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Trento, 15/11/17 | Corso “Licenze d'autore: le frontiere live e web della musica” | 3. Tutela del brand in campo musicale Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. Corso di formazione “Licenze d'autore: le frontiere live e web della musica” (Trento, novembre 2017) 3° incontro Mercoledì 15/11/2017 Tutela dell'immagine dell'artista e del brand in campo musicale

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Parte 1

LA TUTELA DIIDEE E INFORMAZIONI

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ma allora...

qual è di fatto l'unico modo per tutelare una semplice ideao una semplice informazione?

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Codice proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005)Art. 98 (Informazioni segrete)

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo

sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

[continua...]

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[...continua]

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

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LA TUTELA ATTRAVERSO IL CONTRATTO

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Accordo di non divulgazione (NDA)

É un negozio giuridico di natura sinallagmatica che designa alcune informazioni come confidenziali e con il quale le parti si impegnano a mantenerle segrete, pena la violazione dell'accordo stesso e il decorso di specifiche clausole penali in esso contenute. In altre parole è un contratto attraverso il quale le parti decidono di non svelare le informazioni indicate dall'accordo. Esso crea una relazione confidenziale tra le parti al fine di proteggere qualsiasi tipo di segreto industriale, salvaguardando informazioni commerciali non pubbliche.

[continua...]

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[continua...]

Tali accordi sono spesso firmati quando due aziende o privati pensano di fare affari assieme e necessitano la comprensione dei processi commerciali dell'altra parte con il solo scopo di valutare le potenziali relazioni d'affari. Gli accordi di non divulgazione possono essere mutui (cioè entrambe le parti sono limitate nell'uso del materiale ricevuto) o possono limitare una sola delle parti.

[fonte: Wikipedia]

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Parte 2

I DIRITTI DI IMMAGINE

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Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso.

Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.

Il diritto connesso degli artt. 96-97-98 LDA

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Parte 3

LA TUTELA DEL BRAND:PRINCIPI GENERALI

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Il marchio e gli altri segni distintivi

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marchioinsegna

nomi a dominio

ditta

denominazionigeografiche/d'origine

nome

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Distintivi in che senso?

Sono segni distintivi gli elementi che hanno funzione di identificare un determinato imprenditore, un determinato luogo dove si esercita l’impresa, un determinato prodotto,per differenziarli agli occhi del pubblico dei consumatori.

→ concetto fondamentale di capacità distintiva:

ha capacità distintiva un segno che possiede sufficienteoriginalità e novità, e quindi non provoca confusione conaltri segni utilizzati da altri imprenditori.

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La ditta (art. 2563 Cod.Civ.)

E' il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua impresa.È formato da un elemento necessario (cognome o sigla dell’imprenditore) e facoltativamente anche da un elemento di fantasia (parole liberamente scelte) salvo il caso di trasferimento dell’azienda.

L’imprenditore non può adottare una ditta uguale o simile a quella usata da altro imprenditore. Quando c’è rischio di confusione una delle due ditte deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.L’obbligo di differenziazione grava: ● sul titolare della ditta iscritta posteriormente al registro delle

imprese;● sul titolare della ditta usata posteriormente (in caso di impresa non

soggetta a registrazione).

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L'insegna (art. 2568 Cod.Civ.)

E' il segno o il complesso di segni che identificano i locali dove si esercita l’impresa: essa ha particolare importanza per quelle aziende il cui servizio è offerto proprio nei locali medesimi (bar, ristoranti, negozi, discoteche).

L'insegna deve avere una propria capacità distintiva, ossia deve presentare il requisito dell'originalità, deve corrispondere a verità e novità, ossia non deve provocare confusione, in riferimento all'oggetto e al luogo deputati all'attività, con l'insegna utilizzata da un altro imprenditore.

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Il marchio: definizione

Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre.

Il diritto di marchio di acquisisce per mezzo di una registrazione presso apposito ufficio pubblico. Tuttavia la legge prevede un tutela (benché minore) anche al cosiddetto “marchio di fatto” (cioè non registrato, ma comunque utilizzato e riconosciuto dal pubblico come sufficientemente distintivo).

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Non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda:

a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. [...]

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Requisiti per registrare un marchio (art. 12 CPI)

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c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. […]

d) siano identici ad un marchio già da altri registrato […]

g) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto [...]

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Requisiti per registrare un marchio (art. 12 CPI)

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1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. […]

4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva.

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La capacità distintiva nel marchio (art. 13 CPI)

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Salve le ipotesi di tutela del marchio di fatto, i diritti esclusivi per la tutela del marchio sono conferiti con la registrazione.Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda.La registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.La registrazione dura dieci anni dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi.La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

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Quanto dura la tutela del marchio? (art. 15 e 16 CPI)

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1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio.Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

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Che diritti ha il titolare di un marchio? (art. 20 CPI)

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c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. [...]

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Che diritti ha il titolare di un marchio? (art. 20 CPI)

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Come si registra un marchio?

La registrazione di un marchio si effettua presso un apposito ufficio pubblico e dura 10 anni rinnovabili.

I marchi nazionali si registrano presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), sia direttamente (presso la sede di Roma), siaper il tramite delle Camere di Commercio.

→ costo minimo: 177 euro

I marchi europei si registrano presso l’EUIPO - Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (Alicante).

→ costo minimo: 850 euro + onorari

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Parte 4

TIPOLOGIE PARTICOLARIDI MARCHIO

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Marchio rinomato e agganciamento

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Marchio rinomato e agganciamento

“Ti piacciono lechitarre Fender?

Noi facciamochitarre

tipo Fender!”

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Marchio di forma

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Marchio di forma

Anche se...

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

[Art. 9 CPI]

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Marchio di colore

marchio registrato da Burberry Ltd.

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Marchio sonoro

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Parte 5

IL NOME E ALTRISEGNI DISTINTIVI

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La tutela del nome e dell'immagine come brand

Per alcuni soggetti (ad esempio, gli artisti), i principali segni distintivi, in quanto persone fisiche, sono il nome (al quale è equiparato lo pseudonimo) e l’immagine: questi segni identificano la persona e, quindi, la distinguono.

Il diritto al nome è previsto e tutelato dagli artt. 6 e 7 cod. civ. come diritto della personalità e come diritto alla distinzione: consiste, infatti, nel potere di uso esclusivo del nome da parte del titolare.

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La tutela del nome e dell'immagine come brand

Art. 83, Legge 633/1941

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.

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Confine tra nome e marchio: la storia di Fiorucci“Elio Fiorucci si riprende il suo nome, anche se aveva venduto il suo cognome. Lo ha deciso il Tribunale di I° grado UE in un procedimento intentato dallo stilista contro la multinazionale giapponese Edwin Co., alla quale aveva ceduto la sua società nel 1990 con l'autorizzazione all'uso del marchio "Fiorucci", ma senza fare alcuna menzione al nome di battesimo "Elio".Fatto sta che nel 1997 la Edwin chiese la registrazione del marchio europeo "Elio Fiorucci", cosa che allo stilista non è mai andata giù, finché nel 2003 si è rivolto all'ufficio marchi europeo (UAMI). In una prima decisione questo gli aveva dato ragione, ma poi ad un ricorso della Edwin gli diede torto.Fiorucci è andato avanti, fino al Tribunale, il quale ha stabilito che a norma del regolamento n. 40/94 il marchio comunitario è nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore (in particolare del diritto al nome).” [fonte: Wallstreetitalia.com]

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Quale tutela per il nome di una band?

La legge italiana non ha una norma che se ne occupi specificamente. Ad ogni modo, la giurisprudenza, a seconda delle circostanze, lo ha avvicinato ad altre fattispecie previste dall'ordinamento, applicandovi i relativi principi giuridici.

Il più delle volte è possibile considerare il nome di una band alla stregua della ditta (art. 2563 e seguenti cod.civ.) che sostanzialmente rappresenta il nome al di sotto del quale un'impresa svolge la sua attività.In alcuni casi specifici, il nome della band può anche assurgere allo status di vero e proprio marchio registrato (se vi è una formale registrazione) oppure come semplice marchio di fatto.

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Il “marchio” del web: il nome a dominio

“I problemi giuridici sorgono nella registrazione di un nome di dominio coincidente con un marchio, soprattutto se celebre, perché sinora il principio base della registrazione di un host name è consistito nella tempestività della registrazione, risultando di proprietà di chi per primo lo ha registrato (first come, first served).Ciò ha portato ad un acquisto selvaggio dei nomi di dominio più semplici da ricordare, perché costituiti da parole di uso comune o da marchi celebri, al fine di rivenderne in un secondo tempo la proprietà ai soggetti interessati e ad un prezzo assai più elevato di quanto corrisposto per la registrazione (c.d. cybersquatting o domain grabbing).” [fonte: Dirittodellinformatica.it]

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Il “marchio” del web: il nome a dominio

Per il diritto italiano, storico fu il caso Armani Spa contro Luca Armani (piccolo imprenditore di Treviglio) per la titolarità del dominio armani.it, che portò a una sentenza del Tribunale di Bergamo (Sent. 3 marzo 2003) che rappresenta una pietra miliare per la giurisprudenza su questa materia.

Luca Armani aveva registrato prima il dominio (regolarmente). Tuttavia il tribunale riconobbe che ci potesse essere confusione con il marchio della celebre casa di moda e che quindi venisse meno il principio first come first served.

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L'ancora di salvezza dell'art. 2598 Cod.Civ.

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

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