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THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY+ ENVIRONMENTAL QUARTERLY MAGAZINE VOL.17 - N.2 Apr-Jun 2019 International Ship& Port Facility Security Code part 1 - introduction on its structure

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THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY + ENVIRONMENTAL QUARTERLY MAGAZINE

VOL.17 - N.2Apr-Jun 2019

International Ship & Port Facility Security Code

part 1 - introduction on its structure

10 RIFLESSIONI SUL RUOLO DEL CSE CSE Planner

25 EVENTS CALENDAR I prossimi eventi del settore

16 TECHNO NEWS Le ultime notizie del mondo HSE

04 INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE part I - introduction on its structure

INTHISISSUE

HS+E MAGAZINE Apr-Jun 2019 / VOL. XVII - N.2

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Thomas Richter pag. 18Kieran Osborn pag. 20

Mindaugas Petrutis pag. 22

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Fabiana Sussich

International Ship & Port Facility Security Code

part 1 - introduction on its structure

T he marine environment and maritime safety are guaranteed by several

maritime conventions and legislations whose need usually arose from maritime accident or disaster, with the intention to enhance maritime safety and to preserve the integrity of marine life.

In 1912 safety regulation reform was an outcome of the Titanic tragedy. In response to the ineffectiveness of communication between the Titanic and the steamship Californian, the Radio Act of 19121 imposed for the first time a requirement for a licensed radio operator to be on duty all the time.

The International Conference on Safety of Life at Sea (SOLAS) was held for the first time in 1914 , with thirteen countries attending the convention, including Great Britain and the United States. The treaty was signed on January 20, 1914 in London but it became effectively only in July 1915. The treaty attempted to improve inadequate safety measures (such as safety of navigation, ice patrols and life-saving appliances) that contributed to the sinking of the Titanic. It was decided, for example, that from the time the treaty entered into force, enough lifeboats for everyone must be present on board. Several versions were adopted after 1914 and starting in 1974 amendments enter automatically into force on a defined date instead of being subjected to approval, unless

opposition is presented from an agreed number of parties2.

The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) was signed on 2 November 1973 at IMO3. After a succession of tanker accidents in 1976-1977 the Protocol of 1978 was adopted; since the previous MARPOL 1973 Convention had not yet entered into force the 1978 MARPOL Protocol incorporated the original Convention. The combined Convention entered into force on 2 October 1983. Currently MARPOL is been updated by various amendments through the years.

ISPS CodeThe International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code was enacted by the SOLAS Conference in 2002 and entered into force on July 1st 20044, eighteen months after the SOLAS conference. The Code was a response to a huge disaster that, in contrast to the others, happened ashore; after the four coordinated 9/11 terrorist attacks in the United States, legislation to protect ships and ports was sought, also in view of the Limburg bombing on October 6th of the same year5.

The International Maritime Organization (IMO) affirmed in fact that the ISPS Code was developed in response to the perceived threats to ships and port facilities in the wake of the 9/11 attack6.

1 https://earlyradiohistory.us/sec023.htm#part0502 www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofSOLAS/Pages/default.aspx3 www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Pages/default.aspx4 http://www.imo.org/en/OurWork/Security/Guide_to_Maritime_Security/Pages/SOLAS-XI-2%20ISPS%20Code.aspx5 https://www.ogj.com/articles/2002/10/initial-results-of-limburg-tanker-investigation-indicate-terrorist-attack.html6 http://www.imo.org/en/OurWork/Security/Guide_to_Maritime_Security/Pages/Default.aspx

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Some security measure were already in force before the implementation of the SOLAS with the ISPS Code; in 1985 the hijacking of the cruise ship Achille Lauro (that ended with the death of one passenger)7 entailed the development of the Unlawful Acts against the Safety of maritime navigation (SUA)8. On the IMO website a record of documents relevant to maritime security issued by IMO can be found9.

The importance that IMO gave to protection can be understood from the theme for 2004: “IMO 2004: Focus on maritime security”. IMO worked together with governments, government agencies, local administrations and with shipping and port industries. The Code was acting as a support for the new Chapter XI-2 – Special measures to enhance maritime security of SOLAS, with its 13 Regulations4.

Article 3 in Chapter XI-2 of SOLAS states: “In respect of international shipping, Member States shall apply in full, by 1 July 2004, the special measures to enhance maritime security of the SOLAS Convention and Part A of the ISPS Code, in accordance with the conditions and with respect to the ships, companies and port facilities referred to therein.” Contracting parties are listed in the website: www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx)

The Code applies to all passenger ships, to high-speed craft and all cargo ships of 500 gross tones and more, on international voyages, to mobile offshore drilling units and to port facilities serving such ships engaged on international voyager. Contracting governments can also decide to expand the application to port facilities within their territory which do not usually, but only occasionally, interact with ships on international voyages10.

The Code is composed by two sections: Part A is mandatory and delineates in depth maritime and port security-correlated requirements which SOLAS contracting governments, port authorities and shipping companies must comply with; in part B there is instead a series of guidelines suggesting how to meet the provisions established in part A.

The main objectives of the ISPS Code11 include:

` establishment of an international framework that fosters cooperation between contracting governments, government agencies, local administrations and the shipping and port industries, in assessing and detecting potential security threats to ships or port facilities used for international trade, so as to implement preventive security measures against such threats

` determining the respective roles and responsibilities of all parties concerned with safeguarding maritime security in ports and on board ships, at the national, regional and international levels

` to ensure that there is early and efficient collation and exchange of maritime security-related information, at national, regional and international levels

` to provide a methodology for ship and port security assessments, which facilitates the development of ship, company and port facility security plans and procedures, which must be utilized to respond to ships' or ports' varying security levels

` and to ensure that adequate and proportionate maritime security measures are in place on board ships and in ports.

Regulation 1 in Chapter XI-2 of SOLAS defines12 a "port facility" as a location where the ship/port interface takes place, including areas like anchorages, waiting berths and approaches from seaward, if appropriate. The ship/port interface is the interaction that arises when a ship has a direct and immediate effect on port services or when there is an actions involving the movement of persons or goods to or from the ship.

7 http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/october/7/8 http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/SUA-Treaties.aspx9 www.imo.org/en/OurWork/Security/Guide_to_Maritime_Security/Guidance/Pages/Guidance_home.aspx10 ISPS Code, part A - Application11 ISPS Code, part A - Objectives12 SOLAS, chapter XI-2

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International ship and port facility security code

Regulation 10 demands that Port facilities fulfill the relevant requirements of chapter XI-2 and part A of the ISPS Code, taking into account the guidelines given in part B of the Code. Regulation 4 gives the same provisions but they are referred to companies and to ships. Specific companies responsibilities in terms of security are set in Regulation 5.

The European Community has ratified the ISPS Code emitting the EC Regulation (EC) No 725/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on enhancing ship and port facility security, designating a “competent authority for maritime security" as the one in charge of the coordination, implementation and monitoring of the application of the security measures that ships and port facilities must apply in accordance with the Regulation.

Changes introduces by the ISPS Code

One of the remarkable change is that contracting governments to the 1974 SOLAS Convention must set security levels that ships have to comply with, whatever their origin. Every ships intending to enter a port must provide in advance to the competent authority information relating to its international ship security certificate, the current levels of safety and the level at which they have previously operated, and also any other appropriate information concerning security.

A Declaration of Security is needed when a ship and a port facility operate at two different level of security.

Contractor governments are required to exchange information regarding security threats and Governments are obliged to share security-related information with ships and port facilities. On their side, personnel on board ships or working in port facilities have to be informed about security risks and they have the duty to report security concerns to the pertinent authorities for their assessment.

In every state a competent authority for maritime security had to be selected in order to coordinate, implement and monitor the application of the security measures required by the Code as they concern to ships and port facilities. For Italy the designated competent authority is MARICOGECAP, the general command of the Italian coast guards, based in Rome.

Generally speaking ISPS provides a skeletal structure designed to standardize risk evaluation and demand a minimum security requirements. For ships it requires:

` a ship security plan

` a ship security office

` specific onboard equipment.

For port facilities the minimum requirements are:

` a port facility security plan

` a port facility security officer.

Monitoring and controlling access and the activity of people and cargoes, as well as security communication that is always accessible, are also required activities.

Several figures (port security officer, ship security office, company security office and port facility security officer) have to be designed as responsible persons for security.

Security levels Three well distinct security levels have been defined13.

Security level 1 means the level for which minimum appropriate protective security measures shall be maintained at all the times.

Security level 2 means the level for which appropriate additional protective security measures shall be maintained for a period of time as a results of heightened risk of a security incident.

Security level 3 means the level for which further specific protective

13 ISPS Code, part A - Definitions

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International ship and port security facility code

security measures shall be maintained for a limited period of time when a security incident is probable or imminent, although it may not be possible to identify the specific target.

A security incident is (as defined in Regulation 1 of Chapter XI-2 of SOLAS) “any suspicious act or circumstance threatening the security of a ship, including a mobile offshore drilling unit and a high speed craft, or of a port facility or of any ship/port interface or any ship to ship activity”.

Only the competent authority can decide the security level of a nation or of a port facility.

Port facility security assessment and port facility security plan

The port facility security assessment (PFSA) is the starting point of the port facility security plan (PFSP). The contracting governments have the responsibility to carry out the PFSA but they also have the faculty to delegate the duty. The Italian Government decided to delegate the Port Authorities for this procedure.

The PFSA is a crucial risk analysis of all port facility’s processes in order to establish which element are more vulnerable and/or are more probable to be the subject of attack

In the ISPS Code the four elements that must be present in the assessment are indicated. The first one is the identification and the evaluation of the infrastructures and of other parts that are important to be protected from harm; the second element is the identification of the potential threats and the probability that this type of

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Fabiana Sussich: chemist, is a certified Port Facility Security Officer. She is also an ADR and RID consultant and expert in maritime transportation of dangerous goods. She works at the Studio Associato Pettenati Turchetto in Trieste where she is also involved in training activities.

event could occur, in order to plan out the security measures. The third requested element of a PFSA consist of identification, selection and prioritization of measures intended to prevent malicious events. The fourth element is the identification of inadequacies, deficiencies in infrastructures, procedures or related to human resources.

Art 3, comma 6. In spite of paragraph 15.4 of Part A of the ISPS Code (stating that the PFSA shall periodically be reviewed and updated when major changes occurs in the port facility), according to the EC Regulation (EC) No 725/2004, the periodic review of the port facility security assessments shall be carried out at the latest five years after the assessments were carried out or last reviewed.

On the basis of the PFSA the port facility security plan shall be evolved and then sustained. The PFSP is intended to guarantee the application of the measures identified to protect persons and facilities from a security incident. Several tasks have to accomplish in preparing the plan. Not in an exhaustive way, some of them will be described below.

Unauthorized access to the port facility, to ships or in restricted areas must be avoided, as well as the introduction of weapons or dangerous goods that could harm people or damage properties; measure have to be taken to prevent those potential threats. If security breaches occur, port facilities shall have appropriate procedures on how to respond to the charge and how to proceed to an evacuation if needed. Procedures and measures to respond to a ship security alert have to be inserted in

the PFSP as well as the procedures to be used when personnel or visitors to the ship (including labor organizations and representatives of seafarers' welfare) must be evacuated.

The description of personnel’s duties, the contact details of the Port facility security officer, and the measures taken to safeguard information contained in the plan have to be included in the plan itself.

Generally speaking, all the critical issues of the port facility must be evaluated, in order to carefully consider which actions have to be taken; measures and procedures shall be fit to the three security levels. For each feature that needs to be evaluated, part B of the ISPS Code gives a detailed guidance.

The plan shall be approved by the competent contracting government.

ConclusionsA brief ISPS Code description has been given here aiming at focusing attention not only on safety but also on security aspects in port facilities and onboard ships. In a following part much more attention will be given to port facility responsibilities and duties.

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International ship and port facility security code

Giuseppe Semeraro

riflessioni sul

RUOLO DEL CSE

PREMESSA

Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione (CSE) nei cantieri, a legislazione invariata, sono in continua evoluzione. Ciò perché la giurisprudenza di merito e di legittimità continua ad essere piuttosto incoerente nel definire con certezza i suoi ambiti operativi e quindi le conseguenti responsabilità.

Cerchiamo di fare il punto della situazione (cosa ambiziosa e tutt’altro che semplice).

Prima di entrare nel merito di alcun compiti peculiari del CSE, si ritiene necessario puntualizzare, seppur sinteticamente, tutti i compiti del CSE stabiliti dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08.

Il coordinatore per l’esecuzione:

` verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’attuazione del PSC e della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro

` verifica l’idoneità del POS delle imprese e la sua coerenza con il PSC

` adegua il PSC e il fascicolo dell’opera alla evoluzione dell’opera e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette al migliorare la sicurezza

` verifica che le imprese esecutrici adeguino, quando necessario, il proprio POS

` organizza tra i datori di lavoro, inclusi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione

` verifica l’attuazione di quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro in merito al ruolo dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza

` segnala al committente, previa contestazione scritta, alle imprese e ai lavoratori autonomi, non solo le violazioni al PSC, ma anche agli articoli 94, 95, 96 e 97 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e mette in atto gli adempimenti conseguenti stabiliti dettagliatamente dalla legge (in caso di inerzia del committente, segnala le stesse violazioni agli organi di vigilanza e controllo)

` sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni sino alla verifica degli avvenuti adeguamenti

RUOLO DEL CSE NEL COMPLESSO

Non si può non desumere dalla lettura dell’art. 92 del D.Lgs. 81/08, in sintesi surricordato, che il ruolo del CSE non è da ritenersi di tipo formale, ma richiede azioni precise (figura 1 – sintesi delle azioni di controllo del CSE), non soltanto nel campo del coordinamento dei lavori1, ma anche nel campo del controllo dell’attuazione della sicurezza progettata (PSC, POS ed altri documenti simili) e comunque di quella “minima inderogabile” stabilita dalla

1 Per la verifica questo è l’unico ambito di competenza previsto a carico dei coordinatori della sicurezza da parte della direttiva 92/57/CEE

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legge (conformità agli articoli 94, 95, 96 e 97 c. 1 del D.Lgs. 81/08), da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi. Particolare rilievo rivestono i citati articoli 95, 96 e 97 c. 1 del D.Lgs. 81/08, sugli obblighi delle imprese esecutrici e delle imprese affidatarie, che richiedono controlli da parte del CSE sull’organizzazione del cantiere (modalità adottate per recintare il cantiere e delimitare le aree di lavoro pericolose, conforme allestimento dei servizi igienico assistenziali, modalità di stoccaggio dei materiali, gestione dei rifiuti con particolare riferimento di quelli speciali pericolosi e in generale di ordine del cantiere), sulle attrezzature, mezzi e impianti utilizzati (sulla loro conformità, sui controlli e le verifiche di legge effettuati, sullo stato manutentivo), oltre che sulle modalità di esecuzione dei lavori.

La giurisprudenza interpreta che tale ruolo del CSE richieda un’attività di “alta vigilanza”, non riconducibile a quella operativa (di tipo constante) richiesta al datore di lavoro delle imprese esecutrici e alla propria organizzazione di cantiere (dirigenti e preposti). Ma è altrettanto vero che la stessa puntualizza che “il controllo sul rispetto delle previsioni di piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni”. (sentenza della Cassazione penale, sez. VII, 19 maggio 2017, n. 25212)

In un’altra sentenza della Cassazione penale (Cass. Pen., sez. IV, sez. IV, del 29 dicembre 2017, n. 57974), la Corte Suprema sintetizza al meglio il concetto di “alta vigilanza”:

` “la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha per oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative e alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo”

Quindi sono di competenza del CSE il controllo sul rischio ambientale, sul modo con cui si organizzano le attività di lavoro, sulle modalità di esecuzione delle procedure lavorative e sui rischi di interferenza (dovuti alle attività di più imprese, anche in assenza della contemporaneità), che non sia esclusivamente un rischio specifico propria delle attività delle imprese.

Inoltre, sulla questione dell’alta vigilanza un'altra recente sentenza della Cassazione penale (Cassazione Penale, Sez. 4, 10 marzo 2017, n. 11739 - Infortunio mortale per contatto con linea elettrica aerea) ha specificato inoltre che:

` “… [il CSP/CSE] aveva l’obbligo di indicare non solo il rischio elettrico presente in zona, ma anche i modi di evitarlo; e, soprattutto, … l'obbligo di verifica dell'applicazione delle norme antinfortunistiche e di vigilanza sulla esatta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza. A fronte di ciò, ed a parte i due sopralluoghi eseguiti dal coordinatore, egli ha sostanzialmente omesso di verificare quali fossero le caratteristiche del macchinario destinato ad essere usato in un cantiere caratterizzato dalla presenza di un elettrodotto in quota, e se l'impiego di detto macchinario potesse o meno entrare in contatto con i cavi dell'alta tensione;

` Il fatto che allo stesso spettasse solo l'alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori e che non dovesse essere costantemente presente in cantiere è riconosciuto dalla stessa Corte di merito, ma ciò non lo esimeva dai compiti sopra richiamati e specificamente indicati dalla normativa.”

Dunque, il ruolo del CSE, pur non richiedendo una presenza constante in cantiere, comporta una frequenza del cantiere piuttosto assidua, tale da scongiurare vuoti di controllo nelle varie fasi di lavoro in cui si articola l’esecuzione dell’opera. Quindi, sopralluoghi misurati sul numero delle fasi di lavoro (figura 2), che consentano l’accertamento della conformità del modo di lavorare (procedure di lavoro) alle norme in ogni fase di lavoro o almeno in quelle a maggior rischio infortunistico, cosiddette critiche.

Quindi, le azioni di verifica che il CSE deve mettere in atto devono avere una periodicità significativa e non burocratica, cioè dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie. (Sentenza della Cassazione penale, sez. VII, 19 maggio 2017, n. 25212)

Se così non fosse, i coordinatori si asterrebbero volontariamente dal frequentare il cantiere, soprattutto nei periodi a maggior rischio infortunistico, in modo da eludere responsabilità. ▶

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verifica, tramite azione di controllo e coordinamento, l'attuazione del PSC e delle relative procedure di lavoro

modalità del controllo e coordinamento

caso A

caso B

caso C

contesta le non conformità non appartenenti ai punti successivi

1. contesta per scritto le non conformità agli art. 94, 95, 96, 97.1 e al PSC [art. 92 c. 1 lett. e) d. lgs. 81/2008]

sospende, in caso di pericoli imminenti, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. [art. 92 c. 1 lett. e) d. lgs. 81/2008]

2. segnala al committente/responsabile dei lavori, con proposta di sospensione delle lavorazioni a rischio o la risoluzione del contratto, le conformità del punto precedente se già contestate in precedenza. [art. 92 c. 1 lett. e) d. lgs. 81/2008]

salvo che le non conformità possono essere prontamente rimosse, è opportuno emettere un rapporto del sopralluogo, a prova del controllo

3. segnala agli organi di vigilanza le non conformità già segnalate dal committente/responsàbile dei lavori se costitui non adotta alcun provvedimento. [art. 92 c. 1 lett. e) d. lgs. 81/2008]

frequenza del controllo e coordinamento

"nel caso in esame, l'imputato, nella qualifica di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ..., avrebbe dovuto, in occasione delle visite periodiche al cantiere, tenersi esattamente informato circa lo sviluppo delle opere in corso controllando in ciascuna fase ed in specie per quelle in cui erano stati individuati specifici rischi, la predisposizione in modo adeguato delle necessarie misure di sicureza." [cass. pen., sez.4, 17 agosto 2011, n.32142]

"si tratta di un compito definito di "alta vigilanza" che, seppur non necessariamente deve implicare una continua presenza nel cantiere, deve tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l'incolumità degli operatori." [cass. pen., sez.4, 7 aprile 2014, n.15484]

fig. 2 - l'alta vigilanza del CSE comunque richiede una frequenza del cantiere piuttosto assidua per consentirgli di adempiere correttamente a tutti i compiti disposti dall'art. 92 del D.Lgs. 81/08

fig. 1 - sintesi delle zioni di controllo da parte del CSE nei confronti della attività lavorative svolte dalle imprese affidatarie ed esecutrici e dai lavoratori autonomi

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CSE Planner

fig. 3 - verbale di coordinamento

e controllo come strumento efficace

ad aggiornare ed integrare il PSC

verbale di controllo e coordina- mento

PSC

VERIFICARE E NON ASSICURARE

Molti asseriscono che compito del coordinatore è quello di “verificare” la conformità delle condizioni di lavoro, che è cosa ben diversa dall’”assicurare”. Può infatti assicurare l’attuazione di misure di sicurezza o correggerle soltanto chi ha il potere, oltre che il dovere, di farlo: le imprese con la loro organizzazione. Non certo il CSE. Ma è anche vero che dall’azione di verifica del coordinatore e dalle sue eventuali contestazioni dipende la conseguente richiesta di messa in atto delle tutele di sicurezza previste.

Eccezione a questa regola generale del verificare da parte del CSE è costituita dall’obbligo, sancito dall’art. 92 c. 1 lett. f) del D.Lgs. 81/08, della sospensione delle lavorazioni interessate da un pericolo grave ed imminente. In questi casi (con pericolo grave ed imminente) il legislatore pone a carico del CSE un obbligo diverso dalla semplice verifica, in quanto la sospensione delle lavorazioni a rischio è disposta direttamente dal CSE. Ciò “implica la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose”. (Già citata sentenza della Cassazione penale, sez. VII, 19 maggio 2017, n. 25212).

PSC E SUO AGGIORNAMENTO

La carenza de PSC comporta una precisa negligenza non solo del suo redattore, il CSP, ma anche del CSE, che, come rammentato in precedenza, ha il compito di aggiornarlo (art. 92, c. 1, lett. b), D.Lgs. 81/08).

Sulle corrette modalità da seguire per l’aggiornamento e integrazione del PSC si è molto dibattuto. Soprattutto sulla possibilità dell’uso allo scopo dei rapporti di sopralluogo redatti dal CSE. Nella citata sentenza della Cassazione penale, sez. IV, del 29 dicembre 2017, n. 57974, la Corte suprema si sofferma anche su questa questione, riconoscendo la validità del verbale di coordinamento di CSE come atto efficace ad integrare il PSC.

CSE Planner

VERIFICA DEL POS

In merito alla verifica sull’idoneità del POS delle imprese e sulla loro coerenza con il PSC, non è possibile far passare l’idea che la stessa sia da intendersi esclusivamente di tipo formale (l’aderenza del POS alla forma). Innumerevoli sono le sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità che rimarcano il contrario.

A riguardo si segnalano ad esempio:

` sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, 31 ottobre 2017, n. 50037, caduta dall’alto di un operaio durante l’esecuzione lavori di carpenteria con procedure differenti da quelle stabilite del PSC e POS, nella quale la Corte suprema condanna un CSE per aver omesso di verificare il POS dell’impresa esecutrice (il POS non prevedeva alcuna misura di sicurezza con riguardo ai lavori sul tetto)

` sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 20 marzo 2017, n. 13456. Infortunio mortale durante l‘installazione di un ascensore. Condanna del CSE, tra l’altro, per la omessa verifica della idoneità del POS, con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione della cabina dell'impianto ascensore durante la fase di montaggio.

La verifica del POS, dunque, deve essere condotta non solo nell’accertare la sua conformità formale alla legge (formalmente conforme a quanto richiesto dall’allegato XV del D.Lgs. 81/8), ma anche nel verificare che gli elementi prevenzionali in esso riportati siano adeguanti e funzionali ad assicurare un sufficiente livello di sicurezza nei cantieri, con rischi prevenuti o accettabili, indipendentemente da carenze prevenzionali del PSC.

CONCLUSIONI

In conclusione, il ruolo del CSE non può essere visto esclusivamente come formale, sarebbe del tutto inutile sotto il profilo prevenzionale e sicuramente non è certo quello che la legge gli attribuisce al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori del cantiere.

Il suo raggio di azione non è circoscritto soltanto alla verifica della corretta applicazione del PSC, poiché gli si chiede di verificare anche la conformità prevenzionale degli aspetti ambientali, organizzativi, procedurali del lavoro e interferenziali tra le varie attività di cantiere. Senza dimenticare l’azione di verifica del rispetto da parte delle imprese affidatarie ed esecutrici di quanto disposto dagli articoli 95, 96 e 97 c. 1 del D.gs. 81/08, nonché l’obbligo di sospensione delle lavorazioni a pericolo grave ed imminente.

Attività nel loro complesso che richiedono, parafrasando un passo citato di una sentenza della cassazione, la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di adempiere effettivamente ai propri compiti.

CSE Planner

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ISPETTORATO DEL LAVORO approfondimento sulla maggiorazione delle sanzioni

In seguito alla pubblicazione della Legge di Bilancio 2019 si è parlato molto delle modifiche relative all'apparato sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale.

Per questo motivo, e per dare una corretta interpretazione della legge, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, facendo seguito al suo compito di dare soluzioni alle problematiche interpretative relativamente all'applicazione delle normative di riferimento, va a fornire, tramite la Circolare 02/01/2019 un orientamento ispettivo in questo ambito.

La maggiorazione degli importi sanzionatori – spiega l'INL – è previsto per le violazioni che incidono più di altre sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.

In particolar modo l'aumento stabilito è di due tipologie:

20% degli importi previsti da:

maxisanzione per il lavoro nero (Decreto-legge 12/2002)

sanzioni per le condotte interpositorie (Decreto-legge 276/2003)

sanzioni che puniscono le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale (D.lgs 136/2016)

sanzioni che puniscono le violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero (D.Lgs. 66/2003)

Probabili maggiorazioni di questo calibro potranno essere applicate per violazioni delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali

10% degli importi delle sanzioni relative alla violazione delle disposizioni del D.Lgs 81/2008

Si specifica inoltre, che nel caso in qui il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrativi o penali di medesimi illeciti, le maggiorazioni saranno raddoppiate e che le maggiorazioni prescindono dall'organo di vigilanza che ha irrogato la sanzione.

COMUNICAZIONE RLS/RASAL pubblicato il modulo rls navigazione

È presente sul portale il nuovo modulo per la comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori/rappresentanti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

È stato pubblicato sul portale nella sezione Atti e documenti >Moduli e modelli >Prevenzione > Comunicazione nominativi rappresentanti per la sicurezza, il modulo per la comunicazione

TECHNOnews

16  HS+E Magazine apr-jun 2019

SICUREZZA E IGIENE INDUSTRIALEcity

del Rappresentante dei lavoratori per sicurezza/Rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro per il settore della navigazione marittima (Mod. Rls Navigazione) ex art. 18 comma 1, lettera aa), d.lgs.81/2008 e art. 16 d.lgs. 271/1999.

BANDI ISI 2018

Pubblicato da Inail il nuovo bando per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Avviso pubblico approvato con determina del Presidente n. 519 del 6 dicembre 2018, stanziati 369.726.206 euro.

Cinque gli assi di finanziamento, con differenti destinatari e massimali. Finanziamenti a fondo perduto in conto capitale:

Asse 1 Generalista 182.308.344 euro (Asse.1.1 180.308.344 euro progetti di investimento e Asse 1.2 2.000.000 euro adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale);

Asse 2 Tematica 45.000.000 riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);

Asse 3 Amianto 97.417.862 euro bonifica materiali amianto.

Per i citati tre gruppi massimale di 130.000 euro, 5.000 finanziamento minimo. 65% delle spese. Nessun limite di spesa per aziende fino a 50 dipendenti in caso di progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Destinatari dell’Asse 1 sono imprese anche individuali escluse micro e piccole imprese Pesca, Tessile-Confezione- Articoli in pelle e calzature; produzione agricola primaria. Asse 2 imprese, enti del Terzo settore in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018. Escluse micro e piccole imprese Pesca, Tessile-Confezione- Articoli in pelle

e calzature; produzione agricola primaria. Asse 3 imprese, escluse micro e piccole produzione primaria prodotti agricoli.

Asse 4 Micro e Piccole imprese specifici settori di attività 10.000.000 di euro. Limiti 2.000 e 50.000 euro, 65% delle spese.

Asse 5 Agricoltura 35.000.000 per produzione primaria (30.000.000 tutte le imprese, 5.000.000 giovani agricoltori). Limiti 1.000 e 60.000 euro. 40% delle spese primo gruppo, 50% gruppo giovani agricoltori.

Destinatarie dell’asse 4 micro e piccole imprese Pesca, Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature; Asse 5 imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo; imprenditori agricoli: individuale, società, società cooperativa. Asse 5.2 con giovani agricoltori.

Scadenze

L’invio delle domande sarà online tramite codice identificativo e assegnazione delle risorse in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

La compilazione della domanda sarà possibile dall’11 aprile 2019 alle ore 18.00 del 30 maggio 2019. Dal 6 giugno download del codice identificativo. Date e orari per l’invio comunicati a partire dal 6 giugno.

Gli elenchi provvisori con domande in posizione utile per ammissibilità o provvisoriamente non ammissibili verranno pubblicati entro 14 giorni dall’invio.

Laptop

info: www.inail.it

apr-jun 2019 HS+E Magazine  17

DEFINITIVAMENTE ABOLITO IL SISTRI sistema di tracciabilità dei rifiuti

Con la conversione in legge del Decreto Legge "Semplificazioni" è stato definitivamente abolito il sistema di tracciabilità dei rifiuti - Sistri.

Contestualmente, è stato istituito il «Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti».

Saranno tenuti all'iscrizione a questo registro:

Produttori di rifiuti pericolosi

Rifiuti non pericolosi: tutti i soggetti dell'art.183 co.3 D.Lgs.152/06 (quindi produttori pericolosi + produttori non pericolosi da attività artigianali, industriali e da trattamento rifiuti, esclusi produttori iniziali < 10 dipendenti)

Enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti

Enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale

Commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi

Consorzi recupero / riciclaggio

Per il funzionamento del registro è prevista la corresponsione di un diritto di segreteria per l'iscrizione e di un diritto annuale, i cui importi saranno definiti sempre tramite DM.

Come già definito in seguito all'abolizione del Sistri, fino a piena operatività registro si applica il D.Lgs.152/06 nella versione antecedente il D.Lgs.205/2010 (introduzione Sistri), comprese le sanzioni. Pertanto dal 1° gennaio 2019, data dalla quale parte l'abolizione del Sistri, i soggetti prima obbligati all'utilizzo del sistema dovranno applicare, come di fatto comunque già avveniva, le consuete modalità gestionali (formulari d'identificazione dei rifiuti, registri di carico e scarico e MUD), anche in formato digitale come previsto dall'art.194-bis.

Techno News

AMBIENTELeaf

STOCCAGGIO RIFIUTI obbligo di trasmissione del piano di emergenza interno

Con la Legge n.132 dello scorso 1° Dicembre è stato introdotto l'obbligo di realizzazione di un piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti.

La suddetta, che va ad aggiungersi a quanto già indicato e previsto dalle varie normative che regolano il settore, indica alle imprese la necessità di prevedere un riesame, che sia almeno triennale, del piano di emergenza interno all'interno del quale vi sia evidenza della consultazione del personale che risulta operativo nell'impianto in questione. Questa revisione deve necessariamente tenere conto di ogni aspetto e cambiamento che, durante il tempo intercorso tra una revisione e l'altra, è stato effettuato all'interno dell'impianto e dei vari servizi di emergenza, nonché delle attività previste in caso di incidente.

Il Piano di Emergenza Interno che deve essere redatto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma (entro quindi il 4 marzo 2019).

Per quanto riguarda la natura della Legge, vi è da precisare che il campo di applicazione della stessa è limitato ad impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, senza però definirne la pericolosità; da ciò si suppone quindi che, per esempio, le discariche siano esenti dagli obblighi sopra citati (D.Lgs 36/2003).

La trasmissione del Piano di emergenza Interno dovrà necessariamente essere trasmessa alla Prefettura competente entro un anno dalla stesura (per il primo piano obbligatorio la scadenza è quella del 4 marzo 2020). Da sottolineare il fatto che esiste già una direttiva che definisce i Piani di Emergenza Esterna (D.Lgs. 105/2015) che si riferisce ai soli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante.

BIOSICUREZZA E PROTEZIONE dell’ambiente marino mediterraneo

La Legge 16 gennaio 2019, n. 7 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Obiettivo del protocollo addizionale, indicato nell'art. 1 dello stesso, è quello di "contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, con l'elaborazione di norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati". Esso si applica a danni derivanti da organismi viventi modificati che abbiano la loro origine in un movimento transfrontaliero. Tali organismi sono quelli:

destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione

destinati ad un uso confinato

destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente.

Le Parti dell'Accordo (Italia, Francia e Principato di Monaco) istituiscono una Commissione internazionale, denominata "Commissione RAMOGE", per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo stesso. La Commissione opererà per stabilire una collaborazione più stretta tra i servizi competenti dei Governi delle tre Parti e delle collettività territoriali al fine di:

prevenire e lottare contro gli inquinamenti e le degradazioni dell'ambiente marino e costiero

preservare la biodiversità

costituire una zona pilota nel Mediterraneo per la realizzazione di questi obiettivi.

apr-jun 2019 HS+E Magazine  19

Techno News

MUD 2019

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019 (MUD 2019) con l’emanazione del decreto de presidente del consiglio dei ministri 24 Dicembre 2018 (in S.O. n. 8 alla G.U. del 22 Febbraio 2019, n.45).

Il nuovo Modello sostituisce integralmente il modello precedente e va presentato entro il 22 Giugno 2019 (e non più il 30 Aprile come da consuetudine), calcolando 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi della legge 25 Gennaio 1994, n.70.

GAS FLUORURATI a effetto serra

Il 24 Gennaio 2019 è stato abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 27 Gennaio 2012, n. 43 (attuazione del Regolamento n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra), in favore del D.P.R. 16 Novembre 2018 N. 146 (Attuazione del Regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento CE n. 842/2006).

Tra le principali novità, è stata recepita la richiesta di eliminare l'obbligo di redigere un Piano di qualità per le imprese non previsto dal Regolamento Ue e di sostituirlo con una procedura semplificata.

Il Decreto prevede inoltre l'introduzione della Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, istituita presso il Ministero dell'ambiente e gestita dalle Camere di commercio competenti, così come il Registro telematico, alla quale dovranno essere comunicate le vendite di F-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse.

20  HS+E Magazine apr-jun 2019

Techno News

NUOVA NORMA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI per le attività commerciali

Sulla Gazzetta Ufficiale del 03/12/2018 è stato pubblicato il D.M. 23/11/2018 sulle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del D.lgs. n. 139/2006 - modifiche al D.M. 03/08/2015, ovvero quelle attività individuate con il n. 69 nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto o per quelle di nuova realizzazione.

Si tratta di una regola tecnica verticale che reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, costituite da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti (ad esempio atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, ecc.).

Detta norma tecnica si può applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 27/07/2010.

COLONNINE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI nuova circolare vv.f.

La direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento VV.F. e della difesa civile del Ministero dell’Interno ha emesso la Circolare 2/18 prot. U.0015000 del 05/11/2018 contenente le linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Queste linee guida riguardano esclusivamente le infrastrutture di ricarica installate all’interno di attività, nuove o esistenti, soggette ai controlli VV.F. (D.P.R. n. 151/2011).

Un sistema di ricarica dei veicoli elettrici, secondo la Circolare, è costituito da:

stazione di ricarica;

connessione tra la stazione di ricarica ed il veicolo elettrico;

veicolo elettrico.

Per ognuno dei suddetti elementi la circolare stabilisce alcuni requisiti tecnici da rispettare per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

Le infrastrutture esistenti al 05/11/2018 devono essere adeguate a specifici requisiti tecnici.

Le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici non rientrano specificatamente fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ma la loro installazione in tali attività comporta una modifica ai fini della sicurezza antincendio che viene considerata:

a. non rilevante, se è realizzata ex novo in conformità alle suddette linee guida oppure se è esistente al 05/11/2018 e viene adeguata in conformità alla Circolare;

b. rilevante, negli altri casi.

Nel caso a), il responsabile dell’attività deve acquisire la relativa documentazione di conformità e documentare la modifica al Comando VV.F. in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo C.P.I.).

Nel caso b) dovranno invece essere riavviate nuovamente le procedure autorizzative di prevenzione incendi (valutazione progetto e/o S.C.I.A. VV.F.).

apr-jun 2019 HS+E Magazine  21

PREVENZIONE INCENDIburn

ATTIVITÀ ALBERGHIERE E PRESENTAZIONE della s.c.i.a. vv.f. oltre il 1 dicembre 2018

Con Nota n. 16419 del 28/11/2018 il Dipartimento VV.F. fornisce chiarimenti sul termine per la presentazione della S.C.I.A. parziale entro il 01/12/2018 da parte delle attività alberghiere e quindi sulle modalità di mantenimento del regime di proroga per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, oltre la prima scadenza.

La domanda pervenuta al Dipartimento riguarda la possibilità di beneficiare della proroga al 30/06/2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, con riferimento a quelle attività ricettive turistico alberghiere il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di

assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi. Devono comunque presentare la S.C.I.A. parziale entro il 01/12/2018, così come previsto in generale dal provvedimento di proroga?

Secondo il Dipartimento VV.F. le attività ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche sopra prospettate possono comunque beneficiare dal regime di proroga disposto dal Legislatore, presentando la S.C.I.A. parziale anche oltre il termine del 1° dicembre. Ma specifica: "In tal caso, fermo restando il termine del 30/06/2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla S.C.I.A. si dovrà allegare anche una dichiarazione da cui risulti che, medio tempore, l'attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi".

Techno News

9-11 APR

16-18 APR

22-24 MAG

9-11 APR

27-29 MAR

HEALTH AND SAFETY NEC Fiera internazionale per la sicurezza sul lavoro

Birmingham - UK

SAVE THE PLANET Fiera internazionale per la tutela dell’ambiente

Sofia - Bulgaria

KIOSH Fiera internazionale per la sicurezza sul lavoro

Astana - Kazakhstan

GLOBAL OIL&GAS ATYRAUFiera internazionale Oil&Gas

Atyrau - Kazakhstan

OMC Fiera internazionale Oil&Gas

Ravenna - Italia

EVENTScalendar

Le date indicate potrebbero subire variazioni o alcune manifestazioni potrebbero venire annullate. Prima di recarsi alle manifestazioni si consiglia di verificare con gli organizzatori dei singoli eventi la correttezza delle date indicate.

apr-jun 2019 HS+E Magazine  25

Agenda

Dopo aver festeggiato nel 2017 i 30 anni di attività la prossima edizione dei Simposi Sardinia del 2019 si presenta in forma smagliante forte di un successo che si rinnova di anno in anno e che fa del Sardinia il più importante convegno al mondo in materia di gestione dei rifiuti solidi. Il segreto di questo successo? Presto detto:Sempre più giovani scienziati partecipano a questo evento riconoscendolo come importante luogo di socializzazione scientifica e di scambio di esperienze / La partecipazione è largamente internazionale con oltre 70 paesi diversi rappresentativa di tutti i continenti / Partecipazione costante di affermati scienziati / Alto livello scientifico sostenuto da innovazione e creatività / Un luogo, un ambiente, una natura, una struttura alberghiera, un programma extra lavori che rendono piacevole ed unico al mondo la socializzazione e l’op-portunità di collaborazioni professionali e scientifiche.

Organizzato da IWWG - International Waste Working Group con il supporto scientifico di: Università di Padova / Tongji University (CN) / Technical Univer-sity of Denmark (DK) / Fukuoka University (JP) / Hamburg University of Technology (DE)

CALL FOR ABSTRACT: invia il tuo lavoro entro il 15 Febbraio 2019

CONTATTIPer ulteriori informazioni sulla registrazione, invio la-vori, esposizione commer-ciale o altro contattare:Eurowaste Srl / Via Beato Pellegrino 23 / 35137 Padovatel +39 049 [email protected]

IL SIMPOSIOSessioni orali parallele / Workshop specialistici / Sessioni poster / Corsi di aggiornamento / Esposi-zione commerciale / Even-ti paralleli / Eventi serali / Pubblicazioni su riviste / Premi per i migliori lavoriIscriviti subito!

sardinia_2019 17° SIMPOSIO INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI E SULLE DISCARICHE / 30.09 - 04.10 2019Forte Village Resort / Santa Margherita di Pula, Cagliari

TEMIPolitiche di gestione dei rifiuti e legislazione / Caratterizza-zione dei rifiuti /Minimizza-zione dei rifiuti e riciclaggio / Gestione integrata delle ac-que reflue e dei rifiuti solidi / Gestione dei rifiuti e cambia-menti climatici / Environmen-tal forensics / Rifiuti e Salute / altro... Lista completa su www.sardiniasymposium.it

AZIENDENetworking / Opportunità di B2B / Programma Start Up / Meeting / Programma Sponsor / Sessioni speciali per Aziende / Progetti Eu-ropei / Ricerca e sviluppo / Opportunità pubblicitarie /Contattaci per promuovere la tua azienda al Simposio

INVIO LAVORIGli abstract dovranno es-sere inviati entro il 15 Feb-braio 2019 utilizzando il form online disponibile al link https://www.sar-diniasymposium.it/it/ab-stract-form). Si accettano proposte di workshop.Invia subito il tuo lavoro!

SERVIZIO SANITARIO REGIONALEEMILIA-ROMAGNAAzienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI TESSUTI E CELLULEUNA SCELTA CONSAPEVOLEwww.saluter.it/trapianti

IN GARA PER LA VITA

per vincereabbiamo detto

SÌai Trapianti

Riservato a tutte le imbarcazioni

dell’Emilia-Romagna

IN GARA PER LA VITATROFEO

Circolo Velico RavennateSERENISSIMA BARCOLANA 2013

Dopo aver festeggiato nel 2017 i 30 anni di attività la prossima edizione dei Simposi Sardinia del 2019 si presenta in forma smagliante forte di un successo che si rinnova di anno in anno e che fa del Sardinia il più importante convegno al mondo in materia di gestione dei rifiuti solidi. Il segreto di questo successo? Presto detto:Sempre più giovani scienziati partecipano a questo evento riconoscendolo come importante luogo di socializzazione scientifica e di scambio di esperienze / La partecipazione è largamente internazionale con oltre 70 paesi diversi rappresentativa di tutti i continenti / Partecipazione costante di affermati scienziati / Alto livello scientifico sostenuto da innovazione e creatività / Un luogo, un ambiente, una natura, una struttura alberghiera, un programma extra lavori che rendono piacevole ed unico al mondo la socializzazione e l’op-portunità di collaborazioni professionali e scientifiche.

Organizzato da IWWG - International Waste Working Group con il supporto scientifico di: Università di Padova / Tongji University (CN) / Technical Univer-sity of Denmark (DK) / Fukuoka University (JP) / Hamburg University of Technology (DE)

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TEMIPolitiche di gestione dei rifiuti e legislazione / Caratterizza-zione dei rifiuti /Minimizza-zione dei rifiuti e riciclaggio / Gestione integrata delle ac-que reflue e dei rifiuti solidi / Gestione dei rifiuti e cambia-menti climatici / Environmen-tal forensics / Rifiuti e Salute / altro... Lista completa su www.sardiniasymposium.it

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Riservato a tutte le imbarcazioni

dell’Emilia-Romagna

IN GARA PER LA VITATROFEO

Circolo Velico RavennateSERENISSIMA BARCOLANA 2013

LA VERITÀ SULL'ENERGIA IN ITALIAÈ stata approvata la legge "no-triv" il cui intento è bloccare le attività di ricerca e sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi. Quali importanti operatori del settore, i Contrattisti Offshore di

Ravenna (ROCA) ritengono indispensabile reagire e chiarire 3 aspetti fondamentali legati all'utilizzo della nostra risorsa nazionale a "chilometro zero”.

IL GAS NATURALE ITALIANOSignifica:

MENO INQUINAMENTOIl Gas Naturale non genera polveri sottili e rilascia basse emissioni di anidride carbonica (CO2). L'utilizzo di Gas Naturale Italiano comporta una riduzione di emissioni di CO2 pari a circa il 25%

rispetto a quello che l'Italia importa dall'estero. Gas che viene trasportato per migliaia di chilometri prima di arrivare nelle nostre case. A causa dei ripetuti blocchi, alimentati da demagogia e paure

infondate, che ignorano le basi scientifiche e danneggiano tutti i cittadini, la produzione di Gas Naturale Italiano è già oggi pari a meno del 10% del fabbisogno del nostro Paese

costringendoci a importarne il 90% con grave danno per l'ambiente.

MINORE SPESAIl nostro Paese paga annualmente una "bolletta" per l'energia importata dall'estero pari a circa 40

miliardi di Euro. La produzione nazionale di idrocarburi, pur ridotta al minimo, ci ha consentito nel 2018 di ridurre le importazioni con un risparmio sulla bolletta energetica pari a 3,1 Miliardi di Euro (di cui circa la metà dal Gas Naturale). Il risparmio ottenuto nel 2018, già molto consistente, potrebbe nei

prossimi anni raddoppiare rapidamente se si consentisse di investire nel nostro Paese.

PIÙ LAVOROIl comparto del gas dà lavoro diretto a circa 20.000 persone in Italia (di cui circa la metà in Emilia

Romagna) e a varie decine di migliaia di lavoratori dell'indotto. Questi posti di lavoro "ad alto valore aggiunto" potrebbero presto aumentare notevolmente se si promuovesse lo sviluppo delle riserve nazionali, in particolare per il Gas Naturale che costituisce l'elemento di transizione energetica più sostenibile verso il traguardo futuro di una energia da sole fonti rinnovabili. Con la legge "no triv” il

Parlamento ci porta a un drammatico calo occupazionale provocando la desertificazione industriale di un settore nel quale il nostro Paese è un'eccellenza a livello mondiale.

Per questi motivi chiediamo con forza al Governo di modificare subito la legge e di avviare una politica seria di valorizzazione delle risorse nazionali di Gas Naturale Italiano.

Sì, al Gas Naturale Italiano!www.roca-oilandgas.com

.

C.F. 92025190395

Ravenna Offshore Contractors Association Viale Farini, 14. 48121 Ravenna RA . Tel. (+39) 0544 219418. Fax (+39) 0544 500 148. E. Mail [email protected]

In Adriatico c’è possibilità di nuovi investimenti Con la ripresa della produzione energetica importanti ritorni occupazionali ed erariali

Investimenti per fare crescere l’Italia! Ravenna è la più importante base per le attività dell'offshore in Italia. Lo sviluppo di tale attività è nata quando l’AGIP, ora ENI, ha trovato il metano nell’offshore Ravennate. Questo territorio è sempre stato di tradizioni agricole e turistiche. L’avvio delle attività offshore, a partire dagli anni Cinquanta, contrariamente a quanto si vuol fare credere da qualche falso ambientalista, ha visto una positiva integrazione delle stesse con le differenti peculiarità della Regione: la vocazione turistica (la Riviera adriatica ha visto crescere negli anni le presenze negli oltre 1.150 stabilimenti balneari, ospitanti da 200.000 a 350.000 persone ogni giorno), la vocazione culturale (otto monumenti tutelati dall’Unesco come patrimonio dell’umanità e 2,7 milioni di presenze annue), il suo Parco naturalistico (Parco del Delta del Po di interesse Comunitario) e infine la tradizione agricola che la pone tra le prime regioni italiane, e la pesca. Un ventennio di intensa attività negli anni ‘80 e ‘90 nelle attività offshore condotte da Eni, ha creato un solido indotto favorendo la crescita dell’industria locale in termini di competenze manageriali, tecnologiche e di solidità finanziaria rendendola in grado di competere sui mercati mondiali. Nel 1992 nasce ROCA, l’Associazione Ravennate Contrattisti, che raccoglie le società operanti nei diversi ambiti del settore petrolifero: sviluppo dell’ingegneria nella progettazione di sofisticate strutture offshore, la loro costruzione, disponendo di idonee Yard nel porto di Ravenna, di pontoni e navi specializzate per l’installazione e la manutenzione delle strutture e i relativi impianti di trattamento gas. Lo sviluppo di tecnologie avanzate, di competenze manageriali e di solidità economica hanno altresì consentito alle società ravennati di sviluppare ricerca e investire nel settore rinnovabili.

Negli anni ’90 il settore occupava circa 10.000 persone. In seguito le attività sono progressivamente diminuite fino ad azzerare nuovi investimenti nell’offshore italiano e ravennate in particolare. Di conseguenza il fatturato e l’occupazione sono drammaticamente scesi a livelli minimi (come si può vedere dalle tabelle allegate) e mantenuti quasi esclusivamente grazie a commesse estere, in quanto l’attività Italia è pressoché ferma

Stime prudenziali (fonte SEN 2017) indicano un potenziale residuo di riserve di idrocarburi in Italia di 700 milioni di TEP (tonnellate di petrolio equivalente) che potrebbero aumentare con approfondite re-interpretazioni dei rilievi geofisici disponibili.

Il Governo, come azionista di riferimento in ENI e come gestore dei permessi, ha un ruolo importante nel rilanciare la produzione di gas a partire dallo sblocco di alcune concessioni pendenti da decine di anni.

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C.F. 92025190395

Ravenna Offshore Contractors Association Viale Farini, 14. 48121 Ravenna RA . Tel. (+39) 0544 219418. Fax (+39) 0544 500 148. E. Mail [email protected]

Una ripresa delle attività offshore potrebbe raddoppiare l’attuale produzione nazionale da 12 a 24 milioni di TEP.

La produzione di gas domestico: 1. Riduce la nostra dipendenza dall’importazione con una conseguente riduzione della bolletta

energetica (40 miliardi di euro nel periodo con una maggiore produzione di almeno 150 miliardi di mc.);

2. Contribuisce con le royalty sulla produzione alle casse erariali; 3. Farà ripartire gli investimenti nel settore; 4. Aumenta l’occupazione (12.000 addetti diretti e 3000 nell’indotto soprattutto nel Nord Italia);

Sul fronte ambientale va poi ricordato che ogni m3 di gas importato (per esempio della Russia, a 5000 km di distanza) il 25-30 % viene bruciato per azionare i compressori con conseguente maggior inquinamento ambientale che non si verificherebbe con lo stesso m3 prodotto in Adriatico a “km 0”. L’attenzione e lo studio non solo sono rivolti alla costruzione di nuove piattaforme ma anche alla dismissione e al possibile riutilizzo di quelle non più in produzione, esempio virtuoso in tempi di economia circolare. Negli anni ‘90 alcune strutture dismesse sono state affondate nel sito di interesse europeo “Paguro” consentendo la realizzazione di un parco marino meta di migliaia di subacquei che ogni anno vengono ad ammirare le specie ittiche che lo popolano. Oggi si studia la possibilità dell’utilizzo delle piattaforme dismesse anche per lo sfruttamento del vento, delle maree come sorgenti di energia rinnovabile. Ravenna è anche sede della più importante Conferenza energetica del Bacino del Mediterraneo: OMC (Offshore Mediterranean Conference and Exhibition). Il tema riguarda le importanti scoperte nel Mediterraneo orientale e il loro ruolo come fattore di crescita dei paesi africani. La presenza delle grandi multinazionali del settore energetico vi contribuisce significativamente fornendo a questi paesi l’energia necessaria per il loro sviluppo e quindi in certa misura contribuendo a rallentare la spinta all’emigrazione verso l’Europa. Ministri dell’energia dei paesi del Mediterraneo e i CEO delle principali compagnie petrolifere saranno a Ravenna per tre giorni per discutere di energia, con particolare focus sul Mediterraneo e sulle misure messe in atto per assicurare uno sviluppo sostenibile. OMC è una importante vetrina per l’industria Italiana. Franco Nanni, Presidente

.

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Riepilogo Investimenti nell’Offshore Italiano per la crescita

1. Le riserve in Italia, ancora da sfruttare, sono di 700 milioni di TEP (fonte SEN 2017). Con le recenti

elaborazioni del nuovo centro di calcolo ENI, le riserve risultano di gran lunga superiori. 2. Per dare inizio alla ripresa degli investimenti le concessioni pendenti da decine di anni devono essere

sbloccate. 3. Potremmo raddoppiare l’attuale produzione nazionale da 12 a 24 milioni di TEP. 4. Nuovi investimenti per 25 miliardi per realizzare altre piattaforme. 5. Produzione di mc. 150 miliardi di gas alleggerendo le importazioni di circa € 40.000.000.000 ai valori

attuali, destinati a salire. 6. N. 1.500 nuovi posti di lavoro per la realizzazione di ogni piattaforma. Se ipotizziamo la realizzazione di

50 piattaforme in 10 anni, avremmo 12.000 nuovi posti di lavoro per 10 anni. Altri 3.000 nuovi posti di lavoro per le aziende fornitrici di materiale specializzato e di addetti alla perforazione.

7. Entrate erariali per € 1.000.000.000 per royalties, canoni, imposte e accise. 8. Gli investimenti porterebbero un aumento del PIL di 2 punti.

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Gli ambienti confinati sono particolarmente pericolosi e infatti gli incidenti che vi acca-dono sono spesso mortali. Il motivo che trasforma un incidente all'interno di un am-biente confinato in un infortunio mortale è spesso riconducibile alla scarsa percezione della rischiosità di questi luoghi. Il volume unisce la teoria e la pratica delle attività lavorative svolte negli ambienti confinati e affronta i principali aspetti delle operazioni condotte in ambiente confinati, fornendo una serie di informazioni al tecnico per avvicinarsi alla materia per affrontare con maggiore consapevolezza una delle problematiche riconosciute per essere tra le più subdole e complesse all'interno della sicurezza occupazionale.

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