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Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative Newsletter n.35 1 gennaio – 29 febbraio 2016

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Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative

Newsletter n.35 1 gennaio – 29 febbraio 2016

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Indice

1 BANKING ____________________________________________________________ 3

1.1 Vigilanza Prudenziale e Banking Union ___________________________________________ 3

1.2 Conduct of Business ____________________________________________________________ 5

1.3 Financial Crime _________________________________________________________________ 7

1.4 Accounting & Taxes _____________________________________________________________ 9

2 CAPITAL MARKET ____________________________________________________ 11

3 INSURANCE _________________________________________________________ 13

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1 BANKING 1.1 Vigilanza Prudenziale e Banking Union Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sulle esposizioni in sofferenza Fonte: Banca d’Italia Data pubblicazione: 08/01/16 Breve descrizione Il presente documento, sottoposto alla consultazione pubblica da Banca d’Italia, contiene la proposta di una nuova segnalazione per le esposizioni in sofferenza. Obiettivo è quello di introdurre una specifica rilevazione statistica, mediante la quale si intende raccogliere informazioni di dettaglio sulle esposizioni in sofferenza, sulle eventuali garanzie reali o di altro tipo che ne attenuano il rischio di credito e sullo stato delle procedure di recupero. Tale documento è corredato da un’analisi d’impatto della regolamentazione in cui sono riportate le valutazioni preliminari sul possibile impatto della proposta segnaletica. L’analisi è basata sulla formulazione di tre diverse opzioni segnaletiche, che si differenziano in base alla previsione o meno di un importo minimo delle esposizioni da segnalare e sulla tempistica della rilevazione. La nuova rilevazione ha periodicità semestrale, ad eccezione di quelle riferite al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 aventi periodicità annuale. Infine, visto l’elevato grado di dettaglio della nuova segnalazione, la prima segnalazione riferita al 31 dicembre 2015, riguarda solo le esposizioni in sofferenza verso imprese non finanziarie. Il periodo di consultazione termina il 28 gennaio 2016. https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/segnalazione-esposizioni-sofferenza/index.html Nuovi requisiti minimi di capitale a fronte del rischio di mercato Fonte: Basel Committee on Banking Supervision Data pubblicazione: 14/01/16 Breve descrizione Il presente documento riporta la pubblicazione del “Minimum capital requirements for market risk” che contiene non solo le modifiche applicative alle principali metodologie per il calcolo del requisito minimo di capitale a fronte dei rischi di mercato, ma anche una revisione del perimetro applicativo di banking e trading book. In particolare, le principali novità fanno riferimento a:

(trading book) rivisto e reso maggiormente oggettivo il confine tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione, al fine di limitare da parte delle banche gli incentivi e il ricorso all’arbitraggio regolamentare;

(stima capitale interno) concernente la revisione del quadro normativo sia per il metodo dei modelli interni sia per l’approccio standardizzato.

Obiettivo di tale revisione è quello di assicurare che i modelli utilizzati, siano essi standard o interni, producano profili di capitale attendibili. L’entrata in vigore del nuovo quadro regolamentare è prevista dal 1 gennaio 2019. https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf

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Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 Fonte: Banca d’Italia Data pubblicazione: 22/01/16 Breve descrizione Il presente documento riporta la comunicazione, da parte di Banca d’Italia, alle Banche e Società di Intermediazione Mobiliare sottoposte alla vigilanza diretta della Banca d’Italia delle indicazioni operative per la verifica da parte dei revisori esterni, degli utili di periodo o di fine esercizio ai fini della loro computabilità nel CET1. Le indicazioni sono coerenti con le condizioni previste dalla Banca Centrale Europea (BCE) per l’inclusione nel CET1 degli utili delle banche “significant”. In particolare, la verifica su:

(utili di fine esercizio) consiste in una relazione di revisione sui bilanci, oppure in una lettera di attestazione provvisoria (comfort letter), con cui il revisore esterno attesti che la revisione sul bilancio non è stata completata e che nulla si è posto alla sua attenzione tale per cui possa indurlo a ritenere che la relazione finale presenterà un giudizio con rilievi;

(utili di periodo) consiste in una relazione di revisione contabile limitata (review report), come definita dal principio di revisione internazionale n. 2410.

Si fa presente che tali modalità di verifica devono essere predisposte e comunicate dai revisori esterni agli intermediari entro le date di invio delle segnalazioni di vigilanza sui fondi propri previste dal Regolamento (UE) n. 680/2014, riferite alla medesima data dell’utile. http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20160122/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

Nuovi ITS sulla mappatura dei credits assessments rilasciati dagli ECAI in relazione a posizioni di cartolarizzazione Fonte: EBA Data pubblicazione: 15/02/2016 Breve descrizione Il presente documento riporta la pubblicazione della bozza finale degli ITS ((Implementing Technical Standards) sulla mappatura dei credits assessments rilasciati dagli ECAI (External Credit Assessment Institutions) in relazione a posizioni di cartolarizzazione (articolo 270 del Regolamento 575/2013 Capital Requirements Regulation – CRR). In particolare, tali ITS consentono di utilizzare i rating sulle cartolarizzazioni assegnati dalle agenzie di rating per calcolare i requisiti di capitale applicabili alle istituzioni. Nel breve periodo gli ITS mantengono l’attuale regime di mappatura applicabile a tutte le ECAI. La mappatura è supportata da un analisi di impatto e da considerazioni qualitative. A tendere l’EBA intende rivedere i propri standards una volta disponibili maggiori informazioni quantitative. Infine, gli ITS includono una proposta per rivedere la mappatura dei rating sulle cartolarizzazioni specialmente nei casi in cui sia registrato un default delle posizioni cartolarizzate. http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-its-on-the-mapping-of-ecais-credit-assessments-for-securitisation-positions

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Metodologia e scenari EBA per l’esercizio di stress test 2016 Fonte: EBA Data pubblicazione: 24/02/2016 Breve descrizione Il presente documento riporta la pubblicazione della metodologia e degli scenari macroeconomici (di base e avverso) per il test di stress a livello di UE 2016. L'esercizio di stress test sarà condotto su un campione di 51 banche dell'UE (che coprono il 70% del settore bancario in Europa) e gli scenari saranno applicati per un periodo di 3 anni dalla fine del 2015 alla fine del 2018. In particolare, la metodologia comune progettata dall’EBA prenderà in considerazione tutti i rischi principali:

rischio di credito e di cartolarizzazione; rischio di mercato; rischio sovrano; rischio di finanziamento; rischio operativo; rischio condotta.

Tale metodologia comprende anche ipotesi specifiche di bilancio fissati al fine di evitare eventuali azioni di mitigazione da parte delle banche. Per questo esercizio non è stata inclusa alcuna soglia di capitale. I risultati dello stress test saranno discussi con le singole banche durante la vigilanza Review and Evaluation Process (SREP), dove si possono definire azioni di mitigazione. L'EBA prevede di pubblicare i risultati dell'esercizio all'inizio del Q3 2016. http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2016-eu-wide-stress-test-exercise

1.2 Conduct of Business Nuove Linee guida sul cross-selling Fonte: ESMA Data: 22/12/2015 Breve descrizione Il presente documento contiene le nuove Linee guida in materia di attività di cross-selling ai sensi della nuova disciplina MiFID II. Tali Linee Guida indicano alle autorità competenti, attraverso principi generali ed esempi pratici, gli standard generali di condotta di business verso la clientela che le società devono rispettare al fine di:

incrementare il livello di protezione degli investitori e aumentare la trasparenza in caso di cross-selling;

migliorare il contenuto di informativa sui prezzi - costi e altre caratteristiche quando i prodotti sono cross-sold;

garantire una comunicazione chiara e tempestiva delle informazioni rilevanti; migliorare la comprensione del cliente circa i singoli prodotti; affrontare gli aspetti di formazione e remunerazione; chiarire l’applicazione del diritto di recesso in caso di post-vendita.

Tali disposizioni entreranno in vigore il 3 gennaio 2017. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1861_final_report_-_guidelines_on_cross-selling_practices.pdf

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Linee guida in materia di abusi di mercato – Market Abuse Regulation (MAR) Fonte: ESMA Data: 28/01/2016 Breve descrizione Il presente documento rappresenta la consultazione del “Market Abuse Regulation” (MAR) emanato dall’ESMA, contenente la proposta evoluzione delle linee guida volte a chiarire alcuni aspetti legati alla sua implementazione. Oggetto del documento è l’attività di market sounding (ossia l’attività degli intermediari di sondare la disponibilità dei potenziali clienti circa possibili offerte dell’emittente o di altri operatori) e le situazioni in cui l’interesse dell’emittente a ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore gli investitori. In particolare, il documento è articolato come segue:

(Sezione 1) contenente la sintesi dell’intervento normativo; (Sezione 2) contiene le linee guida per le persone che ricevono sondaggi di mercato; (Sezione 3) presenta i progetti di orientamento in materia di legittimi interessi e le omissioni che

possono trarre in inganno il pubblico; (Allegato I) riporta una sintesi delle domande contenute nel documento; (Allegato II) descrive il progetto di analisi costi-benefici per le Linee Guida.

La consultazione è aperta fino al 31 marzo 2016. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-162.pdf Comunicazione in materia di controlli sulle reti di promotori finanziari Fonte: Consob Data: 11/02/2016 Breve descrizione A seguito delle informazioni raccolte dall’Autorità di vigilanza attraverso un’indagine avente ad oggetto le procedure interne di monitoraggio della rete dei promotori finanziari nei confronti delle banche e delle imprese di investimento che operano prevalentemente mediante offerta fuori sede, il presente documento intende indirizzare gli operatori verso soluzioni di controllo interno ritenute in linea con la disciplina di settore. In particolare, la Comunicazione identifica delle best practices che gli operatori dovrebbero seguire al fine di meglio predisporsi alla prevenzione o alla tempestiva rilevazione di condotte non corrette poste in essere dai promotori finanziari. Le best practices individuate riguardano sia l’identificazione delle unità organizzative preposte allo svolgimento dei controlli sulla rete, sia la tipologia e le caratteristiche dei presidi introdotti. http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2016/c0012130.htm

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Report sulla metodologia di calcolo degli indicatori di rischio per il settore Retail Fonte: EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) Data: 15/02/2016 Breve descrizione Il presente documento rappresenta il Report “Retail Risk Indicators Methodology” pubblicato dall’Autorità di vigilanza europea del mercato assicurativo (EIOPA). L’obiettivo di tale Report è rafforzare il quadro di vigilanza attraverso l’identificazione di metodologie analitiche per il calcolo degli indicatori di rischio che assicurino maggiore protezione e tutela per i consumatori. L’analisi compiuta nel presente documento rappresenta uno dei primi passi verso l’implementazione da parte dell’EIOPA di una strategia di vigilanza basata su una valutazione preventiva e comprensiva dei rischi. https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA-BoS-15-260%20-%20Retail_Risks_Indicators_Methodology_Report_update-15-02-2016.pdf 1.3 Financial Crime Action Plan per il rafforzamento della lotta al finanziamento al terrorismo Fonte: Commissione Europea Data: 02/02/2016 Breve descrizione Il presente documento contiene l’Action Plan, pubblicato dalla Commissione Europea, indicante i possibili strumenti idonei a rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo. In particolare, tale documento è strutturato su due principali filoni di azione:

la tracciabilità di terroristi/ associazioni terroristiche, facendo leva sui flussi finanziari e strumenti di prevenzione contro la circolazione di fondi e di altri beni;

la sterilizzazione delle fonti di ricavo in mano a terroristi/ associazioni terroristiche, mirando al blocco delle fonti di approvvigionamento, in particolare di natura finanziaria.

Si evidenzia, in particolare, la forte vulnerabilità e criticità dovuta ai moderni sistemi elettronici di pagamento e di mobilitazione di risorse economiche. Inoltre, l’esecutivo dell’Unione Europea riconosce l’esigenza di garantire una maggiore sicurezza in relazione alle azioni terroristiche, la protezione dei dati personali, nonché l’importanza di non creare ostacoli/ restrizioni alla libertà economica dei cittadini e delle imprese dell’UE. Le misure individuate più in dettaglio nel “Factsheet on the Action Plan to strengthen the fight against terrorist financing”, parte del complessivo piano d’azione, saranno adottate entro la fine del 2017. Si precisa, infine, che il piano in oggetto rientra nella più ampia European Agenda on Security, pubblicata dalla Commissione lo scorso 28 aprile 2015. http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/com_2016_50_en.pdf http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/aml-factsheet_en.pdf http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-209_it.htm http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

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Integrazione delle Linee Guida su antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo Fonte: Basel Committee on Banking Supervision Data: 15/02/2016 Breve descrizione Il presente documento contiene l’introduzione di uno specifico allegato (Annex IV), relativo alle modalità che le banche dovrebbero applicare nelle aperture dei conti. Tale introduzione si basa sulle raccomandazioni del GAFI (Groupè d’Action Financière), nonché su due pubblicazioni del FATF (Financial Action Task Force), quali “Guidance for a risk-based approach: The banking sector” e “Transparency and beneficial ownership”, entrambi pubblicati nel mese di ottobre del 2014. Considerando che le informazioni relative alla clientela, raccolte e verificate dalle banche, in fase di apertura del rapporto di conto, risultano cruciali anche ai fini dell’adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, la raccolta di tali dati è particolarmente importante anche al fine di prevenire eventuali abusi, frodi e furti di identità. Pertanto, la finalità di tali Linee Guida è quella di sostenere le banche nell'attuazione delle norme del GAFI e di fornire orientamenti nell’adozione di politiche e procedure adeguate in materia di apertura di conto. http://www.bis.org/bcbs/publ/d353.pdf Guida sul risk-based approach per prestatori di servizi di trasferimento di denaro o valori Fonte: GAFI (Financial Action Task Force - FAFT) Data: 23/02/2016 Breve descrizione Il presente documento rappresenta la Guida, dal valore non vincolante, pubblicata dal GAFI, nell’ambito del sistema finanziario internazionale, concernente il c.d. approccio basato sul rischio per i soggetti che forniscono servizi di trasferimento di denaro o valori (“MVTS”). Tale approccio si fonda sulla necessità, per le autorità nazionali competenti in materia, di adottare misure di protezione, nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo, che siano appropriate al livello di rischio nell’area “MVTS”, tenendo conto dell’estensione e della qualità della cornice regolamentare e di supervisione. Tale Guida è rivolta all’intero settore “MVTS” con particolare focus ai prestatori di servizi “MVTS” non qualificabili come istituti bancari. Il documento deve essere letto congiuntamente all’ulteriore Guida GAFI inerente l’approccio basato sul rischio per il settore bancario (“FAFT Guidance for a Risk-Based Approach: The Banking Sector”).

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-money-value-transfer-services.pdf

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1.4 Accounting & Taxes Pubblicazione del nuovo IFRS 16 Leases Fonte: IFRS Data: 29/01/2016 Breve descrizione Il presente documento riporta la pubblicazione da parte dello IASB del nuovo principio contabile IFRS 16 Leases, dedicato alla corretta contabilizzazione in bilancio delle operazioni di leasing. L’IFRS 16 sostituisce il precedente principio di rilevazione contabile per il contratto di locazione, IAS 17 Leasing, introdotto oltre 30 anni fa e considerato non più adatto allo scopo. Il vecchio principio contabile rendeva difficile individuare con precisione le attività e le passività derivanti da contratti di locazione di una società, attraverso la distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo (quest’ultimo fuori bilancio). Il nuovo principio contabile elimina tale classificazione e richiede che le attività e passività collegate a tutti i contratti di locazione siano rilevate all’interno dello stato patrimoniale, qualora la durata del contratto sia superiore ai 12 mesi, e che l’ammortamento di tali attività sia riconosciuto in conto economico separatamente dagli interessi. L'effetto più significativo dei nuovi requisiti previsti dall’IFRS 16 sarà un incremento delle attività di leasing e delle passività finanziarie. Pertanto, per le aziende con contratti di locazione fuori dal bilancio, ci sarà un cambiamento nelle metriche finanziarie derivanti dal patrimonio e per le passività delle società (per esempio, rapporti di leva). L’applicazione dell’IFRS 16 è consentita a partire dal 1 Gennaio 2019, ma le società potranno scegliere di utilizzare il principio contabile prima di questa data se al contempo applicano anche l’IFRS 15 Revenues from contracts with customers. Insieme al nuovo standard lo IASB ha pubblicato un’analisi che delinea i costi e i benefici della norma che conclude il progetto di miglioramento della rendicontazione dei contratti di locazione. http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_effects_analysis.pdf Commento finale all’applicazione dello IFRS 9 Strumenti finanziari in funzione delle modifiche previste all’IFRS 4 Contratti assicurativi Fonte: EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) Data: 15/02/2016 Breve descrizione Il presente documento riporta la lettera di commento dell’EFRAG al Draft IASB di dicembre 2015 che disciplinava l’applicazione dell’IFRS 9 Strumenti finanziari in funzione delle modifiche previste all’IFRS 4 Contratti assicurativi. In tale documento l’EFRAG manifesta il proprio apprezzamento per l’intervento dello IASB nell’affrontare le possibili conseguenze provocate dal disallineamento tra le date di effettiva applicazione tra lo IFRS 9 e lo IFRS 4. In particolare, la differente entrata in vigore dei due Standard potrebbe causare ulteriori disallineamenti contabili a conto economico di difficile interpretazione per gli utenti ed eventuali costi aggiuntivi di implementazione. A tal proposito l’EFRAG considera i due approcci proposti dallo IASB (sovrapposizione e differimento) tra loro complementari per limitare gli impatti negativi correlati al disallineamento. In particolare, si ritiene che l’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 sia limitante dal punto di vista dei soggetti coinvolti ma al tempo stesso troppo ampia in merito alle attività oggetto dell’esenzione. Pertanto, l’EFRAG propone tre tipi di soluzioni:

l'emissione di una quantità significativa di contratti di assicurazione nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 come condizione necessaria per applicare l'esenzione temporanea dall'applicazione dell'IFRS 9;

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l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’esenzione sarà regolata dall’applicazione di un criterio di “attività predominante” ampliato rispetto alla versione originale e da un criterio determinato sulla base della tipologia di regolamentazione/supervisione applicata;

l'esenzione temporanea dall’IFRS 9 potrà essere applicata sia a livello consolidato che a livelli inferiori dell’entità di riferimento.

Infine, l’EFRAG concorda con la decisione di fissare il termine ultimo per l'esenzione temporanea in corrispondenza del gennaio 2021 o al momento di entrata in vigore del nuovo IFRS 4. http://www.efrag.org/files/EFRAG%20Output/Insurance/Applying_IFRS_9_with_IFRS_4_-_EFRAG_Final_comment_letter.pdf

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2 CAPITAL MARKET Guidelines sui sondaggi di mercato e sulla divulgazione ritardata di informazioni privilegiate Fonte: ESMA Data: 28/01/2016 Breve descrizione Il presente documento rappresenta la consultazione sulla Market Abuse Regulation (MAR), al fine di estendere l’ambito del framework normativo. Nello specifico, i temi sottoposti a consultazione riguardano i seguenti aspetti:

(sondaggi di mercato) assicura che la condotta dei soggetti non costituisca un abuso di informazioni privilegiate né si configuri come una comunicazione illecita di tali informazioni. In particolare, l’Autorità ha indicato:

o i fattori che tali persone devono tenere in considerazione quando vengono loro comunicate informazioni nell’ambito di un sondaggio di mercato;

o le misure che tali persone devono adottare se sono state loro comunicate informazioni privilegiate;

o le registrazioni che tali persone hanno l’obbligo di custodire al fine di poter dimostrare di essersi conformate agli artt. 8 e 10 del MAR;

(divulgazione ritardata di informazioni privilegiate) riguarda l’elenco dei legittimi interessi degli emittenti a precise indicazioni di situazioni in cui un eventuale ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre il pubblico in errore.

La MAR emendata sarà applicata direttamente negli Stati Membri dell’EU a partire dal 3 luglio 2016. https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-mar-guidelines-regarding-market-soundings-and-delayed-disclosure Regolamento EMIR - Obblighi a carico delle controparti non finanziarie di contratti derivati Fonte: Consob Data: 08/02/2016 Breve descrizione Il presente documento riporta l’introduzione all’interno del Regolamento EMIR di una serie di obblighi al fine di ridurre il rischio dei mercati dei derivati e volto ad una maggiore trasparenza delle controparti finanziarie, non finanziarie qualificate e non finanziarie non qualificate. Consob ha richiamato gli operatori vigilati ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e ha proposto i seguenti presidi per accelerare il processo di adeguamento:

(unità organizzativa preposta al controllo del rispetto della normativa) individuazione di una unità organizzativa (tra quelle esistenti o di nuova creazione) che sia preposta a controllare il rispetto della normativa EMIR;

(procedure formali per attività funzionali) adozione di procedure volte allo sviluppo di attività funzionali al rispetto degli adempimenti EMIR;

(presidi di controllo sulla qualità dei dati) adozione di presidi di controllo sulla qualità dei dati segnalati alle Trade Repository.

Infine, si ricorda che, per l’anno 2016, le attività di vigilanza EMIR insisteranno in maniera prioritaria sulla qualità dei dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni (Trade Repository) e sul monitoraggio delle operazioni in derivati per finalità di copertura. http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2016/c0009517.htm

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MIFID II - Possibile rinvio di un anno del termine di implementazione direttiva 2014/65/UE (MIFID II) e del regolamento europeo n.600/2014 (MIFIR) Fonte: ESMA Data: 10/02/2016 Breve descrizione Il presente documento rappresenta la proposta di rinvio di un anno (al 3 Gennaio 2018) al fine di implementare la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e il regolamento europeo n.600/2014 (MiFIR). Nello specifico, il rinvio richiesto da parte della Commissione Europea si basa sui seguenti aspetti:

(complessità tecniche) complessità di adattare i sistemi alle nuove regole in tempo per la data di inizio 2017. Inoltre, per completare l’implementazione, l’ESMA deve raccogliere i dati da circa 300 sedi di negoziazione su circa 15 milioni di strumenti finanziari;

(effetti diretti sui financial advisor) revisione del concetto di indipendenza per i financial advisor o aspetti più tecnici per le società.

Tuttavia, l’estensione di rinvio non avrà alcun impatto sul termine entro il quale gli stati membri dell’Unione Europea sono tenuti ad adottare e pubblicare le disposizioni di implementazione della MIFID II, fissate per il 3 luglio 2016. E’ comunque previsto un periodo di 30 mesi tra l’adozione e l’entrata in vigore della MiFID II tenendo in considerazione il livello di complessità molto alto di attuazione del pacchetto. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-265_en.htm

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3 INSURANCE Solvency II - Recepimento Linee Guida EIOPA Fonte: IVASS Data: 01/2016 Breve descrizione Il recepimento delle Linee Guida EIOPA avviene mediante l’utilizzo di diversi strumenti, quali l’aggiornamento delle procedure interne di vigilanza adottate in seno all’IVASS, l’adeguamento o l’emanazione di lettere al mercato e, soprattutto, tramite la revisione di Regolamenti esistenti o l’emanazione di nuovi Regolamenti. A tal fine, l’IVASS ha emanato i seguenti documenti:

(Documento_di_consultazione_n1_2016), riguarda lo Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di valutazione del rischio e della solvibilità;

(Documento_di_consultazione_n2_2016), concerne lo Schema di Regolamento IVASS recante la valutazione delle riserve tecniche e calcolo del Minimum Capital Requirement (MCR) e del Solvency Capital Requirement (SCR) con la formula standard nei casi di applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie;

(Documento_di_consultazione_n3_2016), riguarda lo Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di governo societario relative alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e ai criteri per la loro valutazione;

(Documento_di_consultazione_n4_2016), concerne lo Schema di regolamento recante le informazioni quantitative periodiche da trasmettere all’IVASS ai fini di stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale e relativi termini e modalità di trasmissione dei dati.

Con tali documenti si sottopongono alla consultazione le nuove disposizioni regolamentari connesse ai:

principi ed elementi della valutazione interna del rischio e della solvibilità dell’impresa e relativo ruolo dell’organo amministrativo nel processo di valutazione;

principi per l’applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine (inteso come “aggiustamento delle congruità” e “aggiustamento della volatilità”) e delle misure transitorie sui tassi di interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche;

principi di governo societario connessi alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche definendo la politica, le procedure e le metodologie da applicare per effettuare la valutazione;

principi generali nella preparazione dei dati da trasmettere all’IVASS descrivendo i criteri di identificazione delle entità soggette al reporting, i principi generali nella preparazione delle informazioni quantitative periodiche e il relativo contenuto, i termini e i formati per la trasmissione dei dati all’IVASS.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS, entro il 14 marzo 2016. http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F610/Documento_di_consultazione_n1_2016.zip http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F19802/Documento_di_consultazione_n2_2016.zip http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F12608/Documento_di_consultazione_n3_2016.zip http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F12814/Documento_di_consultazione_n4_2016.zip

*** REDAZIONE OSSERVATORIO NORMATIVO

Tommaso Petrillo (coordinatore), Giorgio Di Napoli, Giuseppina Nucifero, Gabriele Morvillo, Roberto Silva, Alberto Trova, Marco Pizzolito, Manuela Belmonte, Andrea Cilio, Fabio Bocchini, Enrico Malleni