RASSEGNA STAMPA - Studio Corno · 2019-06-28 · limitata a un mero adeguamento formale alle...

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Studio Corno commercialisti, legali e consulenti internazionali via Mameli 11 Lissone (MB) tel. 0039/039/2456792 fax 0039/039-483819 - 2458018 e-mail: [email protected] - sito web: www.studiocorno.it CIS Italia centro studi impresa via Mameli,11 Lissone (MB) tel. 0039/2456792 e-mail: [email protected] sito web: www.ciscorno.it RASSEGNA STAMPA Principali indici azionari, tassi cambio, oro e petrolio 1 : Indice Valore Variazione FTSE Mib – Italia 22.473,47 1.22 % FTSE 100 – Gran Bretagna 7.157,84 0.16 % Xetra Dax – Germania 12.245,36 1.09 % DJ EuroStoxx 376,46 0.61 % Cac 40 – Francia 5.187,83 0.34 % Ibex 35 – Spagna 9.599,30 0.13 % Swiss Mkt – Svizzera 8.784,84 0.22 % S&P 500 – USA 2.723,35 -0.17 % Nikkei 225 – Giappone 21.252,72 -0.77 % Hang Seng – Hong Kong 30.196,92 -1.03 % Tasso di cambio € / $ 1,2417 0.05 % Brendt dtd – petrolio 65,18 -1.94 % Oro Fixing – oro 1.329,40 -0.15 % Spread Btp – Bund 132 punti 1 = fonte: Il Sole 24 Ore Diritto e fisco: Detrazione IVA; Accantonamenti a fondi; Prestiti Infragruppo; Transfer Price; Contenzioso Società: Edilizia Area: DIRITTO E FISCO Argomento:detrazione IVA Detrazione Iva non limitabile È irrilevante ai fini della detrazione Iva la congruità del corrispettivo dell'operazione, salvo non si trat- ti di false fatturazioni. Se l'amministrazione contesta al contribuente l'indebita detrazione Iva di fatture relative ad operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detra- zione o del costo e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare a un'operazione fraudolenta. RASSEGNA STAMPA A cura dell’ufficio studi e ricerche di Studio Corno aziendalisti, commercialisti e avvocati. 8 marzo 2018

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RASSEGNA STAMPA

Principali indici azionari, tassi cambio, oro e petrolio1:

Indice Valore Variazione

FTSE Mib – Italia 22.473,47 1.22 % FTSE 100 – Gran Bretagna 7.157,84 0.16 % Xetra Dax – Germania 12.245,36 1.09 % DJ EuroStoxx 376,46 0.61 % Cac 40 – Francia 5.187,83 0.34 % Ibex 35 – Spagna 9.599,30 0.13 % Swiss Mkt – Svizzera 8.784,84 0.22 % S&P 500 – USA 2.723,35 -0.17 % Nikkei 225 – Giappone 21.252,72 -0.77 % Hang Seng – Hong Kong 30.196,92 -1.03 % Tasso di cambio € / $ 1,2417 0.05 % Brendt dtd – petrolio 65,18 -1.94 % Oro Fixing – oro 1.329,40 -0.15 % Spread Btp – Bund 132 punti

1 = fonte: Il Sole 24 Ore

Diritto e fisco: Detrazione IVA; Accantonamenti a fondi; Prestiti Infragruppo; Transfer Price; Contenzioso Società: Edilizia

Area: DIRITTO E FISCO Argomento:detrazione IVA

Detrazione Iva non limitabile

• È irrilevante ai fini della detrazione Iva la congruità del corrispettivo dell'operazione, salvo non si trat-ti di false fatturazioni. Se l'amministrazione contesta al contribuente l'indebita detrazione Iva di fatture relative ad operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detra-zione o del costo e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare a un'operazione fraudolenta.

RASSEGNA STAMPA

A cura dell’ufficio studi e ricerche di Studio Corno aziendalisti, commercialisti e avvocati.

8 marzo 2018

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• E ancora, ai fini della qualificazione di un negozio quale cessione di azienda non occorre che il com-plesso ceduto permetta l'esercizio attuale dell'attività di impresa: basta la sua attitudine potenziale. Sono alcuni degli orientamenti della Suprema corte emersi nell'anno 2017, in tema di Iva, evidenziati dalla rassegna dell'Ufficio del massimario.

Argomento: accantonamenti a fondi Accantonamenti senza derivazione

• Fisco coerente sull’accantonamento a fondi, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa. Il decreto del 10 gennaio 2018, destinato alle imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs, si occupa degli aspetti fiscali relativi all’applicazione del prin-cipio Ifrs 15, sulla rilevazione in bilancio dei ricavi provenienti da contratti con i clienti.

• Il decreto conferma l’impostazione fiscale che prevede l’irrilevanza ai fini Ires e Irap degli accantona-menti a fondi sino al momento in cui gli stessi diventano certi: questo avviene indipendentemente dal-le modalità di rilevazione in bilancio dell’accantonamento.

• In tali casi non si applica la derivazione rafforzata prevista dall’articolo 83 del Tuir, in quanto prevale l’articolo 107 «Altri accantonamenti» che prevede la sola deducibilità di taluni fondi (lavori ciclici, im-prese concessionarie, operazioni/concorsi a premio) e, al comma 4, precisa che non sono deducibili ac-cantonamenti diversi da quelli espressamente indicati.

Argomento: prestiti infragruppo Prestiti infragruppo, interessi rilevanti

• Rilevano ai fini fiscali gli interessi figurativi imputati a conto economico in presenza di finanziamenti infruttiferi erogati da soci di minoranza o da società sorelle. Lo afferma la circolare Assonime 8 del 6 marzo 2018, che fornisce spunti di riflessione in tema di coor-dinamento della disciplina fiscale con le regole di bilancio (sia Ias che Oic), commentando i due decreti ministeriali che hanno dato attuazione all’articolo 13-bis comma 11 del Dl 244/2016 (decreto 3 agosto 2017 e 10 gennaio 2018).

• La circolare si sofferma in particolare sulla disciplina del nuovo comma 4-bis dell’articolo 5 del Dm 8 giugno 2011, applicabile sia alle imprese Ias adopter che alle imprese che adottano i nuovi Oic, in ma-teria di finanziamenti infruttiferi infragruppo.

• Sul punto l’associazione evidenzia che la regola che impone di dare rilevanza fiscale ai soli interessi at-tivi e passivi desumibili dal contratto di finanziamento, in deroga al principio di derivazione rafforzata, si applica esclusivamente alle operazioni di finanziamento tra soggetti tra cui sussiste un rapporto di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

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Argomento: transfer price La competitività passa anche dal nuovo transfer price

• La pubblicazione da parte del Mef dello schema di decreto ministeriale contenente le linee guida per una corretta applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento segna una tappa fondamentale per garantire l’allineamento del sistema tributario italiano ai principi condivisi in ambito internazionale e rappresenta un ulteriore elemento nella direzione di un più virtuoso rapporto Fisco-contribuente.

• Già con l’introduzione del principio di libera concorrenza in luogo del valore normale nell’articolo 110, comma 7 del Tuir ad opera dell’articolo 59 del decreto legge 50 del 2017, l’amministrazione non si era limitata a un mero adeguamento formale alle raccomandazioni Ocse contenute nelle azioni 8, 9 e 10 del progetto Beps. In realtà, l’emendamento normativo è andato a porre le basi per un cambiamento più radicale e sostanzialistico nell’interpretazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, volto a svincolare tanto l’amministrazione finanziaria quanto i contribuenti dai precetti della oramai vetusta circolare 32 del 1980.

• Parrebbe ad ogni modo opportuno, al fine di evitare scomodi fraintendimenti soprattutto nei contesti di una ispezione o verifica, che nella sua versione finale il decreto chiarisca come la circolare ministe-riale del 1980 venga abrogata e sostituita dal combinato disposto derivante dall’applicazione delle li-nee guida Ocse e dal decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni dell’articolo 110, comma 7 del Tuir.

Argomento: contenzioso Processo telematico a senso unico

• Il processo tributario telematico (Ptt), attualmente caratterizzato da un regime di facoltatività, si avvi-cina gradualmente alla previsione dell’obbligo di utilizzo delle procedure telematiche per l’instaurazione della controversia tributaria nonché per l’incardinamento del relativo processo presso le Commissioni tributarie. Il momento qualificante in cui si effettua la scelta del rito è la notifica del ri-corso o del gravame alla controparte. Vediamo nel dettaglio.

• Qualora la parte ricorrente scelga di seguire il rito telematico (Dm Economia 163/2013) dovrà notifica-re l’atto di impugnazione alla controparte tramite la posta elettronica certificata (Pec), in base all’articolo 16-bis, comma 3 del Dlgs 546/1992. Se invece la scelta ricade sul metodo analogico tradi-zionale (cartaceo) si dovrà notificare l’atto (articolo 16) tramite posta raccomandata A/R in plico aper-to senza busta, consegna diretta o con ufficiale giudiziario.

• Dal combinato delle due disposizioni si evince che qualora, ad esempio, si notifichi il ricorso via Pec non ci si può costituire in giudizio secondo il rito cartaceo e viceversa. Tale comportamento potrebbe essere colpito da una sanzione processuale d’inammissibilità per inesistenza giuridica o nullità dell’azione proposta in quanto non conforme al modello legale di riferimento (articolo 16 o 16-bis).

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Area: SOCIETA'

Argomento: edilizia La rinascita dei capannoni passa dalle Regioni

• Le Regioni come laboratorio delle nuove regole sulla rigenerazione. E le imprese, con il bisogno di ri-dare vita a migliaia di capannoni dismessi, come catalizzatore di questo processo.

Si tratta di un processo in fase di sperimentazione. La riconversione di strutture esistenti è, almeno in teoria, di grande moda. Nella pratica però si scontra, se parliamo del patrimonio edilizio residenziale, con i limiti legati alla parcellizzazione della proprietà, che rende difficile imbastire operazioni solita-mente parecchio articolate.

• Gli edifici produttivi godono, invece, di condizioni naturali favorevoli: proprietà uniche con la liquidità e le competenze tecniche per avviare le operazioni di recupero. Non è un caso, allora, che il processo di spinta dal basso in arrivo dalle leggi regionali stia puntando con decisione sempre maggiore in que-sta direzione: mettere a disposizione delle imprese gli incentivi necessari ad attivare questi investi-menti. A volte è una semplice «moneta urbanistica», costituita da premialità in termini di cubatura ex-tra, altre volte si tratta di sconti sugli oneri da versare.