Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e...

15
Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative Newsletter n.56 01 Luglio – 31 Agosto 2019

Transcript of Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e...

Page 1: Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative ... all'UE (Brexit) (Giugno 2016).

Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative

Newsletter n.56 01 Luglio – 31 Agosto 2019

Page 2: Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative ... all'UE (Brexit) (Giugno 2016).

Accenture Finance & Risk

© 2019 Accenture All rights reserved.

2

Indice

1 BANKING ___________________________________________________________________________ 3

1.1 Vigilanza Prudenziale e Banking Union ___________________________________________ 3

1.2 Conduct of Business ____________________________________________________________ 7

1.3 Financial Crime _________________________________________________________________ 8

1.4 Accounting and taxes __________________________________________________________ 10

2 CAPITAL MARKETS _________________________________________________________________ 12

3 INSURANCE ________________________________________________________________________ 14

Page 3: Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative ... all'UE (Brexit) (Giugno 2016).

Accenture Finance & Risk

© 2019 Accenture All rights reserved.

3

1 BANKING

1.1 Vigilanza Prudenziale e Banking Union Feedback on the input provided by the European Parliament as part of its “Resolution on Banking Union – Annual Report 2018”

Fonte: BCE – Banca Centrale Europea Data: 30 agosto 2019 Breve descrizione Risposta dell'ente di supervisione bancaria della BCE agli input forniti dal Parlamento Europeo all'interno della “Resolution on Banking Union – Annual Report 2018”. Tra i vari temi trattati sono presenti:

• Non-performing loans: sono citate le negoziazioni relative alle misure da adottare e le linee guida per la gestione degli NPL. Inoltre ci si sofferma sul recente completamento dell’NPL Package tramite le modifiche al regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e sulle aspettative di vigilanza per lo stock di crediti deteriorati, le quali sono invariate rispetto a quanto comunicato nel 2018.

• Modelli Interni: è descritto quanto fatto in ambito TRIM al fine di dimostrare i risultati raggiunti in special modo tramite le ispezioni e le conseguenti decisioni adottate nei confronti delle istituzioni bancarie.

• Stress Tests: è rimarcato che si tratta di attività condotte parallelamente ad altre iniziative come parte dello SREP, e ha identificato il trading risk e le asset valuations come una priorità di supervisione per il 2019

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: LINK Opinion of the European Banking Authority on the eligibility of deposits, coverage level and cooperation between deposit guarantee schemes

Fonte: EBA - European Banking Authority Data: 8 agosto 2019 Breve descrizione L'EBA ha pubblicato il primo parere sull'attuazione della direttiva sui regimi di garanzia dei depositi (DGSD) nell'UE. Questo parare risponde a un incarico ai sensi della DGSD e riguarda l’ammissibilità dei depositi, il livello di copertura e la cooperazione tra sistemi di garanzia dei depositi (SGD). Non si presentano modifiche relative al livello attuale generale di copertura di 100.000 euro. Si evidenzia una potenziale mancanza di chiarezza e coerenza tra gli Stati membri in relazione all'attuale approccio alla copertura di diversi prodotti (e.g fondi su carte di credito, carte prepagate, crypto-valute, garanzie in denaro, depositi negoziati, conti aperti come garanzia delle proprie passività, depositi raccolti tramite piattaforme digitali- fintech) e a come trattarli alla luce dell'attuale definizione di deposito, che risale al 1994. Nell'elenco delle esclusioni dell'ammissibilità dei depositi sono necessarie modifiche riguardanti i livelli di copertura dei depositi presso le succursali di credito dell'UE nei paesi terzi, estendendo la copertura alle autorità pubbliche senza doverli distinguere in base ai loro bilanci; i depositanti anonimi e/o non identificati non devono essere rimborsati. Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: LINK

Page 4: Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative ... all'UE (Brexit) (Giugno 2016).

Accenture Finance & Risk

© 2019 Accenture All rights reserved.

4

Sources of economic policy uncertainty in the euro area: a machine learning approach

Fonte: BCE – Banca Centrale Europea Data: 6 agosto 2019 Breve descrizione L'incertezza relativamente alla politica a livello globale è recentemente aumentata; controversie commerciali globali, nuove sfide economiche derivanti dai cambiamenti climatici e fattori geopolitici stanno contribuendo ad aumentare i livelli di incertezza relativa alla politica in Europa. In questo quadro la BCE presenta un indicatore di incertezza della politica economica EPU (sviluppato da Baker, Bloom e Davis, “BBD”) che applica tecniche di machine learning non supervisionata agli articoli di giornale. Sebbene vi sia stato un recente aumento delle misure di incertezza, le tecniche convenzionali non riescono a cogliere appieno le caratteristiche specifiche del paese. L'approccio BBD applica un algoritmo di apprendimento automatico (latent Dirichlet allocation, LDA); è stato effettuato un test (di cui vengono riportati i risultati nel report) su un totale di 171.107 articoli di notizie raccolti in Europa da gennaio 2000 a maggio 2019 ed è riportato come la serie di indici EPU costruita utilizzando l'apprendimento automatico senza supervisione assomigli molto alle serie di indici EPU BBD nell'area dell'euro (0,85 di correlazione tra i due indici). Entrambi rappresentano i valori più elevati durante la guerra in Iraq (marzo 2003), la crisi del debito sovrano europeo (2010-2014) e l'annuncio dei risultati del referendum sull'adesione della Gran Bretagna all'UE (Brexit) (Giugno 2016). Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: LINK Consultazione sulla modifica del requisito patrimoniale sulle cartolarizzazioni

Fonte: EBA - European Banking Authority Data: 31 luglio 2019 Breve descrizione L'European Banking Authority (EBA) ha avviato una consultazione pubblica sulla determinazione della scadenza media ponderata (WAM - weighted average maturity) dei pagamenti contrattuali dovuti a titolo della tranche, come previsto dall'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR). Tale progetto mira ad:

• assicurare che la metodologia applicabile a fini regolamentari sia sufficientemente armonizzata per aumentare la coerenza e la comparabilità dei fondi propri detenuti dagli enti

• evitare l'arbitraggio e consentire agli enti meno sofisticati di utilizzare il metodo basato sui rating esterni per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione (SEC - ERBA)

Lo schema CRR rivisto ha introdotto la scadenza del segmento come fattore di rischio aggiuntivo da considerare nel calcolo del requisito patrimoniale delle esposizioni inerenti alle cartolarizzazioni. In particolare, per determinare la scadenza di un segmento potrebbero essere applicati due metodi alternativi: il WAM dei pagamenti contrattuali dovuti nell'ambito del segmento o la scadenza legale finale del segmento. L'obiettivo del documento è quello di fornire i principi guida per le istituzioni che optano per l'approccio WAM anziché per l'approccio basato sulla scadenza legale finale. Il termine per la presentazione delle osservazioni è il 31 ottobre 2019. interni.

Page 5: Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative ... all'UE (Brexit) (Giugno 2016).

Accenture Finance & Risk

© 2019 Accenture All rights reserved.

5

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: LINK Macroprudential policy at the ECB: Institutional framework, strategy, analytical tools and policies

Fonte: BCE – Banca Centrale Europea Data: 17 luglio 2019 Breve descrizione Documento che illustra come le funzioni di stabilità finanziaria e di politica macroprudenziale sono organizzate presso la BCE, in particolare nell’attuale assetto istituzionale nel quale le funzioni di politica macroprudenziale sono stata conferite alla BCE dalla regolamentazione sul Single Supervisory Mechanism (SSM). La pubblicazione pone particolare attenzione a nuovi strumenti utilizzabili dalla BCE per misurare il rischio a livello di singola istituzione, paese e sistema. Più nel dettaglio, sono descritti strumenti analitici o politiche macroprudenziali riferiti ai tre seguenti ambiti:

• Valutazione a breve termine dell’insorgere di instabilità finanziaria o di uno stress sistemico

• Misure per intercettare la crescita del rischio sistemico focalizzate sul ciclo finanziario a livello nazionale e sui metodi di early warning

• Framework degli stress test con finalità macroprudenziali volti a misurare la potenziale severità del rischio di uno stress sistemico

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: LINK Aggiornamento dell’ITS package per il benchmarking exercise del 2020

Fonte: EBA - European Banking Authority Data: 16 luglio 2019 Breve descrizione L'European Banking Authority ha pubblicato un aggiornamento dell’ITS package al fine di recepire le osservazioni ricevute dagli enti segnalanti durante la consultazione avviata il 18 dicembre 2018 scorso. In particolare, a fronte di quanto commentato, l’European Banking Authority ha effettuato le seguenti modifiche in vista del benchmarking exercise pianificato nel corso del 2020:

• Sono stati ridotti gli obblighi di segnalazione per garantire un onere segnaletico maggiormente proporzionato in capo agli enti segnalanti

• Sono stati aggiornati gli strumenti identificati nell’ambito benchmarking per quanto riguarda la categoria di rischio di mercato; tale modifica tuttavia non impatta la composizione complessiva del portafoglio che rimane pertanto invariata

• Sono stati rivisti i portafogli di analisi comparativa dell’esercizio al fine di semplificare e stabilizzare l'attività in ambito rischio di credito: tale modifica riduce il numero di portafogli da segnalare e aumenta l'allineamento con la segnalazione COREP

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: LINK Modifica all’informativa di vigilanza per le informazioni finanziarie (FINREP)

Fonte: EBA - European Banking Authority Data: 12 luglio 2019

Page 6: Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative ... all'UE (Brexit) (Giugno 2016).

Accenture Finance & Risk

© 2019 Accenture All rights reserved.

6

Breve descrizione L’European Banking Authority ha pubblicato la seguente proposta di modifica al fine di rafforzare la capacità delle autorità di vigilanza di valutare e monitorare i portafogli in sofferenza delle banche segnalanti, raccogliendo maggiori informazioni e su una maggiore granularità su questa tipologia di attività. Nel dettaglio, la proposta di modifica impatta i seguenti Moduli:

• Modulo 1, in cui sono rivisti gli schemi esistenti e si vanno ad introdurre ulteriori disaggregazioni sulle esposizioni in bonis / in sofferenza, sulle esposizioni a carico e sulle garanzie reali ottenute

• Modulo 2, in cui si introducono dei nuovi modelli per fornire una visione più approfondita dei portafogli NPE (non performing exposures) e delle strategie di gestione degli enti segnalanti

Infine, si precisa che le modifiche proposte impattano anche la segnalazione delle voci di conto economico (P&L, profit & loss) nell'ambito della segnalazione delle informazioni finanziarie (FINREP) Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: LINK ESMA advises on credit rating sustainability issues and sets disclosure requirements

Fonte: ESMA - European securities and markets authority Data: 9 luglio 2019 Breve descrizione Tale documento pubblicato dall’ESMA riporta le diverse modalità di valutazione, ovvero in base alla classe dell’attività o metodologia di ciascuna agenzia di credito (CRA), dei fattori ambientali, sociali e di Governance (ESG). L’ESMA propone che la Commissione Europea dia sufficienti garanzie regolamentari su tutti i casi al fine di ottenere una sostenibilità pura; il cambiamento climatico è una realtà e le regolamentazioni sui mercati finanziari devono tenerne conto. Con l’aumento della domanda di valutazioni sulla sostenibilità, l'ESMA propone alla Commissione Europea un livello di considerazione sulla sostenibilità nella valutazione del rating. Attraverso l’introduzione di ulteriori linee guida per le CRA, si potrebbe:

• Ottenere una coerenza nelle informazioni (nel caso le agenzie di rating fornissero delle guide dettagliate)

• Garantire agli utenti una giusta valutazione su quali dei fattori ESG influenzano maggiormente le agenzie ottenendo contemporaneamente una maggiore trasparenza su quali siano i fattori ESG in fase di valutazione di rating

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: LINK

Page 7: Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative ... all'UE (Brexit) (Giugno 2016).

Accenture Finance & Risk

© 2019 Accenture All rights reserved.

7

1.2 Conduct of Business Privacy – Linee guida e raccomandazioni di policy su Big Data Fonte: Garante della Concorrenza e del Mercato/Garante per la protezione dei dati personali/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Data: 2 luglio 2019 Breve descrizione L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), il Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), hanno pubblicato le Linee Guida di cooperazione e le raccomandazioni di policy sullo sviluppo dell’economia digitale e il fenomeno dei Big Data. Le Linee Guida si sviluppano attraverso 11 Raccomandazioni rivolte soprattutto ai legislatori, e solo di riflesso (anche) agli operatori di mercato. Al di là del loro contenuto, a volte eminentemente programmatico, altre volto ad esplicitare, tra le altre

cose, la necessità di collaborazione a livello internazionale tra le autorità o le implicazioni relative al

rapporto tra Big Data e Pubblica Amministrazione o ancora la necessità di ridurre l’asimmetria

informativa tra operatori digitali e consumatori, il documento introduce un nuovo concetto di

“collaborazione” tra le Autorità, le cui competenze sono adesso chiaramente identificate come

“complementari”.

Dalle Linee Guida è possibile comprendere le esigenze di ogni singola Autorità e le problematiche

riscontrate nei tentativi di regolamentare fenomeni complessi, multidisciplinari e sovranazionali come il

fenomeno Big Data e in generale l’economia digitale, nonché i limiti della legislazione attualmente

vigente e le conseguenti difficoltà di enforcement.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Big+Data.+Linee+guida+e+raccomandazioni+di+po

licy.+Indagine+conoscitiva+congiunta+di+Agcom%2C+Agcm+e+Garante+privacy.pdf/563c7b0e-

adb2-c26c-72ee-fe4f88adbe92?version=1.1

Page 8: Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative ... all'UE (Brexit) (Giugno 2016).

Accenture Finance & Risk

© 2019 Accenture All rights reserved.

8

1.3 Financial Crime Banca d’Italia – Nuove disposizioni in materia di Adeguata Verifica della clientela Fonte: Banca d’Italia Data: 30 luglio 2019

Breve descrizione In data 30 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento della Banca d’Italia recante le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le norme sono entrate in vigore il 28 agosto 2019 e i destinatari dovranno adeguarsi alle stesse a partire dal 1° gennaio 2020. Viene inoltre specificato che, al primo contatto utile e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2020, i destinatari dovranno richiedere ai clienti acquisiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni, i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti. Andando ad enucleare le novità principali, si segnala quanto segue:

▪ Profilatura della clientela. Banca d’Italia, dopo aver confermato che nell’ambito di un gruppo, ciascuna società assume per uno stesso cliente il profilo di rischio più elevato tra quelli assegnati dalle varie società, precisa, come era previsto nella previgente disciplina (ma non nelle disposizioni in consultazione), che una società può attribuire al cliente condiviso un profilo di rischio più basso rispetto a quello assegnato al medesimo cliente da altre società del gruppo, motivando per iscritto le specifiche ragioni alla base della scelta.

▪ Obblighi di Adeguata Verifica – scopo e natura del rapporto. L’Autorità di vigilanza impone ai destinatari di acquisire le informazioni su scopo e natura del rapporto, graduando la profondità e l’estensione delle verifiche sulla base del profilo di rischio. Detta poi un elenco di informazioni da raccogliere «in ogni caso». Con specifico riferimento a queste, si segnala l’eliminazione della necessaria acquisizione delle informazioni sull’ «attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d’affari del titolare effettivo», facendola rientrare tra le ulteriori informazioni che la Banca può valutare di acquisire secondo un approccio basato sul rischio e limitando l’acquisizione delle informazioni di cui sopra con riferimento al solo cliente. Per quanto riguarda, l’elenco delle ulteriori informazioni che la Banca può acquisire secondo un approccio basato sul rischio (non più «in caso di rischio elevato»), si segnala che è stato precisato, che le informazioni circa «la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi possono essere acquisite nella misura in cui essa sia nota o facilmente conoscibile».

▪ Obblighi Semplificati di Adeguata Verifica. La nuova versione delle Disposizioni non prevede più l’obbligo di procedere in ogni caso all’aggiornamento dei dati ogni 5 anni. Banca d’Italia, tuttavia, chiarisce nel resoconto della consultazione che «la periodicità minima per l’aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell’adeguata verifica è definita, secondo un approccio basato sul rischio, nel Documento di policy antiriciclaggio»

▪ Obblighi Semplificati di Adeguata Verifica – Moneta Elettronica. Banca d’Italia ha fornito una serie di chiarimenti in merito agli strumenti di moneta elettronica previsti dall’art. 23, comma 3, del d.lgs. 231/2007. Viene espressamente prevista la possibilità di acquisire la copia del documento del cliente e/o dell’esecutore anche oltre i trenta giorni dall’instaurazione del rapporto ordinariamente previsti, ribadendo che il Decreto non contempla alcuna esenzione dagli obblighi di adeguata verifica neanche in presenza di un basso rischio di riciclaggio. Pertanto, oltre all’identificazione della clientela mediante acquisizione del documento, i destinatari dovranno acquisire informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto e procedere al controllo costante di quest’ultimo, graduando la frequenza e la profondità delle analisi in base al rischio.

Page 9: Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative ... all'UE (Brexit) (Giugno 2016).

Accenture Finance & Risk

© 2019 Accenture All rights reserved.

9

▪ Obblighi Rafforzati. Nell’ambito dei principi generali, le Disposizioni, recependo già le indicazioni presenti nello schema di decreto di recepimento della V Direttiva, riportano nell’ambito dell’elenco delle situazioni ad alto rischio, da sottoporre ad adeguata verifica rafforzata i «rapporti e le operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nei casi indicati dall’articolo 24, comma 5, lettera a), del decreto antiriciclaggio». Inoltre, rispetto al testo delle disposizioni poste in consultazione, non è più fatto obbligo di prevedere misure di adeguata verifica rafforzata anche quando il «titolare effettivo è residente in un paese terzo ad alto rischio» sebbene Banca d’Italia precisi che tale circostanza debba essere opportunamente valutata al momento della profilatura del cliente.

▪ PEP. Oltre a fornire una definizione espressa di «alto dirigente», viene chiarito che l’obbligo di acquisire l’autorizzazione di un alto dirigente sia applicabile in sede di apertura del nuovo rapporto, non anche in tutti i casi di revisione del profilo di rischio di rapporti con clienti qualificati come PEP. La previsione dell’autorizzazione di un alto dirigente ai fini della “prosecuzione” del rapporto, infatti, riguarda l’ipotesi in cui un cliente acquisisca la qualifica di PEP in un momento successivo all’avvio di un rapporto continuativo È stato eliminato l’obbligo di sottoporre all’approvazione di un alto dirigente la decisione di attenuare le misure applicabili a un cliente in conseguenza della perdita dello status di PEP.

▪ Disposizioni specifiche per particolari tipologie operative. Rispetto alla versione previgente, che individuava quale generico ambito di applicabilità della sez. II, parte Sesta, i casi in cui il rapporto del destinatario è intermediato da altri destinatari, Banca d’Italia adesso individua puntualmente e specificamente quale destinatario della Parte Sesta delle Disposizioni in materia di adeguata verifica l’intermediario (cd. destinatario controparte) che offre servizi e attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio per il tramite di un altro intermediario bancario o finanziario che opera nell’interesse di propri clienti (intermediario committente). Con specifico riferimento alle SGR occorre sottolineare che Banca d’Italia, nell’ambito del Resoconto alla Consultazione, chiarisce inoltre che: o a differenza di quando previsto nel previgente Provvedimento AUI, il rapporto delle SGR

con i sottoscrittori delle quote degli OICR gestiti, integra i requisiti previsti dalla legge perché un rapporto sia qualificato come continuativo, in quanto riguarda l’attività istituzionale delle SGR e si caratterizza per la sua (normalmente lunga) durata e la molteplicità di operazioni (sottoscrizione, richiami e riscatti).

o i destinatari sono tenuti a identificare sempre l’investitore (partecipante effettivo al fondo) nell’interesse del quale l’intermediario committente agisce anche laddove il collocatore operi in nome proprio, acquisendo la qualifica di “cliente” diretto dell’SGR.

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-adeguata-

verifica/index.html

Page 10: Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative ... all'UE (Brexit) (Giugno 2016).

Accenture Finance & Risk

© 2019 Accenture All rights reserved.

10

1.4 Accounting and taxes Modifiche allo Standard IAS 1 “Presentation of Financial Statements” con l’obiettivo di migliorare l’informativa dei principi contabili Fonte: IFRS Data: 01 agosto 2019 Breve Descrizione L'International Accounting Standards Board (IASB) ha proposto modifiche allo Standard, IAS 1 “Presentation of Financial Statements” e all’IFRS Practice Statement 2 “Making Materiality Judgements” per aiutare le aziende a fornire utili informative sui principi contabili agli addetti dei bilanci. Lo IAS 1 impone alle società di indicare i propri principi contabili "significativi". Il Board propone di sostituire il riferimento a "significativo" con l'obbligo di divulgare i principi contabili "materiali" al fine di chiarire il livello di divulgazione delle informazioni. La proposta afferma che le informazioni su un principio contabile sono rilevanti se considerate insieme ad altre informazioni incluse nel bilancio di una società, possono influenzare le decisioni degli utenti che utilizzano il bilancio. Il Board propone, inoltre, di aggiungere una guida allo IAS 1 per aiutare le aziende a comprendere cosa rende materiale un principio contabile e di aggiornare la Practice Statement 2 dell'IFRS aggiungendo ulteriori spiegazioni ed esempi per aiutare le società ad applicare il concetto di materialità nel prendere decisioni in merito all’informativa dei principi contabili. Il periodo aperto ai commenti relativi agli emendamenti terminerà il prossimo 29 Novembre. Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/disclosure-initiative-accounting-policies/ed-di-accounting-policies-ias-1-ifrs-practice-statement-2.pdf?la=en Modifiche a IAS 12 ‘Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction’ Fonte: IFRS Data: 17 luglio 2019 Breve Descrizione L’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato una proposta di emendamento allo Standard IAS 12 “Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction” a seguito della richiesta da parte della IFRS Interpretations Committee. IFRS Interpretations Committee, infatti, ha ricevuto una comunicazione riguardante lo IAS 12 e il tema del riconoscimento delle imposte differite relative ai contratti di leasing (quando un locatario rileva un'attività e una passività all'inizio della locazione) e agli obblighi di smantellamento (quando viene rilevata una passività vengono inclusi i costi di disattivazione nel costo dell'oggetto di proprietà, negli impianti e nei macchinari) in cui si presupponeva che i costi del leasing e i costi di disattivazione fossero deducibili ai fini fiscali quando pagati. Una volta analizzato il caso la commissione ha ritenuto che il problema fosse rilevante e che la questione se le detrazioni fiscali siano attribuibili a un contratto, a una (singola) attività / passività, o

Page 11: Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative ... all'UE (Brexit) (Giugno 2016).

Accenture Finance & Risk

© 2019 Accenture All rights reserved.

11

piuttosto ai flussi di cassa è fondamentale nello IAS 12 per determinare le differenze temporanee deducibili e imponibili. L’International Accounting Standards Board (IASB) ha avanzato una proposta di esenzione dallo IAS 12.15 (b) e dallo IAS 12.24. Di conseguenza, l'esenzione dalla rilevazione iniziale non si applicherebbe alle transazioni in cui emergono differenze temporanee deducibili e imponibili al momento della rilevazione iniziale, che determinerebbero la rilevazione di attività e passività fiscali differite dello stesso importo. Il periodo aperto ai commenti relativi agli emendamenti terminerà il prossimo 14 Novembre. Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: https://www.ifrs.org/-/media/project/deferred-tax-related-to-assets-and-liabilities-arising-from-a-single-transaction/ed-deferred-tax-related-to-assets-and-liabilities-ias-12.pdf?la=en

Page 12: Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative ... all'UE (Brexit) (Giugno 2016).

Accenture Finance & Risk

© 2019 Accenture All rights reserved.

12

2 CAPITAL MARKETS Psd II: pubblicata una comunicazione dell’EBA

Fonte: EBA - European Banking Authority Data: 26 luglio 2019 In data 26 luglio 2019, l’EBA ha pubblicato una Comunicazione con la quale ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni aspetti relativi alle Application Program Interfaces (“APIs”), di cui alla Direttiva (UE) 2015/2366 (“PSD2”). In particolare, la Comunicazione fornisce indicazioni riguardo: (i) le conferme dell’esecuzione delle operazioni di pagamento;

(ii) le modalità di autentificazione tramite le applicazioni mobili;

(iii) l’accesso alle informazioni relative ai conti non di pagamento;

(iv) lo stress testing;

(v) i certificati qualificati di sigillo elettronico;

(vi) l’accesso alle informazioni relative ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di

informazione sui conti (AISP);

(vii) la condivisione del numero di conto con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di

pagamento.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: https://eba.europa.eu/documents/10180/2545547/Fourth+set+of+issues+raised+by+EBA+WG+on+APIs.pdf Fintech: pubblicato un report dell’EBA

Fonte: EBA - European Banking Authority Data: 18 luglio 2019 In data 18 luglio 2019, l’EBA ha pubblicato un report avente ad oggetto alcuni aspetti relativi al regime di autorizzazione delle società di Fintech. In particolare, il report si sofferma sui seguenti aspetti:

- il perimetro regolamentare inerente alle attività e servizi Fintech;

- lo status della regolamentazione nazionale delle società Fintech; e

- l’applicazione dei principi di proporzionalità e flessibilità in sede di autorizzazione ad operare

nell’ambito dei servizi bancari e di pagamento.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/Report+regulatory+perimeter+and+authorisation+approaches.pdf Contratti per differenza: pubblicato uno statement di esma Fonte: ESMA Data: 12 luglio 2019 In data 12 luglio 2019, ESMA ha pubblicato uno statement rivolto ai soggetti che commercializzano, distribuiscono o vendono contratti per differenza (“CFDs”) a clienti retail. In particolare, l’ESMA rende noto di aver rilevato una mancanza di conformità alle norme da parte di numerosi soggetti che commercializzano, distribuiscono o vendono CFDs a clienti retail con riferimento a condotte relative:

- alla gestione dei clienti professionali su richiesta;

- alla commercializzazione, distribuzione o vendita da parte di providers di CFDs di paesi terzi.

Page 13: Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative ... all'UE (Brexit) (Giugno 2016).

Accenture Finance & Risk

© 2019 Accenture All rights reserved.

13

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1743-statement_product_intervention.pdf Vigilanza transfrontaliera sui servizi finanziari al dettaglio: pubblicato un report delle esas

Fonte: ESA (EBA, EIOPA and ESMA) Data: 9 luglio 2019 In data 9 luglio 2019, il comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA – ESAs) ha pubblicato un report relativo all’attività di vigilanza sulla prestazione dei servizi finanziari transfrontalieri in favore della clientela al dettaglio. Nel report si individuano le principali criticità che le Autorità nazionali competenti si trovano ad affrontare nello svolgimento dell’attività di vigilanza nei confronti degli istituti finanziari che forniscono, all'interno dell'UE, servizi finanziari transfrontalieri in favore della clientela al dettaglio. Il report include alcune raccomandazioni rivolte alle Autorità nazionali e alle Istituzioni europee sulle modalità di gestione di tali criticità, tra cui quelle di:

- chiarire in quali casi le attività svolte con mezzi digitali rientrano nel campo di applicazione

della “passaportazione”;

- valutare l’opportunità di includere, nel regime di “passaportazione”, l’obbligo di trasmettere

informazioni sull'effettiva fornitura dei prodotti e/o dei servizi oggetto della notifica;

- considerare i principi di alto livello espressi nel report come base per implementare o

modificare la legislazione in materia.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/Final+Report+on+cross-border+supervision+of+retail+financial+services.pdf

Page 14: Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative ... all'UE (Brexit) (Giugno 2016).

Accenture Finance & Risk

© 2019 Accenture All rights reserved.

14

3 INSURANCE Nuovo Quaderno IVASS sul rischio di calamità naturali Fonte: Ivass Data: 30 luglio 2019 Breve descrizione L’ IVASS il 13 del luglio 2019 ha pubblicato il Quaderno in materia di “Calamità naturali e coperture assicurative: valutazione dei rischi e policy options per il caso italiano”. Il Quaderno analizza le principali fonti di rischio naturale per l’Italia (terremoti e alluvioni), proponendo nuove tecniche di misurazione del rischio sismico e illustrando sia le principali questioni discusse in letteratura sull’assicurazione per le calamità naturali sia gli aspetti cardini dei sistemi di gestione assicurativa dei rischi naturali nei principali paesi. Vengono infine analizzate le principali scelte che il policy-maker si trova a fronteggiare in Italia per estendere la protezione assicurativa contro i rischi naturali, mettendo in evidenza vantaggi e criticità delle principali opzioni disponibili. La valutazione complessiva del rischio naturale deriva dalla combinazione di tre fattori: 1) la pericolosità (hazard), valutabile come probabilità di eventi catastrofici di data intensità o, simmetricamente, come intensità di eventi di data probabilità, in una data area e su un dato orizzonte temporale; 2) l’esposizione (exposure), intesa come densità di costruzioni e persone presente nelle varie aree; 3) la vulnerabilità (vulnerability), intesa sia come suscettibilità delle esposizioni alle calamità di generare perdite sia come fragilità/resilienza (età, reddito, attività etc.) del tessuto sociale presente nelle varie aree. https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/quaderni/2019/iv13/Quaderno_13.pdf IDD: Analisi EIOPA sulle norme di interesse generale pubblicate dagli Stati membri

Fonte: EIOPA Data: 22 luglio 2019 L’EIOPA ha pubblicato un Rapporto in cui esamina la pubblicazione da parte dei diversi Stati membri delle norme «di interesse generale» previste dall’articolo 11 della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD). Tale norma prevede infatti che gli Stati membri garantiscano che le loro Autorità competenti pubblichino adeguatamente le disposizioni giuridiche nazionali di tutela dell’interesse generale, comprese le informazioni riguardo all’eventuale scelta dello Stato membro di applicare disposizioni più rigorose nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul loro territorio. In particolare, il Rapporto evidenzia che:

− la quantità ed il livello di diversità dei requisiti di informazione contenuti nelle norme di interesse generale, comportano costi di ingresso aggiuntivi per i soggetti che svolgono attività transfrontaliere;

− alcune norme di interesse generale in materia di registrazione e di requisiti organizzativi consentono alle Autorità nazionali degli Stati membri ospitanti di imporre, in entrata, requisiti

Page 15: Osservatorio Normativo Financial Services · Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative ... all'UE (Brexit) (Giugno 2016).

Accenture Finance & Risk

© 2019 Accenture All rights reserved.

15

aggiuntivi ai distributori assicurativi, laddove l’IDD prevede che tali norme siano di competenza dello Stato membro di origine. Questo approccio risulta essere dannoso per il corretto funzionamento della IDD e del mercato unico.

https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA_IDD-General%20good_July2019.pdf *** REDAZIONE OSSERVATORIO NORMATIVO Tommaso Petrillo (coordinatore), Manuela Belmonte (coordinatore), Pasquale Valente, Roberto X. Silva, Alberto Trova, Enrico Malleni, Gabriele Morvillo, Osman Recino Scerif, Andrea Maria Toniolo, Fabio Facchin, Marianna Todaro, Sabrina Randazzo, Rossella Pilotti, Antonella Nobile, Marco Ascheri La presente newsletter ha il solo scopo di segnalare le novità normative e regolamentari più rilevanti nell’ambito del settore dei servizi finanziari. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.