8/9/2019 Newsletter T&P N38
1/13
TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT
EditorialePrima di andare in vacanza Vi regaliamo una newsletter che pu essere letta anche
nel tempo libero. Molte le novit e gli argomenti di cui trattiamo.Prima, per, vogliamo riprendere un argomento della newsletter di giugno: la
pubblicazione online del nostro nuovo sito. www.trifiro.it un sito di immediata
consultazione, moderno, veloce, rinnovato nei contenuti e nella grafica e progettato
con lintento di coniugare la tradizione dello Studio con linnovazione tecnologica e
le tendenze globali contemporanee.
www.trifiro.it un luogo dinformazione e approfondimento multimediale,
interattivo, multipiattaforma.Fruibile su iPhone, iPad, BlackBerry, il nuovo sito T&P integrato con i principali social media e i suoi profili TrifiroPartners su twitter e
TPAvvocati su Scribd. Novit principale della sezione News, suddivisa nellecategorie Newsletter, Eventi, Rassegna Stampa, Highlights la possibilit dicondividere in Rete tutti i contenuti presenti. Grazie allintegrazione con Scribd, le
Newsletter T&P sono consultabili on line escaricabili in formato pdf.Visitatelo!Passando al contenuto della newsletter, torniamo a trattare, nellAttualit del
Diritto del Lavoro, dello stress sul lavoro gi trattato nella precedente
newsletter, poich il termine del 31 agosto per rilevare e valutare i rischi
stato rinviato al 31 dicembre 2010: rinvio opportuno per la mancanza di
chiarezza al riguardo.
Nelle Nostre Sentenzetrattiamo di licenziamenti, individuali e collettivi, con
un interessante caso, nella sentenza del mese, relativo alla questione
dellaffissione del codice disciplinare ritenuta non necessaria nel caso di
licenziamento per giusta causa. Altri interessanti casi sono esposti nelle nostre
sentenze.
Nellambito del Diritto Civile si tratta dellattuazione da parte della CONSOB
dellart. 2391 bis cod. civ. che ha lo scopo di garantire la maggior tutela
degli azionisti di minoranza e degli altri portatori di interessi: un articolo
molto interessante di cui consigliamo la lettura anche ai non addetti ai lavori.
Segue la sezioneAssicurazioni con interessanti casi relativi ad aspetti processuali.
Il Punto suconcerne la disamina delle nuove disposizioni in materia di
lavoro e previdenza per la stabilizzazione e la competitivit introdotte dal
D.Lgs. n. 78/2010 pubblicato lo scorso 31 maggio. Vengono segnalate le
disposizioni maggiormente interessanti relative ai temi trattati nel provvedimento
legislativo.
La sezione News e la Rassegna Stampa chiudono come di consueto la
newsletter.
Buone vacanze, buona lettura e arrivederci al prossimo numero!
Stefano Beretta e il Comitato di Redazione composto da: Stefano Trifir,
Marina Tona, Francesco Autelitano, Luca DArco, Teresa Cofano, Claudio
Ponari, Tommaso Targa e Diego Meucci
SOMMARIO
EDITORIALE
DIRITTO DEL LAVORO
ATTUALIT 2
LE NOSTRE SENTENZE 3
CIVILE, COMMERCIALE,ASSICURATIVO
ATTUALIT 6
ASSICURAZIONI 8
IL PUNTO SU... 10
NEWS 11
RASSEGNA STAMPA 12CONTATTI 13
NEWSLETTER T&P N38 ANNO IV LUGLIO 2010
NEWSLETTERTrifir & Partners Avvocati
http://trifiro.info/newsletter/tp-newsletter-n%C2%B037-giugno-2010/http://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://trifiro.info/newsletter/tp-newsletter-n%C2%B037-giugno-2010/http://trifiro.info/newsletter/tp-newsletter-n%C2%B037-giugno-2010/http://trifiro.info/newsletter/tp-newsletter-n%C2%B037-giugno-2010/http://trifiro.info/newsletter/tp-newsletter-n%C2%B037-giugno-2010/http://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://trifiro.info/newsletter/tp-newsletter-n%C2%B037-giugno-2010/http://trifiro.info/newsletter/tp-newsletter-n%C2%B037-giugno-2010/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/8/9/2019 Newsletter T&P N38
2/13
TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT
AttualitA cura di Stefano Beretta e Luca DArco
STRESS SUL LAVORO: LA VALUTAZIONE SLITTA A FINE ANNO
Il termine del 31 agosto per rilevare e valutare il nuovo rischio da stress lavoro-correlato, sia
per i datori di lavoro pubblico che per quelli del settore privato, slitta al 31 dicembre, a seguitodell'emendamento introdotto al comma 12 dell'articolo 8 del Dl 78/2010 dal Senato.
Occorre ricordare che il comma 1-bis), articolo 28 del D.Lgs. 81 del 2008 stabilisce che la valutazione
dello stress lavoro-correlato deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 6, comma 8, D.Lgs. 81/08, e che il
relativo obbligo decorre dall'elaborazione delle predette indicazioni e comunque dal 1 agosto 2010. Ora
tutto rinviato al 31 dicembre 2010.
Abbiamo trattato diffusamente della questione nella scorsa newsletter, a cui si rimanda. Qui val la pena di
precisare che lo stress lavoro-correlato non deve essere confuso con il mobbing, che consiste in un
comportamento volutamente persecutorio, ripetuto per un apprezzabile periodo di tempo (6 mesi,
secondo la giurisprudenza), allo specifico scopo di indurre il dipendente alle dimissioni o comunque adestrometterlo dalla vita aziendale.
Il rischio da stress non connesso ad un comportamento volutamente stressante e la suavalutazione volta ad individuare le fonti che possono comportare infortuni o danni diretti alla salute
nonch a cogliere i segnali che possono indicare la presenza di stress.
Lintento quello di prevenire, ridurre o eliminare il problema migliorando, in tal modo, le condizioni di
salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta, quindi, di riconoscere nell'organizzazione del lavoro alcuni indicatori
di rischio che possono causare stress, quali:
orari di lavoro troppo lunghi
turni particolarmente faticosi
carichi di lavoro eccessivi
incertezza quanto alle mansioni e mancanza di formazione
posti di lavoro inadeguati, temperature elevate o basse, eccessivo rumore
In attesa delle indicazioni della commissione, i datori di lavoro avrebbero dovuto organizzarsi in proprio.
Peraltro, il comitato, appositamente istituito all'interno della commissione, ha temporaneamente sospeso
l'attivit, dopo che il Ministero del Lavoro ha espresso la necessit di approfondimenti nella materia.
La materia di particolare rilievo ed occorrono procedure certe che consentano interventi adeguati.Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi.
NEWSLETTER T&P N38 ANNO IV PAG. 2
Diritto del Lavoro
http://trifiro.info/newsletter/tp-newsletter-n%C2%B037-giugno-2010/http://trifiro.info/newsletter/tp-newsletter-n%C2%B037-giugno-2010/http://trifiro.info/newsletter/tp-newsletter-n%C2%B037-giugno-2010/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/8/9/2019 Newsletter T&P N38
3/13
TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT
Le Nostre Sentenze
NEWSLETTER T&P N38 ANNO IV PAG. 3
LA SENTENZA DEL MESE
LAFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE NON NECESSARIA LADDOVE ILLICENZIAMENTO SIA STATO INTIMATO PER VIOLAZIONI DEI DOVERIFONDAMENTALI CONNESSI AL RAPPORTO DI LAVORO OPPURE PER LEVIDENTECONTRASTO CON LA COSCIENZA COMUNE E CON LE REGOLE FONDAMENTALIDEL VIVERE CIVILE(Corte dAppello di Palermo, 9 giugno 2010)
La Corte dAppello di Palermo, rigettando uneccezione di illegittimit del licenziamento permancata affissione del codice disciplinare, ha affermato che l'affissione non risultavanecessaria, trattandosi di comportamenti vietati per legge in quanto contrari agli obblighifondamentali caratterizzanti il rapporto lavorativo.
Cos statuendo, il Giudice dAppello ha fatto corretta applicazione di principi pi volteaffermati in giurisprudenza dalla Corte di Cassazione: in tema di sanzioni disciplinari,nellambito del rapporto di lavoro, il principio di tassativit degli illeciti non pu essere intesonel senso rigoroso, imposto per gli illeciti penali dallart. 25 Cost., comma 2, dovendosi,invece, distinguere tra gli illeciti relativi alla violazione di prescrizioni strettamente attinenti
allorganizzazione aziendale, per lo pi ignote alla collettivit e quindi conoscibili solo seespressamente previste ed inserite, perci, nel codice disciplinare da affiggere ai sensi dellaLegge n. 300 del 1970, art. 7, e quelli costituiti da comportamenti manifestamente contrariagli interessi dellimpresa o dei lavoratori, per i quali non necessaria la specifica inclusionenello stesso codice disciplinare, poich, in questi ultimi casi, che possono legittimare ilrecesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il poteresanzionatorio deriva direttamente dalla legge (ex multis: 18 settembre 2009 n. 20270; Cass.23 agosto 2006 n. 18377; Cass. 25 settembre 2004 n. 19306; Cass. 1 settembre 2003 n.12735; Cass. 26 luglio 2002 n. 11108; Cass. 18 febbraio 1995 n. 1747; Cass. 18 giugno1996 n. 5583).
In termini pi generali, si affermato che laffissione del codice disciplinare costituisce,dunque, requisito essenziale per la validit del licenziamento solo quando questo costituiscala sanzione per linfrazione ad una disposizione corrispondente ad unesigenza peculiaredell'azienda, non quando riguardi doveri previsti dalla legge, o comunque appartenenti alpatrimonio deontologico di qualsiasi persona onesta (Cass. 10 maggio 2010 n. 11250).
Il licenziamento non dunque viziato, per violazione dellart. 7 legge n. 300/1970, anchequalora non sia dimostrata laffissione del codice disciplinare, nei casi in cui il lavoratore sisia reso autore di comportamenti rispetto ai quali lilliceit della violazione, perinadempimento dei doveri fondamentali connessi al rapporto o per levidente contrasto conla coscienza comune e con le regole fondamentali del vivere civile, possa essere conosciutaed apprezzata dal dipendente senza bisogno di previo avviso, ossia ogniqualvolta ilcomportamento sanzionato sia immediatamente percepibile come illecito.
(Causa curata da Damiana Lesce)
http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/8/9/2019 Newsletter T&P N38
4/13
8/9/2019 Newsletter T&P N38
5/13
TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT
LA SOTTRAZIONE DELLA DIREZIONE DI UN REPARTO SPECIALISTICO COSTITUISCEDEMANSIONAMENTO PER IL DIRIGENTE MEDICO(Tribunale di Pinerolo, ordinanza 15 marzo 2010)
La sottrazione della responsabilit dellattivit di ricerca e di assistenza in un reparto specialistico, seppure a fronte
dellassegnazione della medesima responsabilit per un diverso reparto specialistico, costituisce lesione del diritto
fondamentale allesplicazione della vita professionale del medico altamente specializzato e tale posizione soggettivarientra tra i diritti inviolabili del professionista quale lavoratore, la cui dignit tanto pi sensibile quanto pi alta sia
la qualificazione professionale. Con tale motivazione il Tribunale di Pinerolo ha accolto il reclamo proposto da un
dirigente medico da noi assistito, ordinando in via durgenza allente ospedaliero di assegnare nuovamente al
dirigente medico la responsabilit dei posti letto e dellattivit di ricerca relativi al reparto in precedenza diretto.
(Causa curata da Giacinto Favalli e Angelo Di Gioia)
ACCERTAMENTO INPS - NATURA AUTONOMA DEL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO(Tribunale di Milano, n. 2810, 22 giugno 2010)
LINPS, nel corso di un accertamento ha contestato ad una societ operante nel settore della ricerca e formazione,
la natura autonoma di numerosi contratti di collaborazione, sia Co.Co. Co., sia Co.Co.Pro., aventi ad oggetto servizi
di consulenza ed ha notificato il relativo verbale per omesso versamento dei contributi.Il verbale stato impugnato ed il Giudice del Lavoro di Milano ha dichiarato i contratti a progetto legittimi sotto il
profilo formale, mentre, sotto laspetto sostanziale, per quanto riguarda sia il Co.Co.Co., sia il Co.Co.Pro. ha ritenuto
che lIstituto Previdenziale non ha assolto allonere della prova a suo carico, in quanto sia in sede di accertamento,
sia in sede di costituzione in giudizio non stato in grado di fornire elementi idonei a dimostrare la natura
subordinata dei rapporti di lavoro, in particolare per quanto riguarda lassoggettamento al potere gerarchico e
disciplinare.
(Causa curata da Stefano Trifir e Mariapaola Rovetta)
NEWSLETTER T&P N38 ANNO IV PAG. 5
http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/8/9/2019 Newsletter T&P N38
6/13
TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT
Civile, Commerciale,
Assicurativo
CONSOB - DISCIPLINA DELLE
O P E R A Z I O N I C O N P A R T ICORRELATE
A cura di Francesco Autelitano eAlessandra Landi
Dopo un lungo iter di consultazione, il 12 marzo2010 la Consob ha finalmente dato
attuazione allart. 2391 bis cod. civ.,introducendo la normativa che disciplina le
operazioni realizzate dalle societ quotate e
dagli emittenti azioni diffuse con le c.d. parti
correlate , intendendosi per tali le societcontrollanti, quelle controllate ovvero quelle
soggette a comune controllo.
Lo scopo precipuo della disciplina quello di
garantire una maggiore tutela degli azionisti di
minoranza e degli altri portatori di interessi,
contrastando gli eventuali abusi, che potrebbero
scaturire nelle operazioni in potenziale conflitto
dinteresse effettuate con parti correlate (tra
queste, a mero titolo di esempio, fusioni,
acquisizioni, dismissioni, aumenti di capitaleriservati).
Il nuovo Regolamento Consob n. 17221 effettuauna distinzione delle operazioni con parti
correlate in ragione del superamento dideterminati parametri.
Operazioni di maggiore rilevanza:
sono quelle che superano la soglia del 5% di
almeno uno tra pi parametri (capitalizzazione di
borsa o patrimonio netto, attivo totale, passivit
totali). La soglia scende al 2,5% per le societ
controllate da unaltra societ quotata.
In tutti questi casi gli amministratori indipendenti
devono essere coinvolti nelle trattative, ricevendo
un flusso di informazioni e potendo chiedere
chiarimenti e formulare osservazioni agli esecutivi.
La delibera deve essere assunta dal consiglio di
amministrazione nella sua interezza, non potendo
formare oggetto di delega, e con il parere
vincolante degli indipendenti, che possono
avvalersi della consulenza di esperti esterni,
remunerati dalla societ. Qualora il CdA intendaprocedere malgrado lavviso contrario degli
indipendenti, loperazione deve essere approvata
dallassemblea, che decide - oltre che con le
maggioranze prescritte dal codice civile - anche
con il voto favorevole della maggioranza dei soci
non correlati (il meccanismo del cosiddetto
whitewash).
Al fine di garantire unadeguata trasparenza, le
operazioni di maggiore rilevanza devono essere
comunicate al mercato entro sette giorni dalladelibera, con indicazione del parere degli
indipendenti e degli eventuali consulenti.
Operazioni di minore rilevanza
Sono quelle che per dimensioni non superano la
soglia del 5% di nessuno dei parametri sopra
indicati. In questi casi previsto un parere
obbligatorio ma non vincolante da parte di un
comitato formato da amministratori non esecutivi,
in maggioranza indipendenti.
NEWSLETTER T&P N38 ANNO IV PAG. 6
Attualit
http://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/http://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/http://www.consob.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/8/9/2019 Newsletter T&P N38
7/13
TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT
In caso di parere negativo la societ tenuta ad
informare il mercato, alla scadenza del trimestre
di riferimento, sui motivi che hanno indotto ad
effettuare le operazioni malgrado tale parere.
Sono previste facilitazioni per le societ neo-
quotate (nei primi due anni dallammissione in
borsa) e per le societ di minori dimensioni
(fatturato e patrimonio netto inferiori ai 500
milioni di euro). Ferma restando la disciplina di
trasparenza, queste societ possono applicare
la normativa per le operazioni di minore rilevanza
anche alle operazioni di maggiore rilevanza.
Sono esen ta t e i n t u t t o o i n pa r t e
dallapplicazione della disciplina le operazioni di
importo esiguo; le operazioni ordinarie concluse
a condizioni equivalenti a quelle di mercato o
standard; le operazioni urgenti (quelle indifferibili
o legate a situazioni di crisi aziendale);
lassegnazione di compensi agli amministratori e
agli alti dirigenti in attuazione di politiche di
remuneraz ione g i passate a l vag l io
dellassemblea.
NEWSLETTER T&P N38 ANNO IV PAG. 7
Link:www.consob.it
DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE
http://www.trifiro.it/http://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_parti_correlate_20100625.htmhttp://www.consob.it/http://www.consob.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/8/9/2019 Newsletter T&P N38
8/13
TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT
NEWSLETTER T&P N38 ANNO IV PAG. 8
Assicu A cura di Bonaventur
azioniMinutolo e Teresa Cofano
ASSICURAZIONE
DELLA
RESPONSABILITCIVILE - CONDIZIONI
DELLAZIONE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilit civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, l'improponibilit dell'azione di risarcimento da parte
del danneggiato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta per
mezzo di raccomandata, secondo la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 , principio
avente natura processuale e perci da osservarsi anche nelle sentenze del giudice di
pace secondo equit, non trova applicazione quando il danneggiato sia stato
nell'incolpevole impossibilit di identificare l'assicuratore e di provvedere al detto
adempimento.
Ricorre tale incolpevole impossibilit quando il responsabile civile abbia rifiutato di
indicare l'assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera
raccomandata, poich non esiste nel nostro ordinamento un sistema di pubblicit nei
contratti assicurativi che consenta all'interessato di attingere le necessarie notizie.
(Cass. civ., 11 maggio 2010, n. 11634)
CONTRATTO DI
ASSICURAZIONE
SULLA VITA - CAUSA
CONCRETA
Causa del contratto lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cio, degli interessi che
lo stesso concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione
individuale della singola e specifica negoziazione, al di l del modello astratto
utilizzato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad
un contratto di assicurazione sulla vita stipulato da un privato per il rischio connesso
allo svolgimento dell'attivit di volo sportivo o da diporto - aveva interpretato la
clausola contrattuale che escludeva dall'assicurazione l'ipotesi di volo a bordo di
aeromobile non autorizzato senza tener presente in modo adeguato la finalit
concreta che l'assicurato intendeva perseguire con la stipula del contratto, tanto pi
che l'incidente si era verificato mentre questi viaggiava a bordo del proprio veicolo da
diporto, peraltro privo delle caratteristiche di un "aeromobile").(Cass. civ., 12 novembre 2009, n. 23941)
PROVA CIVILE -
SCRITTI PROVENIENTI
DA TERZI
Con sentenza n. 15169 del 23 giugno 2010 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, componendo il contrasto rinvenibile nella giurisprudenza della Corte,
hanno affermato il principio secondo cui le scritture private provenienti da terzi
possono essere liberamente contestate, non applicandosi alle stesse la disciplina
sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. n quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c.,
atteso che le stesse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio puramente
indiziario e che possono quindi contribuire a fondare il convincimento del giudice in
armonia con altri dati probatori acquisiti al processo.
http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/8/9/2019 Newsletter T&P N38
9/13
TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT
NEWSLETTER T&P N38 ANNO IV PAG. 9
La Corte di legittimit ha, peraltro, precisato che il principio deve essere attenuato in
considerazione della diversa valenza probatoria di alcune scritture provenienti da terzi
e, quindi, nell'ambito delle scritture private, deve riservarsi diverso trattamento a
quelle la cui natura le connota di una carica di incidenza sostanziale e processuale
intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne la
autenticit (nel caso di specie, trattandosi di scrittura privata proveniente da una
procuratrice della ditta, moglie del titolare, la Corte ha ritenuto che se, in senso
processuale, pu parlarsi di terzo estraneo alla lite, altrettanto non pu dirsi sul piano
sostanziale, quanto meno in ragione della qualifica institoria spettante al soggetto
stesso. Conseguentemente, la contestazione deve avvenire mediante la proposizione
di querela di falso).
(Cass. sez. unite, 23 giugno 2010, n. 15169)
http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/8/9/2019 Newsletter T&P N38
10/13
TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT
NEWSLETTER T&P N38 ANNO IV PAG. 10
Il Punto su...A cura di Vittorio Provera
LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
PER LA STABILIZZAZIONE E LA COMPETITIVIT
Il 31 maggio 2010 stato pubblicato il D.L. n. 78/2010 avente ad oggetto un complesso di
misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit economica.
Detto provvedimento - il cui obiettivo finale quello di ottenere un abbassamento del rapporto tra deficit e
pil dallattuale 5% al 2,7% nel 2012 attraverso tagli e misure di contenimento della spesa della Pubblica
Amministrazione, misure antievasione e per la sostenibilit finanziaria - contiene, altres, una serie di
disposizioni che incidono direttamente nella vita delle Societ e nei rapporti di lavoro privato.Riteniamo utile segnalare le disposizioni che maggiormente interessano questo particolare ambito.
In punto si evidenzia, innanzitutto, lart. 12, il quale stabilisce nuove regole per il pensionamento apartire dal 1 gennaio 2011. In sostanza, per i soggetti che intendono accedere alla pensione di
vecchiaia, maturando il requisito contributivo e let massima pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per
le donne nel settore privato), il trattamento pensionistico spetter decorsi 12 mesi dalla maturazione di
entrambi i requisiti. Anche per i lavoratori che intendono accedere al pensionamento di anzianit in base
alle regole vigenti, occorrer attendere 12 mesi dalla maturazione ed i requisiti (et anagrafica ed anni di
contribuzione). Per coloro che sono iscritti alla cd. gestione separata, laccesso al trattamento
pensionistico avverr decorsi i 18 mesi e successivi alla maturazione del doppio requisito (anagrafico e
contributivo).
Allart. 23 espressamente previsto che lAgenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza debbanopianificare i controlli nei confronti delle Societ che cessano la loro attivit entro un anno dallanascita; mentre larticolo successivo prevede specifici controlli per le Imprese che presentanodichiarazioni in perdita fiscale per pi di un periodo di imposta (in questo caso, per, sono da escludere le
situazioni in cui le perdite sono determinate da compensi erogati ad Amministratori e Soci). E, ancora,
allart. 28 stabilito che lAgenzia delle Entrate esegua dei controlli specifici nei confronti delle persone
che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i quali, in base
a controlli incrociati con le banche dati dellINPS, risultano versati i contributi previdenziali.
Con specifico riferimento alle retribuzioni e benefit corrisposti dalle Aziende si segnala, innanzitutto, la
nuova disciplina sulle stock options e sugli emolumenti variabili, di cui allart. 33, riguardante i
Dirigenti e soggetti che operano con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore
finanziario. In merito a detti istituti viene introdotta unaliquota fiscale addizionale del 10% sui corrispettivi
che sono riconosciuti ai Dirigenti e collaboratori sotto forma di stock options e di retribuzione variabile,
per la parte che eccede il triplo della retribuzione fissa. Sar lAzienda a trattenere direttamente la parte
fiscale al momento dellerogazione degli emolumenti.
Di segno opposto, invece, la disposizione contenuta dallart. 53 che, per il periodo 1 gennaio 2011 -
31 dicembre 2011, dispone sgravi fiscali e contributivi. Infatti sulle somme erogate ai lavoratoridipendenti del settore privato (a fronte di accordi o contratti collettivi, territoriali, aziendali) - se correlate ad
incrementi di produttivit, qualit, redditivit, innovazione, efficienza organizzativa, collegate allandamento
economico od agli utili dellImpresa od ad altri elementi indicativi del miglioramento della competitivit -
sar prevista lapplicazione di unimposta sostitutiva, sia dellIRPEF che delle addizionali regionali ecomunali, che dovrebbe essere pari al 10%, con un limite di 6 mila euro lordi di retribuzione, al netto
della contribuzione qualora il reddito di lavoro dipendente risulti pari o inferiore a 40 mila euro.
http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/8/9/2019 Newsletter T&P N38
11/13
8/9/2019 Newsletter T&P N38
12/13
TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT
CorrierEconomia - Corriere della Sera: 12/07/10LAVORO Quando la crisi aiuta gli studi
Intervista a Stefano Trifir
AIDP Newsletter: N6 Luglio 2010Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
di Giacinto Favalli
Corriere.it: 12/07/10LAVORO Quando la crisi aiuta gli studi
BLOG JOBtalk- JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 29/06/10
twitter 24job http://twitter.com/24jobChi dichiara il falso all'azienda che lo assume (mancanza dicarichi pendenti e di condanne) rischia il licenziamento
di Anna Maria Corna e Alessandra Landi
C&P - GIUSTIZIA: Giugno 2010
Una riforma necessariaIntervista a Salvatore Trifir
BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 16/06/10
twitter 24jobhttp://twitter.com/24jobLimportanza di essere onesto: il dipendente colto in fallo dallavideocamera non pu invocare la privacy, lo dice la Cassazione
di Stefano Beretta
Dirigenti Industria: Giugno 2010Riforma, Regole e Sanzioni sono indispensabili
di Salvatore Trifir
HR On Line - AIDP: N11 Giugno 2010Nuove norme sulla videosorveglianza
di Stefano Trifir
AIDP Newsletter: N5 Giugno 2010Non sempre lo scoutpu fare...lesploratore!
di Stefano Beretta
RASSEGNA
STAMPA
Trifir & Partners su twitter
http://twitter.com/TrifiroPartners
NEWSLETTER T&P N38 ANNO IV PAG. 12
Per richiedere la Newsletter T&P (versione in lingua italiana o inglese) scrivere a: [email protected] delle Newsletter T&P consultabile nella sezione Newsletter del sito www.trifiro.it
http://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-limportanza-di-essere-onesto-il-dipendente-colto-in-fallo-dalla-videocamera-non-pu%C3%B2-invocare-.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/mailto:[email protected]:[email protected]://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://trifiro.info/rassegna-stampa/aidp-newsletter-non-sempre-lo-scout-puo-fare-lesploratore/http://trifiro.info/rassegna-stampa/aidp-newsletter-non-sempre-lo-scout-puo-fare-lesploratore/http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?id=1&ida=1495&idn=171&idx=171-25http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?id=1&ida=1495&idn=171&idx=171-25http://trifiro.info/rassegna-stampa/riforma-regole-e-sanzioni-sono-indispensabili/http://trifiro.info/rassegna-stampa/riforma-regole-e-sanzioni-sono-indispensabili/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-limportanza-di-essere-onesto-il-dipendente-colto-in-fallo-dalla-videocamera-non-pu%C3%B2-invocare-.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-limportanza-di-essere-onesto-il-dipendente-colto-in-fallo-dalla-videocamera-non-pu%C3%B2-invocare-.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-limportanza-di-essere-onesto-il-dipendente-colto-in-fallo-dalla-videocamera-non-pu%C3%B2-invocare-.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-limportanza-di-essere-onesto-il-dipendente-colto-in-fallo-dalla-videocamera-non-pu%C3%B2-invocare-.htmlhttp://twitter.com/24jobhttp://twitter.com/24jobhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://trifiro.info/rassegna-stampa/una-riforma-necessaria/http://trifiro.info/rassegna-stampa/una-riforma-necessaria/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-chi-dichiara-il-falso-allazienda-che-lo-assume-mancanza-di-carichi-pendenti-e-di-condanne-ris.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-chi-dichiara-il-falso-allazienda-che-lo-assume-mancanza-di-carichi-pendenti-e-di-condanne-ris.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-chi-dichiara-il-falso-allazienda-che-lo-assume-mancanza-di-carichi-pendenti-e-di-condanne-ris.htmlhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2010/06/dr-job-chi-dichiara-il-falso-allazienda-che-lo-assume-mancanza-di-carichi-pendenti-e-di-condanne-ris.htmlhttp://twitter.com/24jobhttp://twitter.com/24jobhttp://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/http://archiviostorico.corriere.it/2010/luglio/12/Lavoro_Quando_crisi_aiuta_gli_ce_0_100712063.shtmlhttp://archiviostorico.corriere.it/2010/luglio/12/Lavoro_Quando_crisi_aiuta_gli_ce_0_100712063.shtmlhttp://trifiro.info/rassegna-stampa/il-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo/http://trifiro.info/rassegna-stampa/il-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo/http://trifiro.info/rassegna-stampa/lavoro-quando-la-crisi-aiuta-gli-studi/http://trifiro.info/rassegna-stampa/lavoro-quando-la-crisi-aiuta-gli-studi/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/8/9/2019 Newsletter T&P N38
13/13
TRIFIR & PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMA GENOVA TORINO TRENTO WWW TRIFIRO IT
TRIFIR & PARTNERS AVVOCATI
Trifir & Partners ha sede a Milano e filiali a Roma, Genova,
Torino e Trento. Fondato negli anni 60 dallAvvocato
Salvatore Trifir, oggi annovera 80 professionisti e
collaboratori coordinati dai Partners.
Leader nel Diritto del Lavoro, Trifir & Partners fornisceassistenza anche in numerose aree del Diritto Civile, e in
particolare del Diritto Societario,Assicurativo, Commerciale,
Finanziario,Industriale e Sportivo.
Lo Studio, interlocutore delle pi importanti aziende nazionali
e multinazionali, dispone di una rete di qualificati
corrispondenti in tutta Italia, Europa, Stati Uniti, Cina e
Emirati Arabi assicurando la presenza diretta dei propri
avvocati in tutto il territorio nazionale e estero.
Dotato di tutti i pi moderni sistemi di comunicazione, con tecnologie di supporto continuamente
aggiornate, Trifir & Partners dispone di una fra le pi prestigiose biblioteche giuridiche, sia cartacee chemultimediali. Lo Studio centro di riferimento per la formazione professionale, la partecipazione a
convegni, la redazione di articoli per i maggiori quotidiani e le riviste specializzate e la redazione di
pubblicazioni e libri.
Aree di Attivit
Diritto del Lavoro
Diritto Societario
Diritto Assicurativo
Diritto Commerciale
Diritto Finanziario
Diritto Industriale
Diritto Sportivo
Milano20122, Via S. Barnaba 32
Tel.: + 39 02 55 00 11 Fax.: + 39 02 54 60 391; + 39 02 55 185 052; + 39 02 55 013 295
Roma
00192, Lungotevere Michelangelo 9
Tel.: + 39 06 32 04 744 Fax.: + 39 06 36 000 362; + 39 06 32 12 849
Genova16121, Piazza della Vittoria 12
Tel.: + 39 010 58 01 39; + 39 010 56 22 62 Fax.: + 39 010 58 28 71
Torino
10121, Via Raimondo Montecuccoli 9
Tel.: + 39 011 52 10 266 Fax.: + 39 011 51 19 137
Trento
38122, Via Galileo Galilei 24
Tel.: + 39 0461 26 06 37 Fax.: + 39 0461 26 44 41
[email protected] www.trifiro.it http://twitter.com/TrifiroPartners
RealizzazioneNewsletter:Em
anuelaZocchi
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/mailto:[email protected]://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.emanuelazocchi.com/http://www.emanuelazocchi.com/http://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/mailto:[email protected]:[email protected]://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/Top Related