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HIGHLIGHTS 2012TRIFIRÒ & PARTNERS AVVOCATI

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Highlights T&P 2012

Salvatore Trifirò e il Comitato editoriale: Francesco Autelitano, Stefano Beretta, Andrea Beretta, Teresa Cofano, Francesco Cristiano, Luca D’Arco, Bonaventura Minutolo, Claudio Ponari, Tommaso Targa, Carlo Uccella

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EDITORIALEAppuntamento fisso di dicembre, gli Highlights ripercorrono le novità, normative e giurisprudenziali, dell’anno che si conclude.

Il 2012 è stato caratterizzato da una difficile congiuntura economica, con pesanti ripercussioni sull’occupazione e sul tessuto produttivo. Si è avuto un sensibile aggravamento dell’imposizione fiscale, con conseguente diminuzione del circolante. Nulla di significativo è stato fatto per incrementare la crescita. Ciò ha provocato una strozzatura del sistema che rischia di divenire irreversibile, se non si provvede urgentemente con misure che riducano la pressione fiscale, sì da compensare il venir meno del sommerso che la lotta all’evasione (pur necessaria, ma attuata con modalità terroristiche) ha comportato.

In questo contesto si colloca la l. 92/2012 (cd “Riforma Fornero”), diretta a rilanciare l’occupazione e semplificare il sistema degli ammortizzatori sociali.

Ad essa abbiamo dedicato grande attenzione, curando l’edizione di un commentario pubblicato a pochi giorni dalla sua entrata in vigore, e aggiornando i nostri codici, edizioni major e minor. Abbiamo partecipato a convegni e seminari, e organizzato incontri di formazione, anche presso i clienti, per fornire indicazioni pratiche e suggerimenti operativi. Ne abbiamo dato risalto con gli scorsi numeri della newsletter, e lo faremo ancora nel 2013.

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Gli Highlights 2012 non potevano che confermare la centralità del tema.

Nella parte sulle novità legislative, dopo aver riassunto i contenuti del D.lgs. 22/2012 sulla somministrazione di lavoro, ci “tuffiamo” nel dettaglio della Riforma Fornero. Passiamo, poi, alla Sezione Giurisprudenza, ove abbiamo segnalato le prime pronunce che hanno dato attuazione al nuovo regime, sostanziale e processuale. Proseguiamo con un excursus della giurisprudenza in materia di diritto del lavoro e sindacale. Taluni orientamenti sono stati “codificati” dalla riforma, mentre in altri casi essa ha introdotto un regime innovativo.

Non vogliamo trascurare le altre aree di operatività dello Studio. Nella Sezione Diritto Commerciale evidenziamo cinque significative pronunce della Cassazione ed un lodo arbitrale in materia di patti parasociali. Segue il Diritto Assicurativo ove riassumiamo le novità, normative e regolamentari, del settore.

Passiamo, poi, alla Rassegna Stampa, gli Eventi e le nostre Pubblicazioni. E attenzione: per essere al passo coi tempi, il Codice del Lavoro Tribuna Pocket 2012 e la Guida sui Licenziamenti Individuali sono ora disponibili anche in versione ebook!

Il 2013 non sarà un anno facile, ma sappiamo che il mondo del lavoro e dell’impresa hanno ancora grandi energie e risorse. La ricetta per uscire dalla crisi è dare il massimo, ciascuno nel suo settore. E non perdere mai l’entusiasmo, la fiducia e il coraggio.

Di tutto cuore, i nostri migliori auguri

Salvatore Trifirò

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DIRITTO DEL LAVORO

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NOVITÀ LEGISLATIVEA cura di Luca D’Arco

L’anno 2012 è stato caratterizzato dall’approvazione della Riforma del Mercato del lavoro (la L. n. 92 del 28 giugno 2012) con la quale il Legislatore è intervenuto pesantemente sulla disciplina dei principali istituti giuslavoristici, anche si vi sono stati altri interventi che, sebbene non del medesimo impatto e risonanza mediatica della cd. Riforma Fornero, hanno ugualmente innovato alcuni istituti di diritto del lavoro.

Ci si riferisce, in particolare, al D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24 (di cui abbiamo dato ampio risalto nella newsletter di aprile), che in attuazione della direttiva comunitaria 2008/104/CE ha introdotto rilevanti novità nella disciplina della somministrazione di lavoro, la più importante delle quali è rappresentata dalla possibilità di fare ricorso alla somministrazione senza indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di:

• disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno 6 mesi;

• soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi;

• chi non abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; chi non possieda un diploma di scuola media superiore o professionale; i lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età; gli adulti che vivano, da soli, con una o più persone a carico; i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un “tasso di disparità” uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna che caratterizza complessivamente tutti i settori economici dello Stato membro interessato, qualora il lavoratore interessato appartenga al genere “sottorappresentato”; i membri di minoranze nazionali all'interno di uno Stato membro che abbiano necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze

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linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; chi non abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Di maggiore impatto è stata la L. n. 92 del 28 giugno 2012 (la c.d. Riforma Fornero), in relazione alla quale abbiamo dedicato sin dalla newsletter di giugno ampio spazio e specifici approfondimenti a cui rimandiamo.

In questa sede preme evidenziare come tale nuova normativa sia intervenuta sia sotto il profilo della c.d. “flessibilità in entrata”, per favorire l’assunzione delle fasce più svantaggiate ed in particolare i giovani, nonché una serie di misure per contrastare il fenomeno della precarizzazione e degli abusi dell’esistenti tipologie dei contratti di lavoro; sia sotto il profilo della c.d. “flessibilità in uscita”.

Con riferimento a tale secondo aspetto, tuttavia, diversamente dai proclami e le aspettative iniziali, l’intervento legislativo non ha consentito una maggiore apertura o “facilità” nei licenziamenti (anzi, ha introdotto nuovi incombenti e maggiori formalità, specie per quelli per giustificato motivo oggettivo), ma ha invece modificato le conseguenze in caso ritenuta illegittimità dello stesso.

In particolare, ricordiamo che le conseguenze previste dalla previgente formulazione dell’art. 18 Stat. Lav. (reintegrazione nel precedente posto di lavoro e pagamento delle mensilità arretrate dalla data di licenziamento all’effettiva reintegra con un minimo di 5 mensilità), sono state mantenute esclusivamente nel caso di licenziamento discriminatorio, ovvero intimato in costanza di matrimonio, o in violazione delle norme a tutela della maternità, ovvero “perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 del codice civile”.

È stata, invece, introdotta la possibilità (per il Giudice) di disporre la reintegrazione con un risarcimento limitato ad un massimo di 12 mesi (senza più il minimo 5 mensilità).

Tale tutela reintegratoria “attenuata” è prevista laddove venga accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa (o del giustificato motivo soggettivo), ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa nelle previsioni stabilite dalla contrattazione collettiva o dai codici disciplinari, ovvero non sussista l’inidoneità fisica o psichica, ovvero non risulti superato il comporto, ovvero sia accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo.

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Dal risarcimento dovrà essere dedotto non solo quanto percepito dal lavoratore per lo svolgimento di altre attività lavorative successivamente al licenziamento (c.d. aliunde perceptum), nonché quello che il lavoratore avrebbe potuto ottenere ove si fosse dedicato con diligenza alla ricerca di un nuovo posto di lavoro (c.d aliunde percipiendum).

Altra tutela introdotta dalla Riforma Fornero riguarda “le altre ipotesi” in cui il Giudice accerti che non ricorrano gli estremi per la giusta causa/giustificato motivo soggettivo, ovvero quelli per il giustificato motivo oggettivo addotto.

In tal caso non viene prevista la reintegrazione del lavoratore, ma solo la condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria in una misura compresa tra 12 e 24 mesi (detratto l’aliunde perceptum e percipiendum).

Fonte di ampio dibattito dottrinale e sicuro scenario di future pronunce giurisprudenziali è la (non) definizione del concetto di “altre ipotesi”.

Con riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (ovvero per ragioni organizzative), ricordiamo che è necessario il preventivo espletamento di una apposita procedura dinanzi alla DTL, nella quale il datore di lavoro deve indicare i motivi del licenziamento e le eventuali misure di assistenza alla riallocazione del lavoratore interessato e che in caso di violazione di detta procedura, il giudice può condannare il datore di lavoro, quand’anche il licenziamento venisse ritenuto legittimo/giustificato, comunque al pagamento a favore del lavoratore di un’indennità compresa tra 6 e 12 mensilità di retribuzione.

Ulteriore novità che ha introdotto ulteriori incombenti nell’ambito della “flessibilità in uscita” riguarda le dimissioni e le risoluzioni consensuali.

Difatti, se le dimissioni e risoluzioni consensuali rese dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o della madre o del padre nei primi 3 anni del bambino devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro, anche tutte le dimissioni e risoluzioni consensuali rese al di fuori dalla predetta ipotesi dovranno comunque essere convalidate presso la Direzione Territoriale del Lavoro o presso il centro territorialmente competente per l’impiego o presso le sedi definite dalla contrattazione collettiva, ponendo a capo del datore di lavoro un obbligo di invitare il lavoratore a convalidare le dimissioni entro i 30 giorni successivi, laddove quest’ultimo non vi abbia provveduto autonomamente.

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Il mancato rispetto della procedura, da parte del datore di lavoro, comporta la nullità delle dimissioni ovvero della risoluzione consensuale.

Per quanto attiene, invece, alla c.d. “flessibilità in entrata”, evidenziamo l’intenzione del Legislatore sia stata quella di far diventare l’apprendistato il “contratto dominante” per quanto attiene l’accesso al lavoro da parte dei giovani.

A tal fine, intervenendo sul recente impianto stabilito dal D.Lvo 14/11/2011, n. 167 (il Testo Unico sull’Apprendistato) è stata innanzitutto introdotta la previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi; ferma restando la possibilità che i Contratti Collettivi possano prevedere specifiche modalità di svolgimento dell’Apprendistato nel caso di attività caratterizzate da cicli stagionali.

Viene poi individuato un numero massimo di apprendisti che un’Azienda può assumere direttamente o indirettamente (cioè ricorrendo a società di somministrazione). Detto numero non può superare il rapporto di tre a due rispetto alle maestranze specializzate e qualificate. La riforma amplia il precedente rapporto di uno a uno individuato dal TU, con la precisazione che detto aumento decorrerà a far tempo dal 1 gennaio 2013.

Il rapporto non può, comunque, superare il 100% per le Aziende con un numero di lavoratori inferiori a dieci unità. Nel caso in cui l’Azienda non abbia lavoratori qualificati e specializzati o ne abbia in numero inferiore a tre, potrà assumere sino a tre apprendisti. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalla legge quadro sull’artigianato.

Altra importante novità é la previsione dei limiti di assunzione di nuovi apprendisti, subordinata alla stabilizzazione di parte degli apprendisti al termine del periodo formativo. Infatti, il datore di lavoro potrà assumere un nuovo apprendista a condizione che, nei trentasei mesi antecedenti a detta nuova assunzione, la medesima abbia proseguito i rapporti di lavoro (al termine del periodo di formazione) per almeno il 50% degli apprendisti. Per i primi 36 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro (il 18 luglio 2012) la percentuale di stabilizzazione è ridotta al 30%. In caso di mancato rispetto di detta percentuale è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista in relazione a quelli già confermati (o di un solo apprendista in caso di totale mancata conferma).

Al fine di favorire il ricorso all’Apprendistato, la Riforma Fornero ha disposto una serie di misure volte a disincentivare/scoraggiare l’utilizzo

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delle tipologie contrattuali diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In particolare, passando ad una rapida analisi delle (sole) misure disincentivanti, per quanto attiene i contratti a progetto si ricorda che non potranno essere stipulati per attività meramente esecutive e non più per programmi o fasi di lavoro. Viene poi introdotta una presunzione di subordinazione, se le attività assegnate al collaboratore si svolgono con modalità analoghe a quelle espletate da dipendenti del committente.

Nei contratti regolati dalle partite IVA, il rapporto si presume, fino a prova contraria, di collaborazione coordinata e continuativa laddove ricorrano almeno 2 dei seguenti requisiti: la collaborazione ha una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi; più dell’80% del fatturato del prestatore d’opera nell’arco di 2 anni solari è costituito dalle somme a lui versate dal committente ed il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso il committente, fatta salvo che la consulenza sia connotata da competenze teoriche di grado elevato e sia svolta da soggetti titolari di un reddito non superiore a 1,25 il livello minimo imponibile contributivo.

Particolarmente significativo è l’intervento in materia di contratti a termine (la cui disciplina è stata, peraltro, ulteriormente integrata dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 della quale abbiamo dato notizia nella newsletter di settembre). È stata introdotta la possibilità di stipulare un contratto c.d acausale, ovvero senza la specificazione delle ragioni tecnico, organizzative produttive o sostitutive nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.

È stata, altresì, concessa la possibilità ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui sopra non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o

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di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva.

Al fine di limitare il ricorso (e l’eventuale abuso) al contratto a termine è stato previsto con riferimento al limite dei 36 mesi, come nel computo dei rapporti a tempo determinato tra i medesimi soggetti, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, vadano inclusi anche i periodi relativi ai rapporti di somministrazione eventualmente intercorsi tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro. Il periodo di “sospensione” tra un contratto a tempo determinato e l’altro è stato previsto, in via generale, in 60 o 90 giorni a seconda che il rapporto sia durato per un periodo inferiore o superiore ai 6 mesi, ma la L. n. 134/2012 ha ridotto i termini a 20 e 30 giorni nei casi di i) assunzione a termine che avviene nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività; lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente; ii) assunzione a termine per attività stagionali; e, iii) assunzione relativa ad “ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Sempre con riferimento al contratto a termine è stato approvato in data 18/10/2012 il Decreto Legge n. 179/2012 che, nell’ambito delle misure urgenti per la crescita del paese, all’art. 28 ha disposto che nel caso di start-up innovativa le ragioni tecnico organizzative produttive (richieste dall’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001) si intendono ex lege sussistenti, per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale della società in start-up. La durata di tali contratti deve essere compresa tra 6 e 36 mesi ed è possibile ricorrere a più rapporti a tempo determinato senza soluzione di continuità (e cioè senza il rispetto dei sopraindicati periodi di sospensione) purché la durata complessiva non superi i 36 mesi.

Sul rapporto a tempo determinato è altresì intervenuto il Ministero del Lavoro che con la risposta al quesito del 4 ottobre 2012 in merito alla gestione dei contratti di sostituzione per maternità a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Fornero. Il Ministero ha precisato che, stante la natura “speciale” della disciplina a tutela della maternità, il datore di lavoro può assumere, in sostituzione di una dipendente in maternità, la

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medesima lavoratrice che aveva assunto in precedente con altro contratto a termine per sostituire altra dipendente assente per maternità, senza attendere il decorso del periodo di sospensione previsto invece per la generalità delle successioni tra contratti a termine.

Il Ministero ha però sottolineato che non sarà invece possibile prorogare il medesimo contratto sorto per la sostituzione per una lavoratrice in maternità, per assegnare la dipendente alla sostituzione di altra lavoratrice assente (sempre per maternità).

Segnaliamo infine che lo scorso 21 novembre 2012 è stato sottoscritto tra le parti sociali (ad esclusione della CGIL) l’Accordo Collettivo sulla Produttività finalizzato al rafforzamento della contrattazione di secondo livello ed alle agevolazioni fiscali correlate alla produttività.

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LE PRIME DECISIONI DOPO LA C. D. “RIFORMA

FORNERO”A cura di Claudio Ponari

LA NUOVA DISCIPLINA SOSTANZIALE

La prima pronuncia che ha applicato il “nuovo” art. 18 St. Lav. è l’ordinanza 15 ottobre 2012 del Tribunale di Bologna.

La controversia riguardava il licenziamento per giusta causa di un dipendente che, all’interno di una email, aveva inserito questa frase polemica: “parlare di pianificazione nel Gruppo (…), è come parlare di psicologia con un maiale, nessuno ha il minimo sentore di cosa voglia dire pianificare”.

Rilevata la pacificità del fatto contestato, il Giudice ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, condannando la società alla reintegrazione perché il fatto giuridico, idoneo a sorreggere la giusta causa, non sussisteva; e perché la violazione disciplinare, da qualificarsi come lieve insubordinazione, rientrava tra quelle punibili con una sanzione conservativa, secondo le previsioni del CCNL e del codice disciplinare applicabili.

Il Giudice ha soggiunto che la mera sussistenza del fatto materiale, in sé considerata, non sarebbe idonea a integrare la fattispecie ex art. 18, comma 5, S.L. che sanziona con la sola condanna ad un’indennità risarcitoria il licenziamento che non sia assistito da giusta causa o giustificato motivo soggettivo; una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con “i principi generali dell’ordinamento civilistico relativi alla diligenza ed alla buona fede nell’esecuzione del rapporto lavorativo”, potendo portare a “ritenere applicabile la sanzione del licenziamento indennizzato, anche a comportamenti esistenti sotto l’aspetto materiale ed oggettivo, ma privi dell’elemento psicologico, o addirittura privi dell’elemento della cosciente volontà dell’azione”.

IL NUOVO RITO IN MATERIA DI LICENZIAMENTO

Le prime pronunce delineano un processo spedito e fondamentalmente sommario.

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La sentenza 25 ottobre 2012 del Tribunale di Milano ha escluso l’applicabilità del nuovo rito alle controversie che presuppongono un accertamento pregiudiziale, incompatibile con la sua sommarietà.

A tale orientamento, inaugurato dal Tribunale di Milano, ha aderito il Tribunale di Perugia con ordinanza 8 ottobre 2012, secondo cui la nuova procedura si applica a tutte le controversie in materia di licenziamento - in qualunque momento il recesso sia intervenuto - sempreché l’azione sia stata promossa dopo l’entrata in vigore della legge.

Nel merito, il Giudice ha respinto la domanda di reintegrazione di una lavoratrice, pretesamente licenziata durante la gravidanza, che chiedeva il pregiudiziale accertamento di un rapporto subordinato, mai formalizzato, con la società resistente. Tale accertamento non era possibile allo stato degli atti, avendo la società convenuta prodotto una dichiarazione - sottoscritta dalla ricorrente - nella quale la stessa dichiarava: di non essere soggetta al potere organizzativo e disciplinare; di non poter ricevere sanzioni disciplinari; di non essere tenuta al rispetto di un orario di lavoro. Tale dichiarazione è stata qualificata come una confessione sufficiente, nel nuovo procedimento “destrutturato” e sommario, a ritenere conformi al vero i fatti dichiarati dalla società, consentendo la decisione della causa.

Anche l’ordinanza 17 settembre 2012 del Tribunale di Milano ha evidenziato la natura snella del nuovo procedimento e la sufficienza delle prove che “prima facie” appaiono attendibili. Il Giudice ha chiarito che, nella prima fase del procedimento, le controversie devono essere decise “senza necessità di ricorrere ad un’articolata ed approfondita istruttoria”; ha, quindi, ritenuto “necessario privilegiare le esigenze di celerità e speditezza che hanno indubbiamente improntato e caratterizzato l’intervento della L. 92/2012 perché ragionando diversamente e, quindi, dando corso ad un’istruttoria piena verrebbe meno il significato di un procedimento ridisegnato secondo modalità e contenuti (ridotti termini concessi alle parti, definizione del procedimento con ordinanza, opposizione davanti al giudice monocratico ecc.) che appaiono viceversa finalizzati ad una definizione il più rapida possibile della controversia tendente a rimuovere la situazione di incertezza nel reciproco interesse di entrambe le parti…l’istruttoria per così dire leggera della prima fase del procedimento rende poi coerente la scelta, cristallizzata nel provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro di assegnare l’eventuale opposizione al medesimo giudice, che dando … corso proprio in tale fase ad un’istruttoria ben più articolata e con tempistiche evidentemente più dilatate ben potrebbe eventualmente rimeditare la propria decisione”.

Il Giudice ha anche precisato che, in conseguenza della particolare struttura del procedimento, sono improcedibili le domande diverse dall’impugnativa del licenziamento, poiché “il procedimento … è finalizzato alla risoluzione esclusivamente delle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 della legge 300/70”.

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Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 2 ottobre 2012, si è pronunciato sui presupposti processuali del nuovo rito, riservato ai soli licenziamenti intimati nell’ambito della tutela reale. Il Giudice ha ritenuto che, in assenza della prova del requisito dimensionale, non si debba disporre il mutamento del rito, proseguendosi nel giudizio; deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda perché manca nella Riforma una norma che raccordi il nuovo rito “veloce” al rito “classico”, diversamente da quanto accade ex art. 426 c.p.c. con il rito a cognizione ordinaria.

In senso contrario a questa decisione si è pronunciato il Tribunale di Roma, con ordinanza del 31 ottobre 2012, secondo cui “nel silenzio del legislatore” può “farsi riferimento all’art. 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con il quale il legislatore ha optato per la soluzione del mutamento di rito tutte le volte in cui una delle controversie da trattare secondo uno dei modelli considerati dal decreto sia promossa seguendo un rito diverso da quello stabilito dallo stesso decreto legislativo per quella categoria di controversie”. All’esito della prima udienza, il Giudice ha, quindi, rinviato ad una nuova prima udienza, concedendo alle parti termine per l’integrazione delle rispettive difese, onde sanare eventuali preclusioni e decadenze intervenute.

Nonostante il contrasto emerso circa la possibilità di conversione del rito, le prime pronunce concordano nel ritenere che l’azione intrapresa con il nuovo rito, anche se inammissibile, ma purché tempestivamente attuata, è idonea ad impedire la decadenza di cui all’art. 32 Collegato Lavoro. La prima pronuncia in tal senso è del Tribunale di Milano (ordinanza del 12 novembre 2012), a cui ne sono seguite altre dei Tribunali di Monza, Firenze e Milano.

Infine, è controversa l’ammissibilità del ricorso alla tutela di urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. per i casi di licenziamento. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 27 settembre 2012, lo ha escluso, così motivando: “la natura della prima fase processuale …esclude l’esperibilità della procedura ex art. 700 c.p.c., essendo quest’ultimo un rimedio atipico previsto per il caso in cui la parte non disponga di altra forma di tutela urgente… l’ammissibilità del rimedio cautelare potrebbe indebolire la finalità accelleratoria della riforma e, attraverso una possibile sovrapposizione di riti, cautelare e sommario, rendere ancor più farraginoso il quadro processuale complessivo; infatti se si ammettesse anche il ricorso ex art. 700 c.p.c., nel corso del primo grado del giudizio si potrebbero contare ben quattro diverse decisioni (il provvedimento cautelare, la decisione sul reclamo, l’ordinanza emessa al termine della prima fase di cognizione e la successiva sentenza)”.

Al contrario, il Tribunale di Firenze, stabilendo le linee guida da seguire nei procedimenti soggetti al cd. rito Fornero, ha ritenuto che non possa escludersi, in astratto, la permanenza del ricorso di urgenza nelle controversie aventi ad oggetto il licenziamento; in concreto, però, “l’esame del requisito del periculum in mora terrà conto del fatto che l’ordinamento mette a disposizione del lavoratore un rito che si caratterizza per una certa celerità”.

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LA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO 2012

A cura di Tommaso Targa

Nel 2012, il contesto di crisi economico finanziaria ha inasprito il contenzioso. Ciò ha provocato, a sua volta, una abbondante produzione di giurisprudenza, specialmente su “temi caldi” del diritto sindacale e in materia di ammortizzatori sociali. Ricordiamo le pronunce più importanti.

DIRITTO SINDACALE

• In tema di RSA, si è sviluppato un “filone” di controversie sull’ammissibilità della loro costituzione, da parte di sindacati che non hanno sottoscritto alcun contratto collettivo applicato all’unità produttiva. Un primo orientamento ha rigettato le pretese del sindacato, valorizzando il dato letterale dell’art. 19 St. Lav., secondo cui le RSA “possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva” (Trib. Milano 3 aprile 2012; Trib. Torino 13 aprile 2012).

Un diverso orientamento, richiamandosi ai principi costituzionali, ha ritenuto che i sindacati sarebbero legittimati a costituire RSA se hanno partecipato alle trattative prodromiche alla firma del contratto, o hanno sottoscritto contratti collettivi applicati in passato presso l’unità produttiva (Trib. Bologna 27 marzo 2012; Trib. Lanciano 30 aprile 2012; Trib. Napoli 12 aprile 2012; Trib. Lecce 12 aprile 2012; Trib. Larino 23 aprile 2012).

Da ultimo, il Tribunale di Modena, con ordinanza 4 giugno 2012, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 St. Lav., per presunto contrasto con gli artt. 2, 3 e 39 Cost., nella parte in cui “adotta un criterio che prescinde dalla misurazione dell’effettiva rappresentatività e dall’accesso e partecipazione al negoziato, come tale irragionevole”.

Nel frattempo, i giudizi pendenti sono stati sospesi, in attesa di questa pronuncia.

• In tema di discriminazione per motivi ideologici, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza 19 ottobre 2012, nell’ambito di un giudizio promosso dalla FIOM, ha riconosciuto la legittimazione attiva del sindacato ad agire nell’interesse dei singoli

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lavoratori, ritenendo che la discriminazione per pretesi motivi sindacali rientra nella tutela latu sensu delle “convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura”. La stessa sentenza ha, quindi, accertato la sussistenza della discriminazione sulla base di dati statistici.

• In tema di controlli a distanza, la Cassazione, in sede penale, ha escluso il reato ex art. 4 Stat. Lav. con riferimento all'installazione di un sistema di videosorveglianza, potenzialmente in grado di controllare a distanza l'attività dei lavoratori, poiché la sua attivazione, pur in mancanza di accordo con le RSA, era stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti (Cass. Pen. Sez. III 17 aprile 2012 n. 22611).

• In tema di prerogative delle RSU, la Cassazione ha ritenuto che i lavoratori, una volta eletti, non sono più legati al sindacato nelle cui liste si sono presentati alle elezioni, ma fondano la loro carica sul voto, universale e segreto, dell'intera collettività dei dipendenti aziendali. Tale fondamento permane anche se la RSU si dimette dal sindacato nelle cui liste si è presentato e quali che siano le sue successive decisioni (tanto nel caso in cui non aderisca ad alcun sindacato, quanto nel caso in cui aderisca ad altro sindacato). Pertanto, siffatta scelta del lavoratore non ne comporta la decadenza dalla carica e il venire meno dei diritti connessi alla carica (Cass. Civ. sez. lav. 12 marzo 2012 n. 3868 e Cass. Civ. sez. lav. 7 marzo 2012 n. 3545).

LICENZIAMENTI COLLETTIVI E AMMORTIZZATORI SOCIALI

• In tema di criteri di scelta, legali e/o contrattuali, dei lavoratori da porre in mobilità, la Cassazione ne ha ammesso l’applicazione “nell'ambito della singola unità produttiva, ovvero del settore interessato alla ristrutturazione”, purché “ciò non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma sia obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale” (Cass. Civ. sez. lav. 12 novembre 2012 n. 19644; Cass. Civ. sez. lav. 31 luglio 2012 n. 13705; Cass. Civ. sez. lav. 20 febbraio 2012 n. 2429).

• In tema di licenziamento collettivo, nell’ambito di un gruppo di imprese, la Cassazione ha riconosciuto il delitto di truffa ai danni dell'Inps, nel caso di produzione di una falsa autocertificazione sull'insussistenza di rapporti di collegamento tra le imprese che hanno posto in mobilità i lavoratori, e quelle interessate alla nuova assunzione dei medesimi, volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi di cui agli art. 8, comma 2 e 25, comma 9, della l. n. 223/91 (Cass. Pen. sez. VI 17 gennaio 2012 n. 15955).

D’altra parte, è stata esclusa la concessione di tali benefici alla società affittuaria del ramo d’azienda che ha riassunto i lavoratori, messi in mobilità dal cedente, vista la continuità giuridica dei rapporti di lavoro ex art. 2112 cod. civ. (Cass. Civ. sez. lav. 14 dicembre 2011 n. 26873).

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• In tema di vizi formali della procedura di mobilità, la Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui la comunicazione di avvio, inviata agli organismi sindacali, non è validamente integrata dalla sola indicazione delle generiche categorie del personale in organico, essendo necessaria la specificazione delle mansioni espletate da ciascun dipendente; ha, inoltre, precisato che il criterio pattizio di scelta dei lavoratori da licenziare, consistente nella prossimità al pensionamento, è illegittimo quando “non consente l'esauriente e univoca selezione dei lavoratori destinatari del licenziamento, in modo da poter essere applicato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro” (Cass. Civ. sez. lav. 22 giugno 2012 n. 10424).

Cass. Civ. sez. lav. 6 aprile 2012 n. 5582 ha escluso l’idoneità dell’accordo sindacale a sanare i vizi formali della procedura, dovendosi presumere che, in caso di incompletezza della comunicazione, il consenso del sindacato non sia stato reso liberamente.

Al contrario, secondo Cass. Civ. sez. lav. 19 gennaio 2012 n. 750 “la stipula di un accordo sindacale … esclude la rilevanza di eventuali profili d'illegittimità dei recessi irrogati, a meno che non risulti accertata l'esistenza di vizi della comunicazione d'avvio, idonei a fuorviare o ad eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali”. L’art. 1, co. 45, della L. 92/2012 (la riforma Fornero) ha codificato quest’ultimo orientamento, introducendo l’art. 4, comma 12, della l. n. 223/1991, secondo cui “gli eventuali vizi della comunicazione … possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo”.

• In tema di vizi formali della procedura di CIGS, la Cassazione ha ribadito l’orientamento rigido, secondo cui la comunicazione di apertura della procedura deve indicare i criteri di scelta e di rotazione dei dipendenti interessati alla sospensione, ovvero criteri specifici alternativi, motivando le eventuali ragioni ostative alla rotazione. Tale onere formale non può essere assolto attraverso un generico richiamo alle “esigenze tecniche, organizzative e produttive”, poiché esso consentirebbe al datore di lavoro di individuare discrezionalmente i destinatari del provvedimento. La Cassazione ha escluso che “tale violazione possa ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare” (Cass. Civ. sez. lav. 14 maggio 2012 n. 7459; Cass. Civ. sez. VI 30 marzo 2012 n. 5179).

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

• In tema di esercizio dell’opzione, da parte del lavoratore, per il pagamento di 15 mensilità, in alternativa alla reintegrazione, la Cassazione, con numerose pronunce, ha giudicato che il lavoratore ha il diritto al pagamento delle retribuzioni arretrate, dalla data del licenziamento sino a quella di effettivo pagamento dell’indennità. Se,

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dopo l’esercizio dell’opzione, l’azienda non paga al lavoratore le 15 mensilità, il medesimo ha diritto a continuare ad essere pagato, con versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sino a che l’azienda non assolva al proprio obbligo (Cass. Civ. sez. lav. 21 novembre 2012  n.  20420; Cass. Civ. sez. lav. 17 settembre 2012 n. 15519, Cass. Civ. sez. lav. 19 luglio 2012 n. 12596 e Cass. Civ. sez. VI 6 marzo 2012 n. 3481).

Con un precedente di segno contrario, però, la Cassazione ha ritenuto che l’esercizio dell’opzione comporta la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro, per cui il mancato pagamento dell’indennità sostitutiva alla reintegrazione è disciplinato dai principi civilistici in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie. Secondo questo diverso orientamento, dopo l’esercizio dell’opzione, il lavoratore avrebbe diritto solo a interessi e rivalutazione sulle somme non corrisposte (Cass. Civ. sez. lav. 25 settembre 2012 n. 16228; conf. Corte App. Roma 20 aprile 2012 n. 559). Tali contrastanti orientamenti valgono solo in relazione a fattispecie regolate dal “vecchio” art. 18 St. Lav.. La nuova versione della norma, modificata dalla riforma Fornero, ha previsto un tetto al risarcimento del danno pari a 12 mensilità, esplicitando che la richiesta di pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, non soggetta a contribuzione, comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

• In tema di presupposti di applicabilità dell’art. 18 St. Lav., confermando il proprio orientamento più recente, la Suprema Corte ha ritenuto a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare l’insussistenza del requisito dimensionale, che può essere assolto anche attraverso la prova testimoniale (Cass. Civ. sez. lav. 5 novembre 2012 n. 18926 e Cass. Civ. sez. lav. 17 maggio 2012n. 7755).

Sempre a carico del datore è l’onere di dimostrare l’inapplicabilità dell’art. 18 St. Lav. in relazione allo svolgimento di attività senza fini di lucro (politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto), ossia la natura di “organizzazione di tendenza” (Cass. Civ. sez. lav. 12 marzo 2012 n. 3868).

Per converso, la Cassazione ha ritenuto che il datore di lavoro è onerato di dimostrare l’applicabilità dell’art. 18 St. Lav. al rapporto di lavoro, quando viene eccepita la prescrizione in costanza di rapporto di lavoro dei crediti retributivi (Cass. Civ. sez. lav. 16 maggio 2012 n. 7640). Sotto quest’ultimo profilo, la nuova versione dell’art. 18 St. Lav. riaprirà il dibattito in dottrina e giurisprudenza: essendo stata ridotta l’ampiezza delle ipotesi per cui è prevista la reintegrazione, alcuni commenti hanno sostenuto che i crediti retributivi si prescriverebbero, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto, anche se assistito da “tutela reale”. Quest’ultima tesi è poco convincente, dal momento che la reintegrazione è ancora prevista in ipotesi di licenziamento ritorsivo, nonché nelle ipotesi più gravi di infondatezza della motivazione. La parola ora passa ai giudici.

• In tema di licenziamento discriminatorio, la sentenza della Cassazione 26 marzo 2012 n. 4797 costituisce una anticipazione della successiva disposizione contenuta

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nella riforma Fornero. La Suprema Corte ha ritenuto che il motivo di rappresaglia, nella specie la ritorsione per aver precedentemente avviato un giudizio di impugnazione contro un trasferimento, rientra latu sensu nei casi di discriminazione, per cui è prevista la reintegrazione anche a favore del dirigente. Nel merito, la Cassazione ha però dato torto al lavoratore, ritenendo che il medesimo non avrebbe assolto all’onere, su di lui gravante, di dimostrare che il preteso motivo ritorsivo sia stato “unico e determinante”.

• In tema di conseguenze del licenziamento sotto il profilo previdenziale, la Cassazione ha stabilito che, in caso di reintegrazione, il datore di lavoro è tenuto al versamento di retribuzioni e contributi ab initio, maggiorati delle sanzioni per omessa contribuzione. Per il futuro, la riforma Fornero ha stabilito che non sono dovute sanzioni (Cass. Civ. sez. lav. 13 gennaio 2012 n. 402).

DEQUALIFICAZIONE

• In tema di onere della prova della dequalificazione, la Cassazione ha ribadito che il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorre automaticamente, incombendo sul lavoratore l’onere di allegare il demansionamento e di provare il danno non patrimoniale e il nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (Cass. Civ. sez. lav. 15 giugno 2012 n. 9860; conf. Trib. Brindisi, 10 febbraio 2012 n. 561).

Con altra pronuncia, però, la Cassazione ha giudicato che tale onere probatorio può essere assolto anche facendosi ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., alle nozioni generali di comune esperienza. Tale sentenza ha utilizzato, poi, come criterio di quantificazione del danno da demansionamento non già la retribuzione percepita dal lavoratore, bensì quella che gli sarebbe spettata se avesse conseguito la superiore qualifica rivendicata (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 19 aprile 2012 n. 6110).

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DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE

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GIURISPRUDENZA E NOVITÀ IN MATERIA

COMMERCIALEA cura di Francesco Autelitano, Andrea Beretta, Francesco Cristiano, Carlo Uccella

Nell’ambito delle numerose decisioni prodotte nel corso dell’anno nella materia del diritto commerciale, abbiamo selezionato, per il particolare interesse dei principi espressi, cinque sentenze della Suprema Corte ed un lodo arbitrale, riguardanti il diritto societario ed in particolare aspetti salienti del rapporto tra Società ed Amministratori, la disciplina del finanziamento soci, nonché pronunce in materia di diritto contrattuale.

Finanziamento soci

Il socio-attore ha l’onere di fornire in giudizio la prova del titolo posto alla base della domanda di restituzione di finanziamenti in precedenza erogati in favore della società. In particolare, spetta al socio dimostrare se il finanziamento traeva origine da un contratto di mutuo o se, invece, il medesimo costituiva un apporto al patrimonio della società. Mentre nel primo caso, infatti, il socio può chiedere alla società la restituzione del denaro, nel secondo caso il credito restitutorio diviene esigibile solo per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione (nel caso di specie un socio aveva convenuto in giudizio la Società affinché venisse dichiarata nulla la delibera assunta dall’assemblea ordinaria con cui era stato deciso di non restituire ai soci finanziamenti infruttiferi; la domanda veniva respinta sia dal Tribunale di Lodi che dalla Corte di Appello di Milano e la decisione di merito era confermata anche dalla Corte di Cassazione).(Cassazione, 9 agosto 2012, n. 14359)

Amministratori - Azione di responsabilità

Per l’accoglimento dell’azione sociale di responsabilità promossa nei confronti di amministratori di una società a responsabilità limitata le risultanze del bilancio di esercizio costituiscono piena prova nei confronti degli amministratori, assumendo valore confessorio (nel caso di specie il curatore del fallimento di una società a responsabilità limitata aveva proposto un’azione di responsabilità nei confronti di due amministratori, che veniva ritenuta fondata dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Napoli in ragione di

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quanto era emerso da ben cinque bilanci di esercizio; la Corte di Cassazione ha ritenuto esente da vizi logici e giuridici la motivazione della sentenza impugnata).(Cassazione, 13 giugno 2012, n. 9682)

Patti parasociali - Revoca Amministratori

Sussiste la giusta causa di revoca dei consiglieri di una società per azioni che abbiano sottoscritto un patto parasociale con cui si attribuiscono alla competenza dei partecipanti al patto decisioni relative alla gestione della società. Gli obblighi giuridici che da un siffatto patto derivano a carico degli amministratori, infatti, pongono questi ultimi, nell'espletamento delle loro funzioni di cogestori della società, in una situazione di potenziale quanto immanente conflitto tra il dovere di fedeltà nei confronti della società e gli obblighi derivanti dal patto parasociale. Tale conflitto è idoneo a ledere il necessario vincolo fiduciario con la società e configura pertanto una giusta causa di revoca ai sensi dell’art. 2383, c. 3 c.c. (nel caso di specie gli amministratori revocati erano anche soci della società, ed il patto prevedeva, quanto ai profili gestionali, che l’assunzione e/o il licenziamento di dirigenti e quadri rientravano nella disciplina vincolata dal patto parasociale e che tutte le altre delibere del consiglio di amministrazione dovevano essere votate secondo quanto stabilito dalla maggioranza del patto).(Cassazione, 24 maggio 2012, n. 8221)

Patti parasociali - Accordi tra Società ed Amministratori

È valido ed efficace il “contratto di collaborazione” con cui una società per azioni (con un sistema di amministrazione e controllo dualistico) si impegna a far nominare un soggetto, quale componente delegato del suo consiglio di gestione, per un periodo minimo di sei anni. Tale accordo, secondo la maggioranza del Collegio arbitrale, non trova infatti ostacolo nel limite triennale previsto dall’art. 2409 novies c.c. per la durata in carica dei componenti del consiglio di gestione. Pertanto, in caso di mancata conferma del “Consigliere delegato” in violazione del predetto accordo, la società è tenuta al pagamento della penale concordata (si segnala che la decisione in esame è senz’altro rilevante anche per le società rette dal “sistema di amministrazione e controllo tradizionale” poiché il limite alla durata in carica dei componenti del consiglio di gestione ricalca esattamente quello previsto dall’art. 2383 c.c. per i consiglieri di amministrazione).(Collegio Arbitrale di Milano, BBTC, 2012, II, 524)

Locazione del bene comune indiviso - gestione di affari

La locazione della cosa comune, da parte di uno dei comproprietari, rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 cod. civ.. Sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore (locatore) e, ai sensi dell'art. 1705, comma 2, cod. civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato

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contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa. (Nel caso di specie, a fronte di una locazione di un immobile commerciale, appartenente - in regime di comunione pro-indiviso - a due soggetti diversi, di cui uno solo aveva stipulato il suddetto contratto di locazione, il conduttore era stato chiamato in giudizio dal comproprietario non locatore per il pagamento della quota di propria spettanza, ovvero del 50%. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sorto in ordine alla qualificazione del particolare rapporto tra i comproprietari, hanno espresso il citato principio di diritto, qualificando detto rapporto come gestione di affari. Quindi, cassata la sentenza d’appello, hanno disposto rinvio al Giudice del merito, al fine di accertare se le condotte poste in essere dal comproprietario non locatore, dedotte in giudizio, potessero configurare una ratifica dell’operato del locatore-gestore).(Cassazione, Sezioni Unite, 4 luglio 2012, n. 11135)

Appalto tra privati - denunzia informale di gravi difetti ed evidente pericolo di rovina

In materia di appalto tra privati, la denuncia dei vizi (relativi a edifici che, nel corso di dieci anni dal loro compimento, presentano evidente pericolo di rovina o gravi difetti), da effettuarsi nel termine di un anno dalla scoperta, si perfeziona in forza della comunicazione, senza particolari formalità, al soggetto responsabile, dei gravi difetti che si sono manifestati nella costruzione, senza necessità alcuna che vengano indicate le specifiche cause. Vizi il cui addebito implicito all’appaltatore risiede nella stessa natura di obbligazione di risultato che questi ha assunto ed il cui accertamento tecnico in termini di certezza, ai fini della denuncia, risulta incompatibile con la stessa esigenza perseguita dalla legge - attraverso gli istituti della decadenza e della prescrizione - di consentire all'appaltatore stesso di compiere gli accertamenti necessari per verificare l'esistenza effettiva dei difetti lamentati e la loro imputabilità. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha statuito che la rappresentazione dei difetti, avvenuta nell’ambito di un incontro tra il costruttore, gli acquirenti ed il tecnico incaricato di stabilire, in futuro, l’effettiva sussistenza dei difetti medesimi, dovesse ritenersi idonea a configurarsi quale “denuncia” e, quindi, a far decorrere - dalla data dell’incontro medesimo - il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 1669, comma 2, cod. civ,. per la proposizione dell'azione giudiziale).(Cassazione,15 novembre 2012, n. 20004)

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DIRITTO ASSICURATIVO A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

GIURISPRUDENZA

Responsabilità civile - responsabilità dei condebitori solidali

In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione dell'assicurato - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato

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dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3 cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, coobbligato solidale.(Cassazione, 20 novembre 2012, n. 20322)

Circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario - esclusione dell’azione verso il FGVS

Nel sistema di cui alla legge n. 990 del 1969, qualora il veicolo circoli contro la volontà del proprietario, il terzo trasportato consenziente - benché eventualmente inconsapevole del carattere illegale della circolazione - non ha azione per il risarcimento dei danni contro il F.G.V.S., ma unicamente nei confronti del conducente del veicolo al momento del sinistro. (Cassazione, 23 ottobre 2011, n. 18159)

LE NOSTRE SENTENZE

Tizio conveniva dinanzi al tribunale di Milano la compagnia di assicurazioni Alfa esponendo di aver rinunciato all’impiego presso un istituto bancario in previsione della nomina a coagente della Compagnia, nomina mai avvenuta; e di non aver reperito un’occupazione equivalente a quella abbandonata. Tizio chiedeva, perciò, di essere risarcito di tutte le utilità economiche che avrebbe conseguito se avesse mantenuto il precedente impiego in banca.

È opportuno precisare che il giudizio aveva ad oggetto esclusivamente la quantificazione del danno asseritamente subito da Tizio in quanto, con sentenza passata in giudicato, il Tribunale aveva accertato l’inadempimento di Alfa all’obbligo di nominare tizio coagente della Compagnia.

Il Tribunale respingeva le richieste risarcitorie di Tizio che proponeva appello avverso la decisione, sostenendo che alla base delle domande risarcitorie da lui formulate non vi era soltanto l’inadempimento di Alfa all’impegno di nominarlo coagente - impegno da lui impropriamente qualificato come “contratto preliminare”- bensì la condotta illecita complessiva della Compagnia e l’attività di sollecitazione che questa, a suo dire, avrebbe posto in essere fino a determinarlo ad abbandonare il precedente impiego.

La Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto le richieste risarcitorie di Tizio, osservando: 1) che il contratto inadempiuto avrebbe sì permesso all’attore di essere nominato coagente, ma non certo di ottenere i redditi da lavoro dipendente da lui

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precedentemente goduti, ai quali egli aveva deciso liberamente di rinunciare; 2) che la perdita dell’impiego fisso e dei relativi redditi era una conseguenza che - a prescindere dall’inadempimento della Compagnia - l’attore aveva accettato; 3) che la Compagnia non aveva mai garantito a Tizio un reddito pari a quello precedentemente goduto. In conclusione, la Corte d’appello ha affermato che nel caso di specie mancava ogni nesso causale - rilevante ai sensi dell’art. 1223 c.c. - tra l’inadempimento di Alfa e la perdita dei redditi che l’attore avrebbe continuato a percepire se non avesse deciso di intraprendere la nuova attività di agente.

LEGISLAZIONE

Tra le principali novità legislative del 2012 segnaliamo:

• il Regolamento n. 44 del 9 agosto 2012 concernente la predisposizione del modello di relazione sull'attività antifrode di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.(Pubblicato in G.U. n. 218 del 18 settembre 2012)

• il Regolamento n. 43 del 12 luglio 2012 concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da stati dell'unione europea introdotte dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il decreto legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2.(Pubblicato in G.U. n. 166 del 18 luglio 2012)

• il Regolamento n. 42 del 18 giugno 2012 di attuazione dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, concernente la disciplina del procedimento per la dichiarazione da parte dell'isvap della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili.(Pubblicato in G.U. n. 146 del 25 giugno 2012)

• il Regolamento n. 41 del 15 maggio 2012 concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21

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novembre 2007, n. 231.(Pubblicato in G.U. n. 123 del 28 maggio 2012)

• il Regolamento N. 40 del 3 maggio 2012 concernente la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.(Pubblicato in G.U. n. 108 del 10 maggio 2012)

• il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (D.L. “liberalizzazioni”) che, in materia di R.C. auto, prevede alcune disposizioni favorevoli per il consumatore, quali: l’automatica variazione in diminuzione del premio in assenza di sinistri (art. 34 bis); il riconoscimento di una consistente variazione di premio nel caso in cui l’assicurato acconsenta ad installare sul proprio veicolo la scatola nera o strumenti similari.

• il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.06.2012, (pubblicato sulla G.U. del 28.06.2012), che ha aggiornato per l’anno 2012 le tabelle del danno biologico di lieve entità.

Gli importi relativi ai punti di invalidità sono stati così aumentati (applicando la maggiorazione del 3,2%, pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2012): Euro 783,33 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità; Euro 45,70 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.

I nuovi importi si applicano dal 1 aprile 2012.

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PUBBLICAZIONI 2012 TRIFIRÒ & PARTNERS

AVVOCATI

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Corriere della Sera - Corriere EconomiaLa Riforma del Lavoro. Istruzioni per l’uso.A cura di Trifirò & Partners Avvocati

Codice del Lavoro Tribuna Pocket 2012eBook Codice del Lavoro Tribuna Pocket 2012A cura di Giacinto Favalli, Andrea Stanchi, Luca D’Arco

Codice di Diritto del Lavoro Tribuna Major 2012A cura di Giacinto Favalli e Trifirò & Partners Avvocati

iBookstoreeBook T&P per iPad: Licenziamenti Individuali: novità sostanziali e processualiGuida alla Riforma del LavoroA cura di Trifirò & Partners Avvocati

Guida T&P: Licenziamenti Individuali: novità sostanziali e processuali (PDF)Guida alla Riforma del LavoroA cura di Trifirò & Partners Avvocati

Ordine degli Avvocati di Milano - Fondazione Forense di MilanoCollana della Fondazione Forense di Milano – IPSOAAppalto, somministrazione, contratto a termineA cura di Giacinto Favalli

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EVENTI, CONVEGNI, SEMINARI

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EVENTI, CONVEGNI, SEMINARI

www.trifiro.it

Elenco Eventi, Convegni, Seminari 2012

Video Convegni 2012

Forum delle Piccole e Medie Imprese, TelelombardiaArchivio Puntate 2012Vittorio Provera e Giorgio Molteni

Convegno Associazione Romano Canosa Video: La Magistratura e il Diritto del LavoroSalvatore Trifirò

Fotografie Convegni T&P per aziende

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Convegno T&P

“La riforma del mercato del

lavoro” 24 Luglio 2012 Milano, Società

Umanitaria

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RASSEGNA STAMPA

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Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 25/01/12Crediti insoddisfatti: presupposti e limiti di azione verso liquidatori e soci di società estintadi Vittorio Provera

l’Espresso: 26/01/12Lavoro: numero e tipologia di cause registrate dal sindacato nel 2011Intervista a Giacinto Favalli

Il Sole 24 Ore: 02/02/2012Articolo 18, cause fino a sei anniIntervista a Giacinto Favalli

Il Sole 24 Ore: 03/02/2012Al Sud il licenziamento è sempre illegittimoIntervista a Giacinto Favalli

Corriere della Sera: 08/02/2012“Battezzai l’articolo 18, va depurato (dei tempi del tribunale)”di Salvatore Trifirò

HR On Line - AIDP: N°3 Febbraio 2012Le novità del decreto “Salva Italia” e l’entrata in vigore del termine di decadenza di cui all’art. 32 del “Collegato Lavoro” di Tommaso Targa

OK La Salute: Febbraio 2012Mobbing, un’emergenza socialeIntervista a Anna Maria Corna

Libero: 24/02/2012Quando i contratti nascono maleIntervista a Giacinto Favalli

DirittoBancario.it: 27/02/2012Il nuovo procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (dei “non fallibili”)di Francesco Autelitano e Carlo Uccella

Newsletter - AIDP: N°22 Febbraio 2012La riforma del mercato del lavoroIl punto di vista di Salvatore Trifirò

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Dirigenti Industria – ALDAI: Febbraio 2012Il dirigente e il contratto di lavorodi Stefano Trifirò

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 20/03/2012Contratto di apprendistato: prime novità dalle Regioni e dalla Contrattazione Collettivadi Vittorio Provera

Dossier Lombardia - il Giornale: 22/03/2012Intervenire sul costo del lavoro e la certezza del dirittoIntervista a Salvatore Trifirò

Corriere della Sera: 23/03/2012Finalmente una terza via: l’indennizzo del licenziatoIntervista a Salvatore Trifirò

Il Foglio: 27/03/2012Licenziamenti alla berlinese

DirittoBancario.it: 28/03/2012I compensi del top management nelle società quotate. In particolare: la nuova “relazione sulla remunerazione”di Francesco Autelitano e Francesco Cristiano

DirittoBancario.it: 29/03/2012Derivati: l’art. 21 TUF tutela tutti, anche gli operatori qualificatidi Francesco Autelitano

Il Mondo: 30/03/2012Il DL Semplificazioni introduce novità sulla disciplina della responsabilitàIntervista a Stefano Trifirò

Il Sole 24 Ore: 06/04/2012La conciliazione peserà sulla decisione del giudiceIntervista a Giacinto Favalli

Corriere della Sera: 11/04/2012I tre arbitri di Esselunga, la scelta di Caprotti Esselunga. Parte l’arbitrato tra Caprotti e i figli.

La Stampa: 12/04/2012Fiom-Fiat, il giudice ha riunito i 28 ricorsi

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Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 16/04/2012Liberalizzare sanzionando: la nuova disciplina dei contratti in materia di cessione di prodotti agroalimentaridi Vittorio Provera

DirittoBancario.it: 16/04/2012La prescrizione del diritto alla ripetizione d’indebito derivante da operazioni bancarie in conto correntedi Francesco Autelitano

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 26/04/2012Novità in materia di somministrazione di lavoro (D.lgs. 2 Marzo 2012, n. 24)di Valeria De Lucia

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 03/05/2012Rappresentanze sindacali aziendali: art. 19 Stat. Lav.di Giacinto Favalli

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 26/05/2012Il nuovo apprendistato: primi accordi collettivi e recenti iniziative per incentivare le assunzionidi Vittorio Provera

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 01/06/2012Il nuovo processo sui licenziamentidi Stefano Trifirò e Marina Tona

DirittoBancario.it: 11/06/2012I rimedi concordati alla crisi dell’impresa fallibiledi Carlo Uccella

il Giornale: 23/06/2012«Fiat, sentenza aberrante: non si assume per tessera»Intervista a Giacinto Favalli

DirittoBancario.it: 25/06/2012La SRL semplificata: le novità previste nello schema di decreto legge approvato dal Governo il 15 Giugno 2012di Francesco Cristiano

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HR On Line – AIDP: N°13 Luglio 2012Riforma del mercato del lavorodi Stefano Trifirò e Luca D’Arco

Corriere della Sera - Corriere Economia: 02/07/2012Riforma Lavoro. Un cantiere aperto. Dai licenziamenti all’apprendistato, ai contratti flessibili: per i giuslavoristi molti aspetti da rivedere.Intervista a Salvatore Trifirò

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 03/07/2012L’analisi della riforma del mercato del lavorodi Giacinto Favalli

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 04/07/2012Riforma del mercato del lavoro. Contratti, flessibilità e licenziamenti.di Stefano Trifirò e Luca D’Arco

Corriere della Sera - Corriere Economia: 09/07/2012Riforma del lavoro, quei vizi antichiAnalisi di Salvatore Trifirò

Gazzetta di Parma: 19/07/2012 Riforma Fornero: così cambia il lavoro in Italia

Corriere della Sera: 22-23/07/2012La Riforma del Lavoro. Istruzioni per l’uso.A cura di Trifirò & Partners AvvocatiDall’articolo 18 al precariato. La bussola delle regole | Il libro La Riforma del Lavoro

Esperto Ipsoa: 24/07/2012 e 27/07/2012 Riforma Lavoro: contratto a termine senza causale stipulato per attività stagionaliRiforma Lavoro: lavoratori a chiamata assunti per periodo estivo prima del 18/7/2012 possono ancora essere utilizzati per la stagione?di Giacinto Favalli

Guida al Lavoro - Supplemento “Riforma del lavoro”: Luglio 2012Flessibilità in uscita: i nuovi licenziamenti individuali e collettividi Salvatore Trifirò e Giacinto Favalli

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 25/07/2012Privacy nella comunicazione elettronicadi Andrea Beretta

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Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 08/08/2012Gli impianti audiovisivi: le novità dal Ministero del Lavoro sulla procedura di autorizzazionedi Vittorio Provera

TopLegal Elite: Agosto 2012Voglia di Labour: Trifirò & Partners AvvocatiProfessionisti 2012: Salvatore Trifirò, Giacinto Favalli, Anna Maria Corna, Claudio Ponari

Newsletter - AIDP: N°28 Settembre 2012La nuova disciplina dei licenziamenti. Cosa cambia per dipendenti e aziende.di Salvatore Trifirò

Licenziamento discriminatorio e ipotesi di nullità del licenziamentodi Giacinto Favalli

HR On Line – AIDP: N°16 Ottobre 2012Il datore di lavoro può svolgere indagini interne…A cura di Giorgio Molteni

Il Sole 24 Ore: 05/10/2012Chi cede un ramo d’azienda non risponde del compratore

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 08/10/2012Licenziamenti e nuovo processodi Stefano Beretta

JOBtalk – Il Sole 24 Ore: 10/10/2012Il nuovo processo sui licenziamenti e l’istruttoria “leggera”: le prime pronunce del Tribunale di Milanodi Stefano Beretta

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 18/10/2012I primi incentivi concreti per favorire l’occupazione giovanile e delle donnedi Vittorio Provera

HR On Line – AIDP: N°17 Ottobre 2012Collaborazioni a progetto: pluralità di contratti e stabile inserimento del lavoratoreA cura di Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 22/10/2012L’Avvocato del giorno: Salvatore Trifirò

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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 26/10/2012Nella riforma Fornero rivive il vecchio art. 18?di Marina Olgiati

Esperto Ipsoa: 23/10/2012L’intervallo di tempo più lungo per la successione di contratti si applica alla somministrazione?di Giacinto Favalli

DirittoBancario.it: 30/10/2012La revoca dell’amministratore di S.r.l.. Presupposti e rimedidi Francesco Autelitano

I Contratti IPSOA – Novembre 2012Contratti derivati e collegamento negozialeCommento a cura di Francesco Autelitano

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 14/11/2012Licenziamento e tentativo di conciliazione secondo la Riforma Fornero: casi dubbidi Tommaso Targa

JOBtalk – Il Sole 24 Ore: 14/11/2012Ma il nuovo processo del lavoro é veramente più celere? di Stefano Beretta

L’IMPRESA: Dicembre 2012Giuslavoro. Fronte caldo per tutti.Intervista a Salvatore Trifirò

JOB24 – Il Sole 24 Ore: 12/12/2012Video: Occupazione. Assunzioni più facili per lavoratori svantaggiati, donne, giovani.Intervista a Anna Maria Corna

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SALVATORE TRIFIRÒ, FONDATORE T&P

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Salvatore Trifirò

Paola Siniramed

Stefano Beretta

Giacinto Favalli

Bonaventura Minutolo

Vittorio Provera

Stefano Trifirò

Anna Maria Corna

Giorgio Molteni

Marina Olgiati

Marina Tona

Mario Cammarata

Luca Peron

Francesco Autelitano

Antonio Cazzella

Damiana Lesce

Mariapaola Rovetta Arici

Valentina Ruzzenenti

Luca D’Arco

Orazio Marano

Paolo Zucchinali

Angelo Di Gioia

Filippo Salvo

Tommaso Targa

Tiziano Feriani

Paola Balletti

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Associati Trifirò & Partners

Andrea Beretta

Francesco Chiarelli

Teresa Cofano

Francesco Cristiano

Valentina Curti

Valeria De Lucia

Marta Filadoro

Barbara Fumai

Giuseppe Gemelli

Paola Lonigro

Sara Lovecchio

Diego Meucci

Anna Minutolo

Jacopo Moretti

Claudio Ponari

Luigia Scalfaro

Giampaolo Tagliagambe

Francesco Torniamenti

Carlo Uccella

Giovanna Vaglio Bianco

Raffaella Imondi

Roberto Pettinelli

Francesca Retus

Veronica Rigoni

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STAFFGiuseppe Milazzotto Responsabile AmministrativoTitta De Maio Responsabile Segreteria GeneraleCarmen De Maio Responsabile Servizi GeneraliDott.ssa Martina Venuti Responsabile BibliotecaRina AgrilloAlessandra AliprandiDianora BarettoIgor ButnaruEmanuela CarnevaleVera ColavittiStella CurinoCaterina DariiMichela DonatiSamantha FacchiAlessandra GiacaloneVera IannelliStefano LardìBarbara MaggioniSarah MassarottoDanny NowbutElisa PennaElisabetta PicaroMarzia SassiLinda ScarantinoPatrizia SilvaTeresa Tartaglia

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Franca TrainiLuciana TrezzaniRoberta UboldiElena Vegetti

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Via San Barnaba, 32

Tel.: + 39 02 55 00 11

Roma

00195 Roma

Piazza Giuseppe Mazzini, 27

Tel.: + 39 06 3204744;

+ 39 06 37351176

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