Social Media e Avvocati
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SOCIAL Networks media
e AVVOCATI
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mi presento
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La tecnologia... una cosa curiosa.
Ti d grandi doni in una mano, eti pugnala alle spalle con l'altra.
(Charles Percy Snow)
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Chi vuol navigare finch non
sia passato ogni pericolo nondeve mai prendere il mare.
(Thomas Fuller)
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SOMMARIOPerch usare Internet e i Social Networks?
Introduzione a Internet e Social Media
Il marketing professionale sul Web
Come usare Internet e i Social Networks?
Il sito Web e il blog del professionista
I Social Media (Linkedin, Twitter, Facebook)
Cosa non fare sul Web?
Le norme giuridiche e deontologiche da rispettare
Limportanza delle Social Media Policy
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Perch un professionistadovrebbe usare il Web?
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Non la pi forte delle specie
che sopravvive, n la piintelligente, ma quella pireattiva ai cambiamenti.
(Charles Darwin)
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QUALCOSA ECAMBIATO
E arrivato il Social Web
Siamo diventati tutti editori
Tutti i settori sono stati travolti
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UN PODI NUMERI
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Nuovi strumenti
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Usati da tutti...
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... proprio tutti
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E I
PROFESSIONISTI?
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Attori o...Spettatori?
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nel resto del mondo
www.martindale-hubbell.co.uk/socialmedia
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www.martindale-hubbell.co.uk/socialmedia
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AVVOCATI DITALIAGli avvocati italiani iscritti agli albi forensi sonopassati da un numero di 48.327 professionistipresenti nel 1985 a ben 208.000 nel 2009 con unincremento del 330%.
Se nel 1985 era presente circa un avvocato ognimille abitanti (0,9), nel 2009 sono presenti ben 3,4avvocati ogni mille abitanti. La rilevante crescitadel numero degli avvocati italiani un fenomenoabbastanza recente e ha di fatto determinato unringiovanimento della popolazione forense.
fonte: CNF - GdL sugli effetti della crisi sulla professione forense
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avvocati milano
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SITO WEB
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Professionista /Studio Professionale
Prima modalit di presenza on line per ilprofessionista
Scarsa interattivit
Targa telematica o brochure elettronica?
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Il sito utile per tuttiHa una grafica professionale
Usa un linguaggio chiaro
Si fa trovare (SEO)
Fornisce servizi (articoli, stato
delle pratiche, consulenze on line)E social
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BLOG
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Perch aprire un blog?
Visibilit
Credibilit
Differenziazione
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Le scelte da fare
Quale piattaforma? (Wordpress, Movable Type,Drupal)
Dove? (siti gratuiti, piattaforme specializzate,
proprio dominio)Su cosa sono preparato? (a scrivere e a
rispondere)
A chi mi rivolgo?
Con quale frequenza? (un blog non aggiornatonon una buona mossa di marketing)
In quanti scriviamo? (blog personale, collettivo)
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I diversi stili del
blogger professionale
il divulgatore
il bene-informatoil contestatore
levangelizzatoreil video-blogger
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SOCIAL MEDIA
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Social media is like teen sex.Everyone wants to do it.
Nobody knows how.When its finally done there issurprise its not better.
(Avinash Kaushik)
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Con social media sintendono quelle
tecnologie che facilitano la condivisione diinformazioni e di contenuti generatidall'utente e sono spesso ospitati su
piattaforme di terze parti.
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fonte: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.htmlhttp://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html -
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Perch dovrebbero interessare
un professionista?Perch sono strumento di aggiornamento professionale
Per capire i trend del mercato
Per fare rete
Per fare marketing (a basso costo)
Perch concorrenti e clienti (non solo giovanissimi) li usanogi...
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LinkedIn
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Errori FrequentiNon invitare i nostri contatti professionali a connettersi alla nostra rete;
Non personalizzare gli inviti, impedendo alla persona cui scriviamo di ricordarci in cheoccasione ci siamo conosciuti;
Non personalizzare lindirizzo della nostra pagina: sarebbe preferibile, infatti,utilizzare il nostro nome e cognome, oppure quello del nostro studio;
Non registrarci ai gruppi che, invece, servono proprio per informarci su quello che sta
succedendo nella nostra zona e nei settori di nostra attivit;Non aggiornare il profilo periodicamente, facendo quindi in modo che da esso non sievinca come possiamo aiutare i nostri potenziali clienti;
Non aggiornare il nostro status;
Non utilizzare lo strumento delle discussioni per condividere la nostra esperienza eimparare dagli altri;
Non segnalare gli eventi (ad esempio convegni e seminari) cui partecipiamo ed inserirequelli che organizziamo;
Non utilizzare lo strumento delle raccomandazioni;
Non utilizzare la sezione Domande e Risposte, condividendo quello che sappiamo;
Non utilizzare le funzionalit di ricerca per trovare le persone che vogliamo contattare.
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Tips & Triks1. Compilate il vostro profilo in almeno due lingue etenetelo aggiornato!
2. Invitate tutti i vostri contatti a fare parte delvostro network, ma personalizzate gli inviti,
ricordando alle persone a cui scrivete in cheoccasione vi siete conosciuti;
3. Iscrivetevi ai gruppi e partecipate alle discussioni,cos avrete modo di dimostrare davvero la vostra
competenza ai potenziali clienti;4. Fate attenzione alla riservatezza vostra e deivostri clienti, non divulgate informazioni che devonorimanere segrete.
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Twitter
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Un tweet di successo
1. Un link: incluso nel 98% dei casi disuccesso
2. Un hashtag: usato nel 72% dei casi per
facilitare la ricerca della discussione
3. contenuti aggiornati in real time: 70%
4. Un call to action del tipo clicca qui: 40%
5. Luso del punto esclamativo: 40%
6. Una domanda: 24%
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Youtube
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Tips & Triks
1. Non essere prolisso;
2. Usa titoli e immagini;3. Il messaggio deve essereinteressante;
4. Ricorda che non sei Lady Gaga.
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Facebook
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Tips & Triks
1. Profilo o Pagina personale?Attenzione ai termini di servizio
2. Gestire le impostazioni privacy;3. Propriet e titolarit deicontenuti;
4. Linea di confine tra usopersonale e uso professionale.
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Viadeo
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Google Plus
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Ulteriori strumentisocial
RSS (GoogleReader)
Segnalibri (Delicious)
Presentazioni (Slideshare)
Documenti (Scribd)
Enciclopedia (Wikipedia)SN Tematici (Lawyrs.net)
GeoSocial (Foursquare)
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I s o c i a l n e t w o r k s
richiedono nuovi approcci
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Parlano di te anche se nonci sei
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Non essereautoreferenziale
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COMESI FA ?
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Social Media Strategy
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Sperare non unastrategia
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Il sito utile per tuttiStudia gli strumenti
Identifica i tuoi obiettivi (non
troppo ambiziosi)Scegli gli strumenti pi adatti a
raggiungerli
Comincia ad utilizzarli
Misura i risultati
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Non avere fretta
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Le regole doro sui SN
Le persone sono on line per conversare:ascoltale
Ricorda che pi dai, pi ricevi: condividi
Non ignorare le critiche: affrontale
Sii onesto e trasparente: rispetta i tuoiinterlocutori
Comincia col piede giusto: cura il tuoprofilo
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Limportanza del profilo
Completo Aggiornato
Circostanziato
Linkato
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La richiesta di contatto
Chiedi il permesso
Scrivi una mail diaccompagnamento
Ringrazia
Non offenderti senon viene accettata
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SI1. non inserire una propriafoto o cambiarla troppospesso
2. chiedere un incarico
3. aggiungere centinaia dipersone che non si conoscono(senza presentarsi)
4. usare tutti i SN
5. postare il menu delle cenecon gli amici
1. inserire una propria fotonel profilo
2. chiedere un feedback
3. aggiungere le personeche si conoscono allapropria rete
4. registra il tuo usernamesu tutti i SN
5. aggiorna il profilo conregolarit
NO
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Misura lefficacia della tua azione:www.google.com/alerts
http://www.google.com/alertshttp://www.google.com/alerts -
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Misura lefficacia della tua azione:www.google.com/analytics
http://www.google.com/alertshttp://www.google.com/alerts -
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Misura lefficacia della tua azione:www.klout.com
http://www.google.com/alertshttp://www.google.com/alerts -
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ATTENTI:SIAMOPROFESSIONISTI!
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Profili giuridici e
deontologici
PrivacyCopyright
Policy (interna/esterna)
Deontologia
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Il professionista puandare sul Web?
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TEMIRILEVANTI
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Chi decide ?
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Attenzione ai fake
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Accessibilit
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LE POLICY
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SM&DIRITTO:
relazione complicata
Diritto dautore
Privacy
Libert di manifestazione delpensiero
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SMP interna
modalit duso dei Social NetworkSite da parte del personale
modalit di gestione degli accountcodice comportamento del
personale
contenuti
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SMP esterna
ufficio che gestisce lo spazioil tipo di contenuti che saranno
pubblicati
quali sono i comportamenti consentiti
linformativa ai sensi della normativain materia di riservatezza dei dati
personali
contatti
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Gli obblighi deontologici
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7/27/2019 Social Media e Avvocati
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COA Milano
Parere 3 febbraio 1997Il C.d.O. ritiene che sia consentito ai Colleghi l'inserimento su"Internet" cos come sul Martin Dale o su analoghe opere, del nomedel proprio Studio (con l'indicazione degli eventuali membri dellostesso, degli studi seguiti, delle eventuali cariche universitarie, dellepubblicazioni effettuate, e delle collaborazioni a riviste
specializzate). I Colleghi, peraltro, dovranno astenersi dall'elencare(anche in presenza di loro eventuale accordo preventivo) i nomi deipropri clienti; quanto alla indicazione di eventuali competenzespecifiche, i Colleghi dovranno limitarsi ad indicare i rami dioperativit, professionale, con riferimento alle principali branchedel diritto, quali consacrate dalla prassi e dalle disciplineuniversitarie, astenendosi da ogni elencazione diffusa, che avrebbeuna funzione reclamizzante, come tale non compatibile col decoro econ la dignit, proprie della nostra professione; non assolutamenteconsentito promettere consultazioni o pareri gratuiti.
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COA Milano
Parere 2 ottobre 2001In relazione a quanto si potuto osservare su Internet in questi ultimi anni, ilconsiglio ritiene peraltro opportuno ribadire alcuni punti che sembrano non esserestati tenuti nella dovuta considerazione da parte dei colleghi, e in particolare:
a) non pu essere consentita l'indicazione nominativa dei clienti, neppure nel casoesista il loro consenso;
b) quanto alle "specializzazioni", si ricorda che non pu il collega autoattribuirsi
qualificazioni positive che non derivino da titoli di studio (laurea) o di carrierauniversitaria (titolare di cattedra in materia giuridica).
E' consentito al collega indicare i settori del diritto nei quali opera prevalentemente(esempio: civile, penale, amministrativo, tributario, fallimentare, diritto del lavoroecc.), evitando peraltro un'elencazione di tutto lo scibile e di tutte le "materie", checostituirebbe vanteria reclamistica da evitare.
Assai pi delicato il problema, di cui al punto 2, anche perch esso si riferisce a una
situazione esplosa negli ultimi anni e in relazione alla quale non possibile trovareuna specifica disciplina nel codice deontologico n specifiche decisioni o pareri daparte del consiglio dell'ordine, che non pu, peraltro, di fronte alle legittimerichieste dei colleghi, non affrontare il problema.
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7/27/2019 Social Media e Avvocati
87/111
COA Milano
Parere 2 ottobre 2001Per risolverlo da tenere presente innanzitutto che caratteristica diInternet l'aver creato un vero e proprio "luogo di incontro" cui ciascunopu accedere tramite il proprio computer, ricercando non solo le notizie chegli interessano (proprio a tal fine il consiglio dell'Ordine di Milano ha dapoco istituito un proprio sito, ricco di notizie utili per i colleghi), ma anchecontattare, interloquendo via e-mail, quei soggetti che gi conosce o che, mai
prima visti o sentiti, appaiono comunque avere da offrire qualcosa (che puessere un bene, cos come un servizio) di suo interesse, ma tale contatto,cos come l'eventuale successivo negozio che ne derivi (sia esso dicompravendita, di mandato, di consulenza professionale), scaturiscesempre da un'iniziativa dell'utente: sotto questo punto di vista, da ritenersiessenziale, il cdo ritiene che l'offerta di consulenza "via Internet" debbaessere tenuta distinta dalla pubblicit vietata dal codice deontologico, in
quanto la pubblicit prevede un'esibizione del prodotto, del servizioreclamizzato, tramite manifesti o tramite mezzi di comunicazione di massa(giornali, radio, tv), esibizione che imposta, spesso (come negli spottelevisivi), in modo disturbante a chi su quel veicolo cerca tutt'altro.
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COA Milano
Parere 2 ottobre 2001Sotto questo profilo ritiene il cdo che, una volta entrato in vigore l'articolo 17del cd, nel rispetto dei principi di correttezza, lealt e soprattutto di decoroprofessionale, che non possono subire variazioni nel tempo, l'offerta diconsulenze legali via Internet non rappresenti qualcosa di radicalmentediverso rispetto, per esempio, all'invio, certamente deontologicamente lecitonei limiti di cui si gi detto, di brochures, posto che queste non sono altro
che una vera e propria dichiarazione di disponibilit ( e di volont) delcollega, che le invia, a essere contattato dai nuovi clienti, per offrire loro lapropria consulenza.
Che poi quest'ultima avvenga personalmente, a mezzo telefono, lettera, fax oe-mail, appare a questo consiglio assolutamente indifferente da un punto divista deontologico.
Ritiene dunque il Consiglio che l'offerta di consulenze on-line non rientri nelle
ipotesi disciplinate dall'art. 18 (che riferito a offerte di servizi a mezzo"stampa o altri mezzi di diffusione") e dall'art. 19 ("offerta di prestazioniprofessionali a mezzo agenzie, procacciatori o altri mezzi illeciti"): nonoccorre spendere parole per escludere Internet da questa definizione.
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7/27/2019 Social Media e Avvocati
89/111
COA Milano
Parere 2 ottobre 2001Resta invece da escludersi la possibilit di consulenza da parte dicolleghi tramite "siti Internet" gestiti da terzi ("societ di servizi",associazioni ecc.).
Naturalmente deve, a maggior ragione, essere scrupolosamenterispettata la dignit professionale e il divieto di accaparramento di
clientela.E, dunque, da una parte devono essere evitate "vanterie" sullarapidit o qualit della consulenza, sulle percentuali di vittorie dellecause, cos come ogni "garanzia di risultato"; da ritenersi vietatal'offerta di consulenze gratuite, ma anche l'indicazione specifica delletariffe che si intendono applicare, salvo le stesse non si sostanzino in
un semplice richiamo a quelle forensi in vigore; caso per caso, potr ilcollega, dopo essere stato contattato dal potenziale cliente,concordare anche via e-mail con lo stesso il criterio di determinazionedei suoi onorari.
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7/27/2019 Social Media e Avvocati
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Art. 17 Informazioni sullattivitprofessionale.
Lavvocato pu dare informazioni sulla propria attivit professionale. Il contenuto ela forma dellinformazione devono essere coerenti con la finalit della tuteladellaffidamento della collettivit e rispondere a criteri di trasparenza e veridicit, ilrispetto dei quali verificato dal competente Consiglio dellOrdine. Quanto alcontenuto, linformazione deve essere conforme a verit e correttezza e non puavere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
Lavvocato non pu rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorch questi vi
consentano.Quanto alla forma e alle modalit, linformazione deve rispettare la dignit e ildecoro della professione. In ogni caso, linformazione non deve assumere i connotatidella pubblicit ingannevole, elogiativa, comparativa.
I. Sono consentite, a fini non lucrativi, lorganizzazione e la sponsorizzazione diseminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in disciplineattinenti alla professione forense da parte di avvocati o di societ o di associazionidi avvocati.
II. E consentita lindicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto partedello studio, purch il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto oabbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime deisuoi eredi.
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7/27/2019 Social Media e Avvocati
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Art. 17 bis Modalit dellinformazione.
Lavvocato che intende dare informazione sulla propria attivitprofessionale deve indicare:
- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominatividei professionisti che lo compongono qualora lesercizio dellaprofessione sia svolto in forma associata o societaria;- il Consiglio dellOrdine presso il quale iscritto ciascuno deicomponenti lo studio;- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed irecapiti, con lindicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. il titolo professionale che consente
allavvocato straniero lesercizio in Italia, o che consentaallavvocato italiano lesercizio allestero, della professione diavvocato in conformit delle direttive comunitarie.
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7/27/2019 Social Media e Avvocati
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Art. 17 bis Modalit dellinformazione.
Pu indicare:- i titoli accademici;
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- labilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- i settori di esercizio dellattivit professionale e, nellambito di questi,
eventuali materie di attivit prevalente;- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilit professionale;
- leventuale certificazione di qualit dello studio;
lavvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualit devedepositare presso il Consiglio dellOrdine il giustificativo della certificazione incorso di validit e lindicazione completa del certificatore e del campo diapplicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
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7/27/2019 Social Media e Avvocati
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Art. 17 bis Modalit dellinformazione.
Lavvocato pu utilizzare esclusivamente i siti webcon domini propri e direttamente riconducibili a s,allo studio legale associato o alla societ di avvocatialla quale partecipa, previa comunicazione
tempestiva al Consiglio dellOrdine di appartenenzadella forma e del contenuto in cui espresso. Ilprofessionista responsabile del contenuto del sitoe in esso deve indicare i dati previsti dal primocomma. Il sito non pu contenere riferimenti
commerciali e/o pubblicitari mediante lindicazionediretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
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ALTRE
NORMERILEVANTI
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Art. 5 Doveri di probit,
dignit e decoroLavvocato deve ispirare la propria condotta allosservanza deidoveri di probit, dignit e decoro.I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare lavvocatocui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violatola legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fattocommesso.II. Lavvocato soggetto a procedimento disciplinare per fattianche non riguardanti lattivit forense, quando si riflettano sullasua reputazione professionale o compromettano limmagine dellaclasse forense.III. Lavvocato che sia indagato o imputato in un procedimento
penale non pu assumere o mantenere la difesa di altra parte nellostesso procedimento.
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Art. 5 Doveri di probit,
dignit e decoroLavvocato deve ispirare la propria condotta allosservanza deidoveri di probit, dignit e decoro.I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare lavvocatocui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violatola legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fattocommesso.II. Lavvocato soggetto a procedimento disciplinare per fattianche non riguardanti lattivit forense, quando si riflettano sullasua reputazione professionale o compromettano limmagine dellaclasse forense.III. Lavvocato che sia indagato o imputato in un procedimento
penale non pu assumere o mantenere la difesa di altra parte nellostesso procedimento.
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7/27/2019 Social Media e Avvocati
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Art. 6 Doveri di lealt e
correttezza.Lavvocato deve svolgere la propriaattivit professionale con lealt e
correttezza.I. Lavvocato non deve proporreazioni o assumere iniziative in
giudizio con mala fede o colpa grave.
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7/27/2019 Social Media e Avvocati
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Art. 8 Dovere di diligenza.
Lavvocato deve adempiere i
propri doveri professionali condiligenza.
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Art. 9 Dovere di segretezza e
riservatezza. dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dellavvocato mantenere ilsegreto sullattivit prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornitedalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.I. Lavvocato tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confrontidegli ex clienti, sia per lattivit giudiziale che per lattivit stragiudiziale.II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolgaallavvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.III. Lavvocato tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche aipropri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nellosvolgimento dellattivit professionale.IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione dialcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a. per lo svolgimento delle attivit di difesa;b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di
particolare gravit;c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato eassistito;d. in un procedimento concernente le modalit della difesa degli interessidellassistito. In ogni caso la divulgazione dovr essere limitata a quantostrettamente necessario per il fine tutelato.
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Art. 19 Divieto di
accaparramento di clientela.E vietata ogni condotta diretta allacquisizione di rapporti di clientela a mezzodi agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.
I. Lavvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, unonorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per lapresentazione di un cliente.
II. Costituisce infrazione disciplinare lofferta di omaggi o prestazioni a terziovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese oincarichi.
III. E vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprieprestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo,di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
IV.
E altres vietato allavvocato offrire, senza esserne richiesto, unaprestazione personalizzata e, cio, rivolta a una persona determinata per unspecifico affare.
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Art. 22 Rapporto di colleganza.
Lavvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi uncomportamento ispirato a correttezza e lealt.
I. Lavvocato che collabori con altro collega tenuto arispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.
II. Lavvocato che intenda promuovere un giudizio nei confrontidi un collega per fatti attinenti allesercizio della professionedeve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranneche lavviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
III. Lavvocato non pu registrare una conversazione telefonicacon il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
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ALCUNI
PRECEDENTI
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CNF - Parere 21 novembre 2001
La Commissione ritiene che, in linea di principio,non sia da considerarsi deontologicamentescorretta la pratica di fornire consulenze legali on
line, essendo la reteinternet un mero strumentoattraverso il quale comunicare e trasmettere laprestazione professionale. Ci ovviamente purchla consulenza sia prestata nel rispetto dei principiforniti dal codice deontologico forense
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CNF - Parere 14 gennaio 2011
Il quesito riguarda la legittimit o meno, inriferimento alle previsioni di cui all'art. 17 bisdel Codice Deontologico Forense, dell'utilizzoda parte di uno studio legale di un indirizzointernetdel tipo "www.avvocati[citt].it" o"www.avvocati[regione].it".
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CNF - Parere 14 gennaio 2011Questa Commissione ha da tempo indicato come internet sia unostrumento senz'altro idoneo all'effettuazione di comunicazioni alpubblico e financo alla trasmissione di consulenze o pareri (v. giparere 21 novembre 2001, quesito del COA di Forl-Cesena). Peraltro,quando un avvocato cura e pubblica un sito internet, va precisato se sitratti di un sito di natura scientifica o culturale, o piuttosto lo stesso dia
riferibile direttamente allo studio legale. Allo stesso modo, va evitataogni informazione che risulti fuorviante, o decettiva, in merito allanatura o alle modalit di effettuazione delle prestazioni professionaliofferte, o altrimenti descritte. In questo senso, giova richiamare ilparere con cui si stigmatizzato il contegno di colui che introducaelementi ambigui, o fuorvianti, che portino la clientela a non percepire
l'appartenenza del sito ad uno specifico professionista legale, adesempio tramite l'inserimento nel sito di contenuti culturali odinformativi pubblicati a titolo gratuito, senza enunciare chiaramente lapropria qualit di legale (cfr. parere 27 aprile 2005, n. 35).
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CNF - Parere 14 gennaio 2011In altri termini, all'avvocato evidentemente garantita sulla rete lapi piena libert di espressione e comunicazione, con l'eccezione dicontegni che portino ad una commistione tra la qualit di avvocatoed altre attivit, dando luogo, cos, ad un'elusione del principio dicorrettezza dell'informazione, nonch alla violazione dei criteri ditrasparenza e veridicit.
Sulla base di quanto precede, vi motivo di ritenere che l'utilizzo diun dominio del tipo "www.avvocati[citt]. it" oppure"www.avvocati[regione].it", ometta di identificare il titolare dellostudio legale curatore del sito medesimo senza alcuna apprezzabilemotivazione. L'indicazione del cognome, o di altro elementoidentificativo della persona o dello studio, rappresenterebbe inveceuna corretta informazione dell'utente fin dal primo momento, ossiada quando il frequentatore della rete decide di fare ingresso in quelsito.
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CNF - Parere 14 gennaio 2011Il riferimento alla comunit locale degli avvocati, che puresussiste in ciascuno dei richiami alla citt o alla Regione, equivoco, perch l'espressione "avvocati" seguita dal nome dellacitt non pu che logicamente riferirsi all'intera collettivit enon ad un singolo studio legale. Utilizzare, pertanto, diciture
quali quelle di cui al presente quesito pu ingenerare nelpubblico il falso affidamento circa il fatto che, a queldeterminato indirizzo, possano essere reperiti tutti gli avvocatidella Citt o della Regione, o, addirittura, quelli migliori, oppurequelli che, diversamente da altri, avrebbero titolo per fregiarsidi una sorta di capacit rappresentativa dell'intera comunitlocale degli avvocati. Appare, pertanto, non conforme a criteridi trasparenza e veridicit l'utilizzo di domini del tipo"www.avvocati[citt].it" oppure "www.avvocati[regione].it",quando gli stessi rimandino solo ad uno o pi iscritti nell'albo
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impariamo da chi pi bravo...http://www.youtube.com/watch?v=8iQLkt5CG8I
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Continuiamo a parlarne on line...
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