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1 PROCEDURE OPERATIVE PER LE FORZE DI POLIZIA E LE GUARDIE ZOOFILE VOLONTARIE Per il controllo del randagismo dei cani e dei gatti Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, che enuncia il principio generale secondo il quale “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”. Redatto da ASRem UOC sanità animale Data emissione 12.06.2014 Data revisione 10.03.2016

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PROCEDURE OPERATIVE PER LE FORZE DI POLIZIA E LE GUARDIE

ZOOFILE VOLONTARIE

Per il controllo del randagismo dei cani e dei gatti

Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, che enuncia il principio generale secondo il quale “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”. Redatto da ASRem UOC sanità animale

Data emissione 12.06.2014 Data revisione 10.03.2016

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Volume in distribuzione gratuita agli appartenenti alle Forze di Polizia della Regione Molise ed alle Guardie Zoofile Volontarie. Su iniziativa della : ASREM -Unità Operativa di Sanità Animale - Direttore Dott. Nicola Rossi. Il lavoro è stato curato da: Petronilla Pozzi - Dirigente Medico Veterinari. Nicola Ciarallo - Dirigente Medico Veterinario La parte II del Capitolo primo “ Competenze e Responsabilità” e il Capitolo terzo “L’anagrafe degli animali d’affezione”, contengono testi che fanno riferimento a quanto pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Le procedure relative all’ accalappiamento dei cani randagi e quelle relative alla segnalazione di cani randagi con contestuale affidamento e richiesta di sterilizzazione sono a cura dei DirigentiMediciVeterinari: Ciarallo Nicola - Coccaro Matteo - Di Falco Vincenzo - Di Ludovico Claudio – Pozzi Petronilla. Le procedure per i controlli delle Forze di Polizia ai sensi della L.R. 7/2005 sono a cura dei Dirigenti MediciVeterinari: Petronilla Pozzi- Nicola Ciarallo Le procedure per la tutela delle colonie feline sono a cura dei Dirigenti Medici Veterinari: Ciarallo Nicola - Coccaro Matteo - Di Falco Vincenzo - Di Ludovico Claudio – Pozzi Petronilla.

Le procedure contenute nel volume sono soggette ad aggiornamento e

revisione a cura della ASREM -UOC di Sanità Animale- ---------------------------------------------------------------------------------

Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione di queste procedure, di poter fornire suggerimenti per un miglioramento o per un adeguamento ad uno stato dell’arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi alla ASREM-UOC di Sanità Animale, che li terrà in considerazione per l’eventuale revisione delle stesse. Le procedure per le quali sia indicata la possibilità di invio per posta elettronica possono essere richieste per iscritto alla ASREM- UOC di Sanità Animale – via Marra, 16 Larino (CB). Tel. 0874824220 –Fax 0874824653.

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PREMESSA

Il presente lavoro ha lo scopo di uniformare il modus operandi del personale delle Forze di Polizia della Regione Molise ( Polizia Municipale, Polizia Stradale, Polizia Provinciale, Guardie Forestali) e delle Guardie Zoofile Volontarie, in materia di prevenzione e controllo del randagismo. In particolare, con le procedure operative di questa raccolta, si vuole dare piena applicazione alla Legge Regionale n. 7/2005 “ Nuove norme per la protezione dei cani e per l’istituzione dell’anagrafe canina”. Grazie a tale normativa, la nostra Regione ha voluto istituire un’anagrafe canina informatizzata presso cui devono essere registrati tutti i cani presenti sul territorio molisano, per i quali vige l’obbligo dell’identificazione con microchip. La norma ha inoltre formalizzato le responsabilità dei proprietari e dei detentori, tra le quali sono degne di nota: l’obbligo dell’identificazione e dell’iscrizione in anagrafe entro il secondo mese di vita dell’animale ed il divieto di cessione a terzi di cani non registrati o non identificati. A presidio delle stesse prescrizioni regionali, sono state predisposte apposite sanzioni amministrative. Sono stati anche potenziati i compiti ed i doveri della Polizia Municipale, incaricata della vigilanza sul rispetto dell’intero iter procedurale congegnato dalla citata Legge Regionale n. 7/2005: dalla verifica della identificazione con microchip (tramite l’apposito lettore in dotazione obbligatoria), alla verifica della regolare iscrizione anagrafica, sino all’elevazione delle sopra ricordate sanzioni amministrative in tutti i casi di inadempienza agli obblighi previsti. Anche le altre forze di polizia (Polizia stradale, Polizia Provinciale, Corpo Forestale) e le Guardie Zoofile , sono interessate alle problematiche legate al randagismo. Si avverte quindi la necessità che il personale delle istituzioni e delle organizzazioni, a cui sono demandati compiti inerenti la tutela degli animali, acquisisca specifiche competenze, sia per meglio indirizzare le richieste da parte dei cittadini, sia per potenziare gli interventi di contrasto al fenomeno dell’abbandono degli animali da compagnia. Le procedure contenute in questa raccolta, sono state concepite per uniformare i controlli sul territorio, tramite un sistema coordinato e programmato, che coinvolga attivamente le Forze di Polizia, le Guardie Zoofile ed i Servizi Veterinari dell’ASREM, per affrontare in maniera sinergica, un tale problema importante e complesso. Siamo certi che la lotta al randagismo si debba basare proprio su un sistema efficace di controlli e su una rete di servizi per i cittadini. Questi ultimi devono poter rivolgersi agli organi preposti, certi di ottenere le utili informazioni in merito alla gestione anagrafica del proprio pet (modalità di iscrizione in anagrafe, richieste di adozione ecc. ), oppure in merito alle situazioni di criticità dovute alla presenza di cani o di gatti randagi. Nel contempo devono anche avere la certezza che c’è chi vigila e controlla, affinché il rispetto delle norme sia sentito come interesse e patrimonio di tutti. Viene inoltre fornito, agli operatori delle Forze di Polizia ed alle Guardie Zoofile, un quadro sinottico delle principali sanzioni in materia di tutela degli animali d’affezione, utile per contrastare le svariate forme di violazioni, anche di natura penale, che detti operatori possono trovarsi a dover fronteggiare nella loro attività di servizio. Risultano infine di estrema utilità per le future programmazioni, i reports semestrali da inviare allo scrivente Servizio Veterinario, secondo procedura. Il Direttore di UOC Sanità Animale Dott. Nicola Rossi

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Procedure Per le forze di Polizia Per la prevenzione ed il controllo del RANDAGISMO DEI CANI E DEI GATTI INDICE

Capitolo primo Il Randagismo:un circolo vizioso da abbattere

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Parte I Le 4 direttrici per uscire dal circolo vizioso Pag. 6 Parte II Competenze e Responsabilità Pag. 7 Capitolo secondo La prevenzione Pag. 9 Parte I I canili devono cambiare: da “dog business” a centri

per le adozioni e per la valorizzazione del rapporto uomo-cane

Pag. 10

Capitolo terzo L’anagrafe degli animali d’affezione Pag. 11 Parte I Come entrare nell’ anagrafe degli animali

d’affezione per la consultazione Pag. 14

ParteII istruzioni per l’uso dell’anagrafe: gli eventi per i quali è necessaria la registrazione

Pag. 15

Capitolo quarto Procedure operative per eseguire i controlli in applicazione della L.R. 7/2005.

Pag. 16

Parte I Dotazioni e conoscenze minime necessarie per eseguire i controlli.

Pag. 17

Parte II “Modello di accertamento” per i controlli ai sensi della L.R. 7/2005 e indicazioni per la corretta compilazione.

Pag. 20

Capitolo quinto Diagramma delle operazioni di accalappiamento Pag. 25 Parte I Verbale di contestazione di violazione dell’ art. 13,

comma 4 della Legge Regionale n°7/2005. “ omessa custodia “

Pag. 26

Capitolo sesto Procedura per la segnalazione di cani vaganti. Pag. 28 Parte I Procedura modificata, per la segnalazione di cani

vaganti da parte di cittadini e contestuale richiesta di adozione e sterilizzazione

Pag. 29

Capitolo settimo Procedura per la tutela e la gestione dei gatti appartenenti a colonie feline: censimento, sterilizzazione, monitoraggio ambientale

Pag. 31

Parte I Modulistica per il censimento, sterilizzazione e monitoraggio colonie feline

Pag. 32

Capitolo ottavo I cani di quartiere Pag. 36 Capitolo nono Reports degli interventi svolti Pag. 37 Parte I Modulistica per l’invio dei reports Pag. 39 Capitolo decimo Normativa di riferimento Pag. 41 Capitolo undicesimo Quadro sinottico delle principali sanzioni

Pag. 48

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Procedure Per le forze di Polizia Per la prevenzione ed il controllo del RANDAGISMO DEI CANI E DEI GATTI CAPITOLO PRIMO IL RANDAGISMO: UN CIRCOLO VIZIOSO DA ABBATTERE Il randagismo è un fenomeno identificabile con la presenza sul territorio di cani privi di un diretto referente umano ( proprietario). Causa principale del randagismo è l’abbandono, frutto dell’irresponsabilità umana.

i randagi sono considerati come rifiuti da buttare nelle discariche-canili

I canili sono contenitori –gabbie in cui rinchiudere i cani perché non diano fastidio

Il numero dei randagi aumenta e i canili non sono mai sufficienti a contenerli

SI ESCE DA QUESTO CIRCOLO VIZIOSO :

RICONOSCENDO IL VALORE SOCIALE DEI CANI E

PROMUOVENDO L’INTEGRAZIONE DEI CANI NELLA SOCIETA’

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PARTE I LE QUATTRO DIRETTRICI PER USCIRE DAL CIRCOLO VIZIOSO DEL RANDAGISMO

Promuovere servizi per l’integrazione dei cani in ogni

comune

Migliorare i canili: da discariche a

centri per le adozioni e la

valorizzazione dei cani

Tenere costantemente

sotto controllo il territorio

Fare Prevenzione: -anagrafe -controlli -sanzioni -sterilizzazioni -educazione alla convivenza

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PARTE II COMPETENZE E RESPONSABILITA’ PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO

COMPITI DELLO STATO _ Ripartizione annuale del fondo istituito per garantire l’attuazione della Legge 281/91. _ Attivazione dell’anagrafe canina nazionale e gestione del sistema informatico. _ Promozione di programmi di informazione ed educazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere nonché l’utilizzazione degli animali da compagnia nella pet therapy. _ Individuazione dei criteri ed emanazione di linee guida per la programmazione dei corsi di formazione per i proprietari di cani. _ Registrazione dei produttori e distributori di microchip, attribuzione agli stessi delle serie numeriche dei codici identificativi elettronici e aggiornamento del relativo elenco nazionale.

COMPITI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME _ Emanazione di leggi e regolamenti applicativi delle norme nazionali. _ Istituzione dell’anagrafe canina regionale, interoperativa con quella nazionale. _ Individuazione dei criteri per il risanamento dei canili e la costruzione dei rifugi per cani. _ Ripartizione dei contributi statali fra gli enti locali. _ Realizzazione di un programma di prevenzione del randagismo che preveda sia informazione ed educazione nelle scuole, che formazione ed aggiornamento del personale delle Regioni, degli Enti locali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) che operano in questo ambito. _ Promozione di iniziative mirate all’accoglienza temporanea di cani e gatti presso strutture di villeggiatura turistica. _ Promozione delle attività di pet therapy. _ Indennizzo agli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani selvatici o inselvatichiti, accertate dal Servizio Veterinario dell’ASL. _ Rilascio dell'autorizzazione (ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320) per le attività commerciali con animali, di allevamento, addestramento e custodia. _ Regolamento dei cimiteri per gli animali da compagnia.LE NORME

COMPITI DEI COMUNI (SINDACO E POLIZIA MUNICIPALE) _ Attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti. _ Risanamento dei canili comunali e costruzione di rifugi per cani. _ Gestione dei canili e gattili direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati. _ definizione di un calendario di giornate per l’identificazione dei cani da effettuarsi in locali idonei che il comune mette a disposizione del Servizio Veterinario; _ Organizzazione, congiuntamente alle ASL, di percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata “patentino _ Individuazione, in collaborazione con i servizi veterinari, dei proprietari di cani soggetti all’obbligo di svolgimento dei percorsi formativi. _ Identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite il Servizio Veterinario pubblico, dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. _ Dotazione alla Polizia locale, di almeno un dispositivo di lettura di microchip iso-compatibile. _ Provvedono, con l’utilizzo della Polizia Municipale, all’esecuzione di programmi di vigilanza _ In caso di avvelenamento di un animale di specie domestica o selvatica, il sindaco deve: _ Impartire immediate disposizioni per l’apertura di un’indagine in collaborazione con le altre Autorità competenti; _ Provvedere, entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata dall’avvelenamento; _ Far segnalare con apposita cartellonistica, l’area di pericolo; _ Predisporre e intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL’ASL _ Vigilanza e controllo dello stato sanitario dii canili, gattili e rifugi. _ Identificazione e contestuale registrazione dei cani in anagrafe canina e verifica della presenza del microchip. _ Sterilizzazione dei cani e gatti randagi e dei cani ospitati nei canili. _ Vigilanza e ispezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali d’affezione. _ Organizzazione, d’intesa con i Comuni, dei percorsi formativi previsti per i proprietari di cani. _ Attivazione, a seguito di morsicature o aggressioni, di un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario. _ Individuazione, in caso di rilevazione di elevato rischio di aggressività, delle misure di prevenzione ivi inclusa la necessità di un intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in omportamento animale. _ Tenuta ed aggiornamento del registro dei cani a rischio elevato di aggressività. _ Invio all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio, delle spoglie degli animali domestici o selvatici, deceduti per sospetto avvelenamento, e di ogni altro campione utile ai fini della conferma diagnostica.

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COMPITI ED OBBLIGHI DEL VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA _ Verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip). _ Informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo. _ Identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale, se abilitato ad accedervi. _ Informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi. _ Segnalazione ai Servizi Veterinari della ASL, della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale. _ Rispetto del divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane se non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: _ recisione delle corde vocali; _ taglio delle orecchie; _ taglio della coda (fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard); _ estirpazione delle unghie. _ Rilascio di apposito certificato medicolegale attestante le finalità curative degli interventi chirurgici effettuati su corde vocali, orecchie e coda. _ Segnalazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio in caso di diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica. _ In caso di decesso di un animale per sospetto avvelenamento, inviodella spoglie e ogni altro campione utile, con relativo referto anamnestico, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del Servizio Veterinario dell’ASL.

RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL PROPRIETARIO E DEL DETENTORE Chiunque possieda o detenga animali da compagnia, a qualunque titolo ed in qualunque circostanza, se ne assume anche la responsabilità. Ciò in riferimento alla loro salute e al loro benessere , ma anche al loro corretto inserimento ( e comportamento) nel consorzio sociale. _ Divieto di abbandono dei cani, gatti o qualsiasi altro animale d’affezione custodito. _ Responsabilità sia civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio cane. _ Obbligo di segnalare alle Autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati. _ Obbligo di:

_ Far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell’anagrafe regionale nel secondo mese di vita.

_ Fornire al proprio animale: - il cibo e l’acqua regolarmente e in

quantità sufficienti; - le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico

ed etologico; - idoneo esercizio fisico;

- una regolare pulizia degli spazi di dimora.

_ Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale.

_ Garantire la tutela di terzi da aggressioni.

_ Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50, durante

la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

_ Portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di

rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità

competenti. _ Affidare il cane a persone in grado di

gestirlo correttamente. _ Acquisire un cane assumendo

informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle

norme in vigore. _ Assicurare che il cane abbia un

comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. _ Provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile

per danni contro terzi, qualora il proprio cane sia stato inserito nel

Registro dei cani a rischio elevato di aggressività tenuto dai Servizi

Veterinari.

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Procedure Per le forze di Polizia Per la prevenzione ed il controllo del RANDAGISMO DEI CANI E DEI GATTI CAPITOLO SECONDO LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

I CAPISALDI DELLA PREVENZIONE SONO: 1. L’ ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE 2. I CONTROLLI 3. LE SANZIONI PER I DETENTORI INADEMPIENTI AGLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE CON MICROCHIP ED ISCRIZIONE IN ANAGRAFE 4. LA STERILIZZAZIONE

5. LA PROMOZIONE DI SERVIZI PER L’ INTEGRAZIONE DEI CANI 6. L’EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA

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PARTE I I CANILI DEVONO CAMBIARE: DA “DOG BUSINESS ” A CENTRI PER LE ADOZIONI E PER LA VALORIZZAZIONE DEL RAPPORTO UOMO-CANE Si deve cominciare a parlare di “dog business” dal momento che a seguito della eccessiva proliferazione canina, nascono variegate tipologie di canili: comunali, a conduzione diretta o in concessione, privati in convenzione, ecc. L’unico dato costante di queste strutture è l’affollamento e, nella maggior parte dei casi, l’interesse prevalente è proprio quello di tenerli affollati.

I CANILI DEVONO CAMBIARE

I canili devono diventare dei centri dove si svolgono attività volte a favorire le adozioni e la relazione uomo -cane. Se i canili fossero centri per la valorizzazione della relazione uomo-cane, sarebbe auspicabile la loro presenza, com’è per qualunque altro centro sociale, sia esso una ludoteca o un consultorio. A tale scopo le gare d’appalto dovrebbero favorire i gestori che garantiscano seri programmi di adozione e che abbiano esperti di comportamento e relazione uomo-cane. Chi risponde che le risorse sono appena sufficienti per il mantenimento dei cani non capisce che seguendo la logica del canile-discarica si continuano a buttare via i soldi senza raggiungere alcun obiettivo.

DEVONO CAMBIARE GLI STATUTI DEI CANILI, LE CONVENZIONI, LE GARE D’APPALTO ED I CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE:

Il solo criterio di economicità che premia la ditta con tariffe giornaliere più basse è sbagliato.

Una tariffa apparentemente alta in un canile con alto tasso di affidi è più economica di una tariffa più bassa di un canile che, non applicando una politica degli affidi, deve mantenere i cani vita natural durante.

CRITERI INNOVATIVI PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEI CANILI: 1. favorire i canili di piccole dimensioni con dislocazione urbana e con struttura architettonica del tipo “ parco canile”.

2. favorire le ditte che offrono i servizi orientati agli incrementi degli affidi quali per esempio:

Servizio certificato di operatori cinofili finalizzato a rendere adottabili tutti i cani; Servizio di orientamento per i futuri proprietari; Servizio di consulenza post adozione.

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Procedure Per le forze di Polizia Per la prevenzione ed il controllo del RANDAGISMO DEI CANI E DEI GATTI

CAPITOLO TERZO L’ ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

1.COS’E’ L’ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE L'Anagrafe degli Animali d’Affezione è il registro nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia.

Si tratta di una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire on line i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione degli animali e il loro legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino.

L’Anagrafe degli Animali d’Affezione è realizzata dal Ministero della Salute in stretta collaborazione con le amministrazioni regionali, che vi riversano i dati locali.

La registrazione dei cani nelle relative banche regionali che poi implementano quella nazionale è un atto obbligatorio. Come pure è obbligatoria l’iscrizione in anagrafe dei gatti e dei furetti che si intende portare all’estero e che devono perciò essere muniti di un passaporto europeo (Regolamento 998/2003) rilasciato dai servizi veterinari della Asl competente per territorio.

2 .A COSA SERVE

Oltre a rendere più facile la restituzione dell’animale al proprietario, il sistema delle anagrafi, nazionale e territoriali, istituito con l’accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, garantisce la certezza dell’identificazione, rappresenta un efficace strumento di dissuasione dagli abbandoni degli animali, favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali.

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3. DA CHI PUO’ ESSERE CONSULTATA

La consultazione della banca dati è libera. Chi trova un cane smarrito, digitando il codice a 15 cifre del microchip o quello tatuato, può risalire all’anagrafe di provenienza del cane e trovare numeri utili e sportelli a cui rivolgersi per rintracciare il proprietario ( vedi paragrafo :”come entrare nell’anagrafe per la consultazione”).Si può compiere un’analoga ricerca anche attraverso l’eventuale microchip inserito nei gatti e nei furetti. Per ottenere il codice identificativo, è possibile effettuare la lettura del microchip presso i servizi veterinari delle Asl, gli ambulatori veterinari privati e i Comandi di Polizia municipale, muniti dell’apposito lettore.

4. DA CHI VIENE IMPLEMENTATA LA BANCA DATI DELLA REGIONE MOLISE:

La Banca dati dell’anagrafe degli animali d’affezione della Regione Molise BDCM viene implementata:

dai Servizi Veterinari della ASREM per quanto concerne l’iscrizione e tutte le registrazioni riguardanti gli eventi di cessione o di trasferimento di proprietà, di smarrimento, di morte o di cambi di residenza o domicilio.

dai veterinari Liberi professionisti per quanto concerne l’iscrizione degli animali da loro identificati tramite applicazione del microchip.

NB: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

La registrazione dei cani nelle relative banche regionali che poi implementano quella nazionale è un atto obbligatorio. Come pure è obbligatoria l’iscrizione in anagrafe dei gatti e dei furetti che si intende portare all’estero e che devono perciò essere muniti di un passaporto europeo (Regolamento 998/2003) rilasciato dai servizi veterinari della Asl competente per territorio.

ISCRIZIONE VOLONTARIA:

La semplice iscrizione di gatti e furetti nelle anagrafi regionali, riversata nell’Anagrafe degli Animali d’Affezione, è invece su base volontaria se non si ha la necessità di acquisire il passaporto.

È utile ricordare che i medici veterinari liberi professionisti possono registrare i gatti per scelta dei proprietari anche nella banca dati privata denominata “Anagrafe Nazionale Felina” realizzata dall’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani). E' opportuno perciò effettuare la ricerca del microchip di un gatto smarrito anche in questa banca privata. Tale banca dati non sostituisce l’Anagrafe degli Animali d’Affezione.

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Anche il coniglio d’affezione ha la possibilità di essere iscritto presso una banca dati privata a lui dedicata realizzata dall’AAE-Conigli onlus (Associazione Animali Esotici- Sezione conigli) e denominata appunto “Anagrafe dei conigli”.

Le associazioni che hanno realizzato ed hanno la gestione di queste anagrafi private rispondono della correttezza, della completezza e della tutela della privacy dei dati che raccolgono.

Articolo 9 del Regolamento Regionale n. 3/2008 Ruolo dei Comuni

a) mettono a disposizione del Servizio Veterinario della Zona territoriale dell’ASReM., per la realizzazione della rete dei servizi e l’attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico sanitario sufficiente; b) definiscono, in collaborazione con il Servizio Veterinario, un calendario di giornate dedicate all’identificazione dei cani sul territorio comunale, sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza e per incentivare l’identificazione dei cani; d) si impegnano nel rendere noto ai cittadini le responsabilità e gli obblighi connessi alla detenzione dei cani alla luce della nuova normativa regionale in materia.

OGNI DETENTORE HA LA RESPONSABILITA’ ED IL DOVERE DI FAR IDENTIFICARE CON MICROCHIP ED ISCRIVERE IL PROPRIO CANE

NELL’ANAGRAFE REGIONALE ENTRO IL SECONDO MESE DI VITA DELL’ANIMALE.

E’ VIETATO VENDERE O CEDERE, A QUALSIASI TITOLO, CANI NON IDENTIFICATI E NON REGISTRATI .

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PARTE I COME ENTRARE NELLA BANCA DATI DELL’ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE PER LA CONSULTAZIONE La consultazione dei dati presenti in Banca Dati dell’anagrafe degli animali d’affezione della Regione Molise –BDCM- prevede i seguenti tipi di accesso: 1. Accesso libero:

inviando un SMS al numero 348 6821557, scrivendo CANINA e il numero di microchip ( es. CANINA 000000000000000), è possibile ricevere dopo pochi secondi un messaggio di risposta con le informazioni di dettaglio;

dal sito web https://anagrafecanina.izs.it è possibile accedere liberamente: A) nella “sezione ricerca animale pubblica” della Banca Dati della Regione Molise. Digitando il microchip e il testo riportato nell’immagine, chiunque sia interessato, può rintracciare un cane smarrito o controllare l’avvenuta iscrizione di un cane nella Banca Dati della Regione Molise; B) nel link “anagrafe degli animali d’affezione” da cui è possibile accedere alla Banda Dati Nazionale.

2. Accesso per le Forze di Polizia:

tramite l’inserimento del proprio nome utente (da richiedere con l’apposito modulo, in distribuzione presso il Servizio Veterinario dell’ASReM) e della password è possibile accedere all’interrogazione delle seguenti informazioni: 1. anagrafica animali; 2. proprietari; 3. strutture di detenzione; 4. animali per comune.

Il Manuale “ Utente Web Ruolo Funzionario Pubblico”, relativo alla funzionalità dell’applicativo per la consultazione dell’anagrafe degli animali d’affezione, è scaricabile dal sito.

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PARTE II GLI EVENTI DA REGISTRARE IN ANAGRAFE: ISTRUZIONI PER L’USO La sottostante griglia (utile per dare informazioni dettagliate ai cittadini), elenca gli eventi per i quali vige l’obbligo della registrazione in anagrafe a carico del detentore. Pertanto l’omessa registrazione di ciascuno degli eventi è sanzionabile.

EVENTO

OPERATORE COMPETENTE

ALL’INSERIMENTO DATI

*COSTO DELLA

OPERAZIONE

DOCUMENTI NECESSARI

**MODULI

SCARICABILI SUL SITO DELLA

REGIONE

Inserimento microchip e Contestuale isacrizione

Servizio Veterinario ASREM

Euro 20.84 su c/c

Allegato n° 1 Reg. reg. 3/2008

si

Veterinario Libero Professionista

costo variabile

Allegato n° 1 Reg. reg. 3/2008

si

Iscrizione di un cane introdotto da fuori

regione

Servizio Veterinario ASREM

Euro 12,20 su c/c

*Certificato con timbro e firma dell’ufficio competente della

regione di provenienza

*Consegna ricevuta c/c postale

no

Cessione di un cane ad

altro proprietario

Servizio Veterinario ASREM

Euro 12,20 su c/c

Allegato n° 2 Reg. reg. 3/2008 *Consegna ricevuta c/c postale

Si

Cambio di residenza

Servizio Veterinario ASREM

Euro 12,20 su c/c

Allegato n° 3 Reg. reg. 3/2008 *Consegna ricevuta c/c postale

Si

Morte

Servizio Veterinario ASREM

Euro 0

Allegato n° 4 Reg. reg. 3/2008

Si

Smarrimento

Servizio Veterinario ASREM

Euro 0

Allegato n° 5 Reg. reg. 3/2008

Si

Ritrovamento

Servizio Veterinario ASREM

Euro 0

Allegato n° 6 Reg. reg. 3/2008

si

L’iscrizione in anagrafe canina regionale, è contestuale all’inserimento del microchip. Se il cane (già identificato con microchip ed iscritto in anagrafe), è oggetto di un cambio di

proprietà, è richiesta la registrazione della cessione del cane da un proprietario all’altro. Questo adempimento è necessario sia quando il vecchio ed il nuovo proprietario sono residenti in Regione, sia quando il cane è stato ceduto ad un nuovo proprietario che risieda fuori Regione, oltre che nel caso in cui, con il passaggio di proprietà, il cane venga introdotto nella Regione Molise.

*Il costo dell’operazione, per la prestazione erogata dal Servizio Veterinario ASReM, va versata sul C/C Postale n° 13179866 intestato ad ASReM – Dipartimento Unico di Prevenzione e nella causale va riportato l’evento.

**digitare nella barra degli indirizzi https://anagrafecanina.izs.it nella successiva maschera

cliccare sulla figura della Regione Molise > quindi cliccare su “modulistica” nella sezione documenti

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Procedure Per le forze di Polizia Per la prevenzione ed il controllo del RANDAGISMO DEI CANI E DEI GATTI

CAPITOLO QUARTO PROCEDURE OPERATIVE PER ESEGUIRE I CONTROLLI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 7/2005.

Redatto da ASRem UOC sanità animale

Data emissione 12.06.2014 Data revisione 03.06.2015

Art. 4, comma 1/c, L.R. n. 7/2005: “ I Comuni provvedono, con l’utilizzo della polizia municipale, all’esecuzione di programmi di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali.

Tale compito si concretizza in un costante controllo, da parte della Polizia municipale, sui detentori di cani per verificare il rispetto degli obblighi relativi all’ iscrizione all’anagrafe canina, con conseguente sanzionamento degli illeciti. Per questo, vige l’obbligo per i Comuni ( Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2008), di dotare la Polizia Locale di un dispositivo per la lettura dei microchip. Sono sanzionabili i proprietari di cani che non provvedono ad identificare i propri animali con l’applicazione del microchip o che non provvedono ad iscrivere gli stessi nella Banca Dati dell’anagrafe canina. Sono sanzionabili, altresì, coloro che pur avendo identificato il proprio cane con microchip ed iscritto lo stesso in anagrafe, non lo custodiscono, lasciandolo vagare liberamente.

art. 7 bis, comma b. L.R. 7/2005 : Per favorire il controllo del randagismo, occorre

perseguire il“potenziamento del sistema di controllo dell’attuale anagrafe canina, attraverso programmi comuni dell’ASRem, dei Comuni, delle forze di Polizia e delle Guardie Zoofile Volontarie.

Il potenziamento dei sistemi di controllo si concretizza nella condivisione delle procedure operative, scritte e raccolte in questo manuale. Esse si basano sull’ obiettivo comune di contrastare il randagismo e su benefici reciproci. Le procedure presentano i seguenti vantaggi per ciascun operatore:

- sentirsi parte di un progetto dove nulla è lasciato al caso; - sapere con chiarezza quali sono i propri compiti e in quale modo essi devono essere eseguiti; - avere a disposizione la modulistica necessaria per le attività da svolgere;

Le procedure operative per i controlli previsti in questo capitolo constano di:

1. elenco delle dotazioni minime; 2. breve disamina delle nozioni e delle conoscenze necessarie; 3. descrizione delle tipologie dei controlli : programmati e su segnalazione; 4. modulistica per l’esecuzione dei controlli; 5. indicazioni per la compilazione del modulo di accertamento.

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PARTE I DOTAZIONI E CONOSCENZE MINIME NECESSARIE PER ESEGUIRE I CONTROLLI:

Lettore per microchip; Cellulare con fotocamera; Numeri telefonici del personale in servizio nella centrale operativa del proprio comando a

cui chiedere di entrare in anagrafe per la ricerca del microchip; Modello di accertamento e contestazione di violazioni; Nozioni relative a : Definizione di randagio; Responsabile del cane; Animale Mansuefatto;

Responsabilità del detentore a qualsiasi titolo ( vedi Box A); Nozioni sulle diverse tipologie di cani vaganti ( vedi Box B).

Box A Definizione di randagio( art. 1, comma 5 Convenzione diStrasburgo1987):ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all’esterno dei limiti dell’alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode. Responsabile del cane (R.R. 3/2008 art.2, comma 1): il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, del cane; Definizione di detentore a qualsiasi titolo: colui che porta al proprio seguito il cane o che, all’interno dei limiti del proprio alloggio domestico, o in un terreno di cui è proprietario, accudisce il cane o ne consente l’ accudimento; Definizione di animale mansuefatto ( art.925 Codice Civile): <<gli animali mansuefatti ovvero domestici, sono quelli che hanno acquisito l’abitudine a tornare nei luoghi dove l’uomo mette loro a disposizione alimenti e ricoveri. Essi appartengono a chi se ne è impossessato se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo in cui si trovano>>. (Attualmente,l’art. 925 del codice civile è stato in parte superato dall’anagrafe canina che associa il microchip portato dal cane al suo proprietario legittimo. Per gli animali privi di sistemi identificativi riconosciuti , la giurisprudenza fa ancora ricorso all’art. 925 del codice civile, riconoscendo la proprietà a chi se ne è impossessato). Responsabilità del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo: consiste in una serie di doveri ed obblighi compresi quelli sotto elencati:

Il proprietario o il detentore a qualunque titolo di un cane deve provvedere a far identificare (mediante l’applicazione di microchip) ed iscrivere all’anagrafe l’animale entro il secondo mese di vita. Qualora trattasi di cambio di proprietà, il cane deve essere già identificato e la registrazione deve essere fatta entro 15 giorni dall’acquisizione;

il detentore di un cane randagio mansuefatto, che non ha intenzione di tenere con sé l’animale, lo deve segnalare al più presto al Sindaco o alla Polizia Municipale, tramite il Modello 9 del R.R. n° 3/2008 “segnalazione di cane vagante o randagio”(cap.sesto). Il cane verrà accalappiato, microcippato e introdotto in canile, dove sarà sterilizzato e reso disponibile per l’adozione. Nel caso in cui il detentore di un cane randagio mansuefatto faccia contestuale segnalazione e richiesta di adozione (cap.sesto, parte I), l’animale gli verrà affidato a partire dalla data della richiesta, fermo restando l’obbligo della identificazione con microchip e della sterilizzazione.

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Box B 1. Cane vagante provvisto di microchip: si individua il proprietario tramite la banca

dati dell’anagrafe, si contatta direttamente e si sanziona ai sensi della Legge n° 7/2005, art. 13, comma 4, secondo procedura (verbale di contestazione “omessa custodia”(cap.quinto, parte I). Se il proprietario ritira immediatamente il cane non si procede con l’accalappiamento. Viceversa, se il proprietario non ritira subito il cane, si procede con l’accalappiamento secondo procedura (cap. quinto). Le spese di soggiorno al canile saranno addebitate, dal Comune o direttamente dal canile, interamente al proprietario.

2. Cane vagante con microchip, ma non iscritto in anagrafe: se non è possibile identificare il proprietario, l’animale dovrà essere accalappiato secondo procedura, e introdotto in canile.

3. Cane vagante sprovvisto di microchip: si svolge una indagine nella zona /quartiere/ contrada, dove staziona il cane randagio o vagante, volta all’accertamento della presenza di detentori di cani che non abbiano provveduto all’identificazione ed all’iscrizione in anagrafe. Si compila l’apposito “Modello di accertamento” per i controlli ai sensi L.R. 7/2005 (cap.quarto, parte II). Contestualmente alla compilazione del “ Modello di accertamento”, compresa la parte relativa alle violazioni alla L.R. n° 7/2005, l’operatore prende decisioni in merito all’accalappiamento del cane randagio o intraprende altre soluzioni se si verificano i casi sotto indicati.

4. Cane vagante o randagio, segnalato da una persona che fa richiesta di adozione secondo procedura: si segue la relativa procedura (cap.sesto,parte I), dopo aver effettuato i dovuti accertamenti.

5. Cane trovato vagante, sprovvisto di microchip e reclamato dal proprietario: il cane viene restituito al proprietario che verrà sanzionato ai sensi della Legge n° 7/2005, art. 13, comma 4 (verbale di contestazione “omessa custodia” ed “omessa identificazione” cap.quinto parte I) .

TIPOLOGIE DEI CONTROLLI ( A e B ): A. Controlli programmati: Controlli di routine a carico di persone con al seguito uno o più cani e a carico di persone che, all’interno dei limiti del proprio alloggio domestico, o in un terreno di loro proprietà, accudiscono o consentono l’accudimento di uno o più cani ( per es : cortile di una residenza recintata; casa colonica; fattoria di campagna; insediamento commerciale o industriale o artigianale ecc ): Scopo dei controlli programmati:

accertare se i proprietari o i detentori sono in regola con le norme in materia di anagrafe canina. Sanzionare coloro che non hanno provveduto ad identificare ed iscrivere in anagrafe i cani che detengono. Non sono sanzionabili coloro che, prima del controllo, hanno segnalato la presenza dei cani corrispondenti a quelli oggetto dell’accertamento in corso, tramite il modulo previsto dalla norma (modulo per la segnalazione di cane vagante o randagio; modulo modificato per la segnalazione e la contestuale adozione).

Come procedere: Pianificare un sistema di controlli che preveda un numero congruo di accertamenti da svolgere in un dato periodo di tempo ( es: 5-10 o più sopralluoghi al mese); Compilare il “Modello di accertamento” seguendo le indicazioni date per la corretta compilazione.

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B. Controlli su segnalazione/avvistamento cani vaganti: a seguito della presenza di cani vaganti o randagi, segnalati da cittadini o direttamente avvistati dalla pattuglia in servizio.

Scopo dei controlli su segnalazione/avvistamento cani vaganti :

_Verificare la presenza o l’assenza di microchip sul cane vagante /randagio oggetto della segnalazione da parte di cittadini o dell’avvistamento diretto da parte della pattuglia in servizio e mettere in atto la procedura che corrisponde al caso specifico ( Nel box B sono riportati i possibili casi e le procedure da seguire);

_Verificare se nella zona/quartiere/ contrada dove staziona il cane vagante o randagio, ci sono detentori che non hanno ottemperato all’obbligo di identificare ed iscrivere i propri animali in anagrafe, o che non hanno ottemperato agli obblighi di custodirli adeguatamente. Sanzionare coloro che non hanno provveduto ad identificare ed iscrivere in anagrafe i cani che detengono. Non sono sanzionabili coloro che, prima del controllo, hanno segnalato la presenza dei cani corrispondenti a quelli oggetto dell’accertamento in corso, tramite il modulo previsto dalla norma (modulo per la segnalazione di cane vagante o randagio, oppure modulo modificato per la segnalazione e la contestuale adozione).

Come procedere:

1. Verificare la presenza o l’assenza del microchip sul cane /i vaganti o randagi. Nella maggior parte dei casi si tratta di animali docili. La verifica è rimandata al momento dell’accalappiamento, da parte degli accalappiatori, nei casi in cui i cani siano aggressivi. In tutti i casi si applicano le nozioni riportate nel Box B.

2. L’operatore deputato al controllo al seguito di una segnalazione di cane randagio o vagante, effettuata da cittadini o al seguito dell’ avvistamento da parte della pattuglia, svolgerà una indagine nella zona /quartiere/ contrada, dove staziona il cane randagio o vagante, volta all’accertamento della presenza di detentori di cani che non abbiano provveduto all’identificazione ed all’iscrizione in anagrafe. Compilerà il “Modello di accertamento”, seguendo le indicazioni date per la corretta compilazione.

3. I controlli tramite il “Modello di accertamento” devono essere sempre effettuati ogni volta che sia necessario accalappiare un cane.

4. Elevare le sanzioni in caso di accertamento di violazione.

Controlli programmati:

Pianificazione: es.5.10/mese

Compilazione del “Modello di accertamento” (pag 20)

Controlli su segnalazione/avvistamento cani vaganti:

Compilazione del “Modello di accertamento”(pag 20)

a.Procedura di accalappiamento (pag 25) oppure

b.Procedura di affido (pag 29 ) oppure

c. Restituzione e sanzionamento (pag 26).

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PARTE II “MODELLO DI ACCERTAMENTO”

CONTROLLO AI SENSI DELLA L.R. n. 7/2005: A PERSONA CON AL SEGUITO UNO O PIU’ CANI

PERSONA, CHE ALL’INTERNO DEI LIMITI DEL PROPRIO ALLOGGIO DOMESTICO, O IN UN TERRENO DI CUI E’ PROPRIETARIA, ACCUDISCE O CONSENTE L’ACCUDIMENTO DI UNO O PIU’ CANI.

Sez 1 Data controllo…………. Ufficio/ Soggetto competente al controllo…………………… .………………………………………………………………………….................................. ………………………………………………………………………………………………… Motivo del controllo: controllo di routine presenza di cani randagi nella zona/quartiere/contrada Animali sottoposti al controllo: N° __ cane/i al seguito del detentore in luogo pubblico sito nel Comune …………… ……………………..alla Via/P.zza …………………………………………………… N° __cane/i all’interno di caseggiato di tipo: abitativo ; non abitativo sito nel Comune di ………………… alla Via/ C.da ……………………….n°…..…… al momento del controllo il detentore è : presente assente Contesto e circostanze che evidenziano un legame tra: cane / alloggio domestico o terreno di proprietà / detentore …………….. ....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….

Lettura microchip sez. 2 la lettura è indispensabile per verificare che all’animale sia stato applicato il microchip e per evitare di scambiare un cane per un altro. N°……………………………; …………………….……….; …..……………………; ……………………………; ……………………………..; ………………………… su N° __ cani controllati il lettore non ha rilevato la presenza di microchip su nessuno. su N° __ cani controllati il lettore non ha rilevato la presenza di microchip su N°__ cani. * su N° __ cani presenti N° __ cani sono aggressivi. *Nel caso in cui il proprietario non è presente ed i cani siano aggressivi se ne richiedono i documenti come previsto alla Sez. 9.

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Sez. 3 DETENTORE A QUALSIASI TITOLO (colui che porta al proprio seguito il cane o colui che, all’interno dei limiti del proprio alloggio domestico, o in un terreno di sua proprietà, accudisce o consente l’accudimento di uno o più cani ) Nome e Cognome del detentore…………………………………………………………….. Nato a……………………….. il………………Residente in via…………………………… Comune…………………………… Le generalità del Detentore sono state accertate tramite : documento di riconoscimento……………………………………………. Indirettamente in quanto: il cane viene accudito all’interno dell’alloggio domestico o della proprietà della persona sopra indicata. Condizioni di detenzione secondo l’accertatore: buone accettabili non accettabili in caso di risposta negativa specificare il motivo: ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….

Nel caso il cane/i siano provvisti di microchip: Sez. 4 * L’iscrizione in banca dati è risultata regolare si no Se irregolare - Motivo della irregolarità rilevata: su n ° __ cani controllati non c’è evidenza di iscrizione in banca dati regionale per n ° __ cani; l’attuale detentore non ha registrato il cambio di proprietà per n ° __ cani, che risultano ancora a carico del precedente proprietario; il detentore non ha segnalato: entro 15 giorni: cambio di residenza o domicilio; cessione; morte. entro 3 giorni : smarrimento o sottrazione. *la verifica può essere effettuata, al momento del controllo oppure successivamente, in ufficio, consultando la banca dati dell’anagrafe, oppure dal documento di iscrizione esibito dal proprietario, o richiesto secondo le modalità della Sezione 9.

Note __________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

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Nel caso in cui il cane/cani siano non provvisti di microchip: Sez.5

dichiarazione del Detentore relativa alla segnalazione scritta della presenza del randagio in data antecedente al controllo

Il detentore dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver segnalato/ non aver segnalato* , per iscritto, alla Polizia Municipale, la presenza dei randagi corrispondenti a quelli oggetto dell’accertamento in corso, in tempi antecedenti il controllo, secondo la procedura prevista

Firma del dichiarante_____________________________ *sbarrare l’opzione che non interessa. Se il detentore è assente la dichiarazione può essere richiesta come previsto alla sez. 9. La veridicità della dichiarazione sarà confermata dalla Polizia Municipale.

Sez.6 Controllo di adempimenti al Regolamento Comunale del Comune di ………………… in materia di igiene urbana e tutela dell’incolumità pubblica

verificati non verificati

Cane/i al seguito del detentore in area urbana e in luogo aperto al pubblico Il cane/i sono muniti di guinzaglio si no il detentore ha con sé strumenti per la raccolta delle feci si no

Sez. 7 Contestazione di violazioni alle seguenti disposizioni della Legge Regionale n° 7/2005: art.13, comma 1: omessa identificazione e contestuale iscrizione all’anagrafe canina entro i termini previsti. (Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40.00 a € 240.00). art. 13, comma 3: omessa segnalazione entro 15 giorni per: cambio di residenza e domicilio; cessione (passaggio di proprietà); morte; o entro 3 giorni per: smarrimento e sottrazione. (Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25.00 a € 150.00). art. 13, comma 6: mancato rispetto delle misure di protezione. (Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40.00 a € 240.00). Per questo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro_______ a euro ______ E’ ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di una somma di euro ___________ a favore della Regione Molise -Servizio Tesoreria su c/c n° 67971630 (codice tributo n.09401). Ad avvenuto pagamento della somma per l’estinzione della violazione, l’interessato dovrà dare comunicazione allo scrivente Ufficio, facendo pervenire copia della ricevuta del versamento. L’interessato dovrà inoltre provvedere a regolarizzare la situazione anagrafica del cane o a ripristinare le misure di protezione e di benessere entro e non oltre 10 giorni dal momento della contestazione della violazione. In caso di recidiva le sanzioni di cui sopra vengono raddoppiate . Entro 30 giorni l’ interessato ha facoltà di far pervenire scritti difensivi al Direttore Generale dell’ASREM via Ugo Petrella,1 Campobasso e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

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Sez.8

Contestazione di violazioni alle disposizioni al Regolamento Comunale che non siano già punite da altra norma di legge

cane/i non muniti di guinzaglio in luogo pubblico detentore sprovvisto di strumenti per la raccolta delle feci Per questo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro …………a euro…… . E’ ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di una somma di ………………… A favore del……………………………………………………………su c/c n° …………….. Ad avvenuto pagamento della somma per l’estinzione della violazione, l’interessato dovrà dare comunicazione allo scrivente Ufficio, facendo pervenire copia della ricevuta del versamento. Entro 30 giorni l’ interessato ha facoltà di far pervenire scritti difensivi al Sindaco del Comune di ………..e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

Richiesta di informazioni o esibizione documenti Sez. 9

Il destinatario del presente atto, entro dieci giorni dall’accertamento/ dal momento in cui ne ha avuto legale conoscenza, è invitato a esibire i seguenti documenti: certificato di iscrizione nell’anagrafe canina della Regione Molise di N° ____ cani di cui alla Sez. 2 per i quali non è stato possibile leggere il microchip perché non avvicinabili. copia della segnalazione scritta di presenza del randagio protocollata in data antecedente al controllo . trascorso inutilmente il termine fissato lo scrivente Ufficio procederà con la sanzione.

Eventuali dichiarazioni rese dall’interessato Sez.10 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Data_________________ Firma dichiarante _____________________________ Copia del presente atto, che viene sottoscritto per ricevuta, vale come notifica ai sensi dell’articolo 137 e seguenti del C.P.C. Si consegna alle ore ……….. del …………. Nelle mani del Sig. ……………………………. ………………. Nato a …………………………………. Il …………… in qualità di ……….. ……………………………………….. . FATTO LETTO E SOTTOSCRITTO LUOGO E DATA ………………………………….. L’INTERESSATO I VERBALIZZANTI _______________ __________________ * Il “Modello di accertamento” può essere inviato per posta elettronica, su richiesta scritta degli organi deputati ai controlli interessati a riceverlo per via informatica.

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Indicazioni per la compilazione del “Modello di accertamento” :

1. Nella Sezione 1 si descrivano il contesto e le circostanze che evidenziano un legame tra il cane e la persona che lo detiene, o tra il cane ed il luogo in cui si trova ( per es. depongono per la presa di possesso di un cane il fatto che: sia legato; sia in un recinto; c’è evidenza che sia accudito in quel luogo dalla presenza di ciotole, della cuccia ecc.; risponda ai richiami e si avvicini senza indugio al detentore). La descrizione delle modalità di detenzione costituisce l’evidenza che il cane è mansuefatto e cioè ha acquisito l’abitudine a stare in quel luogo. Il detentore che mettendo a disposizione alimenti e ricoveri richiama a sé il cane se ne assume la responsabilità, a meno che lo abbia segnalato, come randagio, in data antecedente al controllo e secondo la procedura prevista dalla norma (mod. 9 allegato al R.R. n° 3/2008).

2. Nella Sezione 2 si annota l’esito della verifica della presenza o dell’assenza del microchip (lettura del codice solitamente nella regione del collo a sinistra). Nel caso si tratti di un cane che non si lascia avvicinare o aggressivo, sarà fatta richiesta nella Sezione 9, dei documenti attestanti l’iscrizione del cane in anagrafe.

3. La Sezione 3 permette di individuare le responsabilità del detentore, anche nei casi in cui lo stesso esordisca con frasi del tipo: “il cane non è mio”. In questi casi, il detentore è colui che porta al proprio seguito il cane o colui che, all’interno dei limiti del proprio alloggio domestico, o in un terreno di sua proprietà, accudisce o consente l’accudimento di uno o più cani

4. La Sezione 4 può essere compilata anche in ufficio, perché necessita di disporre di un computer per entrare nella banca dati. La verifica nell’ anagrafe regionale è indispensabile perché ci sono dei cani che seppure con microchip non sono registrati, o perché iscritti in altre regioni, o perché importati dall’estero. Sono entrambe situazioni irregolari.

5. La Sezione 5 è utile nel caso in cui il detentore rifiuti la responsabilità di uno o più cani. Dovrà fare dichiarazione di averne segnalato, tramite il Modello 9 (Cap. sesto), alla Polizia Municipale, la presenza come randagi, in tempi antecedenti il controllo. In caso di dichiarazione mendace ne risponde ai sensi della Legge. Il detentore nel caso non abbia prodotto segnalazione alla Polizia Municipale di presenza di cani randagi, in tempi antecedenti il controllo, risponde della mancata identificazione ed iscrizione del cane o dei cani che detiene. Verrà sanzionato con la prescrizione di registrare il cane entro 10 giorni. In caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata. Una volta che ha provveduto all’identificazione del cane, registrandolo in anagrafe a suo nome, potrà poi cedere l’animale ad altra persona, nel rispetto delle modalità previste.

6. La Sez. 6 riguarda comportamenti irregolari, sanzionabili ai sensi dei Regolamenti Comunali. 7. Le Sez. 7e 8 permettono di contestare le violazioni alla L.R. n° 7/2005, o/e ai Regolamenti

Comunali. 8. La Sez. 9 consente di richiedere i documenti relativi all’iscrizione in anagrafe ( nel caso non sia

stato possibile leggere i microchip, data la particolare aggressività del cane), e di chiedere se il detentore è in grado di esibire la copia della segnalazione scritta di cane vagante. Trascorso inutilmente il termine fissato si procederà con la sanzione.

Pertanto tutti i detentori di cani, di età superiore a due mesi di vita, che al momento del controllo siano trovati privi di identificazione con microchip (il tatuaggio effettuato prima del 01.01.2005 è valido se è leggibile), e/o di iscrizione in anagrafe, sono sanzionabili ai sensi della Legge Regionale n°7 /2005 “ nuove norme per la protezione dei cani e per l’istituzione dell’anagrafe canina”. Non sono sanzionabili coloro che, prima del controllo, hanno segnalato secondo la procedura prevista dalla norma (mod. 9allegato al R.R. n° 3/2008), la presenza dei randagi corrispondenti a quelli oggetto dell’accertamento.

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Procedure Per le forze di Polizia Per la prevenzione ed il controllo del RANDAGISMO DEI CANI E DEI GATTI CAPITOLO QUINTO DIAGRAMMA RIASSUNTIVO DELLE OPERAZIONI DI ACCALAPPIAMENTO DEI CANI RANDAGI / VAGANTI

Segnalazione da parte di cittadini o di associazioni animaliste iscritte all’Albo Regionale (Mod 9- pag 28 )

Segnalazione da parte di forze di Polizia e Guardie Zoofile ( Mod 9-pag 28)

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Effettua gli accertamenti previsti o acquisisce l’esito di quelli effettuati da altre Forze di Polizia o da Guardie Zoofile

Se il cane è identificato con microchip provvede a rintracciare il proprietario e commina la sanzione per omessa custodia e malgoverno di animale

Inoltra a mezzo fax, al Servizio Veterinario della ASREM, il modulo B* “richiesta di accalappiamento”, compilato in ogni parte.

IL SERVIZIO VETERINARIO DELLA ASREM

Ricevuto il mod. B* contatta la ditta incaricata del servizio di accalappiamento; Provvede alla applicazione del microchip ed alla iscrizione in anagrafe dei cani

randagi accalappiati; Provvede agli interventi urgenti su cani e gatti randagi incidentati; Effettua gli interventi chirurgici di sterilizzazione sui cani randagi; Effettua i controlli per la tutela del benessere animale nei canili sanitari e nei

rifugi.

Le segnalazione devono essere necessariamente rivolte alla Polizia Municipale, in quanto il costo per il mantenimento in canile è a carico del Comune. Il Modulo B* non è stato inserito in questa raccolta perchè già inviato a tutti i Comandi di Polizia Municipale, che comunque lo possono richiedere al Servizio Veterinario, ai seguenti recapiti: per i Comuni in provincia di Isernia:0865442642; per i Comuni in provincia di Campobasso: 0874824220.

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PARTE I VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE ALL’ART. 13, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE N° 7/ 2005. COMUNICAZIONE AL PROPRIETARIO DEL CANE RINVENUTO SUL TERRITORIO NELLO STATO DI ANIMALE VAGANTE. VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE ALL’ART. 13, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE N° 7/ 2005. Si comunica che: il cane identificato con microchip n° …………………. il cane privo di microchip reclamato dal Sig./Sig.ra ……………………… è stato rinvenuto sul territorio di questo Comune, nello stato di animale vagante. Dagli accertamenti effettuati è risultato che detto animale appartiene a .……………………….. Residente a…………………………….. in via ………………………………… . Il rinvenimento del cane ha avuto il seguente esito dovuto alle circostanze contingenti: il cane è stato accalappiato e introdotto nel canile convenzionato con il Comune; il cane non è stato introdotto nel canile ma accalappiato e restituito al legittimo proprietario. Atteso che il Sig /la Sig.ra ……………… non ha ottemperato all’obbligo di custodire il proprio cane secondo quanto stabilito dalla normativa regionale: E’ STATO ACCERTATO A carico del Sig /della Sig.ra. ………………….. nato a………il ……….. e residente a …………. In Via…………..., nella sua qualità di proprietario dell’animale:

La violazione dell’ art 13, comma 4 della legge regionale 4 marzo 2005, n.7 e succ. mod e int., per non aver ottemperato all’obbligo della custodia del cane. La violazione dell’ art 13, comma 4 della legge regionale 4 marzo 2005, n.7 e succ. mod e int., per non aver ottemperato all’obbligo della custodia e dell’identificazione del cane

La sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 4 marzo 2005, n° 7 per l’infrazione commessa prevede l’irrogazione di una penalità pecuniaria il cui ammontare è compreso tra un minimo di Euro 150 ed un massimo di Euro 750.

OBBLIGATO IN SOLIDO Sig./Sig.ra …………………meglio sopra generalizzato, proprietario del cane sopra menzionato.

MODALITA’ DI ESTINZIONE Ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 Novembre 1981, n° 689, la violazione può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta della somma di EURO: 250,00 entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, a favore della Regione Molise -Servizio Tesoreria su c/c n° 67971630 (codice tributo n.09401 “infrazione Legge Regionale n°7 /2005”-Norme per la protezione dei canie per l’istituzione dell’anagrafe canina”..

AVVERTENZE L’ interessato, a norma dell’art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n° 689, può fare pervenire scritti difensivi al Direttore Generale dell’ASREM via Ugo Petrella,1 Campobasso dandone comunicazione allo scrivente Servizio Veterinario. Ad avvenuto pagamento della somma per l’estinzione della violazione l’ interessato ne dovrà dare comunicazione allo scrivente Ufficio facendo pervenire copia della ricevuta del pagamento dell’importo dovuto.

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PRESCRIZIONI Il proprietario del cane, già avvisato telefonicamente in data…….. , è tenuto al ritiro del proprio animale detenuto nel canile sito in ……………….. nel più breve tempo possibile. E’ tenuto altresì a custodirlo con diligenza evitando altre occasioni di fuga e/o smarrimento del cane, ricordando che in caso di recidiva le sanzioni previste vengono raddoppiate. Le spese per il ricovero nel canile verranno addebitate interamente al proprietario. Il proprietario del cane è tenuto a provvedere alla identificazione ed alla iscrizione in anagrafe del proprio animale entro e non oltre 10 giorni dal momento della contestazione della violazione. Dovrà inoltre custodirlo con diligenza evitando altre occasioni di fuga e/o smarrimento del cane, ricordando che in caso di recidiva le sanzioni previste vengono raddoppiate FATTO LETTO E SOTTOSCRITTO L’INTERESSATO I VERBALIZZANTI ______________ __________________ _______________ * Il “Modello di accertamento” può essere inviato per posta elettronica, su richiesta scritta degli organi deputati ai controlli interessati a riceverlo per via informatica.

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Procedure Per le forze di Polizia Per la prevenzione ed il controllo del RANDAGISMO DEI CANI E DEI GATTI CAPITOLO SESTO SEGNALAZIONE DI UN CANE VAGANTE O RANDAGIO

Modulo scaricabile dal sito dell’anagrafe canina

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PARTE I ( ALL. 9 MODIFICATO ) PROCEDURA SEGNALAZIONE DI RANDAGIO CONTESTUALE A RICHIESTA DI ADOZIONE

Regione Molise Allegato 9 Direzione Generale V - Servizio di Medicina Veterinaria

Alla Polizia Municipale del Comune di____________

SEGNALAZIONE DI UN CANE VAGANTE O RANDAGIO

(Legge Regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)

*Il sottoscritto

*nato a

*prov *il *C.F.

*residente in *prov.

*via n.

tel. Cell. fax

SEGNALA

*che in data * in località

è stato avvistato un cane vagante o randagio con le seguenti caratteristiche:

Il cane attualmente:

è ancora vagante in zona

è detenuto presso La propria abitazione

non è noto dove sia

Osservazioni

il sottoscritto chiede l’affidamento del suddetto cane, accettando di custodirlo fin da ora nella propria abitazione e dichiarando la propria disponibilità a condurre l’animale presso l’ambulatorio veterinario della ASREM per l’identificazione, la registrazione in anagrafe e la sterilizzazione dello stesso.

*Luogo e Data *Firma del Dichiarante)

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse all’istituzione dell’Anagrafe canina L.R. 7/2005 ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l’adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. 7/2005.

Titolare del trattamento :……………………..……………….; Responsabile del trattamento:…………………………...

Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003.

* Campi obbligatori.

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COMUNE DI XXYY

Al direttore Servizio Veterinario-UOC Sanità Animale ASReM Ambito territoriale ………………………….. ………………………………………………………… Al Sig/Sig.ra ………………………………………….

IL SINDACO

Vista la segnalazione di cane randagio fatta dal Sig. _________________ nato il _________

a ____________________Residente in _________________________________ di questo Comune; codice fiscale ____________________________Tel . ______________________;

Considerato che contestualmente alla suddetta segnalazione la persona sopra generalizzata si è dichiarata disponibile a custodire il cane in questione nella propria abitazione e a condurlo presso il competente Servizio Veterinario per l’applicazione del microchip e la sterilizzazione ai sensi della normativa vigente;

Considerato che in data _____________ sono stati effettuati accertamenti da parte del personale di questo Comune che confermano lo stato di randagio del cane, disponibile per l’adozione;

Considerato che la richiesta di affidamento può essere accolta, anche al fine di evitare il ricovero in un canile sanitario;

CHIEDE Al competente Servizio Veterinario della ASReM, di avviare le previste procedure riguardanti l’identificazione, la registrazione anagrafica e la sterilizzazione del cane in questione.

DISPONE AFFINCHE’ Il Sig./Sig.ra ________________ , conduca il cane presso l’ambulatorio veterinario della ASReM ( sito in via ___________________ tel._______________ ), entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della presente, per: - l’applicazione del microchip e l’iscrizione nell’ anagrafe regionale ( in qualità di cane di

proprietà del Comune affidato al richiedente). - l’inserimento nella lista d’attesa per la sterilizzazione che, comunque non potrà avvenire

prima di 60 giorni dall’applicazione del microchip. - la consegna dell’ elenco delle cose da fare per preparare l’animale all’intervento e per

accudirlo correttamente dopo l’intervento. La data dell’intervento verrà comunicata telefonicamente. La proprietà del cane sarà trasferita all’ affidatario il giorno stesso della sterilizzazione. ___________, li_____________________ IL SINDACO

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Procedure Per le forze di Polizia Per la prevenzione ed il controllo del RANDAGISMO DEI CANI E DEI GATTI CAPITOLO SETTIMO PROCEDURA PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEI GATTI APPARTENENTI A COLONIE FELINE: CENSIMENTO, STERILIZZAZIONE, MONITORAGGIO

Redatto da ASRem UOC sanità animale

Data emissione 12.06.2014 Data revisione 00

la legge Regionale n° 7 del 4 marzo 2005, prevede, oltre alle disposizioni per la protezione dei cani e l’istituzione dell’anagrafe canina, anche la tutela dei gatti in libertà costituenti colonie feline. Per colonia felina si intende un gruppo di gatti che vive libero, frequenta abitualmente lo stesso luogo e viene alimentato e curato da associazioni o altri soggetti privati riconosciuti quali custodi della colonia stessa. Si tratta di animali legati stabilmente con il territorio e con l’uomo ai quali la norma regionale riconosce il diritto a vivere in libertà, vietandone il maltrattamento o l’allontanamento dal proprio habitat. La stessa norma all’art. 8 stabilisce che siano i Comuni a provvedere al controllo della crescita della popolazione felina libera, disponendo interventi di cattura finalizzati alla sterilizzazione e la successiva reimmissione nei loro gruppi sociali. Al fine di tutelare lo stato di animale libero i Comuni devono disporre dei dati relativi alle presenze, sul proprio territorio, degli animali di che trattasi e di sistemi organizzati per il regolare il monitoraggio degli stessi. Vengono di seguito riepilogati i punti su cui si articola la procedura:

I dati che costituiranno la base del censimento (luoghi di insediamento e il numero di gatti), vengono forniti direttamente dai cittadini che hanno una particolare affezione per questa specie animale, tramite la compilazione della scheda di censimento colonie feline;

Ciascuna colonia verrà registrata presso il competente ufficio comunale con il corrispettivo nominativo della persona che se ne occupa in qualità di referente per il Comune e custode degli animali;

Dopo aver censito la colonia felina il referente-custode può chiedere al Sindaco l’autorizzazione per la sterilizzazione gratuita, da parte dell’ A.S.Re.M, degli animali che ne fanno parte, tramite l’apposito modulo.

modulistica pertinente la procedura:

bozza per gli avvisi alla cittadinanza; modulo per il censimento delle colonie feline; modulo per l’ autorizzazione alla sterilizzazione; schede per la vigilanza da parte della Polizia Municipale ai sensi dell’art. 4 comma c),

della L.R. n.7/2005 integrata da L.R. n. 12/2011.

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PARTE I Modulistica per il censimento, la sterilizzazione ed il monitoraggio ambientale delle colonie feline:

- avvisi alla cittadinanza - richiesta di iscrizione all’elenco referenti delle colonie feline censite e richiesta di sterilizzazione - scheda colonia felina censita da inviare al Servizio Veterinario

BOZZA PER GLI AVVISI ALLA CITTADINANZA

AVVISO PUBBLICO

COMUNE DI ______________________________

CENSIMENTO DELLE COLONIE FELINE

Per migliorare la qualità della vita delle colonie feline presenti nel territorio comunale ed evitare nel contempo i problemi igienico-sanitari connessi alle sovrappopolazioni dei gatti in libertà

SI INVITANO

i cittadini che si vogliono occupare della cura e del sostentamento di una colonia di gatti liberi a censire la colonia presso l’ufficio comunale. Le colonie feline censite saranno monitorate dal comune in collaborazione con i Servizi Veterinari dell’ASREM. Per le colonie censite inoltre è prevista una procedura per la sterilizzazione gratuita. Il sindaco ____________________

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COMUNE DI ____________________________________

CENSIMENTO COLONIE FELINE

Al Sig. SINDACO Del Comune di _______________

Oggetto: richiesta iscrizione all’elenco referenti delle colonie feline censite e sterilizzazione.

Io sottoscritto/a _________________________ nato/a a ___________________ prov. _____ Il ________ residente a __________________________in via __________________ n°_____ Tel __________________ (obbligatorio). iscritto ad associazione ( nome associazione _____________); non iscritto ad associazione

DICHIARO Di accudire una colonia felina ( gruppo di gatti in libertà), situata in via___________________ n°_______ di questo Comune. La colonia felina è situata su terreno privato pubblico Tale colonia a tutt’oggi è composta da N. __________ gatti di cui :

Maschi adulti n°

femmine adulte n°

Gattini n°

Gatti sterilizzati*

*Gatti sterilizzati di cui: n° ____ femmine n° _____ maschi

CHIEDO

di essere iscritto /a nel registro dei referenti delle colonie feline censite; la sterilizzazione gratuita, da parte del Servizio Veterinario ASREM, dei gatti facenti parte

della suddetta colonia. Data ______________ Firma del Dichiarante ____________________________ =================================================================== Per gatti in libertà (colonia felina), si intende una “famiglia” di gatti che si raccolgono in un ambito territoriale ristretto dove esistono fonti di cibo fornito da persone amanti degli animali. Il censimento delle colonie feline è gestito dal Comune. Per ottenere il censimento delle colonie feline è sufficiente presentarsi con un documento d’identità presso l’ufficio comunale e compilare la presente scheda. I cittadini che accudiscono i gatti in libertà, vengono iscritti nel registro dei referenti le colonie feline del comune e possono chiedere l’intervento di sterilizzazione gratuito, compilando l’apposita scheda, reperibile presso l’ufficio comunale preposto. L’Ufficio Comunale inoltrerà al Servizio Veterinario dell’ASReM l’autorizzazione rilasciata dal Sindaco indispensabile per procedure con l’intervento chirurgico. Le colonie feline vengono monitorate dal Comune e dal Servizio Veterinario competente. In caso di cattiva gestione della colonia felina il comune ha facoltà di sostituire il referente con un altro volontario.

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COMUNE DI __________________

All’ U.O.C. di Sanità Animale ASReM Ambito territoriale…………………………. ……………………………………………………….

E, p.c. Alla /Sig.ra/Sig.____________________________

SCHEDA COLONIA FELINA CENSITA (gatti in libertà)

DATI COLONIA DATI REFERENTE REGISTRATO Colonia registrata con n° ______

Nome e cognome: _____________________

Colonia situata in via/ luogo: _____________ ______________________________________ Terreno pubblico privato Composizione della colonia Femmine adulte N° Maschi adulti N° Giovani gatti N°

Indirizzo: ______________________________ ______________________________________ Tel. _________________ Iscritto ad associazione si no Nome associazione _____________________

Data _________ Firma dell’Addetto Comunale ________________ ======================================================== In seguito agli accertamenti effettuati da questo Comune, la colonia felina di cui sopra è stata censita e registrata nell’apposito elenco comunale, pertanto si richiede all’U.O.C. in indirizzo, di inserire la colonia felina sopra identificata nell’apposita lista di attesa, per la sterilizzazione chirurgica. Il referente della colonia felina dovrà provvedere autonomamente a portare i gatti presso l’ambulatorio veterinario dell’ASReM sito a _________, in via_____ n. __, previa prenotazione al n° ___________ . Lo stesso referente inoltre dovrà provvedere anche al reinserimento degli animali nella colonia di provenienza ed alla loro assistenza post operatoria, secondo le istruzioni impartite dai veterinari ASReM. Data ______________ Firma del Sindaco _______________________

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MODULO PER IL MONITORAGGIO DEI LUOGHI ABITATI DA COLONIE FELINE

COMUNE DI ______________________

DATI COLONIA DATI REFERENTE

Colonia censita / / SI / / NO

Nome e Cognome ______________________ _____________________________________ Residenza ____________________________ _____________________________________ Tel. _______________________

Ubicazione della colonia: Comune __________________________ Via ___________________________ Anagrafica a cura del Referente N° femmine adulte: ________ N° Femmine sterilizzate: __________ N° Maschi adulti: _________ N° Maschi sterilizzati: ___________ N° Giovani gatti: _________ N° Giovani gatti sterilizzati: ________

Controllo della gestione a cura della Polizia Municipale Giudizio sulle aree di colonizzazione e luoghi di alimentazione in merito al rispetto delle disposizioni del Regolamento Comunale

…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….

Prescrizioni impartite

………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….

Note

………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………

DATA DEL SOPRALLUOGO____________________________ TIMBRO E FIRMA POLIZIA MUNICIPALE __________________________________

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Procedure Per le forze di Polizia Per la prevenzione ed il controllo del RANDAGISMO DEI CANI E DEI GATTI CAPITOLO OTTAVO I CANI DI QUARTIERE Legge Regionale n.7/2005, Art. 7 bis, comma e : “ Riconoscimento della figura dei cani di quartiere per i Comuni che nel proprio regolamento comunale per la tutela degli animali d’affezione lo abbiano previsto e regolamentato” Legge Regionale n.7/2005, Art. 7 ter ( cani di quartiere) 1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere. 2. Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'articolo 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria regionale, in accordo con le associazioni per la protezione degli animali riconosciute operanti sul territorio. Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria regionale il riconoscimento dei singoli animali; i Comuni si assumono l'onere della gestione e la responsabilità degli stessi. 3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria regionale o da medici veterinari convenzionati o da un medico veterinario delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute e operanti sul territorio regionale e corredati da una scheda clinica di valutazione comportamentale con esito favorevole. 4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, registrati a nome del Comune di riferimento, e devono portare una medaglietta che indichi i dati relativi alla loro appartenenza. 5. La Giunta regionale può stabilire, a favore dei Comuni che prendono in cura i cani di quartiere, l'erogazione di contributi, disciplinandone i criteri di riparto, la sottoscrizione di apposite polizze assicurative a tutela di eventuali danni procurati dagli stessi.".

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Procedure Per le forze di Polizia Per la prevenzione ed il controllo del RANDAGISMO DEI CANI E DEI GATTI CAPITOLO NONO REPORTS SEMESTRALI DEGLI INTERVENTI SVOLTI

Redatto da ASRem UOC sanità animale

Data emissione 12.06.2014 Data revisione 00

Di fondamentale importanza per le future programmazioni, sono i resoconti (reports) semestrali delle attività svolte dalle Forze di Polizia e dalle Guardie Zoofile, secondo il modulo di seguito riportato. Aggregati a quelli dei Servizi Veterinari, sono indispensabili per avere una visione oggettiva delle risorse impiegate, dell’efficienza del sistema, nonché delle imperfezioni e dei miglioramenti da apportare. I dati raccolti ed aggregati saranno oggetto di bollettini informativi che il Servizio Veterinario invierà periodicamente ai Sindaci al fine di tracciare nel tempo l’evoluzione del fenomeno randagismo in relazione agli interventi di prevenzione e controllo posti in essere.

Significato predittivo dei reports: I sindaci e gli amministratori locali per impostare serie politiche di prevenzione al randagismo ( impiego di risorse ed investimenti), necessitano di dati oggettivi che saranno loro forniti grazie all’elaborazione dei reports. Infatti i dati raccolti ed aggregati saranno oggetto di bollettini informativi che il Servizio Veterinario invierà periodicamente ai Primi Cittadini (ed agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta), al fine di tracciare l’evoluzione del fenomeno randagismo, in relazione agli interventi di prevenzione e controllo posti in essere ed ai risultati sortiti. I Sindaci potranno individuare con precisione gli interventi più appropriati, in termini di efficacia e di risparmio. In sintesi, il significato predittivo dei reports semestrali, si può riassumere nel seguente modo:

Il numero di sopralluoghi effettuati ai sensi della L.R. 7/2005 ( a carico di persone con al seguito uno o più cani o, che all’interno dei limiti del proprio alloggio domestico, o in un terreno di loro proprietà, accudiscono il cane o ne consentono l’accudimento)), misura l’entità del controllo del territorio urbano ed extraurbano.

Il numero delle sanzioni amministrative, in rapporto al numero dei controlli, misura la percentuale di elusione della norma.

Tanto più la norma viene elusa tanto più sarà necessario aumentare i controlli.

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Le flessioni o gli incrementi delle segnalazioni di cani vaganti che pervengono ogni

sei mesi ai Comandi di Polizia Municipale danno il monitoraggio della gravità del disagio vissuto dalla popolazione.

Il numero di Modelli B (“ richieste di accalappiamento”) inoltrate al Servizio Veterinario dalle Polizie Municipali, sono indicatori della quantità di randagi presenti sul territorio.

I resoconti dei cani randagi affidati dai Comuni a cittadini che ne hanno fatto richiesta, in alternativa all’accalappiamento, sono indicatori sia della quantità di randagi presenti sul territorio, che della volontà delle persone di farsi carico dei cani abbandonati. Richiamo a politiche di affido ( es. sportelli comunali per gli affidi).

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Parte I Modulo per l’invio dei reports

COMANDO DI POLIZIA XY GUARDIA ZOOFILA XY

DATA___________ Alla ASReM Servizio Veterinario Zona Territoriale ___________________ _________________________________ Al Prefetto Oggetto: Interventi di prevenzione al randagismo effettuati in applicazione della Legge Regionale n°7/2005, secondo le procedure regionali. Interventi effettuati nel : I semestre dell’anno 201_ II semestre dell’anno 201_

1. Numero delle sanzioni amministrative effettuate: Violazioni alla Legge. Regionale 7/2005 I semestre

N° sanzioni comminate

II semestre N°sanzioni comminate

Art. 13, comma 1: ”Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all’anagrafe degli animali d’affezione entro i due mesi di vita”

N°__

N°__

Art. 13, comma 2: ”Chiunque avendo iscritto il cane all’anagrafe ometta di provvedere alla sua identificazione con microchip”

N°__ N°__

Art. 13, comma 3: ”Chiunque ometta di segnalare lo smarrimento o la sottrazione di un cane, la sua cessione definitiva, la sua morte o il cambiamento di residenza entro i termini previsti”

N°__

N°__

Art. 13, comma 4: ”Chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione”

N°__ N°__

Art. 13, comma 5: ”Omissione o irregolarità nella tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all’art.10”

N°__ N°__

Art. 13, comma 6: ”Mancato rispetto delle misure di protezione, di cui all’art.7”

N°__ N°__

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2. Numero di controlli effettuati ai sensi della L.R. 7/2005: :

Tipologia del controllo I semestre sopralluoghi effettuati

II semestre sopralluoghi effettuati

Controlli effettuati a carico di persone con al seguito uno o più cani

totale N°__ Di cui : in aree urbane N°__ extraurbane N°__

totale N°__ Di cui : in aree urbane N°__ extraurbane N°__

Controlli effettuati a persone proprietarie di immobili nei quali sono detenuti uno o più cani

totale N°__ Di cui : in aree urbane N°__ extraurbane N°__

totale N°__ Di cui : in aree urbane N°__ extraurbane N°__

3. Numero di segnalazioni di cani vaganti pervenute al Comando di Polizia da parte di cittadini ( sia verbali che scritte): I semestre

II semestre

N°___

N°___

3. Solo per Polizia Municipale: Numero di Modelli B (“ richieste di accalappiamento”) inoltrate al Servizio Veterinario: I semestre

II semestre

Mod. B N°____ relativi a N° _____ cani

Mod. B N°____ relativi a N° ____ cani

4. Solo per Polizia Municipale : N° di cani randagi affidati dal Comune a cittadini che ne hanno fatto richiesta in alternativa all’accalappiamento: I semestre II semestre

N° cani____

N° cani____

FIRMA E TIMBRO ______________________

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Procedure Per le forze di Polizia Per la prevenzione ed il controllo del RANDAGISMO DEI CANI E DEI GATTI CAPITOLO DECIMO NORMATIVA DI RIFERIMENTO LEGGE 14 agosto 1991, n.281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. (G.U. Serie Generale n. 203 del 30 agosto 1991) LEGGE 20 luglio 2004, n.189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. (G.U. Serie Generale n. 178 del 31 luglio 2004) LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2005 n 7. "NUOVE NORME PER LA PROTEZIONE DEI CANI E PER L'ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE CANINA” ( B.U.R.M. n.6 del 16 marzo 2005), modificata ed integrata da:

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2011,n.12, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R N.7/2005 (B.U.R.M.n. 18 del 1°luglio 2011)

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2006, n. 24, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. N.7/2005 (B.U.R.M.n.25 del 1° settembre 2006)

REGOLAMENTO REGIONALE 21 marzo 2006, n. 1 “ REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA E PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI”.(B.U.R.M. n. 8 del 1° aprile 2006) REGOLAMENTO REGIONALE 19 aprile 2007, n. 2 “ REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA STESURA DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E PER LA DETERMINAZIONE DI UNA TARIFFA GIORNALIERA DI RIFERIMENTO PER LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NELLE STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI”.( B.U.R.M. n.10 del 30 aprile 2007). REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 2008, n. 3. “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ANAGRAFE CANINA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 7/2005, articolo 2, comma 2, lettera A” (B.U.R.M. n. 23 del 1° ottobre 2008) ACCORDO 6 febbraio 2003, Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. (G.U. Serie Generale n. 51 del 3 marzo 2003) ORDINANZA 6 agosto 2008, Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina. (G.U. Serie Generale n. 194 del 20 agosto 2008). Prorogata da Ordinanza 14.02 2013 fino al 14.02.2014.

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ORDINANZA 6 agosto 2013, Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall' aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 209 del 06 settembre 2013) ACCORDO STATO REGIONI 24 gennaio 2013, Accordo tra il Governo e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione ( G.U. serie generale n. 63 del 15.03.2013). RICHIAMI DELLE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA ( D.Lgs n. 285/92 ), IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ED IN MATERIA DI TRASPORTO E SOCCORSO DI ANIMALI IN STATO DI NECESSITA’:

- art. 177 del D.Lgs n. 285/92, modificato da art. 31 della Legge n. 120 del 29 luglio 2010. - art. 189 del D.Lgs n. 285/92, modificato da art. 31 della Legge n. 120 del 29 luglio 2010. - Decreto 9 ottobre 2012, n. 217 “ Regolamento di attuazione dell’art. 177, comma 1, del

D.Lgs n. 285/1992, come modificato dall’art. 31, comma 1, della Legge n. 120 del 29 luglio 2010, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. (G.U. n. 289 del 12.12.2012).

LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2005, N. 7 NUOVE NORME PER LA PROTEZIONE DEI CANI E PER L'ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE CANINA

(B.U.R.M. n. 6 del 16 marzo 2005)

ARTICOLO 1. FINALITÀ

1. La presente legge disciplina la tutela degli animali d'affezione, promuove la protezione degli animali e l'educazione al rispetto degli stessi al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

2. La regione, le province, i Comuni e l’Azienda Sanitaria regionale (1), con la collaborazione delle associazioni interessate, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi e programmi per la prevenzione del randagismo.

2-bis. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in coordinamento con i Comuni, singoli o associati, l'Azienda sanitaria regionale, le associazioni di volontariato per la protezione degli animali regolarmente iscritte al registro regionale di cui all'articolo 9, comma 2, al fine di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo. (2)

2-ter. È riconosciuto al cane ed al gatto il diritto alla vita in condizioni di benessere, sia in stato di libertà che nel periodo di ricovero nei canili; ad ogni cane o gatto deve essere data la possibilità di essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato. (2) (1) parole così sostituite dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12 (2) commi aggiunti dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12

ARTICOLO 2. COMPETENZE DELLA REGIONE

1. La regione, sentiti i Comuni, l'Azienda sanitaria regionale (2), le associazioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 9, adotta un programma per la prevenzione del randagismo, riguardante, in particolare:

a) iniziative di informazione ed educazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di favorire corretti rapporti uomo–animale–ambiente; b) corsi di formazione e aggiornamento per il personale addetto ai servizi di cui alla presente legge; c) il numero e la localizzazione dei canili comunali e dei rifugi per cani da realizzare nel territorio regionale, di concerto con gli enti locali, sentite le Associazioni protezionistiche; d) la ripartizione e l'erogazione dei fondi assegnati dallo Stato e quelli propri appositamente stanziati per l'attuazione delle finalità della presente legge, da destinare ai comuni, singoli o consorziati, alle associazioni protezionistiche di cui all’articolo 9, ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al comma 2.

2. La Regione, con regolamento di attuazione, emana norme relative a:

a) la gestione dell'anagrafe canina, anche attraverso strumenti informatici; b) il mantenimento, il trasporto, la protezione degli animali d'affezione; c) i criteri tecnico–costruttivi ed igienico–sanitari per il risanamento e la costruzione dei canili comunali e dei rifugi per cani; d) i tempi e i modi per la stesura del programma di prevenzione del randagismo nonché i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi;

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e) la nomina a guardia zoofila volontaria: nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento regionale per la nomina a guardia zoofila volontaria, resta in vigore la disciplina contenuta nel Reg. 8 luglio 2004, n. 5; (1) f) le procedure per l’affidamento degli animali ospiti dei canili di cui agli articoli 5 e 6; g) la tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture di cui agli articoli 5 e 6, sentiti i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La Regione disciplina il risarcimento dei danni causati al patrimonio zootecnico dai cani randagi ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 281/91 secondo le modalità previste dalla legge regionale 1° febbraio 1983, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L’Assessorato alla Sanità è tenuto a stilare un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge. (1) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 38, n. 1), L.R. 9 maggio 2007, n. 14 (2) parole così sostituite dall’art. 2 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12

ART. 3. COMPETENZE DELL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE (1)

1. L'Azienda sanitaria regionale, attraverso il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione, oltre alle funzioni ad essa demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla gestione e alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento, ed alle operazioni di identificazione dei cani, secondo le procedure definite nel regolamento di attuazione; b) provvede, anche attraverso stipula di convenzione con le figure di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 9, al servizio di cattura dei cani e dei gatti vaganti con personale tecnico adeguatamente formato e dotato di mezzi idonei; c) disciplina e provvede alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali; d) collabora con Regione, enti locali ed associazioni protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione volte al rispetto degli animali e del loro ambiente; e) disciplina ed effettua il controllo sanitario dei canili comunali di cui all'articolo 5, dei rifugi per cani di cui all'articolo 6, e di qualunque struttura che ospita animali d'affezione, al fine di verificare le condizioni di benessere degli animali, l'idoneità igienico–sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico–costruttivi riportati nel regolamento di attuazione; f) attua gli interventi finalizzati al controllo delle nascite, le vaccinazioni, gli accertamenti e le indagini e tutti gli altri interventi finalizzati alla profilassi ed alla cura delle malattie infettive e diffusive degli animali d'affezione presso i canili comunali o in locali idonei sotto il profilo igienico–

sanitario messi a disposizione ed attrezzati dall'Azienda sanitaria regionale o dai Comuni; g) provvede a vidimare ed a verificare la regolarità della tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 10; h) dispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche ai fini della tutela del benessere degli stessi; i) può provvedere, attraverso la stipula di convenzione con i Comuni, alla gestione dei canili comunali; l) garantisce la disponibilità e la reperibilità di personale medico veterinario dedicato alla sterilizzazione dei cani e dei gatti randagi, presso l'ambulatorio veterinario dell'Azienda sanitaria regionale o attraverso l'istituzione di un servizio mobile attrezzato e strutturato di pronto soccorso, anche mediante l'integrazione con le attività del servizio di cattura cani e gatti randagi attraverso la stipula di un protocollo operativo condiviso dalle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 9, comma 2. Il personale veterinario dell'Azienda sanitaria regionale reperibile deve rispondere alle necessità di primo intervento. Deve inoltre assicurare interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani o gatti vaganti ritrovati feriti, nel rispetto dei protocolli di medicina veterinaria utilizzando per la eventuale degenza un canile comunale o, nel caso siano necessari interventi complessi e le strutture pubbliche risultino non idonee, le strutture veterinarie private convenzionate per interventi prestabiliti, d'intesa con le associazioni animaliste e protezionistiche; m) l'Azienda sanitaria regionale, in attuazione degli interventi e delle attività sanitarie previste dalla presente legge, istituisce, nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione, un'apposita Unità operativa di 'Prevenzione e lotta al randagismo' dedicata all'applicazione delle leggi in materia e che provveda alla gestione dei problemi collegati al fenomeno del randagismo. (1) articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12

ARTICOLO 4. COMPETENZE DEI COMUNI

1. I comuni, in forma singola o associata in collaborazione con regione, aziende sanitarie locali ed associazioni protezionistiche, concorrono all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge con i seguenti adempimenti:

a) provvedono agli adempimenti di competenza per la gestione dell’anagrafe canina secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge; b) provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, alla realizzazione di nuovi ed alla realizzazione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri previsti nel regolamento di attuazione della presente legge; c) provvedono, con l'utilizzo della polizia municipale, all'esecuzione di programmi di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei

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regolamenti relativi alla protezione degli animali; (1) d) provvedono, anche attraverso stipula di convenzione con i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 9 o le aziende sanitarie locali, alla gestione dei canili comunali; e) individuano aree idonee per il seppellimento delle spoglie di animali d’affezione, ai sensi della legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 (2), o stipulano convenzione con ditte autorizzate alla termodistruzione, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento europeo n. 1774 del 3 ottobre 2002 e dei relativi atti regionali di recepimento. (1) lettera così sostituita dall’art. 4 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12 (2) lettera così modificata dall’art. 4 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12

ARTICOLO 5. CANILE COMUNALE

1. Il canile comunale, in aggiunta alle funzioni previste dal DPR n. 320/54, assicura il ricovero e la custodia temporanei dei cani vaganti catturati, per un periodo massimo di sessanta (2) giorni, per permettere l'espletamento dei controlli e degli interventi di profilassi da effettuarsi da parte dell'autorità sanitaria, ed in attesa dell'affidamento ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Gli interventi di profilassi vengono effettuati secondo i criteri riportati nel regolamento di attuazione della presente legge.

3. I cani vaganti catturati, non tatuati o comunque non identificabili, se non reclamati entro sessanta giorni, vengono affidati ai rifugi per cani di cui all’articolo 6 o possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, previa identificazione, trattamento profilattico e sterilizzazione e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

4. Gli animali custoditi nei canili comunali non possono essere maltrattati, non possono essere destinati alla sperimentazione né soppressi; fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del DPR n. 320/54 e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Prima di procedere alla soppressione, il veterinario responsabile e della struttura deve sentire, ove possibile, il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche di cui al comma 3 dell’articolo 9.

5. In assenza o in caso di mancato funzionamento del canile comunale, il ricovero e la custodia temporanea degli animali d'affezione, nonché le funzioni previste dal DPR n. 320/54 possono essere svolte da un rifugio per cani di cui all’articolo 6 o da un canile privato, previo accertamento dell’idoneità igienico–sanitaria e sotto controllo del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, e la stipula di apposita convenzione.

6. I canili comunali devono rispondere ai criteri tecnico–costruttivi ed igienico–sanitari stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

6–bis. Il canile del Capoluogo di Regione può ospitare un numero massimo di 750 cani, fatti salvi i requisiti tecnico–costruttivi ed igienico–sanitari previsti dalla presente legge. (1) (1) comma aggiunto dall’art. 1 della l.r. 29 agosto 2006, n. 24 (2) termine così modificato dall’art. 5 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12

ARTICOLO 6. CANILE RIFUGIO O RIFUGIO PER CANI (1)

1. Ai fini della presente legge, i canili rifugio ospitano gli animali provenienti dai canili comunali o che non hanno trovato adozione o altra sistemazione permanente idonea, previa autorizzazione del servizio veterinario competente. (2)

2. I canili rifugio devono rispondere ai criteri tecnico–costruttivi ed igienico–sanitari stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

3. I canili rifugio possono essere realizzati all'interno dei canili comunali destinando all'uopo aree opportunamente separate da quelle destinate alla custodia temporanea degli animali.

4. Per gli animali custoditi nei rifugi per cani vale quanto disposto al comma 4 dell’articolo 5.

5. Gli animali custoditi nei rifugi per cani possono essere affidati a privati che diano garanzie di buon trattamento e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. Per le modalità e i tempi di apertura al pubblico del canile rifugio si fa rinvio al successivo regolamento di attuazione della presente legge. (1) rubrica modificata dall’art. 2 della l.r. 29 agosto 2006, n. 24 (2) comma modificato dall’art. 2 della l.r. 29 agosto 2006, n. 24

ARTICOLO 7. MISURE DI PROTEZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa europea e statale in materia di protezione e benessere degli animali, ai cani detenuti dai privati, a qualunque titolo, e a quelli custoditi nei canili comunali e rifugi per cani, devono essere assicurate condizioni di vita non mortificanti, e gli ambienti confinati in cui vengono tenuti a qualunque titolo, devono rispondere ai criteri individuati nel regolamento di attuazione della presente legge.

1-bis. Il proprietario, possessore o detentore di un cane o gatto è responsabile della sua riproduzione. Qualora scelga di far riprodurre l'animale è fatto obbligo di denunciare all'autorità competente la cucciolata e provvedere alla relativa identificazione dei nati. (1)

(1) comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12

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ART. 7-BIS. CONTROLLO DEL RANDAGISMO (1)

1. Per favorire il controllo del randagismo occorre perseguire i seguenti obiettivi:

a) promozione e implementazione dell'anagrafe canina informatizzata; b) potenziamento del sistema di controllo dell'attuazione dell'anagrafe canina attraverso programmi comuni dell'Azienda sanitaria regionale, dei Comuni, delle forze di polizia e delle guardie zoofile; c) sterilizzazione dei cani e dei gatti; d) razionalizzazione territoriale dei canili, risanamento degli esistenti per la valorizzazione del rapporto tra uomo e cane e che abbiano come finalità prioritaria l'adozione consapevole e responsabile di cani da parte delle persone che ne facciano richiesta; e) riconoscimento della figura dei "cani di quartiere" per i Comuni che nel proprio regolamento comunale per la tutela degli animali d'affezione lo abbiano previsto e regolamentato; f) favorire la formazione e l'aggiornamento periodico dei veterinari della Azienda sanitaria regionale e dei liberi professionisti accreditati; g) protezione dei gatti in libertà; h) favorire la sensibilizzazione di una coscienza zoofila tramite campagna di educazione sanitaria e ambientale.

2. La Regione può promuovere le attività di sterilizzazione dei cani e gatti randagi effettuate dagli ambulatori veterinari dell'Azienda sanitaria regionale assicurandone il costante adeguamento strumentale e tecnico.

3. I medici veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Azienda sanitaria regionale e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente legge.

4. La Regione promuove campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà anche attraverso convenzioni da stipularsi con veterinari libero–professionisti. (1) articolo aggiunto dall’art. 7 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12

ART. 7-TER. CANI DI QUARTIERE (1)

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'articolo 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria regionale, in accordo con le associazioni per la protezione degli animali riconosciute operanti sul territorio. Tali associazioni

propongono al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria regionale il riconoscimento dei singoli animali; i Comuni si assumono l'onere della gestione e la responsabilità degli stessi.

3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria regionale o da medici veterinari convenzionati o da un medico veterinario delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute e operanti sul territorio regionale e corredati da una scheda clinica di valutazione comportamentale con esito favorevole.

4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, registrati a nome del Comune di riferimento, e devono portare una medaglietta che indichi i dati relativi alla loro appartenenza.

5. La Giunta regionale può stabilire, a favore dei Comuni che prendono in cura i cani di quartiere, l'erogazione di contributi, disciplinandone i criteri di riparto, la sottoscrizione di apposite polizze assicurative a tutela di eventuali danni procurati dagli stessi. (1) articolo aggiunto dall’art. 8 della L.R. 24 giugno 2011, n. 12

ARTICOLO 8. TRATTAMENTO DEI FELINI

1. Le norme di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto in materia di anagrafe, sono estese, in quanto applicabili, alla popolazione felina.

2. I gatti in libertà, su richiesta dei comuni o delle associazioni protezionistiche, possono essere catturati, sterilizzati a cura del servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, e rimessi nei loro gruppi sociali previa marcatura con foro all'orecchio sinistro. Possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati o incurabili sentito, ove possibile, il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche di cui al comma 3 dell’articolo 9.

ARTICOLO 9. PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la regione, i comuni, le aziende sanitarie locali, possono avvalersi della collaborazione e dell’opera di:

a) associazioni di volontariato che hanno per scopo statutario la protezione degli animali; b) privati, anche in forma associata e cooperativa che non abbiano riportato condanne o che siano destinatari di provvedimenti amministrativi sanzionatori per violazione di norme poste a tutela degli animali; (1) c) ambulatori veterinari privati.

2. Le associazioni protezionistiche devono essere iscritte nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato istituito ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3. Le Associazioni

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protezionistiche ed i privati di cui al comma 1 possono esercitare, senza fini di lucro, le seguenti attività:

a) vigilanza sulle condizioni di vita degli animali da affezione e protezione degli stessi; b) denuncia dei casi di maltrattamento o abbandono di animali; c) realizzazione e gestione dei rifugi per cani; d) gestione dei canili comunali o consortili, previa stipula di convenzione; e) programmi di informazione e di educazione volti all’attuazione di una corretta convivenza tra uomo, animale e ambiente e alla prevenzione del randagismo; f) segnalazione dei nominativi di volontari da utilizzare come guardie zoofile ed organizzazione dei relativi corsi; f–bis) cattura degli animali vaganti, garantendo in tal caso la reperibilità costante. (2)

3. Le Associazioni protezionistiche ed i privati che gestiscono strutture di ricovero per cani, nominano un medico veterinario di fiducia con compiti di assistenza tecnico–scientifica per le attività da loro svolte ai sensi della presente legge. (2)

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo le associazioni protezionistiche ed i privati di cui al comma 2 possono richiedere contributi che saranno erogati secondo i criteri stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge. (2)

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, le Associazioni protezionistiche possono avvalersi anche di giovani che intendano prestare il servizio civile volontario ai sensi della legge n. 64/2001. (2)

6. I privati di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo devono operare in conformità alle finalità e alle norme della presente legge ed utilizzare strutture che rispondono ai criteri fissati nel regolamento di attuazione della presente legge. Essi, tramite stipula di convenzione, possono esercitare le seguenti attività:

a) cattura degli animali vaganti, garantendo in tal caso la reperibilità costante; b) gestione dei canili municipali e dei rifugi per cani. (2)

7. Gli ambulatori veterinari privati possono svolgere i compiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed f) dell'articolo 3, secondo procedure e modalità definite dai programmi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lett. c). (3)

8. Le figure individuate nel presente articolo operano sotto il controllo dei servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente per territorio.

9. L’esercizio delle attività di cui al presente articolo è subordinato alla verifica di idoneità igienico–sanitaria degli ambienti e delle strutture utilizzate da parte del servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio.

10. Le convenzioni già stipulate dai comuni e dalle aziende sanitarie locali con privati o associazioni protezionistiche e non rispondenti alle norme contenute nella presente legge, restano vigenti per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge. (1) lettera modificata dall’art. 3 della l.r. 29 agosto 2006, n. 24 (2) commi così modificati, da ultimo, dall’art. 9 della l.r. 24 giugno 2011, n. 12 (2) comma così modificato dall’art. 9 della l.r. 24 giugno 2011, n. 12

ARTICOLO 10. REGISTRO DEL CANILE

1. La gestione di un canile municipale, di un rifugio per cani comporta l'obbligo della tenuta di un registro di entrata e uscita degli animali recante le informazioni indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio.

ARTICOLO 11. NORME PER LE STRUTTURE A FINALITÀ AMATORIALE O A SCOPO COMMERCIALE

1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio sono tenuti al rispetto delle norme di cui alla presente legge. In particolare essi sono tenuti a:

a) adeguare le proprie strutture ai requisiti igienico–sanitari e tecnico–costruttivi previsti nel regolamento di attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore; b) tenere il registro di entrata e uscita degli animali di cui all’articolo 10.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura di nuove strutture è subordinato alla rispondenza delle stesse ai requisiti igienico–sanitari e tecnico–costruttivi previsti nel regolamento di attuazione della presente legge rilasciato dal servizio veterinario della ASL competente per territorio.

3. comma abrogato dall’art. 10 della l.r. 24 giugno 2011, n. 12

ARTICOLO 12. GUARDIA ZOOFILA VOLONTARIA

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie.

2. Le guardie zoofile volontarie sono nominate dal Presidente della Provincia, su proposta delle associazioni per la protezione degli animali di cui all’articolo 9; ad esse viene rilasciato un tesserino di riconoscimento conforme al modello adottato dalla Giunta regionale.

3. Possono essere nominati guardia zoofila volontaria i cittadini che siano in possesso di attestato di idoneità conseguito con il superamento di un esame dinanzi ad una commissione al termine della frequenza di uno specifico corso di formazione.

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4. Con il regolamento di attuazione della presente legge saranno definite le materie oggetto del corso di formazione e la sua durata minima, la composizione della commissione esaminatrice ed il modello di tesserino di riconoscimento.

5. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, ai sensi della legge n. 266/1991, nell’ambito territoriale della provincia di competenza, in collegamento con il servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente e con le associazioni protezionistiche.

6. Per lo svolgimento delle attività di guardia zoofila, le Associazioni protezionistiche possono proporre anche nominativi di giovani che intendano prestare il servizio civile volontario ai sensi della legge n. 64/2001.

7. I corsi di formazione per guardie zoofile volontarie possono essere organizzati, previa autorizzazione della Regione, dalle associazioni protezionistiche di cui all’articolo 9, anche di concerto con le Province, dalle Aziende Sanitarie Locali, dai Comuni, singoli o associati. (1)

8. Coloro che sono in possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell’attestato di idoneità di cui al precedente comma 3. (1)

9. Le Associazioni protezionistiche provvedono ad assicurare ciascuna le proprie guardie zoofile volontarie, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 266/1991. (1) commi così modificati dall’art. 11 della l.r. 24 giugno 2011, n. 12

ARTICOLO 13. SANZIONI

1. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40.00 a € 240.00.

2. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe, ometta di provvedere alla sua identificazione mediante tatuaggio o applicazione di microchip entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25.00 a € 150.00.

3. Chiunque ometta di segnalare lo smarrimento o la sottrazione di un cane, la sua cessione definitiva, la sua morte o il cambiamento di residenza entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da € 25.00 a € 150.00.

4. Chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150.00 a € 750.00.

5. L'omissione o l'irregolarità nella tenuta del registro di entrata e uscita di cui all'articolo 10, sono punite con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da € 250.00 a € 1,500.00. (1)

6. Il mancato rispetto delle misure di protezione di cui all’articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40.00 a € 240.00.

7. Le spese necessarie alla cura ed al mantenimento degli animali tenuti in osservazione ai sensi del comma 1, lettera h) dell'articolo 3 della presente legge, sono a carico del responsabile dei maltrattamenti.

8. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo vengono raddoppiate.

9. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della presente legge. (1) comma così modificato dall’art. 12 della l.r. 24 giugno 2011, n. 12

ARTICOLO 14. VIGILANZA

1. Oltre ai soggetti individuati agli articoli 3, 4, 12, Le funzioni di vigilanza ai fini della presente legge sono affidate a tutti i soggetti indicati dall’art. 27 della legge n. 157/1992, ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.

2. Tutti i soggetti di cui comma 1 del presente articolo, aventi funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente legge, sono agenti di polizia amministrativa e titolari dei poteri previsti all’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 15. NORMA FINANZIARIA

1. Gli oneri finanziari annuali derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati con la legge di approvazione del Bilancio Regionale.

ARTICOLO 16. NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Legge e dal relativo regolamento di attuazione, vale quanto disposto dalla legge n. 281/91, dalle norme vigenti di polizia veterinaria, dalle norme europee e nazionali in materia di benessere degli animali.

ARTICOLO 17. ABROGAZIONE DI NORME E NORME FINALI

1. La legge regionale 4 marzo 1992, n. 11 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

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Procedure Per le forze di Polizia Per la prevenzione ed il controllo del RANDAGISMO DEI CANI E DEI GATTI CAPITOLO UNDICESIMO QUADRO SINOTTICO DELLE PRINCIPALI SANZIONI Redatto da ASRem UOC sanità animale

Data emissione 12.06.2014 Data revisione 00

*ILLECITI AMMINISTRATIVI Legge Regionale n° 7/2005

Descrizione illecito Articolo violato Sanzione

amministrativa Pagamento in misura ridotta

Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge

Art. 13 comma 1 L.R. 7/2005

da € 40,00a € 240,00 € 80,00

Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe, ometta di provvedere alla sua identificazione mediante applicazione di microchip, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge

Art. 13 comma 2 L.R. 7/2005

da € 25,0 a € 150,00 € 50,00

I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo di cani, devono provvedere alla identificazione con microchip dei medesimi, entro il secondo mese di età . Contestualmente alla identificazione deve essere effettuata anche alla loro iscrizione alla anagrafe canina regionale. In caso di acquisizione di cani già identificati (cambio di proprietà), l’ iscrizione in anagrafe deve essere fatta non oltre 15 giorni dall'inizio della detenzione Chiunque ometta di segnalare lo smarrimento o la sottrazione di un cane, la sua cessione definitiva, la sua morte o il cambiamento di residenza, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge

Art. 13 comma 3 L.R. 7/2005

da € 25,00 a € 150,00 € 50,00

Lo smarrimento deve essere segnalato entro tre giorni; la cessione, la morte, il cambio di residenza entro quindici giorni

Chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione

Art. 13 comma 4 L.R. 7/2005

da € 150,00a € 750,0

€ 250,00

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L'omissione o l'irregolarità nella tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 10

Art. 13 comma 5 L.R. 7/2005

da € 250,0a € .1500,0 € 500,00

Il mancato rispetto delle misure di protezione, di cui all'articolo 7

Art. 13 comma 6 L.R. 7/2005

da € 40,00 a € 240,00

€ 80,00

In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell’art.13 L.R.n.7/2005 vengono raddoppiate (art.13 comma 8). I pagamenti delle violazioni devono essere effettuati sul c.c.p. n. 67971630, intestato a Regione Molise -Servizio Tesoreria (codice tributo n.09401). Nella causale del versamento dovranno essere citati il n° e la data del verbale. Gli scritti difensivi ed eventuali richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg. dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione, dovranno essere inviati al Direttore Generale dell’ASREM via Ugo Petrella,1 Campobasso.

Regolamento Regionale N° 3/2008 Descrizione illecito Articolo violato Sanzione

amministrativa Pagamento in misura ridotta

Qualora al momento dell'iscrizione in anagrafe regionale risulti che l'animale sia già stato identificato da un veterinario extra regionale e non risulti iscritto nell'anagrafe dell'altra regione

Art. 13/3 R.R. 3/2008

Sanzione Amm.va € 25,00

Chiunque ceda, anche a titolo gratuito, un cane non identificato e registrato in banca dati

Art. 13/4 R.R. 3/2008

Sanzione Amm.va da € 80,00 a € 480,00

€ 160,00

Chiunque acquisti o riceva, anche a titolo gratuito, un cane non identificato e registrato in banca dati.

Art. 13/5 R.R. 3/2008

Sanzione Amm.va da € 40,00 a € 240,00

€ 80,00

Qualora un proprietario che risiede in territorio extra regionale intenda far identificare il proprio cane da un veterinario libero professionista autorizzato ai sensi del presente

Art. 13/6 R.R. 3/2008

Sanzione Amm.va € 25,00

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regolamento, quest'ultimo non deve utilizzare un microchip regionale: in caso di utilizzo in tale fattispecie, il veterinario è punito I pagamenti delle violazioni devono essere effettuati sul c.c.p. n. 67971630, intestato a Regione Molise -Servizio Tesoreria (codice tributo n.09401). Nella causale del versamento dovranno essere citati il n° e la data del verbale. Gli scritti difensivi ed eventuali richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg. dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione, dovranno essere inviati al Direttore Generale dell’ASREM via Ugo Petrella,1 Campobasso.

Sanzioni Amministrative Legge 4 Dicembre 2010 n. 201

Introduzione nel territorio nazionale di cani e gatti privi di sistema di identificazione individuale

Art. 5 comma 1

da Euro 100 a Euro 1.000 per ogni animale introdotto

Pagamento misura ridotta: Euro 200 per ogni animale introdotto

Introduzione nel territorio nazionale di cani e gatti in violazione della legislazione vigente

Art. 5 comma 2

daEuro 500,00 aEuro 1.000 per ogni animale introdotto

Euro 333,33 per ogni animale introdotto

Trasporto o cessione di cani e gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema di identificazione individuale e/o in violazione della legislazione vigente

Art. 5 comma 3

daEuro 500,00 aEuro 1.000 per ogni animale introdotto

Euro 333,33 per ogni animale introdotto

Aggravante: sanzione amministrativa da Euro 1000 a Euro 2000 (pagamento in misura ridottaEuro_ 666,66) se gli animali di cui ai commi 1 - 2 - 3 sono di età accertata inferiore alle 12 settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.

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Codice della strada D.lgs 285/1992

L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente

Art. 189 comma 9 bis C.d.S.

Sanzione Amministrativa da €. 389 a € 1.559,00 Sanzione Amministrativa da €. 78,00 a € 311,00

Autorità Competente Prefetto Destinazione proventi: ente di appartenenza dell'organo accertatore

Circolava alla guida di un veicolo a motore sul quale trasportava:

un animale domestico in condizioni da costituire impedimento/pericolo per la circolazione;

n....animali domestici non custoditi in apposita gabbia/contenitore/vano posteriore appositamente diviso;

n....animali domestici nel vano posteriore al posto di guida non appositamente diviso, ovvero appositamente diviso da mezzo idoneo installato in modo permanente, ma non autorizzato dal D.T.T.

Art. 169/6 e 10 C.d.S.

Sanzione Amm.va da € 68,25 a € 275,10 (€ 68,25 entro 60 gg.)

Autorità Competente Prefetto Destinazione proventi: ente di appartenenza dell'organo accertatore Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 D.P.R. n. 320/54 ("Regolamento di polizia veterinaria"), è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 169, commi 6 e 10, comporta la decurtazione di 1 punto sulla patente di guida. Precisare specie animale e, se possibile, razza o incrocio.

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*ILLECITI DEPENALIZZATI

Omessa custodia e malgoverno di animali

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolol’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) Chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.

Art. 672 C.P. depenalizzato ai sensi della L. 689/1981

Sanz. Amm.va da € 25,00 a € 258,00 Stessa sanzione Stessa sanzione

Organo competente:Prefettura

*ILLECITI PENALI

Fattispecie Norma

violata Sanzione Competen

za

(uccisione animali) Chiunque per crudeltà o senza necessità causa la morte di un animale.

Art. 544 bis c.p.

Reclusione da 4 mesi a due anni

Autorità giudiziaria

(maltrattamento animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche

Art. 544 ter co 1c.p.

Reclusione da 3 mesi a 18 mesi o Multa da E. 5.000,00 a E. 30.000,00

Autorità giudiziaria

Chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

Art. 544 ter co 2 c.p.

Stessa pena Autorità giudiziaria

se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale

Art. 544 ter co 3 c.p.

Pena raddoppiata Autorità giudiziaria

(Spettacoli o manifestazioni vietati) Chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali

Art. 544 quarter co 1 c.p.

Reclusione da 4 mesi a 2 anni o Multa

Autorità giudiziaria

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da E. 3.000, a E. 15.000,00

se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544 quarter co 2 c.p.

La pena è aumentata da 1/3 a 1/2

Autorità giudiziaria

(divieto di combattimento tra animali) Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica

Art. 544 quinquies co 1 c.p.

Reclusione da 1 anno a 3 anni o Multa da E. 50.000,00 a E. 160.000,00

Autorità giudiziaria

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Art. 544 quinquies co 2

Art. 544 quinquies co 2 c.p.

Pena aumentata da 1/3 a 1/2

Autorità giudiziaria

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma

Art. 544 quinquies co.3 c.p.

Reclusione da 3 mesi a 2 anni e Multa da E. 5.000,00 a E. 30.000,00

Autorità giudiziaria

Ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Art. 544 quinquies co.3

Art. 544 quinquies co.3 c.p.

Stessa pena Autorità giudiziaria

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma

Art. 544 quinquies co.4 c.p.

Reclusione da 3 mesi a 2 anni e Multa da E. 5.000,00 a E. 30.000,00

Autorità giudiziaria

Art. 544 sexies (confisca e pene accessorie) Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E’ altresì disposta la sospensione da 3 mesi a 3 anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali, se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.

In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.

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(Uccisione o danneggiamento di animali altrui) Senza necessità uccideva o rendeva inservibili o comunque deteriorava animali che appartenevano ad altri

Art. 638 C.P.

Reclusione fino a un anno o multa fino a

€ 309,00

Autorità giudiziaria

(Abbandono di animali) Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività Chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze

Art. 727 C.P.

Arresto fino a 1 anno O Ammenda da €. 1.000,00 a €. 10.000,00 stessa pensa

Autorità giudiziaria

Sanzioni Penali Legge 4 Dicembre 2010 n.201 Introdurre reiteratamente o tramite attività organizzata cani e gatti privi di: - sistema di identificazione individuale - certificazioni sanitarie - passaporto individuale (ove previsto) Trasportare,

art. 4 comma 1

Reclusione da 3 a 12 mesi e multa da _ 3.000 a _ 15.000

Autorità Giudiziaria

Trasportare, cedere o ricevere cani e gatti introdotti nel territorio nazionale privi di: - sistema di identificazione individuale - certificazioni sanitarie - passaporto individuale (ove previsto)

art. 4 comma 2

Reclusione da 3 a 12 mesi e multa da _ 3.000 a _ 15.000

Autorità Giudiziaria

Aggravante: la pena aumentata se gli animali sono di età accertata inferiore alle 12 settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria

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Acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto

Art. 648 c.p.

Reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Autorità Giudiziaria

Tre o più persone associate allo scopo di commettere più delitti

Art. 416 c.p.

Reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Autorità Giudiziaria

Consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita

Art. 515 c.p.

Reclusione fino a due anni o con la multa fino a _2.065.

Autorità Giudiziaria

Indurre con artifizi o raggiri taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

Art. 640 c.p.

Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da _51 a _1.032.

Autorità Giudiziaria

Pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo

Art 328 c.p.

Reclusione da sei mesi a due anni

Autorità Giudiziaria

Omissione o ritardo a riferire all'Autorità indicata nell'art. 361 c. p. da parte di chiunque avendo prestato, nell'esercizio di una professione sanitaria, la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio

Art. 365 c.p.

multa fino a _ 516

Autorità Giudiziaria

Ricezione o formazione di un atto attestante falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attestazione come da lui ricevute di dichiarazioni a lui non rese, ovvero omissione o alterazione di dichiarazioni da lui ricevute, o

Art. 479 c.p.

Se la falsità concerne un atto o parte di esso che fa fede fino a querela di falso la Reclusione è da tre a dieci anni,altrimenti reclusione da uno a sei anni

Autorità Giudiziaria

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comunque attestazione falsa di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, compiute da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni Attestazione falsa in certificati o autorizzazioni amministrativi dei fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, compiute da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni

Art. 480 c.p.

Reclusione da tre mesi a due anni.

Autorità Giudiziaria