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WWWWWHOW (Perché, quando, chi, dove, cosa, come) Leggere un brevetto! Tratto da “WWWWWHOW (Why, When, Who, Where, What, How) Read a Patent! - Domenico Golzio - European Patent Office” Gualtiero Fantoni 1 , Domenico Golzio 2 , Micol Manenti 3 1 Dipartimento di Ingegneria Meccanica Nucleare e della Produzione, [email protected] 2 Ufficio europeo dei brevetti, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk, Paesi Bassi, [email protected] 3 PhD student, Università di Siena, Dipartimento di Scienze Giuridiche Privatistiche Abstract I brevetti non sono soltanto documenti legali. Essi contengono preziose informazioni tecniche che, se usate correttamente, rendono più efficiente ed efficace l’attività di ricerca e sviluppo. Al costante monitoraggio e alla consultazione della letteratura brevettuale non sono interessati solo gli avvocati specializzati in brevetti, ma tutti coloro (tecnici e non) che hanno bisogno di conoscere lo stato dell’arte in un determinato settore e di tenersi al passo con gli ultimi sviluppi tecnologici. Oggi il reperimento dell’informazione brevettuale è diventato più semplice, grazie alla disponibilità su Internet di vari database, sia gratuiti, che a pagamento. La struttura formale dei brevetti ed il linguaggio spesso complesso non devono scoraggiare il lettore, basterà una minima comprensione del lessico specifico e delle strutture usate per potersi muovere con agilità in un mare colmo di informazioni. Introduzione I brevetti sono uno strumento efficace per conferire i "diritti di proprietà" all’inventore per il prodotto della sua attività intellettuale, che si concretizza in un’invenzione (ad esempio la creazione di un nuovo dispositivo, un apparecchio, sistema, metodo, utilizzo, processo, ecc.). Un aspetto di solito non considerato pienamente, né ben capito, è che i brevetti hanno anche lo scopo di aiutare il progresso della tecnologia mediante la divulgazione del loro contenuto. Un brevetto può essere inteso come un contratto tra l'inventore e il pubblico: l'inventore acquisisce, attraverso il brevetto, i diritti esclusivi connessi allo sfruttamento di un'invenzione per un certo numero di anni e per i paesi selezionati e, in cambio, rivela la propria invenzione, ovvero aggiunge un nuovo tassello allo stato della tecnica. Quando un inventore intende proteggere la sua invenzione, deposita una domanda di brevetto presso l'ufficio brevetti. L'ufficio deve eseguire l'esame della domanda per valutare la novità, la non ovvietà (cioè l’attività inventiva) e l'applicabilità industriale o l'utilità dell'invenzione: se i requisiti sono soddisfatti, può rilasciare un brevetto. A seconda del sistema di brevetto (ci sono grandi differenze fra gli USA, l’Asia e l’Europa, e piccole anche fra i vari stati europei), del tipo di trovato e del pagamento della tassa di concessione, un brevetto può durare un numero variabile di anni. I diritti sono pienamente acquisiti al momento del rilascio del brevetto e coprono la data della presentazione della domanda. È ormai pratica accettata a livello internazionale che l’ufficio brevetti pubblichi al più presto o il brevetto rilasciato, o la domanda di brevetto non ancora esaminata, così da evitare ritardi causati dal lungo processo di valutazione del brevetto stesso. Trascurare l’esistenza di sistemi di brevetto, ed in particolare le fonti di’informazione ad essi associate, rende chiunque voglia contribuire all’avanzamento della conoscenza umana meno efficiente, efficace e vincente.

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WWWWWHOW (Perché, quando, chi, dove, cosa, come) Leggere un brevetto!

Tratto da “WWWWWHOW (Why, When, Who, Where, What, How) Read a Patent! - Domenico Golzio - European Patent Office”

Gualtiero Fantoni1, Domenico Golzio2, Micol Manenti3

1 Dipartimento di Ingegneria Meccanica Nucleare e della Produzione, [email protected]

2 Ufficio europeo dei brevetti, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk, Paesi Bassi, [email protected]

3 PhD student, Università di Siena, Dipartimento di Scienze Giuridiche Privatistiche

Abstract

I brevetti non sono soltanto documenti legali. Essi contengono preziose informazioni tecniche che, se usate correttamente, rendono più efficiente ed efficace l’attività di ricerca e sviluppo. Al costante monitoraggio e alla consultazione della letteratura brevettuale non sono interessati solo gli avvocati specializzati in brevetti, ma tutti coloro (tecnici e non) che hanno bisogno di conoscere lo stato dell’arte in un determinato settore e di tenersi al passo con gli ultimi sviluppi tecnologici. Oggi il reperimento dell’informazione brevettuale è diventato più semplice, grazie alla disponibilità su Internet di vari database, sia gratuiti, che a pagamento. La struttura formale dei brevetti ed il linguaggio spesso complesso non devono scoraggiare il lettore, basterà una minima comprensione del lessico specifico e delle strutture usate per potersi muovere con agilità in un mare colmo di informazioni.

Introduzione

I brevetti sono uno strumento efficace per conferire i "diritti di proprietà" all’inventore per il prodotto della sua attività intellettuale, che si concretizza in un’invenzione (ad esempio la creazione di un nuovo dispositivo, un apparecchio, sistema, metodo, utilizzo, processo, ecc.). Un aspetto di solito non considerato pienamente, né ben capito, è che i brevetti hanno anche lo scopo di aiutare il progresso della tecnologia mediante la divulgazione del loro contenuto.

Un brevetto può essere inteso come un contratto tra l'inventore e il pubblico: l'inventore acquisisce, attraverso il brevetto, i diritti esclusivi connessi allo sfruttamento di un'invenzione per un certo numero di anni e per i paesi selezionati e, in cambio, rivela la propria invenzione, ovvero aggiunge un nuovo tassello allo stato della tecnica.

Quando un inventore intende proteggere la sua invenzione, deposita una domanda di brevetto presso l'ufficio brevetti. L'ufficio deve eseguire l'esame della domanda per valutare la novità, la non ovvietà (cioè l’attività inventiva) e l'applicabilità industriale o l'utilità dell'invenzione: se i requisiti sono soddisfatti, può rilasciare un brevetto.

A seconda del sistema di brevetto (ci sono grandi differenze fra gli USA, l’Asia e l’Europa, e piccole anche fra i vari stati europei), del tipo di trovato e del pagamento della tassa di concessione, un brevetto può durare un numero variabile di anni. I diritti sono pienamente acquisiti al momento del rilascio del brevetto e coprono la data della presentazione della domanda. È ormai pratica accettata a livello internazionale che l’ufficio brevetti pubblichi al più presto o il brevetto rilasciato, o la domanda di brevetto non ancora esaminata, così da evitare ritardi causati dal lungo processo di valutazione del brevetto stesso.

Trascurare l’esistenza di sistemi di brevetto, ed in particolare le fonti di’informazione ad essi associate, rende chiunque voglia contribuire all’avanzamento della conoscenza umana meno efficiente, efficace e vincente.

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1. La tutela della proprietà industriale: codice della proprietà industriale Con la generica espressione proprietà intellettuale si indicano sia i titoli di proprietà industriale (di cui fanno parte da una lato marchi, disegni, modelli, topografie di prodotto a semiconduttori e nomi a dominio aziendale soggetti tutti al procedimento di registrazione, dall’altro invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali soggetti invece alla brevettazione) che il diritto d’autore (operante nell’ambito delle arti figurative, artistiche musicali e dei software), quali manifestazione e risultato dell’attività intellettiva umana.

La proprietà intellettuale si articola in due distinte categorie di diritti: il diritto morale dell’autore o inventore a vedersi riconosciuta la paternità della propria opera e quello patrimoniale allo sfruttamento economico della stessa. Se il primo è inalienabile ed intrasmissibile, il secondo, che è temporalmente limitato a 70 e 20 anni rispettivamente per i diritto d’autore e il diritto per invenzione industriale, è invece sempre cedibile a terzi.

Mentre il diritto d’autore, disciplinato dalla L. 633/1941, nasce contestualmente alla creazione stessa, non richiedendo quindi alcuna ulteriore attività, la tutela della proprietà industriale impone lo svolgimento di un procedimento amministrativo volto alla concessione in favore dell’autore del diritto di privativa, unico titolo abilitante al suo sfruttamento.

Per quanto riguarda il contenuto del brevetto, questo si caratterizza per il fatto di costituire in capo al titolare un diritto di privativa in grado di escludere i terzi dallo sfruttamento economico e dalla commercializzazione dell’invenzione per un periodo di tempo determinato e nell’ambito geografico in cui detto titolo industriale è stato concesso. L’inventore potrà quindi realizzare il trovato, disporne nel modo più ampio, trasferirlo ai suoi aventi causa ed impedire ai terzi di farne un qualsiasi uso non consentito ed autorizzato. Una simile descrizione trova conferma nello stesso art. 2584 codice civile che statuisce quanto segue: “Chiunque ha ottenuto un brevetto per invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporre entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge”.

È evidentemente funzione principale del brevetto proteggere ed incentivare le invenzioni industriali attraverso la creazione di un monopolio legale, assoluto ma temporaneo, di sfruttamento del prodotto: tale significativo vantaggio è controbilanciato dalla pubblicità del contenuto del trovato, la cui diffusione dovrebbe incrementare ogni ulteriore e conseguente potenziamento innovativo.

I titoli di privativa industriale in generale, e quelli derivanti da attività inventiva in particolare, costituiscono quindi un efficiente compromesso tra le esigenze di tutela della profittabilità della ricerca e la disseminazione dei risultati di quest’ultima.

In conclusione, quindi, si può a buon titolo ritenere la desiderabilità sociale dei diritti di esclusiva: questi ultimi infatti da un lato si rivelano idonei ad incentivare e promuovere gli investimenti nella ricerca attraverso l’attribuzione agli aventi diritto di poteri di sfruttamento economico che convertono una ricchezza non tangibile in una invece quantificabile e soprattutto trasmissibile, dall’altro consentono comunque la libera consultazione e condivisione delle informazioni contenute nei titoli di privativa incoraggiandone ulteriori sviluppi.

La disciplina delle invenzioni e modelli industriali è oggi contenuta nel Codice della proprietà industriale D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modifiche (tra cui da ultimo Legge 23 luglio 2009 n.99 e Decreto 13 agosto 2010 n. 131), la cui emanazione segna la conclusione di un lungo processo di modifica e rielaborazione della precedente normativa legislativa (Regio Decreto 29 giugno 1939 n. 1127).

2. La brevettazione dell’invenzione industriale: oggetto e requisiti Il codice della proprietà industriale al secondo comma dell’articolo 2 definisce l’ambito di applicabilità della procedura di brevettazione alle invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali.

Alle invenzioni in particolare è dedicata la sezione IV del capo II intitolata “Norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà industriale” del nuovo corpus normativo, il cui articolo d’esordio delimita l’ambito delle invenzioni brevettabili definendone l’oggetto non in relazione al settore della tecnica in

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cui sono applicabili, ma piuttosto in ragione dei caratteri di novità, originalità ed applicazione industriale (art. 45, comma 1 c.p.i.).

Come conseguenza di queste premesse il legislatore ha provveduto a espungere dal novero delle invenzioni, in quanto carenti dei requisiti sostanziali, le teorie scientifiche ed i metodi matematici, nonché i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali ed i programmi per elaboratore (questi ultimi comunque tutelabili nelle forme della proprietà intellettuale), nonché le presentazioni di informazioni (art. 45, comma 2 c.p.i.)1.

Rientrano invece nel più ristretto ambito dei modelli di utilità i prodotti industriali che si limitano a migliorare l’efficacia o la comodità nell’applicazione o impiego di macchine, o parti di esse, strumenti, utensili, oggetti di uso in genere attraverso nuove e particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti (art. 82 c.p.i.)2.

L’invenzione industriale può essere oggetto di tutela brevettuale qualora soddisfi i requisiti di cui agli articoli 46-50 del codice in commento ovvero presenti i caratteri della novità, attività inventiva, industrialità e liceità.

Il primo criterio, relativo alla verifica dell’originalità del trovato, è definito attraverso il richiamo allo stato della tecnica inteso quale insieme di conoscenze rese pubbliche nell’ambito territoriale nazionale od estero anteriormente al deposito della domanda di brevetto. Si considera accessibile e quindi pubblico, lo stato della tecnica oggetto di descrizione orale o scritta, ma anche semplicemente impiegato in una utilizzazione e comunque divulgato con qualsiasi altro mezzo (art. 46 c.p.i.)3.

Il secondo requisito, attinente invece alla stessa natura ideativa ed intellettiva dell’invenzione, dispone che l’oggetto del brevetto debba presentare profili di originalità, non potendo costituire una soluzione evidente dallo stesso stato della tecnica per una persona esperta del ramo (art. 48 c.p.i.).

Per definire in maniera più precisa i confini della natura inventiva del trovato giova far ricorso a quanto statuito dall’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) il quale nelle sue linee guida ritiene provata la carenza di originalità nel risultato non solo intuito ma anche meramente intuibile da un c.d. skilled technician, ovvero un tecnico del settore a conoscenza dello stato dell’arte disponibile alla data del deposito del brevetto, che può contare su normali mezzi di lavoro e normali risorse intellettive, ma che è però privo della capacità inventiva4.

L’art. 49 c.p.i. prescrive inoltre la concreta applicazione industriale dell’invenzione oggetto della domanda di privativa brevettuale, ovvero la sua concreta attitudine ad essere fabbricato o più in genere utilizzato in ogni ambito industriale, ivi compreso quello agricolo.

Conclude la rassegna dei requisiti legali una norma di chiusura che esclude dal novero degli oggetti brevettabili le invenzioni le cui applicazioni si rivelano contrarie all’ordine pubblico (intendendosi con quest’ultimo criterio l’insieme dei principi giuridici generalissimi in grado di consentire il mantenimento

                                                            1 Non possono costituire invece oggetto di brevetto, secondo quanto stabilito dalla lettera dell’art. 45 comma 4 c.p.i. i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale, le varietà vegetali e le razze animali, i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consiste esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale (anche se detta modifica è frutto di un procedimento di ingegneria genetica). 2 La differenza tra modello di utilità ed invenzione risiede nella carenza del primo a risolvere un problema tecnico, pur essendovi comunque presente una seppur minima attività inventiva. La labilità di questo discrimine non è certo sfuggita anche allo stesso legislatore che ha cercato di temperare le conseguenze in caso di erronea qualificazione in sede di procedura di concessione con l’istituto della c.d. brevettazione alternativa (art. 84 c.p.i.), attraverso la quale è consentito al richiedente cumulare in via gradata in un’unica domanda entrambe le richieste. 3 Eccezioni alla regola generale enunciata sono contenute nel successivo articolo 47 c.p.i., il quale rende inopponibili le divulgazioni verificatesi nei sei mesi precedenti la data di deposito della domanda di brevetto se risultanti da un abuso ai danni del richiedente. Ugualmente inopponibili le divulgazioni svoltesi in esposizioni ufficiali. 4 Guidelines for Examination in the European Patent Office, C-IV, 9, testo consultabile all’indirizzo http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html.

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dell’ordine sociale), e alla clausola, ancor più elastica, del buon costume quale valore operante non solo all’ambito della morale sessuale ma, più appropriatamente nel caso di specie, in relazione agli stessi principi ed esigenze della etica collettiva in generale (art. 50 c.p.i.).

3. Procedimento di brevettazione e ricerca di anteriorità Come già sopra accennato, l’iter per la concessione del brevetto integra gli estremi del procedimento amministrativo volto alla costituzione di un diritto di privativa giurisidizionalmente tutelabile: detto procedimento prende avvio su iniziativa dell’inventore o, se persona diversa, su impulso del titolare dei diritti patrimoniali del trovato.

La domanda di brevetto si configura come un vero e proprio documento legale che si articola nella descrizione sufficientemente chiara e completa dell’invenzione, in una o più rivendicazioni e in un apparato grafico necessario alla sua comprensione (art. 51 c.p.i.).

Particolare importanza rivestono le rivendicazioni, le quali delimitano l’ambito di operatività del diritto di privativa nel caso di sua concessione e sono interpretate attraverso il tenore letterale della descrizione ed i disegni a corredo della domanda. Il loro contenuto coincide con l’oggetto stesso dell’invenzione e si manifesta nella descrizione delle caratteristiche tecniche essenziali del trovato per cui si chiede la tutela.

La domanda in bollo redatta su appositi moduli può essere depositata direttamente dal titolare o da un suo incaricato a mezzo posta presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ovvero presso le locali Camere di Commercio le quali provvedono a trasmetterle all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, unico soggetto abilitato alla verifica dei requisiti di legge e, in caso di esito favorevole, alla concessione del titolo di privativa.

Prima che si incardini il procedimento amministrativo la domanda è soggetta a segretazione per un periodo di 90 giorni, al fine di consentirne l’esame alla Sezione Militare, il cui nulla osta è condizione di procedibilità per la successiva valutazione del trovato.

Decorso inutilmente detto termine, in assenza del provvedimento di rifiuto della Sezione Militare che deve intendersi quale tacita autorizzazione del medesimo, l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti dopo una prima verifica della regolarità formale degli atti, procede oggi, in conseguenza della novella apportata con il Decreto Ministeriale 27 giugno 2008, all’esame del requisito di novità dell’invenzione attraverso la c.d. ricerca di anteriorità.

Tale controllo sostanziale costituisce l’aspetto più importante della riforma operata dal codice della proprietà industriale, in quanto consente finalmente all’ordinamento nazionale di adeguarsi agli standard europei ed internazionali garantendo l’esame non solo del contenuto estrinseco di originalità della domanda, ma anche e più significativamente di quello intrinseco, ossia della sua obiettiva novità.

In effetti sino all’emanazione del summenzionato decreto l’Ufficio italiano dei brevetti e marchi non procedeva ad alcuna verifica in tal senso, limitandosi invece ad accertare il requisito della industrialità del trovato e l’assenza di profili di contrarietà dell’invenzione all’ordine pubblico o al buon costume (così art. 31, comma 1 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127).

I limiti di un simile sistema erano evidenti e consistevano nella minore appetibilità della privativa italiana e della problematica espansione dei suoi effetti soprattutto al di fuori dei confini nazionali, in quei paesi dove invece la concessione del brevetto era preceduta da una ricerca di anteriorità dell’invenzione.

Per ovviare a queste conseguenze, l’Ufficio italiano brevetti e marchi era infatti già uso consigliare a chi intendesse presentare domanda di privativa l’effettuazione di una ricerca di anteriorità presso la banca dati nazionale dei brevetti, i cui risultati, comunque, si rivelavano necessariamente incompleti in quanto limitati ai soli titoli nazionali. In alternativa, garanzie più soddisfacenti (ed economicamente più dispendiose) erano offerte da indagini svolte da operatori privati specializzati che estendevano la ricerca sullo stato della tecnica esistente ad un panorama internazionale abbastanza ampio.

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La procedura sopra descritta è stata oggetto di profonde modifiche ad opera del decreto ministeriale 27 giugno 2008, il quale prevede che le domande depositate a far data dal 1° luglio 2008 debbano essere sottoposte a ricerca di anteriorità da parte dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (di seguito EPO, European Patent Office), così come regolato da accordo sottoscritto tra le parti5.

Successivamente alla trasmissione della documentazione da parte dell’Ufficio Italiano, l’EPO provvede nel termine di 9 mesi alla redazione di un rapporto di ricerca che illustra i documenti anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto che presentano con lo stesso elementi di attinenza in grado di inficiarne il carattere di originalità.

A corredo del rapporto l’Ufficio Europeo dei Brevetti redige anche un’opinione scritta con il quale esprime un giudizio complessivo sulla brevettabilità del trovato: detto parere può consistere nel riconoscimento del requisito di novità, nella dichiarazione della sua assenza o, infine, in una valutazione interlocutoria, che, pur rilevando carenze allo stato degli atti, non esclude un successivo accoglimento in ragione di modifiche e/o integrazioni indicate nel rapporto (salvo il limite del divieto di estensione delle originarie rivendicazioni).

Le indicazioni espresse dall’EPO costituiscono comunque un giudizio non vincolante per l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il quale rappresenta l’unico organo autorizzato al rilascio del titolo di privativa.

Gli esiti della ricerca brevettuale vengono poi senza indugio comunicati alla parte istante la quale potrà, entro lo scadere dei 18 mesi successivi al deposito della domanda, apportare modifiche al contenuto della propria istanza o presentare deduzioni sul contenuto del rapporto6.

Esaurita questa procedura, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi provvederà in ordine alla richiesta presentata adottando un provvedimento di concessione o rigetto del titolo di privativa contro cui è ammesso ricorso avanti la Commissione dei ricorsi da depositarsi nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (art. 135 e seguenti c.p.i.).

4. Diritto di privativa brevettuale: titolarità, trasmissibilità, durata In caso di emanazione di provvedimento favorevole da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in capo all’inventore o al suo avente causa si costituisce un diritto di sfruttamento dell’invenzione concesso in regime di monopolio assoluto ma temporalmente limitato (art. 53, comma 1 c.p.i.).

Come già anticipato, se il diritto morale in favore dell’inventore a vendersi riconosciuta la paternità del trovato consegue automaticamente alla concessione del diritto di privativa e si caratterizza da un lato per la sua inalienabilità e dall’altro per la sua trasmissibilità per via ereditaria ai parenti fino al quarto grado, il regime della titolarità dei diritti patrimoniali è certamente più complesso (e flessibile).

Per regola generale i diritti di sfruttamento sorgono per effetto del provvedimento concessorio in capo all’inventore (o agli inventori se il diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, art. 6 c.p.i.) il quale ne può pienamente disporre, senza limitazione alcuna, alienandoli o trasmettendoli a vario titolo a terzi.

Tale principio soffre però di una significativa eccezione nelle ipotesi di trovati ideati nell’ambito di un contratto o rapporto di impiego.

In proposito l’articolo 64 c.p.i. disciplina le tre seguenti ipotesi: nel caso di c.d. invenzioni di servizio, realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro che ha ad oggetto la stessa attività ideativa, i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro, rimanendo comunque impregiudicato il diritto morale dell’autore (comma 1); nel

                                                            5 Per consentire all’Ufficio Europeo dei Brevetti di svolgere la ricerca di anteriorità le (sole) rivendicazioni contenute nella domanda di brevetto devono essere, sin dal momento del deposito avanti l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, tradotte anche in lingua inglese. In mancanza di tale adempimento è richiesto il versamento di una soprattassa di € 200,00. 6 In particolare è interessante evidenziare che in caso di modificazione della domanda la documentazione non è soggetta ad un’ulteriore ricerca di anteriorità, decidendo l’organo nazionale allo stato degli atti: evidentemente una simile procedura riveste profili di criticità in quanto non consente di aggiornare l’indagine sulla valutazione sostanziale della brevettabilità del trovato anche ai successivi profili introdotti dal richiedente in sede di contraddittorio.

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caso di c.d. invenzioni di azienda, conseguite in seno ad un’obbligazione lavorativa che non è però strettamente indirizzata all’attività inventiva per la quale pertanto non è previsto contrattualmente alcun compenso, il datore di lavoro ha diritto allo sfruttamento del trovato, mentre all’inventore, oltre al riconoscimento della paternità, spetta un equo compenso non solo nel caso in cui il primo ottenga un brevetto ma anche qualora questi scelga di utilizzare l’invenzione in regime di segretezza (comma 2); da ultimo, nel caso di c.d. invenzioni occasionali, conseguite al di fuori delle ipotesi precedenti e quindi non in esecuzione o nell’adempimento del rapporto di impiego, ma che comunque rientrano nell’ambito dell’attività del datore di lavoro, quest’ultimo ha la facoltà di esercitare, nel termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione del deposito della domanda di brevetto, il diritto di opzione per l’uso esclusivo o non dell’invenzione o per l’acquisto del titolo di privativa brevettuale (comma 3)7.

La decorrenza dei diritti esclusivi è fissata alla data di pubblicazione della domanda comprensiva di descrizione, rivendicazioni e apparato grafico, la quale si realizza allo scadere del termine di 18 mesi dalla data di deposito della stessa8.

In caso di concorrenza tra due domande prevale quella depositata anteriormente, indipendentemente dalla data effettiva dell’invenzione stessa (prevalenza del c.d. principio first to file rispetto al criterio del first to invent).

La durata del brevetto, non rinnovabile, è fissata nel termine improrogabile di venti anni dalla data di deposito della domanda (art. 60 c.p.i.): il diritto di privativa decade comunque prima dello spirare del ventennio nel caso in cui il titolare ometta o ritardi per un periodo superiore a sei mesi il versamento dei diritti di mantenimento in vita del titolo di privativa dovuti annualmente a partire dal quinto anno successivo alla costituzione dello stesso.

5. Brevetto europeo ed internazionale Accanto al brevetto nazionale, rilasciato dall’Ufficio Italiano Bevetti e Marchi, esistono anche analoghi titoli di privativa che attribuiscono ai richiedenti diritti di sfruttamento estesi a più territori nazionali.

Nel caso del brevetto europeo, ad esempio, attraverso un’unica procedura si realizza la concessione di un fascio di brevetti nazionali9.

La presentazione della richiesta di concessione del brevetto europeo deve essere depositata presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti o presso gli Uffici nazionali immediatamente od entro un anno dal deposito della domanda avanti le autorità italiane, con espressa indicazione degli Stati contraenti dei quali si chiede la concessione del titolo di privativa.

Similmente a quello che accade oggi in Italia in conseguenza delle modifiche apportate dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2008, l’Ufficio Europeo procede prima ad un controllo formale della domanda e successivamente ad una verifica dei requisiti di originalità dell’invenzione, i cui risultati sono trasfusi in un rapporto di ricerca comunicato al richiedente che dà avvio alla fase di contraddittorio tra quest’ultimo e l’Ente esaminatore.

In caso di esito positivo della procedura, l’efficacia del provvedimento concessorio è subordinata alla convalida del brevetto europeo attraverso il deposito dello stesso, debitamente tradotto, presso ogni Ufficio nazionale.

                                                            7 Ipotesi ulteriormente derogatoria a quella già eccezionale in commento è contenuta al successivo articolo 65 c.p.i., che attribuisce la titolarità esclusiva delle invenzioni realizzate da ricercatori di Università ed Enti Pubblici aventi tra gli scopi istituzionali finalità di ricerca agli autori dei trovati. L’Ente da cui il ricercatore dipende ha comunque diritto a percepire una percentuale sul canone relativo a licenze per l’uso dell’invenzione concesse a terzi, che se non stabilita preventivamente ammonta al 30%, salvo il diritto dell’inventore a vedersi riconoscere non meno del 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto. 8 È fatto comunque salvo il potere dell’istante di richiedere l’autorizzazione alla immediata accessibilità al pubblico del trovato allo scadere del termine dei 90 giorni di segretazione per interessi militari (art. 53, comma 3 c.p.i.). 9 Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata in Italia con Legge 26 maggio 1978, n. 260 

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Per quanto invece riguarda la procedura internazionale, questa si limita allo svolgimento unitario da parte dell’Ufficio a ciò preposto della sola fase preliminare di verifica dei requisiti di brevettabilità10.

L’esame si incardina con il deposito della domanda presso gli Uffici nazionali competenti o l’Ufficio Europeo Brevetti, senza però obbligo per il richiedente di indicare gli Stati o Regioni (quali ad esempio quelle europea, africana o sudamericana) dei quali si invoca la tutela industriale.

Dopo le risultanze della prima osservazione da parte dell’Ufficio Internazionale, l’istante per ragioni di convenienza può proseguire la domanda limitatamente ad alcuni Paesi o Regioni.

Nel caso in cui, invece, tale esclusione non abbia luogo l’Ufficio Internazionale concluderà le sue indagini attraverso la stesura di una relazione, a cui seguirà, decorsi trenta mesi dalla data di priorità, la svolgimento dell’ordinario procedimento amministrativo nazionale o regionale.

6. Perché leggere un brevetto La letteratura brevettuale, fatta di documenti pubblicati, comprendenti sia i brevetti concessi, che le domande di brevetto, è una fonte di informazioni tecniche unica. Studi [1, 2] hanno dimostrato che circa l'80% delle informazioni tecniche contenute nei documenti brevettuali non è disponibile altrove. Anche se Internet ha probabilmente cambiato questa proporzione, la letteratura brevettuale rappresenta un complemento necessario rispetto alla letteratura tecnica tradizionale e a quella scientifica.

Molti sono i motivi per cui le informazioni pubblicate nei documenti brevettuali non sono disponibili in riviste tecniche, atti di convegno, ecc.. La pubblicazione precoce delle informazioni relative all’invenzione può infatti comprometterne irreparabilmente la brevettabilità. In realtà, secondo alcuni sistemi di brevetto, la comunicazione al pubblico di un'invenzione fatta prima del deposito della domanda di brevetto corrispondente rende l'invenzione non-nuova, lasciando cosi insoddisfatto uno dei principali requisiti per ottenere il brevetto. Per contro, secondo altri sistemi, l'inventore può pubblicare su una rivista o divulgare un’invenzione, ma, entro un anno (il cosiddetto periodo di grazia), deve presentare domanda di brevetto sullo stesso soggetto per potere comunque soddisfare il requisito di novità.

Considerando che il mercato globale può portare alla produzione, vendita o utilizzo di un’invenzione in diversi paesi, con sistemi brevettuali diversi, è auspicabile ritardare o interrompere qualsiasi pubblicazione fino a che la domanda di brevetto non sia stata depositata.

Un'altra ragione per non pubblicare un articolo scientifico sulla base di un brevetto è che lo stile editoriale e il contenuto di una pubblicazione scientifica sono diversi da quelli richiesti per i documenti brevettuali. Un articolo scientifico di solito ha bisogno di una descrizione più dettagliata, contenente per esempio un’analisi matematica, cinematica ecc., normalmente non inclusa in un brevetto. Di fatto un’analisi matematica dettagliata può mostrare passi che potrebbero essere utilizzati da un esaminatore del brevetto per contestare la non ovvietà dell'invenzione. Inoltre, un’analisi dettagliata può rivelare potenziali sviluppi dell'invenzione, ovvero costituire la base per altre invenzioni e brevetti. In aggiunta, troppi dettagli potrebbero dare un vantaggio ai concorrenti per riprodurre l'invenzione e/o proporre delle modifiche. Oltre a questi motivi può semplicemente accadere che l'invenzione sia il risultato di un progetto empirico e/o che l'inventore non sia in grado di fornire un supporto teorico all’invenzione.

Dopo tutto, il livello di informazione necessario per un brevetto deve permettere al soggetto, che conosce lo stato della tecnologia in un determinato campo al momento dell'invenzione, di effettuare o di riprodurre l'invenzione stessa. Non è quindi obbligatorio alcun supporto teorico circa il funzionamento effettivo dell'invenzione, pertanto diviene inutile e controproducente spendere energia (ore uomo) per rendere note più informazioni di quelle strettamente occorrenti.

                                                            10 Patent Cooperation Treaty firmato a Washington il 19 giugno 1970, entrato in vigore il 24 gennaio 1978 e ratificato dall’Italia con legge 28 dicembre 1984 n. 890.

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A volte l'inventore, nella foga di descrivere la bontà ed originalità del trovato, sostiene un effetto imprevisto o sorprendente come spiegazione del funzionamento dell'invenzione. Anche questo aspetto è da rivedere alla luce delle finalità di un brevetto. Infatti, non è necessario che l’invenzione sia mirabolante, ma piuttosto occorre che abbia un uso pratico, cioè che sia una soluzione ad un problema reale ed effettivo. L'efficienza di un’invenzione nella risoluzione di un problema non costituisce un parametro assoluto di brevettabilità, di conseguenza nei brevetti viene spesso omessa una precisa analisi quantitativa.

Esiste anche il caso in cui le invenzioni, nonostante il loro elevato interesse tecnico e pratico, non riescono ad attivare un corrispondente interesse per una pubblicazione in un editore o perfino nell’autore stesso. Infatti l’autore di un’invenzione è obbligato a descriverla e a divulgarla in cambio del diritto di privativa, la scrittura di un articolo è invece del tutto volontaria e non retribuita.

Da quanto sopra esposto, è evidente che per un motivo o per l’altro le informazioni tecniche presenti in un brevetto possono non comparire in altre pubblicazioni. Ma cosa implica ignorare tale fonte di informazioni?

Un primo possibile problema è che la progettazione o la ricerca che si sta eseguendo potrebbe portare ad una violazione di brevetto. Se la nuova invenzione alla quale si sta lavorando è stata già brevettata e se le tasse di concessione sono state pagate, l'uso, la vendita o la produzione di tale invenzione viola la legge, anche se è possibile dimostrare la propria buona fede. D'altra parte, un brevetto esistente che anticipa la propria invenzione impedirà di ottenere un brevetto per la stessa invenzione.

Oltre ai problemi legali che si possono avere, una quantità enorme di attività intellettuale è sprecata a causa della replicazione della ricerca e della progettazione per invenzioni già disponibili e pubblicate nella letteratura brevettuale [1, 2]. Ciò può significare reinventare ciò che è già esistente, oppure produrre invenzioni obsolete o che funzionano peggio rispetto ad altre già disponibili (e dunque non hanno futuro commerciale), o anche arrivare ad una nuova invenzione a partire da uno stato dell'arte precedente e quindi reinventare almeno alcuni passaggi già noti. Se sapete che esiste un brevetto in grado di offrire una soluzione al vostro problema, potete considerare di acquistare i diritti per quel brevetto (vale a dire attraverso una licenza), invece di investire tempo e denaro nel tentativo di trovare una soluzione alternativa, compito che potrebbe essere difficile o addirittura impossibile, o, d'altra parte, fuori del vostro interesse principale. Le risorse risparmiate possono essere re-indirizzate verso altra ricerca. Se la licenza non è una soluzione praticabile, si può provare a trovare una soluzione alternativa che non violi il brevetto esistente.

La letteratura brevettuale può essere vista come un indicatore che misura il grado di sviluppo in un determinato campo tecnico. Potrebbe addirittura aiutare a scoprire campi di applicazione non considerati per la propria invenzione. La lettura dei brevetti offre nuove opportunità di sfruttare al meglio le proprie attività, sia trovando partners (soci, collaboratori), che scoprendo e controllando la concorrenza.

D'altra parte, se il vostro interesse professionale è più teorico ed analitico, la letteratura brevettuale è una collezione di argomenti che potrebbero necessitare di (ulteriori) indagini teoriche, aprire nuove frontiere, o semplicemente potrebbero essere utilizzati per verificare o confermare una teoria, sulla base di ciò che è già stato sviluppato.

6.1 Attività di foresight. L’utilizzo di database online di grandi dimensioni permette di eseguire ricerche di vario tipo: non solo si può effettuare una ricerca tramite una o più keywords (legate tra loro dagli operatori logici AND e/o OR), ma stratificare la stessa anche in base all’anno di pubblicazione, al richiedente o a numerose altre variabili. La possibilità di includere o escludere parametri di ricerca e affinare la selezione dei dati che rispondono a determinati criteri può essere fonte di informazioni interessanti e di analisi significative. In più, utilizzare

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diversi database e mettere a confronto i risultati ottenuti può fornire risultati di ricerca omogenei oppure differenti, aggiungendo ulteriori elementi di valutazione e di lettura dei dati.

Un’analisi interessante che si può effettuare utilizzando indicatori bibliometrici11 e brevettuali scaturisce dal confrontare, a parità di keyword e di altre variabili di ricerca, le numerosità dei brevetti e delle pubblicazioni nel corso degli anni. Si considerino ad esempio i due istogrammi riportati sotto.

Figura 1. Comparazione fra brevetti ed articoli scientifici a proposito della stessa tecnologia: due trend simili sfasati nel tempo

 

Si nota nell’istogramma relativo ai brevetti un andamento in anticipo rispetto a quello contenuto nell’istogramma relativo alle pubblicazioni. Questo potrebbe significare che l’innovazione è stata prima oggetto di brevetti che di pubblicazioni e quindi che è nata ed è stata sperimentata prima nell’ambito industriale che nel campo accademico-scientifico.

L’analisi sistematica dei brevetti permette all’analista di distinguere i trend evolutivi di una certa tecnologia, che, sebbene diversi da caso a caso sembrano seguire delle leggi (statistiche ed evolutive) simili. In letteratura si è osservato infatti che le caratteristiche funzionali dei prodotti seguono dei trend evolutivi che tendono a ripetersi. Ad esempio è stato evidenziato che l’andamento temporale del parametro caratterizzante la performance di una determinata categoria di prodotti, finché si rimane all’interno di un ciclo evolutivo, durante cioè un ciclo di innovazioni incrementali, segue tipicamente una curva ad S (curva in alto a sinistra fra le quattro riportate in Figura 2).

                                                            11 La bibliometria è una disciplina che applica metodi matematici e statistici allo studio della comunicazione scientifica, della sua struttura e delle sue dinamiche. L'analisi bibliometrica si concentra sui prodotti finiti dell'attività di ricerca, ovvero articoli di riviste scientifiche, libri, bibliografie, con l'obiettivo sia di scoprire le relazioni quantitative tra pubblicazioni, autori ed aree di ricerca, sia di misurare la qualità (o performance) dei ricercatori.

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Come si può vedere nella stessa Figura 2, si possono distinguere cinque momenti diversi nell’evoluzione del prodotto lungo tale curva: nascita, infanzia, crescita, maturità e declino. 0. Nascita: Nasce un nuovo prodotto attraverso un’innovazione radicale dovuta al sorgere di un nuovo bisogno o ad una nuova scoperta scientifica. Siamo ancora nella fase di ricerca e sviluppo e ci sono ancora molti problemi da risolvere. 1. Infanzia: Ha inizio il primo ciclo di innovazione incrementale; inizialmente lo sviluppo è molto lento a causa della mancanza di profitti. Gradualmente si iniziano a trovare supporti per la nuova tecnica e vengono create invenzioni di medio livello che aumentano l’efficienza del sistema. 2. Crescita: Questa fase ha inizio quando la società riconosce i benefici del nuovo prodotto. In questo step molti problemi sono stati risolti, l’efficienza e le performance sono aumentate e si è creato un nuovo mercato. Dato il maggior interesse, aumentano anche gli investimenti in ricerca e sviluppo. La profittabilità diventa positiva e questa situazione favorisce il miglioramento delle performance, la formazione di nuove funzionalità utili e l’eliminazione di alcune funzionalità inutili o dannose. 3. Maturità: La profittabilità della nuova tecnica è ormai alta così come gli impatti economici e sociali. Il processo di sviluppo inizia a rallentare. L’innovazione avviene solo attraverso l’ottimizzazione, i trade‐off e le invenzioni di basso livello. Quando il ciclo di innovazione incrementale si esaurisce, la curva S inizia a mostrare una saturazione del livello di performance. 4. Declino: I limiti di evoluzione del prodotto sono stati raggiunti, non sono disponibili ulteriori miglioramenti e la profittabilità diminuisce. La tecnologia non risulta più necessaria a causa di cambiamenti nei bisogni della società o per la nascita di una nuova tecnologia che utilizza altri metodi per svolgere la stessa funzione.

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Figura 2. In alto a sinistra, curva a S della performance nel corso del tempo. Le altre tre curve collegano la performance con il grado, il numero e la profittabilità delle invenzioni

Forse la più interessante delle indicazioni scaturisce dall’analisi degli indicatori bibliometrici e brevettuali è quella relativa al confronto con la curva del numero di invenzioni nel tempo concernenti una determinata tecnologia. Confrontando questa curva con l’andamento degli istogrammi costruiti a partire dalla quantità di brevetti e/o pubblicazioni negli anni, si possono trarre informazioni rilevanti, come nel caso dell’esempio seguente relativo alla tecnologia capsule per endoscopia.

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Figura 3. Trend teorici e caso reale di un prodotto in ascesa verso il secondo picco

Il caso di Figura 3 mostra come l’andamento dei brevetti segue piuttosto fedelmente la curva di riferimento fino al primo picco, poi inizia a scendere fino al minimo locale e poi ricomincia a crescere. Ci si può aspettare quindi la continuazione di un trend positivo vista l’attuale posizione del prodotto sulla sua curva ad S (piena crescita).

7. Quando leggere un brevetto Un costante, o almeno frequente, controllo della letteratura brevettuale è consigliabile per tenersi al passo con gli ultimi sviluppi nel settore tecnico di interesse. Qualsiasi ingegnere, ricercatore o scienziato dovrebbe venire in contatto con la letteratura dei brevetti molto presto, cioè durante la propria formazione tecnica, in modo che tale letteratura diventi una fonte familiare di documentazione. Se si considerano i cinque passi classici12 per arrivare ad un prodotto finito, cioè definizione, concetto, progettazione, ingegnerizzazione e prototipazione [], è ovvio che la letteratura dei brevetti vada consultata nella fase preliminare di definizione ed in quella di concetto. Se l’analisi suggerisce che l’idea è nuova e risolve un problema reale in modo efficace (non si è interessati all’efficienza), ciò è indice positivo del potenziale commerciale del prodotto finale, e allo stesso tempo del fatto che non viola un brevetto. Dal momento che le fasi di progettazione e di ingegnerizzazione possono indurre deviazioni dal concetto originale, è consigliabile continuare a consultare la letteratura brevettuale, poiché la soluzione potrebbe non essere più originale o allettante. Inoltre, in fase di prototipazione si può scoprire che il processo di fabbricazione di cui si ha bisogno è già coperto da un brevetto.

Poiché le domande di brevetto e i brevetti sono pubblicati costantemente dagli Uffici Brevetti e le banche dati on-line e le collezioni di letteratura brevettuale vengono aggiornate periodicamente, non vi sono periodi specifici in cui ci si può aspettare la pubblicazione di documenti brevettuali particolarmente interessanti. Se un determinato giorno abbiamo cercato brevetti che anticipassero la nostra invenzione e non ne abbiamo

                                                            12 Ci si riferisce allo sviluppo di un sistema che possa essere brevettato. Come si vedein questo caso non si fa riferimento a prodotti in serie, non è presente una fase di reperimento delle esigenze del mercato, né di produzione e vendita, ma esistono solo le attività necessarie a dare prova del fatto che l’invenzione funzioni (o meglio possa funzionare): dalla fase di ideazione alla costruzione di un prototipo (forma non esclusiva e non vincolante).

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trovati, niente impedisce di trovarne il giorno dopo. Questa è un'altra differenza rispetto alla letteratura tradizionale tecnica, in cui alcune pubblicazioni, numeri speciali e conferenze indicano la possibilità di punti di svolta nella tecnologia, di rivelazioni di particolare significato. Tuttavia, si è osservato che, dato un argomento tecnico specifico, la frequenza di pubblicazione di documenti brevettuali (anche se la frequenza delle domande di brevetto è un parametro più preciso) può seguire alcune distribuzioni statistiche, in particolare in risposta a nuove norme e regolamenti tecnici o industriali, nuove scoperte o nuove esigenze commerciali.

8. Chi dovrebbe leggere un brevetto L’esplorazione efficiente ed efficace di documenti brevettuali può richiedere l'aiuto di professionisti con un background sia tecnico che legale, specializzati nella ricerca e nella valutazione di brevetti. Tuttavia, chiunque abbia una buona conoscenza degli specifici settori tecnici è in grado di leggere e capire correttamente la maggior parte delle informazioni contenute in un documento di brevetto e di eseguire uno screening iniziale. Legali o altri specialisti (consulenti in proprietà intellettuale iscritti all’albo) possono essere consultati alla fine per una lettura conclusiva e mirata.

9. Dove leggere un brevetto Il posto più ovvio dove si poteva leggere un brevetto fino a qualche anno fa era un ufficio brevetti [2]. Tuttavia, se questo fosse rimasto l'unico modo per consultare documenti brevettuali, è chiaro che il processo di informare il pubblico sui progressi della tecnologia sarebbe stato molto problematico. Gli uffici brevetti sono incaricati della diffusione del complesso di informazioni sui documenti brevettuali, il loro stato legale e i dati bibliografici. In passato l'unico sistema per avere accesso a queste informazioni era quello di consultare le collezioni di documenti brevettuali nelle biblioteche dei brevetti, o leggere i sommari delle gazzette ufficiali pubblicate dagli uffici brevetti. La ricerca o il recupero di informazioni e ogni ulteriore elaborazione erano principalmente o esclusivamente attività manuali [2, 3].

Negli ultimi 30 anni [3], grazie ai progressi informatici, le notizie sui brevetti sono diventate disponibili in formato elettronico in banche dati pubbliche. Queste rendono la diffusione delle informazioni più facile ed economica e, nello stesso tempo, migliorano la possibilità di ricerca e di analisi. Gli uffici brevetti sono stati, naturalmente, la forza trainante di tale evoluzione, ma anche aziende private hanno svolto un ruolo significativo nella realizzazione di banche dati equivalenti. Le banche dati su CD-ROM e i servizi on-line rappresentano due pietre miliari di questa svolta. I maggiori uffici brevetti hanno anche aperto centri di informazione brevettuale, dove personale qualificato assiste l’utenza nello svolgimento delle ricerche e nel recupero di dati. Le tariffe per questo tipo di servizi forniti da o per conto degli uffici brevetti sono destinate a coprire unicamente il costo di diffusione e sono relativamente basse.

La mossa più recente degli uffici brevetti più importanti è stata quella di mettere a disposizione gratuitamente su Internet le informazioni sui brevetti e, in particolare, le collezioni di pubblicazioni brevettuali [3-9], massimizzandone la diffusione. La speranza è che un accesso gratuito e facile alla documentazione brevettuale realizzi pienamente i due aspetti del contratto di brevetto a cui si è accennato nell’introduzione. In particolare, si prevede che, aumentando la consapevolezza del ruolo ed importanza dei brevetti, il numero di violazioni di brevetto diminuisca. A dimostrazione della necessità e della volontà di diffondere le informazioni brevettuali, vale la pena ricordare che l’ufficio brevetti giapponese [9] offre un abstract in inglese e una traduzione integrale dei brevetti sul suo sito web!

Anche se la reperibilità delle collezioni di brevetti su Internet ad oggi non è così avanzata come quella possibile con gli altri servizi citati sopra, ed anche se l'utente Internet tipico non possiede le competenze tecniche di professionisti nella ricerca di brevetti, le informazioni brevettuali su Internet sono uno strumento molto prezioso [3, 5]..

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10. Cosa leggere in un brevetto? Descrivere un brevetto come un contratto che regola i diritti di proprietà e, al tempo stesso, lo scambio di informazioni tecniche, implica che la sua forma è quella di un vero e proprio documento legale, che copre un argomento tecnico. Un documento brevettuale deve rispettare le norme giuridiche, e di solito segue un formato ben collaudato, perché tale formato aiuta il legale a fare approvare il brevetto (in quanto facilita un esaminatore nella lettura e i professionisti della ricerca brevettuale nel reperimento ed analisi dei brevetti concessi). Nonostante non vi sia un formato standard comune a tutti i sistemi di brevetti, tutti i documenti brevettuali hanno alcune parti (principali) in comune: la Prima Pagina, la Descrizione, le Rivendicazioni e i Disegni.

Figura 4. Esempio di una prima pagina di un brevetto con indicazione dei dati più importanti

La Prima Pagina contiene una grande quantità di dati molto importanti, introdotti da numeri di codice, detti codici INID (Internationally agreed Numbers for the Identification of Data) [7], che definiscono il tipo di dati e aiutano il lettore ad interpretarli, soprattutto se il documento è scritto in una lingua a lui sconosciuta.

Ogni domanda di brevetto o brevetto ha un proprio numero (INID codice 11) progressivo, assegnato dall'ufficio (INID codice 19) che rilascia il documento brevettuale.

Il numero della domanda (INID codice 21) è il numero progressivo assegnato al momento dell’archiviazione dall'ufficio che riceve la domanda.

L’indicatore di tempo è la data della presentazione della domanda (INID codice 22). L’archiviazione della domanda può seguire all’archiviazione di una domanda corrispondente, chiamata documento di priorità (codice INID 30), archiviata in una determinata data di priorità (INID codice 30) in un altro paese. La data di archiviazione non deve superare l’anno dalla data di priorità. Queste date, in aggiunta al loro valore giuridico, possono essere considerate come una sorta di data di nascita dell'invenzione. Importante è anche la data di

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pubblicazione del documento brevettuale (INID codice 43 e 45). [forse sarebbe opportuno spiegare un po’ più approfonditamente la differenza fra le varie date]

L'IPC - International Patent Classification (INID codice 51) è un codice standard alfanumerico, indicante l’argomento tecnico dell'invenzione, assegnato dall'ufficio (nazionale o internazionale) che rilascia il documento brevettuale. L’IPC è un sistema gerarchico di classificazione, che suddivide la tecnologia in otto sezioni (indicate con le lettere maiuscole da A ad H), comprendenti sottosezioni (definite solo da titoli). Il secondo livello della classificazione è costituito dalle classi (indicate attraverso la lettera della sezione, seguito da un numero a due cifre), a loro volta divise in sottoclassi (definite dall’aggiunta di una lettera maiuscola al simbolo della classe). Al quarto livello troviamo i gruppi principali, suddivisibili in sottogruppi. [ho provato ad aggiungere qualche parola in più sull’IPC, facendo riferimento alla guida in http://www.wipo.int. se pensi che possa essere utile, magari puoi spiegarla meglio tu. In una nota si potrebbe anche accennare all’esistenza di altre classificazioni come ECLA - European Classification System (estensione dell'IPC impiegata dall'EPO); United States Patent Classification (USPC), e le giapponesi FI –(File Index) e F-terms (File forming terms)]

Lo scopo principale dell’IPC è agevolare l’ordinamento e il reperimento dei documenti brevettuali, superando le barriere linguistiche: documenti brevettuali segnati con lo stesso simbolo riguardano lo stesso argomento tecnico, perciò il simbolo di classificazione può essere utilizzato per recuperare selettivamente i documenti attinenti all’argomento di interesse.

Le referenze citate (INID codice 56) sono quei documenti (brevetti o altra documentazione) che sono stati utilizzati per esaminare la brevettabilità della domanda di brevetto: dato che sono strettamente connessi al brevetto, può essere utile consultarli. Ad una domanda di brevetto può anche essere allegata una relazione di ricerca: i documenti in essa citati avranno lo stesso significato e valore delle referenze.

Il titolo del brevetto (INID codice 54) è inteso come una breve descrizione dell'invenzione e, se abbastanza dettagliato, può aiutare la classificazione e la ricerca.

L'abstract (INID codice 57), spesso accompagnato da un disegno, descrive a grandi linee la novità tecnica del brevetto e dovrebbe consentire al lettore di comprendere rapidamente i principali aspetti dell'invenzione.

Le informazioni sull’inventore, il richiedente e l’assegnatario del brevetto (codici INID 71, 72, 73, 75) sono dati che possono essere utilizzati per trovare altri documenti brevettuali depositati sotto gli stessi nomi.

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Figura 5. Esempio di una rapporto di ricerca

La Descrizione di solito inizia con una dichiarazione del settore tecnologico a cui è collegata l'invenzione. Segue una discussione sullo stato dell'arte esistente prima dell’invenzione, la cosiddetta prior art, di solito basata sull’analisi di documenti brevettuali o della letteratura tecnica pubblicata prima della data di priorità o prima della presentazione della domanda di brevetto. Questa parte della descrizione evidenzia in particolare i problemi incontrati nella prior art e definisce qual è il problema che l'invenzione, oggetto del documento brevettuale, risolve.

Poi è presente un sommario, che descrive in modo succinto natura, funzionamento e scopo (motivazione) dell’invenzione, evidenziando i benefici che permetterà di conseguire.

Dopo una breve spiegazione dei disegni, comincia la descrizione dettagliata dell'invenzione, che delinea una o più realizzazioni. La descrizione può fare riferimento a disegni per migliorare la comprensione dell’argomento. Inoltre, questa parte del documento di brevetto dovrebbe spiegare l'utilità dell’invenzione, illustrare esempi di lavoro e contenere informazioni sufficienti a permettere ad una persona qualificata nel relativo settore tecnologico di ricreare l'invenzione. La descrizione dettagliata non è troppo diversa da un documento tecnico o relazione, tuttavia il linguaggio, lo stile e il livello di dettaglio possono essere molto diversi.

Le caratteristiche tecniche espresse nelle Rivendicazioni definiscono l'invenzione per cui si da diritto esclusivo di uso, produzione e vendita all'inventore. Le rivendicazioni rappresentano pertanto le condizioni del contratto tra l'inventore e il pubblico, e questa è la parte fatta valere per contestare una violazione di brevetto. A causa della loro finalità, le rivendicazioni usano uno stile e un linguaggio molto diversi da quelli utilizzati nella letteratura tecnica. Una rivendicazione è un singola frase che definisce gli elementi tecnici costituenti l'invenzione, usando parole o termini tecnici che sono una generalizzazione degli elementi originari, al fine di ottenere una protezione più ampia (per esempio, invece di "transistor", si può impiegare

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"mezzi di amplificazione" o "dispositivo semiconduttore a tre terminali", o al posto di "scudo elettromagnetico", l’espressione "mezzi per ridurre la radiazione elettromagnetica").

Ogni rivendicazione è formulata in modo da definire solo le caratteristiche essenziali dell’invenzione, mentre tutte le funzionalità accessorie non saranno menzionate, al fine di evitare una inutile limitazione della protezione conferita dalla richiesta stessa (ad esempio, in una rivendicazione non sarà menzionato lo specifico voltaggio di alimentazione di un amplificatore, perché un amplificatore con gli stessi elementi tecnici, ma diverso voltaggio non violerebbe il brevetto)13.

Se l'invenzione può essere rappresentata con immagini, il documento brevettuale conterrà i Disegni (obbligatori in alcuni sistemi di brevetto), le cui figure serviranno ad aiutare a capire l'invenzione, anche usando i riferimenti alfanumerici presenti. Normalmente i disegni non sono disegni tecnici in scala, in modo da non poter essere utilizzati per l'analisi quantitativa.

11. Come leggere un brevetto La lettura occasionale di un documento brevettuale a volte può essere un'esperienza sgradevole. Il documento potrebbe sembrare eccessivamente ripetitivo, anche all'interno delle stesse sotto-sezioni, come la descrizione dettagliata, e potrebbe a tratti risultare quasi incomprensibile (come, ad esempio, nel caso delle Rivendicazioni) al lettore che non ha familiarità con i brevetti.

Un brevetto comprende l’esposizione di un problema, la soluzione trovata e le opportunità viste dall’inventore per l'elaborazione e l'utilizzo pratico delle sue scoperte. Di solito non presuppone le stesse conoscenze di base richieste per la lettura di un documento tecnico. Tuttavia, anche se lo stile di presentazione di un documento brevettuale può apparire poco attraente, ci si dovrebbe concentrare su quelle parti, come la Descrizione e i Disegni, che hanno una struttura più familiare e prestare viva attenzione a quanto vi si afferma. Non bisogna essere troppo creativi nell’interpretare le informazioni lette, cioè non bisogna portare l'invenzione al di là di ovvie modifiche, in quanto le si potrebbero attribuire meriti errati.

È inoltre importante verificare con precisione la data di deposito e di pubblicazione della domanda di brevetto, per mettere le informazioni contenute nella giusta prospettiva temporale rispetto allo stato dell'arte ad una certa data.

Leggere le Rivendicazioni può essere a volte problematico ed è consigliabile consultare un professionista brevettuale per sapere se quello che si è sviluppato viola un brevetto.

Per inciso, è di per sé interessante cercare di confrontare ciò che è nella Descrizione e ciò che viene poi effettivamente richiesto.

Ringraziamenti

Gli autori ringraziano Sabina Sica per l’aiuto nella traduzione del lavoro originario di Domenico Golzio “WWWWW read a Patent!” e Alessia Apreda per il lavoro di revisione svolto.

                                                            13 Nei brevetti è tipico  imbattersi  in un  linguaggio un po’ particolare, che tende a scoraggiare  il  lettore. Taluni modi di dire come "costituiti  da", "comprendente",  "pluralità",  "mezzo",  “componente  14  detto  Y”,  “una  forma  di  realizzazione  preferita ma  non vincolante”, hanno acquisito un significato speciale nella lingua dei brevetti. Sono queste le espressioni più ricorrenti nei claims o nei testi brevettuali che fanno definire il linguaggio usato “Legalese”. 

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REFERENZE [1] W.Kütt, M.Schmiemann, "Quick Scan: a novelty search service in the framework of Euro-R&D programmes", World Patent Information, Vol.20, pp.146-147,1998. [2] P.J.Terragno, "Patent as Technical Literature", IEEE Transaction on Professional Communication, Vol. PC-22, No.2, pp 101-104, June 1979. [3] P.Schwander, "An evaluation of patent searching resources: comparing the professional and the free on-line databases", World Patent Information, Vol.22, pp.147-165, 2000. [4] B.Spear, "Patent information on the Internet", World Patent Information, Vol.10, No.1, pp.33-37, 1999. [5] S. van Dulken, "The future of patent information", World Patent Information, Vol.22, pp.273-275, 2000. [6] http://www.european-patent-office.org; http://www.espacenet.com [7] http://www.wipo.org [8] http://www.uspto.gov [9] http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl [10] M.A.Lecther, E.C.Clifford, R.B.Famiglio, R.J.Joenk (edited by), "Successful Patents and Patenting for Engineers and Scientists", IEEE PRESS, New York, 1995.

Inoltre

www.frepatentsonline.com

www.googlepatent.com