Notiziario n. 7/8 Luglio/agosto 2017 - studiocugnasco.it · dedicate alla cultura e alla lingua...

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Via Ponza di San Martino, 8 - 12100 Cuneo - Tel. 0171 634440 - Fax 0171 66103 – [email protected] - www.studiocugnasco.it Commercialisti Cugnasco dr. Massimo [email protected] Coccarelli dr. Fernando [email protected] Collino dr. Giovanni [email protected] Martini rag. Cristina [email protected] Tealdi dr. Alberto [email protected] Luciano dr. Davide [email protected] Cugnasco dr. Marianna [email protected] Giusto dr. Davide [email protected] Consulenti del lavoro Bongiovanni rag. Monica [email protected] Ufficio Contabilità [email protected] Giordano Chiara Giordano Angela Bruno Massimo Cavallera Nicolas Ferrero Tiziana Ufficio consulenza del lavoro [email protected] Bottasso Elisabeth Segreteria [email protected] Magliano Silvana Garino Marisa Dao Ormena Daniela Tardivo Elisa Consulenza legale esterna Cugnasco Avv. Roberto Strutture controllate [email protected] Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l. Società fiduciaria e di Trust Strutture collegate e rapporti internazionali EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers - www.eurodefi.org Lo Studio è referente locale dell’Associazione “Il Trust in Italia” - www.il-trust-in-italia.it CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO Notiziario n. 7/8 Luglio/agosto 2017 Dante Alighieri (1265-1321) Nel decidere di dedicare al mondo ed alla cultura occitana le copertine del 2017 del nostro Notiziario a tutto avevamo pensato fuorchè ad un collegamento col Sommo Poeta. È pertanto con grandissimo piacere ed interesse che riportiamo, nel retro di copertina, quanto trasmessoci dalla dottoressa Rosella Pellerino, Direttore scientifico dell’Associazione “Espaci Occitan”, cui va il nostro sentito ringraziamento. Lo Studio resterà chiuso per ferie dal 14 al 25 agosto. Buone vacanze!

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CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

Notiziario n. 7/8 Luglio/agosto 2017

Dante Alighieri (1265-1321)

Nel decidere di dedicare al mondo ed alla cultura occitana le copertine del 2017 del nostro Notiziario a tutto avevamo pensato fuorchè ad un collegamento col Sommo Poeta. È pertanto con grandissimo piacere edinteresse che riportiamo, nel retro di copertina, quanto trasmessoci dalla dottoressa Rosella Pellerino, Direttore scientifico dell’Associazione “Espaci Occitan”, cui va il nostro sentito ringraziamento.

Lo Studio resterà chiuso per ferie dal 14 al 25 agosto. Buone vacanze!

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Allo Studio Cugnasco, Cuneo.Ho scoperto per caso, con piacere, che le copertine del notiziario del vostro Studio erano quest’anno dedicate alla cultura e alla lingua occitana.Spero di farvi cosa gradita raccontandovi del legame tra la lingua d'òc e il più grande dei poeti italiani, Dante Alighieri.Dott.ssa Rosella Pellerino, Direttore Scientifico Associazione Espaci Occitan,

(Via Val Maira 19, Dronero, CN, Tel/fax 0171 904075, [email protected] - www.espaci-occitan.org)

L’Occitano, lingua romanza o neolatina, cioè derivata dal latino, si sviluppò alla fine dell’impero romano contemporaneamente a portoghese, spagnolo, catalano, francese, italiano, franco-provenzale, sardo, ladino, rumeno. All’inizio queste favelle non avevano nome, ed erano dette volgari, lingue del vulgus, popolo. Il termine occitano si deve a Dante Alighieri, che nel De vulgari eloquentia del 1303 classificò per primo alcuni idiomi partendo dall’avverbio di affermazione, e individuando tre favelle: lingua del sì o italiano, lingua d’oil, oiltano o francese, e lingua d’oc o occitano (dal latino hoc est, è questo). Dante ebbe tra i propri modelli letterari proprio i poeti occitani detti trovatori, ispiratori dei principali movimenti poetici d'Europa, dalla scuola poetica siciliana al dolce stil novo ai Minnesänger, con il loro concetto di amor cortese: il suo preferito fu Arnaut Daniel, che definì “miglior fabbro (dal latino faber, creatore) del parlar materno”. A dimostrazione della dignità letteraria riconosciuta al tempo alla lingua d’òc, Dante fece parlare in occitano Arnaut nel Canto XXVI del Purgatorio nella Divina Commedia.

Tan m’abellis vostre cortes deman,

qu’ieu no me puesc ni voill a vos cobrire.

Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;

consiros vei la passada folor,

e vei jausen lo joi qu’esper, denan.

Ara vos prec, per aquella valor

que vos guida al som de l’escalina,

sovenha vos a temps de ma dolor!

Tanto mi piace la vostra cortese domanda,

che non mi posso né voglio a voi celare.

Io sono Arnaud, che piango e vado cantando;

pensoso vedo la passata follia,

e vedo giocondo il gaudio che spero, dinanzi.

Ora vi prego, per quel valore

che vi guida al sommo della scala,

ricordatevi a tempo del mio dolore!

(Purg., XXVI, vv.140-148)

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Indice

Temi del meseVendita di partecipazioni sociali e “garanzia” convenzionale offerta dall’alienante..................................I nuovi voucher............................................................................................................................................TributiNuovi termini per la registrazione delle fatture di acquisto........................................................................Il nuovo split payment tra ambito applicativo ed adempimenti contabili...................................................Opzione Irap per l’applicazione del metodo da bilancio per imprese individuali e società di persone......Spese di vitto, alloggio e formazione dei professionisti..............................................................................Il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi...............................................................................................Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione............................................................Compensazione o rimborso Iva trimestrale: nuovo modello IVA TR da utilizzare....................................Il ravvedimento operoso per i tributi locali Imu e Tasi...............................................................................Contribuenti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva: esonero da determinati adempimenti................Il regime Iva delle manutenzioni su fabbricati abitativi..............................................................................Il trasferimento delle detrazioni del 50% e del 65%...................................................................................Ristrutturazione e risparmio energetico: detrazione per il convivente more uxorio...................................Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varieNovità sulla disciplina in tema di contanti, titoli al portatore, assegni e libretti bancari e postali..............La disciplina civilistica delle Srl unipersonali.............................................................................................Limiti alla circolazione delle azioni per atto tra vivi...................................................................................La contabilizzazione della destinazione utili per le società di persone.......................................................Trust e attività fiduciariaSocietà devoluta in un trust e “cancellazione della sua cancellazione” .....................................................I trust e la Direttiva antiriciclaggio..............................................................................................................Finanziamenti e contributiProgetti integrati di filiera – Bando GAL Langhe e Roero.........................................................................Contributi per la formazione dei lavoratori per la partecipazione a corsi a Catalogo.................................Finanziamenti a tasso agevolato a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa...........................Consulenza del lavoroLicenziamento disciplinare..........................................................................................................................Licenziamento per giustificato motivo oggettivo........................................................................................Indennità di disoccupazione per i collaboratori...........................................................................................Diritto alla consultazione dei documenti aziendali da parte del lavoratore.................................................Obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: estensione ai professionisti associati.................Ferie maturate nel 2015 e non fruite............................................................................................................Coefficiente di rivalutazione del TFR.........................................................................................................ScadenziarioMesi di luglio/agosto...................................................................................................................................

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Numeri utili

Aliquote Irpef (1)- fino a 15.000,00- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00- oltre 28.000,00 fino a 55.000,00- oltre 55.000,00 fino a 75.000,00- oltre 75.000,00

23 %27 %38 %41 %43 %

Cambio €/$ (4) 1,1642

Rivalutazione TFR (5) 1,223205 %

Indice ISTAT (6) 1,4 %

Tassi Banca Centrale Europea (7)- Tasso di sconto- Tasso di deposito

0,05 % -0,20 %

Aliquota Ires (2) 24 %

Aliquota Irap 3,9 %

Tassi Euribor (8)- 6 mesi- 12 mesi

-0,276 %-0,154 %

Saggio di interesse legale (3) 0,1 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007(2) A decorrere dall’1.01.2017(3) A decorrere dall’1.01.2017(4) Rilevazione alla data del 21.07.2017(5) Vedi pagina 18(6) Variazione % del mese di maggio 2017 sul mese di maggio 2016(7) A decorrere dal 10.09.2014(8) Aggiornati alla data del 21.07.2017, valuta del 25.07.2017, base 365

Link utili

Agenzia delle Entrate e Catastowww.agenziaentrate.gov.it

Ministero delle Finanzewww.finanze.it

Enea (pratiche 55%-65%)www.enea.it

Camera di commercio di Cuneowww.cn.camcom.it

Comune di Cuneowww.comune.cuneo.it

Portale per ricerca indirizzi PECwww.inipec.gov.it

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Temi del mese

Vendita di partecipazioni sociali e “garanzia” convenzionale offerta dall’alienante

Vendita di partecipazioni sociali e garanzia convenzionale offerta dall’alienante

Nella vendita della partecipazione sociale – sia essa rappresentata da azioni o non – è consueto veder inserite clausole nelle quali l’alienante «garantisce» (espressione quanto mai vaga e generica, di cui il nostro legislatore e la stessa prassi fanno un uso smodato e spesso non controllato) la sussistenza e la consistenza del patrimonio sociale o di determinate poste di bilancio ovvero esclude l’esistenza di sopravvenienze passive, talvolta assumendosi l’obbligo di versare al compratore o in altri casi alla società quanto dovuto per reintegrarle.Non si dubita della validità e dell’efficacia di tali clausole ma la giurisprudenza forense si è talvolta espressa – in contrario con quella dottrinale pressoché unanime e con una decisione del 2014, che forse può costituire l’auspicato revirement – nel senso che la durata dell’impegno assunto dal venditore non potesse perdurare oltre il termine di prescrizione annuale stabilito dall’art. 1495, comma 3, cod. civ. (per i vizi e la mancanza di qualità essenziale o promessa del diritto alienato). Va ricordato per incidens che quel termine vale oggi solamente per la vendita immobiliare e per la vendita di cose mobili tra imprenditori o tra consumatori, atteso che, per la vendita mobiliare da imprenditore a consumatore quel termine è di ventisei mesi – ai sensi dell’art. 132, comma 4, cod. consumo, che recepisce la Dir. Ce 99/44, mentre per la vendita internazionale di cose mobili trova applicazione la Convenzione di Vienna del 1980, la quale lascia alla legge del paese richiamato dalle norme di diritto internazionale privato di regolare la questione (art. 7, comma 2), ancorché stabilisca che il termine di decadenza per la denunzia dei vizi sia biennale (v. art. 39, comma 2), mentre la Convenzione di New York del 1974, non ratificata dall’Italia, preveda un termine di prescrizione quadriennale.

Qualità e vizi delle cose vendute e qualità delle partecipazioni sociali

Si tratta di vedere se alla vendita di quella posizione contrattuale, che sinteticamente siamo soliti definire partecipazione sociale, possa applicarsi la disciplina che il legislatore detta per la mancanza di qualità della cosa, oggetto del diritto trasferito al compratore. A ben vedere, appare un po’ forzato intendere per «qualità della cosa» – come vorrebbero alcune decisioni della cassazione – «la solidità e la produttività economica dell'impresa sociale, che si riflette sul valore e sulla redditività della quota»: essa è infatti il risultato di una serie di valutazioni, compiute dagli amministratori in sede di redazione del bilancio, che guardano sia al passato sia al futuro, valutazioni che attingono alla logica del probabile e non riguardano la struttura materiale o le caratteristiche giuridiche della cosa venduta, come invece accade per le cose compravendute, in cui la sussistenza di una certa qualità dipende da un giudizio di fatto, che attinge più semplicemente alla logica del vero o del falso.

La nostra giurisprudenza ci poneva, come spesso accade, in posizione isolata rispetto ad altri ordinamenti, ove invece si ammetteva che la prescrizione della garanzia potesse perdurare almeno sino a quando quelle probabilità – in cui la qualità della partecipazione si compendia – potessero essersi o non avverate, mentre un termine di un anno risulta eccessivamente ridotto per compiere adeguate valutazioni in merito. Non si può tacere del fatto che il termine di prescrizione – sia o non di durata annuale – viene fatto decorrere dall’art. 1495 cod. civ. dal momento della consegna, ossia dal momento in cui l’acquirente può esaminare la cosa acquistata. Per le partecipazioni sociali immaginare un esame di queste, analogo a quello che si suole compiere sulle cose, appare a dir poco arduo, trattandosi in realtà di un fascio complesso di situazioni giuridiche – per ciò stesso immateriali (e non suscettibili di detenzione o possesso e perciò di consegna) –apprezzabili solamente attraverso l’esame delle scritture contabili. Né il fatto che quelle situazioni giuridiche – il credito all’utile e alla quota di liquidazione e tutte quelle strumentalmente collegate e compendiate nei c.d. diritti amministrativi e di controllo – si trovino precipitate eventualmente in un titolo di credito, quando si tratti cioè di società azionarie, contribuisce a ritenere il contrario. L’azione, come ogni altro titolo di credito, in se stessa, vale solamente per quanto riguarda il fascio di posizioni soggettive che vi si trovano incorporate.

Del resto, è lo stesso legislatore a prevedere che, nella cessione del credito mediante contratto a titolo oneroso, il cedente debba garantire il nomen verum – ossia l’esistenza attuale del diritto alienato, e, quando si tratti di cessione pro solvendo, anche il nomen bonum, cioè la solvenza del debitore (v. artt. 1266 e 1267 cod. civ.). Di più, quando si tratti di cessione del contratto – ciò che equivale in sostanza alla cessione della partecipazione societaria, nella quale possono essere trasferite anche situazioni passive e diritti potestativi o

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Temi del mese

soggezioni – si prevede che il cedente debba garantire la validità del contratto e possa garantire l’adempimento, rispondendo come un fideiussore per le obbligazioni del ceduto (ossia della società e degli altri soci) (art. 1410). Nessuno dubita che la prescrizione della domanda «in garanzia» proposta contro chi alieni un credito o una posizione contrattuale sia quella ordinaria decennale. Opinare diversamente quando l’alienazione riguardi quella particolare posizione contrattuale che chiamiamo quota societaria o partecipazione sociale appare del tutto privo di giustificazione.

L’apparato remediale

Se si guarda poi all’apparato remediale, si constaterà nuovamente che l’applicazione delle regole dettate per i vizi e la mancanza di qualità con riferimento alla vendita di partecipazioni sociali si rivela del tutto non adeguata. Gli impegni assunti dal venditore nella contrattazione di cui ci stiamo occupando consistono in genere nell’attribuire dall’acquirente un diritto a un indennizzo, quando l’attivo non abbia la consistenza promessa o si verifichino sopravvenienze passive indesiderate, mantenendo tuttavia integra l’efficacia del contratto. I rimedi offerti al compratore in caso di vizi della cosa acquistata o mancanza di qualità di questa consistono viceversa nella risoluzione del contratto o nella riduzione del prezzo, ossia in rimedi aventi carattere demolitorio (art. 1492). Inoltre, mentre il compratore può chiedere il risarcimento del danno al venditore, ove questo non provi «di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa» (art. 1494), l’acquirente di partecipazioni sociali avrà diritto a un indennizzo tutte le volte in cui si verifichino insussistenze di attivo o sopravvenienze passive mentre l’alienante non è ammesso a provare la propria ignoranza su tali circostanze o potrà aver diritto addirittura alla reintegrazione diretta del patrimonio sociale mediante pagamento alla società medesima.La quantificazione del debito dovuto dall’alienante non segue i criteri stabiliti per il risarcimento del danno ma è data dalla differenza tra le indicazioni risultanti dal bilancio approvato e la consistenza effettiva del patrimonio sociale.

Conclusione

È invece ragionevole ritenere, in conclusione, che la durata delle «garanzie» prestate dal venditore debba essere adeguata alla durata del periodo entro il quale le differenze possono essere concretamente apprezzate. Un debito verso l’amministrazione finanziaria potrà ad esempio insorgere entro il periodo stabilito per l’accertamento di questo dalla disciplina speciale (che in alcuni casi raggiunge il decennio) mentre le pretese degli enti previdenziali potranno manifestarsi, salvo eccezioni, non oltre il periodo quinquennale di prescrizione. Limitare al periodo di un anno quelle garanzie significherebbe renderle sostanzialmente inutili se non addirittura nulle per mancanza di causa.

(Prof. Alessandro Ciatti Càimi)

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Temi del mese

I nuovi voucher

Il DL n. 25/2017, convertito in Legge 20 aprile 2017 n. 20, ha abrogato, dal 17 marzo 2017, la disciplina del lavoro accessorio.Il medesimo decreto ha però consentito, fino al 31/12/2017, l’utilizzo dei voucher già acquistati preventivamente alla data di entrata in vigore della norma. La repentina abrogazione di tale strumento, pur concordando con la finalità volta ad eliminarne gli abusi, ha però creato indubbie difficoltà operative poiché di fatto, senza una rivisitazione delle regole del lavoro intermittente ancorato a discipline del 1923, un soggetto che necessiti di una prestazione meramente accessoria non dispone più di uno strumento utile a soddisfare tali esigenze. Dopo un periodo di vuoto normativo è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, la Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017 con la quale si disciplinano due nuovi strumenti per sostituire i “vecchi voucher”: uno per le famiglie, “il libretto di famiglia”, e uno per le aziende.La nuova normativa prevede la possibilità da parte dell’utilizzatore diverso dalla famiglia, ovvero da parte di chi esercita attività professionale o di impresa, nonché da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, DLgs. n. 165/2001, di acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità nel corso di un anno civile entro i seguenti limiti: - per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo

complessivamente non superiore a 5.000 euro;- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo

complessivamente non superiore a 5.000 euro;- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a

compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Al limite massimo di compenso previsto al terzo punto va ad aggiungersi un tetto di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. La conseguenza, nel caso di superamento di anche uno solo dei due limiti indicati, sarà la trasformazione del rapporto di prestazione occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. La norma dispone che non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali rese da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Al prestatore di lavoro occasionale dovrà esser garantita la tutela in materia di sicurezza sul lavoro nonché il diritto al riposo giornaliero (11 ore di riposo continuativo nell’arco delle 24 ore), alle pause (un pausa di almeno 10 minuti qualora la durata della prestazione ecceda il limite di 6 ore), al riposo settimanale (due periodi di riposo di almeno 24 ore consecutive all’interno di un periodo di 14 giorni, da cumulare con le ore di riposo giornaliero). Per gli utilizzatori, imprese o professionisti, sarà consentito ricorrere al contratto di prestazione occasionale solo se il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non è superiore a cinque. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Complessivamente il costo orario risulta essere pari a 12,29 €. Per l’accesso alle prestazioni gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’Inps.Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale ciascun utilizzatore versa, attraverso la piattaforma informatica Inps, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’utilizzatore, diverso dalla famiglia, è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la suddetta piattaforma informatica, ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni: - dati anagrafici e identificativi del prestatore; - luogo di svolgimento della prestazione;- oggetto della prestazione;

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Temi del mese

- data e ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

- compenso pattuito per la prestazione.Con la circolare del 5 luglio 2017 l’Istituto previdenziale ha reso nota un’ulteriore prassi operativa. Terminata la prestazione, o meglio entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’attività lavorativa, l’utilizzatore può procedere a confermare, tramite apposita funzionalità della procedura telematica, l’effettuazione della prestazione. Qualora ciò non avvenga entro i termini indicati la stessa sarà ritenuta svolta. È pertanto evidente che questo ulteriore adempimento potrebbe, in caso di prestazione resa secondo le previsioni delle parti, non essere adempiuto in quanto il mero trascorrere del tempo renderebbe irrevocabile la comunicazione effettuata. Sempre entro il medesimo termine, in caso di eventi di carattere straordinario (es. indisponibilità sopravvenuta del prestatore), l’utilizzatore può inoltrare la revoca della dichiarazione inviata. In assenza, come nel caso precedente, la prestazione si considererà svolta e l’Inps procederà ad erogare il compenso pattuito al prestatore accreditando altresì le quote contributive e valorizzando la posizione assicurativa. L’Agenzia delle Entrate ha richiesto l’istituzione delle causali contributo per il versamento delle somme dovute per prestazioni di lavoro occasionale.L’Inps ha chiarito nella circolare 107 del 5 luglio 2017 che è esclusa la facoltà di compensazione dei crediti, di cui all’articolo 17 del DLgs n. 241 del 9 luglio 1997.

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico attraverso il versamento, con le modalità descritte, della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività. Tale modalità richiama quanto era già previsto per i voucher telematici e impone all’utilizzatore di effettuare con alcuni giorni di anticipo il versamento, in modo che possa essere disponibile l’importo, permettendo all’utilizzatore di poter ricorrere a tale strumento.Questa modalità operativa non sembra creare difficoltà per le prestazioni di lavoro occasionali prevedibili con giorni di anticipo, ma pare in contrasto con la ratio della norma volta a gestire prestazioni che risentono di esigenze di occasionalità e di urgenza. Similmente anche il sistema di pagamento del compenso al prestatore, che verrà corrisposto dall’Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a fronte di attività lavorative presumibilmente di breve durata, non si allinea con le esigenze di flessibilità della norma. Se si considera anche il caso di prestazioni a cavallo di due mesi, per le quali l’Istituto ha chiarito che il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato, i tempi di attesa per il prestatore risulterebbero essere molto lunghi.

In caso di superamento del limite di importo (2.500 euro per prestazioni rese da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore) o comunque del limite di durata delle prestazioni (pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile), il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero di uno dei divieti previsti (divieto di utilizzo per utilizzatori con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato nell’ambito degli appalti di opere o servizi, nell’edilizia e settori affini), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione e la sanzione non è diffidabile. Si evidenzia come l’apparato sanzionatorio della L. n. 96/2017 nulla disponga in caso di violazione del limite di compensi, con riferimento alla totalità dei prestatori, superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile. L’Inps inoltre, nella propria circolare, in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha chiarito che verranno posti in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

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Tributi

Nuovi termini per la registrazione delle fatture di acquisto

Il comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. 633/1972 prevede che le fatture di acquisto debbano essere, dapprima, numerate progressivamente e successivamente registrate in modo che sia assicurata l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione nei registri.Una delle più rilevanti modifiche recate dal D.L. 50/2017 è quella che è intervenuta sul termine di registrazione delle fatture di acquisto o delle bollette doganali. Secondo la nuova formulazione della norma, le fatture di acquisto e le bollette doganali devano essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.La modifica si è resa necessaria per adeguare l’adempimento dell’annotazione al mutato termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta (ex art. 19, c. 1, D.P.R. 633/1972). Si ricorda infatti che, secondo la disciplina attuale, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui lo stesso è sorto.Al riguardo alcuna autori hanno evidenziato che il nuovo termine di registrazione non è del tutto allineato con quello della nuova detrazione. Infatti, se, da una parte, la registrazione della fattura d’acquisto può essere effettuata fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione del documento e con riferimento al medesimo anno, dall’altra, la detrazione va fatta valere al più tardi nella dichiarazione dell’anno di effettuazione dell’operazione, sicché – interpretando l’accezione “ricezione della fattura” come data in cui la fattura è pervenuta – l’obbligo di annotazione potrebbe “scadere” dopo rispetto al diritto di detrazione. Si pensi al caso in cui, in relazione a un acquisto effettuato nel dicembre 2017, la fattura sia pervenuta solo a gennaio 2018:- il termine per la detrazione scadrebbe il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva

del 2017), mentre- il termine per la registrazione scadrebbe il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione

Iva del 2018).L’incoerenza potrebbe essere superata con una lettura sistematica della norma che dia risalto all’aspetto sostanziale della questione. In tal senso si dovrebbe ritenere che la detrazione sia esercitabile per tutte le fatture relative a operazioni effettuate nell’anno, ancorché il documento sia stato ricevuto l’anno successivo e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. Di talché, atteso che la detrazione può essere operata soltanto nel periodo di esigibilità, le fatture d’acquisto pervenute (o anche emesse dai fornitori in via differita) l’anno successivo, ai fini della detrazione dell’imposta devono essere retro-annotate.Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017. Pertanto, per le operazioni di acquisto effettuate nel 2015 e nel 2016 per le quali il diritto alla detrazione, alla data di entrata in vigore del decreto, non era ancora stato esercitato, trovano applicazione le vecchie disposizioni. Ne deriva che il termine di detrazione/registrazione:- per le fatture emesse nel 2016, è il 30 aprile 2019;- per le fatture emesse nel 2015, scade il 30 aprile 2018.

Il nuovo split payment tra ambito applicativo ed adempimenti contabili

Con DM del 27.06.2017 il Dipartimento delle Finanze ha definito i termini e le modalità di applicazione del meccanismo dello split payment per le Pubbliche Amministrazioni e le società interessate, con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall’1.07.2017.La principale novità introdotta dal Decreto è rappresentata dall’obbligo di versamento mediante modello F24 anche per le Pubbliche Amministrazioni e per le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali. Al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi informativi e contabili di tali soggetti alle nuove normative il DM prevede inoltre che:- le Pubbliche Amministrazioni che applicano il meccanismo dello split payment sono tenute ad effettuare

il versamento dell’Iva a debito entro il 16.11.2017;- le società soggette alla disciplina siano tenute, entro il 18.12.2017, ad annotare le fatture per le quali

l’esigibilità dell’Iva si verifichi dall’1.07.2017 al 30.11.2017 e ad effettuare il versamento dell’imposta.

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Tributi

Il Decreto prevede inoltre la definizione di quattro elenchi distinti, relativi ai soggetti interessati alle novità in esame (Pubbliche Amministrazioni, società da queste controllate, società controllate da enti territoriali e società quotate, incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana).Sono invece stati confermati i criteri di esigibilità precedentemente fissati, tali per cui l’imposta relativa alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate mediante tale meccanismo diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi, fermo restando che i soggetti coinvolti possono comunque optare per l’esigibilità dell’Iva anticipata al momento di ricezione della fattura. Per la determinazione dell’acconto Iva, invece, le società interessate dovranno altresì tener conto dell’imposta assolta sugli acquisti, dovuta direttamente all’erario per effetto dello split payment.Dal punto di vista contabile i fornitori di tali soggetti, coinvolti nel nuovo meccanismo, oltre ad indicare sulle proprie fatture emesse la dicitura “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972”, dovranno verificare se l’emissione di tale documento dovrà avvenire in formato elettronico oppure in modalità tradizionale, a seconda che il cliente sia o meno inserito negli elenchi dei soggetti obbligati alla ricezione delle fatture in formato elettronico. A livello di scritture contabili, infine, il fornitore dovrà annotare le fatture emesse nel registro delle vendite o dei corrispettivi, riportando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta. Tale importo, comunque, non concorrerà alla liquidazione di periodo e l’annotazione in contabilità dovrà quindi trovare un’equivalente contropartita patrimoniale, finalizzata a stornare l’Iva a debito non più dovuta. Di conseguenza il credito nei confronti del cliente finale verrà alimentato solamente per l’importo dei ricavi di vendita, al netto dell’Iva che sarà assolta dal cliente.

Opzione Irap per l’applicazione del metodo da bilancio per imprese individuali e società di persone

La determinazione della base imponibile Irap segue regole “naturali” diverse a seconda della tipologia di soggetto passivo:- le società di capitali ed enti commerciali applicano il c.d. metodo da bilancio di cui all’art. 5 D.Lgs.

446/1997;- le imprese individuali e le società di persone applicano il c.d. metodo fiscale di cui all’art. 5-bis D.Lgs.

446/1997.L’articolo 5-bis, c. 2, del decreto prevede, tuttavia, che le ditte individuali e le società di persone che sono in regime di contabilità ordinaria possono determinare la base imponibile Irap seguendo le regole dei soggetti Ires, ovvero sulla base dei valori di bilancio.Il c.d. metodo fiscale rappresenta il metodo naturale per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) e l’unico ammesso per quelle in contabilità semplificata. Esso consiste nel determinare il valore della produzione come differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing.I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e classificazione, previste ai fini fiscali, secondo la normativa delle imposte sui redditi.In alternativa, previa specifica opzione, le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono determinare la base imponibile Irap secondo le regole previste per i soggetti Ires, ovvero secondo i valori di bilancio; in particolare come differenza tra valore della produzione (macroclasse A del conto economico) e costi della produzione (macroclasse B del conto economico, escluse le voci n. 9 “Costi del personale”, n. 10 lett. c) e d) svalutazioni immobilizzazioni e crediti, n. 12 “Accantonamenti per rischi” e n. 13 “Altri accantonamenti”).Per entrambe le regole di determinazione della base imponibile Irap sono indeducibili: i costi del personale dipendente e assimilato, i compensi dei collaboratori a progetto e degli occasionali, gli utili spettanti agli associati in partecipazione, le perdite su crediti, la quota interessi dei canoni di leasing, l’Imu e la quota di ammortamento del fabbricato riferito al terreno.L’opzione per l’applicazione del metodo da bilancio è irrevocabile per tre periodi di imposta, al termine dei quali si considera tacitamente rinnovata e richiede l’obbligo di mantenere, per il periodo di validità dell’opzione, il regime di contabilità ordinaria.Anche in caso di revoca dell’opzione, la conseguente determinazione dell’Irap con il metodo fiscale avrà durata minima di tre esercizi a cui seguirà il rinnovo tacito.

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Tributi

L’opzione o la revoca per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio deve essere esercitata nella dichiarazione Irap presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione o la revoca.

Spese di vitto, alloggio e formazione dei professionisti

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 13.06.2017 della legge 81/2017 sono entrate a regime, con effetto dall’esercizio 2017, le nuove disposizioni relative alla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese alberghiere, di vitto e di formazione.Per le spese relative a vitto e alloggio, se sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate in fattura in modo analitico al committente, non si applica più il limite di deducibilità del 75%,entro, comunque, il 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.Un’altra novità riguarda le spese sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista, che non costituiscono più compenso in natura per quest’ultimo e quindi non devono essere indicate nella fattura emessa dal professionista e non costituiscono costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo del professionista. Per il committente la deducibilità del costo sostenuto non è quindi più subordinata alla ricezione della parcella del professionista, ma riguarda le regole ordinarie di deducibilità come, ad esempio, il principio di inerenza.Infine cambia anche il trattamento delle spese di formazione, aggiornamento professionale, partecipazione a congressi, ecc., sostenute dal professionista. Queste, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo, entro il limite annuo di 10.000 euro.Si ricorda come la disciplina in vigore fino allo scorso anno fosse tutt’altro che benevola; infatti la deducibilità delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, era limitata al 50% del loro ammontare.

Il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi

L’art. 4 del DL n. 50/2017 ha introdotto importanti novità in materia di tassazione delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, ossia quelle inferiori ai 30 giorni, per le quali non è obbligatoria la registrazione del relativo contratto. Dal punto di vista soggettivo si evidenzia come la norma si applichi solo nei confronti dei soggetti privati, non esercenti attività d’impresa. Dal punto di vista oggettivo, invece, la norma in commento definisce le locazioni brevi quelle di durata inferiore ai 30 giorni, incluse quelle che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulate direttamente o per il tramite di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. Il nuovo regime risulta altresì applicabile ai corrispettivi percepiti nell’ambito di contratti di sublocazione e di quelli a titolo oneroso conclusi dal comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi. La norma, valida per i contratti stipulati a partire dall’1.06.2017, prevede che ai relativi canoni possa applicarsi il regime della cedolare secca di cui al DLgs. 23/2011, con aliquota del 21% in caso di opzione. Il DL prevede inoltre che i soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, debbano trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite a decorrere dall’1.06.2017. Oltre a tale obbligo viene stabilito che tali intermediari, qualora incassino i canoni o i corrispettivi sulle locazioni brevi per conto dei proprietari, debbano assumere anche il ruolo di sostituti d’imposta operando, versando e certificando una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni stessi all’atto dell’accredito. Tale ritenuta si configurerà a titolo d’imposta, in caso di opzione per la cedolare secca da parte del locatore, oppure a titolo d’acconto, in caso di tassazione ordinaria dei proventi percepiti.

Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione

Con il Provvedimento n. 112605 del 15.06.2017 dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione dei beni immobili. Tale nuovo modello, utilizzabile per le registrazioni effettuate a partire dal 19.09.2017, sarà utilizzato sia per registrare i contratti di affitto di beni immobili, che per comunicarne successive proroghe, cessioni o risoluzioni anticipate, calcolando le relative imposte o eventuali sanzioni ed interessi in caso di tardività ed omissioni. Il modello

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Tributi

RLI potrà altresì essere utilizzato per esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca, per aggiornare i dati catastali degli immobili locati, per comunicare eventuali canoni differenti per le diverse annualità (in caso di canone variabile o “a scalini”) e per registrare i contratti di locazioni di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale. Il modello va presentato obbligatoriamente in modalità telematica in caso di possesso, da parte del locatore, di più di dieci unità immobiliari. In tutti gli altri casi il contribuente può liberamente scegliere se presentare il modello RLI in modalità telematica o cartacea, presentandosi presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.Rispetto al modello attualmente in vigore il nuovo RLI contempla il nuovo quadro E, relativo alla locazione con canoni differenti per una o più annualità. Vi sono inoltre alcune novità su quadri attualmente esistenti, quali l’indicazione della tipologia di contratti nel quadro relativo ai dati generali; la casella relativa al contratto a tempo indeterminato; e la possibilità di segnalare che il locatore non è indicato in atto.

Compensazione o rimborso Iva trimestrale: nuovo modello IVA TR da utilizzare

Per le richieste di rimborso o di compensazione del credito Iva infrannuale occorre compilare il nuovo modello IVA TR approvato dall’agenzia delle entrate lo scorso 4 luglio. Le suddette richieste possono essere presentate con riferimento ai crediti iva maturati nei primi tre trimestri dell’anno. Di conseguenza il credito Iva relativo al secondo trimestre 2017 può essere richiesto a rimborso o in compensazione entro il 31 luglio p.v. (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento) con la compilazione del nuovo suddetto modello. Occorre tenere presente che qualora il credito iva che si vuole compensare o richiedere a rimborso superi l’importo di € 5.000,00, è necessario munirsi del visto di conformità rilasciato dal consulente fiscale o in alternativa dall’ organo a cui è demandata la revisione legale dei conti (collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione), ove nominato. L’utilizzo in compensazione del credito è permesso dopo la presentazione della richiesta e comunque solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della richiesta medesima.

Il ravvedimento operoso per i tributi locali Imu e Tasi

Tenuto conto che in caso di violazioni delle norme in materia di tributi locali trova applicazione la “disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie” risulta possibile ricorrere al ravvedimento operoso in caso di omesso od insufficiente versamento Imu o Tasi. Tale istituto, a seguito della legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), è stato “rimodulato” anche in relazione alle disposizioni in materia di tributi locali.Le sanzioni in caso di omesso od insufficiente versamento di Imu e Tasi sono disciplinate dall’art. 13, c. 1 del D.Lgs. 471/1997 che dispone quanto segue:- il mancato od insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una

sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla

metà, ossia diventa pari al 15%;- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente

ridotta a un importo pari a un 1/15 per ciascun giorno di ritardo.L’istituto del ravvedimento operoso permette di ottenere una consistente riduzione delle citate sanzioni come segue:- ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso avviene entro 30

giorni dalla commissione della violazione;- ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni.Le sanzioni previste in caso di ravvedimento operoso possono essere così riassunte nella seguente tabella:

Sanzione ridotta Termini di ravvedimento

1,5% (1/10 di 15%) dal 15° al 30° giorno dalla data in cui è stata commessa la violazione;

1, 6667% (1/9 di 15%) dal 31° al 90° giorno dalla data in cui è stata commessa la violazione;

3,75% (1/8 di 30%)dal 91° giorno alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno

nel quale la violazione è stata commessa.

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Tributi

Oltre al tributo ed alla sanzione ridotta devono essere corrisposti gli interessi legali con maturazione per ogni giorno di ritardo al tasso legale dello 0,1% annuo (dall’1.01.2017).

Contribuenti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva: esonero da determinati adempimenti

I soggetti passivi Iva che effettuano esclusivamente operazioni esenti ai fini Iva possono essere esonerati dagli adempimenti di fatturazione e di registrazione, previa apposita opzione in dichiarazione Iva. Vi sono però determinati contribuenti che pur effettuando operazioni esenti da Iva, devono emettere e registrare le operazioni attive. Si tratta in particolare dei soggetti che effettuano cessioni di oro da investimenti, prestazioni sanitarie e prestazioni di ricovero e cura. Vi è da precisare che, comunque, tutti i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva annuale, a meno che non abbiano registrato operazioni intracomunitarie o non debbano eseguire rettifiche di detrazione Iva di cui all’art. 19-bis2 DPR 633/72. Rimane d’obbligo per tutti l’emissione della fattura se richiesta dal cliente; in tal caso la fattura ha solo rilevanza per il cliente medesimo poiché il cedente non è tenuto a registrarla. Si precisa altresì che in caso di esonero dalla dichiarazione iva annuale non si è tenuti neppure all’obbligo di presentazione della comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche.

Il regime Iva delle manutenzioni su fabbricati abitativi

Con la legge n. 131/2009 è stata definitivamente prevista, a regime, l’aliquota Iva agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa che, precedentemente, veniva prorogata di anno in anno. Tale aliquota trova applicazione previa richiesta al prestatore, con dichiarazione da parte dell’avente diritto, attestante che gli interventi sono effettuati esclusivamente su immobili a prevalente destinazione abitativa vale a dire quelli classificati nella categoria catastale A (esclusi A/10) e relative pertinenze. Nel caso di condomini, se oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra è a destinazione abitativa, l’aliquota agevolata del 10% si applica anche agli interventi sulle parti comuni dell’edificio.L’aliquota agevolata trova applicazione per le sole prestazioni rese in base a contratto di appalto o d’opera e relativi beni impiegati ma non alle cessioni di beni finiti. In ogni caso qualora il valore dei beni significativi impiegati (quali ad esempio infissi, caldaie, sanitari, ecc.) superi il 50% dell’intero corrispettivo l’Iva al 10% non si applica sull’intero corrispettivo, ma si applica sull’intero valore della prestazione e sul bene finito sino a concorrenza del valore della prestazione; la parte eccedente viene assoggettata ad aliquota ordinaria. Sono in ogni caso escluse dall’applicazione dell’aliquota agevolata le prestazioni professionali e quelle rese in base a contratto di subappalto.

Il trasferimento delle detrazioni del 50% e del 65%

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E/2017 è intervenuta su alcuni aspetti riguardanti il trasferimento delle detrazioni relative alla ristrutturazione di immobili, od al risparmio energetico, in caso di cambiamento di titolarità degli immobili medesimi. In caso di vendita del 100% dell’immobile la quota residua di detrazione viene trasferita, salvo diverso accordo, all’acquirente. Per poter usufruire della possibilità di mantenere la detrazione in capo al venditore è necessario indicare tale accordo in atto o tramite altra scrittura privata autenticata. La disposizione trova applicazione in caso di vendita, ma anche in caso di cessione a titolo gratuito quale la donazione, od in caso di permuta. Tale possibilità non trova invece mai applicazione in caso di costituzione del diritto di usufrutto in quanto la detrazione rimane di esclusiva spettanza del nudo proprietario.In caso di decesso dell’avente diritto la fruizione del beneficio si trasmette per intero all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. La circolare in commento ha precisato che la detrazione compete se si dispone dell’immobile, anche senza che sia necessario venga adibito ad abitazione principale; pertanto non compete nel caso l’immobile sia locato.

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Tributi

Ristrutturazione e risparmio energetico: detrazione per il convivente more uxorio

A fare data dal 1° gennaio 2016 le detrazioni Irpef del 50% e del 65% relative alla ristrutturazione di immobili ed agli interventi di risparmio energetico spettano anche al convivente more uxorio del proprietario; anche in assenza di contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile risulta già dalla convivenza, questo in forza della legge Cirinnà che equipara il vincolo giuridico derivante dal matrimonio a quello prodotto dalle unioni civili. Pertanto il convivente more uxorio che sostiene le spese di cui sopra può fruire delle detrazioni se tali spese sono riferite ad un immobile nel quale si esplica il rapporto di convivenza; rapporto che deve già sussistere al momento dell’inizio dei lavori. Lo status di convivenza può risultare dai registri anagrafici od essere oggetto di autocertificazione. Con riferimento invece all’agevolazione per l’acquisto di mobili da parte di giovani coppie, per averne diritto in caso di convivenza è necessario essere, nel 2016, già conviventi da almeno 3 anni.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Novità sulla disciplina in tema di contanti, titoli al portatore, assegni e libretti bancari e postali

Il DLgs. 90/2017, di riforma della disciplina antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007, entrato in vigore il 4.07.2017, ha introdotto alcune novità anche in materia di contanti e di libretti di deposito.Con riguardo ai contanti, infatti, fermi gli attuali limiti all’utilizzo pari a 3.000 euro, in genere, e 1.000 euro per i c.d. “money transfer”, viene modificata la deroga prevista in favore degli stranieri: il limite è ridotto da 15.000 a 10.000 euro (in linea con la previsione dell’art. 2 § 1 lett. d) della Direttiva 2015/849/UE). Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono invece continuare a recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.Si segnala inoltre che, a decorrere dallo scorso 4 luglio, è stato vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore – il cui saldo, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina antiriciclaggio, non poteva essere pari o superiore a 1.000 euro – mentre resta ammessa esclusivamente l’emissione di libretti nominativi. I vecchi libretti al portatore dovranno essere estinti entro il 31.12.2018.

La disciplina civilistica delle Srl unipersonali

Una Srl può essere costituita mediante contratto tra più persone, oppure da una sola persona con atto unilaterale. In tale ultimo caso si è soliti definire tale società come Srl unipersonale. Tale tipologia societaria presenta alcune peculiarità in merito alla disciplina dei conferimenti, alla responsabilità dell’unico socio e agli obblighi pubblicitari. Sotto il primo aspetto l’art. 2464, c. 4, cod. civ. stabilisce che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo il socio unico debba versare all’organo amministrativo l’intero ammontare dei conferimenti in denaro. Per quanto concerne il secondo aspetto l’art. 2462, c. 2, cod. civ. prevede che l’unico socio sia responsabile illimitatamente, in solido con coloro che hanno agito, per le operazioni poste in essere prima dell’iscrizione al Registro Imprese della società. Per quanto riguarda gli obblighi pubblicitari l’art. 2470 cod. civ. stabilisce che qualora l’intera partecipazione appartenga ad un solo socio, o qualora muti la persona dell’unico socio, gli amministratori debbano depositare per l’iscrizione al Registro Imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio. Negli atti e nella corrispondenza della Srl unipersonale, ai sensi dell’art. 2250 cod. civ., deve essere indicato che la società ha un unico socio. Tale informazione deve essere riportata anche sul sito internet della società stessa. In caso di omissione è prevista una sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Si segnala inoltre che in caso di insolvenza della società è prevista l’illimitata responsabilità dell’unico socio nel caso in cui non siano stati rispettati gli obblighi in materia di conferimenti, o non siano stati correttamente espletati gli adempimenti pubblicitari sopradescritti.

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Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Limiti alla circolazione delle azioni per atto tra vivi

La partecipazione sociale in una SpA è rappresentata da azioni, che sono un titolo rappresentativo dei diritti e degli obblighi previsti in capo ai soci. La circolazione delle azioni per atto tra vivi può trovare dei limiti nella legge, in specifici accordi tra soci o nello statuto. Con riferimento al codice civile od a leggi speciali si deve tener conto che: prima dell’iscrizione della società nel Registro imprese, le azioni non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari, salvo l’offerta pubblica di sottoscrizione (art. 2331 cod. civ.); nel caso di conferimento in natura, con relazione di stima, non possono esser cedute le azioni relative ai conferimenti in oggetto prima che ne sia stata controllata la valutazione (art. 2343, cod. civ.); nel caso di conferimenti in natura, senza relazione di stima, non possono essere cedute le azioni fino all’iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori, attestante che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo (art. 2343-quater, cod. civ.); le azioni con prestazioni accessorie sono trasferibili solo con il consenso degli amministratori (art. 2345 cod. civ.); le azioni delle società fiduciarie e di revisione, nonché le azioni delle società cooperative, sono intrasferibili senza il consenso dell’organo amministrativo. Vi sono poi i limiti che possono sorgere a seguito di accordi stipulati tra le parti, come ad esempio quelli che tra i patti parasociali vengono definiti “sindacati di blocco”. Lo statuto, ai sensi dell’art. 2355-bis, può prevedere il divieto di trasferimento delle azioni nominative o di quelle per le quali non si è fatto luogo alla emissione di titoli azionari, per un periodo di cinque anni dalla costituzione della società, o da quando viene introdotta tale previsione, legandolo a “particolari condizioni”. Le più importanti tra le “particolari condizioni” per il trasferimento delle azioni sono le clausole di prelazione, le clausole di gradimento e, come sostiene la dottrina prevalente, le clausole di accodamento. Queste ultime, o tag along, sono clausole in forza delle quali il socio che intende vendere le proprie azioni deve garantire l’impegno, da parte del terzo acquirente, all’acquisto di tutte le azioni degli altri soci, alle stesse condizioni economiche. In questo modo il socio di maggioranza viene ad essere limitato nella cessione, ove il terzo non voglia assumersi anche l’obbligo di acquistare tutte le azioni.

La contabilizzazione della destinazione utili per le società di persone

Le società di persone in contabilità ordinaria alla fine del periodo di imposte devono rilevare la determinazione del risultato d’esercizio e la sua destinazione. Nell’ipotesi in cui la società abbia prodotto nel corso dell’anno un utile di esercizio questo andrà rilevato con la seguente scrittura contabile:

Conto economico a Utile d’esercizio

Dopo la rilevazione dell’utile si dovrà procedere alla sua destinazione, che può prevedere la distribuzione integrale ai soci, l’accantonamento totale al patrimonio netto oppure una parte ai soci ed una parte al patrimonio netto. Nel primo caso la scrittura contabile sarà:

Utile dell’esercizio a Banca c/c

Questa operazione è da compiersi a fine anno dopo l’approvazione del rendiconto d’esercizio, ma molto spesso avviene anche nel corso dell’esercizio, qualora i soci decidano di prelevare per se stessi degli acconti su utili in corso di formazione con la seguente scrittura:

Diversi a Banca c/cPrelievi socio APrelievi socio B

Questa pratica però non è supportata dalle norme civilistiche in quanto il 1° comma dell’articolo 2303 cod. civ. stabilisce che “Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti”. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10786/2003, ha però stabilito che anche nelle società di persone trova applicazione il disposto dell’articolo 2262 del cod. civ., secondo cui è possibile erogare acconti sugli utili quando tale facoltà trovi riscontro in apposita clausola inserita nello statuto sociale. Prima della distribuzione degli acconti su utili bisogna quindi verificare che lo statuto contenga l’apposita clausola (fortemente consigliata). La scelta di prelevare utili in corso d’anno deve però trovare riscontro nell’utile effettivamente prodotto. Non deve infatti accadere che gli acconti prelevati superino gli utili prodotti, inquanto questa evenienza comporterebbe l’abbattimento del patrimonio aziendale per distrazione da parte dei soci con ovvie conseguenze, anche di carattere penale, sugli stessi. In questo caso si dovrà procedere alla restituzione delle maggiori somme prelevate. La rilevazione della distribuzione dell’utile conseguito in

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Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

presenza di acconti già erogati, ipotizzando un utile di € 200.000 ed acconti ai due soci per complessivi € 80.000 dovrà essere:

Utile d’esercizio a Diversi 200.000a Prelievi socio A 40.000a Prelievi socio B 40.000a Banca c/c 120.000

Nel caso l’utile non venga distribuito la rilevazione contabile da eseguirsi sarà la seguente:

Utile d’esercizio a Patrimonio netto

L’art. 2262 cod. civ. prevede che “Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto”. Tuttavia il socio può di propria iniziativa rinunciare ad esso; i soci infatti possono decidere di inserire nello statuto una clausola che elimini il diritto all’utile, prevedendo che la distribuzione dipenda da una loro scelta assunta a maggioranza o all’unanimità, come accade per le società di capitali.

Trust e attività fiduciaria

Società devoluta in un trust e “cancellazione della sua cancellazione”

Con un provvedimento del 18 maggio u.s. il Tribunale di Treviso ha disposto, ai sensi dell’art. 2191 del codice civile, la cancellazione di un provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese, di una società che era stata posta in liquidazione ed aveva successivamente conferito l’intero patrimonio aziendale in un trust, autodichiarato, i cui beneficiari degli utili sociali erano gli stessi soci della società. L’art. 2191 citato dispone infatti che se un’iscrizione al Registro delle Imprese è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.Non è dato di conoscere, da quanto pubblicato in merito al provvedimento, quale fosse, nel caso esaminato, il preciso intento di chi ha posto in essere l’inconsueta procedura liquidatoria sopra descritta, ma è presumibile che fosse la volontà di sottrarsi al pagamento dei creditori sociali. Se così è stato, è interessante notare come il rimedio posto in essere a tutela dei creditori non sia stato, in questo caso, una procedura revocatoria e neppure l’applicazione del secondo comma dell’art. 2495 del cod. civ. che prevede che, dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi, bensì, pur l’appunto, la declaratoria ex art. 2191, che di fatto “riavvolge il nastro” degli eventi obbligando i liquidatori a riproporre ed attuare la fase conclusiva della liquidazione secondo un modello più appropriato e corretto.

I trust e la Direttiva antiriciclaggio

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un Decreto Legislativo del Consiglio dei Ministri che, in forza della Legge 12 agosto 2016, n. 170 di attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio, apporta delle rilevanti modifiche al Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, che ha finora regolato la materia.Tra le altre novità la nuova norma dispone che i fiduciari di trust espressi devono ottenere, conservare e comunicare ad una istituenda sezione speciale del Registro delle Imprese i dati relativi ai titolari effettivi dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, secondo quanto disposto all’art. 73 Testo Unico delle Imposte sui Redditi.E’ quindi prevista – e questa è la novità più pregnante – l’istituzione di un Registro Centrale dei Trust, tenuto in un’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese e ciò avverrà sulla base di un emanando Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico. Un elemento sicuramente critico di questa novità saranno i criteri per l’accesso ai dati dell’istituendo Registro, che sembrerebbe consentito, oltre agli Enti preposti ai controlli, anche “ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580”.

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Trust e attività fiduciaria

In buona sostanza l’accesso verrebbe consentito a chiunque, con un’evidente violazione del diritto alla privacy della vita privata dei cittadini. Già la Corte costituzionale francese ha dichiarato l’incostituzionalità di una norma analoga, in quanto contraria al diritto dei cittadini al rispetto della propria vita privata, di cui all’art. 2 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. A propria volta il Regno Unito ha da subito negato il pubblico accesso ai dati del registro dei trust, limitandolo esclusivamente agli enti preposti.

Finanziamenti e contributi

Progetti integrati di filiera – Bando GAL Langhe e Roero

A partire dal 10.07.2017 è possibile per gli imprenditori agricoli professionali, o coltivatori diretti e per le micro imprese presentare la richiesta di contributo al GAL Langhe e Roero al fine di:- migliorare il rendimento globale e della sostenibilità dell’azienda;- trasformare e commercializzare prodotti agricoli;- favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole anche nel campo sociale. Il contributo a fondo perduto può arrivare al 40% (50% per le zone montane) degli interventi siano essi in ambito edilizio-fondiario, sia in investimenti immateriali, quali anche lo sviluppo di piattaforme e-commerce. Le risorse complessive disponibili ammontano a 920.000,00 euro circa.

Contributi per la formazione dei lavoratori per la partecipazione a corsi a Catalogo

Con l’Avviso n. 3/2017 Fondimpresa intende favorire, con la concessione di un contributo aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, la formazione dei lavoratori delle imprese aderenti con la partecipazione a corsi presenti nei Cataloghi qualificati dal Fondo.I finanziamenti dell’Avviso riguardano esclusivamente i Piani formativi presentati sui seguenti ambiti:- Formazione a Catalogo PMI (micro, piccole, medie imprese);- Formazione a Catalogo GI (grandi imprese).I soggetti beneficiari sono:- Singole aziende aderenti a Fondimpresa, che presentano un Piano aziendale che prevede l’utilizzo

esclusivo di voucher formativi per partecipare a corsi presenti in Cataloghi qualificati dal Fondo, compresi quelli di cui sono titolari operatori non aderenti a Fondimpresa.

- Operatori aderenti a Fondimpresa, titolari di un Catalogo qualificato dal Fondo, che presentano Piani interaziendali, in ciascuno dei quali realizzano uno o più corsi presenti nel loro Catalogo qualificato, destinati alla formazione dei lavoratori di due o più imprese aderenti coinvolte.

Nei Piani formativi presentati dalle imprese aderenti, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le voci di spesa per l’erogazione della Formazione e per la gestione del Piano.Le domande devono essere presente entro il 27 ottobre 2017.

Finanziamenti a tasso agevolato a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa

La Legge Regionale 35/08 prevede finanziamenti a tasso agevolato fino al 100% a sostegno delle iniziative di autoimpiego per la creazione d’impresa e l’avvio di lavoro autonomo.Possono presentare domanda per il finanziamento previsto le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, comprese le società a responsabilità limitata semplificata, nella cui composizione siano presenti soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sottoelencate:- inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;- sottoposti a misure restrittive della libertà personale;- occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;- occupati a rischio di disoccupazione;- soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego.Sono considerati ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le spese per i seguenti investimenti:- acquisto di macchinari e attrezzature;

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Finanziamenti e contributi

- acquisto di automezzi connessi e strumentali all’attività aziendale;- opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, nonché spese di progettazione;- acquisto di arredi strumentali;- acquisto di apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;- spese per la realizzazione del logo e/o del sito.

Consulenza del lavoro

Licenziamento disciplinare

Con la sentenza n. 15204/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che le regole dettate dall’art. 7 della L. 300/70 (c.d. Statuto dei lavoratori) in tema di procedimento disciplinare si applicano anche nell’ambito del licenziamento disciplinare del dirigente. Le garanzie dettate dalla norma, infatti, sono espressione di un principio generale di tutela, che trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro subordinato, ivi compreso quello dirigenziale.Ne consegue che il licenziamento disciplinare intimato al dirigente, senza il rispetto delle garanzie procedimentali dettate dallo Statuto dei lavoratori, determina le conseguenze risarcitorie previste dalla contrattazione collettiva per il licenziamento ingiustificato.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Con riferimento alle ragioni che, ex art. 3 della L. 604/66, possono integrare un’ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, si sono delineati in giurisprudenza diversi orientamenti interpretativi, con il contrasto (sul quale sarebbe auspicabile un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) tra:- l’indirizzo, che si va via via consolidando, secondo cui, per procedere al licenziamento, non è necessaria

la sussistenza di situazioni di mercato sfavorevoli o di uno stato di crisi dell’azienda, ma è sufficiente provare l’effettiva riorganizzazione aziendale finalizzata ad un miglioramento dei risultati economici e della produttività (che deve essere genuina e non pretestuosa, pur non essendo sindacabile nel merito dal giudice), a nulla rilevando l’eventuale presenza di utili di bilancio;

- il tradizionale indirizzo, secondo cui, ai fini in esame, è, invece, necessaria la dimostrazione di un’impellente riduzione dei costi per far fronte ad una situazione di grave squilibrio economico-finanziario dell’azienda.

Indennità di disoccupazione per i collaboratori

A decorrere dal primo luglio 2017 diventano operative le misure introdotte dall’art. 7 della L. 81/2017 (c.d. Jobs Act dei lavoratori autonomi), che riguardano l’indennità di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), introdotta in via sperimentale dall’art. 15 del DLgs. 22/2015.In particolare, l’art. 7 del citato provvedimento, introducendo il nuovo comma 15-bis all’art. 15 del DLgs. 22/2015, rende stabile (e non più sperimentale) dal primo luglio 2017 l’ammortizzatore sociale in argomento e lo estende anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, che si vanno così ad aggiungere al novero dei soggetti già beneficiari, ossia i collaboratori coordinati e continuativi (con esclusione di amministratori e sindaci di società), anche a progetto, e gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, con esclusione di pensionati e titolari di partita IVA. Inoltre, con la finalità di adeguare la dotazione finanziaria a tali novità, si prevede un aumento dell’aliquota contributiva in una misura pari allo 0,51%. In pratica, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inps, inclusi coloro che non usufruiscono dell’indennità in argomento, come gli amministratori di società e sindaci, il carico contributivo complessivo sale dal 32,72% al 33,23%.

Diritto alla consultazione dei documenti aziendali da parte del lavoratore

Con la sentenza n. 15966 del 27.6.2017, la Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento ad un caso di licenziamento per giusta causa, affrontando, nel dettaglio, la delicata questione del diritto o meno, in capo al

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Consulenza del lavoro

lavoratore destinatario di un provvedimento disciplinare, di poter consultare i documenti datoriali sui quali si fondano le relative contestazioni.Nel respingere la tesi del lavoratore, i giudici di legittimità osservano che in realtà la norma che regola le contestazioni disciplinari, ossia l’art. 7 della L. 300/70, non prevede un obbligo datoriale, se non su richiesta, in sede di giudizio ordinario, di esibire al dipendente destinatario di una contestazione disciplinare la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati. Tuttavia, si precisa nella sentenza in esame, il datore di lavoro è tenuto ad esibire la documentazione nei limiti in cui l’esame della stessa consenta al lavoratore un’adeguata difesa. Spetterà quindi al lavoratore l’onere di indicare in modo specifico i documenti utili a tale fine.

Obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: estensione ai professionisti associati

Con la sentenza n. 15971del 27.6.2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che i membri di studi professionali associati non sono assoggettati all’obbligo di assicurarsi all’Inail, anche laddove gli stessi professionisti siano legati da un vincolo di dipendenza funzionale.Viene quindi respinto il ricorso dell’Inail avverso una sentenza d’appello con cui era stata respinta la pretesa di un versamento di premi avanzata nei confronti di alcuni professionisti membri di uno studio tecnico di ingegneri e architetti.Nell’occasione, a nulla vale la tesi dell’Istituto assicurativo secondo cui in tale ipotesi poteva configurarsi una società di fatto, con conseguente obbligo per i soci di assicurarsi laddove svolgano un’attività pericolosa (nel caso in esame, la frequentazione di cantieri edili).Per la Suprema Corte, la pretesa dell’Inail è da ritenersi infondata, poiché la tendenza ad estendere l’obbligo assicurativo deve essere effettuata nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti ex DPR 1124/65, le quali non prevedono per le associazioni professionali l’assoggettamento all’obbligo in argomento.Sul punto, si ricorda che anche la Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata in materia (sentenza n. 25/2016), confermando la mancanza dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali in capo ai membri di studi professionali associati, ancorché legati da un vincolo di dipendenza funzionale.

Ferie maturate nel 2015 e non fruite

È scaduto lo scorso 30 giugno il termine entro il quale i datori di lavoro avrebbero dovuto consentire ai propri dipendenti la fruizione di eventuali periodi di ferie maturate nell’anno 2015 e non godute, mentre entro il 21.08.2017 l’azienda dovrà provvedere a versare i contributi sulla retribuzione spettante per tali periodi feriali non goduti.Il mancato rispetto della scadenza sopra indicata determinerà l’applicazione, al datore di lavoro di una sanzione amministrativa pecuniaria che va:- in via generale, da 100 euro a 600 euro;- da un minimo di 400 a un massimo di 1.500 euro, se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori o si è

verificata in almeno due anni;- da 800 euro a 4.500 euro, se la violazione si riferiscaea più di 10 lavoratori, o si è verificata in almeno 4

anni.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 14 giugno 2017, è pari allo 1,223205%.

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Scadenziario mesi di luglio/agosto

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

Scadenza Tributo/Contributo Soggetto obbligato Adempimento

Martedì 25 IvaSoggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie

Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di giugno.

Martedì 25 IvaSoggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie

Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat relativi al trimestre aprile-giugno.

Lunedì 31Imposte dirette, Ivie e Ivafe

Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate

Termine per presentare l’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria internazionale (c.d. “voluntary disclosure estera”).

Lunedì 31 AcciseEsercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi

Termine per presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta in relazione all’applicazione della “carbon tax” o dell’aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre aprile/giugno.

Lunedì 31Imposta di registro

Locatore/locatario

Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio.

Domenica 20Contributi Enasarco

Committenti di agenti e rappresentantiVersamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre aprile-giugno.

Lunedì 21 Iva Soggetti con partita Iva – Regime mensileLiquidazione dell’Iva relativa al mese precedente e versamento dell’Iva a debito.

Lunedì 21 IvaPersone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. “contribuenti minimi”

Versamento dell’Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell’imposta, effettuate nel mese precedente.

Lunedì 21 IvaSoggetti con partita Iva – Regime opzionale trimestrale

Liquidazione dell’Iva relativa al trimestre aprile-giugno e versamento dell’Iva a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

Lunedì 21Addizionale regionale Irpef

Sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento della rata dell’addizionale regionale all’Irpef relativa ai conguaglidi fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Lunedì 21Addizionale comunale Irpef

Sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento della rata dell’addizionale comunale all’Irpef relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Lunedì 21Addizionale comunale Irpef

Sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale Irpef per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Lunedì 21 Premi InailDatori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Termine per effettuare il versamento, con i previsti interessi, dalla terza rata degli importi dovuti a saldo per il 2016 e in acconto per il 2017.

Lunedì 21 Contributi Inps Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Lunedì 21Contributi Inps artigiani e commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell’Inps

Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”) relativa al trimestre aprile-giugno.

Lunedì 21 IrpefSostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Lunedì 21 IrpefSostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR.

Lunedì 21 IrpefSostituti d’imposta che corrispondono provvigioni

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Lunedì 21 IrpefSostituti d’imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.

Venerdì 25 IvaSoggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie

Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di luglio.

Venerdì 25 Contributi Enpaia Datori di lavoro agricoloVersamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.

Mercoledì 30Imposta di registro

Locatore/locatarioRegistrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.

Giovedì 31 Imposta di bolloSoggetti che assolvono l’imposta di bollo in modo virtuale

Termine per il versamento della quarta rata bimestrale. Il versamento deve avvenire con il modello F24.