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The Italian Association of Asbestos Remediation and Disposal Contractors & Consultant Sedi: MILANO - CIVATE (LECCO) [email protected] - [email protected] Tel. 0341.581033 – Fax 0341.550730 www.assoamianto.it Sito nazionale di documentazione e informazione sul Problema Amianto 1

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The Italian Association of Asbestos Remediationand Disposal Contractors & Consultant

Sedi: MILANO - CIVATE (LECCO)[email protected] - [email protected]

Tel. 0341.581033 – Fax 0341.550730

www.assoamianto.itSito nazionale di documentazione e informazione sul Problema Amianto

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ORDINE INGEGNERI AGRIGENTO-INTEASeminario «GESTIONE RISCHIO AMIANTO: ADEMPIMENTI E PROCEDURE»

Favara, 23 maggio 2014

«Gestione rischio amianto:aspetti normativi nazionali e regionali»

ORDINE INGEGNERI AGRIGENTO-INTEASeminario «GESTIONE RISCHIO AMIANTO: ADEMPIMENTI E PROCEDURE»

Favara, 23 maggio 2014

«Gestione rischio amianto:aspetti normativi nazionali e regionali»

ING. SERGIO CLARELLI | PRESIDENTE ASSOAMIANTOING. SERGIO CLARELLI | PRESIDENTE ASSOAMIANTO

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Normativa amiantoNormativa amianto

Decreti legislativi

Leggi

Decreti ministeriali

D.P.R.

Circolari, Direttive

Deliberazioni

Decreti legislativi

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Decreti ministeriali

D.P.R.

Circolari, Direttive

Deliberazioni

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Ministeri interessati al tema amiantoMinisteri interessati al tema amianto

Salute (ex Sanità)

Ambiente

Attività produttive (ex Industria)

Lavoro

Salute (ex Sanità)

Ambiente

Attività produttive (ex Industria)

Lavoro

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La Legge fondamentale:Legge 27 marzo 1992, n. 257La Legge fondamentale:Legge 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto «concerne l'estrazione,l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, iltrattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazionedell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissionedalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione,dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodottiche lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e dibonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricercafinalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversioneproduttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto»

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto «concerne l'estrazione,l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, iltrattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazionedell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissionedalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione,dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodottiche lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e dibonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricercafinalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversioneproduttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto»

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D.P.R. 8 agosto 1994D.P.R. 8 agosto 1994

Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome diTrento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione,di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivantidall'amianto

Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome diTrento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione,di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivantidall'amianto

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Decreti attuativi della Legge fondamentaleDecreti attuativi della Legge fondamentale

D. Min. Sanità 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche bonificaamianto EDILIZIA)

D. Min. Sanità 26 ottobre 1995 (Normative e metodologie bonifica MEZZIROTABILI)

D. Min. Sanità 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche)

D. Min. Industria C. A. 12 febbraio 1997 (Omologazione prodotti sostitutividell'amianto)

D. Min. Sanità 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche bonificaamianto EDILIZIA)

D. Min. Sanità 26 ottobre 1995 (Normative e metodologie bonifica MEZZIROTABILI)

D. Min. Sanità 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche)

D. Min. Industria C. A. 12 febbraio 1997 (Omologazione prodotti sostitutividell'amianto)

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Decreti attuativi della Legge fondamentaleDecreti attuativi della Legge fondamentale

D. Min. Industria C. A. 26 marzo 1998 (Nomi imprese e materiali sostitutividell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione)

D. Min Sanità 20 agosto 1999 (D.M. 25/07/2001) (Ampliamento dellenormative e delle metodologie tecniche)

D. Min. Industria C. A. 26 marzo 1998 (Nomi imprese e materiali sostitutividell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione)

D. Min Sanità 20 agosto 1999 (D.M. 25/07/2001) (Ampliamento dellenormative e delle metodologie tecniche)

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Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art.12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazionedell'impiego dell'amianto.

a) "norme prescrittive" che compaiono nel testo in carattere "grassetto"

b) "norme indicative", da intendersi come linee guida non prescrittive chevengono indicate nel testo in carattere "corsivo"

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art.12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazionedell'impiego dell'amianto.

a) "norme prescrittive" che compaiono nel testo in carattere "grassetto"

b) "norme indicative", da intendersi come linee guida non prescrittive chevengono indicate nel testo in carattere "corsivo"

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Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994

1-LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE

1a) Classificazione dei materiali contenenti amianto

1b) Campionamento ed analisi dei materiali

1-LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE

1a) Classificazione dei materiali contenenti amianto

1b) Campionamento ed analisi dei materiali

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2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2a) Materiali integri non suscettibili di danneggiamento

2b) Materiali integri suscettibili di danneggiamento

2c) Materiali danneggiati

2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2a) Materiali integri non suscettibili di danneggiamento

2b) Materiali integri suscettibili di danneggiamento

2c) Materiali danneggiati

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3 - METODI DI BONIFICA

3a) Rimozione dei materiali di amianto

3b) Incapsulamento

3c) Confinamento

3d) Indicazioni per la scelta del metodo di bonifica

3 - METODI DI BONIFICA

3a) Rimozione dei materiali di amianto

3b) Incapsulamento

3c) Confinamento

3d) Indicazioni per la scelta del metodo di bonifica

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LE TECNICHE DI INTERVENTO

Rimozione: elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità diattuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio

Incapsulamento: trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (aseconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, aripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sullasuperficie esposta

Confinamento: installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle areeoccupate dell'edificio

LE TECNICHE DI INTERVENTO

Rimozione: elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità diattuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio

Incapsulamento: trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (aseconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, aripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sullasuperficie esposta

Confinamento: installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle areeoccupate dell'edificio

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4 - PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE -PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE

4a) Programma di controllo

4b) Attività di manutenzione e custodia

4 - PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE -PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE

4a) Programma di controllo

4b) Attività di manutenzione e custodia

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Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994

5 - MISURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE DURANTE GLI INTERVENTI DI BONIFICA

6 - CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITÀ DI AMBIENTI BONIFICATI

5 - MISURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE DURANTE GLI INTERVENTI DI BONIFICA

6 - CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITÀ DI AMBIENTI BONIFICATI

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7 - COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO

7a) Bonifica delle coperture in cemento-amianto

a) Rimozione

b) Incapsulamento

c) Sopracopertura

7 - COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO

7a) Bonifica delle coperture in cemento-amianto

a) Rimozione

b) Incapsulamento

c) Sopracopertura

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Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994

7b) Misure di sicurezza durante gli interventi sulle coperture in cemento amianto

N. 5 Allegati di cui n. 3 su metodiche analitiche, n. 1 su criteri scelta dei DPIdelle vie respiratorie e n. 1 contenente la scheda per l'accertamento dellapresenza di materiali contenenti amianto negli edifici (Allegato n. 5)

7b) Misure di sicurezza durante gli interventi sulle coperture in cemento amianto

N. 5 Allegati di cui n. 3 su metodiche analitiche, n. 1 su criteri scelta dei DPIdelle vie respiratorie e n. 1 contenente la scheda per l'accertamento dellapresenza di materiali contenenti amianto negli edifici (Allegato n. 5)

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Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994

Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell’attività ex DM06/09/94

Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamentodi tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto

Tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materialicontenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventimanutentivi (ad es. Caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenzeallo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato

Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell’attività ex DM06/09/94

Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamentodi tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto

Tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materialicontenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventimanutentivi (ad es. Caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenzeallo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato

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Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994

Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell’attività ex DM06/09/94

Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia,gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possacausare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà esserepredisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività dimanutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta unadocumentazione verificabile

Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell’attività ex DM06/09/94

Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia,gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possacausare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà esserepredisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività dimanutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta unadocumentazione verificabile

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Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994

Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell’attività ex DM06/09/94

Deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza diamianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare

Nel caso siano in opera materiali friabili deve provvedere a far ispezionare l’edificioalmeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni deimateriali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazionefotografica

Deve provvedere a trasmettere copia del rapporto all’ASL competente

Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell’attività ex DM06/09/94

Deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza diamianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare

Nel caso siano in opera materiali friabili deve provvedere a far ispezionare l’edificioalmeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni deimateriali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazionefotografica

Deve provvedere a trasmettere copia del rapporto all’ASL competente

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Albo Nazionale Gestori AmbientaliAlbo Nazionale Gestori Ambientali

Deliberazione 30/03/2004, n. 1

Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei benicontenenti amianto

Deliberazione 30/03/2004, n. 2

Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei benicontenenti amianto

Deliberazione 30/03/2004, n. 1

Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei benicontenenti amianto

Deliberazione 30/03/2004, n. 2

Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei benicontenenti amianto

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Istituzione Categoria 10“Bonifica dei beni contenenti amianto”Istituzione Categoria 10“Bonifica dei beni contenenti amianto”

Categoria 10A): Materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizieo resinoidi.

Categoria 10B): Materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte ecartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni,altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altrimateriali incoerenti contenenti amianto

L’iscrizione nella categoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delleattività di cui alla categoria 10A

Categoria 10A): Materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizieo resinoidi.

Categoria 10B): Materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte ecartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni,altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altrimateriali incoerenti contenenti amianto

L’iscrizione nella categoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delleattività di cui alla categoria 10A

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Istituzione Categoria 10“Bonifica dei beni contenenti amianto”Istituzione Categoria 10“Bonifica dei beni contenenti amianto”

CLASSI in funzione dell’importo dei lavori cantierabili:

a) oltre Euro 7.746.853,49

b) fino a Euro 7.746.853,49

c) fino a Euro 1.549.370,70

d) fino a Euro 413.165,52

e) fino a Euro 51.645,69

CLASSI in funzione dell’importo dei lavori cantierabili:

a) oltre Euro 7.746.853,49

b) fino a Euro 7.746.853,49

c) fino a Euro 1.549.370,70

d) fino a Euro 413.165,52

e) fino a Euro 51.645,69

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Bonifica di terreni contaminati da amiantoBonifica di terreni contaminati da amianto

REQUISITI di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

Iscrizione Categoria 9: «Bonifica di siti»

Iscrizione Categoria 10: «Bonifica dei beni contenenti amianto»

REQUISITI di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

Iscrizione Categoria 9: «Bonifica di siti»

Iscrizione Categoria 10: «Bonifica dei beni contenenti amianto»

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Coordinatore dirigente attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. Corso 50 oreCoordinatore dirigente attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. Corso 50 ore

(art. 10, lett. h, Legge n. 257/92 – art. 10, comma 1, lett. b, DPR 08/08/1994)

Dirige le attività di rimozione, incapsulamento, confinamento e smaltimento dell’amianto

Elabora il Piano di lavoro ex art. 256 T.U. Sicurezza

Gestisce gli strumenti informativi previsti dalle norme

Cura l’osservanza delle norme di sicurezza e l'uso dei D.P.I. da parte dei lavoratori

E' responsabile dei sistemi di prevenzione e controllo impiegati per la tutela dei lavoratori edell'ambiente

Previene e gestisce le eventuali situazioni di emergenza

Ha le competenze per eseguire una corretta valutazione del rischio amianto

(art. 10, lett. h, Legge n. 257/92 – art. 10, comma 1, lett. b, DPR 08/08/1994)

Dirige le attività di rimozione, incapsulamento, confinamento e smaltimento dell’amianto

Elabora il Piano di lavoro ex art. 256 T.U. Sicurezza

Gestisce gli strumenti informativi previsti dalle norme

Cura l’osservanza delle norme di sicurezza e l'uso dei D.P.I. da parte dei lavoratori

E' responsabile dei sistemi di prevenzione e controllo impiegati per la tutela dei lavoratori edell'ambiente

Previene e gestisce le eventuali situazioni di emergenza

Ha le competenze per eseguire una corretta valutazione del rischio amianto

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Operatore addetto attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. Corso 30 oreOperatore addetto attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. Corso 30 ore

(art. 10, lett. h, Legge n. 257/92 – art. 10, comma 1, lett. a, DPR 08/08/1994)

È consapevole del rischio per la salute derivante dalla esposizione a fibre diamianto e di infortuni che le attività di rimozione di amianto, soprattutto inquota, comportano

Utilizza i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione

Utilizza i dispositivi di protezione collettivi messi a disposizione

(art. 10, lett. h, Legge n. 257/92 – art. 10, comma 1, lett. a, DPR 08/08/1994)

È consapevole del rischio per la salute derivante dalla esposizione a fibre diamianto e di infortuni che le attività di rimozione di amianto, soprattutto inquota, comportano

Utilizza i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione

Utilizza i dispositivi di protezione collettivi messi a disposizione

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Requisiti Responsabili tecnici imprese bonifica categoria 10Requisiti Responsabili tecnici imprese bonifica categoria 10

Laurea in Ingegneria o in Architettura o in Chimica o in Geologia o in Biologia oaltra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordine professionale

Diploma Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro tipo di diplomaritenuto idoneo sulla base del corrispondente ordine professionale

Corso di Formazione tenuto dalla Regione o da enti dalla stessa riconosciuti aisensi della delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/1999 e circolare n. 601del 7/02/2001 (Modulo Base + Modulo F o Modulo Base + Corso CoordinatoreAmianto ex art. 10 DPR 08/08/1994)

Anni di esperienza maturata nello specifico settore

Laurea in Ingegneria o in Architettura o in Chimica o in Geologia o in Biologia oaltra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordine professionale

Diploma Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro tipo di diplomaritenuto idoneo sulla base del corrispondente ordine professionale

Corso di Formazione tenuto dalla Regione o da enti dalla stessa riconosciuti aisensi della delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/1999 e circolare n. 601del 7/02/2001 (Modulo Base + Modulo F o Modulo Base + Corso CoordinatoreAmianto ex art. 10 DPR 08/08/1994)

Anni di esperienza maturata nello specifico settore

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Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(Testo Unico Sicurezza)Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(Testo Unico Sicurezza)

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteladella salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In vigore dal 15 maggio 2008

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteladella salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In vigore dal 15 maggio 2008

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Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106(Agg. Testo Unico Sicurezza)Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106(Agg. Testo Unico Sicurezza)

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, inmateria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

In vigore dal 20 agosto 2009

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, inmateria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

In vigore dal 20 agosto 2009

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Testo Unico SicurezzaTesto Unico Sicurezza

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

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Testo Unico SicurezzaTesto Unico Sicurezza

Lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto

Il datore di lavoro predispone un Piano di Lavoro, prima dell'inizio di lavori didemolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto daedifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto

Lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto

Il datore di lavoro predispone un Piano di Lavoro, prima dell'inizio di lavori didemolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto daedifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto

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Testo Unico SicurezzaTesto Unico Sicurezza

La competenza delle imprese di bonifica

I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo daimprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152. (iscrizione Albo Gestori Ambientali nella categoria 10)

Codice Ambiente (D. Lgs. 152/2006 - D. Lgs. 284/2006 - D. Lgs. 4/2008). ART. 212: E'costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l’Albo Nazionale GestoriAmbientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sedepresso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso leCamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delleSezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni

La competenza delle imprese di bonifica

I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo daimprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152. (iscrizione Albo Gestori Ambientali nella categoria 10)

Codice Ambiente (D. Lgs. 152/2006 - D. Lgs. 284/2006 - D. Lgs. 4/2008). ART. 212: E'costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l’Albo Nazionale GestoriAmbientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sedepresso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso leCamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delleSezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni

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Testo Unico SicurezzaTesto Unico Sicurezza

Presentazione del Piano di Lavoro

Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorniprima dell'inizio dei lavori

Se entro i 30 gg. l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta diintegrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizioneoperativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori

Presentazione del Piano di Lavoro

Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorniprima dell'inizio dei lavori

Se entro i 30 gg. l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta diintegrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizioneoperativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori

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Testo Unico SicurezzaTesto Unico Sicurezza

Presentazione del Piano di Lavoro

L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non siapplica nei casi di urgenza

In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore dilavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività

Presentazione del Piano di Lavoro

L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non siapplica nei casi di urgenza

In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore dilavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività

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Piano Nazionale AmiantoPiano Nazionale Amianto

Venezia, 22 - 24 novembre 2012

Conferenza sul tema «Amianto e patologie correlate: stato dell’arte eprospettive»

Piano Nazionale Amianto (PNA)

Presentato al pubblico l’8 aprile 2013, a Casale Monferrato, approvato dalConsiglio dei Ministri il 21 marzo 2013 è al vaglio della Conferenza Stato-Regioni

Venezia, 22 - 24 novembre 2012

Conferenza sul tema «Amianto e patologie correlate: stato dell’arte eprospettive»

Piano Nazionale Amianto (PNA)

Presentato al pubblico l’8 aprile 2013, a Casale Monferrato, approvato dalConsiglio dei Ministri il 21 marzo 2013 è al vaglio della Conferenza Stato-Regioni

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Piano Nazionale AmiantoPiano Nazionale Amianto

Ministeri interessati: Salute, Ambiente e Lavoro

PNA edizione marzo 2013: «Linee di intervento per un’azione coordinatadelle amministrazioni statali e territoriali»

Macroaree d'intervento: Tutela della salute, Tutela ambientale, Sicurezzasul lavoro e tutela previdenziale

Ministeri interessati: Salute, Ambiente e Lavoro

PNA edizione marzo 2013: «Linee di intervento per un’azione coordinatadelle amministrazioni statali e territoriali»

Macroaree d'intervento: Tutela della salute, Tutela ambientale, Sicurezzasul lavoro e tutela previdenziale

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Piano Nazionale AmiantoPiano Nazionale Amianto

Macroarea Tutela ambientale

Curata dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare

Riscontrata la presenza sul territorio nazionale di materiali e beni contenentiamianto di diversi milioni di tonnellate e, in particolare, molte tonnellate diamianto friabile sono localizzate in siti a destinazione industriale e residenziale,pubblici e privati

Macroarea Tutela ambientale

Curata dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare

Riscontrata la presenza sul territorio nazionale di materiali e beni contenentiamianto di diversi milioni di tonnellate e, in particolare, molte tonnellate diamianto friabile sono localizzate in siti a destinazione industriale e residenziale,pubblici e privati

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Regione SicilianaRegione Siciliana

Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995

Adozione del Piano, di cui all’Allegato «A»

Mandato agli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per la sanità dipredisporre, secondo le rispettive competenze ed entro il 30 settembre 1996,le specifiche norme tecniche di attuazione previste dal Piano regionale

Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995

Adozione del Piano, di cui all’Allegato «A»

Mandato agli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per la sanità dipredisporre, secondo le rispettive competenze ed entro il 30 settembre 1996,le specifiche norme tecniche di attuazione previste dal Piano regionale

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Regione SicilianaRegione Siciliana

Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995

Piano di protezione dell’amianto, di decontaminazione, di smaltimento e dibonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto

Costituzione del gruppo di lavoro interassessoriale, ai fini della stesura deldocumento armonico con tutte le norme tecniche di attuazione previste dalD.P.R. 08/08/1994, con compiti di coordinamento e raccordo delleAmministrazioni competenti e di proposta del piano di riparto delle sommedestinate all'attuazione degli adempimenti previsti dalla Legge n. 257/1992

Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995

Piano di protezione dell’amianto, di decontaminazione, di smaltimento e dibonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto

Costituzione del gruppo di lavoro interassessoriale, ai fini della stesura deldocumento armonico con tutte le norme tecniche di attuazione previste dalD.P.R. 08/08/1994, con compiti di coordinamento e raccordo delleAmministrazioni competenti e di proposta del piano di riparto delle sommedestinate all'attuazione degli adempimenti previsti dalla Legge n. 257/1992

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Regione SicilianaRegione Siciliana

Il Piano di protezione dell’amianto, di decontaminazione, di smaltimento e dibonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto disciplina:

Il censimento amianto

La formazione dei soggetti coinvolti

Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro

Lo smaltimento dei rifiuti

La sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti

Il Piano di protezione dell’amianto, di decontaminazione, di smaltimento e dibonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto disciplina:

Il censimento amianto

La formazione dei soggetti coinvolti

Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro

Lo smaltimento dei rifiuti

La sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti espostiSeminario AMIANTO

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Regione SicilianaRegione Siciliana

Decreto Assessore per il Territorio e l'Ambiente 12 novembre 1998

Prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di unadiscarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiutidi amianto in matrice cementizia o resinoide

Decreto Assessore per il Territorio e l'Ambiente 12 novembre 1998

Prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di unadiscarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiutidi amianto in matrice cementizia o resinoide

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Regione SicilianaRegione Siciliana

Circolare 21 dicembre 2011, n. 1285

Linee guida sulle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori espostial rischio amianto durante i lavori di manutenzione, rimozione dell’amianto o deimateriali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,nonché di bonifica delle aree interessate

Circolare 21 dicembre 2011, n. 1285

Linee guida sulle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori espostial rischio amianto durante i lavori di manutenzione, rimozione dell’amianto o deimateriali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,nonché di bonifica delle aree interessate

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Regione SicilianaRegione Siciliana

Circolare 21 dicembre 2011, n. 1285

Premessa

Campo di applicazione

Lavori non soggetti a “notifica”

Lavori soggetti a “notifica” ex art. 250 del D.Lgs. n. 81/08

Lavori soggetti al “piano di lavoro” ex art. 256 del D.Lgs. n. 81/08

Circolare 21 dicembre 2011, n. 1285

Premessa

Campo di applicazione

Lavori non soggetti a “notifica”

Lavori soggetti a “notifica” ex art. 250 del D.Lgs. n. 81/08

Lavori soggetti al “piano di lavoro” ex art. 256 del D.Lgs. n. 81/08

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Regione SicilianaRegione Siciliana

Circolare 21 dicembre 2011, n. 1285

Certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall’amianto (ex punto 6dell’allegato al D.M. 6 settembre 1994)

Controllo dell’esposizione e valore limite (art. 253 del D.Lgs. n. 81/08)

Informazione e formazione dei lavoratori (artt. 257 e 258 del D.Lgs. n. 81/08)

Sorveglianza sanitaria - Registro esposti - Cartella sanitaria (art. 259 delD.Lgs. n. 81/08)

Circolare 21 dicembre 2011, n. 1285

Certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall’amianto (ex punto 6dell’allegato al D.M. 6 settembre 1994)

Controllo dell’esposizione e valore limite (art. 253 del D.Lgs. n. 81/08)

Informazione e formazione dei lavoratori (artt. 257 e 258 del D.Lgs. n. 81/08)

Sorveglianza sanitaria - Registro esposti - Cartella sanitaria (art. 259 delD.Lgs. n. 81/08)

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Regione SicilianaRegione Siciliana

Legge 29 aprile 2014, n. 10

Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, p. I, n.19 del 9-5-2014)

In vigore dal 9 maggio 2014

Legge 29 aprile 2014, n. 10

Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, p. I, n.19 del 9-5-2014)

In vigore dal 9 maggio 2014

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Regione SicilianaRegione Siciliana

Legge 29 aprile 2014, n. 10

Adotta iniziative volte alla costante prevenzione primaria e secondaria ed alrisanamento ambientale rispetto all'inquinamento da fibre di amianto

Legge 29 aprile 2014, n. 10

Adotta iniziative volte alla costante prevenzione primaria e secondaria ed alrisanamento ambientale rispetto all'inquinamento da fibre di amianto

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Regione SicilianaRegione Siciliana

Legge 29 aprile 2014, n. 10

OBIETTIVI

La tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi conl'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione diprevenzione

La mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici emanufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza diamianto

Legge 29 aprile 2014, n. 10

OBIETTIVI

La tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi conl'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione diprevenzione

La mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici emanufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza diamianto

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Regione SicilianaRegione Siciliana

Legge 29 aprile 2014, n. 10

OBIETTIVI

Il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibredi amianto

La ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura dipatologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siticontaminati

Legge 29 aprile 2014, n. 10

OBIETTIVI

Il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibredi amianto

La ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura dipatologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siticontaminati

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Regione SicilianaRegione Siciliana

Legge 29 aprile 2014, n. 10

OBIETTIVI

La promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte allariduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione

L’eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall'amianto in tutto il territorioregionale

Legge 29 aprile 2014, n. 10

OBIETTIVI

La promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte allariduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione

L’eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall'amianto in tutto il territorioregionale

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Regione SicilianaRegione Siciliana

Legge 29 aprile 2014, n. 10

Istituzione UFFICIO AMIANTO con compiti di:

Coordinamento efficace di procedure di competenza

Verifica impiego ottimale risorse economiche vincolate in materia di amianto

Completamento, entro 24 mesi, del censimento e mappatura amianto

Conseguimento obiettivo, entro 3 anni, della totale rimozione dei manufatti incemento amianto

Legge 29 aprile 2014, n. 10

Istituzione UFFICIO AMIANTO con compiti di:

Coordinamento efficace di procedure di competenza

Verifica impiego ottimale risorse economiche vincolate in materia di amianto

Completamento, entro 24 mesi, del censimento e mappatura amianto

Conseguimento obiettivo, entro 3 anni, della totale rimozione dei manufatti incemento amianto

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Regione SicilianaRegione Siciliana

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 28 delloStatuto speciale, in data 3 aprile 2014, ha impugnato dinanzi la CorteCostituzionale i sottoelencati articoli (omessi nel testo pubblicato) della Legge n.10/2014 (approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana il 26 marzo 2014 -Disegno di legge nn. 381-3-306–346):

art. 7 per violazione dell’art. 117, 3° comma della Costituzione (Sostegno aipazienti affetti da patologie causate dall'amianto)

art. 13, commi 2 e 3 per violazione degli articoli 23 e 97, 1° comma dellaCostituzione (Vigilanza e sanzioni)

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 28 delloStatuto speciale, in data 3 aprile 2014, ha impugnato dinanzi la CorteCostituzionale i sottoelencati articoli (omessi nel testo pubblicato) della Legge n.10/2014 (approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana il 26 marzo 2014 -Disegno di legge nn. 381-3-306–346):

art. 7 per violazione dell’art. 117, 3° comma della Costituzione (Sostegno aipazienti affetti da patologie causate dall'amianto)

art. 13, commi 2 e 3 per violazione degli articoli 23 e 97, 1° comma dellaCostituzione (Vigilanza e sanzioni)

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