena

disponibilita© . Restano comunque valide le disposizioni di cui agli

accordi collettivi nazionali e accordi decentrati.

2.3. Nessun rapporto economico puo© essere istituito direttamente

tra lo sperimentatore e lo sponsor della ricerca. La remunerazione

dello sperimentatore sara© definita dall'ASL di appartenenza nell'am-

bito dei propri programmi di assistenza e potra© consistere preferibil-

mente in un potenziamento di strutture, servizi, apparecchiature, per-

sonale. Tale potenziamento sara© definito in sede di stipula di conven-

zione di cui all'art. 3.

2.4. Lo sperimentatore che agisce senza le dovute autorizzazioni

risponde di ogni eventuale illecito e danno. In tal caso, i dati di quello

sperimentatore non avranno validita© nell'ambito della sperimenta-

zione stessa.

3. Ruolo e compiti delle ASL nella sperimentazione in MG e PLS.

3.1. Sara© compito di ogni ASL attraverso una sua struttura

all'uopo individuata:

3.1.1. Autorizzare i MMG e i PLS ad effettuare la sperimenta-

zione, compilare e rendere noto un elenco dei medici che, avendone

fatto domanda di iscrizione al registro di cui al punto 2.1, sono rico-

nosciuti idonei ad effettuare sperimentazione clinica su farmaci.

3.1.2. Aggiornare almeno semestralmente l'elenco dei medici

iscritti.

3.1.3. Verificare la sussistenza delle caratteristiche di cui al

punto 1.4.

3.1.4. Attivare nell'ambito della convenzione, specifici corsi al

fine di assicurare l'adeguata formazione dei MMG e PLS partecipanti

alle sperimentazioni cliniche.

3.1.5. Prevedere che nell'ambito della convenzione economica

sia prevista l'attivazione di specifico corso per la sperimentazione cli-

nica approvata finanziato dallo sponsor e coordinato dalla ASL.

3.1.6. Sorvegliare che le attivita© di sperimentazione clinica con-

trollata, come singoli progetti e nel loro complesso, siano coerenti e

non interferiscano con le priorita© di assistenza, formazione, ricerca

della ASL e verificare che quanto richiesto dalla sperimentazione

garantisca comunque l'assistenza terapeutica ai pazienti non inclusi

nella sperimentazione e non rechi pregiudizio ai compiti previsti dagli

accordi convenzionali ivi compresi quelli decentrati; a tal fine la ASL

comunica almeno semestralmente alla regione competente per territo-

rio la lista delle sperimentazioni approvate e i MMG e PLS coinvolti.

3.1.7. Predisporre e sottoscrivere la convenzione che regola gli

aspetti finanziari e assicurativi con lo sponsor entro quarantacinque

giorni dalla domanda, nonche l'eventuale remunerazione ai singoli

sperimentatori.

3.1.8. Valutare le condizioni operative da adottare per le speri-

mentazioni proposte.

3.1.9. In accordo con il competente ufficio farmaceutico della

ASL, analogamente a quanto avviene a livello ospedaliero, stabilire

le condizioni necessarie a rispettare le regole di GCP-ICH per quanto

riguarda l'approvvigionamento, la distribuzione, la conservazione, la

contabilita© e la restituzione dei farmaci oggetto della sperimenta-

zione.

4. Procedure operative per avviare la sperimentazione in MG e PLS.

4.1. Lo sponsor, nel presentare la domanda, indichera© lo speri-

mentatore coordinatore sul territorio nazionale ed alleghera© la rela-

tiva lettera di accettazione.

4.2. Nella domanda presentata (a livello centrale per i primi due

anni) lo sponsor indichera© l'elenco delle regioni e ASL su cui intende

articolare la sperimentazione.

4.3. I direttori generali delle ASL provvederanno a trasmettere

alle regioni e al Ministero della sanita© l'elenco dei medici autorizzati

a condurre la singola sperimentazione clinica.

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DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento al sig. Haqaqi Artur del titolo di studio

estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della pro-

fessione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

del Dipartimento per l'ordinamento sanitario,

la ricerca e l'organizzazione del Ministero -

Direzione generale delle risorse umane e

delle professioni sanitarie

Vista la domanda con la quale il sig. Haqaqi Artur

ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere

conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia

della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'e-

sercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari,

delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il

riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti conferenze

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gen-

naio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto

legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1997

presso la scuola superiore privata di infermeria ûElena

Gjikaý di Elbasan (Albania) del sig. Haqaqi Artur,

nato a Elbasan (Albania) il giorno 13 marzo 1976, e©

riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della profes-

sione di infermiere.

2. Il sig. Haqaqi Artur e© autorizzato ad esercitare in

Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la pro-

fessione di infermiere, previa iscrizione al collegio pro-

fessionale territorialmente competente ed accertamento

da parte del collegio stesso della conoscenza della lin-

gua italiana e delle speciali disposizioni che regolano

l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo ricono-

sciuto con il presente decreto e© consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZADEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della funzione pubblica

DECRETO 24 maggio 2001.

Modifica del decreto del 7 ottobre 1999 relativo al sistema ditrasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il com-parto universita© .

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIOE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITAé E DELLARICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûDisci-plina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Pre-sidenza del Consiglio dei Ministriý;Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con-

cernente ûL'ordinamento della Presidenza del Consi-glio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge15 marzo 1997, n. 59ý;Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica

del 7 ottobre 1999 relativo alle modalita© di trasferi-mento dei contributi a favore dell'ARAN per il com-parto ûUniversita© ý, ai sensi dell'art. 50, comma 8, deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;Visto il decreto del Presidente della Repubblica

1� dicembre 1999, n. 477 - Regolamento recante normeconcernenti l'organizzazione del Ministero dell'univer-sita© e della ricerca scientifica e tecnologica;Ravvisata la necessita© di provvedere, di concerto con

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-zione economica, e con il Ministro dell'universita© edella ricerca scientifica e tecnologica, ad una modificadel succitato decreto del 7 ottobre 1999, volta alla sem-plificazione, della procedura di definizione del sistemadei trasferimenti dei contributi a favore dell'ARANper il comparto ûUniversita© ý;Sentito il presidente della Conferenza dei rettori delle

universita© italiane, che ha espresso il parere favorevolecon la lettera n. 1023-00/P/rg del 7 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro perla funzione pubblica di concerto con il Ministro deltesoro, del bilancio e della programmazione economicae con il Ministro dell'universita© e della ricerca scienti-fica e tecnologica, del 7 ottobre 1999, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del

12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalita© di tra-sferimento dei contributi a favore dell'ARAN per ilcomparto ûUniversita© ý, ai sensi dell'art. 50, comma 8,del decreto legislativo n. 29 del 1993, e© sostituito dalseguente:

û2. Il Ministero dell'universita© e della ricerca scien-tifica e tecnologica quantifica la somma complessivadovuta all'ARAN a carico di ciascun amministrazionedel comparto, sulla base del personale tecnico-ammini-strativo in servizio, e provvede a trattenere il relativoimporto sulle risorse del fondo per il finanziamentoordinario delle universita© dovute dal predetto Mini-stero alle singole amministrazioni ed a versarlo diretta-mente all'ARAN, entro il 28 febbraio di ciascun anno,mediante accreditamento sulla contabilita© specialen. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provin-ciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comu-nicazione all'ARANý.

Roma, 24 maggio 2001

Il Ministro per la funzione pubblicaBassanini

p. Il Ministro del tesoro, del bilancioe della programmazione economica

Giarda

p. Il Ministro dell'universita©e della ricerca scientifica e tecnologica

Guerzoni

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MINISTERO DELLA SANITAé

DECRETO 30 maggio 2001.

Accertamenti ispettivi sulla osservanza delle norme di buonapratica di fabbricazione e di buona pratica clinica.

IL MINISTRO DELLA SANITAé

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1991,n. 139, cos|© come modificato dal decreto legislativo18 febbraio 1997, n. 44, pubblicato nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997;Considerato l'art. 7 del predetto decreto legislativo,

che prevede che le facolta© ispettive possono essere eser-citate dal Ministero della sanita© anche nelle fasi diricerca e di sviluppo dei medicinali;Visto il decreto del Ministro della sanita© del 19 marzo

1996 e successive modifiche ed integrazioni, con il qualevengono designati i funzionari abilitati a condurre ispe-zioni di buona pratica di fabbricazione;

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Visto il decreto del Ministro della sanita© 15 luglio1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz-zetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1997, con il qualesono state recepite le linee guida dell'Unione europeadi buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimen-tazioni cliniche dei medicinali;

Considerato che il predetto decreto elenca in allegatole guide europee per le prove cliniche, da tenere pre-sente nella esecuzione delle sperimentazioni;

Considerato in particolare che le predette linee guidaprevedono attivita© ispettive sulle sperimentazioni, cos|©come definite al paragrafo 1.29 dell'allegato 1 aldecreto;

Visto il decreto 7 novembre 1997 del Ministro dellasanita© di concerto con il Ministro del tesoro in applica-zione dell'art. 1, lettera a), punto 2 del richiamatodecreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto del Ministro della sanita© del 18 marzo1998, recante modalita© per l'esenzione dagli accerta-menti, sui medicinali utilizzati nelle sperimentazionicliniche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio1998, n. 122;

Considerato in particolare l'art. 7, comma 6, del pre-detto decreto che prevede che il Ministero della sanita©effettui a campione, la vigilanza sulle modalita© di istitu-zione e di funzionamento dei comitati etici nonche sulleattivita© svolte dagli stessi nell'ambito della materiadisciplinata dal medesimo decreto e dal decreto15 luglio 1997;

Visto il decreto del Ministro della sanita© 18 marzo1998 relativo alle linee guida di riferimento per l'istitu-zione e il funzionamento dei comitati etici pubblicatonella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122;

Considerato il paragrafo 4.5 dell'allegato 1 al pre-detto decreto che prevede che la documentazione rela-tiva all'attivita© dei comitati etici, inclusa quella pro-dotta dai proponenti la sperimentazione deve essereresa disponibile ai fini delle attivita© di vigilanza delMinistero della sanita© ;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2000 inerenteûAccertamenti ispettivi sulla osservanza delle norme dibuona pratica clinicaý pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 53 del 4 marzo 2000;

Vista la direttiva 2001/20/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio del 4 aprile 2001 in tema di applica-zione delle buone pratiche cliniche, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale delle Comunita© europee del 1� mag-gio 2001;

Ritenuto utile, al fine di istituire un corpo ispettivonel settore, mettere in atto uno specifico percorso for-mativo che si avvalga sia di interventi didattici che ditirocini pratici;

Ritenuto altres|© utile attivare interventi formativi afavore di coloro che sono oggetto degli accertamentiispettivi di buona pratica clinica;

Decreta:

Art. 1.

Ispettori

1. Ai fini della realizzazione delle ispezioni di cui allepremesse, con decreto del direttore generale della Dire-zione generale della valutazione dei medicinali e dellafarmacovigilanza, viene istituita una lista di ispettoridi buona pratica di fabbricazione e una lista di ispettoridi buona pratica clinica, che posseggano i requisiti sta-biliti dalle procedure operative standard per le ispe-zioni, in vigore presso la stessa Direzione generale, trai quali la partecipazione a specifico iter formativo dadettagliare in dette procedure.

2. I singoli accertamenti ispettivi di cui al presentedecreto, sono effettuati, su incarico del dirigente dell'uf-ficio competente, dal personale di cui alle liste istituiteai sensi del comma 1, secondo le professionalita©occorrenti.

3. Nelle more della definizione delle liste di cui alcomma 1 le ispezioni di cui al presente decreto vengonosvolte su designazione del direttore generale del pre-detto dipartimento, dietro proposta del dirigente del-l'ufficio competente.

4. Ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, ildirigente dell'ufficio competente e gli ispettori di cui alpresente decreto, ciascuno per quanto di propria com-petenza, hanno accesso agli archivi degli uffici i cui attipossono essere utili per le attivita© che debbono svol-gere, nonche ai relativi sistemi informatizzati.

Art. 2.

Oggetto degli accertamenti ispettivi

1. Gli accertamenti ispettivi sulle officine di produ-zione dei medicinali e relative pertinenze da effettuarsiai sensi del comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativodel 29 maggio 1991, n. 178, richiamato in premessa,sono condotti al fine di verificare l'osservanza dellenorme di buona pratica di fabbricazione di cui alladirettiva n. 91/356 e per le valutazioni necessarie alleattivita© autorizzative e di controllo del Ministero dellasanita© in materia di produzione dei medicinali.

2. Gli accertamenti ispettivi da effettuarsi nelle fasi diricerca e sviluppo dei medicinali, ai sensi del comma 7,art. 7 del decreto legislativo del 29 maggio 1991,n. 178, richiamato in premessa, sono condotti al fine di:

a) verificare l'osservanza delle norme di buonapratica clinica di cui al decreto ministeriale 15 luglio1997, richiamato in premessa;

b) valutare la conformita© delle attivita© dei comi-tati etici alle procedure in vigore, ai sensi dei decretiministeriali 18 marzo 1998, richiamati in premessa;

c) valutare la conformita© dei pareri di comitatietici locali agli orientamenti scientifici nazionali ecomunitari.

3. I dirigenti preposti agli uffici della predetta dire-zione generale, che per l'espletamento delle propriecompetenze abbiano necessita© dei predetti accertamentiispettivi, possono farne richiesta al dirigente dell'ufficiocompetente.

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17-9-2001 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 216

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Art. 3.

Formazione degli ispettori

1. La Direzione generale della valutazione dei medi-cinali e della farmacovigilanza, al fine di garantire lenecessarie competenze del personale adibito allo svolgi-mento dei compiti ispettivi di cui al presente decreto,realizza e promuove, nell'ambito di un programma,coordinato dal dirigente del predetto ufficio compe-tente, specifici corsi ed altre attivita© informativo-forma-tive per il personale incaricato o da adibire a compitiispettivi.2. Le attivita© informativo-formative, di carattere

didattico e pratico, di cui al comma 1, sono realizzate,secondo le modalita© ritenute idonee, anche tramite lapartecipazione alle iniziative internazionali, in partico-lare in ambito comunitario, ai fini della armonizzazionedelle procedure e delle ispezioni comunitarie.3. Con le medesime modalita© di cui al comma 1 ven-

gono realizzate specifiche attivita© formative per il per-sonale delle strutture sanitarie pubbliche o con questeconvenzionato, suscettibili di verifiche ispettive.

Art. 4.Compensi

1. Al personale che svolge gli accertamenti di cui alpresente decreto e© dovuto, ai sensi del comma 5 del-l'art. 7 del richiamato decreto legislativo 29 maggio1991, n. 178, il compenso stabilito con decreto del7 novembre 1997 del Ministro della sanita© , di concertocon il Ministro del tesoro, richiamato in premessa.2. Il compenso, di cui al comma 1, come previsto dal

richiamato art. 7, comma 4 del decreto legislativo29 maggio 1991, e© a carico totale delle aziende titolaridella produzione dei farmaci e i relativi versamentiaffluiranno al capitolo di entrata n. 3615, capo XX, delMinistero della sanita© ; i predetti oneri sono imputati alcompetente capitolo 4346 dello stato di previsione delMinistero della sanita© , ai sensi dell'art. 7, comma 6,del citato decreto legislativo n. 178/1991.

Art. 5.Titoli di servizio

1. Gli incarichi svolti in applicazione al presentedecreto sono annotati nei relativi fascicoli personali ecostituiscono titoli di servizio specifici.

Art. 6.Disposizioni finali

1. Sono abrogati il decreto ministeriale 19 marzo1996 e successive modifiche e integrazioni e il decretoministeriale 3 gennaio 2000.2. Il presente decreto sara© trasmesso agli organi di

controllo.

Roma, 30 maggio 2001

Il Ministro: Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 1� agosto 2001Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona

e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita© , foglio n. 74

01A10050

DECRETO 26 luglio 2001.

Assegnazione del numero di identificazione nazionale allaspecialita© medicinale per uso veterinario ûEurifel Felvý.

IL DIRIGENTE

dell'Ufficio XI della Direzione generale

della sanita© pubblica veterinaria alimenti e

nutrizione

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita©europee del 22 luglio 1993 (CEE) n. 2309/93, che stabi-lisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e lavigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario eche istituisce un'Agenzia europea di valutazione deimedicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, esuccessive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione european. C(2000) 972 del 13 aprile 2000 ed i relativi allegati,recante l'autorizzazione all'immissione in commerciodella specialita© medicinale per uso veterinario ûEurifelFelvý della ditta Merial - 17, Rue Bourgelat, 69002 -Lyon - France rilasciata secondo la procedura europeacentralizzata;

Ritenuto necessario attribuire alla specialita© medici-nale per uso veterinario di cui trattasi un numero nazio-nale di identificazione;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale per uso veterinario EURIFEL FELVgia© inserito nel registro comunitario dei medicinali coni numeri:

ûEurifel Felvý scatole di 2 flaconi x10 - EU/2/00/019/001;

ûEurifel Felvý scatole di 2 flaconi x20 - EU/2/00/019/002;

ûEurifel Felvý scatole di 2 flaconi x50 - EU/2/00/019/003;

ûEurifel Felvý scatole di 10 blister ciascuno conte-nenti 1 flacone e 1 siringa - EU/2/00/019/004.

Vengono attribuiti i seguenti numeri di identifica-zione nazionali:

ûEurifel Felvý scatole di 2 flaconi x10 - A.I.C.n. 103023014;

ûEurifel Felvý scatole di 2 flaconi x20 - A.I.C.n. 103023026;

ûEurifel Felvý scatole di 2 flaconi x50 - A.I.C.n. 103023038;

ûEurifel Felvý scatole di 10 blister ciascuno conte-nenti 1 flacone e 1 siringa - A.I.C. n. 103023040.

Art. 2.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla deci-sione della Commissione delle Comunita© europee rela-tiva alla specialita© di cui al presente decreto al Mini-stero della sanita© - Direzione generale della sanita© pub-blica veterinaria alimenti e nutrizione.

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17-9-2001 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 216

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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

21 settembre 2001, n. 439.

Regolamento di semplificazione delle procedure per la veri-

fica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici speri-

mentali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costitu-

zione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

allegato 1, n. 111, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto

legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto

legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del

Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanita© ,

espresso dalla Sezione V nella seduta del 30 gennaio

2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza

del 23 aprile 2001;

Considerato che le competenti Commissioni parla-

mentari non hanno espresso il prescritto parere entro i

termini assegnati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto

con il Ministro della sanita© ;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per

l'accertamento della composizione e dell'innocuita© dei

prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della

sperimentazione clinica sull'uomo, di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della

Repubblica 21 settembre 1994, n. 754. L'accertamento

della composizione e dell'innocuita© implicano, rispetti-

vamente, la verifica della qualita© e della sicurezza d'im-

piego del prodotto farmaceutico, quest'ultima valutata

in rapporto all'efficacia dello stesso, secondo quanto

previsto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 2.

Definizione

1. La sperimentazione clinica di fase I comprende

un insieme di studi sul soggetto volontario sano o

ammalato, che riguarda la determinazione del profilo

di tollerabilita© e quello farmacocinetico/metabolico

di un farmaco. Nei soggetti ammalati, questi studi

possono includere la valutazione di indici di efficacia

nel caso di farmaci per i quali l'attesa di un effetto

terapeutico giustifica la somministrazione di sostanze

che presentano rischi non accettabili nei volontari

sani.

2. Tali studi possono essere eseguiti sull'uomo volon-

tario malato nel caso di prodotti farmaceutici per i

quali l'attesa di un effetto terapeutico giustifica la som-

ministrazione di sostanze ad elevata tossicita© o che pre-

sentano rischi non accettabili nei volontari.

3. Prima di procedere all'avvio della sperimentazione

clinica di un medicinale di nuova istituzione, cos|© come

definito all'articolo 3, i richiedenti sono tenuti ad acqui-

sire il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanita© ,

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto

del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,

n. 754.

Art. 3.

Prodotto farmaceutico di nuova istituzione

1. Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della

Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, che precedono

l'avvio degli studi clinici, per nuovo prodotto farmaceu-

tico o prodotto farmaceutico di nuova istituzione si

intende un medicinale come definito nell'articolo 1,

commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991,

n. 178, e successive modificazioni, che rientri in una

delle seguenti categorie:

a) non sia mai stato utilizzato nell'uomo;

b) sia stato utilizzato nell'uomo, ma in modo ina-

deguato o insufficiente secondo una motivata determi-

nazione del Ministero della sanita© o del Comitato etico

locale, ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 1998,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio

1998.

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19-12-2001 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 294

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Art. 4.

Domanda relativa all'accertamento

della qualita© , efficacia e sicurezza del prodotto

1. La domanda, redatta in carta da bollo, relativa agli

accertamenti di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere

inviata all'Istituto superiore di sanita© , corredata di:

a) documentazione e, eventualmente, materiali

pertinenti all'accertamento della qualita© ;

b) documentazione preclinica pertinente all'accer-

tamento dell'efficacia;

c) documentazione preclinica pertinente all'accer-

tamento della sicurezza;

d) programma di sperimentazione clinica di fase I;

e) ricevuta di versamento della tariffa, prevista

dal decreto ministeriale 6 marzo 1992, e successive

modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del

13 aprile 1992;

f) copia della comunicazione delle determinazioni

del Comitato etico locale o del Ministero della sanita©

nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Con decreto del Presidente dell'Istituto superiore

di sanita© e© individuata la documentazione di cui al

comma 1, lettere a), b), c) e d), da allegare alla

domanda. Il decreto e© pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica italiana.

3. Copia della domanda, priva di allegati, deve essere

trasmessa dal richiedente al Ministero della sanita© ,

direzione generale per la valutazione dei medicinali e

la farmacovigilanza.

4. L'Istituto superiore di sanita© comunica al richie-

dente, entro cinque giorni dal ricevimento della

domanda, la data di avvenuta acquisizione della docu-

mentazione ed il numero di protocollo attribuito alla

pratica.

Art. 5.

Accertamenti istruttori

1. L'Istituto superiore di sanita© , sulla base della docu-

mentazione di cui all'articolo 4, comma 1, richiedendo,

ove necessario, supplementi di documentazione o collo-

qui con esperti designati del richiedente, formula un

parere sulla ammissibilita© alla sperimentazione di fase

I del nuovo prodotto farmaceutico, in base:

a) alla valutazione della qualita© del prodotto,

anche mediante verifiche su campioni ove necessario;

b) alla valutazione del rapporto fra rischi prevedi-

bili e benefici ipotizzabili in relazione ai risultati della

sperimentazione pre-clinica.

2. Il parere sull'ammissibilita© indica, se del caso, i

limiti e le condizioni cui e© subordinata la sperimenta-

zione di fase I; esso e© comunicato entro sessanta giorni

dalla data di cui all'articolo 4, comma 4, al Ministero

della sanita© ed al richiedente.

3. Per la sperimentazione di fase I realizzata diretta-

mente su pazienti oncologici, portatori di AIDS o di

altre malattie per le quali i farmaci non possono essere

utilizzati in soggetti volontari sani, il parere sull'ammis-

sibilita© si riferisce esclusivamente all'avvio della speri-

mentazione del farmaco; in tal caso le modalita©

dell'esecuzione del protocollo sono rimesse alle valuta-

zioni del Comitato etico in cui opera lo sperimentatore

coordinatore. Ai fini dell'accertamento della qualita©

efficacia e sicurezza del prodotto farmaceutico, il ter-

mine procedimentale di cui al comma 2, e© ridotto a

trenta giorni per la comunicazione dell'esito dell'atti-

vita© istruttoria. Il Comitato etico potra© iniziare la pro-

pria attivita© istruttoria sullo stesso protocollo anche in

attesa del parere definitivo sull'ammissibilita© da parte

dell'Istituto superiore di sanita© .

4. Il termine di sessanta giorni e© sospeso quando

l'Istituto superiore di sanita© invita il richiedente a rego-

larizzare la domanda, ad integrare la documentazione

o a partecipare ad una audizione.

5. La domanda decade se il richiedente non risponde

entro il termine di un anno dalla data di ricevimento

delle richieste dell'Istituto di cui al comma 4.

Art. 6.

Modifiche delle modalita© di sperimentazione

1. Qualora nel corso degli studi previsti dal piano cli-

nico di fase I approvato, si ravvisi, sulla base dei risul-

tati ottenuti, la necessita© di modificare i limiti e le con-

dizioni di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente tra-

smette all'Istituto superiore di sanita© la relativa

documentazione. L'Istituto superiore di sanita© , comu-

nica al richiedente e al Ministero della sanita© le proprie

determinazioni entro trenta giorni.

Art. 7.

Commissione per l'accertamento dei requisiti

dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione

1. Per l'espletamento degli adempimenti di cui all'ar-

ticolo 5 e© istituita, presso l'Istituto superiore di sanita© ,

la Commissione per la valutazione dell'ammissibilita©

alla sperimentazione di fase I.

2. La Commissione, nominata dal Ministro della

sanita© , e© composta dal presidente dell'Istituto, dal diret-

tore della direzione generale per la valutazione dei

medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della

sanita© , nonche da sei esperti nelle materie di cui all'arti-

colo 4, comma 1; tre di tali esperti sono scelti tra perso-

nalita© del mondo scientifico estranee al Ministero della

sanita© e all'Istituto. Il presidente dell'Istituto superiore

di sanita© ed il direttore della direzione generale della

valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del

Ministero della sanita© possono nominare un delegato.

3. Il Ministro della sanita© approva con decreto un

elenco di ulteriori esperti che la Commissione consulta

in casi specifici.

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4. L'incarico dei Componenti di cui al comma 2 edegli esperti di cui al comma 3 e© triennale e puo© essererinnovato piu© volte per gli appartenenti all'Istitutosuperiore di sanita© e per due volte per gli esterni.

Art. 8.

Lavori della Commissione per l'accertamento dei requisiti

dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione

1. La Commissione e© presieduta dal presidentedell'Istituto superiore di sanita© o dal suo delegato e siriunisce, su convocazione del presidente, almeno unavolta al mese.

2. La Commissione si avvale di ulteriori esperti, sceltidall'elenco di cui all'articolo 7, comma 3.

3. Per la validita© delle sedute e© necessaria la presenzadi almeno cinque componenti della Commissione,incluso il presidente o il suo delegato. La Commissionedelibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita©di voti prevale il voto del presidente.

4. Ai componenti della Commissione di cui all'arti-colo 7, comma 2, e agli esperti di cui al comma 2 delpresente articolo, spetta un gettone di presenza il cuiammontare, a carico dell'Istituto superiore di sanita© , e©stabilito con decreto del Ministro della sanita© , di con-certo con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gliesperti, se estranei all'amministrazione dello Stato,sono equiparati, ai fini dell'eventuale trattamento dimissione, ai dipendenti con qualifica di dirigente diprima fascia dell'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Medicinali di particolare importanza

e riduzione di termini procedimentali

1. Sono considerati medicinali di particolare impor-tanza terapeutica quei prodotti farmaceutici che sono:

a) proposti per il trattamento di malattie a pro-gnosi grave o infausta;

b) proposti per il trattamento di malattie rare;

c) che ipotizzano un sostanziale progresso neltrattamento di determinate malattie;

d) preparati con tecnologie innovative.

2. Ai fini dell'accertamento della qualita© , efficacia esicurezza del prodotto farmaceutico, i termini procedi-mentali di cui agli articoli 5, commi 2, 4 e 5, sono ridottirispettivamente a trenta giorni per la comunicazionedell'esito dell'istruttoria ed a quindici giorni per lemodifiche dell'autorizzazione.

3. La richiesta di riconoscimento di appartenenza aduna delle categorie citate nel comma 1 deve essere pro-dotta contestualmente alla domanda di cui all'arti-colo 4 e l'accettazione di detta richiesta e© notificataall'interessato contestualmente alla comunicazione dicui all'articolo 4, comma 4.

Art. 10.

Rapporto sui risultati

1. Entro sei mesi dopo il completamento degli studiautorizzati il richiedente trasmette, per informazione,un rapporto completo sui risultati all'Istituto superioredi sanita© e al Ministero della sanita© , direzione dellavalutazione dei medicinali e della farmacovigilanza,oltre che al Comitato etico.

Art. 11.

Centri accreditati

1. Le ricerche cliniche di fase I sul volontario sanopotranno essere eseguite solo da parte dei centri accre-ditati presenti in un elenco redatto dalla direzione gene-rale della valutazione dei medicinali e della farmacovi-gilanza del Ministero della sanita© . Il Ministero dellasanita© pubblichera© i requisiti minimi necessari perchepossa essere svolta una sperimentazione in fase I susoggetti malati di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, il pre-sente regolamento entra in vigore il quindicesimogiorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-tivi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiun-que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, add|© 21 settembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro per la

funzione pubblica

Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: CastelliRegistrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e

dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 400

öööööö

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazionecompetente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unicodelle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali dellaRepubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al

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19-12-2001 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 294

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solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e© ope-

rato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note alle premesse:

ö L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Pre-

sidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare

i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

ö Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 ago-

sto 1988, n. 400, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 (Disciplina dell'attivita© di Governo

e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

û2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

zione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono

emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le

leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regola-

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della

materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

dall'entrata in vigore delle norme regolamentariý.

ö Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,

n. 59, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

17 marzo 1997, n. 63 (Delega al Governo per il conferimento di fun-

zioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica

amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

ûArt. 20. ö 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, pre-

senta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di

norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti

amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per

l'esercizio della potesta© regolamentare nonche i procedimenti oggetto

della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In

allegato al disegno di legge e© presentata una relazione sullo stato di

attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costitu-

zione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino

a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la

materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2,

della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordina-

mento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su propo-

sta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della fun-

zione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acqui-

sizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del

Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro compe-

tente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta

giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti pos-

sono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno succes-

sivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le

norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princ|© pi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli

che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo

da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni

intervenenti, anche riordinando le competenze degli uffici, accor-

pando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che

risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare

competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e

uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra

loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che

si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della

medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e

accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima atti-

vita© , anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio© corri-

sponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita© normativa,

disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che preten-

dono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in

essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e

contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integra-

zione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui

all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti ammini-

strativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione

della loro specificita© , l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione

degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei

relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilita© e delle procedure di

verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu©

rispondenti alle finalita© e agli obiettivi fondamentali definiti dalla

legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princ|© pi gene-

rali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'am-

ministrazione e per i cittadini, costi piu© elevati dei benefici consegui-

bili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita© amministrativa

diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedi-

mentale dell'attivita© e degli atti amministrativi ai princ|© pi della nor-

mativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello

autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla

normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussi-

stano piu© le ragioni che giustifichino una difforme disciplina setto-

riale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organiz-

zativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie

informatiche.

5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di

procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e

alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi

ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli

effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplifica-

zione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono

formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle

norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate

dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto

dei princ|© pi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costi-

tuiscono princ|© pi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposi-

zioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando

esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le

province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i

rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge

medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto

dei princ|© pi, criteri e modalita© di cui al presente articolo, quali norme

generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per

ö 6 ö

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gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, perdisciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge,nonche le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cuialla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchevalutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazio-nali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universi-tario, prevedendo altres|© l'istituzione di un Consiglio nazionale deglistudenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitariagli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso diabbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'am-montare complessivo della contribuzione a carico degli studenti inrapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita© , gra-duando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita© , solidarieta©e progressivita© in relazione alle condizioni economiche del nucleofamiliare, nonche a definire parametri e metodologie adeguati per lavalutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei.Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione bien-nale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore diricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti deiconcorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle universita© di ere-dita© , donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preven-tiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono ema-nati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti permateria.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8,lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previstodall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e© emanato anche nellemore della costituzione della Consulta nazionale per il diritto aglistudi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo proponeannualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegifica-zione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regola-mentari, con particolare riferimento alle materie interessate dallaattuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della pre-sente legge, il Governo e© delegato ad emanare, entro il termine di seimesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislatividi cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cuiall'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta dilegge, nonche testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui almedesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessariemodifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri pre-visti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articoloý.

ö Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 2, lettera a), del decretolegislativo 30 giugno 1993, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

3 agosto 1993, n. 180 (Riordinamento del Ministero della sanita© , anorma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992,n. 421):

û2. Il Consiglio superiore di sanita© esprime parere obbligatorio:

a) sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazionecentrale che interessino la salute pubblica;ý.

ö Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decretolegislativo 30 giugno 1993, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

3 agosto 1993, n. 180 (Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita© ,a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992,n. 421):

û2. L'Istituto:

a) promuove, con compiti di indirizzo tecnico e di coordina-mento, programmi di interesse nazionale, coerenti con gli obiettividel Piano sanitario nazionale, nel campo della promozione e tuteladella salute, in collaborazione con le regioni e con le unita© sanitarielocali e le aziende ospedaliere, nonche con enti pubblici e privati dirilevanza nazionale;ý.

ö Per il riferimento all'art. 1, comma 1, lettera c), del decretodel Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754 si vedanole note all'art. 1.

Nota all'art. 1:

ö Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decretodel Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1995, n. 15 (Regolamento concer-nente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore disanita© ):

û1. L'Istituto superiore di sanita© (I.S.S.), oltre alle funzioni di cuiall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267:

a)-b) Omissis;

c) provvede all'accertamento della composizione e della inno-cuita© dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della speri-mentazione clinica sull'uomo;ý.

Nota all'art. 2:

ö Per il riferimento all'art. 1, comma 1, lettera c), del decretodel Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, si vedanole note all'art. 1.

Note all'art. 3:

ö Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legisla-tivo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

15 giugno 1991, n. 139 (Recepimento delle direttive della Comunita©economica europea in materia di specialita© medicinali):

û1. Ai fini del presente decreto e© da intendersi come medicinaleogni sostanza o composizione presentata come avente proprieta© cura-tive o profilattiche delle malattie umane o animali, nonche ognisostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animaleallo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correg-gere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale.

2. Per sostanza si intende qualsiasi materia di origine umana oanimale o vegetale, o di origine chimica, sia naturale che di trasforma-zione o di sintesiý.

ö Il decreto ministeriale 18 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, reca: ûModalita© per l'esenzione dagliaccertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni clinicheý.

Nota all'art. 4:

ö Il decreto ministeriale 6 marzo 1992, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87, reca: ûAumento e fissazione delletariffe per i controlli e le analisi resi dall'Istituto superiore di sanita© ý.

Nota all'art. 12:

ö Per il riferimento all'art. 20, comma 4 della legge 15 marzo1997, n. 59 si vedano le note alle premesse.

01G0499

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19-12-2001 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 294

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Il presente provvedimento e© pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettinoufficiale e sul sito web dell'Autorita© .

Napoli, 24 aprile 2002

Il presidente: Cheli

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Allegato A(alla delibera n. 8/02/CIR)

Consultazione pubblica concernente l'offerta di riferimento

di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2002

Documento per la consultazione

Nell'ambito del procedimento istruttorio ûOfferta di riferimento2002ý, finalizzato alla valutazione dell'offerta di interconnessionedella societa© Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2002, l'Autorita© intendeacquisire, tramite consultazione pubblica, osservazioni, elementi diinformazione e documentazione, relativamente alle condizioni tec-nico-economiche ed alle procedure di fornitura ed assistenza, con irispettivi livelli di servizio, sulle condizioni di offerta per l'anno 2002,con riferimento, tra l'altro, ai seguenti servizi:

1) i servizi di interconnessione nazionali ed internazionali;

2) i servizi di accesso disaggregato alla rete locale;

3) i servizi di co-locazione;

4) i servizi di backhauling.

Le condizioni di offerta relative ai servizi sopra indicati sonostate proposte e rese pubbliche agli operatori di telecomunicazionidalla societa© Telecom Italia S.p.a. in data 18 aprile 2002;

Cio© premesso, l'Autorita© , ai sensi della delibera di Consiglion. 278/99 recante ûProcedura per lo svolgimento di consultazionipubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitiveý;

Invita

gli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizionidi cui all'Offerta di riferimento 2002 a far pervenire all'Autorita© unacomunicazione contenente la propria posizione in merito al temaoggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura ûConsultazione pubblicasulle condizioni di offerta di riferimento per l'anno 2002ý, nonchel'indicazione della denominazione del soggetto rispondente,dovranno essere fatte pervenire, entro trenta giorni dalla pubblica-zione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale, tramite racco-mandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguenteindirizzo: Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni - Diparti-mento regolamentazione - att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsa-bile del procedimento - Centro direzionale is. B5 - ûTorre Francescoý- 80143 Napoli.

Le comunicazioni saranno anticipate, entro il medesimo termine,anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: [email protected], recando in oggetto la denominazione del soggettorispondente seguita dalla dicitura ûConsultazione pubblica Offertadi riferimento 2002ý.

In particolare le comunicazioni dovranno contenere le osserva-zioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica sull'Of-ferta di riferimento 2002, rispettando preferibilmente l'ordine esposi-tivo della medesima, con riferimento alle sole parti ritenute di inte-resse.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che aderiscono alla consul-tazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo,rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorita© stessa, hannocarattere meramente informativo per i summenzionati fini cono-scitivi.

In considerazione dell'opportunita© di pubblicare integralmente icontributi inviati, i soggetti rispondenti dovranno allegare alla docu-mentazione inviata uno specifico ûnulla osta alla pubblicazioneý con-tenente l'indicazione delle eventuali parti da considerare riservatecon la relativa motivazione.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo contodel grado di accessibilita© indicato, sul sito web dell'Autorita© , all'indi-rizzo www.agcom.it

02A05319

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITAé

DECRETO 26 aprile 2002.

Accertamento della composizione e innocuita© dei farmaci dinuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uo-mo. Individuazione della documentazione da sottoporre all'Isti-tuto superiore di sanita© ai sensi dell'art. 4, comma 2, deldecreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,n. 439.

IL PRESIDENTEdell'Istituto superiore di sanita©

Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Pre-sidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera c), del decreto del Pre-sidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidentedella Repubblica 21 settembre 2001, n. 439;

Premesso che la documentazione relativa alla richie-sta di avvio di studi clinici di fase I deve essere organiz-zata in varie parti, in accordo con le attuali regole dellaAgenzia europea per la valutazione dei medicinali(EMEA); che i contenuti della documentazione devonoessenzialmente conformarsi alle linee guida redatte dal-l'EMEA per i vari argomenti; che tali linee guida sonodisponibili sul sito internet http://www.eudra.org/enhome.htm;

Considerato che per quanto riguarda i tipi di saggi eprotocolli sperimentali devono essere tenute presentieventuali linee guida emanate da organismi nazionali,o in loro assenza, sopranazionali (UE, OCSE, OMS,EMEA);

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presi-dente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, siindividua la documentazione da sottoporre all'Istitutosuperiore di sanita© ai fini del rilascio del parere di cuiall'art. 2, comma 3, del medesimo decreto del Presi-dente della Repubblica.

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Art. 2.

Documentazione generale

Ai fini di un corretto inquadramento dello studioproposto, e© opportuno che la problematica sia presen-tata da parte di esperti del proponente, strutturatasotto forma di ûExpert Reportý per la parte di qualita©e di farmacotossicologia. La predisposizione degliûExpert Reportý dovrebbe sostanzialmente seguire lerelative linee guida europee.

Art. 3.

Documentazione di qualita©

Analogamente alla documentazione generale, ladocumentazione chimico-farmaceutica e biologica deveessere impostata secondo quanto stabilito attualmentea livello di normativa europea.

La documentazione viene di seguito individuata, dif-ferenziandola in relazione alla tipologia dei farmaci.

Farmaci costituiti da prodotti

per sintesi chimica o per estrazione

A) Documentazione.

1. Prodotto farmaceutico:

a) documentazione relativa alla composizionequali-quantitativa, alle caratteristiche tecnologiche edai dati di stabilita© relativi al periodo di sperimenta-zione;

b) descrizione abbreviata del metodo di produ-zione;

c) descrizione del metodo convalidato per ladeterminazione quali-quantitativa di ciascun principioattivo e, ove rilevante, degli eccipienti.

2. Materie prime:

a) documentazione dettagliata relativa alle carat-teristiche chimiche, fisiche e di stabilita© di ciascun prin-cipio attivo impiegato per la produzione del prodottofarmaceutico e definizione dello standard di riferi-mento. Qualora il principio attivo sia gia© descritto nellafarmacopea di uno dei Paesi aderenti allo spazio econo-mico europeo di cui alla legge 8 luglio 1993, n. 300, diAustralia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda e StatiUniti d'America sara© sufficiente il riferimento alla far-macopea;

b) descrizione abbreviata del metodo di produ-zione del principio attivo;

c) documentazione relativa alle caratteristichechimiche, fisiche e tecnologiche degli eccipienti. Qua-lora questi siano gia© descritti nella farmacopea di unodei Paesi aderenti allo spazio economico europeo dicui alla legge 8 luglio 1993, n. 300, o di Australia,Canada, Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'A-merica sara© sufficiente il riferimento alla farmacopea;

d) descrizione dei metodi convalidati per la valu-tazione delle specifiche delle materie prime.

3. Certificati analitici:

certificati analitici relativi agli accertamenti ese-guiti sui principi attivi, sugli eccipienti e sui prodottifarmaceutici.

B) Campioni.

Qualora se ne ravvisi la necessita© e su richiestadell'Istituto superiore di sanita© devono essere forniticampioni del prodotto farmaceutico, di ciascun princi-pio attivo impiegato, del relativo standard di riferi-mento, delle impurezze rilevanti e degli eccipienti, inquantita© sufficiente per consentire gli accertamentidella composizione.

Saranno ammessi campioni provenienti dall'esteropurche sia dichiarato il luogo di produzione ed essisiano stati prodotti e controllati in conformita© alladocumentazione sopra citata.

Farmaci costituiti da prodotti biologici

A) Documentazione.

Farmaci prodotti mediante tecnologia del DNAricombinante.

Per i prodotti ottenuti con la tecnologia del DNAricombinante deve essere riportata documentazionerelativa:

alla strategia utilizzata per il clonaggio e l'espres-sione del gene;

al controllo delle banche di cellule e/o vettore diespressione come descritto nella Farmacopea ufficiale;

ai controlli sulla produzione;

alla caratterizzazione ed alla purezza del principioattivo e del prodotto finito nonche alla valutazionedella sua attivita© biologica.

Deve inoltre essere fornita la descrizione e la conva-lida completa del processo di inattivazione/rimozionevirale e quella della riproducibilita© delle caratteristichedi qualita© del prodotto.

Farmaci costituiti da anticorpi monoclonali o daprodotti di linee cellulari continue.

Per gli anticorpi monoclonali e per i principi attiviottenuti da linee cellulari continue deve essere riportatatutta la documentazione descritta al punto precedentecon l'eccezione, se del caso, della parte genetica. Perquanto riguarda gli anticorpi monoclonali, deve esserepresente nella documentazione fornita dimostrazioneche le linee cellulari e gli animali eventualmente utiliz-zati nelle varie fasi del processo di sviluppo dell'anti-corpo erano risultati privi di virus noti. Deve inoltreessere fornita la descrizione e la convalida completadel processo di inattivazione/rimozione virale e quelladella riproducibilita© delle caratteristiche di qualita© delprodotto.

Farmaci costituiti da estratti allergenici.

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Per gli estratti allergenici deve essere fornita unadescrizione completa e dettagliata del processo di pro-duzione, con particolare riguardo ai procedimenti distandardizzazione del prodotto e la sua stabilita© . Qua-lora il processo di produzione includa delle fasi il cuiscopo e© quello di modificare l'estratto stesso peraumentarne l'efficacia e la sicurezza, devono essere for-niti i dettagli relativi alla riproducibilita© di tali fasi.

Farmaci costituiti da vaccini.

Per i vaccini virali, batterici e parassitari deve esserefornita una descrizione completa e dettagliata del pro-cedimento di produzione, con particolare riguardo aiprocedimenti di standardizzazione del prodotto e lasua stabilita© e incluso, ove cio© e© pertinente, il dettagliodelle varie fasi di inattivazione degli antigeni vaccinalio di inattivazione-attenuazione dei ceppi.

Farmaci costituiti da derivati da sangue e plasmaumano.

Per i prodotti ottenuti da sangue o plasma umano,deve essere riportata l'indicazione completa dell'originedel sangue o plasma umano e dei controlli sui donatori,nonche la descrizione e la convalida completa del pro-cesso produttivo, incluso l'aspetto della inattivazione/rimozione virale e quello della riproducibilita© dellecaratteristiche di qualita© del prodotto.

Farmaci costituiti da prodotti per terapia genica eterapia cellulare somatica.

Per i prodotti intesi per terapia genica e terapia cellu-lare somatica, la documentazione richiesta e© indicatanelle linee guida pubblicate sul notiziario dell'Istitutosuperiore di sanita© , consultabili anche sul sito internet(www.iss.it), alle quali si riferisce la circolare n. 8 del10 luglio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio1997) ed eventuali successive modifiche.

B) Certificati analitici.

Certificati analitici relativi agli accertamenti eseguitisui principi attivi, sugli eccipienti e sui prodotti farma-ceutici devono essere inclusi nella documentazione.

C) Campioni.

Qualora se ne ravvisi la necessita© e su richiestadell'Istituto superiore di sanita© devono essere forniticampioni del prodotto farmaceutico, di ciascun princi-pio attivo impiegato, del relativo standard di riferi-mento, delle impurezze rilevanti e degli eccipienti, inquantita© sufficiente per consentire gli accertamentidella composizione.

Saranno ammessi campioni provenienti dall'esteropurche sia dichiarato il luogo di produzione ed essisiano stati prodotti e controllati in conformita© alladocumentazione sopra citata.

Farmaci contenenti prodotti a rischio di trasmissionedi agenti che causano encefalopatia spongiforme ani-male.

Per quanto concerne la minimizzazione del rischioper prodotti eventualmente presenti come principioattivo, come eccipienti o comunque impiegati nel pro-cesso di produzione, si fa riferimento al decreto mini-steriale del 28 dicembre 2000 ed eventuali successivemodifiche.

Art. 4.

Documentazione di efficacia e sicurezza

Analogamente alla documentazione di qualita© , ladocumentazione farmaco-tossicologica deve essereimpostata secondo quanto stabilito attualmente alivello di normativa europea.

Le sperimentazioni farmacologiche e tossicologicheriguardanti un medicinale di nuova istituzione sonocostituite dalle seguenti parti.

A) Documentazione farmacologica.

La documentazione farmacologica deve compren-dere:

1) dati qualitativi e quantitativi relativi all'effettofarmacologico specifico del nuovo prodotto farmaceu-tico in vivo e, se del caso, in vitro, che giustifichino larichiesta della ricerca clinica di fase I in rapporto adeterminate indicazioni terapeutiche;

2) dati relativi all'azione del nuovo medicinalesulle funzioni, organi e sistemi non direttamente inte-ressati dall'effetto farmacologico specifico in vivo e, sedel caso, in vitro;

3) nel caso di associazioni a rapporto fisso, glistudi di farmacodinamica dovranno evidenziare effettiche configurino prospettive di uso clinico favorevoli.

Per quanto concerne i prodotti per terapia genica eterapia cellulare somatica si fa riferimento alle lineeguida pubblicate sul notiziario dell'Istituto superioredi sanita© , come pubblicato nella circolare n. 8 del10 luglio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio1997) e consultabili sul sito internet (www.iss.it). Glistudi dovranno essere eseguiti con una preparazioneidentica a quella che verra© utilizzata negli studi clinicidi fase I.

B) Documentazione farmacocinetica.

Le indagini di farmacocinetica devono essere con-dotte tenendo in considerazione la via di somministra-zione proposta per gli studi di fase I e devono compren-dere studi dopo somministrazione singola e ripetuta edeterminazione dei livelli plasmatici e se del caso assor-bimento, distribuzione eliminazione e metabolismo.

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C) Documentazione tossicologica.

La documentazione tossicologica deve essere redattain modo conforme a quanto indicato dalle norme dibuona pratica di laboratorio, e deve comprendere:

1) dati di tossicita© dopo somministrazione unica(tossicita© cosiddetta acuta);

2) dati di tossicita© dopo somministrazione ripetuta(tossicita© cosiddetta a breve termine).

La durata dello studio deve seguire lo schema sot-toindicato:

Durata propostaper il trattamento nell'uomo

Durata minima degli studidi tossicita© per somministrazioni

ripetute nell'animale

Somministrazione singoladi dosi particolarmentebasse di alcuni radiofar-maci per impiego dia-gnostico ....................... 1 giorno

Somministrazione unica eripetuta fino a 2 setti-mane .......................... 2 settimane

Somministrazioni ripe-tute fino a 4 settimane 4 settimane

3) dati relativi all'azione mutagena

Devono essere forniti i dati relativi ai seguenti duesaggi in vitro da eseguirsi con e senza attivazione meta-bolica:

A. test batterico di mutazioni geniche;

B. test di aberrazioni cromosomiche in cellule dimammifero;

4) dati sulla tollerabilita© locale.

Questo studio e© richiesto se pertinente.

Nel caso dei prodotti biologici, la mancata presenta-zione di questi o altri saggi convenzionali e la loro even-tuale sostituzione con saggi non convenzionali deveessere giustificata caso per caso.

D) Altre informazioni.

Deve essere presentata ogni altra documentazioneritenuta utile per la definizione di eventuali rischi.

Per gli studi di farmacodinamica e farmacocineticadevono essere adeguatamente descritte le azioni chestanno alla base delle applicazioni pratiche preconiz-zate, esprimendo i risultati sotto forma quantitativa(curve dose-effetto, tempo-effetto, o altre), in confron-to con sostanze ad attivita© ben nota, salvo motivateeccezioni.

L'esposizione dei dati deve comprendere: la descri-zione dei protocolli sperimentali, il numero delle prove,i risultati ottenuti nelle singole prove ed una appro-priata valutazione statistica dei risultati.

Per quanto riguarda i dettagli dell'esecuzione dei varistudi di tossicologia si fa riferimento alle linee guidacorrenti (ICH, UE e OCSE).

Eventuali omissioni di alcuni aspetti della sperimen-tazione farmaco-tossicologica devono essere adeguata-mente giustificate.

La parte farmaco-tossicologica deve inoltre conte-nere una valutazione conclusiva dei dati che sostengonoun rapporto beneficio rischio favorevole, che giustifichila richiesta di esecuzione di uno studio di fase I.

Art. 5.

Programma generale della sperimentazioneclinica di fase I

La domanda di sperimentazione clinica deve esserecorredata da un piano di sviluppo clinico. Il pro-gramma di attuazione del piano ed i relativi protocollidevono essere redatti in modo conforme a quanto indi-cato dalle norme di buona pratica clinica. Questa docu-mentazione puo© essere presentata in forma di sinossi.Per le sperimentazioni di terapia genica e cellularesomatica si deve fare riferimento anche alle linee guidapubblicate sul notiziario dell'Istituto superiore disanita© , consultabili anche sul sito internet (www.iss.it),alle quali si riferisce la circolare n. 8 del 10 luglio 1997(Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 1997) ed even-tuali successive modifiche.

Si devono indicare gli obiettivi della sperimenta-zione, i criteri di inclusione ed esclusione, le dosi, lavia di somministrazione e la durata del trattamento.Devono essere inoltre precisate le misure da adottareal fine di garantire la massima sicurezza per i soggettivolontari arruolati.

Roma, 26 aprile 2002

Il presidente: Garaci

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Allegato 1

Indirizzo.

La domanda, cos|© come ogni altra corrispondenza successiva,dovra© essere inviata al seguente indirizzo: Segreteria della Commis-sione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici dinuova istituzione - Istituto superiore di sanita© - viale Regina Elena,299 - 00161 Roma.

Struttura del dossier.

Per rendere piu© spedita la distribuzione delle varie parti del dos-sier agli esperti incaricati di preparare la relazione di valutazione, sipropone di presentare la documentazione tecnica secondo la seguentesuddivisione:

1. descrizione generale (5 copie);

2. documentazione sulla qualita© (1 copia);

3. documentazione sulla inattivazione/rimozione virale (lad-dove necessaria) (1 copia), (2 copie per i prodotti per terapia genica ecellulare somatica);

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4. documentazione sulla farmacologia (1 copia);

5. documentazione sulla tossicologia generale e safety farma-cologica (1 copia);

6. documentazione sulla mutagenesi (1 copia);

7. documentazione clinica (1 copia).

La documentazione potra© essere presentata in lingua italiana oinglese. Sarebbe utile ricevere tale documentazione anche su supportoinformatico. Ciascuna parte dovra© includere all'inizio un indice deivari capitoli che riportano i rapporti dei vari studi. Per favorire illavoro degli esperti dell'Istituto ed accelerare quindi i tempi di com-pletamento dell'istruttoria, e© opportuno che ciascun capitolo tengain considerazione i seguenti aspetti:

introduzione, comprendente il razionale e gli obiettivi dellostudio;

descrizione dei metodi e del trattamento statistico dei risultati;

descrizione dei risultati;

presentazione dei dati sotto forma di tabelle e figure con leg-genda ûself-explanatoryý. Qualora le riproduzioni delle fotografienon siano chiaramente comprensibili, anche se solamente in alcuneparti, dovranno essere presentati gli originali;

conclusioni e commenti dei risultati, in particolare per cio© cheriguarda la loro rilevanza per la formulazione di ipotesi sulla sicu-rezza e sull'attivita© del composto sull'uomo. Queste conclusioni, tut-tavia, potranno essere riportate alla fine di ogni parte, allorche sianodesumibili esclusivamente dall'insieme degli studi di tutti i capitoli.

L'assenza degli studi previsti nei vari capitoli deve essere adeguata-mente giustificata e, laddove non siano applicabili, i capitoli dovrannoessere ugualmente riportati con la dicitura ûnon applicabileý.

1. Descrizione generale.

a) Introduzione:

i) razionale scientifico;

ii) definizione dei possibili vantaggi terapeutici della terapiaproposta rispetto alle alternative terapeutiche disponibili (in caso diarruolamento di volontari malati);

iii) dati giudicati rilevanti ai fini della definizione del pro-blema, del razionale e degli obiettivi proposti, anche se non pubbli-cati.

b) Informazioni specifiche:

i) nome e recapito del responsabile per gli aspetti regolatoridella domanda;

ii) nome e recapito dei responsabili di ciascun capitolo o dellaparte (da contattare in caso di approfondimenti tecnico-scientifici);

iii) riassunto del dossier (massimo dieci pagine);

iv) copia di eventuali autorizzazioni ottenute precedentementein ottemperanza a norme di legge aventi rilevanza per la sperimenta-zione proposta.

2. Documentazione sulla qualita© .

2.1. Farmaci chimici prodotti per sintesi o estrazione:

Capitoli:

a) composizione del prodotto;

b) forma farmaceutica;

c) nomenclatura e descrizione del/dei principio/i attivo/i;

d) descrizione del processo di produzione;

e) caratterizzazione del/i principio/i attivo/i;

f) controlli del/i principio/i attivo/i;

g) controlli del prodotto finito;

h) convalida dei metodi usati.

2.2. Farmaci prodotti mediante tecnologia del DNA ricombi-nante.

Capitoli:

a) composizione del prodotto;

b) forma farmaceutica;

c) descrizione del/dei principio/i attivo/i;

d) descrizione del processo di produzione, con riferimentoparticolare alla caratterizzazione e stabilita© delle banche cellulari ealla stabilita© del costrutto;

e) controlli degli eccipienti;

f) controlli dei prodotti intermedi e del prodotto finito;

g) convalida dei metodi usati;

h) stabilita© del prodotto.

2.3. Farmaci costituiti da anticorpi monoclonali o da prodotti dilinee cellulari continue.

Capitoli:

a) composizione del prodotto;

b) forma farmaceutica;

c) descrizione del/dei principio/i attivo/i;

d) descrizione del processo di produzione, con riferimentoparticolare alla caratterizzazione e stabilita© delle banche cellulari ealla specificita© del principio attivo;

e) controlli degli eccipienti;

f) controlli dei prodotti intermedi e del prodotto finito;

g) convalida dei metodi usati;

h) stabilita© del prodotto.

2.4. Farmaci costituiti da vaccini (esclusi quelli che ricadono alpunto 2.7).

Capitoli:

a) composizione del prodotto;

b) forma farmaceutica;

c) descrizione del/dei principio/i attivo/i;

d) descrizione del processo di produzione;

e) controlli degli eccipienti;

f) controlli dei prodotti intermedi e del prodotto finito;

g) convalida dei metodi usati;

h) stabilita© .

2.5. Farmaci costituiti da allergeni.

Capitoli:

a) composizione del prodotto;

b) forma farmaceutica;

c) descrizione della composizione qualitativa dell'estrattoallergenico o della molecola allergenica;

d) descrizione del processo di produzione;

e) caratterizzazione e standardizzazione dell'estratto;

f) controlli dei prodotti intermedi e del prodotto finito;

g) controlli del prodotto finito quando applicabile;

h) convalida dei metodi usati.

2.6. Farmaci costituiti da derivati del plasma o sangue umano.

Capitoli:

a) plasma ûmaster fileý;

b) composizione del prodotto;

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c) forma farmaceutica;

d) descrizione del/dei principio/i attivo/i;

e) descrizione del processo di produzione;

f) controlli degli eccipienti;

g) controlli dei prodotti intermedi e del prodotto finito;

h) convalida dei metodi usati;

i) stabilita© .

2.7. Farmaci costituiti da prodotti per terapia genica.

Capitoli (per ciascun componente che entra a far parte del pro-dotto da usarsi nella sperimentazione clinica):

a) descrizione del costrutto genico usato e del modo con cuie© stato ottenuto il prodotto geneticamente modificato;

b) allestimento, controlli di qualita© e conservazione dellebanche cellulari /di vettore virale;

c) descrizione del processo di produzione;

d) caratterizzazione chimico-molecolare-biologica delprodotto medicinale;

e) caratterizzazione della popolazione cellulare prima edopo la trasduzione (in caso di cellule geneticamente modificate);

f) controlli di qualita© e rilascio dei lotti per l'uso clinico;

g) convalida iniziale dei metodi usati e del processo diproduzione;

h) descrizione dei controlli di sicurezza sui pazienti e suiloro contatti (saggi biologici e/o molecolari, relativi metodi e loroconvalida);

i) descrizione delle caratteristiche degli ambienti da dedicarealla preparazione ed alla somministrazione del prodotto, dei possibilirischi ambientali e delle relative misure di sicurezza.

2.8. Farmaci costituiti da prodotti per terapia cellulare somatica.

Capitoli:

a) descrizione del processo di produzione e delle ûmanipo-lazioni estensiveý che si intendono effettuare.

b) identificazioni dei componenti cellulari, dei terreni dimantenimento e dell'attivita© biologica desiderata per il prodotto perterapia cellulare somatica;

c) descrizione dei materiali ausiliari ed additivi utilizzatidurante il processo di produzione ma non presenti nel prodotto finale;

d) descrizione degli apparati utilizzati e della tipologia degliambienti da dedicare alla preparazione ed alla somministrazione delprodotto;

e) controlli di qualita© e sicurezza effettuati durante il pro-cesso di produzione. Metodologie e tempi di esecuzione;

f) controlli di qualita© e sicurezza per il rilascio dei lotti perl'uso clinico;

g) convalida del processo di produzione;

h) analisi dei rischi legati al processo di produzione.

3. Documentazione sulla inattivazione/rimozione virale.

Capitoli:

a) descrizione delle fasi di inattivazione/rimozione virale nelprocesso di produzione;

b) descrizione dei metodi di inattivazione/rimozione virale;

c) descrizione dei risultati delle prove di validazione virale;

d) descrizione dello ûscaling downý del processo per le provedi validazione virale;

4. Documentazione sulla farmacologia.

Capitoli:

a) attivita© biologica correlata all'effetto principale delprodotto;

b) attivita© farmacodinamica correlata all'effetto principale delprodotto;

c) altri effetti;

d) studi di farmacocinetica;

5. Documentazione sulla tossicologia generale e safety farmacologica.

Capitoli:

a) tossicita© dopo somministrazione singola;

b) tossicita© dopo somministrazione ripetuta;

c) tollerabilita© locale;

d) tossicocinetica;

e) altri studi tossicologici;

f) ûsafetyý farmacologica.

6. Documentazione sulla mutagenesi.

Capitoli:

a) test di mutazioni geniche in cellule batteriche;

b) test in vitro di aberrazioni cromosomiche in cellule di mam-mifero.

7. Documentazione clinica.

a) introduzione:

i) razionale scientifico;

ii) risultati degli studi clinici gia© effettuati in altri Paesi anchese per altre indicazioni con il prodotto oggetto della richiesta (noncon prodotti analoghi o simili);

b) informazioni specifiche;

i) obiettivi della sperimentazione clinica;

ii) numero massimo di soggetti che si intende arruolare;

iii) numero di centri che si intende coinvolgere;

iv) formulazione(i) proposta(e);

v) giustificazione dei dosaggi proposti, della via di sommini-strazione e della durata del trattamento;

vi) indicazione dei livelli di tollerabilita© massima accettabili,raggiunti i quali verra© interrotto il trattamento;

vii) criteri di inclusione ed esclusione;

viii) misure da attuare a salvaguardia dei soggetti da arruolareanche a distanza di tempo dal termine del trattamento e, per i pro-dotti per terapia genica e cellulare somatica, i controlli di sicurezzaprevisti sia per i soggetti arruolati che per i loro contatti (personalemedico e paramedico coinvolto nonche dei familiari, se del caso);

ix) durata del follow-up;

x) End-point per la valutazione dell'attivita© farmacologica nelcaso di prodotti da utilizzare sul volontario malato.

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Esul francobollo, per un totale di quattro gonfaloni equattro bandiere. Stampa libretto: Officina CarteValori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, inquadricromia in offset; carta libretto: monopatinata100 gr/mq; formato libretto chiuso: cm 11,5�9; formatofoglietto: cm 11�9.

Il presente decreto sara' pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale per la regolamentazione del settorepostale del Ministero delle comunicazioni

Fiorentino

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro delMinistero dell’economia e delle finanze

Carpentieri

05A01361

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 agosto 2004.

Istituzione di nuovi Centri di referenza nazionali nel settoreveterinario.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvatocon regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successivemodifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernentel’ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzionedel Servizio sanitario nazionale e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993,concernente il riordinamento degli Istituti zooprofilat-tici sperimentali, in particolare l’art. 2, comma 2, let-tera f);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica14 gennaio 1997, n. 54, recante regolamento di attua-zione delle direttive 92/46/ e 92/47/CEE in materia diproduzione e immissione sul mercato di latte e di pro-dotti a base di latte;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 ottobre1999 concernente i centri di referenza nazionale nel set-tore veterinario;

Viste le richieste inoltrate dagli Istituti zooprofilatticisperimentali al fine dell’istituzione di nuovi centri direferenza nazionali e considerato che sulla base delladocumentazione da essi prodotta risultano sussistenti irequisiti a cio' necessari, ai sensi del decreto del Mini-stro della sanita' 4 ottobre 1999;

Ritenuto che l’attivazione di ulteriori centri di refe-renza nazionali per lo svolgimento delle attivita' indi-cate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali consenteil miglioramento delle funzioni svolte e della comples-siva organizzazione sanitaria con ricadute positive sullatutela della salute umana e della sanita' animale;

Decreta:

Art.1.

1. Presso la sede centrale dell’Istituto zooprofilatticosperimentale del Lazio e della Toscana e' attivato ilßCentro di referenza nazionale per la qualita' del latte eprodotti derivati degli ovini e capriniý.

2. Presso la sede centrale dell’Istituto zooprofilatticosperimentale della Puglia e della Basilicata e' attivato ilßCentro di referenza nazionale per la ricerca dellaradioattivita' nel settore zootecnico-veterinarioý.

3. Presso la sede centrale dell’Istituto zooprofilatticosperimentale della Sicilia e' attivato il ßil Centro nazio-nale di referenza per la Toxoplasmosiý e il ßCentro direferenza nazionale per le Anisakiasiý.

4. Presso la sede centrale dell’Istituto zooprofilatticosperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagnae' attivato il ßCentro di referenza nazionale per la for-mazione in sanita' pubblica veterinariaý.

Il presente decreto sara' pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore ilgiorno stesso della pubblicazione.

Roma, 27 agosto 2004

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e

dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 285

05A01356

DECRETO 17 dicembre 2004.

Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative al-l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, conparticolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento dellapratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,recante l’attuazione della direttiva 2001/20/CE relativaall’applicazione della buona pratica clinica nell’esecu-zione della sperimentazione clinica dei medicinali peruso clinico;

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EVisto in particolare l’art. 20, comma 4 del richiamatodecreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, il quale pre-vede che con decreto del Ministro della salute possonoessere stabilite, nel rispetto delle direttive e raccoman-dazioni dell’Unione europea, condizioni e prescrizionidi carattere generale relative all’esecuzione delle speri-mentazioni cliniche dei medicinali;

Visto il considerando n. 14 della direttiva 2001/20/CE che osserva che le sperimentazioni cliniche noncommerciali possono essere di grande utilita' per ipazienti interessati ed e' opportuno tener conto dellaspecificita' di dette sperimentazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997 pubblicatonel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 191 del 18 agosto 1997, recante il recepimento dellelinee guida dell’Unione europea di buona pratica cli-nica per la esecuzione delle sperimentazioni clinichedei medicinali;

Vista la convenzione del Consiglio d’Europa per laprotezione dei diritti dell’uomo e della dignita' dell’es-sere umano nell’applicazione della biologia e dellamedicina fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997;

Considerato che nell’ambito delle attivita' del Serviziosanitario nazionale vengono condotte sperimentazionicliniche dei medicinali che non hanno finalita' di lucroma sono finalizzate al miglioramento della pratica cli-nica e come tali sono parte integrante dell’assistenzasanitaria;

Considerato altres|' la necessita' di individuaremodalita'operative che favoriscano l’esecuzione delle medesime;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Statoregioni espresso nella seduta dell’11 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto detta condizioni e prescrizionidi carattere generale relative all’esecuzione delle speri-mentazioni cliniche finalizzate al miglioramento dellapratica clinica quale parte integrante dell’assistenzasanitaria e non a fini industriali.

2. Si intende come rientrante fra le sperimentazionidel comma 1, ogni sperimentazione che rientri nelladefinizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) deldecreto legislativo n. 211 del 2003 e che presenti tutti iseguenti requisiti:

a) che il promotore di cui all’art. 2, comma 1, let-tera e) del decreto legislativo n. 211 del 2003, sia strut-tura o ente o istituzione pubblica o ad essa equiparatao fondazione o ente morale, di ricerca e/o sanitaria oassociazione/societa' scientifica o di ricerca non a finidi lucro o Istituto di ricovero e cura a carattere scienti-fico o persona dipendente da queste strutture e chesvolga il ruolo di promotore nell’ambito dei suoi com-piti istituzionali;

b) che il promotore non sia il proprietario del bre-vetto del farmaco in sperimentazione o il titolare del-l’autorizzazione all’immissione in commercio e chenon abbia cointeressenze di tipo economico con l’azien-da produttrice del farmaco in sperimentazione;

c) che la proprieta' dei dati relativi alla sperimen-tazione, la sua esecuzione e i suoi risultati apparten-gano al promotore di cui alla lettera a), fermo restandoquanto disposto dalle norme vigenti, relative alla pub-blicazione dei dati;

d) che la sperimentazione non sia finalizzata ne¤utilizzata allo sviluppo industriale del farmaco ocomunque a fini di lucro;

e) che sia finalizzata al miglioramento della pra-tica clinica e riconosciuta a tal fine dal Comitato eticocompetente come sperimentazione rilevante e, cometale, parte integrante dell’assistenza sanitaria.

Art. 2.

1. Le spese per i medicinali autorizzati all’immissionein commercio (AIC) che vengono utilizzati nell’ambitodi tale autorizzazione e che sono previsti a carico delServizio sanitario nazionale, restano a carico dellostesso se utilizzati da pazienti partecipanti alle speri-mentazioni cliniche di cui all’art. 1.

2. Le eventuali spese aggiuntive, comprese quelle peril farmaco sperimentale, necessarie per le sperimenta-zioni cliniche di cui all’art. 1, qualora non coperte dafondi di ricerca ad hoc, possono gravare sul fondo dicui al comma 3, nei limiti delle risorse finanziarie dellastruttura sanitaria competente, e nel rispetto della pro-grammazione economica della medesima struttura.

3. I Direttori generali delle Aziende sanitarie locali edelle Aziende ospedaliere nonche¤ gli organi di verticedelle strutture di cui alla lettera a), comma 1, art. 1,ove applicabile, adottano, secondo indicazioni delleregioni e province autonome, le necessarie misure affin-che¤ venga costituito un fondo per le sperimentazioni dicui all’art. 1 promosse dalla stessa struttura. Dettofondo puo' essere composto da finanziamenti afferentialla struttura sanitaria, compresi quelli eventualmenteprovenienti dai contratti con le aziende farmaceutichedi cui al comma 6, art. 6 del decreto legislativo n. 211del 2003, nonche¤ da parte dei fondi provenienti dalletariffe per il rilascio del parere unico del Comitatoetico, per l’accettazione o il rifiuto di detto parere daparte di altri Comitati etici, per il rilascio dell’autoriz-zazione dell’Autorita' competente locale di cui all’art. 2,comma 1, lettera t), numero 1 e agli articoli 6 e 7,commi 1 e 3, rispettivamente, del decreto legislativon. 211 del 2003.

4. I Direttori generali delle Aziende sanitarie locali edelle Aziende ospedaliere nonche¤ gli organi di verticedelle strutture di cui alla lettera a), comma 1, art. 1,ove applicabile, adottano, secondo indicazioni delle

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Eregioni e province autonome, le necessarie misure affin-che¤ , per le sperimentazioni di cui all’art. 1, le relativeassicurazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera f) deldecreto legislativo n. 211 del 2003, siano ricompresenell’ambito della copertura assicurativa prevista perl’attivita' clinica generale o di ricerca della struttura.

5. Le sperimentazioni di cui all’art. 1 non sono sog-gette al versamento della tariffa per il rilascio del parereunico del Comitato etico, per l’accettazione o il rifiutodi detto parere da parte di altri Comitati etici, per ilrilascio dell’autorizzazione dell’Autorita' competentelocale o nazionale di cui all’art. 2, comma 1, lettera t),e agli articoli 6 e 7, commi 1 e 3, rispettivamente, deldecreto legislativo n. 211 del 2003.

6. Per le sperimentazioni di cui all’art. 1 l’eventualeutilizzo di fondi, attrezzature, farmaci, materiale o ser-vizi messi a disposizione da aziende farmaceutiche ocomunque da terzi deve essere comunicato all’atto dellarichiesta di parere del Comitato etico e di autorizza-zione dell’Autorita' competente di cui al decreto legisla-tivo n. 211 del 2003.

7. L’utilizzo del supporto o dei contributi di cui alcomma 6, non deve modificare i requisiti e le condizionidi cui all’art. 1, ne¤ influenzare l’autonomia scientifica,tecnica e procedurale degli sperimentatori.

8. Le Direzioni generali delle Aziende sanitarie edelle Aziende ospedaliere nonche¤ gli organi di verticedelle strutture di cui all’art. 1, comma 2, lettera a),comunicano alle regioni e alle province autonome diappartenenza, ove richiesto, i dati di cui all’art. 2,commi 1, 2, 3, 4 e 6 secondo le modalita' definite dallemedesime regioni e province autonome.

Art. 3.

1. Nei casi di sperimentazioni multicentriche di cuiall’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativon. 211 del 2003, qualora siano presenti piu' strutture opersone delegate ai diversi compiti del promotore, deveessere individuato tra questi un unico promotore, comereferente e responsabile per i compiti di farmacovigi-lanza e di comunicazione di inizio, termine, interru-zione della sperimentazione nonche¤ dei relativi risultatiprevisti dal decreto legislativo n. 211 del 2003, nonche¤per la presentazione della richiesta del parere unico delComitato etico e di autorizzazione del Ministero dellasalute e dell’Istituto superiore di sanita' nei casi di cuiall’art. 2, comma 1, lettera t), numeri 2) e 3) del decretolegislativo n. 211 del 2003. Il suddetto promotore unicoha l’obbligo di segnalare al titolare dell’autorizzazioneall’immissione in commercio o al responsabile dello svi-luppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse dicui all’art. 16, commi 1 e 2, e di cui all’art. 17, commi 3e 5 del decreto legislativo n. 211 del 2003.

Art. 4.

1. Fino alla entrata in vigore del decreto del Ministrodella salute di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legi-slativo n. 211 del 2003, che traspone nell’ordinamentonazionale i principi di Buona pratica clinica adottatidalla Commissione europea, stabilendo le linee guidadettagliate conformi a tali principi, le sperimentazionicliniche di cui all’art. 1 debbono essere condotte pren-dendo in considerazione le norme di buona pratica cli-nica di cui all’allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio1997 citato in premessa, per le parti applicabili e noncorrelate alle autorizzazioni per l’immissione in com-mercio, fermo restando l’obbligo di seguire i principi dibuona pratica clinica di cui al paragrafo 2 del mede-simo allegato 1.

2. Nei casi di sperimentazioni di cui all’art. 1 leaziende farmaceutiche sono tenute a rendere disponibilial promotore unico di cui all’art. 3, comma 1, i dati difarmacovigilanza per le successive comunicazioni daparte del promotore stesso al Comitato etico interes-sato o ai Comitati etici interessati e per le decisioni dipropria competenza, nonche¤ copia della versioneaggiornata del dossier per lo sperimentatore fatta salvala confidenzialita' dei dati inerenti gli aspetti industriali.La disponibilita' e la trasmissione dei suddetti dati potra'essere definita con modalita' indicate nel sito telematicodell’Osservatorio sulle sperimentazioni cliniche deimedicinali (OsSC).

Art. 5.

1. Al personale medico e sanitario che partecipa allesperimentazioni di cui all’art. 1 vengono attribuiti i cre-diti formativi di Educazione Continua in Medicina(ECM) stabiliti dalla commissione nazionale per la for-mazione continua ai sensi dell’art. 16 del decreto legisla-tivo 19 giugno 1999, n. 229, secondo quanto stabilito inmateria dagli accordi sanciti in Conferenza Stato-regioni.

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto ad eccezionedell’art. 2, commi 1 e 2 sono estese, anche alle speri-mentazioni che, pur non essendo finalizzate al miglio-ramento della pratica clinica, rispondono ai requisiti dicui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d).

Art. 7.

1. L’Osservatorio sulle sperimentazioni cliniche di cuiall’art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 211 del 2003,predispone le modalita' operative per la comunicazione invia telematica dei dati inerenti alle sperimentazioni di cuiall’art. 1 all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) nonche¤alle regioni e province autonome interessate.

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E2. L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e le regionie province autonome interessate, ricevono dal promo-tore unico di cui all’art. 3, comma 1, copia della comu-nicazione di cui al comma 1, inclusa l’autocertificazionedella rispondenza della sperimentazione clinica airequisiti di cui all’art. 1, comma 1, chiedendo, se delcaso, un supplemento di istruttoria ai promotori e alComitato etico.

Art. 8.

1. La tipologia di riferimento, i requisiti e i criteri aifini della individuazione, da parte dei Comitati etici,della tipologia delle sperimentazioni di cui all’art. 1,sono riportati nell’allegato 1.

2. Gli elementi di riferimento per la valutazione daparte del Comitato etico delle cointeressenze di carat-tere economico di cui all’art. 1, comma 1, lettera b)sono riportati negli allegati 1 e 2.

Art. 9.

1. Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante del presentedecreto.

Art. 10.

1. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del-l’art. 2 del presente decreto, in fase di prima attuazione,si applicano al miglioramento della pratica clinica,quale parte integrante dell’assistenza sanitaria, limita-tamente alle sperimentazioni che utilizzano farmacigia' autorizzati all’immissione in commercio (A.I.C.),anche se utilizzati per diversa indicazione terapeutica,con diverso dosaggio o forma farmaceutica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bol-zano adottano i provvedimenti necessari per l’applica-zione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimogiorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di con-trollo per la registrazione.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2005Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e

dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 45

Allegato 1

A. Tipologia di sperimentazione.

1. Sperimentazioni finalizzate non a interesse privato o a fini dilucro, ma per interesse pubblico.

2. Sperimentazioni connotabili come rilevanti per il migliora-mento della pratica clinica e, come tali, parte integrante dell’assi-stenza sanitaria.

3. Sperimentazioni finalizzate non al medicinale in quanto tale oal suo sviluppo ma alle strategie terapeutiche.

es.

definire il miglior regime terapeutico (rischio/beneficio) di far-maci approvati;

miglioramento dell’uso terapeutico dei farmaci (es. stabilendomigliori protocolli terapeutici, individuando associazioni o usisequenziali di farmaci o di farmaci piu' altri interventi - chirurgia,radioterapia - piu' efficaci ecc.).

4. Sperimentazioni rilevanti per la salute pubblica, con obiettivi:

di evidente beneficio per i pazienti e/o per il rapporto costo/efficacia del sistema sanitario;

in grado di offrire opportunita' aggiuntive alle prospettive tera-peutiche e di salute ai pazienti;

in grado di ottimizzare la qualita' delle prestazioni assistenziali.

5. Sperimentazioni in cui l’obiettivo di reale miglioramento dellapratica clinica sia garantito da:

la rilevanza del protocollo;

la particolarita' della patologia;

la tipologia del trattamento.

B. Requisiti.

1. Sperimentazioni la cui metodologia dia garanzia di affidabilita'scientifica/metodologica e di oggettivita' dei risultati (controllate, pre-feribilmente randomizzate).

2. Sperimentazioni per le quali siano previste misure idonee perassicurare la qualita' della loro esecuzione e dei dati prodotti; dettemisure (fra le quali una forma di monitoraggio predefinita nel proto-collo di ricerca, la cui estensione e tipologia deve essere commisurataall’obiettivo, finalita' , complessita' e caratteristiche della sperimenta-zione) possono essere:

a) o ad hoc per la sperimentazione;

b) oppure previste dal sistema di qualita' della struttura per lesperimentazioni promosse dalla struttura medesima.

C. Schema di verifica della presenza delle condizioni previste dall’arti-colato del decreto.

Verifiche necessarie da parte dei CE per la connotazione di unostudio finalizzato al miglioramento della pratica clinica quale parteintegrante dell’assistenza sanitaria e non finalizzato a scopi commer-ciali relativi ai medicinali sperimentati:

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Proposte di sperimentazionidi cui all’art. 1

Proposte di sperimentazionidi cui all’art. 6

a) il promotore della sperimentazione e' una istituzione pubblica oad essa equiparata o, nel caso di associazioni o gruppi coopera-tivi privati, e' chiaramente esplicitato nello statuto della strutturastessa la natura non a fini di lucro?

SI SI

b) e' previsto che la proprieta' dei dati relativi alla sperimentazione,alla sua esecuzione, ai suoi risultati appartengano alla strutturadi cui alla lettera a) che funge da promotore? SI SI

c) e' previsto che i risultati della sperimentazione siano pubblicatiper decisione autonoma del promotore di cui alla lettera a)? SI SI

d) il promotore della sperimentazione e' il proprietario del brevettodel farmaco in sperimentazione o il titolare dell’autorizzazioneall’immissione in commercio? NO NO

e) la sperimentazione e' finalizzata allo sviluppo industriale del far-maco o comunque a fini di lucro? NO NO

Proposte di sperimentazioni di cui all’art. 1 Proposte di sperimentazionidi cui all’art. 6

f) la sperimentazione e' finalizzata al miglioramento della pratica clinica e riconosciuta a tal fine dal Comitato eticocompetente come sperimentazione rilevante e, come tale parte integrante dell’assistenza sanitaria?

SI

Se s|' , specificare schematicamente le caratteristiche che connotano la sperimentazione finalizzata al migliora-mento della pratica clinica ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NO

g) per le sperimentazioni di cui ai punti precedenti e' previsto l’utilizzo di fondi, attrezzature, farmaci, materiale oservizi messi a disposizione da aziende farmaceutiche o comunque da terzi?

SI/NO

Se s|' , per le sperimentazioni di cui all’art. 1 o di cui all’art. 6, sono indicati i servizi forniti e da chi?..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SI/NO

Proposte di sperimentazionidi cui all’art. 1

Proposte di sperimentazionidi cui all’art. 6

h) il promotore della sperimentazione dichiara che eventuali sup-porti provenienti da privati, sono forniti senza precostituirealcun diritto di proprieta' dei dati o di veto alla pubblicazionedegli stessi da parte del fornitore di detti supporti?

SI SI

i) lo sperimentatore/promotore ha presentato il modulo di assenzadi conflitto di interessi con le aziende farmaceutiche responsabilidello sviluppo dei farmaci in studio (v. all. 2)? SI SI

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Proposte di sperimentazionidi cui all’art. 1

Proposte di sperimentazionidi cui all’art. 6

j) la sprimentazione segue almeno tutti i 13 principi delle Norme dibuona pratica clinica di cui al paragrafo 2 dell’allegato 1 aldecreto ministeriale 15 luglio 1997, di seguito indicati?

2. Principi delle norme di buona pratica clinica.2.1 Gli studi clinici devono essere condotti in conformita' ai prin-cipi etici che traggono la loro origine dalla Dichiarazione di Hel-sinki, e che rispettano la GDP e le disposizioni normative applica-bili.2.2 Prima che uno studio abbia inizio, devono essere valutatirischi ed inconvenienti prevedibili rispetto al beneficio atteso siaper il singolo soggetto dello studio che per la societa' . Uno studiopotra' essere iniziato e continuato solamente se i benefici previstigiustificano i rischi.2.3 I diritti, la sicurezza, e il benessere dei soggetti dello studiocostituiscono le considerazioni piu' importanti e devono prevaleresugli interessi della scienza e della societa' .2.4 Le informazioni disponibili, non cliniche e cliniche, relative adun prodotto in sperimentazione devono essere adeguate a suppor-tare lo studio clinico proposto.2.5 Gli studi clinici devono essere scientificamente validi, edevono essere descritti in un protocollo chiaro e dettagliato.2.6 Lo studio deve essere condotto in conformita' al protocolloche abbia preventivamente ricevuto approvazione/parere favore-vole di una commissione di revisione dell’istituzione (IRB)/uncomitato etico indipendente (IEC).2.7 Le cure mediche prestate e le decisioni di natura medica presenell’interesse dei soggetti ricadranno sempre sotto la responsabi-lita' di un medico qualificato oppure, se del caso, di un dentistaqualificato.2.8 Tutti gli individui coinvolti nell’effettuazione di uno studiodevono possedere l’istruzione, la preparazione e l’esperienzanecessarie ad espletare le loro specifiche mansioni.2.9Un consenso informato deve essere ottenuto liberamente fornitoda ciascun soggetto prima della sua partecipazione allo studio.2.10 Ogni informazione relativa allo studio clinico deve essereregistrata, trattata e conservata in modo tale da consentire unaccurato resoconto, interpretazione e verifica.2.11Deve essere garantita la riservatezza dei documenti che potreb-bero identificare i soggetti, rispettando le regole di riservatezza econfidenzialita' previste dalle disposizioni normative applicabili.2.12 I prodotti in sperimentazione devono essere preparati,gestiti, e conservati nel rispetto delle Norme di buona fabbrica-zione (GMP) applicabili. Essi devono essere impiegati secondoquanto prescritto dal protocollo approvato.2.13 Devono essere attuati sistemi con procedure che garanti-scano la qualita' di ogni singolo aspetto dello studio.

SI SI

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Allegato 2

DICHIARAZIONE PUBBLICA SUL CONFLITTO DI INTERESSI

Nome: .......................................................................................................................................................................................................Qualifiche:.................................................................................................................................................................................................Ente di appartenenza:................................................................................................................................................................................Si prega di elencare di seguito ogni eventuale interesse nell’industria farmaceutica (se necessario utilizzare piu' moduli).

Impiego nell’industria farmaceutica nel corso degli ultimi cinque anni:tutte le attivita' svolte (direttamente o indirettamente) per ditte farmaceutiche (o per loro conto; in questo caso, specificare il proprio

ruolo e le attivita' svolte e indicare il nome del prodotto e la natura del lavoro svolto), sia che tali attivita' abbiano comportato o meno remune-razione regolare o occasionale, in denaro oppure in natura, fra le quali:

partecipazione al processo decisionale interno di una ditta farmaceutica (p. es. partecipazione al consiglio di amministrazione, direzioneesecutiva o non esecutiva);

appartenenza permanente o temporanea al personale di una ditta farmaceutica. Altre attivita' svolte all’interno di una ditta farmaceutica(p. es. tirocinio) sono ugualmente soggette a dichiarazione;

lavoro di consulenza o di altro genere, appaltato da ditte farmaceutiche.Interessi finanziari nel capitale di un’industria farmaceutica:Nome dell’industria: ..............................................................................................................................................................................Tipo di azione: .............................................................................Numero di azioni: .............................................................................

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Altri rapporti con l’industria farmaceutica:

ogni tipo di assistenza e sostegno ricevuto dall’industria durante i precedenti 5 anni, comprendente o meno benefici pecuniari o mate-riali, diretti o indiretti, del tipo:

borse di studio o di ricerca istituite dall’industria;

fellowship o sponsorizzazioni sovvenzionate dall’industria farmaceutica.

Altri interessi o fatti si stimino debbano essere portati a conoscenza, ivi compresi elementi relativi ai componenti del proprio nucleo fami-liare (i componenti del nucleo familiare sono: il coniuge, il(la) compagno(a) e i figli a carico che vivono sotto lo stesso tetto dell’interessato.Non e' necessario menzionare il nome di tali persone): ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara di non detenere, a sua conoscenza, altri interessi diretti o indiretti nell’industria farmaceutica oltre a quelli summen-zionati.

Dichiara inoltre che si impegna a presentare una nuova dichiarazione pubblica di interessi qualora dovessero risultare nuovi o ulterioriinteressi, tali da dover essere portati a conoscenza.

In fede .............................. Data........................

05A01557

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DECRETO 18 gennaio 2005.

Variazione tecnica dell’autorizzazione all’immissione incommercio dei prodotti fitosanitari Folicur Se, Folicur Wg,Horizon.

IL DIRETTORE GENERALEdella sanita' veterinaria

e degli alimenti

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modi-ficato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gaz-zetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concer-nente ßAspetti applicativi delle norme vigenti in mate-ria di registrazione dei presidi sanitariý;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE inmateria d’immissione in commercio di prodotti fitosa-nitari nonche¤ la circolare del 10 giugno 1995, n. 17(S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) con-cernenti ßAspetti applicativi delle nuove norme inmateria di autorizzazione di prodotti fitosanitariý;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chedetta norme generali sull’ordinamento del lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento disemplificazione dei procedimenti di autorizzazione allaproduzione, all’immissione in commercio e alla venditadi prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, cor-retto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio2004 n. 260, concernente l’attuazione delle direttive1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati perico-losi;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i pro-dotti fitosanitari denominati Folicur Se registrato aln. 10753, Folicur Wg registrato al n. 8498, Horizonregistrato al n. 9713, contenenti la sostanza attiva tebu-conazolo, a nome dell’Impresa Bayer CropScienceS.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa 130, pre-parati in stabilimenti gia' autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 7 novembre2003 e successivi aggiornamenti di cui l’ultimo in data11 novembre 2004 dall’impresa medesima, diretta adottenere la modifica dei limiti massimi di residui dellasostanza attiva tebuconazolo su alcuni prodotti orto-frutticoli e la modifica degli intervalli di sicurezza deiprodotti fitosanitari sopraccitati sui cereali;

Visto il parere favorevole espresso in data 28 aprile2004 dalla commissione consultiva di cui all’art. 20 deldecreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo allenuove condizioni di impiego per la sostanza attiva tebu-conazolo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decretoministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

EØ autorizzata la modifica del testo delle etichetterelativamente agli intervalli di sicurezza, dei prodottifitosanitari sottoelencati, registrati con decreto alnumero e alla data a fianco indicati, a nome dell’im-presa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale inMilano, viale Certosa 130, preparati in stabilimenti diproduzione gia' autorizzati:

Nome prodotto Sostanza attiva Nr. reg. Data reg.

FOLICUR SE Tebuconazolo 10753 19 marzo 2001

FOLICURWG Tebuconazolo 8498 30 marzo 1994

HORIZON Tebuconazolo 9713 29 luglio 1998

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per unperiodo non superiore a dodici mesi dalla data del pre-sente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presentedecreto le etichette allegate, con le quali il prodottodeve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato in via amministra-tiva all’impresa interessata e pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2005

Il direttore generale:Marabelli

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ETale massimale si applica indipendentemente dallaforma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito.

2. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regola-mentazione de minimis di cui alla determinazione dellaCommissione europea del 1992 ed alla comunicazionedel 1996, il triennio di riferimento per il calcolo dellimite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale ini-zia a decorrere un nuovo triennio.

Il calcolo del triennio decorre dalla data del primoaiuto de minimis ottenuto dal soggetto. Il momento incui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto e'quello della concessione indipendentemente dall’effet-tiva erogazione.

Per la verifica del limite si sommano tutti gli importidi aiuti de minimis, di qualsiasi tipologia, ottenuti dallostesso soggetto nel triennio.

3. Conformemente alle indicazioni fornite dallaCommissione con comunicazione n. 96/C68/06 del1996, l’importo massimo di aiuto nel periodo di riferi-mento e' espresso sotto forma di sovvenzione diretta didenaro.

Per gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini dell’ap-plicazione del limite previsto dalla regola de minimis,gli stessi devono essere convertiti in equivalente sovven-zione, calcolata al lordo dell’imposta eventualmenteapplicabile sull’aiuto.

Ai fini della determinazione del limite per gli aiuti deminimis ottenuti fino al 31 dicembre 1998, si applicanoi tassi variabili di conversione del valore nominale inlire nel valore in ECU; per gli aiuti ottenuti dal 1� gen-naio 1999 il tasso di conversione in euro e' fisso e pari a1936,27.

Il tasso di conversione lira/ECU da applicare e'quello medio annuale relativo all’esercizio precedentea quello di concessione dell’aiuto de minimis.

4. Sono esclusi dal cumulo per il computo dell’im-porto massimo fissato per l’applicazione della regolade minimis, gli aiuti autorizzati dalla Commissione orientranti in un regolamento di esenzione per categoriaanche se riferiti allo stesso presupposto, qualora larispettiva normativa non preveda diversamente.

Art. 4.

Documentazione probatoria

1. Le societa' beneficiarie degli aiuti che intendonoavvalersi dei casi specifici di esenzione di cui all’art. 2del presente decreto, producono idonea documenta-zione che dimostri il ricorrere delle condizioni di esen-zione richiamate dal citato art. 2. Nell’ipotesi contem-plata all’art. 2, lettera b), e' altres|' prodotta idoneadichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' , ai sensidell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informa-zioni relative agli aiuti de minimis ricevuti con riferi-mento al periodo di godimento dell’agevolazionedichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisionedella Commissione n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002,conformemente alla regolamentazione pro-temporevigente. La suddetta dichiarazione e' prodotta anchenel caso in cui non sia stato fruito alcun aiuto a titolodi de minimis.

2. La documentazione di cui al precedente comma e'inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-mento al Ministero dell’economia e delle finanze -Dipartimento del tesoro - Direzione VI - Ufficio III,entro dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipar-timento del tesoro - Direzione VI - Ufficio III, valutala sussistenza delle condizioni di esenzione richiamatedal citato art. 2 sulla base della documentazione pro-dotta.

Il presente decreto sara' pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2006

Il Ministro dell’internoAmato

Il Ministro dell’economia e delle finanzePadoa Schioppa

Il Ministro per le politiche europeeBonino

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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 maggio 2006.

Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e ilfunzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni clini-che dei medicinali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,pubblicato nel supplemento ordinario n. 130/L allaGazzetta Ufficiale n. 164 del 9 agosto 2003, recanteattuazione della direttiva, 2001/20/CE, relativa all’ap-plicazione delle Norme di buona pratica clinica nell’ese-cuzione della sperimentazione clinica dei medicinaliper uso clinico;

Visto l’art. 12-bis, comma 9, del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502;

Visto in particolare il comma 7 dell’art. 6 del citatodecreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, che demandaad un decreto del Ministro delle salute, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, l’aggiorna-mento dei requisiti minimi per l’istituzione, l’organizza-zione e il funzionamento dei comitati etici per le speri-mentazioni cliniche dei medicinali, fermo restandoquanto previsto dall’art. 12-bis, comma 9, del citatodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica21 settembre 2001, n. 439, relativo al regolamento di

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Esemplificazione delle procedure per le verifiche e ilcontrollo di nuovi sistemi e protocolli terapeuticisperimentali;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997, pubbli-cato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 191 del 18 agosto 1997, recante il recepimento delleßLinee guida dell’Unione europea di buona pratica cli-nica per la esecuzione delle sperimentazioni clinichedei medicinaliý;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 marzo 1998,recante le ßLinee guida di riferimento per l’istituzionee il funzionamento dei comitati eticiý;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 marzo 1998,recante le ßModalita' per l’esenzione dagli accertamentisui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni clinicheý;

Vista la convenzione del Consiglio d’Europa per laprotezione dei diritti dell’uomo e della dignita' dell’es-sere umano nell’applicazione della biologia e dellamedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997;

Considerata la possibilita' che i requisiti minimi di cuial presente decreto possono essere di riferimento, perquanto applicabili, per le valutazioni in tema di ricercabiomedica e di assistenza sanitaria di cui al parere adot-tato dal Comitato nazionale di bioetica del 28 aprile1997, nonche¤ per le valutazioni in tema di sperimenta-zioni con dispositivi medici di cui al decreto legislativon. 46 del 24 febbraio 1997 e al decreto legislativon. 507 del 14 dicembre 1992;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni,espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Comitato etico

1. Il Comitato etico per le sperimentazioni clinichedei medicinali di cui all’art. 2, comma 1, lettera m) eall’art. 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,e' un organismo indipendente che ha la responsabilita'di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e delbenessere dei soggetti in sperimentazione e di fornirepubblica garanzia di tale tutela. Il comitato puo' essereistituito nell’ambito di una o piu' strutture sanitariepubbliche o ad esse equiparate, o negli istituti di rico-vero e cura a carattere scientifico privati, limitatamentealle sperimentazioni nell’area di ricerca in cui hannoottenuto il riconoscimento, conformemente alla disci-plina regionale o delle province autonome in materia.

2. Il comitato etico puo' altres|' essere istituito, confor-memente alla normativa regionale, nell’ambito dell’am-ministrazione regionale competente per materia.

3. Ove non gia' attribuiti a specifici organismi, i comi-tati etici possono svolgere anche una funzione consul-tiva in relazione a questioni etiche connesse con le atti-vita' scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggeree promuovere i valori della persona umana. Il comitato

etico, inoltre, puo' proporre iniziative di formazione dioperatori sanitari relativamente a temi in materia dibioetica.

Art. 2.

Istituzione e composizione

1. I comitati etici di cui all’art. 1, commi 1 e 2, sonoistituiti, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al pre-sente decreto, dall’organo di amministrazione dellestrutture di cui all’art. 1, commi 1 e 2, nel cui ambitodi competenza vengono eseguite sperimentazioni clini-che dei medicinali.

2. Le strutture sanitarie che sono prive di comitatietici in possesso dei requisiti minimi di cui al presentedecreto, possono eseguire sperimentazioni a seguitodell’approvazione di altro comitato etico indipendentedi riferimento, individuato dalla regione competenteper territorio, purche¤ in conformita' a quanto previstodal presente decreto.

3. I componenti del comitato etico sono nominatidall’organo di amministrazione di cui ai commi 1 e 2dell’art. 1.

4. La composizione dei comitati etici deve garantirele qualifiche e l’esperienza necessarie a valutare gliaspetti etici, scientifici e metodologici degli studi pro-posti. I componenti dei comitati etici debbono avereuna documentata conoscenza e/o esperienza nelle spe-rimentazioni cliniche dei medicinali e nelle altre mate-rie di competenza del comitato etico. A tal fine i comi-tati etici devono comprendere:

a) due clinici;

b) un medico di medicina generale territoriale e/oun pediatra di libera scelta;

c) un biostatistico;

d) un farmacologo;

e) un farmacista (ex officio) del servizio farmaceu-tico della istituzione di ricovero o territoriale, sede dellasperimentazione clinica dei medicinali; nei casi di cuiall’art. 1, comma 2, un farmacista del servizio sanitarioregionale;

f) il direttore sanitario (ex officio) e, ove applica-bile, come nel caso degli istituti di ricovero e cura acarattere scientifico, del direttore scientifico (ex officio)della istituzione sede della sperimentazione; nei casi dicui all’art. 1, comma 2, un dirigente appartenenteall’assessorato alla sanita' regionale o delle provinceautonome;

g) un esperto in materia giuridica e assicurativa oun medico legale;

h) un esperto di bioetica;

i) un rappresentante del settore infermieristico;

l) un rappresentante del volontariato per l’assi-stenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti.

5. Nei comitati etici istituiti, almeno la meta' dei com-ponenti totali deve essere non dipendente dalla istitu-zione che si avvale del comitato etico; nei casi di comi-tato etico di cui all’art. 1, comma 1, costituti nell’am-bito di piu' strutture sanitarie pubbliche o ad esse

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Eequiparate o a IRCCS, tale percentuale non puo' esserecomunque inferiore ad almeno un terzo dei compo-nenti. Ai fini del presente decreto, per personale nondipendente dalla struttura si intende il personale chenon abbia rapporti di lavoro a tempo pieno, parziale odi consulenza con la struttura in cui opera il comitatoetico. Il presidente, e' , di norma, esterno alle struttureper le quali opera il comitato etico e viene nominatosecondo le procedure e con le modalita' previste dalregolamento del comitato stesso.

6. Il comitato etico puo' convocare, per consulenza,esperti esterni al comitato stesso con esperienza in spe-cifiche aree, che comunque debbono essere coinvolti incasi di valutazioni inerenti aree non coperte dai compo-nenti del comitato etico.

7. Lo sperimentatore, o altro personale partecipantealla sperimentazione, puo' fornire, ove richiesto dalcomitato, informazioni su ogni aspetto dello studio.Lo sperimentatore, o altro personale partecipante allasperimentazione, non deve partecipare alle decisioni,al parere e al voto del comitato etico.

8. I componenti del comitato etico restano in carica treanni. Il mandato non puo' essere rinnovato consecutiva-mente piu' di una volta, eccezion fatta per i componentiex officio, che comunque non potranno ricoprire lacarica di presidente per piu' di due mandati consecutivi.

9. Le delibere di istituzione e costituzione del comi-tato etico debbono essere inserite nell’Osservatoriosulle sperimentazioni cliniche dei medicinali entro 20giorni dall’adozione delle medesime con le modalita'indicate dall’osservatorio.

Art. 3.

Indipendenza dei comitati etici

1. Il comitato etico deve essere istituito, organizzato efunzionante in modo tale da garantire l’indipendenzadello stesso.

2. L’indipendenza del comitato etico deve esseregarantita almeno:

a) dalla mancanza di subordinazione gerarchicadel comitato etico nei confronti della struttura ove essoopera;

b) dalla presenza di personale non dipendentedalla struttura ove opera il comitato etico;

c) dalla estraneita' e dalla mancanza di conflitti diinteresse dei votanti rispetto alla sperimentazione pro-posta; i componenti del comitato etico devono firmareannualmente una dichiarazione che li obbliga a nonpronunciarsi per quelle sperimentazioni per le qualipossa sussistere un conflitto di interessi di tipo direttoo indiretto tra cui il coinvolgimento nella progetta-zione, nella conduzione o nella direzione della speri-mentazione; rapporti di dipendenza con lo sperimenta-tore; rapporti di consulenza con l’azienda che produceil farmaco;

d) dalla mancanza di cointeressenze di tipo econo-mico tra i membri del comitato e le aziende del settorefarmaceutico; pertanto, nella nomina dei membri delcomitato etico, gli amministratori si astengono dal desi-

gnare dipendenti di aziende farmaceutiche o personecointeressate alle attivita' economiche delle aziendefarmnaceutiche.

3) dalle ulteriori norme di garanzia e incompatibilita'che il Comitato etico ritiene di dover adottare e chevanno inserite nel regolamento del comitato stesso.

Art. 4.

Organizzazione

1. Il comitato etico deve adottare un regolamento chedettagli compiti, modalita' di funzionamento, regole dicomportamento conformemente alle normative vigentiindicate in premessa, che preveda tutti gli aspetti delfunzionamento proprio e dell’Ufficio di segreteria tec-nico-scientifica, secondo quanto previsto dalle normedi buona pratica clinica di cui all’allegato 1 al decretoministeriale 15 luglio 1997 citato in premessa e succes-sivi aggiornamenti.

2. Il comitato etico deve dotarsi di un ufficio di segre-teria tecnico-scientifica qualificata; detta segreteriadeve essere in possesso delle necessarie infrastruttureper assicurare il collegamento all’osservatorio, per l’in-serimento nelle banche dati nazionale ed europea deidati di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 211 del2003 e l’attivita' di supporto tecnico per la valutazionedelle reazioni avverse serie e inattese di cui all’art. 17,nonche¤ degli eventi avversi di cui al comma 3 del-l’art. 16 del decreto legislativo n. 211 del 2003.

3. Il comitato etico elegge al proprio interno un presi-dente ed un altro membro che lo sostituisca. I membridel comitati etici non possono delegare altri in proprioluogo.

4. Il comitato etico rende pubblicamente disponibilile modalita' di valutazione e di adozione dei pareri, tracui il quorum necessario per la loro espressione, checomunque deve essere di almeno la meta' piu' uno deicomponenti; le decisioni sono assunte dalla maggio-ranza dei presenti aventi diritto al voto.

5. Il comitato etico rende pubblicamente disponibili lapropria composizione, il proprio regolamento, i tempiche prevede per la valutazione delle sperimentazioni pro-poste, fermi restando i tempi massimi previsti dal decretolegislativo n. 211 del 2003, gli oneri previsti a carico deipromotori della sperimentazione per la valutazione dellastessa e gli esiti delle riunioni, fermo restando il rispettodelle norme vigenti di confidenzialita' .

6. La documentazione relativa all’attivita' del comi-tato etico, compresa quella ricevuta dai promotori dellasperimentazione, va archiviata a cura dell’ufficio disegreteria tecnico-scientifica e resa disponibile per ilperiodo previsto dalle specifiche linee guida in materia,di cui al comma 6 dell’art. 15 del decreto legislativon. 211 del 2003, anche ai fini delle attivita' di vigilanzadel Ministero della salute, di cui all’art. 15 del decretolegislativo n. 211 del 2003.

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E7. Per quanto non disposto dal presente decreto, ilcomitato etico e' organizzato secondo le previsioni dellenorme di buona pratica clinica, di cui all’allegato 1 aldecreto ministeriale 15 luglio 1997.

Art. 5.

Funzionamento del comitato etico

1. Il comitato etico svolge i compiti ed opera confor-memente e secondo le modalita' previste dal decretolegislativo n. 211 del 2003 e dalle norme di buona pra-tica clinica di cui all’allegato 1 al decreto ministeriale15 luglio 1997.

2. La valutazione etica, scientifica e metodologicadegli studi clinici da parte del comitato etico ha comeriferimento quanto previsto dal decreto legislativon. 211 del 2003, dalla dichiarazione di Helsinki nellasua versione piu' aggiornata, dalla convenzione diOviedo, dalle richiamate norme di buona pratica clinicae dalle linee guida aggiornate dell’Agenzia europea perla valutazione dei medicinali in tema di valutazione del-l’efficacia delle sperimentazioni cliniche. In tale ambitoi diritti, la sicurezza e il benessere dei singoli soggetticoinvolti nello studio costituiscono le considerazionipiu' importanti e devono prevalere sugli interessi dellascienza e della societa' .

3. Il comitato etico, nell’esprimere le proprie valuta-zioni, tiene conto:

a) che in linea di principio i pazienti del gruppo dicontrollo non possono essere trattati con placebo, sesono disponibili trattamenti efficaci noti, oppure sel’uso del placebo comporta sofferenza, prolungamentodi malattia o rischio;

b) che l’acquisizione del consenso informato non e'una garanzia sufficiente ne¤ di scientificita' , ne¤ di eticita'del protocollo di studio e, pertanto, non esime il comi-tato dalla necessita' di una valutazione globale del rap-porto rischio/beneficio del trattamento sperimentale;

c) che nel protocollo della sperimentazione deveessere garantito il diritto alla diffusione e pubblicazionedei risultati da parte degli sperimentatori che hannocondotto lo studio, nel rispetto delle disposizionivigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e ditutela brevettale, e che non devono sussistere vincoli didiffusione e pubblicazione dei risultati da parte dellosponsor.

4. I componenti del comitato etico sono vincolati alsegreto d’ufficio.

Art. 6.

Aspetti economici

1. Il comitato etico verifica che siano coperte da partedel promotore della sperimentazione tutte le speseaggiuntive per le sperimentazioni, le attrezzature edaltro materiale inventariabile necessari per la ricerca enon in possesso della struttura, tutto il materiale diconsumo e i medicinali da impiegare nella sperimenta-zione, compreso il medicinale di confronto o l’eventualeplacebo.

2. Con delibera dell’organo amministrativo dellastruttura ove opera il comitato etico puo' essere stabilitoil gettone di presenza per i membri dei comitati etici eviene stabilita la tariffa a carico del promotore per l’as-solvimento dei compiti demandati al comitato stesso,secondo le direttive e gli indirizzi regionali.

3. Le tariffe di cui al comma 2 vengono determinatein misura tale da garantire la completa copertura dellespese connesse ai compensi eventualmente stabiliti peri membri dei comitati etici e al funzionamento deglistessi, nonche¤ gli oneri relativi agli uffici di segreteriadi cui all’art. 4, comma 2.

Art. 7.

Parere unico

1. Il comitato etico deputato ad esprimere il parereunico, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legisla-tivo n. 211 del 2003, dovra' rilasciare uno dei seguentipareri con relativa motivazione, da comunicare comeprevisto dall’art. 7, comma 2, del richiamato decretolegislativo n. 211 del 2003:

a) parere favorevole;

b) parere non favorevole.

2. Nel caso di parere non favorevole, il promotoredella sperimentazione non potra' presentare ladomanda di parere unico ad altro comitato etico, ne¤ulteriore nuova domanda di parere unico relativa allastessa sperimentazione, anche se modificata in una opiu' parti, se non nei casi di cui ai commi 3 e 5.

3. Qualora il promotore della sperimentazioneritenga di modificare gli elementi della sperimenta-zione, recependo le motivazioni che hanno determinatoil parere non favorevole di cui al comma 1, o qualoraintenda presentare una nuova domanda relativa allastessa sperimentazione, modificata in una o piu' parti,potra' presentare la nuova domanda solo al medesimocomitato che ha espresso il richiamato parere uniconon favorevole, corredata del medesimo parere. Lanuova domanda seguira' le modalita' di cui all’art. 7 deldecreto legislativo n. 211 del 2003.

4. Nel caso in cui il parere non favorevole sia statoespresso perche¤ il comitato etico ha ravvisato che il pro-dotto farmaceutico non e' mai stato utilizzato nell’uomoo e' stato utilizzato nell’uomo, ma in modo inadeguato oinsufficiente, secondo propria motivata determinazione,tale da essere ritenuto equivalente a prodotto farmaceu-tico di nuova istituzione ai sensi del comma 1, lettera b,dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica21 settembre 2001, n. 439, il promotore della sperimen-tazione puo' chiedere gli accertamenti all’Istituto supe-riore di sanita' di cui al richiamato decreto del Presidentedella Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.

5. Nei casi di cui al comma 4, il promotore della spe-rimentazione, una volta ottenuta l’autorizzazione daparte della commissione presso l’Istituto superiore disanita' , potra' presentare una domanda di sperimenta-zione solamente allo stesso comitato etico che avevaespresso il parere unico non favorevole per carenza didetti accertamenti.

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EArt. 8.

Successiva attivazione dei centri sperimentali

1. Nei casi in cui il promotore della sperimentazioneritenga di avviare la sperimentazione in nuovi centridopo che la medesima ha gia' ricevuto il parere unicofavorevole, l’accettazione o il rifiuto di tale parere daparte dei suddetti centri deve essere espresso entro 30giorni dal ricevimento della domanda nella forma pre-scritta e corredata del suddetto parere.

2. La facolta' di attivazione di nuovi centri sperimen-tali, di cui al comma 1, deve essere considerata unaeccezione ed adeguatamente motivata.

Art. 9.

Sospensione della sperimentazione

1. Qualora il comitato etico abbia ragioni obiettive diritenere che siano venute a mancare le condizioni delladomanda di autorizzazione di cui all’art. 9, comma 2,del decreto legislativo n. 211 del 2003 o qualora sia inpossesso di informazioni che possano sollevare dubbisul piano scientifico o sulla sicurezza della sperimenta-zione clinica, ne informa l’autorita' competente di cuial decreto legislativo n. 211 del 2003, art. 2, comma 1,lettera t), ai fini della eventuale sospensione o divietodella sperimentazione, ai sensi dell’art. 12, commi 1 e3, del decreto legislativo n. 211 del 2003. Contestual-mente il comitato etico chiede, a nome e per conto del-l’autorita' competente locale, le valutazioni del promo-tore della sperimentazione o dello sperimentatore edegli altri centri partecipanti allo studio, fatto salvol’intervento tempestivo in caso di pericolo immediato.

Art. 10.

Comunicazione dell’istituzione dei comitati

1. Le regioni, entro trenta giorni dalla scadenza deitermini dei 180 giorni di cui al successivo art. 13, tra-smettono all’Agenzia italiana per il farmaco - AIFAl’elenco e la composizione dei comitati etici costituiti aisensi del presente decreto, ai fini della ricostituzionedella lista dei comitati etici, curata dall’osservatorio.

Art. 11.

Requisiti di riferimento

1. I requisiti minimi di cui al presente decreto sono diriferimento, per quanto applicabili, per le valutazioni intemadi ricercabiomedica e di assistenza sanitaria, nonche¤per le valutazioni in tema di sperimentazioni con disposi-tivimedici di cui al decreto legislativo n. 46del 24 febbraio1997 e al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Decorsi i termini dei 180 giorni di cui al successivoart. 13, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 15 luglio1997 - ßRecepimento linee guida dell’Unione europea dibuona pratica clinica per la esecuzione delle sperimenta-zioni cliniche dei medicinaliý, citato in premessa;

b) il decreto ministeriale 18 marzo 1998 - ßLineeguida di riferimento per l’istituzione ed il funziona-mento dei comitati eticiý, citato in premessa;

c) il decreto ministeriale 18 marzo 1998 - ßModa-lita' per l’esenzione dagli accertamenti sui medicinaliutilizzati nelle sperimentazioni clinicheý citato in pre-messa, limitatamente:

1) agli articoli: 1, 2, commi da 1 a 6, 3, 4, 5, 9, 10comma 1 lettera b);

2) agli allegati 1 e 2;

d) l’art. 1, comma 1, lettere b) e c) del decretoministeriale 13 maggio 1999 - Integrazioni al decretoministeriale 18 marzo 1998 recante ßModalita' per l’ese-cuzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nellesperimentazioni clinicheý e al decreto ministeriale19 marzo 1998, recante ßRiconoscimento delle idoneita'dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinaliý.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimogiorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le regioni adottano le disposizioni per l’attuazionedel presente decreto entro centottanta giorni dalla suaentrata in vigore.

Art. 14.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di con-trollo per la registrazione.

Roma, 12 maggio 2006

Il Ministro della saluteStorace

Il Ministro dell’economiae delle finanze (ad interim)

Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2006Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e

dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 236

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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 200.

Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi elinee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa aimedicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonche¤requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazionedi tali medicinali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante dispo-sizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-l’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee -Legge comunitaria 2005, ed in particolare l’articolo 1e l’allegato B;

Vista la direttiva 2005/28/CE della Commissione,dell’8 aprile 2005, che stabilisce i principi e linee guidadettagliate per la buona pratica clinica dei medicinaliin fase di sperimentazione a uso umano nonche¤ i requi-siti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importa-zione di tali medicinali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21settembre 2001, n. 439, recante regolamento di semplifi-cazione delle procedure per la verifica ed il controllo dinuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, esuccessive modificazioni, recante attuazione della diret-tiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buonapratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cli-niche di medicinali per uso clinico;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e suc-cessive direttive di modifica), relativa ad un codicecomunitario concernente i medicinali per uso umano,nonche¤ della direttiva 2003/94/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio deiMinistri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 settembre2007;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti Commis-sioni della Camera dei deputati;

Considerato che la competente Commissione delSenato della Repubblica non ha espresso il proprioparere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee edel Ministro della salute, di concerto con i Ministridegli affari esteri, della giustizia, dell’economia e dellefinanze, dello sviluppo economico e per gli affari regio-nali e le autonomie locali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguentidefinizioni:

a) AIC: autorizzazione all’immissione in commer-cio a norma del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

b) AIFA: Agenzia italiana del farmaco, istituitadall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 30 settem-bre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326;

c) buona pratica clinica (Good Clinical Practice oGCP) (o norme di buona pratica clinica): insieme direquisiti in materia di qualita' in campo etico e scienti-fico, riconosciuti a livello internazionale, che devonoessere osservati ai fini del disegno, della conduzione,della registrazione e della comunicazione degli esitidella sperimentazione clinica con la partecipazione diesseri umani;

d) Comitato etico: un organismo indipendente,composto da personale sanitario e non, che ha laresponsabilita' di garantire la tutela dei diritti e delbenessere dei soggetti in sperimentazione e di fornirepubblica garanzia di tale tutela, esprimendo, ad esem-pio, un parere sul protocollo di sperimentazione,sull’idoneita' degli sperimentatori, sulla adeguatezzadelle strutture e sui metodi e documenti che verrannoimpiegati per informare i soggetti e per ottenerne ilconsenso informato; che svolga i compiti di cui aldecreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, alle normedi buona pratica clinica definite nell’allegato 1 aldecreto del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997,pubblicato nel supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale n. 191 del 18 agosto 1997 e al decreto del Mini-stro della salute in data 12 maggio 2006, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2006;

e) dossier per lo sperimentatore: raccolta di daticlinici e non clinici sul medicinale o sui medicinali infase di sperimentazione che sono pertinenti per lo stu-dio dei medesimi nell’essere umano;

f) IspettoratoGCP: Ispettorato di cui all’articolo 15,comma 8, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,che svolge i compiti richiamati al medesimo articolo 15e che si identifica con l’ßUfficio attivita' ispettive dibuona pratica clinica (GCP) sulle sperimentazioni deimedicinali, follow up delle ispezioni, promozione dinorme e linee guida di buona pratica clinica, mutuoriconoscimento nel settore; ispezioni di farmacovi-gilanzaý, di cui alla delibera dell’Agenzia italiana delfarmaco 19 maggio 2005, n. 13, recante regolamento diorganizzazione, di amministrazione e dell’ordinamentodel personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pubbli-cata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianan. 149 del 29 giugno 2005;

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g) ispezioni: svolgimento da parte degli UfficiIspettivi dell’AIFA o di autorita' regolatorie di altriStati di un controllo ufficiale dei documenti, delle strut-ture, delle registrazioni, dei sistemi per la garanzia diqualita' e di qualsiasi altra risorsa che le predette auto-rita' giudicano pertinenti ai fini della verifica della con-formita' al presente decreto, alle norme di buona praticaclinica e alle altre norme vigenti nel settore delle speri-mentazioni cliniche dei medicinali. L’ispezione puo'svolgersi presso il centro di sperimentazione, presso lestrutture del promotore della sperimentazione o pressole strutture di organizzazione di ricerca a contratto,oppure in altri luoghi ritenuti appropriati dall’AIFA edalle altre autorita' sopra richiamate;

h) medicinale sperimentale: 1) una forma farma-ceutica di un principio attivo o di un placebo saggiatocome medicinale sperimentale o come controllo in unasperimentazione clinica, compresi i prodotti che hannogia' ottenuto un’autorizzazione di commercializzazione,ma che sono utilizzati o preparati (secondo formulamagistrale o confezionati) in forme diverse da quellaautorizzata, o quando sono utilizzati per indicazioninon autorizzate o per ottenere ulteriori informazionisulla forma autorizzata o comunque utilizzati comecontrollo; 2) i medicinali non oggetto dello studio speri-mentale, ma comunque utilizzati nell’ambito di unasperimentazione, quando essi non sono autorizzati alcommercio in Italia o sono autorizzati ma utilizzati inmaniera difforme all’autorizzazione;

i) Paesi terzi: Paesi non appartenenti all’Unioneeuropea;

l) paziente: soggetto affetto da patologia o checomunque si trovi, anche solo temporaneamente, inuno stato di sofferenza fisica o psichica o di modifica-zione dei normali parametri fisiologici tale da determi-nare sofferenza fisica o psichica o rischi per la salute;

m) promotore: una societa' , istituzione oppure unorganismo che si assume la responsabilita' di avviare,gestire ed eventualmente finanziare una sperimenta-zione clinica;

n) sperimentatore: un medico o un odontoiatraqualificato ai fini delle sperimentazioni, responsabiledell’esecuzione della sperimentazione clinica in un datocentro;

o) sperimentazione clinica: qualsiasi studio sull’es-sere umano finalizzato a scoprire o verificare gli effetticlinici, farmacologici o altri effetti farmacodinamici diuno o piu' medicinali sperimentali, o a individuare qual-siasi reazione avversa ad uno o piu' medicinali speri-mentali, o a studiarne l’assorbimento, la distribuzione,il metabolismo e l’eliminazione, con l’obiettivo di accer-tarne la sicurezza o l’efficacia, nonche¤ altri elementi dicarattere scientifico e non, effettuata in un unico centroo in piu' centri, in Italia o anche in altri Stati membridell’Unione europea o in Paesi terzi;

p) sperimentazione non interventistica: uno studionel quale i medicinali sono prescritti secondo le indica-zioni dell’autorizzazione all’immissione in commercioove l’assegnazione del paziente ad una determinatastrategia terapeutica non e' decisa in anticipo da un pro-tocollo di sperimentazione, rientra nella normale pra-

tica clinica e la decisione di prescrivere il medicinale e'del tutto indipendente da quella di includere il pazientenello studio, e nella quale ai pazienti non si applica nes-suna procedura supplementare di diagnosi o monito-raggio;

q) sperimentazioni a fini industriali o a fini com-merciali: sperimentazioni promosse da industrie osocieta' farmaceutiche o comunque da strutture privatea fini di lucro, fatta eccezione per gli Istituti di ricoveroe cura a carattere scientifico privati, i cui risultati pos-sono essere utilizzati nello sviluppo industriale del far-maco o a fini regolatori o a fini commerciali;

r) sperimentazioni non a fini industriali o non afini commerciali: sperimentazioni cliniche che presen-tino i requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a),b), c) e d) del decreto del Ministro della salute in data17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 43 del 22 febbraio 2005;

s) uffici ispettivi: l’Ispettorato di cui alla lettera f),nonche¤ ßl’Ufficio attivita' ispettive di buona pratica difabbricazione (GMP) sulla produzione dei medicinali,dei gas medicinali e coordinamento con l’ISS per gliadempimenti ispettivi sui centri ematologici, mutuoriconoscimento nel settoreý e ßl’Unita' dirigenzialecon funzioni ispettive sulla produzione delle materieprime finalizzate alla produzione dei medicinaliý dicui alla citata delibera dell’Agenzia italiana del far-maco 19 maggio 2005, n. 13.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo, con riferimento aimedicinali per uso umano in fase di sperimentazione,stabilisce:

a) i principi di buona pratica clinica e le lineeguida dettagliate conformi a tali principi, previsti dal-l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 giu-gno 2003, n. 211, per la progettazione, la conduzione,la registrazione e la comunicazione degli esiti di speri-mentazioni cliniche sull’essere umano di tali medici-nali, al fine di assicurare la tutela dei diritti, dellasicurezza e del benessere dei soggetti e la credibilita'dei dati concernenti la sperimentazione clinica stessa;

b) i requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazioneo all’importazione di tali medicinali, previsti dall’arti-colo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno2003, n. 211;

c) le indicazioni dettagliate sulla documentazionerelativa alla sperimentazione clinica, sull’archiviazione,sulla idoneita' degli ispettori e sulle procedure di ispe-zione previste dall’articolo 15, comma 6, del decretolegislativo 24 giugno 2003, n. 211.

2. Il presente decreto legislativo non si applica allesperimentazioni non interventistiche.

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Capo II

Buona pratica clinica nella progettazione, con-duzione, registrazione e comunicazione degliesiti delle sperimentazioni cliniche

SEZIONE I

Buona pratica clinica

Art. 3.

Principi di buona pratica clinica

1. La tutela dei diritti, della sicurezza e del benesseredei soggetti della sperimentazione prevale sugli inte-ressi della scienza e della societa' .

2. Prima che una sperimentazione abbia inizio,devono essere valutati rischi e inconvenienti prevedibilirispetto al beneficio atteso sia per il singolo soggettodella sperimentazione, sia per la collettivita' . Una speri-mentazione puo' essere iniziata e continuata solamentese i benefici previsti giustificano i rischi.

3. Le sperimentazioni cliniche sono realizzate in con-formita' alla Dichiarazione di Helsinki sui principi eticiper le sperimentazioni mediche sugli esseri umani,adottata dall’Assemblea generale dell’Associazionemedica mondiale, (1996) e nel rispetto delle norme dibuona pratica clinica e delle disposizioni normativeapplicabili.

4. Prima che il soggetto sia sottoposto a sperimenta-zione e' necessario acquisirne il consenso libero, speci-fico ed informato.

5. Le sperimentazioni cliniche devono essere validedal punto di vista scientifico, descritte in un protocollochiaro e dettagliato e guidate dai principi etici in tutti iloro aspetti.

6. Le informazioni cliniche e non cliniche, che sianodisponibili su un farmaco in fase di sperimentazione,devono essere adeguate a giustificare la sperimenta-zione clinica in progetto.

7. La sperimentazione deve essere condotta in con-formita' al protocollo che abbia preventivamente rice-vuto il parere favorevole di un comitato etico indipen-dente e che definisca, tra l’altro, i criteri di inclusioneed esclusione dei soggetti della sperimentazione clinica,il monitoraggio e gli aspetti concernenti la pubblica-zione dei dati. Lo sperimentatore e il promotore ten-gono conto di tutte le indicazioni relative all’avvio e allarealizzazione della sperimentazione clinica espresse dalComitato etico e dall’Autorita' competente.

8. Chiunque conduca o partecipi alla realizzazionedella sperimentazione deve essere qualificato, in basealla sua istruzione, formazione ed esperienza, ad ese-guire i propri compiti.

9. Devono essere attuati sistemi con procedure prefis-sate e da osservare per garantire la qualita' di ogni sin-golo aspetto della sperimentazione.

10. Tutte le informazioni sulla sperimentazione cli-nica devono essere registrate, trattate e conservate inmodo tale da poter essere comunicate, interpretate everificate in modo preciso.

11. Deve essere garantita la riservatezza dei docu-menti che potrebbero identificare i soggetti, rispettandole regole di riservatezza e confidenzialita' previste dalledisposizioni normative applicabili.

12. Le cure mediche prestate ai soggetti in sperimen-tazione e le decisioni di natura medica prese nel lorointeresse ricadono sempre sotto la responsabilita' di unmedico qualificato o, se del caso, di un odontoiatraqualificato.

13. I prodotti in sperimentazione devono essere pre-parati, gestiti e conservati nel rispetto delle norme dibuona fabbricazione applicabili. Essi devono essereimpiegati secondo quanto prescritto dal protocolloapprovato.

Art. 4.

Osservanza della buona pratica clinica

1. Tutte le fasi della sperimentazione clinica, inclusigli studi di biodisponibilita' e bioequivalenza, devonoessere progettate, condotte e i loro esiti resi noti secondoi principi di buona pratica clinica di cui all’articolo 3.

2. Le linee guida dettagliate di buona pratica clinicaper le sperimentazioni a fini industriali, da osservare aisensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211, nella esecuzione delle sperimen-tazioni cliniche, sono quelle stabilite dal presentedecreto legislativo e dall’allegato 1 al decreto del Mini-stro della sanita' in data 15 luglio 1997, pubblicato nelsupplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 191 del18 agosto 1997.

3. Le sperimentazioni a fini non industriali debbonoseguire le linee dettagliate di buona pratica clinica dicui al presente decreto legislativo, tenendo conto diquanto specificato nell’allegato 1 al richiamato decretodel Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997.

SEZIONE II

Comitato etico

Art. 5.

Comitato etico

1. Ciascun Comitato etico, di cui all’articolo 6 deldecreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, fatta salva lanormativa delle Regioni e delle Province autonome,adotta le norme procedurali necessarie all’osservanzadei requisiti stabiliti nel medesimo decreto legislativo,ed in particolare negli articoli 6, 7 e 8, nonche¤ necessa-rie all’applicazione di quanto stabilito dal decreto delMinistro della salute in data 12 maggio 2006.

2. I Comitati etici devono, in ogni caso, conservare idocumenti essenziali relativi alla sperimentazione cli-nica di cui al Capo IV per almeno sette anni dopo ilcompletamento della sperimentazione stessa.

3. Parte integrante dei compiti dei Comitati etici e' latrasmissione delle informazioni alle Autorita' compe-tenti e all’Osservatorio nazionale sulle sperimentazionidi cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

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SEZIONE III

Promotore

Art. 6.

Promotore

1. Con decreto del Ministro della salute, su propostadell’AIFA e sentite le associazioni di categoria, da ema-narsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, sono stabiliti i requisiti minimi dicui devono essere in possesso i promotori delle speri-mentazioni a fini industriali, per l’esercizio delle attivita'da loro direttamente svolte in Italia in qualita' di pro-motori, necessari ai fini della garanzia della qualita'delle sperimentazioni.

2. Il possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1,nonche¤ quelli di cui al decreto del Ministro della saluteprevisto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legisla-tivo 24 giugno 2003, n. 211, e' attestato dal promotoremediante autocertificazione presentata al Comitatoetico insieme alla domanda a fini dell’espressione deipareri di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211.

3. Il promotore puo' delegare in tutto o in parte le suefunzioni connesse con la sperimentazione, a unasocieta' , a un’istituzione o a un’organizzazione in pos-sesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dellasalute previsto dall’articolo 20, comma 3, del decretolegislativo 24 giugno 2003, n. 211. Il promotore puo'altres|' delegare una parte delle sue funzioni ad unapersona fisica, purche¤ in possesso dei requisiti minimiprevisti, per le funzioni equivalenti, dal suddetto mede-simo decreto ministeriale. In tutti i casi il promotoreconserva la responsabilita' di garantire che la realizza-zione delle sperimentazioni e i dati finali generati dallemedesime soddisfino le disposizioni del decreto legisla-tivo 24 giugno 2003, n. 211, del presente decreto e dellenorme di buona pratica clinica di cui all’allegato 1 deldecreto del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997.

4. I Comitati etici verificano che la sperimentazionepresentata ai sensi del decreto del Ministro della salutein data 17 dicembre 2004 non sia sperimentazione aifini industriali. In tale caso gli oneri connessi con talesperimentazione sono a carico del promotore.

5. La medesima persona puo' contemporaneamentesvolgere il ruolo di promotore e di sperimentatore nelcaso in cui lavori alle dipendenze delle strutture di cuiall’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Mini-stro della salute 17 dicembre 2004, e limitatamenteai casi in cui svolga il ruolo di promotore di sperimen-tazioni a fini non industriali nell’ambito dei propricompiti istituzionali.

6. Per le sperimentazioni cliniche dei medicinali di cuial presente decreto non sono consentiti accordi di carat-tere economico diretti tra il promotore e lo sperimen-tatore. Tali accordi possono essere stipulati solo conl’amministrazione della struttura ove opera lo speri-mentatore.

SEZIONE IV

Dossier per lo sperimentatore

Art. 7.

Dossier per lo sperimentatore

1. Il dossier per lo sperimentatore, di cui all’arti-colo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211, deve contenere almeno le infor-mazioni relative alle tematiche elencate nel paragrafo7 dell’allegato 1 al decreto del Ministro della sanita' indata 15 luglio 1997, da presentare in forma concisa,semplice, obiettiva, equilibrata e non pubblicitaria, inmodo tale da consentire allo sperimentatore clinico oal potenziale sperimentatore, nonche¤ al Comitato eticodi comprenderle e di effettuare una valutazione impar-ziale, sotto il profilo dei rischi e benefici, dell’adegua-tezza della sperimentazione clinica in progetto.

2. Il comma 1 si applica anche ad ogni aggiorna-mento del dossier per lo sperimentatore.

3. Se il medicinale in fase di sperimentazione e'provvisto di una AIC, il riassunto delle caratteristichedel prodotto puo' sostituire il dossier per lo sperimen-tatore, fatta salva la necessita' di integrare tale rias-sunto con le informazioni riguardanti ogni eventualeulteriore uso diverso da quello previsto nel provvedi-mento di AIC.

4. Il dossier per lo sperimentatore e' convalidato eaggiornato dal promotore almeno una volta l’anno.

Capo III

Produzione e importazione

Art. 8.

Autorizzazione alla produzione e all’importazione

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 13, comma 1,del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, che vienerilasciata conformemente a quanto previsto dal titoloIV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, deveessere richiesta per la fabbricazione totale o parzialedei medicinali in fase di sperimentazione ivi compresele operazioni di divisione e di confezionamento prima-rio e secondario e di presentazione. L’autorizzazione e'necessaria anche nei casi in cui i prodotti fabbricatisiano destinati all’esportazione.

2. L’autorizzazione deve essere richiesta anche perl’importazione in Italia da Paesi terzi.

3. L’autorizzazione di cui al primo periodo delcomma 1, non e' richiesta per le attivita' di seguito elen-cate quando vengono effettuate nelle strutture autoriz-zate alla sperimentazione e sempre che i medicinali infase di sperimentazione siano destinati ad essere utiliz-zati esclusivamente in tali strutture:

a) ricostituzione prima dell’uso, se effettuata dafarmacisti o da personale autorizzato a tale operazionenell’ambito della normale attivita' clinica;

b) operazioni di confezionamento primario, secon-dario, e di presentazione se effettuate da farmacisti nel

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rispetto delle norme di buona preparazione in farmaciasecondo la vigente edizione della Farmacopea ufficialedella Repubblica italiana;

c) operazioni di preparazione di medicinali, effet-tuate da farmacisti nel rispetto delle norme di buonapreparazione in farmacia secondo la vigente Farmaco-pea ufficiale della Repubblica italiana che non richie-dano particolari procedimenti di fabbricazione o imbal-laggio, che siano realizzate con specialita' medicinaliprovviste di AIC, fabbricate o importate in conformita'alle disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006,n. 219, che siano condotte su pazienti aventi le mede-sime caratteristiche di quelle previste dall’indicazionespecificata nell’AIC.

4. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), il far-macista provvede a redigere il rendiconto di prepara-zione per ciascun lotto.

Art. 9.

Domanda di autorizzazione

1. Per ottenere l’autorizzazione alla fabbricazione oall’importazione, il richiedente deve presentaredomanda all’AIFA, allegando i relativi documenti especificando:

a) le tipologie di medicinali e le forme farmaceuti-che che si intendono fabbricare o importare;

b) le operazioni di fabbricazione o importazione;c) il procedimento di fabbricazione, quando neces-

sario, ed in particolare nel caso di inattivazione diagenti virali o non convenzionali;

d) il luogo in cui i prodotti saranno fabbricatiovvero i locali adatti e sufficienti di cui dispone per laloro fabbricazione o per le attivita' connesse all’impor-tazione, nonche¤ le attrezzature tecniche, gli impianti dicontrollo e le modalita' di produzione di cui si avvale,in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo24 aprile 2006, n. 219 relative alla fabbricazione, al con-trollo e all’immagazzinamento dei prodotti;

e) il nominativo di almeno una persona qualificatadi cui dispone in modo permanente e continuativo anorma dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211, e i riferimenti del relativo decretodi idoneita' .

2. Ai sensi della lettera a) del comma 1 per ßtipologiedi medicinaliý si intendono: prodotti derivati dal san-gue o dal plasma umano, prodotti immunologici, pro-dotti per la terapia genica e cellulare somatica, prodottidi biotecnologia, prodotti estratti dall’uomo o da ani-mali, prodotti vegetali, prodotti omeopatici, prodottiradiofarmaceutici e prodotti contenenti principi attividi origine chimica.

Art. 10.

Rilascio dell’autorizzazione

1. L’AIFA rilascia l’autorizzazione entro 90 giornidal giorno in cui riceve una domanda completa solodopo che l’esattezza dei dati forniti dal richiedente in

conformita' all’articolo 9, sia stata verificata medianteuna ispezione di buona pratica di fabbricazione dicui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo24 aprile 2006, n. 219.

2. L’AIFA puo' richiedere ulteriori informazionisui dati forniti a norma dell’articolo 9, comma 1,incluse le informazioni riguardanti la persona qualifi-cata a disposizione del richiedente di cui all’articolo 9,comma 1, lettera e). Nel caso in cui l’AIFA eserciti talefacolta' , il termine di cui al comma 1 e' sospeso fino allapresentazione delle informazioni richieste.

Art. 11.

Specifiche dell’autorizzazione

1. Per garantire l’osservanza dei requisiti di cui all’ar-ticolo 9 l’autorizzazione puo' essere vincolata al rispettodi taluni obblighi imposti all’atto del suo rilascio o suc-cessivamente.

2. L’autorizzazione si applica soltanto ai locali indi-cati nella domanda e alle tipologie di medicinali e alleforme farmaceutiche indicati nella medesima a normadell’articolo 9, comma 1, lettera a).

Art. 12.

Obblighi del titolare dell’autorizzazione

1. Il titolare dell’autorizzazione e' tenuto a:

a) disporre di personale addetto alla fabbricazionee ai controlli che risponda ai requisiti di cui al decretolegislativo 24 aprile 2006, n. 219;

b) non cedere medicinali in fase di sperimenta-zione o autorizzati al commercio, se non in conformita'con la legislazione vigente;

c) informare previamente l’AIFA di qualsiasimodifica che intenda apportare ai dati forniti a normadell’articolo 9, comma 1;

d) informare immediatamente l’AIFA, allorche¤ siastato improvvisamente necessario procedere alla sosti-tuzione della persona qualificata di cui all’articolo 13,comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;

e) consentire in qualsiasi momento al personaleispettivo dell’AIFA l’accesso ai suoi locali;

f) mettere a disposizione della persona qualificatatutti i mezzi necessari per permetterle di espletare lesue funzioni;

g) conformarsi ai principi e alle linee direttricifissati dal diritto comunitario per la buona pratica difabbricazione.

Art. 13.

Modifiche dell’autorizzazione

1. Qualora il titolare dell’autorizzazione alla fabbri-cazione chieda la modifica dei dati di cui all’articolo 9,comma 1, la durata del relativo procedimento non devesuperare i trenta giorni. In casi di rilevanza dei datimodificati tale termine puo' essere prorogato fino anovanta giorni.

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Art. 14.

Sospensione o revoca dell’autorizzazione

1. L’AIFA sospende o revoca, in tutto o in parte,l’autorizzazione alla fabbricazione se il titolare del-l’autorizzazione non adempie in un qualsiasi momentoalle relative disposizioni.

Art. 15.

Farmacie ospedaliere autorizzate alla produzione

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legi-slativo 24 giugno 2003, n. 211, le farmacie operanti instrutture ospedaliere pubbliche o ad esse equiparate,nonche¤ in Istituti di ricovero e cura a carattere scienti-fico privati, sono autorizzate, con il presente decreto,anche in assenza di quanto previsto dall’articolo 13,comma 2, del medesimo decreto legislativo, alla produ-zione di medicinali sperimentali, con esclusione dimedicinali per terapia genica, cellulare o contenentiorganismi geneticamente modificati e con l’esclusionedei radiofarmaci di cui al successivo articolo 16, purche¤ :

a) il farmacista responsabile della produzioneabbia svolto attivita' pratica di preparazione di medici-nali per almeno 2 anni in farmacia ospedaliera e siassuma la responsabilita' della produzione di cui alpresente articolo, nonche¤ dello svolgimento dei compitiattribuiti alla persona qualificata ai sensi dell’arti-colo 13, commi 3, lettera a), e 4, escluso il secondoperiodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;

b) detti medicinali siano utilizzati esclusivamenteper sperimentazioni non a fini industriali;

c) detti medicinali siano utilizzati esclusivamenteper soggetti in trattamento nella struttura di apparte-nenza o presso altre strutture partecipanti alla stessasperimentazione multicentrica in Italia e, in tale caso,ceduti senza fini di lucro;

d) detti medicinali siano prodotti in conformita'alle norme di buona preparazione in farmacia, secondola vigente edizione della Farmacopea ufficiale dellaRepubblica italiana;

e) il responsabile legale delle istituzioni ove ope-rano le suddette farmacie, trasmetta all’AIFA unadichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cuial presente comma, almeno 60 giorni prima dell’avviodi tale produzione.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 si applica ancheall’importazione di medicinali, purche¤ , per le partiapplicabili, siano rispettati i requisiti di cui al comma 1medesimo, e purche¤ il farmacista responsabile dellaproduzione di cui al comma 1, lettera a), si assuma laresponsabilita' :

a) dei compiti previsti dall’articolo 13, commi 3,lettere a), b) e c), e 4, del decreto legislativo 24 giu-gno 2003, n. 211, per le parti applicabili;

b) dei compiti previsti dall’articolo 68, comma 3,secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006,n. 219;

c) di ottenere da struttura specificatamente auto-rizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decretolegislativo 24 giugno 2003, n. 211, un rilascio di lotto aseguito di tutte le analisi, prove o verifiche pertinenti enecessarie per confermare la qualita' di quanto impor-tato, nei casi in cui lo stesso farmacista responsabilenon abbia ottenuto la documentazione attestante che imedicinali importati siano stati prodotti e controllatisecondo i requisiti almeno equivalenti a quelli previstidalle normative comunitarie.

3. L’AIFA puo' disporre le ispezioni di cui all’arti-colo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui alpresente articolo ed il mantenimento di detti requisiti.In caso di farmacia ospedaliera che non possegga unoo piu' dei suddetti requisiti, l’AIFA sospende per dettefarmacie l’autorizzazione di cui al presente articolo,per un periodo di tempo da 6 mesi a 12 mesi, fatta salvala necessita' di conformarsi ai richiamati requisiti.

4. Nessuna spesa o tariffa e' dovuta dalle strutturepubbliche o ad esse equiparate di cui al presente arti-colo per le eventuali ispezioni o autorizzazioni di cui alpresente decreto.

Art. 16.

Laboratori pubblici per la preparazione di radiofarmaciper medicina nucleare autorizzati alla produzione

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legi-slativo 24 giugno 2003, n. 211, i laboratori per la prepa-razione di radiofarmaci per medicina nucleare operantiin strutture ospedaliere pubbliche o ad esse equiparate,nonche¤ in Istituti di ricovero e cura a carattere scienti-fico privati, sono autorizzati, con il presente decreto,anche in assenza di quanto previsto dall’articolo 13,comma 2, del medesimo richiamato decreto legislativo,alla produzione di radiofarmaci sperimentali, purche¤ :

a) il responsabile della produzione sia in possessodei requisiti previsti dalle norme vigenti per la prepara-zione dei radiofarmaci e si assuma la responsabilita'della produzione di cui al presente articolo, nonche¤dello svolgimento dei compiti attribuiti alla personaqualificata ai sensi dell’articolo 13, commi 3, lettera a),e 4, escluso il secondo periodo, del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211;

b) il laboratorio per la produzione di radiofarmacisia autorizzato conformemente alle norme vigenti perla preparazione di radiofarmaci non sperimentali;

c) i radiofarmaci sperimentali siano utilizzatiesclusivamente per sperimentazioni non a fini indu-striali;

d) detti radiofarmaci sperimentali siano utilizzatiesclusivamente per soggetti in trattamento nella strut-tura di appartenenza o presso altre strutture parteci-panti alla stessa sperimentazione multicentrica in Italiae, in tal caso, ceduti senza fini di lucro;

e) detti radiofarmaci sperimentali siano prodottiin conformita' alle norme vigenti per la preparazione diradiofarmaci;

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f) il responsabile legale delle istituzioni ove ope-rano i suddetti laboratori trasmetta all’AIFA unadichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cuial presente comma almeno 60 giorni prima dell’avviodi tali produzioni.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 si applica ancheall’importazione di radiofarmaci sperimentali, purche¤ ,per le parti applicabili, siano rispettati i requisiti di cuial comma 1 medesimo ed il responsabile di cui alcomma 1, lettera a), si assuma la responsabilita' :

a) dei compiti previsti dall’articolo 13, commi 3,lettere a), b) e c), e 4 del decreto legislativo 24 giu-gno 2003, n. 211, per le parti applicabili;

b) dei compiti previsti dall’articolo 68, comma 3,secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006,n. 219;

c) di ottenere da struttura specificatamente auto-rizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decretolegislativo 24 giugno 2003, n. 211, un rilascio di lotto aseguito di tutte le analisi, prove o verifiche pertinenti enecessarie per confermare la qualita' di quanto impor-tato, nei casi in cui lo stesso responsabile non abbiaottenuto la documentazione attestante che i medicinaliimportati siano stati prodotti e controllati secondo irequisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalle nor-mative comunitarie.

3. Fatta salva la vigilanza sui laboratori di prepara-zione di radiofarmaci, attribuita dalle norme vigentiagli organi del Servizio sanitario nazionale competentiper territorio, potranno anche essere disposte ispezionida parte dell’AIFA ai sensi dell’articolo 15 del decretolegislativo 24 giugno 2003, n. 211, al fine di verificare ilpossesso dei requisiti di cui al presente articolo ed ilmantenimento di detti requisiti. In caso di laboratorioche non possegga uno o piu' dei suddetti requisiti,l’AIFA sospende per detti laboratori l’autorizzazionedi cui al presente articolo, per un periodo di tempo da6 mesi a 12 mesi, fatta salva la necessita' di conformarsiai richiamati requisiti.

4. Nessuna spesa o tariffa e' dovuta dalle strutturepubbliche o ad esse equiparate di cui al presente arti-colo per le eventuali ispezioni o autorizzazioni di cui alpresente decreto.

Capo IV

Il fascicolo permanente della sperimentazionee l’archiviazione

Art. 17.

Fascicolo permanente della sperimentazione

1. Il fascicolo permanente della sperimentazione pre-visto dall’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211, e' costituito dai documenti essen-ziali che consentono l’effettuazione della sperimenta-zione clinica e la valutazione della qualita' dei dati con-seguiti e, qualora sia formato e conservato in modalita'informatica, e' conforme agli articoli 20 e 22 del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82.Detti documenti devonodimostrare se lo sperimentatore e il promotore hanno

adempiuto ai principi e alle linee guida dettagliate rela-tive alla buona pratica clinica, di cui al presente decretolegislativo e di cui all’allegato 1 al decreto del Ministrodella sanita' in data 15 luglio 1997, fatto salvo quantoprevisto dal decreto del Ministro della salute in data17 dicembre 2004, nonche¤ a tutte le norme applica-bili, in particolare, all’allegato 1 al decreto legislativo24 aprile 2006, n. 219, e alle norme autorizzative dellasperimentazione di cui al richiamato decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211.

2. Il fascicolo permanente della sperimentazione for-nisce le basi per il controllo da parte del responsabiledella verifica della qualita' individuato dal promotore eper l’ispezione da parte dell’AIFA.

3. Il contenuto dei documenti essenziali deve essereadeguato al carattere specifico di ciascun periodo tem-porale in cui si svolge la sperimentazione clinica.

4. Con provvedimento del Direttore generale del-l’AIFA vengono stabilite linee guida supplementari perspecificare il contenuto di tali documenti, tenuto conto,anche delle linee guida della Commissione europea inmateria.

5. La conduzione di sperimentazioni in difformita' daquanto previsto dalle norme di cui al comma 1, com-prese quelle relative alla autorizzazione dei siti ovevenga compiuta qualsiasi attivita' connessa con la speri-mentazione, nonche¤ l’inadeguatezza o la mancanzadella documentazione di cui al presente capo, compor-tano la non utilizzabilita' dei risultati delle sperimenta-zioni ai fini dell’AIC.

Art. 18.

Conservazione dei documenti essenziali

1. Fatto salvo quanto previsto per i titolari di AIC daldecreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e relativi alle-gati, il promotore e lo sperimentatore devono conser-vare i documenti essenziali relativi alla sperimenta-zione clinica per almeno sette anni dal completamentodella medesima; debbono conservarli per un periodopiu' lungo qualora cio' sia richiesto da altre norme appli-cabili o da un accordo tra il promotore e lo sperimenta-tore.

2. I documenti essenziali devono essere archiviati inmodo da poter essere facilmente messi a disposizionedelle autorita' competenti qualora queste li richiedano.

3. I dati originali di una sperimentazione clinicadevono essere registrati e conservati in cartella clinica;qualora tali cartelle per soggetti ambulatoriali nonsiano previste dalla prassi della struttura o dell’ambula-torio sede della sperimentazione, le stesse dovrannoessere predisposte ai fini del presente articolo. Talidisposizioni si applicano a tutte le fasi delle sperimenta-zioni cliniche, comprese le bioequivalenze e biodisponi-bilita' .

4. Le cartelle cliniche di cui al comma 3 devonoessere custodite per il periodo massimo di tempo previ-sto dalla struttura sanitaria o dallo studio medico,comunque per non meno del periodo di cui al comma 1.

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5. Le spese relative alle attivita' di cui al presente arti-colo non devono comportare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.

6. In caso di sperimentazione condotta in strutture diPaesi terzi, i cui risultati vengono presentati per l’AICin Italia, dette strutture devono possedere requisitialmeno equivalenti a quelli previsti per le strutture ita-liane, da dimostrare anche tramite la documentazionedi cui al presente Capo, in mancanza dei quali i risultatidelle sperimentazioni non possono essere presi in consi-derazione ai fini di AIC.

Art. 19.

Trasferimento dei documenti

1. Qualsiasi trasferimento di proprieta' dei dati o deidocumenti deve essere documentato. Il nuovo proprie-tario assume la responsabilita' della conservazione edell’archivio dei dati a norma dell’articolo 18. In casodi ispezioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo24 giugno 2003 n. 211, il nuovo proprietario e' tenuto alpagamento del rimborso delle relative spese e al versa-mento della tariffa di cui al decreto del Ministro dellasalute in data 24 maggio 2004, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2004.

Art. 20.

Responsabili degli archivi

1. Il promotore nomina all’interno della sua organiz-zazione le persone responsabili degli archivi.

2. L’accesso agli archivi e' limitato alle personeresponsabili a tale fine nominate.

Art. 21.

Modalita' di conservazione dei documenti

1. I mezzi utilizzati per conservare i documenti essen-ziali devono garantire che i documenti rimangano com-pleti e leggibili per il periodo di conservazione prestabi-lito e possano essere messi a disposizione delle autorita'competenti, qualora queste lo richiedano.

2. Qualsiasi modifica dei dati deve essere rintrac-ciabile.

Capo V

Qualificazione e attivita' degli ispettoridi buona pratica clinica

Art. 22.

Qualificazione degli ispettori di Buona Pratica Clinica

1. Gli ispettori designati dall’AIFA a norma dell’arti-colo 15, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno2003, n. 211, devono salvaguardare la riservatezza delleinformazioni qualora accedano a dati riservati nellosvolgimento delle ispezioni relative alla buona praticaclinica, in conformita' alle disposizioni comunitarie, allenormative nazionali e agli accordi internazionali.

2. L’AIFA provvede affinche¤ tra i requisiti degli ispet-tori siano presenti la laurea in medicina, in farmacia,chimica e tecnologie farmaceutiche, biologia o altralaurea in discipline scientifiche pertinenti, come stabi-lito dalle procedure adottate dall’Ispettorato GCP.

3. L’AIFA, con modalita' da dettagliare tramite leprocedure dell’Ispettorato GCP, assicura che gli ispet-tori ricevano una formazione adeguata, che il loro fab-bisogno di formazione sia sottoposto a regolare valuta-zione e che siano adottate le misure necessarie per ilmantenimento e il miglioramento delle loro compe-tenze.

4. L’AIFA garantisce altres|' che gli ispettori siano aconoscenza dei principi e dei procedimenti che si appli-cano allo sviluppo dei medicinali e alla ricerca clinica.Gli ispettori devono anche essere a conoscenza dellalegislazione comunitaria e nazionale e delle linee guidache si applicano alla realizzazione delle sperimenta-zioni cliniche e al rilascio di autorizzazioni alla com-mercializzazione.

5. Gli ispettori devono conoscere le procedure, isistemi di registrazione dei dati clinici, l’organizzazionee la regolamentazione del sistema di assistenza sanita-ria vigenti in Italia e, in caso di ispezione in Stati mem-bri e in Paesi terzi, le relative regolamentazioni.

6. L’Ispettorato conserva la documentazione aggior-nata relativa alle qualificazioni, alla formazione eall’esperienza di ciascun ispettore.

7. Ogni ispettore riceve la documentazione conte-nente le procedure operative standard in tema di ispe-zione, nonche¤ quelle relative ai compiti, alle responsa-bilita' e agli obblighi degli ispettori, in generale e inmateria di formazione continua. Tali procedure, non-che¤ le altre del presente Capo e del Capo VI, da appro-vare da parte del Direttore dell’Ispettorato, devonoessere periodicamente aggiornate.

8. Gli ispettori devono essere dotati di adeguati mezzidi identificazione.

9. Ciascun ispettore firma una dichiarazione da cuirisultino gli eventuali vincoli finanziari o di altro tipointercorrenti tra esso e i soggetti da ispezionare. Dettadichiarazione deve essere presa in considerazione nelmomento della assegnazione delle ispezioni ai singoliispettori, al fine di evitare conflitti di interesse.

Art. 23.

Gruppo ispettivo

1. Per garantire la presenza delle competenze neces-sarie nell’ambito di determinate ispezioni, l’AIFA puo'designare, per ciascuna ispezione, piu' ispettori ed even-tualmente esperti che abbiano collettivamente le quali-ficazioni ed esperienze adeguate ai fini dello svolgi-mento della specifica ispezione.

2. Il Gruppo ispettivo e' coordinato da un ispettore inpossesso di esperienza specifica, come previsto dalleprocedure di cui all’articolo 22.

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Capo VI

Procedure di ispezione di buona pratica clinica

Art. 24.

Tipologia d’ispezione

1. Le ispezioni relative alla buona pratica clinica pos-sono svolgersi in una delle seguenti situazioni:

a) prima, durante o dopo la realizzazione dellesperimentazioni cliniche;

b) nell’ambito della verifica delle domande di auto-rizzazione alla commercializzazione;

c) nell’ambito delle verifiche successive alle auto-rizzazioni alla commercializzazione.

2. In conformita' all’articolo 15, comma 2, del decretolegislativo 24 giugno 2003, n. 211, le ispezioni possonoessere richieste e coordinate dall’Agenzia europea per imedicinali nell’ambito dell’applicazione del regola-mento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 31 marzo 2004, con particolare riguardoalle sperimentazioni relative alle domande presentatemediante la procedura stabilita da detto regolamento.

3. Le ispezioni sono realizzate in conformita' alle lineeguida sulle ispezioni, elaborate in ambito comunitarioa sostegno del riconoscimento reciproco delle risul-tanze delle ispezioni in medesimo ambito comunitario.

4. L’Ispettorato provvede al miglioramento e all’ar-monizzazione delle linee guida sulle ispezioni, in colla-borazione con la Commissione europea e l’EMEA,nonche¤ con altre organizzazioni internazionali e Paesiterzi, mediante ispezioni congiunte, accordi relativi aprocedure, a procedimenti e a specifici programmi dicollaborazione e condivisione di esperienze e forma-zione.

Art. 25.

Documentazione relativa alla buona pratica clinica

1. L’Ispettorato predispone e rende pubblicamentedisponibile la documentazione relativa all’adozione deiprincipi di buona pratica clinica e alle relative modalita'applicative.

2. Esso elabora proposte relative all’ambito giuridicoe amministrativo nel quale sono svolte le attivita' dibuona pratica clinica, le ispezioni e le sperimentazioni,nonche¤ relative ai poteri degli ispettori per quantoriguarda l’accesso ai fini ispettivi alle strutture comun-que coinvolte nella gestione della sperimentazione cli-nica e nell’iter che ne consente la realizzazione nonche¤alla relativa documentazione. Al riguardo esso prov-vede affinche¤ , su richiesta, e qualora sia opportuno,anche gli ispettori delle autorita' competenti degli altriStati membri e dei Paesi terzi abbiano accesso ai centridi sperimentazione clinica e ai dati.

Art. 26.

Risorse dell’Ispettorato

1. L’AIFA fornisce risorse sufficienti ed in partico-lare designa un numero adeguato di ispettori per garan-tire l’effettiva verifica dell’osservanza della buona pra-tica clinica.

2. Tutte le spese occorrenti per le attivita' ispettive inItalia e all’estero condotte ai sensi del presente decretoe dei decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211, e 24aprile 2006, n. 219, sia antecedenti che successive al rila-scio delle autorizzazioni alla immissione in commercio,sono a carico, secondo i casi, delle aziende farmaceuti-che ispezionate, di quelle richiedenti l’autorizzazione alcommercio, dei promotori della sperimentazione, delleorganizzazioni private di cui all’articolo 15, comma 10,del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dei sog-getti titolari di autorizzazione all’immissione al com-mercio al momento dell’ispezione nonche¤ dei proprie-tari dei dati al momento dell’ispezione. Nei casi in cuipiu' soggetti tra quelli nominati sono coinvolti a diversotitolo nelle sperimentazioni ispezionate o nella utilizza-zione o possesso dei relativi risultati, le spese per leispezioni sono da attribuire ßpro quotaý a ciascuno deisoggetti coinvolti.

3. Le tariffe per le ispezioni di cui al punto 4 dell’alle-gato 3 al decreto del Ministro della salute in data 24maggio 2004, e successivi aggiornamenti, sono versateper intero da ciascuno dei titolari di AIC o richiedentil’AIC.

4. Il mancato versamento delle tariffe e dei rimborsidi cui al presente articolo entro 15 giorni dal ricevi-mento della relativa richiesta, fatte salve le altre misuredi cui puo' avvalersi l’AIFA per il recupero delle somme,determina:

a) nei casi in cui inadempiente sia un’azienda far-maceutica, l’interruzione da parte dell’AIFA dei proce-dimenti per il rilascio delle autorizzazioni inerenti allamedesima azienda;

b) nei casi in cui inadempiente sia una organizza-zione di cui all’articolo 15, comma 10, del decreto legi-slativo 24 giugno 2003, n. 211, la sospensione dell’eser-cizio delle funzioni che i promotori possono delegare atali strutture.

5. L’interruzione dei procedimenti per il rilascio delleautorizzazioni di cui al comma 4, lettera a), nonche¤ lasospensione all’esercizio delle funzioni di cui al mede-simo comma 4, lettera b), saranno revocate al momentodel ricevimento da parte dell’AIFA degli importidovuti.

Art. 27.

Procedure ispettive

1. L’Ispettorato stabilisce le procedure per:

a) la verifica dell’osservanza della buona praticaclinica, tra cui le modalita' che l’ispettore deve seguire

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nell’esaminare le procedure di gestione delle sperimen-tazioni da parte del promotore, nell’esaminare le proce-dure secondo cui vengono programmate, realizzate,controllate e registrate le sperimentazioni cliniche, non-che¤ nel controllare le misure messe in atto, a seguito diquanto disposto dall’Ispettorato successivamenteall’ispezione, dal promotore, dagli sperimentatori e dairesponsabili delle strutture comunque coinvolte nellagestione delle sperimentazioni e nell’iter che ne con-sente la realizzazione;

b) la designazione di esperti che accompagnerannogli ispettori in caso di necessita' ;

c) la richiesta di ispezioni o di assistenza da altriStati membri, in conformita' all’articolo 15, commi 2, 4,5 e 8 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, eper cooperare nei centri di ispezione di un altro Statomembro;

d) l’organizzazione di ispezioni in Paesi terzi.

Art. 28.

Archivio dell’Ispettorato

1. L’Ispettorato conserva per almeno 15 anni i docu-menti delle ispezioni nazionali ed internazionali conparticolare riguardo alla situazione relativa all’osser-vanza delle buone pratiche cliniche e dei relativi prov-vedimenti consequenziali.

Art. 29.

Armonizzazione comunitaria delle procedure

1. L’Ispettorato provvede affinche¤ le procedure diispezione nazionali siano armonizzate con le lineeguida in materia e con i relativi aggiornamenti pubbli-cati dalla Commissione europea e partecipa a tale fineai relativi lavori comunitari e internazionali.

Art. 30.

Riservatezza dei dati e dei rapporti di ispezione

1. L’Ispettorato provvede affinche¤ la riservatezza deidati sia salvaguardata dagli ispettori ed altri esperti.Relativamente ai dati personali devono essere rispet-tate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196.

2. I rapporti di ispezione, fatti salvi gli eventualiaspetti di riservatezza, vengono forniti dall’Ispettoratoal promotore della sperimentazione, allo sperimenta-tore, al Comitato etico e ai responsabili delle strutturecomunque coinvolte nella sperimentazione e possonoessere messi a disposizione degli altri Stati membri edell’Agenzia europea dei medicinali (EMEA), su richie-sta motivata. Possono altres|' essere messi a disposi-zione dei Paesi terzi in funzione degli accordi con questiconclusi dalla Comunita' europea o tra l’AIFA e le auto-rita' regolatorie o sanitarie di tali Paesi.

3. A seguito del rapporto di ispezione l’Ispettoratodispone le eventuali prescrizioni da seguire per renderela sperimentazione in corso conforme alle norme dibuona pratica clinica.

Art. 31.

Funzioni dell’Ispettorato

1. Con provvedimento del Direttore Generale del-l’AIFA possono essere stabiliti ulteriori requisiti, fun-zioni e modalita' operative dell’Ispettorato dell’AIFAper la realizzazione di quanto previsto dal presentedecreto.

2. Le ispezioni di cui al presente decreto e quelle dicui ai decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211, e 24aprile 2006, n. 219, costituiscono adempimento degliobblighi istituzionali degli ispettori in servizio pressogli Uffici ispettivi dell’AIFA.

3. Su proposta dell’Ispettorato, con provvedimentodel Direttore generale dell’AIFA, sono stabiliti i requi-siti minimi necessari per le strutture sanitarie, di cuiall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repub-blica 21 settembre 2001, n. 439, che eseguono sperimen-tazioni di fase I.

4. Con le medesime modalita' di cui al comma 3 ven-gono aggiornati i requisiti tecnici di cui all’allegato aldecreto del Ministro della sanita' in data 19 marzo1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28maggio 1998.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 vengonoindicate le modalita' per il riconoscimento del possessodei requisiti ivi previsti. In ogni caso l’esito di eventualiverifiche dell’Ispettorato prevale, ai fini del riconosci-mento, su ogni diversa modalita' .

6. Al fine di verificare la conformita' delle sperimen-tazioni oggetto di ispezione ai principi etici della buonapratica clinica di cui all’articolo 3 commi 1, 2, 3, 4 e 5,l’Ispettorato puo' richiedere specifici pareri al Comitatonazionale di bioetica, istituito presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri.

Art. 32.

Disposizioni a carattere generale

1. Con decreto del Ministro della salute possonoessere stabilite, nel rispetto delle direttive e raccoman-dazioni dell’Unione europea, condizioni e prescrizionidi carattere generale relative ai principi e alle lineeguida dettagliate per la buona pratica clinica, alle rela-tive attivita' ispettive, ai medicinali in fase di sperimen-tazione a uso umano nonche¤ ai requisiti per l’autorizza-zione alla fabbricazione o importazione di tali medici-nali, e per garantire la qualita' delle sperimentazioni.

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Capo VII

Ulteriori disposizioni

Art. 33.

Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 211del 2003

1. All’articolo 2, comma 1, lettera a), del decretolegislativo 24 giugno 2003, n. 211 dopo le parole:ßcon l’obiettivo di accertarne la sicurezza e/o l’effica-ciaý sono inserite le seguenti: ß, nonche¤ altri elementidi carattere scientifico e noný.

2. All’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legi-slativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: ß, e per l’analisidei dati raccolti sono utilizzati metodi epidemiologiciýsono soppresse.

3. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211, la lettera d) e' sostituita dallaseguente:

ßd) ‘‘medicinale sperimentale’’: 1) una forma farma-ceutica di un principio attivo o di un placebo saggiatocome medicinale sperimentale o come controllo in unasperimentazione clinica, compresi i prodotti che hannogia' ottenuto un’autorizzazione di commercializzazionema che sono utilizzati o preparati (secondo formulamagistrale o confezionati) in forme diverse da quellaautorizzata, o quando sono utilizzati per indicazioninon autorizzate o per ottenere ulteriori informazionisulla forma autorizzata o comunque utilizzati comecontrollo; 2) i medicinali non oggetto dello studio speri-mentale, ma comunque utilizzati nell’ambito di unasperimentazione, quando essi non sono autorizzati alcommercio in Italia o sono autorizzati ma utilizzati inmaniera difforme all’autorizzazione.ý.

4. All’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legi-slativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: ße/o finan-ziareý sono sostituite dalle seguenti: ßed eventualmentefinanziareý.

5. All’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legi-slativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo il numero 1), e' inse-rito il seguente:

ß1-bis) il Direttore generale dell’Azienda sanitarialocale competente per territorio nei casi di strutture pri-vate autorizzate alla sperimentazione clinica ai sensi dellanormativa vigente; ý.

6. All’articolo 2, comma 1, lettera t), numero 3), deldecreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, il numero:ß43ý e' sostituito dalle seguenti parole: ß439, e comunqueper tutte le sperimentazioni di fase Iý.

Art. 34.

Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 211del 2003

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) alla lettera c) le parole: ßdi cui alla legge31 dicembre 1996, n. 675ý sono sostituite dalle seguenti:ßdi cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196ý;

b) alla lettera g) le parole : ßuna persona di riferi-mento dalla qualeý sono sostituite dalle seguenti: ßunmedico di riferimento operante nella struttura ove sisvolge la sperimentazione dal qualeý.

Art. 35.

Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 211del 2003

1. All’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211, alla fine del primo periodo,dopo le parole: ßgeneticamente modificatiý sonoaggiunte le seguenti: ße per le sperimentazioni conprodotto farmaceutico di nuova istituzione, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 21 settembre2001, n. 439, e comunque per tutte le sperimentazionidi fase Iý.

Art. 36.

Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo n. 211del 2003

1. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211, l’alinea e' sostituito dal seguente:

ßI Comitati etici ed i soggetti promotori della speri-mentazione comunicano all’autorita' competente, allaRegione o Provincia autonoma sede della sperimenta-zione e comunque in ogni caso all’AIFA, anche ai fini del-l’inserimento nelle banche dati nazionale ed europea iseguenti dati:ý

Art. 37.

Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 211del 2003

1. All’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211, alla lettera a), dopo la parola:ßItaliaý sono inserite le seguenti: ßo in Paesi dell’Unioneeuropea o in Paesi terzi nei quali vige un accordo di mutuoriconoscimento con l’Unione europea nel settore della fab-bricazione dei medicinali sperimentaliý

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Art. 38.

Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 211del 2003

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211, le parole: ßper il soggetto dellasperimentazioneý sono soppresse.

Art. 39.

Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo n. 211del 2003

1. All’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211, le parole: ß e g)ý sono sostituitedalle seguenti: ß, f), g) e h)ý.

2. All’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211, le parole: ßcommi 1, lettere a) eg) e 2ý sono soppresse.

3. All’articolo 22, comma 5, del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211, dopo le parole: ßil promotoredella sperimentazioneý sono inserite le seguenti: ßo losperimentatoreý; la parola: ßiniziaý e' sostituita dallaseguente: ßinizianoý e le parole: ße' soggettoý, sonosostituite dalle seguenti ßsono soggettiý.

4. All’articolo 22, comma 9, del decreto legislativo24 giugno 2003, n. 211, dopo le parole: ßle disposizioniýsono inserite le seguenti: ßadottate dalle autorita' compe-tentiý e le parole: ßdi cui all’articolo 12, commi 1 e 2ýsono sostituite dalle seguenti: ßdi cui all’articolo 12,commi 1, 3, 5 e 6ý.

Art. 40.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni pubbliche provvedono agliadempimenti previsti dal presente decreto con le risorsefinanziarie, umane e strumentali gia' previste a legisla-zione vigente.

Capo VIII

Sanzioni

Art. 41.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quantoprevisto dalle altre norme vigenti in materia, chiunqueproduca, predisponga o presenti, a fini di valutazioneper atti autorizzativi o per pubblicazione, dati non con-formi alla realta' , inerenti alle sperimentazioni clinichedei medicinali, di cui al presente decreto, tali da poterincidere sulla valutazione di quanto presentato, e'sospeso per un periodo di tempo da sei mesi a due anni,in relazione al ruolo svolto, dall’esercizio delle funzionidi produzione, predisposizione o presentazione di dati

inerenti alle sperimentazioni dei medicinali, nonche¤dall’attivita' di sperimentatore e di richiedente autoriz-zazioni basate su sperimentazioni di medicinali e dal-l’attivita' di promotore di sperimentazioni o suo dele-gato. Ai soggetti di cui al precedente periodo si applicaaltres|' la sanzione amministrativa pecuniaria da euro25.000 a euro 150.000.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 6,comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativapecuniaria pari a tre volte l’importo economico previ-sto nell’accordo di cui al medesimo articolo 6, com-ma 6, comunque non superiore a euro 150.000.

3. I promotori delle sperimentazioni a fini indu-striali che operano in carenza dei requisiti previsti dal-l’articolo 6, comma 1, o in difformita' da quanto previ-sto dal medesimo articolo 6, comma 3 del presentedecreto, e le organizzazioni private di cui all’articolo20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003,n. 211, che operano in carenza dei requisiti previstidal decreto di cui al medesimo articolo 20, comma 3,sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniariada euro 25.000 a euro 150.000 e alla sospensionedall’esercizio delle attivita' in ordine alle quali sonostate riscontrate le carenze o difformita' , per unperiodo di tempo da sei a diciotto mesi, fatta salva lanecessita' di conformarsi ai requisiti previsti e sanarele difformita' riscontrate.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunqueesegua sperimentazioni cliniche dei medicinali indifformita' ai principi di buona pratica clinica di cuiall’articolo 3, e' soggetto alla sanzione amministrativapecuniaria da euro 15.000 a 90.000.

5. Al titolare o al legale rappresentante dell’impresache inizi l’attivita' di fabbricazione o importazione diun medicinale sottoposto a sperimentazione clinicasenza munirsi dell’autorizzazione di cui al capo III,ovvero prosegua l’attivita' di fabbricazione o importa-zione quando l’autorizzazione sia stata revocata osospesa, si applica la sanzione di cui all’articolo 147,comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

6. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni di cuiall’articolo 30, comma 3, e' soggetto alla sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Art. 42.

Procedure sanzionatorie

1. Le sanzioni amministrative di cui all’articolo 41sono irrogate dal Ministero della salute, a seguito diistruttoria dell’AIFA.

Art. 43.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117,quinto comma, della Costituzione, e dall’articolo 16,comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposi-zioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti

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di competenza legislativa delle regioni e delle provinceautonome si applicano, nell’esercizio del potere sostitu-tivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decor-rere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazionedella direttiva oggetto del presente decreto legislativo,nelle regioni e nelle province autonome nelle quali nonsia ancora stata adottata la normativa di attuazioneregionale o provinciale e perdono comunque efficaciadalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermirestando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo117, terzo comma, della Costituzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-tivi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiun-que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, add|' 6 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Con-siglio dei Ministri

Bonino, Ministro per lepolitiche europee

Turco, Ministro della salute

D’Alema, Ministro degliaffari esteri

Mastella, Ministro dellagiustizia

Padoa Schioppa, Ministrodell’economia e dellefinanze

Bersani, Ministro dello svi-luppo economico

Lanzillotta, Ministro pergli affari regionali e leautonomie locali

Visto, il Guardasigilli: Mastella

öööööö

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministra-zione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul-l’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pub-blicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delledisposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi quitrascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

ö L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun-zione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con deter-minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitatoe per oggetti definiti.

ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presi-dente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare idecreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

ö L’art. 1 e l’allegato B, della legge 25 gennaio 2006, n. 29,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O.,cos|' recitano:

ßArt. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunita-rie.) ö 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine didiciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, idecreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alledirettive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consigliodei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministrocon competenza istituzionale prevalente per la materia, di concertocon i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e dellefinanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto delladirettiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle diret-tive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonche¤ , qualora sia pre-visto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delledirettive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizionedegli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e alSenato della Repubblica perche¤ su di essi sia espresso il parere deicompetenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla datadi trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui alpresente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, sca-dano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previstiai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati dinovanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della diret-tiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, delladirettiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, delladirettiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifica-zioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parla-mentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove nonintenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esi-genza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costitu-zione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementiintegrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissionicompetenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entroventi giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascunodei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princ|' pi e cri-teri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrativee correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fattosalvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legi-slativo di cui al comma 1 adottato per l’attuazione della direttiva2004/109/CE, di cui all’allegato B, il Governo, nel rispetto dei prin-c|' pi e criteri direttivi di cui all’art. 3 e con la procedura prevista dalpresente art., puo' emanare disposizioni integrative e correttive al finedi tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottatedalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’art. 27,paragrafo 2, della medesima direttiva.

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7. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto comma,della Costituzione e dall’art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 8,della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una opiu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsiquattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione,trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica unarelazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con compe-tenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione delritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesiinforma altres|' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblicasullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delleprovince autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parla-mentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute neglischemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive compresenegli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventualimodificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repub-blica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sonoemanati anche in mancanza di nuovo parere.ý.

öööööö

ßAllegato B

98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 otto-bre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materiadi acque.

2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modificala direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune appli-cabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi.

2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 feb-braio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona praticadi laboratorio (BPL).

2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utiliz-zano aeroporti comunitari.

2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relativeall’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici(campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensidell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recantemodifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenzedelle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa allaripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all’imposi-zione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certi-ficazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).

2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativaall’interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velo-cita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consigliorelativa all’interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo con-venzionale.

2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo svi-luppo delle ferrovie comunitarie .

2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le galleriedella rete stradale transeuropea.

2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’inden-nizzo delle vittime di reato.

2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante iltitolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime dellatratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento del-l’immigrazione illegale che cooperino con le autorita' competenti.

2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’ob-bligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante normeminime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qua-lifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezioneinternazionale, nonche¤ norme minime sul contenuto della protezionericonosciuta.

2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degliStati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abrogala direttiva 89/336/CEE.

2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenzariguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sonoammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modi-fica la direttiva 2001/34/CE.

2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua ilprincipio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quantoriguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la direttiva 90/232/CEE tutte delConsiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e delConsiglio sull’assicurazione della responsabilita' civile risultante dallacircolazione di autoveicoli.

2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica ladirettiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicarealle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambid’azioni concernenti societa' di Stati membri diversi.

2005/28/CE della Commissione, dell’8 aprile 2005, che stabiliscei princ|' pi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica rela-tiva ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche¤ irequisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di talimedicinali.

2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set-tembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 otto-bre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ascopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanzia-mento del terrorismo.ý.

ö La direttiva 2005/28/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9 aprile2005, n. L 91.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,n. 439, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2001, n. 294.

ö Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e' pubblicato nellaGazzetta Uff. 9 agosto 2003, n. 184, S.O.

ö Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142 S.O.

Note all’art. 1:

ö Per il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, vedi note allepremesse.

ö L’art. 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, pubblicato nella Gazzetta Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O.,

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convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274, S.O.,cos|' recita:

ßArt. 48. (Tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica.) ö 1.(omissis).

2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento ditutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanita-rio Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, alfine di garantire l’unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceuticae di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, e' istituita,con effetto dal 1� gennaio 2004, l’Agenzia Italiana del Farmaco, diseguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo delMinistero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e delMinistero dell’economia e delle finanze.ý.

ö Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi note allepremesse

ö L’art. 15, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, citatonelle premesse, cos|' recita:

ßArt. 15 (Verifica dell’osservanza delle norme di buona praticaclinica e di fabbricazione dei medicinali in fase di sperimentazione). ö1. Per verificare l’osservanza delle norme di buona pratica clinica edi buona prassi di fabbricazione, il Ministero della salute, nell’a' mbitodelle risorse umane esistenti presso l’amministrazione designa ispet-tori incaricati di ispezionare i luoghi interessati da una sperimenta-zione clinica e, in particolare, il centro o i centri in cui si effettua lasperimentazione, lo stabilimento di fabbricazione del medicinale spe-rimentale, tutti i laboratori di analisi utilizzati nel corso della speri-mentazione e/o i locali del promotore della sperimentazione, nonche¤le strutture comunque coinvolte in qualsiasi fase di attivita' connessaalle sperimentazioni. Le ispezioni sono effettuate dal Ministero dellasalute, che informa l’Agenzia europea per la valutazione dei medici-nali (EMEA); esse sono svolte a nome della Comunita' , le ispezioni ei risultati vengono riconosciuti da tutti gli altri Stati membri. Gliispettori devono seguire specifico iter formativo senza oneri aggiun-tivi a carico del bilancio dello Stato.

2. L’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA)coordina le ispezioni che ricadono nell’a' mbito delle competenze adessa attribuite dal regolamento (CEE) n. 2309/93; al riguardo unoStato membro puo' chiedere assistenza ad un altro Stato membro.

3. Al termine dell’ispezione viene elaborata una relazione; i con-tenuti della relazione devono essere comunicati al promotore dellasperimentazione e alle strutture interessate salvaguardandone gliaspetti confidenziali. Essa puo' essere messa a disposizione degli altriStati membri, del Comitato etico e dell’Agenzia europea per la valuta-zione dei medicinali (EMEA), su richiesta motivata. A seguito dellarelazione il competente ufficio del Ministero della salute dispone leeventuali prescrizioni da seguire per rendere la sperimentazione con-forme alle norme di buona pratica clinica.

4. La Commissione puo' , su richiesta dell’Agenzia europea per lavalutazione dei medicinali (EMEA), nell’a' mbito delle sue competenzepreviste dal regolamento (CEE) n. 2309/1993, o di uno Stato membrointeressato, previa consultazione degli Stati membri interessati,richiedere una nuova ispezione, qualora a seguito della verifica del-l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva risultino diffe-renze tra Stati membri.

5. Salvo quanto previsto da eventuali accordi stipulati tra laComunita' e Paesi terzi, la Commissione, su richiesta motivata di unoStato membro o di propria iniziativa, o uno Stato membro possonoproporre l’ispezione di un centro di sperimentazione e/o della sededel promotore della sperimentazione e/o del fabbricante stabiliti inun Paese terzo. Tale ispezione viene effettuata da ispettori dellaComunita' adeguatamente qualificati.

6. Con decreto del Ministro della salute, tenuto conto delle indi-cazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione europea, vengonodefinite linee-guida sulla documentazione relativa alla sperimenta-zione clinica, che costituisce il fascicolo permanente della sperimenta-zione, nonche¤ linee-guida sull’archiviazione, sull’idoneita' degli ispet-tori e sulle procedure di ispezione per la verifica della conformita' dellesperimentazioni alle disposizioni del presente decreto legislativo.

7. Il decreto di cui al comma 6 viene aggiornato e tiene contodelle revisioni adottate dalla Commissione europea.

8. Gli ispettorati di Paesi terzi, qualora intendano effettuare leispezioni di cui al presente art., presso i luoghi di cui al comma 1,devono, di volta in volta, preventivamente notificarlo all’Ispettoratodi cui al comma 14, almeno un mese prima della data prevista di ispe-zione; a tale fine, il promotore della sperimentazione clinica che ricevel’ispezione e' tenuto a comunicare tale procedura ai relativi ispettorati.

9. Le spese occorrenti per le attivita' ispettive su sperimentazionicliniche dei medicinali condotte all’estero i cui risultati sono presen-tati per l’autorizzazione al commercio in Italia sono a caricodell’azienda richiedente l’autorizzazione.

10. Le spese occorrenti per le attivita' ispettive sulle organizza-zioni private alle quali il promotore della sperimentazione puo' affi-dare, come previsto dalle norme di buona pratica clinica una parte otutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica con-dotta a fini industriali, sono a carico di dette organizzazioni.

11. Al personale che svolge le ispezioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 9e 10 si applica quanto previsto dal comma 5 dell’art. 7 del decreto legi-slativo 29 maggio 1991, n. 178, anche tramite specifiche differenziateprevisioni nei periodici aggiornamenti del relativo decreto ministe-riale; le relative spese sono a carico delle aziende farmaceutiche e delleorganizzazioni di cui al comma 10.

12. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sonodeterminate, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre1990, n. 407, le tariffe relative ai commi 9, 10 e 11; i relativi importisono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnatiad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione delMinistero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze e'autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti varia-zioni di bilancio.

13. Le entrate derivanti da nuove tariffe da stabilirsi con succes-sivo decreto del Ministro della salute, nonche¤ assoggettate allo stessoregime di cui al comma 12 dell’art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n.407, relative alle ispezioni di cui all’art. 7 del decreto legislativo 29maggio 1991, n. 178, sono destinate alla copertura delle spese per leispezioni concernenti il controllo delle sperimentazioni il cui promo-tore sia ente o struttura pubblica o senza fini di lucro oppure associa-zione scientifica senza fini di lucro, nonche¤ alla copertura, non diver-samente prevista dal presente art., di tutte le spese per l’applicazionedel medesimo.

14. Le attivita' inerenti le ispezioni sulle sperimentazioni clinichedei medicinali di cui al presente art., sono svolte dalla competenteDirezione generale, che a tale fine sara' potenziata nell’a' mbito dellerisorse umane e strumentali esistenti del Ministero della salute, ancheper lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) partecipazione alle attivita' comunitarie e dell’Agenzia euro-pea per la valutazione dei medicinali (EMEA), nonche¤ collegamentocon gli altri Ispettorati degli Stati membri e di Paesi terzi, per le fina-lita' del presente art., nonche¤ al fine del mutuo riconoscimento delleispezioni in a' mbito europeo ed extraeuropeo;

b) promozione e realizzazione di iniziative per l’informazionedel personale suscettibile di verifiche ispettive comunitarie.

15. Il personale appartenente a strutture private che intende usu-fruire delle attivita' di cui al comma 14, lettera b), dovra' versare unatariffa da stabilirsi con decreto del Ministro della salute, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,ai sensi dell’art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Le entrate deri-vanti dalle predette tariffe sono destinate alla copertura delle spesedi cui al comma 14, lettera b); i relativi importi sono versati all’entratadel bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposita unita' previ-sionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute. IlMinistro dell’economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all’art. 2:

ö L’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 24 giugno2003, n. 211, cos|' recita:

ßArt. 1 (Ambito di applicazione). ö 1.-2. (omissis)

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3. Con decreto del Ministro della salute, che traspone nell’ordi-namento nazionale i princ|' pi di buona pratica clinica adottati dallaCommissione europea, sono stabilite le linee guida dettagliate con-formi a tali princ|' pi.ý.

ö Il testo dell’art. 13, del citato decreto legislativo 24 giugno2003, n. 211, cos|' come modificato all’art. 37 dal presente decreto, cos|'recita:

ßArt. 13 (Fabbricazione e importazione di medicinali in fase disperimentazione). ö 1. La fabbricazione di medicinali sottoposti asperimentazione clinica, nonche¤ la loro importazione, debbono essereautorizzate dal Ministero della salute come previsto, ove applicabile,dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e, negli altri casi, comeprevisto da specifico decreto del Ministro della salute. Al fine di otte-nere detta autorizzazione, il richiedente e, del pari, in seguito il tito-lare, dovranno soddisfare i requisiti almeno equivalenti a quelli chesaranno definiti con decreto del Ministro della salute, tenuto contodelle indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione europea.Detti requisiti sono soddisfatti anche ai fini dell’autorizzazione all’im-portazione di detti medicinali.

2. Il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1 deve disporrein maniera permanente e continua di un direttore tecnico, responsa-bile in particolare dell’adempimento degli obblighi specificati nelcomma 3, che possegga i requisiti di cui all’art. 4 del decreto legisla-tivo 29 maggio 1991, n. 178.

3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, fermi restando i suoirapporti con il fabbricante o l’importatore, vigila affinche¤ :

a) nel caso di medicinali in fase di sperimentazione fabbricatiin Italia o in Paesi dell’Unione europea o in Paesi terzi nei quali vigeun accordo di mutuo riconoscimento con l’Unione europea nel set-tore della fabbricazione dei medicinali sperimentali, ogni lotto dimedicinali sia stato prodotto e controllato secondo i requisiti dibuona pratica di fabbricazione dei medicinali di uso umano stabilitidalla normativa comunitaria, in conformita' al fascicolo di specificadel prodotto e secondo l’informazione notificata a norma dell’art. 9,comma 2;

b) nel caso di medicinali in fase di sperimentazione fabbricatiin un Paese terzo, ogni lotto di fabbricazione sia stato prodotto e con-trollato secondo norme di buona pratica di fabbricazione almenoequivalenti a quelle stabilite dalla normativa comunitaria, conforme-mente al fascicolo di specifica del prodotto e ogni lotto di fabbrica-zione sia stato controllato secondo l’informazione notificata a normadell’art. 9, comma 2;

c) nel caso di un medicinale in fase di sperimentazione che siaun medicinale di confronto proveniente da Paesi terzi e dotato diautorizzazione all’immissione in commercio, quando non puo' essereottenuta la documentazione che certifica che ogni lotto di fabbrica-zione e' stato prodotto secondo norme di buona pratica di fabbrica-zione almeno equivalenti a quelle succitate, ogni lotto di fabbrica-zione sia stato oggetto di tutte le analisi, prove o verifiche pertinentie necessarie per confermare la sua qualita' secondo l’informazionenotificata trasmessa a norma dell’art. 9, comma 2.

4. Per la valutazione dei prodotti ai fini del rilascio dei lotti e'necessario attenersi a quanto stabilito dall’allegato 13 alle norme dibuona fabbricazione europee (GMP). Nei casi di importazione dauno Stato dell’Unione europea, i medicinali sottoposti a sperimenta-zione non devono essere ulteriormente controllati quando gli stessisono corredati dai certificati di rilascio dei lotti firmati dalla personaqualificata ai sensi della direttiva 75/319, nel rispetto delle disposi-zioni di cui alle lettere a), b) o c). In tutti i casi, il direttore tecnicodeve attestare in un registro che ogni lotto di fabbricazione e' con-forme alle disposizioni del presente art.. Il registro deve essere aggior-nato contestualmente alla effettuazione delle operazioni, e deverestare a disposizione del personale ispettivo che svolge gli accerta-menti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,per un periodo di 5 anni.

5. Con decreto del Ministro della salute vengono stabiliti i docu-menti inerenti l’autorizzazione della sperimentazione da allegare alladocumentazione per l’importazione del farmaco in sperimentazione.

ö Per l’art. 15, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003,n. 211, vedi note all’art. 1.

Nota all’art. 4:

ö Per l’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003,n. 211, vedi note all’art. 2.

Nota all’art. 5:

ö Gli artt. 6, 7, 8, del citato decreto legislativo 24 giugno 2003,n. 211 cos|' recitano.

ßArt. 6 (Comitato etico). ö 1. Il comitato etico deve emettere ilproprio parere prima dell’inizio di qualsiasi sperimentazione clinicain merito alla quale e' stato interpellato.

2. Il comitato etico formula il parere di cui al comma 1, tenendoin particolare considerazione:

a) la pertinenza e la rilevanza della sperimentazione clinica edel disegno dello studio;

b) se la valutazione dei benef|' ci e dei rischi prevedibili soddisfiquanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera a), se le conclusioni sianogiustificate;

c) il protocollo;

d) l’idoneita' dello sperimentatore e dei suoi collaboratori;

e) il dossier per lo sperimentatore;

f) l’adeguatezza della struttura sanitaria;

g) l’adeguatezza e la completezza delle informazioni scritte dacomunicare al soggetto e la procedura da seguire per sottoporre allostesso il consenso informato, nonche¤ la giustificazione per la ricercasu persone che non sono in grado di dare il loro consenso informatoper quanto riguarda le restrizioni specifiche stabilite dall’art. 3;

h) le disposizioni previste in materia di risarcimento in caso didanni o di decesso imputabili alla sperimentazione clinica;

i) le disposizioni in materia di assicurazione relative al risarci-mento dei danni cagionati ai soggetti dall’attivita' di sperimentazione,a copertura della responsabilita' civile dello sperimentatore e del pro-motore della sperimentazione;

l) gli importi e le eventuali modalita' di retribuzione o di com-penso o di emolumenti di qualsiasi natura da corrispondersi a favoredegli sperimentatori e l’eventuale indennita' dei soggetti inclusi nellasperimentazione e gli elementi rilevanti del contratto tra il promotoredella sperimentazione e il centro sperimentale;

m) le modalita' di arruolamento dei soggetti e le procedureinformative per diffondere la conoscenza della sperimentazione nelrispetto di quanto previsto al riguardo dalle norme di buona praticaclinica e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

3. Il comitato etico nel caso di sperimentazioni monocentriche,entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda presen-tata dal promotore della sperimentazione nella forma prescritta,comunica al promotore stesso, al Ministero della salute e all’autorita'competente, il proprio parere motivato. Nel caso di sperimentazionimulticentriche si applica quanto disposto dall’art. 7.

4. Il comitato etico, durante il periodo di esame della domanda dicui al comma 3, puo' una sola volta chiedere di acquisire informazioniintegrative a quelle gia' fornite dal promotore della sperimentazione;in questo caso il termine previsto al comma 3 e' sospeso fino all’acqui-sizione delle informazioni di cui sopra.

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5. Non e' ammessa alcuna proroga al termine di cui al comma 3,fatte salve le sperimentazioni che utilizzano prodotti per la terapiagenica e la terapia cellulare somatica, nonche¤ tutti i medicinali checontengono organismi geneticamente modificati, per le quali e'ammessa una proroga di trenta giorni. Per tali prodotti, il termine e'prorogato di altri novanta giorni in attesa dell’autorizzazione rila-sciata dal Ministero della salute. Per la terapia cellulare xenogenicanon esiste alcun limite di tempo per il periodo di valutazione delladomanda.

6. Il contratto di cui al comma 2, lettera l), deve essere stipulatotra il responsabile legale del centro sperimentale o persona da lui dele-gata e il promotore della sperimentazione, entro i tempi previsti dal-l’art. 9 per l’esame delle domande da parte dell’autorita' competente,fermo restando che l’entrata in vigore di detto contratto e' subordinataal parere favorevole di cui al comma 1, e all’espletamento delle proce-dure di cui all’art. 9.

7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 12-bis, comma 9,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifi-cazioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, sono aggiornati, ad inva-rianza di spesa, i requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazionee il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni clinichedei medicinali.ý.

ßArt. 7 (Parere unico). ö 1. Nel caso di sperimentazioni clinichemulticentriche condotte solo in Italia, o in Italia e in altri Paesi, ilparere motivato sulla sperimentazione stessa e' espresso dal comitatoetico della struttura italiana alla quale afferisce lo sperimentatorecoordinatore per l’Italia, entro trenta giorni a decorrere dalla data diricevimento della domanda di cui all’art. 8, presentata dal promotoredella sperimentazione nella forma prescritta; la sperimentazione nonpuo' avere inizio in nessun sito prima dell’espressione di detto parere.

2. I comitati etici interessati dalla sperimentazione possonocomunicare al comitato etico di cui al comma 1, eventuali osserva-zioni. Il comitato etico di cui al comma 1, entro trenta giorni dal rice-vimento della domanda, presentata nella forma prescritta, di cuiall’art. 8, comunica al promotore della sperimentazione, agli altricomitati etici interessati dalla sperimentazione e al Ministero dellasalute il proprio parere.

3. Il parere favorevole puo' essere solo accettato ovvero rifiutatonel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani parteci-panti alla sperimentazione stessa; i comitati etici di tutti i centri incui e' effettuata la sperimentazione possono modificare la formula-zione del consenso informato limitatamente ai soggetti in sperimenta-zione presso il proprio centro, e subordinare all’accettazione di talimodifiche la partecipazione alla sperimentazione. I comitati etici deicentri partecipanti hanno competenza nel giudicare tutti gli aspettidel protocollo. L’accettazione o il rifiuto del parere del comitato dicui al comma 1, adeguatamente motivati, debbono essere comunicatidai comitati dei centri collaboratori al promotore della sperimenta-zione, agli altri comitati dei centri partecipanti e alle Autorita' compe-tenti entro un massimo di trenta giorni a decorrere da quello in cuihanno ricevuto detto parere unico.

4. Nei casi di sperimentazioni cliniche multicentriche le proroghedi cui all’art. 6, comma 5, sono previste solo per il comitato etico dicui al comma 1.ý.

ßArt. 8 (Modalita' di presentazione della domanda per il parere delcomitato etico). ö 1. Tenuto conto delle indicazioni dettagliate pub-blicate dalla Commissione europea, il Ministro della salute stabilisce,con proprio decreto, il modello e la documentazione necessaria perinoltrare la domanda di parere al comitato etico, di cui agli articoli 6e 7 da parte del promotore della sperimentazione, indicando in parti-colare le informazioni per i soggetti inclusi nella sperimentazione e legaranzie appropriate per la tutela dei dati personali.

2. In caso di sperimentazioni cliniche multicentriche, la domandadi cui al comma 1 e' presentata contemporaneamente dal promotoredella sperimentazione, anche ai comitati etici degli altri centri parteci-panti alla sperimentazione stessa.ý.

ö Il testo vigente dell’art. 11 del citato decreto legislativo 24 giu-gno 2003, n. 211, cos|' come modificato all’art. 36 dal presente decreto,cos|' recita:

ßArt. 11 (Scambio di informazioni).ö 1. I Comitati etici ed i sog-getti promotori della sperimentazione comunicano all’autorita' com-petente, alla Regione o Provincia autonoma sede della sperimenta-zione e comunque in ogni caso all’AIFA, anche ai fini dell’inserimentonelle banche dati nazionale ed europea i seguenti dati:

a) i dati ricavati dalla domanda di autorizzazione di cui all’art.9, comma 2;

b) le eventuali modifiche ad essa apportate a norma dell’art. 9,comma 3;

c) le eventuali modifiche apportate al protocollo a norma del-l’art. 10, comma 1, lettere a) e b);

d) il parere favorevole del comitato etico;

e) la dichiarazione di inizio, di eventuale interruzione e di ces-sazione della sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguitie le motivazioni dell’eventuale interruzione.

2. Su richiesta motivata di uno Stato membro, dell’Agenzia euro-pea per la valutazione dei medicinali (EMEA) o della Commissione,il Ministero della salute fornisce qualsiasi informazione supplemen-tare sulla sperimentazione in questione, oltre a quelle gia' inserite nellabanca dati europea, ottenendola dall’autorita' competente alla qualee' stata presentata la domanda di autorizzazione. Il Ministero dellasalute inserisce nella banca dati europea l’indicazione delle ispezionieffettuate sulla conformita' alle norme di buona pratica clinica.

3. Il modello, i dati e le relative modalita' di inserimento deglistessi nella banca dati europea, il cui funzionamento e' assicurato dallaCommissione stessa con la partecipazione dell’Agenzia europea perla valutazione dei medicinali (EMEA), nonche¤ i metodi per lo scam-bio elettronico dei dati, sono stabiliti con decreto del Ministro dellasalute, tenuto conto delle indicazioni dettagliate pubblicate dallaCommissione europea. Tali indicazioni dettagliate sono elaborate inmodo da salvaguardare la riservatezza dei dati.

4. L’Osservatorio sulle sperimentazioni gia' operante presso laDirezione generale della valutazione dei medicinali e la frarmacovigi-lanza, quale parte dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medi-cinali istituito ai sensi del comma 7 dell’art. 68 della legge 23 dicembre1998, n. 448, e' incaricato di svolgere, nell’a' mbito delle dotazioni orga-niche della medesima Direzione generale e senza oneri aggiuntivi acarico del bilancio dello Stato, i seguenti compiti:

a) monitoraggio e analisi delle sperimentazioni cliniche deimedicinali sul territorio italiano e redazione dei relativi rapporti coni dati regionali da trasmettere alle singole regioni;

b) raccordo con la banca dati centrale europea;

c) supporto alle attivita' dei comitati etici locali;

d) redazione di rapporti annuali e parziali, indirizzati alleregioni e agli operatori di settore, che descrivano in maniera quali-quantitativa, anche su base regionale e locale, lo stato della ricercaclinica farmacologica in Italia;

e) realizzazione, di intesa con le regioni, di iniziative di forma-zione per il personale coinvolto nella sperimentazione clinica deimedicinali.ý.

Note all’art. 6:

ö L’art. 20, comma 3, del citato decreto legislativo 24 giugno2003, n. 211, cos|' recita:

ßArt. 20 (Disposizioni a carattere generale). ö 1.-2. (omissis).

3. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti requisitiminimi di cui devono essere in possesso organizzazioni private allequali il promotore della sperimentazione puo' affidare una parte otutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica, come

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previsto dalle norme di buona pratica clinica, ferme restando leresponsabilita' del promotore della sperimentazione medesima con-nesse con la sperimentazione stessa.ý.

ö Per gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003,n. 211, vedi note all’art. 5.ý

Note all’art. 7:

ö Il testo dell’art. 2, del citato decreto legislativo 24 giugno2003, n. 211, cos|' come modificato dal presente decreto, cos|' recita:

ßArt. 2 (Definizioni).ö 1. Ai fini del presente decreto legislativosi applicano le seguenti definizioni:

a) ßsperimentazione clinicaý; qualsiasi studio sull’uomo fina-lizzato a scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altrieffetti farmacodinamici di uno o piu' medicinali sperimentali, e/o aindividuare qualsiasi reazione avversa ad uno a piu' medicinali speri-mentali, e/o a studiarne l’assorbimento, la distribuzione, il metaboli-smo e l’eliminazione, con l’obiettivo di accertarne la sicurezza e/o l’ef-ficacia nonche¤ altri elementi di carattere scientifico e non. Questadefinizione include le sperimentazioni cliniche effettuate in un unicocentro o in piu' centri, solo in Italia o anche in altri Stati membridell’Unione europea;

b) ßsperimentazione clinica multicentricaý: la sperimentazioneclinica effettuata in base ad un unico protocollo in piu' di un centro eche pertanto viene eseguita da piu' sperimentatori; i centri in cui sieffettua la sperimentazione possono essere ubicati solo in Italia,oppure anche in altri Stati dell’Unione europea e/o Paesi terzi;

c) ßsperimentazione non interventistica (studio osservazio-nale)ý: uno studio nel quale i medicinali sono prescritti secondo leindicazioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio. L’asse-gnazione del paziente a una determinata strategia terapeutica non e'decisa in anticipo da un protocollo di sperimentazione, ma rientranella normale pratica clinica e la decisione di prescrivere il medicinalee' del tutto indipendente da quella di includere il paziente nello studio.Ai pazienti non si applica nessuna procedura supplementare di dia-gnosi o monitoraggio.

d) Medicinale sperimentale: 1) una forma farmaceutica di unprincipio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimen-tale o come controllo di una sperimentazione clinica, compresi i pro-dotti che hanno gia' ottenuto un’autorizzazione di commercializza-zione ma che sono utilizzati o preparati (secondo formula magistraleo confezionati) in forme diverse da quella autorizzata, o quando sonoutilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori infor-mazioni sulla forma autorizzata o comunque utilizzati come con-trollo, 2) i medicinali non oggetto dello studio sperimentale, macomunque utilizzati nell’ambito di una sperimentazione, quando essinon sono autorizzati al commercio in Italia o sono autorizzati ma uti-lizzati in maniera difforme all’autorizzazione.

e) ßpromotori della sperimentazioneý: una persona, societa' ,istituzione oppure un organismo che si assume la responsabilita' diavviare, gestire ed eventualmente finanziare una sperimentazione cli-nica;

f) ßsperimentatoreý: un medico o un odontoiatra qualificato aifini delle sperimentazioni, responsabile dell’esecuzione della speri-mentazione clinica in un dato centro. Se la sperimentazione e' svoltada un gruppo di persone nello stesso centro, lo sperimentatoreresponsabile del gruppo e' definito ßsperimentatore principaleý;

g) ßdossier per lo sperimentatoreý: la raccolta di dati clinici enon clinici sul medicinale o sui medicinali in fase di sperimentazioneche sono pertinenti per lo studio dei medesimi nell’uomo;

h) ßprotocolloý: il documento in cui vengono descritti l’obiet-tivo o gli obiettivi, la progettazione, la metodologia, gli aspetti stati-stici e l’organizzazione della sperimentazione, il termine ßprotocolloýcomprende il protocollo, le versioni successive e le modifiche dellostesso;

i) ßsoggettoý: la persona che partecipa a una sperimentazioneclinica, sia come destinataria del medicinale in sperimentazione siacome controllo;

l) ßconsenso informatoý: la decisione di un soggetto candidatoad essere incluso in una sperimentazione, scritta, datata e firmata,presa spontaneamente, dopo esaustiva informazione circa la natura,il significato, le conseguenze ed i rischi della sperimentazione e dopoaver ricevuto la relativa documentazione appropriata. La decisione e'

espressa da un soggetto capace di dare il consenso, ovvero, qualorasi tratti di una persona che non e' in grado di farlo, dal suo rappresen-tante legale o da un’autorita' , persona o organismo nel rispetto delledisposizioni normative vigenti in materia. Se il soggetto non e' ingrado di scrivere, puo' in via eccezionale fornire un consenso orale allapresenza di almeno un testimone, nel rispetto della normativa vigente;

m) ßcomitato eticoý: un organismo indipendente, composto dapersonale sanitario e non, che ha la responsabilita' di garantire latutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in speri-mentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela, esprimendo,ad esempio, un parere sul protocollo di sperimentazione, sull’idoneita'degli sperimentatori, sulla adeguatezza delle strutture e sui metodi edocumenti che verranno impiegati per informare i soggetti e per otte-nerne il consenso informato;

n) ßispezioneý: svolgimento da parte del Ministero della salutee/o di autorita' regolatorie di altri Stati di un controllo ufficiale deidocumenti, delle strutture, delle registrazioni, dei sistemi per la garan-zia di qualita' e di qualsiasi altra risorsa che le predette autorita' giudi-cano pertinenti. L’ispezione puo' svolgersi presso il centro di speri-mentazione, presso le strutture del promotore della sperimentazionee/o presso le strutture di organizzazioni di ricerca a contratto, oppurein altri luoghi ritenuti appropriati da tali Autorita' ;

o) ßevento avversoý: qualsiasi evento clinico dannoso che simanifesta in un paziente o in un soggetto coinvolto in un sperimenta-zione clinica cui e' stato somministrato un medicinale, e che non hanecessariamente un rapporto causale con questo trattamento;

p) ßreazione avversaý: qualsiasi reazione dannosa e indeside-rata a un medicinale in fase di sperimentazione, a prescindere dalladose somministrata;

q) ßevento avverso serio o reazione avversa seriaý: qualsiasievento avverso o reazione avversa che, a prescindere dalla dose, haesito nella morte o mette in pericolo la vita del soggetto, richiede unricovero ospedaliero o prolunga una degenza in ospedale, o che deter-mina invalidita' o incapacita' gravi o prolungate, o comporta un’ano-malia congenita o un difetto alla nascita;

r) ßreazione avversa inattesaý: una reazione avversa di naturao gravita' non prevedibili in base alle informazioni relative al prodotto(per esempio a quelle riportate nel dossier per lo sperimentatore se ilprodotto e' in sperimentazione o, nel caso di un prodotto autorizzato,nella scheda delle caratteristiche del prodotto);

s) ßcentro collaboratoreý: centro, ove non opera lo sperimen-tatore coordinatore, che partecipa ad una sperimentazione multicen-trica;

t) ßAutorita' competenteý:

1) il direttore generale o il responsabile legale, ai sensi dellevigenti disposizioni normative, delle strutture sanitarie pubbliche odelle strutture equiparate a quelle pubbliche, come individuate condecreto del Ministro della salute, ove si svolge la sperimentazione cli-nica;

1-bis) il Direttore generale dell’Azienda sanitaria localecompetente per territorio nei casi di strutture private autorizzate allasperimentazione clinica ai sensi della normativa vigente.

2) Il Ministero della salute nei casi di cui:a) al decreto del Ministro della salute previsto dal comma

5 dell’art. 9;b) ai medicinali elencati al comma 6 dell’art. 9;

3) L’Istituto superiore di sanita' , nei casi di farmaci di nuovaistituzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settem-bre 2001, n. 439, e comunque per tutte le sperimentazioni di fase Iý.ý

Note all’art. 8:

ö Per l’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003,n. 211, vedi note all’art. 2.

ö Il titolo IV del citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,cos|' recita: ßProduzione e importazione.ý.

Nota all’art. 9:

ö Per l’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003,n. 211, vedi note all’art. 2.

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Nota all’art. 10:

ö L’art. 53, comma 1, del citato decreto legislativo 24 aprile2006, n. 219, cos|' recita:

ßArt. 53 (Accertamenti sulla produzione di medicinali). ö1. L’AIFA puo' :

a) procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso,ove necessario ai fini di verificare l’osservanza delle prescrizioni delpresente decreto e, in particolare di quelle del capo II del presentetitolo, ad ispezioni degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano laproduzione, il controllo e l’immagazzinamento dei medicinali e dellesostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione dimedicinali;

b) prelevare campioni di medicinali e, se del caso, di altresostanze necessarie alle analisi;

c) prendere conoscenza e, se necessario, acquisire copia di tuttii documenti relativi all’oggetto delle ispezioni.ý

Note all’art. 12:

ö Per il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, vedi note allepremesse.

ö Per l’art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,vedinote all’art. 2.

Note all’art. 15:

ö Per l’art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedinote all’art. 2.

ö L’art. 68, comma 3, del citato decreto legislativo 24 aprile2006, n. 219, cos|' recita:

ßArt. 68 (Controllo di qualita' ). ö 1.-2. (omissis).

3. Per i medicinali sperimentali, il promotore della sperimenta-zione fa s|' che il laboratorio esterno sia conforme ai requisiti descrittinella domanda di autorizzazione della sperimentazione, di cui all’arti-colo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.Quando i prodotti sono importati da paesi terzi, le analisi non sonoobbligatorie, ferma restando la responsabilita' dell’importatore diverificare che essi siano prodotti e controllati secondo standardalmeno equivalenti a quelli previsti dalle normative comunitarie.ý.

ö Per l’art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedinote all’art. 1.

Note all’art. 16:

ö Per l’art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedinote all’art. 2.

ö Per l’art. 68, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, vedi note all’art. 15.

ö Per l’art. 15, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedinote all’art. 1.

Note all’art. 17:

ö Per l’art. 15, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedinote all’art. 1.

ö L’allegato 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, cos|'recita:

ßAllegato 1

NORME E PROTOCOLLI ANALITICI,TOSSICO-FARMACOLOGICI E CLINICI IN MATERIA DI

PROVE EFFETTUATE SUI MEDICINALIý.

Nota all’art. 18:

ö Per il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, vedi note allepremesse.

Note all’art. 19:

ö Per l’art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedinote all’art. 1.

ö Il decreto del Ministro della salute, 24 maggio 2004, reca:ßRideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le presta-zioni rese a richiesta ed utilita' di soggetti interessati.ý.

Nota all’art. 22:

ö Per l’art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedinote all’art. 1.

Note all’art. 24:

ö Per l’art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedinote all’art. 1.

ö Il regolamento (CE) n. 726/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E.30 aprile 2004, n. L 136.

Note all’art. 26:

ö Per i decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211 e 24 aprile 2006,n. 219, vedi note alle premesse.

ö Per l’art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedinote all’art. 1.

Nota all’art. 27:

ö Per l’art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedinote all’art. 1.

Nota all’art. 30:

ö Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Note all’art. 31:

ö Per i decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211 e 24 aprile 2006,n. 219, vedi note alle premesse.

ö L’art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica21 settembre 2001, n. 439, cos|' recita:

ßArt. 11 (Centri accreditati).ö 1. Le ricerche cliniche di fase I sulvolontario sano potranno essere eseguite solo da parte dei centriaccreditati presenti in un elenco redatto dalla Direzione generale dellavalutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministerodella sanita' . Il Ministero della sanita' pubblichera' i requisiti miniminecessari perche¤ possa essere svolta una sperimentazione in fase I susoggetti malati di cui all’art. 5, comma 3.ý.

Nota all’art. 33:

ö Per l’art. 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 vedinote all’art. 7.

Nota all’art. 34:

ö Il testo vigente dell’art. 3, del decreto legislativo 24 giugno2003, n. 211, cos|' come modificato dal presente decreto, cos|' recita:

ßArt. 3 (Tutela dei soggetti della sperimentazione clinica).ö 1. Lasperimentazione clinica puo' essere intrapresa esclusivamente a condi-zione che:

a) i rischi e gli inconvenienti prevedibili siano stati soppesatirispetto al vantaggio per il soggetto incluso nella sperimentazione eper altri pazienti attuali e futuri. Una sperimentazione clinica puo'essere avviata nel singolo centro solo se il comitato etico e, ove previ-sto, le autorita' competenti sono giunti alla conclusione che i benef|' ciprevisti, terapeutici e in materia di sanita' pubblica, giustificano irischi e puo' essere proseguita solo se il rispetto di tale requisito e'costantemente verificato;

b) il soggetto che partecipa alla sperimentazione, o il suo rap-presentante legale se il soggetto non e' in grado di fornire il consensoinformato, abbia avuto la possibilita' , in un colloquio preliminare con

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uno degli sperimentatori, di comprendere gli obiettivi, i rischi e gliinconvenienti della sperimentazione, le condizioni in cui sara' realiz-zata, e inoltre sia stato informato del suo diritto di ritirarsi dalla spe-rimentazione in qualsiasi momento;

c) sia rispettato il diritto all’integrita' fisica e mentale dei sog-getti e alla riservatezza, come pure alla protezione dei dati che liriguardano secondo le modalita' di cui al Decreto Legislativo 30 giu-gno 2003, n. 196;

d) il soggetto che partecipa alla sperimentazione o, qualora lapersona non sia in grado di fornire il proprio consenso informato, ilsuo rappresentante legale, abbia dato il suo consenso dopo esserestato informato della natura, dell’importanza, della portata e deirischi della sperimentazione clinica. Se l’interessato non e' in grado discrivere, puo' in via eccezionale, fornire un consenso orale alla pre-senza di almeno un testimone, nel rispetto delle disposizioni norma-tive vigenti in materia;

e) il soggetto possa rinunciare a partecipare alla sperimenta-zione clinica in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio, revo-cando il proprio consenso informato;

f) il promotore della sperimentazione provvede alla coperturaassicurativa relativa al risarcimento dei danni cagionati ai soggettidall’attivita' di sperimentazione, a copertura della responsabilita' civiledello sperimentatore e dei promotori della sperimentazione;

g) il centro di sperimentazione indichi ai soggetti in sperimen-tazione, o ai loro rappresentanti legali, un medico di riferimento ope-rante nella struttura ove si svolge la sperimentazione dal quale siapossibile avere ulteriori informazioni.

2. Le cure mediche prestate ai soggetti e le decisioni di carattereclinico adottate nei loro confronti sono di competenza di un medicoadeguatamente qualificato oppure, eventualmente, di un odontoiatraqualificato.

3. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Mini-stro delle attivita' produttive, sono stabiliti i requisiti minimi per lepolizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimenta-zioni cliniche di cui al presente decreto legislativo. Nelle more dell’e-manazione di detto decreto, il promotore della sperimentazione e'comunque tenuto agli obblighi di cui alla lettera f) del comma 1.

4. Nel caso in cui il promotore della sperimentazione sia soggettopubblico, alle spese per l’assicurazione di cui al comma 1, lettera f),si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio ad essi assegnati.ý.

Nota all’art. 35:

ö Il testo dell’art. 9, del decreto legislativo 24 giugno 2003,n. 211, cos|' come modificato dal presente decreto, cos|' recita:

ßArt. 9 (Inizio di una sperimentazione clinica).ö 1. Il promotoredella sperimentazione inizia la sperimentazione clinica dopo averottenuto il parere favorevole del comitato etico competente e qualorale autorita' competenti non gli abbiano comunicato obiezioni moti-vate. Nel caso in cui le obiezioni motivate siano espresse da autorita'locali, l’impossibilita' di avviare la sperimentazione e' riferita alla sin-gola struttura sanitaria interessata; nel caso in cui l’autorita' compe-tente sia quella di cui all’art. 2, comma 1, lettera t), numeri 2) e 3), lasperimentazione non puo' essere condotta in alcun centro. Le proce-dure relative all’emanazione di tali decisioni possono svolgersi inparallelo o meno, secondo le preferenze del promotore della speri-mentazione.

2. Prima dell’inizio di qualsiasi sperimentazione clinica il promo-tore della sperimentazione e' tenuto a presentare la domanda di auto-rizzazione nella forma prescritta, individuata nella lettera a) delcomma 11, all’autorita' competente.

3. Se l’autorita' competente comunica al promotore della speri-mentazione di avere obiezioni motivate, il promotore della sperimen-tazione ha una sola volta la possibilita' di modificare il contenuto delladomanda di cui al comma 2, onde tenere in debita considerazione leobiezioni sollevate dall’autorita' competente. Il termine di cui alcomma 4 si interrompe nelle more del ricevimento delle modificherichieste. Qualora il promotore della sperimentazione non modifichila domanda come indicato, entro trenta giorni o entro i termini dicui al comma 5 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica21 settembre 2001, n. 439, questa e' da considerarsi respinta e la speri-mentazione non puo' avere inizio.

4. L’esame, da parte dell’autorita' competente, di una domanda diautorizzazione nella forma prescritta di cui al comma 2, deve conclu-

dersi entro i sessanta giorni. Vengono fatte salve le fattispecie di cuiagli articoli 5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 set-tembre 2001, n. 439, limitatamente ai casi in cui l’autorita' competentee' quella prevista dall’art. 2, comma 1, lettera t), numero 3). L’autorita'competente puo' tuttavia comunicare al promotore della sperimenta-zione prima della scadenza di detti termini di non avere obiezioni.Non e' ammessa proroga del termine di cui sopra, fatte salve le speri-mentazioni che utilizzino i medicinali elencati al comma 6, per i qualie' ammessa una proroga massima di trenta giorni. Per tali prodotti, iltermine di novanta giorni e' prorogato di altri novanta giorni ove sianecessario acquisire le valutazioni tecniche degli organismi previstidalle norme vigenti. Per la terapia cellulare xenogenica non esistealcun limite di tempo per il periodo di valutazione della domanda.

5. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6, il promotoredella sperimentazione deve ottenere l’autorizzazione scritta primadell’inizio delle sperimentazioni cliniche sui medicinali che non hannoun’autorizzazione di immissione in commercio, ai sensi del decretolegislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, e a talefine indicati in uno specifico elenco adottato con decreto del Ministrodella salute. Detto elenco potra' contenere solo i medicinali di cui allaparte A dell’allegato del regolamento (CEE) n. 2309/1993, nonche¤altri medicinali con caratteristiche particolari, quali prodotti medici-nali il cui ingrediente o ingredienti attivi siano un prodotto biologicodi origine umana o animale o contengano componenti biologici diorigine umana o animale o la cui produzione richieda tali compo-nenti.

6. Il promotore della sperimentazione deve, altres|' , ottenere unaautorizzazione scritta prima dell’inizio delle sperimentazioni clinicheche comportino il ricorso a medicinali per la terapia genica, per laterapia cellulare somatica, compresa la terapia cellulare xenogenica,nonche¤ a tutti i medicinali contenenti organismi geneticamente modi-ficati e per le sperimentazioni con prodotto farmaceutico di nuovaistituzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 set-tembre 2001, n. 439 e comunque per tutte le sperimentazioni di faseI. Non possono essere effettuate sperimentazioni di terapia genicache portino a modifiche del patrimonio genetico germinale del sog-getto.

7. L’autorizzazione di cui al comma 6 e' rilasciata fatta salval’eventuale applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206,sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, edel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, sull’emissione deliberatanell’ambiente di organismi geneticamente modificati.

8. Nei casi in cui l’autorita' competente a rilasciare l’autorizza-zione della sperimentazione di cui al presente art. sia il Ministerodella salute, detta autorizzazione viene rilasciata dalla Direzionegenerale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza.

9. Nei casi di cui al comma 8, il richiedente l’autorizzazione versauna tariffa da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, aisensi dell’art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Lerelative entrate saranno utilizzate dal Ministero della salute, ai finidell’attivita' di controllo sulla sperimentazione clinica dei medicinali.

10. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 9 sono ver-sate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate adapposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Mini-stero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze e' autoriz-zato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni dibilancio.

11. Con decreto del Ministro della salute, che traspone nell’ordi-namento nazionale le indicazioni dettagliate pubblicate dalla Com-missione europea, sono stabiliti:

a) il modello e il contenuto della domanda di cui al comma 2,nonche¤ la documentazione da presentare a sostegno della domandacirca la qualita' e la fabbricazione del medicinale in fase di sperimenta-zione, le prove tossicologiche e farmacologiche, il protocollo e leinformazioni di carattere clinico sul medicinale stesso, incluso il dos-sier per lo sperimentatore, fatte salve ulteriori integrazioni definite aisensi del comma 2 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repub-blica 21 settembre 2001, n. 439;

b) il modello e il contenuto della proposta di emendamenti dicui all’art. 11, comma 1, lettera a), relativa alle modifiche sostanzialiapportate al protocollo;

c) la dichiarazione di conclusione o di cessazione della speri-mentazione.

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12. Le sperimentazioni cliniche sono condotte nelle strutture gia'individuate con gli appositi decreti del Ministro della salute.ý.

Nota all’art. 36:

ö Per l’art. 11, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedinote all’art. 5.

Nota all’art. 37:

ö Per l’art. 13, del decreto legislativo 24 giugno 2003. n. 211, vedinote all’art. 2.ý.

Nota all’art. 38:

ö Il testo dell’art. 17, del decreto legislativo 24 giugno 2003,n. 211, cos|' come modificato dal presente decreto, cos|' recita:

ßArt. 17 (Notifica delle reazioni avverse serie). ö 1. Il promotoredella sperimentazione garantisce che tutte le informazioni pertinentirelative a sospette reazioni avverse serie inattese, che abbiano avutoesito letale o mettano in pericolo di vita, vengano registrate e notifi-cate al piu' presto al Ministero della salute, nonche¤ al/i Comitato/ietico/i interessato/i, e comunque entro sette giorni di calendario daquando il promotore della sperimentazione e' venuto a conoscenzadel caso, e che successive informazioni pertinenti siano comunicateentro otto giorni dalla prima segnalazione.

2. Tutte le altre sospette reazioni avverse serie inattese sono noti-ficate al Ministero della salute e al/i Comitato/i etico/i interessato/i,al piu' presto e comunque entro quindici giorni dal giorno in cui il pro-motore della sperimentazione ne e' venuto a conoscenza per la primavolta.

3. Lo sperimentatore comunica immediatamente al promotoredella sperimentazione le reazioni di cui al presente art..

4. Il promotore della sperimentazione registra tutte le sospettereazioni avverse serie inattese di un medicinale in fase di sperimenta-zione portate a sua conoscenza.

5. Il promotore della sperimentazione informa anche gli altri spe-rimentatori.

6. Una volta all’anno per tutta la durata della sperimentazioneclinica, come indicato dal decreto di cui all’art. 18, il promotore dellasperimentazione fornisce al Ministero della salute e ai Comitati eticicoinvolti un elenco di tutti i sospetti di reazioni avverse serie osservatinel corso dell’intero periodo ed una relazione sulla sicurezza delle per-sone sottoposte alla sperimentazione clinica.

7. Il Ministero della salute provvede a che tutte le sospette rea-zioni avverse serie inattese di cui e' venuto a conoscenza venganoimmediatamente inserite in una banca dati europea alla quale, anorma dell’art. 11, comma 1, hanno accesso esclusivamente le Auto-rita' competenti degli Stati membri, l’Agenzia europea per la valuta-zione dei medicinali (EMEA) e la Commissione.ý.

Nota all’art. 39:

ö Il testo dell’art. 22, del decreto legislativo 24 giugno 2003,n. 211, cos|' come modificato dal presente decreto, cos|' recita:

ßArt. 22 (Apparato sanzionatorio).ö 1. Chiunque viola il divietodi cui all’art. 1, comma 5, primo periodo, e' soggetto alla sanzioneamministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro50.000 a euro 150.000.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, letterea), b), c), d) ed f), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniariadel pagamento della somma da euro 20.000 a euro 60.000.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, letterea), d) f),g) e h), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniariadel pagamento della somma da euro 30.000 a euro 90.000.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 5, e' soggetto allasanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma daeuro 30.000 a euro 90.000.

5. Il promotore della sperimentazione o lo sperimentatore cheiniziano la sperimentazione clinica senza aver ottenuto il parere favo-revole del Comitato etico competente o in presenza di obiezioni moti-vate da parte delle Autorita' competenti sono soggetti alla sanzioneamministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro100.000 a euro 500.000.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 9, commi 5 e 6, e'soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dellasomma da euro 100.000 a euro 500.000.

7. Chiunque effettua sperimentazioni cliniche in strutture diverseda quelle indicate dall’art. 9, comma 12, e' soggetto alla sanzioneamministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro50.000 a euro 250.000.

8. Chiunque prosegue una sperimentazione clinica sulla base diemendamenti sostanziali al protocollo non autorizzati e' soggetto allasanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma daeuro 100.000 a euro 500.000.

9. Chiunque viola le disposizioni adottate dalle autorita' compe-tenti, di cui all’art. 12, commi 1,3,5 e 6 e' soggetto alla sanzione ammi-nistrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 100.000 aeuro 500.000.

10. Al titolare o al legale rappresentante dell’impresa che inizil’attivita' di fabbricazione di un medicinale sottoposto a sperimenta-zione clinica senza munirsi dell’autorizzazione di cui all’art. 13,comma 1, ovvero la prosegue in caso di revoca o sospensione dellastessa, si applica la sanzione di cui all’art. 23 del decreto legislativo29 maggio 1991, n. 178.

11. Il direttore tecnico, responsabile dell’adempimento degliobblighi indicati dall’art. 13, commi 3, lettere a), b) e c), e 4, cheometta di adempiere agli obblighi di vigilanza e di attestazione iviprevisti e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria delpagamento della somma da euro 10.000 a euro 30.000.

12. Il promotore della sperimentazione che non provveda, intutto o in parte, a registrare gli eventi avversi notificatigli dallo speri-mentatore ai sensi dell’art. 16, comma 4, e' soggetto alla sanzioneamministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro20.000 a euro 60.000.

13. Il promotore della sperimentazione che viola la disposizionedi cui all’art. 17, commi 1, 2 e 4, e' soggetto alla sanzione amministra-tiva pecuniaria del pagamento della somma da euro 50.000 a euro250.000.ý.

Note all’art. 41:

ö Per l’art. 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003,n. 211, vedi note all’art. 6.

ö L’art. 147, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006,n. 219, cos|' recita:

ßArt. 147 (Sanzioni penali). ö 1. Il titolare o il legale rappresen-tante dell’impresa che inizia l’attivita' di produzione di medicinali omaterie prime farmacologicamente attive senza munirsi dell’autoriz-zazione di cui all’art. 50, ovvero la prosegue malgrado la revoca o lasospensione dell’autorizzazione stessa, e' punito con l’arresto da seimesi ad un anno e con l’ammenda da euro diecimila a euro centomila.Le medesime pene si applicano, altres|' , a chi importa medicinali omaterie prime farmacologicamente attive in assenza dell’autorizza-zione prevista dall’art. 55 ovvero non effettua o non fa effettuare suimedicinali i controlli di qualita' di cui all’art. 52, comma 8, lettera b).Tali pene si applicano anche a chi prosegue l’attivita' autorizzata puressendo intervenuta la mancanza della persona qualificata di cuiall’art. 50, comma 2, lettera c), o la sopravvenuta inidoneita' delleattrezzature essenziali a produrre e controllare medicinali alle condi-zioni e con i requisiti autorizzati.ý.

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8. Disposizioni attuative.

Con il decreto ministeriale di cui al precedente punto3.3. verranno individuate le priorita' cui i progetti stra-tegici dovranno ispirarsi, le modalita' di presentazionedegli stessi, i soggetti beneficiari degli interventi regio-nali, le spese agevolabili, nonche¤ le ulteriori disposi-zioni di attuazione della presente deliberazione.

Roma, 23 novembre 2007

Il Presidente: Prodi

Il segretario del CIPE: Gobbo

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1

Economia e finanze, foglio n. 350

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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 marzo 2008.

Linee guida per la classificazione e conduzione degli studiosservazionali sui farmaci.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco edin particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concertocon i Ministri della funzione pubblica e dell’economiae finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recantenorme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’A-genzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 del-l’art. 48 sopra citato, ed in particolare l’art. 19;

Visto il decreto del Ministero della salute 12 maggio2006 che istituisce e regola il funzionamento dei Comi-tati etici;

Vista la direttiva 2001/20/CE relativa all’applica-zione della buona pratica clinica nell’esecuzione dellesperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211ßAttuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’ap-plicazione della buona pratica clinica nell’esecuzionedelle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso cli-nicoý, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la circolare del Ministero della salute del 2 set-tembre 2002, che definisce, in linea generale, i criteriper la valutazione degli studi clinici osservazionali(o non sperimentali o non interventistici), di seguitoindicati come studi osservazionali;

Rilevato che un numero crescente di studi definitiosservazionali il cui obiettivo implica la valutazione diuno o piu' farmaci viene sottoposto all’attenzione deicomitati etici;

Considerata la scarsita' e la genericita' delle nozioniriguardanti i vari aspetti degli studi osservazionali pre-senti nella normativa di riferimento innanzi citata e laconseguente incertezza circa l’opportunita' e le modalita'di valutazione dei menzionati studi da parte dei comi-tati etici;

Considerato che gli studi osservazionali rivestonoparticolare importanza per valutazioni epidemiologi-che, farmacoepidemiologiche e di farmacosorveglianzae possono essere utilizzati anche per stime economiche,di qualita' , prescrittive e di carichi assistenziali, nonche¤per la valutazione del profilo di sicurezza di farmaci,nelle normali condizioni di uso, su grandi numeri disoggetti;

Rilevato che, conseguentemente, gli studi osservazio-nali hanno particolare rilevanza per l’analisi della qua-lita' delle cure, dei profili assistenziali e delle relativericadute economiche;

Ritenuto opportuno approvare il documento ßLineeguida sugli studi osservazionaliý, di cui all’allegato 1,parte integrante e sostanziale del presente decreto, alfine di consentire una valutazione omogenea dei proto-colli relativi agli studi medesimi da parte dei comitatietici;

Rilevata la necessita' di istituire un registro nazionaledegli studi osservazionali;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' didirettore generale dell’Agenzia italiana del farmaco,registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registrovisti semplici dell’Ufficio centrale di bilancio presso ilMinistero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settem-bre 2004 che ha costituito la Commissione consultivatecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Sono approvate le linee guida sugli studi osservazio-nali di cui all’allegato 1 e alle appendici 1 e 2, parte inte-grante e sostanziale del presente atto, al fine di consen-tire una valutazione omogenea dei protocolli relativiagli studi medesimi da parte dei comitati etici.

Art. 2.

EØ istituito il registro nazionale degli studi osservazio-nali, al fine di effettuare analisi descrittive e di predi-sporre report periodici; i contenuti e le modalita' opera-tive di funzionamento ed utilizzo del registro sarannocomunicate agli operatori tramite il sito internet del-l’AIFA.

La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2008

Il direttore generale:Martini

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ERETTIFICHEöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

AVVERTENZA. ö L’avviso di rettifica da' notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia,

invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. I relativi

comunicati sono pubblicati ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione 20 marzo 2008 dell’Agenzia italiana del farmaco, recante: ßLinee guida per laclassificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaciý. (Determinazione pubblicata nella GazzettaUfficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2008).

Nella determinazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 68,seconda colonna, all’art. 2, secondo capoverso, dove e' scritto ßLa presente determinazione ha effetto dal giornosuccessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.ý, leggasi: ßLa presentedeterminazione ha effetto dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.ý.

08A02333

AUGUSTA IANNINI, direttoreAlfonso Andriani, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(GU-2008-GU1-082) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

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MIN ISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2008 .

Defi nizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997, «Recepi-mento delle linee guida dell’Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali», pubblicato nel supplemento or-dinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 191 del 18 agosto 1997;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi -ciale n. 184 del 9 agosto 2003, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buo-na pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»;

Visto in particolare l’art. 20, comma 3, del richiamato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, che prevede che con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i requisiti minimi di cui devono essere in possesso organiz-zazioni private alle quali il promotore della sperimenta-zione può affi dare una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica, come previsto dalle norme di buona pratica clinica, ferme restando le respon-sabilità del promotore della sperimentazione connesse con la medesima, e considerato che tali organizzazioni si identifi cano con le Organizzazioni di Ricerca a Contratto (CRO) di cui al paragrafo 1.20 dell’allegato 1 al richia-mato decreto ministeriale 15 luglio 1997;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2004, «Pre-scrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei me-dicinali, con particolare riferimento a quelle ai fi ni del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria»;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uf-fi ciale n. 261 del 9 novembre 2007, «Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida det-tagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali»;

Visto in particolare l’art. 6, comma 3, del richiamato decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, che discipli-na la possibilità di delega delle proprie funzioni da parte del promotore a strutture in possesso dei richiamati requi-siti minimi;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi di cui devono essere in possesso le organizzazioni private di cui all’art. 20, comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, di seguito defi nite organizzazioni di ricerca a contratto (CRO).

Art. 2.

Defi nizioni

1. Ai fi ni del presente decreto si applicano le seguenti defi nizioni:

a) Organizzazione di Ricerca a Contratto (CRO): una società, un’istituzione o un’organizzazione privata con cui il promotore della sperimentazione ha stipulato un contratto per affi dare alla stessa una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica (stesura del protocollo, selezione dei centri e degli spe-rimentatori, selezione e utilizzazione del monitor, elabo-razione dei report, analisi statistica, preparazione della documentazione da sottoporre all’autorità regolatoria ecc.), come previsto dalle norme di buona pratica clinica, ferme restando le responsabilità del promotore della spe-rimentazione medesima connesse con la sperimentazione stessa;

b) Norme di Buona Pratica Clinica (GCP): le norme di cui all’allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997 e di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, richiamati in premessa;

c) promotore della sperimentazione (sponsor): una società, istituzione oppure un organismo che si assume la responsabilità di avviare, gestire ed eventualmente fi nan-ziare una sperimentazione clinica. È altresì considerata promotore della sperimentazione una persona che, oltre ad assumersi la responsabilità sopraindicata, svolge il ruolo di sperimentatore presso le strutture di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della salu-te 17 dicembre 2004, limitatamente ai casi in cui si tratti di sperimentazioni a fi ni non industriali nell’ambito dei compiti istituzionali;

d) monitor: la persona che valuta l’andamento dello studio presso i centri clinici, per garantire che la ricerca venga effettuata in osservanza del protocollo, delle Pro-cedure Operative Standard (SOP), delle disposizioni nor-mative applicabili, delle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP) ed è responsabile delle attività di monitoraggio della sperimentazione come previsto dall’allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997;

e) Assicurazione di Qualità (QA): il complesso delle azioni pianifi cate e sistematiche che vengono predisposte per garantire:

1) che gli studi affi dati alla CRO siano condotti e che i dati siano prodotti, documentati (registrati) e comu-nicati nel rispetto delle GCP e delle disposizioni norma-tive applicabili;

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2) che tutte le attività della CRO soddisfi no i re-quisiti di qualità.

f) verifi ca o auditing: un controllo sistematico ed in-dipendente delle attività e dei documenti pertinenti allo studio per determinare se siano state espletate le attività relative allo studio/centro sperimentale, e se i dati siano stati registrati, analizzati e accuratamente trasmessi in conformità al protocollo, alle Procedure Operative Stan-dard della CRO e del promotore, alla Buona Pratica Clini-ca (GCP) e alle disposizioni normative applicabili;

g) responsabile della verifi ca o auditor: la persona che assume la responsabilità e il relativo coordinamen-to delle attività della CRO connesse con la verifi ca o auditing;

h) direttore medico o scientifi co: la persona che assume la responsabilità tecnico-scientifi ca e il relativo coordinamento delle attività della CRO connesse con gli aspetti di carattere medico o scientifi co;

i) responsabile statistico: la persona che assume la responsabilità tecnico scientifi ca e il relativo coordina-mento delle attività della CRO connesse con gli aspetti di carattere statistico.

Art. 3.

Requisiti minimi generali

1. La CRO per poter operare deve soddisfare almeno i seguenti requisiti generali:

a) requisiti di carattere organizzativo e strutturale: 1) esistenza di atto costitutivo della CRO e relati-

vo statuto, coerenti con l’obiettivo della CRO stessa; 2) esistenza di un elenco delle attività che la CRO

si rende disponibile a compiere; 3) presenza di organigramma funzionale e orga-

nigramma nominativo nel quale siano defi nite le fi gure responsabili delle attività della CRO e le persone a tali attività attribuite;

4) presenza di direttore medico o direttore scienti-fi co con laurea rispettivamente in medicina o in discipline scientifi che attinenti alle tematiche svolte dalla CRO, con documentata esperienza di almeno due anni in uno o più settori medico o scientifi ci di competenza della CRO;

5) presenza di personale qualitativamente idoneo e quantitativamente suffi ciente alle attività previste;

6) dotazione di sede operativa adeguatamente strutturata per assicurare il corretto svolgimento delle at-tività di competenza della CRO e l’archiviazione protetta dei documenti riservati.

b) requisiti di qualità: 1) presenza di procedure operative standard per le

attività che la struttura si rende disponibile a compiere; 2) presenza di un sistema di assicurazione della

qualità, impostato e defi nito secondo norme ISO o equi-valenti, nonché messo in opera e mantenuto, e relativo manuale di qualità;

3) documentata attività di assicurazione della qua-lità (QA);

4) presenza di un responsabile QA, in possesso di diploma di laurea, con documentata esperienza di alme-

no 1 anno di attività pratica nel settore e con almeno 15 giorni, effettuati nell’ultimo biennio, di attività formativa teorica nel settore della assicurazione della qualità in ge-nerale e specifi ca per le attività della CRO;

5) predisposizione e documentata attuazione di un programma annuale di formazione rivolta al personale di-pendente e consulente;

6) conformità alle GCP di tutte le attività della CRO;

7) sistema di documentazione adeguato per assi-curare la tracciabilità di tutte le attività della CRO.

c) requisiti per l’aggiornamento del personale: 1) il personale della CRO deve seguire, fatte salve

diverse specifi che disposizioni, almeno 10 giorni di ag-giornamento annuale nelle tematiche relative alle funzio-ni ad esso attribuite.

Art. 4.

Requisiti per l’attività di monitoraggio

1. Qualora la CRO svolga attività di monitoraggio, si dovrà dotare del relativo personale in possesso almeno dei seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di laurea in discipline sani-tarie/scientifi che attinenti alle tematiche da svolgere;

b) almeno 10 giorni di formazione teorica effettuata nell’arco dei dodici mesi che precedono l’inizio delle atti-vità di monitoraggio in relazione ai seguenti argomenti:

1) metodologia e normativa della sperimentazione clinica;

2) GCP; 3) Norme di Buona Fabbricazione (GMP) con

specifi co riferimento al farmaco in sperimentazione; 4) farmacovigilanza; 5) sistemi di qualità e assicurazione di qualità; 6) compiti del monitor di cui al paragrafo 5.18

dell’allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997; c) almeno 30 giorni di attività di monitoraggio in

affi ancamento a monitor esperti effettuati nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’attività autonoma di monitorag-gio. Tale affi ancamento dovrà essere svolto almeno per il 50% nelle visite presso i centri sperimentali, prima del-l’avvio, durante l’esecuzione e dopo la conclusione di una sperimentazione;

d) almeno 6 mesi di attività nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’attività autonoma di monitor, nei settori del controllo o della vigilanza sui medicinali o della speri-mentazione clinica; in alternativa, ulteriori 60 giorni di at-tività di cui alla lettera c) effettuati nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’attività autonoma di monitoraggio; in alter-nativa conseguimento di master in sperimentazioni clini-che o in scienze regolatorie o in discipline equivalenti;

e) formazione specifi ca sulla sperimentazione ogget-to di monitoraggio.

2. Coloro che nei trenta mesi che precedono la data del presente decreto abbiano svolto le funzioni di monitor delle sperimentazioni di cui al paragrafo 5.18 dell’alle-gato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997, dimostrabili

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con almeno 110 giorni di documentata attività di monito-raggio o di auditing, di cui almeno il 50% svolta in visite nei centri sperimentali, sono esentati dal possesso dei re-quisiti di cui al comma 1, lettere a) , b) , c) e d) e posso-no continuare a svolgere le proprie funzioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

3. La CRO deve avvalersi di monitor che, oltre ai re-quisiti di cui ai commi 1 e 2, seguano specifi ci aggiorna-menti annuali di durata non inferiore a 10 giorni su uno o più dei seguenti argomenti:

a) metodologia e normativa sulla sperimentazione clinica;

b) GCP; c) GMP con specifi co riferimento al farmaco in

sperimentazione; d) sistemi di qualità; e) farmacovigilanza; f) argomenti clinico-scientifi ci attinenti alle speri-

mentazioni cliniche; g) altri argomenti connessi con i compiti da

espletare. 4. Per il monitoraggio di sperimentazioni o centri che

utilizzano sistemi tecnologici avanzati, quali ad esempio schede di raccolta dati elettroniche (e-CRF) è necessario dimostrare di aver compiuto idonea formazione ed ag-giornamento nello specifi co settore.

Art. 5.

Requisiti per l’attività di auditing sulle sperimentazioni o sui centri sperimentali

1. Qualora la CRO svolga attività di auditing sulle sperimentazioni o sui centri sperimentali, si dovrà dota-re del relativo personale in possesso almeno dei seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di laurea; b) almeno 10 giorni di formazione teorica effettuata

nell’arco dei dodici mesi che precedono l’inizio delle atti-vità di auditing in relazione ai seguenti argomenti:

1) sistemi di qualità e assicurazione di qualità; 2) metodologia e normativa della sperimentazione

clinica; 3) GCP; 4) Norme di Buona Fabbricazione (GMP) con

specifi co riferimento al farmaco in sperimentazione; 5) farmacovigilanza; 6) compiti dell’auditor di cui al paragrafo 5.19

dell’allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997; c) almeno 30 giorni di attività di auditing in affi an-

camento a auditor esperti effettuati nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’attività autonoma di auditor;

d) almeno 6 mesi di attività nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’attività autonoma di auditor, nei settori del controllo o della vigilanza sui medicinali o della speri-mentazione clinica; in alternativa, ulteriori 60 giorni di attività di cui alla lettera c) o 60 giorni di attività come monitor effettuati nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’at-tività autonoma di auditing;

e) formazione specifi ca sulla sperimentazione ogget-to di audit.

2. Coloro che nei trenta mesi che precedono la data del presente decreto abbiano svolto le funzioni di auditor del-le sperimentazioni di cui al paragrafo 5.19 dell’allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997, dimostrabili con almeno 110 giorni di documentata attività di auditing, di cui almeno il 50% svolta in visite nei centri sperimenta-li, sono esentati dal possesso dei requisiti di cui al com-ma 1, lettere a) , b) , c) e d) e possono continuare a svol-gere le proprie funzioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

3. La CRO deve avvalersi di auditor che, oltre ai requi-siti di cui ai commi 1 e 2, seguano specifi ci aggiornamenti annuali di durata non inferiore a 10 giorni su uno o più dei seguenti argomenti:

a) metodologia e normativa sulla sperimentazione clinica;

b) GCP;

c) GMP per il farmaco in sperimentazione;

d) sistemi di qualità;

e) farmacovigilanza;

f) argomenti clinico-scientifi ci attinenti alle speri-mentazioni cliniche;

g) altri argomenti connessi con i compiti da espletare.

4. Per l’auditing di sperimentazioni o centri che uti-lizzano sistemi tecnologici avanzati, quali ad esempio schede di raccolta dati elettroniche (e-CRF) è necessario dimostrare di aver compiuto idonea formazione ed ag-giornamento nello specifi co settore.

Art. 6.

Requisiti per l’analisi statistica e la gestione dei dati

1. Qualora la CRO svolga attività di analisi statistica e di gestione di dati (Data Management) provenienti da sperimentazioni cliniche, si dovrà dotare di responsabi-le statistico qualifi cato, in possesso almeno dei seguenti requisiti:

a) laurea in una disciplina statistica o in disciplina equivalente per lo svolgimento dei propri compiti o lau-rea in una disciplina di tipo scientifi co il cui piano di studi preveda un’adeguata formazione di tipo statistico o titolo universitario di specializzazione, di dottorato o di master in discipline statistiche;

b) almeno due anni di esperienza sulle tematiche di propria responsabilità;

c) aggiornamento annuale sulle tematiche di propria responsabilità.

2. Le attività di gestione dati dovranno essere svolte da personale qualifi cato e mediante software idonei e valida-ti secondo quanto previsto dalle GCP.

3. Per le attività di cui al presente articolo, la CRO do-vrà dotarsi di strutture e di sistemi informatici adeguati a garantire la sicurezza fi sica e logica dei dati.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27928-11-2008

Art. 7.

Operatività e notifi ca dei requisiti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono operare in Italia solo le CRO in possesso dei re-quisiti di cui agli articoli precedenti, fatto salvo quanto previsto dai commi successivi.

2. Coloro che alla data del presente decreto abbiano compiuto per almeno due anni la documentata funzione di direttore scientifi co, oppure di QA, di cui all’art. 3, posso-no proseguire tali funzioni anche se non sono in possesso dei requisiti di laurea previsti dal richiamato art. 3.

3. Coloro che alla data del presente decreto abbiano svolto per almeno due anni la documentata funzione di responsabile statistico di cui all’art. 6 possono proseguire nell’adempimento di tali funzioni anche se non in pos-sesso dei titoli universitari previsti nel medesimo art. 6, comma 1, lettera a) .

4. Singoli professionisti o operatori che svolgano, nel-l’ambito delle proprie attività libero professionali o di consulenza e a seguito di contratto con il promotore delle sperimentazioni o con una CRO, singole funzioni di cui al presente decreto, debbono possedere gli stessi requisiti previsti dal medesimo decreto per l’espletamento di tali funzioni, e debbono operare nell’ambito del sistema di qualità di tali strutture.

5. Le CRO che prima dell’entrata in vigore del presen-te decreto siano in possesso dei requisiti ivi previsti, per poter continuare ad operare debbono notifi care, prima della entrata in vigore del medesimo decreto, il posses-so dei predetti requisiti tramite autocertifi cazione redatta conformemente a quanto previsto da apposita Determi-nazione del Direttore Generale dell’AIFA, emessa in pari data a questo decreto, da trasmettere all’Ispettorato GCP e all’Uffi cio Sperimentazioni Cliniche dell’Agenzia Ita-liana del Farmaco (AIFA).

6. Nel caso di attivazione di nuove CRO successiva alla entrata in vigore del presente decreto, la notifi ca di cui al comma 5 deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività.

7. Il possesso dei requisiti di cui al presente decreto, notifi cati ai sensi del presente articolo può essere ogget-to di verifi ca da parte dell’AIFA, nell’ambito dell’attivi-tà ispettiva di cui all’art. 15 del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 211 e di cui ai Capi V e VI del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200.

Art. 8.

Rappresentanza legale

1. Le CRO con sede al di fuori dell’Italia che intendono svolgere attività nel territorio italiano devono avere lega-le rappresentanza in uno degli Stati Membri dell’Unione europea e devono possedere requisiti almeno equivalenti a quelli di cui al presente decreto.

Art. 9.

Effetti sull’autorizzazione all’immissione in commercio

1. I risultati di sperimentazioni per le quali il promotore abbia delegato in tutto o in parte le proprie responsabilità a CRO italiane che non abbiano i requisiti di cui al presente decreto o a CRO estere che non abbiano requisiti almeno equivalenti a quelli di cui al presente decreto non sono presi in considerazione ai fi ni della valutazione delle do-mande di autorizzazione all’immissione in commercio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entra in vigore il novantesimo gior-no dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana, fatto salvo il disposto dell’art. 7, com-ma 5 che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazio-ne nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008Uffi cio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e

dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 267

08A08765

MIN ISTERODELLO SVILUPPO ECON OMICO

DECRETO 23 ottobre 2008 .

Riconoscimento, alla sig.ra Wainig Sabrina, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l’iscrizione al ruolo de-gli agenti di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALEPER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa ai riconoscimento delle qualifi che professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wainig Sabrina, cittadina austriaca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di laurea in scienze sociali ed economiche con indirizzo in economia eziendale, conseguito presso la Karl-Fran-zens-Universität di Graz (Austria) per l’esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunio-ne del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall’interessata idoneo ed attinente al-l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della com-pletezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dell’Associazione di catego-ria FIEPET Confesercenti;

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 806-4-2009

to aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Carollo Emanuela, cittadina italiana, nata a Roma in data 12 maggio 1979, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgi-mento in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell’at-tività di acconciatore», senza l’applicazione di alcuna mi-sura compensativa in virtù della specifi cità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 16, com-ma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A03691

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 novembre 2008 .

Modifi che ed integrazioni ai decreti 19 marzo 1998, re-cante «Riconoscimento della idoneità dei centri per la speri-mentazione clinica dei medicinali»; 8 maggio 2003, recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazio-ne clinica» e 12 maggio 2006, recante «Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comi-tati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali.».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gen-naio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Uffi ciale n. 47, del 20 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, pubbli-cato nella Gazzetta Uffi ciale n. 72, del 27 marzo 1997, re-cante «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all’estero, e successive modifi cazioni»;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1998, pubblica-to nella Gazzetta Uffi ciale n. 122, del 28 maggio 1998, recante «Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali» e successive modifi cazioni, come modifi cato dal decreto ministeria-le 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 174, del 27 luglio 1999, recante «Integrazioni al de-creto ministeriale 18 marzo 1998» recante: Modalità per l’esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche e al decreto ministeriale 19 marzo 1998 recante: Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali», ed in

particolare l’art. 4 -bis , comma 1, lettera a) del richiamato decreto ministeriale 19 marzo 1998, che riconosce idonei alle sperimentazioni gli istituti privati di ricovero e cura a carattere scientifi co (IRCCS) limitatamente al settore per il quale hanno ottenuto il predetto riconoscimento;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 173, del 28 luglio 2003, recan-te «Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimen-tazione clinica»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE, relativa all’applicazione delle Norme di buona pratica clinica nel-l’esecuzione della sperimentazione clinica dei medicinali per uso clinico»;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2006, pubbli-cato nella Gazzetta Uffi ciale n. 194 del 22 agosto 2006 recante «Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizza-zione e il funzionamento dei Comitati etici per le spe-rimentazioni cliniche dei medicinali» e in particolare l’art. 1, comma 1, secondo periodo che prevede che il Comitato etico può essere istituito tra l’altro, negli istituti privati di ricovero e cura a carattere scientifi co, limitata-mente alle sperimentazioni nell’area di ricerca in cui han-no ottenuto il riconoscimento;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, recante «Attuazione della direttiva 2005/28/CE recan-te principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali»;

Considerato che le sperimentazioni condotte negli IRCCS privati, al di fuori dell’area di ricerca in cui hanno ottenuto il riconoscimento, sono comunque eseguite nella stessa struttura sanitaria nel cui ambito il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ha riconosciuto per altre aree di ricerca il possesso dei requisiti previsti per gli IRCCS, compresi quelli relativi ai servizi di ca-rattere generale, con particolare riferimento a quelli a ga-ranzia della tutela della salute dei pazienti e per la qualità delle attività sanitarie e che pertanto non vi sono motivi oggettivi per differenziare il riconoscimento di idoneità alla sperimentazione per le diverse unità operative appar-tenenti alla medesima struttura;

Considerato altresì che il Comitato etico degli IRCCS privati fornisce la stessa garanzia sia per le sperimenta-zioni nell’area di ricerca oggetto di riconoscimento del-l’IRCCS, che nelle altre aree e che pertanto non vi sono motivi oggettivi per escludere la competenza di tali Co-mitati etici sulle sperimentazioni condotte nella stessa struttura, anche se in aree di ricerca diverse da quelle og-getto di riconoscimento dell’IRCCS;

Considerato l’opportunità che tale Comitato di struttura privata operi con criteri armonizzati con il Comitato etico della Azienda sanitaria locale competente per territorio;

Considerato che i problemi emersi a livello dell’Unio-ne Europea e nazionale sulle sperimentazioni di Biodi-sponibilità e Bioequivalenza richiedono specifi ci elemen-ti tecnico-procedurali di garanzia;

Ravvisata la necessità di apportare alcune correzioni formali al decreto ministeriale 8 maggio 2003 citato;

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 806-4-2009

Visto il decreto del 15 luglio 2008 del Ministro del la-voro, della salute e delle politiche sociali recante «De-lega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell’ammi-nistrazione», pubblicato dulla Gazzetta Uffi ciale n. 180 del 2 agosto 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della sanità 19 marzo 1998 recante: «Criteri per il riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali», sono apportate le seguenti modifi che e integrazioni:

a) alle «Premesse» al 1° «Ravvisato» le parole: «nel settore per il quale hanno ottenuto detto riconoscimento» sono soppresse;

b) all’art. 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 -bis . Con provvedimento del Direttore generale del-l’AIFA, da emanarsi entro il 31 dicembre 2009, su propo-sta dell’Ispettorato dell’AIFA di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, sono defi niti ed aggiornati i re-quisiti minimi per il riconoscimento della idoneità, rispet-tivamente delle strutture sanitarie pubbliche e private, a condurre sperimentazioni di bioequivalenza e biodisponi-bilità, sia per la parte clinica che per quella di laboratorio; nel medesimo provvedimento vengono indicate le moda-lità per il riconoscimento del possesso di detti requisiti. In ogni caso l’esito di eventuali verifi che dell’Ispettorato dell’AIFA prevale, ai fi ni del riconoscimento, su ogni di-versa modalità;

c) all’art. 4 -bis , comma 1, lettera a) le parole «nel settore per il quale hanno ottenuto il predetto riconosci-mento» sono soppresse.

Art. 2.

1. Al decreto ministeriale 8 maggio 2003 recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica» richiamato in premessa, sono apportate le se-guenti modifi che:

a) all’art. 1, comma 1, le parole «Un medicinale prodotto in stabilimento farmaceutico autorizzato ai sen-si dell’art. 3 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997», sono sostituite dalle parole «Un medicinale prodotto in stabilimento farmaceutico o importato secondo le moda-lità autorizzative e i requisiti previsti dall’art. 13 del de-creto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e dal Capo III del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200,»;

b) all’art. 4, comma 3, in fi ne, sono aggiunte le pa-role «e tale importazione dovrà essere effettuata secondo le modalità, ove applicabili, di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1997»;

c) all’art. 4, comma 5, le parole «di cui all’art. 5» sono sostituite con le parole «di cui all’art. 2».

Art. 3.

1. Al decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006 recante «Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizza-zione e il funzionamento dei Comitati etici per le spe-rimentazioni cliniche dei medicinali», sono apportate le seguenti modifi che:

a) all’art. 1, comma 1, secondo periodo, le parole «limitatamente alle sperimentazioni nell’area di ricerca in cui hanno ottenuto il riconoscimento» sono soppresse;

b) all’art. 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4 -bis . I membri del Comitato non possono essere so-stituiti da propri delegati eccetto per i componenti “ex offi cio” di cui al comma 4, lettere e) ed f) , che possono delegare in maniera permanente un proprio sostituto, in servizio presso la propria unità operativa». Alle riunio-ni del Comitato etico può partecipare un delegato della Autorità competente locale ai fi ni della tempestiva appro-vazione degli atti necessari all’autorizzazione della speri-mentazione clinica e dei relativi contratti economici;

c) all’art. 2, comma 5, le parole «o a IRCCS» sono sostituite dalle parole «o costituiti nell’ambito di più IRCCS».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di con-trollo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Uf-fi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

p. Il MinistroIl Sottosegretario di Stato

FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009Uffi cio di controllo preventvo sui Ministeri dei servizi alla persona e

dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 193

09A03930

DECRETO 12 febbraio 2009 .

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Reier, di titolo di stu-dio estero, abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina fi sica e riabilitazione.

IL DIRETTORE GENERALEDELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconosci-mento delle qualifi che professionali così come modifi cata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novem-bre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 35-1-2009

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2008 .

Autocertifi cazione dei requisiti minimi delle organizzazio-ni di ricerca a contratto (CRO) nell’ambito delle sperimen-tazioni cliniche dei medicinali ai sensi dell’articolo 7, com-mi 5 e 6, e dell’articolo 8 del decreto ministeriale 31 marzo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito denominata legge istitutiva, che ha istituito l’Agen-zia Italiana del Farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e fi nanze datato 20 settembre 2004, n. 245, che a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato ha dettato norme sul-l’organizzazione ed il funzionamento dell’AIFA;

Visto il Regolamento di organizzazione, di ammini-strazione e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifi cazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dal-l’Uffi cio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nomi-nato il prof. Guido Rasi in qualità di Direttore Generale dell’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997, recante «Re-cepimento delle linee guida dell’Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cli-niche dei medicinali», pubblicato nel supplemento ordina-rio alla Gazzetta Uffi ciale n. 191 del 18 agosto 1997;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, re-cante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa al-l’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clini-co», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 184 del 9 agosto 2003;

Visto, in particolare, l’art. 20, comma 3, del richiamato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, che prevede che con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i requisiti minimi di cui devono essere in possesso organiz-zazioni private alle quali il promotore della sperimenta-zione può affi dare una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica, come previsto dalle norme di buona pratica clinica, ferme restando le respon-sabilità del promotore della sperimentazione connesse con la medesima, e considerato che tali organizzazioni si identifi cano con le Organizzazioni di Ricerca a Contratto (CRO) di cui al paragrafo 1.20 dell’allegato 1 al richia-mato decreto ministeriale 15 luglio 1997;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2008, recante «Defi nizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell’ambito delle sperimenta-zioni cliniche dei medicinali», pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 279 del 29 novembre 2008;

Visto l’art. 7, comma 5, del summenzionato decreto mi-nisteriale 31 marzo 2008, che prevede che le CRO devono notifi care prima dell’entrata in vigore del medesimo de-creto, il possesso dei predetti requisiti tramite autocertifi -cazione redatta conformemente a quanto previsto da appo-

sita Determinazione del Direttore Generale dell’AIFA e da trasmettere all’Ispettorato GCP e all’Uffi cio Sperimenta-zioni Cliniche dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto l’art. 7, comma 6, del summenzionato decreto ministeriale 31 marzo 2008, che prevede che nel caso di attivazione di nuove CRO successiva all’entrata in vigo-re del medesimo decreto, la notifi ca di cui al comma 5 deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività;

Visto l’art. 7, comma 4, del summenzionato decreto ministeriale 31 marzo 2008, che prevede che i singoli professionisti o operatori che svolgano, nell’ambito delle proprie attività libero professionali o di consulenza e a seguito di contratto con il promotore delle sperimenta-zioni o con una CRO, singole funzioni di cui al presente decreto, debbono possedere gli stessi requisiti previsti dal medesimo decreto per l’espletamento di tali funzioni, e debbono operare nell’ambito del sistema di qualità di tali strutture;

Visto l’art. 8, comma 1, del medesimo decreto ministe-riale 31 marzo 2008, che prevede che le CRO con sede al di fuori dell’Italia che intendono svolgere attività nel territorio italiano devono avere legale rappresentanza in uno degli Stati Membri dell’Unione europea e devono possedere requisiti almeno equivalenti a quelli di cui al medesimo decreto;

Considerato necessario, in attuazione della disposi-zione normativa dei summenzionati articoli del decreto ministeriale 31 marzo 2008, provvedere alla defi nizio-ne dei moduli ai fi ni dell’autocertifi cazione dei requisiti minimi delle organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, da pubblicare sul sito internet dell’AIFA e nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana;

Determina:

Art. 1.

1. L’autocertifi cazione dei requisiti delle organizzazio-ni di ricerca a contratto (CRO), con sede legale in Ita-lia, di cui all’art. 7, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 31 marzo 2008 richiamato in premessa, deve essere redat-ta conformemente all’allegato 1 alla presente Determina-zione, di cui costituisce parte integrante.

2. L’autocertifi cazione dei requisiti delle organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) con sede al di fuori dell’Italia e comunque con legale rappresentanza in uno degli Stati Membri dell’Unione europea e che intendono svolgere attività nel territorio italiano, di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 31 marzo 2008 richiamato in premessa, deve essere redatta conformemente all’allegato 2 alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante.

3. Le autocertifi cazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere trasmesse per via telematica all’indirizzo internet specifi cato negli allegati alla presente Determina-zione e comunque sempre per posta ordinaria all’Ispetto-rato GCP dell’Agenzia italiana del farmaco all’indirizzo parimenti riportato nei medesimi allegati.

4. La presente Determinazione viene pubblicata sul sito Internet dell’AIFA (www.agenziafarmaco.it) e nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21314-9-2009

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-stri in data 28 agosto 2008, con il quale è stato dichiara-to, fi no al 31 agosto 2009, lo stato di emergenza in rela-zione alle eccezionali avversità atmosferiche verifi catesil’8 ed il 9 agosto 2008 nel territorio della regione autono-ma Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emer-genza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che si rende necessario assicurare, rispetto al predetto contesto emergenziale, il compimento di tut-ti gli interventi ancora in corso posti in essere dal com-missario delegato necessari al defi nitivo superamento del contesto emergenziale;

Vista la nota del 13 agosto 2009, con cui l’assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Vene-zia Giulia - commissario delegato ha relazionato in ordine agli interventi posti in essere ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3709 del 17 ot-tobre 2008, rappresentando l’esigenza di continuare ad avvalersi dei poteri derogatori fi nalizzati al superamento del contesto emergenziale inerente agli eccezionali even-ti alluvionali verifi catisi nei giorni 8 e 9 agosto 2008 nel territorio regionale;

Considerata l’esigenza di prevedere una proroga del-lo stato di emergenza al fi ne di porre in essere i neces-sari interventi occorrenti fi nalizzati al defi nitivo rientro nell’ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergen-ziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i pre-supposti previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-tata nella riunione del 3 settembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della leg-ge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fi no al 31 agosto 2010, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avver-sità atmosferiche verifi catesi l’8 ed il 9 agosto 2008 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Uf-fi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A10682

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 luglio 2009 .

Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei me-dicinali.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTEE DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRODELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel supplemento ordinario n.130/L alla Gaz-zetta Uffi ciale n.184 del 9 agosto 2003, recante il ravvici-namento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all’applica-zione delle norme della buona pratica clinica nell’esecu-

zione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano;

Visto l’art. 3, comma 3 del richiamato decreto legisla-tivo che prevede che con specifi co decreto il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico stabiliscano i requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali;

Visto l’art. 6, comma 2, lettere h) ed i) del medesimo decreto legislativo che prevedono che il comitato etico formuli il proprio parere sulla sperimentazione tenendo in particolare considerazione, tra l’altro, le disposizioni previste in materia di risarcimento di danni o di decesso imputabili alla sperimentazione clinica e in materia di as-sicurazione relativa al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall’attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e del promotore della sperimentazione;

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21314-9-2009

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2004 «Prescri-zioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecu-zione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fi ni del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria»;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 con-cernente i «Modelli e le documentazioni necessari per inoltrare la richiesta di autorizzazione all’Autorità com-petente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico»;

Considerata la necessità di defi nire i requisiti minimi cui debbono essere conformi le richiamate polizze assi-curative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimenta-zioni cliniche dei medicinali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2009), recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegreta-rio di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma del-l’art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» e l’allegato decreto ministeriale in data 20 maggio 2008 concernente le deleghe di competenze attribuite al prof. Ferruccio Fazio;

Decreta:

Art. 1.

1. Il promotore della sperimentazione clinica deve pre-sentare al comitato etico, in conformità all’art. 3, com-ma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, un certifi cato assicurativo, redatto in lingua italiana e sotto-scritto dalla compagnia assicuratrice, in applicazione del vigente contratto assicurativo, come da modello standard allegato che fa parte integrante del presente decreto, che faccia esplicito riferimento allo studio interventistico pro-posto, con la descrizione degli elementi essenziali, previ-sti dal presente decreto. Il comitato etico, nel rilasciare il proprio parere, secondo il modello/formato defi nito dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 (appendice 6 e 8), tiene conto del certifi cato assicurativo presentato dal pro-motore della sperimentazione clinica che viene redatto conformemente ai requisiti di cui al presente decreto.

2. La polizza assicurativa deve garantire specifi ca copertura al risarcimento dei danni cagionati ai sogget-ti dall’attività di sperimentazione, per l’intero periodo della stessa, a copertura della responsabilità civile del-lo sperimentatore e del promotore, senza esclusione dei danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabili a negligenza, impruden-za o imperizia, purché si siano manifestati entro i periodi indicati al successivo comma 3. Qualora il certifi cato di

cui al comma 1 preveda una durata di validità inferiore rispetto alla durata effettiva dalla sperimentazione, il pro-motore, ad ogni scadenza del periodo di validità del certi-fi cato assicurativo, è tenuto a presentare al comitato etico il nuovo certifi cato di rinnovo entro la data di scadenza prevista. La notifi ca del certifi cato di rinnovo al comita-to etico/autorità competente costituisce un emendamento non sostanziale.

3. I termini previsti in polizza per la manifestazione dei danni di cui al comma 6 e per la presentazione di richie-ste di risarcimento non possono essere inferiori rispetti-vamente a 24 e 36 mesi dalla data di conclusione della sperimentazione. Per data di conclusione della sperimen-tazione si intende l’ultima prestazione medico-chirurgica, diagnostico e/o terapeutica effettuate secondo il protocol-lo di sperimentazione relativa all’ultimo paziente arruo-lato in Italia.

4. In caso di sperimentazioni potenzialmente idonee a causare danni evidenziabili a maggior distanza di tempo, il periodo minimo di copertura del rischio postumo di cui al comma 3, dovrà essere opportunamente esteso. Per le sperimentazioni su minori tale estensione deve prevedere una copertura di almeno 10 anni, per un tempo necessario per la verifi ca di un normale sviluppo psico-fi sico.

5. Per sperimentazioni cliniche con terapie geniche, terapie cellulari e radiofarmaci il periodo minimo di co-pertura del rischio postumo di cui al comma 3, dovrà es-sere opportunamente esteso prevedendo una copertura di almeno 10 anni.

6. In ogni caso, lo sperimentatore deve sempre infor-mare le persone che partecipano al protocollo di ricer-ca, anche tramite il consenso informato, che la polizza assicurativa, che garantisce la copertura dei danni da re-sponsabilità civile derivante dalla sperimentazione stessa, non copre il valore eccedente il massimale e che la stessa è operante esclusivamente per i danni la cui richiesta di risarcimento sia stata presentata non oltre il periodo pre-visto in polizza defi nito secondo i criteri di cui al presente articolo. Tale limitazione non infi cia comunque il diritto del soggetto danneggiato ad ottenere il risarcimento da parte del responsabile dell’eventuale danno.

Art. 2.

1. Sono oggetto della copertura assicurativa la morte, tutte le menomazioni permanenti e/o temporanee dello stato di salute, i danni patrimoniali correlati, che siano conseguenza diretta della sperimentazione e riconducibili alla responsabilità civile di tutti i soggetti che operano nella realizzazione della sperimentazione stessa.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21314-9-2009

2. La copertura assicurativa garantisce un massimale di risarcimento danni non inferiore ad un milione di euro per persona ma con previsione dei seguenti massimali per ogni singolo protocollo non inferiori a:

a) euro cinque milioni se i soggetti coinvolti nella sperimentazione non sono più di 50;

b) euro sette milioni e cinquecentomila se i soggetti coinvolti nella sperimentazione sono più di 50 ma meno di 200;

c) euro dieci milioni se i soggetti coinvolti nella spe-rimentazione sono più di 200.

Per soggetti si intende il numero di pazienti che parte-cipano allo studio in Italia.

3. Non deve essere prevista una franchigia opponibile a terzi danneggiati; la società assicuratrice, nel caso in cui intenda recedere dal contratto garantirà in ogni caso la copertura dei soggetti già arruolati nello studio clinico anche per il prosieguo della sperimentazione. Per quanto riguarda i soggetti che saranno inclusi nello studio clini-co dopo l’eventuale recesso della società assicuratrice, il promotore dovrà prima farsi carico di stipulare una nuova polizza assicurativa con altra compagnia.

4. Gli importi dei massimali di cui al comma 2 sono soggetti a revisione ogni 3 anni.

Art. 3.

1. I promotori delle sperimentazioni di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2004 richiamato in premessa che intendono promuovere le sperimentazioni di cui al medesimo decreto, hanno l’obbligo di estendere la pro-pria copertura assicurativa prevista per l’attività assisten-ziale della propria struttura o di munirsi, eventualmente tramite una ulteriore polizza, di una specifi ca copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla at-tività di sperimentazione clinica, da effettuare secondo i requisiti minimi di cui al presente decreto.

2. Nel caso di sperimentazioni multicentriche di cui al richiamato decreto ministeriale 17 dicembre 2004 ogni centro partecipante può fare riferimento alla propria co-pertura assicurativa, secondo quanto disposto dal com-ma 1, a copertura dei soggetti arruolati nel centro stesso; in tal caso il comitato etico competente per ciascun centro partecipante verifi ca la presenza di idonea copertura assi-curativa relativa al centro di propria competenza.

Art. 4.

1. Gli obblighi di cui al presente decreto non si appli-

cano alle sperimentazioni non interventistiche (o studi

osservazionali).

Art. 5.

1. I risultati delle sperimentazioni condotte in difformi-

tà ai requisiti minimi di cui al presente decreto, non sono

presi in considerazione ai fi ni della valutazione della do-

manda di autorizzazione all’immissione in commercio.

2. Sono considerati nulli i pareri favorevoli dei comi-

tati etici di cui agli articoli 6 e 7 del richiamato decreto

legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e gli atti autorizzativi,

compresi quelli derivanti dalla mancanza di obiezione da

parte dell’autorità competente di cui all’art. 9 del mede-

simo decreto legislativo, relativi a sperimentazioni non

conformi ai requisiti minimi di cui al presente decreto.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesi-

mo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta

Uffi ciale e si applica alle sperimentazioni la cui richiesta

per il parere unico al comitato etico sia presentata dopo

l’entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 14 luglio 2009

p . Il Ministro del lavoro, della salute

e delle politiche sociali

Il vice Ministro

FAZIO

p. Il Ministro

dello sviluppo economico

SAGLIA

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21314-9-2009

Allegato 1 – Modello standard di certificato assicurativo

Il certificato assicurativo da allegare ai documenti dello studio clinico interventistico deve contenere almeno

gli elementi riportati nello schema seguente:

1. DATI RELATIVI ALLA POLIZZA

1.1. Compagnia assicuratrice 1.2. Numero di polizza 1.3. Decorrenza1.4. Scadenza1.5. Assicurato (Contraente)

1.6. Descrizione dell’attività (oggetto della polizza)

2. GARANZIE DEDICATE AL PROTOCOLLO PRESENTATO ALL’AUTORITÀ COMPETENTE E/O AL COMITATO ETICO

2.1 Titolo del protocollo assicurato 2.2 N. centri di sperimentazione 2.3 Numero del protocollo (se disponibile)

2.4 Numero dei soggetti (numero presumibile dei soggetti che parteciperanno alla sperimentazione

clinica in Italia)

2.5 Copertura postuma (in mesi)2.6 Assicurati (elencare tutte le tipologie dei soggetti assicurati)

2.7 Limiti di risarcimento 1 (la garanzia opera fino a concorrenza dei seguenti importi)

Massimale per Protocollo Euro _________

Massimale per Persona Euro _________

Le prestazioni assicurative per i soggetti di ricerca diminuiscono proporzionalmente, se la somma

dei singoli risarcimenti superasse i detti massimali per ogni durata dell’assicurazione.

Le richieste di risarcimento che superano il limite previsto sono a carico del Contraente (promotore)

2.8 Franchigia Non presente |__| Non opponibile a terzi danneggiati |__|

2.9 Esclusioni (se presenti per lo specifico protocollo, riportare tutte le esclusioni)

Timbro e firma della compagnia assicuratrice

______________________________________________________________________________________________1 Il limite di risarcimento può variare a seconda del numero dei soggetti e dei rischi (cfr. art.2); deve essere previsto

almeno 1 Milione di Euro per i danni alle persone.

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