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Alma Mater Studiorum – Università di Bologna DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE- PHD IN LEGAL STUDIES Ciclo 31º Settore Concorsuale: 12/D1 Settore Scientifico Disciplinare: IUS/10 LEGITTIMITÀ E LEGITTIMAZIONE. LA FONDAZIONE TEORICA DEL DIRITTO GLOBALE LEGITIMIDAD Y LEGITIMACIÓN. LA FUNDACIÓN TEÓRICA DEL DERECHO GLOBAL Presentata da: HECTOR IGLESIAS SEVILLANO Coordinatore Dottorato Supervisore Prof. Andrea Morrone Prof.ssa Claudia Tubertini Esame finale anno 2019

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  • Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

    DOTTORATO DI RICERCA IN

    SCIENZE GIURIDICHE- PHD IN LEGAL STUDIES

    Ciclo 31º

    Settore Concorsuale: 12/D1

    Settore Scientifico Disciplinare: IUS/10

    LEGITTIMITÀ E LEGITTIMAZIONE. LA FONDAZIONE TEORICA DEL DIRITTO GLOBALE

    LEGITIMIDAD Y LEGITIMACIÓN. LA FUNDACIÓN TEÓRICA DEL DERECHO GLOBAL

    Presentata da: HECTOR IGLESIAS SEVILLANO

    Coordinatore Dottorato Supervisore

    Prof. Andrea Morrone Prof.ssa Claudia Tubertini

    Esame finale anno 2019

  • Abstract:

    Il Diritto pubblico occidentale ha vissuto fino al secolo XXI sotto il paradigma dello Stato-nazione e

    la territorialità, quello lo sappiamo. Ma questo non deve portarci ad inganno: né la concezione

    statalista del Diritto è esistita sempre in tutti i tempi, né pervivirá. Al contrario, è un modello

    perenne ed in retrocessione. La realtà giuridica di oggi si muove verso un Diritto positivo

    pluralistico, con molto poca coerenza interna, se è che costituisce in assoluto un ordinamento. Ma

    allora, che cosa succederà coi solidi fondamenti del Diritto statale? Diverranno inservibili concetti

    come parlamentarismo, potestà pubbliche, Legge o quello di Stato stesso? Bisognerà rinunciare ai

    risultati del Diritto dei secoli XIX e XX? Naturalmente, la risposta a queste domande è chiaramente

    negativa. Il Diritto dello Stato ed i suoi teorici hanno apportato una magistrale unità e coerenza

    all'ordinamento giuridico al quale il secolo XXI non può rinunciare. Orbene, allora i concetti creati

    sono validi per quello contesto, non ferma l'attuale. Quello che bisogna domandarsi non è tanto se

    nel Diritto di oggi stanno i concetti ottocenteschi, bensì come possono incardinarsi. È necessario, in

    definitiva una nuova teoria giuridica. Questa non sostituisce al Diritto dello Stato, almeno per il

    momento, nella misura in cui lo Stato è ancora oggi la realtà giuridica predominante. Ma sì che

    serviranno di fondamento per spiegare un mondo giuridico che esiste oltre il Diritto statale. Questo

    mondo che è essenzialmente sopranazionale, è quello che la dottrina ha chiamato "Diritto Globale.”

    Il seguente passo, allora, posto vacante evidente. La domanda è che cosa il Diritto Globale è.

    Su questo concetto ci sono stati già avvicinamenti dottrinali diversi, benché un concetto di consenso

    stia ancora per formarsi. I riferimenti all'internazionalizzazione delle relazioni amministrative

    esistono da lungo tempo. In Germania cominciò a trattare il concetto di Diritto Amministrativo

    Internazionale VON STEIN; in quello Diritto Francese, NÉGULESCO aveva scritto già alcuni

    principi di Diritto amministrativo internazionale negli anni trenta del secolo XX; in Spagna, nella

    stessa epoca, GASCÓN Y MARÍN si faceva eco della dottrina francese, ammettendo l'esistenza di

    una dimensione internazionale del Diritto pubblico, ed amministrativo in questione, e pertanto di

    un effetto sovrastatale delle norme giuridiche interne. Tuttavia, la fondamentale delimitazione tra il

    concetto della cosa sopranazionale e la cosa internazionale è posteriore.

    La nostra proposta sarà il controlo del Diritto Globale per il Giudice nazionale, in modo simile a

    quello del Diritto Europeo: il Diritto Globale e le sue norme, gli norme private sovranazionali, sono

    un fenomeno topico, nel senso que non è sistematico, ma che dove essere incluso nel sistema

    giuridico interno. A la natura democratica del Diritto Statale noi la chiamiamo la legittimità; al

    procedimento di controlo delle norme sovranazionali per il Giudice nazionale noi lo chiamiamo la

    legittimazzione. Costruire questo procedimento di legittimazione è l’oggettivo di questo lavoro.

    !II

  • AGRADECIMIENTOS

    El presente trabajo ha sido elaborado, como tesis doctoral, en la Universidad de Bolonia, en su

    Scuola de Administración Pública (SPISA) y gracias a una beca del Real Colegio de España en

    Bolonia. Son, por lo tanto, tres honores a los que debo hacer referencia separada.

    El primero de ellos, el de haber formado parte como doctorando de la institución universitaria más

    antigua de Europa (y en su género cabría decir del mundo) es difícil de igualar. En este sentido, debo

    un especial agradecimiento institucional a la Universidad de Bolonia por acogerme como

    investigador, y por permitirme formar parte de su larga tradición, especialmente jurídica.

    El segundo de estos honores es el de haber podido trabajar en uno de los centros de referencia, no

    sólo de la propia Universidad de Bolonia, sino de los estudios administrativos, de nuevo a nivel

    europeo y global, la Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica (SPISA). Este trabajo

    no sería posible sin el apoyo de dicha institución, de la que de nuevo tengo el privilegio de contarme

    como un alumno. Especial agradecimiento le debo a las dos personas que han guiado mi trabajo en

    este periodo, los Profesores LUCIANO VANDELLI y CLAUDIA TUBERTINI. De ambos he

    sentido un apoyo incondicional, tanto académico como personal, necesario siempre para culminar

    un estudio cuya aproximación innovadora no pretende preterir, sino al contrario honrar, la enorme

    tradición iuspublicista de la que es tributario.

    El tercer honor al que hacía referencia no es, ni mucho menos, el tercero en importancia. Al revés,

    es probablemente el mayor honor que he tenido en mi vida, en conjunto. Pero como ser colegial del

    Real Colegio de España en Bolonia no puede explicarse con palabras, sino que sólo tiene sentido

    como experiencia vivida (y a la inversa, llena de sentido la vida de un colegial) me limitaré a los

    agradecimientos pertinentes, pero nunca suficientes. El primero, obviamente, a Don GIL

    ÁLVAREZ DE ALBORNOZ Y LUNA, cardenal primado de España y fundador de nuestro Real

    Colegio, y guía no ya intelectual o humano, sino sobre todo espiritual, sin duda de todos sus

    colegiales, y desde luego mío. Enorme agradecimiento le debo también a Don ÍÑIGO DE

    ARTEAGA Y MARTÍN, Duque del Infantado, q.d.e.p., Patrono de la Fundación que me nombró

    colegial, y también a Don IVÁN DE ARTEAGA Y DEL ALCÁZAR, Marqués de Ariza, cuyo

    apoyo a los colegiales con su presencia en el Colegio ha sido incondicional y sin duda reconfortante.

    No podría terminar este agradecimiento sin mencionar a Don JOSÉ GUILLERMO GARCÍA-

    VALDECASAS Y ANDRADA-VANDERWILDE, talento sin igual que nos deslumbró a todos

    como ha hecho con tantas generaciones de colegiales. No olvido tampoco a Don MAURICIO

    TRONCOSO REIGADA, quien me ayudó a entrar, como antiguo colegial, en esta inigualable

    !III

  • Casa, que para mi regocijo es hoy también mía. A su ayuda debo sumar la de otros muchos, pero

    haré especial mención a Don FRANCISCO JOSÉ FONTECILLA RODRÍGUEZ y a ENRIQUE

    GANDÍA PÉREZ, con cuyo apoyo en esta tarea de ser colegial siempre conté. La inspiración de ser

    colegial y mi primera fascinación por el Real Colegio de España se la debo sin embargo al Profesor

    Don ÁNGEL JOSÉ ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, que la sembró en mi conciencia allá por enero de

    2014. A todos ellos les debo, en mayor o menor medida, el honor inmenso de haber sido colegial.

    Ahora bien, el agradecimiento por haber disfrutado tan enormemente de este gran periodo de mi

    vida se lo debo especialmente a mis compañeros, entre los que cuento dos Decanos, Don IGNACIO

    GARCÍA ZAPATA y Don PEDRO ALEMANY NAVARRO dignos de una reseña en el rebus gestis

    escrita en letras de oro y un padrino, Don GABRIEL GARCÍA ESCOBAR y un ahijado, Don

    GABRIEL BALLESTA LUQUE, que han sido más hermanos que compañeros. Y no son menos los

    demás compañeros de colegiaturas anterior y posterior, pero especialmente los de la mía: a Don

    ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA, Don GUILLERMO MORALES JODRA, Don MIGUEL

    JOSÉ LÓPEZ-GUADALUPE PALLARÉS y Don RUBÉN LÓPEZ PICÓ, sinceramente, gracias.

    Por último, doy paso a los agradecimientos personales. Todavía en el terreno académico, resulta

    inevitable mencionar a Don JORGE AGUDO GONZÁLEZ, auténtico guía para un trabajo que,

    como ya he dicho más arriba, requiere más la valentía de un buen director antes que el arrojo de un

    temerario doctorando, y además depositario de la tradición jurídica que compartimos en el Área de

    Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid y que en último término nos lleva

    -como es notorio en el presente trabajo- al trabajo de Don ALFREDO GALLEGO

    ANABITARTE, q.d.e.p.

    Fuera de este terreno, merece un especial agradecimiento por mi parte el Doctor Don ANTONIO

    ÁLVAREZ-VIEITEZ BLANCO, cardiólogo que en medio de la vorágine de la elaboración del

    presente trabajo supo diluir sombras e imprimir tranquilidad a mi vida. Y por supuesto, merecen

    agradecimiento por igual mis amigos más cercanos (el orden es indiferente): Don PEDRO

    MÉNDEZ DE VIGO Y PUIG DE LA BELLACASA -muy insistente para que pidiera esta beca, lo

    cual le agradezco- y Don JOSÉ LUIS ITUARTE MARTÍNEZ-PEÑALVER, que tantas veces me

    ha apoyado y soportado, y no sé si es consciente de todo lo que me ha ayudado en mi vida.

    Por último, no puede faltar el agradecimiento a mi familia. Decir que dedico este trabajo en

    concreto a alguno de ellos sería sencillamente una tremenda simplificación. Todo lo que hago en mi

    vida, desde lo más prosaico a lo más complejo, incluyendo obviamente este trabajo, lo hago en

    honor de ELISARDO IGLESIAS PARDO y MANUEL SEVILLANO BRUN, q.d.e.p. Y todo lo

    que haga en su honor será siempre insuficiente. Dicho esto, añado este trabajo al acervo de mis

    !IV

  • mediocridades aunque sólo sea para honrarle a él y para, humildemente, contribuir al florecimiento

    de las Artes de la Paz.

    En Madrid, a 20 de enero de 2019.

    Héctor Iglesias Sevillano y Brun.

    !V

  • !1

  • ÍNDICE

    ÍNDICE………………………………………………………………………………………2

    INTRODUZIONE…………………………………………………………………….…….6

    PRÓLOGO……………………………………………………………………………….…32

    I. LAS PREGUNTAS. LA NATURALEZA DEL DERECHO, EL ESTADO Y LA

    LEGITIMIDAD………………………………………………………………………….…..34

    1. El paso previo: la pregunta por el Derecho………………………………………………..34

    a) La irrupción del pluralismo global como presupuesto…………………………………..34

    b) Hacia un nuevo concepto de Derecho…………………………………………………..43

    2. El Derecho como concepto definido …..………………………………………………….47

    3. Hacia una teoría filológica del Derecho ……………………………………………..……53

    4. El Estado y su concepto: personalidad jurídica y soberanía …………………………..….61

    a) El Estado como concepto extrajurídico…………………………………………………………..67

    b) El Estado como concepto jurídico………………………………………………………………70

    c) La personalidad jurídica del Estado…………………………………………………………….72

    d) Referencia sucinta al concepto de Estado en el Derecho Internacional Público………………………..80

    5. La Administración pública………………………………………………………………..83

    6. El Derecho administrativo………………………………………………………………..89

    7. El Estado Social…………………………………………………………………………..93

    8. Derecho público y Derecho privado………………………………………………….…..96

    9. El ciudadano-administrado. Derechos de los ciudadanos………………………………..101

    EXCURSUS I sobre el concepto de ciudadanía en Roma y su relación con la res publica.. …105

    10. Nación, Pueblo y titularidad parlamentaria de la potestad legislativa…………….……111 !2

  • 11. El resto del sistema de fuentes en España y su legitimidad menor desde el punto de vista del

    legalismo: la costumbre……………………………………………………………………..133

    II. LAS RESPUESTAS: LEGITIMIDAD Y LEGITIMACIÓN EN EL Derecho

    global………………………………………………………………………………………142

    1. Estado, Derecho y Sociedad. ¿Una relación ideal o material?………………………….142

    2. ¿Legalidad y Legitimidad, todavía?……………………………………………………..148

    EXCURSUS II. Enrique II de Castilla como inventor de la modernidad ……………..…..151

    3. Legitimidad y Legitimación: de la sociología del Derecho a la dogmática jurídica…….156

    4. La legitimidad global frente al nomos de la Tierra……………………………………….160

    I I I . A N Á L I S I S D E L D E R E C H O

    GLOBAL……………………………………………………………………………………164

    1. Introducción metodológica………………………………………………………………164

    2. La teoría del Derecho y el discurso metodológico ante las normas privadas

    supranacionales………… ……………………………………………………………..……170

    a) Justificación de la aproximación metodológica ……………………………………..……170

    b) ¿Una metodología en las normas privadas supranacionales?……………………….……175

    3. La formación de los conceptos……………………………………………………………178

    a) El Derecho global…………………………………………………………………..……..179

    b) El ciudadano corporativo………………………………………..………………….…….180

    4. La formación de los tipos (sobre el concepto de norma jurídica)…………………..……..188

    5. La teoría dogmática de la incorporación de las normas privadas supranacionales al Derecho del

    Estado………………………………………………………………………………….…..…192

    5.1. Derecho público frente a Derecho privado: una necesaria discusión previa………….….192

    5.2. Tópica y sistemática en las normas privadas supranacionales…………………..…….…196

    !3

  • 5.3. La sistematización mediante la teoría de la recepción y su alegación en el proceso...200

    5.4. El llamado Derecho blando o “soft law”………………………………………………203

    6. Conclusión Parte III……………………………………………………………………205

    I V. E L F E N Ó M E N O D E L D E R E C H O P Ú B L I C O G L O B A L Y S U

    CONTROL………………………………………………………………………………..207

    1. El nuevo pluralismo frente al viejo monismo: el Derecho global en general y la superación del

    principio de territorialidad……………………………………………………………..…..222

    2. El Derecho global en España……………………………………………………………213

    3. ¿El concepto de Justicia como monismo?………………………………………………..217

    4. Una diferencia de perspectiva: el Derecho administrativo internacional, global o supranacional.

    La supranacionalidad como fenómeno en el Derecho administrativo……………….….…224

    4.1. La propuesta norteamericana: el Derecho administrativo global……………………..224

    4.2. La propuesta alemana: el Derecho administrativo internacional……………………..231

    4.3. La discusión en la doctrina italiana: ¿Diritto amministrativo globale o carácter estatal del Derecho

    público?…………………………………………………………………………….………236

    5. Semblanza brevísima del estudio de Sectores …………………………………………..241

    5.1. El sector financiero y bancario ……………………………………………………..…241

    5.2. El medioambiente………………………………………………………………..……243

    5.3. Otros sectores………………………………………………………………………….246

    6. Conclusión de la Parte IV……………………………………………………………….258

    CONCLUSIONI FINALI………………………………………………………………….260

    Bibliografía………………………………………………………………….………………281

    !4

  • !5

  • INTRODUZIONE

    1. La nascita del diritto globale.

    Il Diritto pubblico occidentale ha vissuto fino al secolo XXI sotto il paradigma dello Stato-nazione e

    la territorialità, quello lo sappiamo. Ma questo non deve portarci ad inganno: né la concezione

    statalista del Diritto è esistita sempre in tutti i tempi, né pervivirá. Al contrario, è un modello

    perenne ed in retrocessione. La realtà giuridica di oggi si muove verso un Diritto positivo

    pluralistico, con molto poca coerenza interna, se è che costituisce in assoluto un ordinamento. Ma

    allora, che cosa succederà coi solidi fondamenti del Diritto statale? Diverranno inservibili concetti

    come parlamentarismo, potestà pubbliche, Legge o quello di Stato stesso? Bisognerà rinunciare ai

    risultati del Diritto dei secoli XIX e XX? Naturalmente, la risposta a queste domande è chiaramente

    negativa. Il Diritto dello Stato ed i suoi teorici hanno apportato una magistrale unità e coerenza

    all'ordinamento giuridico al quale il secolo XXI non può rinunciare. Orbene, allora i concetti creati

    sono validi per quello contesto, non per l'attuale. Quello che bisogna domandarsi non è tanto se nel

    Diritto di oggi stanno i concetti ottocenteschi, bensì come possono essere inclusi. È necessario, in

    definitiva una nuova teoria giuridica. Questa non sostituisce al Diritto dello Stato, almeno per il

    momento, nella misura in cui lo Stato è ancora oggi la realtà giuridica predominante. Ma sì che

    serviranno di fondamento per spiegare un mondo giuridico che esiste oltre il Diritto statale. Questo

    mondo che è essenzialmente sopranazionale, è quello che la dottrina ha chiamato "Diritto Globale.”

    Il seguente passo, allora, posto vacante comprensible. La domanda è che cosa il Diritto Globale è.

    Su questo concetto ci sono stati già avvicinamenti dottrinali diversi, benché un concetto di consenso

    stia ancora per formarsi. I riferimenti all'internazionalizzazione delle relazioni amministrative

    esistono da lungo tempo. In Germania cominciò a trattare il concetto di Diritto Amministrativo

    Internazionale VON STEIN ; in quello Diritto Francese, NÉGULESCO aveva scritto già alcuni 1

    principi di Diritto amministrativo internazionale negli anni trenta del secolo XX ; in Spagna, nella 2

    stessa epoca, GASCÓN Y MARÍN si faceva eco della dottrina francese, ammettendo l'esistenza di

    una dimensione internazionale del Diritto pubblico, ed amministrativo in questione, e pertanto di

    un effetto soprastatale delle norme giuridiche interne . Tuttavia, la fondamentale delimitazione tra il 3

    concetto della cosa sopranazionale e la cosa internazionale è posteriore. Nel secolo XX lo Stato era

    il centro assoluto del potere pubblico, e tutto quello che stava al di sopra della sua portata materiale

    era necessariamente internazionale, cioè, era la zona delle relazioni tra Stati che era la cosa unica

    che c'erano oltre questi. Al contrario, attualmente dobbiamo distinguere tra la cosa internazionale,

    VON STEIN (1882): Einige Bemerkungen über das internationale Verwaltungsrecht, 6 Jahrbuch für Gesetzgebung, 1Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, p. 395.

    NÉGULESCO, P. (1935): Principes du droit international administratif, RECUEIL DES COURS, n. 51, p. 579.2

    Vid. GASCÓN Y MARÍN, J. (1933): Derecho Administrativo, Madrid: C. Bermejo, vol. II, págs. 5-16. 3

    !6

  • fenomeno che ovviamente continua ad esistere, e che studia il Diritto Internazionale Pubblico, e la

    cosa sopranazionale, cioè, quello che sta più in là, non necessariamente più su, del proprio Diritto

    dello Stato. Questa è una denominazione ognicomprensiva per qualunque fenomeno giuridico no-

    statale che permette includere le norme private sovranazionali, quelle disposizioni di natura tanto

    strana, che fino a fa poco non sarebbero stati ammesse come una categoria giuridica . 4

    Pertanto, chiariamo già il dibattito intorno al nome che più tardi vedremo riprodotto in quello che

    riguarda al Diritto Amministrativo Globale. Diritto Globale è un concetto nitidamente

    nordamericano, di significato ambizioso, cioè, di tutto il globo, e potenzialmente superiore a lui, se

    prendiamo il concetto della cosa globale in senso figurato, ed abitualmente con una sfumatura

    economica, perché è il duplicato giuridico della globalizzazione politica ed economica. Così, ancora

    quando protegga i diritti umani, ci sarà un importante contenuto economico nella sua regolazione.

    Se volessimo opporre al senso economico di questo ordinamento una prospettiva più ampia di

    interessi, probabilmente lo qualificheremmo come "Diritto mondiale", correlativamente con la

    pretesa opposizione tra globalizzazione come fenomeno economico e mondializzazione come

    fenomeno culturale. Per contro, se volessimo mettere l'enfasi nella difesa dei diritti umani, lo

    chiameremmo "Diritto Umanitario" . I due ultimi termini non ha avuto il successo nella dottrina di 5

    quello di Diritto Globale, e è logico. Questi concetti esprimono il contenuto del Diritto al quale

    denominano. La centralità dell'economia nel Diritto Globale ci porta a scegliere questo nome sugli

    altri, perfino intuitivamente, per evitare una denominazione che non possa concordare con la realtà.

    La cosa "globale" è oggigiorno quella che sovverte l'ordine nazionale, regionale o locale, e si alza ad

    un livello sopranazionale, specificamente in virtù di una valutazione di tipo economico.

    Il Diritto Globale, come concetto formato, è indubbiamente risultato di un contesto politico,

    economico e giuridico di globalizzazione. Per questo motivo, parlare del Diritto Globale, in

    generale, è parlare della globalizzazione del Diritto. SHAPIRO fu pioniere in mettere la questione

    sul tavolo . Il professore nordamericano spiegò che il fenomeno specificamente conoscente come 6

    globalizzazione del diritto si riferisce ad una tendenza contemporanea a sottomettersi alle stesse

    norme giuridiche, indipendentemente del posto del mondo nel che l'individuo si trovi. Tuttavia,

    l'unità del concetto finisce qui: le regole del diritto globale possono essere imposte tanto per un solo

    individuo che disponga di mezzi propri di coercizione, possono impiantarsi per un consenso globale,

    oppure semplicemente possono essere il prodotto di un'evoluzione convergente di sistemi giuridici

    Come riassumono delle teorie che basano questa esclusione, vite DARNACULLETA GARDELLA, M.M. (2016): El 4Derecho Administrativo Global. ¿Un nuevo concepto clave del Derecho Administrativo?, RAP, 199, 11-49.

    DOMINGO OSLE, R. (2008): ¿Qué es el Derecho Global?, Consejo General del Poder Judicial, Madrid. DOMINGO 5OSLE, R. (2009): La pirámide del Derecho Global, Persona y Derecho 60.

    SHAPIRO, M. (1993): The Globalization of Law, Indiana Journal of Global Legal Studies 1, pp.37-64.6

    !7

  • molto differenti. Quello che è sicuro che il diritto globale non proviene da un consenso tra Stati,

    perché non è politicamente immaginabile, né all'inizio degli anni novanta né oggi, l'elaborazione per

    lo Stato-nazione di un diritto globale unificatore che sovvertirebbe suo proprio potere tra altre cose.

    In quello momento, osservò anche il professore nordamericano, il diritto globale era un fenomeno

    molto restretto, ed in ogni caso molto focalizzato verso un certo tipo di settori - soprattutto di natura

    economica - e contestualizzata nella gran giuridificazzione della vita privata prodotta dal secolo

    XIX. Di lì l'enfasi nella globalizzazione del diritto commerciale, soprattutto dell'americano, ed

    anche della crescente importanza degli avvocati nella società.

    Veda con venticinque anni di prospettiva, la sua tesi non ha fatto altro che confermarsi, benché sia

    già alcuni realtà che possiamo constatare, ed alcuni progetti che possono sfumarsi. Naturalmente,

    rimane molto lontano da sembrare vitale la possibilità di una fortuna di "Costituzione Globale"

    scritta che è a giorno di oggi più un'utopia che una proposta giuridicamente credibile. Il

    costituzionalismo globale è già una materia di dibattito consolidata in Europa, tanto nella dogmatica

    tedesca , in qualche caso con partecipazione spagnola , come nell'italiana . L'opzione che il diritto 7 8 9

    globale sia il prodotto di ordinamenti convergenti è, nella nostra opinione, la migliore ipotesi per

    spiegare il fenomeno. Il diritto globale costituzionale consisterebbe in un insieme di principi

    condivisi ed universalmente accettati per gli Stati che permettesse garantire alcuni livelli minimi di

    sicurezza costituzionale dentro il territorio di ogni Stato, allo stesso modo che promuoverebbe lì i

    valori fondamentali dello Stato di diritto dove, a giorno di oggi, non è arrivato. E tutti questi sono

    risultati che non richiedono in assoluto di un testo scritto e giuridicamente rigido per essere

    impiantati, ma basta con la sua accettazione simultanea e progressiva da parte dei propri individui

    statali.

    Tuttavia, questo schema è inapplicabile in un ambito cruciale del diritto globale, quello della

    produzione normativa. Per esempio, non potremmo fondare una normativa tecnica in materia di

    sicura come quella dell'Associazione Internazionale di Mercati di Capitali, International Capital Market

    Association, in meri principi giuridici. La dogmatica di principi è indispensabile nel diritto globale, ma

    sottosta sempre a regole concrete. Per impiantare queste regole è necessario un potere capace di

    articolarli e di imporli. Orbene, la teoria del consenso globale proposta per l'autore nordamericano

    KINGSBURY sembra difficile da materializzare. La stessa associazione menzionata adotta le sue 10

    VON BOGDANDY, A./DANN, P./GOLDMANN, M. (2008): Developing the Publicness of Public International Law: 7Towards a Legal Framework for Global Governance Activities, German Law Journal 9-11, pp. 1375-1400.

    STOLLEIS, M./PAULUS, A./GUTIERREZ, I. (2013): El Derecho constitucional de la globalización, Fundación 8Coloquio Jurídico Europeo, Madrid.

    FERRAJOLI, L. (1996): Beyond Sovereignty and Citizenship: a Global Constitutionalism, en BELLAMY, R. (Ed.) 9(1996): Constitutionalism, Democracy and Sovereignty: American and European Perspectives, Avebury: Aldershorst/Brookfield.

    KINGSBURY, B. (2009): The Concept of “Law” in Global Administrative Law, IILJ Working Paper 2009/1. 10

    !8

  • norme per consenso tra i suoi membri, per certo, in generale dell'ambito europeo, ma questo non

    significa che quello consenso possa equipararsi ad un consenso universale. In virtù della teoria del

    riconoscimento che esporremo, queste norme sono solo efficaci direttamente di fronte all'individuo

    obbligato se questo li riconosce come applicabili a sé stesso. Pertanto, il consenso non è sufficiente

    per fondare l'esistenza delle norme private sovranazionali, e per ende del diritto globale. Un potere

    concreto è necessario che sia capace di elaborare le norme, ed occasionalmente anche che abbia un

    certo potere di coercizione, benché non abbia potestà per imporre una norma come obbligatoria se

    questa non è riconosciuta dall'individuo obbligato. Ma almeno, sé che può esercitare pressione reale

    nel mercato per imporre la sua norma. Orbene, se un autore ha studiato in profondità il fenomeno

    del diritto globale, e specificamente il diritto globale, questo è stato S. CASSESE . Entreremo più 11

    avanti in maggiore profondità nei suoi lavori, ma ora ci centriamo la sua costruzione di un concetto

    di diritto globale. Per il professore italiano, il diritto globale è tanto frammentario come lo statale,

    ma presenta tre difetti. Manca la qualità di ordinamento giuridico ed un governo comune; manca

    legittimazione; e manca efficacia. Mancano, in definitiva, principi e regole generali, soprattutto

    tenendo in conto il diverso numero di entità pubbliche e private che partecipano a questo

    ordinamento. Qui, l'autore italiano giunge alle stesse conclusioni che noi: la legittimazione del

    diritto globale non può raggiungersi mediante una fortuna di parlamentarismo cosmopolita che non

    esiste nel mondo attuale, e non può avere efficacia senza la collaborazione dello Stato che riafferma

    così la sua posizione di pezzo chiave del diritto, perfino del globale.

    Ma effettivamente, come sicuramente ci ricorda il proprio CASSESE l'aspetto più complicato del 12

    diritto globale è quello nel quale intervengono individui privati non appartenenti né rappresentanti

    di nessun Stato, come negli esempi che mette l'autore, ICANN, Corporazione di Internet per

    l'Assegnazione di Nomi e Numeri, ed IOSCO, Organizzazione Internazionale di Commissioni di

    Valori. È effettivamente così, benché li sia anche già con un gruppo innumerabile di entità

    sopranazionali, tali come il Comitato di Basilea o l'Organizzazione Internazionale di

    Standardizzazione. Come soluzione, propone attenuare il deficit democratico con due strumenti

    giuridici. In primo luogo il, mediante meccanismi di legittimazione alternativi. Certamente, non è

    molto chiaro quali questi potrebbero essere. Si parla di commissioni con partecipazione tanto

    dell'Amministrazione come della società civile che collaborerebbero nell'elaborazione di standard

    In opere diverse, vid. CASSESE, S. (2009a): Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Einaudi, Torino, 2009, p. 1111 (hay traducción española de GUTIÉRREZ ALONSO, J.J.: CASSESE, S. (2010): El Derecho Global. Justicia y democracia más allá del Estado, Editorial Derecho Global, Global Law Press, Sevilla. CASSESE, S. (2009b): I Tribunali di Babele, I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Donzelli, Roma. CASSESE, S. (2010): Is There a Global Administrative Law?, en VON BOGDANDY, A./ WOLFRUM, R./VON BERNSTOFF, J./DANN, P./GOLDMANN, M. (Eds.), The Exercise of Public Authority by International Institutions, Springer, Heidelberg, p. 761 è anche CASSESE, S. (2015): Istituzioni di Diritto Amministrativo, 5ª ed, Milán: Giuffrè Editore.

    CASSESE (2009a: 28). 12

    !9

  • normativi, quello che si chiama abitualmente democrazia deliberativa, democrazia dibatimentale.

    La cosa certa è che queste istituzioni esistono già in molte entità internazionali, come per esempio

    nel proprio Comitato di Basilea che ammette osservazioni nel procedimento di elaborazione dei suoi

    standard. Ma di nuovo, la natura diversa e cangiante delle entità private internazionali fa difficile

    esigere sistematicamente le stesse istituzioni in tutti i regolatori privati. La circostanza ottima sarebbe

    che queste istituzioni esistessero sempre, ma in ogni caso devono convivere col controllo della norma

    da parte dello Stato.

    Un'altra opzione per legittimare democraticamente le norme private sovranazionali sarebbe stabilire

    una serie di contrapoteri che sottomettessero a controllo alla propria norma. Ma bisogna essere

    coscienti dei limiti di questo sistema. In primo luogo, la protezione statale si svilupperebbe quasi

    senza eccezione per la via giudiziale. Il giudice ordinario si convertirebbe, senza dubbio, nel nuovo

    difensore della Costituzione, e per ende staremmo davanti ad un sistema diffuso. Sul Giudice che è

    nella nostra opinione, il protagonista della vita giuridica del secolo XXI, ricade tutta la

    responsabilità dell'introduzione dell'elemento "forestiero" nel sistema, tanto se si tratta di una norma

    transnazionale, sposo dell'ordine di registro di abitazione di un'autorità pubblica di un altro Stato

    membro, come se si tratta della nostra ipotesi, una norma privata internazionale.

    Ma, significa questo che la protezione sarà puramente casistica e senza ambizione di costruire una

    teoria generale? Non necessariamente. Crediamo che il protagonismo del Giudice debba essere

    correlativo ad un avanzamento nella propria concezione della giurisprudenza: le decisioni giudiziali

    devono servire per costruire progressivamente un ordine giuridico coerente, integrando gli elementi

    dissimile, e non alla rovescia, per scomporlo in un numero indicibile di sentenze topiche, come a

    volte sembrava essere il rischio che correva il concetto positivista del sistema giuridico. D'altra parte,

    e questo se è certo, si controlla l'applicazione di ogni norma nel caso concreto, non la norma

    astrattamente, si controlla niente affatto alle entità private sopranazionali. Questo non osta a che,

    legislativamente, potesse attribuirsi ad una Amministrazione nazionale, o ad un insieme di esse,

    facoltà di vigilanza ed ispezione sulle entità private internazionali, per esempio. Questa condotta

    genererebbe i suoi propri problemi di conflittualità delle Amministrazioni tra sé e coi cittadini

    corporativi. In ogni caso, rimane chiaro che è indispensabile la via dei principi generali del diritto

    come livello minimo di controllo giuridico dell'esercizio sopranazionale del potere pubblico, benché

    la sua valutazione si possa fare solo davanti ad un organo giudiziale nazionale.

    Infine, per fare una semblanza del diritto globale - necessariamente, una breve semblanza -,

    vediamo che cosa è quello che ha esposto la dottrina spagnola nella materia. Oltre all'avvicinamento

    !10

  • del Diritto pubblico, specialmente amministrativo un'opera monografica rilevante nel diritto 13

    spagnolo è venuta precisamente dalla mano di un storiografo iusprivatista, DOMINGO che si è 14

    sforzato in formulare un concetto di diritto globale ben motivato in principi di diritto, con

    abbastanza riuscita nella nostra opinione. Spostando la questione della nomenclatura come

    secondaria, ammette l'espressione Diritto globale, benché menzioni altri possibili, tra le che include

    "Diritto comune dell'Umanità", "Diritto cosmopolita" o "Diritto mondiale." Questi termini il cui

    uso non è in vano, ci situano davanti ad una prospettiva concreta del diritto globale: quella che

    vuole vedere in lui una presa di potere dell'insieme dei cittadini del mondo di fronte a terzi poteri di

    controllo, carta che è stato svolto negli ultimi secoli per lo Stato. Tuttavia, notiamo già più sotto alle

    cautele che dobbiamo avere con questo progetto: non bisogna idealizzare questo nuovo ordine

    giuridico, bensì al contrario, la priorità deve essere sempre sottomettere a controllo i nuovi poteri

    che appaiono in lui. Ritorneremo più sotto a questa opera, quando ci centriamo in un'analisi dei

    principi del diritto globale. Altri autori hanno dato un punto di vista distinto nell'analisi del diritto

    globale, con un tono più critico e sottolineando alcune delle sue imperfezioni. Per ESTEVE il diritto

    globale appare in un mondo di incertezza, quando l'ordinamento giuridico non è capace di dare

    risposta ai problemi del mondo moderno con le certezze tradizionali. Il diritto pubblico starebbe

    derivando in una costante cessione ad una volontà tecnocratica vincolata a mani private, bene

    mediante clausole o principi tecnici, come il principio di precauzione, o le eccezioni settoriali ed i

    concetti stragiuridici che finiscono svisando il contenuto dell'ordinamento giuridico, lasciando senza

    efficacia la regola generale per la maggioranza dei casi particolari . D'altra parte, BALLBÉ ha 15

    messo la globalizzazione giuridica in relazione con l'americanizzazione, fenomeno già concorde

    nella globalizzazione politica ed economica.

    Così, risulta che seguendo la tradizione giuridica nordamericana, protestante ed individualista,

    arriveremmo ad una base solida per la configurazione di un diritto sopranazionale, sostituendo così

    la struttura gerarchica delle Amministrazioni continentali, concetto tanto altrui al diritto

    MIR PUIGPELAT, O. (2004): Globalización, Estado y Derecho. Las transformaciones recientes del Derecho Administrativo, 13Thomson-Civitas, Madrid MIR PUIGPELAT, O. (2015): ¿Autorregulación y organismos modificados genéticamente? El sector biotecnológico como contramodelo, en DARNACULLETA GARDELLA, M.M., ESTEVE PARDO, J. y SPIEKER, I. (2015): Estrategias del Derecho ante la incertidumbre y la globalización, Madrid: Marcial Pons; GUICHOT, E. (2012): Globalización jurídica y Derecho Público. Recientes aportaciones en la doctrina europea, RAP 187, pp. 305-326.

    DOMINGO OSLE, R. (2006): ¿Por qué un Derecho Global?, en DOMINGO, R./ SANTIVÁÑEZ, M./CAICEDO, 14A. (Coord.), Hacia un Derecho Global. Reflexiones en torno al derecho y la globalización, Thomson-Aranzadi, Navarra, p. 24. DOMINGO OSLE, R. (2008): ¿Qué es el Derecho Global?, Consejo General del Poder Judicial, Madrid. DOMINGO OSLE, R. (2009): La pirámide del Derecho Global, Persona y Derecho 60. DOMINGO OSLÉ (2012): Gayo, Vattel y el nuevo paradigma jurídico global, Revista Española de Derecho Constitucional, n. 96, pp. 99-123.

    ESTEVE PARDO, J. (2015): La Administración garante. Una aproximación, Revista de administración pública, nº 197, 15pp. 11-39. ESTEVE PARDO, J. (2016): Decidir y regular en la incertidumbre. Respuestas y estrategias de Derecho público, en DARNACULLETA GARDELLA, M., ESTEVE PARDO, J. y SPIECKER, I. (2016): Estrategias del Derecho ante la incertidumbre y la globalización, Madrid: Marcial Pons.

    !11

  • nordamericano come al diritto globale . Altre critiche comuni sono, ovviamente, la discutibile 16

    legittimità democratica delle norme private sovranazionali, la sua influenza nella crisi della Legge

    formale e la decostruzione dello Stato, affermando l'esistenza di poteri pubblici alternativi a questo,

    quando precisamente lo Stato si resse negando quelli poteri . 17

    Da una parte, risulta che l'incertezza è connaturale all'oggetto del diritto che è la propria società, per

    quanto alcuni fattori scientifici o tecnologici portino alla sua massima espressione questa

    caratteristica nei tempi contemporanei. La scienza e la tecnica sono, insieme all'economia, le due

    grandi cause immediate del diritto globale: le norme private sovranazionali possono risolvere

    problemi di una difficoltà tecnica o scienziata che stanno solo a portata di esperti, possono farlo con

    più perizia che un organo legislativo e possono farlo essendo economicamente più efficienti. Questo,

    tuttavia, non trasforma alle norme private sovranazionali in niente somiglianza alle sostitute della

    Legge parlamentare, perché nessun vantaggio tecnico può spostare alla legittimità democratica,

    della che queste norme mancano.

    In quanto alla natura nordamericana del diritto globale, bisogna ipoteticamente prendere simile

    affermazione con delicatezza. È certo che il maggiore influenza economica e giuridica sul diritto

    globale proviene dal nordamericano, come è certo che il suo sistema giuridico è stato il primo ad

    aprirsi al fenomeno, per opposizione alla lentezza, quando non resistenza degli ordinamenti

    dell'Europa continentale. Ma d'altra parte, l'analisi della storia giuridica nordamericana di

    reminiscenze weberiane che situa al paese protestante come individualista ed intraprendente di

    fronte al cattolico erede di una forte struttura gerarchica, tanto ecclesiastica come più avanti regia,

    essendo sugerente, deve essere preso con molta cautela.

    Il dibattito storico sull'origine di una Amministrazione rigida e gerarchizzata ci supera, ma è

    comprensible che il riconoscimento dell'esistenza del diritto globale non ci trasforma

    necessariamente in individualisti del secolo XIX, né necessariamente sono i suoi progetti gli

    specchiati a livello sopranazionale. Sé che è rappresentata nel diritto globale la tradizione liberale

    imprenditrice, quello è indubbio ma non lega niente affatto al diritto globale ad una determinata

    idiosincrasia sociale. In realtà, al contrario, si può dire che la causa remota del diritto globale è

    precisamente la contraria, una struttura sociale atomizzata che deve essere vertebrata ed

    organizzata, e che si organizza privatamente, ma esercitando poteri che sono materialmente

    amministrativamente potestà pubbliche proprie di comunità molto organizzate. È la società di

    BALLBÉ, M. (2007): El futuro del Derecho Administrativo en la globalización: entre la americanización y la 16europeización, RAP 174.

    MARCILLA CÓRDOBA, G. (2005): “Desregulación, Estados Social y proceso de globalización”, Doxa, n.28, pp. 17239-263.

    !12

  • corporazioni quella che adotta le formule del potere pubblico, più che inventare formule nuove per

    esercitare suo proprio potere . 18

    Infine ed in quanto alle critiche abituali di fronte alle norme private sovranazionali, questi sono già

    un classico nella dottrina del diritto globale. Durante il presente lavoro pretendiamo di dare risposta

    ad alcune di esse, specialmente alla legittimazione democratica, mediante la teoria dell'accoglienza

    ed il controllo da parte dell'organo giudiziale statale. Ma c'interessa fissarci ad una critica concreta,

    la decostruzione dello Stato. Questa è una teoria molto rivelatore. Effettivamente, se consideriamo

    che lo Stato moderno si è imporsi storicamente negando il potere a qualunque altra entità

    alternativa, sta domandarsi perché ora si permette la sua decentralizzazione verso ambiti non statali.

    La risposta è, semplicemente, che la complessità del mondo attuale fa inevitabile quello giro alla

    decentralizzazione. In questo senso, ritorniamo al paradigma dell'incertezza. Il mondo attuale, per

    un solo legislatore, è semplicemente incontrollabile. Col risultato che la decentralizzazione del

    potere sia una realtà inevitabile, ed il riconoscimento delle norme private sovranazionali come

    vincolanti una necessità per la protezione dei diritti e libertà dell'individuo.

    Un altro aspetto a trattare, al filo della cosa anteriore, è la relazione di diritto globale con la crisi

    economica di 2008 e gli anni posteriori. Essendo la crisi economica un fenomeno globale, la risposta

    apportata per le autorità pubbliche dovette essere altrettanto globale. In quanto al giudizio che

    merita quell'attuazione, non ci pronunciamo. Quello che è comprensible è che il diritto globale si

    consolida come un ordine giuridico definitivo una volta superati i peggiori momenti della crisi

    economica: la cosa critica della situazione suggeriva precisamente che le soluzioni fossero globali, e

    questo è giuridicamente solo possibile di una maniera: mediante il diritto globale. Il mondo

    posteriore alla crisi economica è perfino più interdipendente di quello che era già, quello che lascia

    un'ampia strada spedita per il trionfo del diritto globale come risposta unificatrice.

    Come esempio del consolidamento del diritto globale durante e dopo la crisi economica di 2008,

    riscossero un enorme protagonismo cittadini corporativi già esistente capace tanto di emettere

    regolazioni come giudizi di enorme importanza per la stabilità economico mondiale, includendo ai

    propri Stati. E tuttavia, questi attori erano stati ignorati per decadi per il diritto statale . Stiamo 19

    parlando, soprattutto, delle già celeberrime Agenzie di Qualificazione Creditizia, ora già

    pienamente incorporate al nostro vocabolario politico ed economico. Tuttavia, il fenomeno non è

    unico: davanti al potere che hanno raggiunto simili agenti privati, la reazione dello Stato non può

    Sopra il cittadino corporativo vid. SLAUGHTER (2004 a y b) chi incorpora l’idea dei governement networks; BERMAN 18(2005:550), TEUBNER y KORTH (2009), ZUMBANSEN (2012:328) y (2013:14) é CAFAGGI, F. (2017): Transnational Private Regulation: Regulating Private Regulators, CASSESE, S. (ed.): Research Handbook on Global Administrative Law, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, págs. 212-242.

    Vid. infra Parte I, Cap. 3.2, e anche GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (2005): La culpabilidad penal de la empresa, Madrid: Marcial 19Pons, pág. 249.

    !13

  • essere né proibirli, è impossibile, perché rimangono fuori della portata del diritto statale, né neanche

    lasciare i suoi atti e disposizioni senza effetti, e è anche dubbioso che abbia effetto alcuno costituire

    agenti alternativi in mani delle Amministrazioni Pubbliche. Dal punto di vista del diritto globale,

    quello che corrisponde è ammettere la sua esistenza, e sottometterli a regolazione e controllo,

    includendo un controllo di garanzie minime nel suo procedimento di esame per l'applicazione dei

    suoi standard a livello statale. È anche certo che nell'esempio concreto delle Agenzie di

    Qualificazione ci troviamo davanti ad una sfida difficile, perché è inevitabile che sia dato loro un

    certo riconoscimento internazionale da parte degli investitori - che d'altra parte non hanno un

    relativo più solido per qualificare i crediti che acquisiscono -. L'adattamento del diritto dello Stato al

    fenomeno della cosa globale, in definitiva, è una strada per fare, al quale il presente lavoro pretende

    contribuire.

    Ma, è il concetto di Giustizia un monismo? Abbiamo detto che la realtà giuridica attuale è un 20

    pluralismo. Effettivamente, è un pluralismo di norme. Dal punto di vista del diritto positivo, non c'è

    unità possibile tra tutte le norme esistenti nell'attuale diritto globale. Ma dobbiamo domandarci se

    non sottosta a questa realtà plurale un'unità di valori che la sostenga. Al fine ed il capo, non è la

    prima volta nella storia del diritto che questo si comporsi di un insieme plurale di norme.

    Curiosamente - o non - il diritto naturale risorge in tempi di pluralismo giuridico. È stato il

    monismo statalista quello che ha servito per giustificare ogni tipo di relativismi nella concezione

    della Giustizia, sul fondamento che la sovranità statale è un potere legittimato di natura per decidere

    come configura e che contenuto dà al suo proprio concetto di Giustizia. Tuttavia, sembra che in

    contesti giuridico pluralistico posto vacante necessario trovare un fondamento comune ad una realtà

    frammentaria. Col risultato che questi siano momenti di recupero di un monismo nel concetto di

    giustizia. In questo lavoro crediamo che questo può essere il caso del nostro contesto storico.

    Il nostro monismo del concetto di giustizia sarà differente del concetto tradizionale di diritto

    naturale, perché il puro contesto l'impone: non può argomentarsi oggi il fondamento giuridico di un

    pluralismo come nel secolo XVI. Il verso il diritto attuale deve essere quello dei principi giuridici. La

    dogmatica dei principi fu ripresa nella seconda metà del secolo XX come risposta agli eccessi

    prodotti per l'eccessivo potere centralizzato dello Stato, e nasce pertanto nello stesso seno dal diritto

    statale, precisamente con l'obiettivo di sottometterlo a pieno controllo. Perché bene, la messa a fuoco

    dei principi generali, centrato nel secolo XX nel controllo del potere statale, bisogna girarlo verso il

    controllo della funzione normativa sopranazionale, frammentato di natura.

    DOMINGO OSLÉ, 2007:215. Il pluralismo giuridico è la conseguenza di un paradigma costituzionale cosmopolita. 20Vid. DOMINGO OSLÉ (2012:117) é KUMM, M. (2009): The Cosmopolitan Turn in Constitutionalim: On the Relationship between Constitutionalism in and Beyond the State, DUNOFF, J.L., TRACHTMAN, J. (eds.) (2009): Ruling the World? Constitutionalism, International Law, and Global Governance, Cambridge, Nueva York: Cambridge University Press, págs. 263-264.

    !14

  • La dogmatica di principi che ereditiamo del secolo XX, tuttavia, è inevitabilmente motivata nel

    diritto dello Stato, e nelle ultime decadi nella sua norma fondamentale, la Costituzione. Nel diritto

    globale, i principi giuridici fondamentali dello Stato servono ancora ad una funzione: le garanzie

    minime del cittadino. Lo Stato si situa nella posizione di Stato garante di maniera si trasforma nel

    protettore del cittadino nell'applicazione delle norme private sovranazionali. Questo lo

    svilupperemo già più avanti. La questione è che, sebbene la dogmatica dei principi generali del

    diritto dello Stato segue vigente, ora solo non mangio metodo di controllo dell'attività dello Stato,

    cioè, ad intra, ma anche come metodo controllo per lo Stato dell'attività esterna a sé stesso, cioè, ad

    extra, contemporaneamente abbiamo bisogno un'altra dogmatica di principi parallela, un

    applicabile direttamente al diritto globale. Cioè che nel controllo del diritto globale abbiamo

    doppiamente un controllo del diritto globale abbiamo un doppio filtro di principi: in primo luogo, la

    teoria dei principi del diritto globale che possiamo costruire a livello sopranazionale, e la teoria dei

    principi generali del diritto dello Stato, già eccessivamente consolidata. Ed ancora così, non

    possiamo evitare di ritornare all'origine delle teorie che parlano di un diritto di valori universali,

    nonostante l’origine nordamericano di la discussione . Partire di tale fondamento c'obbliga a 21

    ritornare di nuovo ai principi della teoria del diritto, forse alla Scuola di Salamanca stessa. C'è

    necessario poco meno che una teoria dei giusti titoli specificamente applicabile al diritto globale per

    sapere che cosa è quello che dobbiamo permetterlo e quello che no. È legittimo che un'entità

    sopranazionale privata legiferi su materie di alta complessità tecnica, ma che a quelle che

    contemporaneamente sottosta una volontà politico-giuridica che si abduce del legislatore

    democratico? Può ammettere lo Stato quelle norme di origine non sistematico? Che cosa facciamo,

    per esempio, con quello totum revolutum di norme globali che includono gli accordi collettivi

    internazionali, le convenzioni di Basilea o le blockchains? 22

    In fondo, quello che stiamo domandando è che cosa può e che cosa un'entità privata sopranazionale

    non può fare, ma dato che non possiamo applicargli direttamente nessuna norma in concreta,

    dobbiamo estrapolare già altre teorie sull’ius gentium esistenti. Il diritto globale deve essere un diritto

    di valori universali. Innanzitutto, questo permetterà di omogeneizzare il concetto nella sua

    applicazione internazionale. Dobbiamo aspirare a costruire un diritto globale, non molti. Ma prima

    di costruirlo, dobbiamo rispondere ad una domanda previa: l'applicazione pratica di quelli principi.

    Per esempio, se un individuo obbligato, società mercantile del settore agroalimentare, riconosce

    come applicabile a sé stesso la norma ISO 22000 - un'importante norma in questa materia -, la

    teoria generale del diritto globale può esigere certi principi per essere compiuti, ma non c'è forma di

    BALLBÉ, M. (2007): “El futuro del Derecho Administrativo en la globalización: entre la americanización y la 21europeización”, RAP 174.

    Sulla Convenzione di Basilea vid. DE BELLIS (2012). 22

    !15

  • imporli. L'unico sistema efficace di controllo è quello dell'organo giudiziale ordinario dello Stato. Di

    questa maniera, la giurisdizione si trasforma allo stesso tempo in patrocinatrice dell'ordine statale e

    del sopranazionale.

    Un'altra opzione è il controllo da parte degli organi interni dell'entità privata internazionale, alcuni

    dei quali hanno natura quasi giudiziale, come l'organo di appelli dell'Organizzazione Mondiale del

    Commercio, per esempio. Tuttavia, a dispetto della torneo celebrità di questo organo, è difficilmente

    equiparabile in termini di garanzie agli organi giudiziali nazionali. D'altra parte, non in tutti i

    cittadini corporativi esiste simile organo. Per esempio, non esiste naturalmente nel Comitato di

    Basilea, e tuttavia questo non osta affinché nel Comitato si rispettino determinate garanzie. Per

    questi motivi, crediamo preferibile imputare l'esame di adeguamento ai principi generali del diritto

    globale davanti al giudice ordinario. Quello non osta, d'altra parte, affinché in un'epigrafe posteriore

    proponiamo un procedimento comune per questi organi quasi giudiziali che faciliti nel futuro suo

    una maggiore legittimità delle sue risoluzioni.

    In quello che riguarda la dogmatica spagnola sul diritto globale, abbiamo visto nitidamente

    specchiate le tesi di Salamanca. Da una parte, DOMINGO ha proposto un concetto di diritto 23

    globale nel che l'uomo è il protagonista, il centro del nuovo ordine giuridico quale deve organizzarsi

    dal rispetto ai suoi diritti. La strada umanistica del diritto che la dottrina spagnola vide prima che

    nessun altra nel secolo XVI, e che non tornò a teorizzare fino alle rivoluzioni liberali, ci sembra

    senza dubbio il corretto per il diritto globale, ed in questo senso aderiamo al questo progetto. La

    necessaria ragione della legge che articolasse già SUÁREZ deve mettere a fuoco ora lei nel 24

    servizio al cittadino e nel rispetto ai diritti dell’uomo.

    Conviene, in ogni caso, fare alcuni sfumature. Il progetto molto solito dell'autore sembra difendibile:

    il diritto nasce dell'uomo, ex homo oritur ius, come sempre seppero il diritto romano, in primo luogo,

    ed il suo exégeta l'ius commune, dopo, ed erroneamente dimenticò come dopo il positivismo analitico.

    Partendo di qui, l'autore costruisce un progetto secondo il quale l'uomo sarebbe la "unità giuridica",

    ed il fenomeno binario di due uomini fonderebbe il diritto privato. Il seguente passo, la riunione di

    tre uomini con una relazione gerarchica, costituirebbe il diritto pubblico. Questa dogmatico “dello

    primitivo" per così dirlo, spiegherebbe che il diritto pubblico è surrogato del diritto privato,

    (DOMINGO OSLÉ, 2007:158). 23

    SUÁREZ, F. S.J. (1872): Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore in decem libros distributus, Fibreniani: Nápoles, pág. 36. 24

    !16

  • teoricamente "anteriore" nel tempo, e contemporaneamente potrebbe servire per capire lo sviluppo

    del diritto globale . 25

    Simile progetto risulta interessante, ma discutibile. Ci conduce ad una discussione su che diritto

    nasce in primo luogo, il privato o il pubblico, e dà una risposta sugerente ma non necessariamente

    corretta. È un dibattito che sarebbe interessante aprire. Che il diritto privato preceda il pubblico

    nella nostra cultura giuridica non significa che sia sempre così. Sicuro che a Roma l'ius civile

    precede all'ius civitatis? Non sembra ci siano tanto indubbiamente prove storiche di simile fatto.

    L'eccessiva importanza concessa ad un mito come quello della fondazione di Roma, o

    un'interpretazione liberale del patto sociale possono portarci a conclusioni tipiche e poco motivate.

    Con la stessa forza con che si argomenta che il diritto privato è anteriore al pubblico, può negarsi

    che le relazioni in due uomini siano anteriori al potere pubblico che implica almeno a tre. Senza

    andare più lontano, la natura sociale dell'uomo di radice aristotelica suggerisce esattamente questo

    che ogni diritto pubblico è anteriore al privato. E neanche possiamo dimenticare che ogni diritto

    privato esiste grazie alla difesa del pubblico, e nella cornice che questo regola, e grazie alla legge che

    lo contempla che è un strumento giuridico-pubblico. Quello che è più, né benché lo schema storico

    o connaturale all'uomo per sviluppare il diritto fosse quello proposto dovrebbe riprodurre il

    fenomeno nel diritto globale, o almeno non necessariamente, perché questo sorge forte da un

    contesto statalista con un potere pubblico, e nel che la distribuzione del potere tra pubblico e privato

    già è formata. Il diritto globale non sorge in un contesto di tabula liscia, niente affatto è una fortuna

    di nuovo "contratto sociale." Il contratto sociale, in fin dei conti, è stato sempre un evento ipotetico,

    un modello per spiegare il fenomeno della società rigata, un caso filosofico e giuridico di laboratorio.

    Nella nostra opinione, sottosta alla proposta dell'autore un dogma della concezione classico

    iusprivatista, una visione liberale, chiaramente debitore del concetto di contratto sociale. Sicuro che

    la comunità e le sue norme non sono anteriori a quelle delle relazioni inter privatos? Perché

    ovviamente, il diritto pubblico non è necessariamente il diritto dello Stato, o lo è solo da quando

    esiste lo Stato, e man mano che questo perde quota di potere il diritto pubblico si spoglia del suo

    componente statale. Ma la nuova natura del diritto pubblico non statale non è niente affatto quella

    di un diritto privato regulatorio. L'esercizio della potestà normativa è genuinamente di diritto

    pubblico, e lo è anche la regolazione di contenuti di interesse pubblico, e pertanto la distinzione tra

    società e potere pubblico deve continuare ad esistere, benché ora il potere pubblico sia esercitato a

    (DOMINGO OSLÉ, 2007:215). Lo stesso autore ha osservato come, seguendo un autore tedesco, il Diritto Globale si 25fonda in un paradigma costituzionale cosmopolita, in modo che si tratta di un ramo giuridico, alla che non osiamo ancora chiamare ordinamento che protegge contenuti tanto di Diritto Pubblico come di Diritto Privato, almeno secondo la definizione tradizionale di entrambi i termini. Vid. DOMINGO OSLÉ (2012:117) y KUMM, M. (2009): The Cosmopolitan Turn in Constitutionalim: On the Relationship between Constitutionalism in and Beyond the State, en DUNOFF, J.L., TRACHTMAN, J. (eds.) (2009): Ruling the World? Constitutionalism, International Law, and Global Governance, Cambridge, Nueva York: Cambridge University Press, págs. 263-264.

    !17

  • volte per un individuo privato che puntualmente si erige solo come potere pubblico propriamente

    detto: l'entità privata internazionale, alla quale denominiamo anche cittadino corporativo.

    Infine, sull'argomento della centralità dell'uomo nel diritto globale, essendo nella nostra opinione il

    progetto corretto, pende una seria minaccia . L'autore citato ha la singolare riuscita di concepire il 26

    diritto globale come un diritto dell'Umanità, benché conservi il nome di origine nordamericana.

    Non potremmo stare più di accordo con questo progetto che contemporaneamente è obiettivo. Ma

    la realtà, a giorno di oggi, è che la natura prevalentemente economica di questo ordine, o disordine,

    giuridico va verso trasformarsi più in un diritto delle corporazioni internazionali che in un diritto

    dell'Umanità. Per quello motivo, al presente lavoro non ci siamo porsi elaborare una teoria delle

    norme internazionali di diritto pubblico come norme "umane" o derivante dell'insieme

    dell'Umanità, ma abbiamo costruito piuttosto una teoria del controllo del potere delle corporazioni,

    sempre dal punto di partenza della difesa dell'Umanità. È di temere che in primo luogo la dignità

    umana che si cerca di riuscire mettere all'uomo cederà davanti alla forza delle relazioni con e tra le

    corporazioni che faranno languire tanto all'individuo come gli interessi della Comunità. Cioè che la

    figura della piramide, attraente dal punto di vista di una concezione liberale dello Stato, può

    ritorcersi nel complesso ambiente globale. L'entità privata sopranazionale non ha, né avrà, la

    legittimità dello Stato di Diritto. Ci sarà neanche una società di entità sopranazionali private, né

    pertanto neanche un diritto tra i corporazione, come ci sono una Società di Stati ed un diritto di

    quella società, l'Internazionale Pubblico. L'entità sopranazionale è un individuo privato, e la società

    nella quale si inserisce è ancora la società globale, concetto in sviluppo, ma che naturalmente

    include ugualmente persone fisiche che a persone giuridiche ed enti non formalmente costituiti. In

    questo amalgama, le molte relazioni orizzontali, tra persona fisica e corporazione, o tra

    corporazione poco poderosa e corporazione poderosa, saranno relazioni di potere, nelle quali una

    delle parti ostenta una posizione di potere pubblico di facto. In simile contesto non può evadere il

    dibattito sul controllo del potere pubblico, né diminuirsi la relazione tra cittadino e le entità private

    sopranazionali al diritto privato. È necessario riconoscere la natura giuridico pubblica della

    relazione, benché la struttura piramidale non esista o perfino benché comunichino solo due

    individui.

    2. Le teorie vigenti.

    Il diritto globale aspira a convertirsi, ragionevolmente, in una dei rami più prominenti

    dell'ordinamento giuridico. Non ha smesso non solo di crescere negli ultimi quaranta anni ma, come

    già abbiamo dimostrato, si è visto spinta durante la passata crisi economico mondiale. Orbene, al

    Vid. DOMINGO OSLÉ (2012). 26

    !18

  • presente lavoro a noi c'interessa uno dei versanti del diritto globale, in particolare, il diritto

    amministrativo globale. L'origine di questo concetto si trova nella dottrina nordamericana, come

    vedremo immediatamente, e si opporsi al diritto Amministrativo Internazionale, concezione

    ancorata nell’ statalismo che segna dall'alto in basso il diritto Internazionale Pubblico, e che è più

    ristretta nella sua prospettiva. Andiamo dunque ad analizzare entrambe. Inoltre, studieremo in terzo

    posto la dottrina italiana che mantiene una posizione intermedia tra le due concezioni.

    Seguendo gli sforzi per formare un concetto di diritto globale, in un lavoro fondamentale di

    KINGSBURY, KRISCH e STEWART risentono le basi della concezione nordamericana. Il 27

    diritto globale sarebbe il prodotto di un cambiamento nel centro di potere in molte decisioni di

    diritto pubblico, spaesato dallo Stato ad un livello sopranazionale. Si moltiplica così la regolazione

    transnazionale, e si progetta una nuova Amministrazione capace di rispondere alla dimensione

    sopranazionale dei suoi atti. I settori nei quali si prodursi questo cambiamento vanno dalla

    sicurezza, assistenza finanziaria a paesi in sviluppo, medio ambiente, regolazione finanziaria e

    bancaria, esecuzione delle norme statali, telecomunicazioni, commercio internazionale, proprietà

    intellettuale, protezione lavorativa ed immigrazione, includendo i rifugiati, per citare a quelli che

    citano gli autori, ma potrebbero aggiungersi altrettanto altri, per esempio, la regolazione della

    scienza, il settore agroalimentare, l'aviazione civile ed altri che vedremo dopo. Una possibile risposta

    a questo fenomeno è l'estensione del diritto Amministrativo nazionale. Di qui sorge cioè quello che

    si conosce come il diritto Amministrativo Transnazionale, quello versante del diritto globale che

    studia l'applicazione del diritto di un Stato in territorio straniero. Il diritto Amministrativo

    Transnazionale si è trasformato in una costante dovuto alla regolazione nazionale di ampio spettro

    col che alcuni Stati regolano le attività di operatori che in realtà sono internazionali. Singolare a

    questo rispetto è stato il caso degli Stati Uniti, soprattutto in materia finanziaria, dove ha

    promulgato norme amministrative che aspirano ad avere un'efficacia amplia fosse delle sue frontiere,

    o nei quali il criterio di connessione che è tanto esiguo con gli Stati Uniti che richiedono per essere

    applicabili che è difficile immaginare che non siano applicate. Così succede célebremente in materia

    di regolazione finanziaria col Sarbanes-Oxley Act di 2002, conseguenza a la stessa volta dello

    scandalo Enron.

    Da un lato, l'applicazione di una norma di diritto pubblico in territorio straniero genera sempre

    problemi e tensioni. Nel meglio dei casi, gli Stati implicati possono adottare accordi sulla risoluzione

    di questi conflitti di norme, normalmente basso la forma di trattati internazionali. Tra le possibili

    Vid. il testo assolutamente fondamentale -è fondazionale- de KINGSBURY, B./KRISCH, N./STEWART, R. B. 27(2007):“The Emergence of Global Administrative Law”, Institute for International Law and Justice, New York University School of Law, Working Paper 2004/1, pp. 15 y ss; KINGSBURY, B. (2003): “The International Legal Order”, IILJ Working Paper 2003/1, AMAN, A. C. (1999): “Proposals for Reforming the Administrative Procedure Act: Globalization, Democracy, and the Furtherance of a Global Public Interest”, Indiana Journal of Global Legal Studies 6.

    !19

  • soluzioni sottolinea il riconoscimento mutuo come orchestro per la risoluzione del conflitto, opzione

    questa che è inoltre per lo più l'adottata per l'Unione Europea per permettere l'efficacia di molti atti

    amministrativi nazionali a livello europeo. Per certo che neanche il problema è frivolo a livello

    statale, perché spesso questi problemi si presentano in Stati composti, come dimostrò nel diritto

    spagnolo la necessità di approvare la Legge 20/2013, di 9 di dicembre, di garanzia dell'unità di

    mercato. In qualsiasi caso, questo problema è altrui alla nostra preoccupazione al presente lavoro.

    Noi ci centriamo nelle norme private sovranazionali, e nella sua possibile applicazione interna nel

    diritto spagnolo.

    Oltre a quello, posto vacante forzoso riconoscere l'esistenza della che chiamano "agenti

    amministrativi transnazionali" quale portano a termine attività amministrative ma non si

    sottomettono al controllo diretto di nessuna autorità amministrativa interna, benché nella pratica le

    sue decisioni si applichino alle questioni, ben direttamente dal piano globale oppure indirettamente,

    assumendo queste norme l'ordinamento interno. Tra questi nuovi corpi legislativi troveremmo tante

    organizzazioni internazionali o perfino gruppi informali di alti funzionari, è il caso del Comitato di

    Basilea, come entità ibride o di posizione ambigua, da rappresentanti di governi fino a sindacati,

    patronali, Scuole professionali od organizzazioni non governative, per esempio, ed altre puramente

    private che assumono spontaneamente il carico di elaborare standard internazionali. Si tratta,

    naturalmente, di tutti gli enti che abbiamo inglobato sotto il concetto di entità privata

    internazionale. Questo concetto non deve essere tuttavia un cassetto di sarto per tutte questi entità

    indefinibili, bensì un concetto che abbraccia alcune caratteristiche comuni a tutti essi: il suo natura

    soprastatale, perfino benché quella natura possa essere pubblica, nel caso di un'organizzazione

    internazionale, ed il suo esercizio di funzioni pubbliche, singolarmente la normativa, de facto e senza

    sottomettersi al controllo di nessuna Amministrazione o Stato.

    D'altra parte, HARLOW ha messo l'enfasi nel caso più rappresentativo di diritto Amministrativo 28

    sopranazionale, il diritto Amministrativo Europeo. Non abbiamo sviluppato come questo

    ordinamento è nelle sue viscere, perché è eccessivamente studiato per gli esperti nel diritto

    dell'Unione. Sé che bisogna spiegare tuttavia quali le sue linee maestre sono, per giustificare perché

    al presente studio lasciamo di lato il diritto europeo. In realtà, non lo lasciamo in assoluto da parte,

    al contrario, è tutto un modello per il diritto globale e come tale lo lodiamo. Quello che sì che è

    certo è che i problemi che si porsi in lui sono più propri del diritto dello Stato, perché nel suo

    HARLOW, C. (1998): “European Administrative Law and the Global Challenge”, RSC Working Paper, n. 23; AMAN, 28A.C. (2001): “The Limits of Globalization and the future of Administrative Law: From Government to Governance”, Indiana Journal of Global Legal Studies 8; KINGSBURY, B. (2005): “The Administrative Law Frontier in Global Governance”, Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law) 99; KRISCH, N./KINGSBURY, B. (2006): “Introduction: Global Governance and Global Administrative Law in the International Legal Order”, European Journal of International Law 17; MITCHELL, A./FARMIK, J. (2009): “Global Administrative Law: Can it bring Global Governance to Account?”, Federal Law Review 37; SHAPIRO, M. (2001): “Administrative Law Unbounded. Reflections on Government and Governance“, Indiana Journal of Global Legal Studies 8, pp. 369-377.

    !20

  • processo di formazione, l'obiettivo degli Stati Membri è stato assimilarlo al diritto statale. Come

    spiega l'autrice, tanto il sistema giudiziale il procedimento presero come come modello il precedente

    francese, quello che conformò un diritto amministrativo tartufato di concetti, definizioni teoriche,

    strutture gerarchiche ed una funzione di controllo preponderante sulle altre. Ma esistevano anche, ci

    dice, tendenze alternative. Al fine ed il capo, e come è comune nel diritto globale, nel diritto europeo

    prevalgono gli obiettivi di mercato sugli altri. Così, l'autrice paragona non l'Unione Europea con un

    ramo dell'Amministrazione interna degli Stati membri, egli quale non ha preteso di non essere mai,

    bensì con una fortuna di Agenzia regolatrice allo stile americano, un agente indipendente regolatore

    del mercato, nel suo caso, del mercato unico. Inoltre, il secondo fattore fondamentale che differenzia

    all'Unione Europea di una Amministrazione equiparabile a qualunque modella interno è che i suoi

    organi decisori, fondamentalmente, il TJUE e la Commissione, hanno scommesso sempre

    sull'integrazione europea, e non si sono limitati mai ad essere meri gestori della volontà degli Stati

    membri. Questo dato rivela l'indipendenza di questi organi che scommettono sull'avanzamento del

    diritto dell'Unione malgrado non tutti gli Stati membri stessero per il lavoro di simile progresso

    giuridico. Per questo, l'Amministrazione europea è tipica del diritto globale, e non tanto del diritto

    statale, benché per la sua origine possa sembrare il contrario.

    Ma senza dubbio, il problema più singolare al quale si affronta il diritto globale è quello della natura

    giuridica delle sue norme, la maggioranza dei quali appare come mere raccomandazioni. Il diritto

    globale è, in fin dei conti, un fenomeno di autoregolazione regolata, dove la questione a delucidare

    poggia in se questa è capace di costituire un sistema in sé stessa, o se al contrario è dipendente della

    regolazione statale, negandosi così l'esistenza del diritto globale come sistema autonomo.

    Più ancora, bisogna chiedersi della natura giuridica del sistema normativo, cioè, se il diritto globale

    è in assoluto un sistema normativo, un ordinamento, o se è piuttosto un "concetto chiave", ma non

    un ordine giuridico né un ramo nuovo del diritto . Al presente lavoro diamo una risposta negativa a 29

    quella domanda, recuperando la teoria dell’accoglienza è formando il concetto di Diritto Globale

    come pieno di contenuto. Nel diritto anglosassone il gran relativo è stato il suo teorico del diritto più

    importante nel secolo XX, HART, e la sua teoria delle norme , specialmente la costruzione teorica 30

    della norma di riconoscimento, come si vedrà non troppo lontana della nostra proposta, ma la

    separa da lei una differenza fondamentale, il fatto che la concezione hartiana fu progettata per

    giustificare la validità delle norme dentro lo Stato che è esattamente il campo nel quale fallì la teoria

    del riconoscimento. Nel diritto globale, crediamo, la teoria del diritto funziona all'inversa. Vediamo

    DÍEZ SASTRE, S. (2018): La formación de conceptos en el Derecho Público, Madrid: Marcial Pons, pág. 134; DÍEZ 29SASTRE, S. (2015): La formación de conceptos dogmáticos en el Derecho público, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, 31; DARNACULLETA (2016:47-48).

    HART, H.L.A. (1997): The concept of Law, Oxford: Clarendon Press, 2nd ed. 30

    !21

  • la strada adottata per KINGSBURY nella sua proposta , dopo risposta per altri . Per l'autore 31 32

    nordamericano, il diritto globale deve essere riconosciuto come una questione in realtà, nel quale

    possono identificarsi fonti di riconoscimento concrete, e che estende un positivismo hartiano per

    adattarlo a valori e principi propri del diritto pubblico. In questo modo, al tempo che il diritto

    globale si differenzierebbe dai diritti Amministrativi nazionali nella misura in cui potenzia

    l'autogoverno e l'autoregolazione e la libertà individuale degli individui che comunicano, compresi i

    corporativi, l'autore propone un concetto positivista "estensivo" che separi il diritto globale di

    concezioni normativi moralisti, ed converte en oggetto il suo contenuto mediante il riconoscimento.

    Per costruire questa formula di riconoscimento, mette in gioco tre elementi del pensiero hartiano.

    In primo luogo, deve servirsi un modello obiettivo, il fatto sociale, che esige mettere la vista sugli

    atteggiamenti interni, del sistema, osservate per i principali partecipanti, ed anche qualunque agente

    esterno che li valuti. Cioè che, osservando come agiscono lo Stato, l'Amministrazione, gli organi

    giudiziali ed i cittadini corporativi, potremo comporre una mappa con le regole di riconoscimento

    che seguono. Potremmo sapere così fino a che punto può considerarsi vigente la norma primaria

    che consideriamo applicabile, cioè, la norma privata internazionale, e potremmo valutare anche il

    carattere frammentario della propria regola di riconoscimento, come i suoi meccanismi evolutivi

    nella sua dimensione temporanea e la possibilità di distinguere se stiamo davanti ad una regola o

    alce un principio, tuttavia, per questo ultimo abbiamo già elementi nel diritto continentale,

    fondamentalmente la distinzione tra principi e regole elaborata per ALEXY . 33

    In secondo luogo, le fonti del diritto globale sarebbero i trattati internazionali e l'abitudine

    internazionale, ma anche il diritto interno secondo i casi. Tuttavia, è comprensible per lo stesso

    autore che questo catalogo si imbarazza, perché non può limitare già il diritto globale al proprio

    diritto costituzionale o Internazionale Pubblico esistente. Al contrario, è indispensabile

    concettualizzare fonti del diritto nuove. Su questo ritorneremo più avanti. In terzo posto, il

    problema della regola di riconoscimento in sé stesso porta all'autore a seguire anche il progetto

    secondo il quale, l'unità del diritto internazionale richiede un'unità concettuale e giustificativa.

    Questo riconoscimento unico che può verificarsi nel diritto Internazionale Pubblico, non è possibile

    nel diritto globale. Non esiste un'unica regola di riconoscimento nel diritto globale, o almeno non è

    KINGSBURY, B. (2009): The Concept of “Law” in Global Administrative Law, IILJ Working Paper 2009/1. 31

    SOMEK, A. (2009): “The Concept of “Law” in Global Administrative Law. A Reply to Benedict Kingsbury”, 32European Journal of International Law, 20-4, pp. 985-995; KUO, M.S. (2009b): “The Concept of “Law” in Global Administrative Law: A Reply to Benedict Kingsbury”, European Journal of International Law, 20-4, 2010 y LADEUR, K.H. (2011): “The Evolution of General Administrative Law and the Emergence of Postmodern Administrative Law”, Osgoode CLPE: Reseach paper 16/2011.

    ALEXY, R. (1983): Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen 33Begründung, Frankfurt a. M. 1983 (Erstauflage 1978); ALEXY, R. (1989): Theorie der Grundrechte, Frankfurt a. M. 1994 (Erstauflage 1986).

    !22

  • stato ancora formulata, e quello che è più, non esisterebbero organi comuni per imporla,

    fondamentalmente organi giudiziali, e quelli che avesse sono organi interni degli enti (cittadini

    corporativi), come i suoi comitati di appello che non stanno legittimati per impiantare il suo proprio

    concetto della regola di riconoscimento in tutto il sistema. Ma se come dice l'autore il diritto globale

    non ha tribunali, non ha trattati internazionali che lo stabiliscano, non ha norme statali che lo

    stipulino come obbligatorio, e non ha neanche una lunga tradizione giuridica, che cosa è allora il

    diritto globale? C'è qui il quarto elemento: il diritto globale deve integrare anche gli elementi classici

    del diritto pubblico, e quell'include specialmente la sua funzione di controllo del potere pubblico.

    In linee generali, possiamo affermare il nostro accordo con le posizioni di KINGSBURY, ma

    applicando esclusivamente la teoria del riconoscimento agli individui riceventi delle norme

    sopranazionali. Tuttavia, non possiamo passare per alto che nell'uso della teoria di HART è alla

    nostra opinione un rischio implicito che spiega perché è tanto difficile trovare la "regola di

    riconoscimento" delle norme private sovranazionali. In realtà, la teoria di hartiana nasce, come tutte

    le teorie positivisti, compresa, ovviamente, quella di KELSEN, per giustificare il potere dello Stato, o

    almeno un potere centralizzato . Usando un avvicinamento di tratti empiristi, più propria della 34

    filosofia anglosassone, di fronte all'astrazione della teoria kelseniana, il filosofo del diritto inglese

    spiegava come può identificarsi il diritto positivo valido dalla validità di una determinata regola

    "secondaria" che è quella di riconoscimento. A questa teoria, tuttavia, possono imputarseli le stessi

    vizi critiche che alla kelseniana, come tanta dottrina si è occupata in dimostrare: che ci sarà in fin

    dei conti sempre un certo corte etico o morale nella norma di riconoscimento, e che non si rischiara

    il fondamento del sistema se a sua volta non si rischiara il fondamento di quella. Qui non

    pretendiamo di rispondere a queste domande. Crediamo, quello sì, che è completamente azzeccato

    mettere l'enfasi nel riconoscimento, ma non bisogna imputare quello riconoscimento in nessuna

    norma. La teoria hartiana assume che la norma esiste, e dopo cerca di provare che la norma si

    applica alludendo al fatto sociale della condotta di chi compiono la norma, e nel caso dello Stato

    indovina, perché effettivamente la norma esiste, perché stia o non scritta la Costituzione, è sempre

    in una società con Stato uno o vari testi fondamentali, o alcune abitudini costituzionali, o alcuni

    principi giuridici comuni. Per quel motivo nel contesto statale la teoria hartiana va a colpo sicuro:

    sappiamo in anticipo che esiste la norma il cui esistenza pretende provare per mezzo dei fatti, quella

    che permette di riconoscere alle norme primarie come diritto vigente. Ma nel diritto globale questo

    non è così: i principi del diritto globale, provengano dal diritto Internazionale, del Comparato o del

    diritto nazionale, stanno per formarsi. Pertanto, non esiste regola di riconoscimento alcuna. Quando

    investighiamo sui fatti che cosa porta ai partecipanti nella società globale a seguire certe norme,

    KELSEN, H. (1979): Teoría General del Derecho y del Estado, México D.F.: UNAM.34

    !23

  • perfino quando queste si presentano come non vincolanti, non troviamo una regola di

    riconoscimento. E questo non è perché la regola sia frammentaria, perché di esserlo non ci sarebbe

    un ordinamento giuridico, bensì vari, tanto come regole di riconoscimento. Quella che troviamo è

    l'obbedienza ad una norma privata internazionale per riconoscimento individualizzato. Orbene,

    questo è qualcosa che non rimane del tutto risoluto nella teoria hartiana - sé nella kelseniana -. Se

    può comprovarsi per gli atti della maggioranza degli individui di una società che la norma di

    riconoscimento esiste, allora questa obbliga tutti gli individui di quella, benché alcuni evitino il suo

    compimento.

    In realtà, abbiamo qui lo stesso problema che si attribuisce alla teoria del riconoscimento dal punto

    di vista della filosofia del Diritto statalista: né la validità della norma fondamentale o di

    riconoscimento, né di qualunque altra, possono farsi dipendere dalla volontà, neanche degli atti,

    degli obbligati. È certo che in alcuni momenti storici si è contemplato la perdita di validità della

    norma per disuso, ma è che il disuso non fa dipendere alla norma dalla volontà degli obbligata in

    ogni momento della sua esistenza, bensì solo alla fine, quello che non toglie che la norma sia valida

    ed efficace dalla sua entrata in vigore, indipendentemente del suo riconoscimento statale. Inoltre,

    questo è già una teoria proscritta nella maggioranza dei sistemi statali che hanno adottato un

    schema kelseniano, come succede con la maggioranza di Stati di diritto. Per contro, quando non

    esiste una norma secondaria -come succede alle norme private sovranazionali-, il riconoscimento sé

    che è necessario, ma è un riconoscimento individualizzato per ogni norma ed ogni obbligato, senza

    che possa colpire altri membri della società. Di lì l'utilità della teoria classica del riconoscimento che

    ci permette parlare di un diritto globale di efficacia personale, nella quale la validità della norma

    dipende dalla sua approvazione, la sua efficacia personale del suo riconoscimento e la sua efficacia

    territoriale della sua integrazione nel diritto dello Stato . 35

    Un'altra cosa sarà che nel futuro possa esistere qualcosa di simile ad una regola di riconoscimento

    hartiana nel diritto globale. Questo è possibile per due motivi. In primo luogo, perché molte norme

    private sovranazionali, benché si intitolino come non obbligatorio e benché non li consideriamo

    personalmente efficaci fino al suo riconoscimento, in realtà sono difficili da evitare nella pratica,

    dovuto all'enorme potere dei suoi autori che avvicinano a teorie dell'efficacia applicabili al diritto

    dello Stato, ma senza arrivare oggigiorno a tale estremo. In secondo posto, la cosa certa è che lo

    sviluppo dei principi del diritto globale, del ramo amministrativo e di tutte, al quale il presente

    lavoro aspira a contribuire dalla maggiore umiltà, può finire per sboccare nella formazione di una

    regola di riconoscimento globale, nel che con fondamento in principi comuni possano approvarsi

    LEGAZ (1961:404); VON BIERLING, E. R. (1894): Juristische Prinzipienlehre, Friburgo y Leipzig: Akademische 35Verlagsbuchhandlung von J. C. Mohr, t. I, y KELSEN, H. (1911): Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, Tübingen: J.C.B. Mohr (P. Siebeck) (citados por LEGAZ:405).

    !24

  • direttamente norme globali efficaci. Tuttavia, ed in mancanza di un potere globale, questa

    situazione rimane oggi lontana, e è difficile immaginare a giorno di oggi una norma giuridica di

    diritto globale applicabile senza il riconoscimento dell'individuo al quale obbliga.

    Il diritto globale è la proposta della dottrina nordamericana. Tuttavia, la dottrina tedesca ha

    partecipato anche attivamente al dibattito, sebbene proiettando un punto di vista di corte statalista.

    La principale caratteristica della concezione tedesca è il rifiuto alla nozione di "globalità." La visione

    germanica è, almeno per lo più, inter-statale o internazionale. DANN ed ENGELHART hanno 36

    scompaginato il discorso del diritto Amministrativo Internazionale in tre versanti. La prima, come

    un diritto di conflitti di leggi giuridico-pubbliche di differenti Stati. È il senso orizzontale della

    disciplina. La seconda, è l'influenza del diritto Internazionale Pubblico sul diritto amministrativo

    interno, cioè, gli elementi delle norme di diritto Internazionale (trattati) abitudini, principi, che

    modificano o determinano la forma o contenuti del diritto amministrativo nazionale. Ed in terzo

    posto, è il diritto che studierebbe l'attività giuridico pubblica delle organizzazioni internazionali; in

    realtà, sotto questa espressione parliamo non solo delle organizzazioni internazionali di diritto

    internazionale pubblico, ma anche di quelle entità private o mai formalmente costituite che hanno

    la sua propria produzione legislativa. Studia, pertanto, il fenomeno delle entità sopranazionali

    private. Questo ultimo punto di vista che è il più vicino al diritto globale, tuttavia, si incentra

    nell'estensione delle garanzie statali a questi enti - tema di gran importanza -, ma trascura lo studio

    delle proprie norme private sovranazionali come fenomeno giuridico. Come esempio di una

    posizione resistente in estremo al globalismo, J. BAST ha sostenuto - studiando un settore molto 37

    particolare quello sì, l'immigrazione internazionale - che il diritto Amministrativo Internazionale

    DANN y ENGELHARDT (2011:1372 y ss.). Vid. igualmente G.