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European Court of Auditors—Annual reports concerning the financial year 2004

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Gazzetta ufficialedell’Unione europea

ISSN 1725-2466

C 301

48o anno

30 novembre 2005Edizionein lingua italiana Comunicazioni e informazioniNumero d’informazione Sommario Pagina

I Comunicazioni

Corte dei conti — Relazioni annuali sull’esercizio finanziario 2004

2005/C 301/01 Relazione annuale sull’esecuzione del bilancio, corredata delle risposte delle istituzioni . . . . . . . . . . . . . . 3

2005/C 301/02 Relazione annuale sulle attività finanziate dal sesto, settimo, ottavo e nono Fondo europeo disviluppo (FES), corredata delle risposte delle istituzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Prezzo: 46 EURIT

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AVVISO AI LETTORI

1. La Corte dei conti, in qualità di revisore esterno indipendente dell’Unione europea, pubblica ognianno una relazione annuale sull’esecuzione del bilancio ed una relazione annuale sui Fondi europeidi sviluppo (FES). Tali relazioni si inseriscono nel quadro della procedura di discarico che concludela procedura annuale di bilancio.

2. L’articolo 274 del trattato CE attribuisce alla Commissione le competenze e la responsabilità in mate-ria di esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni normative (1) e ai principi della sanagestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanzia-menti siano utilizzati secondo i principi della sana gestione finanziaria. Le spese comunitarie sonosoggette a diversi livelli di controllo all’interno della Commissione e da parte delle amministrazionidegli Stati membri e degli Stati beneficiari. La Corte ha il compito di valutare la gestione finanziariadel sistema nel suo complesso e di contribuire così a migliorare la gestione del bilancio dell’Unioneeuropea.

3. Dall’esercizio finanziario 1994 la Corte è tenuta, a norma del trattato CE, a presentare al Parlamentoeuropeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali delle Comunitàeuropee compilati dalla Commissione sotto la propria responsabilità, nonché la legittimità e la rego-larità delle relative operazioni. Tale dichiarazione, basata su valutazioni specifiche per ciascuno deiprincipali settori dell’attività comunitaria, costituisce la parte centrale della relazione annuale dellaCorte sull’esecuzione del bilancio.

4. Oltre alle relazioni annuali, la Corte pubblica relazioni speciali su temi specifici e formula pareri suproposte di atti legislativi comunitari di carattere finanziario. Tali relazioni e pareri sono pubblicatinella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel sito Internet della Corte www.eca.eu.int. L’allegato IIalla presente relazione contiene un elenco delle relazioni e dei pareri adottati dalla Corte nel corsodell’ultimo quinquennio.

5. I rendiconti finanziari della Corte per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, unitamente alla rela-zione del revisore esterno, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Questa relazioneattesta se i rendiconti finanziari presentino un’immagine fedele della situazione finanziaria e patri-moniale e del risultato economico e riferisce in merito alle procedure amministrative e contabili, allasana gestione finanziaria e al sistema di controllo interno.

6. I Membri della Corte dei conti sono i seguenti: Hubert WEBER (Presidente), Giorgio CLEMENTE,Aunus SALMI, François COLLING, Maarten B. ENGWIRDA, Jean-François BERNICOT, Robert REYN-DERS, Juan Manuel FABRA VALLÉS, Máire GEOGHEGAN-QUINN, Vítor Manuel da SILVA CAL-DEIRA, Lars TOBISSON, Hedda von WEDEL, David BOSTOCK, Morten Louis LEVYSOHN, IoannisSARMAS, Július MOLNÁR, Vojko Anton ANTONČIČ, Gejza HALÁSZ, Jacek UCZKIEWICZ, JosefBONNICI, Irena PETRUŠKEVIČIENĖ, Igors LUDBORŽS, Jan KINŠT, Kersti KALJULAID, Kikis KAZA-MIAS.

(1) Oltre alle decisioni, ai regolamenti del Consiglio e alle direttive in materia di entrate («risorse proprie») e al regolamentofinanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea, esistono regolamenti specifici relativi all’attuazione dellediverse politiche e dei vari strumenti dell’Unione. I Fondi europei di sviluppo dispongono di un proprio corpus norma-tivo.

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CORTE DEI CONTI

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 248, paragrafi 1 e 4, del trattato CE, degli articoli 143 e 181,paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio concernente il regolamento

finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e degli articoli 116 e 135, paragrafo 2,del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al nono Fondo europeo di sviluppo, la Corte

dei conti delle Comunità europee, nella riunione del 28 settembre 2005, ha adottato le sue

RELAZIONI ANNUALI

sull’esercizio finanziario 2004

Le relazioni, corredate delle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte, sono state trasmesse alleautorità competenti per il discarico ed alle altre istituzioni.

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RELAZIONE ANNUALESULL’ESECUZIONE DEL BILANCIO

(2005/C 301/01)

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INDICEPagina

Introduzione generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Capitolo 1 — Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Capitolo 2 — Gestione di bilancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Capitolo 3 — Entrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Capitolo 4 — Politica agricola comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Capitolo 5 — Azioni strutturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Capitolo 6 — Politiche interne, compresa la ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Capitolo 7 — Azioni esterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Capitolo 8 — Strategia di preadesione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Capitolo 9 — Spese amministrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Capitolo 10 — Strumenti finanziari e attività bancarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Allegato I (1) — Informazioni finanziarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III

Allegato II (1) — Relazioni e pareri adottati dalla Corte dei conti a partire dal 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX

(1) Gli allegati relativi alla relazione annuale sull’esecuzione del bilancio si trovano in fondo alla presente pubblicazione.

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INTRODUZIONE GENERALE

0.1. Il presente documento, che copre l’esercizio finanziario2004, comprende la ventottesima relazione annuale della Cortesull’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea e la rela-zione annuale sui Fondi europei di sviluppo. Il documento seguela struttura recentemente adottata per le relazioni annuali: ladichiarazione di affidabilità è presentata nel capitolo 1; le princi-pali osservazioni sulla gestione del bilancio sono esposte nel capi-tolo 2; i capitoli da 3 a 9 concernono le entrate e le attività finan-ziate da diverse aree del bilancio, corrispondenti alle rubrichedelle prospettive finanziarie; il capitolo 10 è dedicato agli stru-menti finanziari e alle attività bancarie. Le risposte della Commis-sione o, all’occorrenza, quelle delle altre istituzioni comunitarie,sono presentate assieme alle relazioni.

0.2. Per quanto riguarda la relazione annuale sull’esecuzione delbilancio generale, i capitoli concernenti le entrate e i principalisettori di spesa contengono fondamentalmente:

— le analisi dettagliate e i risultati dei lavori di audit svolti nelquadro della dichiarazione di affidabilità, sotto forma di valu-tazioni specifiche,

— le risultanze dell’esame dei progressi compiuti nell’attuare leraccomandazioni della Corte e dell’autorità di bilancioespresse a seguito di precedenti audit,

— una sintesi delle relazioni speciali pubblicate dalla Cortedall’ultima relazione annuale.

0.3. Le valutazioni specifiche sono basate sull’esame del funzio-namento dei principali sistemi di supervisione e controllo riguar-danti le entrate e ciascuna area di spesa, nonché sui risultati dellaverifica, da parte della Corte, delle operazioni sottostanti, sullavalutazione delle relazioni annuali di attività e delle dichiarazionidei direttori generali e, ove opportuno, sulle risultanze dei lavoridi altri auditor. La valutazione complessiva di tutti questi elementida parte della Corte costituisce la base della dichiarazione di affi-dabilità espressa nel capitolo 1. Inoltre, gli allegati a ciascuno deicapitoli da 4 a 9 presentano gli elementi utilizzati per monitoraree valutare la gestione finanziaria del bilancio UE.

0.4. Il 2004 è stato caratterizzato dall’adesione, il 1° maggio2004, di dieci nuovi Stati membri, che ha costituito il più grandeampliamento nella storia dell’UE. È proseguito il consolidamentodella riforma della gestione finanziaria della Commissione: per laprima volta, nel 2004, il bilancio è stato interamente stabilito edeseguito in base al sistema di fissazione del bilancio per attività(ABB). Ciò ha comportato una modifica delle modalità di presen-tazione delle informazioni finanziarie, i cui dettagli vengono oraindicati in bilancio per area di attività.

0.5. La Commissione ha continuato i preparativi in vista dell’in-troduzione, a pieno titolo, a decorrere dall’esercizio finanziario2005, della bilità per competenza, che rappresenta una riformasostanziale del modo di tenere la contabilità e di presentare leinformazioni finanziarie. Il capitolo 1 della presente relazione (cfr.paragrafi 1.21-1.45) espone i risultati del lavoro di audit svolto sutale processo (tuttora in corso), in particolare per quanto riguardaun aspetto fondamentale, vale a dire la compilazione dei bilancidi apertura. Dal lavoro della Corte emerge la necessità di ulteriorisforzi, affinché la Commissione possa fornire un’informazionecontabile accurata per la fine dell’esercizio 2005.

0.6. Da quando è stato avviato il processo di riforma nel 2000,la Corte ha constatato un miglioramento nell’organizzazioneinterna della Commissione e nella sua gestione del bilancio comu-nitario. Sono migliorati i controlli espletati dalla Commissionesulle spese che essa gestisce direttamente. Tuttavia, sono ancoranecessari notevoli sforzi, in particolare nelle aree di bilancio sog-gette alla gestione concorrente con gli Stati membri. È indispen-sabile che la Commissione e gli Stati membri lavorino insieme perindividuare eventuali deficienze nella concezione e nel funziona-mento dei vari regimi e che adottino misure correttiveappropriate.

0.7. Nell’aprile 2004, la Corte ha pubblicato il pareren. 2/2004 (1) sul modello di audit unico («single audit») che con-tiene una proposta concernente un quadro di controllo internocomunitario. Il parere si basa sull’esperienza maturata dalla Corte,nel corso degli anni, nel proprio lavoro di audit e, in particolare,sulla constatazione che le carenze individuate nei sistemi di con-trollo interno, a livello sia delle istituzioni europee che degli Statimembri, comportano una significativa incidenza di errori nelleoperazioni sottostanti per gran parte del bilancio. La Corte pro-pone che vengano creati nuovi sistemi di controllo, o sviluppatiquelli esistenti, e che vengano applicati in maniera coordinatapresso la Commissione e gli Stati membri, basandosi su principie norme comuni. I sistemi di controllo, inoltre, dovrebbero essereconcepiti in maniera tale da garantire un giusto equilibrio tra ilcosto dei controlli ed i vantaggi che ne conseguono in termini digestione del rischio di irregolarità.

0.8. La Commissione ha reagito positivamente al parere dellaCorte, e in una comunicazione del giugno 2005 (2) ha propostoun percorso (roadmap) verso un quadro di controllo interno inte-grato. La Commissione riconosce l’importanza fondamentale difornire ai cittadini dell’Unione una garanzia ragionevole riguardoalla legittimità e alla regolarità della gestione dei fondi pubblicieuropei. La definizione di norme e obiettivi chiari per i sistemi dicontrollo interno fornirebbe inoltre alla Corte una base oggettivaper valutarne, attraverso gli audit, la concezione ed il funziona-mento; il lavoro da essa svolto risulterebbe, in tal modo, piùefficace.

(1) GU C 107 del 30.4.2004.(2) COM(2005) 252 def., del 15.6.2005.

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CAPITOLO 1

Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa

INDICE

Paragrafi

Dichiarazione di affidabilità I-VIII

Affidabilità dei conti II-IV

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti V-VIII

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 1.1-1.86

Introduzione 1.1-1.5

Affidabilità dei conti 1.6-1.45

Relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio (entrate e spese) 1.12-1.15

Rendiconti finanziari consolidati 1.16-1.20

Piano d’azione per la modernizzazione del sistema contabile 1.21-1.45

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti 1.46-1.53

L’approccio DAS della Corte 1.46-1.47

I risultati dell’audit DAS 2004 1.48-1.53

Sistema di controllo interno della Commissione 1.54-1.86

Ambito dell’audit 1.54

Posizioni ufficiali della Commissione 1.55-1.70

Progressi compiuti nel rafforzamento del sistema di controllo interno 1.71-1.83

Verso un quadro di controllo interno comunitario 1.84-1.86

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DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ DELLA CORTE DEI CONTI

I. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 248 del trattato, la Corte ha esaminato le relazioni consolidate sull’esecuzionedel bilancio ed i rendiconti finanziari consolidati delle Comunità europee per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 (1). La Corteha svolto l’audit secondo le proprie politiche e norme di controllo, basate sui principi internazionali adattati al contesto comu-nitario. La Corte ha ottenuto in tal modo una base ragionevole per formulare il parere espresso di seguito. Per quanto riguarda leentrate, l’ambito dei lavori di audit della Corte era limitato. Da un lato, infatti, le risorse proprie IVA e RNL si basano su statistichemacroeconomiche i cui dati sottostanti non possono essere verificati direttamente dalla Corte e, dall’altro, gli audit della Cortesulle risorse proprie tradizionali non possono riguardare le importazioni che sono sfuggite alla sorveglianza doganale.

Affidabilità dei conti

II. A parere della Corte, le relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio ed i rendiconti finanziari consolidati delle Comu-nità europee sono stati compilati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ed ai prin-cipi, alle norme e ai metodi contabili illustrati negli allegati ai rendiconti finanziari consolidati (2). Ad eccezione degli effetti del-l’osservazione formulata al paragrafo III, i conti riflettono fedelmente le entrate e le spese delle Comunità per l’esercizio in causa,nonché la loro situazione finanziaria al termine dello stesso.

III. In mancanza di procedure efficaci di controllo interno per le entrate varie e per gli anticipi versati, la Corte non può accer-tare la correttezza e l’esaustività della rilevazione delle operazioni relative alla voce debitori diversi.

IV. Senza rimettere in discussione il parere espresso al paragrafo II, la Corte desidera attirare l’attenzione su quanto segue:

a) come in passato, il sistema contabile utilizzato per la compilazione dei conti 2004 non è stato concepito per garantire larilevazione di tutte le attività e passività;

b) seguendo il piano d’azione per la modernizzazione del sistema contabile delle Comunità europee, la Commissione ha rea-lizzato significativi progressi nell’introduzione per il 2005 della contabilità per competenza. Tuttavia, gli adeguamenti e leconvalide necessarie per garantire la piena attuazione del nuovo impianto di contabilità hanno subito ritardi.

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

V. In base ai risultati dei propri audit, la Corte ritiene che, nei settori in cui sono stati instaurati i sistemi di supervisione e con-trollo che consentono un’adeguata gestione del rischio (e cioè le entrate, gli impegni, le spese amministrative e la strategia di prea-desione), le operazioni su cui si basano i conti annuali consolidati delle Comunità europee siano, complessivamente, legittime eregolari. Inoltre, per quanto riguarda la spesa per la politica agricola comune (PAC), l’audit della Corte evidenzia che il sistemaintegrato di gestione e di controllo (SIGC), ove correttamente applicato, è un sistema di controllo efficace per limitare il rischio dipagamenti irregolari.

VI. Senza rimettere in discussione il parere espresso al paragrafo V, la Corte sottolinea che, nell’ambito della strategia di prea-desione, permangono dei rischi, in diversa misura, a livello degli organismi incaricati dell’esecuzione dei progetti nei paesi can-didati per tutti i programmi e gli strumenti.

(1) Si tratta delle «relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio» e degli «stati finanziari consolidati» che costituiscono il volume I dei conti annualidelle Comunità europee, esercizio 2004.

(2) Cfr. allegato 1, volume I, dei conti definitivi delle Comunità europee, esercizio 2004.

C 301/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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VII. Si richiede un maggiore sforzo per attuare in maniera efficace i sistemi di supervisione e controllo e per colmarne le lacune,al fine di poter controllare meglio i rischi connessi nei seguenti settori, in cui i pagamenti sono ancora inficiati da errori in misurarilevante:

a) nel caso della spesa a titolo della PAC, alcuni elementi ricorrenti rilevati dalla Corte attestano che le spese non soggette alSIGC, o per le quali il SIGC è stato applicato in maniera non adeguata, presentano un livello di rischio più elevato in quantoi sistemi di controllo sono meno efficienti. I controlli successivi al pagamento delle sovvenzioni PAC non coperte dal SIGCnon forniscono una garanzia ragionevole circa il rispetto della normativa comunitaria. La Corte ha concluso che la spesa atitolo della PAC, considerata globalmente, presenta ancora una significativa incidenza di errori;

b) nel caso delle azioni strutturali, la Corte ha rilevato nuovamente delle carenze nei sistemi di gestione e controllo che indi-cano la necessità di miglioramenti, sia pure in misura diversa, per rispondere pienamente ai requisiti della normativa in ter-mini di efficaci controlli quotidiani della gestione e/o di controlli indipendenti a campione delle operazioni per il periodo diprogrammazione 2000-2006. Per entrambi i periodi di programmazione (1994-1999 e 2000-2006), sono stati individuatinumerosi errori, sotto il profilo della legittimità e della regolarità, nelle spese contenute nelle dichiarazioni che determinanoi pagamenti da parte della Commissione;

c) nel caso delle politiche interne, nonostante i progressi compiuti in alcuni ambiti, i risultati degli audit della Corte relativi aisistemi di supervisione e controllo e alle operazioni sottostanti non forniscono garanzie ragionevoli riguardo alla legittimitàe alla regolarità dei pagamenti. Se non verrà modificato il quadro normativo per semplificare i sistemi di rimborso delle spesee per chiarire le procedure e le istruzioni che disciplinano i diversi programmi, è probabile che permanga il rischio di errori;

d) nel caso delle azioni esterne, i miglioramenti dei sistemi di supervisione e controllo della Commissione non hanno ancoraavuto un impatto a livello degli organismi attuatori dei progetti, ove è stato individuato un numero relativamente elevato dierrori a livello dei pagamenti, in termini di frequenza e di incidenza finanziaria, legati all’assenza di una strategia globale inmateria di supervisione, controllo e audit di tali organismi.

VIII. La Corte prende atto dei progressi realizzati dalla Commissione per quanto riguarda la riforma del sistema di controllointerno e dell’impatto positivo di tale riforma sulla legittimità e sulla regolarità della gestione interna delle spese della Commis-sione, anche se permane la necessità di migliorare l’efficacia operativa.

28 settembre 2005

Hubert WEBERPresidente

Corte dei conti europea12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Lussemburgo

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/11

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DIAFFIDABILITÀ

Introduzione

1.1. In virtù dell’articolo 248 del trattato CE, la Corte dei contipresenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazioneconcernente l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolaritàdelle relative operazioni (DAS). Il trattato dà inoltre la facoltà allaCorte di completare questa dichiarazione con valutazioni specifi-che per ciascuno dei principali settori dell’attività comunitaria.

1.2. I lavori attinenti all’affidabilità dei conti delle Comunitàeuropee hanno lo scopo di ottenere elementi probatori sufficientiper poter stabilire in quale misura le entrate, le spese e l’insiemedel patrimonio siano stati registrati correttamente e se i contiannuali riflettano fedelmente la situazione finanziaria a fine eser-cizio (cfr. paragrafi 1.6-1.45).

1.3. I lavori riguardanti la legittimità e la regolarità delle opera-zioni sottostanti sono finalizzati a raccogliere elementi probatorisufficienti, diretti o indiretti, per esprimere un parere sulla con-formità delle operazioni alle disposizioni normative o contrattualiapplicabili e sull’esattezza dei relativi importi (cfr. paragrafi 1.46-1.86) (3).

1.4. Ancora una volta, la Corte ha prestato particolare atten-zione agli sforzi compiuti dalla Commissione per rafforzare ilproprio sistema di controllo interno e al seguito dato ai pianid’azione allegati alle relazioni annuali di attività e alle loro sintesiper l’esercizio 2003 (cfr. paragrafi 1.54-1.86).

1.5. La Corte fornisce inoltre degli indicatori per monitorare iprogressi compiuti nel miglioramento dei controlli interni, siacomplessivamente che per ciascuna area delle entrate e delle spese(cfr. allegati al presente capitolo ed ai capitoli 3-9).

Affidabilità dei conti

1.6. Le osservazioni della Corte vertono sui conti annuali defi-nitivi consolidati relativi all’esercizio finanziario 2004 (4), compi-lati dalla Commissione conformemente alle disposizioni del rego-lamento finanziario del 25 giugno 2002 (5).

(3) Cfr. risoluzione del Parlamento europeo (EP 353.338, paragrafo 35) eraccomandazione del Consiglio (6850/05 BUDGET, pagina 8) suldiscarico per l’esercizio 2003.

(4) I conti comprendono le «relazioni consolidate sull’esecuzione delbilancio», riguardanti le entrate e le spese dell’esercizio, e i «rendicontifinanziari consolidati» sul bilancio finanziario, che presentano l’attivoed il passivo alla chiusura dell’esercizio.

(5) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giu-gno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilan-cio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

C 301/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

1.7. In attesa della piena attuazione, a partire dall’esercizio2005, del piano d’azione per la modernizzazione della contabi-lità (cfr. paragrafi 1.21-1.45) ed in mancanza di un sistema con-tabile adeguato, la preparazione dei rendiconti finanziari di fineesercizio si è ancora ampiamente basata su rilevazioni extracon-tabili. Le informazioni utilizzate a tale fine non sono sempre col-legate alle operazioni di bilancio da cui derivano ed il serviziocontabile centrale non sempre è stato in grado di garantirne l’esat-tezza e l’esaustività (cfr. paragrafo 1.9).

1.7. Il nuovo sistema contabile è stato introdotto nel gennaio 2005.La chiusura dei conti 2004 è stata fatta utilizzando le stesse norme e glistessi sistemi dell’anno precedente, come previsto tanto dal regolamentofinanziario quanto dalla comunicazione dalla Commissione sulla moder-nizzazione del sistema contabile delle Comunità europee [cfr.COM(2002) 755 def. del 17 dicembre 2002].

1.8. Nel 2004, inoltre, il sistema contabile, basato ancora, inlarga misura, su principi della contabilità di cassa, non ha per-messo di operare una distinzione tra spese di funzionamento espese d’investimento, tra pagamenti definitivi e prefinanziamenti,né di determinare l’ammontare dei debiti e dei crediti. Ciò hainciso sul calcolo del risultato economico (cfr. paragrafi 1.17-1.18e 1.28-1.45).

1.8. La distinzione fra spese di funzionamento e spese di investimentocostituisce uno dei miglioramenti derivanti dall’introduzione del nuovosistema contabile. In effetti attualmente il bilancio di apertura 2005viene preparato sulla base di tale distinzione.

1.9. Le riserve formulate nella dichiarazione del direttore gene-rale della DG Bilancio (presentazione inadeguata della situazionepatrimoniale e finanziaria delle Comunità e del FES e problemi disicurezza del sistema contabile (6)) sono confermate dalle consta-tazioni della Corte. Tuttavia, gli sforzi compiuti dalla Commis-sione nel quadro della modernizzazione del sistema contabilehanno già prodotto un miglioramento qualitativo delle informa-zioni fornite.

1.10. La tabella 1.1 illustra il seguito dato alla riserva riguar-dante l’affidabilità dei conti, espressa nella dichiarazione di affi-dabilità per l’esercizio 2003, e ad altre questioni sollevate dallaCorte nella relazione annuale su tale esercizio che, secondo laCommissione, dovrebbero essere regolate nell’ambito dellamodernizzazione dell’impianto contabile comunitario.

1.10. Come indicava la risposta dello scorso anno, e come sottolineala Corte nella sua osservazione, la riserva formulata dalla Corte nel2003 relativa alle entrate e agli anticipi trova risposta nell’introduzionedel nuovo sistema contabile nel 2005. Il nuovo sistema darà rispostaanche ad altri punti di cui alla tabella 1.1.

1.11. Malgrado i progressi constatati, soprattutto per quantoconcerne la presentazione dei conti annuali e la diminuzione delnumero e dell’importanza delle riserve, l’audit della Corte ha evi-denziato alcuni problemi, per lo più già segnalati nelle precedentirelazioni (cfr. paragrafi 1.12-1.20).

(6) Cfr. paragrafo 1.18 della relazione annuale della Corte per il 2003.

1.11. Come osservato dalla Corte, sono stati fatti progressi nella pre-sentazione dei conti annuali. Molte delle osservazioni della Corte, tutta-via, riguardano aspetti che possono essere risolti solo con l’introduzionedella contabilità per competenza e il nuovo sistema contabile nel 2005.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/13

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Tabella1.1—Seguitodatoalleriserveespressenelladichiarazionediaffidabilità(DAS)2003sull’affidabilitàdeicontiesull’impattopotenzialedellamodernizzazione

delsistemacontabilerelativamenteadalcuneosservazioniformulatenellarelazioneannualesull’esercizio2003

Riservedelladichiarazionediaffidabilità2003

Rispostenellarelazioneannualesull’esercizio2003

Evoluzionedellasituazione

Inmancanzadiefficaciproceduredicontrollointernoriguardoalleentrate

varieeaglianticipi,laCortenonpuòaccertarelacorrettezzael’esaustività

dellarilevazionedelleoperazionirelativeallavocedebitoridiversi.

LaCommissionemiglioracostantementeimetodidaessaimpiegatinel

settore,avvalendosideisistemiattualmenteasuadisposizione(…)(ad

esempioriferendoregolarmenteinmeritoagliimportidovutisindalla

metàdel2003).Tuttavia,soltantoconl’introduzionedelnuovosistema

contabilenel2005potrannoessererealizzatimiglioramentisignificativi,

inparticolareinrelazioneallacontabilitàdeipagamentidiprefinanzia-

mento.

LaCommissionehasottolineatochesonostateintrapresediversemisure.

Vieneinviatotrimestralmenteaiserviziordinatoriunquadrostoricodeicre-

ditiedegliordinidiriscossionechecontieneindicatorisullesollecitazionidi

pagamento;nelcorsodellaproceduradiriscossionevièunacooperazione

piùstrettacoiserviziordinatoriegliinteressidimorasugliordinidiriscos-

sionevengonoincassatisistematicamente.Essaprecisainoltrechesta

avviandouninventariodelleoperazionidiprefinanziamentoeche,apartire

dal2005,sarannoapplicateprocedurecontabiliadeguate.Tuttavia,leazioni

intrapresesinoallafinedel2004nonpermettevanoallaCortediconsiderare

chetuttiiproblemifosserostatirisoltiataledata(cfr.paragrafi1.17-1.19).

Aspettipotenzialmenterisoltinelquadrodellamodernizzazionedell’impianto

contabiledelleComunità

Rispostenellarelazioneannualesull’esercizio2003

Impattofuturodellamodernizzazionedell’impiantocontabilecomunitario

Inmancanzadiunsistemacontabileappropriato,lapreparazionedeiren-

dicontifinanziaridifineesercizioèampiamentebasatasurilevazioniextra-

contabilielevalutazioniconsiderateintaleoccasionenonsonosempre

collegateallecorrispettiveoperazionidibilancio.L’attualesistemaconta-

bilenonpermettedioperareunadistinzionetraspesedifunzionamentoe

spesed’investimento,trapagamentidefinitivieprefinanziamenti,nédi

determinarel’ammontaredeidebitiedeicrediti.Ciòincidesulcalcolodel

risultatoeconomico.

LeComunitàeuropee,comelamaggiorpartedelleorganizzazionidelset-

torepubblico,utilizzanounsistemacontabilebasatosullacontabilitàdi

cassa.LaCommissioneèconsapevoledeilimitiditaleapproccioeper

questomotivo,havaratoilprogettodimodernizzazionedelsistemacon-

tabileconconseguentepassaggioallacontabilitàpercompetenza.La

Commissioneintendecompletarel’applicazionedellenormeIPSAS

(normeinternazionalidicontabilitàpubblica)entroil2005.

Adecorreredal10gennaio2005,perilbilanciogeneralevieneutilizzatoil

sistemacontabilecentrale.ApareredellaCommissione,eccettuateledelega-

zioniesterneegliufficistampaaldifuorideiservizicentralicuisonostate

deconcentrateleresponsabilitàfinanziarieecheverrannoprogressivamente

integratinelsistemacentraleapartiredal2005,lacontabilitàgeneraleèora

completamentebasatasuiprincipidellacontabilitàpercompetenza.Lepro-

cedureperlachiusuradeicontieperredigereirendicontifinanziari,relative

all’esercizio2005,devonoessereancoraultimate.

Alcunedifficoltàconnesseallavalutazionedegliimportiindicatiinalcune

vocidelbilanciofinanziarioriguardanoinparticolarelesommedetenute

dagliintermediarifinanziari(chefiguranofrai«debitorivari»),illorotasso

diutilizzazionerealeel’importodeirelativiinteressi,oppurealcuniinve-

stimentieprestitierogatiafrontedistanziamentidibilancio(adesempio

ECIP,EurotechCapital,VentureConsorteJointVentureProgramme).

LaCommissionehagiàsvoltounlavoroefficacenelsettoredegliinter-

mediarifinanziari,mataliproblemipossonoessererisoltidefinitivamente

soltantoconl’introduzionedelnuovosistemacontabilenel2005.Attual-

mente,idativengonodefinitimanualmenteelaCommissionehaconti-

nuatoadesplicareilsuoimpegnopermigliorareleprocedurediregistra-

zionedegliinteressi.Nelquadrodelpassaggioadunacontabilitàper

competenza,vengonoattualmenteriesaminatituttiifascicoliECIPaperti.

Sonostaticompiutinotevolisforziperlarilevazionedegliintermediarifinan-

ziari.Alcunideiproblemimenzionatisonostatitrattatidallenuovenorme

contabili.

Permangonoaltrecarenzeconnesseallapresentazionedeicontiperquanto

riguardatalunespeseagricoleealtrianticipinoneseguitimapresentati

cometali,lapresentazionecomedebitidiimportiapprossimativiche

hannocaratterediaccantonamentoediltrattamentocontabiledeidirittia

pensionecheannullal’effettosulrisultatoeconomico.

Diversiaspettisonostatitrattatinelquadrodelpassaggioallacontabilità

percompetenzanel2005elaCommissione,perevitaremodifichesuc-

cessive,apporteràmodifichesoloaicontidel2005.

Siprevedechel’applicazionedellenormecontabiliadottatedalcontabileil

28dicembre2004permetteràdirisolverelamaggiorpartedellequestioni

sollevate.Tuttavia,secondolaCommissione,l’attualepresentazioneinbilan-

ciodellepensionisaràmantenutasinoall’emissionediunanormaIPSASin

materia.

L’eventualitàdiulteriorirettifichedapartedeiservizidellaCommissioneo

degliStatimembri(cfr.paragrafo1.12)esoprattuttolaloroentitàconti-

nuanoanonesseremenzionateneicontidifineesercizio.Inoltre,altre

incertezzepossonoincideretemporaneamentesuiconti(cfr.para-

grafo1.13).

Icontiannualipresentanonecessariamenteleinformazionifinanziarie

disponibilialmomentodellalorochiusura.L’affidabilitàditaliinforma-

zionipotràsempreessereverificatadairisultatidegliauditincorsoaquel

momentooeffettuatisuccessivamente.Icontipossonoriconosceresola-

menteicreditidariscuotere,allorchélaCommissioneadottadecisionidi

conformitàinbaseaprocedurediliquidazionedeicontiosimili.Nelqua-

drodellamodernizzazionedellacontabilità,laCommissionestadefi-

nendonormeperiltrattamentocontabileditaliimportidarecuperaree

permigliorarelenoteesplicativedeicontiannuali.

Lasituazioneèrimastainvariatapericontirelativiall’esercizio2004esipre-

vedecheverràtrattatanelquadrodellamodernizzazionedelsistema

contabile.

C 301/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio (entratee spese)

Elementi provvisori dell’esecuzione del bilancio

1.12. Malgrado l’osservazione formulata dalla Corte nelle rela-zioni annuali sugli esercizi finanziari 2002 (7) e 2003 (8), nellenote esplicative dei conti di fine esercizio continua a non esseresufficientemente e specificamente menzionata l’eventualità di suc-cessive rettifiche da parte dei servizi della Commissione o degliStati membri (liquidazione dei conti degli organismi pagatori nel-l’ambito del FEAOG-Garanzia, aggiustamento degli importi pre-visionali nel caso della chiusura dei progetti o dei programmi atitolo delle Politiche interne, delle Azioni esterne o dei Fondistrutturali). Inoltre, le note esplicative non forniscono alcuna indi-cazione sull’eventuale entità delle rettifiche (ad esempio, l’impor-tanza totale delle rettifiche effettuate in esercizi precedenti,oppure la misura in cui pagamenti imputati al bilancio comuni-tario potrebbero formare oggetto di future rettifiche).

1.12. I conti definitivi 2004 contengono un’osservazione supplemen-tare secondo cui la maggior parte dei pagamenti effettuati dalla Com-missione durante l’anno sono provvisori e soggetti a condizioni variabili.Grazie alla modernizzazione del sistema contabile, la Commissionedispone di nuovi principi contabili per il trattamento contabile dei recu-peri degli importi versati, che copre anche le note esplicative ai contiannuali. Gli effetti dei nuovi principi si dovrebbero avvertire nei contiannuali 2005.

Per quanto riguarda i pagamenti dei Fondi strutturali, è difficile preve-dere il livello delle correzioni future, in quanto per un ampio numero dicasi singoli esso dipende dall’esito di procedure lunghe e complesse.

Per quanto riguarda le spese agricole, i conti annuali presentano neces-sariamente le informazioni finanziarie note al momento della chiusura.L’affidabilità dell’informazione sarà sempre soggetta agli esiti degli auditin corso al momento o effettuati in seguito. I conti possono riconosceregli importi definitivi da recuperare solo quando la Commissione adottale sue decisioni finali nel quadro della liquidazione dei conti o di proce-dure simili.

La Commissione analizzerà la possibilità di migliorare le informazionisull’impatto finanziario delle correzioni effettuate a proposito degli anniprecedenti.

1.13. Vi sono inoltre incertezze che possono incidere tempora-neamente sui conti come, ad esempio, il parere con riserva o ilparere negativo emesso dagli organismi di certificazione sui contidi 20 organismi pagatori agricoli che gestiscono fondi per unimporto di 11 000 milioni di euro (cfr. paragrafo 4.19) e il rin-vio, da parte della Commissione, della decisione di liquidazionefinanziaria per l’esercizio 2004 (in attesa di ulteriori informazionio del completamento di alcuni lavori di audit) dei conti di orga-nismi pagatori che rappresentano il 9 % delle spese dichiarate atitolo dell’esercizio 2004 (cfr. paragrafo 4.20).

1.13. Come dichiarato al punto 4.19, i pareri con riserva e i parerinegativi sono limitati nella maggior parte dei casi a questioni e misureparticolari, relative ad aspetti specifici delle attività dei 20 organismipagatori interessati. Le spese in questione sono in linea generale limi-tate.

Si noti che il rinvio della decisione di liquidazione dei conti non ha con-seguenze finanziarie per gli Stati membri interessati, né influenzaun’eventuale esclusione di spese del finanziamento comunitario. La Com-missione ha già avviato un procedimento per recuperare eventuali paga-menti indebiti.

Spese imputate a linee di bilancio non corrispondenti

1.14. In base al trattato relativo all’adesione (9), i progetti ISPAnon completamente realizzati alla data dell’adesione sonoconsiderati approvati dal regolamento sul Fondo dicoesione; i pagamenti effettuati a partire da tale data

(7) Paragrafi 1.10-1.11.(8) Paragrafo 1.11.(9) Trattato relativo all’adesione, allegato II, capitolo 15, paragrafo 1, let-tera e) (GU L 236 del 23.9.2003).

1.14. Nel quadro del regolamento finanziario, un pagamento puòessere fatto solo sulla base di una linea di bilancio su cui era statoassunto l’impegno. La denominazione della linea è stata ora modificatain «Chiusura dell’aiuto di preadesione per gli 8 paesi candidati».

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/15

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

(345,5 milioni di euro) ai nuovi Stati membri interessati, conti-nuano invece ad essere eseguiti a fronte degli stanziamenti perl’intervento di preadesione. In base al principio della trasparenzadel bilancio, sarebbe opportuno chiarire la situazione nei rendi-conti finanziari (10).

La Commissione pertanto non effettua più pagamenti a titolo degli stan-ziamenti di preadesione. Come messo in rilievo dalla Corte, la gestionedi tali progetti in linea con le norme del Fondo di coesione era previstadal trattato di adesione.

1.15. Nel quadro della politica agricola comune (11), gli Statimembri hanno la possibilità di ridurre i pagamenti dovuti agliagricoltori in virtù di taluni regimi di aiuto e di finanziare, con ifondi così trattenuti, misure di sviluppo rurale supplementari. Inbase a tale dispositivo (detto di «modulazione») alcune registra-zioni contabili sono state operate su una linea di bilancio, che indefinitiva non sarà quella cui saranno imputate le spese in que-stione (165,2 milioni di euro nel 2004), e spese non ancora soste-nute (263 milioni di euro al 31 dicembre 2004) sono state pre-sentate nei conti come già effettuate [cfr. paragrafi 1.13-1.14 dellarelazione annuale sull’esercizio 2002 e paragrafo 1.10, lettera a),della relazione annuale sull’esercizio 2003].

1.15. Per quanto riguarda la registrazione contabile di 165,2 milionidi euro nel 2004, le modalità di contabilizzazione degli importi tratte-nuti in virtù degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 edell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004, sono fissate in con-formità dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1017/2001 della Com-missione [che modifica l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 296/96].

Per quanto riguarda le spese non ancora sostenute dagli Stati membri(263 milioni di euro nel 2004), questi ultimi possono trattenere unaparte degli aiuti diretti concessi agli agricoltori, sulla base della modu-lazione e della condizionalità ecologica, da utilizzare, nell’ambito di unperiodo prefissato, per misure di accompagnamento dello sviluppo rurale(in applicazione degli articoli da 3 a 5 del regolamento (CE)n. 1259/1999, nonché dell’articolo 153, paragrafo 4, e dell’arti-colo 155 del regolamento (CE) n. 1782/2003). Alla fine del periodogli importi trattenuti e non utilizzati devono essere rimborsati.

Il sistema di modulazione attuale è in fase di eliminazione graduale enon si prevede quindi di modificare l’iscrizione nella «contabilità di bilan-cio» negli anni finali del sistema stesso. È in fase di esame il suo tratta-mento nella contabilità generale nel contesto del passaggio alla «conta-bilità di esercizio» nel 2005.

Rendiconti finanziari consolidati

Bilancio finanziario

Importi dovuti dagli Stati membri

1.16. Per quanto riguarda la contabilità debitori del FEAOG-Garanzia, vari organismi di certificazione hanno formulato riservesulla correttezza e l’esaustività degli importi dovuti alla Commis-sione (665,5 milioni di euro netti al 31 dicembre 2004) [cfr. para-grafo 1.25 della relazione annuale 2002 e paragrafo 1.10, letterad), della relazione annuale 2003].

(10) Articolo 29 del regolamento finanziario.(11) Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio (GU L 160del 26.6.1999, pag. 113) e regolamento (CE) n. 963/2001 della Com-missione (GU L 136 del 18.5.2001, pag. 4).

1.16. L’accantonamento per debiti dubbi continua ad essere basatosulle migliori stime di ogni organismo pagatore coinvolto, come neglianni precedenti. Si ipotizza che gli organismi pagatori siano nella posi-zione migliore per valutare le possibilità di recupero. Negli ultimi annila Commissione ha apportato vari miglioramenti alle procedure conta-bili per i debitori PAC, fra cui la richiesta agli organismi pagatori ditenere registri dei debitori e agli organismi di certificazione di controllareche tali registri siano completi. Gli organismi di certificazione di 86 dei91 organismi pagatori sono in grado di fornire una garanzia sulla cor-rettezza di tali registri.

Circa un terzo dell’importo citato dalla Corte può essere imputato a unsolo organismo pagatore, per il quale è stata avanzata una riserva daparte dell’organismo di certificazione e i conti sono stati disgiunti dallaCommissione.

C 301/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Debitori vari

1.17. La rilevazione dei debitori vari (4 139,8 milioni di euro al31 dicembre 2004) continua a porre problemi (12). Dei paga-menti provvisori continuano ad essere contabilizzati come spesedefinitive e dei crediti da riscuotere non vengono iscritti tempe-stivamente nei conti. Data la mancanza, nei servizi degli ordina-tori, di procedure adeguate per il controllo interno delle entratevarie, la Corte non può ottenere la certezza che la rilevazione deicrediti sia completa ed accurata.

1.17. Come osservato negli anni precedenti, la Commissione accettal’osservazione in questione della Corte, ma fa rilevare che l’introduzionedel nuovo sistema contabile nel 2005 fornirà una risposta ai problemisollevati.

1.18. Inoltre, in mancanza di un sistema contabile appropriato,la Corte non può garantire l’esattezza e l’esaustività degli importiiscritti come detenuti dagli intermediari finanziari (13), per untotale di 1 313,6 milioni di euro (14) al 31 dicembre 2004 [cfr.paragrafo 1.27 della relazione annuale sull’esercizio 2002 e para-grafo 1.10, lettera f), della relazione annuale 2003].

1.18. Il nuovo sistema introdotto nel 2005 e basato sulle norme dellacontabilità per competenza consentirà alla Commissione di controllaremeglio gli importi di prefinanziamento (ad esempio per gli intermediarifinanziari).

1.19. Inoltre, la base su cui la Commissione ha registrato unadiminuzione di valore di 29,6 milioni di euro su anticipi perl’ECIP (13) (European Community Investment Partners), pari a51,5 milioni di euro al 31 dicembre 2004, era incerta, in quantogli elementi costitutivi cui si applica non erano ancora completa-mente individuati, non essendo stato ultimato l’esame dei fasci-coli in sospeso [cfr. paragrafo 1.18 della relazione annuale 2002e paragrafo 1.10, lettera b), della relazione per l’esercizio 2003].

1.19. Nel 2005 è proseguita la revisione dei dossier aperti. Il valoredi 51,5 milioni di euro registrato nel bilancio a fine anno 2004 corri-sponde a 41,2 milioni di euro relativi agli importi di prefinanziamento(strumento 2) più 10,3 milioni di euro su conti aperti da varie istitu-zioni finanziarie partner del programma ECIP. La riduzione di valore di29,6 milioni di euro si applica solo all’importo dei prefinanziamenti. Lariduzione di valore è stata stimata deducendo dal totale l’importo per cuiil recupero è quasi certo (11,5 milioni di euro). L’importo di 10,3 milionidi euro è stato individuato grazie a un esercizio di invio delle domandedi conferma condotto per confermare la situazione relativa agli stru-menti 3 e 4. L’importo sarà trasferito alla Commissione dopo l’invio deinecessari ordini di recupero.

Accantonamento per diritti a pensione

1.20. L’attuale presentazione nel bilancio finanziario dell’accan-tonamento per le pensioni (15) [26 008 milioni di euro al31 dicembre 2004 in base ad una stima attuariale per il perso-nale (25 814 milioni di euro) e per i membri della Commissione,i giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia nonché peri membri della Corte dei conti (194 milioni di euro)] e del creditocorrispondente nei confronti degli Stati membri ha l’effetto diannullare l’impatto sul risultato economico, in quanto nonmostrala variazione, nel corso del 2004, dei diritti pensionistici a caricodelle istituzioni comunitarie [cfr. paragrafi 1.31-1.32 della rela-zione annuale 2002 e paragrafo 1.10, lettera h), della relazioneannuale 2003].

(12) Cfr. paragrafo 1.23, paragrafo 1.10, lettera e), e paragrafi 1.14-1.15delle relazioni annuali della Corte per il 2002 e per il 2003.

(13) Comprese nell’importo per i debitori vari indicato al paragrafo 1.17.(14) Di cui 19,6 milioni di euro di interessi.(15) L’accantonamento per diritti a pensione figura alla voce «accantona-menti per rischi e oneri».

1.20. Come la Commissione aveva specificato nelle risposte precedenti,questo trattamento contabile per le pensioni è in linea con i principi con-tabili adottati dal contabile della Commissione a seguito del dibattito conil comitato delle norme contabili. La questione sarà affrontata nuova-mente quando sarà disponibile una IPSAS sul trattamento delle pen-sioni di organismi del settore pubblico.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/17

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Piano d’azione per la modernizzazione del sistemacontabile

Contesto generale

1.21. Il 17 dicembre 2002 la Commissione ha adottato unpiano d’azione per la modernizzazione del sistema contabile delleComunità europee (16). Il piano risponde a molte osservazioniformulate in precedenza dalla Corte e tiene conto di quantodisposto dal nuovo regolamento finanziario adottato nel giugno2002 (17) che richiede, tra l’altro, l’introduzione della contabilitàper competenza (articolo 125). Tale piano d’azione, che avrebbedovuto essere pienamente operativo a partire dal 1o gennaio2005 (18), comprende due aspetti: uno riguarda l’adozione delnuovo impianto di contabilità (19), l’altro lo sviluppo del sistemainformatico necessario alla sua attuazione (20). Allo scopo di for-nire un supporto al contabile della Commissione, che ha laresponsabilità dell’attuazione del progetto, sono stati costituiti uncomitato di supervisione ed un comitato consultivo delle normecontabili.

Ambito ed approccio dell’audit

1.22. Data l’importanza fondamentale del progetto di moder-nizzazione, la Corte ha avviato un audit, che è ancora in corso,delle diverse fasi di attuazione del progetto della Commissione. LaCorte espone qui di seguito le sue osservazioni preliminari e rife-rirà sulle fasi successive nelle future relazioni annuali.

1.22. Il nuovo sistema contabile è operativo e, dal completamento del-l’audit della Corte nel maggio 2005, la preparazione dei conti annuali2005 (compreso il bilancio di apertura) continua a registrare progressi.

1.23. Nella prima fase, che copre il processo di transizione nelcorso del 2004, la Corte si è concentrata sui seguenti aspetti:

— verifica della compatibilità delle nuove norme ed orienta-menti contabili con le disposizioni del regolamento finanzia-rio e con i principi internazionali di audit (cfr. paragrafi 1.24-1.27),

— identificazione dei dati, di cui non si disponeva in precedenzae che dovevano essere inseriti nel sistema (prefinanziamentoe relative garanzie, fatture/richieste di pagamento, personegiuridiche), mediante una valutazione del sistema e test diconferma (21) (cfr. paragrafi 1.28-1.37),

(16) Comunicazione della Commissione sulla modernizzazione delsistema contabile delle Comunità europee [COM(2002) 755 def. del17.12.2002).

(17) Cfr. anche paragrafo 23 della risoluzione del Parlamento europeo suldiscarico per l’esercizio 2001 (GU L 148 del 16.6.2003).

(18) Sin dall’inizio, si prevedeva tuttavia che la piena integrazione di tuttii sistemi contabili locali avrebbe richiesto più tempo rispetto ai dueanni disponibili dopo l’adozione da parte della Commissione.

(19) Azione 16 «impianto di contabilità» del piano d’azione [COM(2002)426 def. del 24.7.2002].

(20) Azione 17 «sistemi centrali d’informazione finanziaria» del pianod’azione.

(21) In una fase successiva dell’audit verranno effettuati dei test diconvalida.

C 301/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

— valutazione globale da parte del contabile e dei suoi servizidello stato di preparazione dei sistemi locali di gestione finan-ziaria di alcune direzioni generali e servizi che forniscono datiper i conti della Commissione (sistemi locali) per l’introdu-zione dell’ABAC (Accrual Based Accounting, sistema basatosulla contabilità per competenza) (cfr. paragrafi 1.38-1.42).

Nuovo impianto di contabilità

1.24. Il 28 dicembre 2004, il contabile della Commissione haadottato una serie di 15 norme contabili (22), in ottemperanzaall’articolo 133 del regolamento finanziario. Tali norme, cheriguardano gli elementi chiave della contabilità e dell’informativafinanziaria, si basano sulle norme di audit internazionalmenteaccettate per il settore pubblico (23), adattate alle esigenze speci-fiche della Commissione e delle Comunità europee (24). Questenorme sono state poi trasposte nelle modalità di esecuzione ed inun manuale contabile applicabile in tutte le istituzioni ed organi-smi i cui conti devono essere consolidati (25), in tempo utile perla compilazione dei conti dell’esercizio 2005.

1.25. In vista del suo futuro lavoro sul bilancio di apertura perl’esercizio finanziario 2005, che al termine del lavoro di audit(maggio 2005) non era ancora completato, la Corte ha limitatoquesta prima analisi a quattro norme contabili, considerate fon-damentali per la transizione, ossia quelle riguardanti i rendicontifinanziari, le spese e i debiti, il prefinanziamento e gli accantona-menti, le passività e le attività potenziali. Le restanti norme ver-ranno analizzate nelle fasi successive dell’audit.

(22) 1. Contabilità di gruppo, 2. Rendiconti finanziari, 3. Spese e debiti,4. Entrate e crediti, 5. Prefinanziamento, 6. Immobilizzazioni imma-teriali, 7. Immobilizzazioni materiali, 8. Locazioni, 9. Scorte, 10.Accantonamenti, passività e attività potenziali, 11. Attività e passi-vità finanziarie, 12. Prestazioni per i dipendenti, 13. Conversionevalute estere, 14. Risultato economico dell’esercizio, errori fondamen-tali e modifiche dei criteri contabili, 15. Informativa di bilancio sulleoperazioni con parti correlate.

(23) I principi contabili internazionali per il settore pubblico (Internatio-nal Public Sector Accounting Standards, IPSAS) definiti dall’Interna-tional Federation of Accountants (IFAC) o, in loro assenza, i principicontabili internazionali (International Accounting Standards,IAS/International Financial Reporting Standards, IFRS) sanciti dall’or-ganismo internazionale di normalizzazione contabile (InternationalAccounting Standards Board, IASB).

(24) L’articolo 133, paragrafo 2, del regolamento finanziario stabilisce che,in certi casi, le norme contabili applicabili possono discostarsi daquelle internazionalmente riconosciute per il settore pubblico,quando ciò sia giustificato dalla natura particolare delle attività delleComunità.

(25) Cfr. articolo 129 del regolamento finanziario.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/19

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

1.26. Si è constatato che queste quattro norme sono conformi,per tutti gli aspetti significativi, al regolamento finanziario e, nellamisura in cui vengono trattate le stesse materie (26), agli stessiprincipi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS).Tuttavia, a causa della complessità dei diversi settori interessati, laconformità viene in parte ottenuta mantenendo una certa gene-ricità sia nelle norme di base che nel più dettagliato manuale con-tabile, lasciando pertanto l’interpretazione degli elementi speci-fici alla discrezione delle varie direzioni generali (cfr.paragrafo 1.32). Sono inoltre necessari dei chiarimenti per quantoriguarda le garanzie ed il prefinanziamento (cfr. paragrafo 1.33).

1.26. I principi contabili adottati dal contabile della Commissioneerano stati discussi dal comitato delle norme contabili e sono, per natura,generali piuttosto che specifici. Lo stesso vale anche per le regole conta-bili internazionali su cui si basano, ovvero i principi contabili interna-zionali (IAS) / International Financial Reporting Standards (IFRS) e iprincipi contabili internazionali del settore pubblico (IPSAS). Istruzionie orientamenti più dettagliati sono disponibili nel manuale e nelle schedecontabili sull’intranet della Commissione. Le direzioni generali sonoobbligate ad applicare tali principi.

1.27. L’elaborazione e l’approvazione delle istruzioni non eranoancora terminate alla fine del lavoro di audit (maggio 2005): è ilcaso, ad esempio, della procedura di separazione degli esercizi(cut-off), che attualmente è in fase di elaborazione. È importantedefinire a quale esercizio vadano attribuiti gli eventi generatori, inquanto ciò produce effetti diretti sulla contabilizzazione delleoperazioni e sulla presentazione veritiera e corretta della situa-zione finanziaria.

1.27. L’elaborazione di tali istruzioni è un processo continuo che haregistrato grandi progressi dal completamento dell’audit della Corte. Leistruzioni sono state preparate entro i termini previsti. La procedura diseparazione degli esercizi (cut-off) è stata presentata e discussa con idirettori generali alla fine di luglio e all’inizio di agosto. Infine, come pre-visto, le istruzioni relative sono state completate e inviate alle direzionigenerali entro metà agosto. Sono state anche pubblicate sul sito webinterno.

Ulteriori dati necessari per il bilancio di apertura

1.28. Per l’esercizio 2005, la Commissione deve redigere i contiin base alle nuove norme contabili. A tale fine è necessario riela-borare la chiusura dell’esercizio 2004, onde stabilire il bilancio diapertura per il 2005 in base a tali norme. Alcuni dati, necessariper il bilancio di apertura, non figurano nei conti alla fine del2004. Tali dati devono pertanto essere determinati, applicandoprocedure specifiche, e contabilizzati nel 2005.

1.29. Nei paragrafi che seguono vengono trattati gli elementipiù importanti, ovvero: i prefinanziamenti (anticipi), che rappre-sentano un elemento dell’attivo; le fatture/richieste di pagamentonon pagate al 31 dicembre 2004, che costituiscono una passività;le garanzie, che verranno inserite in allegato al bilancio finanzia-rio; e le entità giuridiche, che sono una condizione necessaria pereseguire i pagamenti.

1.30. La Commissione stima a circa 64 000 milioni di eurol’importo dei prefinanziamenti da iscrivere nei conti. Oltre il 90 %di tale importo riguarda cinque direzioni generali: la direzionegenerale della Politica regionale, la direzione generale per l’Occu-pazione, gli affari sociali e le pari opportunità, la direzione gene-rale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, la direzione generaledella Ricerca e l’Ufficio di cooperazione EuropeAid. Si è pertantodeciso di concentrare l’audit dei prefinanziamenti e degli elementiad essi collegati, quali le garanzie, su queste cinque direzioni gene-rali.

(26) Per i prefinanziamenti e le transazioni unilaterali (che non compor-tano, in cambio, beni o servizi) non ancora trattati dagli IPSAS, si ècercato di rispettarne lo spirito.

C 301/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Prefinanziamento

1.31. Non tutti gli aspetti tecnici e concettuali erano già statitrattati al momento della conclusione del lavoro di audit per lapresente relazione annuale (maggio 2005) (cfr. paragrafi 1.25-1.27). Inoltre, gli importi iscritti nel sistema erano provvisori nonessendo ancora stati convalidati dagli ordinatori; di conseguenza,i bilanci di apertura definitivi per l’esercizio finanziario 2005 nonerano ancora disponibili. L’esistenza di bilanci di apertura accu-rati è una condizione indispensabile per compilare dei rendicontifinanziari per l’esercizio 2005 che presentino la situazione inmaniera veritiera e corretta.

1.31. Cfr. risposte 1.26-1.27.

La procedura di elaborazione dei bilanci di apertura dovrebbe essere com-pletata in tempo. Il primo upload di dati nel nuovo sistema è stato effet-tuato nella prima settimana di gennaio. Le direzioni generali hanno veri-ficato e corretto i dati e devono convalidare ufficialmente i bilanci diapertura definitivi.

1.32. Le procedure che riguardano il riconoscimento, l’appura-mento e la valutazione dei prefinanziamenti nella contabilitàgenerale differiscono da una direzione generale all’altra. Ciò puòincidere sull’esposizione e, di conseguenza, sulle informazionifornite sul risultato economico del periodo di riferimento (27).

1.32. I numerosi tipi di condizioni contrattuali diverse richiedono pro-cedure diverse per la liquidazione degli importi di prefinanziamento. Lapresentazione del prefinanziamento negli stati finanziari rifletterà larealtà economica.

Garanzie

1.33. Attualmente, tutte le direzioni generali mantengono legaranzie al loro valore nominale iniziale. Tuttavia, mantenendotale valore, indipendentemente dall’importo che può essere recla-mato qualora si renda necessario fare ricorso a tale garanzia, sisopravvaluta l’importo complessivo coperto dalla garanzia.Sarebbe pertanto necessario fornire ulteriori informazioni nellenote esplicative in merito alle attività e passività potenziali.

1.33. Tutte le garanzie vengono inizialmente registrate a valore nomi-nale. Tale importo verrà ridotto solo se l’ordinatore accetta una riduzionedella garanzia fornita. Tanto il valore della garanzia depositata quantol’importo netto attuale garantito saranno presentati nelle note agli statifinanziari, utilizzando informazioni provenienti dal sistema contabile.

Fatture/richieste di pagamento

1.34. Come nel caso del prefinanziamento (cfr. paragrafo 1.31),alla fine del lavoro di audit per la presente relazione annuale(maggio 2005), gli importi iscritti nel sistema per le fatture/richieste di pagamento erano ancora provvisori.

1.34. Cfr. risposta al punto 1.31.

1.35. L’audit della Corte ha rivelato alcuni rischi connessi aisistemi locali. Si è riscontrato (presso la direzione generale dellaPolitica regionale, ad esempio) che i sistemi locali non vengonoregolarmente riconciliati con l’ABAC per confermare l’avvenutotrasferimento dei dati e che (come nel caso della direzione gene-rale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità)taluni importi sono stati registrati più di una volta e trasmessi alsistema centrale. Sono stati inoltre riscontrati errori derivanti daun’interpretazione errata dei dati, come nel caso della direzionegenerale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità,dove l’importo più elevato, tra quello indicato nella dichiarazionedi spesa e l’impegno ancora da liquidare, è stato considerato comeuna fattura/richiesta di pagamento e registrato nel sistema cen-trale.

(27) In questa fase, la Corte ha imperniato i controlli sul riconoscimento esull’appuramento dei prefinanziamenti in quanto tali. Gli aspetti col-legati, quali la valutazione dei prefinanziamenti non correnti (metodoattuariale), gli interessi generati e la conversione in valuta estera, ver-ranno esaminati in una fase successiva. Inoltre, al momento dell’au-dit, erano ancora in discussione le rettifiche contabili previste perarmonizzare il contenuto di ciò che va considerato come prefinan-ziamento (ad esempio le rettifiche mediante accantonamenti).

1.35. Le discrepanze individuate dalla Corte sono state riesaminatee corrette. Dopo l’audit della Corte ogni direzione generale ha effettuatoriconciliazioni, come richiesto per la convalida dei bilanci di aperturadefinitivi.

Le osservazioni relative alle direzione generale Occupazione, affari socialie pari opportunità riguardano errori corretti nel maggio 2005 e l’ado-zione di una previsione prudente per le dichiarazioni di costi pervenute.Gli sviluppi informatici all’inizio del 2005 hanno interrotto la regolarericonciliazione effettuata dalla direzione generale Politica regionale fra ilsistema locale e ABAC.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/21

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Entità giuridiche

1.36. A decorrere dal 2005, nessuna operazione di bilancio puòessere eseguita se non porta il riferimento di un’entità giuridica,precedentemente registrata e convalidata nel fascicolo delle entitàgiuridiche (FEG). Il FEG è, in generale, un settore a basso rischio,dal momento che qualsiasi errore intervenga in tale ambito bloccai pagamenti. Affinché la procedura di pagamento possa essereriavviata, la registrazione nel FEG deve essere rettificata e conva-lidata.

1.37. Delle cinque direzioni generali e servizi oggetto dell’au-dit, solamente l’Ufficio di cooperazione EuropeAid aveva pro-blemi per quanto riguarda la convalida delle entità giuridichelegati alla natura della sua attività, in quanto non sempre era pos-sibile ottenere la documentazione richiesta (i contraenti, situati intutto il mondo, sono soggetti a ordinamenti giuridici che possonodifferire per quanto riguarda le procedure bancarie, il regime IVA,il registro delle imprese, ecc.).

1.37. Misure specifiche sono state adottate per risolvere i problemi spe-cifici incontrati dalla direzione generale in questione; tali problemi per-tanto non dovrebbero più ripresentarsi.

Convalida dei sistemi locali

1.38. Il contabile deve verificare e convalidare la capacità deisistemi locali di fornire al sistema centrale dati conformi allenuove norme contabili (28). Una volta espletata tale procedura, ilsistema centrale non può più accettare dati forniti da sistemi localinon convalidati.

1.39. La convalida avviene in due fasi. Nella prima, i controlli sisono esclusivamente basati sulle prese di posizione della Commis-sione. Sebbene inizialmente previste per la fine di dicembre 2004,alla fine di febbraio del 2005 erano disponibili solo 40 relazionisingole ed una relazione finale di sintesi.

1.39. La relazione finale è stata adottata a fine febbraio 2005, dopoche la direzione generale Bilancio aveva integrato le osservazioni perve-nute da tutte le direzioni generali. La versione finale includeva una valu-tazione globale dell’esercizio di convalida nel 2004, più singole valuta-zioni per le 40 direzioni generali.

1.40. A seguito dell’esame di tutti i 40 sistemi da parte del con-tabile, sono stati individuati alcuni rischi in cinque (29) di essi,mentre per altri tre (30) è stata rilevata la presenza di gravi pro-blemi. Tuttavia, vista l’impossibilità di apportare modifiche abreve termine, tali sistemi hanno continuato ad essere utilizzatinel 2005.

(28) Ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finan-ziario, il contabile deve «definire e convalidare i sistemi contabili e, senecessario, convalidare i sistemi stabiliti dall’ordinatore e destinati afornire o giustificare informazioni contabili». Il corrispondente arti-colo 57 delle modalità di esecuzione specifica che, «quando sistemi digestione finanziaria definiti dall’ordinatore forniscono dati alla con-tabilità dell’istituzione o quando sono destinati a giustificarne i dati, ilcontabile deve dare il proprio accordo all’introduzione ed alla modi-ficazione degli stessi».

(29) Direzioni generali dell’Informatica, dell’Istruzione e della cultura, pergli Aiuti umanitari, Ufficio di cooperazione EuropeAid e Ufficio diselezione del personale delle Comunità europee.

(30) Direzione generale delle Relazioni esterne, Ufficio di gestione e liqui-dazione dei diritti individuali ed Ufficio delle pubblicazioni ufficialidelle Comunità europee.

1.40. Dato che per cinque sistemi sono stati individuati rischi, le rela-zioni hanno concluso che tali rischi non mettono attualmente in discus-sione la loro capacità di fornire dati per la contabilità dell’istituzione oper dare fondamento ai dati che figurano in tali conti.

Nel quadro del seguito effettuato nel 2005, verrà eseguita un’indagineapprofondita per 13 direzioni generali e uffici, fra cui le direzioni gene-rali citate dalla Corte, nonché cinque direzioni generali più grandi (1).Tale lavoro è già iniziato e proseguirà fino a fine anno. I progetti di rela-zione sulla convalida dei sistemi locali per queste 13 direzioni generaliverranno pubblicati prima della fine del 2005.

(1) Direzioni generali Agricoltura e sviluppo rurale, Occupazione, affari sociali epari opportunità, Politica regionale, Ricerca e Stampa e comunicazione.

C 301/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

1.41. L’attuale procedura di convalida non prevede una proce-dura per informare il contabile delle modifiche apportate aisistemi locali che, ai sensi dell’articolo 61 del regolamento finan-ziario, fanno scattare una nuova convalida.

1.41. La direzione generale Bilancio elaborerà una procedura per lanotifica di modifiche ai sistemi locali entro la fine del 2005, sulla basedell’esperienza acquisita nel corso dell’esercizio di convalida.

1.42. Nella seconda fase della convalida (il cui avvio è previstoancora per il 2005), verranno effettuati dei controlli più appro-fonditi per garantire un sufficiente livello qualitativo dei dati e perconfermare i risultati della prima fase. I requisiti previsti dall’arti-colo 61 del regolamento finanziario risulteranno soddisfatti soloquando il contabile, in base ai risultati di tali controlli, procederàalla definitiva convalida dei sistemi locali.

1.42. Nel corso del 2005 sono previste ulteriori convalide dei sistemilocali. Inizialmente, alle 40 direzioni generali e servizi sono stati inviatiquestionari di seguito individuali e le risposte sono pervenute entro i ter-mini, vale a dire entro fine giugno 2005. È stata compilata una rela-zione di avanzamento che copre 27 direzioni generali per cui non sonostati rilevati problemi significativi. La relazione di avanzamento è statainviata in primo luogo al contabile e verrà messa a disposizione dellaCorte dei conti a tempo debito.

Valutazione dei progressi compiuti

1.43. La modernizzazione del sistema contabile doveva essereprogrammata ed attuata entro i termini fissati dal regolamentofinanziario. L’esperienza di altre pubbliche amministrazioni chehanno intrapreso simili riforme (31) mostra che progetti di taleampiezza sono legati ad una serie di problemi che ne ostacolanoun’agevole attuazione. La Commissione, tenuto conto di ciò, harealizzato significativi progressi nell’introduzione di un sistemabasato sulla contabilità per competenza.

1.44. Tuttavia, come già osservato dalla Corte in precedentirelazioni annuali (32), il calendario degli adeguamenti e delle con-valide necessarie è molto ambizioso. In effetti, il bilancio di aper-tura 2005, inizialmente previsto per la fine del 2004, non eraancora stato pubblicato alla metà del 2005.

1.44. Il progetto di modernizzazione ha rispettato la data prevista delgennaio 2005 per l’introduzione del nuovo sistema: il 1º gennaio 2005la Commissione ha trasferito la presentazione del bilancio UE dalla con-tabilità di cassa a quella per competenza. La Commissione è convinta chei bilanci di apertura verranno formati entro i termini previsti.

1.45. Devono essere realizzati ulteriori progressi, in quanto idati necessari per la formazione del bilancio di apertura 2005 nonsono ancora convalidati dagli ordinatori della Commissione. Leattuali norme, inoltre, non coprono ancora pienamente tutti gliaspetti e le istruzioni non sono interpretate in maniera coerentedai servizi interessati. Il contabile dovrebbe adottare le misurenecessarie per garantire coerenza e uniformità, ai fini della pre-sentazione di informazioni finanziarie in grado di offrire un qua-dro vero e corretto della situazione. Se la Commissione non adot-terà misure tempestive, le carenze individuate dalla Cortepotranno incidere sull’affidabilità dei rendiconti finanziari peril 2005.

(31) Ad esempio presso la sede centrale delle Nazioni Unite o in Francia,Spagna, Svezia e Regno Unito.

(32) Cfr. paragrafo 1.8 della relazione annuale della Corte sull’esercizio2002 e paragrafo 1.25 della relazione annuale 2003.

1.45. Nel 2005 e 2006 si continuerà a sviluppare e perfezionare lacontabilità per competenza. Il progetto di modernizzazione ha raggiuntoin larga misura gli obiettivi fissati per i primi 8 mesi del 2005. Tutti iservizi hanno effettuato investimenti consistenti per preparare le infor-mazioni necessarie per l’apertura di una contabilità per competenza eapportare ai rispettivi sistemi locali gli adeguamenti necessari per con-sentire la corretta contabilizzazione delle operazioni nel nuovo sistema.

Come ha fatto durante tutto il progetto di modernizzazione, la Commis-sione è intenzionata ad adottare le misure necessarie per garantire il com-pletamento del lavoro.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/23

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

L’approccio DAS della Corte

1.46. Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 248, para-grafo 1, del trattato, del cambiamento dell’ambiente di audit (cheè estremamente complesso e profondamente modificato dallariforma finanziaria della Commissione), nonché delle aspettativedegli «utenti» della DAS (ovvero dell’autorità competente per ildiscarico), la Corte ha deciso che il suo parere di audit sarà il risul-tato di un consolidamento delle valutazioni specifiche riguardantile risorse proprie e ciascuno dei sei capitoli operativi delle pro-spettive finanziarie 2000-2006 (33). Tali valutazioni specifiche,che vogliono dare all’autorità competente per il discarico la pos-sibilità di controllare la qualità della gestione dei fondi in ciascunodei principali campi d’intervento della Comunità (34), si basano suelementi probatori provenienti dalle seguenti quattro fonti:

a) valutazione del funzionamento dei sistemi di supervisionee controllo messi a punto sia a livello delle istituzioni comu-nitarie, sia negli Stati membri o nei paesi terzi;

b) test di campioni di operazioni per ogni principale settore,svolgendo i controlli fino al beneficiario finale;

c) analisi delle relazioni annuali di attività e delle dichiarazionidei direttori generali, nonché del procedimento seguito per laloro elaborazione;

d) l’esame, qualora sia possibile, dei lavori di altri revisori indi-pendenti sul procedimento di gestione comunitaria.

1.47. L’obiettivo dell’audit dei sistemi di supervisione e con-trollo è di valutare in quale misura riescano a fronteggiare i rischiattinenti alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sotto-stanti. Il controllo delle operazioni cerca di ottenere elementi pro-batori diretti riguardo alla legittimità e alla regolarità e di fornireindicazioni sull’origine, la frequenza, la natura e l’incidenza deglierrori trovati. I risultati del controllo delle operazioni sono utiliz-zati come integrazione e contributo alle conclusioni sui sistemi.

(33) Agricoltura, azioni strutturali, politiche interne, azioni esterne, ammi-nistrazione e strategia di preadesione.

(34) Per le spese, il regolamento finanziario (articolo 53) distingue, in par-ticolare, i seguenti casi: la Commissione esegue il bilancio in manieracentralizzata (spese amministrative e politiche interne); la gestionedelle operazioni è condivisa con le autorità nazionali degli Stati mem-bri (FEAOG-Garanzia e Fondi strutturali); la Commissione decentra aipaesi beneficiari l’esecuzione di alcuni aspetti delle operazioni, dopoaver svolto un controllo ex ante (strategia di preadesione); e la Com-missione può gestire congiuntamente alcune operazioni con le orga-nizzazioni internazionali (cfr. la relazione annuale della Corte perl’esercizio 2003, paragrafo 1.57).

1.47. La Commissione accoglie con favore la valutazione della Cortequanto alla misura in cui i sistemi di controllo e sorveglianza garanti-scono la gestione del rischio di irregolarità nelle operazioni sottostanti esi sforzerà di migliorarli nei casi in cui la Corte rileva carenze. Analo-gamente, nei casi in cui la verifica delle operazioni da parte della Corteindicherà che i sistemi di sorveglianza e di controllo non funzionanocome previsto, la Commissione si impegnerà per correggere le carenze erecuperare eventuali danni causati al bilancio comunitario.

C 301/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Le informazioni desunte da entrambe le fonti sono poi usate peridentificare le azioni correttive raccomandate. La Corte, in con-formità con le norme internazionali di audit, tiene anche contodelle prese di posizione contenute nelle relazioni annuali di atti-vità e nelle dichiarazioni dei direttori generali ed anche nella lorosintesi che è adottata dalla Commissione. Viene infine esaminatoil lavoro di altri auditor (35) per valutarne la potenziale pertinenzaper le valutazioni specifiche.

I risultati dell’audit DAS 2004

È necessario rendere più efficaci i sistemi di supervisione e controllo

1.48. In generale, le conclusioni che si possono trarre dalle valu-tazioni specifiche per quanto riguarda le diverse fonti DAS sonoampiamente coerenti. Nei settori in cui, secondo l’audit dellaCorte, sono applicati sistemi di supervisione e controllo che per-mettono una gestione adeguata del rischio, il test di convalidadella Corte tende a rilevare solo elementi non significativi perquanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni sot-tostanti; l’esame da parte della Corte delle dichiarazioni dei diret-tori generali e degli ordinatori delegati (36) ha inoltre confermatola mancanza di riserve oppure che sono state emesse solo riservedi lieve entità (cfr. paragrafi 3.52-3.55, 8.31-8.32 e 8.36-8.37,9.13 e 9.26-9.28).

1.49. Nei settori in cui, secondo la valutazione della Corte, sonoapplicati sistemi di supervisione e controllo la cui efficacia nellagestione dei rischi connessi deve essere migliorata, i test di con-valida della Corte palesano di norma errori rilevanti sotto il pro-filo della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti(cfr. paragrafi 4.55-4.62, 5.47-5.50, 6.46 e 7.39-7.40). Successi-vamente all’esame svolto sulle dichiarazioni dei direttori generali,la Corte ha inoltre confermato che sono state emesse importantiriserve oppure che, a suo avviso, avrebbero dovuto esserlo. Ciòdenota che il management stesso deve proseguire gli sforzi intra-presi per garantire un controllo adeguato del rischio riguardantela legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti(cfr. tabella 1.2).

(35) Per «altri auditor» si intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, cuivenga richiesto un parere di audit su operazioni integralmente o par-zialmente finanziate dal bilancio comunitario, ma il cui obbligo nonderivi dalla normativa comunitaria.

(36) Per alcune istituzioni (Corte di giustizia e Comitato delle regioni), laCorte non ha potuto esaminare le relazioni annuali di attività, inquanto non erano state pubblicate prima della conclusione dell’audit(cfr. paragrafo 9.13).

1.49. Come dichiarato nelle risposte ai punti citati dalla Corte, laCommissione ritiene che i direttori generali potessero fornire una garan-zia ragionevole che i sistemi di sorveglianza e di controllo in vigore fos-sero sufficienti per gestire il rischio di errore e irregolarità nelle opera-zioni sottostanti. Quando si concretizzano rischi rilevanti, il bilancio CEè protetto dai recuperi presso i richiedenti coinvolti o, per fondi in gestioneconcorrente, presso lo Stato membro interessato. La Commissione con-tinua a lavorare per migliorare tali sistemi, da ultimo mediante un’ana-lisi degli scarti fra i sistemi attuali e quelli raccomandati dalla Corte nelparere n. 2/2004 e nelle proposte regolamentari per le prospettivefinanziarie 2007-2013.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/25

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Tabella1.2—MonitoraggiodellaCortesulleriserveemessedaidirettorigeneralinel2003e2004perrubricadelleprospettivefinanziarie

Settore

Principaliriservedeidirettorigenerali

2003

2004

Impattodi

queste

principali

riservesulla

garanziadel

direttore

generale

secondola

Corte(1)

Evoluzione(4)

Altrecarenzescaturitedagliaudit

dellaCorte

2003

2004

Contenuto

delle

dichiarazioni

(2)

Evoluzione

(4)

Rilevanzaper

leconclusioni

diauditdella

Corte(3)

Evoluzione

(4)

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Risorse

proprie

—Sorveglianzadell’applicazionedeiregimipreferen-

ziali

×

BA

+/

AA

=A

A+

—ImportazionedirisoBasmati

×

—Carnibovine«Hilton»

××

Politicaagri-

colacomune

—Consigliointernazionaledell’oliod’oliva

×

BB

+

—Insufficienteconsiderazionedeisistemidi

supervisioneecontrolloperalcuneopera-

zionidel2003

×

CB

+C

C+

—SIGCinGrecia

××

—Ambitolimitatodell’azionedimonitoraggio

dellaCommissioneearretratodicontrolli

noncompletatianormadelregolamento

4045/89(cfr.par.4.58)

×

Azionistruttu-

rali

—FEAOG-Orientamento:sistemidigestioneedicon-

trollonegliStatimembri(2000/2006)

××

CB

+

—Rischiconnessiallachiusuradelperiododi

programmazione1994-1999e/ocarenze

rilevantinell’attuazionedelregolamento(CE)

n.2064/97(cfr.par.5.45)

××

CB

+C

C+

—FSE:diversisistemidigestioneedicontrollonegli

Statimembri(2000/2006)

××

—SFOP:sistemidigestioneedicontrollonegliStati

membri(2000/2006)

××

(Italia)

—FESR:sistemidigestioneedicontrollo(2000/2006)

×

(Grecia

eSpagna)

×

(Grecia)

—SistemidigestioneedicontrolloURBANeInterreg

(2000/2006)

×

—Fondodicoesione:sistemidigestioneedicontrollo

(2000/2006)

×

(Grecia,

Spagnae

Portogallo)

×

(Grecia)

C 301/26 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Settore

Principaliriservedeidirettorigenerali

2003

2004

Impattodi

queste

principali

riservesulla

garanziadel

direttore

generale

secondola

Corte(1)

Evoluzione(4)

Altrecarenzescaturitedagliaudit

dellaCorte

2003

2004

Contenuto

delle

dichiarazioni

(2)

Evoluzione

(4)

Rilevanzaper

leconclusioni

diauditdella

Corte(3)

Evoluzione

(4)

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Politiche

interne,

compresala

ricerca

—Controllipreliminarinelquadrodellagestionecen-

tralizzataindiretta(articolo35MERF)

×

BB

=

—Rischiconnessialsuperamentosistematico

deltermineperipagamentinelsettoredella

ricerca

×

BB

+B

B+

—Controlliinloco

××

—Controllipreliminarinelquadrodella

gestionecentralizzataindiretta(articolo35

MERF)(cfr.par.6.39)

×

—Frequenzadeglierrori(ammissibilità)nelledichiara-

zionideicostiriguardantiicontrattidiricerca

××

—Frequenzadeglierrorinelsettoredellasanità

pubblica(cfr.par.6.39)

×

—CarenzenelsistemadigestionedelFondoeuropeo

peririfugiatinelRegnoUnitoeinLussemburgo

×

Azioniesterne

—Partenariatoconunaorganizzazionenongoverna-

tiva

×

BA

+

—Isistemidisupervisioneecontrollosulla

legittimitàeregolaritàdelleoperazionisotto-

stantidegliorganismiincaricatidell’esecu-

zionedevonoessereulteriormentemigliorati

peresserepienamenteoperativi(cfr.

par.7.40)

××

CB

+C

C+

—Mancatorispettodelleprocedurecontrattualipergli

appaltipubblicidapartediunaorganizzazione

umanitaria

×

Strategiadi

preadesione

—ISPA:sistemidigestioneedicontrollo

××

(Romania)

CB

+

—Rischiochedeipaesicandidatinonpossano

assolvereailoroobblighiinmateriadicofi-

nanziamento

×

CB

+C

B+

—Phare:Rischiintrinseciaisistemidecentrati,lacune

nell’auditdeisistemiedelleoperazioni

××

(Romania

eBulgaria)

Speseammini-

strative

—Applicazionedellenormedicontrollointernonelle

delegazionidell’UE

××

AA

=/

BA

+B

A+

Legenda

(1)Impattodiquesteriserveprincipalisulladichiarazionedeldirettoregenerale:

A:garanziaragionevolesenzariserve,oconriservenonsignificative,cheisistemidicontrollointernoassicuranolalegittimitàelaregolaritàdelleoperazionisottostanti.

B:garanziaragionevoleconriservecheisistemidicontrollointernogarantisconolalegittimitàelaregolaritàdelleoperazionisottostanti(erroriinferiorial2%ocarenzedeisistemiilcuiimpattofinanziarioèinferioreal10%delrelativobilancio).

C:nessunagaranzia(errorichesuperanoil2%ocarenzedeisistemiilcuiimpattofinanziariosuperail10%delrelativobilancio).

(2)Contenutodelledichiarazioni:

A:chiaroesenzaambiguità.

B:conimprecisioni.

C:conimprecisionisignificativeoinsufficientementecomprovate(adesempio:negligenzariguardoallaproblematicadellagestioneconcorrente,coperturadell’esercizioprecedente,mancanzadiunaquantificazione,informazioninonutilizzabili).

(3)RilevanzaperleconclusionidiauditdellaCorte:

A:elementiprobantisufficientiperleconclusionidellaCorte.

B:elementiprobantisufficientiperleconclusionidellaCortedoporettifiche.

C:elementiprobantiinsufficientiperleconclusionidellaCorte(acausa,adesempio,diinformazioniinadeguateoinsufficienti).

(4)Evoluzione:

+miglioramento

=stabile

–peggioramento

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/27

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione ritiene che non sia necessario formulare riserve supple-mentari, come affermato nella colonna «Altre carenze individuate dal-l’audit della Corte» della tabella 1.2. Ogni caso riguarda questioni noteal servizio responsabile, riguardo alle quali sono state adottate misurevolte a proteggere il bilancio CE, o che non presentavano rischi finan-ziari di rilievo (cfr. risposte ai punti 4.58, 5.45, 6.39, 7.40).

Per quanto riguarda le valutazioni della Corte nella colonna «Pertinenzarispetto alle conclusioni della Corte» della tabella 1.2, grazie al suolavoro volto a migliorare il contenuto delle dichiarazioni e il monitorag-gio del rispetto delle norme su cui si basano le dichiarazioni, la Com-missione ritiene che le relazioni annuali di attività e le dichiarazioniannuali siano diventate uno strumento di gestione efficace e un indica-tore affidabile dei risultati da essa raggiunti e della sua strategia per farfronte ai rischi individuati, cosicché la Corte può utilizzarle come base perla sua dichiarazione di affidabilità. La Commissione continuerà a for-nire informazioni più dettagliate affinché la Corte possa tenerne in contoin modo ancora più efficace a sostegno di tale dichiarazione.

La Commissione accoglierebbe con favore orientamenti quanto alle infor-mazioni future, necessarie alla Corte per migliorare la valutazione dellapertinenza delle dichiarazioni dei tre settori di bilancio connessi all’agri-coltura, alle azioni strutturali e alle azioni esterne per il 2004.

1.50. Nelle sue relazioni annuali, la Corte ha riconosciuto che,specialmente dopo la pubblicazione nell’aprile 2000 del Librobianco sulla riforma della Commissione (37), sono stati realizzatiprogressi per quanto riguarda la concezione, l’attuazione ed ilfunzionamento dei sistemi di supervisione e controllo, soprat-tutto a livello della Commissione (cfr. paragrafi 1.71-1.83). Taleevoluzione è andata di pari passo con il cambiamento della cul-tura amministrativa in merito all’esecuzione del bilancio dell’UE.Mentre all’inizio l’accento era posto soprattutto sull’esecuzionedel bilancio, in seguito hanno assunto maggiore importanza gliaspetti legati al controllo ed all’audit. Si è inoltre posta maggioreattenzione agli aspetti attinenti alla governance (cfr. para-grafi 1.55-1.70). L’audit della Corte indica tuttavia che sononecessari ulteriori sforzi, pur in misura diversa, per garantire chei sistemi di supervisione e controllo funzionino efficacemente, inparticolare a livello degli Stati membri (cfr. paragrafi 3.54-3.55,4.55-4.62, 5.47-5.50, 6.42-6.45, 7.39-7.40, 8.37 e 9.26-9.28).

(37) Dopo l’invito del Parlamento europeo, nel gennaio 2000, a raziona-lizzare la propria gestione, la Commissione ha presentato, il 5 aprile2000, un Libro bianco intitolato «Riforma della Commissione»[COM(2000) 200].

1.50. La Commissione prende atto della valutazione positiva dellaCorte riguardo ai progressi compiuti dall’inizio della riforma per quantoconcerne i sistemi di controllo e la cultura gestionale.

Essa riconosce che il controllo interno potrà sempre essere migliorato.Questi sforzi supplementari vengono compiuti, come mostrano le rispo-ste della Commissione alle osservazioni della Corte dei conti nei corri-spondenti capitoli della relazione, in particolare mediante azioni volte agarantire la corretta esecuzione dei controlli chiave da parte degli Statimembri.

Attualmente, inoltre, la Commissione dimostra il proprio impegnomediante uno sforzo per rafforzare l’introduzione di un sistema di con-trollo interno integrato, in linea con i principi enunciati dalla Corte nelsuo parere n. 2/2004 in materia di audit unico.

C 301/28 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Per misurare i progressi compiuti è necessario stabilire degli indicatori

1.51. Per poter valutare se i sistemi rafforzati di supervisionee controllo siano in grado di assicurare un’adeguata gestione deirischi, è necessario un accurato monitoraggio. Tale aspettoassume particolare rilevanza se si tiene conto di tutti i significa-tivi sviluppi intervenuti nell’ambiente di audit (in particolare l’al-largamento, le riforme delle politiche, le modifiche delle struttureamministrative).

1.52. La definizione degli indicatori necessari compete airesponsabili della gestione (38). La Commissione deve pertantogarantire che i sistemi di supervisione e controllo forniscanoinformazioni tempestive, accurate e appropriate sulla realizza-zione e sull’effettivo funzionamento dei controlli chiave, nonchésulla frequenza, natura ed incidenza degli errori a livello delle ope-razioni sottostanti che non sono stati evitati, individuati e corretti.La Corte può in seguito valutare ed esprimere un giudizio sul-l’esattezza delle informazioni fornite dalla Commissione e dagliStati membri e misurare i progressi compiuti (39).

1.52. L’elaborazione di indicatori statistici non sarebbe necessaria-mente adeguata al contesto gestionale e di controllo mutevole della Com-missione. Al fine di attuare il percorso verso un quadro di controllo inte-grato [COM(2005) 252/4 del 15 giugno 2005], è stata elaborata unarelazione sulla valutazione degli scarti fra il quadro di controllo internonell’ambito dei servizi della Commissione e i principi di controllo espostinel parere n. 2/2004 della Corte relativo a un quadro di controllo internocomunitario. Si è constatato che i tassi di errore globali stabiliti per lepolitiche non sono sempre significativi, tenuto conto dell’eterogeneità edel carattere pluriennale dei programmi ivi compresi. Appare invece piùappropriato che ogni direzione generale definisca la propria strategia dicontrollo (in particolare ex post), i propri indicatori obiettivo e l’evolu-zione auspicata nel tempo. La Commissione ammette che tale processo,avviato già nel 2003, potrebbe essere maggiormente formalizzato neisuoi servizi.

L’efficacia del controllo interno si basa d’altronde in larga misura suvalutazioni qualitative effettuate mediante strumenti che non possonoessere ridotti a indicatori semplici.

1.53. Gli audit della Corte rivelano tuttavia che la concezione el’utilizzo di tali indicatori da parte della Commissione non èancora sufficiente (40) per misurare in maniera continuativa laqualità dei sistemi di controllo interno e gli aspetti legati alla legit-timità ed alla regolarità delle operazioni sottostanti (cfr. para-grafo 1.61) (41).

(38) Cfr. INTOSAI, Norme di controllo, capitolo 1, paragrafo 1.0.6, let-tera d): «L’istituzione di sistemi adeguati d’informazione (…) e di ste-sura delle relazioni (…) faciliterà la procedura di rendimento dei conti.Gli organi dirigenti sono responsabili dell’esattezza e dell’esaustivitàdella forma e del contenuto delle relazioni finanziarie e di altre infor-mazioni». La Corte ritiene che gli indicatori rientrino nell’ambito del-l’informazione adeguata.

(39) Tale procedimento, che è stato proposto dal Parlamento europeonella risoluzione sul discarico per l’esercizio 2003 (cfr. paragrafi 65e 66), permetterebbe di dare una risposta alle esigenze manifestatedalle autorità competenti per il discarico.

(40) Relazioni annuali della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2002,paragrafi 1.68-1.74, e sull’esercizio 2003, paragrafi 1.85-1.87.

(41) La Corte ha elaborato i propri elementi di monitoraggio sui seguentipunti: attuazione delle azioni del Libro bianco sulla riforma o deipiani d’azione allegati alle sintesi delle relazioni, attuazione dellenorme di controllo interno, seguito dato alle riserve ed osservazioniriguardanti la DAS, seguito dato alle riserve formulate dai direttorigenerali, valutazione dell’attuazione dei controlli chiave, ecc.

1.53. La Commissione dispone già di indicatori di seguito simili aquelli utilizzati dalla Corte (cfr. nota 44): seguito dell’attuazione delleesigenze minime relative alle norme di controllo interno nella relazionegenerale sul controllo interno, seguito delle azioni della riforma e delleriserve dei direttori generali nelle relazioni sullo stato di avanzamentodella riforma e la Sintesi delle relazioni annuali di attività (RAA) eseguito della osservazioni della DAS, in particolare nel quadro delseguito del discarico. Essa riconosce che sarebbe possibile sviluppare ulte-riormente tali indicatori, cosa che propone di fare in particolare nel suoapproccio alla gestione dei rischi.

Nella Sintesi la Commissione si è anche impegnata ad analizzare gliindicatori esistenti, in particolare nel quadro di una revisione pariteticaper «famiglie» volta a esaminare le modalità per fare di questi indicatoristrumenti di gestione maggiormente operativi.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/29

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Sistema di controllo interno della Commissione

Ambito dell’audit

1.54. La Corte ha esaminato il sistema di controllo interno dellaCommissione nei vari ambiti di gestione (cfr. articolo 53 del rego-lamento finanziario), sotto il profilo delle garanzie che esso for-nisce riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sotto-stanti. Da una parte, la Corte ha esaminato in che misura leposizioni assunte ed esposte nelle relazioni annuali di attività enelle dichiarazioni dei direttori generali, nonché nella sintesi sti-lata dalla Commissione, siano confermate dai risultati dell’auditdella Corte e possano essere prese in considerazione, all’occor-renza, ai fini della DAS. Dall’altra, la Corte ha esaminato lo statodell’attuazione degli elementi chiave del sistema di controllointerno della Commissione (norme di controllo interno e piani diazione allegati alle relazioni annuali di attività ed alla loro sintesi)ed ha valutato l’efficacia delle procedure instaurate e degli stru-menti messi a punto.

Posizioni ufficiali della Commissione

Relazione di sintesi per il 2004

1.55. Nella sintesi 2004 delle relazioni annuali di attività (42), laCommissione ha proseguito gli sforzi tesi a migliorare la traspa-renza per quanto attiene all’obbligo di rendere conto della pro-pria gestione, stabilendo azioni adeguate in risposta alle grandiquestioni orizzontali (43).

1.56. La valutazione del sistema di controllo interno della Com-missione esposta nella sintesi concorda in generale con l’analisidella Corte. In alcuni casi, tuttavia, le constatazioni di audit dellaCorte rilevano la necessità di porre in atto ulteriori misure primadi poter definire come «complessivamente soddisfacente» la situa-zione che viene presentata nella sintesi 2004 (modernizzazionedella contabilità, cfr. paragrafi 1.21-1.45; indicatori per misurarei risultati ottenuti, cfr. paragrafi 1.51-1.53; relazioni annuali diattività e dichiarazioni del direttore generale, cfr. paragrafi 1.59-1.70; piani di azione, cfr. paragrafi 1.72-1.74).

(42) Comunicazione della Commissione, Sintesi 2004 [COM(2005) 256del 15.6.2005).

(43) Il nuovo piano d’azione orizzontale prevede 12 misure focalizzate suiseguenti aspetti: questioni inerenti alla governance, gestione per atti-vità, gestione finanziaria e presentazione dei relativi rapporti, risorseumane.

1.56. Nella Sintesi 2004 la Commissione prende atto del fatto chetutti gli ordinatori delegati sono stati in grado di fornire la garanziaragionevole richiesta.

In un processo di costante miglioramento, la Commissione si è fissatauna serie di obiettivi relativi a questioni trasversali essenziali per la qua-lità del lavoro di gestione. In particolare, con un quadro di controllo inte-grato, la certificazione dell’integrità, della coerenza e dell’affidabilità deiconti, nonché con il rafforzamento del processo di presentazione dellerelazioni annuali di attività e un metodo comune di gestione dei rischi,la Commissione si è impegnata a migliorare il proprio funzionamentoin linea con la riforma.

C 301/30 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

1.57. Il Parlamento, nella sua risoluzione sul discarico per l’eser-cizio 2003, aveva invitato la Commissione a trasformare la sin-tesi in una dichiarazione di affidabilità consolidata sull’insiemedella gestione e dei controlli finanziari; la Commissione ha invecespiegato che la relazione di sintesi è un atto con cui essa esercitala propria responsabilità politica, analizzando le relazioni d’atti-vità annuali. La Commissione, adottando l’approccio che prevedeil decentramento delle responsabilità di gestione, non forniscealcuna ulteriore garanzia in quanto ritiene vi provvedano già ledichiarazioni dei direttori generali. La Corte raccomanda che laCommissione si assuma, in quanto istituzione, la responsabilitàdell’esecuzione del bilancio prevista dal trattato (articolo 274),facendo proprie le posizioni degli ordinatori delegati (cfr. rela-zione annuale della Corte sull’esercizio 2003, paragrafi 1.58-1.60).

1.57. Come nel caso degli esercizi precedenti, con l’adozione della Sin-tesi delle relazioni annuali di attività 2004, la Commissione ha fatto unbilancio della gestione dei suoi servizi e ha affrontato le grandi questioniorizzontali da essi sollevate nelle rispettive relazioni annuali di attività.

Esigere una dichiarazione di affidabilità consolidata a livello del collegiosarebbe contrario alla riforma della gestione finanziaria avviata dal2000, che mira a responsabilizzare gli ordinatori delegati. Con la rela-zione di sintesi la Commissione si assume peraltro le proprie responsa-bilità politiche analizzando le relazioni annuali di attività e pronuncian-dosi sulle grandi questioni orizzontali, comprese misure relative aproblemi che devono essere risolti a livello della Commissione.

1.58. La relazione di sintesi introduce un quadro di riferimentoin base al quale la Commissione mira, fra l’altro, ad ottenere dallaCorte, a medio termine, una dichiarazione di affidabilità conte-nente soltanto riserve minori. La Corte osserva che la strategiadella Commissione implica un cambiamento qualitativo, inquanto si perseguono ulteriori miglioramenti, non varando unanuova riforma ma sviluppando appieno il potenziale dei sistemivigenti e concentrandosi sui seguenti aspetti:

a) promuovere la responsabilizzazione, attraverso le garanziefornite dai direttori generali e una contabilità per compe-tenza soggetta al visto del contabile;

b) rendere più efficace la gestione della qualità delle prestazionimediante efficaci sistemi di supervisione e controllo e unasolida gestione quotidiana che includa la gestione dei rischi;

c) aumentare la responsabilità e la capacità di monitorag-gio attraverso un quadro di controllo interno integrato (cfr.paragrafi 1.84-1.86).

Relazioni annuali di attività e dichiarazioni dei direttori generali perl’esercizio 2004

Miglioramento degli orientamenti

1.59. Basandosi sull’esperienza acquisita negli anni precedenti,i servizi centrali della Commissione (segretariato generale, dire-zione generale del Bilancio e direzione generale del Personale edell’amministrazione) hanno predisposto degli orientamenti gene-rali per le relazioni di attività annuali e per le dichiarazioni, chesono stati usati, da una parte, come circolare per l’esercizio2004 (44), ma che possono anche servire, dall’altra, come docu-mento di riferimento per i futuri esercizi finanziari.

(44) Nota ai direttori generali ed ai capiservizio — Circolare sulle relazionidi attività annuali per l’esercizio 2004 [SEC(2004) 1562 del3.12.2004].

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/31

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

1.60. La Corte ha constatato un miglioramento nella qualitàdegli orientamenti rispetto al 2003, in particolare per quantoriguarda i seguenti aspetti connessi alla legittimità e alla regola-rità:

a) integrazione del monitoraggio delle azioni definito nel qua-dro della gestione dei rischi e della valutazione del controllointerno;

b) spiegazioni, per le politiche a gestione concorrente, sui col-legamenti tra i sistemi di cui è responsabile la Commissionee quelli di cui sono responsabili gli Stati membri;

c) per tutti i modelli di gestione, salvo quella centralizzata, indi-viduazione del livello cui sono attribuibili le carenze chehanno formato oggetto di riserve (Commissione e/o terzi);

d) conclusioni sull’impatto complessivo delle riserve sulledichiarazioni.

1.60. La Commissione ritiene che le disposizioni della circolare rela-tive alla parte 3 delle relazioni annuali («management and internal con-trol systems») comportano anche un miglioramento notevole, in quantoriorientano l’analisi dei servizi sui rischi inerenti al loro ambiente digestione e sull’efficacia del sistema di controllo interno, anziché concen-trarsi su una valutazione della sua conformità con le esigenze minimedelle norme di controllo interno. La formulazione delle riserve alla dichia-razione di affidabilità dei direttori generali costituisce quindi la conclu-sione logica del ragionamento sui punti di forza e le carenze del sistemadi controllo interno, garantendo la coerenza fra la relazione annuale, ladichiarazione e le riserve, come richiesto dalla Corte nella sua relazioneannuale 2003.

1.61. Nonostante i progressi riscontrati, sono ancora possibilidei miglioramenti, in particolare riguardo alla presentazione diindicatori legati direttamente alla legittimità ed alla regolarità (cfr.paragrafi 1.51-1.53).

1.61. Benché vigilare sull’attuazione dei sistemi di controllo o deter-minare in che misura essi garantiscano la legittimità e la regolarità delleoperazioni non sia l’unico scopo delle relazioni annuali di attività, laCommissione è disposta a proseguire il rafforzamento dei controlli divigilanza e della gestione dei rischi nelle relazioni annuali di attività.

Cfr. anche le risposte ai punti 1.52 e 1.53.

1.62. Per quanto riguarda la rilevanza delle carenze dei sistemied il loro impatto sulla garanzia ragionevole dei direttori gene-rali, la circolare del 2004 si riferisce ai principi di base già adot-tati nel gennaio 2003 (45). Le difficoltà nell’applicazione dei cri-teri proposti sono state trattate al momento della revisione interpares, che ha analizzato le riserve potenziali dei direttori generalie in particolare:

a) la portata delle riserve e la loro rilevanza e coerenza (46);

(45) Comunicazione della Commissione «Bilancio 2002 dell’attuazionedella gestione per attività in seno alla Commissione, con precisazionirelative alla metodologia di realizzazione delle relazioni annuali d’at-tività» [COM(2003) 28 del 21.1.2003].

(46) Per poter determinare l’effettiva portata delle riserve, viene richiestoai direttori generali di indicare il criterio da essi adottato per definirela soglia di rilevanza. A parte la rilevanza per natura e per contesto,gli orientamenti fissano tale soglia in funzione della dotazione dibilancio dell’attività interessata, ossia al 2 % dell’importo dell’attività[COM(2003) 28 del 21.1.2003]. Come già indicato nella relazioneannuale per l’esercizio 2003 (paragrafi 1.64-1.65), la Corte ritiene chequesto concetto di rilevanza non sia sufficientemente appropriato perindividuare le carenze del sistema. I direttori generali possono disco-starsi da tale criterio, se ritengono che il contesto lo imponga o se lacarenza è intrinsecamente significativa. In questi casi, la scelta di unanuova soglia o di un altro criterio di rilevanza deve essere motivatanella relazione annuale di attività.

1.62-1.63. A seguito della valutazione paritetica delle riserve che pos-sono essere formulate, la Commissione ha cominciato a studiare la pos-sibilità di introdurre un certo grado di modulazione nella determinazionedelle soglie di rilevanza per i vari settori di gestione. Come indicato nellarelazione sulla valutazione degli scarti fra il sistema di controllo nell’am-bito dei servizi della Commissione e i principi in materia di controlloesposti nel parere n. 2/2004 della Corte dei conti, è normale che il tassodi errore accertato presenti fluttuazioni a seconda delle caratteristiche deiprogrammi e anche nel tempo. Tale lavoro è oggetto di una delle misureavviate dalla sintesi (azione 8).

Per le relazioni annuali di attività 2005, la Commissione esaminerà lapossibilità di elaborare un metodo comune che consenta di determinarela soglia di rilevanza delle carenze (sintesi 2004), anche di natura siste-mica, al fine di valutare con maggiore coerenza la loro incidenza sullagaranzia ragionevole per le «famiglie» della gestione concorrente, dellaricerca e delle politiche interne.

C 301/32 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

b) l’impatto delle riserve sulla garanzia ragionevole;

c) il riporto delle riserve e le misure correttive previste.

1.63. La Corte constata che si sono compiuti alcuni progressi,in particolare per quel che riguarda la chiarezza delle riserve ed illoro rapporto con deficienze rilevanti. Tuttavia, non sono stateancora determinate delle soglie di rilevanza comuni a secondadelle diverse aree di bilancio, che tengano conto della natura delleoperazioni interessate e del rischio tollerabile per il settore in que-stione (47). Gli orientamenti definiti per determinare una carenzasignificativa dei sistemi ed il suo potenziale impatto finanziariodevono essere ulteriormente chiariti per poter assicurare un’inter-pretazione uniforme e coerente da parte dei direttori generali.

Le dichiarazioni dei direttori generali

1.64. Nelle dichiarazioni allegate alle rispettive relazioni annualidi attività, i direttori generali affermano che i controlli interniespletati nei loro servizi offrono una garanzia ragionevole dellalegittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. In casodi carenze o irregolarità rilevanti del controllo interno, essi for-mulano delle riserve. Le linee direttrici per le relazioni annuali diattività e la Carta dell’ordinatore delegato precisano che le riservenon devono privare di sostanza la dichiarazione e che, in casiestremi (48), il direttore generale può non essere in grado di for-nire la garanzia richiesta. Per ovviare alle deficienze, vanno ela-borati dei piani di azione corredati delle scadenze previste perl’esecuzione.

1.65. L’esame da parte della Corte delle dichiarazioni dei diret-tori generali conferma un’applicazione eterogenea dei criteri dirilevanza e la difficoltà, per i servizi della Commissione, di poterleutilizzare per formulare riserve, per quanto riguarda in partico-lare le carenze dei sistemi (cfr. paragrafo 1.63). Alcune direzionigenerali, ad esempio, non hanno precisato in maniera adeguata icriteri stabiliti e/o quantificato l’impatto finanziario in manierasoddisfacente (49).

(47) Parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico («sin-gle audit») (e proposta concernente un quadro di controllo internocomunitario).

(48) Ad esempio quando le riserve hanno un impatto significativo sulbilancio della direzione generale.

(49) Ad esempio le direzioni generali Occupazione, affari sociali e pariopportunità, Imprese e industria, Pesca e affari marittimi, Giustizia,libertà e sicurezza, Relazioni esterne, Eurostat e l’Ufficio di gestione eliquidazione dei diritti individuali.

1.65. La Commissione prende atto che la Corte stessa riconosce, alpunto 1.63, i progressi compiuti globalmente in materia di formulazionedelle riserve alla dichiarazione di affidabilità dei direttori generali, unargomento difficile e una pratica ancora recente nella Commissionestessa.

Come indicato all’obiettivo 6 della Sintesi delle relazioni annuali di atti-vità 2004, si continua a lavorare per elaborare un metodo comune alfine di determinare, per «famiglie» di direzioni generali, la rilevanza dellecarenze, anche di natura sistemica, che incidono sulla dichiarazione diaffidabilità dei direttori generali.

Una certa eterogeneità nella valutazione della rilevanza è tuttavia inevi-tabile, tenuto conto delle specificità e del contesto particolare di ciascunsettore e della deconcentrazione delle responsabilità e della relativa atti-vità di comunicazione nel quadro della riforma della Commissione.

Le dichiarazioni devono essere lette insieme alle relazioni annuali di atti-vità, a cui sono allegate e che forniscono informazioni complementari.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/33

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

1.66. Tutti i direttori generali hanno affermato di disporre diuna ragionevole garanzia che le risorse loro assegnate sono statedestinate ai fini previsti e che il controllo interno da essi instau-rato ha garantito la legittimità e la regolarità delle operazioni sot-tostanti. Tuttavia, su 40 dichiarazioni, 18 contengono delleriserve.

1.66. La determinazione dell’impatto delle riserve sull’affidabilitàmigliora con il consolidamento della pratica. In linea di massima i diret-tori generali e i capi servizio hanno giustificato in modo esplicito le inci-denze delle riserve formulate in merito all’affidabilità ragionevole rela-tiva all’impiego delle risorse e alla legittimità e regolarità delle operazioni.Sono giunti tutti alla conclusione di poter garantire l’affidabilità.

1.67. Le riserve principali figurano nella tabella 1.2. La mag-gior parte (26) delle 32 riserve espresse nel 2004 riguardanocarenze già evidenziate per l’esercizio 2003. Ciò conferma che lamaggior parte delle deficienze riscontrate potrà essere eliminatasolamente a medio termine (cfr. paragrafo 1.67 della relazioneannuale della Corte sull’esercizio 2003). La diminuzione delnumero delle riserve (da 49 nel 2003 a 32 (50) nel 2004) è dovutasoprattutto al fatto che i direttori generali hanno migliorato lapresentazione delle dichiarazioni concentrandosi sulle deficienzeche rappresentano rischi rilevanti per la legittimità e la regolaritàdelle operazioni sottostanti.

1.67. Grazie alle misure adottate per migliorare il contenuto delledichiarazioni e il monitoraggio del rispetto delle norme su cui si basanotali dichiarazioni, la Commissione si sta impegnando per fare delledichiarazioni annuali uno strumento di gestione efficace e un indicatoreaffidabile dei risultati raggiunti, nonché della sua strategia per trattare irischi individuati, affinché la Corte possa utilizzarle come base per la suadichiarazione di affidabilità.

Per quanto riguarda l’impatto e la portata delle riserve (cfr. tabella 1.2 epar. 1.49), la Commissione prende atto delle osservazioni della Cortee continuerà a fornire informazioni più dettagliate, affinché quest’ultimapossa tenerne in conto in modo ancora più efficace a sostegno della pro-pria dichiarazione di affidabilità.

1.68. Il miglioramento della situazione (cfr. paragrafi 1.60e 1.63) ha fatto sì che la definizione dell’impatto complessivodelle riserve sulla garanzia fornita nelle dichiarazioni sia general-mente migliorata rispetto all’esercizio 2003. Tuttavia, l’ampiezzadelle riserve formulate da alcune direzioni generali non è semprecompatibile, o sufficientemente giustificata, rispetto alla garanziaespressa (cfr. tabella 1.2 e paragrafi 4.27-4.32, 4.62 e 5.42).

1.68. La Commissione prende atto del fatto che tutti gli ordinatoridelegati sono stati in grado di fornire un’affidabilità ragionevole.

1.69. I lavori della Corte mostrano che i sistemi di supervisionee controllo in diversi settori delle prospettive finanziarie nonhanno ancora raggiunto un livello soddisfacente e che è ancoranecessario un ulteriore sforzo per rafforzarli. Pertanto, alcunecarenze individuate dalla Corte in occasione dei suoi audit avreb-bero dovuto figurare nelle dichiarazioni dei direttori generali(cfr. tabella 1.2 e paragrafi 4.58, 5.46, 6.39 e 7.37).

1.69. Cfr. risposte ai punti 1.49, 4.58, 5.45, 6.39 e 7.37.

L’affidabilità fornita dai direttori generali in un certo anno non si basaesclusivamente sul lavoro di audit eseguito nel corso di tale anno, maanche sull’affidabilità costruita nel corso del lavoro di audit degli anniprecedenti, nel quadro della strategia di audit delle direzioni generali,nonché sull’affidabilità fornita dal lavoro di audit degli Stati membri.

1.70. Grazie alla maggiore precisione degli orientamenti e allarevisione paritetica, si osserva un miglioramento delle relazioni diattività annuali e delle dichiarazioni dei direttori generali. La Corteritiene tuttavia che, considerate le difficoltà che presenta l’appli-cazione di alcuni principi metodologici, esse rappresentinoancora una fonte limitata ai fini della propria dichiarazione di affi-dabilità.

(50) La variazione del numero delle riserve tra il 2003 ed il 2004 (– 17) èil risultato di 6 nuove riserve e della soppressione di 23 riserve del-l’esercizio 2003.

1.70. La Commissione ritiene che le relazioni annuali di attività e ledichiarazioni costituiscano già oggi (e ancora di più lo saranno in futuro)una fonte di garanzia solida e uno strumento di gestione efficace, checonsentono in particolare di portare alla luce le debolezze rilevate e diporvi efficacemente rimedio. Essa ritiene che nel 2004 siano stati appor-tati miglioramenti notevoli a tali relazioni e alle dichiarazioni che leaccompagnano. Cfr. risposta al punto 1.49.

Come indicato nella Sintesi, la Commissione continua anche a raffor-zare la coerenza nell’applicazione, da parte dei servizi, degli orientamentida essa pubblicati. Il percorso verso un quadro di controllo integrato[COM(2005) 252/4 del 15 giugno 2005] e il relativo impegno adot-tato da tutti gli operatori finanziari interessati contribuiranno anche afornire alla Corte dei conti una base più solida per elaborare la sua valu-tazione.

C 301/34 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Progressi compiuti nel rafforzamento del sistema dicontrollo interno

Un quadro d’insieme sullo stato del controllo interno

1.71. La direzione generale del Bilancio ha presentato, per ilsecondo anno, una relazione che fornisce un quadro d’insiemesullo stato del controllo interno presso le direzioni generali ed iservizi della Commissione nel 2004 (51). Tale relazione stila unbilancio dei significativi progressi conseguiti nell’attuazione delcontrollo interno dalla pubblicazione del Libro bianco nel marzo2000, pur riconoscendo la necessità di ulteriori sforzi per favo-rire la transizione dalla semplice conformità ad un approcciobasato sull’efficacia. I settori individuati sono il rafforzamento delmonitoraggio sull’efficacia del controllo interno delle direzionigenerali, il potenziamento delle procedure di supervisione dellagestione finanziaria, il rafforzamento della gestione dei rischi,l’esame e la semplificazione dei contratti e delle sovvenzioni d’im-porto modesto e la creazione di un quadro di controllo internointegrato. La Corte ritiene che il quadro d’insieme sul sistema dicontrollo interno della Commissione presenti in maniera equili-brata i progressi realizzati ed i settori che richiedono di esseremigliorati.

Piani d’azione

Situazione generale per quanto riguarda l’attuazione

1.72. La Corte ha esaminato i progressi nell’attuazione dellemisure, previste nel piano d’azione consolidato allegato alla rela-zione di sintesi 2003, aventi un legame diretto con la legittimitàe la regolarità (52), e delle azioni orizzontali, indicate nella tabella1.3 della sua relazione annuale 2003, che non sono trattate nellasintesi (53).

(51) Azione 13 della sintesi 2001.(52) Azioni della sintesi 2002: 5.4.5 «Esame delle norme di controllointerno», 3.3.2 «Comunicazione», 5.4.1 «Controlli interni nelle dele-gazioni», 3.3.2 «Valutazione del rischio da parte della direzione», 5.4.6«Seguito dato dai servizi», 5.3.3A «Gestione concorrente», 5.3.3B«Audit nella gestione concorrente», 5.3.4 «Cofinanziamento», 5.3.2A«Recupero», 5.3.7 «Quadro contabile», 3.3.2-3.3.3 «Coordinamentodella comunità di audit della Commissione e comitato di vigilanza perl’audit: quadro degli audit» e 3.3.3 «Metodologia di audit». Azioni dellasintesi 2001: 2 «Valutazione del processo di deconcentrazione» e 7«Interoperabilità». Azioni 11 e 74 «Creazione di una banca dati per leentità giuridiche e di una banca dati per i contratti» del Libro bianco.

(53) Azione 4.4 «Metodologia delle relazioni di attività annuali» della sin-tesi 2002; azioni 87 «Esame dei progressi compiuti dai servizi dellaCommissione nel processo di riforma», 93 «Migliorare il coordina-mento tra l’OLAF e gli altri servizi» e 94 «Gestione dei contratti e legi-slazione a prova di frode» del Libro bianco.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/35

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

1.73. La supervisione dell’attuazione dei piani d’azione orizzon-tali (ed anche dei piani d’azione specifici e delle raccomandazionidegli audit) è stata integrata in modo soddisfacente nell’ambientedi lavoro della Commissione, in particolare mediante la gestioneper attività delle direzioni generali (piani di gestione annuali erelazioni annuali di attività).

1.74. La tabella 1.3 fornisce un quadro d’insieme sullo stato diattuazione delle 19 azioni esaminate dalla Corte. Alla fine del-l’esercizio finanziario, nel caso di sei azioni che sono in principioconcluse, si rende necessario un ulteriore sforzo per conseguirel’obiettivo perseguito o per introdurre taluni miglioramenti (54).Alla fine del 2004, cinque azioni erano ancora in fase di attua-zione (55).

1.74. La Commissione ritiene che la maggior parte delle azioni citatedalla Corte siano state nel frattempo completate. Il seguito delle azioniche non sono state completate è stato integrato nella serie di obiettivi acarattere pluriennale fissati nella Sintesi 2004 che riguardano questionitrasversali essenziali per la qualità del lavoro di gestione.

Rafforzamento della funzione di audit interno

1.75. Nell’ambito dell’azione 87 del Libro bianco, era stato chie-sto al servizio di audit interno (IAS) di esaminare i miglioramentidel sistema di controllo interno della Commissione e di effettuareun ciclo completo di audit dei sistemi di gestione e di controllopresso tutte le direzioni generali. Il lavoro su tale azione è statoampiamente eseguito nell’arco di due anni. I risultati dell’audit,presentati in varie relazioni (56) (punti di forza e risultati ottenuti,ma anche settori che richiedono miglioramenti), sono equilibratie confermano, nel complesso, i risultati dell’audit della Corte.

1.76. La Commissione, al fine di rafforzare i rapporti tra lo IASe strutture di audit interno (Internal Audit Capacity, IAC) createpresso tutte le direzioni generali, nel febbraio 2004 (57) ha chie-sto che queste ultime inviino obbligatoriamente le loro relazionifinali allo IAS, il quale deve, a sua volta, stendere una relazionesemestrale che ne sintetizzi le osservazioni chiave. Si compionoinoltre sforzi per coordinare i programmi di lavoro e per armo-nizzare le metodologie di audit e le strutture delle relazioni. Nel2004 sono stati svolti i primi audit comuni. La Corte ritiene chetali passi contribuiranno a rafforzare la funzione di audit internonell’ambito della Commissione.

(54) Controlli interni nelle delegazioni (azione 5.4.1 della sintesi 2002);gestione concorrente e audit nel quadro della gestione concorrente(azioni 5.3.3A e 5.3.3B della sintesi 2002); cofinanziamento (azione5.3.4 della sintesi 2002); interoperabilità (azione 7 della sintesi 2001);metodologia delle relazioni di attività annuali (azione 4.4 della sintesi2002).

(55) Valutazione del processo di deconcentrazione (azione 2 della sintesi2001), valutazione del rischio da parte della direzione (azione 3.3.2della sintesi 2002), taluni aspetti legati all’affidabilità dei conti (recu-peri, impianto di contabilità e creazione di una banca dati per le entitàgiuridiche e di una banca dati per i contratti (azioni 5.3.2A e 5.3.7della sintesi 2002, azioni 11 e 74 del Libro bianco).

(56) Relazione annuale di revisione contabile interna per il 2003, a normadell’articolo 86, paragrafo 3, del regolamento finanziario, relazionesul completamento dell’azione 87 e relazione sulle direzioni generaliconnesse alla DG Relazioni esterne.

(57) Comunicazione della Commissione «Completare il mandato diriforma: relazione sullo stato d’avanzamento e misure da attuare nel2004» [COM(2004) 93 del 10.2.2004].

C 301/36 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Tabella1.3—AnalisidellaCortesull’attuazionedelleprincipaliazioniorizzontalinonancorachiuseal31dicembre2004

Settore

Azione

Tipodimisura

Fontedelpianod’azione

Diagnosi/Misuredaintraprendere

Azioniesterne

«Controlliinterninelle

delegazioni»

Controlliinterni

Sintesi2002(5.4.1)

Azioneultimata/attuazioneincorso—miglioramentipossibili

Sirichiedonoulteriorisforzineiprossimianniperrafforzarelaconformitàel’effi-

caciadeisistemidicontrollointernoalivellodelledelegazioni[cfr.paragrafo7.41,

letterac)].

«Valutazionedelprocessodi

deconcentrazione»

Questionipolitiche

trasversali

Sintesi2001(2)

Azioneincorso

Ènecessarioeffettuareunmonitoraggioneiprossimianni(cfr.para-

grafi7.48—7.51).

Gestioneconcorrente(azioni

strutturali)

«Gestioneconcorrente»

Gestionefinanziaria

Sintesi2002(5.3.3A)

Azioneultimata/attuazioneincorso—miglioramentipossibili

Sirichiedeunmonitoraggionel2005perchiariremeglioleresponsabilitàdegli

StatimembriedellaCommissioneneivariambitidigestione(cfr.paragrafo5.7).

«Auditnelquadrodella

gestioneconcorrente»

Audit

Sintesi2002(5.3.3B)

Azioneultimata/attuazioneincorso—miglioramentipossibili

Peril2005edil2006sonoprevistiunrafforzamentodellametodologiaelosvi-

luppodelconcettodiauditunico(cfr.paragrafo5.54).

Politicheinterne(compresala

ricerca)

«Cofinanziamento»

Gestionefinanziaria

Sintesi2002(5.3.4)

Azioneultimata/attuazioneincorso—miglioramentipossibili

Occorreintrodurrenelregolamentofinanziarioilconcettodiforfetizzazioneper

alcunecategoriedispesa(cfr.paragrafo6.47).

Questioniorizzontalidel

controllointerno

«Metodologiadellerelazioni

annualidiattività»

Metodologiadellerelazioni

annualidiattività

Sintesi2002(4.4)

Azioneultimata/attuazioneincorso—miglioramentipossibili

Sirichiedonoulteriorisforziperleseguentiquestioni:sogliedirilevanza(cfr.para-

grafo1.63),impattodelleriservesullagaranziaragionevole(cfr.paragrafo1.68)ed

indicatori(cfr.paragrafo1.61).

«Valutazionedelrischioda

partedelladirezione»

Gestioneper

attività/pianificazionee

programmazionestrategiche

Sintesi2002(3.3.2)

Azioneincorso

Sirichiedonoulteriorisforzineiprossimianni(cfr.paragrafi1.78-1.79).

Questioniorizzontalidei

sistemicontabilied

informatici

«Interoperabilità»

Attuazionedellariforma

Sintesi2001(7)

Azioneultimata/attuazioneincorso—miglioramentipossibili

Occorronoulteriorisforzineiprossimianni(dapartedelladirezionegeneraledel-

l’Informaticadinuovacreazione).

«Riscossione»

Gestionefinanziaria

Sintesi2002(5.3.2A)

Azioneincorso

Perquelcheriguardalariscossione,lapresentazionedispecificiindicatoridiper-

formancenonèancoraobbligatoria(cfr.paragrafo1.61).

«Impiantodicontabilità»

Gestionefinanziaria

Sintesi2002(5.3.7)

Azioneincorso

Sirichiedonoulteriorisforzi(cfr.paragrafi1.21-1.45).

«Creazionediunabancadati

perleentitàgiuridicheeperi

contratti»

CapitoloII«Unastruttura

amministrativafondatasu

unaculturadiservizio»

ecapitoloV«Audit,gestione

econtrollofinanziari»

Librobianco(11e74)

Azioneincorso

Sirichiedonoulteriorisforzi(cfr.paragrafi1.21-1.45).

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/37

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

1.77. La Corte invita inoltre la Commissione a considerare lapossibilità di realizzare sinergie tra IAS e IAC, mediante la realiz-zazione di una struttura logica a catena (58) nell’ambito della fun-zione di audit interno della Commissione, di modo che il serviziodi audit interno possa tenere conto del lavoro svolto dalle IAC.

1.77. La Commissione condivide la preoccupazione della Corte quantoal massimo sfruttamento delle sinergie fra i vari organismi di auditinterno della Commissione.

La Commissione sta già adottando misure al riguardo: la struttura diinformazione e rendicontazione più precisa e il quadro di rendicontazionecomune istituiti nella primavera 2005, che coprono in particolare lavalutazione delle osservazioni e raccomandazioni di audit, sono misureimportanti per rafforzare l’efficacia della funzione di audit interno allaCommissione nel suo complesso. I programmi di lavoro del servizio diaudit interno (SAI) e delle strutture di audit interno (IAC) sono in fasedi coordinamento, al fine di evitare sovrapposizioni e tale coordinamentodella pianificazione dell’audit sarà potenziata nel prossimo periodo diprogrammazione. Sono stati condotti audit congiunti SAI e IAC.

Il SAI ha avviato una valutazione della qualità delle IAC, che è iniziatacon un esercizio di autovalutazione nel 2005 e condurrà a una valuta-zione da parte del SAI nel 2006. L’obiettivo non è solo garantire ladisponibilità di servizi di audit interno della qualità per le direzioni gene-rali, ma anche fissare una base obiettiva per consentire ad altri revisoridi basarsi sul lavoro di audit svolto ad altri livelli.

Valutazione dei rischi

1.78. L’azione 3.3.2 («Valutazione del rischio da parte della dire-zione») della sintesi 2002 afferma che la gestione dei rischi divieneuno strumento operativo e strategico per decidere la dotazione dirisorse finanziarie ed umane nei servizi della Commissione. A talefine, il servizio finanziario centrale (SFC) della direzione generaledel Bilancio ha avviato, nel 2004, un progetto pilota presso settedirezioni generali per testare la versione preliminare del quadroper la gestione dei rischi e del corrispondente manuale per l’at-tuazione, preparando, in parallelo, la procedura di pianificazionedell’attività e definendone i principali obiettivi per il 2005.

1.79. Nonostante i risultati possano ritenersi generalmentepositivi, occorrono ulteriori sforzi per definire elementi e stru-menti metodologici per l’analisi e la gestione dei rischi chepermettano di realizzare un solido quadro strutturale da applicareefficacemente presso tutti i servizi della Commissione. Unapposito comitato direttivo interservizi segue la realiz-

(58) Parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico («sin-gle audit») (e proposta concernente un quadro di controllo internocomunitario), paragrafo V.

1.79. La Commissione conviene sul fatto che sono necessari ulteriorisforzi e che le osservazioni della Corte riflettono correttamente il pianod’azione della Commissione.

C 301/38 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

zazione di tale quadro comune che dovrebbe essere adottato dallaCommissione nella seconda metà del 2005 per essere utilizzatonella preparazione del ciclo di pianificazione e programmazionestrategica (PPS) 2006. Su tale base, degli adeguati piani annuali digestione dovrebbero consentire alle direzioni generali di ridurre irischi ritenuti inaccettabili, ma che non possono essere evitati otrasferiti.

Norme di controllo interno

1.80. La Corte ha analizzato l’applicazione delle norme di con-trollo interno (59) da parte di 14 direzioni generali della Commis-sione (60). L’obiettivo non era solamente di misurarne lo stato diapplicazione, ma anche di valutarne l’effettivo funzionamento perquanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni sot-tostanti (cfr. paragrafi 1.58 e 1.71).

1.81. Gli orientamenti presentati dal SFC per la definizione dellenorme di controllo interno (requisiti minimi) per l’esercizio 2004non hanno introdotto modifiche sostanziali rispetto al 2003 (61).

1.82. Nelle autovalutazioni allegate alla relazione che fornisceun quadro d’insieme sullo stato del controllo interno presso ledirezioni generali ed i servizi della Commissione nel 2004 (cfr.paragrafo 1.71), le direzioni generali dichiarano di soddisfare, perl’esercizio 2004, il 93 % dei requisiti minimi definiti dal SFC.L’esame della Corte conferma, in generale, tale affermazione. Con-siderato che i requisiti minimi sono rimasti essenzialmente inva-riati, la Corte rileva un lieve miglioramento, rispetto al 2003(91 %), dell’osservanza delle norme di controllo interno. Latabella 1.4 presenta l’analisi della Corte sull’attuazione dellenorme di controllo interno.

(59) Norme n. 11 «Analisi e gestione del rischio», n. 12 «Informazioni adhoc in materia di gestione», n. 14 «Segnalazione di irregolarità», n. 17«Supervisione», n. 18 «Rilevamento delle eccezioni», n. 20 «Rileva-mento e correzione delle insufficienze del controllo interno», n. 21«″Relazioni di audit» e n. 22 «Struttura di audit interno».

(60) Direzioni generali Affari economici e finanziari, Agricoltura e svi-luppo rurale, Occupazione, affari sociali e pari opportunità, Pesca eaffari marittimi, Politica regionale, Ricerca, Società dell’informazionee media, Allargamento, Bilancio, Personale e amministrazione, Salutee tutela dei consumatori, Aiuti umanitari, Ufficio di cooperazioneEuropeAid ed Eurostat.

(61) Il numero dei requisiti minimi è stato ridotto da 74 a 71. Quattro deirequisiti mantenuti per il 2004 sono stati rafforzati rispetto al 2003.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/39

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Tabella1.4—AnalisidellaCortesull’attuazionedellenormedicontrollointerno(aventiunlegamedirettoconlalegittimitàelaregolarità

delleoperazionisottostantiperleprincipalidirezionigenerali)(situazioneal31dicembre2004)

Direzionegeneraleoservizio

Esecuzionedegli

stanziamentidi

pagamentonel

2004

(milionidieuro)

Norma11

«Analisiegestione

delrischio»

Norma12

«Informazioni

adeguateinmate-

riadigestione»

Norma14

«Segnalazionedi

irregolarità»

Norma17

«Supervisione»

Norma18

«Rilevamentodelle

eccezioni»

Norma20

«Identificazione

ecorrezionedelle

insufficienzedel

controllointerno»

Norma21

«Relazionidi

audit»

Norma22

«Strutturadiaudit

interno»

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Personaleeamministrazione

178

AA

AA

AB

AA

AA

AA

AA

AA

Agricolturaesvilupporurale

47345

AA

AA

AA

BA

AA

AA

AA

AA

EuropeAid

3683

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

Bilancio

1420

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

Affarieconomiciefinanziari

301

BB

BB

AA

AA

AA

AA

AA

AA

Aiutiumanitari

497

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

Allargamento

1948

AA

AA

AA

AB

AA

AA

AA

AA

Occupazione,affarisocialiepari

opportunità

9208

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

Eurostat

30B

BB

AA

AB

BB

BB

BA

AA

B

Pescaeaffarimarittimi

784

AB

AB

AA

BB

AA

AB

AA

BB

Societàdell’informazioneemedia

1148

BA

BA

AA

AA

AA

BA

AA

AA

Politicaregionale

21816

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

Ricerca

2448

AA

BB

AA

AA

AA

AA

AA

AA

Saluteetuteladeiconsumatori

365

BA

BA

AA

AA

BB

AA

AA

AB

Valutazione:

A:attuazionedelleesigenzedibase

B:attuazioneparzialedelleesigenzedibase

C 301/40 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

1.83. L’elemento innovativo introdotto dagli orientamenti sul-l’esame annuale del sistema di controllo interno per l’esercizio2004 è rappresentato dalla valutazione, ad opera delle direzionigenerali, dell’efficace applicazione delle norme di controllointerno. L’esame delle relazioni di attività annuali svolto dallaCorte ha evidenziato, tuttavia, che la valutazione è molto gene-rale e non permette di individuare sistematicamente gli aspetti chedevono essere migliorati (cfr. paragrafo 1.58). Diverse direzionigenerali (62) non hanno sufficientemente valutato l’efficacia deirispettivi sistemi di controllo interno. La maggior parte (63) deiservizi che hanno presentato un’autovalutazione sufficiente hadichiarato che le norme di controllo interno n. 11 «Analisi egestione del rischio» e/o n. 17 «Supervisione» richiedono ulteriorisforzi prima che il loro funzionamento possa considerarsi effi-cace.

1.83. Le norme di controllo interno sono state progressivamente intro-dotte nelle direzioni generali dall’avvio della riforma. Nel 2004 si è postol’accento sull’efficacia dell’attuazione. Risultati importanti sono già statirealizzati in questo settore, in particolare per quanto riguarda due normechiave, vale a dire la sorveglianza e la gestione dei rischi.

Si tratta tuttavia di un processo continuo e la Commissione riconosce cheresta ancora molto da fare in relazione a questo aspetto, che costituisceuna delle innovazioni importanti della circolare sulle RAA 2004, comeindicato nella risposta al punto 1.60.

Verso un quadro di controllo interno comunitario

1.84. Nel parere n. 2/2004, la Corte ha proposto la messa apunto di un quadro di controllo interno comunitario per inte-grare e rafforzare gli elementi esistenti e crearne di nuovi peraumentare l’efficienza e l’efficacia dei controlli (principi comunida applicare a tutti i livelli amministrativi nelle istituzioni e negliStati membri; i controlli interni dovrebbero fornire una garanziaragionevole (non assoluta) della legittimità e regolarità delle ope-razioni sottostanti; il costo dei controlli dovrebbe essere propor-zionale ai benefici economici e politici che ne derivano; i sistemidovrebbero essere basati su una struttura logica a catena, in cui icontrolli sono effettuati, registrati e i loro risultati comunicatisecondo una norma comune, consentendo a tutti i partecipanti alsistema di fare affidamento su di essi).

(62) Ad esempio le direzioni generali Concorrenza, Sviluppo, Informatica,Occupazione, affari sociali e pari opportunità, Imprese e industria,Stampa e comunicazione, Politica regionale, Relazioni esterne, Salutee tutela dei consumatori, Fiscalità e unione doganale, l’Ufficio di sele-zione del personale delle Comunità europee, Eurostat, l’Ufficio deiconsiglieri per le politiche europee, il Centro comune di ricerca, l’Uf-ficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles, l’Ufficio per leinfrastrutture e la logistica di Lussemburgo, l’Ufficio europeo per lalotta antifrode, l’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individualied il Servizio giuridico.

(63) Ad esempio le direzioni generali Bilancio, Istruzione e cultura, Affarieconomici e finanziari, Allargamento, Pesca e affari marittimi, Societàdell’informazione e dei media, Traduzione, Energia e trasporti, Inter-pretazione, Giustizia, libertà e sicurezza, Ricerca, l’Ufficio di coope-razione EuropeAid, l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comu-nità europee.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/41

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

1.85. La Commissione si è proposta l’obiettivo strategico di farein modo che la Corte ottenga una garanzia ragionevole della legit-timità e della regolarità delle operazioni sottostanti (64). La Com-missione ha inoltre stabilito un «percorso verso un quadro di con-trollo interno integrato» (65), con cui ha inteso avviare un processovolto al raggiungimento, entro la fine del 2005, di un’intesacomune. Ciò dovrebbe condurre ad un accordo interistituzionalefra la Commissione stessa, il Parlamento ed il Consiglio sui miglio-ramenti da apportare all’attuale quadro di controllo interno, affin-ché possa fornire alla Corte la garanzia ragionevole di cui neces-sita.

1.86. La Corte accoglie favorevolmente tale iniziativa e l’impe-gno della Commissione di creare un quadro efficace di controllointerno comunitario in risposta alle raccomandazioni espresse nelparere n. 2/2004 della Corte. L’efficacia dei sistemi di sorveglianzae controllo è di cruciale importanza, specie in un contesto in cuigran parte del bilancio comunitario è costituito da spese che pre-sentano un rischio intrinseco elevato, in quanto dipendono dainformazioni fornite dai beneficiari, o sono soggette a normeestremamente complesse o imprecise.

(64) Comunicazione della Commissione, Obiettivi strategici 2005-2009,Europa 2010: un partenariato per il rinnovamento europeo — Pro-sperità, solidarietà e sicurezza [COM (2005) 12 del 26.1.2005].

(65) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento euro-peo ed alla Corte dei conti europea su un percorso verso un quadrodi controllo interno integrato [COM(2005) 252/4 del 15.6.2005].

1.86. Le condizioni che disciplinano l’ammissibilità delle operazioni edelle spese sono necessariamente numerose, ma la Commissione fornisceorientamenti e ha semplificato per quanto possibile le regole.

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CAPITOLO 2

Gestione di bilancio

INDICE

Paragrafi

Introduzione 2.1-2.3

Osservazioni 2.4-2.29

La relazione della Commissione fornisce maggiori informazioni, ma l’analisi resta insuffi-ciente 2.4-2.5

Una dotazione di bilancio più consistente per un’Unione allargata 2.6-2.8

Il tasso di esecuzione dei pagamenti è salito al 95 % 2.9

Un’eccedenza più limitata 2.10-2.13

Gli attuali programmi di spesa hanno raggiunto il tasso di esecuzione previsto 2.14-2.16

Aumento degli impegni di bilancio ancora da liquidare a causa dell’allargamento 2.17-2.20

Gli impegni di bilancio ancora da liquidare non rappresentano la totalità degli impegni giu-ridici 2.21-2.23

La regola dell’anno n + 2 ha dato luogo finora a pochi disimpegni 2.24-2.26

Inadeguatezza del processo di «budgeting» per tutta la durata dei programmi di spesa 2.27-2.29

Conclusioni e raccomandazioni 2.30-2.35

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/43

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

2.1. Questo capitolo analizza alcune questioni inerenti all’ese-cuzione del bilancio generale dell’UE nel 2004.

2.2. Il bilancio dell’Unione europea è approvato dall’autorità dibilancio (vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio) sullabase delle proposte presentate dalla Commissione e stabilito nelquadro pluriennale delle prospettive finanziarie. Per la maggio-ranza dei settori di spesa — agricoltura, azioni strutturali, azioniesterne e strategia di pre-adesione — la Commissione esegue ilbilancio in cooperazione con gli Stati membri e altri paesi bene-ficiari.

2.3. Il bilancio comprende stanziamenti distinti per gli impegnie i pagamenti. Gli stanziamenti per impegni rappresentano gliimporti di cui dispone l’Unione per procedere ad impegni dibilancio nell’anno in corso, al fine di onorare gli impegni giuri-dici (o convenzioni) di spesa durante l’esercizio corrente o gliesercizi futuri (1). Gli stanziamenti per pagamenti rappresentanogli importi che possono essere spesi durante l’esercizio corrente.La maggior parte delle spese relative alle azioni strutturali e allepolitiche interne ed esterne assumono la forma di programmiarticolati su un certo numero di anni (ad esempio, dal 2000 al2006 per l’attuale periodo di programmazione dei Fondi struttu-rali). In questi casi, gli impegni giuridici non si traducono gene-ralmente in impegni di bilancio per l’anno nel quale sono appro-vati, bensì in frazioni annue approssimativamente uguali checoprono l’intera durata dei programmi (2).

OSSERVAZIONI

La relazione della Commissione fornisce maggiori informazioni, mal’analisi resta insufficiente

2.4. Informazioni dettagliate sull’esecuzione del bilancio 2004figurano nel documento della Commissione intitolato «Relazionesulla gestione finanziaria e di bilancio — Esercizio finanziario2004» (3). Nella sua relazione annuale sull’esercizio finanziario2003 (4), la Corte raccomandava di fornire informazioni più det-tagliate sullo stato di attuazione dei programmi comunitari perl’intero periodo. Sono stati forniti al riguardo dati supplementariche accrescono il valore informativo della relazione. Affinché

(1) Nel caso di stanziamenti dissociati.(2) Per maggiori informazioni di base sul bilancio, cfr. paragrafo 2.21 eAllegato I.

(3) Anche quest’anno il documento è disponibile soltanto sul sitoweb della Commissione — http://europa.eu.int/comm/budget/infos/publications_en.htm — sebbene l’articolo 29 del regolamento finan-ziario preveda che tale relazione venga pubblicata nella Gazzetta uffi-ciale dell’Unione europea.

(4) Paragrafo 2.4.

2.4. La Commissione ha fornito ampie informazioni sotto forma di untesto di introduzione, tabelle e grafici sullo stato complessivo di una seriedei più importanti programmi pluriennali (Fondi strutturali, Fondo dicoesione, SAPARD e ISPA). I bilanci annuali indicano i risultati pre-visti e li confrontano con l’effettiva esecuzione. In futuro la Commissioneesaminerà la possibilità di fornire le informazioni aggiuntive raccoman-date dalla Corte nella relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.Fin dal 1977 la Commissione pubblica una relazione annuale

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

la presentazione risulti in futuro più utile, la Corte raccomanda dispiegare e analizzare meglio i dati e di confrontare l’attuazioneprevista con quella effettiva. Nel caso dei Fondi strutturali, leinformazioni sono presentate per obiettivo politico. Sarebbe tut-tavia utile presentare le informazioni anche per singolo Fondo, inmodo da rispecchiare più fedelmente la struttura della Commis-sione per quanto riguarda la gestione e l’obbligo di rendiconto.

dettagliata sull’esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali. Tale rela-zione contiene, in particolare, un’analisi completa dello stato comples-sivo di attuazione nonché un’analisi dei singoli Fondi. La relazione 2004è stata pubblicata nel maggio 2005 ed è disponibile on line all’indirizzo:http://europa.eu.int/comm/budget/furtherinfo/index_pg2_en.htm.

Inoltre informazioni dettagliate sullo stato di attuazione dei Fondi strut-turali (importi assegnati, impegnati e versati per obiettivo, Fondo e Statomembro) sono riportate nella relazione annuale sull’attuazione dei Fondistrutturali che è pubblicata nell’ottobre dell’anno successivo, si veda adesempio la relazione 2003 [COM(2004) 721 def.].

2.5. L’articolo 185 delle modalità di esecuzione del regola-mento finanziario prevede che la relazione sulla gestione finan-ziaria e di bilancio (5) esponga «fedelmente […] il conseguimentodegli obiettivi dell’esercizio, secondo il principio della sanagestione finanziaria». Tale condizione è stata soddisfatta soltantoa livello generale. Informazioni più dettagliate figurano nelle rela-zioni annuali d’attività dei direttori generali.

2.5. L’obiettivo della relazione è di fornire una panoramica dell’evolu-zione del bilancio annuale e della sua esecuzione. La Commissione inol-tre produce una serie di dettagliate relazioni annuali, più specializzate,su svariati settori, in particolare la relazione annuale sull’esecuzione delbilancio dei Fondi strutturali.

Una dotazione di bilancio più consistente per un’Unione allargata

2.6. Il bilancio 2004 è stato originariamente compilato perun’Unione composta da 15 Stati membri (6). Il totale degli stan-ziamenti per impegni è diminuito dello 0,3 %, mentre il totaledegli stanziamenti per pagamenti ha registrato un incremento del2,3 % rispetto al bilancio definitivo 2003. L’allargamento ha resonecessario un bilancio rettificativo (7) per il periodo decorrentedal 1° maggio. Rispetto al bilancio definitivo 2003, il bilancioaggiornato ha comportato un incremento degli impegni e deipagamenti pari, rispettivamente, all’11,5 % e al 7,8 %. L’aumentodegli impegni è in proporzione maggiore, in quanto essi possonocoprire spese per più di un esercizio (cfr. paragrafo 2.3).

2.7. Gli stanziamenti di impegno e di pagamento sono rimastial di sotto dei relativi massimali (aumentati) delle prospettivefinanziarie di, rispettivamente, 4,3 e 11,8 miliardi di euro. Perquanto concerne gli impegni, tale divario riguarda principalmentel’agricoltura (2,5 miliardi di euro) e la strategia di pre-adesione(1,7 miliardi di euro), mentre gli altri settori di spesa si avvicinanoo sono di poco superiori (8) ai massimali.

(5) Ai sensi dell’articolo 128 del regolamento finanziario, tale relazione ètrasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

(6) Adottato dal Parlamento europeo il 18 dicembre 2003 (GU L 53 del23.2.2004).

(7) Bilancio rettificativo n. 1/2004 del 9 marzo 2004 (GU L 128 del29.4.2004, pag. 1).

(8) Utilizzando lo «strumento della flessibilità» che consente il finanzia-mento di voci di spesa chiaramente identificate che non potrebberoessere finanziate nei limiti dei massimali disponibili. Lo strumentodella flessibilità non dovrebbe, di norma, essere utilizzato per coprirele stesse necessità in due esercizi consecutivi.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

2.8. I bilanci rettificativi adottati durante l’esercizio (9) hannodeterminato una riduzione complessiva degli stanziamenti perimpegni pari a 1,6 miliardi di euro (a causa di una spesa agricolainferiore alle previsioni) e un incremento degli stanziamenti perpagamenti pari a 2,0 miliardi di euro, dovuto prevalentemente astanziamenti supplementari per le azioni strutturali (cfr. para-grafo 2.14).

Il tasso di esecuzione dei pagamenti è salito al 95 %

2.9. La tabella 2.1 presenta il risultato di bilancio dell’eserciziofinanziario 2004, tanto per gli impegni quanto per i pagamenti.Nel 2004 la percentuale di stanziamenti definitivi per impegniutilizzata (ossia il tasso di esecuzione) è stata del 98 %, di pocoinferiore, dunque, a quella registrata nel 2003 (99 %). Per quantoriguarda i pagamenti, la percentuale di stanziamenti definitivi uti-lizzata (ossia il tasso di esecuzione dei pagamenti) è stata pari al95 %, superiore quindi a quella del 2003 (92 %, sebbene tale tassofosse basato su una dotazione di bilancio ridotta (10)) e a quelladel 2002 (86 %). Gli esborsi sono aumentati in tutti i settori.

Un’eccedenza più limitata

2.10. Nel 2004 l’eccedenza di bilancio (11) è ammontata intotale a 2,7 miliardi di euro (cfr. tabella 2.2), per i seguenti motivi:

— le entrate percepite hanno superato di 1,7 miliardi di euro leentrate previste in bilancio,

— la spesa (tenendo conto degli stanziamenti di pagamentoriportati) è stata inferiore di 2,1 miliardi di euro rispetto allaspesa iscritta in bilancio,

— altri elementi hanno comportato una deduzione di1,0 miliardi di euro, principalmente connessa ad un adegua-mento delle entrate assegnate.

(9) Ad esclusione del bilancio rettificativo n. 1/2004 per l’allargamento,ma inclusi i bilanci rettificativi dal n. 2 al n. 10/2004.

(10) Cfr. paragrafo 2.10 della relazione annuale della Corte sull’eserciziofinanziario 2003.

(11) L’eccedenza non è una riserva accumulabile a cui attingere negli eser-cizi successivi per finanziare la spesa. Le entrate inutilizzate che taleeccedenza rappresenta sono compensate con le risorse proprie dariscuotere per l’esercizio successivo. Gli stanziamenti per pagamentiinutilizzati a causa del loro sottoutilizzo vengono, nella maggioranzadei casi, annullati e vanno quindi «perduti».

C 301/46 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Tabella 2.1 — Esecuzione del bilancio 2004 per rubrica delle prospettive finanziarie

(milioni di euro e %)

Rubrica delle prospettive finanziarie

Massimaledelle

prospettivefinanziarie

Bilancio Esecuzione del bilancio

Stanzia-mentiiniziali (1)

Stanzia-mentidefini-tivi (2)

Impegni epagamentieffettuati

Tasso diesecuzione

Stanziamentiriportati al2005

% stanzia-mentidefinitividisponibili

Stanzia-mentiannullati

%stanziamentidefinitividisponibili

(a) (b) (c) (d) (e) = (d)/(c) (f) (g) = (f)/(c) (h) (i) = (h)/(c)

Stanziamenti di impegno

Politica agricola comune 49 305 44 761 45 122 44 760 99 % 50 0,1 312 0,7

Azioni strutturali 41 035 34 326 41 046 40 834 99 % 115 0,3 97 0,2

Politiche interne 8 722 7 051 9 835 9 010 92 % 619 6,3 206 2,1

Azioni esterne 5 082 5 177 5 368 5 198 97 % 121 2,3 49 0,9

Strategia di preadesione 3 455 1 732 1 837 1 718 94 % 91 5,0 29 1,6

Amministrazione 5 983 6 040 6 361 6 161 97 % 70 1,1 130 2,0

Riserve 442 442 442 182 41 % 0 0,0 260 58,9

Compensazione 1 410 0 1 410 1 410 100 % 0 0,0 0 0,0

Arrotondamento 1

Totale 115 434 99 529 111 422 109 273 98 % 1 066 1,0 1 083 1,0

Stanziamenti di pagamento

Politica agricola comune 44 761 44 308 43 579 98 % 398 0,9 331 0,7

Azioni strutturali 28 962 34 635 34 198 99 % 197 0,6 240 0,7

Politiche interne 6 606 8 992 7 255 81 % 1 152 12,8 585 6,5

Azioni esterne 4 951 5 098 4 606 90 % 176 3,5 317 6,2

Strategia di preadesione 2 856 3 220 3 053 95 % 58 1,8 109 3,4

Amministrazione 6 040 6 927 5 856 85 % 850 12,3 221 3,2

Riserve 442 442 182 41 % 0 0,0 260 58,8

Compensazione 0 1 410 1 410 100 % 0 0,0 0 0,0

Arrotondamento 1 – 1

Totale 111 380 94 619 105 032 100 139 95 % 2 830 2,7 2 063 2,0

(1) Bilancio definitivo adottato dal Parlamento europeo il 18 dicembre 2003 per un’Unione composta da 15 membri (GU L 53 del 23.2.2004).(2) Stanziamenti di bilancio modificati a seguito dei bilanci rettificativi (allargamento compreso) e degli storni, comprendenti gli stanziamenti riportati dal 2003, gli stanzia-menti risultanti dai contributi di terzi e altre entrate con destinazione specifica, nonché gli stanziamenti ricostituiti.

Fonte: Conti annuali 2004.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/47

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Tabella 2.2 — Composizione dell’eccedenza di bilancio 2004 (e 2003)

(milioni di euro)

2004 2003

Entrate

Iscritte in bilancio Riscosse Contributoall’eccedenza Iscritte in bilancio Riscosse Contributo

all’eccedenza

Risorse proprie 94 997 95 051 54 84 011 83 633 – 378

Altre entrate 6 810 8 461 1 651 8 514 9 836 1 322

Totale 101 807 103 512 1 705 92 525 93 469 944

Spese

Sottoutilizzo (1) Meno riporti al2005 (2) Sottoutilizzo Meno riporti al

2004

Agricoltura 729 – 398 331 717 – 331 386

Azioni strutturali 437 – 197 240 3 310 – 177 3 133

Politiche interne 1 737 – 1 152 585 1 585 – 920 665

Azioni esterne 492 – 176 316 613 – 113 500

Strategia di preadesione 167 – 58 109 559 – 55 504

Amministrazione 1 071 – 850 221 782 – 650 132

Riserve 260 0 260 216 0 216

Compensazione 0 0 0

Arrotondamento 1 1 – 1 – 1

Totale 4 893 – 2 830 2 063 7 781 – 2 246 5 535

Differenze di cambio – 50 – 109

Entrate assegnate (3) – 961 – 740

Altro (4) – 18 – 146

Totale eccedenza 2 739 5 484

(1) Compreso l’annullamento degli stanziamenti inutilizzati riportati per 276 milioni di euro (2 074 milioni di euro nel 2003).(2) L’importo riportato comprende 1 263 milioni di euro relativi a entrate assegnate provenienti da terzi cui non si applicano le norme di annullamento dei riporti (1 044 milionidi euro nel 2003).

(3) Adeguamenti per entrate assegnate percepite ma non iscritte in bilancio.(4) Altri elementi connessi principalmente agli stanziamenti di reimpiego riportati e ai contributi EFTA.Fonte: Conti annuali 2004.

2.11. L’eccedenza dell’esercizio 2004 rappresenta un’ulterioreriduzione rispetto ai 5,5 miliardi di euro del 2003, ai 7,4 miliardidi euro del 2002 e ai 15,0 miliardi di euro del 2001. La diminu-zione dell’eccedenza è in gran parte dovuta all’aumento del tassodi spesa per le azioni strutturali. Tale dato rispecchia non soltantouna migliore gestione da parte della Commissione, ma anche,considerato che il 2004 si situa ben oltre la metà del periodo diesecuzione dei programmi di spesa 2000-2006, l’incremento deitassi di spesa, (cfr. paragrafi 2.14-2.16).

C 301/48 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

2.12. Nelle sue relazioni annuali sugli esercizi finanziari 2002e 2003 (12), la Corte ravvisava nella scarsa qualità delle previsionidi spesa per le azioni strutturali elaborate dagli Stati membri unadelle ragioni principali dell’incapacità della Commissione di pren-dere provvedimenti tempestivi per gestire il sottoutilizzo deglistanziamenti e l’eccedenza che ne deriva. Le stime sono miglio-rate, in quanto il tasso di errore delle previsioni è sceso dal 50 %del 2003 al 23 % del 2004. Tuttavia, tale percentuale rappresentaancora una sovrastima di 6,5 miliardi di euro e la stessa Commis-sione ammette che esiste un ulteriore margine di miglioramento.A differenza degli anni precedenti, la relazione della Commissionesulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2004 noncontiene informazioni riguardo alle stime elaborate dagli Statimembri, né un’analisi delle stesse.

2.12. La Commissione ha fornito una relazione dettagliata sulle pre-visioni di pagamento degli Stati membri che comprende un raffronto deitassi di errore delle previsioni 1998-2004, nella relazione annuale sum-menzionata sull’esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali.

La Commissione desidera sottolineare che il bilancio annuale dei paga-menti non si basa direttamente sulle previsioni degli Stati membri, masulla valutazione da parte della Commissione del probabile fabbisognodi stanziamenti di pagamento. Le previsioni degli Stati membri costitui-scono potenzialmente un utile contributo per tale valutazione e per que-sta ragione la Commissione continua ad incoraggiare il loro migliora-mento.

2.13. In passato sono stati effettuati notevoli riporti di stanzia-menti, rimasti poi inutilizzati (13). Il 23 % degli stanziamenti dipagamento non assegnati riportati dall’esercizio 2003 è rimastoinutilizzato (14). Viene riportato al 2005 un importo totale di2,8 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi di euro riguardano il bilan-cio operativo (1,2 miliardi di euro nel 2003) e 1,3 miliardi di eurole entrate assegnate provenienti da terzi (1,0 miliardi di euronel 2003).

Gli attuali programmi di spesa hanno raggiunto il tasso di esecuzioneprevisto

2.14. Una quota cospicua del bilancio (azioni strutturali, alcunepolitiche interne ed azioni esterne) consiste in programmi di spesapluriennali da attuare, nell’ambito di cicli definiti, nell’arco di uncerto numero di anni (ad esempio, dal 2000 al 2006 nel caso deiFondi strutturali). La Commissione e gli Stati membri hanno regi-strato notevoli ritardi nell’introduzione e nell’avvio di tali pro-grammi, soprattutto per i Fondi strutturali. Tuttavia, nel 2004, iprogrammi hanno ampiamente raggiunto il livello di spesaannuale programmato, coprendo il rimborso agli Stati membridei pagamenti da questi effettuati a favore dei beneficiari. Poiché,infatti, gli stanziamenti di pagamento previsti in bilancio per iFondi strutturali non erano sufficienti, è stato richiesto, primadella chiusura dell’esercizio, un bilancio rettificativo (15) per untotale di 3,7 miliardi di euro, di cui 3,3 miliardi di euro si riferi-vano ai programmi in corso.

(12) Cfr. paragrafo 2.26 della relazione annuale della Corte sull’eserciziofinanziario 2002 e paragrafi 2.31 e 2.47 della relazione annuale dellaCorte sull’esercizio finanziario 2003.

(13) Cfr. paragrafo 2.14 della relazione annuale della Corte sull’eserciziofinanziario 2003.

(14) Gli stanziamenti di pagamento corrispondenti ad entrate assegnatesono soggetti a disposizioni speciali in ragione della loro diversanatura. Cfr. paragrafo 2.37 della relazione annuale della Corte sul-l’esercizio finanziario 2003.

(15) N. 10/2004 (GU L 80 del 29.3.2005, pag. 1).

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/49

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

2.15. L’attuale livello di spesa riduce solo in misura limitata illivello di impegni non ancora liquidati. Le informazioni fornitedalla Commissione nella relazione sulla gestione finanziaria e dibilancio in merito allo stato di attuazione dei Fondi strutturali(cfr. paragrafo 2.4) mostrano che, alla fine dell’esercizio 2004, itre obiettivi generali per il periodo 2000-2006 erano stati attuatiin misura del 40 % circa.

2.15. La Commissione si sforza di iscrivere a bilancio con precisionetutte le domande di pagamenti ammissibili e pertanto possono rendersinecessari bilanci rettificativi, quando il flusso dei pagamenti supera leprevisioni.

2.16. È inoltre in corso la chiusura dei programmi di spesa delprecedente periodo di programmazione dei Fondi strutturali(1994-1999). La Commissione ha dovuto far fronte a notevoliproblemi e ritardi nella chiusura di tali programmi e nell’esecu-zione dei pagamenti finali (cfr. paragrafi 5.29-5.31). Dei9,1 miliardi di euro di impegni di bilancio non ancora liquidatialla fine del 2003, i pagamenti eseguiti ammontano a 3,6 miliardidi euro, mentre 2,3 miliardi di euro sono stati annullati in quantonon saranno utilizzati. Alla fine dell’esercizio 2004, restavanoancora da liquidare 3,3 miliardi di euro di impegni di bilancio perla chiusura di questi vecchi programmi nel 2005 e, potenzial-mente, negli esercizi successivi.

2.16. Gli Stati membri erano tenuti a presentare domande di paga-menti per tali programmi entro il 31 marzo 2003. A causa dell’elevatonumero di domande pervenute poco prima della scadenza e della qualitàvariabile della documentazione di chiusura allegata è stato necessarioprocedere ad indagini complementari prima di poter trattare le domande.L’esercizio di chiusura ha registrato progressi consistenti nel 2004. Ciòemerge dalla riduzione di due terzi degli impegni ancora da liquidare chesono pari a circa il 5 % del totale degli impegni da liquidare per i Fondistrutturali.

Aumento degli impegni di bilancio ancora da liquidare a causadell’allargamento

2.17. Gli impegni di bilancio non ancora liquidati rappresen-tano gli importi che la Commissione si è giuridicamente impe-gnata a pagare in futuro. Più il valore degli impegni ancora daliquidare è elevato, più aumenta, negli esercizi successivi, ladomanda in termini di stanziamenti di pagamento. Gli impegniancora da liquidare hanno registrato un incremento del 4,5 %,passando a 110,1 miliardi di euro (cfr. tabella 2.3). Tale incre-mento è dovuto agli impegni di bilancio supplementari per inuovi Stati membri dopo l’allargamento. Il livello degli impegniancora da liquidare per l’UE pre-allargamento è rimasto stabile.Per quanto riguarda l’insieme delle spese dissociate, gli impegniancora da liquidare rappresentano, nel complesso, 2,2 anni dipagamenti al tasso di esecuzione attuale (2,5 anni nel 2003).

2.17. I 2,2 anni cui fa riferimento la Corte possono essere consideratiun tasso normale e non lontano dalla regola N + 2.

2.18. Il grafico 2.1 mostra il valore degli impegni ancora daliquidare per le spese dissociate dal 1994 ad oggi. L’incremento èdovuto sia al cambiamento del sistema degli impegni annuali peri Fondi strutturali, introdotto per il periodo di programmazione2000-2006, sia all’effetto cumulativo del sottoutilizzo nel periodo1999-2003, che ha condotto all’annullamento di 40 miliardi dieuro di stanziamenti di pagamento (16).

(16) Cfr. paragrafo 2.12 della relazione annuale della Corte sull’eserciziofinanziario 2003.

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Tabella 2.3 — Evoluzione del saldo degli impegni di bilancio 2004 non ancora liquidati

(milioni di euro)

Per tipo

Totale

Per rubrica delle prospettive finanziarie

Stanzia-mentinon

dissociati

Stanzia-mentidissociati

Agricol-tura

Azionistrutturali

Politicheinterne

Azioniesterne

Ammi-nistra-zione

Riserve

Strategiadi

preade-sione

Compen-sazione

Adegua-menti

Impegni riportati

Saldo riportato 877 103 883 104 760 290 69 274 12 196 12 156 584 0 10 260 0 0

Pagamenti – 776 – 41 221 – 41 997 – 271 – 30 969 – 3 995 – 3 245 – 503 0 – 3 013 0 – 1

Disimpegni – 17 – 3 626 – 3 643 – 5 – 2 624 – 501 – 436 0 0 – 85 0 8

Annullamenti – 81 0 – 81 – 14 0 0 0 – 59 0 0 0 – 8

Impegni contratti nel2004

Impegni contratti 51 494 57 779 109 273 44 761 40 834 9 010 5 198 6 161 182 1 718 1 410 – 1

Pagamenti – 50 162 – 7 981 – 58 143 – 43 308 – 3 229 – 3 260 – 1 361 – 5 354 – 182 – 40 – 1 410 1

Annullamenti – 22 0 – 22 0 0 0 0 – 22 0 0 0 0

Arrotondamenti – 1 – 1 1 1

Saldo riportato al 2005 1 313 108 834 110 147 1 452 73 285 13 450 12 313 807 0 8 840 0 0

Fonte: Conti annuali 2004 e relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

Grafico 2.1 — Impegni di bilancio ancora da liquidare (1994-2004)

Nota: Gli stanziamenti dissociati comprendono le spese relative alle azioni strutturali, alle politiche interne, alle azioni esterne e alla strategia di preadesione.Fonte: Conti annuali 1994-2004.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

2.19. Nella sua risposta alla relazione annuale sull’esercizio2003, la Commissione ha dichiarato che il livello di impegniancora da liquidare era in linea con le sue previsioni (17). Nel2002, la Commissione ha intrapreso un’analisi approfondita del-l’evoluzione dell’esecuzione di bilancio dei Fondi strutturali, con-siderando i deboli tassi di spesa nel periodo 2000-2002 e proce-dendo agli adeguamenti necessari; essa ha inoltre stimato il livellodi impegni ancora da liquidare alla fine di ciascun esercizio finoal 2010 (18).

2.20. Il livello di impegni ancora da liquidare alla fine del 2004per i programmi 2000-2006 superava di 3,7 miliardi di euro leprevisioni elaborate dalla Commissione nel 2002 per l’UE a15 paesi. Gli impegni ancora da liquidare per i programmi 1994-1999 erano pari a 3,3 miliardi di euro: nell’analisi del 2002, laCommissione aveva stimato che tali impegni sarebbero stati com-pletamente liquidati. Vi erano inoltre 2,1 miliardi di euro di impe-gni non ancora liquidati relativi all’allargamento, di cui l’analisidella Commissione non aveva tenuto conto.

2.20. Il fatto che il livello di impegni ancora da liquidare per il 1994-1999 sia più elevato rispetto alle previsioni è dovuto a un ritardo nellachiusura di tali programmi, che difficilmente poteva essere previstoall’epoca (si veda la risposta al punto 2.16). Le cifre del 2002 rappre-sentavano delle stime basate sulle informazioni disponibili. Le difficoltàincontrate nell’effettuare tali stime erano dovute in ampia misura al cam-biamento sostanziale del sistema dei pagamenti intervenuto per i nuoviprogrammi 2000-2006, rispetto ai programmi precedenti.

Gli impegni di bilancio ancora da liquidare non rappresentano latotalità degli impegni giuridici

2.21. Data la natura della procedura di bilancio, il saldo degliimpegni non ancora liquidati non rispecchia l’intero ammontaredegli impegni giuridici, giacché la maggioranza dei programmi dispesa è soggetta a disposizioni speciali. Le decisioni di finanzia-mento adottate all’inizio del periodo di programmazione — cherappresentano impegni giuridici di pagamento — non si tradu-cono immediatamente in impegni di bilancio. Come prevede ilRegolamento finanziario (19), infatti, tali impegni possono essereripartiti in frazioni annue approssimativamente uguali nell’arcodel periodo di programmazione. Gli impegni giuridici contratti,ma non ancora trasformati in impegni di bilancio, sono indicatinei conti annuali come voci fuori bilancio (20).

(17) Paragrafo 2.48 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finan-ziario 2003: «Un RAL pari a 2,3 volte i pagamenti annuali attuali peril periodo 2000-2006 […] è in linea con le previsioni della Commis-sione».

(18) Grafico 7, Comunicazione della Commissione: Evoluzione dell’esecu-zione di bilancio dei Fondi strutturali e in particolare degli impegniancora da liquidare (RAL) [COM(2002) 528 def., del 20.9.2002]. Nes-sun esercizio simile è stato condotto per il Fondo di coesione, seb-bene il saldo degli impegni ancora da liquidare ammonti ad un totaledi 9,7 miliardi di euro.

(19) Articolo 76, comma 3: «Gli impegni di bilancio per azioni la cui rea-lizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su piùesercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall’atto dibase…».

(20) Cfr. impegni fuori bilancio nei conti annuali: punto 6 delle passivitàpotenziali.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

2.22. Alla fine del 2004, gli impegni ancora da liquidare per ilperiodo di programmazione 2000-2006 dei Fondi strutturaliammontavano a 60 miliardi di euro. Tale importo rappresenta2,2 anni di spese al tasso di esecuzione del 2004. Gli impegni giu-ridici non ancora trasformati in impegni di bilancio (cfr. para-grafo 2.21) ammontano in totale a 75 miliardi di euro. Come tali,gli impegni giuridici non ancora liquidati per il periodo di pro-grammazione 2000-2006 dei Fondi strutturali alla fine del 2004ammontavano in totale a 136 miliardi di euro, ossia un importoequivalente a circa cinque anni di pagamenti al tasso di esecu-zione del 2004. In tale anno gli impegni giuridici totali nonancora liquidati hanno registrato soltanto una lieve diminuzione,per via dell’effetto degli impegni giuridici supplementari deri-vanti dall’allargamento. Ad ogni modo, per liquidare tutti gliimpegni giuridici dormienti relativi al periodo di programma-zione 2000-2006 entro la fine del periodo di pagamento (2010),la Commissione dovrà mantenere un tasso di spesa elevato e/oprocedere a disimpegni cospicui secondo la regola n + 2(cfr. paragrafi 2.24-2.26).

2.22. La Commissione ritiene che la presentazione del tasso di «impe-gni giuridici non liquidati» relativi ai pagamenti in un determinato annonon rappresenti di per sé un indicatore utile; il tasso di «impegni giuri-dici non liquidati» relativo ai pagamenti diminuisce naturalmente conl’avvicinarsi della fine del periodo di programmazione. Il livello totale diimpegni non ancora liquidati dovrebbe pertanto essere sempre conside-rato alla luce del tempo rimanente per l’esecuzione dei pagamentirestanti. Al riguardo la Commissione concorda con le osservazioni dellaCorte contenute nell’ultima frase.

2.23. In relazione al periodo di programmazione attuale deiFondi strutturali, gli Stati membri possono effettuare pagamentia favore dei beneficiari fino alla fine del 2008, mentre la Com-missione può liquidare le domande di rimborso presentate dagliStati membri (inclusi i pagamenti del saldo) fino al 2010. L’espe-rienza dei periodi precedenti mostra che i tassi di esecuzione deipagamenti diminuiscono verso la fine del ciclo e che la chiusurasi rivela problematica (21). Esiste pertanto il rischio che l’esecu-zione dei pagamenti a titolo dei programmi attuali sia ulterior-mente differita, anche al periodo successivo, e che l’avvio deinuovi programmi venga ritardato.

2.23. È normale che una parte del saldo dei programmi per il periodoattuale sia versata negli anni 2007-2010. A causa dell’applicazionedella regola N + 2 per i Fondi strutturali, la Commissione non si attendeun cumulo considerevole di impegni non ancora liquidati alla fine delperiodo attuale.

La chiusura dei programmi 2000-2006 non deve avere come conse-guenza un ritardo dell’avvio dei programmi per il periodo successivo. LaCommissione proporrà dotazioni che rispecchino il livello atteso didomande di pagamenti ammissibili, sia che esse si riferiscano al periodo2000-2006 o al periodo di programmazione 2007-2013.

La regola dell’anno n + 2 ha dato luogo finora a pochi disimpegni

2.24. Secondo la Commissione (22), il rischio di un alto livellodi impegni non ancora liquidati nell’ambito dei Fondi strutturalidiminuisce per effetto della regola dell’anno n + 2. In base a taleregola, gli impegni in relazione ai quali non è stato eseguito alcunpagamento nei due anni successivi all’esercizio in cui l’impegno èstato contratto vengono automaticamente annullati. Nel 2003, gliannullamenti effettuati in applicazione di tale regola sonoammontati a 31 milioni di euro. Nel 2004, tale valore è aumen-tato, passando a 219 milioni di euro, che rappresentano appenalo 0,3 % del saldo degli impegni non ancora liquidati per i Fondistrutturali alla fine dell’esercizio.

(21) «I problemi di natura amministratriva e finanziaria inerenti al com-pletamento dei programmi 1994-1999 hanno ampiamente contri-buito al ritardo nell’avvio dei programmi del periodo 2000-2006».COM(2002) 528 def., pag. 4.

(22) Si veda, ad esempio, la risposta della Commissione al paragrafo 2.48della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2003: «Laregola “N + 2” dovrebbe favorire una stabilizzazione del livello deglistanziamenti in sospeso nei prossimi anni…».

2.24. La Commissione mantiene il suo punto di vista secondo cui laregola N + 2 stabilizzerà il livello di impegni non liquidati.

Gli acconti versati all’inizio del periodo di programmazione, pari al 7 %della dotazione totale 2000-2006 di ciascun programma, rappresen-tano una protezione relativamente a lungo termine dai disimpegniN + 2, poiché riducono il livello dei rimborsi necessari per evitare idisimpegni automatici. Tale protezione si indebolisce tuttavia con il pas-sare del tempo e ciò può comportare un aumento dei disimpegni N + 2nei prossimi anni.

Al tempo stesso la regola N + 2 fornisce un incentivo a una più rapidaesecuzione e ad una presentazione più regolare delle domande di paga-mento. Il suo impatto, quindi, non può essere giudicato solo in funzionedel livello di disimpegni.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

2.25. Il 76 % degli impegni annullati in applicazione della sud-detta regola riguardava la spesa a titolo del FSE nei Paesi Bassi. Inrealtà, nuovi impegni provenienti dalla riserva di performan-ce (23) sono stati, in alcuni casi, assegnati ai programmi in rela-zione ai quali erano stati cancellati degli impegni, annullando cosìl’effetto della procedura (24). L’assenza di annullamenti per altriStati membri rispecchia una maggiore esecuzione dei pagamenti.La Corte ha tuttavia reperito elementi attestanti la presentazione,da parte di taluni Stati membri, di domande contenenti spese nonammissibili per impedire l’annullamento degli impegni. Ciò dimo-stra che il rischio ravvisato dalla Corte nella sua relazione annualesull’esercizio finanziario 2003 (25) è reale.

2.25. Il contesto della situazione descritta dalla Corte, per quantoriguarda gli impegni supplementari provenienti dalla riserva di perfor-mance attribuita a un programma, dalla quale era stato disimpegnatoun finanziamento a titolo della regola N + 2, è che siccome gli stanzia-menti non possono essere trasferiti tra obiettivi (importi stabiliti dal Con-siglio europeo di Berlino del 1999 e dal regolamento sui Fondi struttu-rali) la concorrenza per la riserva di performance è limitata ai programmirelativi ad uno Stato membro e a un obiettivo. Dato che vi è un DOCUPobiettivo 3 nei Paesi Bassi, la Commissione era obbligata ad impegnarela riserva di questo programma, ma naturalmente inserendola tra le prio-rità con i migliori risultati.

La Commissione sta esaminando gli elementi di prova rinvenuti dallaCorte nei controlli effettuati negli Stati membri sull’inclusione di spesenon ammissibili nelle domande e adotterà le necessarie misure. Nei pro-pri controlli essa esamina tale rischio.

2.26. Sebbene la Commissione ritenga che la regola dell’annon + 2 costituisca un importante strumento di gestione del bilan-cio, la sua relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio non neanalizza il funzionamento né gli effetti.

2.26. Uno degli obiettivi della regola N + 2 è di favorire l’esecuzionee quindi gli effetti della regola possono essere in parte valutati sulla basedelle informazioni sull’esecuzione fornite nella relazione sulla gestionefinanziaria e di bilancio. Informazioni più dettagliate in relazione aiFondi strutturali sono incluse nella summenzionata relazione annuale suiFondi strutturali pubblicata nel maggio 2005.

Inadeguatezza del processo di «budgeting» per tutta la durata deiprogrammi di spesa

2.27. Mentre il risultato 2004 è stato ampiamente soddisfacenteper i Fondi strutturali, molti dei problemi persistenti — ritardi,aumento degli impegni di bilancio ancora da liquidare — sortinell’attuazione dei programmi di spesa pluriennali derivano da un«budgeting» inadeguato nell’intero arco del periodo di program-mazione, che non tiene sufficientemente conto della capacitàdegli Stati membri di assorbire i fondi entro i termini stabiliti.Inoltre, come spiegato al paragrafo 2.21, gli impegni sono ripar-titi in frazioni annue approssimativamente uguali per l’intera

(23) Il 4 % degli stanziamenti assegnati a ciascuno Stato membro è statomesso a riserva per essere distribuito ai programmi più efficaci in tretranche dal 2004 al 2006.

(24) Ad esempio nel caso dei 167 milioni di euro disimpegnati da unprogramma, a titolo della regola dell’anno n + 2, nei Paesi Bassi,76 milioni sono stati assegnati allo stesso programma attraverso lariserva di performance.

(25) Paragrafo 2.35: «… vi è il rischio […] che gli Stati membri dichiarinospese non ammissibili per impedire l’annullamento degli impegni».

2.27. L’iscrizione a bilancio degli impegni è una conseguenza direttadell’assegnazione delle risorse decisa dal Consiglio europeo. Normal-mente gli impegni iscritti a bilancio annualmente riflettono la program-mazione (o la programmazione rivista). Nella sua politica la Commis-sione mira a prevedere gli importi che sono effettivamente necessari pergli stanziamenti di pagamento annuali.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

durata nominale del programma. Ciò non rispecchia né il profilodei pagamenti previsto, né l’integralità degli impegni giuridici (26),fornendo dunque informazioni che possono essere facilmenteinterpretate in modo errato.

2.28. È previsto che i pagamenti possano essere eseguiti duranteun periodo che si estende oltre la durata nominale del programma(fino al 2010, nel caso del periodo di programmazione 2000-2006). Il profilo dei pagamenti varia sensibilmente durante il ciclodel programma: i pagamenti iniziali sono modesti nella fase didefinizione e avvio dei programmi (e dei progetti che essi finan-ziano), ma la domanda si fa più sostenuta negli anni intermedi,per poi ridursi verso la fine del ciclo. Laddove si sovrappongonodue cicli, gli anni in cui la domanda è più scarsa all’inizio delsecondo ciclo sono, secondo la Commissione, destinati ad esserecompensati dai pagamenti eseguiti alla fine del primo ciclo, con ilrisultato che la domanda di stanziamenti di pagamento diventaregolare e omogenea.

2.29. In realtà, i pagamenti eseguiti dalla Commissione dipen-dono dalle domande di rimborso inoltrate dagli Stati membri, chea loro volta dipendono dalla capacità dei beneficiari di realizzarei progetti e di assorbire i fondi. L’andamento irregolare delledomande di pagamento nel corso del quinquennio conclusosi nel2003 ha determinato un notevole sottoutilizzo degli stanzia-menti (27). Il sottoutilizzo ha conseguenze diverse per gli stanzia-menti di pagamento e gli impegni: gli stanziamenti di pagamentoinutilizzati sono annullati, mentre gli impegni rimangono insospeso. Tale differenza di trattamento determina livelli crescentidi impegni non ancora liquidati (cfr. paragrafo 2.18) e il conse-guente sfasamento fra impegni e pagamenti.

2.29. In una programmazione pluriennale come quella dei Fondistrutturali è normale che vi sia un volume crescente di impegni nonancora liquidati. «Normalmente» il volume dei RAL dovrebbe aumen-tare nei primi anni, stabilizzarsi e poi diminuire verso la fine del periododi programmazione. In un sistema con stanziamenti differenziati non viè alcuna ragione particolare per cui i pagamenti e gli impegni in undeterminato anno debbano essere equivalenti.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

2.30. La relazione della Commissione sulla gestione di bilanciofornisce ora alcune informazioni aggiuntive sull’avanzamento deiprogrammi di spesa. Tuttavia tali informazioni potrebbero essereulteriormente migliorate se fossero oggetto di una spiegazionepiù esauriente, se operassero un confronto fra lo stato di avanza-mento e i risultati attesi e se rispecchiassero più fedelmente lagestione di bilancio e l’obbligo di rendere conto al riguardo.Dovrebbero inoltre essere fornite informazioni sulle stime dispesa degli Stati membri e sul funzionamento della regola del-l’anno n + 2 per i Fondi strutturali.

(26) Tranne che alla fine dell’ultimo esercizio di un dato periodo di pro-grammazione.

(27) Paragrafo 2.12 e tabella 2.3 della relazione annuale della Corte sul-l’esercizio finanziario 2003.

2.30. Come raccomandato dalla Corte nella relazione dello scorsoanno, la Commissione ha fornito ampie informazioni sullo stato com-plessivo e sui progressi di un certo numero dei più importanti programmipluriennali (vale a dire i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, Saparde ISPA).

La Commissione desidera cercare di migliorare le informazioni fornite,così come aveva fatto in passato, anche per la relazione 2004. La Com-missione, inoltre, richiama all’attenzione della Corte la dettagliata rela-zione annuale sull’esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali, pubbli-cata dalla DG Bilancio in maggio.

La Commissione rimanda inoltre alla risposta data al punto 2.4.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

2.31. L’incremento dei tassi di spesa e la conseguente riduzionedell’eccedenza rispecchiano una migliore gestione da parte dellaCommissione e un maggiore livello di esecuzione nell’ambito deiprincipali programmi di spesa, in particolare i Fondi strutturali.

2.32. Il livello di impegni ancora da liquidare ha continuato adaumentare, raggiungendo un totale di 109 miliardi di euro a fine2004. Tale incremento è principalmente dovuto all’allargamento,mentre gli impegni ancora da liquidare in relazione ai 15 paesidell’UE hanno registrato un lieve calo. La regola dell’anno n + 2,introdotta per gestire la situazione dei Fondi strutturali, ha con-dotto a pochissimi disimpegni.

2.32. Il livello degli impegni non costituisce di per sé un indicatore cor-retto dell’efficacia della regola N + 2. Tale regola ha anche l’effetto difavorire l’esecuzione (si veda anche la risposta data al punto 2.24).

2.33. Gli impegni ancora da liquidare a titolo dei Fondi strut-turali superano le previsioni della Commissione riviste nel 2002.La Corte raccomanda alla Commissione di prendere in conside-razione la possibilità di aggiornare la propria analisi per indivi-duare le implicazioni per il periodo in corso e per il periodofuturo e per stabilire se siano necessari provvedimenti specifici.

2.33. L’andamento dell’esecuzione effettiva e del livello effettivo diimpegni ancora da liquidare è analizzato e utilizzato in quanto infor-mazione utile per stabilire i fabbisogni di pagamenti nel corso della pre-parazione del progetto preliminare di bilancio. Attualmente non si pre-vede di presentare una comunicazione rivista.

2.34. Le informazioni sul bilancio dell’UE non rispecchianoappieno la realtà delle spese, né forniscono elementi sufficiente-mente chiari riguardo agli obblighi giuridici dell’Unione. Nell’am-bito dei Fondi strutturali, la dotazione degli impegni è basata sufrazioni annue uguali, mentre quella dei pagamenti è stabilita inprevisione di un ritmo di spesa regolare ed omogeneo, ma ese-guita secondo il flusso irregolare delle domande di pagamentopresentate dagli Stati membri. Come già riconosciuto dalla stessaCommissione, la sua capacità di gestire attivamente l’esecuzionedel bilancio per programmi di spesa pluriennali è limitata (28).

(28) Cfr. risposta della Commissione al paragrafo 2.32 della relazioneannuale della Corte sull’esercizio finanziario 2003.

2.34. Per i Fondi strutturali gli stanziamenti d’impegno annuali sonoprestabiliti direttamente attraverso la programmazione pluriennale (valea dire in funzione delle spese). In una certa misura ciò vale anche per altriprogrammi pluriennali principali.

Gli stanziamenti di pagamento, invece, devono essere determinati dalladomanda, ad eccezione degli acconti limitati. Gli stanziamenti di paga-mento sono iscritti a bilancio annualmente, al fine di ottenere previsionirealistiche dell’effettiva domanda sulla base delle tendenze dell’esecuzionee di altre informazioni rilevanti. La base che consente alla Commissionedi stimare i fabbisogni di pagamenti per i Fondi strutturali è fornitageneralmente nel progetto preliminare di bilancio. Nel complesso vi èstato un considerevole miglioramento nell’iscrizione a bilancio dei paga-menti nel 2004.

L’importo degli impegni giuridici per i quali non sono ancora stati effet-tuati impegni di bilancio è indicato tra le passività potenziali nei contiannuali della Comunità.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

2.35. Poiché gli stanziamenti per pagamenti inutilizzati, unita-mente alle relative risorse finanziarie, non possono essere ripor-tati per soddisfare la domanda futura, si osserva uno sfasamentofra il periodo di programmazione delle spese (ad esempio 2000-2006) e il momento in cui le spese sono effettivamente erogate.Ciò determina un livello di esborso elevato alla fine del periododi programmazione — che è difficile da gestire — oppure unlivello elevato e crescente di impegni e spese ancora da liquidare,con un ulteriore slittamento della spesa per il periodo in corso nelperiodo di programmazione successivo, il cui avvio rischia diessere ostacolato. Se non viene prestata un’attenzione specifica aquesto aspetto, tale sfasamento si protrarrà in futuro.

2.35. La Commissione ha l’obbligo di iscrivere a bilancio stanziamentidi pagamento sufficienti anche proponendo se necessario un bilancio ret-tificativo, come nel caso dei Fondi strutturali nel 2004. L’esecuzione delbilancio nel 2004 non ha fatto aumentare i RAL, con l’eccezione deinuovi Stati membri e ciò era del tutto naturale e inevitabile trattandosidi nuove operazioni. Per i Fondi strutturali i pagamenti sono determi-nati soprattutto dalle domande di rimborso degli Stati membri e l’iscri-zione a bilancio deve riflettere tale situazione. La regola N + 2 stabilisceun limite alla concentrazione dei pagamenti nella fase finale dei pro-grammi e la Commissione non condivide la preoccupazione espressadalla Corte che i pagamenti relativi ai programmi 2000-2006 possanoostacolare l’inizio del successivo periodo di programmazione.

La Commissione rimanda inoltre alla risposta data al punto 2.23.

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CAPITOLO 3

Entrate

INDICE

Paragrafi

Introduzione 3.1

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità 3.2-3.55

Risorse proprie tradizionali 3.2-3.26

Introduzione 3.2-3.3

Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo 3.4-3.18

Sistemi di supervisione e controllo della Commissione 3.4-3.5

Sistemi di supervisione e controllo negli Stati membri 3.6-3.18

Constatazioni di audit in relazione alle operazioni dell’esercizio 3.19-3.26

Importi accertati ma non ancora messi a disposizione della Commissione (contabi-lità B) 3.19-3.23

Contributi zucchero 3.24-3.26

Risorse proprie IVA e RNL 3.27-3.49

Introduzione 3.27-3.28

Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo 3.29-3.49

Sistemi di supervisione e controllo della Commissione 3.29-3.46

Sistemi di supervisione e controllo negli Stati membri 3.47-3.49

Relazioni annuali di attività e dichiarazioni dei direttori generali 3.50-3.51

Conclusione e raccomandazioni 3.52-3.55

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

3.1. Le entrate del bilancio dell’Unione europea sono costituiteda risorse proprie e da altre entrate. Comemostrano la tabella 3.1,il grafico 3.1 e il grafico 3.2, le risorse proprie costituiscono digran lunga la principale fonte di finanziamento delle spese a titolodel bilancio (92 %). Esistono tre categorie di risorse proprie: lerisorse proprie tradizionali (dazi doganali, diritti agricoli e contri-buti «zucchero») (13 %), le risorse proprie calcolate sulla base del-l’imposta sul valore aggiunto riscossa dagli Stati membri (15 %) ele risorse proprie provenienti dal reddito nazionale lordo degliStati membri (72 %).

Tabella 3.1 — Entrate degli esercizi finanziari 2003 e 2004

(milioni di euro)

Tipo di entrata e linea di bilancio corrispondente Entrate effettivenel 2003

Sviluppo del bilancio 2004 Entrateeffettivenel 2004

Variazione in %(dal 2003 al 2004)

Bilancio 2004 Bilancio finale

(a) (b) (c) (d) e = [(d) – (a)]/(a)

1 Risorse proprie tradizionali 10 857,2 11 049,0 12 406,9 12 307,1 13,4 %

— Diritti agricoli (Capitolo 10) 1 011,8 839,1 1 325,6 1 313,4 29,8 %

— Contributi zucchero e isoglucosio (Capitolo 11) 383,2 359,9 416,9 401,6 4,8 %

— Dazi doganali (Capitolo 12) 9 462,1 9 850,0 10 664,4 10 592,1 11,9 %

2 Risorsa IVA 21 260,1 13 319,5 13 579,9 13 912,1 – 34,6 %

— Risorsa IVA dell’esercizio corrente (Capitolo 13) 21 534,9 13 319,5 13 579,9 13 679,3

— Saldi relativi ad esercizi precedenti (Capitolo 31) – 274,8 0,0 0,0 232,8

3 Risorsa RNL 51 235,2 69 444,6 69 010,2 68 982,0 34,6 %

— Risorsa RNL dell’esercizio corrente (Capitolo 14) 50 624,3 69 444,6 69 010,2 69 214,2

— Saldi relativi ad esercizi precedenti (Capitolo 32) 610,9 0,0 0,0 – 232,2

4 Saldi e aggiustamenti 280,1 0,0 0,0 – 148,0 – 152,8 %

— Correzione Regno Unito (Capitolo 15) 281,1 0,0 0,0 – 149,3

— Calcolo finale correzione Regno Unito (Capitolo 35) – 1,0 0,0 0,0 1,3

5 Altre entrate 9 836,1 805,6 6 809,6 8 458,7 – 14,0 %

— Eccedenza dell’esercizio precedente (Capitolo 30) 7 676,8 0,0 5 693,0 5 693,0 – 25,8 %

— Entrate varie (Titoli 4–9) 2 159,3 805,6 1 116,6 2 765,7 28,1 %

Totale generale 93 468,6 94 618,7 101 806,6 103 511,9 10,7 %

Fonte: Bilanci e bilanci rettificativi relativi all’esercizio 2004; Conti annuali delle Comunità europee, 2004.

C 301/60 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Grafico 3.1 — Ripartizione delle entrate effettive nel 2004

Fonte: Conti annuali delle Comunità europee, 2004.

Grafico 3.2 — Evoluzione delle fonti di entrate effettive dal 1990 al 2004

(1) Eccedenza dell’esercizio precedente ed entrate varie.Fonte: Conti annuali delle Comunità europee, 2004.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/61

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLADICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Risorse proprie tradizionali

Introduzione

3.2. Le risorse proprie tradizionali sono accertate e riscossedagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative e regola-mentari nazionali che devono essere conformi ai requisiti previstidalle norme comunitarie (1). I rischi a cui è soggetta la riscossionedelle risorse proprie tradizionali sono l’evasione dei diritti perfalsa dichiarazione o semplicemente per contrabbando, gli erroridi calcolo o il mancato accertamento dei diritti per errori nonindividuati o carenze dei sistemi e gli errori o le omissioni nellacontabilità dei diritti accertati tenuta dagli Stati membri.

3.3. L’audit della Corte non può riguardare importazioni chenon sono state dichiarate o che sono sfuggite alla vigilanza doga-nale. Oltre al controllo diretto delle dichiarazioni doganali e deisistemi contabili, l’audit della Corte ha però incluso la valutazionedei sistemi di supervisione e controllo, sia presso la Commissioneche negli Stati membri, allo scopo di valutare se le procedureadottate forniscano una ragionevole garanzia di completezza.Tale lavoro ha comportato:

a) un esame dell’organizzazione della vigilanza doganale e deisistemi nazionali per la contabilizzazione delle risorse pro-prie in dodici Stati membri (2). La Corte ha esaminato in par-ticolare la vigilanza doganale nei territori di frontiera in ottodi questi Stati membri e l’uso di sistemi informatizzati di sdo-ganamento in dodici Stati membri (cfr. paragrafi 3.6-3.18);

b) la verifica del calcolo dei contributi zucchero completatanel 2004; e

(1) Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42); regolamento (CE, Euratom)n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applica-zione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema dellerisorse proprie della Comunità (GU L 130 del 31.5.2000), modificatadal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 (GU L 352 del27.11.2004, pag. 1).

(2) Estonia, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Polonia, Slo-venia, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito.

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c) un esame dei conti della Commissione relativi alle risorseproprie tradizionali, nonché un’analisi del flusso di dirittiprovenienti da tutti gli Stati membri, al fine di ottenere laragionevole garanzia sulla completezza e correttezza degliimporti registrati.

Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo

Sistemi di supervisione e controllo della Commissione

3.4. La Commissione può richiedere agli Stati membri di svol-gere verifiche nel campo dell’accertamento e della messa a dispo-sizione delle risorse proprie tradizionali e può altresì eseguire essastessa tali controlli, sia in collaborazione con le autorità degli Statimembri, sia autonomamente (3). Le relazioni sulle singole ispe-zioni sono trasmesse agli Stati membri interessati e le relazioni,insieme alle risposte ricevute, sono esaminate nel corso delle riu-nioni del comitato consultivo per le risorse proprie (4). Ogni treanni viene redatta una relazione generale sul funzionamento deicontrolli che è poi presentata all’autorità di bilancio (5).

3.5. La Corte ha svolto verifiche su tali ispezioni e ha tenutoconto dei relativi risultati. Come per gli esercizi precedenti, haconstatato che la metodologia applicata è basata su princìpi validie che la documentazione è soddisfacente. Le ispezioni hanno rile-vato che i sistemi di riscossione delle risorse proprie sono ingenere soddisfacenti, ma hanno confermato la scarsa affidabilitàdella contabilità B in alcuni Stati membri (cfr. paragrafo 3.23).

3.5. La Commissione continuerà a prestare un’attenzione particolare,nelle sue ispezioni relative alle risorse proprie tradizionali, alla gestionedella contabilità B da parte degli Stati membri.

Sistemi di supervisione e controllo negli Stati membri

3.6. I sistemi di supervisione e controllo per le risorse proprietradizionali negli Stati membri includono innanzitutto la vigi-lanza dell’autorità doganale, come definita dal codice doganalecomunitario (6). La normativa comunitaria non prescrive general-mente specifici metodi per eseguire i controlli doganali, né illivello di tali controlli, ma lascia tali aspetti alla discrezione degliStati membri.

(3) Articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consi-glio.

(4) Il comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP), istituito dall’arti-colo 20 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1150/2000, è compostoda rappresentanti degli Stati membri e della Commissione e costitui-sce un canale di comunicazione tra la Commissione e gli Stati membrisu questioni riguardanti le risorse proprie. Esamina problemi concer-nenti l’attuazione del sistema delle risorse proprie, nonché le stimedelle risorse proprie.

(5) Il documento più recente è la «Quarta relazione della Commissione sulfunzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizio-nali (2000-2002)» [COM(2003) 345 def.].

(6) Articolo 4, paragrafi 13 e 14, e articolo 37 del regolamento (CEE)n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codicedoganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

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Vigilanza doganale alle frontiere esterne terrestri dell’UE

3.7. La Corte ha esaminato la vigilanza doganale e lo sdogana-mento presso gli uffici di frontiera terrestre selezionati in ottoStati membri (7). L’audit è stato incentrato su una valutazionedella vigilanza doganale e delle procedure di controllo volte adaccertare che tutte le merci siano vincolate ad un regime dogana-le (8). Presso gli uffici di frontiera visitati, le procedure intese averificare il corretto trattamento delle merci in arrivo sono statein genere ritenute soddisfacenti.

Riscossione dei dazi all’importazione attraverso sistemiinformatizzati di sdoganamento

3.8. La Commissione sta attuando un piano d’azione (9) perfavorire la razionalizzazione delle procedure doganali in genereattraverso un uso più efficiente dell’informatica. I sistemi infor-matizzati per la presentazione delle dichiarazioni doganali e losdoganamento delle merci consentono di automatizzare il calcoloe la contabilizzazione dei dazi e lo svolgimento di diverse verifi-che di routine. Questi sistemi possono anche essere utilizzati perselezionare le dichiarazioni e le partite da sottoporre alla verificadelle autorità doganali, sdoganando automaticamente il resto,limitando notevolmente le interruzioni agli scambi internazionalie i costi dei controlli. L’affidabilità dei sistemi informatizzati disdoganamento e la qualità delle procedure per l’analisi dei rischiin essi incluse incidono quindi in misura rilevante sull’esaustivitàe sulla correttezza delle risorse proprie tradizionali. I sistemi degliStati membri si trovano attualmente in diverse fasi di sviluppo.Nel 2003, la Commissione ha svolto controlli sui sistemi infor-matizzati di sdoganamento, giudicandoli complessivamente sod-disfacenti, e ne ha raccomandato un utilizzo su più vasta sca-la (10).

3.9. La Corte ha esaminato i sistemi informatizzati di sdogana-mento in dodici Stati membri (11) nonché l’attività di supervisionee coordinamento svolta dalla Commissione. Dall’audit non sonoemerse carenze sostanziali per quanto riguarda le azioni fino adallora intraprese dalla Commissione o i sistemi esistenti negli Statimembri visitati. La Corte attira però l’attenzione sulle questioniesposte qui di seguito, per le quali raccomanda ulteriori interventiprima dell’abolizione delle dichiarazioni doganali tradizionali susupporto cartaceo.

(7) Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Fin-landia.

(8) Va detto che la maggior parte delle merci non sono sdoganate allafrontiera, bensì in uffici doganali interni in base al tipo di transito.

(9) Cfr. comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamentoeuropeo e al Comitato economico e sociale europeo «Un ambientesemplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commer-cio» [COM(2003) 452 def. del 24.7.2003].

(10) Cfr. relazione annuale sull’esercizio 2003, paragrafo 3.9.(11) Germania, Estonia, Spagna, Francia, Lettonia, Lituania, Ungheria,Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito.

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3.10. Laddove vengono utilizzati sistemi informatici, occorronopiani collaudati con sistemi di fallback operativi nel caso eventidistruttivi causino l’indisponibilità dei sistemi. In tre Stati mem-bri visitati non esistevano piani completi di ripristino in caso ditali eventi (disaster recovery plan), anche se erano state predispostealcune procedure di back-up ed erano state preparate le istruzioni.Quattro Stati membri disponevano di un piano, che non era peròstato collaudato. Queste carenze costituiscono un rischio per lacontinuità degli scambi all’importazione e all’esportazione e perla riscossione dei dazi doganali in caso di guasti o altre emer-genze.

3.10. La Commissione condivide le osservazioni della Corte sull’im-portanza dei sistemi di fall-back. Sono necessarie precauzioni per evitareperturbazioni degli scambi, per consentire alle autorità doganali di ese-guire i controlli e per tutelare la riscossione delle risorse proprie tradizio-nali. La Commissione ha previsto procedure in proposito nella legisla-zione [regolamento (CE) n. 837/2005, articolo 353] applicabile allaprocedura di transito informatizzata a livello comunitario (NCTS). LaCommissione fa notare anche che i sistemi manuali possono subire per-turbazioni. Laddove ciò si è verificato, i pagamenti delle risorse proprietradizionali sono stati adattati nella misura ritenuta necessaria ad assi-curare che il bilancio comunitario non subisse perdite.

3.11. In sei Stati membri visitati, è possibile trasmettere i moduliDAU (12) su supporto cartaceo, accompagnati da un dischetto dacui i dati vengono immessi nel sistema senza alcuna firma elet-tronica. Da un punto di vista legale, solo il tradizionale modulocartaceo è vincolante. In tre Stati membri mancavano procedure dicontrollo delle registrazioni formalizzate e documentate volte adaccertare che i dati sul dischetto corrispondessero a quelli ripor-tati sul modulo stampato, oppure queste procedure non eranosempre applicate. In tali circostanze vi è il rischio che i dati ela-borati dal computer, compresi gli importi dei dazi all’importa-zione, differiscano dai dati indicati sul modulo DAU.

3.11. Nel quadro delle azioni intraprese a seguito delle questioni sol-levate dalla Corte dei conti, la Commissione proseguirà l’introduzione diadeguati controlli insieme con gli Stati membri.

3.12. Laddove non è possibile verificare tutte le dichiarazioni,bisogna applicare analisi di rischio e profili di rischio per decidere seun’importazione debba essere sottoposta a controllo. I profili dirischio possono essere utilizzati al meglio nell’ambito dei sistemiinformatizzati di sdoganamento. Al fine di garantire controlli effi-cienti e di analoga portata e frequenza presso tutti gli uffici doga-nali, la Commissione ha proposto una serie di dispositivi (13) cheincludono una metodologia e criteri comuni per la gestione deirischi. La Commissione ha proposto inoltre che gli uffici doga-nali di frontiera si concentrino sui controlli di ammissibilità e disicurezza. I controlli in materia di politica fiscale e commercialeavvengono generalmente presso i locali degli operatori economicimediante audit e controlli in loco basati su criteri di rischiocomuni.

(12) Il modello ufficiale per trasmettere dichiarazioni scritte in doganaattraverso la procedura normale, per vincolare le merci ad un regimedoganale o riesportarle conformemente all’articolo 182, paragrafo 3,del codice, è il documento amministrativo unico (DAU) [regolamento(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissatalune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253dell’11.10.1993, pag. 1)].

(13) Cfr. comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamentoeuropeo e al Comitato economico e sociale europeo «Un ambientesemplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio».

3.12. Dato il volume degli scambi internazionali e la molteplicità dicompiti che i servizi doganali devono svolgere, i controlli doganalisaranno sempre selettivi. L’analisi dei rischi è utile non solo per la riscos-sione uniforme dei dazi doganali (e il loro rapido trasferimento allaCommissione), ma anche per altri fini; questi, insieme ai rispettivi stru-menti proposti dalla Commissione, vanno dalla protezione dei cittadinieuropei contro i rischi per la salute e la sicurezza alla riscossione dei dazidoganali.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

3.13. La Corte si è già espressa in merito all’uso delle tecnichedi analisi di rischio (14). Tuttavia, nonostante il sostegno e le rac-comandazioni della Commissione, permangono differenze tra gliStati membri per quanto riguarda l’utilizzo sistematico dell’ana-lisi di rischio e dei profili di rischio per attuare controlli mirati,anche se l’informatizzazione delle procedure doganali ha reso ciòpossibile.

3.13. In seguito alla recente modifica del codice doganale [regola-mento (CE) n. 648/2005 del 13 aprile 2005], la Commissione e gliStati membri continuano a cooperare per l’attuazione di un quadro digestione dei rischi che copra l’intera Comunità.

3.14. Una modifica del codice doganale (15) impone agli Statimembri l’obbligo di attuare una gestione del rischio e stabilisce itermini entro cui gli Stati membri devono svolgere controlli ade-guati basati sull’analisi di rischio e i termini entro cui tali controllibasati sull’analisi di rischio dovranno essere attuati attraverso pro-cedimenti informatici. Saranno necessari ulteriori sforzi per appli-care queste nuove norme. Come la Corte ha rilevato nel corso del-l’audit, nel 2004 due Stati membri non utilizzavano affatto iprofili di rischio, per cui la scelta tra i controlli fisici o documen-tali era basata unicamente sull’iniziativa soggettiva del singolofunzionario doganale. In altri due Stati membri, i profili di rischiovenivano utilizzati soltanto su una parte delle importazioni, percui le merci importate con determinate procedure semplificatenon erano sottoposte ad alcuna misura di controllo mirata in baseal profilo di rischio.

3.14. I due Stati membri che, secondo quanto constatato dalla Corte,non ricorrevano ad analisi di rischio erano sul punto di farlo ed entrambihanno introdotto sistemi relativi alle importazioni prima della fine del2004. Si tratta di un livello iniziale importante, ma il fatto di basare ilcontrollo doganale su un’analisi dei rischi ha un’incidenza molto piùvasta. L’analisi di rischio svolge una funzione in tutti i tipi di controllidoganali, inclusa la selezione degli importatori che saranno autorizzatiad utilizzare le procedure semplificate e lo stabilire la frequenza e il con-tenuto dei controlli basati su audit. Si può prevedere che, a prescinderedalle questioni di sicurezza, per le quali sono stati fissati obiettivi speci-fici, gli Stati membri adotteranno una serie di misure a ritmi diversi aseconda del volume e del tipo di traffico doganale da trattare.

3.15. In uno Stato membro, i profili di rischio fiscale alle fron-tiere sono stati ridotti e sostituiti da controlli fiscali basati su auditpresso i locali degli operatori economici. Questa strategia è inlinea con la proposta presentata dalla Commissione nella comu-nicazione del luglio 2003, anche se tale approccio può ridurrel’efficacia dei controlli doganali, dal momento che la frequenzadelle verifiche per molti operatori è ridotta.

3.15. La Commissione ricorderà agli Stati membri l’importanza chela frequenza dei controlli può assumere nell’attuazione di una strategiadi controllo basata su audit.

3.16. Sebbene l’importanza del campionamento casuale comeelemento supplementare sia in genere riconosciuta negli Statimembri, la selezione statistica casuale delle merci non è utilizzatain sei Stati membri visitati.

3.16. La Commissione continuerà a raccomandare che il quadrocomunitario in materia di rischio includa un elemento casuale nella sele-zione delle spedizioni e delle dichiarazioni da sottoporre a controllo doga-nale.

3.17. Le autorità doganali dovrebbero monitorare ed esaminareregolarmente i risultati dei controlli doganali per valutare l’effica-cia e l’efficienza del sistema di gestione del rischio, utilizzando ilfeedback proveniente dal processo di sdoganamento per aggior-nare l’analisi e le priorità del lavoro di controllo.

(14) Relazione speciale n. 13/98 sull’audit dell’uso delle tecniche di rischionei controlli doganali e nello sdoganamento delle merci.

(15) Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 13 aprile 2005, chemodifica il regolamento (CEE) n. 2913/92del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 117del 4.5.2005, pag. 13).

3.17-3.18. La Commissione conviene che la registrazione dei risultatidelle verifiche e la revisione e l’aggiornamento dei profili di rischio sianoelementi fondamentali per una corretta gestione dei rischi e continuerà asollecitare gli Stati membri perché introducano le procedure necessarie atal fine.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

3.18. Carenze sono state rilevate presso alcune amministrazionidoganali per quanto riguarda la registrazione dei risultati delleverifiche fisiche e documentali e la loro trasmissione al livello cen-trale. In alcuni casi, i filtri sono stati aggirati senza giustificazioneo approvazione da parte della gerarchia. Inoltre, non sempre èstata attuata una adeguata valutazione dei profili di rischio alloscopo di verificarne l’efficacia, o è mancato il coordinamento trai servizi responsabili dell’introduzione di filtri a diversi livelli (cen-trale, regionale, locale). L’insufficiente sorveglianza e valutazionedel funzionamento dei profili di rischio e dei risultati dei controllidoganali non consente di disporre un adeguato feedback dal pro-cesso, impedendo così l’aggiornamento tempestivo dei profili dirischio e la definizione ottimale delle priorità del lavoro di con-trollo delle autorità doganali.

Constatazioni di audit in relazione alle operazionidell’esercizio

Importi accertati ma non ancora messi a disposizione della Commissione(contabilità B)

3.19. I diritti senza cauzione, nonché quelli contestati e chepotrebbero essere soggetti a rettifica, non devono essere messi adisposizione della Commissione se gli Stati membri li hanno regi-strati in una contabilità separata (contabilità B). Ogni Stato mem-bro trasmette un estratto trimestrale della propria contabilità Balla Commissione. Il saldo netto iscritto nel bilancio finanziariodelle Comunità alla rubrica «Crediti nei confronti degli Stati mem-bri» ammonta a 739,4 milioni di euro (2003: 729,3 milioni dieuro).

3.20. Al 31 dicembre 2004, il saldo lordo della contabilità Biscritto nei registri della Commissione, ossia 1 905,0 milioni dieuro, era inferiore del 19,4 % al saldo del 31 dicembre 2003(2 364,3 milioni di euro) (16). Questa variazione è dovuta princi-

(16) Le cifre sono al lordo delle deduzioni:

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palmente all’ eliminazione delle voci relative alle importazioni diburro dalla Nuova Zelanda dalla contabilità B a seguito della solu-zione della vertenza (17).

3.21. La Corte valuta favorevolmente l’adozione del regola-mento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio (18) che richiedeagli Stati membri di cancellare gli importi relativi alle risorse pro-prie tradizionali non riscossi entro un periodo specifico. Il rego-lamento impone inoltre agli Stati membri di fornire una stimadegli importi iscritti nella contabilità B il cui recupero appareimprobabile.

3.22. Per riconoscere in che misura il recupero è improbabile,la Commissione ha introdotto nel suo bilancio una svalutazionebasata sulle informazioni fornite di recente dagli Stati membri. Lasvalutazione totale è dell’ordine previsto sulla base di un con-fronto con gli esercizi precedenti. La maggior parte degli Statimembri non ha però fornito informazioni sui metodi utilizzatiper elaborare le stime. Di conseguenza, la Corte non può confer-mare l’importo della svalutazione e ritiene che la Commissionedovrebbe fornire istruzioni affinché tutti gli Stati membri utiliz-zino un metodo coerente. Le stime della quota non recuperabilefornite dagli Stati membri vanno dal 10 % (12,8 milioni di euro,nel caso del Regno Unito) al 96 % (118 milioni di euro, nel casodella Spagna) (19).

3.22. La Commissione ritiene di aver applicato i principi prudenzialirichiesti dal regolamento finanziario nell’utilizzare le stime preparatedagli Stati membri. Il recupero del debito doganale dipende dalle legi-slazioni e dalle procedure nazionali; solo gli Stati membri conoscono lasolidità dei motivi alla base delle domande di pagamento, sanno se ildebitore dispone o meno di attivi e possono valutare le probabilità di suc-cesso delle procedure di recupero forzato di cui dispongono. Nella riu-nione del CCRP del 9 dicembre 2004 la Commissione ha spiegato agliStati membri il principio sul quale devono basarsi per preparare le lorostime e ricorderà loro che hanno l’obbligo di produrre stime basate su datirealistici.

3.23. Come negli esercizi precedenti (20), sia l’audit della Corteche le ispezioni della Commissione (cfr. paragrafo 3.5) hanno rile-vato problemi sistematici nella contabilità B, come ritardi ederrori nelle registrazioni, omissioni e cancellazioni errate indiversi Stati membri (Belgio, Germania, Irlanda, Italia, Cipro,Polonia, Slovacchia, Svezia e Regno Unito). Nel 2003, la Germa-nia ha eliminato dalla propria contabilità B registrazioni per untotale di 40,1 milioni di euro, senza fornire una spiegazione esau-riente di tale riduzione.

(17) Sull’origine di queste registrazioni, si veda la relazione speciale dellaCorte n. 4/98 sull’importazione nel territorio comunitario ad aliquotadi prelievo ridotta e lo smaltimento di prodotti lattiero-caseari di ori-gine neozelandese e di formaggio svizzero. Le cancellazioni che sonostate infine apportate sono il risultato della composizione della ver-tenza e sono già state incluse nelle svalutazioni operate negli eserciziprecedenti. L’importo recuperato (11,6 milioni di sterline) è statomesso a disposizione della Commissione con le consuete modalità.

(18) Regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom)n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE,Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità(GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).

(19) Inoltre, sette Stati membri che hanno nella contabilità B soltantoimporti di modesta entità (complessivamente meno dello 0,1 % delsaldo totale della contabilità B) hanno considerato che questi fosserotutti recuperabili.

(20) Cfr. relazione annuale sull’esercizio 2003, paragrafo 3.40.

3.23. La Commissione continua a trattare tali questioni con gli Statimembri interessati per ottenere spiegazioni e correzioni di errori.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Contributi zucchero

3.24. Nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dellozucchero i produttori sono finanziariamente responsabili delleperdite derivanti dallo smaltimento della produzione eccedente lequote (21), per cui sono tenuti a corrispondere contributi sullaproduzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina. I con-tributi sono calcolati dalla Commissione (479,8 milioni di europer la campagna di commercializzazione 2002/2003) e riscossidagli Stati membri presso i produttori. Gli Stati membri tratten-gono il 25 % di tali contributi a titolo di spese di riscossione (22).

3.25. L’audit della Corte ha fatto seguito ad un precedentelavoro sui contributi zucchero e ha preso in esame i calcoli fina-lizzati nel settembre 2004 (per la campagna di commercializza-zione compresa tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2003). LaCorte ha rilevato che il funzionamento del sistema per il calcolodei contributi zucchero era generalmente soddisfacente, malgradole ambiguità del metodo di calcolo prescritto (23) che è necessarioeliminare. La Corte attira inoltre l’attenzione sui seguenti puntiper i quali raccomanda l’adozione di misure correttive:

3.25.

a) l’importo totale dei contributi zucchero (479,8 milioni dieuro) è stato erroneamente sottostimato di circa 6 milioni dieuro;

a) Le correzioni si faranno automaticamente quando verranno calco-lati i contributi per il 2005 che devono riprendere i calcoli e i riportidelle campagne precedenti.

b) per quanto riguarda le due principali fonti di dati sulle qualisi basano i calcoli:

b)

i) la base dati COMEXT di Eurostat (24) si è rivelata impre-cisa per quanto riguarda i quantitativi di sciroppo di inu-lina esportati e di conseguenza la Commissione, contra-riamente a quanto disposto dal regolamento, è statacostretta a utilizzare i dati ottenuti dagli Stati membri;

i) Il regolamento (CE) n. 314/2002 sarà modificato per preci-sare specialmente questa particolare modalità di calcolo.

ii) la Commissione non ha controllato sistematicamente lecomunicazioni presentate dagli Stati membri. Inoltre,essa non ha ancora emanato istruzioni sulle pratichemigliori da seguire per predisporre meccanismi di con-trollo per la verifica dell’attendibilità di queste comuni-cazioni, come raccomandato nella relazione specialedella Corte n. 20/2000 (25).

(21) Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001,relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zuc-chero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(22) Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, articolo 2, para-grafo 3.

(23) Regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio2002, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quotenel settore dello zucchero (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40).

(24) COMEXT è il nome della base dati di riferimento Eurostat che con-tiene le statistiche sul commercio estero.

(25) Paragrafo 61.

ii) Sono state rivolte raccomandazioni agli Stati membri riguardoalla concezione dei loro meccanismi di controllo. La Commis-sione terrà nel dovuto conto le conclusioni della Corte e i con-trolli effettuati in proprio nel fissare i meccanismi di controllodel nuovo regime per lo zucchero.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/69

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

3.26. Inoltre ancora oggi, come rilevato nella relazione specialedella Corte n. 4/91 (26), nell’ambito del sistema di contabilizza-zione attuale della Commissione non è possibile un raffrontodecisivo tra le entrate e le spese da finanziare con i contributi zuc-chero.

3.26. Non vi è motivo di procedere ad un raffronto contabile tra lerisorse provenienti dai contributi e le spese di bilancio. Infatti, il metododi calcolo previsto dalla normativa attuale del Consiglio non stabiliscel’uguaglianza tra i due elementi. Il confronto può essere effettuato, se sarànecessario, al di fuori del sistema contabile.

Risorse proprie IVA e RNL

Introduzione

3.27. A differenza delle entrate provenienti dalle risorse proprietradizionali, le risorse proprie IVA e RNL riflettono statistichemacroeconomiche basate su dati che non possono essere verifi-cati direttamente. Per tale ragione, l’audit relativo alle risorse pro-prie IVA e RNL si fonda innanzitutto sull’esame degli aggregatimacroeconomici preparati dagli Stati membri (sotto forma di pre-visioni o di cifre finali) ricevuti dalla Commissione. Esso ha loscopo di valutare il sistema di elaborazione dati della Commis-sione fino alla fase in cui questi vengono definitivamente inglo-bati nei conti finali. L’audit riguarda così la compilazione delbilancio annuale e la sua esecuzione per quanto riguarda i paga-menti mensili effettuati dagli Stati membri. L’audit ha preso inesame inoltre i sistemi di supervisione e controllo della Commis-sione volti a garantire che le entrate UE siano correttamenteaccertate e riscosse. Aspetti specifici delle risorse proprie IVA eRNL sono oggetto di audit distinti.

3.28. Gli audit distinti svolti dalla Corte sulle risorse proprieIVA e RNL hanno preso in esame i controlli della Commissionesugli inventari degli Stati membri per il Sistema europeo dei conti(SEC 95) (27), il calcolo dell’aliquota media ponderata IVA negliestratti IVA (28) degli Stati membri e i sistemi di supervisionee controllo per quanto riguarda la compilazione dei conti nazio-nali da parte degli uffici di statistica degli Stati membri.

(26) Paragrafo 5.19.(27) Il sistema europeo dei conti 1995 [allegato A del regolamento (CE)n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistemaeuropeo dei conti nazionali e regionali della Comunità (GU L 310 del30.11.1996, pag. 1)] viene utilizzato per compilare i conti nazionaliper finalità comunitarie, in particolare per il calcolo della risorsa pro-pria RNL [regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio,del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionalelordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL») (GU L 181 del19.7.2003, pag. 1)].

(28) L’estratto IVA è un documento redatto dagli Stati membri che con-tiene i dati utilizzati per stabilire la base imponibile IVA. La base IVAè utilizzata per il calcolo della risorsa propria IVA ed è necessaria peril controllo della Commissione [articoli 7 e 11 del regolamento (CEE,Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concer-nente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse pro-prie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del7.6.1989, pag. 9)].

C 301/70 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo

Sistemi di supervisione e controllo della Commissione

3.29. Le attività ispettive della Commissione svolte in coopera-zione con gli Stati membri costituiscono un elemento essenzialedel sistema di controllo delle risorse proprie IVA e RNL. La Corteha esaminato il lavoro delle unità che svolgono queste ispezioni.

Risorsa propria IVA

3.30. Per quanto riguarda la risorsa propria IVA, i controlli inloco svolti dalla Commissione nel corso dell’esercizio finanziario2004 hanno portato a formulare 28 nuove riserve (29) in rela-zione a specifici elementi degli estratti IVA degli Stati membri (30).La preparazione delle ispezioni e la stesura delle relazioni sui rela-tivi risultati sono di qualità soddisfacente. Tuttavia, date le limi-tate risorse a disposizione, la Commissione ha difficoltà a man-tenere invariata la frequenza e la qualità delle ispezioni negli Statimembri rispetto al periodo pre-allargamento (31). Inoltre, perquanto riguarda il seguito dato alle constatazioni di audit con-nesse alle riserve, i progressi sono stati modesti (solo 6 riservesono state revocate nel corso dell’esercizio) e perciò, alla fine del2004, ne restavano 107. Queste riserve spesso riguardano piùesercizi finanziari e 4 riguardano estratti IVA presentati oltre diecianni fa. La Commissione non ha stimato l’impatto finanziario ditali riserve.

3.30. L’analisi della Commissione rivela quanto sia difficile stimarel’impatto finanziario delle riserve, dal momento che esse riguardano prin-cipalmente casi in cui mancano dati attendibili. In genere esse sono for-mulate proprio per costringere gli Stati membri a ricercare dati quanti-tativi attendibili e una metodologia accettabile. Infine, la Commissioneha annunciato nel 2003 l’intenzione di sottoporre alla Corte di giusti-zia europea le riserve pendenti da molto tempo, laddove ciò le parrà utile.Questa misura ha già mostrato la sua efficacia nel caso di due Statimembri che si sono allineati alle richieste della Commissione mentre laprocedura di infrazione si trovava ancora nella fase preparatoria. LaCommissione è consapevole dell’accresciuto carico di lavoro dovuto all’al-largamento e sta esaminando in che modo utilizzare al meglio le suerisorse per mantenere la qualità delle ispezioni.

Controlli sul calcolo dell’aliquota media ponderata IVA negliestratti IVA presentati dagli Stati membri

3.31. Gli Stati membri che applicano diverse aliquote IVA sonotenuti a calcolare l’aliquota media ponderata che la Commissioneutilizzerà per il calcolo della risorsa propria IVA. Eventuali erroriin tale calcolo incidono sulla base imponibile IVA utilizzata per ilcalcolo delle risorse proprie e possono quindi influire sull’importopagato a titolo di risorsa propria IVA. La Corte ha esaminato leispezioni svolte dalla Commissione su tale aspetto del sistema, hacontrollato il calcolo dell’aliquota media ponderata in cinque Statimembri (32) e ne ha verificato la conformità con le disposizioninormative della Comunità (33).

(29) Di cui 10 riguardano una suddivisione di riserve già emesse.(30) Le riserve costituiscono uno strumento importante utilizzato dallaCommissione per consentire di introdurre rettifiche negli estratti IVAdegli Stati membri oltre il termine di quattro anni prescritto dalla nor-mativa comunitaria.

(31) In media ogni due anni.(32) Germania, Italia, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia.(33) Cfr. articoli 3 e 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 delConsiglio.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

3.32. Per quanto riguarda le 29 riserve specifiche sull’aliquotamedia ponderata, la Corte ha rilevato che alcune sono rimastependenti per un periodo di tempo eccessivamente lungo (34).Dopo che una riserva è stata formulata, gli Stati membri hanno adisposizione un tempo indefinitamente lungo per risolvere il pro-blema.

3.32. Non vi sono sanzioni legali cui la Commissione possa farericorso per obbligare gli Stati membri a migliorare rapidamente le fontidi dati o i metodi di calcolo, anche se le procedure di infrazione rappre-sentano possibili soluzioni nel lungo periodo. Ciononostante, le riservependenti sono riesaminate a ciascun controllo e le successive relazioni dicontrollo informano sull’andamento delle discussioni relative a ciascunariserva. Nel caso dell’Austria, sono stati compiuti progressi notevoli checonsentiranno di togliere la riserva formulata sia dall’Austria che dallaCommissione appena la Commissione avrà ricevuto le modifiche concor-date.

3.33. La Commissione, peraltro, non ha espresso riserve in casidi carenze sistematiche (35) nel calcolo dell’aliquota media pon-derata.

3.33. Nell’esempio italiano citato dalla Corte nella nota a piè dipagina, la Commissione ha accettato dati approssimativi per attribuirealiquote IVA ad un piccolo numero di prodotti. Le spese relative a questiprodotti sono note, ma non sono disponibili informazioni precise sullaloro ripartizione tra le varie aliquote IVA o l’esenzione. Per la GFCF,viene utilizzata una percentuale approssimativa per distinguere tra l’ali-quota normale e l’aliquota ridotta. L’Italia può consentire questa impo-sizione solo per un periodo limitato di tempo. Durante i relativi controllila Commissione ha confermato l’assenza di dati per effettuare tale cal-colo. La Commissione ha accettato una ripartizione basata su una stimaapprossimativa solo in via eccezionale per un breve periodo di due anni,prolungato poi a quattro. Nell’ultima relazione di controllo essa ha giàannunciato che tale prassi non sarà più accettata.

3.34. All’interno della Commissione, la direzione generaleBilancio ha delegato una parte consistente delle verifiche sul cal-colo dell’aliquota media ponderata ad Eurostat ed alcuni aspettifiscali del calcolo alla direzione generale Fiscalità e unione doga-nale. I ruoli e le responsabilità rispettivi non erano formalmentedocumentati al momento dell’audit della Corte.

3.34. La DG Bilancio mantiene la responsabilità complessiva nelladeterminazione dell’AMP, ma riceve un’assistenza tecnica da Eurostatper la ponderazione dei settori economici e dalla DG Fiscalità e unionedoganale per la ripartizione dei beni e dei servizi tra le aliquote IVA. Inseguito alle osservazioni della Corte è stato redatto un memorandumd’intesa, firmato dai tre direttori generali, che precisa questi ruoli e copreanche altri settori di cooperazione e che è entrato in vigore nel settembre2005.

Risorsa propria RNL

3.35. Per quanto riguarda la risorsa propria RNL, le verifichedirette svolte dalla Commissione sui conti nazionali su cuisono basate le cifre presentate nei questionari RNL (36) sono

(34) Ad esempio, la riserva relativa all’«Aggiustamento piccole imprese»per la Germania, applicabile agli esercizi dal 1 991 al 2001, è stataintrodotta durante un’ispezione del 1995, successivamente prorogatae poi revocata nel 2004 (salvo per la parte relativa al 2000). La riserva«Compensazione auto» in Austria è stata emessa nel 1999 in relazioneagli estratti IVA 1995-2001.

(35) In Italia, il metodo utilizzato per ottenere la scomposizione dei con-sumi finali delle famiglie e della spesa per gli investimenti fissi lordinon era pienamente affidabile.

(36) Il questionario è il documento redatto in base ad un modello comunecon cui gli uffici nazionali di statistica comunicano ogni anno adEurostat le cifre dell’RNL.

C 301/72 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

ancora insufficienti. La Commissione sta costituendo una unitàche procederà alla verifica dei conti nazionali e pubblici prodottidagli Stati membri.

3.36. Dal 2003, la normativa comunitaria prevede che gli Statimembri trasmettano alla Commissione una relazione annualesulla qualità dei dati relativi all’RNL. La relazione deve contenerele informazioni necessarie a illustrare le modalità di determina-zione dell’aggregato dell’RNL; deve descrivere, in particolare, qual-siasi modifica significativa apportata alle procedure e alle statisti-che di base utilizzate e spiegare le revisioni effettuate sulleprecedenti stime dell’RNL. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, delregolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, il con-tenuto e il formato di questa relazione dovrebbero essere con-formi agli indirizzi decisi in proposito dalla Commissione (37).

3.37. Da un esame delle relazioni sulla qualità presentate nel2004 emerge che:

a) alcuni Stati membri non si sono attenuti agli indirizzi fornitiper quanto riguarda il contenuto e il formato;

b) esistono notevoli differenze per quanto riguarda la quantitàe il livello di dettaglio delle informazioni fornite;

c) non viene fornita alcuna informazione sui risultati delle inda-gini sulla qualità dell’RNL e dei suoi componenti, sebbene taliinformazioni siano richieste dagli indirizzi.

3.37. Relazioni sulla qualità sono state presentate per la prima voltanel 2004 e hanno determinato un miglioramento importante nelle infor-mazioni fornite con il questionario, rispetto agli anni precedenti. Non èinconsueto né sorprendente constatare che i nuovi orientamenti vengonointerpretati in una certa misura in modi diversi quando sono utilizzatiper la prima volta. Il comitato RNL ha approvato, nella riunione delluglio 2005, le proposte di Eurostat per un ampliamento degli orienta-menti, al fine di assicurare per quest’anno un risultato più uniforme.

Control l i de l la Commiss ione sugl i inventar i SEC 95

3.38. Una parte importante dei sistemi di supervisione e con-trollo della Commissione in relazione alla risorsa propria RNLriguardava gli inventari SEC 95. L’RNL e i conti nazionali, checostituiscono la base per il calcolo della risorsa propria RNL,devono essere compilati dagli Stati membri conformemente alSEC 95. A tale fine, gli Stati membri devono redigere gli inventariRNL che sono descrizioni specifiche per ciascun paese dei metodie delle procedure utilizzate per il calcolo degli aggregati RNL e deiconti nazionali su cui questi si basano.

3.39. Al fine di valutare l’efficacia dei controlli volti ad accer-tare che gli Stati membri si attengano alle disposizioni del SEC 95,la Corte ha analizzato le modalità con cui la Commissione hasvolto questi controlli sugli inventari RNL per il SEC 95 per i15 Stati membri pre-allargamento (38).

(37) Cfr. il verbale della seconda riunione del comitato RNL del25-26 marzo 2004 in cui il comitato ha accettato la struttura propo-sta per il questionario del 2004 e la qualità della relazione.

(38) Gli inventari RNL per i nuovi dieci Stati membri sono previsti per il2006.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

3.40. Gli inventari RNL dovevano essere presentati dalla Com-missione alla fine dell’esercizio 2000. La maggior parte degli Statimembri ha però presentato gli inventari nel corso del 2001; Fran-cia e Lussemburgo li hanno presentati, rispettivamente, soltantonel 2003 e nel 2004.

3.40. La Commissione ha ripetutamente invitato la Francia e il Lus-semburgo a presentare i loro inventari.

3.41. Grazie all’introduzione dei questionari di valutazione del-l’inventario RNL (39), la Commissione ha migliorato il metodo dicontrollo introducendo uno strumento sistematico e strutturatoper svolgere tali verifiche. Tuttavia, la Commissione non avevaverificato se gli uffici nazionali di statistica utilizzassero effettiva-mente i sistemi ed i metodi descritti negli inventari.

3.41. In molti casi gli Stati membri descrivono negli inventari lelacune esistenti nella loro contabilità e i miglioramenti previsti. La Com-missione ritiene poco probabile che i sistemi e i metodi descritti negliinventari non siano effettivamente applicati. Questo punto di vista è con-fortato dal fatto che molti Stati membri pubblicano i loro inventari oestratti degli inventari.

3.42. La documentazione delle verifiche svolte dalla Commis-sione sugli inventari era incompleta. Solo i casi in cui la Commis-sione aveva rilevato problemi o questioni importanti erano statidocumentati. Tale approccio non fornisce una pista di audit com-pleta delle verifiche eseguite dalla Commissione, riducendone cosìla controllabilità e l’affidabilità.

3.42. La Commissione verifica gli inventari utilizzando il questiona-rio di valutazione dell’inventario RNL come elenco di controllo per assi-curare che le stesse questioni siano coperte per tutti gli Stati membri. Èfacile constatare che il questionario è utilizzato nella compilazione deiquesiti rivolti agli Stati membri per preparare le visite di controllodell’RNL. La Commissione ha stabilito che non sarebbe stato utile néefficiente riportare informazioni dettagliate su tutte le voci del questio-nario che non sollevavano questioni per la visita di controllo, poiché essanon avrebbe potuto completare l’analisi degli inventari entro un termineragionevole.

Attività illegali

3.43. L’esaustività dell’RNL è un aspetto importante per otte-nere una base affidabile ai fini di una equa ripartizione dellarisorsa propria RNL tra gli Stati membri. Il SEC 95 prevede chetutte le categorie di attività illegali siano incluse nell’RNL. La Com-missione ha richiesto agli Stati membri di iniziare a fornire unastima per alcune categorie di attività illegali (40).

3.44. Dalle verifiche della Commissione sugli inventari SEC 95emerge che soltanto alcuni Stati membri hanno incluso tali stimenell’RNL, per di più per tipi di attività illegali diverse. Di conse-guenza, le stime dell’RNL non sono pienamente confrontabili, ilche incide sul calcolo della risorsa propria RNL, e non sono con-formi alle disposizioni del SEC 95.

3.44. La Commissione sollecita fortemente gli Stati membri ad inclu-dere le attività illegali nell’RNL. Tuttavia, queste informazioni sonorichieste solo a partire dall’esercizio 2002 (anno dal quale il SEC 95 siapplica alle risorse proprie). Questi anni possono ancora essere oggettodi un riesame. Gli Stati membri hanno tempo fino al 2006 per confor-marsi al SEC 95 a questo riguardo, prima che possano essere formulateeventuali riserve.

Consumi intermedi

3.45. Il SEC 95 prevede che gli acquisti delle imprese di valoreridotto (piccoli utensili con valore inferiore ai 500 euro) sianoconsiderati consumi intermedi. Una deroga a tale norma implicache gli Stati membri in causa procedano ad un aggiustamento perattenersi alle disposizioni del SEC.

(39) Si tratta di un questionario standard usato da Eurostat per controllaregli inventari RNL; contiene 277 domande su una vasta serie di argo-menti.

(40) La stima di Eurostat, basata su studi preesistenti, è dell’1-2 % dell’RNL.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

3.46. In due degli otto Stati membri (41) controllati (Belgioe Irlanda), le norme contabili delle imprese non prevedono alcunasoglia, né vengono operati aggiustamenti ai fini della conformitàcon il SEC 95. Dopo discussione con questi due Stati membri, laCommissione ha accettato questa situazione senza richiedere ulte-riori elementi che comprovassero che lo scostamento dal SEC 95non fosse significativo.

3.46. In Belgio e in Irlanda non si sa quali soglie applichino in pra-tica le imprese, poiché non vi è una soglia fiscale o contabile. In questicasi non si sa nemmeno quale forma dovrebbe assumere un eventualeaggiustamento, né tanto meno la sua entità; la Commissione reputa per-tanto più prudente non applicare alcun aggiustamento.

Sistemi di supervisione e controllo negli Stati membri

3.47. La normativa comunitaria relativa all’armonizzazione delreddito nazionale lordo (42) prevede che gli Stati membri si impe-gnino a migliorare le pratiche per la determinazione dell’RNL e ladiffusione delle pratiche migliori in questo ambito. Richiede inol-tre che vengano adottati provvedimenti volti ad accrescere lacomparabilità, l’attendibilità e l’esaustività dei dati relativi all’RNL.La Corte ha esaminato in che modo sono stati istituiti e applicatii sistemi di supervisione e controllo presso gli uffici di statisticadi sette Stati membri (43) per quanto riguarda la compilazione deiconti nazionali.

3.48. La Corte rileva significative differenze tra gli Stati membriper quanto riguarda la presenza e l’attuazione delle seguenti com-ponenti dei sistemi di supervisione e controllo in relazione al pro-cesso di compilazione dei conti nazionali:

a) l’attuazione di un’analisi di rischio formale e strutturata rela-tiva al processo di compilazione dei conti nazionali (44);

b) l’esistenza di accordi o di dispositivi equivalenti tra i servizi ele unità che forniscono i dati statistici di base per la compi-lazione dei conti nazionali, che stabiliscano le condizioni perla trasmissione e la qualità dei dati (45);

c) la produzione sistematica di «relazioni sulla qualità» cheaccompagnino le indagini statistiche (46);

d) la documentazione dei controlli di supervisione eseguiti dairesponsabili della gestione in merito alla compilazione deiconti nazionali (44);

e) lo svolgimento di audit interni sul processo di rilevazionee compilazione dei dati statistici (44).

(41) Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Sveziae Regno Unito.

(42) Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, in partico-lare gli articoli 2, 3 e 5.

(43) Germania, Grecia, Spagna, Francia, Ungheria, Polonia e Regno Unito.(44) Questo elemento è pienamente attuato nel Regno Unito.(45) Questo elemento è pienamente attuato in Germania, in Polonia e nelRegno Unito.

(46) Ciò avviene solo in Francia e nel Regno Unito.

3.48-3.49. A causa delle differenze esistenti tra gli Stati membri laCommissione utilizza gli stessi strumenti standard per verificare l’atten-dibilità, la comparabilità e l’esaustività dei dati di tutti gli Stati membrirelativi all’RNL impiegati per le risorse proprie, comprese descrizionimolto dettagliate delle fonti e dei metodi (inventari RNL) con aggiorna-menti annui nelle relazioni sulla qualità. La Commissione ritiene chequesti sistemi diano sufficienti garanzie quanto all’affidabilità, alla com-parabilità e all’esaustività dei dati RNL.

La Commissione esaminerà con gli Stati membri in sede di comitatoRNL in che misura i sistemi nazionali di supervisione e controllo deb-bano entrare a far parte del processo di controllo dell’RNL.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

3.49. La Corte sottolinea che le differenze per quanto riguardala presenza e l’attuazione dei sistemi di supervisione e controllopotrebbero comportare un diverso grado di affidabilità, compa-rabilità ed esaustività dei conti nazionali.

Relazioni annuali di attività e dichiarazioni dei direttori generali

3.50. La Corte ha esaminato le relazioni annuali di attività e ledichiarazioni dei direttori generali della direzione generale Bilan-cio e di Eurostat. Come nel 2003, la relazione annuale di attivitàdella direzione generale Bilancio include il numero delle visiteispettive svolte negli Stati membri per il controllo dell’IVA, manon contiene alcuna altra informazione sulla verifica dei dati sullarisorsa propria IVA. Non menziona neppure le attività di con-trollo relative alla risorsa propria RNL, l’esistenza di 107 riservein relazione agli estratti IVA degli Stati membri o il variare delnumero delle riserve nel corso dell’esercizio.

3.50. Le relazioni annuali di attività dei direttori generali sono perloro natura altamente selettive e presentano le attività di particolare rile-vanza o con un certo valore illustrativo. La DG Bilancio ha ritenuto suf-ficiente indicare i controlli senza fornire particolari sulle riserve, che costi-tuiscono un strumento normale per migliorare gli estratti IVA. LaDG Bilancio riesaminerà tuttavia la sua presentazione dei controlli rela-tivi alle risorse provenienti dall’IVA.

3.51. La relazione annuale di attività di Eurostat menziona leverifiche sugli inventari SEC 95 delle fonti e dei metodi statisticidegli Stati membri. Indica che, a seguito di tali verifiche, le riservegenerali formulate in precedenza su tutti i dati forniti da tutti gliStati membri sono state sostituite con un numero ridotto diriserve specifiche. La relazione non indica però il numero effet-tivo delle riserve specifiche (57) né menziona che una riservagenerale era ancora in vigore per Germania e Lussemburgo allafine del 2004. La relazione annuale di attività di Eurostat nonindica neppure in che misura siano stati raggiunti gli obiettiviprioritari per il 2004 in materia di verifica dei dati IVA e RNL pro-dotti dagli Stati membri, menzionati nel programma statisticodella Commissione per l’esercizio 2004.

3.51. Il numero di riserve per Stato membro è limitato. Inoltre, ilnumero di riserve non è di per sé un indicatore molto significativo, poi-ché esse possono avere un impatto numerico maggiore o minore sul-l’RNL. Eurostat è d’accordo nel fornire maggiori informazioni sulle veri-fiche dell’RNL e dell’IVA nella sua relazione di attività annuale.

Conclusione e raccomandazioni

3.52. Considerando l’ambito dell’audit (cfr. paragrafo 3.3) e adeccezione delle osservazioni sulla contabilità B di cui al para-grafo 3.23, l’attività di audit svolta dalla Corte ha dato risultaticomplessivamente soddisfacenti per quanto riguarda l’affidabilitàdei conti che registrano le risorse proprie tradizionali e la legitti-mità e regolarità delle operazioni su cui tali conti si basano.

3.52. Come la Corte rileva al punto 3.21 della relazione, la norma-tiva che disciplina la contabilità B è stata modificata alla fine del 2004.I cambiamenti introdotti contribuiranno a far sì che la contabilità B siapiù attendibile e accurata.

3.53. Considerando l’ambito dell’audit di cui al paragrafo 3.27,la Corte è del parere che, sulla base dei dati trasmessi dagli Statimembri, tutti gli elementi significativi delle risorse IVA e RNLsiano stati calcolati, riscossi e iscritti nei conti dalla Comunità inmodo corretto.

C 301/76 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

3.54. Per contro, il lavoro di audit della Corte sulla risorsa pro-pria RNL ha rilevato carenze che potrebbero incidere sulla qua-lità dei dati in base ai quali vengono stabiliti i contributi RNL degliStati membri. La Corte raccomanda alla Commissione di:

3.54. La Commissione ritiene che i suoi sistemi garantiscano suffi-cientemente l’affidabilità, la comparabilità e l’esaustività dei dati relativiall’RNL. Ad ogni modo, la raccomandazione adottata di recente inmerito all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autoritàstatistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria [COM(2005)217], che contiene un codice di buone prassi delle statistiche europee,dovrebbe contribuire a rafforzare la qualità delle statistiche macroecono-miche, comprese quelle sull’RNL.

a) eseguire verifiche (dirette) su aggregati selezionati dei continazionali (cfr. paragrafo 3.35);

a) La Commissione sta esaminando i metodi che potrebbero permet-terle di eseguire verifiche più dirette nel senso indicato dalla Corte.

b) estendere le verifiche sugli inventari delle fonti e dei metodiutilizzati dagli Stati membri per la compilazione dei continazionali e migliorare i sistemi di documentazione delle veri-fiche (cfr. paragrafi 3.41-3.42);

b) La Commissione cercherà di migliorare la documentazione entro ilimiti consentiti dalle sue risorse.

c) far sì che tutti gli Stati membri rispettino i requisiti SEC 95per quanto riguarda l’inclusione delle attività illegali nell’RNL(cfr. paragrafi 3.43-3.44);

c) La Commissione si sta già adoperando in tal senso.

d) esaminare, in consultazione con gli Stati membri, comeapplicare le pratiche migliori in materia di supervisionee controllo della compilazione dei conti nazionali (cfr. para-grafi 3.47-3.49);

d) La Commissione incoraggia le migliori prassi in materia di compi-lazione dei conti nazionali attraverso il comitato RNL. Essa esporràla raccomandazione della Corte al comitato.

e) svolgere un’analisi comparativa delle relazioni sulla qualità,formulare orientamenti più precisi e monitorarne meglio l’at-tuazione (cfr. paragrafi 3.36-3.37).

e) Dopo l’audit della Corte sono stati presentati al comitato RNL delluglio 2005, e da questo approvati, i risultati di un’analisi compa-rativa e orientamenti più precisi.

3.55. Per quanto riguarda i controlli della Commissione suisistemi per il calcolo della risorsa propria IVA, la Corte:

3.55.

a) rileva che le riserve, in considerazione soprattutto delnumero elevato (107), incidono sulla correttezza degli estrattiIVA degli Stati membri e raccomanda alla Commissione diquantificare queste riserve (47), ove possibile in consultazionecon gli Stati membri (cfr. paragrafo 3.30);

a) Le riserve sono in genere formulate proprio per costringere gli Statimembri a ricercare dati quantitativi attendibili e una metodologiaaccettabile. Inoltre, la prassi adottata dal 2003 dalla Commissionedi suddividere talune riserve per renderle più trasparenti e potenzial-mente più facili da revocare ha determinato un incremento appa-rente del loro numero. Il ciclo di controllo di due-tre anni tra le visiteprovoca un leggero ritardo degli effetti benefici di tale politica.

b) raccomanda alla Commissione di impegnarsi maggiormenteper ridurre il numero delle riserve pendenti ormai da moltotempo (cfr. paragrafi 3.30 e 3.32);

(47) Cfr. relazione annuale sull’esercizio 2002, paragrafo 3.38.

b) La riduzione del numero delle riserve pendenti dipende principal-mente dalla capacità delle amministrazioni nazionali di raggiun-gere un livello di qualità adeguato. Quando i dati risultano supe-rati è inevitabile formulare nuove riserve. Nel 2003 la Commissioneha annunciato di essere pronta, all’occorrenza, a ricorrere alla pro-cedura di infrazione per cercare di porre fine alle riserve di lungadata.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/77

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

c) osserva che, dato l’aumento del numero di Stati membri da15 a 25, in futuro sarà possibile mantenere invariata la por-tata e la qualità delle ispezioni solo potenziando le risorseumane, razionalizzando ulteriormente la politica in materiadi ispezioni mediante l’utilizzo dell’analisi di rischio e/o raf-forzando il quadro normativo e procedurale per la compila-zione degli estratti IVA (cfr. paragrafo 3.30).

c) La Commissione conta su una riduzione sensibile, nel prossimofuturo, del numero di riserve applicabili a taluni Stati membri eorienterà i suoi controlli in base all’analisi dei rischi.

C 301/78 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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CAPITOLO 4

Politica agricola comune

INDICE

Paragrafi

Introduzione 4.1-4.3

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità 4.4-4.63

Ambito dell’audit 4.4-4.5

Sistemi di supervisione e controllo 4.6-4.25

SIGC 4.6-4.8

Controlli successivi al pagamento prescritti dal regolamento (CEE) n. 4045/89 — Ritardie insufficienti informazioni sui risultati dei controlli effettuati 4.9-4.10

Controlli fisici sulle esportazioni sovvenzionate di prodotti agricoli — Valore delle ope-razioni controllate e delle irregolarità sconosciuto 4.11-4.14

Liquidazione dei conti 4.15-4.25

Campione di operazioni selezionato dalla Corte 4.26

Relazione annuale di attività del direttore generale dell’Agricoltura per l’esercizio 2004 4.27-4.34

Qualche miglioramento rispetto all’esercizio precedente 4.27-4.32

Norme di controllo interno — Alcune norme non sono pienamente applicate 4.33-4.34

Valutazione dei settori di spesa della PAC da parte della Corte 4.35-4.54

Regimi di aiuto «superfici» 4.35-4.38

Regimi di premio per gli animali 4.39-4.42

Aiuti versati in base ai quantitativi prodotti 4.43-4.45

Sviluppo rurale 4.46-4.48

Altre spese 4.49-4.54

Conclusione e raccomandazioni 4.55-4.63

Conclusione generale 4.55-4.57

Controlli successivi al pagamento 4.58

Liquidazione dei conti 4.59-4.61

Relazione annuale di attività del direttore generale dell’Agricoltura 4.62

Raccomandazioni 4.63

Nuovi Stati membri: transizione 4.64-4.76

Riconoscimento degli organismi pagatori FEAOG nei nuovi Stati membri 4.64-4.68

Sapard — Sorveglianza soddisfacente, ma alcune carenze nella valutazione delle domande 4.69-4.76

Seguito dato a precedenti osservazioni 4.77-4.95

OCM nel settore delle banane 4.77-4.84

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/79

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Paragrafi

Prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione 4.85-4.91

Amidi e fecole ottenuti da cereali e da patate 4.92-4.95

Principali osservazioni formulate in relazioni speciali 4.96-4.99

Misure forestali nell’ambito della politica di sviluppo rurale 4.96-4.97

Misure agroambientali 4.98-4.99

C 301/80 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

4.1. Nel 2004, la spesa per la politica agricola comune (PAC),cioè la sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orien-tamento e di garanzia (FEAOG), è ammontata in totale a43 579 milioni di euro (nel 2003: 44 379 milioni di euro). I gra-fici 4.1 e 4.2 mostrano come sono stati impiegati questi fondi. Ilgrafico 4.1 presenta una ripartizione delle spese in base alla loronatura economica (pagamenti diretti, restituzioni all’esportazione,ecc). Il grafico 4.2 mostra la distribuzione per settore agricoloprincipale (carni bovine, olio d’oliva, ecc.).

4.2. I pagamenti agli agricoltori, basati sulle superfici coltivateo sul numero di animali detenuti in azienda, costituiscono la mag-gior parte (59 %) delle spese a titolo della PAC. Questi pagamentisono destinati essenzialmente a compensare la perdita di redditosubita dagli agricoltori a causa della riduzione dei prezzi nel qua-dro della PAC.

4.3. La quasi totalità delle spese della PAC è eseguita dagli orga-nismi pagatori degli Stati membri. La procedura per i pagamentiagli agricoltori è la seguente:

a) gli agricoltori presentano una domanda agli organismi paga-tori nell’esercizio precedente a quello in cui il pagamento èdovuto, sulla base delle superfici coltivate, del numero di ani-mali ammissibili presenti in azienda durante il periodo didetenzione, ecc.;

b) gli organismi pagatori sottopongono tutte le domande a con-trolli amministrativi e, su di un campione di domande, ese-guono controlli in loco, principalmente attraverso il sistemaintegrato di gestione e controllo (SIGC);

c) ciascun organismo pagatore versa l’aiuto ai richiedentie comunica le spese sostenute alla Commissione che rim-borsa l’organismo pagatore;

d) i conti e i pagamenti dell’organismo pagatore sono esaminatida un revisore indipendente (organismo di certificazione) chetrasmette alla Commissione una relazione nel febbraio del-l’anno successivo all’esercizio di bilancio;

e) entro il 30 aprile di tale anno, la Commissione deve adottareuna decisione (decisione di liquidazione finanziaria) con cuiapprova questi conti e la relazione di audit oppure richiedeulteriori verifiche o informazioni (1);

f) la Commissione stessa può poi esaminare i pagamenti ese-guiti dagli organismi pagatori e, se riscontra irregolarità o sei controlli finanziari risultano carenti, può decidere di nonimputare più alcune spese al bilancio comunitario, ma diporle a carico dello Stato membro interessato (nel gergocomunitario, la Commissione «esclude dal finanziamentocomunitario» tali spese nell’ambito della «liquidazione deiconti» nelle «decisioni di conformità») e cioè, riduce i versa-menti agli organismi pagatori di un importo corrispondente(cfr. paragrafo 4.22).

(1) In questa fase, la Commissione può escludere la spesa dal finanzia-mento comunitario in base ai risultati dei controlli degli organismi dicertificazione [cfr. paragrafo 4.2, lettera f)].

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/81

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Grafico 4.1 — Ripartizione delle spese del FEAOG-Garanzia in base alla loro natura economica — Esercizio 2004

(1) Altri: aiuti alla produzione, alla trasformazione o al consumo versati ai produttori, alle organizzazioni di produttori o trasformatori e spese amministrative.(2) Intervento: ammasso pubblico e privato, misure di ritiro di frutta e verdura, distillazione obbligatoria e volontaria.NB: La ripartizione per natura economica è stata calcolata sugli importi lordi, prima dell’imputazione delle spese negative (recuperi, liquidazione e sospensione di anticipi e

prelievi latte).L’aiuto «superfici», i premi per gli animali e gli altri aiuti diretti rappresentano il 76,17 % della spesa PAC.

Fonte: Conti annuali della Commissione del 2004 — Dati lordi.

Grafico 4.2 — Ripartizione delle spese del FEAOG-Garanzia per settore — Esercizio 2004

Fonte: Conti annuali della Commissione 2004 — Volume II.

C 301/82 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLADICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Ambito dell’audit

4.4. L’audit mirava a contribuire alla dichiarazione di affidabi-lità della Corte sul bilancio generale mediante una valutazionespecifica del settore delle politiche agricole, per ottenere garanziesul funzionamento dei sistemi di controllo e sulla legittimità eregolarità delle operazioni. A tal fine la Corte:

a) ha valutato il funzionamento del SIGC (il sistema di supervi-sione per gli aiuti «superfici» ed i premi per gli animali), i con-trolli successivi al pagamento ed i controlli fisici sulle espor-tazioni sovvenzionate di prodotti agricoli (i principali sistemidi supervisione per gli altri tipi di spese agricole) (cfr. para-grafi 4.6-4.14);

b) ha esaminato la decisione di liquidazione finanziaria dellaCommissione per le spese del 2004 e le decisioni di confor-mità prese nel 2004, che si riferiscono ai pagamenti ai bene-ficiari negli esercizi precedenti (cfr. paragrafi 4.15-4.25);

c) ha verificato direttamente un campione di operazioni (cfr.paragrafo 4.26);

d) ha esaminato la relazione annuale di attività e la dichiara-zione del direttore generale dell’Agricoltura ed ha preso inesame l’attuazione delle norme di controllo interno presso laCommissione (cfr. paragrafi 4.27-4.34).

4.5. Nei paragrafi 4.35-4.54 viene presentata la valutazionedella Corte sulla legittimità e regolarità delle spese eseguite a titolodella PAC, sulla base principalmente degli elementi probatori for-niti dalle fonti sopra indicate. Le osservazioni sull’affidabilità deiconti sono presentate nel capitolo 1, paragrafi 1.12, 1.13, 1.15e 1.16.

Sistemi di supervisione e controllo

SIGC

4.6. Il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) è lo stru-mento chiave per la gestione e il controllo dei regimi di aiuto«superfici» e di premio per gli animali e riguarda il 59 % dellespese agricole. Il SIGC comprende una banca dati informaticadelle aziende e delle domande di aiuto, sistemi per l’identifica-zione delle particelle di terreno agricolo e per l’identificazione ela registrazione degli animali, nonché un sistema coordinato dicontrolli amministrativi e in loco. Le domande per alcuni altriregimi comunitari di aiuto devono essere compatibili con ilsistema.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/83

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4.7. Nel 2004, la Corte ha continuato ad esaminare il funzio-namento del SIGC presso altri cinque organismi pagatori in quat-tro Stati membri (2) e del seguito dato a precedenti osservazionirelative al Portogallo dopo la fusione di due organismi pagatori. Icontrolli SIGC presso i cinque organismi pagatori visitati, ad ecce-zione della Grecia, sono in genere operativi e soddisfacenti (cfr.allegato 2); il funzionamento del SIGC è paragonabile a quellodegli organismi pagatori controllati negli anni precedenti, anchese sono ancora possibili miglioramenti per le analisi di rischio, peri controlli amministrativi e per i controlli in loco.

4.7. Sebbene la Commissione giudichi troppo severe alcune delle valu-tazioni della Corte di cui all’allegato 2, i risultati dei suoi audit concor-dano generalmente con le conclusioni della Corte. Nel corso del 2005,inoltre, si faranno altri progressi grazie all’uso dei sistemi d’informazionegeografica, obbligatori dal 1o gennaio.

Il regolamento (CE) n. 118/2004, che modifica la normativa sul SIGCa decorrere dal 2004, migliorerà ulteriormente una situazione che nelcomplesso è già soddisfacente.

4.8. In Grecia, oltre sette anni dopo il termine previsto per lapiena attuazione del SIGC, il sistema non è ancora in grado digarantire il rispetto della legittimità e della regolarità per i paga-menti dell’aiuto «superfici» e del premio per gli animali (3) [cfr.anche il paragrafo 4.28, lettera b), sulla riserva espressa dallaCommissione in merito all’attuazione del SIGC in Grecia, e ilparagrafo 4.44 sui risultati del controllo delle operazioni da partedella Corte]. Le principali ragioni delle carenze e degli inadempi-menti sono le seguenti:

a) i sindacati degli agricoltori controllano l’introduzione di tuttii dati nel sistema informatico. Nessun dato del sistema è pro-tetto e può essere, ed è, modificato in qualsiasi momentoprima del pagamento da parte dei sindacati degli agricoltori.Il sistema informatico non registra quando e per qualemotivo vengono modificati i dati originali. Per le spese rela-tive al 2004, i sindacati degli agricoltori hanno modificato idati di più di 22 000 particelle oltre 5 mesi dopo la scadenzadel termine per la presentazione delle domande di aiuto.L’analisi mostra che tali modifiche irregolari hanno unimpatto finanziario stimato di almeno 10 milioni di euro,mentre l’impatto sull’intero periodo previsto per la presenta-zione delle domande di aiuto potrebbe essere notevolmentemaggiore;

(2) Germania (Turingia, Saarland), Grecia, Spagna (Castilla y Leon) eRegno Unito (Scozia).

(3) Nel 2003, le spese SIGC in Grecia sono ammontate a 868 milioni dieuro (tale cifra non comprende le spese per i settori tabacco, cotoneed olio d’oliva che sono indirettamente coperti dal SIGC).

4.8. La situazione della Grecia per quanto riguarda il SIGC ha indottola Commissione ad applicare periodicamente rettifiche finanziarie dirilievo (384 milioni di euro tra il 1999 e il 2004). La Commissione hainoltre avviato una procedura d’infrazione nei confronti della Grecia nel2002. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato laGrecia nel 2004.

In seguito alla riserva espressa dal direttore generale della DG AGRInella sua relazione annuale, nel 2003 e nel 2004 è stato varato unpiano d’azione specifico comprendente un programma di audit raffor-zato e altre misure di vigilanza. Nel 2004 sono state effettuate 9 mis-sioni in Grecia riguardanti il SIGC e le misure connesse. I provvedimentipresi dalla Commissione e la creazione di un nuovo organismo pagatorein Grecia (Opekepe) hanno permesso di fare notevoli progressi, per cuialla fine del 2004 (esercizio finanziario 2005) erano stati approntati idiversi elementi del SIGC. La Commissione continuerà tuttavia a indi-viduare e a valutare le carenze che ancora sussistono nel funzionamentodel SIGC in Grecia, applicando le opportune rettifiche finanziarie.

Per quanto riguarda le carenze menzionate dalla Corte, la Commissioneha criticato più volte il ruolo svolto dai sindacati degli agricoltori nellaprocedura di presentazione delle domande e le inefficienze dei controlli.Nel giugno 2004 la Commissione ha inviato una lettera in cui chiedevaformalmente alle autorità greche di applicare una nuova procedura perla concessione degli aiuti, in modo da ridurre la dipendenza dai sinda-cati degli agricoltori. La questione sarà esaminata in modo più appro-fondito insieme al problema, già individuato dalla Commissione, dellaqualità insufficiente delle ispezioni in loco nell’ambito delle inchieste incorso ai fini della liquidazione dei conti.

C 301/84 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

b) la qualità dei controlli in loco è modesta. I risultati dei con-trolli non sono documentati o lo sono in modo insoddisfa-cente, oppure le relazioni al riguardo non sono affidabili. Laripetizione delle verifiche da parte degli organismi pagatoriper il controllo di qualità non ha potuto confermare i risul-tati di oltre un terzo delle verifiche iniziali. Alcune relazioninon sembrano essere basate su controlli effettivamentesvolti (4).

Controlli successivi al pagamento prescritti dalregolamento (CEE) n. 4045/89 (5) — Ritardi e insufficientiinformazioni sui risultati dei controlli effettuati

4.9. Gli Stati membri sono tenuti ad effettuare programmi dicontrolli dopo il pagamento sui documenti commerciali riguar-danti una serie di sovvenzioni a titolo della PAC, quali i rimborsialle esportazioni, le sovvenzioni relative alla lavorazione e alla tra-sformazione di prodotti agricoli, alla lavorazione del cotone,all’olio d’oliva ed al tabacco e alcune spese per lo sviluppo rurale,che rappresentano complessivamente circa il 37 % delle speseagricole. Gli Stati membri devono accertare che le operazionisiano state realmente effettuate e che siano state eseguite corret-tamente e devono poi adottare misure per recuperare le sommeandate perdute a seguito d’irregolarità o negligenze.

4.10. La Commissione esamina i documenti forniti annual-mente dagli Stati membri e può effettuare ispezioni in alcuni Statimembri per controllare in loco l’attuazione del regolamento. LaCorte ha esaminato il monitoraggio attuato dalla Commissionesui controlli prescritti dal regolamento (CEE) n. 4045/89 ed hariscontrato quanto segue:

4.10.

a) l’esame delle relazioni fornite dagli Stati membri è di scarsautilità in quanto l’attuale regolamento non richiede agli orga-nismi di coordinamento di presentare le statistiche in un for-mato che permetta un’utile analisi (fornendo, ad esempio, itassi di errore per le diverse categorie di spesa);

(4) Regimi di aiuto «superfici»: in una delle relazioni esaminate, l’ispettorelocale afferma di aver misurato con un metro a nastro, in una gior-nata, 85 particelle senza aver trovato la minima discrepanza. Un altrogruppo composto da due ispettori locali riferisce di aver misuratomediante GPS, in una giornata, 223 particelle agricole senza rilevaredifferenze. Per le domande dell’esercizio 2003, un gruppo di due ispet-tori ha riferito di aver controllato la superfice di 653 particelle, ancorauna volta senza trovare alcuna discrepanza. L’esperienza acquisita inmateria di misurazione di superfici e di scarti fa ritenere poco proba-bili tali risultati.Premi per gli ovini: i controlli hanno rivelato differenze significative inun gregge di 470 capi, il cui numero era stato dichiarato invariato trail 2002 ed il 2004. Le differenze erano motivate mediante dichiara-zioni di perdita (70, 192 e 239 capi persi rispettivamente nel 2002,2003 e 2004) per circostanze naturali (malattie e lupi). Le perditeerano certificate dall’ufficio veterinario locale. L’allevatore non avevatuttavia potuto presentare alcun elemento comprovante il modo in cuiaveva ripopolato il gregge.

(5) Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (GU L 388 del30.12.1989, pag. 18).

a) La Commissione ritiene che le relazioni fornite dagli Stati membricontengano utili informazioni. Essa riconosce tuttavia che le rela-zioni riguardanti il regolamento (CEE) n. 4045/89 potrebberoessere migliorate e proporrà di modificare opportunamente il rego-lamento (CE) n. 4/2004 della Commissione.

Le risultanze verranno comunicate in particolare sotto forma ditabelle che consentano di individuarne e analizzarne il numero, ilvalore e la natura. Si introdurranno inoltre nuovi metodi di iden-tificazione e di segnalazione degli arretrati, affinché l’andamento deicontrolli non ultimati durante il periodo oggetto della relazionepossa essere seguito nelle relazioni per i periodi successivi.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

b) nel 2003, la Corte aveva esaminato l’applicazione dei con-trolli successivi al pagamento in undici Stati membri, giun-gendo alla conclusione che essi erano pienamente soddisfa-centi in meno di un caso su tre (6). A seguito di ciò, laCommissione ha visitato nel 2004 tre Stati membri, le primevisite dal gennaio 2001 dedicate ad un esame completo deicontrolli successivi al pagamento. Inoltre, la Commissioneprende regolarmente in esame aspetti specifici dei controllisuccessivi al pagamento nell’ambito dell’audit sulla liquida-zione dei conti per le restituzioni all’esportazione (che rap-presentano circa il 25 % delle spese interessate da tale tipo dicontrolli);

b) La Commissione aveva già preso provvedimenti per migliorare lasituazione a seguito della relazione annuale presentata dalla Cortenel 2003, che conteneva un’osservazione analoga. Sebbene alcunidi questi controlli non siano giudicati del tutto soddisfacenti, laCommissione ritiene che, vista la complessità del sistema dei con-trolli successivi al pagamento, in molti casi sia possibile migliorarel’efficienza senza rimettere in discussione la validità dei controllieffettuati.

Nel 2004 la DG AGRI ha effettuato 3 missioni (in Belgio, Greciae Portogallo) per verificare l’applicazione degli aspetti generali delregolamento (CEE) n. 4045/89, cioè la relazione annuale, l’ana-lisi dei rischi e il programma di controlli. Quest’anno sono in corsoaltre 6 missioni durante le quali si terrà conto delle osservazionispecifiche della Corte.

La Commissione ha dato inoltre maggiore importanza ai controllidi cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 nell’ambito delle verifichedi conformità eseguite nel 2005.

c) permangono i ritardi nel completamento da parte degli Statimembri dei programmi annuali per i controlli successivi alpagamento, già evidenziati nella relazione annuale dellaCorte per il 2003 (7). Alla fine del 2004, in base alle relazioniannuali degli Stati membri, quasi il 40 % dei controlli pro-grammati risultava non completato.

c) Pur riconoscendo che alcuni Stati membri hanno registrato ritardinel completare i programmi di controlli successivi al pagamento, laCommissione fa notare che il numero di controlli in programmanella maggior parte degli Stati membri è nettamente superiore alnumero minimo richiesto, per cui il tasso di controlli non comple-tati è inferiore al 40 %.

I controlli non ultimati alla fine del periodo corrispondente devonoessere portati a termine nel periodo successivo. La Commissione stacercando di appurare per quale motivo i programmi di controlli nonsiano stati ultimati in tempo in determinati Stati membri a cuichiederà, se del caso, gli opportuni chiarimenti.

Il grafico 4.3 mostra il numero di controlli effettuati e il numerodi irregolarità riscontrate negli ultimi sei periodi di rendiconta-zione, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. Poi-ché i dati non forniscono un’analisi per importo o per tipo dispesa, non è possibile trarre conclusioni sull’entità e sulle causedella variazione della frequenza d’irregolarità segnalata.

(6) Cfr. relazione annuale 2003, paragrafo 4.15, lettera b).(7) Cfr. relazione annuale 2003, paragrafo 4.15, lettera a).

Grafico 4.3. Gli Stati membri hanno comunicato l’importo totale delleirregolarità evidenziate dai controlli di cui al regolamento (CEE)n. 4045/89, che per il programma di controlli 2001/2002 ammontaa 23,4 milioni di euro.

C 301/86 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Controlli fisici sulle esportazioni sovvenzionate diprodotti agricoli (8) — Valore delle operazioni controllatee delle irregolarità sconosciuto

4.11. Le restituzioni all’esportazione corrisposte agli esportatoridi prodotti agricoli dell’UE compensano la differenza tra i prezziinterni dell’UE e quelli dei mercati mondiali e consentono lo smal-timento sui mercati mondiali delle eccedenze di produzione del-l’UE. Nel 2004, le restituzioni hanno rappresentato circa3,6 miliardi di euro, pari al 7,5 % della spesa PAC (8,3 % nel2003). Gli Stati membri sono tenuti ad effettuare controlli fisicisul 5 % delle esportazioni per garantire che corrispondano alladescrizione fornita e abbiano diritto alla restituzione all’esporta-zione richiesta. La Commissione effettua un monitoraggio sullaqualità e sulla quantità dei controlli svolti dagli Stati membri.

4.12. Nel 2004, la Commissione ha visitato 7 Stati membri pervalutare l’efficacia dei controlli fisici. Le principali constatazionipreliminari della Commissione indicano carenze riguardanti iseguenti aspetti:

a) la qualità e/o la frequenza;

b) le procedure per la selezione delle partite di merci;

(8) Regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio (GU L 42 del 16.2.1990,pag. 6).

4.12. Come affermato dalla Corte, si tratta di osservazioni prelimi-nari e la Commissione potrà adottare una posizione definitiva soloquando gli Stati membri avranno esercitato il loro diritto di replica.

Grafico 4.3 — Regolamento (CEE) n. 4045/89: Numero dei controlli successivi al pagamento svoltie delle irregolarità individuate 1997/98-2002/2003

Fonte: Commissione europea, sintesi annuale delle relazioni sui controlli degli Stati membri.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/87

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

c) il preavviso;

d) le statistiche.

Tali carenze, la cui gravità è variabile, non sono state riscontratein tutti gli Stati membri visitati.

4.13. La Commissione non è in grado di fornire informazionisul valore delle operazioni sottoposte a controllo fisico, nonché ilvalore delle irregolarità constatate. Nel 2004, la Commissione haadottato un regolamento che richiede agli Stati membri di forniretali informazioni a decorrere dalla relazione del 2005. Latabella 4.1 sintetizza il numero di dichiarazioni controllate e diirregolarità rilevate nel periodo 2001-2003.

4.13. La Commissione ha reagito tempestivamente alla raccomanda-zione della Corte, inserita per la prima volta nella relazione annuale del2002, adottando il regolamento (CE) n. 1454/2004, che impone agliStati membri di comunicare dal 2005 in poi il valore delle operazioniverificate e le irregolarità superiori a 200 euro.

Fino al 2005, le informazioni sul valore delle irregolarità dipendevanodall’attendibilità delle segnalazioni di cui all’articolo 3 del regolamento(CE) n. 595/91 fatte dagli Stati membri all’OLAF e non comprende-vano le irregolarità di valore inferiore a 4 000 euro.

4.14. La relazione annuale di attività della Commissione perl’esercizio 2004 contiene informazioni sul numero di dichiara-zioni d’esportazione presentate, sul numero di quelle controllatedagli Stati membri e sul numero d’irregolarità individuate. Non viè alcun riferimento ai risultati della valutazione da parte dellaCommissione sulla qualità dei controlli fisici effettuati dagli Statimembri o sul grado di certezza che se ne può ricavare.

4.14. Come spiegato nella relazione annuale di attività(sezione 4.2.2), le garanzie offerte dal regolamento (CEE) n. 386/90fanno parte integrante della garanzia globale ottenuta dal direttore gene-rale. Cfr. anche la risposta ai punti 4.29-4.31.

Liquidazione dei conti

Liquidazione finanziaria

4.15. La Corte ha esaminato i seguenti documenti:

a) le relazioni degli organismi di certificazione sui 25 organi-smi pagatori (cfr. tabella 4.2) le cui operazioni sono stateverificate (cfr. paragrafo 4.26) e di tutti gli organismi paga-tori sui cui conti erano state espresse riserve;

b) la decisione di liquidazione finanziaria adottata dalla Com-missione;

c) la liquidazione dei conti rinviata dagli esercizi precedenti (9).

(9) Nel contesto dell’esame periodico di vari aspetti delle funzioni degliorganismi pagatori, la Corte ha anche esaminato l’indagine avviatadalla Commissione nel 2002 sul modo in cui tali organismi deleganoalcune funzioni ad altri organismi. Le relazioni della Commissionemostrano due carenze comuni: la mancanza di una supervisione ade-guata da parte degli organismi pagatori sugli organismi delegati e lamancata specificazione del ruolo degli organismi delegati. In partico-lare, la Commissione ha riscontrato deficienze complessive nellagestione degli organismi delegati da parte dell’AGEA (Italia). Talicarenze persistono nel 2003 e nel 2004.

C 301/88 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Tabella4.1—Regolamento(CEE)n.386/90:Numerodicontrollifisiciediirregolaritàindividuate(1)

2003

2002

2001

Irregolarità

Controllifisici

Irregolarità

Controllifisici

Irregolarità

Controllifisici

Spagna

234786

596816

127965

Germania

206644

618476

639713

Francia

83459

193642

124290

Danimarca

81470

221631

331827

Irlanda

6872

3724

6707

Belgio

22776

22891

33440

Portogallo

2494

2363

3505

PaesiBassi

17229

08192

07857

Finlandia

1668

0689

0742

Italia

04618

05491

05513

Grecia

01418

02570

02987

RegnoUnito

0976

01131

01435

Austria

0835

01016

01066

Svezia

0242

0254

0286

Lussemburgo

00

00

04

Totale

7136487

168

43886

132

48337

(1)Numerodicasiperimportisuperioria4000eurocomunicatiaisensidelregolamento(CEE)n.595/91.

Fonte:«SintesidellerelazioniannualidegliStatimembriperl’esercizio2003»e«SintesidellerelazioniannualidegliStatimembriperl’esercizio2002»,Commissioneeuropea,DGAGRID03.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/89

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Tabella 4.2 — Organismi pagatori (OP) ordinati in base alla spesa dichiarata nel 2004

n. Stato membro Organismo pagatore Importi dichiarati inmilioni di euro % del totale Conti certificati con

riserva Conti stralciati (1)

1 Francia ONIC 4 413,80 10,192 Italia AGEA 3 835,46 8,86 × ×3 Regno Unito RPA 2 854,11 6,594 Grecia OPEKEPE 2 781,44 6,42 ×5 Francia OFIVAL 1 897,26 4,386 Irlanda DAF 1 820,73 4,207 Spagna Andalucia 1 709,70 3,958 Danimarca EU-direktoratet 1 215,85 2,819 Austria AMA 1 101,64 2,5410 Germania Bayern, Landwirtschaft 1 074,15 2,48 ×11 Francia ONIOL 1 000,20 2,3112 Spagna Castilla-Léon 940,67 2,1713 Finlandia MMM 869,36 2,0114 Svezia SJV 844,25 1,9515 Spagna Castilla-La Mancha 810,45 1,8716 Francia CNASEA 802,45 1,85 ×17 Francia ONILAIT 530,51 1,2318 Germania Nordrhein-Westfalen 475,58 1,10 ×19 Spagna FEGA 467,09 1,0820 Germania Baden-Württemberg 440,92 1,02 ×21 Germania Brandenburg 380,94 0,8822 Paesi Bassi LASER 362,23 0,8423 Regno Unito NAWAD 278,70 0,6424 Francia FIRS 273,94 0,6325 Belgio ABKL (Vlaamse Gemeenschap) 220,88 0,51

OP esaminati nella DAS 2004 Totale parziale (2) 31 402,32 72,5126 Germania Niedersachsen 795,90 1,8427 Portogallo INGA 754,26 1,74 ×28 Belgio BIRB 617,65 1,4329 Spagna Extremadura 616,27 1,4230 Regno Unito SERAD 614,59 1,4231 Spagna Aragón 520,32 1,2032 Paesi Bassi PZ 448,82 1,0433 Germania Hamburg-Jonas 439,64 1,0234 Germania Mecklenburg-Vorpommern 407,74 0,9435 Germania Sachsen-Anhalt 384,88 0,8936 Italia Regione Lombardia 359,66 0,8337 Italia AVEPA (Veneto) 359,44 0,8338 Spagna Cataluña 349,54 0,81 ×39 Germania Schleswig-Holstein 341,16 0,7940 Italia AGREA 323,79 0,7541 Germania Sachsen 312,99 0,7242 Paesi Bassi HPA 297,38 0,6943 Francia ONIFLHOR 282,90 0,65 ×44 Germania Thüringen 282,21 0,6545 Regno Unito DARD 281,61 0,6546 Francia ONIVINS 245,19 0,5747 Belgio Région Wallonne 234,40 0,54 ×48 Germania Hessen 228,27 0,5349 Germania BLE 222,59 0,5150 Italia ARTEA (Toscana) 187,56 0,4351 Germania Rheinland-Pfalz 187,44 0,4352 Italia SAISA (ex DCCC) 185,47 0,4353 Spagna Canarias 164,13 0,3854 Francia ODEADOM 143,58 0,33 ×55 Spagna Galicia 139,30 0,3256 Spagna Valencia 138,36 0,3257 Spagna Navarra 116,35 0,27 ×58 Italia ENR 114,32 0,2659 Spagna Murcia 98,29 0,2360 Portogallo IFADAP 69,97 0,16 ×61 Spagna Asturias 62,84 0,1562 Paesi Bassi PT 58,23 0,1363 Spagna País Vasco 57,73 0,1364 Spagna Madrid 57,02 0,13 × ×65 Paesi Bassi DLG 56,18 0,1366 Paesi Bassi PVE 42,17 0,1067 Spagna La Rioja 41,24 0,1068 Austria ZA Salsburg 40,19 0,0969 Lussemburgo Ministère de l’Agriculture 37,80 0,09 × ×70 Spagna Cantabria 34,22 0,0871 Spagna Baleares 25,57 0,0672 Germania Bayern, Umwelt 23,82 0,06 × ×73 Germania Saarland 20,23 0,05 ×74 Regno Unito FC 17,30 0,0475 Polonia ARR 11,42 0,0376 Francia OFIMER 9,23 0,0277 Irlanda DMNR 9,20 0,0278 Germania Hamburg 6,72 0,0279 Regno Unito CCW 5,63 0,0180 Germania Nordrhein-Westfalen LfEJ 4,99 0,0181 Repubblica ceca SAIF 4,94 0,01 ×82 Germania Bremen 2,49 0,0183 Francia ACCT/SDE 1,87 0,00 × ×84 Spagna FROM 1,68 0,0085 Slovacchia APA 1,48 0,0086 Germania Berlin 1,40 0,0087 Estonia PRIA 0,55 0,0088 Lituania NPA 0,53 0,0089 Ungheria ARDA 0,51 0,00 ×90 Slovenia AAMRD 0,07 0,0091 Lettonia RSS 0,03 0,00

Totale parziale 11 903,25 27,49Totale 43 305,57 100,00 11 507,17 3 955,97

(1) Conti stralciati dalla decisione finanziaria del 13 maggio 2005.(2) La Corte ha esaminato le relazioni ed i certificati di questi 25 organismi pagatori dai cui conti era stato estratto, a fini di verifica, un campione di operazioni.NB: Tassi di cambio per gli Stati membri al di fuori della zona euro: Repubblica ceca: 30,031, Danimarca: 7,4502, Estonia: 15,6466, Ungheria: 247,25, Lettonia: 0,6960, Lituania: 3,4528, Polonia: 4,0876,

Slovacchia: 38,75, Slovenia: 239,7, Svezia: 9,1687, Regno Unito: 0,6867.Fonte: Relazione di sintesi della Commissione sulla liquidazione finanziaria dei conti FEAOG-Garanzia per il 2004.

C 301/90 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Lavoro degli organismi di certificazione

4.16. Un organismo di certificazione deve essere indipendentesotto il profilo funzionale dall’organismo pagatore (10). Devebasare la certificazione su un esame delle procedure nonché sul-l’esame di un campione di operazioni. La certificazione deve pre-cisare in particolare se i conti sono completi, esatti e veritieri e sele procedure di controllo interno hanno funzionato in modo sod-disfacente. La certificazione deve essere accompagnata da unarelazione sugli accertamenti dell’organismo di certificazione. Illavoro di legittimità e regolarità si limita a garantire che l’organi-smo pagatore disponga delle strutture amministrative necessarieper verificare la conformità delle domande prima che il paga-mento sia eseguito. Le domande presentate dai beneficiari di aiutiUE non vengono solitamente controllate in loco dall’organismodi certificazione.

4.17. La Commissione cerca di garantire che gli organismi dicertificazione controllino in maniera adeguata le spese gestitedagli organismi pagatori. Essa fornisce orientamenti agli organi-smi di certificazione (anche sul campionamento delle operazioni)e ne esamina le relazioni per verificare se tali orientamenti sianostati rispettati.

4.18. Nella sintesi che accompagna la decisione di liquidazionefinanziaria, la Commissione afferma di essere complessivamentesoddisfatta della qualità e del contenuto delle relazioni degli orga-nismi di certificazione, ma cita i seguenti settori cui essi devonoprestare maggiore attenzione: anticipi e cauzioni, crediti, seguitodato agli errori finanziari individuati nell’attività di certificazionedegli anni precedenti, campionamento e valutazione degli errori,verifica dei quantitativi massimi garantiti ed audit delle spese afavore dello sviluppo rurale. La Corte concorda con tali conclu-sioni.

Decisione di liquidazione finanziaria per il 2004

4.19. La Commissione ha adottato la decisione di liquidazionefinanziaria il 13 maggio 2005 (11). Per l’esercizio finanziariochiuso al 15 ottobre 2004, 71 organismi pagatori che gestiscono32miliardi di euro hanno ricevuto un parere di audit senza riservedagli organismi di certificazione competenti (cfr. tabella 4.2). Irestanti 20 organismi hanno ricevuto un parere con riserva o unparere negativo, anche se per importi limitati, per le seguentiragioni: pagamenti in eccesso e spese non ammissibili rilevati daorganismi di certificazione, mancanza di documenti giustificativi,carenze relative agli accordi con cui gli organismi pagatori dele-gano alcune funzioni ad altri organismi, informazioni incomplete,errate o fuorvianti sui debitori.

(10) Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione.(11) A causa di difficoltà di traduzione, non è stata rispettata la scadenzadel 30 aprile.

4.19. Nella maggior parte dei casi, le riserve e i pareri negativi si rife-riscono ad aspetti e misure particolari connessi ai 20 organismi paga-tori in questione.

La Commissione ha già avviato una procedura di ripetizione dell’inde-bito (cfr. anche il punto 4.20).

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/91

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4.20. La Commissione ha approvato i conti di 86 dei 91 orga-nismi pagatori; ha sospeso la liquidazione dei conti di cinqueorganismi pagatori (che rappresentano 4 miliardi di euro, ovveroil 9 % della spesa totale dichiarata) a causa del lavoro impreciso oinsufficiente degli organismi di certificazione interessati (12), edintende operare rettifiche finanziarie, per un totale di circa7 milioni di euro, nei confronti di 14 organismi pagatori (13).

Conti degli organismi pagatori non approvati («stralciati») negliesercizi precedenti

4.21. Nel 2004, la Commissione ha completato il lavoro suiconti che non aveva liquidato nelle decisioni finanziarie del 2001e 2002, nella maggior parte dei casi a causa delle carenze nellavoro effettuato dagli organismi di certificazione o della neces-sità di chiarire alcune informazioni. Ha inoltre liquidato i conti diquattro organismi pagatori che non erano stati accettati nel 2001e di altri diciassette che non erano stati accettati nel 2002.

Decisioni di conformità adottate nel 2004

4.22. Le decisioni di conformità riguardano di solito più eser-cizi di spesa e sono prese con alcuni anni di ritardo. Pertanto, lerettifiche apportate nelle decisioni di conformità prese nel 2004non si riferiscono ai pagamenti PAC ai beneficiari finali eseguitinel 2004.

(12) Le ragioni principali della mancata liquidazione sono le seguenti:mancata quantificazione dell’impatto finanziario di tutti gli erroriindividuati da parte degli organismi di certificazione [Bayern-Umwelt(DE), AGEA (IT)]; audit inadeguato da parte dell’organismo di certifi-cazione per il Lussemburgo; limitazione dell’ambito dell’esame perMadrid (ES); e mancata effettuazione di controlli in loco da parte dellaSDE (FR).

(13) Gli organismi di certificazione hanno riscontrato errori significativi(oltre l’1 % delle spese dichiarate) riguardanti i conti complessivi o set-tori specifici, presso 7 organismi pagatori (Navarra, Baden-Württemberg, Bayern-Umwelt, Ifadap, Région Wallonne, Onivinse SDE). La Commissione è giunta alla stessa conclusione per altri treorganismi pagatori (La Rioja, Odeadom e Oniflhor). La Commissione,in base agli errori finanziari individuati, intende inoltre apportare ret-tifiche ai conti di altri quattro organismi pagatori (Andalusia, IsoleCanarie, Forestry Commission e SERAD).

4.22. Gli audit su cui si basano le decisioni di conformità riguardanoprevalentemente i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri.Anche quando non permettono di individuare eventuali carenze o dimigliorare i sistemi, questi audit danno comunque indicazioni validecirca la legittimità e la regolarità delle spese connesse per gli anni suc-cessivi. Essi costituiscono la prova del fatto che l’esistenza di una proce-dura di liquidazione dei conti contribuisce alla garanzia ragionevole desi-derata.

C 301/92 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4.23. Nel 2004, la Commissione ha adottato tre decisioni diconformità in relazione alle spese dichiarate nel periodo 1998-2003 (14), respingendo 406 milioni di euro (15). Come negli anniprecedenti si tratta per lo più (71 % dei casi) di rettifiche forfetta-rie (16). Le rettifiche riguardano principalmente i premi per gli ani-mali (186 milioni di euro), i prodotti ortofrutticoli (70 milioni dieuro) ed i seminativi (67 milioni di euro) ed interessano soprat-tutto la Francia (213 milioni di euro), l’Italia (63 milioni di euro),la Grecia (46 milioni di euro) e la Spagna (34 milioni di euro). Leprincipali motivazioni delle rettifiche della Commissione sono lecarenze nel sistema di identificazione e registrazione dei bovini ele insufficienze relative al numero e/o alla qualità dei controlli inloco.

Decisioni di conformità adottate negli ultimi anni

4.24. La tabella 4.3 mostra i risultati delle decisioni di liquida-zione dei conti della Commissione per l’esercizio 1991 e succes-sivi. Come alla fine del 2004, per tutti gli anni successivi al 1998la liquidazione non è stata ancora completata. Per le linee di bilan-cio e gli Stati membri esaminati, l’insieme delle rettifiche corri-sponde all’importo delle spese che, secondo la Commissione, nondovrebbero essere poste a carico del bilancio comunitario, prin-cipalmente a causa di carenze dei sistemi di gestione e controllodelle spese negli Stati membri.

4.24. I servizi della Commissione si stanno impegnando per smaltirel’arretrato. Nel definire il programma di audit delle spese agricole per il2005 si è prestata particolare attenzione ai casi più vecchi ancora insospeso. Nel giugno 2005 risultava chiuso il 94,3 % degli audit svoltinel 2001 (che consentono di applicare retroattivamente rettifiche finan-ziarie fino al 1999) e il 78,7 % degli audit svolti nel 2002 (applica-zione retroattiva delle verifiche finanziarie fino al 2000).

4.25. I grafici 4.4 e 4.5 illustrano una scomposizione delle ret-tifiche nelle decisioni adottate dalla Commissione nel periodo1999-2004 (17) per Stato membro e per settore di mercato. Que-ste decisioni riguardano voci di spesa del bilancio comunitario pergli esercizi dal 1996 al 2003.

(14) Decisione 2004/136/CE della Commissione (GU L 40 del 12.2.2004,pag. 31), decisione 2004/457/CE della Commissione (GU L 156 del30.4.2004, pag. 47) e decisione 2004/561/CE della Commissione(GU L 250 del 24.7.2004, pag. 21).

(15) Gli importi respinti nelle decisioni di conformità sono stati detrattidalle spese dell’esercizio 2004.

(16) Le rettifiche forfettarie vengono applicate nel modo seguente: 2 %quando i controlli chiave sono soddisfacenti, ma i controlli secondarisono parzialmente o totalmente inefficaci; 5 % quando vengono ese-guiti i controlli chiave, ma non nel numero e con la frequenza o ilrigore richiesti dai regolamenti ed esiste un significativo rischio di per-dite per il Fondo; 10 % quando non vengono attuati uno o più con-trolli chiave e diventa così impossibile stabilire l’ammissibilità o laregolarità di una domanda e, di conseguenza, il rischio di perdite peril Fondo è elevato.

(17) Il 1999 è stato il primo esercizio in cui la Commissione ha adottatodecisioni di conformità in base alla nuova procedura di liquidazionedei conti introdotta nel 1996.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/93

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Tabella4.3—Rettificheintrodotteconledecisionidiliquidazionedeicontipergliesercizi1991-2003

(milionidieuro)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Spesedichiarate

31255,9

30480,2

34008,0

33592,8

35654,4

39062,5

40884,3

38857,4

40726,2

40410,6

41593,8

42710,8

44212,0

Importototaledelle

rettifiche

–1504,1

–788,2

–736,6

–307,8

–572,8

–790,0

–481,4

–329,3

–275,6

–380,4

–251,7

–147,5

–37,0

dicui:

a)Prelievi

supplementari

latte

–979,2

–419,7

–230,6

–2,7

–15,1

–215,0

–110,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

b)Speserespinte

–524,9

–368,5

–506,0

–305,1

–557,7

–575,0

–371,2

–329,3

–275,6

–380,4

–251,7

–147,5

–37,0

Speserespintein

percentualedelle

spesedichiarate

1,7%

1,2%

1,5%

0,9%

1,6%

1,5%

0,9%

0,8%

0,7%

0,9%

0,6%

0,3%

0,1%

Fonte:Decisionidiliquidazionedeicontipergliesercizi1991-2003.

C 301/94 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Grafico 4.4 — Rettifiche per Stato membro (1999-2004)

Fonte: Decisioni di conformità della Commissione adottate dal 1999 al 2004.

Grafico 4.5 — Rettifiche per mercato (1999-2004)

Fonte: Decisioni di conformità della Commissione adottate dal 1999 al 2004.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/95

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Campione di operazioni selezionato dalla Corte

4.26. La Corte ha esaminato un campione rappresentativo dipagamenti selezionato nelle spese di 25 organismi pagatori (cherappresentano complessivamente il 72,5 % della spesa PAC) enelle spese dirette della Commissione. Mediante questi controlli,la Corte ha cercato di verificare direttamente se i pagamenti sianostati effettuati in maniera corretta e per un’attività ammissibile.Tali controlli forniscono elementi probatori utili per verificarelegittimità e regolarità delle spese dei regimi di aiuto «superfici»(cfr. paragrafi 4.35-4.38) e, in misura minore, di quelle dei regimidi premio per gli animali (cfr. paragrafi 4.39-4.42), per le quali ilrevisore dispone normalmente di elementi probatori fisici. In altrisettori invece, quali le restituzioni alle esportazioni (cfr. para-grafi 4.49-4.50) o gli aiuti corrisposti in base alle quantità pro-dotte (cfr. paragrafo 4.43), il revisore può solamente espletare uncontrollo documentale. L’affidabilità dei documenti probatoridipende sia dalla natura delle operazioni (cfr. paragrafo 4.48) chedal sistema di controllo in causa (cfr. paragrafo 4.54).

Relazione annuale di attività del direttore generale dell’Agricoltura perl’esercizio 2004

Qualche miglioramento rispetto all’esercizio precedente

4.27. La relazione annuale di attività (RAA) contiene una dichia-razione del direttore generale, in cui quest’ultimo attesta che leprocedure di controllo garantiscono la legittimità e la regolaritàdelle operazioni per l’esercizio 2004.

4.28. La relazione afferma che:

a) la direzione generale dell’Agricoltura (DG AGRI) applicacomplessivamente le norme di controllo interno anche sealcuni settori richiedono ulteriore lavoro (18);

b) il SIGC rappresenta un eccellente mezzo per garantire il buonimpiego dei fondi comunitari, salvo che in Grecia;

c) i controlli successivi al pagamento forniscono ragionevoligaranzie che le spese in questione siano state eseguite con-formemente alla normativa comunitaria;

d) la procedura di certificazione fornisce garanzie sulla comple-tezza, accuratezza e veridicità dei conti degli organismi paga-tori ed un dato livello di garanzia sul funzionamento dei lorosistemi di controllo interno e sulla loro capacità di garantirela legittimità e la regolarità dei pagamenti;

(18) Relazione annuale 2004, sezione 3.2.1.1.

C 301/96 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

e) per le spese del 2004, il lavoro di audit sui sistemi di con-trollo sarà concluso, mentre le rettifiche finanziarie definitiveverranno decise non prima del 2006;

f) vi è un rischio che siano state finanziate delle spese nonammissibili, ma è possibile che queste vengano controllatenegli esercizi successivi nel quadro delle procedure di con-formità e siano oggetto di rettifiche finanziarie (19);

g) le rettifiche finanziarie nel quadro della procedura di liquida-zione e i recuperi negli Stati membri coprono il «rischiofinanziario complessivo».

4.29. Le fonti d’informazione su cui è basata la dichiarazionedel direttore generale offrono una visione incompleta ed unagaranzia limitata per quanto riguarda la legittimità e la regolaritàdelle spese del 2004. I risultati dei controlli SIGC riguardano lalegittimità e la regolarità dei pagamenti agli agricoltori, ma questinon sono verificati e convalidati sufficientemente da un organi-smo indipendente. Il lavoro degli organismi di certificazione puòevidenziare i problemi esistenti a livello degli organismi pagatori,ma non offre alcuna garanzia circa le domande presentate dagliagricoltori e dai commercianti.

4.30. Per ottenere informazioni affidabili sulla legittimità eregolarità dei pagamenti ai beneficiari finali, il direttore generaledovrebbe:

a) adottare misure per estendere il lavoro degli organismi di cer-tificazione ai beneficiari finali, allargando i controlli campio-nari fino al livello degli agricoltori oppure lavorando mag-giormente sulla verifica e convalida delle statistiche suirisultati dei controlli SIGC e sui controlli successivi ai paga-menti (20); oppure

b) chiedere ai propri funzionari di verificare a livello dei bene-ficiari finali, in base ad un metodo di campionamento ade-guato, la legittimità e la regolarità delle operazioni per l’eser-cizio.

(19) Relazione annuale di attività 2004, paragrafo 4.2.2.(20) L’aspetto critico nel controllo della legittimità e della regolarità delleoperazioni è costituito dall’esistenza e dall’accuratezza delle informa-zioni fornite dai beneficiari, molte delle quali possono essere verifi-cate soltanto con controlli fisici presso il beneficiario finale. Unacopertura di questo tipo consentirebbe una struttura più solida e tra-sparente per quanto attiene alle responsabilità in materia di spesePAC. Fornirebbe inoltre maggiori garanzie alla Commissione sullalegittimità e sulla regolarità delle operazioni. Cfr. i pareri della Corten. 2/2004 sul modello di audit unico, paragrafi 21, 41 e 42, en. 1/2005 sul finanziamento della PAC, paragrafo 24.

4.29-4.30. La Commissione ritiene che le informazioni di cui disponeil direttore generale siano sufficienti a garantire la legittimità e la rego-larità delle spese agricole.

Come si è già indicato nella risposta alla relazione annuale della Corteper il 2003, la creazione e il riconoscimento degli organismi pagatorinegli Stati membri, la procedura di certificazione annuale e i diversisistemi di gestione e di controllo, compreso il SIGC, conferiscono un altogrado di affidabilità al controllo delle spese dichiarate. Per migliorareulteriormente il sistema globale, il nuovo regolamento di base sul finan-ziamento della politica agricola comune impone ai direttori degli orga-nismi pagatori di firmare una dichiarazione di affidabilità ex post inmerito alla legittimità e alla regolarità delle loro spese.

Le informazioni su cui si basa il direttore generale derivano da un sistemache funziona secondo un’impostazione pluriennale. Di conseguenza, laCommissione non accetta le opzioni della Corte.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/97

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4.31. Il fatto che la dichiarazione del direttore generale facciariferimento a spese che potrebbero essere oggetto di successiverettifiche finanziarie, senza indicare l’eventuale incidenza di talirettifiche sulle spese, fornisce alla Corte garanzie limitate (21). Ladichiarazione dovrebbe distinguere tra, da un lato, le spese chesono state verificate (e che sono state o saranno oggetto di retti-fiche, se necessario) per le quali il direttore generale può fornire(o non fornire) una garanzia ragionevole e, dall’altro, le spese chesaranno oggetto di ulteriori verifiche (e possibili rettifiche).

(21) Cfr. parere n. 2/2004 sul modello di audit unico, paragrafi 57 e 58.

4.31. La Commissione non ritiene opportuno che nella relazioneannuale di attività (RAA) si faccia una distinzione, come suggerisce laCorte, tra le spese già verificate e quelle che saranno oggetto di ulterioriverifiche. Vista la natura pluriennale del processo di verifica della con-formità, infatti, una distinzione di questo genere sarebbe alquanto arbi-traria e pregiudicherebbe il diritto di difesa degli Stati membri nell’am-bito della procedura di liquidazione dei conti.

La dichiarazione del direttore generale e la RAA che la accompagnafanno parte di un contesto normativo più vasto, definito all’articolo 7 delregolamento (CE) n. 1258/1999, per la liquidazione dei conti delFEAOG. Il processo globale è suddiviso tra una liquidazione finanziariaannuale e una liquidazione di conformità pluriennale, che permette allaCommissione di escludere dal finanziamento comunitario le spese effet-tuate meno di 24 mesi prima della comunicazione scritta sui risultatidell’audit inviata dalla Commissione allo Stato membro in questione.

Di conseguenza, l’audit dei servizi della Commissione non basta a garan-tire su base annua la legittimità e la regolarità delle spese agricole effet-tuate in regime di gestione congiunta, in particolare nell’ambito dellarelazione annuale di attività del direttore generale. Si devono quindi invi-tare gli Stati membri a rispettare i loro obblighi in materia di gestione edi controllo. Se poi l’audit della Commissione dovesse rilevare inadem-pienze, si determinerà il rischio di spese non ammissibili e si opererannole necessarie rettifiche finanziarie.

Il fatto che le decisioni di liquidazione dei conti vengano prese di normaqualche anno dopo l’anno in cui è stata effettuata la spesa in questionefa parte integrante della procedura, che conferisce un diritto di rispostaagli Stati membri, e viene esplicitamente riconosciuto nella RAA deldirettore generale per il 2004.

C 301/98 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4.32. Attualmente il direttore generale non conosce, né è inpossesso di stime, sul livello dei pagamenti irregolari finanziatidalla PAC (22). Il direttore non dispone di alcun elemento affida-bile in base al quale affermare che un importo equivalente altotale dei pagamenti irregolari potrebbe essere recuperatomediante la procedura di liquidazione dei conti (23) e le proceduredi recupero negli Stati membri. Nella maggior parte dei casi, ledecisioni di conformità sono rettifiche forfettarie operate a seguitodi carenze dei sistemi di controllo, ma che non forniscono unavalutazione dell’impatto dei singoli errori.

4.32. La Commissione tiene conto delle rettifiche finanziarie comples-sive per un determinato anno e delle sanzioni imposte ai beneficiari finalia livello nazionale per ottenere una stima attendibile del livello globaledel pagamenti irregolari.

Norme di controllo interno — Alcune norme non sonopienamente applicate

4.33. Una delle innovazioni introdotte nel quadro della riformadella gestione finanziaria dei servizi della Commissione è statol’obbligo di rispettare 24 norme di controllo interno, traspostepiù concretamente in 71 requisiti minimi. L’autovalutazione peril 2004 della DG AGRI è giunta alla conclusione che tutte lenorme e tutti i requisiti minimi erano stati rispettati [cfr. para-grafo 4.28, lettera a)].

4.34. La Corte ha esaminato l’applicazione di otto norme (24) edha constatato che, per quattro di esse, erano possibili migliora-menti (25). Ciò risulta confermato dalle relazioni pubblicate nelcorso del 2004 dalla struttura di audit interno della DG AGRI (cfr.capitolo 1, paragrafo 1.81).

(22) Per valutare il livello di irregolarità occorrerebbe definire chiaramenteun metodo di campionamento appropriato (parere n. 2/2004 sulmodello unico di audit, paragrafo 48) e la legittimità e la regolaritàdelle spese dovrebbero essere verificate a livello del beneficiario(parere n. 1/2005 sul finanziamento della PAC, paragrafo 24).

(23) L’obiettivo delle decisioni di conformità è di escludere le spese dalfinanziamento comunitario, qualora la Commissione constati cheesse non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie[regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, articolo 7, para-grafo 4]. Tali decisioni sono (nella maggior parte dei casi) rettificheforfettarie per il funzionamento non corretto di elementi chiave deisistemi di controllo.

(24) Norme di controllo interno: n. 11 «Analisi e gestione dei rischi»; n. 12«Informazioni sulla gestione»; n. 14 «Rendicontazione inesatta»; n. 17«Supervisione»; n. 18 «Eccezioni di registrazione»; n. 20 «Lacune delcontrollo interno»; n. 21 «Relazioni di audit»; e n. 22 «Struttura diaudit interno».

(25) Norma n. 11 (analisi dei rischi): per il 2004, non è stato redatto alcunpiano d’azione per contrastare i rischi.Norma n. 12 (informazioni sulla gestione): le relazioni su «aspetti qua-litativi», quali l’attuazione del piano di gestione annuale, non sonoancora soddisfacenti.Norma n. 17 (supervisione): l’effettiva supervisione delle attività finan-ziarie da parte degli ordinatori sembra dubbia e non esiste alcun ele-mento probatorio sulle procedure di controllo ex post.Norma n. 18 (eccezioni di registrazione): gli obblighi di registrazionenon sono stati rispettati dalle unità interessate.

4.34. La Commissione fa presente che alla fine del 2004 la DG AGRIrispettava tutti i requisiti fondamentali stabiliti dalla Commissione perle 24 NCI. È tuttavia possibile e opportuno introdurre determinatimiglioramenti, come indicato dalla DG AGRI nella sua valutazionedella situazione alla fine del 2004.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/99

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Valutazione dei settori di spesa della PAC da parte della Corte

Regimi di aiuto «superfici»

4.35. La spesa per le sovvenzioni ai seminativi, pagate in basealle «superfici», è ammontata nel 2004 a 17 475 milioni di euro,pari al 39 % della spesa per la PAC. Tale spesa è interamentecoperta dal SIGC.

4.36. I risultati dei controlli SIGC sulle dichiarazioni delle super-fici per il 2003 (per il pagamento di sovvenzioni nel 2004) sonoindicati nella tabella 4.4.

4.37. Gli Stati membri hanno riferito alla Commissione di avercontrollato in loco l’8,1 % delle domande, che rappresentanol’11,4 % delle superfici per cui sono state presentate domande. Nei14 Stati membri che hanno applicato in modo soddisfacente ilSIGC, il tasso di errore rilevato con controlli casuali è pariall’1,6 %. Ciò fornisce una stima ragionevole del tasso probabiledi errore per le domande che hanno dato luogo a pagamenti. Perquanto riguarda i controlli in loco, il dato relativo alle superficidichiarate nelle domande, ma non trovate al momento del con-trollo (26) (cfr. tabella 4.4 e grafico 4.6), comprende i risultatidelle verifiche svolte sulle domande selezionate sia su base casualeche in base all’analisi di rischio. Al pari degli anni precedenti, inalcuni Stati membri, le operazioni selezionate in base all’analisi dirischio hanno mostrato un tasso di errore meno elevato rispettoa quelle selezionate su base casuale.

(26) Espresse in percentuale delle superfici dichiarate dagli agricoltoricontrollati.

4.37. Va osservato anzitutto che gli standard globali di ispezionesuperano di gran lunga i livelli minimi richiesti. In alcuni Stati membrii controlli casuali sono effettivamente più efficaci. Come si è già detto,ciò è dovuto prevalentemente al fatto che alcuni Stati membri dichiaranocome controlli casuali i controlli mediante telerilevamento che invece sibasano, almeno in parte, sui rischi. A norma del regolamento (CE)n. 118/2004, dal 2004 in poi gli Stati membri sono tenuti a miglio-rare le procedure di analisi dei rischi in funzione dei risultati delle ispe-zioni, il che dovrebbe risolvere il problema.

Va sottolineato tuttavia che gli errori rilevati tendono a diminuire. Vistala qualità del SIGC, che prevede tra l’altro dei controlli amministrativisistematici, le anomalie individuate in loco sono poco frequenti, per cuila differenza tra i risultati dei controlli casuali e quelli delle ispezionibasate sui rischi è minima e si può spiegare con la differenza delle dimen-sioni dei campioni. Inoltre, la Corte basa i propri calcoli sulle divergenzeper quanto riguarda le aree, mentre lo stesso raffronto, effettuato sullabase della frequenza di agricoltori che presentano irregolarità, porta, peralcuni Stati membri, a risultati diversi.

C 301/100 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Tabella4.4—Aiuto«superfici»perforaggiedaltrecolture—Risultatideicontrolliinlocoedeltelerilevamentoeffettuatinel2003

nelquadrodelSIGCrelativialledomandepagatenel2004

Statomembro

Domandepresentate

Domandeverificate

Domandecontenentierrori

Numero

Superficie(ha)

Superficie

media(ha)

Numero

%Superficie(ha)

%Superficie

media(ha)

Numero

%Superficie(ha)

%

Belgio

41618

1019389

244172

10,0

151209

14,8

361422

34,1

1326

0,9

Danimarca

49574

2319081

472611

5,3

137759

5,9

53716

27,4

647

0,5

Germania

305315

14008476

4618467

6,0

941989

6,7

517878

42,7

5731

0,6

Grecia

328200

3897336

1237088

11,3

1913787

49,1

5211375

30,7

29326

1,5

Spagna

429069

17889474

4244994

10,5

2077268

11,6

4619972

44,4

60579

2,9

Francia

409976

23777964

5827990

6,8

1870383

7,9

6711293

40,3

10593

0,6

Irlanda

127532

4686612

379092

7,1

529153

11,3

581408

15,5

1745

0,3

Italia

588069

7068768

1245678

7,8

1270819

18,0

2820731

45,4

43759

3,4

Lussemburgo

1953

121680

62106

5,4

8292

6,8

7895

89,6

133

1,6

PaesiBassi

45914

654439

143239

7,1

54624

8,3

171212

37,4

2280

4,2

Austria

127059

2465204

198680

6,8

200402

8,1

234434

51,1

2517

1,3

Portogallo

130648

1984370

1511687

8,9

1271815

64,1

109

8463

72,4

21613

1,7

Finlandia

68329

2086447

314674

6,8

191490

9,2

412064

44,2

1189

0,6

Svezia

58958

2745792

474054

6,9

204571

7,5

502280

56,2

6377

3,1

RegnoUnito

128135

14146232

110

7932

6,2

1134869

8,0

143

4437

55,9

7348

0,6

Totale2003

2840349

98871264

35230464

8,1

11958430

12,1

5297780

42,4

195163

1,6

Totale2002

2894917

97955796

34248572

8,6

11656029

11,9

4794717

38,1

198079

1,7

Totale2001

2935273

98275675

33299716

10,2

11638423

11,8

39105099

35,1

240786

2,1

NB1:Iltelerilevamentocomportal’usodellafotografiaaereaosatellitareperilcontrollodelledomandenelquadrodelSIGC.

NB2:Icontrollieffettuatinell’annoNincidonosuipagamentieseguitinell’annoN+1.

Fonte:StatisticheSIGCtrasmessedagliStatimembriallaDGAGRI.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/101

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4.38. Per gli aiuti «superfici», nel complesso, i risultati del con-trollo delle operazioni svolto dalla Corte non si discostano moltoda quelli dei controlli casuali effettuati dagli Stati membri e ladistribuzione per tipologia è simile a quella degli anni precedenti:

a) la maggior parte dei pagamenti sono risultati esenti da errore;

b) in circa un caso su tre sono stati riscontrati errori di misurarelativamente modesti. Come per gli anni precedenti, glierrori di questo tipo ed entità, anche se frequenti, non hannoalcun effetto rilevante sulla spesa complessiva;

c) un piccolo numero di casi sono risultati inficiati da errori piùrilevanti, ma il numero e l’impatto di tali casi è comunquestato inferiore agli anni precedenti.

4.38. Le osservazioni della Corte combaciano sostanzialmente con leconclusioni della Commissione, da cui emerge una situazione soddisfa-cente nella maggior parte degli Stati membri.

Grafico 4.6 — Aiuto «superfici». Risultati delle ispezioni in loco:percentuale delle domande verificate risultate sopravvalutate

(1) Percentuale delle domande verificate.(2) Percentuale delle superfici non trovate ma incluse nelle domande verificate.NB: I controlli effettuati nell’anno N incidono sui pagamenti eseguiti nell’anno N + 1.Fonte: Statistiche SIGC trasmesse dagli Stati membri alla DG AGRI.

C 301/102 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Regimi di premio per gli animali

4.39. La spesa per i premi per gli animali è ammontata a9 019 milioni di euro nel 2004, pari al 20 % della spesa PAC. Lestatistiche sui risultati dei controlli SIGC sui premi «animali» indi-cano il numero di capi dichiarati dagli allevatori, che sono risul-tati mancanti o che sono stati ritenuti dagli ispettori non ammis-sibili all’aiuto. Le statistiche sui premi «animali» continuano adessere meno affidabili di quelle relative alle domande di aiuti«superfici».

4.39. Le statistiche relative ai (6) regimi di premi per gli animali sonopiù diversificate di quelle per i seminativi, il che spiega le differenze qua-litative tra le relazioni degli Stati membri. Le numerose riforme del set-tore dei premi per gli animali, che riguardano questioni connesse al mer-cato e ai controlli, hanno inoltre imposto di riesaminare periodicamentei requisiti in materia di rendicontazione.

Le statistiche sono comunque considerate sufficientemente attendibili perconseguire l’obiettivo principale, cioè verificare la conformità degli Statimembri con i controlli e le sanzioni regolamentari. La qualità è inoltremigliorata e nel complesso le relazioni vengono inviate in tempo, il checostituisce un netto miglioramento rispetto a quanto accadeva in pas-sato.

4.40. Nel caso del regime d’aiuto più importante, quello deipremi per le vacche nutrici (cfr. tabella 4.5 e grafico 4.7), gli Statimembri hanno controllato nel 2003 (per domande i cui paga-menti sono stati eseguiti nel 2004) il 17,3 % degli animali dichia-rati, di cui l’1,4 % è risultato mancante o non ammissibile, indiminuzione rispetto al 2 % giudicato non ammissibile nel 2002.Nel caso dei premi per gli ovini e caprini, la percentuale di ani-mali mancanti è aumentata, passando dal 7,2 % del 2002 all’8,2 %del 2003. Per tale regime, l’Italia e la Grecia registrano tassi dierrore notevolmente più elevati rispetto agli altri Stati membri;nel 2003, infatti, il tasso di errore per gli altri 13 Stati membri èstato dell’1,8 % (il 2,2 % nel 2002).

4.40. Dai dati comunicati risulta un’evoluzione positiva per quantoriguarda l’individuazione degli animali dichiarati erroneamente o ineccesso dagli agricoltori. La situazione della Grecia e dell’Italia è il risul-tato del miglioramento delle procedure di controllo mediante azioni inco-raggiate nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti.

4.41. Complessivamente, il tasso di errore rilevato dai controlliSIGC sui bovini non varia molto da uno Stato membro all’altro,ad eccezione dell’Italia dove la percentuale di bovini non ammis-sibili è ancora molto elevata (il 10,2 % dei capi dichiarati nel casodel premio per le vacche nutrici ed il 22,3 % dei capi dichiarati nelcaso del premio speciale per i bovini).

4.41. Le osservazioni della Corte sulla percentuale di bovini nonammissibili in Italia sono dovute probabilmente al fatto che la bancadati nazionale di questo Stato membro è diventata operativa piuttostotardi e che si sta effettivamente individuando un gran numero di agri-coltori inadempienti, a cui vengono imposte sanzioni.

4.42. Le verifiche dirette eseguite dalla Corte non hanno rile-vato errori significativi.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/103

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Tabella4.5—IspezioniSIGCperilpremiopervaccanutrice—Risultatidelleverificheinloconel2003relativeadomandepagatenel2004

Statomembro

Domandeverificate

Domandeverificate

parzialmenterespinte

Domandeverificateinteramente

respinte

Animalicontrollati

Animalicontrollatirespinti

Totale

domande

presentate

Numero

%Numero

%Numero

%Totaleanimali

dichiarati

Numero

%Numero

%

Belgio

15433

748

4,8

70,9

20,3

394047

40354

10,2

390,1

Danimarca

8754

1053

12,0

201,9

30,3

109444

32337

29,5

440,1

Germania

33326

3496

10,5

302

8,6

100

2,9

635750

92878

14,6

1412

1,5

Grecia

11513

11426

99,2

213

1,9

113

1,0

212310

212602

100,1

2665

1,3

Spagna

62837

5912

9,4

319

5,4

370,6

1734717

352008

20,3

2323

0,7

Francia

121849

17311

14,2

1946

11,2

452

2,6

4286741

695530

16,2

4751

0,7

Irlanda

62861

4655

7,4

326

7,0

320,7

1105245

121632

11,0

1007

0,8

Italia

58890

6567

11,2

184

2,8

1037

15,8

797680

124429

15,6

12699

10,2

Lussemburgo

508

387,5

12,6

12,6

23391

3080

13,2

40,1

PaesiBassi

4234

652

15,4

132,0

111,7

55347

16041

29,0

126

0,8

Austria

61324

6872

11,2

468

6,8

100

1,5

397376

63795

16,1

996

1,6

Portogallo

25066

2771

11,1

170

6,1

113

4,1

328935

60041

18,3

1149

1,9

Finlandia

1532

203

13,3

2210,8

21,0

36794

5079

13,8

711,4

Svezia

9599

616

6,4

50,8

10,2

150902

11173

7,4

160,1

RegnoUnito

31273

2977

9,5

534

17,9

160,5

1414748

193212

13,7

1339

0,7

Totale2003

508999

65297

12,8

4530

6,9

2020

3,1

11683427

2024191

17,3

28641

1,4

Totale2002

539093

78087

14,5

6056

7,8

2933

3,8

11934249

2230816

18,7

45408

2,0

NB1:Unadomandaèinteramenterespintaquandovienerilevataunadifferenzasuperioreal20%trailnumerodeglianimalidichiaratieilnumerodeglianimalirisultatiammissibilioquandoladifferenzaèdovutaairregolaritàintenzionali.

NB2:Icontrollieffettuatinell’annoNinteressanoipagamentieseguitinell’annoN+1.

Fonte:StatisticheSIGC2003trasmessedagliStatimembriallaDGAGRI.

C 301/104 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Aiuti versati in base ai quantitativi prodotti

4.43. L’UE sovvenziona la produzione di olio d’oliva, cotone etabacco (4 132 milioni di euro, pari al 9,2 % delle spese a titolodella PAC nel 2004) in base ai quantitativi prodotti e non allesuperfici coltivate. Spese di questo tipo comportano rischi speci-fici che la normativa comunitaria cerca di contrastare medianteuna serie di meccanismi di controllo. Questi prevedono, tra l’al-tro, che:

a) le domande siano compatibili con le dichiarazioni dellesuperfici del SIGC;

b) i trasformatori rispettino determinati requisiti (ad esempioqualità dei dispositivi di pesatura, informazioni contabilistandard);

c) Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo costituiscano unregistro oleicolo ed un sistema d’informazione geografica(SIG) (27) e (salvo che per la Francia) organismi di controlloper l’olio d’oliva che effettuino controlli presso i frantoi, iproduttori e le associazioni di produttori.

Se tali meccanismi di controllo non funzionano in maniera effi-cace, non vi può essere alcuna garanzia per quel che riguardal’esattezza dei pagamenti effettuati.

(27) Il sistema di informazione geografica collega i dati identificativi delleparticelle di terreno, i registri e le fotografie aeree, al fine di permet-tere controlli amministrativi sul numero e sulla localizzazione degliulivi.

Grafico 4.7 — Premio per vacca nutrice: percentuale delle domande verificate contenenti errori

NB 1: Le medie si riferiscono alle domande parzialmente o integralmente respinte.NB 2: I controlli svolti nell’anno N incidono sui pagamenti effettuati nell’anno N + 1.Fonte: Statistiche SIGC trasmesse dagli Stati membri alla DG AGRI.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/105

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4.44. L’audit della Corte ha individuato una serie di carenze: 4.44.

a) in Grecia, non è stato possibile verificare alcune domande perl’olio d’oliva, in quanto le parcelle dichiarate non risultavanonella località indicata;

a)-c) La Commissione ha fatto constatazioni analoghe nell’ambito del-l’audit della liquidazione dei conti.

b) in Grecia, un SIG per l’olio d’oliva non era ancora operativonel periodo a cui si riferivano i pagamenti eseguiti nel 2004ed i controlli in loco previsti dalla normativa comunitaria perovviare a ciò non erano svolti in maniera soddisfacente;

c) in Grecia, sono stati rilevati dei casi di organizzazioni di pro-duttori che non hanno effettuato i necessari controlli, adesempio, sullo smaltimento dell’olio d’oliva o sulla certifica-zione rilasciata dal frantoio a sostegno della domanda;

d) in Andalusia, sono stati effettuati calcoli errati per l’applica-zione delle sanzioni agli olivicoltori che avevano dichiaratoun numero di olivi più elevato di quello registrato nel SIG.

d) Precedenti missioni di liquidazione della Commissione in alcunecomunità autonome della Spagna hanno inoltre dimostrato cheviene aggiunta sistematicamente una tolleranza sbagliata nel cal-colo delle sanzioni in caso di dichiarazione in eccesso di alberi. Talicasi sono seguiti da vicino dalla Commissione.

4.45. I risultati delle verifiche svolte dagli organismi di controlloper l’olio d’oliva nei quattro Stati membri interessati sono ripor-tati nelle tabelle 4.6 e 4.7. Il lavoro di tali organismi riguarda icontrolli sui frantoi (i produttori vengono pagati in base allequantità certificate dai frantoi). Quando gli organismi riscontranoerrori e carenze (irregolarità contabili o registrazione di quantita-tivi superiori), possono proporre una serie di sanzioni, tra cui lapiù grave è la revoca del riconoscimento. A seguito dei controllipresso i frantoi svolti nel 2003 (che incidono sui pagamentidel 2004), gli organismi suddetti hanno proposto la revoca delriconoscimento al 9 % dei frantoi visitati. Spesso, tuttavia, taliproposte non vengono accolte dalle autorità dello Stato membro(cfr. relazione annuale 2003, paragrafo 4.39).

4.45. La Commissione ritiene di primaria importanza (controllochiave) la qualità del controllo dei frantoi. Si tratta non solo della qua-lità del controllo in sé, ma anche della qualità del seguito dato alle pro-poste delle agenzie di controllo. L’ingiustificata mancata attuazione delleproposte di sanzioni è considerata una base per l’applicazione delle ret-tifiche finanziarie.

Tabella 4.6 — Organismi di controllo per l’olio d’oliva: verifiche presso i frantoi (2002-2003)relative a domande pagate nel 2004

Stato membro Numero difrantoi

Frantoi controllati Proposte di revocadel riconoscimentoTotale Controlli approfonditi Controlli sommari (1)

n. % n. % n. % n. % dei frantoicontrollati

Grecia 2 198 1 097 49,9 739 33,6 358 16,3 180 16,4

Spagna 1 686 958 56,8 825 48,9 133 7,9 73 7,6

Italia 5 762 3 124 54,2 1 852 32,1 1 272 22,1 285 9,1

Portogallo 579 428 73,9 428 73,9 (2) (2) 22 5,1

Totale 10 225 5 607 54,8 3 844 37,6 1 763 17,2 560 10,0

(1) I controlli sommari sono essenzialmente dei controlli documentali.(2) Il Portogallo non effettua controlli sommari.Fonte: Relazioni annuali sull’esercizio 2002-2003 degli organismi di controllo per l’olio d’oliva greci, spagnoli, italiani e portoghesi.

C 301/106 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Tabella 4.7 — Organismi di controllo per l’olio d’oliva: controlli sui produttori (2002-2003)relativi a domande pagate nel 2004

Stato membro Numero diproduttori

Produttori controllatiPagamenti di aiuti ridotti

o revocatiTotale in loco su documenti

n. % n. % n. % n. % dei produttoricontrollati

Grecia 593 500 3 591 0,6 2 619 0,4 972 0,2 37 1,0

Spagna 485 000 1 324 0,3 943 0,2 381 0,1 47 3,5

Italia 932 822 2 013 0,2 432 0,0 1 581 0,2 63 3,1

Portogallo 148 542 1 768 1,2 1 768 1,2 N/A 0,0 271 15,3

Totale 2 159 864 8 696 0,4 5 762 0,3 2 934 0,1 418 4,8

Fonte: Relazioni annuali sull’esercizio 2002-2003 degli organismi di controllo per l’olio d’oliva greci, spagnoli, italiani e portoghesi.

Sviluppo rurale

4.46. Nel 2004, la spesa per lo sviluppo rurale della sezioneGaranzia del FEAOG (28) è ammontata a 5 395 milioni di euro(12 % della spesa PAC). Tale spesa riguarda le misure agroambien-tali, gli aiuti compensativi per le attività agricole in zone svantag-giate, la silvicoltura, gli investimenti, gli aiuti per i giovani agri-coltori e per il prepensionamento. Regimi di questo tipoprevedono spesso condizioni di ammissibilità relativamente com-plesse, più difficili e onerose da verificare e che presentano, per-tanto, un elevato rischio di irregolarità.

4.47. Per quel che riguarda la spesa per lo sviluppo rurale, gliorganismi di certificazione, sebbene l’incidenza finanziaria sialimitata, hanno formulato pareri di audit con riserva sui conti di12 organismi pagatori (29). Tali riserve, che hanno riguardato pre-valentemente le azioni agroambientali e gli investimenti agricolie per la silvicoltura, erano motivate da errori rilevanti, spese nonammissibili e mancanza di documenti giustificativi. In due casi(Grecia e Lussemburgo), la Commissione ha già iniziato a dareseguito alle carenze riscontrate.

(28) Le spese complessive per lo sviluppo rurale, compreso il FEAOG-Orientamento, sono ammontate a 8 805 milioni di euro.

(29) I 12 organismi pagatori sono: le regioni Catalogna e Madrid in Spa-gna, Agea (Italia), Bayern-Umwelt e Saarland (Germania), Ministère del’Agriculture (Lussemburgo), INGA e Ifadap (Portogallo), Opekepe(Grecia), Région Wallonne (Belgio), Cnasea e SDE (Francia).

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/107

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4.48. La maggior parte delle condizioni per l’ammissibilità alsostegno per lo sviluppo rurale riguardano il rispetto degli impe-gni assunti dai beneficiari, quali il rispetto delle buone praticheagricole, e vengono calcolati in base al numero di ettari utilizzati,di animali, ecc. La relazione speciale della Corte sulle azioniagroambientali (cfr. paragrafi 4.98-4.99), che costituiscono la piùimportante categoria di spesa nel settore dello sviluppo rurale,giunge alla conclusione che la verifica di queste spese pone par-ticolari problemi e può raramente fornire una ragionevole garan-zia sulla legittimità e regolarità delle spese ad un costo accetta-bile.

4.48. A causa della sua complessità, il controllo delle misure agroam-bientali richiede notevoli risorse tecniche e finanziarie. Un controllo piùapprofondito di tali misure comporterebbe quindi costi supplementaritroppo elevati e potrebbe conferire solo un valore aggiunto limitato perquanto riguarda la minimizzazione del rischio. Si vedano anche le rispo-ste ai punti 4.98 e 4.99.

Altre spese

4.49. Le spese che non sono trattate nei paragrafi 4.35-4.48ammontano a 8 674 milioni di euro. Queste comprendono lerestituzioni all’esportazione (3 384 milioni di euro), gli aiuti peril ritiro e l’ammasso delle eccedenze produttive, una serie di regimidi aiuto minori e le spese veterinarie.

4.50. La Corte ha esaminato il modo in cui la Commissione hamonitorato l’applicazione di due regolamenti riguardanti spesenon coperte dal SIGC e raggruppate prevalentemente, nella pre-sente relazione, sotto la voce «altre spese».

4.51. Nel 2004, il monitoraggio svolto dalla Commissione suicontrolli successivi al pagamento avrebbe potuto essere piùampio. Una quota significativa dei controlli programmati non èstata completata, mentre i dati forniti dagli Stati membri sulvalore, sulla natura e sulla distribuzione degli errori nonché sulvalore delle operazioni controllate sono stati carenti. Alla luce ditali fattori, la Corte ritiene che la Commissione non disponesse disufficienti elementi per ottenere garanzie dal lavoro svolto (cfr.paragrafo 4.10).

4.51. Anche nel 2004 la Commissione ha esaminato attentamente icontrolli successivi al pagamento, analizzando i documenti forniti dagliStati membri e organizzando visite negli Stati membri per verificare l’ap-plicazione del regolamento in loco (cfr. la risposta al punto 4.10).

Considerando che:

— i controlli successivi al pagamento costituiscono un livello di veri-fica supplementare rispetto ai controlli precedenti al pagamento (chegià forniscono garanzie ragionevoli per la maggior parte dellemisure),

— la maggior parte del numero minimo richiesto di controlli succes-sivi al pagamento è stata eseguita entro la fine del 2004,

— nelle relazioni annuali degli Stati membri figuravano il numero, ilvalore e la natura delle irregolarità individuate e il valore delle ope-razioni verificate,

la Commissione disponeva di elementi sufficienti per ottenere garanzieparziali circa il lavoro svolto (cfr. anche la risposta al punto 4.52).

Sebbene la qualità delle relazioni possa essere ulteriormente migliorata,il livello attuale fornisce già garanzie sufficienti circa il lavoro svolto.

C 301/108 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4.52. I controlli fisici e documentali sulle merci al momentodell’esportazione, previsti dal regolamento (CEE) n. 386/90,dovrebbero riguardare almeno il 5 % delle esportazioni sovven-zionate. La Commissione ha svolto un programma di missioni in7 Stati membri ed ha riscontrato, in via provvisoria, carenze nel-l’esecuzione di tali controlli (cfr. paragrafi 4.11-4.14). Essa non hadichiarato il grado di garanzia che ne ha ricavato.

4.52. Le autorità degli Stati membri dispongono di una gamma com-pleta di controlli (fisici, precedenti al pagamento e successivi al paga-mento), le cui carenze devono essere analizzate. In ogni caso, le eventualiinadempienze danno luogo a rettifiche finanziarie nell’ambito della pro-cedura di liquidazione dei conti.

Le garanzie di cui dispone il direttore generale derivano quindi dall’in-tero sistema di liquidazione dei conti. Gli aspetti da verificare vengonoscelti in base a un’analisi annuale dei rischi su cui la Corte si è già pro-nunciata positivamente. I diversi controlli di cui sopra e il relativofollow-up forniscono al direttore generale le necessarie garanzie.

4.53. Sebbene le restituzioni all’esportazione rappresentinomeno del 10 % del bilancio per la PAC nel 2004, esse hannocostituito, in valore, il 26 % circa delle irregolarità PAC segnalatealla Commissione ai sensi del regolamento (CEE) n. 595/91 (30).La Commissione dovrebbe pertanto migliorare il monitoraggiodel sistema di controlli successivi al pagamento e comunicare irisultati dei controlli fisici svolti ed il grado di garanzia che ne puòtrarre.

4.53. Come chiesto dalla Corte al punto 4.10, lettera b), la Commis-sione sta già attuando controlli regolari su alcuni aspetti specifici dei con-trolli successivi al pagamento relativi alle restituzioni all’esportazione.

Per quanto riguarda i controlli fisici, la Commissione non ritiene oppor-tuno pubblicare risultati specifici prima che siano stati trattati nell’am-bito della procedura di liquidazione dei conti.

La proporzione considerevole delle irregolarità connesse alla PAC rap-presentata dalle restituzioni all’esportazione è dovuta almeno in parte alfatto che i pagamenti medi delle restituzioni all’esportazione sono net-tamente superiori a quelli delle altre misure d’intervento, in particolare ipagamenti diretti. È più probabile quindi che le irregolarità riguardantile restituzioni all’esportazione superino la soglia di segnalazione di4 000 euro di cui al regolamento (CEE) n. 595/91.

4.54. La Corte ha riscontrato carenze per quanto riguarda lesovvenzioni per le uve secche (Grecia, già riferite nelle relazioniannuali del 2002 e del 2003) e per la frutta a guscio (Spagna).

4.54. La Commissione continuerà a proporre, come in passato, retti-fiche finanziarie per le carenze riscontrate in merito alle uve secche.

La Commissione si occuperà dei problemi riguardanti la frutta a guscio.

Conclusione e raccomandazioni

Conclusione generale

4.55. Come negli esercizi precedenti, la Corte ha rilevato ele-menti ricorrenti attestanti che la spesa a titolo della PAC, consi-derata globalmente e alla luce di tutte le fonti probatorie dispo-nibili, presenti una significativa incidenza di errori. La Corte rilevache le principali categorie della spesa PAC mostrano gradi dirischio e tipi di carenze diversi.

(30) GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

4.55. Sulla base di questa osservazione e delle note contenute aipunti 4.38 e 4.42, la Commissione conclude che, per le spese agricolegestite e controllate nell’ambito del SIGC, la situazione è soddisfacente,dal momento che i rischi individuati dalla Corte si concentrano sulle altremisure della PAC (si veda il punto 4.57). Attualmente, il SIGC copre il60 % delle spese della PAC. È opportuno sottolineare che le riforme dellaPAC attuate nel 2003 e nel 2004 riducono ulteriormente il rischio glo-bale estendendo il SIGC all’80 % circa delle spese.

In generale, per quanto riguarda gli errori, conviene sottolineare che, datoil poco tempo disponibile per pubblicare la relazione annuale della Corte,la conclusione della Corte sui casi individuali è stata redatta prima chegli Stati membri avessero modo di rispondere alle sue osservazioni. I ser-vizi della Commissione analizzano approfonditamente, se del caso in col-laborazione con gli Stati membri interessati, gli errori segnalati dallaCorte. Alcuni di questi errori non danno luogo a una correzione finan-ziaria di liquidazione dei conti.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/109

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4.56. Il risultato del lavoro della Corte indica che il SIGC(25 000 milioni di euro), se correttamente applicato, costituisceun sistema di controllo efficace per limitare il rischio di irregola-rità nei pagamenti. In Grecia, sebbene le diverse componenti delSIGC siano formalmente costituite, vi sono gravi carenze nelfunzionamento del sistema, tali da renderlo non affidabile(1 000 milioni di euro).

4.56. La Commissione ritiene, come la Corte, che il SIGC sia unsistema di controllo efficace per limitare i rischi di irregolarità nelle spese.

Le notevoli carenze nell’applicazione del sistema che ancora sussistono inGrecia vengono tenute sotto controllo nell’ambito del piano d’azione cheprevede un programma di revisione relativo alla liquidazione dei conti perquesto paese (si veda anche la risposta al punto 4.8).

4.57. Tutte le altre spese (19 500 milioni di euro) che non pos-sono essere controllate mediante il SIGC comportano rischi piùelevati, in quanto i sistemi di controllo disponibili non sonoaltrettanto efficaci.

4.57. Anche se le altre spese comportano per natura rischi maggiori,va osservato che molti di questi sistemi sono gestiti in modo compatibilecon il SIGC. Le spese suddette sono inoltre soggette a una serie di altricontrolli, cioè i controlli ex post di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89.

Controlli successivi al pagamento

4.58. La Corte, tenuto conto dell’ambito limitato dell’azione dimonitoraggio della Commissione (che ha comportato nel 2004visite in soli 3 Stati membri per controllare la piena applicazione)e dell’arretrato di controlli non completati e considerate le carenzegià menzionate nella sua relazione annuale del 2003 (31), nonpuò condividere la sostanza della dichiarazione contenuta nellarelazione annuale di attività per il 2004 della Commissione,secondo cui è possibile affermare che, «in base alle informazioniricevute ed alle missioni in loco svolte annualmente per valutarel’applicazione del regolamento, i 4045 controlli effettuati forni-scano una ragionevole garanzia circa la conformità delle spese neisettori interessati dal regolamento con la normativa comunitaria».

(31) Relazione annuale 2003, paragrafi 4.15 e 4.16.

4.58. Come si è detto al punto 4.10, la Commissione ritiene di aversoddisfatto tutti gli obblighi che le competono a norma del regolamento(CEE) n. 4045/89. Sono stati ricevuti, e debitamente analizzati, iseguenti documenti: proposte di analisi dei rischi, programmi annuali,relazioni annuali, richieste di assistenza reciproca e relative risposte, ren-diconti dei pagamenti a favore di aziende stabilite in altri Stati membrie altri tipi di comunicazioni/relazioni. Oltre alle tre missioni cui fa rife-rimento la Corte, ne sono previste altre sei nel 2005. Inoltre, dal 2001si sono svolte missioni regolari in relazione ad aspetti specifici del rego-lamento (CEE) n. 4045/89 per quanto riguarda le restituzioni all’espor-tazione. Si è risposto a tutti i quesiti e a tutte le richieste degli Stati mem-bri.

Per i motivi suddetti e considerando che:

— i controlli successivi al pagamento costituiscono un livello di veri-fica supplementare rispetto ai controlli precedenti al pagamento(che già forniscono garanzie ragionevoli per la maggior parte dellemisure),

— la maggior parte del numero minimo richiesto di controlli succes-sivi al pagamento è stata eseguita entro la fine del 2004,

— nelle relazioni annuali degli Stati membri figuravano il numero, ilvalore e la natura delle irregolarità individuate e il valore delle ope-razioni verificate,

la Commissione ritiene che i controlli previsti dal regolamento (CEE)n. 4045/89 contribuiscano a fornire una garanzia globale della lega-lità e della regolarità delle spese del 2004.

C 301/110 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Liquidazione dei conti

4.59. Le relazioni degli organismi di certificazione fornisconogaranzie circa la sostanziale correttezza delle informazioni finan-ziarie fornite dagli organismi pagatori (e incluse nei conti dellaCommissione) (32). Complessivamente, la decisione di liquida-zione finanziaria della Commissione per il 2004 è fondata sullavoro soddisfacente svolto dagli organismi di certificazione perverificare l’affidabilità dei conti. Le decisioni di rinvio dell’appro-vazione dei conti sono state trattate in maniera corretta (cfr. para-grafi 4.19-4.21).

4.60. Il lavoro degli organismi di certificazione [così come defi-nito dal regolamento (CE) n. 1663/95] non è tuttavia concepitoper fornire garanzie dirette (che effettivamente non fornisce) sullacorrettezza delle informazioni presentate dai richiedenti ed utiliz-zate dagli organismi pagatori per calcolare i pagamenti dovuti e,pertanto, sulla legittimità e regolarità dei pagamenti. La Corterimane dell’avviso che la certificazione (o qualsiasi altro momentodella catena di controllo) dovrebbe prendere in esame la legitti-mità e la regolarità delle spese a livello dei beneficiari (33); attual-mente la Corte riceve una garanzia limitata, in quanto gli organi-smi di certificazione generalmente non svolgono controlli pressoi beneficiari degli aiuti.

4.60. Come si è già indicato nella risposta alla relazione annuale dellaCorte per il 2003, la creazione e il riconoscimento degli organismi paga-tori negli Stati membri, la procedura di certificazione annuale e i diversisistemi di gestione e di controllo, compreso il SIGC, conferiscono un altogrado di affidabilità al controllo delle spese dichiarate.

Per migliorare ulteriormente il sistema globale, il nuovo regolamento dibase sul finanziamento della politica agricola comune impone ai diret-tori degli organismi pagatori di firmare una dichiarazione di affidabilitàex post in merito alla legittimità e alla regolarità delle loro spese.

4.61. Le decisioni di conformità della Commissione, con lequali si possono escludere delle spese dal finanziamento comuni-tario, non sono state ancora completate per tutti gli anni succes-sivi al 1998 (cfr. paragrafo 4.24).

4.61. Come indicato nella risposta al punto 4.24, nel giugno 2005risultava chiuso il 94,3 % degli audit svolti nel 2001 (che consentonodi applicare retroattivamente rettifiche finanziarie fino al 1999) e il78,7 % degli audit svolti nel 2002 (applicazione retroattiva delle veri-fiche finanziarie fino al 2000).

Relazione annuale di attività del direttore generaledell’Agricoltura

4.62. Nonostante i miglioramenti apportati alla relazione, que-sta offre solo una copertura ed una garanzia limitate per quel cheriguarda la legittimità e la regolarità delle spese del 2004. Lagaranzia che la Corte può ricavarne è limitata dal fatto che la rela-zione non può indicare in che misura le successive rettifichefinanziarie potrebbero incidere sulla spesa. La relazione nonindica che i pagamenti irregolari vengono recuperati mediante laprocedura di liquidazione dei conti e le procedure di recuperonegli Stati membri.

(32) La soglia di rilevanza è fissata all’1 % delle spese dichiarate dagli orga-nismi pagatori. Gli organismi di certificazione hanno utilizzato ilcampionamento statistico per esaminare le 26 000 operazioni ese-guite dagli organismi pagatori.

(33) Parere n. 1/2005 sul finanziamento della PAC, paragrafo 24.

4.62. La relazione annuale di attività e la dichiarazione annuale dellaDG AGRI si basano sulle garanzie offerte dai sistemi esistenti e dal lorofunzionamento. La relazione di attività illustra i diversi controlli dellespese della PAC in regime di gestione congiunta. Questo sistema forni-sce garanzie ragionevoli del fatto che, alla fine dell’intero processo, leeventuali gravi carenze siano state individuate e che siano state imposteopportune rettifiche finanziarie agli Stati membri. La dichiarazione diaffidabilità del direttore generale si basa sugli elementi suddetti.

Può succedere che, al momento di firmare la dichiarazione annuale,determinate spese in regime di gestione congiunta siano ancora oggettodi revisioni per la liquidazione dei conti e di eventuali rettifiche finan-ziarie. Questa caratteristica della gestione congiunta è conforme alla legi-slazione dell’UE e non deve essere considerata un ostacolo alla dichiara-zione annuale del direttore generale.

Le garanzie saranno ulteriormente consolidate dalle dichiarazioniannuali degli organismi pagatori previste dal nuovo regolamento finan-ziario della PAC e dalle altre misure proposte dalla Commissione nellacomunicazione COM(2005) 252 def. su un percorso verso un quadrodi controllo interno integrato.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/111

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Raccomandazioni

4.63. La Commissione dovrebbe cercare di: 4.63.

a) migliorare i controlli sulla spesa PAC nei settori in cui per-mangono gravi carenze;

a) La Commissione si sta adoperando per ovviare alle carenze cheancora sussistono come l’applicazione del SIGC in Grecia. In talecontesto, va osservato che le riforme della PAC attuate nel 2003 e,per i prodotti mediterranei, nel 2004 riducono ulteriormente ilrischio globale estendendo il SIGC ad altre spese.

b) migliorare, come già indicato lo scorso anno, il formato incui vengono comunicati i risultati dei controlli per tutti isistemi di supervisione. In particolare, essa dovrebbe far sìche i controlli successivi al pagamento diventino uno stru-mento più efficace per individuare i pagamenti irregolari nel-l’ambito della PAC, cercando di porre rimedio alle carenzerelative ai dati richiesti agli Stati membri, soprattutto indi-cando il valore, per linea di bilancio, delle operazioni sotto-poste a verifica e delle irregolarità constatate [cfr. para-grafo 4.10, lettera a)]. Dovrebbe poi valutare la qualità deicontrolli effettuati e, se necessario, programmare ulteriorivisite negli Stati membri [cfr. paragrafo 4.10, lettera b)] eadottare misure adeguate per far sì che siano ultimati i pro-grammi previsti [cfr. paragrafo 4.10, lettera c)];

b) In primo luogo, la Commissione riconosce che le relazioni previstedal regolamento (CEE) n. 4045/89 potrebbero essere migliorate epresenterà una proposta volta a modificare in tal senso il regola-mento (CE) n. 4/2004. Per comunicare il valore delle operazioniverificate e delle irregolarità individuate si introdurranno delletabelle che consentano di individuarne e di analizzarne il numero,il valore e la natura.

In secondo luogo, la Commissione sta già valutando la qualità deicontrolli eseguiti su base periodica. Tra il 2001 e il 2004 laDG AGRI ha effettuato 27 missioni che comprendevano, tra l’al-tro, la revisione dei controlli sulle restituzioni all’esportazione di cuial regolamento (CEE) n. 4045/89. A seguito della relazioneannuale della Corte per il 2003, la Commissione ha preso altremisure onde migliorare il monitoraggio dei controlli eseguiti rea-lizzando 3 missioni nel 2004 e 6 missioni nel 2005, per quantoriguarda gli aspetti generali, e 10 missioni nel 2005, per quantoriguarda le questioni di conformità.

Nella proposta volta a modificare il regolamento (CE) n. 4/2004figurano inoltre nuovi modi di individuare e di segnalare l’arretrato,affinché i controlli non ultimati alla fine del periodo corrispondentepossano essere seguiti nelle relazioni per i periodi successivi. La Com-missione sta cercando di appurare per quale motivo i programmi dicontrolli non siano stati ultimati in tempo in determinati Statimembri, ai quali chiederà, se del caso, gli opportuni chiarimenti.

c) far sì che i sistemi di supervisione e controllo forniscanogaranzie sulla legittimità e regolarità delle operazioni a livellodel beneficiario finale;

c) La Commissione ritiene che gli attuali sistemi di gestione e di con-trollo, utilizzati correttamente nell’ambito di un processo plurien-nale, forniscano già garanzie accettabili circa la legittimità e laregolarità delle operazioni a livello del beneficiario finale. Il pro-cesso globale è suddiviso tra una liquidazione finanziaria annuale euna liquidazione di conformità pluriennale, che permette alla Com-missione di escludere dal finanziamento comunitario le spese effet-tuate meno di 24 mesi prima della comunicazione scritta sui risul-tati dell’audit inviata dalla Commissione allo Stato membro inquestione.

C 301/112 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Di conseguenza, l’audit dei servizi della Commissione non basta agarantire su base annua la legittimità e la regolarità delle opera-zioni effettuate in regime di gestione congiunta. Si devono quindiinvitare gli Stati membri a rispettare i loro obblighi in materia digestione e di controllo. Se poi l’audit della Commissione dovesserilevare inadempienze, si determinerà il rischio di spese non ammis-sibili e si opereranno le necessarie rettifiche finanziarie.

d) stimare adeguatamente il livello di irregolarità e provvedereal recupero degli importi in causa mediante le diverse proce-dure;

d) Per quanto riguarda la stima richiesta del livello delle irregolarità,la Commissione ritiene che le rettifiche finanziarie complessive perun determinato anno e le sanzioni imposte ai beneficiari finali alivello nazionale siano sufficienti per ottenere una stima attendibiledel livello globale dei pagamenti irregolari.

Il recupero delle somme perdute a causa delle irregolarità è di com-petenza degli Stati membri. La Commissione segue le procedure direcupero nazionali di cui all’articolo 8 del regolamento (CE)n. 1258/1999.

e) distinguere, nella dichiarazione di affidabilità del direttoregenerale, tra, da un lato, le spese che sono state verificate (eche sono oggetto di rettifiche, se necessario), per le quali ildirettore generale può fornire (o non fornire) una garanziaragionevole e, dall’altro, le spese che saranno oggetto di ulte-riori verifiche (e possibili rettifiche);

e) La Commissione non ritiene opportuno che nella relazione annualedi attività (RAA) si faccia una distinzione, come suggerisce la Corte,tra le spese già verificate e quelle che saranno oggetto di ulterioriverifiche. Vista la natura pluriennale del processo di verifica dellaconformità, infatti, una distinzione di questo genere sarebbealquanto arbitraria e pregiudicherebbe il diritto di difesa degli Statimembri nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti.

f) continuare a indagare sulle ragioni per cui, nel caso dei con-trolli SIGC sulle superfici, le verifiche svolte su base casualemostrano ancora un tasso di errore più elevato rispetto aquelle basate sull’analisi di rischio. Si dovrebbero analizzareanche gli effetti delle modifiche apportate nel 2004 all’ana-lisi di rischio.

f) Le modifiche normative applicabili dal 1o gennaio 2004 migliore-ranno la situazione. La Commissione continuerà ad operare le nor-mali verifiche.

L’effetto descritto dalla Corte è circoscritto a determinati Stati mem-bri ed è dovuto, in alcuni casi, al fatto che i controlli mediante tele-rilevamento vengono classificati come controlli casuali. Inoltre,quando si basano sugli agricoltori che hanno commesso qualcheirregolarità, i risultati dei controlli effettuati con selezione in baseall’analisi dei rischi sono più efficaci di quelli effettuati con selezionecasuale.

Va osservato tuttavia che, grazie alla diminuzione dei livelli di irre-golarità e ai controlli amministrativi sistematici, la differenza tra irisultati dei controlli casuali e quelli delle ispezioni basate sui rischidovrebbe essere minima.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/113

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

NUOVI STATI MEMBRI: TRANSIZIONE

Riconoscimento degli organismi pagatori FEAOG nei nuovi Statimembri

4.64. I nuovi Stati membri dovevano creare e riconoscere gliorganismi pagatori FEAOG entro il 1° maggio 2004.

4.65. I nuovi Stati membri dovevano designare un’autoritàcompetente cui affidare la responsabilità di riconoscere l’organi-smo pagatore. L’organismo che effettua l’esame per il riconosci-mento deve descrivere i requisiti amministrativi e contabili, com-presi quelli volti a tutelare gli interessi della Comunità per quantoriguarda gli anticipi pagati, le garanzie ottenute, le scorte d’inter-vento e gli importi da riscuotere. In base a tale relazione, l’auto-rità competente dello Stato membro decide se concedere un rico-noscimento provvisorio oppure definitivo.

4.66. Su 11 organismi pagatori, sette hanno ottenuto il ricono-scimento (34), ma due per un periodo limitato (35) e quattro soloin modo provvisorio.

4.67. La Commissione non ha verificato se tali organismi paga-tori posseggano effettivamente i requisiti previsti per il riconosci-mento. La spesa per il 2004 è stata trascurabile (19,5 milioni dieuro), ma è probabile che, nell’esercizio 2005, verranno imputatial FEAOG importi ben più ingenti. È quindi importante che laCommissione completi il suo lavoro al più presto.

4.67. Il programma di lavoro di audit della Commissione per il 2005copre tutti i nuovi Stati membri, dove verranno svolte missioni tra giu-gno e novembre 2005. Di conseguenza, tutti i nuovi organismi paga-tori saranno stati controllati prima della liquidazione dei conti per l’eser-cizio finanziario 2005.

Dal 2003, la Commissione ha attribuito la massima importanza allacreazione delle strutture necessarie e ha seguito con grande attenzione glisviluppi in ciascuno dei nuovi Stati membri (che all’epoca erano ancorapaesi candidati). Sono state effettuate delle missioni e si è organizzatouno scambio di informazioni mediante comunicazioni scritte. Sono stateindette riunioni tra i servizi della Commissione e i servizi competenti deinuovi Stati membri. Sono state messe a verbale le misure da prendere perovviare ai problemi individuati.

4.68. La tabella 4.8 mostra che le relazioni sul riconoscimentoindicano che cinque organismi pagatori hanno raggiunto unlivello di conformità soddisfacente, due organismi presentanocarenze significative in due settori e quattro risultano carenti inalmeno quattro ambiti.

(34) Repubblica ceca, Lituania, ARR (Polonia), Slovenia e Slovacchia.(35) Estonia, Malta.

C 301/114 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Tabella 4.8 — Sintesi delle carenze individuate nelle relazioni sul riconoscimentodegli organismi pagatori dei nuovi Stati membri (1)

Stato membro

SpesaFEAOGnel2004(milionidi euro)

Organismo pagatoreProce-durescritte

Separa-zionedeicompiti

Con-trolli eproce-dure dipaga-mento

Proce-dureconta-bili (2)

Sicu-rezzainforma-tica

Auditinterno

Organismidelegati (3)

Cipro — Organizzazione per i pagamenti agri-coli di Cipro (CAPO)

× × × × × × ×

Repubblica ceca 4,70 SAIF (SZIF) Fondo statale d’interventoagricolo Nessun problema di rilievo

Estonia 0,50 ARIB (PRIA) Consiglio per il registroagricolo e le informazioni

× ×

Ungheria 0,50 ARDA (MVH) Agenzia per lo sviluppoagricolo e rurale

× × × × ×

Lettonia 0,50 RSS (LAD) Servizio per il sostegno allosviluppo rurale

× × × ×

Lituania 0,50 NPA (NMA) Organismo pagatorenazionale Nessun problema di rilievo

Polonia 10,80 ARMA (ARiMR) Agenzia per la ristrut-turazione e l’ammodernamento del-l’agricoltura

× × × × ×

Polonia — AMA (ARR) Agenzia per il mercatoagricolo Nessun problema di rilievo

Malta — «Organismo pagatore» presso il mini-stero per gli Affari agricoli e l’ambiente(MRAE)

× ×

Repubblica slovacca 1,40 APA (PPA) Organismo pagatore agri-colo Nessun problema di rilievo

Slovenia 0,10 AAMRD Agenzia per i mercati agricolie lo sviluppo rurale Nessun problema di rilievo

(1) In riferimento all’allegato del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, Linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori,e alla linea guida n. 1 della Commissione (documento di lavoro VI/5168/96 (rev.1)).

(2) Compresi gli anticipi e cauzioni ed i debitori.(3) Il paragrafo 4 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione dichiara che la funzione di autorizzare e/o il servizio tecnico (ad es., ispezioni presso le aziendeagricole) possono essere delegati in tutto o in parte ad altri organismi sempreché soddisfino le condizioni specificate.

Fonte: Relazioni sul riconoscimento trasmesse alla Corte dalle autorità competenti.

Sapard — Sorveglianza soddisfacente, ma alcune carenze nellavalutazione delle domande

4.69. Il programma speciale di adesione per l’agricoltura e losviluppo rurale (Sapard) (36) persegue l’obiettivo di aiutare i diecipaesi beneficiari dell’Europa centrale ed orientale (37) a risolvere iproblemi di adeguamento strutturale del settore agricolo e dellezone rurali e di contribuire all’attuazione della politica agricolacomune e delle politiche ad essa collegate (cfr. capitolo 8).

(36) Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio (GU L 161 del26.6.1999, pag. 87) e regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commis-sione (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5).

(37) Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slo-venia, Slovacchia, Bulgaria e Romania.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/115

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4.70. Per i paesi che hanno aderito all’UE il 1° maggio 2004, ilperiodo per stipulare i contratti è scaduto nel 2004. I pagamenticontinueranno tuttavia ad essere eseguiti per quei progetti i cuicontratti sono stati conclusi negli anni precedenti. Nell’ultimoperiodo utile per assegnare contratti (38), a causa del basso tassodi esecuzione dei primi anni (39), è stato trattato un numero ele-vato di domande in pochissimo tempo. Di conseguenza, la qua-lità di tali valutazioni e le relative domande di pagamento presen-tano un rischio più elevato.

4.70. Durante il periodo di transizione (dal programma Sapard alprogramma postadesione), la Commissione ha richiamato l’attenzionedei nuovi Stati membri sull’importanza di mantenere un livello suffi-ciente di personale qualificato per poter gestire il programma Sapard. LaCommissione è consapevole dei rischi potenziali e ne terrà conto in occa-sione dell’audit, ma finora non ha trovato alcuna prova di un eventualerischio finanziario.

4.71. Ciascun paese Sapard deve trasmettere ogni anno allaCommissione una certificazione dei conti ed una relazione diaudit redatte da un organismo di certificazione e su cui la Com-missione basa la decisione annuale di liquidazione dei conti. Il28 settembre 2004 la Commissione ha liquidato i conti Saparddel 2003 di sette paesi (Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Litua-nia, Ungheria, Slovenia e Slovacchia), ma ha rinviato la decisioneper i conti di Polonia, Bulgaria e Romania. L’esame della Cortesulla decisione della Commissione non ha dato adito ad alcunaosservazione di rilievo.

4.71. La Commissione ha chiesto un audit supplementare agli orga-nismi di certificazione dei paesi in questione. Una volta che queste valu-tazioni saranno state ultimate e giudicate soddisfacenti, la Commissioneprocederà alla liquidazione dei conti Sapard in oggetto.

4.72. La Corte ha esaminato l’analisi della Commissione sullerelazioni annuali sull’attuazione che i paesi Sapard sono tenuti apresentare. Tale esame ha mostrato che non sempre vengonorispettati i termini legali previsti per tali analisi.

4.72. La Commissione attribuisce maggiore importanza al rispettodelle scadenze.

4.73. La Corte ha visitato due paesi Sapard, l’Ungheria e la Slo-venia, per controllare un campione di pagamenti per 20 progettie per esaminare la procedura, le descrizioni e le liste di controlloutilizzate dagli organismi pagatori Sapard. Nonostante gli erroririscontrati dalla Corte (cfr. paragrafo successivo), i sistemi Sapardcomprendono i concetti chiave (separazione dei compiti, con-trollo interno, ecc.), le procedure sono ben documentate ed isistemi, così come descritti e approvati, in genere funzionanobene nella pratica.

4.74. L’esame dei pagamenti, riguardante le principali misureattuate al momento dell’audit, ha rivelato le seguenti carenze ederrori, anche se di lieve incidenza finanziaria, alcuni dei quali sonosimili a quelli riscontrati per altri paesi Sapard (40):

a) alcuni dei principali dati del piano d’impresa non sono cor-roborati da documenti giustificativi;

(38) Ad esempio, in un paese beneficiario di Sapard, a causa della man-canza di personale e dell’altissimo, e non previsto, numero didomande ricevute, alla scadenza dei termini risultava ancora inevasoil 50 % delle domande.

(39) Relazione annuale 2003, paragrafo 8.47.(40) Relazione annuale 2003, paragrafo 8.33.

C 301/116 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

b) nel fascicolo del progetto, gli elementi probatori dei controllisulle spese totali ammissibili sono inadeguati;

c) il lavoro effettivamente svolto dalle autorità durante le visitein loco non è documentato chiaramente oppure è inade-guato; in un caso, ciò ha portato ad un pagamento per uninvestimento solo parzialmente completato;

d) errori di non conformità in tre procedure di offerta di prez-zi (41) (42).

4.75. Alcune fatture per beni di valore elevato, che sono statein seguito rimborsate dall’organismo Sapard, sono state pagate incontanti dal beneficiario. Non è stato possibile stabilire se il bene-ficiario avesse effettivamente effettuato i pagamenti. I pagamentiin contanti sono più difficili da provare rispetto ad altre forme dipagamento e presentano pertanto un rischio più elevato.

4.75. Lo Stato membro in questione ritiene di aver ricevuto prove suf-ficienti del pagamento al fornitore. Si riconosce nondimeno che i paga-menti in contanti comportano un rischio potenziale più elevato.

4.76. In base al lavoro di audit svolto ed eccettuate le osserva-zioni menzionate nei paragrafi 4.73-4.75, la Corte ribadisce ilparere (43) che i sistemi di supervisione e controllo di Sapardhanno in genere funzionato nella pratica.

SEGUITO DATO A PRECEDENTI OSSERVAZIONI

OCM nel settore delle banane

4.77. Nel novembre 2002, la Corte ha pubblicato una relazionespeciale (44) sull’OCM nel settore delle banane. La Corte osservavache la definizione degli obiettivi dell’OCM e la descrizione dellaloro prevedibile incidenza non sono sufficientemente chiari, checiò rendeva difficile misurarne l’impatto e l’efficacia e che eraimpossibile dare un giudizio sul rapporto costo/efficacia delsistema di aiuti compensativi. Si riscontravano carenze anchenella documentazione a sostegno del pagamento degli aiuti e nelcontrollo delle importazioni.

(41) In base all’accordo pluriennale di finanziamento [sezione B, articolo 4,paragrafo 2, lettera e)] vanno considerate non ammissibili le spese perqualsiasi servizio, fornitura e opera che superi un importo predeter-minato e per le quali il beneficiario non abbia ottenuto preventivi daalmeno tre fornitori.

(42) Tra le constatazioni evidenziate figurano: mancanza di tre offertevalide; offerte provenienti dameno di tre fornitori; accettazione, senzagiustificazione, dell’offerta che non era la più conveniente.

(43) Relazione annuale 2003, paragrafo 8.43.(44) Relazione speciale n. 7/2002.

4.77. Come indicato nella risposta alla relazione speciale della Corteper il 2002, la Commissione ritiene che gli obiettivi dell’OCM nel set-tore delle banane rispecchino quelli fissati per la politica agricola comuneall’articolo 33 del trattato e che la precisione nel definire e nel quantifi-care gli obiettivi sia paragonabile a quella delle altre OCM.

Nel preparare il capitolato d’oneri della valutazione dell’OCM in corso ilcomitato direttivo ha provveduto a sistematizzare e a definire con preci-sione gli obiettivi.

Basandosi sui risultati della valutazione, si procederà inoltre a un’analisipiù approfondita rivedendo, se del caso, gli obiettivi dell’OCM in occa-sione dell’analisi d’impatto che la Commissione dovrebbe avviare nelsecondo semestre del 2005.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4.78. La Corte ha raccomandato alla Commissione di procederead una valutazione approfondita dell’OCM, di effettuare un’ana-lisi esauriente dei rischi, dei costi e dei vantaggi connessi con levarie opzioni possibili per creare un sistema di controllo esclusi-vamente tariffario previsto per il 1° gennaio 2006. Il Consiglio hacondiviso (45) le raccomandazioni della Corte auspicando il com-pletamento della valutazione complessiva entro il 2004 e la Com-missione ha assunto tale impegno nel piano d’azione stabilito nelquadro della procedura di discarico per l’esercizio 2001 (46).

4.79. Nell’aprile 2005, al momento dell’audit della Corte sulseguito dato, la Commissione non aveva ancora completato lavalutazione complessiva. Di conseguenza, dopo la pubblicazionedella relazione speciale della Corte nel 2002 non è stato realiz-zato il previsto esame approfondito delle finalità e degli obiettividell’OCM. Il ritardo nella valutazione ha privato la Commissionedi importanti informazioni sulla gestione che le avrebbero per-messo di valutare il rapporto costo/efficacia degli aiuti compen-sativi, di valutare in che misura le azioni dei Fondi strutturali con-tribuiscono all’OCM e di analizzare l’incidenza delle misure diaiuto sui produttori ACP.

4.78-4.79. La valutazione è stata lanciata nel 2003 e il contratto èstato firmato alla fine dell’agosto 2004. La relazione di valutazione,attualmente nella fase finale, riguarderà il funzionamento e l’impattodell’OCM, compresa un’analisi dell’efficacia del sostegno alla produzionecomunitaria. Lo studio d’impatto previsto si baserà sulla relazione divalutazione e sulla relazione della Corte dei conti. In considerazione diquesti elementi e del dibattito pubblico che intende aprire, la Commis-sione presenterà proposte di riforma al Parlamento e al Consiglio nelcorso del 2006.

4.80. La Commissione ha presentato una relazione all’autoritàdi bilancio nel febbraio 2005 (47), in conformità all’articolo 32 delregolamento quadro (CEE) n. 404/93 (48). Il contenuto e l’analisidi tale relazione sono tuttavia limitati a causa della mancanza deirisultati della valutazione e la relazione stessa non presenta pro-poste o alternative per quel che riguarda l’applicazione del rego-lamento.

4.80. A norma dell’articolo 32 del regolamento (CEE) n. 404/93, laCommissione doveva presentare al Parlamento europeo e al Consigliouna relazione sul funzionamento dell’OCM nel settore delle banane entroil 31 dicembre 2004. In attesa della conclusione dello studio di valuta-zione e dei negoziati internazionali sulla tariffa da applicare alle impor-tazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006, la Commissione ha ritenutoopportuno presentare una relazione puramente fattuale.

4.81. In vista del passaggio ad un sistema di controllo esclusi-vamente tariffario per le importazioni di banane nell’UE, che deveavvenire non oltre il 1° gennaio 2006 (49), la Commissione haaccolto la raccomandazione della Corte che auspica un’analisiapprofondita dell’incidenza di tale passaggio su tutte le parti inte-ressate da effettuare al momento dell’esame sopramenzionato.Nel gennaio 2005, la Commissione ha comunicato all’Organiz-zazione mondiale per il commercio (OMC) il suo progettodi introdurre una nuova tariffa doganale comune di230 euro/tonnellata (in sostituzione dell’attuale tariffa di75 euro/tonnellata per i quantitativi indicati nelle attuali quote Ae B sino a 2 653 000 tonnellate per i paesi non ACP). Nel marzo2005, i quattro principali partner commerciali dell’UE hannochiesto l’arbitrato dell’OMC sulla nuova tariffa proposta. La pro-cedura di arbitrato è in corso.

(45) Raccomandazione del Consiglio, del 7 marzo 2003, sul discarico dadare alla Commissione per l’esecuzione del bilancio, SN 1376/03,allegato 7.

(46) SEC(2002) 1378 def., pag. 12.(47) COM(2005) 50 def.(48) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.(49) Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, articolo 16, paragrafo 1.

C 301/118 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4.82. Il regime di aiuto per i produttori comunitari di bananeconcede un aiuto per ettaro il cui livello è tra i più elevati (inmedia oltre 8 800 euro/ha (50)). La Corte indicava nella sua rela-zione che il costo del sistema del contingente tariffario è stato, peri consumatori, di due, tre volte superiore all’aiuto totale versatoai produttori dell’UE. I ritardi nella valutazione hanno tuttaviainfluito negativamente sulle azioni intraprese dalla Commissionein risposta alla quasi totalità delle osservazioni della Corte; ciò èancor più grave se si considera il poco tempo che resta prima del-l’introduzione obbligatoria del sistema esclusivamente tariffario.

4.82. La Commissione riconosce che la valutazione non è stata rea-lizzata secondo il calendario iniziale.

La Commissione disporrà nondimeno di un valido studio di valutazionesu cui si baserà il dibattito in programma nel secondo semestre diquest’anno.

4.83. La Commissione è intervenuta per correggere le carenzedi controllo sugli aiuti compensativi individuate dalla Corte,imponendo rettifiche finanziarie agli Stati membri interessati.Tuttavia, nella sua relazione di follow-up del piano d’azione2001 (51), la Commissione ha riscontrato il permanere di pro-blemi in materia di controllo delle importazioni ed ha chiesto agliStati membri di porvi rimedio. Ciò non è conforme alla racco-mandazione della Corte ed alla successiva conclusione del Consi-glio che affermano che «la Commissione, dopo aver consultato gliStati membri, redige le istruzioni sulle procedure di controllo».

4.83. Per migliorare le modalità di controllo e tener conto degli inte-ressi degli operatori legittimi, la Commissione sta elaborando una pro-posta volta a modificare le modalità di controllo del peso delle bananefresche immesse in libera pratica nella Comunità. Basandosi sui contatticon i diversi servizi competenti della Commissione, sulla riunione delcomitato del codice doganale tenutasi il 13 luglio 2005 e sulle osserva-zioni degli operatori del settore, la Commissione sta elaborando una pro-posta da adottare entro l’autunno 2005.

4.84. La Corte ribadisce pertanto la propria raccomandazioneche la Commissione completi l’annunciato esame approfonditoed il riesame dell’OCM, che avvii ampie consultazioni con i pro-duttori comunitari, i consumatori ed i principali partner commer-ciali per definire meglio gli obiettivi dell’OCM e migliorarne lagestione.

4.84. Come la Corte, la Commissione ritiene opportuno completare lavalutazione dell’OCM mediante un’analisi d’impatto che dovrebbe ini-ziare nel secondo semestre del 2005.

Prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione

4.85. Le sovvenzioni per l’esportazione di certi prodotti agri-coli (restituzioni all’esportazione) vengono corrisposte agli espor-tatori con un anticipo rispetto alla data di esportazione (prefinan-ziamento) che può arrivare ad un massimo di quattro mesi. Iprodotti interessati devono essere posti sotto sorveglianza doga-nale e un complesso sistema di controlli garantisce che le merciper le quali sono già state corrisposte le restituzioni vengano fisi-camente esportate.

4.86. Nella relazione speciale n. 1/2003, la Corte criticava ilregime di prefinanziamento, in quanto complesso e difficile dacontrollare e con obiettivi diversi da quello inizialmente stabilito,di accordare, cioè, la preferenza ai prodotti agricoli di originecomunitaria. In conclusione, la Corte raccomandava alla Com-missione di rivedere il sistema e di prenderne in considerazionela soppressione. Successivamente, il Parlamento, nell’ambito delladecisione di discarico (52), ha chiesto alla Commissione di presen-tare una proposta per l’abolizione del prefinanziamento entro ildicembre 2004.

(50) Documento 14 217/04 del Consiglio, del 4 novembre 2004, tabella 2.Secondo la relazione speciale della Corte n. 7/2002, nel 2000 essoammontava a 11 200 euro/ha.

(51) COM(2004) 247 def., pag. 13.(52) Decisione del Parlamento europeo relativa al discarico 2002,sezione III, paragrafo 149.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/119

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4.87. La Commissione ha dato seguito alle raccomandazionidella Corte emanando due nuovi regolamenti che definiscononorme orizzontali in materia e tre nuovi regolamenti relativi alprefinanziamento in settori specifici (53). Tali regolamenti nonhanno abolito il sistema, ma ne hanno solamente modificato lemodalità di esecuzione durante una «fase di prova».

4.88. Dopo la pubblicazione della relazione della Corte, aseguito di un cambiamento delle condizioni di mercato e di unasignificativa riduzione dei tassi di restituzione nel settore cereali-colo, l’importo versato nell’ambito del regime di prefinanzia-mento è diminuito da circa 600 milioni di euro a 188 milioni dieuro, pari a circa il 5 % del totale per le restituzioni.

4.89. In un’analisi interna che fa seguito alla relazione dellaCorte, la Commissione riconosce che, per i settori dei cereali e deiprodotti trasformati a base di carni bovine, potrebbero applicarsidelle soluzioni alternative al prefinanziamento. La Commissionegiustifica tuttavia il mantenimento del prefinanziamento per lecarni bovine «fresche» (ma, in realtà, congelate), in quanto con-sente di corrispondere il tasso di restituzione speciale, più elevato,applicabile a tali esportazioni e di garantire un controllo sulleesportazioni di carni bovine che risulterebbe compromesso conl’abolizione del sistema; inoltre, in mancanza del prefinanzia-mento, si renderebbe necessario un aumento dei tassi di restitu-zione per compensare le perdite subite dalle aziende, con ulterioricosti per il bilancio UE.

4.90. La Corte ritiene che debba considerarsi viziato un sistemache preveda finanziamenti versati con un anticipo di anche quat-tro mesi rispetto alle esportazioni per pagare un tasso speciale direstituzione ad un numero limitato di operatori commerciali e perottenere un controllo efficiente.

4.91. La Commissione non ha dato seguito alla richiesta delParlamento di presentare proposte per l’abolizione del prefinan-ziamento entro il termine fissato.

(53) Regolamenti della Commissione (CE) n. 444/2003 (GU L 67 del12.3.2003, pag. 3) e (CE) n. 2010/2003 (GU L 297 del 15.11.2003,pag. 13), in rapporto alla normativa orizzontale ed a quella specificasettoriale regolamenti della Commissione (CE) n. 456/2003 (carnibovine) (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 18), (CE) n. 500/2003 (cereali)(GU L 74 del 20.3.2003, pag. 19) e (CE) n. 740/2003 (prodotti tra-sformati) (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).

4.87-4.91. La Commissione ha preso atto delle critiche del sistema diprefinanziamento formulate dalla Corte nella sua relazione speciale e haattuato un piano d’azione per ovviare alle carenze individuate. Il prefi-nanziamento era effettivamente limitato ai due settori (carni bovinee cereali) in cui veniva ancora giudicato necessario. Si è inoltre abbre-viato il periodo durante il quale i prodotti possono beneficiare del prefi-nanziamento, si sono introdotte altre semplificazioni e si è proceduto alriesame di alcune misure di controllo.

La Commissione ha annunciato che il sistema modificato sarebbe statoriveduto dopo un periodo di prova. Come indicato dalla Corte alpunto 4.89, nel 2004 i servizi della Commissione hanno realizzatoun’analisi intermedia in cui si proponevano soluzioni alternative al pre-finanziamento, precisando però che la possibilità di abolire il sistema esi-stente doveva essere valutata in funzione dei sistemi di controllo sostitu-tivi proposti.

La Commissione sta concludendo l’analisi del funzionamento del sistemaattuale onde poter presentare una proposta definitiva sul futuro delsistema di prefinanziamento.

C 301/120 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Amidi e fecole ottenuti da cereali e da patate

4.92. Il regime di sostegno alla produzione di amido di cerealie di fecola di patate ha lo scopo di garantire la competitività del-l’industria europea non alimentare che utilizza l’amido ed è com-pletato da misure specifiche di sostegno diretto alla produzionedi fecola di patate. Nella relazione speciale n. 8/2001, la Corteconcludeva che, negli Stati membri presi in esame (54), i controlliamministrativi, che non sono tuttavia sufficientemente confer-mati da controlli fisici, erano di livello complessivamente soddi-sfacente e presentava una serie di raccomandazioni per porrerimedio alle lacune evidenziate nell’attuazione del regime di soste-gno.

4.92. Data l’impossibilità di verificare ogni anno tutte le misure, gliaudit della Commissione vengono stabiliti ogni anno in base a un’ana-lisi dei rischi. La relazione speciale della Corte risale al luglio 2001. Aseguito di un’analisi dei rischi basata su tutta una serie di fattori dirischio, tra cui le conclusioni della Corte, il programma di revisioni perla liquidazione dei conti del 2004, elaborato nel 2003, prevedeva un’in-chiesta relativa alla fecola di patate. Le questioni sollevate dalla Cortesono state esaminate anche durante le missioni di audit effettuate nel2004. Le procedure di liquidazione per entrambi gli audit procedonosecondo il calendario stabilito e si trovano attualmente allo stadio dellaprocedura bilaterale.

4.93. Il Consiglio, nell’ambito della procedura di discarico perl’esercizio 2000 (55), ha riconosciuto che il regime di sostegno allaproduzione di fecola di patate non presenta grossi problemi ed hacondiviso la maggior parte delle raccomandazioni della Corte. IlParlamento europeo ha chiesto in particolare alla Commissione didefinire criteri prevedibili e trasparenti per il calcolo delle restitu-zioni alla produzione, applicabili alla fecola di patate e agli amididi cereali (56).

4.93. La Commissione ha tenuto conto delle raccomandazioni del Par-lamento relative al calcolo delle restituzioni alla produzione. I parametrie il metodo utilizzati per il calcolo delle restituzioni alla produzione perl’amido di cereali e la fecola di patate sono stati specificati nel regola-mento (CE) n. 1548/2004.

4.94. Una valutazione svolta nel 2002 (57) ha preso in esame lamancanza d’informazioni e di analisi per quel che riguarda l’inci-denza delle restituzioni alla produzione sulla competitività del-l’industria non alimentare dell’UE che utilizza l’amido e sull’im-patto del sostegno diretto ai redditi dei produttori di patate dafecola già rilevato dalla Corte; tale valutazione è servita come baseper le modifiche al regime di sostegno nel quadro della riformadella PAC. La riforma della PAC del 2003 non ha sostanzialmentemodificato le diverse componenti del regime, ma ha permessouna parziale dissociazione degli aiuti diretti ai produttori di patateda fecola.

4.94. Nelle sue proposte per la riforma della PAC, la Commissione hasuggerito un dissociamento totale dei pagamenti per la fecola di patate el’abolizione del prezzo minimo pagato ai produttori. Il Consiglio, tutta-via, si è detto favorevole solo a un dissociamento parziale del 40 % degliaiuti diretti.

4.95. Come raccomandato dalla Corte, dal settembre 2004 laCommissione ha semplificato e chiarito il metodo di calcolo dellarestituzione mensile alla produzione, come era stato raccoman-dato dalla Corte. A parte questa, la Commissione ha accolto pochedelle altre raccomandazioni:

4.95.

a) la Commissione non ha ancora definito con chiarezza qualicontrolli sui produttori di fecola di patate devono esseresvolti dalle autorità nazionali, soprattutto giacché il numerodei produttori di fecola è aumentato, passando da 17(UE-15) a 39 (UE-25);

(54) La Corte ha controllato i regimi di sostegno in 3 Stati membri che rap-presentano complessivamente il 70 % della spesa (Germania, Franciae Paesi Bassi).

(55) Raccomandazione del Consiglio, del 5 marzo 2002, sul discarico daconcedere alla Commissione per l’esecuzione del bilancio per l’eser-cizio 2000, SN 1651/02.

(56) Paragrafo 59 della risoluzione del Parlamento europeo sul discaricoper l’esercizio 2000 (GU L 158 del 17.6.2002, pag. 16).

(57) Evaluation of the Community Policy for Starch Products (2002), LMCInternational, Oxford.

a) Nel 2004 la Commissione ha eseguito verifiche in Germania e neiPaesi Bassi per chiarire diverse questioni nell’ambito della proceduradi liquidazione dei conti.

Nell’ambito della riforma, inoltre, sono stati imposti dal 2004 deicontrolli di plausibilità che dovrebbero potenziare ulteriormente ilsistema di controllo.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/121

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

b) non esistono dati affidabili sullo svantaggio strutturale pro-prio dei produttori di fecola di patate rispetto ai produttoridi amido di cereali; l’importo del premio compensativo è per-tanto restato invariato dal 1995.

b) Data la struttura oligopolistica dell’industria della fecola di patate,le imprese considerano le rispettive strutture dei costi come questioniestremamente sensibili e, pertanto, riservate. La Commissionedispone quindi di pochissime informazioni sullo svantaggio strut-turale dei produttori di fecola di patate. Inoltre, poiché per i vari tipidi fecola non esistono quotazioni di prezzo ufficiali come quelle diborsa, la Commissione non dispone di elementi su cui basarsi perproporre una modifica del premio compensativo, che rimane quindiinvariato.

PRINCIPALI OSSERVAZIONI FORMULATE IN RELAZIONISPECIALI

Misure forestali nell’ambito della politica di sviluppo rurale (58)

4.96. Per quel che riguarda le misure forestali finanziate dafondi per lo sviluppo rurale, l’audit della Corte è pervenuto alleseguenti conclusioni:

4.96.

a) gli obiettivi del programma sono spesso contraddittori ed èdifficile verificare in che misura vengano conseguiti;

a) L’impostazione adottata nel 2000 in base al regolamento (CE)n. 1257/1999 sullo sviluppo rurale è coerente con la strategia fore-stale dell’UE, che costituisce il quadro di riferimento globale e defi-nisce i principi (sostenibilità e multifunzionalità) delle misure fore-stali nell’UE. Per il prossimo periodo di programmazione, laCommissione ha deciso di applicare un’impostazione più strategicain materia di sviluppo rurale e ha definito nei suoi orientamentistrategici le priorità dell’UE per i tre temi principali (competitività,gestione sostenibile delle terre ed economia rurale in senso lato).

b) le misure sono attuate in regime di gestione concorrente dellaCommissione e degli Stati membri. Non è chiaro a chi spettivalutare se i progetti finanziati contribuiscano alla realizza-zione della strategia forestale dell’UE;

b) I programmi di sviluppo rurale (PSR) garantiscono il necessariocoordinamento tra la strategia forestale e i singoli progetti cofinan-ziati dal FEAOG. La Commissione si accerta che i programmisiano in linea con la strategia forestale. Le autorità nazionali oregionali approvano i singoli progetti in base al PSR.

Il contributo di ciascun programma di sviluppo rurale all’attuazionedella strategia forestale dell’UE viene analizzato nelle relazioni divalutazione elaborate dagli Stati membri e sintetizzate dalla Com-missione. Nel luglio 2004 la Commissione ha proposto[COM(2004) 490 def.] di rafforzare i requisiti in materia di valu-tazione per il prossimo quadro di sviluppo rurale.

c) contrariamente a quanto disposto nel relativo regolamento,le misure forestali spesso non sono basate su programmiforestali nazionali o regionali;

(58) Relazione speciale n. 9/2004.

c) All’inizio dell’attuale periodo di programmazione, solo pochi Statimembri avevano elaborato programmi forestali nazionali. In man-canza di tali programmi, sembrava logico avvalersi della possibi-lità, prevista dal regolamento (CE) n. 1257/1999, di accettare iPSR o i PO come strumenti equivalenti. Negli ultimi anni, tutta-via, gli Stati membri hanno fatto progressi per quanto riguardal’elaborazione e l’attuazione dei rispettivi programmi forestalinazionali.

C 301/122 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

d) l’attuale sistema di attuazione delle misure forestali è com-plesso; ciò crea difficoltà per le autorità di gestione e per ibeneficiari. Le carenze riscontrate riguardano criteri di sele-zione dei progetti poco chiari, controlli in loco delledomande e procedure insoddisfacenti di controllo relativeagli appalti pubblici;

d) La Commissione è consapevole della complessità del sistema e haproposto di semplificarlo in misura considerevole dal 2006 in poi[COM(2004) 490 def.]. Grazie al sistema unico di finanziamentoe di programmazione non occorrerà più rispettare regole diverse peri vari fondi.

I servizi di audit della Commissione verificano i sistemi di selezionein funzione di orientamenti ben precisi. In caso di mancata traspa-renza o di non obiettività si formulano raccomandazioni allo Statomembro e, in alcuni casi, si procede a rettifiche finanziarie. I servizidi audit della Commissione rivolgono particolare attenzione alrispetto di idonee procedure per le gare di appalto pubbliche.

e) vi è il rischio che, negli anni a venire, la continuità degliimboschimenti effettuati dai comuni sia compromessa, datoche questi non beneficiano di aiuti per il mantenimento dellepiantine e dei boschi giovani;

e) I comuni hanno una certa responsabilità per quanto riguarda lamanutenzione delle foreste di loro proprietà. Le autorità che appro-vano i progetti sono tenute ad esigere dai comuni garanzie suffi-cienti in materia di manutenzione.

f) aumentare la superficie boschiva attraverso l’aiuto all’imbo-schimento delle superfici agricole è molto costoso, soprat-tutto a causa del premio versato per compensare la perditadi reddito agricolo per un periodo di 20 anni. I risultatiavrebbero potuto essere conseguiti a minor costo.

f) L’imboschimento delle terre agricole risulta effettivamente costoso,ma si giustifica in quanto investimento a lungo termine a favoredella stabilità ecologica e delle risorse naturali rinnovabili.

La perdita di reddito per un numero considerevole di anni, determi-nata dalla superficie oggetto di imboschimento, rappresenta il costomaggiore per l’agricoltore che aderisce al regime. Affinché l’imbo-schimento dei terreni agricoli risulti conveniente per gli agricoltori,è quindi necessario un indennizzo a lungo termine. Nella sua pro-posta iniziale per il quadro di sviluppo rurale successivo al 2006,la Commissione suggeriva nondimeno di limitare a 10 anni l’in-dennizzo per la perdita di reddito. Si è poi raggiunto un compro-messo con gli Stati membri che ha portato questo periodo a15 anni.

4.97. La Corte ha raccomandato alla Commissione di rivederevari aspetti del regime di sostegno. La Commissione, in partico-lare, dovrebbe valutare come orientare in maniera più incisiva lemisure di imboschimento, ad un costo inferiore per il bilanciodell’Unione, tenendo conto del cambiamento delle esigenze dellacollettività e del fatto che la legislazione comunitaria pone oggil’accento sui vantaggi ambientali.

4.97. Le proposte per il quadro di sviluppo rurale successivo al 2006contengono diverse disposizioni volte a rendere le misure più mirate (stra-tegia, designazione delle zone, ecc.) e meno costose (riduzione dei mas-simali per gli aiuti, durata più breve, ecc.).

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/123

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Misure agroambientali (59)

4.98. Il sostegno agroambientale (AA) viene erogato agli agri-coltori che si impegnano a svolgere le proprie attività in un modoche va oltre le usuali buone pratiche agricole ed è consideratobenefico per l’ambiente. L’audit intendeva verificare se la Commis-sione avesse la ragionevole certezza che le pratiche e tecnicheagricole per le quali era versato il sostegno AA fossero verificabilie verificate in modo appropriato e che pertanto i destinatari deipagamenti AA rispettassero l’obbligo di coltivare secondo moda-lità rispettose dell’ambiente.

4.99. L’audit ha riscontrato carenze significative nei sistemi dicontrollo della spesa AA a livello sia della Commissione che degliStati membri. La Corte ha concluso che il controllo delle misureAA richiede molte più risorse rispetto a quello relativo ai regimidi sostegno dei mercati della PAC ed alle altre misure di svilupporurale e che raramente è possibile ottenere una ragionevole cer-tezza ad un costo accettabile. La Corte ha raccomandato che laCommissione, il Consiglio e il Parlamento valutino come pren-dere in considerazione, relativamente alle proposte di spesa AAper il periodo di programmazione che inizia nel 2007, il princi-pio in base al quale, se una misura non può essere oggetto di uncontrollo adeguato, essa non dovrebbe beneficiare di finanzia-menti pubblici.

(59) Relazione speciale n. 3/2005.

4.98-4.99. Gli Stati membri dispongono di sistemi di controllo dellemisure agroambientali che vengono verificati in ciascuno di essi. Esistonotuttavia determinate carenze nel funzionamento di tali sistemi. Il servi-zio della Commissione responsabile della liquidazione dei conti haavviato un programma di audit onde verificare, nel periodo 2005/2006,il controllo delle misure agroambientali negli Stati membri.

Il confronto tra le risorse necessarie per le misure agroambientali e quellerichieste dalle misure del primo pilastro va effettuato in un contesto piùampio. Il fabbisogno di risorse connesso alle misure agroambientali deveessere rapportato agli obiettivi perseguiti. La Commissione riconosce cheil controllo delle misure agroambientali richiede notevoli risorse umane efinanziarie. Un sistema che garantisca un livello di controllo sufficiente,senza però assumere proporzioni eccessive, sarebbe l’ideale per le misureagroambientali, che la Commissione considera un elemento centrale dellaPAC e una conditio sine qua non ai fini dell’integrazione ambientale.

Per il prossimo periodo di programmazione, la Commissione ha propo-sto un sistema di controllo da allineare per quanto possibile ai sistemi dicontrollo della condizionalità (cross compliance) che gli Stati membridevono instaurare per i pagamenti del primo pilastro.

La Commissione ha inoltre suggerito di definire con maggior precisionele sue competenze e quelle degli Stati membri, rafforzando il principiodella gestione congiunta. Si propone quindi di chiarire ulteriormente iruoli e le responsabilità nell’ambito della gestione congiunta come indi-cato dalla Commissione nella comunicazione COM(2005) 252 def. suun percorso verso un quadro di controllo interno integrato.

C 301/124 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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ALLEGATO1

Evoluzionedelleprincipaliosservazioni—Agricoltura

2003edeserciziprecedenti

2004

Osservazioni

RispostedellaCommissione

Osservazioni

Raccomandazioni

Normedicontrollo

interno

Larelazioneosservache,al31dicembre2003,erano

statepienamenteattuatequattordicinormedi

controllointerno,eche,nelfebbraio2004,

solamente

quattro

risultavano

attuate

parzialmente(4.23).

Nessunarisposta.

L’autovalutazioneperil2004dellaDGAGRIè

giuntaallaconclusionechetuttelenormeetuttii

requisitiminimieranostatirispettati[4.28,a),

e4.33].

LaCortehaesaminatol’applicazionediottonorme

edhaconstatatochequattrodiesseeranoperfetti-

bili(4.34).

LaDGAGRIdovrebbefareinmodochequestequat-

tronormesianopienamenteapplicate[4.28,a),

e4.33-4.34].

Regimidiaiuto«super-

fici»

Iltassoglobaledierrorerilevatopericontrolli

casualièparial2,4%,mentreèdell’1,5%nelcaso

deicontrollisvoltiinbaseallavalutazionedel

rischio(4.26).

Èinteressantenotarecome,inalcuniStatimembri,

leverificheeffettuatesubasealeatoriarilevinoun

tassodierrorepiùelevatorispettoaquellesvoltesu

uncampioneinbaseadun’analisidelrischio(4.27).

IlregolamentoSIGCèstatomodificatoperquanto

riguardal’analisideirischi,particolarmenteconl’in-

troduzionedell’obbligoimpostoagliStatimembridi

sottoporrearevisioneannualel’efficaciadeifattoridi

rischioutilizzati(4.26-4.27).

Alparideglianniprecedenti,inalcuniStatimembri

leoperazioniselezionateinbaseall’analisidirischio

hannomostratountassodierroremenoelevato

rispettoaquelleselezionatesubasecasuale(4.37).

LaCommissionedovrebbefareinmodocheidiversi

campionisceltidagliStatimembrisianocomparabili.

LaCommissionedovrebbeprestaremaggioreatten-

zioneaicasiincuivisonodifferenzetrairisultati

delleverifichesubasecasualeequellesvoltesullabase

dianalisidirischio(4.37).

Regimidipremioper

glianimali

Complessivamente,laquantitàdierroririlevatidai

controlliSIGCsuglianimalicontinuaavariarenote-

volmentedaunesercizioall’altroedaunoStato

membroall’altro(4.32).

(cfr.ancheparagrafi4.11e4.12)

Comeindicatoalparagrafo4.11,letterad),lestati-

stichesuirisultatideicontrollisonoincorsodi

esameesoggetteadauditnelquadrodelprogramma

dilavoroannuale(4.32).

(cfr.ancheparagrafi4.11e4.12).

Lestatistichesuipremi«animali»continuanoad

esseremenoaffidabilidiquellerelativealledomande

diaiuti«superfici»(4.39).

LaCommissionedovrebbeesaminarelevariazionida

unannoall’altrodeirisultatidelleispezionisvoltein

ciascunoStatomembroechiederespiegazioninel

casoincuiirisultatisianovariabili(4.39).

Sovvenzioniversatein

baseaiquantitativi

prodotti

a)InGrecia,ilpersonaledegliufficiregionalinon

semprehaaccessoallabancadatiSIGC,ilche

rappresentaunostacoloperl’efficaciadeicon-

trolliinloco[cfr.paragrafo4.35,letterab)].

b)NélaSpagnanélaGreciadisponevanodiunSIG

operativoduranteilperiodocuisiriferisconoi

pagamentieffettuatinel2003;laSpagnanonha

inoltreeffettuatoilnumerodicontrolliinloco

richiestoperovviareataleproblema(4.37).

a)LecarenzedelSIGCinGreciavengonopresein

considerazionenelquadrodellaproceduradi

liquidazionedeiconti.

b)IlSIGoleicoloèunodeglielementidicuisicom-

poneilsistemadicontrollodell’aiutoallaprodu-

zionedioliod’oliva;essoèobbligatoriounica-

mente

adecorrere

dalla

campagna

2003/2004(4.37).

Leoperazioninelsettoredell’oliod’olivamostrano

unaseriedicarenze:

a)inGrecianonèstatopossibileverificarealcune

domandeinquantoleparcelledichiaratenon

risultavanonellalocalitàindicata;

b)inGreciaunSIGperl’oliodiolivanoneraancora

operativonelperiodocuisiriferisconoipaga-

mentieseguitinel2004;

c)inGreciasonostatirilevaticasidiorganizzazioni

diproduttorichenonhannoeffettuatoineces-

saricontrolli,adesempio,sullosmaltimentodel-

l’oliod’oliva;

d)inAndalusia,icalcoliperl’applicazionedelle

sanzioniagliolivicoltoricheavevanodichiarato

piùolividiquelliregistratinelSIGerano

errati(4.44).

LaCommissionedovrebbeesserepiùrigidacoipaesi

produttoriperquelcheriguardalaqualitàdeicon-

trolli,l’entitàdellesanzioniel’applicazionesistema-

ticadelledecisionidirevocadelriconoscimentoperi

frantoiinadempienti.LaCommissionedovrebbe

anchechiederecheloschedariooleicolosiapiena-

menteoperativoinGrecia(4.44-4.45).

Unapartefondamentaledellavorodegliorganismi

dicontrolloriguardaicontrollisuifrantoi.Quando

gliorganismiriscontranodiscrepanzepressoifran-

toi,possonoproporreunaseriedisanzioni,dicuila

piùgraveèlarevocadelriconoscimento.Nel2002

(controllicheincidonosullaspesa2003)gliorgani-

smihannopropostotaleprovvedimentoperunosu

diecideifrantoicontrollati.Inpratica,iministeridel-

l’AgricolturadegliStatimembriimpongonospesso

unasanzionemenograve(4.39).

LaCommissionecontrollalaqualitàdelseguitodato

dagliStatimembriailavorirealizzatidagliorgani-

smidicontrollo(4.39).

Illavorodegliorganismiincludeicontrollisuifran-

toi.Quandogliorganismiriscontranoerrori

ecarenzepossonoproporresanzioni,tracuilapiù

graveèlarevocadelriconoscimento.Aseguitodei

controllipressoifrantoisvoltinel2003(cheinci-

donosuipagamentidel2004),gliorganismisud-

dettihannopropostolarevocadelriconoscimento

al9%deifrantoivisitati.Spesso,tuttavia,talipro-

postenonvengonoapplicatedalleautoritàdello

Statomembro(4.45).

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/125

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2003edeserciziprecedenti

2004

Osservazioni

RispostedellaCommissione

Osservazioni

Raccomandazioni

Altrespese

Pericontrollisvoltianormadelregolamento(CEE)

n.4045/89,laCorteharilevatoquantosegue:

a)ingenerale,gliorganismidicoordinamentonegli

Statimembrihannostabilitoiprogrammidi

controlloconformementealregolamento,ma,

allafinedel2003,risultavacompletatasola-

mentelametàdeicontrolliprogrammatiperil

periodo;

b)unquintodeicontrolliesaminatidallaCorte

sonorisultaticompletamenteinaffidabili;

c)lestatistichesuirisultatideicontrollicontenute

nellerelazioniannualidegliorganismidicoordi-

namentononsonopresentateinunformatoche

permettaun’analisiedunconfrontosignificativi;

d)laCommissionenonavevamessoapuntoun

programmadicontrollipergarantirel’efficacia

deicontrollisvolti(4.15).

[cfr.ancheparagrafo4.46,a)]

a)SecondolerelazioniannualidegliStatimembri

ilnumerodicontrollicompletatièstatoparia

2469,ossiaal63%dei3907controlliprevisti

perilperiodo.

b)LaCommissioneprenderàinconsiderazione

questielementinellavorochesvolgeràinfuturo

relativamenteaicontrolliprescrittidalregola-

mento(CEE)n.4045/89.

c)Leinformazioniricevutevengonoanalizzatee

trattatedaiservizidellaCommissioneperfornire

elementidiraffrontotraStatimembri.

d)Programmidiispezionidiquestotiposisono

svoltiinanniprecedentisullabasedell’analisidei

rischieattualmenteèincorsoun’altraseriedi

controlli(4.15).

LaCortehaesaminatoilmonitoraggioattuatodalla

Commissionesuicontrolliprescrittidalregolamento

(CEE)n.4045/89edhariscontratoquantosegue:

a)l’attualeregolamentononrichiedeagliorganismi

dicoordinamentodipresentarelestatistichein

unformatochepermettaun’utileanalisi;

b)nel2003,laCorteeragiuntaallaconclusione

che,in11Statimembri,icontrollisuccessivial

pagamentoeranopienamentesoddisfacentiin

menodiuncasosutre.Aseguitodiciò,laCom-

missionehavisitatonel2004treStatimembri,le

primevisitedal2001;

c)gliStatimembriregistranoancoraritardinel

completareiprogrammiannualidicontrollisuc-

cessivialpagamento.Allafinedel2004,inbase

allerelazioniannualidegliStatimembri,quasiil

40%deicontrolliprogrammatirisultavanon

completato.

Poichéidatinonfornisconoun’analisiperimporto

opertipodispesa,nonèpossibiletrarreconclusioni

sull’entitàesullecausedellavariazionedellafre-

quenzad’irregolaritàsegnalata(4.10).

(cfr.ancheparagrafo4.51)

LaCommissionedovrebbeprenderelemisureneces-

sarieperstandardizzarelevariestatisticheedidatiche

vengonofornitialfinedirenderlicomparabili.La

Commissionedovrebbeancheintensificareicontrolli

negliStatimembriedesserepiùvigilanteperquelche

riguardaillororispettodeiterminiperilcompleta-

mentodeiprogrammidiispezione(4.10e4.51).

Perquelcheriguardaicontrollisullerestituzioni

all’esportazionesvoltianormadelregolamento

(CEE)n.386/90,laCorteharilevatochetuttigli

StatimembrihannoriferitoallaCommissioneil

numerodeicontrollieffettuati,mamoltinonhanno

comunicatoilnumerodeglierroririlevati.Irisultati

nonindicanol’ammontaredelledomandedisovven-

zionerespinte,néiltipodirestituzioniall’esporta-

zionemaggiormenteinteressato[4.46,b)].

LaCommissionehagiàadottatoiniziativedirac-

coltadeidatisulvolumefinanziariodelleesporta-

zionisoggetteacontrollifisici[4.46,b)].

LaCommissionenonèingradodifornireinforma-

zionisulvaloredelleoperazionisottoposteacon-

trollifisici,nonchésulvaloredelleirregolaritàcon-

statate.Nel2004,laCommissionehaadottatoun

regolamentocheimponeagliStatimembridifornire

taliinformazioniadecorreredallarelazionedel

2005.LaCorteauspicachetaleregolamentocosti-

tuiràunefficacerimedioatalicarenze(4.13e4.52-

4.53).

Èparticolarmenteimportanteche,allalucedellepos-

sibilitàdinonesportazionedellemerci,sostituzione

delleesportazioni,cambiamentodiregimee,infine,

esportazioni«carosello»(reimportazionediprodotti

sovvenzionati),laCommissionemiglioriilmonitorag-

giodeicontrolliinlocoobbligatoriperlerestituzioni

all’esportazione(4.13e4.52-4.53).

LaCortecontinuaarilevaregravierroriperleuve

secche(Grecia),giàriferitinellarelazioneannuale

sull’esercizio2002(4.45).

LaCommissionehapropostoecontinueràapro-

porrerettifichefinanziarieperlecarenzeconstatate

nellesovvenzioniperleuvesecche(4.45).

LaCortecontinuaariscontrarecarenzeperquanto

riguardalesovvenzioniperleuvesecche(Grecia,già

riferitenellerelazioniannualidel2002edel

2003)(4.54).

LaCommissionedovrebbeinparticolareadottare

misurenell’ambitodellaproceduradiliquidazionedei

conti,accertandocheeventualiscostamentialivello

regionaledaicriteridiresaminimaediproduzionesia

adeguatamentegiustificata.(4.54)

C 301/126 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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2003edeserciziprecedenti

2004

Osservazioni

RispostedellaCommissione

Osservazioni

Raccomandazioni

Svilupporurale

Questotipodiregimiprevedonofrequentemente

condizionidiammissibilitàrelativamentecomplesse

cherichiedonotalvoltadiesserecontrollatesuun

arcodidiversianni(4.41).

Perquelcheriguardalaspesaperlosvilupporurale,

gliorganismidicertificazione,sebbenel’incidenza

finanziariasialimitata,hannoformulatopareridi

auditconriservasuicontidi12organismipagatori.

Taliriserve,chehannoriguardatoprevalentemente

leazioniagroambientaliegliinvestimentiagricolie

perlasilvicoltura,eranomotivatedaerroririlevanti,

spesenonammissibiliemancanzadidocumenti

giustificativi(4.47).

LaCommissionedovrebbedareseguitoaglierrori

rilevatiedadottareadeguatemisureperporrerimedio

allecarenzechenesonoall’origine(4.47-4.48).

Gliorganismidicertificazionehannoformulato

pareridiauditconriservapericontiditreorganismi

specializzatiinmisuredisvilupporurale.La

presenzadierrorinellespeseperlosvilupporurale

hacontribuitoallaformulazionedipareridiaudit

conriservaperaltricinqueorganismi(4.42).

Glierrorievidenziatidagliorganismidi

certificazioneperlespeserelativeallosviluppo

ruralesarannooggettodicontrolloaposteriorinel

quadrodellaproceduradiliquidazionedeiconti;

sarannoproposterettifichefinanziarie,qualorasi

constatassechetalierroricomportanounrischioper

ilFondo(4.42).

Lamaggiorpartedellecondizioniperl’ammissibilità

alsostegnoperlosvilupporuraleriguardanoil

rispettodegliimpegniassuntidaibeneficiari,in

materiaadesempiodibuonepraticheagricole.La

relazionespecialedellaCortesulleazioni

agroambientali,checostituisconolapiùimportante

categoriadispesanelsettoredellosvilupporurale,

giungeallaconclusionechelaverificadiquestespese

poneparticolariproblemiepuòraramentefornire

unaragionevolegaranziasullalegittimitàeregolarità

dellespeseaduncostoaccettabile(4.48).

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/127

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ALLEGATO2

ElementidimonitoraggioSIGC

Aiuto«superfici»

Premiperanimali

Stato

membro

Organismopagatore

Procedureecontrolli

amministrativiperverificarela

correttezzadeipagamenti

Analisidirischioeprocedure

diselezioneperleispezioni

Metodologiadicontrollo

ecomunicazionedeisingoli

risultati

Elaborazioneedaffidabilità

dellestatistichesulleispezioni

esuirisultati

Procedureecontrolli

amministrativiperverificarela

correttezzadeipagamenti

Analisidirischioeprocedure

diselezioneperleispezioni

Metodologiadicontrollo

ecomunicazionedeisingoli

risultati

Elaborazioneedaffidabilitàdelle

statistichesulleispezioniesui

risultati

ESCastillayLeón

12

31

PTIfadap/INGA

41

56

17

UK

Scotland,Seerad

81

910

11DE

Saarland

121

1314

15DE

Thüringen

1617

InGrecia,ilSIGCnonfunzionaancorainmanieraaffidabile(cfr.paragrafo4.56)

ELGrecia,Opekepe

1819

2021

2223

2425

AFunzionabene;sononecessaripochiolievimiglioramenti

BFunziona,masononecessarimiglioramenti

CNonfunzionacomeprevisto

1Valutazioneinadeguatadell’efficaciadeisingolicriteridirischio.Sebbeneilregolamento(CE)n.118/2004dellaCommissionelarendaobbligatoriasolamentedallacampagna2004(eserciziodipagamento2005),laCorteritienechetalevalutazionecostituiscaunelementoessenzialedell’analisidirischio.AlcuniStati

membrinonanalizzanoglierrorisignificativi.

2Leprocedureedirisultatidelcontrollodiqualitànonsonoevidenziati,scarsadocumentazionedellamancatapresainconsiderazionedeirisultatideltelerivamentoiniziale.

3Anomalieriguardantiidatisuimovimentidianimalinellabancadatideibovini;discrepanzetralabancadatideibovininazionaleequelleregionali.

4Glielementicherendonoleparticellepermanentementenonammissibili,accertatinelcorsodelleispezioni,nonvengonoinseritinellabancadatiperpoteressereutilizzatiinfuturicontrolliincrociatidicarattereamministrativo.

5Controllidiqualitàinsufficientisuicontraenticheeffettuanoiltelerilevamento:idatirelativia6delle8particellerimisuratedagliauditornonconfermanoquellideitelerivamentioriginari.

6IboviniprovenientidaaltriStatimembriperlamacellazionedirettanonvengonoregistratinellabancadatideibovini.

7Leinformazionitrattedallabancadatideiboviniaifinidelleispezionisonorisultateincomplete(nelcasodeipremiallamacellazione)ononaggiornate(intutteleispezioni).

8Sebbenenonprevistedallanormativacomunitaria,neicontrolliamministrativisiapplicanotolleranzesullesuperfici(del2%osinoadunmassimodi2ettari).

9Pagamentiindebitiperpremiall’estensificazioneeseguitiprimadelcompletamentodeicontrolliincrociati.

10Vièstatounelevatonumerodierrorinellaraccoltadeidatisuirisultatidelleispezioni(èstatoesaminatoil47%dellerelazionid’ispezione).Peril23%delleispezionideiboviniedil40%diquelledegliovinisièdatounpreavvisodioltre48ore.

11Ilnumerodelleispezionieffettuateèrisultatosuperioreallarealtà(èstatodichiaratountassodicontrollodel15,2%anzichédel13,3%).

12Ilregistrodelleparticellenonèsistematicamenteaggiornato.Insufficientecontrollodiqualitàsull’organismodelegato.

13Insufficientemonitoraggiodellerettifichedaapportareallabancadatideiboviniperrisolverelediscrepanzetrairisultatidelleispezioniinlocoedidaticontenutinellabancadatideibovini.

14Oltreil70%delleispezionisuglianimalisisonoconcentratesullazonasceltapericontrollitramitetelerilevamentoperl’aiuto«superfici».L’analisidirischiononhatenutocontodituttiiparametridirischioprevistidallanormativaUE.Nessunavalutazionedell’efficaciadell’analisidirischio.

15PiccoledifferenzetraidatitrasmessiallaCommissioneedidatisottostantifornitiagliauditor.

16Vengonoammessitassidierroreelevatiperlaraccoltadati;ledomandenonsonoautomaticamentebloccatedalsistemainformaticoquandovengonoselezionateperleispezioni;pistadiauditinadeguatapericasitrattaticomeerrorimanifesti.

17Ifiledelledomandenonsonobloccatiautomaticamentedalsistemainformaticoquandovengonoselezionatiperleispezioni;insufficientemonitoraggiodellerettifichedaapportareallabancadatideiboviniperrisolverelediscrepanzetrairisultatidelleispezioniinlocoedidaticontenutinellabancadatistessa.

18Laproceduradiregistrazionedelledomandenonèaffidabileevienesistematicamenteutilizzataperevitarelesanzioniperdomandepresentateoltreiltermine;ilsistemad’identificazionedelleparticelleagricoleèincompletoenonaffidabile;lasupervisionedellesuperficimassimenonvieneeffettuataalivellodelle

particelle,masolamenteinmanierainefficientealivellodilotto;isindacatidegliagricoltorihannoilmonopoliodell’introduzionedeidatinelsistemainformatico(datirelativialledomandeedalleispezioni),esvolgonounruolochiaveneltrattamentodellelistedierroregeneratedalsistema.Essipossonomodificareo

completareinqualunquemomentoidatidelledichiarazionicontenutenelsistemainformatico;isindacatieffettuanounnumeroestremamenteelevatodimodificheedirettificheinognifasedellaproceduraesenzaalcunapistadiaudit.

19Leregioniscelteperiltelerilevamentosononoteaisindacatidegliagricoltori.

20Leispezioniinlocosonodiqualitàscadente,sonomaldocumentate,nonviènessuncontrollodiqualitàalivellolocalesulleispezioni,esistonoseridubbisullaeffettivaattuazionedimolteispezioni;ilprocedimentodimisuradeiterrenicontandoipassivieneconsideratounmetododimisuravalido;ildoppiosistema

diidentificazionedelleparticellediterrenofasìcheicontrolliincrociatidelsistemainformaticousinoesclusivamenteilcodicediidentificazionedigitale,mentreleispezionisieffettuanoinbasealvecchioidentificativocartograficodellaparticellaenonvièalcuncollegamentotraiduesistemi.Lascarsaqualitàdelle

ispezionièconfermatadalleispezioniripetutedall’organismopagatorestessoedaquellesvoltedagliauditor.

21Idatifornitisulnumerodidomandepresentateoltreiltermineesuirisultatideltelerilevamentosonosostanzialmentesbagliati.

22Labancadatideibovininonèaggiornata,riducendol’efficaciadeicontrolliamministrativiedelleispezioniinloco.Controlloinadeguatodelricevimentodelledomandeedell’inserimentodeidatidapartedelleassociazionidegliagricoltori,chepossonomodificareidatidelledomandeedelleispezioniutilizzatiper

trattareipagamenti.Errorisignificatividapartedelleassociazionidegliagricoltorinell’inserimentodeidatidelledomandeedelleispezioni.Controlliamministrativiincompletialivellocentraleecontrolliamministrativiinadeguatialivellolocale.Controllipocoefficientidellequoteperglianimali;pagamentiperil

premioall’estensificazionesistematicamentesuperiorialdovuto;scorrettaapplicazionedialcunesanzioni.

23Tutteledomandeperibovinieranostatedichiaratecontrollatenel2003.Taleambiziosoprogrammadilavorohacontribuitoarenderescadentelaqualitàdelleispezioni.

24Gliispettorinonhannosistematicamenteaccessoallabancadatideiboviniperpoterpreparareleispezioni.Leispezioninonindividuanoenonspieganoleragionidelledifferenzetraglianimalipresentiinaziendaequellipresentinellabancadatideibovini;leispezioninonsonospessoriusciteascoprireglierroriche

eranostatiidentificatidaicontrolliamministrativi.Il69%delledichiarazioniineccessoperilpremiospecialeperibovinieperquelloperlevacchenutrici,identificatedalleispezioniripetutedagliorganismipagatori,noneranostatescoperteinoccasionedellaprimaispezione.

25Incoerenzesignificativenellestatistichedeipremiperlevacchenutricieperl’abbattimento(adesempionumerodianimalidichiaratiispezionatisuperiorealnumerodianimalidichiarati);statistichescorretterelativealpremioallamacellazione.

Fonte:

ControllodellaCortedeicontisuisistemiSIGCdegliorganismipagatori.

C 301/128 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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CAPITOLO 5

Azioni strutturali

INDICE

Paragrafi

Introduzione 5.1-5.12

Finanziamento ed obiettivi delle azioni strutturali 5.1-5.7

Sistemi di gestione e di controllo delle azioni strutturali: regolamenti e procedure principali 5.8-5.12

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità 5.13-5.56

Obiettivo e ambito dell’audit 5.13

Audit dei sistemi di gestione e di controllo 5.14-5.34

Attuazione delle norme di controllo interno: nonostante i progressi compiuti, sononecessari ulteriori sforzi 5.14-5.18

Attuazione dei programmi operativi: è necessario migliorare i sistemi per il periodoattuale, affinché siano conformi alla normativa 5.19-5.27

Chiusura dei programmi del periodo 1994-1999: ritardi e deficienze dei sistemi perquanto riguarda il rispetto della normativa 5.28-5.34

Risultati dei test di convalida dei progetti 5.35-5.36

Lavoro svolto da altri auditor 5.37-5.38

Relazioni annuali di attività e dichiarazioni dei direttori generali: le informazioni sonomigliori, ma le riserve sono insufficienti 5.39-5.45

Seguito dato alle osservazioni contenute nelle precedenti dichiarazioni di affidabilità: laCommissione deve prendere ulteriori misure 5.46

Conclusioni e raccomandazioni 5.47-5.54

Conclusioni 5.47-5.51

Raccomandazioni 5.52-5.54

Attuazione dello Strumento per le politiche strutturali di preadesione: la Commissione hariscontrato delle lacune nei sistemi di gestione e di controllo 5.55-5.56

Seguito dato alle osservazioni contenute nella relazione speciale n. 3/2002 sull’iniziativacomunitaria Occupazione — Integra 5.57-5.59

Seguito dato alle osservazioni contenute nella relazione speciale n. 4/2002 sulle azioni localiper l’occupazione 5.60-5.64

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/129

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

Finanziamento ed obiettivi delle azioni strutturali

5.1. Le azioni strutturali sostengono lo sviluppo economico esociale dell’Unione europea e dei paesi candidati all’adesione. Essesono finanziate dai quattro Fondi strutturali: il Fondo europeo disviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondoeuropeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Orien-tamento» (FEAOG-Orientamento) e lo Strumento finanziario diorientamento della pesca (SFOP), nonché dallo Strumento per lepolitiche strutturali di preadesione (ISPA) e dal Fondo di coesione.

5.2. I Fondi strutturali cofinanziano programmi di svilupposocioeconomico (1) negli Stati membri. Il Fondo di coesione cofi-nanzia progetti a favore dell’ambiente e delle infrastrutture nelsettore dei trasporti negli Stati membri dove il reddito nazionalelordo pro-capite è inferiore al 90 % della media dell’Unione (2).ISPA sostiene lo sviluppo di progetti nel campo dei trasporti edella protezione dell’ambiente nei paesi candidati all’adesione (3).

5.3. Ciascun programma o progetto deve essere approvato dallaCommissione ed accompagnato da un piano finanziario indica-tivo che specifica l’importo del contributo comunitario e quellodello Stato membro o del paese candidato. L’aiuto viene fornitonel quadro di periodi pluriennali corrispondenti alle prospettivefinanziarie. Nel 2004, la spesa iscritta nel bilancio comunitario hariguardato in particolare pagamenti in corso per l’attuale periododi programmazione (2000-2006) e pagamenti finali relativi alperiodo di programmazione precedente (1994-1999).

5.4. Per il periodo 1994-1999, la Commissione ha approvato1 104 programmi nel quadro dei Fondi strutturali e 920 progettia titolo del Fondo di coesione. Per il periodo 2000-2006 sonoprevisti 606 programmi nel quadro dei Fondi strutturali,1 163 progetti nell’ambito del Fondo di coesione e 72 progetti atitolo di ISPA (4). Le misure attuate possono essere assai diverse:da importanti progetti di infrastrutture (FESR, Fondo di coesionee ISPA), alla formazione professionale su base individuale (FSE),dalla commercializzazione di prodotti agricoli (FEAOG-Garanzia)all’adeguamento dello sforzo di pesca (SFOP).

(1) Si tratta di programmi nazionali o regionali, costituiti da una serie diazioni per le quali i beneficiari potenziali possono presentare domandadi finanziamento.

(2) Nell’UE a 15: Grecia, Spagna, Irlanda (fino al 31.12.2003) e Portogallo.Dal 1° maggio 2004 si sono aggiunti: Cipro, Repubblica ceca, Estonia,Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.

(3) Nel 2004: Bulgaria e Romania. Per i nuovi Stati membri, i progettigestiti in precedenza da ISPA sono stati rilevati dal Fondo di coesione.

(4) In Bulgaria e Romania.

C 301/130 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Grafico 5.1 — Ripartizione degli impegni per area di bilancio nel 2004 (1)

(1) ISPA escluso.Fonte: Relazione della Commissione sulla gestione finanziaria e di bilancio 2004.

Grafico 5.2 — Ripartizione dei pagamenti per area di bilancio nel 2004 (1)

(1) ISPA escluso.Fonte: Relazione della Commissione sulla gestione finanziaria e di bilancio 2004.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/131

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

5.5. Per il periodo 2000-2006, la spesa totale iscritta in bilan-cio ammonta a 230 463 milioni di euro per i Fondi strutturali,28 154 milioni di euro per il Fondo di coesione e 6 149 milionidi euro (5) per ISPA (prezzi 2004). La maggior parte della spesa èdestinata ai tre obiettivi strategici prioritari dei Fondi strutturali,ossia:

— obiettivo 1: promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strut-turale delle regioni a sviluppo arretrato;

— obiettivo 2: sostenere la riconversione socioeconomica dellezone con difficoltà strutturali;

— obiettivo 3: sostenere l’adeguamento e l’ammodernamentodelle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occu-pazione.

5.6. Per il periodo di programmazione 1994-1999 e per quelliprecedenti, i contributi dei Fondi strutturali (6) venivano corrispo-sti sotto forma di anticipi (sulla base dei progressi compiuti nel-l’attuazione, come attestato dalle dichiarazioni di spesa presen-tate dagli Stati membri) e pagamenti finali; questi ultimicostituivano la «chiusura» dei programmi. Nell’ambito del periododi programmazione 2000-2006, il finanziamento comunitarioassume la forma di un unico anticipo iniziale, pari al 7 % (elevatoal 16 % per i nuovi Stati membri) del contributo totale a favoredel programma, seguito dai rimborsi delle spese dichiarate ognianno, periodicamente, dagli Stati membri e da un unico versa-mento finale alla chiusura del programma. I rimborsi periodicisono denominati «pagamenti intermedi». Per i Fondi strutturali,ogni pagamento da parte della Commissione riguarda un deter-minato Fondo e un dato programma.

5.7. Alle azioni strutturali si applica il regime della «gestioneconcorrente». Ciò significa che la Commissione esegue il bilanciocomunitario sotto la propria responsabilità, condividendo peròcon gli Stati membri la gestione e il controllo delle azioni (7). Per-tanto, gli Stati membri sono responsabili, in prima istanza, dellagestione delle operazioni e del controllo della spesa; essi devonoinoltre garantire l’esattezza e la legittimità delle operazioni

(5) Di questi, 2 787 milioni di euro (prezzi correnti), corrispondenti aifinanziamenti concessi a titolo di ISPA a otto nuovi Stati membri peril periodo 2000-2003, sono ora gestiti come stanziamenti del Fondodi coesione, secondo quanto previsto dal trattato di adesione.

(6) Per il Fondo di coesione e ISPA, il sistema di pagamento è basato suun unico anticipo, pagamenti intermedi corrispondenti alle spese effet-tive e un pagamento finale.

(7) Le direzioni generali della Commissione interessate sono quattro: ladirezione generale Politica regionale (DG REGIO) per il FESR, il Fondodi coesione e ISPA; la direzione generale Occupazione, affari sociali epari opportunità (DG EMPL) per il FSE; la direzione generale Agricol-tura e sviluppo rurale (DG AGRI) per il FEAOG-Orientamento e ladirezione generale Pesca e affari marittimi (DG FISH) per lo SFOP. LaDG REGIO svolge un ruolo di coordinamento per questioni che riguar-dano tutti i Fondi, come ad esempio lo sviluppo di iniziative di gestioneo l’emanazione di orientamenti tecnici a favore degli Stati membri.

C 301/132 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

pertinenti tramite l’instaurazione di sistemi controllati da organi-smi nazionali di controllo. La Commissione cerca di ottenere legaranzie di cui necessita attraverso la certificazione, da parte del-l’autorità di pagamento nazionale, delle spese dichiarate e l’atte-stato («attestato per la liquidazione»), rilasciato dall’organismo dicontrollo indipendente al momento della chiusura, nonché attra-verso le relazioni annuali di controllo degli Stati membri e i lavoridi audit svolti dai suoi stessi servizi per verificare l’efficacia e laconformità dei sistemi nazionali.

Sistemi di gestione e di controllo delle azioni strutturali: regolamenti eprocedure principali

5.8. Il regolamento finanziario (8) e i regolamenti-quadro (9) sta-biliscono i requisiti di base dei sistemi di gestione e di controlloper il periodo 1994-1999. Il regolamento (CE) n. 2064/97 dellaCommissione, entrato in vigore nel novembre 1997, ha intro-dotto una serie di requisiti specifici per i sistemi di gestione e dicontrollo della spesa a titolo delle azioni strutturali relativamenteal periodo di programmazione 1994-1999 (10), tra cui, segnata-mente:

a) l’obbligo, per gli Stati membri, di instaurare dei sistemi digestione e di controllo che certifichino in maniera soddisfa-cente la validità delle domande di pagamento (dichiarazionidi spesa) e includano in particolare:

i) una pista di audit adeguata, che consenta di verificare lacorrispondenza fra le dichiarazioni di spesa trasmessealla Commissione e le registrazioni contabili negli Statimembri, nonché di individuare l’assegnazione dei fondicomunitari;

(8) Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comu-nità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1).

(9) Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, chemodifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni deiFondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento deiloro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti edegli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 193 del 31.7.1993,pag. 5); regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 recante dispo-sizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quantoriguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali,da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli inve-stimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 193del 31.7.1993, pag. 20).

(10) Regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione, del 15 ottobre1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE)n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuatidagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali(GU L 290 del 23.10.1997, pag. 1). I sistemi del Fondo di coesionesono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1164/94 del Consiglio, del16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del25.5.1994, pag. 1).

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/133

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

ii) un livello minimo di controlli (su un campione corri-spondente almeno al 5 % della spesa), che integrano leverifiche quotidiane delle operazioni, al fine di accertarel’efficacia dei sistemi di gestione e di controllo, il rispettodei requisiti comunitari e l’esattezza delle dichiarazioni dispesa;

iii) l’obbligo, per gli Stati membri, di fornire alla Commis-sione, alla chiusura di ogni programma, un attestatoredatto da una persona o da un organismo indipendentenelle sue funzioni dal servizio responsabile dell’esecu-zione; l’attestato deve riassumere le risultanze dei con-trolli svolti negli anni precedenti e contenere un giudizioglobale sulla legittimità e la regolarità delle operazionialla base della dichiarazione finale di spesa;

b) l’obbligo, per la Commissione, di garantire, in cooperazionecon gli Stati membri, il raggiungimento degli obiettivi di con-trollo finanziario stabiliti nel regolamento (CE) n. 2064/97.

5.9. Per il periodo 2000-2006, il nuovo regolamento quadro(CE) n. 1260/1999 del Consiglio (11), attuato dai regolamenti (CE)n. 438/2001 (12) e (CE) n. 448/2001 della Commissione (13), haribadito e sviluppato tali principi. In virtù delle nuove disposizioniintrodotte, gli Stati membri sono ora tenuti a fornire orientamentialle autorità di gestione e pagamento (14) e a stabilire una chiaradefinizione, assegnazione e separazione delle funzioni. Ad essiincombe, in prima istanza, la responsabilità di apportare le neces-sarie rettifiche finanziarie. Le verifiche effettuate durantel’attuazione dei progetti (verifiche quotidiane) e i controlli a cam-pione intesi a verificare l’efficacia dei sistemi e l’esattezza delle

(11) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del26.6.1999, pag. 1).

(12) Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE)n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestionee di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali(GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21). I sistemi ISPA sono disciplinati dalregolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione(GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).

(13) Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE)n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura rela-tiva alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell’ambito deiFondi strutturali (GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13).

(14) Il regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede in particolare che gli Statimembri designino le autorità di gestione e pagamento. Per autorità digestione si intendono le autorità o gli organismi pubblici o privati,nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per lagestione di un programma (in genere, un dipartimento di un mini-stero nazionale o di un’autorità regionale o locale). Per autorità dipagamento si intende una o più autorità o organismi nazionali, regio-nali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare lerichieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione(ad esempio, un dipartimento esterno all’autorità di gestione pressol’autorità nazionale, regionale o locale).

C 301/134 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

dichiarazioni di spesa (controlli indipendenti su un campione cor-rispondente al 5 % della spesa) sono stati differenziati con mag-giore chiarezza (cfr. paragrafo 5.11). Inoltre, la Commissione ètenuta esplicitamente ad accertare che i sistemi di gestione e con-trollo siano conformi alle disposizioni regolamentari e ad esami-narne regolarmente il funzionamento. Nell’insieme, il quadro nor-mativo fornisce una base solida per la gestione e il controllo dellaspesa a titolo delle azioni strutturali.

5.10. Per quanto concerne la legittimità e la regolarità dellespese effettuate nel quadro delle azioni strutturali, i principalirischi intrinseci derivano dalla gestione concorrente a cura dellaCommissione e degli Stati membri, dalla pluralità di organismi eautorità che intervengono nel processo di gestione, dal grannumero di programmi (ciascuno dei quali può contenere diversemigliaia di progetti) attuati nell’arco di più anni, nonché da even-tuali carenze dei sistemi di gestione e di controllo. Inoltre, date lenumerose condizioni in materia di ammissibilità della spesa, nonsempre chiare, vi è il rischio di interpretazioni divergenti.

5.10. La Commissione riconosce l’esistenza di rischi intrinseci allagestione concorrente, la quale comporta la delega di certe competenze agliStati membri e la delega successiva di compiti e funzioni all’interno degliStati membri. Tengono conto di questo rischio sia i regolamenti suiFondi strutturali, che fanno obbligo agli Stati membri di istituire e appli-care sistemi efficaci di gestione e controllo, sia la Commissione, che nel-l’esercizio delle sue competenze ne verifica il funzionamento e decideall’occorrenza la sospensione dei pagamenti e le rettifiche finanziarie. Lacomunicazione su un percorso verso un quadro di controllo interno inte-grato [COM(2005) 252] comporta misure complementari per miglio-rare la gestione concorrente.

Sono necessariamente numerose le condizioni che governano l’ammissi-bilità delle operazioni e delle spese, per questo la Commissione ha pre-visto regole comuni in alcuni importanti settori. La Commissione dàorientamenti sulle questioni di ammissibilità, sia generali che puntuali.

5.11. Per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo peril periodo 2000-2006, le funzioni svolte dalla Commissione edagli Stati membri possono essere sintetizzate come segue:

a) l’autorità di gestione dello Stato membro riceve le richiestedei beneficiari potenziali (15) che presentano domande dicofinanziamento comunitario e nazionale per i progetti;

b) l’autorità di gestione dello Stato membro approva o respingei progetti;

c) per ciascun progetto approvato, il beneficiario presentadichiarazioni periodiche delle spese sostenute dal progettoper richiedere il cofinanziamento;

d) l’autorità di gestione verifica che le spese sostenute dai pro-getti siano legittime e regolari, nonché ammissibili al cofi-nanziamento («controlli quotidiani di gestione»);

e) l’autorità di pagamento si assicura che la spesa sia conformea tutti i requisiti prima di certificare le dichiarazioni consoli-date che trasmette alla Commissione;

(15) I richiedenti possono essere singole persone o associazioni, societàprivate o pubbliche, organismi locali, regionali o nazionali.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/135

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

f) organismi (16) competenti dello Stato membro, indipendentidai servizi responsabili dell’attuazione e delle procedure dipagamento, effettuano audit sui sistemi di gestione e di con-trollo e controlli a campione sulle dichiarazioni di spesa; ilcampione deve rappresentare almeno il 5 % della spesa totaleammissibile di ogni programma («controlli indipendenti»);

g) alla chiusura di ciascun programma, un organismo dello Statomembro [che può essere lo stesso organismo di cui alla let-tera f)], indipendente dal servizio responsabile dell’esecuzione,presenta alla Commissione un attestato che valuta la validitàdella domanda di pagamento del saldo, nonché la legittimitàe la regolarità delle operazioni;

h) sulla base delle descrizioni dei sistemi e delle relazioni annualidi controllo fornite dagli Stati membri, nonché della propriaattività di audit, la Commissione esamina il funzionamentodei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri al finedi accertare che i sistemi rispondano ai requisiti regolamen-tari.

5.12. Oltre ai requisiti specifici stabiliti per i Fondi strutturali, laCommissione deve rispettare altri obblighi, intesi a rafforzarnel’ambiente di controllo generale. Tutte le direzioni generali sonotenute a rispettare una serie di norme di controllo interno.

VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLADICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Obiettivo e ambito dell’audit

5.13. L’audit aveva lo scopo di contribuire alla dichiarazione diaffidabilità della Corte sul bilancio generale, attraverso una valu-tazione specifica delle azioni strutturali nel loro insieme. A talfine, la Corte ha esaminato in particolare i sistemi di gestione e dicontrollo istituiti presso la Commissione e in un campione diStati membri, valutando in quale misura i controlli interni inte-grati in questi sistemi garantiscano la legittimità e la regolaritàdelle operazioni sottostanti. Sulla base di un campione (estratto acaso) di programmi e progetti relativi al periodo di programma-zione precedente (1994-1999) e a quello attuale (2000-2006), laCorte, nel quadro di un controllo indipendente, ha svolto verifi-che sulle operazioni pertinenti (test di convalida) per ottenereulteriori elementi probatori sul funzionamento dei fondi.La Corte ha:

— esaminato l’ambiente di controllo interno presso la Commis-sione (norme di controllo interno);

(16) Ad esempio, un servizio finanziario o un’unità di audit interno pressol’autorità nazionale, regionale o locale.

C 301/136 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

— valutato se, per quanto concerne i pagamenti effettuati nel2004, i sistemi di gestione e di controllo relativi ai periodi diprogrammazione 1994-1999 e 2000-2006 fossero con-formi alle norme applicabili;

— verificato se la chiusura dei programmi relativi al periodo diprogrammazione 1994-1999 fosse stata effettuata nelrispetto dei regolamenti applicabili;

— esaminato le relazioni annuali di attività e le dichiarazioni deidirettori generali;

— esaminato le azioni intraprese dalla Commissione in rispostaalle precedenti osservazioni della Corte.

Audit dei sistemi di gestione e di controllo

Attuazione delle norme di controllo interno: nonostante iprogressi compiuti, sono necessari ulteriori sforzi

Esame da parte della Corte

5.14. L’audit ha esaminato il funzionamento dei controlliinterni presso la Commissione, in particolare i controlli chiaveconcernenti la legittimità e la regolarità delle spese. L’audit hariguardato l’attuazione, da parte delle direzioni generali respon-sabili delle azioni strutturali, delle norme di controllo interno (cfr.anche paragrafi 1.80-1.83).

5.15. La Corte ha esaminato l’attuazione, da parte delle dire-zioni generali incaricate di gestire le azioni strutturali, delle ottonorme di controllo interno (su un totale di ventiquattro) che rive-stono particolare importanza per la legittimità e la regolarità dellespese (17).

Attuazione incompleta delle norme di controllo interno

5.16. Presso le direzioni generali Politica regionale (DG REGIO)e Occupazione, affari sociali e pari opportunità (DG EMPL), lenorme sono state applicate, in generale, in modo soddisfacente.Tuttavia, potrebbero essere prese delle misure ai fini di un’appli-cazione più efficace della norma n. 11 (Analisi e gestione delrischio); inoltre, sono state individuate carenze per quantoriguarda la norma n. 17 (Supervisione), come spiegato inappresso.

(17) Norma n. 11 «Analisi e gestione del rischio», norma n. 12 «Informa-zioni adeguate in materia di gestione», norma n. 14 «Segnalazione diirregolarità», norma n. 17 «Supervisione», norma n. 18 «Rilevazionedelle eccezioni», norma n. 20 «Identificazione e correzione delle insuf-ficienze del controllo interno», norma n. 21 «Relazioni di audit» enorma n. 22 «Struttura di audit interno».

5.16. Le direzioni generali hanno preso le misure indicate più avantiper migliorare l’efficacia della gestione del rischio e ritengono per leragioni esposte in seguito che l’applicazione della norma n. 17 sia con-forme ai requisiti di base.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

5.17. Nell’ambito delle due direzioni generali, ad esempio, leunità di audit interno hanno rilevato che sono necessari ulteriorisforzi per sensibilizzare il personale in merito alle azioni volte aridurre i rischi, ad individuare e a segnalare eventuali lacune. LaCorte ritiene che i controlli in loco svolti dalla DG REGIO e dallaDG EMPL sui progetti non siano sufficienti per avere un quadrochiaro del funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo(relativamente al periodo 2000-2006). La DG EMPL ha instauratoun sistema informatico per il follow-up delle raccomandazioniscaturite dai suoi audit. La Corte osserva che l’applicazione pra-tica di tale sistema informatico deve essere migliorata.

5.17. Riguardo alla norma n. 11, la direzione generale Politica regio-nale ha adottato un piano d’azione per aiutare i quadri intermedi a indi-viduare e limitare i rischi e per sensibilizzare in merito alle procedure invigore, specie in relazione al reporting e alla correzione delle lacune. Si èinoltre svolta una valutazione dei rischi all’inizio del 2004 ed è statoattuato un piano d’azione per ridurre i rischi individuati in quell’occa-sione.

Sempre in merito alla stessa norma, le indagini svolte dall’Unità di auditinterno della direzione generale Occupazione, affari sociali e pari oppor-tunità dimostrano che, grazie alle azioni avviate, va approfondendosi dicontinuo, fra i membri del personale, la conoscenza delle norme di con-trollo interno.

In relazione alla norma n. 17, la valutazione, effettuata dalle direzionigenerali Politica regionale e Occupazione, affari sociali e pari opportu-nità, del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo non poggiaunicamente sull’azione di audit in loco dei servizi della Commissione, maanche su controlli a tavolino delle descrizioni dei sistemi, sulle attività diaudit degli Stati membri e sulle relazioni annuali nazionali di controllo.

Nel quadro degli audit dei sistemi, le due direzioni generali svolgono con-trolli a tavolino su un vasto numero di progetti a livello delle autoritàresponsabili e test di conformità di un campione di operazioni.

Nel 2004 la direzione generale Politica regionale non ha effettuato auditdei progetti per il periodo 2000-2006, ma ha provveduto a una serie divalutazioni dei sistemi, nell’ambito della prima fase di un’indagine, com-pletatasi nel 2005 con una seconda fase. Nel quadro del FSE, la dire-zione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità ritiene didisporre di una metodologia di audit che le permette di utilizzare con effi-cacia le risorse disponibili e formare un giudizio di un numero massimodi sistemi comportanti un elevato numero di progetti (cfr. risposta alpunto 5.42).

5.18. Alla fine del 2004, la direzione generale Pesca e affarimarittimi (DG FISH) non aveva soddisfatto pienamente i requisitidi base per quanto concerne l’attuazione di cinque norme di con-trollo interno (norme n. 11, n. 12, n. 17, n. 20 e n. 22). La dire-zione generale Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI) ha con-cluso, nella sua autovalutazione per il 2004, che tutte le normee i requisiti di base erano stati rispettati. L’esame svolto dalla Cortesu otto di queste norme ha rivelato che per quattro di esse sonopossibili miglioramenti (cfr. paragrafi 4.33 e 4.34).

5.18. La direzione generale Pesca e affari marittimi concorda con leosservazioni della Corte sulla parziale inadempienza delle esigenze dibase per quanto concerne cinque norme di controllo interno e ha già presoprovvedimenti per porre rimedio.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Attuazione dei programmi operativi: è necessariomigliorare i sistemi per il periodo attuale, affinché sianoconformi alla normativa

Esame da parte della Corte

5.19. Nell’ambito della valutazione specifica della spesa per leazioni strutturali, la Corte ha esaminato il funzionamento deisistemi di gestione e di controllo per i periodi di programmazione1994-1999 e 2000-2006, sulla base di un campione casuale di15 programmi nel quadro dei Fondi strutturali e di un progetto atitolo del Fondo di coesione [programmi del periodo 1994-1999:3 FESR, 2 FSE, 1 FEAOG-Orientamento e 1 Fondo di coesione.Programmi del periodo 2000-2006: 5 FESR (compresa 1 inizia-tiva comunitaria Interreg IIIA), 3 FSE e 1 FEAOG-Orientamento],per i quali la Commissione ha effettuato pagamenti nel 2004 [inBelgio, Francia, Germania, Grecia (2), Spagna (3), Italia (3), Por-togallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito (2)]. Come sopra accen-nato (paragrafi 5.8-5.9), rispetto al periodo 1994-1999, sonostate rafforzate le disposizioni regolamentari concernenti i sistemidi gestione e di controllo per il periodo 2000-2006.

5.19. La Commissione sta esaminando i risultati della valutazionedella Corte in base alle risposte delle autorità degli Stati membri inte-ressati e di tutti gli eventuali complementi di informazione ottenuti. Ter-minato l’esame, prenderà le misure necessarie. La Commissione ritieneopportuno distinguere i periodi 1994-1999 e 2000-2006 ai fini delleconclusioni. I requisiti per i due periodi presentano differenze significa-tive; la distinzione fra autorità di gestione e di pagamento è stata intro-dotta soltanto nel periodo 2000-2006 e in molti casi gli Stati membrihanno modificato le strutture per il periodo in corso.

Inosservanza di talune disposizioni normative

5.20. L’audit della Corte ha individuato numerosi casi negli Statimembri di inosservanza delle disposizioni regolamentari relativeai sistemi di gestione e di controllo, in tutti i programmi selezio-nati per entrambi i periodi di programmazione 1994-1999e 2000-2006. Rispetto al precedente periodo di programma-zione, la Commissione ha attuato diverse azioni affinché i sistemidi gestione e di controllo delle spese relative al periodo 2000-2006 fossero più efficaci. Permangono tuttavia gravi lacune,come dimostrano i risultati dell’esame dei programmi selezionatiper il periodo 2000-2006 (cfr. Allegato 1). Le constatazioni cheseguono illustrano i diversi tipi di problemi individuati dalla Corteper entrambi i periodi.

5.20. La Commissione osserva che, in relazione a certi aspetti deisistemi di gestione e controllo, come le procedure di recupero e l’indipen-denza dell’organo preposto alla chiusura dei conti, le disposizioni assunteerano soddisfacenti. Prende inoltre atto delle conclusioni positive di cuial punto 5.37 della relazione, per quanto riguarda l’audit trail e i con-trolli indipendenti.

Mancanza di chiarezza nella definizione, nell’attribuzione e nella separazionedelle funzioni

5.21. In quattro dei sedici programmi sottoposti ad audit, laCorte ha riscontrato problemi attinenti alla definizione, assegna-zione e separazione delle funzioni. In due casi, i controlli alla basedella certificazione delle spese da parte dell’autorità di pagamentosono stati svolti da un ufficio non indipendente dal servizio ordi-natore (18). Per un altro programma, l’unità responsabile deicontrolli sul campione corrispondente al 5 % della spesa dipen-deva dal capo servizio responsabile anche della gestione e del

(18) 2000-2006: Svezia (Södra Skogslän), FSE Obiet-tivo 1 1999SE161DO002; Italia (Puglia), FEAOG-OrientamentoObiettivo 1 1999IT161PO009.

5.21. La Commissione precisa che due dei programmi riguardano peril periodo 1994-1999 e due il periodo 2000-2006; ritiene inoltre cheper il programma 1997-1999 Scozia occidentale la struttura osservassei requisiti minimi stabiliti per il periodo 1994-1999.

Quanto alla Puglia (nota 18), la direzione generale Agricoltura e svi-luppo rurale, nella missione di audit del marzo 2004, ha riscontratoproblemi analoghi in merito alla separazione delle funzioni. La relazioneannuale di attività 2004 della direzione generale Agricoltura e svilupporurale comportava una riserva relativa alle spese in Puglia; la questioneè attualmente all’esame delle autorità italiane, stando a elementi fornitialla Commissione.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

pagamento degli aiuti (19). In un altro programma, le équipeaddette alla gestione e ai pagamenti facevano riferimento allostesso capo divisione (20). Data l’assenza di un’attuazione correttadi questi elementi basilari della gestione e del controllo, aumentail rischio di dichiarazioni e certificazioni di spese che non sono nélegittime né regolari.

Assenza di una pista di audit adeguata

5.22. La Corte ha individuato problemi concernenti la pista diaudit in sette programmi. In uno di essi, la pista di audit era insuf-ficiente per tre dei dieci progetti esaminati (21), mentre in un altroper tre progetti controllati su otto (22). In un caso, la Corte haosservato un’interruzione nella pista di audit per due progetti e,per lo stesso programma, non sono stati conservati i rendicontidelle spese, contravvenendo alle disposizioni normative (23). In unaltro caso, per due misure del programma esaminate, la Corte harilevato che non si era proceduto ad alcun raffronto tra i paga-menti effettuati dall’autorità di gestione e le spese sostenute daiprogetti (24). Per tre progetti nell’ambito di un programma, con-trariamente alle disposizioni regolamentari, non sono state con-servate né fatture né prove del versamento; inoltre, è stato possi-bile ottenere una prova della spesa effettuata soltanto tramite ilsistema di contabilità interna del beneficiario (20). Per un pro-gramma, sono stati individuati problemi relativi alla pista di auditnella maggior parte dei progetti controllati dalla Corte (25). Per unaltro programma, l’importo certificato alla Commissione non cor-rispondeva al totale registrato nei conti del programma (26). Inassenza di una pista di audit adeguata, lo Stato membro nondispone di una base chiara per la certificazione delle spese.

5.22. La Commissione precisa che quattro dei casi riguardano ilperiodo 1994-1999 e tre il periodo 2000-2006.

In relazione al programma 2000-2006 Belgio (1999BE053DO002),l’autorità di gestione ha ricostruito, in seguito all’audit della Corte, lespese dichiarate alla Commissione per uno dei tre progetti esaminati,mentre i rimanenti due sono ancora all’esame. Riguardo al programma1994-1999 Finlandia (956001FI8), il sistema è stato giudicato insuf-ficiente a seguito di un audit specifico sulle prestazioni sociali svolto dallaCommissione nel novembre 2002. La Finlandia ha quindi provveduto amodificare il sistema per il periodo in corso. I servizi della Commissionehanno monitorato la situazione che risulta essere migliorata.

Con riguardo al programma 1994-1999 Spagna (940112ES1), ladichiarazione parziale dello Stato membro non ha avuto impatto finan-ziario negativo per il bilancio comunitario.

Mancato svolgimento di controlli adeguati

5.23. La Corte ha constatato che, in nove casi inclusi nel cam-pione, le verifiche quotidiane di gestione delle operazioni nonfunzionavano o presentavano carenze. Il campione esaminatodalla Corte comprendeva due casi in cui tali controlli non funzio-navano e mancavano elementi che comprovassero lo svolgimentodei controlli di gestione quotidiani (27). In tali casi, l’audit dei sin-goli progetti effettuato dalla Corte ha posto in luce numerosierrori. In un altro caso, durante i controlli in loco, le autorità digestione non avevano verificato l’effettiva esecuzione delle

(19) 1994-1999: Regno Unito (Scozia occidentale), FESR Obiettivo 297UK16004.

(20) 1994-1999: Spagna (Asturie), FESR Obiettivo 1 94ES16002.(21) 2000-2006: Belgio, FSE Obiettivo 3 1999BE053DO002.(22) 2000-2006: Svezia (Södra Skogslän), FSE Obiettivo 11999SE161DO002.

(23) 2000-2006: Regno Unito (Inghilterra nord-orientale), FESR Obiet-tivo 2 2000GB162DO004.

(24) 1994-1999: Spagna (Valencia), FEAOG-Orientamento Obiet-tivo 1 94ES06019.

(25) 1994-1999: Finlandia, FSE ADAPT 956001FI8.(26) Spagna, FSE 940112ES1.(27) 2000-2006: Regno Unito (Inghilterra nord-orientale), FESR Obiet-tivo 2 2000GB162DO004; Grecia, FESR Interreg IIIA2000CB16OPC013.

5.23. La Commissione precisa che due casi riguardano il periodo1994-1999 e sette il periodo 2000-2006. Con riguardo al programmagreco, la Commissione ha provveduto all’esame del sistema di gestionee controllo ed è ora soddisfatta delle misure adeguate applicate per garan-tire l’istituzione di procedure di controllo di gestione conformi ai requisitiprescritti dai regolamenti.

In relazione al programma svedese 2000-2006 (1999SE161DO002),la Commissione intende sincerarsi che i miglioramenti introdotti com-prendano anche la verifica dell’effettiva esecuzione delle operazioni.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

attività finanziate (22). Per questo caso, non vi era alcuna provadella fornitura dei servizi cofinanziati. Tali risultati dimostranol’importanza di effettuare controlli presso i beneficiari anzichébasarsi unicamente su controlli centralizzati della documenta-zione.

5.24. In sei casi, la Corte ha individuato carenze nei controlliquotidiani di gestione. In un caso, erano stati svolti controlli quo-tidiani insufficienti (20). In altri tre casi, il contenuto e l’approfon-dimento dei controlli non erano sufficienti e taluni aspetti del-l’ammissibilità delle spese non erano stati trattati in modoappropriato (28). In uno di questi casi, un programma ormaichiuso la cui spesa finale era stata certificata, la Corte ha rilevatonumerosi errori (29). In altri due casi, non sono stati effettuati con-trolli su attività svolte da terzi e la Corte non ha individuato ele-menti probatori a sostegno dell’ammissibilità della spesa in que-stione (30).

5.24. Riguardo al programma 2000-2006 Belgio(1999BE053DO002), la Commissione verificherà che il beneficiarioabbia effettivamente fornito all’autorità di gestione, in base alla sua con-tabilità analitica, il dettaglio dei costi reali introdotti nella fatturazioneinterna, quindi che l’autorità di gestione abbia verificato l’ammissibilitàe la fondatezza di queste spese.

5.25. Per quanto riguarda i programmi controllati per il periodo2000-2006, sono stati compiuti progressi soddisfacenti relativa-mente ai controlli sul 5 % della spesa, ad eccezione di un caso, incui i controlli presentavano ritardi in termini di copertura (31).Ciononostante, la Corte ha individuato carenze nei controlli indi-pendenti in 11 programmi del campione. In sette casi, l’analisi deirischi su cui era basato il campionamento era incompleta, o nonpoteva essere spiegata, e i controlli non hanno coperto in modosoddisfacente tutti gli aspetti attinenti all’ammissibilità (32). In unaltro caso, mancavano documenti di lavoro relativi all’audit checonsentissero agli auditor della Corte di verificare l’applicazionedella metodologia di campionamento e il lavoro di audit svol-to (33). In due casi (34), sono stati osservati ritardi nella comuni-cazione dei risultati. Per un programma, i controlli non hannocoperto l’intero periodo di programmazione e non è stata effet-tuata un’analisi dei rischi ai fini del campionamento (35).

5.25. La Commissione precisa che undici casi riguardano il periodo1994-1999 e cinque il periodo 2000-2006.

Prima di effettuare il pagamento finale per il programma Industria e Ser-vizi 1994-1999, la Commissione, constatata l’assenza di audit per iprogetti di valore inferiore a tre miliardi di lire, ha ordinato audit sup-plementari per tali progetti e, nel pagamento finale, ha applicato retti-fiche finanziarie a tutti i progetti della categoria basandosi sui tassi dierrore calcolati.

5.26. È stato riscontrato, in sette casi, che taluni controlli, effet-tuati dall’autorità di pagamento prima della certificazione delledichiarazioni di spesa, non avevano funzionato o presentavanolacune. In un caso, l’autorità di pagamento ha certificato le spese,basandosi unicamente sui controlli svolti dall’autorità di gestione,

(28) 1994-1999: Regno Unito (Scozia occidentale), FESR Obiettivo 297UK16004;2000-2006: Germania (Sassonia), FESR Obiet-tivo 1 1999DE161PO006; Italia (Puglia), FEAOG-OrientamentoObiettivo 1 1999IT161PO009.

(29) 1994-1999: Regno Unito (Scozia occidentale), FESR Obiettivo 297UK16004.

(30) 2000-2006: Italia (Sicilia), FSE Obiettivo 1 1999IT161PO011; Bel-gio, FSE Obiettivo 3 1999BE053DO002.

(31) 2000-2006: Svezia (Södra Skogslän), FSE Obiettivo 11999SE161DO002.

(32) 1994-1999: Spagna (Valencia), FEAOG-Orientamento Obiettivo 194ES06019; Regno Unito (Scozia occidentale), FESR Obiettivo 297UK16004; Spagna (Asturie), FESR Obiettivo 1 94ES16002; Italia(Industria e Servizi), FESR Obiettivo 1 94IT16030;2000-2006: Grecia, FESR Interreg IIIA 2000CB16OPC013; Italia(Puglia), FEAOG-Orientamento Obiettivo 1 1999IT161PO009; Fran-cia (Réunion), FESR Obiettivo 1 1999FR161DO001.

(33) 1994-1999: Finlandia (ADAPT 1995-1999), FSE 956001FI8.(34) 2000-2006: Portogallo (Nord), FESR Obiettivo 1 1999PT161PO017;Belgio, FSE Obiettivo 3 1999BE053DO002.

(35) 1994-1999: Spagna, FSE 940112ES1.

5.26. Con riguardo al programma greco Interreg, il problema è orarisolto grazie alle misure di cui alla risposta al punto 5.23. L’autorità dipagamento chiede ormai di essere informata sui controlli di gestione e gliaudit indipendenti, prima di certificare le spese effettuate per i progettiinteressati.

Relativamente al programma 2000-2006 Italia (1999IT161PO011),vengono ormai trasmesse all’autorità di pagamento relazioni trimestraliche illustrano nel dettaglio tali controlli.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/141

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

senza verifiche supplementari (21). In altri due casi, l’autorità dipagamento non era al corrente dei controlli di gestione quotidianiespletati sul programma in causa (36). In un altro caso, la spesa èstata certificata in assenza di controlli di gestione e di verifiche deisistemi da parte dell’autorità di pagamento (37). Per un pro-gramma, l’unità dell’autorità di pagamento incaricata di svolgerei controlli non aveva formalizzato le procedure di lavoro e avevasvolto controlli insufficienti (38). Per un altro programma, non erastata specificata la copertura dei controlli da parte dell’organo dicertificazione e le liste di controllo non comprendevano aspettiattinenti all’ammissibilità (39). In un altro caso, non vi erano ele-menti che comprovassero l’effettivo svolgimento dei controlli (23).

5.27. Il mancato svolgimento di controlli adeguati ai vari livelliaumenta il rischio che vengano dichiarate alla Commissione speseche non sono né legittime né regolari.

5.27. La verifica dell’adeguatezza dei controlli è affidata a un organoindipendente al momento della chiusura dei programmi ai fini delladichiarazione di chiusura. La Commissione aveva già preso provvedi-menti per evitare tale rischio nelle procedure di chiusura dei programmi1994-1999.

Chiusura dei programmi del periodo 1994-1999: ritardi edeficienze dei sistemi per quanto riguarda il rispetto dellanormativa

Esame da parte della Corte

5.28. La Corte ha esaminato le azioni intraprese dalla Commis-sione nella fase di chiusura dei programmi del periodo di pro-grammazione 1994-1999. L’esame, svoltosi presso la Commis-sione, ha compreso sei programmi nel quadro dei Fondi strutturalie un progetto a titolo del Fondo di coesione selezionati dallaCorte (cfr. paragrafo 5.19), oltre a un campione di 23 programmichiusi (40). La Corte ha esaminato anche il lavoro di audit svoltodalla Commissione, basato su un campione di relazioni di auditelaborate dalle varie direzioni generali competenti per le azionistrutturali. Si è proceduto all’esame di un campione di programminon ancora chiusi al fine di individuare i motivi dei ritardi.

Carenze e ritardi nella chiusura dei programmi

5.29. La Corte ha esaminato le azioni intraprese dalla Commis-sione nel 2004 per quanto concerne i pagamenti finali relativi aiprogrammi 1994-1999, riscontrando casi in cui la DG REGIO ela DG EMPL avevano chiuso i programmi nonostante gli attestati

(36) 2000-2006: Italia (Sicilia), FSE Obiettivo 1 1999IT161PO011; Sve-zia (Södra Skogslän), FSE Obiettivo 1 1999SE161DO002.

(37) 2000-2006: Grecia, FESR Interreg IIIA 2000CB16OPC013.(38) 2000-2006: Francia (Réunion), FESR Obiettivo 11999FR161DO001.

(39) 2000-2006: Germania (Sassonia), FESR Obiet-tivo 1 1999DE161PO006.

(40) 3 FESR, 10 FSE, 5 SFOP e 5 FEAOG-Orientamento.

5.29. Secondo la Commissione, il processo di chiusura si è general-mente svolto in modo soddisfacente, malgrado i ritardi. L’esame delledichiarazioni trasmesse a norma dell’articolo 8 costituisce solo una partedella sua strategia di chiusura dei programmi 1994-1999. Prima della

C 301/142 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

di chiusura forniti dagli Stati membri non contenessero unadescrizione dettagliata della metodologia applicata (41). Ciòriguarda in particolare il ricorso all’analisi del rischio e la rappre-sentatività del campione nei controlli sul campione corrispon-dente almeno al 5 % della spesa espletati dalle autorità degli Statimembri prima di certificare le spese finali per i programmi.

chiusura, la Commissione aveva effettuato l’audit dei sistemi in tutti gliStati membri e aveva anche prodotto orientamenti generali su questirequisiti e sul processo di chiusura.

In relazione al programma 1997-1999 Lorena, lo Stato membro avevaverificato il 20 % circa delle spese. Quanto al programma per il Lim-burgo meridionale, l’organo nazionale di audit aveva verificato 24 pro-getti su 100 durante il primo esame dei sistemi e il 12 % delle speseerano state oggetto di controlli accurati. Di conseguenza, in entrambi icasi la direzione generale Politica regionale è soddisfatta di aver potutoprocedere alla chiusura su basi sane.

Viste le informazioni di cui disponeva (in seguito soprattutto all’esameaccurato dei documenti finali su base di checklist e ai risultati dell’auditdella Commissione), la direzione generale Occupazione, affari sociali epari opportunità ritiene di avere avuto elementi sufficienti per chiudere iprogrammi in questione.

5.30. La Corte ha constatato, lo scorso anno, che la qualitàvariabile della documentazione di chiusura fornita dagli Statimembri aveva contribuito a rallentare la chiusura dei programmirelativi al periodo di programmazione 1994-1999 (42). Nel 2004,i ritardi si sono ripetuti. Ciò è dovuto in parte alla lentezza concui gli Stati membri hanno risposto alle richieste di informazioniprovenienti dalla Commissione (in particolare per quantoriguarda il completamento di controlli indipendenti adeguati suisistemi di gestione e di controllo e sulle dichiarazioni di spesa),nonché alla mancanza, in diversi casi, di un intervento tempestivoda parte della Commissione (43).

(41) Austria, FSE 955501AT5; Italia, FSE 940016I1; Spagna, FSE940127ES1; Spagna, FSE 940112ES1; Regno Unito, FSE 98001UK4;Regno Unito, FSE 979203UK8; Paesi Bassi, FSE 972005NL2; PaesiBassi (Limburgo meridionale), FESR Obiettivo 2 1997-1999 970713006; Francia (Lorena), FESR Obiettivo 2 1997-1999 970313012.

(42) Relazione annuale della Corte dei conti sull’esercizio finanziario2003, paragrafi 5.29-5.39 e 5.67.

(43) DG FISH: Spagna, 94ES14101; Italia, 94IT14101; Regno Unito,Obiettivo 1 94EU16002, 94UK16003; Francia, Obiettivo 5a94FR14105. DG REGIO: Portogallo, 94PT161PO007; Peace andReconciliation Special Support Programme 1995EU161PC005; Lus-semburgo, 97L162DO001. DG EMPL: Regno Unito, 972103UK2,979203UK8; Francia, 949701F8, 942601F1; Paesi Bassi,972005NL2; Portogallo, 942000P1.

5.30. Come si osserva nella risposta ai punti 5.37 e 5.67 della rela-zione della Corte per il 2003, la Commissione ha verificato con cura idocumenti finali, ha consultato l’OLAF per assicurarsi che fossero risoltitutti i casi di irregolarità e ha chiesto complementi di informazione odordinato audit a seconda dei casi. In alcuni casi è inevitabilmente slit-tata la data di chiusura, specie quando gli Stati membri hanno conte-stato le proposte di chiusura della Commissione comportanti rettifichefinanziarie.

Per la direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità,quattro dei casi citati riguardano programmi chiusi i cui ritardi sonoriconducibili a obblighi legati al trattamento adeguato delle irregolarità.

Riguardo ai cinque programmi SFOP citati dalla Corte nella nota 48,uno è già chiuso, per altri due sarà a breve trasmessa agli Stati membriinteressati la proposta di chiusura e per i rimanenti due è in corso la pro-cedura di chiusura.

Relativamente ai programmi FESR, sono stati necessari scambi con leautorità nazionali su alcuni punti più complessi, che si sono prolungatia causa del volume di lavoro complessivo connesso al processo dichiusura.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/143

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

5.31. La tabella 5.1 riporta i dati al 31 dicembre 2004 e al31 marzo 2005 relativi ai programmi chiusi per ciascun Fondostrutturale. Essa indica che, nel 2004, la DG AGRI ha chiuso137 programmi, cosicché alla fine dell’anno erano ancora aperti158 programmi su 388. La DG FISH ha chiuso tre programmi,lasciandone aperti 41 su 52. Nel 2004, la DG EMPL ha chiuso335 programmi (su un totale di 786), 264 erano ancora in attesadi chiusura. Nello stesso anno, la DG REGIO ha chiuso 317 pro-grammi (su un totale di 944), lasciandone aperti 333 (44).

5.31. Le tabelle riportano i dati relativi a programmi completamentechiusi in quanto sono stati effettuati sia il pagamento che il disimpegnofinali. Gli importi indicati come pagamento corrispondono soltanto aipagamenti effettuati per programmi completamente chiusi e non tengonoconto dei programmi per i quali non sia stato effettuato il disimpegnofinale. Quando uno Stato membro contesta l’importo del pagamentofinale calcolato dalla Commissione, quest’ultima non può procedere aldisimpegno finale fintanto che sussiste la contestazione, ossia in alcunicasi fino a espletamento della procedura formale di cui all’articolo 24 delregolamento (CEE) n. 4253/88. Il volume complessivo degli importi daliquidare (RAL) per il periodo 1994-1999, al netto dei pagamenti peri programmi in corso non riportati nella tabella 5.1, si è ridotto di dueterzi nel 2004, attestandosi alla fine di quell’anno a 3,3 miliardi dieuro, pari a circa il 5 % dell’importo inizialmente in bilancio (cfr.punti 2.16 e 2.20 della relazione 2004).

Tabella 5.1a — Azioni strutturali: programmi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 1994-1999,chiusi al 31 dicembre 2004 e al 31 marzo 2005

Area di bilancio (1)

Totale Chiusi prima del 2004 Chiusi al 31 dicembre 2004 Chiusi al 31 marzo 2005

Numerodi pro-grammi

Contributocomunitarioprevisto (euro)

Numerodi pro-grammi

Totale contributocomunitariopagato (euro)

Numerodi pro-grammi

Totale contributocomunitariopagato (euro)

Numerodi pro-grammi

Totale contributocomunitariopagato (euro)

Obiettivo 1 181 57 571 255 951 44 12 221 092 714 94 37 550 653 114 103 40 455 135 472

Obiettivo 2 94-96 84 5 165 903 927 70 3 504 374 582 79 4 194 775 934 82 4 581 143 406

Obiettivo 2 97-99 73 7 157 716 211 13 841 930 911 48 3 132 569 307 51 3 410 651 545

Obiettivo 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Obiettivo 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Obiettivo 5 (a) 0 0 0 0 0 0 0 0

Obiettivo 5 (b) 84 3 302 548 791 25 1 050 903 786 62 2 458 401 459 68 2 787 738 557

Obiettivo 6 2 355 453 472 1 149 180 357 2 333 854 319 2 333 854 319

Iniziativecomunitarie 520 9 223 064 769 141 1 177 790 541 326 3 916 629 881 355 4 187 134 731

Totale 944 82 775 943 121 294 18 945 272 891 611 51 586 884 014 661 55 755 658 030

(1) Gli obiettivi delle azioni strutturali sono stati successivamente raggruppati per il periodo di programmazione 2000-2006.Fonte: Tabella preparata dalla Corte dei conti sulla base dei dati forniti dalla Commissione.

(44) Se un programma è finanziato da più di un Fondo, la parte di programmarelativa a ciascun Fondo è chiusa separatamente. Le cifre non corrispon-dono pertanto al numero totale di programmi indicato al paragrafo 5.4.

C 301/144 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Tabella 5.1b — Azioni strutturali: programmi finanziati dal Fondo sociale europeo per il periodo 1994-1999,chiusi al 31 dicembre 2004 e al 31 marzo 2005

Area di bilancio (1)

Totale Chiusi prima del 2004 Chiusi al 31 dicembre 2004 Chiusi al 31 marzo 2005

Numerodi pro-grammi

Contributocomunitarioprevisto (euro)

Numerodi pro-grammi

Totale contributocomunitariopagato (euro)

Numerodi pro-grammi

Totale contributocomunitariopagato (euro)

Numerodi pro-grammi

Totale contributocomunitariopagato (euro)

Obiettivo 1 102 22 806 888 948 20 4 263 436 869 59 9 800 246 487 59 9 800 246 487

Obiettivo 2 94-96 82 1 597 251 132 70 1 225 350 076 79 1 341 684 839 80 1 359 322 253

Obiettivo 2 97-99 72 2 112 708 834 10 109 292 853 43 732 343 850 45 785 221 571

Obiettivo 3 56 13 221 222 835 10 802 312 390 30 6 568 750 561 34 7 079 666 326

Obiettivo 4 16 2 614 128 525 3 121 340 718 11 1 324 982 251 11 1 324 982 251

Obiettivo 5 (a) 0 0 0 0 0 0 0 0

Obiettivo 5 (b) 83 1 057 483 760 5 51 049 826 54 489 410 848 58 530 457 498

Obiettivo 6 2 177 902 801 1 104 798 749 2 161 300 249 2 161 300 249

Iniziativecomunitarie 373 4 664 895 421 68 568 697 469 244 1 497 206 934 252 1 510 102 428

Totale 786 48 252 482 256 187 7 246 278 950 522 21 915 926 019 541 22 551 299 063

(1) Gli obiettivi delle azioni strutturali sono stati successivamente raggruppati per il periodo di programmazione 2000-2006.Fonte: Tabella preparata dalla Corte dei conti sulla base dei dati forniti dalla Commissione.

Tabella 5.1c — Azioni strutturali: programmi finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia(Sezione Orientamento) per il periodo 1994-1999, chiusi al 31 dicembre 2004 e al 31 marzo 2005

Area di bilancio (1)

Totale Chiusi prima del 2004 Chiusi al 31 dicembre 2004 Chiusi al 31 marzo 2005

Numerodi pro-grammi

Contributocomunitarioprevisto (euro)

Numerodi pro-grammi

Totale contributocomunitariopagato (euro)

Numerodi pro-grammi

Totale contributocomunitariopagato (euro)

Numerodi pro-grammi

Totale contributocomunitariopagato (euro)

Obiettivo 1 69 14 301 716 000 4 565 075 313 34 4 721 652 121 34 4 721 652 121

Obiettivo 2 94-96 0 0 0 0 0 0 0 0

Obiettivo 2 97-99 0 0 0 0 0 0 0 0

Obiettivo 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Obiettivo 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Obiettivo 5 (a) 66 5 544 906 000 30 421 287 186 43 1 728 707 188 43 1 728 707 188

Obiettivo 5 (b) 84 3 163 701 000 21 693 559 284 46 1 772 582 355 48 1 790 545 748

Obiettivo 6 2 288 794 000 0 0 1 211 137 456 1 211 137 456

Iniziativecomunitarie 167 1 156 618 000 38 132 882 889 106 534 783 853 106 534 783 853

Totale 388 24 455 735 000 93 1 812 804 672 230 8 968 862 973 232 8 986 826 366

(1) Gli obiettivi delle azioni strutturali sono stati successivamente raggruppati per il periodo di programmazione 2000-2006.Fonte: Tabella preparata dalla Corte dei conti sulla base dei dati forniti dalla Commissione.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/145

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Tabella 5.1d — Azioni strutturali: programmi finanziati dallo SFOP per il periodo 1994-1999,chiusi al 31 dicembre 2004 e al 31 marzo 2005

Area di bilancio (1)

Totale Chiusi prima del 2004 Chiusi al 31 dicembre 2004 Chiusi al 31 marzo 2005

Numerodi pro-grammi

Contributocomunitario previsto

(euro)

Numerodi pro-grammi

Totale contributocomunitariopagato (euro)

Numerodi pro-grammi

Totale contributocomunitariopagato (euro)

Numerodi pro-grammi

Totale contributocomunitariopagato (euro)

Obiettivo 1 18 1 797 039 031 1 32 744 3 127 659 610 5 199 177 066

Obiettivo 2 94-96 0 0 0 0 0 0 0 0

Obiettivo 2 97-99 0 0 0 0 0 0 0 0

Obiettivo 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Obiettivo 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Obiettivo 5 (a) 12 850 431 000 2 23 715 837 2 23 715 837 3 46 725 040

Obiettivo 5 (b) 0 0 0 0 0 0 0 0

Obiettivo 6 2 8 260 000 1 3 523 447 1 3 523 447 1 3 523 447

Iniziativecomunitarie 20 127 103 242 4 2 245 131 5 14 058 058 8 15 527 939

Totale 52 2 782 833 273 8 29 517 159 11 168 956 952 17 264 953 492

(1) Gli obiettivi delle azioni strutturali sono stati successivamente raggruppati per il periodo di programmazione 2000-2006.Fonte: Tabella preparata dalla Corte dei conti sulla base dei dati forniti dalla Commissione.

Il programma della Commissione in materia di audit di chiusura

5.32. La Corte ha constatato gravi ritardi (in alcuni casi supe-riori agli otto mesi) nella comunicazione, da parte della Commis-sione, dei risultati di audit agli Stati membri (45). Tali ritardiaumentano il tempo necessario alla Commissione per proporre lenecessarie rettifiche finanziarie e, successivamente, recuperare gliimporti indebitamente versati.

5.32. I servizi della Commissione si sforzano di trasmettere agli Statimembri le relazioni di audit in tempi congrui. Tutti i casi FESR citatidalla Corte riguardano audit di chiusura per i quali non tutti i docu-menti erano disponibili in loco; la documentazione è stata quindi pre-sentata diverse settimane dopo la visita in loco. In alcuni dei casi SFOP,il tempo richiesto per riferire i risultati dell’audit è dovuto ai lunghiscambi con le autorità nazionali preliminari alla pubblicazione dellarelazione di audit.

5.33. La DG EMPL ha svolto un esame limitato, in quattro Statimembri, delle procedure di chiusura. In un caso (46) ha chiuso ilprogramma con una rettifica finanziaria minima, sebbene l’auto-rità di controllo nazionale avesse rilevato gravi lacune.

(45) Si tratta degli audit della DG FISH relativi alla Finlandia (95FI14105,95FI16002), alla Svezia (96SE14115) e al Regno Unito (94UK16002,94UK16005, 95UK16005); DG REGIO: Francia (Alta Normandia),97FR16010 SPD Obiettivo 2 1997-1999, Spagna (Andalusia),1994ES161PO001 1994-1999, Paesi Bassi (Flevoland), 940713001SPD Obiettivo 1 1994-1999, e Regno Unito (Zona di Manchester),97UK16008 SPD Obiettivo 2 1997-1999.

(46) Belgio FSE 943010B3.

5.33. Nella strategia di audit della direzione generale Occupazione,affari sociali e pari opportunità la priorità è stata attribuita, consideratele risorse disponibili, ai controlli per il periodo 2000-2006 per via deiloro effetti preventivi.

Per gli altri Stati membri, gli audit di chiusura sono in corso dal 2005.

Per quanto riguarda il caso belga, la direzione generale Occupazione,affari sociali e pari opportunità considera sufficiente la rettifica forfetta-ria applicata dallo Stato membro, in considerazione dei problemi riscon-trati per gli esercizi oggetto di audit dall’organo indipendente di quelloStato membro.

C 301/146 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

5.34. Alla fine del 2004, la DG REGIO aveva effettuato auditex-post in tutti gli Stati membri dell’UE a 15 paesi su 56 pro-grammi (corrispondenti al 35 % del contributo FESR), rilevandolivelli di errore significativi nei programmi in nove Stati membri.A parere della Corte, la qualità degli audit era soddisfacente.

Risultati dei test di convalida dei progetti

Esame da parte della Corte

5.35. La Corte ha effettuato test di convalida su 167 progettinegli Stati membri, nel quadro dei programmi selezionati ai finidell’audit (cfr. paragrafo 5.19), al fine di ottenere ulteriori riscon-tri sul funzionamento dei fondi.

La Corte ha riscontrato vari problemi

5.36. Le carenze dei sistemi di gestione e di controllo sopradescritte (cfr. paragrafi 5.20-5.27) incrementano i rischi perquanto riguarda la legittimità e la regolarità delle spese in causa.Attraverso i test dei progetti, la Corte ha riscontrato un’ampiavarietà di problemi. I casi più frequenti includono numerosedichiarazioni di spese non ammissibili (47), dichiarazioni duplici

(47) Dichiarazione di voci di spesa non ammissibili:Dichiarazione di spese non connesse ai programmi o ai progetti inte-ressati:— 1994-1999: Grecia, Fondo di coesione 970961015; Spagna (Astu-rie), FESR Obiettivo 1 94ES16002; Finlandia, FSE 956001FI8(ADAPT 1995-1999); Spagna (Valencia), FEAOG-OrientamentoObiettivo 1 94ES06019; Spagna, FSE 940112ES1;

— 2000-2006: Italia (Puglia), FEAOG-Orientamento Obiet-tivo 1 1999IT161PO009; Italia (Sicilia), FSEObiettivo 1 1999IT161PO011; Svezia (Södra Skogslän), FSEObiettivo 1 1999SE161DO002; Belgio, Obiet-tivo 3 1999BE053DO002; Germania (Sassonia), FESR Obiet-tivo 1 1999DE161PO006.

Dichiarazione di spese sostenute al di fuori del periodo di ammissi-bilità:— 1994-1999: Regno Unito (Scozia occidentale), FESR Obiet-tivo 2 97UK16004; Spagna (Asturie), FESR Obiettivo 1,94ES16002; Italia (Industria e Servizi), FESR Obiet-tivo 1 94IT16030;

— 2000-2006: Portogallo (Nord), FESR Obiet-tivo 1 1999PT161PO017; Francia (Réunion), FESR Obiet-tivo 1 1999FR161DO001.

Dichiarazione di imposta sul valore aggiunto recuperabile:— 1994-1999: Spagna (Valencia), FEAOG-Orientamento Obiet-tivo 1 94ES06019;

— 2000-2006: Regno Unito (Inghilterra nord-orientale), FESR Obiet-tivo 2 2000GB162DO004.

Dichiarazione di spese, anche se i beneficiari finali non avevano effet-tuato i pagamenti per l’esecuzione dei progetti:— 1994-1999: Regno Unito (Scozia occidentale), FESR Obiet-tivo 2 97UK16004; Spagna (Asturie), FESR Obiet-tivo 1 94ES16002; Italia (Industria e Servizi), FESRObiettivo 1 94IT16030;

— 2000-2006: Germania (Sassonia), FESR Obiet-tivo 1 1999DE161PO006.

Non considerazione della potenziale generazione di introiti o di altreentrate:— 1994-1999: Regno Unito (Scozia occidentale), FESR Obiet-tivo 2 97UK16004; Finlandia, FSE 956001FI8 (ADAPT 1995-1999); Spagna (Valencia), FEAOG-Orientamento Obiet-tivo 1 94ES06019; Spagna, FSE 940112ES1;

— 2000-2006: Italia (Puglia), FEAOG-Orientamento Obiet-tivo 1 1999IT161PO009; Portogallo (Nord), FESR Obiet-tivo 1 1999PT161PO017; Regno Unito (Inghilterra nord-orientale), FESR Obiettivo 2 2000GB162DO004.

5.36. La Commissione sta esaminando le conclusioni della Corte rela-tive ai casi in questione a fronte delle risposte degli Stati membri. Inmolti casi non può ancora pronunciarsi e intende completare l’analisichiedendo, se del caso, complementi d’informazione. Prenderà misureadeguate, apportando in particolare rettifiche là dove vi sia incidenzafinanziaria.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/147

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

di una stessa spesa (48), l’inosservanza delle norme relative agliaiuti di Stato (49) e agli appalti pubblici (50), la tenuta, presso lasede dei progetti, di documentazione giustificativa inadeguata (51)e il mancato ricorso ad un metodo debitamente giustificato edequo per l’imputazione dei costi fissi ai progetti (52).

Lavoro svolto da altri auditor

5.37. Nel dicembre 2004, un gruppo di lavoro sui Fondi strut-turali del comitato di contatto dei presidenti delle istituzioni supe-riori di controllo degli Stati membri dell’UE e della Corte dei contieuropea ha elaborato una relazione sull’audit parallelo dei sistemidi gestione e di controllo dell’aiuto concesso a titolo dei Fondistrutturali (Report on the Parallel Audit of the Management and Con-trol Systems for Assistance Granted under the Structural Funds) (53).

(48) Duplice dichiarazione della stessa spesa:— 1994-1999: Italia (Industria e Servizi), FESR Obiet-tivo 1 94IT16030; Spagna, FSE 940112ES1;

— 2000-2006: Regno Unito (Inghilterra nord-orientale), FESR Obiet-tivo 2 2000GB162DO004; Italia (Puglia), FEAOG-OrientamentoObiettivo 1 1999IT161PO009.

(49) Inosservanza delle norme relative agli aiuti di Stato:— 1994-1999: Regno Unito (Scozia occidentale), FESR Obiet-tivo 2 97UK16004;

— 2000-2006: Italia (Puglia), FEAOG-Orientamento Obiet-tivo 1 1999IT161PO009.

(50) Inosservanza delle norme comunitarie concernenti l’aggiudicazione diappalti pubblici:— 1994-1999: Spagna (Asturie), FESR Obiettivo 1 94ES16002;Regno Unito (Scozia occidentale), FESR Obiettivo 2 97UK16004;Grecia, Fondo di coesione 970961015;

— 2000-2006: Regno Unito (Inghilterra nord-orientale), FESR Obiet-tivo 2 2000GB162DO004; Grecia, FESR Interreg IIIA2000CB16OPC013; Germania (Sassonia), FESR Obiet-tivo 1 1999DE161PO006.

(51) Documentazione giustificativa inadeguata presso la sede dei progetti:— 1994-1999: Spagna (Valencia), FEAOG-Orientamento Obiet-tivo 1 94ES06019; Regno Unito (Scozia occidentale), FESR Obiet-tivo 2 97UK16004; Spagna (Asturie), FESR Obiettivo 1,94ES16002; Italia (Industria e Servizi), FESR Obiet-tivo 1 94IT16030; Finlandia, FSE 956001FI8 (ADAPT 1995-1999); Spagna, FSE 940112ES1;

— 2000-2006: Regno Unito (Inghilterra nord-orientale), FESR Obiet-tivo 2 2000GB162DO004; Grecia, FESR Interreg IIIA2000CB16OPC013; Italia (Sicilia), FSE Obiet-tivo 1 1999IT161PO011; Germania (Sassonia), FESR Obiet-tivo 1 1999DE161PO006; Belgio, FSE Obiet-tivo 3 1999BE053DO002; Portogallo (Nord), FESRObiettivo 1 1999PT161PO017; Svezia (Södra Skogslän), FSEObiettivo 1 1999SE161DO002.

(52) Mancato ricorso a un metodo debitamente giustificato ed equo perl’imputazione dei costi fissi ai progetti:— 1994-1999: Regno Unito (Scozia occidentale), FESR Obiettivo2 97UK16004; Finlandia, FSE 956001FI8 (ADAPT 1995-1999);Spagna, FSE 940112ES1;

— 2000-2006: Regno Unito (Inghilterra nord-orientale), FESR Obiet-tivo 2 2000GB162DO004; Italia (Sicilia), FSE Obiet-tivo 1 1999IT161PO011; Svezia (Södra Skogslän), FSEObiettivo 1 1999SE161DO002; Germania (Sassonia), FSE Obiet-tivo 1 1999SE161DO002; Belgio, FSE Obiet-tivo 3 1999BE053DO002.

(53) Questa relazione è stata pubblicata sui siti Internet delle Istituzionisuperiori di controllo degli Stati membri partecipanti.

C 301/148 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

I risultati sarebbero dovuti servire agli Stati membri per svilup-pare i rispettivi sistemi di gestione e di controllo. Il gruppo dilavoro, comprendente nove Stati membri (54), ha svolto auditparalleli nel 2003-2004 per esaminare le modalità di applica-zione, in tali Stati, di due disposizioni regolamentari specifi-che (55), relative ai sistemi di gestione e di controllo per il periododi programmazione 2000-2006, vale a dire l’esistenza di unapista di audit adeguata (articolo 7) e l’organizzazione di controlliindipendenti su un campione di operazioni (articoli 10-12).

5.38. Tra le conclusioni principali figurano le seguenti osserva-zioni:

5.38.

— nella maggior parte dei paesi vi è una pista di audit suffi-ciente, conforme al disposto del regolamento. Benché l’esamedi singoli progetti abbia rivelato talune carenze, in generenon si trattava di carenze sistematiche, bensì di insufficienzedei singoli progetti. Tra le lacune individuate, le più signifi-cative sono la mancanza di una documentazione completasui controlli svolti e di una definizione della differenza trairregolarità e semplici errori;

— Sono in corso modifiche del regolamento (CE) n. 1681/94 sullasegnalazione delle irregolarità, volte a dare una definizione chiaradi irregolarità.

— nella maggior parte degli Stati, l’esecuzione e la rendiconta-zione dei controlli a campione indipendenti erano conformialla normativa. Laddove tale condizione non sussisteva, leautorità competenti, secondo quanto dichiarato dal gruppodi lavoro, hanno preso le misure appropriate per garantire losvolgimento delle verifiche necessarie entro la fine delperiodo di programmazione. L’indipendenza degli organismiincaricati dei controlli era garantita in tutti i programmi esa-minati. Tuttavia, l’esecuzione dei controlli è stata relativa-mente lenta;

— La Commissione è d’accordo con questa valutazione che trova con-ferma nel suo lavoro di audit.

— il quadro normativo si presta ad interpretazioni ambigue, senon addirittura contraddittorie. Il gruppo di lavoro, peraltro,ha espresso preoccupazione di fronte alla crescente burocra-zia nell’esecuzione delle disposizioni per il periodo di pro-grammazione 2000-2006 che ha portato ad un aumento delpersonale e a costi supplementari.

(54) Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlan-dia, Svezia e Regno Unito.

(55) Nel quadro del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del2 marzo 2001.

— La Commissione risponde alle domande degli Stati membri sull’in-terpretazione dei requisiti normativi e dà orientamenti. Le prossimenote orientative riguarderanno in particolare la chiusura dei pro-grammi 2000-2006 e la funzione di certificazione. Compete agliStati membri attuare nel dettaglio il quadro di controllo per ilperiodo 2000-2006. Requisiti più rigorosi potrebbero comportareun potenziamento del personale e altri costi, ma il tutto dovrebberestare proporzionato ai benefici risultanti da un miglioramentoglobale della gestione e del controllo. Si potrebbe poi finanziareparte di questi costi con misure di assistenza tecnica.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/149

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Relazioni annuali di attività e dichiarazioni dei direttori generali: leinformazioni sono migliori, ma le riserve sono insufficienti

5.39. La Corte ha esaminato le informazioni presentate daidirettori generali responsabili delle misure strutturali nelle rispet-tive relazioni annuali di attività e nelle relative dichiarazioni per il2004. Ancora una volta, la Commissione ammette la possibilitàche i sistemi di gestione e di controllo vigenti negli Stati membrinon vengano applicati con il dovuto rigore, necessario per garan-tire la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti per ilperiodo di programmazione 2000-2006.

5.40. Il direttore generale della DG REGIO ha dichiarato didisporre di una ragionevole garanzia circa la legittimità e la rego-larità della spesa. Egli conferma le due riserve espresse nel 2003,in merito ai sistemi di gestione e di controllo in Grecia, rispetti-vamente per il FESR e il Fondo di coesione. Per quanto riguarda ilFESR in Grecia, nel dicembre 2004 è stata avviata la procedura disospensione dei pagamenti intermedi.

5.41. Le riserve formulate dalla DG REGIO sono state quantifi-cate, in particolare quelle relative ai pagamenti effettuati nel 2004,il che costituisce un miglioramento rispetto allo scorso anno. Leriserve sono basate su controlli documentali delle descrizioni deisistemi presentate alla Commissione e su audit effettuati negliStati membri. Occorre rilevare che nel 2004 la DG REGIO haespletato soltanto otto audit dei sistemi sui programmi 2000-2006 (rispetto ai 15 previsti), procedendo in misura limitata a testdi convalida dei progetti.

5.41. Alcuni degli audit previsti dalla direzione generale Politicaregionale per i programmi 2000-2006 sono stati riportati al 2005 percarenza di personale a fine anno e anche per l’esigenza di concentrare lerisorse per ultimare gli audit di chiusura dei programmi 1994-1999.L’indagine sul sistema di audit 2000-2006 contempla un test di con-valida mediante lo svolgimento di audit in loco su un campione di pro-getti, da realizzarsi in una seconda fase della verifica con inizio nel2005. L’affidabilità dichiarata dai direttori generali per un dato annonon poggia sul solo lavoro di audit di quell’anno, ma anche sull’affida-bilità consolidata con il lavoro di audit degli anni precedenti nell’ambitodella strategia di audit delle direzioni generali e sulla garanzia fornita dallavoro di audit degli Stati membri.

5.42. Gli audit effettuati dalla DG EMPL negli Stati membriprima della fine del 2004 rappresentano il 70 % del contributototale del FSE per i programmi (UE 15, periodo di programma-zione 2000-2006). La DG EMPL, tuttavia, non ha svolto controllisufficienti sui progetti a sostegno delle conclusioni formulate sulfunzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. La dichiara-zione del direttore generale esprime una riserva su taluni sistemidi gestione e di controllo, per i quali sono state rilevate gravilacune. L’inclusione di tale riserva nella dichiarazione, benché nonquantificata, costituisce un miglioramento rispetto allo scorsoanno.

5.42. Gli audit dei sistemi effettuati dalla direzione generale Occupa-zione, affari sociali e pari opportunità comportano anche la verifica siste-matica di numerosi progetti a livello delle autorità responsabili. Tali testpermettono di farsi un’idea precisa del modo in cui vengono prese le deci-sioni di approvazione dei progetti e sono analizzate e controllate ledichiarazioni di spesa. La metodologia di audit della direzione generaleOccupazione, affari sociali e pari opportunità è finalizzata a un utilizzoefficiente delle risorse disponibili nonché ad avere un’idea del funziona-mento di un massimo di sistemi e, quindi, di un numero elevatissimo diprogetti.

La fondatezza del lavoro di audit della DG in questione trova confermanel fatto che gli Stati membri hanno introdotto i miglioramenti richiestie che la Commissione o gli stessi Stati membri ogni qualvolta necessariohanno apportato importanti rettifiche finanziarie, contribuendo con ciòad accrescere il grado di affidabilità. Per il periodo 2000-2006 si sonopertanto avute, oltre ai procedimenti in corso, rettifiche finanziarie per266 milioni di euro.

C 301/150 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Nella sua dichiarazione annuale la direzione generale Occupazione,affari sociali e pari opportunità ha indicato la difficoltà di quantificarel’impatto finanziario delle riserve sulle carenze sistemiche rilevate negliStati membri. Ciò nondimeno, quella direzione generale ritiene, basan-dosi sugli orientamenti della Commissione [C(2001) 476], che le lacunerilevate negli audit di sistema comporterebbero un rischio potenzialemassimo di 261 milioni di euro, pari al 3,4 % dei pagamenti effettuatiper il FSE nel 2004. È probabile che si prenderanno decisioni formali disospensione e/o rettifica finanziaria nell’ambito dei procedimenti con-traddittori avviati con gli Stati membri. In molti casi lo Stato membroha perfezionato i sistemi oppure ha apportato da solo le rettifiche finan-ziarie necessarie. Le carenze sistemiche individuate e lo stato di attua-zione delle azioni correttive hanno pertanto indotto il direttore generalea mantenere la riserva.

5.43. Per quanto riguarda la DG FISH, la Corte ha constatato unmiglioramento, rispetto agli anni precedenti, nel livello di detta-glio e nella chiarezza delle informazioni contenute nella relazioneannuale di attività. Tuttavia, la relazione non contiene informa-zioni complete sullo stato di attuazione delle azioni necessarie perdar corso alle raccomandazioni seguite agli audit effettuati dallaCorte e dall’unità di audit interno della DG.

5.43. La direzione generale Pesca e affari marittimi concorda con leosservazioni della Corte e ne farà tesoro per migliorare le future relazioniannuali di attività.

5.44. Per quanto riguarda la DG AGRI, permane una riservasulle spese del FEAOG-Orientamento per il periodo 2000-2006,espressa nel 2003. Benché tale direzione generale abbia compiutoprogressi nel risolvere le questioni che avevano dato adito allaprima riserva espressa e sia venuta meno la riserva generale sullespese del FEAOG-Orientamento, non vi è ancora una base suffi-ciente per fornire garanzie sulle spese 2004 per un certo numerodi programmi. La relazione del direttore generale indica chiara-mente l’importo oggetto della riserva.

5.45. Come già avvenuto nel 2003, i direttori generali respon-sabili delle azioni strutturali non hanno espresso riserve per ilperiodo di programmazione 1994-1999 (56), benché, ad esempio,gli audit ex-post effettuati dalla DG REGIO per tale periodomostrino livelli significativi di errore in nove Stati membri(cfr. paragrafo 5.34).

5.45. La Commissione ritiene che l’assenza di riserve sia riconducibilealle procedure rigorose applicate dalla direzione generale e agli audit dichiusura effettuati o in corso per verificare l’affidabilità delle dichiara-zioni di chiusura. Se a follow-up ultimato dei risultati dell’audit pressogli Stati membri il margine d’errore è significativo, vengono apportaterettifiche finanziarie ai programmi interessati.

Seguito dato alle osservazioni contenute nelle precedenti dichiarazionidi affidabilità: la Commissione deve prendere ulteriori misure

5.46. La Corte ha esaminato le azioni intraprese dalla Commis-sione in risposta alle osservazioni formulate nell’ambito delle

(56) Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2003, paragrafo 5.62.

5.46. La Commissione risponde alle osservazioni della Corte sulseguito dato alle precedenti osservazioni generali nell’allegato 2.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

recenti valutazioni specifiche nel quadro della dichiarazione diaffidabilità. L’Allegato 2 indica le azioni ulteriori che la Commis-sione deve intraprendere in risposta alle principali osservazionidella Corte. Per quanto riguarda i problemi specifici individuatidalla Corte attraverso i test sui progetti, benché in genere la Com-missione vi abbia dato un seguito soddisfacente, in alcuni casi ètrascorso un lasso di tempo considerevole prima che prendesseposizione o avviasse procedure di recupero adeguate (57), comenel caso di un’osservazione espressa dalla Corte nella dichiara-zione di affidabilità per l’esercizio 1998.

In relazione al follow-up dei casi specifici di errore individuati dalla Cortenella valutazione delle dichiarazioni di affidabilità per gli anni prece-denti, la situazione è la seguente. Per quanto riguarda il caso di cui alladichiarazione di affidabilità per l’esercizio 1998, lo Stato membro avevagià indicato di aver preso le misure richieste, cosa che la Commissioneha verificato nel 2004 per poter chiudere il caso. Quanto ai tre casi rela-tivi al FESR, la Commissione ha comunicato la sua posizione; i casi nonsaranno chiusi fintanto che gli Stati membri non avranno adottatoopportune misure e dalla loro conformità dipenderà l’assunzione o menodella decisione di apportare eventuali rettifiche finanziarie.

Con riguardo al programma OP 94IT16002 Italia (Sardegna), è incorso la procedura di cui all’articolo 24 del regolamento (CEE)n. 4253/88.

Conclusioni e raccomandazioni

Conclusioni

5.47. Sebbene la Commissione abbia proseguito gli sforzi intesia rafforzare il proprio ambiente di controllo interno, sono neces-sarie ulteriori misure per l’applicazione delle norme di controllointerno (cfr. paragrafi 5.14-5.18).

5.47. La Commissione sta provvedendo a migliorare l’efficacia laddovenecessario.

5.48. La Corte ha riscontrato alcune deficienze nei sistemi digestione e di controllo di tutti i programmi del campione selezio-nato per i periodi di programmazione 1994-1999 e 2000-2006.Per quanto riguarda il periodo 2000-2006, come già rilevato nellarelazione annuale sull’esercizio 2003, anche quest’anno le osser-vazioni della Corte indicano che la maggioranza dei sistemi esa-minati richiedono gradi di miglioramento diversi per essere pie-namente conformi alle disposizioni normative di base, ondeassicurare l’efficacia delle verifiche quotidiane di gestione e/o l’in-dipendenza dei controlli a campione delle operazioni (58). Nelledichiarazioni su cui sono basati i pagamenti eseguiti dalla Com-missione nel 2004, la Corte ha inoltre individuato numerosi errorisotto il profilo della legittimità e della regolarità delle spese(cfr. paragrafi 5.19-5.27 e 5.35-5.36).

(57) FESR: Germania (Baviera), Obiettivo 5b 1994-1999 (DAS 1998); Ita-lia (Piemonte), SPD 1994-1996 (DAS 2000); PO Algarve, (DAS2001); Grecia, Competitività PO 2000-2006 (DAS 2001); FEAOG-Orientamento: Italia (Sardegna), 94IT16002 (DAS 2000).

(58) Relazione annuale della Corte dei conti sull’esercizio finanziario2003, paragrafi 5.14-5.27, 5.47-5.56 e 5.67-5.69.

5.48. Le direzioni generali competenti per i Fondi strutturali hannoaffrontato il problema del rischio di lacune sistemiche negli Stati mem-bri per il periodo 1994-1999 attraverso le rispettive strategie di chiu-sura dei programmi, in particolare nel trattare le dichiarazioni di chiu-sura degli organi indipendenti. La strategia di audit della Commissioneper il periodo 2000-2006 è incentrata sulla verifica che il funziona-mento degli elementi essenziali dei sistemi di controllo negli Stati mem-bri sia efficace. In alcuni programmi o regioni si sono verificati errori neicontrolli della gestione quotidiana e ritardi nello svolgimento degli auditindipendenti. Dei 103 programmi FSE sottoposti ad audit nell’UE-15,per esempio, 49 sono stati oggetto di raccomandazioni sull’attuazionedei controlli di gestione. In quei casi, la Commissione ha preso provve-dimenti affinché le autorità nazionali introducano piani d’azione per cor-reggere i problemi individuati, escludendo se necessario spese irregolarigià dichiarate. La Commissione si avvale del potere di sospendere i paga-menti e procedere alle necessarie rettifiche finanziarie. Nel 2005 pub-blicherà un documento sulle buone prassi dei controlli di gestione, basatosulle sue attività di audit e diretto a promuovere l’efficacia di questo tipoessenziale di verifica.

C 301/152 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

5.49. La chiusura dei programmi finanziati dai Fondi strutturalie dei progetti sostenuti dal Fondo di coesione per il periodo diprogrammazione 1994-1999 ha richiesto un processo lungoe impegnativo che, alla fine del 2004, non era stato ancora com-pletato. Ciò è dovuto, da un lato, alla lentezza con cui gli Statimembri hanno risposto alle richieste di informazioni provenientidalla Commissione e, dall’altro, al fatto che, in alcuni casi, la Com-missione non ha agito con tempestività. La Corte ha constatatoche la Commissione ha chiuso determinati programmi nono-stante le dichiarazioni di chiusura stilate dagli Stati membri noncontenessero informazioni complete (cfr. paragrafi 5.28-5.34).

5.49. Secondo la Commissione, il processo di chiusura si è general-mente svolto in modo soddisfacente, malgrado i ritardi. La disaminaattenta dei documenti di chiusura e gli altri aspetti della strategia di chiu-sura hanno permesso di ridurre il rischio di pagamenti finali irregolari.L’esperienza acquisita sarà molto utile alla Commissione e agli Statimembri ai fini della chiusura dell’attuale generazione di programmi. Ledeficienze riscontrate vanno commisurate al numero cospicuo di pro-grammi da chiudere e alla complessità del processo.

5.50. Benché le informazioni contenute nelle relazioni annualidi attività e nelle dichiarazioni dei direttori generali competentiper le azioni strutturali siano migliorate, si richiedono sforzi sup-plementari, in particolare riguardo alla portata e all’impatto finan-ziario delle riserve espresse (cfr. paragrafi 5.39-5.45).

5.50. Le direzioni generali interessate collaborano fra loro per definireun approccio più coerente e documentato delle riserve.

5.51. Le azioni intraprese dalla Commissione in risposta alleprecedenti osservazioni della Corte sono in genere soddisfacenti,anche se si osservano ritardi (cfr. paragrafo 5.46).

Raccomandazioni

5.52. Essendo il settore delle azioni strutturali soggetto allagestione concorrente, i miglioramenti necessari a livello digestione e di controllo richiedono uno sforzo comune da partedella Commissione e degli Stati membri. In particolare, la Com-missione dovrebbe, in cooperazione con gli Stati membri:

5.52. La Commissione ha adottato, il 15 giugno 2005, una comu-nicazione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato,diretta a individuare ogni eventuale lacuna nei requisiti normativi attualie futuri e a disporre le azioni necessarie affinché i sistemi di gestionee controllo delle spese nel quadro della gestione concorrente siano più effi-caci. Questo «percorso» sarà discusso con l’autorità competente per ildiscarico nell’autunno 2005 per giungere a una «concezione comune»dell’azione richiesta.

— assicurare un approccio più rigoroso nei controlli sulla legit-timità e la regolarità delle spese. È importante, in particolare,che i primi controlli — ossia i controlli di gestione quotidiani— siano rigorosamente applicati;

— La Commissione concentra il suo lavoro di audit su questo elementocruciale dei sistemi nazionali e rinvia alla proposta di redigere prin-cipi di buona prassi in questo settore (cfr. punto 5.48).

— assicurare che gli insegnamenti tratti dalla chiusura dei pro-grammi del periodo 1994-1999 siano applicati al periodo2000-2006 e a quelli successivi. A tal fine, è necessario chegli Stati membri provvedano, a tempo debito, alla presenta-zione della documentazione di chiusura adeguata e che ledirezioni generali responsabili delle azioni strutturali adot-tino un approccio coerente ed efficace in merito all’esamedelle domande di pagamento finale.

— La Commissione concorda sulla necessità di fare tesoro dell’espe-rienza e a tal fine sta per pubblicare orientamenti per la chiusuradel periodo 2000-2006. Il processo di chiusura dei programmi1994-1999 è stato tuttavia oggetto di un intenso coordinamentofra le direzioni generali. La Commissione rinvia alla risposta alpunto 5.49.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/153

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

5.53. La Commissione, inoltre, dovrebbe proseguire gli sforzitesi a migliorare l’efficacia delle proprie attività di supervisione.Un maggiore coordinamento tra le direzioni generali responsa-bili della gestione e del controllo migliorerebbe la capacità dellaCommissione di monitorare in modo appropriato la spesa a titolodelle azioni strutturali.

5.53. Negli ultimi anni la Commissione ha compiuto progressi rile-vanti nel coordinamento degli aspetti di gestione e controllo al suointerno come con gli Stati membri e intende continuare in tal senso. Peresempio, le direzioni generali responsabili dei Fondi strutturali attuanouna strategia di audit comune per il 2005, i nuovi Stati membri svol-gono gli audit congiuntamente e vanno migliorando la qualità e la pun-tualità delle relazioni annuali di controllo. Tutte queste misure concor-reranno al progresso del metodo dell’audit unico.

5.54. La Corte osserva che nel 2004 la Commissione ha pro-posto nuovi regolamenti-quadro relativi al periodo di program-mazione 2007-2013. La Corte ha pubblicato un parere su taliproposte (59). L’adozione dei regolamenti e delle relative modalitàdi applicazione per quanto riguarda i sistemi di gestione e di con-trollo prima dell’inizio del periodo di programmazione (non veri-ficatasi per i periodi 1994-1999 e 2000-2006) permetterebbe digarantire che i sistemi siano posti in essere ed esaminati primadell’approvazione dei programmi e dell’impegno della spesa.

5.54. La Commissione ha presentato proposte di regolamento delConsiglio per i Fondi strutturali e il Fondo di coesione nel luglio 2004,in modo che il nuovo quadro sia posto in essere ben prima dell’inizio delprossimo periodo. Il progetto di regolamento della Commissione è statogià presentato agli Stati membri, ma potrà essere adottato solo previaadozione del regolamento generale del Consiglio.

Attuazione dello Strumento per le politiche strutturali di preadesione:la Commissione ha riscontrato delle lacune nei sistemi di gestione e dicontrollo

5.55. La Corte ha esaminato l’attuazione dello Strumento dipreadesione ISPA. L’esame si è svolto presso la Commissione. Lagestione dei pagamenti da parte di quest’ultima è stata esaminatasulla base di una valutazione dei controlli svolti dalla Commis-sione e di un esame delle dichiarazioni di spesa presentate daipaesi candidati per otto pagamenti selezionati, erogati nel 2004(cinque pagamenti per la Bulgaria e tre per la Romania). L’esamedella Corte non ha dato adito a particolari rilievi.

5.56. La Corte osserva che la Commissione ha interrotto piùvolte, nel corso del 2004, i pagamenti a favore della Romania,e che il direttore generale ha ribadito la riserva espressa nel 2003per tale paese a causa di gravi carenze nell’instaurazione e nel fun-zionamento dei sistemi di gestione e di controllo.

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLARELAZIONE SPECIALE N. 3/2002 SULL’INIZIATIVACOMUNITARIA OCCUPAZIONE — INTEGRA

5.57. La relazione speciale della Corte ha esaminato l’efficaciadei processi di gestione, in particolare l’orientamento e la sele-zione dei progetti, nonché il monitoraggio, la valutazione e la dif-fusione delle informazioni, per quanto riguarda l’iniziativa comu-nitaria Integra.

(59) Parere n. 2/2005 della Corte dei conti.

C 301/154 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

5.58. Una delle conclusioni principali della relazione della Corteriguardava l’esistenza di carenze sistematiche nella valutazione enel monitoraggio. Per tale motivo, non è stato possibile stabilirein quale misura l’iniziativa Integra abbia permesso di approfon-dire le conoscenze riguardo al problema dell’esclusione dal mer-cato del lavoro, né se tali nuove conoscenze acquisite siano statediffuse in maniera efficace presso i responsabili delle decisionipolitiche.

5.58. La Commissione si è attivata affinché migliorino il monitorag-gio e la valutazione di programmi sperimentali come Integra. In rela-zione a Equal (programma che subentrerà a Integra), sono stati messi apunto criteri armonizzati per la valutazione e il monitoraggio fra cui ilfollow-up per reti e gruppi tematici, il cui obiettivo specifico è convali-dare i risultati del programma. La Commissione e gli Stati membrihanno concordato un calendario chiaro e realistico, affinché i risultatinecessari siano trasmessi in tempi congrui e divulgati presso i responsa-bili principali delle politiche nei settori interessati.

5.59. La relazione di valutazione finale su Integra, pubblicatanel 2003, ha confermato le constatazioni della Corte riguardo allecarenze delle strutture di valutazione del programma e l’assenzadi un meccanismo di feed-back adeguato. Dalla valutazioneemerge che tali carenze hanno probabilmente causato una per-dita di conoscenze in occasione del trasferimento di informazionitra organismi attuatori.

5.59. La Commissione, grazie alle sue procedure di continuo feedback,monitoraggio e valutazione dell’attuazione dei programmi dei Fondistrutturali, sapeva delle carenze inerenti alla concezione di Integra giàprima della fine del periodo di funzionamento. Nell’ideare l’iniziativacomunitaria Equal (2000-2006), la Commissione si era attivata permigliorare i settori considerati carenti nei programmi precedenti. L’ini-ziativa Equal include l’obbligo per gli Stati membri di descrivere gli inse-gnamenti tratti dal programma sull’occupazione.

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLARELAZIONE SPECIALE N. 4/2002 SULLE AZIONI LOCALIPER L’OCCUPAZIONE

5.60. La relazione speciale della Corte ha esaminato la gestione,da parte della Commissione, della politica comunitaria in materiadi creazione di occupazione a livello locale, nonché la gestionefinanziaria dei progetti innovativi in questo campo.

5.61. La Corte raccomandava in particolare che:

a) a tutti i livelli di attuazione della politica si procedesse ad unavalutazione completa del valore aggiunto potenziale dellapolitica per l’occupazione locale;

b) le azioni gestite dalla Commissione nel settore dei progettiinnovativi fossero razionalizzate e che le procedure digestione finanziaria fossero rese più rigorose per garantire laregolarità del finanziamento ed ottenere un miglior rapportocosto/efficacia.

5.62. La Commissione ha svolto una serie di valutazioni e studisulla politica comunitaria in materia di occupazione locale. Nel2003, ha pubblicato una relazione su uno studio concernente ladisponibilità di indicatori di performance in tale ambito, mentrenel 2004 ha effettuato una valutazione orizzontale sullo sviluppolocale dell’occupazione, valutando il valore aggiunto della poli-tica comunitaria per lo sviluppo locale.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/155

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

5.63. Sono state prese ulteriori misure per rendere più rigorosele procedure di gestione finanziaria nel settore delle azioni inno-vative, tra cui l’aumento, nel 2003, dei controlli in loco dei pro-getti da parte della Commissione e la razionalizzazione dei finan-ziamenti in questo settore.

5.64. La Corte ritiene che tali azioni costituiscano un seguitosoddisfacente alle raccomandazioni da essa formulate e che con-tribuiranno in maniera positiva ad un buon rapportocosto/efficacia dei finanziamenti comunitari destinati alla crea-zione di posti di lavoro a livello locale.

5.64. La Commissione si compiace delle osservazioni positive dellaCorte sul seguito dato alla relazione speciale sulle azioni locali per l’oc-cupazione.

C 301/156 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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ALLEGATO1

Azionistrutturali

Sistemidigestioneedicontrollo

Valutazione,dapartedellaCorte,dell’applicazionedelregolamento(CE)n.438/2001dellaCommissionerelativoaisistemidigestioneedicontrollonegliStatimembrivisitati

Principaliaspettioggettodell’audit

12

34

56

78

9

Statomembro/Regione/Fondo

Chiaradefinizione,

assegnazioneesepara-

zionedellefunzioni

(articolo3)

Soddisfacentiproce-

durediverificagiorna-

lieradellalegittimitàe

dellaregolaritàdelle

operazioni

cofinanziate

(articolo4)

Pistadiaudit

sufficiente

(articolo7)

Proceduredirecupero

adeguate

(articolo8)

Assicurazionedi

affidabilitàdella

certificazionedelle

spese

(articolo9)

Statodiavanzamento

deicontrolliper

coprirealmenoil5%

dellaspesatotale

ammissibile

(articolo10)

Organizzazione

adeguatadeicontrolli

riguardantialmeno

il5%dellaspesa

(articoli10-12)

Indipendenzaenorme

diauditdell’organismo

incaricatodirilasciare

ladichiarazionealla

chiusuradel

programma

(articolo15)

Esamedeisistemidi

gestioneedicontrolloin

vistadelrilasciodella

dichiarazioneallachiu-

suradelprogramma

(articolo16)

BelgioFSE

Italia(Sicilia)FSE

SveziaFSE

Germania(Sassonia)FESR

Francia(Réunion)FESR

RegnoUnito(Inghilterranord-

orientale)FESR

Portogallo(Nord)FESR

GreciaFESR-Interreg

(1)

Italia(Puglia)FEAOG-

Orientamento

(n/v)

(a)

Funzionabene,sononecessaripochiolievimiglioramenti

(b)

Funziona,masononecessarimiglioramenti

(c)

Nonfunziona

Permaggioridettagli,cfr.paragrafi5.19-5.27.

(1)Procedurenonverificateinquantolaloroapplicazionenoneraobbligatoria.

(n/v)Nonverificate.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/157

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ALLEGATO2

Seguitodatoalleprincipaliosservazioniespressenellerecentidichiarazionidiaffidabilità

PrincipaliosservazionidellaCorte

SintesidelleazioniintrapresedallaCommissioneelaborata

dallaCorte

CommentidellaCorte

RispostadellaCommissione

Carenzedellagestioneedelcontrollo,erroripersistentineipagamenti

Lecarenzedeisistemidigestioneedicontrollocontinuanoaincidere

sullalegittimitàesullaregolaritàdellaspesa.Alcunielementichiavedei

sisteminonsonoconformiallenormestabilite(separazioneadeguata

dellefunzioni,funzionamentoefficacedelleverifichequotidianedi

gestioneeorganizzazionedicontrolliacampioneindipendentiperaccer-

tarel’efficaciadeisistemielacorrettezzadelledichiarazionidispesa).Gli

erroriindividuatiinsingoliprogetticonfermanolesuddettecarenzedei

sistemi,relativamenteaprogrammideiperiodidiprogrammazione1994-

1999e2000-2006.

(Relazioneannuale2001,paragrafi3.56-3.64;relazioneannuale2002,

paragrafi5.22-5.32;relazioneannuale2003,paragrafi5.12-5.27

e5.41-5.56)

LaCommissioneesaminal’attuazionedeisistemidigestioneedicon-

trollodapartedegliStatimembri,compresigliauditdiunnumerolimi-

tatodiprogrammi.LaCommissionehafornitoalcuniorientamentied

usatoipropripoteripersospendereipagamentineicasiincuiledefi-

cienzedeisistemipossonocostituireunrischiodiusoimpropriodei

fondicomunitari.

LaCommissioneegliStatimembridovrebberoassicurarelosviluppo

disistemidigestioneedicontrollopiùefficaci.Inparticolare,èneces-

sariounapprocciopiùrigorosoinmateriadicontrollodellaspesa.

Conriguardoaiprogrammidelperiodo1994-1999,lecarenzedelsistemasono

oggettodellastrategiadiauditespostadiseguito.Perilperiodoincorso,laCom-

missionesistaattivandoperottenereimiglioramentinecessariconilsuolavoro

diaudit,incoordinamentocongliStatimembri,mediantepianid’azionesoste-

nutidalpoteredisospendereipagamentieprocederearettifichefinanziarie.La

Commissioneprovvedeinoltrealladiffusionedibuoneprassi,peresempionelset-

torecrucialedeicontrollidigestione,cuifariferimentolaCorteeinmeritoaiquali

èprevistalapubblicazionediesempidibuoneprassinel2005.

Ritardieprobleminellachiusuradeiprogrammi1994-1999

Lachiusuradeiprogrammidelperiodoprecedenteharichiestounpro-

cessolungoeimpegnativo.Laqualitàvariabiledelladocumentazionedi

chiusuratrasmessadagliStatimembriallaCommissioneharesospesso

necessarialarichiestadiulterioriinformazioni.LaCommissionehapro-

cedutoaipagamentifinalisebbenenontuttiirequisitinormativifossero

statirispettati.

(Relazioneannuale2002,paragrafi5.36-5.38;relazioneannuale2003,

paragrafi5.28-5.39)

LaCommissionehaesaminatoidocumentidichiusurae,inalcunicasi,

hasvoltodegliauditaseguitodeiqualisonostateproposterettifiche

finanziarie.Unnumerosignificativodiprogramminoneraancorastato

chiusoallafinedel2004.

L’auditdellaCortehadimostratocheicontrolliaffettuatidallaCom-

missionenoneliminanoilrischiochelaComunitàcofinanzispesenon

ammissibili.LaCommissionedovrebbeassicurareunesametempestivo

delladocumentazionepresentatadagliStatimembri.LaCommissione

egliStatimembridovrebberoapplicare,perlachiusuradeiprogrammi

2000-2006,gliinsegnamentitrattidaiprocessidichiusuradeipro-

grammi1994-1999.

LastrategiadichiusuradellaCommissione(comportantel’auditdiconformità

primadellachiusura,laverificadelledichiarazioniprodottedall’organoindipen-

denteasostegnodelledomandedipagamentofinaleel’auditexpostdeipro-

grammichiusicuifannoseguitolerettifichefinanziarie)haridottosignificativa-

menteilrischiodipagamentiindebiti.Ilprocessodichiusurasiègeneralmente

svoltoinmodosoddisfacenteeintempiragionevoli,vistoilnumerodiprogrammi

elacomplessitàdelleverifiche.Ètuttaviapossibiletrarreinsegnamentiche

sarannomessiinpraticanellaprossimachiusura.Unanotaorientativaèattual-

menteinfased’elaborazione.

GaranzialimitatafornitadallaCommissioneinmeritoalfunzionamentodei

sistemidigestioneedicontrollo

Idirettorigeneraliresponsabilidelleazionistrutturaliconfermanochei

sistemiinternidellaCommissionefornisconogaranzieragionevolicirca

lalegittimitàelaregolaritàdelleoperazionisottostanti,maforniscono

soltantogaranzielimitatesulfunzionamentodeisistemidigestioneedi

controllonegliStatimembri.

Perilperiodo1994-1999,idirettorigeneralinonhannoespressoriserve

inmeritoaiquattroFondistrutturali.Ciòèincontrastoconleosserva-

zionidellaCorte,confermatedallaCommissione,chesegnalanonume-

rosecarenzedeisistemi.

LaCommissionehaspessorispostoalleosservazionidellaCortedichia-

randocheavrebbeeffettuatocontrolliadeguatialmomentodellachiu-

suradeiprogrammi1994-1999.Tuttavia,laCommissioneintendesvol-

gerecontrollisullespeseincausadopoavereffettuatoipagamentifinali.

SoltantoincasieccezionalilaCommissioneeffettueràcontrollinegliStati

membriprimadelpagamento.

(Relazioneannuale2002,paragrafi5.10-5.14e5.21;relazioneannuale

2003,paragrafi5.40e5.57-5.62)

LaCommissionehaproseguitolavalutazionedeisistemieilsuopro-

grammadiauditnegliStatimembri.

NonostantelaCommissioneabbiarafforzatolapropriagaranzia,i

sistemidigestioneedicontrollonongarantisconosufficientementela

legittimitàelaregolaritàdellaspesa.

L’approcciodelledirezionigeneraliresponsabilideiFondistrutturaliconsistenel

consolidarel’affidabilitàtramiteillavorodiauditsvoltoinconformitàdelleloro

strategiediauditeinunmaggiorecoordinamentocongliorganinazionalidi

audit.Sonoapplicateprocedurepercorreggerelecarenzeerettificarelespeseirre-

golari.

L’affidabilitàdichiaratadallaCommissioneperquantoriguardaipro-

grammi1994-1999sifondasullastrategiaglobaledichiusuradicuisopra.La

Commissioneeffettuaauditdopolachiusuraeapplicarettifichefinanziarieaipro-

grammichecomportanospesenonammissibili.Nonsarebbestatacompatibile

conisuoiobblighidiprocedereaipagamentil’effettuazionediauditsistematici

deiprogrammiprimadelpagamento.Idocumentidichiusurasonostaticomun-

queoggettodicontrolliatavolinointuttiicasi.

LaCommissionehadatoscarsoseguitoalleosservazionidiauditdellaCorte

Sebbenesianostaticonstatatideimiglioramenti,ilseguitodatodalla

CommissioneairisultatidiauditdellaCortenonèstatosempretempe-

stivo,appropriatoocompleto.RaramentelaCommissioneestendelepro-

prieindaginialdilàdeicampioniesaminatidallaCorte,anchequandoè

assodatocheglierroriconstatatipotrebberointeressareisistemi.

(Relazioneannuale2002,paragrafi5.44-5.52;relazioneannuale2003,

paragrafi5.63-5.65)

LaCommissionehamiglioratoilseguitodato,anchesepermangono

ritardi.

LaCommissionedovrebbegarantireunseguitocompleto,evitando

ritardiingiustificati.

LaCommissionehainstallatoapplicazioniinformatichepercontrollareil

follow-upegarantirnel’esaustivitàelatempestività.

C 301/158 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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CAPITOLO 6

Politiche interne, compresa la ricerca

INDICE

Paragrafi

Introduzione 6.1-6.2

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità 6.3-6.47

Obiettivi e ambito dell’audit 6.3

Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo 6.4-6.24

Analisi dei rischi 6.4-6.5

Applicazione delle norme di controllo interno della Commissione 6.6-6.8

Valutazione in specifici settori di attività 6.9-6.17

Analisi degli audit finanziari ex-post della Commissione nell’area delle PI 6.18-6.24

Risultati del test eseguito sulle operazioni sottostanti nell’area delle PI 6.25-6.35

Esame delle relazioni annuali di attività e delle dichiarazioni dei direttori generali 6.36-6.39

Seguito dato alle osservazioni formulate nel quadro della DAS 6.40-6.41

Conclusioni e raccomandazioni 6.42-6.47

Seguito dato alla relazione speciale n. 11/2003 «LIFE» 6.48-6.50

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/159

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

6.1. L’area di bilancio delle politiche interne (PI), compresa laricerca, riguarda una vasta serie di attività che contribuiscono allosviluppo del mercato unico che comportano, per il 2004, impe-gni per 9 010 milioni di euro (cfr. grafico 6.1) e pagamenti per7 255 milioni di euro (cfr. grafico 6.2). Oltre la metà di tali stan-ziamenti riguarda la ricerca e lo sviluppo tecnologico (RST).

6.2. La maggior parte delle operazioni nell’area delle politicheinterne è gestita direttamente dalla Commissione (1). Le PI ven-gono attuate, di norma, mediante una serie di programmi plurien-nali che attribuiscono sovvenzioni a beneficiari privati e pubbliciper la realizzazione di azioni specifiche. Alcune azioni, come nelcaso della ricerca, sono di natura complessa. Le sovvenzioni sonosolitamente pagate mediante anticipi, a cui fanno seguito paga-menti intermedi e finali.

(1) Il Fondo europeo per i rifugiati, gestito congiuntamente con gli Statimembri, rappresenta la principale eccezione; cfr. relazione annuale2003 della Corte dei conti, paragrafo 6.15.

Grafico 6.1 — Ripartizione degli impegni per settore di bilancio nel 2004

Fonte: Conti annuali 2004.

C 301/160 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLADICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Obiettivi e ambito dell’audit

6.3. Nel quadro della dichiarazione di affidabilità della Corte sulbilancio generale, l’audit ha analizzato i sistemi di controllointerno della Commissione, per valutare in quale misura forni-scono garanzie sulla legittimità e regolarità delle operazioni sot-tostanti. L’audit ha preso in esame i seguenti aspetti (2):

a) il funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo sele-zionati:

— 8 delle 24 norme di controllo interno della Commis-sione per tre direzioni generali: Ricerca (DG RTD),Società dell’informazione e media (DG INFSO) e Salutee tutela dei consumatori (DG SANCO);

(2) Poichè nell’area delle politiche interne i principali programmi finan-ziati dalla UE sono gestiti direttamente dalla Commissione, le istitu-zioni nazionali di controllo non si occupano generalmente di talesettore.

Grafico 6.2 — Ripartizione dei pagamenti per settore di bilancio nel 2004

Fonte: Conti annuali 2004.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/161

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

— i sistemi di gestione e controllo del sesto programmaquadro (6o PQ) in materia di ricerca e sviluppo tecnolo-gico (RST) (3), del Fondo europeo per i rifugiati (FER)nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (4) e delleazioni comunitarie nel settore della sanità e tutela deiconsumatori (SANCO) (5);

— le relazioni degli audit finanziari ex-post della Commis-sione;

b) il test di un campione di impegni e pagamenti autorizzati nel2004;

c) le relazioni annuali di attività e le dichiarazioni dei direttorigenerali (6).

Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo

Analisi dei rischi

6.4. Nell’area delle PI, i pagamenti si basano principalmente sulrimborso delle spese dichiarate dal beneficiario. Con tale sistema,il principale rischio intrinseco per la legittimità e la regolarità delleoperazioni sottostanti è che i beneficiari presentino dichiarazionidi spesa gonfiate che, se non individuate dai controlli interni dellaCommissione, possono comportare pagamenti in eccesso. Talerischio è amplificato a causa della molteplicità di disposizionicontrattuali, di definizioni non sufficientemente chiare delle speseammissibili e della mancanza di meccanismi sanzionatori.

(3) Il 6o PQ sostiene le azioni dirette ed indirette di RST indirizzate a set-tori scientifici mirati e promuove lo sviluppo ed il coordinamento dellepolitiche nazionali in materia di ricerca nell’Unione europea. Il 6o PQè gestito congiuntamente da cinque direzioni generali della Commis-sione (Ricerca, Società dell’informazione, Energia e trasporti, Impresee industria, Pesca e affari marittimi). Nel 2004, a seguito dell’allarga-mento a 25 membri dell’Unione europea, il bilancio totale del 6o PQ,che copre il periodo 2002-2006, è stato aumentato da 17 500 a19 235 milioni di euro. Le decisioni che lo disciplinano sono leseguenti: n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1), e 2002/668/Euratom del Consiglio(GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34).

(4) I programmi operati dalla direzione generale Giustizia, libertà e sicu-rezza riguardano il titolo 18 del bilancio (Spazio di libertà, sicurezzae giustizia). Nel 2004, gli stanziamenti d’impegno sono ammontati a511 milioni di euro.

(5) La direzione generale Salute e tutela dei consumatori è responsabiledelle attività comunitarie in materia di sanità e tutela dei consumatori,nonché delle misure in materia di sicurezza alimentare e di quelle vete-rinarie e fitosanitarie.

(6) Direzione generale della Ricerca (DG RTD), direzione generale dellaSocietà dell’informazione e dei media (DG INFSO), direzione generaledell’Energia e dei trasporti (DG TREN), direzione generale per la Salutee la tutela dei consumatori (DG SANCO), direzione generale per leImprese e l’industria (DG ENTR), direzione generale per l’Occupazione,gli affari sociali e le pari opportunità (DG EMPL), direzione generaledell’Istruzione e della cultura (EAC), Centro comune di ricerca (JRC),direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza (DGJLS), direzione generale dell’Ambiente (DG ENV), direzione generaledella Concorrenza (DG COMP), direzione generale del Mercato internoe dei servizi (DG MARKT).

6.4. Le relazioni annuali di attività dei direttori generali confermanoil problema della frequenza degli errori nelle dichiarazioni presentate daibeneficiari. Tali errori possono dar luogo tanto a dichiarazioni gonfiatequanto a dichiarazioni che peccano per difetto. In tale ambito si perse-vera nell’adozione di misure specifiche.

Per quanto concerne il 6o PQ, alcune semplificazioni apportate alla rego-lamentazione consentono di prevedere un miglioramento della situazionenel prossimo futuro (cfr. punto 6.44).

C 301/162 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

6.5. I controlli svolti dalla Commissione consistono principal-mente nella verifica delle dichiarazioni di spesa prima del paga-mento (controlli ex-ante) e negli audit finanziari a livello del bene-ficiario finale a pagamento avvenuto (audit finanziari ex-post). Icontrolli ex-ante approfonditi possono ridurre il rischio di paga-menti in eccesso. Il rischio di non individuazione degli errori restanotevole in quanto alcuni tipi di errore possono essere individuatisolamente da audit finanziari ex-post.

6.5. A seguito dell’azione 1 della relazione di sintesi 2001 della Com-missione, i controlli ex ante sono stati rafforzati. In particolare, sullabase di un’analisi del rischio è possibile reclamare ai beneficiari docu-menti probatori a suffragio della dichiarazione di spese. L’intensificazionedegli audit ex post a seguito dell’attuazione dello stesso piano d’azionenon solo permette di ridurre i rischi d’errore nelle dichiarazioni presen-tate, ma ha anche un effetto preventivo. L’introduzione di certificati diaudit costituisce altresì un elemento da tenere in considerazione in talecontesto.

Applicazione delle norme di controllo interno dellaCommissione

Ambito dell’audit

6.6. Per l’area delle PI, l’applicazione ed il funzionamento dellenorme di controllo interno sono essenziali, dato che la maggiorparte dei fondi in causa è gestita direttamente dalla Commissionestessa.

6.7. La Corte ha esaminato l’applicazione di 8 (7) delle 24norme presso le DG RTD, INFSO e SANCO. L’ambito dell’audit èstato di verificare l’applicazione dei requisiti minimi (baseline requi-rements) delle norme di controllo interno.

Sono necessari ulteriori miglioramenti nell’applicazione delle norme dicontrollo interno

6.8. In generale, le DG RTD, INFSO e SANCO rispettano irequisiti minimi per le 8 norme selezionate, ma si richiedono ulte-riori miglioramenti soprattutto nei seguenti casi:

6.8.

— l’audit presso la DG RTD ha rilevato che la norma n. 11«Gestione dei rischi» non era ancora pienamente applicata nel2004. Nel 2005, tuttavia, sono state adottate misure al finedi facilitare il rispetto di tale norma;

(7) Norme di controllo interno n. 11 «Analisi e gestione dei rischi», n. 12«Informazioni adeguate sulla gestione», n. 14 «Rendicontazione ine-satta», n. 17 «Supervisione», n. 18 «Registrazione delle eccezioni», n. 20«Identificazione e correzione delle lacune del controllo interno», n. 21«Relazioni di audit» e n. 22 «Struttura di audit interno».

— Nel 2004 la DG Ricerca ha proceduto, conformemente all’ICSn. 11, all’analisi dei rischi connessi alle sue attività, nella fattispe-cie: analisi dei rischi di gestione mediante verificatori ex post alivello di ciascuna direzione e analisi dei rischi attraverso la strut-tura di audit interno, al fine di stabilire il proprio piano di con-trollo annuo. Inoltre, nel 2005 queste due analisi saranno comple-tate da un’analisi dei rischi strategici avviata nel 2004.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/163

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

— l’audit ha confermato le osservazioni formulate nella rela-zione annuale 2003 (8) riguardo all’insufficiente applicazionedella norma n. 12 «Informazioni adeguate sulla gestione». Leinformazioni sulla gestione disponibili presso la DG RTDnon forniscono alcuni dati sul 6o PQ che la Corte ritieneessenziali per assicurare un buon monitoraggio di tale pro-gramma (ad esempio, i dati di base sulla gestione dei contrat-ti) (9);

— Nel 2005 la DG Ricerca si è attivata per migliorare tale situazionee ha istituito un gruppo di lavoro che ha il compito di elaborare l’in-ventario dei quadri di valutazione sviluppati a livello di DG e didirezione nonché di formulare raccomandazioni in ordine al miglio-ramento e all’armonizzazione degli strumenti esistenti. Inoltre, dalmarzo 2005 i dati concernenti le aggiudicazioni nell’ambito del6o PQ sono incluse nella relazione di valutazione mensile.

— alla DG SANCO, non viene applicata la norma n. 22 «Capa-cità di audit interno». Per parte del 2004, due dei tre postipresso l’unità di audit interno risultavano vacanti e ciò haostacolato l’esecuzione del programma di lavoro annuale;

— In realtà, la scarsità di personale ha avuto ripercussioni sul rispettodei termini previsti per gli audit. La DG SANCO ha adottato lemisure necessarie a minimizzare tale impatto, quantunque sia statoinevitabile procedere ad alcune modifiche del programma di audit.

— la DG SANCO ha applicato solamente in parte la norman. 18 «Eccezioni di registrazione» in quanto la procedura esi-stente è limitata alle eccezioni che riguardano le procedurefinanziarie e contrattuali.

— La DG SANCO definirà ulteriori orientamenti per il trattamentodi eccezioni alle procedure non finanziarie, in particolare per quantoattiene al livello di autorizzazione, ai requisiti formali per la regi-strazione e alle azioni di seguito.

Valutazione in specifici settori di attività

6.9. La Corte ha esaminato le procedure di gestione e controllodel sesto programma quadro in materia di ricerca e sviluppo tec-nologico (6o PQ), del Fondo europeo per i rifugiati (FER) e delleazioni comunitarie nel settore della salute e tutela dei consuma-tori (cfr. allegato 2). Il funzionamento dei controlli più impor-tanti è stato verificato in base ad un campione di operazioni (10)(cfr. paragrafi 6.25-6.35).

Sesto programma quadro in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (6o PQ)

Il sistema informatico comune non è ancora pienamenteoperativo

6.10. L’uso di un sistema informatico comune è un fattorechiave per garantire l’efficacia dei controlli interni della Commis-sione (11). La Commissione ha avviato nel 2002 lo sviluppo di

(8) Cfr. relazione annuale 2003, paragrafo 6.5, primo trattino.(9) Cfr. le raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione specialen. 1/2004 sulla gestione delle azioni indirette di RST nell’ambito delquinto programma quadro (5o PQ), paragrafo 135.

(10) Per il 6o PQ: un campione di 14 pagamenti selezionati per garantirela copertura di tutti i sottoprogrammi e servizi. Per il FER: un cam-pione di pagamenti per 8 Stati membri, estendendo la verifica al bene-ficiario finale per i pagamenti intermedi in 3 Stati membri. Per laSalute e tutela dei consumatori: un campione di 20 pagamenti a livellodella Commissione, estendendo la verifica al livello del beneficiariofinale in cinque casi.

(11) Cfr. raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione specialen. 1/2004 sulla gestione delle azioni indirette di RST nell’ambito delquinto programma quadro (5o PQ), paragrafi 124-126.

6.10. Il sistema informatico relativo al 6o PQ deve essere sviluppatotenendo presenti le esigenze eterogenee di integrazione interna delle pro-cedure operative nell’ambito di ciascuna direzione generale nonché le esi-genze di integrazione esterna tra le varie direzioni generali. Nel-l’estate 2004 tra tutte le direzioni generali che svolgono attività di ricercaè stata concordata una struttura comune di gestione per la supervisionedello sviluppo del sistema informatico relativo al 6o PQ.

Tuttavia, la varietà delle esigenze e delle procedure operative delle variedirezioni generali che svolgono attività di ricerca ha finora dato luogo adun sistema integrato piuttosto che a un sistema comune.

La Commissione ritiene che lo sviluppo di un sistema informatico inte-grato sia importante ai fini della gestione delle azioni indirette di RSTe intende continuare ad adoperarsi in tale settore, in particolare perquanto concerne i processi che interessano le relazioni con i proponentie i contraenti, rilevanti ai fini del resoconto e delle informazioni sullagestione.

C 301/164 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

tale sistema per le diverse fasi della gestione delle azioni indirettedi RST (valutazione della proposta, trattativa e selezione, gestionedei contratti e dei progetti). Nel 2004, a due anni dalla fine delperiodo di programmazione del 6o PQ, nonostante l’intenzionedichiarata in proposito dalla Commissione, non era pienamenteoperativo né un sistema informatico comune né uno integra-to (12). Tale situazione (già individuata nel 2003 (13)) nuoce alfunzionamento efficiente dei controlli interni in tutti i settori digestione del 6o PQ, e specialmente in quelli che si occupano del-l’autorizzazione di impegni e pagamenti e della produzione degliindicatori di gestione relativi alla norma di controllo internon. 12. Ciò risulta confermato da una proposta di riserva relativaal sistema informatico formulata in una delle dichiarazioni stilatedagli ordinatori e dalle difficoltà incontrate dalla Commissione nelfornire dati dettagliati sulle azioni del 6o PQ.

Per quanto riguarda, in particolare, l’autorizzazione concernente gliimpegni e i pagamenti relativi al 6o PQ esistono strumenti concernentiil flusso di lavoro, a livello centrale o locale, volti a garantire la conces-sione delle necessarie autorizzazioni.

La questione relativa alla norma n. 12 concerne la DG Ricerca ed è trat-tata al paragrafo 6.8.

Obbligo di presentare certificati di audit

6.11. Una delle principali modifiche introdotte dal 6o PQ perridurre il rischio di errori a livello del beneficiario finale è l’ob-bligo di far certificare da un revisore esterno le spese dichiaratealla Commissione (14). Questi certificati fanno parte dei sistemi dicontrollo della Commissione. Gli audit svolti dalla Corte hannoindividuato spese non ammissibili (15) che non erano state indi-cate nei corrispondenti certificati di audit presentati alla Commis-sione a sostegno delle richieste di pagamento.

6.11. La funzione principale dei certificati di audit è quella di fornireun’ulteriore garanzia alla Commissione in merito alla veridicità e all’ac-curatezza delle spese dichiarate. Tuttavia essi non possono, realistica-mente, scongiurare tutti i possibili errori. L’efficacia dei certificati di auditnell’ambito dell’identificazione degli errori è destinata a migliorare conl’esperienza e la Commissione intende accelerare tale processo di miglio-ramento, fornendo informazioni mirate ai beneficiari e ai revisori e pro-cedendo alla costante valutazione del contributo dei certificati di audit alsistema di controllo generale.

Fondo europeo per i rifugiati (FER)

Mancato svolgimento di controlli obbligatori delle azioni da partedello Stato membro

6.12. Gli Stati membri dovrebbero verificare, mediante controllisu almeno il 20 % delle spese totali ammissibili, che l’azione siagestita in conformità delle norme comunitarie applicabili e che ifondi messi a disposizione siano utilizzati secondo i principi della

(12) Cfr. relazione annuale 2003, paragrafo 6.9, e relazione specialen. 1/2004, paragrafi 82-85.

(13) Cfr. relazione annuale 2003, paragrafo 6.9.(14) Articolo 14 del regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di par-tecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, non-ché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l’attuazionedel sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006).Le spese sostenute per la certificazione sono totalmente rimborsatedal fondo comunitario in causa.

(15) I certificati di audit emessi nel 2004 per il 6o PQ sono stati circa 10.Le spese non ammissibili riguardano i 2 casi che la Corte ha sottopo-sto ad audit. In uno dei due casi, inoltre, i revisori esterni non eranoriusciti a scoprire che gli anticipi erano stati investiti in fondi comunid’investimento e che non erano stati indicati i relativi interessi. Gliimporti non erano realmente significativi, ma ciò riflette un limitedella procedura di certificazione.

6.12. La Commissione assiste gli Stati membri al fine di migliorare isistemi di controllo del Fondo europeo per i rifugiati (FER), in partico-lare in occasione di missioni di monitoraggio e di controlli in loco. LaCommissione intende inoltre organizzare riunioni di lavoro sulle tema-tiche dei sistemi di controllo e delle buone prassi di gestione: program-mazione delle azioni, monitoraggio dei progetti, controllo delle spese, ecc.

La Commissione ritiene che, quantunque non prevista esplicitamente dalregolamento del FER, l’organizzazione di missioni in loco costituisca unabuona prassi. Dal 2004 lo Stato membro interessato verifica tutti i pro-getti mediante un controllo in loco.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/165

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

sana gestione finanziaria (16). In uno degli Stati membri visitati,contrariamente agli obblighi previsti dalle norme vigenti, i con-trolli sui documenti giustificativi non sono seguiti da controlli inloco delle azioni. Ciò conferma le osservazioni sulle carenze deisistemi di controllo negli Stati membri già formulate nella rela-zione annuale 2003 (17).

In uno Stato membro, la delega di compiti non è conforme alregolamento finanziario

6.13. Come già riscontrato dalla Commissione nel corso di unavisita ispettiva in uno Stato membro, l’autorità nazionale ha dele-gato alcuni compiti chiave per la gestione delle azioni FER ad unasocietà privata (18). Ciò non è conforme al regolamento finanzia-rio per quel che riguarda la delega di compiti a soggetti terzi. Lamisura correttiva raccomandata dalla Commissione è stata adot-tata in ritardo.

6.13. L’eccessiva portata delle mansioni delegate è stata rilevata dallaCommissione in occasione di una missione di controllo e immediata-mente segnalata alle autorità nazionali. La natura delle mansioni dele-gate è stata modificata nell’ambito della nuova procedura di aggiudica-zione degli appalti in occasione del rinnovo della prestazione.

Non ammissibilità delle spese

6.14. L’anno scorso (19), la Corte aveva riscontrato carenze con-nesse al mancato rispetto dei criteri di ammissibilità nella gestionedelle misure di rimpatrio. Quest’anno, sono emersi ulteriori pro-blemi concernenti il non rispetto dell’ammissibilità dei gruppidestinatari, che possono essere risolti solamente modificando ilquadro giuridico (cfr. paragrafo 6.34).

(16) Articolo 18 della decisione del 2000/596/CE del Consiglio, del 28 set-tembre 2000, che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati, ed arti-colo 5 della decisione 2002/307/CE della Commissione, del 18 di-cembre 2001, recante modalità di esecuzione della decisione2000/596/CE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestionee di controllo e le procedure di attuazione delle rettifiche finanziarienell’ambito delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rifugiati.

(17) Cfr. relazione annuale 2003, paragrafo 6.16.(18) Le funzioni delegate erano le seguenti: firma di contratti, recupero deifondi, pagamenti senza autorizzazione preventiva dell’autorità nazio-nale, in contrasto con l’articolo 57 del regolamento finanziario. Adentità od organismi esterni di diritto privato non investiti di attribu-zioni di servizio pubblico, possono essere affidati, mediante contratto,unicamente compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, pre-paratori o accessori che non implichino l’esercizio né di potestà pub-bliche, né di un potere di apprezzamento discrezionale.

(19) Cfr. relazione annuale 2003, paragrafi 6.12-6.26.

6.14. In generale, la Commissione si è adoperata per assistere gli Statimembri ai fini di un’applicazione precisa della regolamentazione esistentein materia di ammissibilità dei gruppi destinatari e resta vigile nell’am-bito dell’analisi delle dichiarazioni di spesa. Pertanto, a seguito di uncontrollo ex post in uno Stato membro, è stata effettuata una rettificafinanziaria concernente spese non ammissibili per un motivo di taleordine.

La Commissione ritiene che i criteri di ammissibilità siano rispettati peri richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta (cfr. risposta 6.34).

Inoltre, il quadro giuridico relativo alla menzione del paese d’origine èstato chiarito dalla direttiva 2004/83/CE del Consiglio e dalla nuovabase giuridica del FER2 adottata nel dicembre 2004.

C 301/166 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Azioni comunitarie nel settore della sanità e tutela dei consumatori

6.15. Gran parte del bilancio per il programma Salute (20) vieneutilizzato per cofinanziare progetti selezionati ogni anno dopo lapubblicazione di inviti a presentare proposte. Nel settore Tuteladei consumatori (21), viene pubblicato annualmente un invito apresentare proposte per progetti specifici. Tuttavia, la maggiorparte del bilancio annuale viene attuato mediante contratti perricerche o servizi conclusi attraverso trattativa privata e azionirealizzate congiuntamente con gli Stati membri. Entrambi i set-tori ricadono sotto la responsabilità della DG SANCO.

Analisi delle procedure

6.16. La gestione ed il controllo della realizzazione di questeattività vengono prevalentemente effettuati dalle singole direzioni.A livello di ciascuna direzione generale, tuttavia, viene svolta unaverifica supplementare ex-ante su base campionaria delle opera-zioni finanziarie, un «Comitato per gli appalti pubblici» esprimepareri sulla conformità delle procedure di gara ed un gruppo dicontrollo finanziario ex-post svolge audit a livello del beneficia-rio finale. L’unità di audit interno formula pareri destinati al diret-tore generale sulla qualità dei sistemi di gestione e controllointerno.

6.17. La Corte ha esaminato le procedure introdotte nel 2004 ele ha ritenute adeguate. Tuttavia, gli errori individuati nel con-trollo delle operazioni sottostanti (cfr. paragrafo 6.29) eviden-ziano che, in passato, tali procedure non sono state costante-mente e coerentemente applicate. Il regolamento finanziario (RF)non è stato pienamente applicato per quel che riguarda, in parti-colare, i seguenti aspetti:

6.17. Cfr. punto 6.29.

— il regolamento finanziario prevede che tutti i pagamentisiano soggetti a verifica. Per gli anticipi, non esiste alcunadocumentazione attestante la verifica sistematica ex-anteeffettuata dall’ordinatore;

— I circuiti finanziari della DG SANCO sono strutturati conforme-mente al regolamento finanziario e tengono conto dei rischi che levarie transazioni finanziarie comportano. In caso di pagamentianticipati, è l’ordinatore competente che esercita personalmente lenecessarie mansioni di controllo prima di autorizzare la spesa. Ladocumentazione di tali controlli sarà migliorata.

— le procedure non comprendono l’elaborazione di una stimadei crediti relativi agli interessi sui pagamenti di prefinanzia-mento, che è invece prescritta dal RF (cfr. paragrafo 6.28).

(20) L’attuale programma d’azione comunitario nel campo della salutepubblica, con un bilancio complessivo di 312 milioni di euro per ilperiodo 2003-2008 ha sostituito otto diversi programmi d’azioneattuati prima del 2003. I progetti si propongono di migliorare l’in-formazione sui problemi della salute pubblica, migliorando le capa-cità di risposta alle minacce per la salute o affrontando i determinantidella salute.

(21) Decisione che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delleattività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori prevedeun bilancio di 72 milioni di euro per il periodo 2004-2007.

— La Commissione ha riconosciuto il problema della proporzionalitàe propone di modificare l’esistente regolamento finanziario e le rela-tive modalità di esecuzione per introdurre soglie di pagamenti diprefinanziamento, al di sotto delle quali non sarebbe possibile isti-tuire previsioni di credito o di recupero degli interessi effettivamentegenerati. Nel frattempo la DG SANCO conformerà al regolamentofinanziario le procedure concernenti la stima degli interessi matu-rati.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/167

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Analisi degli audit finanziari ex-post svolti dallaCommissione nell’area delle PI

6.18. Nei programmi delle politiche interne, le sovvenzionisono per lo più versate direttamente al beneficiario finale senzanessun altro cofinanziamento pubblico. La legittimità e la rego-larità dei pagamenti può pertanto essere garantita soltantomediante audit finanziari ex-post a livello del beneficiario. I con-trolli, svolti dai servizi di audit delle varie direzioni generalioppure da società di revisione esterne (SRE) per conto della Com-missione, vertono sulle dichiarazioni di spesa presentate dai bene-ficiari per richiedere il rimborso. In alcune aree del bilancio, inol-tre, la Commissione richiede che i beneficiari presentino, asostegno delle dichiarazioni di spesa, una certificazione (cfr. para-grafo 6.11) rilasciata da un revisore indipendente (22).

6.19. L’audit della Corte ha analizzato:

— l’evoluzione degli audit, in termini di numero, risultatie copertura, rispetto agli anni precedenti;

— i risultati dei controlli su un campione di relazioni di auditprodotte da SRE;

— un campione di relazioni di audit della Commissione relativeai contratti di ricerca indiretta ed alle misure finanziate dallaDG ENV.

Evoluzione degli audit svolti

6.20. L’esame della Corte ha rilevato quanto segue: 6.20.

— sebbene alcune direzioni generali abbiano incrementato illivello delle attività di audit, tali attività si sono complessiva-mente ridotte nel 2004 (tabella 6.1), passando dai 552 auditcompletati nell’anno precedente a 496 (pari a 2 % dei con-tratti aperti), mentre gli importi recuperabili sono inveceaumentati (23);

— La situazione varia considerevolmente da una direzione generaleall’altra, giacché il capitolo 6 riunisce varie politiche distinte. Siosserva che per la maggior parte del 2004 non era disponibilealcuna struttura di audit esterna per i programmi quadro RST. Unnuovo contratto è ora operativo.

— gli audit effettuati da cinque direzioni generali nel corso degliultimi sei anni indicano che gli importi recuperabili a seguitodi un audit finanziario sembrano direttamente correlati alnumero di contratti controllati (cfr. grafico 6.3); occorre tut-tavia rilevare che l’obiettivo dichiarato dalla Commissione dicontrollare il 10 % di tutti i contraenti del 5o PQ non è statoraggiunto (cfr. tabella 6.2) (24).

(22) Tale misura viene applicata nel 6o PQ per la ricerca e per il pro-gramma LIFE. Nel settore della RST la certificazione è normalmentenecessaria solo per le richieste di pagamento finale 6o PQ per ogniscadenza dei contratti. Nel 2004 erano stati eseguiti solamente pochis-simi pagamenti finali nell’ambito del 6o PQ.

(23) Escluso il recupero di 95,5 milioni di euro nel 2003 per azioni incampo veterinario.

(24) Cfr. relazione annuale 2003, paragrafo 6.43.

— Il programma di audit per il 5o PQ è in fase di esecuzione e la dataprevista per il conseguimento dell’obiettivo è la fine del 2007. LaCommissione esegue i suoi audit ex post in modo intensivo. Con-ferma tuttavia che, sebbene talune DG abbiano raggiunto abbon-dantemente l’obiettivo, si dovrà riconsiderare l’obiettivo globale direvisionare il 10 % dei contratti concernenti il 5o PQ, in quanto ilnumero finale dei contratti suscettibili di verifica è considerevol-mente più elevato del previsto.

C 301/168 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Tabella6.1—Areadellepoliticheinterne—Auditcompletatidalla(opercontodella)Commissionenel2004(1)

Direzionegenerale

Numerodiaudit

completati

Numerodicontratti

controllati

Numerodicontratti

aperti

Valoredeicontratti

controllati

(milionidieuro)

Valoredeicontrattiaperti

(milionidieuro)

RettifichedellespeseammissibiliafavoredellaCommis-

sioneaseguitodegliaudit(escluselerettificheafavoredei

contraenti)

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Importi

(milionidi

euro)

valore%dei

contratti

controllati

Importi

(milionidi

euro)

valore%dei

contratti

controllati

AGRI—Agricoltura

12(3)

519

6268

245

29,78

16,18

52,87

42,54

0,75

2,5

0,00(6)

0,0

EAC—Istruzioneecultura

126

75173

8019424

15884

95,46

31,20

743,88

740,30

2,43

2,5

1,40

4,5

EMPL—Occupazioneeaffari

sociali

1725

1927

1559

1639

7,11

11,53

125,90

139,56

0,18

2,6

0,14

1,2

TREN—Energiaetrasporti

2559

3789

1630

1508

52,92

504,00

2061,651860,00

2,53(8)

4,8

14,91(9)

3,0

ENTR—Impreseeindustria

2843

4164

1463

1684

39,66

38,12

162,46

221,96

0,02

0,0

1,00

2,6

ENV—Ambiente

2342

5273

1711

1748

35,68

20,25

352,65

385,87

0,21

0,6

0,57

2,8

FISH—Pescaeaffari

marittimi(2)

3118

6441

216

238

74,20

12,23

233,43

270,01

3,90

5,3

1,16(4)

9,5

JLS—Giustizia,libertà,

sicurezza

88

3047

923

901

3,62

19,93

95,88

117,00

0,80

22,1

1,62

8,1

SANCO—Saluteetuteladei

consumatori(7)

08

012

nd522

0,00

4,60

123,60

153,90

0,00

0,0

0,20

4,3

INFSO—Societàdell’informa-

zioneemedia

7495

197

230

2859

2320

64,69

115,37

3040,001745,00(5)

4,49

6,9

8,20

7,1

RTD—Ricerca

208

118

258

167

8229

7696

181,35

263,40

3045,003451,39

3,05

1,7

2,79

1,1

Totale

552

496

890

836

38282

34385

584,47

1036,81

10037,319127,53

18,36

3,1

31,99

3,1

(1)Definizioniusateinquestatabella:

—Numerodiauditcompletati:numerodiauditfinanziaririguardantiognisingolobeneficiario,chehannodatoluogo,nelcorsodel2004,allastesuradiunarelazionediauditdefinitiva.

—Numerodicontrattiaperti:numerodicontrattifirmatidurantel’annochenonsonostatiancoracompletatipiùilnumerototaledeicontrattiapertiall’iniziodell’anno,chenonsonostaticompletatinelcorsodell’anno.Un«contrattocom-

pletatoȏuncontrattolecuicondizionisonostatesoddisfatte,tuttigliesamifinanziarietecnicisonostaticompletatieilpagamentofinaleeseguito.

—Per«contratto»siintendonosiaicontratti(un’azioneacompartecipazionefinanziariaouncontrattoaggiudicatoattraversoproceduredigarapubblica),sialesovvenzioni(incuièstatoraggiuntounaccordofinanziario).

—Valoredeicontratticontrollati:ilvaloredellasolapartedeicontrattidiuncontraentecontrollatainloco(nonilvaloretotaledelcontrattomasololaquotadelpartecipantecontrollato,esoltantoqueicontrattichesonostaticontrollatiin

locopressoilcontraenteenontuttiisuoicontratticonlaCommissione).

(2)Compreselemisurediricerca,diraccoltadeidati(DGFISHhainiziatonel2004ilcontrolloditalimisure),elemisuredicontrollonelsettoredellapesca.

(3)Ilnumerodiauditcomprende2auditeffettuatinell’ambitodi«Idea»(identificazionedeglianimali)neiPaesiBassieinSpagnaatitolodellalineadibilancioB1-360.

(4)Gliimportisonoindicativialmomentodell’inviodellerelazioni.

(5)Questoimportocorrispondeallesommedaliquidaredeicontrattiaperti.

(6)Gliimportirecuperatinel2004aseguitodegliauditeffettuatinel2003verrannoindicatinel2005,l’annoincuisarannopubblicatelerelazionifinalidiaudit.

(7)Comprendesoloisettoridellasaluteedellatuteladeiconsumatori.Ilvaloredeicontratticontrollatièl’importodeifinanziamentiUE.GliimportirecuperabilisonolaquotaUEdellespesenonammissibili.

(8)DGTREN:L’importoindicatoèquellocheprecedel’applicazionedeltassodicofinanziamento.L’importorecuperabiledopol’applicazionedeltassodicofinanziamentoèparia0,82milionidieuro.

(9)DGTREN:L’importoindicatoèquellocheprecedel’applicazionedeltassodicofinanziamento.L’importorecuperabiledopol’applicazionedeltassodicofinanziamentoèparia7,1milionidieuro.

Fonte:Commissioneeuropea.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/169

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Tabella 6.2 — Direzioni generali responsabili dei programmi quadro di RSTTabella riassuntiva degli audit relativi al 5° PQ completati (2001-2004)

Direzione generale responsabileTotale degli audit relativi al 5° PQ completati Totale dei contratti del 5° PQ sottoposti ad audit

2001 2002 2003 2004 Totale 2001 2002 2003 2004 Totale

DG RTDInterni 1 25 19 12 57 1 28 23 18 70Esterni 1 88 177 100 366 1 105 218 142 466Totale DG 2 113 196 112 423 2 133 241 160 536

DG INFSOInterni 0 4 2 2 8 0 4 2 2 8Esterni 0 8 58 91 157 0 10 159 225 394Totale DG 0 12 60 93 165 0 14 161 227 402

DG TRENInterni 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1Esterni 0 7 7 41 55 0 17 13 58 88Totale DG 0 7 8 41 56 0 17 14 58 89

DG ENTR (1)Interni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Esterni 0 5 21 34 60 0 5 25 51 81Totale DG 0 5 21 34 60 0 5 25 51 81

DG FISHInterni 1 15 20 16 52 1 17 24 30 72Esterni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale DG 1 15 20 16 52 1 17 24 30 72Totale audit interni 2 44 42 30 118 2 49 50 50 151Totale audit esterni 1 108 263 266 638 1 137 415 476 1 029

Totale 3 152 305 296 756 3 186 465 526 1 180(1) Si noti che 17 audit completati dalla DG ENTR nel 2003 (riguardanti 20 contratti del 5° PQ) sono stati trasferiti nel 2004 alla DG INFSO, che li ha completati. Il numero diaudit completati dalla DG ENTR nel 2003 (come pure il numero di contratti controllati) è stato modificato di conseguenza.

Nota: Il totale dei contraenti del 5° PQ (CE ed Euratom) è 23 375. Pertanto, l’obiettivo della Commissione per il 5° PQ è di 2 337 audit, completati.Il totale di 23 375 deve tuttavia essere meglio precisato in quanto include duplicazioni dei contraenti.Esso include anche un numero notevole di contraenti meno importanti, cioè contraenti con contributi inferiori a 20 000 euro.

Fonte: Commissione.

Grafico 6.3 — Audit svolti dalla Commissione

Fonte: Relazioni annuali dal 1999 al 2003; Dati forniti dalle direzioni generali per il 2004.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Audit svolti da società di revisione esterne: ambito e tempi diesecuzione

6.21. I risultati dei controlli svolti da società di revisione esterneper conto della Commissione sono stati esaminati per valutare secostituiscano una fonte d’informazione valida ai fini della valuta-zione della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Siè esaminato un campione di 31 fascicoli di audit presso le dire-zioni generali interessate (DG RTD, DG TREN, DG INFSO e DGENTR).

6.22. Il mandato contrattuale delle società di revisione esterneè limitato alla verifica delle dichiarazioni di spesa a livello deibeneficiari. Altri elementi che incidono ugualmente sulla legitti-mità e regolarità delle operazioni, quali il raggiungimento degliobiettivi contrattuali o la fornitura tempestiva delle prestazionioggetto del contratto da parte del beneficiario, che in alcuni casipotrebbero essere verificati dal revisore esterno, non sono copertida tali audit.

6.22. I funzionari incaricati della Commissione verificano la realizza-zione degli obiettivi scientifici/tecnici esaminando le relazioni intermediepresentate dai beneficiari. Vengono altresì effettuate valutazioni scienti-fiche da un gruppo di esperti indipendenti che controlla la conformitàdelle prestazioni scientifiche alle disposizioni contrattuali. I revisorifinanziari non hanno la competenza necessaria a valutare le prestazioniscientifiche e pertanto il loro lavoro si limita a verificare che le domandedi rimborso siano conformi alle disposizioni finanziarie del contratto.

6.23. L’esame di un campione di relazioni di audit ha eviden-ziato un tempo medio di 416 giorni intercorrente tra l’avvio ela conclusione dell’audit. Anche se un certo ritardo è inevitabilenel completamento della procedura di audit, alcuni ritardi osser-vati sono eccessivi (compresi tra i 94 ed i 770 giorni) (25)(cfr. tabella 6.3). Dal momento che quasi tutti gli audit hannoindividuato errori nelle dichiarazioni di spesa, tempi così lunghiimpediscono il tempestivo recupero delle sovvenzioni indebita-mente versate oppure, viceversa, il tempestivo pagamento dellestesse ai beneficiari da parte della Commissione.

(25) Osservazioni analoghe sono già state esposte nelle relazioni annualidella Corte dei conti per il 2002 a proposito degli audit della DG RTD(cfr. paragrafo 6.52) e per il 2003 a proposito di quelli della DG EAC(cfr. paragrafo 6.33).

6.23. La procedura prevede che, quando sono effettuati audit per lotti,la Commissione informi tutti i contraenti selezionati del fatto che unaSRE (società di revisione esterna) procederà a un controllo a nome dellaCommissione. L’effettiva attività di audit sul campo inizia oltre 3 mesi(in media 100 giorni) più tardi, in funzione della programmazione dellaSRE. Questo lasso di tempo deve essere dedotto dal tempo produttivo diaudit. Il completamento della relazione è seguito da un periodo di30 giorni per la consultazione del contraente (articolo 26.3 dell’alle-gato II del modello di contratto del 5o PQ). Il tempo che trascorre tral’avvio e il completamento di un audit varia pertanto dai 12 ai 15 mesi(365-450 giorni). In rari casi in cui è richiesta la risoluzione di com-plesse questioni contrattuali e di audit o vengono introdotte nuove dichia-razioni di spesa, tale termine può essere superato.

Un audit per lotti effettuato da una società di revisione esterna in genererichiede dai 9 ai 12 mesi (270-365 giorni), conformemente al contrattocon la SRE. Gli accordi contrattuali con i revisori permettono l’applica-zione di sanzioni finanziarie in caso di non completamento del lavoroconcordato entro i termini previsti (1,5 % del valore del contratto permese di ritardo). La Commissione ha sistematicamente applicato talisanzioni.

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Tabella 6.3 — Giorni necessari per completare gli audit finanziari della Commissione

DG Numero di auditnel campione

Numero medio di giorni che occorrono Periodo totale

tra lacomunicazione alcontraente e larelazionedell’auditor

tra la relazionedell’auditor e ladecisione diapplicazione (1)

Totale Min Max

INFSO 10 357 149 506 355 770

RTD 12 334 47 381 247 605

TREN 7 244 148 392 301 475

ENTR 2 168 101 269 94 443

4 DG 31 310 106 416 94 770

(1) Compreso il periodo della procedura in contraddittorio con il contraente. La decisione di applicazione rappresenta la base per l’avvio delle misure correttive; i risultati del-l’audit vengono distribuiti alle unità operative per l’applicazione.

Fonte: Analisi della Corte dei conti.

Procedure di monitoraggio inadeguate per gli audit finanziari ex-post delladirezione generale dell’Ambiente

6.24. L’esame svolto dalla Corte sulle relazioni e sui fascicoli diaudit dell’unità di audit della DG ENV ha dato adito alle seguentiosservazioni (26):

6.24.

— gli ordini di recupero sono emessi con eccessivo ritardo: nel2003, gli auditor della Commissione hanno raccomandato ilrecupero di 391 000 euro. Nel novembre 2004, in parte acausa di un’indagine OLAF in sospeso, solo il 54 % di taleimporto era stato effettivamente recuperato presso i benefi-ciari. Sebbene l’intervallo tra il ricevimento della relazionefinale di audit e l’emissione dell’ordine di recupero sia pas-sato dai 152 giorni del 2003 ai 138 giorni del 2004, esso èancora eccessivo. Al contrario, i beneficiari hanno pagato, inmedia, entro 50 giorni dall’emissione dell’ordine di recupero;

— Le relazioni finali di audit ex post sono inviate alla/e unitàoperativa/e, che informano i beneficiari in merito agli esiti dell’au-dit e li invitano ad esprimere osservazioni o a fornire documentisupplementari. Solo una volta che i beneficiari hanno rispostoall’ordinatore, per sottodelega, adotta la decisione di emettere l’or-dine di recupero. Il regolamento finanziario prescrive che una let-tera di informazione sia inviata ai beneficiari prima dell’emissionedell’ordine di recupero e della nota di addebito. Tenuto presente taleprocesso di consultazione, è inevitabile che trascorrano diverse set-timane tra il momento in cui viene presentata la relazione di audite l’adozione dell’azione correttiva.

— monitoraggio inadeguato dei contratti: nella maggior partedei fascicoli della Commissione esaminati, non vi è nulla cheattesti che le unità tecniche abbiano fornito a quelle di auditun feedback delle attività di monitoraggio. Nei casi in cui leunità tecniche abbiano riscontrato problemi oppure liabbiano documentati nelle relazioni di audit, trascorre moltotempo prima che il servizio interessato decida di intrapren-dere un’azione adeguata come, ad esempio, una verificapresso il beneficiario, la riduzione del pagamento finale ol’emissione di un ordine di recupero. In un caso, la decisionedi effettuare un controllo in loco è stata presa solo 16 mesidopo l’esecuzione del pagamento finale;

(26) L’esame ha riguardato un campione di 58 relazioni redatte nel 2003e nel 2004 relative a 90 progetti. I rispettivi contratti sono stati sti-pulati tra il 1994 ed il 2003 (per la maggior parte tra il 1998 ed il2001).

— Si è concordato che in seno alla DG ENV il seguito dato alle con-statazioni di audit deve essere oggetto di una procedura più formalee misurabile.

L’unità di audit ex post ha istituito alla fine del 2004 un formatoe un metodo di monitoraggio volto a ricordare alle unità tecniche diinviare sistematicamente informazioni in merito alle azioni adot-tate a seguito delle relazioni di audit.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

— per i contraenti che ricevono fondi UE in relazione a più con-tratti, nel caso in cui un audit evidenzi errori che possonoritenersi sistematici, non è prevista alcuna procedura perinformare gli altri servizi della Commissione interessati o persottoporre ad audit gli altri contratti (27).

— Con l’applicazione della riforma contabile (e in particolare la crea-zione di un registro dei contratti e dei soggetti giuridici), a livello diCommissione si potrebbe prevedere lo sviluppo di una rete per loscambio di informazioni più generale.

Risultati del test eseguito sulle operazioni sottostanti nell’area delle PI

6.25. È stato effettuato un esame dei fascicoli della Commis-sione su un campione complessivo di 107 pagamenti (28) ed 8impegni selezionati nell’area delle PI; per 25 pagamenti intermedie finali di tale campione, la verifica è stata estesa a livello del bene-ficiario finale. I risultati confermano le carenze individuate neisistemi (cfr. paragrafi 6.9-6.17).

A livello della Commissione gli errori sono frequenti ma non significativi

6.26. L’esame dei fascicoli della Commissione ha rivelato la pre-senza di problemi di legittimità e di regolarità in 58 dei 107 paga-menti (29). La maggior parte delle irregolarità era già stata rilevatal’anno scorso (30) e quelle più frequenti riguardano:

Pagamenti eseguiti con oltre un mese di ritardo

6.27. Il regolamento finanziario non è stato rispettato per il20 % dei pagamenti, che sono stati eseguiti con un ritardo che,nella maggior parte dei casi, supera un mese (31). La Commissionenon ha calcolato l’importo degli interessi dovuti per i pagamentitardivi e non ha iscritto nei propri conti un accantonamento pertale passività.

(27) Come già osservato nella relazione annuale 2003, paragrafo 6.33, pergli audit svolti dalla DG EAC. Una simile carenza si riscontra ancheper gli audit effettuati da società di revisione esterne per conto delledirezioni generali che intervengono in materia di ricerca.

(28) Un campione complessivo di 67 pagamenti scelti su base casuale nel-l’area delle PI, più campioni specifici per un totale di altri 40 paga-menti: per il 6o PQ (4 pagamenti), per lo Spazio di libertà, sicurezza egiustizia (16 pagamenti, di cui 8 relativi ad azioni FER) e per le azionicomunitarie nel settore della salute e tutela dei consumatori (20 paga-menti).

(29) Per i 67 pagamenti del campione generale, sono state formulate leseguenti constatazioni: pagamenti tardivi da parte della Commissione(15 casi), pagamenti tardivi del coordinatore del progetto agli altripartecipanti (5), errori non rilevati dai controlli della Commissione(10), mancata stima degli interessi generati dai versamenti di prefi-nanziamento (9), problemi legati alla procedura di aggiudicazione (5),problemi riguardanti il contratto o la decisione della Commis-sione (4),...

(30) Cfr. relazione annuale 2003, paragrafi 6.20 e 6.22.(31) Nel campione generale di 67 pagamenti, i 15 pagamenti tardivi ave-vano ritardi pari a meno di un mese (6 casi), oltre un mese (3), oltre 2mesi (2), oltre 3 mesi (2) e oltre 5 mesi (2).

6.27. La Commissione ammette che i termini di pagamento sono tal-volta eccessivamente lunghi e devono essere ridotti. Per vari casi citatidalla Corte nella nota 31 ha tuttavia fornito una debita giustificazione.

La Commissione ha deciso di affrontare tale problema e ha adottatoopportune misure a livello tanto di circuiti finanziari interni quanto dimodalità operative nei confronti degli operatori. L’esiguità degli interessidi mora reclamati giustifica il fatto che non si sia provveduto a un accan-tonamento.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Inosservanza del regolamento finanziario per quel che riguardagli interessi generati dai versamenti di prefinanziamento

6.28. Il regolamento finanziario richiede che gli interessi pro-dotti dall’anticipo di fondi comunitari siano stimati ed iscritti nelbilancio comunitario (32). Nella maggior parte dei programmi, lestime preliminari non vengono effettuate in maniera coerenteoppure non vengono calcolate affatto. Inoltre, la definizione diinteressi attualmente riportata nei contratti è troppo vaga per per-mettere ai servizi della Commissione di stimarli in maniera ade-guata (33).

6.28. La Commissione ha riconosciuto il problema della proporzio-nalità e propone di modificare l’attuale regolamento finanziario e rela-tive modalità di esecuzione per introdurre soglie di pagamenti di prefi-nanziamento, al di sotto delle quali non sarebbe necessario stabilireprevisioni di credito o di recupero degli interessi effettivamente generati.Per quanto concerne la definizione degli interessi, la Commissione ritieneche essa sia sufficientemente chiara e che i beneficiari siano tenuti adichiararli.

Mancato rispetto delle procedure per la concessione disovvenzioni

6.29. Quattro delle 43 procedure per la concessione di sovven-zioni che sono state esaminate non sono risultate regolari a causadella composizione del comitato di valutazione, della non ammis-sibilità del beneficiario, della mancanza di una decisione di finan-ziamento dell’istituzione oppure della concessione di una sovven-zione senza un invito a presentare proposte. Per altri cinque casirelativi alla concessione di sovvenzioni per azioni nel campo dellasanità pubblica, non è stato possibile stabilire se le proposte com-plete per i progetti finanziati fossero state presentate entro il ter-mine previsto, mentre in sei casi la procedura ed i risultati dellavalutazione della proposta non erano documentati in manieraadeguata.

6.29. Nel settore della ricerca, il caso rilevato dalla Corte concerne l’at-tribuzione di una borsa a un candidato avente dichiarato prematura-mente di aver conseguito il titolo di studio. La regolarizzazione di talesituazione è in corso.

Nel settore della sanità pubblica, le carenze identificate dalla Corte si rife-riscono a sovvenzioni concesse nel 2000, 2001 e 2002 nell’ambitodegli otto programmi per la sanità pubblica precedenti. La decisionen. 1786/2002/CE sostituisce gli otto programmi distinti con un unicoprogramma di azione comunitaria nel settore della sanità pubblica(2003-2008). Al contempo le norme e le procedure per il finanziamentodi azioni sono state considerevolmente migliorate e sono state adottatemisure per evitare il ripetersi di problemi analoghi in futuro.

Elevato numero di errori a livello del beneficiario finale

Al pari degli anni precedenti, i beneficiari dichiarano spese ineccesso (34)

6.30. Le spese dichiarate per le 7 azioni del 5o PQ controllatepresso il beneficiario finale, per un importo complessivo di 6milioni di euro, erano sopravvalutate mediamente del 12 % pereffetto di spese non ammissibili o non documentate. Tale percen-tuale di sopravvalutazione è più elevata rispetto al tasso medio del3,1 % risultante dagli audit della Commissione (cfr. tabella 6.1).Per il 5o PQ, il tasso medio di sopravvalutazione per i 286 auditfinanziari svolti dalla Commissione è stato del 4,6 %.

6.30. Per due dei sette casi controllati dalla Corte, la Commissioneprende atto delle osservazioni formulate e si impegna ad adottare misurecorrettive. Per quattro casi, rende noto che il processo di consultazione deibeneficiari è in corso. Per un caso, la Commissione non condivide l’in-terpretazione della Corte.

6.31. La Corte ha anche notato che, nei casi in cui le spese sonorisultate gonfiate, i controlli effettuati dalla Commissione sulledichiarazioni di spesa presentate dai beneficiari prima dei paga-menti si limitavano per lo più ad un semplice controllo aritme-tico senza alcuna riconciliazione tra le dichiarazioni di spesa e idocumenti giustificativi (quali la contabilizzazione del tempo o lefatture giustificative). Questo tipo di controlli, su documenti sele-zionati, avrebbe invece permesso di individuare incoerenze

(32) Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento finanziario ed articolo 4,paragrafo 3, delle modalità di esecuzione del regolamento finanzia-rio.

(33) Ciò è confermato anche dall’analisi dei sistemi di supervisione e con-trollo per il 6o PQ.

(34) Cfr. relazione annuale 2003 della Corte dei conti, paragrafi 6.23e 6.26.

6.31. I pagamenti sono effettuati sulla base delle dichiarazioni dispesa presentate dai beneficiari. Alcuni direttori generali effettuano find’ora controlli di plausibilità su tali dichiarazioni e richiedono documentigiustificativi per alcuni elementi di spesa.

Al fine di rafforzare ulteriormente la funzione di controllo a tavolino nelsettore della ricerca, la DG INFO e la DG ENTR hanno avviatoun’azione pilota di controlli a tavolino approfonditi nel 2003, proro-gata per tutto il 2004 ed attualmente in corso di valutazione nel 2005,in particolare sotto il profilo costi/benefici. Nel contesto di tali controlliapprofonditi a tavolino, sono state richieste ulteriori informazioni in ter-mini di contabilizzazione del tempo, fatture giustificative delle tariffeorarie e spese di viaggio. Si auspica in tal modo di conseguire un’ulte-riore garanzia, quantunque la portata e le dimensioni dei controlli atavolino rimangano per definizione limitati.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

o anche errori nelle dichiarazioni di spesa, e aiutato al tempostesso i beneficiari a rispettare l’obbligo di documentare adegua-tamente le spese.

Le spese per il personale imputate al progetto spesso non sonodocumentate

6.32. Per la maggior parte dei programmi nel campo delle PI, lespese dirette ed indirette per il personale rappresentano la prin-cipale categoria di spesa da rimborsare:

6.32.

— per le azioni di RST, i beneficiari sono tenuti a registraree certificare i tempi contabilizzati per il progetto. Nel 50 %dei casi controllati dalla Corte, il sistema impiegato dal bene-ficiario non rispettava gli obblighi contrattuali oppure, inalcuni casi, era del tutto inesistente. Ciò significa che, oltre airelativi elementi probatori, mancano anche informazioniimportanti per controllare se le spese sostenute erano neces-sarie per svolgere il lavoro definito nella descrizione. L’esi-stenza di un sistema di contabilizzazione del tempo vieneverificata soprattutto dagli audit ex-post a livello del benefi-ciario;

— Le disposizioni contrattuali prevedono che tutte le spese di cui sichiede il rimborso alla Commissione debbano essere adeguatamentegiustificate dai beneficiari. Nel quadro del 5o PQ è prassi dellaCommissione, prima di decidere in merito alle sanzioni da appli-care, tener conto della gravità della mancata conformità con ledisposizioni contrattuali.

— nel settore della salute e tutela dei consumatori, la maggiorparte dei beneficiari presso i quali sono stati svolti controlliin loco (quattro su cinque) non è stata in grado di fornire suf-ficienti elementi attestanti che tutte le spese dichiarate per ilpersonale erano state effettivamente sostenute ed erano per-tinenti al progetto. Ciò è dovuto, in parte, alla mancanza didisposizioni esplicite negli accordi di sovvenzione cheimpongano ai beneficiari di registrare i tempi e di tenere unacontabilità che attribuisca le spese ad uno specifico progetto.Di conseguenza, gli importi delle spese dichiarate per il per-sonale e cofinanziate dalla Commissione sono spesso solouna stima.

— L’imposizione di un’obbligazione più rigida per i beneficiari ai finidi una contabilità analitica comporterebbe un onere amministra-tivo considerevole per alcuni di essi, ma non necessariamente forni-rebbe maggiori garanzie alla Commissione. La DG SANCO pro-pone invece di porre ulteriormente l’accento sulla descrizione el’analisi dei progetti proposti. I progetti sono ormai suddivisi inmoduli di lavoro più facili da valutare e da riconciliare, mentre ibilanci adottati sono più precisi e più coerenti rispetto alle risorseritenute necessarie per la corretta esecuzione dei progetti.

Altre questioni

Sesto programma quadro in materia di ricerca e sviluppotecnologico

6.33. Gli errori che sono stati individuati nel corso del controllodelle operazioni a livello della Commissione e presso i beneficiarifinali, e che riflettono carenze del sistema di controllo, sono iseguenti:

6.33.

— la Commissione ha imputato pagamenti relativi ad azioni deiprecedenti programmi quadro (4o e 5o PQ) agli stanziamentidel bilancio operativo del 6o PQ. Ciò non è conforme al prin-cipio della specializzazione del bilancio (35). La maggior partedei casi individuati (36) erano stati finanziati con stanziamentidi bilancio provenienti da contributi al 6o PQ di paesi nonmembri dello Spazio economico europeo;

(35) Gli stanziamenti sono destinati a fini specifici. Cfr. articoli 21-26 delregolamento finanziario.

(36) 26 casi per la DG TREN per un importo complessivo di 10 milioni dieuro.

— Quantunque le linee di bilancio relative al 6o PQ debbano normal-mente finanziare unicamente azioni a titolo di tale programma, indeterminati casi sono state, a giusto titolo, utilizzate per coprirespese relative a contratti che rientrano nell’ambito di precedenti pro-grammi quadro. La maggioranza di tali transazioni è stata conva-lidata durante il primo semestre del 2003 (primo anno di effettivaoperatività del 6o PQ). Quando ciò risulta utile, in alcune DG siutilizzano codici locali che permettono di procedere al monitorag-gio di tali casi.

Sono disponibili istruzioni chiare, in particolare nel quadro dellanorma di controllo interno n. 15. A tale riguardo le liste di verificarelative agli impegni prevedono un controllo della linea di bilancio,dell’esercizio, dell’articolo di bilancio e di qualunque altra

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

suddivisione per l’imputazione della spesa. In alcune DG è statoinviato alle direzioni operative un richiamo alle norme concernentila specializzazione delle linee di bilancio.

— il coordinatore di un’azione nel campo della ricerca avevatrasferito a terzi i propri obblighi contrattuali, senza alcunabase giuridica e senza l’approvazione della Commissione, percui le relative spese (37) non erano ammissibili.

— La Commissione intende esaminare attentamente le implicazioniscientifiche e amministrative di una richiesta del coordinatore diintegrare terzi nel contratto, quando esiste una richiesta in tal senso,ma fa rilevare che ne conseguirebbe l’ammissibilità delle spese cor-rispondenti. Un audit in loco potrebbe essere previsto per verificareulteriormente le relative spese dichiarate.

La situazione segnalata non avrebbe potuto essere individuata dallaCommissione al momento dell’effettuazione del pagamento, inquanto non è richiesto alcun certificato di audit nell’ambito deipagamenti intermedi, ma probabilmente sarebbe stata rilevata almomento del pagamento finale, quando invece il certificato di auditè obbligatorio.

Fondo europeo per i rifugiati

6.34. L’audit dei pagamenti a livello nazionale ha rivelato leseguenti spese non ammissibili:

6.34.

— i contratti relativi a misure di rimpatrio conclusi da un’auto-rità nazionale comprendevano anche i richiedenti asilo cheavevano esaurito tutte le procedure di appello e le cuidomande ed appelli erano stati alla fine respinti dallo Statomembro a cui avevano chiesto asilo. Queste persone nonrientrano nei gruppi destinatari delle azioni di cui alladecisione 2000/596/CE del Consiglio (38), per cui le speserelative non possono essere ammissibili per il FER;

— La Commissione ritiene che le spese relative ai rientri volontari deirichiedenti asilo la cui domanda sia stata respinta siano ammissi-bili al cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati.

— benché, in base alle norme vigenti, siano ammissibili sola-mente le spese relative al rientro volontario nel paese di ori-gine, un programma nazionale ha finanziato anche, per deicasi specifici, alcune partenze volontarie verso paesi terzi.

— Per taluni dei casi menzionati dalla Corte la base giuridica del FER(che si riferisce alla nozione di «paese d’origine») è interpretata comeestesa a situazioni specifiche che vanno al di là di un rigido riferi-mento al «paese di cittadinanza». È questo il caso degli apolidi, peri quali una tale interpretazione rigida non ha senso. Inoltre, la con-venzione di Ginevra ha introdotto la nozione di «paese di residenzaabituale» ed è opportuno far osservare che talune circostanze speci-fiche e strettamente connesse alla protezione della persona possonogiustificare un’interpretazione più ampia, ad esempio nel caso del-l’ex Iugoslavia.

Salute pubblica e tutela dei consumatori

6.35. I test di convalida sulle azioni campionate hanno rivelatoche, in sei casi, i beneficiari non avevano ottemperato agli obbli-ghi contrattuali in materia di rendiconto, presentando le relazioniin ritardo oppure non fornendo il grado di dettaglio richiestoentro i termini previsti dal contratto (le relazioni rappresentanouna base per avviare i pagamenti della Commissione).

(37) Spese per un importo di 270 000 euro.(38) Articolo 3 della decisione 2000/596/CE del Consiglio.

6.35. La DG SANCO nella maggior parte dei casi accetta tale ritardoa condizione che esista una ragionevole garanzia che esso si tradurrà inuna miglior qualità della relazione. Qualora le relazioni presentate nonsoddisfino i necessari requisiti di qualità, non viene effettuato alcun paga-mento finché il livello di qualità richiesto non sia raggiunto.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Esame delle relazioni annuali di attività e delle dichiarazioni deidirettori generali

Ambito della verifica

6.36. La Corte ha analizzato le relazioni annuali di attività e ledichiarazioni di 11 direttori generali (39). La Corte ha esaminatopiù dettagliatamente la coerenza delle informazioni contenutenelle relazioni annuali di attività per il 2004 di 3 direzioni gene-rali (40), confrontandole con i risultati degli audit effettuati suisistemi di supervisione e controllo.

Carenze persistenti nella formulazione delle riserve da parte dei direttorigenerali

6.37. L’esame ha confermato un ulteriore miglioramento dellastruttura, della presentazione e della qualità delle relazioni e delledichiarazioni dei direttori generali.

6.38. Tutte le direzioni generali che operano nell’area delle PIhanno dichiarato di essere ragionevolmente certe che le proce-dure di controllo interno poste in essere forniscano le necessariegaranzie sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni sotto-stanti.

6.39. 6 delle 11 direzioni generali hanno incluso nella relazioneuna o più riserve (41). La Corte ha rilevato che tutte le riserveespresse sono giustificate e che, per lo più, le relative motivazionisono bene esposte. La Corte ritiene tuttavia che, per 2 direzionigenerali che non hanno espresso riserve, sarebbero invece stategiustificate le seguenti riserve:

6.39.

— a seguito dell’esame della relazione della direzione generaledell’Istruzione e della cultura (DG EAC), secondo la Corte,sarebbe stato necessario esprimere una riserva sulle garanzieche la direzione generale può fornire in merito ai programmigestiti dalle agenzie nazionali negli Stati membri (42). L’audit

(39) DG RTD, DG INFSO, JRC, DG TREN, DG ENTR, DG JLS, DG EAC,DG ENV, DG SANCO, DG COMP, DG MARKT.

(40) DG RTD, DG INFSO e DG SANCO.(41) DG RTD, DG INFSO, JRC, DG JLS, DG ENTR e DG TREN.(42) La Commissione delega la gestione di alcune parti dei programmiSocrates, Leonardo e Gioventù a agenzie nazionali negli Stati mem-bri. Tale procedura viene definita «gestione centralizzata indiretta».

— Sulla base dei sistemi di audit avviati nel 2004 conformemente alpiano d’azione che accompagnava la riserva del 2003, il direttoregenerale dell’EAC non ha ritenuto opportuno mantenere nel 2004la precedente riserva di principio, che concerneva essenzialmente l’in-certezza connessa alla mancanza di tali controlli.

Inoltre, a seguito degli audit del 2004 (che intenzionalmente inclu-devano le agenzie ritenute comportare un rischio di carenza), leagenzie controllate che presentavano lacune si sono impegnate amodificare le proprie modalità di funzionamento; nel caso delle treagenzie che presentavano carenze significative, tanto la Commis-sione quanto le agenzie hanno adottato disposizioni ad hoc primadella fine dell’esercizio.

Tenendo conto di tali reazioni nonché degli importi concernenti letre agenzie che presentavano carenze significative, la direzione gene-rale, pur menzionando i risultati dei controlli nella relazioneannuale d’attività, non ha ritenuto opportuno mantenere la riservadel 2003.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/177

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

di circa un terzo di tutte le agenzie nazionali per i programmiEAC (43) ha rivelato carenze e difficoltà ricorrenti che, in circala metà dei casi, hanno richiesto un piano di azione. Nel 10 %circa delle agenzie nazionali controllate sono state indivi-duate carenze gravi e manifeste a seguito delle quali la Com-missione aveva adottato misure per tutelare i propri interessifinanziari. Oltre la metà del bilancio della DG EAC viene ese-guito mediante la gestione centralizzata indiretta;

— nel suo contributo alla relazione per il 2004, l’unità di auditinterno della DG SANCO aveva consigliato di esprimere unariserva sul rischio di errori nella gestione delle sovvenzioninel settore della salute. La necessità di tale riserva è stata con-fermata dagli audit svolti dalla Corte sulle azioni comunita-rie nei settori della salute e della tutela dei consumatori chehanno rivelato un’elevata incidenza di errori nella gestionedelle sovvenzioni nell’area della salute (44). La Corte è per-tanto del parere che sarebbe stato opportuno esprimere unariserva oppure, quanto meno, nella relazione annuale di atti-vità si sarebbero dovute spiegare le ragioni per cui non è stataespressa.

— La DG SANCO ha attentamente esaminato l’importanza relativadei risultati dell’audit concernente la gestione delle sovvenzioni effet-tuato dalla sua struttura di controllo interna. Si è giunti alla con-clusione che sono stati apportati sostanziali miglioramenti e altrisono attualmente ancora in corso; quantunque non tutte le questionisiano state risolte, o fossero ancora pendenti nel 2004, esse sonostate identificate, analizzate e tenute sufficientemente sotto con-trollo. Mentre la Corte dei conti si concentra essenzialmente sullaregolarità e la legittimità delle transazioni sottostanti, il parere deidirettori generali è basato sul fatto che i vari sistemi di controllogarantiscono che i rischi importanti (incidenza e probabilità) sianoadeguatamente gestiti o controllati, al fine di prevenire una loroconcretizzazione e conseguenti pregiudizi per la Commissione.

Seguito dato alle osservazioni formulate nel quadro della DAS

6.40. Per quanto riguarda gli audit ex-post dei beneficiari finaliche partecipano a programmi quadro nel campo della RTS, laCommissione sta riesaminando l’intenzione di raggiungerel’obiettivo di controllare nel 2006/2007 (cfr. paragrafo 6.20) il10 % dei contraenti del 5o PQ ed ha adottato un approccio diaudit comune per il 6o PQ. Per il 6o PQ devono ancora essere defi-niti degli obiettivi misurabili di audit, così come resta ancora daconcordare un contratto quadro di audit con una società di revi-sione esterna (cfr. allegato 1.1.a).

(43) Direzione generale dell’Istruzione e della cultura, «Relazione annualedi attività (RAA) 2004», pag. 37. La direzione generale EAC avevaespresso una riserva nella RAA 2003 affermando di non aver potutorispettare quanto previsto nell’articolo 35 delle modalità di esecuzionedel regolamento finanziario in merito ai controlli ex-ante sui sistemidi controllo interno delle agenzie nazionali nel settore della gestionecentralizzata indiretta. Tale riserva non è stata mantenuta nellaRAA 2004. Il piano di azione per rimediare a tale riserva prevedeval’audit di tutte le agenzie nazionali sul periodo 2004-2006. Nel corsodel 2004, circa un terzo di esse sono state sottoposte a audit.

(44) Sono stati riscontrati errori in 8 operazioni su 11.

6.40. La Commissione fa riferimento alle osservazioni da essa formu-late in relazione al punto 6.20 sopra citato, ma sottolinea al contempoche una considerevole attività di audit concernente i contratti del 5o PQè attualmente ancora in corso, giacché nel 2005 le direzioni generali chesvolgono attività di ricerca hanno avviato congiuntamente circa280 audit supplementari. Tali controlli saranno effettuati dalla societàdi revisione esterna con la quale è stato concluso un contratto quadro diaudit verso la fine del 2004.

Il ruolo delle unità di audit esterne nell’ambito del 6o PQ, a fronte del5o PQ, deve tener conto dell’introduzione dei certificati di audit. Gli auditesterni devono anzitutto verificare il funzionamento e l’affidabilità delsistema di rilascio del certificato di audit e garantire il seguito da darealle specifiche richieste di audit espresse dai servizi operativi, piuttosto chefornire garanzie in ordine alle dichiarazioni di spesa per un determinatonumero di contraenti, come è avvenuto nell’ambito del 5o PQ. L’obiet-tivo di audit della Commissione per il 6o PQ dovrà tener conto di talesviluppo.

C 301/178 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

6.41. Per quel che riguarda il programma TEN-T, gli aspettichiave, già osservati in precedenza, riguardano gli audit ex-postdelle azioni TEN-T e la verifica dell’ammissibilità delle spese. Ladirezione generale Energia e trasporti (DG TREN) dovrebbe adot-tare ulteriori azioni per raggiungere i propri obiettivi di controllo,per elaborare modelli tipo di dichiarazioni di spesa o di relazionisullo stato di attuazione finanziario e per distinguere con chia-rezza gli ambiti delle due principali forme di aiuto, ossia le ricer-che ed i lavori (cfr. allegati 1.1.b e 1.2).

6.41. La DG TREN ha controllato il 50 % degli importi totali con-cernenti pagamenti finali, superando abbondantemente l’obiettivodel 35 %.

In esito alla valutazione del rischio e della copertura geografica, alla basedel processo di selezione degli audit, l’obiettivo di controllare il 20 % deiprogetti conclusi nel 2003 non è stato completamente conseguitonel 2004.

Nel 2005 è prevista una seconda valutazione di tale obiettivo e un suoeventuale adeguamento.

La DG TREN ha attualmente sviluppato un modello tipo di dichiara-zione di spesa che deve essere certificato ed un formulario per la valuta-zione tecnica e finanziaria. Entrambi sono allegati alle decisioni finan-ziarie 2005.

Chiare definizioni dei lavori e delle ricerche sono contenuti nei formularidi candidatura e nel progetto del nuovo regolamento TEN [COM(2004)475, articolo 2, paragrafi 5 e 6].

Conclusioni e raccomandazioni

6.42. Dalla valutazione dei sistemi di supervisione e controllo èemerso che, nonostante i progressi realizzati, non tutti i requisitiminimi delle norme di controllo interno sono ancora pienamenteoperativi nell’area delle PI (cfr. paragrafi 6.6-6.8) e permangonocarenze specifiche nei sistemi del 6o PQ, del FER e del SANCO(cfr. paragrafi 6.9-6.17).

6.42. La Commissione si adopera per garantire un’attuazione omo-genea del Fondo europeo per i rifugiati a livello di Stati membri. Èopportuno altresì ricordare che i punti rilevati dalla Corte dei conti con-cernono un unico Stato membro e che a tale riguardo sono già stateadottate misure correttive.

La Commissione continua ad adoperarsi per migliorare i suoi sistemi digestione, in particolare l’esecuzione delle sue norme di controllo interno(cfr. punti 6.6-6.9).

6.43. Le carenze riscontrate nei sistemi di supervisione e con-trollo e i risultati dei test di convalida della Corte evidenziano l’im-portanza della funzione di audit ex-post quale elemento effettivodel sistema di controllo interno della Commissione. Non è per-tanto giustificato ridurre il numero degli audit, come è avvenutonel 2004 in alcuni settori delle PI (cfr. paragrafo 6.20). Inoltre,come già notato negli anni precedenti, il seguito dato agli audit e,in particolare, il recupero dei fondi comunitari, sono spessotroppo lenti (cfr. paragrafi 6.23 e 6.24).

6.43. La Commissione dovrà riconsiderare il suo obiettivo generale dicontrollare il 10 % dei contraenti nell’ambito del 5o PQ, in quanto ilnumero finale di contraenti controllabili nell’ambito del 5o PQ è consi-derevolmente più elevato del previsto (cfr. risposta al punto 6.20). È inatto un monitoraggio serrato della tempestiva esecuzione di azioni cor-rettive.

6.44. Al pari degli anni precedenti, il controllo per il 2004 delleoperazioni nell’area delle politiche interne ha rivelato un’elevataincidenza di errori a livello dei beneficiari con effetti sulla legitti-mità e regolarità delle operazioni. In tale area, come confermanogli stessi risultati degli audit della Commissione, non si è notatoalcun miglioramento significativo. In tutti i settori delle politicheinterne esaminati dalla Corte sono emersi casi di dichiarazioni dispese eccessive, di dichiarazioni di spese non ammissibili e dimancato rispetto dei termini per i pagamenti. Tali errori derivanospesso da norme ed orientamenti complicati, oppure da istruzioninon sufficientemente chiare o precise (cfr. paragrafi 6.25-6.35).

6.44. Non è più possibile modificare il quadro finanziario e giuridicoapplicabile ai progetti sovvenzionati nell’ambito del 5o PQ, esaminati inquesto contesto. La Commissione si è tuttavia impegnata, in particolarenell’ambito del gruppo interservizi istituito dal piano d’azioneRAA 2001 per migliorare le modalità di gestione dei progetti da partedei servizi della Commissione e dei contraenti. Per quanto riguarda il6o e il 7o PQ sono state introdotte o proposte semplificazioni, sono statiregistrati progressi e si continua ad operare un accurato monitoraggio.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/179

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

6.45. Rispetto al 2003, le relazioni annuali di attività per il2004 sono migliorate in termini di struttura, presentazione e con-tenuto. Le riserve espresse nelle dichiarazioni dei direttori gene-rali erano giustificate. In due casi (cfr. paragrafi 6.36-6.39), tutta-via, si sarebbero dovute esprimere ulteriori riserve.

6.45. Nel primo caso, tenuto conto del piano d’azione attuato in con-nessione con la riserva 2003, non è più parso opportuno mantenerenel 2004 una riserva in relazione a una modalità di gestione che è statacomunque debitamente commentata nell’ambito della relazione 2004.Per quanto concerne il secondo caso, il direttore generale ha ritenuto chele questioni identificate fossero adeguatamente controllate e non richie-dessero l’espressione di una riserva.

Conclusione generale

6.46. Nononstante i progressi compiuti in alcuni settori, i risul-tati degli audit relativi ai sistemi di supervisione e controllo ed irisultati delle verifiche delle operazioni sottostanti nell’area dellepolitiche interne non forniscono ragionevoli garanzie sulla legit-timità e regolarità delle operazioni sottostanti. Al pari degli anniprecedenti, tale conclusione è confermata dai risultati degli auditdella Commissione e dalle riserve espresse dai direttori generali.

6.46. La Commissione continua ad adoperarsi per ridurre la frequenzae l’incidenza degli errori nelle dichiarazioni dei beneficiari. Il migliora-mento dei controlli interni prosegue nel quadro della comunicazione dellaCommissione su «un percorso verso un quadro di controllo interno inte-grato». Per quanto attiene al 7o PQ, la proposta della Commissione miratra l’altro alla semplificazione dei sistemi.

6.47. Si raccomanda alla Commissione di proseguire l’impegnoper ridurre il rischio di errori. A tale fine, sarebbe opportuno:

6.47. Per dar seguito a tali raccomandazioni, come annunciato nellasua comunicazione su un percorso verso un quadro di controllo internointegrato, la Commissione intende presentare entro la fine dell’anno unpiano d’azione volto a colmare il divario che, a suo parere, esiste tra ilquadro di controllo esistente e i principi generali identificati dalla Cortenel suo parere n. 2/2004 sul modello di audit unico.

— modificare il quadro normativo per semplificare i sistemi dirimborso delle spese, estendendo il ricorso a pagamenti glo-bali, costi unitari e forfettari (45);

— In generale, le proposte di revisione tanto del regolamento finan-ziario quanto delle sue modalità di esecuzione sono volte a sempli-ficare le norme e le procedure, nella fattispecie per le sovvenzioni dimodesta entità. Si prevede che la revisione del regolamento finan-ziario e delle modalità di esecuzione entri in vigore il 1o gennaio2007.

In tal caso, le norme relative alla partecipazione da proporre per il7o PQ potranno beneficiare delle nuove possibilità offerte dal rego-lamento finanziario rivisto.

— chiarire le procedure e le istruzioni che regolano i diversi pro-grammi;

— Il lavoro di semplificazione della Commissione ha interessato, inparte, il chiarimento delle procedure.

— usare gli errori individuati dagli audit ex-post per migliorarei sistemi di gestione e controllo;

— Le DG competenti si occuperanno di portare avanti tale attività dichiarificazione.

— intervenire rapidamente nei casi in cui gli audit rivelano lapossibilità di recupero dei fondi;

— Le procedure adottate prevedono azioni tempestive di recupero degliimporti pagati erroneamente, in merito alle quali è prevista l’ela-borazione di regolari relazioni di gestione.

— provvedere all’effettiva applicazione delle norme di controllointerno.

(45) Cfr. anche il parere n. 3/2005 sul progetto di regolamento (CE) dellaCommissione che modifica le modalità d’esecuzione del regolamentofinanziario, paragrafo 13. Cfr. anche la relazione annuale sull’eserci-zio finanziario 2003, paragrafo 6.59.

— Garantire una efficace esecuzione delle norme ICS costituisce unobiettivo permanente che sarà perseguito dai servizi della Commis-sione, evitando in tal modo un eccessivo onere amministrativo.

C 301/180 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

SEGUITO DATO ALLA RELAZIONE SPECIALE N. 11/2003«LIFE»

6.48. La relazione speciale n. 11/2003 della Corte ha preso inesame, in particolare, la gestione della seconda fase dello stru-mento finanziario per l’ambiente (LIFE II, dal 1996 al 1999) (46).

6.49. Le principali raccomandazioni della Corte erano leseguenti:

— definire meglio gli obiettivi del programma e chiarirne il col-legamento con la strategia per l’ambiente della Comunitàeuropea;

— migliorare l’organizzazione della gestione, generalizzando ilricorso ad esperti indipendenti, rafforzando la complemen-tarità con le altre misure comunitarie e rivedendo le normerelative all’ammissibilità;

— rafforzare il monitoraggio, il controllo e la valutazionemediante un miglior uso dei revisori esterni, ed attuandostrategie per migliorare la diffusione dei risultati.

6.50. La maggior parte delle raccomandazioni della Corte sonostate attuate, tuttavia:

6.50.

— gli obiettivi dei programmi devono ancora essere meglio defi-niti;

— Il 15 settembre 2004 il Consiglio e il Parlamento europeo hannoadottato il regolamento (CE) n. 1682/2004 che proroga il pro-gramma Life III fino al 31 dicembre 2006 ed illustra chiaramentegli obiettivi del programma (1).

— anche se il numero dei contratti LIFE sottoposti a controllo èaumentato negli anni successivi alla pubblicazione della rela-zione speciale, le missioni sono ancora di natura finanziariae non valutano il raggiungimento degli obiettivi;

— la Commissione deve ancora definire delle pratiche di sanagestione finanziaria per la valutazione dei risultati dei pro-getti.

— (secondo e terzo trattino) La Commissione ritiene che le missioni diaudit abbiano come finalità prima quella di procedere al controllofinanziario, verificando che le spese dichiarate siano ammissibilie comprovate da documenti adeguati. Le realizzazioni tecniche deiprogetti sono già valutate sia dalle squadre di assistenza tecnicacomposte da esperti esterni sia dal personale della Commissione.Tuttavia, la Commissione ha elaborato, e sta attualmente testando,una scheda di valutazione volta a valutare i progetti secondo deter-minati criteri specifici. Tale modello, il cui ruolo è quello di identi-ficare i progetti migliori (essenzialmente ai fini della comunica-zione) è applicato dalle squadre di controllo esterno al momentodella pubblicazione della relazione finale.

(46) L’attuale fase di LIFE III è stata prorogata di due anni, sino al 31 dicem-bre 2006, dal regolamento (CE) n. 1682/2004 del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 15 settembre 2004, che modifica il regola-mento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario perl’ambiente (LIFE).

(1) Nella fattispecie, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), prevede che «le linee diret-trici [stabilite dalla Commissione] indichino i settori e gli obiettivi prioritaridei progetti di dimostrazione».

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/181

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ALLEGATO 1

Politiche interne (compresa la ricerca) — Valutazione degli aspetti chiave osservati in precedenza

Osservazioni Misure adottate nel 2004 Misure da adottare

1.a Sistemi di supervisione e controllo — Audit ex post dei beneficiari finali che partecipano a programmi quadro nel campo della RST

Nel 1998, le cinque direzioni generali responsabili dell’attuazionedei programmi quadro di RST hanno formulato un approcciocomune in materia di audit dandosi come obiettivo, per il 5° PQ,il controllo del 10 % dei contraenti (cfr. Relazioni annuali 2001,2002 e 2003 paragrafo 6.30). Tali audit sono effettuati in granparte da società di revisione esterne per conto della Commissione.

La Corte ha concluso che:

Il numero complessivo dei contraenti del5° PQ è pari a 23 375; l’obiettivo è pertantodi controllare 2 337 contraenti.

— la definizione di «popolazione suscettibile di essere sottopostaad audit» usata dalla Commissione riduce ad un tasso notevol-mente inferiore al 10 % la percentuale delle azioni indirette diRST o delle dichiarazioni di spesa che vengono controllate nelcorso del periodo di programmazione (cfr. Relazione annuale2002);

Poiché il numero definitivo di contraenti del5° PQ da sottoporre ad audit è notevolmentemaggiore del previsto, la Commissione haindicato che dovrà rivedere l’obiettivo di con-trollare il 10 % dei contraenti del 5° PQ nel2006/2007.

— la Commissione non è in grado di raggiungere l’obiettivo diaudit che si è prefissa (cfr. Relazioni annuali 2001, 2002,2003);

Nel 2004 sono stati svolti 317 audit, di cui296 relativi ad azioni indirette di RTS. Ilnumero complessivo di audit completati rela-tivi al 5° PQ (756) è ancora al di sotto del-l’obiettivo.

Per raggiungere l’obiettivo di audit per il 5° PQ occorre raf-forzare le attività di audit esterne alla Commissione.

— la Commissione non ha adottato, per il 6° PQ, un approcciocomune in materia di audit;

Adozione nel 2004 di un approccio comunein materia di audit per il 6° PQ. La definizione,per il 6° PQ, di obiettivi misurabili di auditche possano essere realisticamente raggiunti,è ancora in sospeso.

La Commissione dovrebbe definire obiettivi misurabili peril 6° PQ che possano essere realisticamente raggiunti.

— la continuità dell’attività di audit della Commissione dipendedalla possibilità di subappaltare gli audit finanziari ex post(scadenza del contratto quadro con le società di revisioneesterne nel 2003).

Procedura di aggiudicazione per un nuovocontratto quadro (per le azioni indirette diRTS del 5° PQ). Il contratto quadro con lesocietà di revisione esterne è stato firmato nelnovembre 2004. L’aggiudicazione del con-tratto per l’audit delle azioni indirette di RTSdel 6° PQ è ancora in corso.

Occorre firmare un nuovo contratto quadro per fornire allaCommissione un supporto esterno adeguato per l’esecu-zione dell’approccio di audit previsto per il 6° PQ.

1.b Sistemi di supervisione e controllo — Audit ex post dei beneficiari finali che partecipano ad azioni TEN-Trasporti

La Commissione svolge regolari controlli in loco per il monito-raggio delle azioni TEN-T. Tali controlli non sono tuttavia inte-grati da audit finanziari e tecnici ex post (effettuati, se del caso,dalla DG TREN o da esperti esterni) (cfr. Relazione annuale 2001e 2002).

La Corte ha concluso che:

— le azioni TEN-T non rientravano nel programma di audit delladirezione generale dell’Energia e dei trasporti.

La DG TREN ha preparato un contratto qua-dro specifico per l’audit delle azioni TEN-T. LaDG TREN ha definito un piano di audit e per8 decisioni di finanziamento TEN-T l’audit èstato completato. È in corso l’audit di 24 deci-sioni, mentre è già programmato l’audit dialtre 20 decisioni.

Le iniziative prese dalla DG TREN sono accolte favorevol-mente. La DG TREN dovrebbe informare in anticipo laCorte dei conti sul piano di audit ed accertarsi che gli audi-tor delle società di revisione esterne siano sufficientementequalificati per il lavoro di audit che devono svolgere.Dovrebbero essere adottate le misure necessarie per garan-tire il rispetto degli obiettivi stabiliti dalla DG TREN, cheprevedono il controllo ogni anno di almeno il 20 % deiprogetti e del 35 % delle spese complessive dei progettifinalizzati nell’esercizio precedente.

2. Sistemi di supervisione e controllo — Verifica dell’ammissibilità delle spese per le azioni TEN-Traporti

Per le azioni TEN-T, le spese ammissibili e non ammissibili sonodefinite nella base giuridica e dalle decisioni della Commissione(Relazioni annuali 2001 e 2002). La Corte ha concluso che:

— tali definizioni non sono sufficientemente precise per stabilirele spese effettivamente sostenute dal beneficiario;

— le definizioni differiscono da quelle applicate per progettiinfrastrutturali analoghi cofinanziati mediante azioni struttu-rali;

— l’uso di tassi di partecipazione finanziaria differenti per le ricer-che e per i lavori implica il rischio che i beneficiari possanobeneficiare di un finanziamento elevato, attribuendo erronea-mente le spese alle ricerche e

— la mancanza di formulari standard per le dichiarazioni di spesacomplica il lavoro di verifica della Commissione.

Nel 2004 è stato adottato un nuovo modellodi decisione della Commissione, che com-prende:

— una definizione delle spese ammissibili enon ammissibili;

— una definizione modificata delle ricerchee dei lavori e

— una tabella che indica la «ripartizione dellespese ammissibili stimate nel periododelle attività programmate» che potrebbeessere usata dai beneficiari per dichiararele spese sostenute.

Oltre alle misure avviate nel 2004, un modello di dichia-razioni di spesa o di relazioni sullo stato di attuazionefinanziario dovrebbero essere incluse nel modello delledecisioni di finanziamento il cui uso è obbligatorio per ibeneficiari. La definizione delle ricerche e dei lavori deveessere ulteriormente migliorata in quanto l’attuale defini-zione non ne delimita con chiarezza la portata.

C 301/182 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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ALLEGATO 2

Sistemi di supervisione e di controllo

Settore: Politiche interne (compresa la ricerca)Sistema: Sesto programma quadro in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (6° PQ), Fondo europeo per i rifugiati (FER) e Salute e tutela dei consumatori (SANCO)

6° PQ Commissione Livello intermedio Beneficiario Valutazione complessiva

Concezione B — B B

Attuazione pratica nelle fasi procedurali— conformità alle norme— presa in considerazione dell’esperienza

B — C B

Funzionamento effettivo— conformità alle norme— presa in considerazione dell’esperienza

C — C C

Risultati— effetto correttivo— effetto preventivo

B — C B

Valutazione complessiva B — C B

FER Commissione Livello intermedio Beneficiario Valutazione complessiva

Concezione B B B B

Attuazione pratica nelle fasi procedurali— conformità alle norme— presa in considerazione dell’esperienza

B B B B

Funzionamento effettivo— conformità alle norme— presa in considerazione dell’esperienza

C B C C

Risultati— effetto correttivo— effetto preventivo

B B C B

Valutazione complessiva B B C B

SANCO Commissione Livello intermedio Beneficiario Valutazione complessiva

Concezione B — B B

Attuazione pratica nelle fasi procedurali— conformità alle norme— presa in considerazione dell’esperienza

B — B B

Funzionamento effettivo— conformità alle norme— presa in considerazione dell’esperienza

B/C (1) — B/C (1) B/C (1)

Risultati— effetto correttivo— effetto preventivo

B/C (1) — B/C (1) B/C (1)

Valutazione complessiva B/C (1) — B/C (1) B/C (1)

(1) B per la tutela dei consumatori; C per la salute.

A Funziona bene, sono necessari pochi o lievi miglioramenti.B Funziona abbastanza bene ma sono auspicabili/necessari miglioramenti.C Funziona, ma non in maniera soddisfacente.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/183

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CAPITOLO 7

Azioni esterne

INDICE

Paragrafi

Introduzione 7.1-7.2

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità 7.3-7.41

Ambito e natura dell’audit 7.3-7.8

Sistemi di supervisione e controllo 7.9-7.27

Attuazione delle norme di controllo interno 7.9

Direzione generale Aiuti umanitari ECHO 7.10-7.15

Ufficio di cooperazione EuropeAid a livello centrale 7.16-7.24

Sistemi di supervisione e controllo a livello delle delegazioni 7.25-7.27

Audit delle operazioni 7.28-7.32

Audit delle operazioni presso le delegazioni 7.28-7.29

Audit delle operazioni presso gli organismi incaricati dell’esecuzione 7.30-7.32

Analisi delle relazioni annuali di attività e delle dichiarazioni degli ordinatori delegati 7.33-7.38

Conclusioni 7.39-7.40

Raccomandazioni 7.41

Seguito dato alle osservazioni precedenti 7.42-7.47

Relazione speciale n. 3/2001 sulla gestione degli accordi internazionali di pesca da partedella Commissione 7.42-7.47

Finalità degli accordi 7.43-7.45

Rapporto costo-efficacia 7.46-7.47

Principali osservazioni formulate nell’ambito di relazioni speciali 7.48-7.55

Relazione speciale n. 10/2004 sulla deconcentrazione, a favore delle delegazioni della Com-missione, della gestione degli aiuti esterni comunitari 7.48-7.51

Relazione speciale n. 4/2005 sulla gestione, da parte della Commissione, della cooperazioneeconomica in Asia 7.52-7.55

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/185

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

7.1. Il presente capitolo tratta degli aiuti esterni finanziati tra-mite il bilancio generale, i cui principali settori d’intervento sonola cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi dell’Asia, del-l’America latina, del Mediterraneo e dei Balcani occidentali, non-ché con la Comunità di Stati indipendenti, l’aiuto e la sicurezzaalimentare, l’aiuto umanitario e le azioni cofinanziate da ONG. Ledirezioni generali Relazioni esterne e Sviluppo hanno il compitodi elaborare le linee politiche in materia di cooperazione allo svi-luppo nonché le strategie nazionali/regionali e la programma-zione pluriennale, mentre l’Ufficio di cooperazione EuropeAid(EuropeAid) è incaricato di attuare la cooperazione allo sviluppo.La responsabilità di formulare la politica e la strategia e di attuarel’aiuto umanitario incombe, invece, alla direzione generale Aiutiumanitari ECHO (DG ECHO). Il presente capitolo non tratta del-l’aiuto fornito tramite i Fondi europei di sviluppo, il cui finanzia-mento non è di competenza del bilancio generale (1). Latabella 2.1 mostra i fondi spesi nel 2004 per la rubrica 4 delleprospettive finanziarie (impegni: 5 198 milioni di euro; paga-menti: 4 606 milioni di euro).

7.2. Nel 2004, il processo di deconcentrazione, che consistevanell’assegnare alle delegazioni compiti e funzioni prima esercitatidai servizi centrali della Commissione (cfr. paragrafi 7.48-7.51),è stato completato per quanto riguarda i programmi tematici (2).Nel 2004 è proseguito il processo di riorganizzazione di Euro-peAid a Bruxelles, incentrato sul sostegno e sul monitoraggiodelle delegazioni nell’ambito del regime di deconcentrazione.

VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLADICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Ambito e natura dell’audit

7.3. L’obiettivo generale della valutazione specifica era di per-venire ad una conclusione sulla legittimità e la regolarità delleoperazioni nell’ambito delle azioni esterne (rubrica 4 delle pro-spettive finanziarie del bilancio generale). L’audit ha compresol’esame dei sistemi di supervisione e controllo intesi a garantire lalegittimità e la regolarità delle operazioni, accompagnato da testdi verifica delle operazioni effettuati presso le delegazioni e gliorganismi incaricati dell’esecuzione, e l’esame delle relazioniannuali di attività del direttore generale di EuropeAid e del diret-tore generale della DG ECHO.

(1) Cfr. relazione separata sui FES.(2) Programmi finanziati tramite linee di bilancio destinate ad attività spe-cifiche (ad esempio, aiuto alimentare e azioni cofinanziate da ONG).

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

7.4. Per i progetti controllati dalla Corte, la Commissione versadegli anticipi ad organismi attuatori di varia natura (ONG, mini-steri, organizzazioni internazionali, ecc.). Il ricorso più frequentea tali organismi intermediari per la gestione finanziaria e la con-tabilità dei progetti, nonché l’assenza di ordinatori nazionali,costituiscono le differenze principali, rispetto ai FES, per quantoriguarda le modalità di attuazione delle attività.

7.5. L’audit è stato effettuato presso i servizi centrali della Com-missione, nonché presso cinque delegazioni (Bosnia, Cambogia,Kazakhstan, Filippine e Siria) e 17 organismi attuatori. I campid’intervento citati nel paragrafo 7.1 sono stati esaminati e sotto-posti a verifica. Gli aiuti per la ricostruzione in Kosovo e in alcunipaesi della ex-Repubblica federale di Iugoslavia sono esaminatiseparatamente nel quadro dell’audit annuale dell’Agenzia europeaper la ricostruzione.

7.6. Per quanto riguarda i sistemi di supervisione e controllo,l’esame della Corte ha riguardato sostanzialmente le norme dicontrollo interno connesse alle analisi del rischio svolte dai ser-vizi competenti, le strutture di informazione e la presentazione direlazioni nel quadro del monitoraggio e del controllo finanziario,nonché le funzioni di audit interno presso EuropeAid e laDG ECHO.

7.7. Sono stati registrati ritardi nella trasmissione alla Corte deiconti delle relazioni elaborate dalle delegazioni (EAMR), di cuiviene tenuto conto nella preparazione della relazione annuale diattività di EuropeAid.

7.7. La Commissione si sforzerà di superare le difficoltà tecniche eamministrative connesse alla trasmissione delle relazioni in questionealla Corte.

7.8. L’organizzazione, da parte della Corte, di un controllo inloco presso un progetto in Cambogia ha subito forti ritardi per-ché l’organismo attuatore, un’agenzia delle Nazioni unite, era reti-cente a riconoscere il diritto di accesso della Corte alle informa-zioni, previsto dalla clausola di verifica dell’Accordo-quadrofinanziario ed amministrativo stipulato tra la Comunità europeae l’ONU. Di conseguenza, è stato possibile effettuare soltanto unaparte limitata del lavoro di audit.

7.8. La Commissione è consapevole del malinteso verificatosi e hafavorito il diritto di accesso della Corte sollevando la questione pressol’Agenzia in questione.

Sistemi di supervisione e controllo

Attuazione delle norme di controllo interno

7.9. Nel 2002, sia EuropeAid che la DG ECHO hanno comple-tato il quadro che consente l’attuazione delle norme di controllointerno (NCI), definite dalla Commissione il 13 dicembre 2000 (3).L’introduzione delle norme è stata accompagnata dall’emanazione

(3) «Supporting the reform of financial management — a new framework forauthorising officers» (Sostegno alla riforma della gestione finanziaria —un nuovo quadro per gli ordinatori) [SEC(2000) 2203].

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o dall’ aggiornamento di istruzioni e orientamenti e da ampi pro-grammi di formazione, in particolare sulle procedure amministra-tive e finanziarie. Nel 2004, l’obbligo di rispettare le NCI è statoesteso alle delegazioni. Secondo EuropeAid, al 31 dicembre 2004,tutte le disposizioni di base, adattate al contesto delle delegazioni,erano state poste in essere. L’audit della Corte conferma quantoindicato dal direttore generale nella relazione annuale di attivitàin merito alla necessità di ulteriori miglioramenti, sia presso i ser-vizi centrali della Commissione, sia presso le delegazioni(cfr. paragrafi 7.17-7.27).

Direzione generale Aiuti umanitari ECHO

Valutazione dei rischi

7.10. La DG ECHO ha effettuato un’autovalutazione dei rischisoddisfacente, concludendo, a ragione, che molti rischi nel settoredell’aiuto umanitario sfuggono al suo controllo, fatta eccezioneper la qualità dei partner incaricati dell’esecuzione. Come neglianni precedenti, gli sforzi per ridurre i rischi sono stati quindiconcentrati sulla procedura di selezione dei partner attuatori esulla messa in atto di un sistema di audit dei partner selezionati.

Audit dei partner incaricati dell’esecuzione

7.11. Per quanto concerne l’audit dei partner incaricati dell’ese-cuzione, la DG ECHO ha adottato un approccio globale. Gli audithanno valutato aspetti come l’organizzazione, le procedure e icontrolli interni dei partner attuatori, nonché i sistemi contabili efinanziari, la cultura di gestione e i sistemi di assunzione del per-sonale. Tali audit sono stati integrati da test di verifica dettagliatidelle spese relative a progetti realizzati dai partner.

7.12. Nel 2004 la DG ECHO ha completato 130 audit, 70 deiquali effettuati presso le sedi centrali dei partner incaricati dell’ese-cuzione. Questi 70 audit, dati in appalto a revisori esterni, rap-presentano un totale di 344 progetti completati tra il 1998 e il2003. I 60 audit rimanenti concernono progetti controllati inloco (28 relazioni), sovvenzioni (19 relazioni) e gli uffici dellaDG ECHO (13 relazioni). La Corte ha dapprima esaminato le rela-zioni concernenti 20 audit, 13 dei quali erano stati dati in appalto;successivamente, ha verificato la qualità di tali audit esterni visi-tando la sede centrale europea di tre partner attuatori e sottopo-nendo a verifica due progetti presso ciascuna sede. Al termine deilavori, la Corte ha espresso le seguenti osservazioni:

7.12.

a) la constatazione più frequente fatta dai revisori esterni con-cerne la mancanza di giustificazione delle spese sotto formadi pezze d’appoggio. Tale carenza ha costituito il motivoprincipale di rigetto di talune spese dichiarate dal partnerincaricato dell’esecuzione. Le visite della Corte presso i part-ner attuatori hanno confermato nell’assenza di documentigiustificativi la principale fonte di errori, rivelando inoltre chenon sempre le relazioni dei revisori esterni segnalano talemancanza quando concerne il campione da loro esaminato;

a) L’osservazione della Corte si basa su uno dei primi audit condottida un revisore esterno, che all’epoca era appena stato designato. Inseguito la Commissione ha rivisto e chiarito, su base costante, lequestioni che devono essere oggetto delle relazioni dei revisoriesterni.

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b) un caso di inosservanza delle norme relative alle proceduredi appalto è stato individuato dal revisore esterno, ma lamaggior parte degli audit non hanno compreso verificheapprofondite delle procedure di gara. Le verifiche svolte dallaCorte presso i partner attuatori hanno individuato errorinelle procedure di gara per quattro dei sei progetti control-lati.

b) Fino a metà 2004 le verifiche delle procedure di gara da parte dellaCommissione si limitavano alla verifica dell’esistenza dell’offertaselezionata. Per far fronte alla carenza messa in luce, la Commis-sione ha esteso i controlli alla verifica di offerte di organizzazioniche non sono state selezionate.

7.13. I partner incaricati dell’esecuzione si sono impegnati aporre in atto le raccomandazioni contenute nel programma diaudit della DG ECHO per migliorare i rispettivi sistemi di con-trollo interno. Riguardo ad un totale di 0,5 milioni di euro, con-siderato dalla Commissione una spesa non ammissibile, sono statiemessi degli ordini di riscossione. Tali risultati mostrano che gliaudit degli organismi attuatori possono costituire uno strumentoefficace dei sistemi di supervisione e controllo posti in essere dallaDG ECHO.

7.14. La natura delle due osservazioni formulate nelle relazionidi audit in causa e degli errori individuati dalla Corte attraverso lapropria verifica delle spese corrisponde in gran parte a quella delleconstatazioni fatte dalla Corte nel corso delle verifiche delle ope-razioni presso gli organismi attuatori (cfr. paragrafi 7.31 e 7.32).

La struttura di audit interno

7.15. Una singola struttura di audit interno è responsabile, alcontempo, della DG ECHO e di EuropeAid. Nel 2004 ha effet-tuato una valutazione del carico di lavoro delle unità dellaDG ECHO (cfr., al riguardo, il paragrafo 7.22).

L’Ufficio di cooperazione EuropeAid a livello centrale

Seguito dato alle osservazioni formulate nel 2003

7.16. Nella sua relazione annuale sull’esercizio 2003 (para-grafi 7.18, 7.19, 7.21, 7.22 e 7.23) la Corte osservava che nontutte le direzioni svolgevano audit sulle delegazioni di loro com-petenza, i servizi centrali non erano sistematicamente informatiriguardo agli audit avviati da queste ultime, la struttura di auditinterno non disponeva di risorse sufficienti per effettuare il tipodi lavoro che avrebbe aiutato il direttore generale nella stesuradella dichiarazione annuale, la cooperazione tra i servizi centralinei controlli ex-post non era documentata e le informazioni suirecuperi e gli anticipi non ancora liquidati non venivano moni-torate in maniera sistematica da EuropeAid. Il miglioramentoprincipale apportato nel 2004 consiste nel fatto che l’unità «Pro-grammazione, controllo interno e controllo ex-post» è divenutal’unica responsabile dei controlli ex-post (cfr. paragrafo 7.23).Quanto agli altri aspetti, sono necessari ulteriori miglioramenti,come illustrato nei paragrafi che seguono (cfr. tabella 7.1).

7.16. Dal 2003 la Commissione si è ulteriormente impegnata per svi-luppare la propria strategia generale di revisione e definire più chiara-mente la strategia globale di supervisione e di controllo, in particolare lefunzioni e i compiti dei servizi in sede e nelle delegazioni.

Obiettivo della riorganizzazione dei servizi di EuropeAid nel marzo2005 è un ulteriore rafforzamento del suo ruolo che ha presentato unagraduale evoluzione verso la supervisione, il coordinamento e il sostegnoalla gestione deconcentrata nelle delegazioni della Commissione. I sistemidi monitoraggio e controllo della Commissione, inoltre, mirano a garan-tire il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei nostri partner e laCommissione intende sviluppare ulteriormente le funzioni del suo sistemadi informazione di gestione.

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Tabella 7.1

a) Valutazione, da parte della Corte, dei sistemi di supervisione e controllo nel 2004

Direzione generaleAiuti umanitari ECHO

Ufficio dicooperazioneEuropeAid

Delegazioni

Concezione generale A B —

Procedure e manuali A A A

Funzionamento pratico A B (1) B (1)

Audit interni B (2) B (2) B (2)

Relazioni di gestione A B (1) B

(1) La maggior parte degli elementi funziona, ma alcuni elementi importanti devono essere migliorati.(2) L’unità di audit interno si è concentrata sull’analisi dei sistemi e non ha ancora testato i sistemi stessi.

b) Valutazione, da parte della Corte, degli audit esterni a livello degli organismi incaricatidell’esecuzione di progetti finanziati da EuropeAid

Qualità degli audit A

Numero di audit B (1)

Definizione del mandato B (2)

Intervento della Commissione nella nomina degli auditor B (2)

Inclusione delle procedure di appalto nell’ambito dell’audit B (2)

Presentazione dei risultati dell’esame dei sistemi contabili C

Elementi attestanti l’uso e il seguito dato alle relazioni di audit B

(1) Tuttavia il numero di audit è aumentato rispetto al 2003.(2) Per quanto riguarda gli audit esterni, intrapresi su iniziativa della Commissione, le descrizioni dei mandati e la partecipazione allaselezione degli auditor sono soddisfacenti; nel caso degli audit intrapresi per iniziativa degli organismi incaricati dell’esecuzionesono invece necessari miglioramenti.

Legenda degli indicatori

Scala di valutazione per i sistemi di supervisione e di controllo

Funziona bene, sono necessari pochi o lievi miglioramenti A

Funziona, ma sono necessari miglioramenti B

Non funziona come previsto C

c) Aspetti chiave monitorati dalla Corte dei conti nel 2004

Direzione generale Aiuti umanitariECHO Ufficio di cooperazione EuropeAid Delegazioni

Analisi dei rischi Analisi effettuate come neglianni precedenti.

L’autovalutazione 2004 è stata completata nelgennaio 2005.

Sistemi di reporting È stato mantenuto un buonlivello.

I sistemi di reporting sono migliorati rispetto al2003, ma sono necessari ulteriori sviluppi:— il modulo CRIS-Audit non è collegato ainformazioni sulla gestione;

— le relazioni EAMR sono incomplete.

Durante l’anno, le delegazionihanno presentato relazioni in treoccasioni.

Concezione degli audit esterni edei controlli

Interamente realizzato. Documento strategico nel 2004. —

Esecuzione degli audit esterni eseguito dato

Si è proceduto agli audit e alrelativo seguito. Devono essereemanate istruzioni più chiare.

Aumento degli audit effettuati; è necessariomigliorare le descrizioni dei mandati e ilseguito dato.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Valutazione dei rischi

7.17. Nell’ambito dell’autovalutazione dei rischi 2004 per ilpiano di gestione annuale, ultimata nel gennaio 2005, è stato sti-lato un elenco generale dei principali rischi esistenti presso Euro-peAid. La valutazione, tuttavia, non ha ravvisato negli organismiattuatori il livello in cui si rilevano i rischi finanziari più elevati(cfr. paragrafo 7.32).

7.17. Non è questa l’unica forma di valutazione dei rischi a cui haproceduto EuropeAid.

Il rischio finanziario a livello degli organismi attuatori viene consideratoal momento della selezione e del finanziamento di progetti e programmi,quando viene condotta un’analisi dei vincoli e delle condizioni necessariper la buona attuazione del progetto/programma, compresi gli aspetticonnessi alla sostenibilità (capacità del beneficiario finale). Il monito-raggio regolare consente alla Commissione di adottare misure adeguateper correggere o riorientare i progetti.

Informazioni e presentazione di relazioni

7.18. La maggior parte delle informazioni finanziarie usate peril monitoraggio provengono dal Sistema integrato di gestione del-l’informazione di EuropeAid (CRIS). Le informazioni finanziariesono incentrate sulle decisioni, l’aggiudicazione degli appalti, gliimpegni e i pagamenti eseguiti a livello della Commissione.

7.19. Inoltre, dato che la gestione e l’esecuzione delle azioni perlo sviluppo sono state trasferite in larga misura alle delegazioni,queste sono tenute a trasmettere ai servizi centrali di EuropeAidrelazioni sulla gestione degli aiuti esterni (EAMR) che interessanoanche questioni di controllo interno. Su un campione di 13 rela-zioni EAMR relative al 2004 esaminate dalla Corte, soltanto cin-que hanno fornito informazioni sulle norme di controllo interno,mentre una sola conteneva informazioni sui risultati degli auditintrapresi su iniziativa della delegazione.

7.19. Per quanto riguarda la messa in atto di norme di controllo nelledelegazioni, le EAMR «chiedono» a queste ultime di segnalare i problemiprincipali riguardo al periodo e le iniziative da adottare. Analogamentele delegazioni non sono tenute a comunicare alla sede tutti i risultati degliaudit effettuati, ma piuttosto a mettere in evidenza elementi chiave chepossono contribuire alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sot-tostanti.

Monitoraggio finanziario

7.20. Le unità finanziarie delle quattro direzioni geografiche chegestiscono le operazioni deconcentrate (4) hanno proceduto, congradi di copertura diversi, all’audit delle delegazioni di loro com-petenza, esaminandone i sistemi finanziari per il trattamento delleoperazioni, i sistemi di appalto e i relativi sistemi di supervisionee controllo; l’esame è stato integrato da un audit delle operazionitrattate dalle delegazioni. Solo due direzioni disponevano di unprogramma per l’audit regolare delle delegazioni. Come già segna-lato nella relazione annuale sull’esercizio 2003, sarebbe oppor-tuno estendere tale approccio a tutte le direzioni.

(4) Asia; Europa, Caucaso e Asia centrale; Mediterraneo e Medio Oriente;America latina.

7.20. Come indicato nella risposta al punto 7.18 della relazione delloscorso anno, tutte le delegazioni sono state oggetto di un esercizio siste-matico di verifica prima che la deconcentrazione diventasse operativa(2001-2004). Per soddisfare le diverse esigenze dei servizi in materia dimonitoraggio delle attività delle delegazioni deconcentrate, può essereutilizzata una combinazione variabile di controlli, ispezioni e audit.

EuropeAid intende sviluppare l’impiego delle migliori pratiche per talivalutazioni, basandosi sull’esperienza acquisita.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Audit degli organismi incaricati dell’esecuzione

7.21. Nel quadro del programma di audit 2004, le varie dire-zioni di EuropeAid hanno promosso 143 audit di progetti, lamaggior parte dei quali era ancora in corso all’inizio del 2005.Tali audit sono stati avviati in aggiunta agli audit espletati perconto delle delegazioni al di fuori del programma annuale di audito affidati direttamente a società esterne dagli organismi incaricatidell’esecuzione. Nella maggior parte dei casi, i servizi centrali nonsono stati regolarmente informati riguardo agli audit avviati dalledelegazioni. Il modulo «CRIS-audit», che dovrebbe contenereampie informazioni sugli audit, è stato incorporato nel sistema digestione delle informazioni finanziarie di EuropeAid (CRIS), ma idati sono incompleti e dovrebbero essere collegati quanto primaalle corrispondenti informazioni sul monitoraggio dei progetti,per consentire un monitoraggio continuo delle condizioni dilegittimità e regolarità.

7.21. Le delegazioni sono tenute a trasmettere relazioni sugli audit daesse avviati nelle relazioni sulla gestione degli aiuti esterni (ExternalAssistance Management Reports, EAMR). Il sistema ha così consentitoalla sede di ricevere regolarmente informazioni durante il 2004.

È ora possibile collegare le informazioni di CRIS-Audit con le corrispon-denti informazioni sui progetti.

La struttura di audit interno

7.22. Nel 2004, la struttura di audit interno ha aggiornatol’esame delle norme di controllo interno, formulando raccoman-dazioni del tutto pertinenti sull’opportunità di svolgere analisi deirischi più approfondite e sul miglioramento dei sistemi di super-visione e di controllo; inoltre, ha presentato due relazioni su que-stioni specifiche e finalizzato le relazioni sulla valutazione delcarico di lavoro di due delegazioni. Come già indicato nella rela-zione annuale sull’esercizio 2003, è lecito chiedersi se tali valuta-zioni debbano essere effettuate dalla struttura di audit interno,considerate le scarse risorse umane di cui dispone. La prioritàdella struttura di audit interno dovrebbe consistere nella valuta-zione dei sistemi volti a garantire la legittimità e la regolarità delleoperazioni e nell’aiutare il direttore generale ad elaborare unadichiarazione annuale fondata, in particolare per quanto riguardala qualità delle procedure di controllo e dei sistemi di rendicon-tazione, a livello della sede centrale e delle delegazioni.

7.22. La comunicazione che ha creato le strutture di audit interno haidentificato tre obiettivi: due riguardano il controllo del rischio e ilsistema di controllo interno, il terzo riguarda le raccomandazioni permigliorare l’efficienza e l’efficacia delle operazioni e garantire un uso eco-nomico delle risorse.

Le valutazioni del carico di lavoro effettuate presso EuropeAid ed ECHOrispondono a questo terzo obiettivo. Nell’autovalutazione dei rischiEuropeAid ha individuato un rischio a livello della gestione delle risorseumane. La comunicazione sulla deconcentrazione del gennaio 2004 pre-vede invece che le strutture di audit interno Relex controllino congiunta-mente la valutazione del carico di lavoro nelle delegazioni deconcentrateper garantire che il personale possa far fronte al carico di lavoro mag-giore.

Verifiche ex-post

7.23. L’unità «Programmazione, controllo interno e controlloex-post» ha effettuato controlli ex-post su un campione di paga-menti EuropeAid versati nei primi nove mesi del 2004. Le verifi-che effettuate dalla Corte su questo tipo di operazioni hanno con-fermato il basso livello di errori constatato (cfr. paragrafo 7.29).

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Controlli delle operazioni

7.24. I servizi centrali di EuropeAid e le delegazioni effettuanoverifiche e controlli sulle operazioni trattate al loro livello. Inalcuni casi, quando le richieste di pagamento sono accompagnatedalla relazione di un revisore esterno che certifica la spesa in que-stione, o hanno formato oggetto di un audit sul campo da partedel personale della Commissione, quest’ultima valuta se le opera-zioni pertinenti eseguite dagli organismi attuatori siano, insostanza, legittime e regolari. In altri casi, la Commissione si basasu documenti forniti dagli organismi attuatori e verifica la plau-sibilità della richiesta di pagamento in base alle clausole del con-tratto o della convenzione di finanziamento e della dotazione iviprevista.

7.24. I sistemi di monitoraggio e di controllo della Commissionehanno l’obiettivo di garantire il rispetto dei requisiti contrattuali da partedei partner del contratto, come previsto dai regolamenti finanziari.

Gli audit esterni rappresentano una garanzia indipendente sulla qualitàdei sistemi di gestione messi in atto per l’attuazione dei progetti e sul-l’ammissibilità delle spese sostenute. Le disposizioni in materia di audit(certificazione dei conti per alcuni tipi di spese o per la loro totalità) sonocontenute nelle convenzioni di finanziamento e nei contratti.

I controlli e gli audit complementari sui partner contrattuali sono ese-guiti sulla base delle valutazioni dei rischi, poiché in molti casi un esamedettagliato dei sistemi di controllo interno, in aggiunta ai normali con-trolli sulla legittimità e regolarità dei pagamenti, sarebbe eccessivo.

Le procedure e i controlli finanziari sono stati istituiti al fine di stabilireun equilibrio fra il livello di rischio e i controlli effettuati, tenendo contodelle varie modalità di gestione.

Sistemi di supervisione e controllo a livello delledelegazioni

7.25. La Corte ha visitato cinque delegazioni (Bosnia, Cambo-gia, Kazakhstan, Filippine e Siria) per valutare i sistemi di super-visione e controllo e per esaminare un certo numero di opera-zioni per le quali EuropeAid era l’ordinatore delegato. Dall’esamedei sistemi di supervisione e controllo presso le delegazioni èemerso che le procedure applicate erano, in generale, sufficientiper garantire la legittimità e la regolarità degli impegni e dei paga-menti trattati dalla Commissione.

7.26. In generale, il ricorso a revisori esterni e le procedure perla designazione degli stessi sono definiti nelle convenzioni difinanziamento relative ai progetti. Le disposizioni in materia sonoformulate in termini vaghi nelle convenzioni di finanziamento sucui vertevano le relazioni di audit esterno esaminate dalla Corte.Di conseguenza l’organismo attuatore disponeva di un’ampialibertà di scelta per quanto riguarda la selezione dei revisoriesterni e la definizione dei relativi obiettivi.

7.26. Negli ultimi anni l’utilizzo di documenti contrattuali standard(contratti, sovvenzioni e convenzione di finanziamento) ha contribuito amigliorare il livello di controllo da parte della Commissione. Sono statemigliorate anche le disposizioni contrattuali relative agli «audit di certi-ficazione». Per esempio, al fine di continuare a migliorare il controllosulla selezione dei revisori da parte dei beneficiari e degli organismiattuatori, la Commissione intende introdurre condizioni appropriate inmerito ai criteri di base per la selezione dei revisori nel capitolato d’oneristandardizzato per gli audit cui i beneficiari e gli organismi attuatoridevono attenersi quando selezionano i revisori e concludono i relativi con-tratti.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

7.27. Nei paesi visitati dalla Corte sono state esaminate 14 rela-zioni concernenti l’audit esterno dei progetti (13 audit erano staticommissionati da organismi incaricati dell’esecuzione e uno dallaCommissione), 12 delle quali riguardavano progetti controllati inloco dalla Corte. Per due dei 14 audit esterni non esisteva un man-dato scritto. Per quanto riguarda gli altri 12, dall’esame della Cortee dai risultati dei controlli svolti su alcuni progetti che avevanoformato oggetto degli audit esterni, è emerso che la qualità dellerelazioni di audit esterno era soddisfacente rispetto a quanto pre-visto nei relativi mandati. Tuttavia, soltanto un audit, commissio-nato da un organismo attuatore, prevedeva espressamente la veri-fica del rispetto delle condizioni stabilite per il finanziamentocomunitario. Come prevedibile, l’esame della Corte ha confer-mato i risultati di tale audit, mentre per otto delle 12 relazioni diaudit esterni concernenti progetti controllati in loco dalla Corte,quest’ultima ha individuato errori che non erano stati segnalatidai revisori esterni.

7.27. EuropeAid sta elaborando una versione rivista della guida pra-tica alle procedure d’appalto per gli aiuti esterni della CE. Il contrattostandard di sovvenzione modificato conterrà il capitolato d’oneri a uso deibeneficiari. Tale capitolato d’oneri si soffermerà specificamente sulrispetto delle condizioni contrattuali, comprese quelle relative agli appaltie all’ammissibilità. Il capitolato d’oneri standard di questo tipo nondovrebbe essere confuso con quello per gli audit avviati dalla Commis-sione, che può essere definito caso per caso.

Audit delle operazioni

Audit delle operazioni presso le delegazioni

7.28. Presso ciascuna delegazione visitata è stato esaminato uncampione di operazioni costituito da 30 pagamenti (per un totaledi 8,4 milioni di euro) e 10 procedure di gara (per un totale di12,7 milioni di euro).

7.29. Il lavoro svolto dalla Corte sui pagamenti corrisposti agliorganismi attuatori ha rivelato soltanto un basso livello di errori.

Audit delle operazioni presso gli organismi incaricatidell’esecuzione

7.30. La Corte ha visitato 17 progetti gestiti dagli organismiattuatori, controllando un campione totale di 237 operazioni alfine di accertarne la legittimità e la regolarità e di verificare il fun-zionamento dei sistemi di controllo interno posti in essere da taliorganismi.

7.31. Gli audit della Corte sui progetti hanno evidenziato, in tredei 17 organismi attuatori visitati in loco, carenze nei controlliinterni imputabili alla mancanza di un’adeguata separazione dellefunzioni di ordinazione e contabilizzazione dei pagamenti.

7.32. Riguardo a 11 dei progetti considerati, è stato riscontrato,nelle operazioni esaminate, un numero significativo di errori intermini di frequenza o di incidenza rilevante sulla spesa. Gli erroripiù frequenti consistevano nel mancato rispetto delle procedurestabilite per l’aggiudicazione degli appalti (8 progetti controllati inloco su 17), documenti giustificativi inadeguati (5 su 17) e speseinammissibili (4 su 17).

7.31-7.32. Negli ultimi anni la Commissione ha adottato iniziativeper far fronte alle carenze nell’applicazione delle procedure contrattualida parte degli organismi attuatori mediante l’introduzione di contrattistandard, che prevedono anche relazioni di audit in base a cui i revisorisono tenuti a verificare il rispetto delle norme applicabili da parte deibeneficiari. La Commissione sta attualmente procedendo ad una revisionedel modello delle relazioni di audit e sta elaborando migliori capitolatid’oneri per i revisori.

C 301/194 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Analisi delle relazioni annuali di attività e delle dichiarazioni degliordinatori delegati

7.33. La Corte ha esaminato le relazioni annuali di attività e ledichiarazioni del direttore generale di EuropeAid e del direttoregenerale della DG ECHO. L’esame ha riguardato, oltre alle normedi controllo interno, le parti delle relazioni concernenti il seguitodato dalla Commissione alle raccomandazioni formulate dallaCorte dei conti e dai revisori interni della Commissione, nonchéalle misure previste dal piano di azione della Commissione (alle-gato alla sintesi delle sue relazioni annuali sull’esercizio del2003 (5)). La Corte ha poi esaminato se, ed in quale misura, ledichiarazioni rese dai direttori generali sulle procedure di con-trollo instaurate per garantire la legittimità e la regolarità delleoperazioni pertinenti fossero fondate e basate su elementi proba-tori sufficienti.

7.34. La Corte ha constatato che le informazioni fornite nellerelazioni erano esatte e che riflettevano in maniera corretta le atti-vità svolte nel quadro del seguito dato ai piani di azione e dell’ese-cuzione delle norme di controllo interno. Sia la DG ECHO cheEuropeAid hanno adottato misure appropriate per colmare lelacune riscontrate nel 2003 e per completare e migliorare ilrispetto delle norme di controllo interno.

7.35. Dal gennaio 2004, le delegazioni sono tenute a informarei servizi centrali in merito agli audit esterni espletati, a questionirelative alla legittimità e regolarità e alle misure pertinenti adot-tate. Dal campione controllato dalla Corte, però, non risulta chetale disposizione sia stata sempre applicata in modo uniforme(cfr. paragrafo 7.19).

7.35. La Commissione rimanda alla sua risposta al punto 7.19.

7.36. La relazione annuale di attività di EuropeAid descrive isistemi di controllo interno concentrandosi in particolare sulleoperazioni svolte tra la Commissione e gli organismi incaricatidell’esecuzione, il cui funzionamento è, in generale, soddisfacente.Nel 2004 è stata messa a punto una metodologia per l’audit degliorganismi attuatori. Tuttavia, la sua applicazione pratica richiedetempo; in particolare, l’uso e il seguito dato ai risultati degli auditnon consentono di trarne garanzie circa la legittimità e la regola-rità delle operazioni gestite dagli organismi in causa.

(5) Sintesi delle relazioni annuali di attività 2003 delle direzioni generali edei servizi, [COM(2004) 418 def. del 9.6.2004].

7.36. EuropeAid ha migliorato la propria funzione di audit nel 2004;in tale quadro ha elaborato una strategia articolata che deve essere appli-cata tanto da EuropeAid quanto dalle delegazioni, ha definito criteri dirischio per l’individuazione degli audit da effettuare, ha messo apunto capitolati d’oneri standard per i revisori e ha introdotto CRIS-Audit, un sistema informatico per il sostegno e il monitoraggio degliaudit.

Il controllo dei risultati delle verifiche contabili fa parte delle funzionidella gerarchia nelle delegazioni e in sede. Gli audit sono integrati nelciclo globale di gestione del progetto.

Le conclusioni degli audit precedenti sono inoltre tenute in considerazioneal momento di decidere se includere o meno il progetto nel piano annualedi audit, stabilito sulla base di una valutazione dei rischi.

La Commissione continua tuttavia a sviluppare e attuare la metodologiadi audit cui fa riferimento la Corte.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

7.37. Il direttore generale di EuropeAid, basandosi sul propriogiudizio e sulle informazioni in suo possesso, ha dichiarato diaver ottenuto la ragionevole certezza che le procedure di con-trollo instaurate forniscono le necessarie garanzie in merito allalegittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti. L’auditdella Corte conferma tale dichiarazione per i sistemi che assicu-rano la legittimità e la regolarità dei pagamenti effettuati dai ser-vizi centrali e dalle delegazioni a favore degli organismi attuatori.La Corte, tuttavia, ha concluso che i sistemi di supervisione dellalegittimità e regolarità delle spese sottostanti le relazioni finanzia-rie presentate dagli organismi attuatori sono ancora insoddisfa-centi e dovrebbero essere rafforzate (cfr. paragrafo 7.27).

7.37. Tutti i sistemi di supervisione e di controllo necessari erano ope-rativi nel 2004, al fine di consentire al direttore generale di fornire unaragionevole garanzia quanto alla legittimità e regolarità delle operazionieffettuate da EuropeAid nel 2004.

Per quanto riguarda l’utilizzo dei risultati degli audit, gli audit esterninon sono l’unica fonte di garanzia disponibile in merito alla legittimitàe regolarità delle operazioni sottostanti. Sono disponibili anche altrefonti, come i controlli ex ante opzionali, i controlli transazionali ex post,le missioni in loco e le relazioni di monitoraggio.

Tali controlli erano ritenuti adeguati al fine di trarre conclusioni sullacertezza globale nel contesto della dichiarazione del direttore generale.

7.38. La dichiarazione del direttore generale della DG ECHOinclude una riserva sul mancato rispetto delle procedure contrat-tuali da parte di un’organizzazione umanitaria. La dichiarazionefornisce informazioni sufficienti sui problemi in questione e neprecisa il potenziale impatto finanziario.

Conclusioni

7.39. Nel corso del 2004, la Commissione ha continuato amigliorare i propri sistemi di supervisione e controllo conforme-mente a talune raccomandazioni formulate dalla Corte nella rela-zione annuale 2003, come illustrato nella tabella 7.1. Gli effettidi tale miglioramento non sono stati ancora avvertiti pienamentea livello degli organismi attuatori. L’audit della Corte ha rivelatopochi errori nelle operazioni a livello delle delegazioni (cfr. para-grafo 7.29). Come negli anni precedenti, esso ha tuttavia eviden-ziato carenze nei controlli interni (cfr. paragrafo 7.31) ed unnumero relativamente elevato di errori, in termini di frequenza edi impatto finanziario, a livello degli organismi incaricati dell’ese-cuzione dei progetti (cfr. paragrafo 7.32). Il tipo di errore più fre-quente è il mancato rispetto delle condizioni stabilite dalla Com-missione per le procedure di aggiudicazione degli appalti,comprese le procedure di gara. Ciò dimostra la necessità di unapproccio globale per quanto riguarda la supervisione, il con-trollo e l’audit di tali organismi.

7.39. La Commissione prende atto della valutazione della Corte,secondo cui la Commissione continua a migliorare il proprio sistema dicontrollo e constata che l’audit della Corte a livello delle delegazioni(7.29) conferma i dati della Commissione.

Negli ultimi anni la Commissione ha adottato iniziative per far frontealle carenze nell’applicazione delle procedure contrattuali da parte degliorganismi attuatori.

7.40. Le relazioni annuali di attività della DG ECHO e diEuropeAid hanno descritto i sistemi di controllo interno posti inessere. La DG ECHO ha ridotto il rischio di operazioni illegittimeo irregolari ricorrendo a un sistema operativo di audit dei pro-getti; i revisori esterni, tuttavia, dovrebbero ricevere istruzioni piùchiare (cfr. paragrafi 7.11-7.14). Nel caso di EuropeAid, la Cortenon può trarre garanzie dalla relazione e dalla dichiarazione (cfr.paragrafo 7.36), in quanto i componenti essenziali dei sistemi disupervisione e controllo volti a garantire la legittimità e la rego-larità delle operazioni pertinenti a livello degli organismi attua-tori devono essere ulteriormente migliorati per essere pienamenteoperativi.

7.40. Per quanto riguarda la DG ECHO, la Commissione accetta laconclusione della Corte, secondo cui il sistema di audit operativi riduce ilrischio di operazioni illegali o irregolari. La Commissione rivede e chia-risce, su base costante, le questioni che devono essere oggetto delle rela-zioni dei revisori esterni.

Per quanto riguarda EuropeAid, la Commissione conviene che tutti glielementi del sistema del controllo interno possono e dovrebbero essereperfezionati. Tutti i necessari sistemi di supervisione e controllo eranooperativi nel 2004, per consentire al direttore generale di fornire una cer-tezza ragionevole riguardo alla legittimità e alla regolarità delle opera-zioni effettuate da EuropeAid nel 2004.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

I progressi gradualmente ottenuti da EuropeAid in questo campo sonoriconosciuti dalla Corte. Gli audit sono un elemento di certezza supple-mentare, indipendentemente dai controlli riguardanti la legittimità e laregolarità, che vengono effettuati integralmente dai servizi della Com-missione prima dei pagamenti. Fra questi elementi di certezza supple-mentare vanno menzionati anche il piano di audit annuale, il controllotransazionale ex post, le missioni in loco e le relazioni di monitoraggio.

Raccomandazioni

7.41. Sulla base di quanto precede, la Corte formula le seguentiraccomandazioni:

7.41.

a) la Commissione dovrebbe chiarire con le agenzie dell’ONU ildiritto di accesso della Corte alle informazioni concernenti iprogetti da esse gestiti (cfr. paragrafo 7.8);

a) Si è ricordato all’ONU che, nel quadro dei suoi audit della Com-missione, la Corte dei conti può verificare le azioni attuate dal-l’ONU ed è autorizzata a farlo dalla clausola di verifica.

b) l’analisi dei rischi di EuropeAid dovrebbe comprendere gliorganismi incaricati dell’esecuzione (cfr. paragrafo 7.17);

b) A livello di progetto, gli strumenti di pianificazione e di controlloin uso alla Commissione consentono di tenere nel debito conto irischi e di prendere iniziative per gestire o ridurre tali rischi quandosi presentano.

Si rimanda alla risposta al punto 7.17.

c) le informazioni fornite dalle delegazioni, compresi i risultatidegli audit dei progetti, dovrebbero essere verificate e moni-torate, in modo più sistematico, mediante audit svolti dai ser-vizi centrali (cfr. paragrafi 7.19 e 7.20);

c) EuropeAid intende basarsi sull’esperienza acquisita e ampliare l’uti-lizzo delle migliori prassi.

d) le informazioni relative a tutti gli audit, compresi quelli com-missionati dagli organismi attuatori, dovrebbero essere regi-strate nel sistema CRIS e collegate alle informazioni corri-spondenti sulla gestione dei progetti (cfr. paragrafo 7.21);

d) È ora possibile collegare le informazioni di CRIS-Audit con le cor-rispondenti informazioni sul progetto (cfr. punto 7.21).

e) le descrizioni dei mandati per gli audit dei progetti dovreb-bero prevedere condizioni più specifiche nonché la verifica,da un lato, del rispetto dei requisiti fissati dalla Commissioneper quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degliappalti, comprese le procedure di gara, e, dall’altro, dell’am-missibilità delle spese (cfr. paragrafi 7.11-7.12 e 7.32). Ciòfaciliterebbe i controlli di qualità cui la Commissionedovrebbe sottoporre gli audit esterni.

e) A seguito dei controlli di audit e dell’analisi dei rischi dei sistemidegli organismi attuatori, la Commissione (DG ECHO) ha concen-trato le proprie attività di audit sul controllo delle procedure diappalto gestite dagli organismi attuatori. La Commissione esami-nerà ora le modalità per migliorare ulteriormente le verifiche, giàampie, del controllo qualità sui suoi progetti e fornirà ulteriori istru-zioni ai revisori esterni in merito ai controlli da eseguire.

EuropeAid sta elaborando una versione rivista della guida praticaalle procedure d’appalto per gli aiuti esterni della CE. Il contrattostandard di sovvenzione modificato conterrà il capitolato d’oneri auso dei beneficiari. Tale capitolato d’oneri si soffermerà specifica-mente sul rispetto delle condizioni contrattuali, comprese quellerelative agli appalti e all’ammissibilità.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI PRECEDENTI

Relazione speciale n. 3/2001 sulla gestione degli accordiinternazionali di pesca da parte della Commissione

7.42. Nel luglio 2001 la Corte ha pubblicato la relazione spe-ciale n. 3/2001 sulla gestione degli accordi internazionali di pescada parte della Commissione. Le principali osservazioni e racco-mandazioni, di cui il Consiglio ha tenuto conto nella proceduradi discarico (6), riguardavano:

a) la finalità degli accordi: la Corte sottolineava che il sovrap-porsi del ruolo commerciale e degli aspetti relativi all’aiutoallo sviluppo rendeva difficile la valutazione di taluni accordi;la Corte constatava, peraltro, una mancanza di coerenza e dicoordinamento tra gli accordi internazionali in causa el’aspetto strutturale della politica comune nel settore dellapesca;

b) il rapporto costo-efficacia: la Corte raccomandava di instau-rare un sistema che consentisse una sorveglianza continua eun’analisi approfondita del rapporto costo-efficacia degliaccordi e deplorava che le opportunità di pesca non fosserosempre pienamente sfruttate.

Finalità degli accordi

Il sovrapporsi del ruolo commerciale e degli aspetti relativi all’aiuto allosviluppo

7.43. Dalla pubblicazione della relazione speciale (7), la posi-zione della Commissione sugli accordi di pesca è mutata. Nellasua comunicazione, la Commissione considera che la coerenza tragli obiettivi della politica comune in materia di pesca (8) e dellapolitica europea di sviluppo (9) dovrebbe essere rafforzata. LaCommissione ha elaborato un progetto di accordo standard con-forme al suo nuovo approccio, che tuttavia non è stato ancorapossibile inserire in un accordo con un paese terzo.

(6) Raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 sullo scarico dadare alla Commissione per l’esecuzione del bilancio generale delleComunità europee per l’esercizio 2002 (SN 1651/02).

(7) Comunicazione della Commissione relativa ad un quadro integratoapplicabile agli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore dellapesca [COM(2002) 637 def. del 23.12.2002].

(8) Mantenere la presenza europea in zone di pesca lontane e tutelare gliinteressi del settore della pesca europeo.

(9) Potenziare le capacità dei paesi in via di sviluppo di sfruttare le pro-prie risorse marine, aumentare il valore aggiunto locale e ottenereprezzi equi per i diritti di accesso alle loro zone economiche esclusiveda parte di flotte straniere.

7.43. La Commissione ha già concluso i negoziati per i protocolli dipesca in linea con la nuova politica sugli accordi di pesca (ad esempiocon le Seicelle) e per i nuovi accordi quadro con un protocollo di pesca(ad esempio Micronesia, Isole Salomone e Comore). Questi accordi sononella fase legislativa presso il Consiglio e il Parlamento europeo.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

7.44. Tuttavia, il Parlamento (10) e il Consiglio (11) hanno ela-borato due concetti che non compaiono esplicitamente nellacomunicazione: l’approvvigionamento del mercato comunitarioe il sostegno all’occupazione nell’UE. Persiste quindi il rischio diincoerenza evidenziato nella relazione speciale.

7.44. Gli accordi di pesca sono parte integrante della politica comunedella pesca e, in quanto tali, contribuiscono agli obiettivi di cui all’arti-colo 33 del trattato.

Coordinamento con l’aspetto strutturale

7.45. Le modifiche apportate ai regolamenti relativi alle azionistrutturali (12), sopprimendo qualsiasi forma di aiuto all’ammo-dernamento dei pescherecci e alla creazione di società miste,hanno eliminato le potenziali fonti di incoerenze.

Rapporto costo-efficacia

Introduzione di un sistema di valutazione

7.46. La Commissione ha disposto la realizzazione di uno stu-dio (13) che le sia d’aiuto nell’instaurare un sistema di valutazionedegli accordi di pesca. Ha stabilito un sistema di valutazione ope-rativo che, tuttavia, non è stato ancora finalizzato. Inoltre, non haelaborato il piano d’azione per migliorare la valutazione deglistock in acque non comunitarie, che si era impegnata a presen-tare entro la fine del 2002 (14), né ha presentato una nuova valu-tazione globale degli accordi di pesca, come affermato nella rela-zione al Consiglio (15).

7.46. Il piano d’azione per il miglioramento della valutazione deglistock al di fuori della acque comunitarie verrà definito quando saràdisponibile una migliore consulenza scientifica. La Commissione consul-terà inoltre le parti interessate del settore.

D’altro canto, la Commissione include sistematicamente nei negoziatidegli accordi e dei protocolli di pesca disposizioni volte a rafforzare laconsulenza scientifica e la valutazione degli stock.

Uso efficace delle possibilità di pesca

7.47. L’osservazione formulata nella relazione speciale sullasotto-utilizzazione concerneva in particolare gli accordi con laGroenlandia e il Senegal:

7.47.

a) la Commissione ha proposto al Consiglio di includerenell’accordo con la Groenlandia un meccanismo perconsentire il trasferimento di contingenti di pesca inutilizzati

(10) La risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2003 ha adot-tato la relazione della commissione per la pesca sulla comunicazionedella Commissione.

(11) Consiglio dell’Unione europea, nota trasmessa dal Coreper al Consi-glio, 11485/04 del 15 luglio 2004, approvata dal Consiglio nella sua2599a riunione, 19 luglio 2004.

(12) Regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che defi-nisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nelsettore della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49).

(13) Studio di identificazione dei criteri e degli indicatori per la valutazionedegli accordi bilaterali di pesca (Oceanic Development, dicembre2003).

(14) Comunicazione della Commissione sulla riforma della politicacomune della pesca (Calendario) COM(2002) 181 def. del 28.5.2002].

(15) Relazione della Commissione al Consiglio — Misure adottate dallaCommissione in risposta alle osservazioni che accompagnano la rac-comandazione del Consiglio — Relazione di seguito sull’esercizio2000 [COM(2002) 772 del 23.12.2002].

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/199

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

in uno Stato membro ad un altro Stato membro (16). Il Con-siglio non ha adottato tale proposta (17);

b) riguardo allo stesso accordo, la relazione speciale segnalavache gran parte delle possibilità teoriche di cattura eranovenute meno. A seguito dei negoziati condotti nel 2003, idati «gonfiati» relativi alle risorse ittiche della Groenlandianon figurano più nell’accordo, ma l’importo versato dal-l’Unione per i diritti di pesca è rimasto invariato;

b) La revisione del quarto protocollo si concentrava sull’eliminazionedelle possibilità di pesca teoriche. Alcune quote sono state eliminatee altre aggiunte o incrementate.

Nelle conclusioni del Consiglio del 24 febbraio 2003 si dichiaravache il contributo finanziario dovrebbe restare immutato e basarsisulle possibilità di pesca reali dei pescherecci comunitari, nonché sul-l’esigenza di fornire aiuto alla Groenlandia nella ristrutturazionedella politica di pesca settoriale mediante un meccanismo di soste-gno di bilancio.

c) l’accordo con il Senegal prevede ora una maggiore flessibilitànella gestione delle licenze, che dovrebbe contribuire amigliorare il tasso di utilizzazione.

PRINCIPALI OSSERVAZIONI FORMULATE NELL’AMBITO DIRELAZIONI SPECIALI

Relazione speciale n. 10/2004 sulla deconcentrazione, a favore delledelegazioni della Commissione, della gestione degli aiuti esternicomunitari

7.48. Nel maggio 2000, la Commissione ha deciso di trasferirealle sue 78 delegazioni, nell’arco di tre anni, compiti e responsa-bilità relativi alla gestione dell’aiuto, al fine di migliorare la rapi-dità e la qualità di quest’ultimo. Dalla metà del 2004, quasi tuttele delegazioni sono responsabili della preparazione dei progetti,dell’aggiudicazione degli appalti e dell’esecuzione tecnica e finan-ziaria, beneficiando di un supplemento considerevole di risorseumane e tecniche. I servizi centrali non provvederanno più allagestione diretta dei progetti, bensì al monitoraggio e al sostegnodelle delegazioni.

(16) Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione delprotocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni dipesca previste dall’accordo in materia di pesca tra la Comunità eco-nomica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed ilgoverno locale della Groenlandia, dall’altro [COM(2003) 609 def. del16.10.2003].

(17) Regolamento (CE) n. 1245/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004,relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto proto-collo che fissa le condizioni di pesca previste dall’accordo in materiadi pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governodella Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall’altro(GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 1).

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

7.49. La gestione del processo di deconcentrazione da partedella Commissione può essere considerata, ragionevolmente,positiva, almeno per quanto concerne le delegazioni stesse. Il pro-cesso di pianificazione, invece, non ha previsto una serie di ele-menti che avrebbero agevolato il controllo del processo di decon-centrazione; alcuni aspetti problematici richiedono inoltremaggiore attenzione.

7.49. Gli strumenti di pianificazione e di controllo applicati hannoconsentito di tenere nel debito conto situazioni particolari (ad esempiodelegazioni regionali, dimensioni/complessità del portafoglio,facilità/difficoltà nell’assunzione dei personale, ecc.) e si sono dimostratiefficaci ed adeguati per la gestione del processo di deconcentrazione.

7.50. Per quanto riguarda i risultati della deconcentrazione, per-mane la necessità di accelerare, armonizzare e semplificare le pro-cedure finanziarie. Inoltre, data l’assenza di una serie completa diindicatori di funzionamento, definiti nella fase iniziale del pro-cesso di deconcentrazione, è difficile misurare i progressi rispettoagli obiettivi principali.

7.50. La deconcentrazione costituiva solo un elemento del pacchettoglobale di riforme. I risultati della riforma vengono monitorati attenta-mente e informazioni regolari sono trasmesse al Consiglio e al Parla-mento. Non è possibile dissociare i risultati della deconcentrazione daquelli del resto del pacchetto. Peraltro, oltre a essere stata completata inlarga misura entro i termini previsti, la deconcentrazione non ha com-portato cali della qualità o riduzioni del ritmo, come temevano moltiosservatori. Ad esempio, prima della riforma, dal 2000 si registrava unaumento del numero di anni necessario per concepire, attuare e comple-tare un progetto; tale tendenza è stata invertita e i progetti vengono oracompletati più rapidamente.

7.51. Le principali raccomandazioni formulate dalla Corte sonole seguenti:

7.51.

a) è necessario introdurre l’uso di indicatori appropriati, perquanto riguarda sia la tempestività sia la qualità dell’aiuto for-nito;

a) Sin dall’inizio della riforma è stata introdotta una serie di indica-tori basati principalmente su dati finanziari. Sono attualmente incorso i lavori per lo sviluppo di indicatori complementari, al fine dimisurare i miglioramenti quanto alla rapidità e qualità della for-nitura degli aiuti.

b) i costi effettivi della deconcentrazione dovrebbero esseremonitorati a fronte dei costi stimati;

b) La Commissione ritiene che alla fine del 2005, dopo il completa-mento del processo di deconcentrazione, il monitoraggio dei costiconsentirà un raffronto con le stime iniziali.

c) le procedure di assunzione, le retribuzioni ed altre condizionidi impiego dovrebbero attirare personale con competenzeadeguate;

c) Negli ultimi anni sono stati compiuti grandi sforzi per migliorarela gestione del personale nel servizio esterno. Altre misure previstenel quadro della riforma amministrativa del 2002 sono ora in fasedi graduale attuazione. Ci si sta inoltre impegnando per individuaremodalità più efficaci per coprire i posti in paesi considerati difficili.Tuttavia, la Commissione riconosce che sono ancora necessarimiglioramenti ed esamina metodi per conseguire tale risultato.

d) il ruolo di monitoraggio e di sostegno dei servizi centralidella Commissione dovrebbe essere ulteriormente svilup-pato, segnatamente migliorando i sistemi di informazionefinanziaria e rispondendo alle esigenze considerevoli inmate-ria di formazione.

d) L’obiettivo della riorganizzazione di EuropeAid all’inizio del 2005è migliorare il ruolo di monitoraggio e di sostegno dei servizi cen-trali. Incrementando inoltre il ruolo del CRIS (Common RelexInformation System) come strumento di pianificazione e di gestione,si rafforzerà ulteriormente la capacità di EuropeAid in questi set-tori. Sforzi rilevanti vengono compiuti per garantire una formazioneadeguata al personale delle delegazioni. Viene organizzato unnumero più elevato di sessioni di formazione in loco e vengono svi-luppati moduli di e–learning.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/201

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Relazione speciale n. 4/2005 sulla gestione, da parte dellaCommissione, della cooperazione economica in Asia

7.52. La cooperazione economica dell’UE in Asia è disciplinatadal regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio. È attuata in duemodi diversi: tramite progetti bilaterali, conclusi tra la Commis-sione e i singoli paesi beneficiari, e programmi regionali concer-nenti determinate sottoregioni, oppure attraverso programmi cheinteressano l’intero territorio asiatico, chiamati «programmi pana-siatici».

7.53. La strategia generale e quella operativa sono molto ampiee portano ad una grande varietà di progetti, che coprono areemolto diverse. Gli indicatori di impatto e di realizzazione sonoincentrati più su taluni aspetti del processo che non sul risultatodella spesa. Di conseguenza, l’impatto globale dell’aiuto si è rive-lato di difficile misurazione e la base su cui valutare l’efficaciadella spesa è limitata.

7.53. Con la riforma degli aiuti esterni nel 2000 e l’introduzione deidocumenti di strategia nazionali/regionali in congiunzione con le comu-nicazioni strategiche sull’Asia, la Commissione intende focalizzaremeglio le spese per lo sviluppo, ivi comprese quelle per la cooperazioneeconomica.

La Commissione conviene con la Corte che la definizione e il monitorag-gio di indicatori potrebbero essere migliorati e tale problema è stato daessa affrontato nella preparazione dei suoi documenti di strategianazionali/regionali e relativi programmi indicativi per il 2005-2006.

7.54. I progetti bilaterali hanno subito lunghi ritardi tra le fasidi definizione e di avviamento, nonché durante l’esecuzione. Illivello del monitoraggio non è stato sempre soddisfacente. I pro-getti panasiatici, per quanto soggetti a procedure di presentazionedelle domande laboriose e complesse, hanno prodotto risultatipositivi e nel complesso sono stati ben monitorati. Permangonodubbi riguardo alla sostenibilità di molti progetti bilaterali e pana-siatici.

7.54. I ritardi fra la fase di identificazione e l’avvio dei progetti, non-ché i ritardi individuati nei progetti in fase di esecuzione, riguardano pro-getti bilaterali concepiti prima della riforma degli aiuti esterni comuni-tari. A seguito di tale riforma, in cui rientrano la creazione di EuropeAid(gennaio 2001) e la deconcentrazione della gestione degli aiuti alle dele-gazioni della Commissione, abbinata al nuovo regolamento finanziario(gennaio 2003), i ritardi nei progetti verranno limitati e contenuti.

Nell’attuale concezione dei progetti è obbligatorio un piano di monito-raggio, audit e valutazione. Parallelamente, dal 2000, il monitoraggioè stato eseguito sistematicamente anche da esperti indipendenti. Nell’eser-cizio di monitoraggio i progetti di cooperazione economica in Asia hannoottenuto buoni risultati in termini di potenziale di sostenibilità.

7.55. La Corte raccomanda alla Commissione di definire unastrategia chiara, che riconosca il carattere specifico della coope-razione economica e dei suoi obiettivi e preveda indicatori checonsentano un monitoraggio e una valutazione adeguati dei pro-gressi compiuti; essa raccomanda inoltre di migliorare le proce-dure di approvazione, attuazione, monitoraggio e valutazione deiprogetti bilaterali, di riconsiderare le procedure di presentazionedelle domande applicabili ai programmi panasiatici e di estendereil sistema di monitoraggio di questi ultimi, dimostratosi efficace,ad altri progetti.

7.55. La Commissione è fermamente convinta che la cooperazione eco-nomica debba restare parte integrante delle sue azioni di sviluppo nelquadro di una strategia di sviluppo unica. La Commissione considera lacooperazione economica una delle componenti dei suoi aiuti allo svi-luppo. Essa riconosce, peraltro, che gli indicatori di cooperazione econo-mica potrebbero essere ulteriormente sviluppati.

C 301/202 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Il monitoraggio e la valutazione dei progetti sono stati rafforzatimediante l’obbligo di utilizzare lo strumento del quadro logico. L’obbligodi effettuare una valutazione è ormai sistematicamente incluso nella con-venzione di finanziamento dei progetti. Il sistema di monitoraggio orien-tato ai risultati (Results Orientated Monitoring, ROM), introdotto nel2002, fornisce informazioni standardizzate sul monitoraggio di progettie programmi.

La revisione in corso della guida pratica di AIDCO sulle procedure con-trattuali semplificherà il processo di richiesta di sovvenzioni nella misuraconsentita dal regolamento finanziario, oltre a chiarire il ruolo delle dele-gazioni nella valutazione.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/203

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CAPITOLO 8

Strategia di preadesione

INDICE

Paragrafi

Introduzione 8.1-8.5

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità 8.6-8.35

Ambito dell’audit dei programmi Phare e Turchia 8.6

Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo 8.7-8.19

Direzione generale Allargamento 8.7

Necessità di migliorare la concezione dei progetti 8.8

Impegni di bilancio per la Bulgaria e la Romania 8.9

Il sistema degli audit di chiusura 8.10-8.13

Osservazioni sul funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo a livello delledelegazioni della Commissione 8.14-8.15

Il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo dei nuovi Stati membri e dei paesicandidati 8.16-8.19

Il funzionamento dei sistemi di controllo delle convenzioni relative al cofinanziamentonazionale 8.20-8.28

Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di comunicazione di informazionima … 8.21

… le dichiarazioni finali sono state trasmesse in ritardo 8.22

Necessità di informazioni complete e aggiornate 8.23

Norme di ammissibilità per il cofinanziamento parallelo 8.24-8.26

Verifica insufficiente del cofinanziamento parallelo a livello nazionale 8.27-8.28

Conclusioni sui sistemi di supervisione e controllo 8.29

Test di convalida delle operazioni — Pagamenti eseguiti a livello dell’attuazione 8.30

Relazione annuale di attività e dichiarazione del direttore generale per l’Allargamento 8.31-8.32

Conclusioni e raccomandazioni 8.33-8.35

Conclusioni dell’audit della Corte relativo ai programmi Phare e Turchia 8.33-8.34

Raccomandazioni: sono necessari ulteriori miglioramenti 8.35

Conclusione generale sulla strategia di preadesione 8.36-8.37

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/205

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

8.1. La rubrica 7 delle prospettive finanziarie comprende glistanziamenti relativi agli strumenti di preadesione (Phare, ISPAe Sapard) destinati a 10 paesi (1) dell’Europa centrale ed orientalee il programma di assistenza di preadesione a favore della Tur-chia. Per gli otto paesi dell’Europa centrale ed orientale che sonodiventati Stati membri il 1o maggio 2004, nessuna nuova spesa èstata impegnata dopo l’adesione (eccetto per Sapard, per cui gliimpegni sono stati contratti fino a fine 2004). I pagamenti con-tinueranno però almeno fino al 2006.

8.2. Il programma Phare (2) e il programma di assistenza dipreadesione a favore della Turchia (3), attuati dalla direzione gene-rale Allargamento, forniscono sostegno al rafforzamento delleistituzioni e agli investimenti. I programmi sono attuati princi-palmente (4) attraverso la gestione decentrata, con un controlloex ante delle gare d’appalto e delle decisioni di aggiudicazione(DIS (5)) o soltanto con un controllo ex post (EDIS (6)). I paga-menti ai contraenti e ai beneficiari nell’ambito della gestionedecentrata sono eseguiti dalle autorità nazionali e sono soggetti alcontrollo ex post della Commissione.

8.3. Sapard (7) persegue un obiettivo simile nel settore dell’agri-coltura e dello sviluppo rurale. L’audit di questo strumento è pre-sentato nel capitolo 4 relativo alla Politica agricola comune (cfr.paragrafi 4.69-4.76). Le conclusioni sono incluse nelle conclu-sioni generali sulla strategia di preadesione al paragrafo 8.37.

8.4. ISPA (8) è stato istituito per agevolare l’adesione nei settoridell’ambiente e dei trasporti. L’audit di questo strumento è

(1) Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slove-nia, Slovacchia, Bulgaria e Romania.

(2) Programma di aiuto comunitario ai paesi dell’Europa centrale e orien-tale (in origine: Poland, Hungary and Restructuring in the East) Regola-mento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio (GU L 375 del 23.12.1989,pag. 11).

(3) Regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001,relativo all’assistenza finanziaria preadesione per la Turchia (GU L 342del 27.12.2001, pag. 1; versione rettificata: GU L 285 del 23.10.2002,pag. 26).

(4) Dei pagamenti totali Phare/Turchia eseguiti nel 2004, circa l’80 % eradestinato a programmi a gestione decentrata, l’8 % a programmi congestione centralizzata, il 7 % era per programmi attuati mediantegestione congiunta (principalmente la disattivazione delle centralinucleari attraverso la BERS) e il restante 5 % era gestito attraverso ladelegazione della Commissione in Turchia (gestione decentrata) ed eradestinato al completamento dei programmi di cooperazione prece-denti (principalmente il programma MEDA).

(5) Decentralised Implementation System (Sistema di attuazione decen-trata).

(6) Extended Decentralised Implementation System (Sistema di attuazionedecentrata esteso) in cui è soppresso il controllo ex ante della Com-missione sulle gare e sull’aggiudicazione degli appalti.

(7) Programma speciale di adesione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale,regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio (GU L 161 del26.6.1999, pag. 87).

(8) Strumento per le politiche strutturali di preadesione, regolamento (CE)n. 1267/1999 del Consiglio (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).

C 301/206 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

presentato nel capitolo 5 relativo alle azioni strutturali (cfr. para-grafi 5.55-5.56). Le conclusioni sono incluse nelle conclusionigenerali sugli aiuti di preadesione al paragrafo 8.37.

8.5. Nel 2004 la spesa per la strategia di preadesione è ammon-tata complessivamente a 3 053 milioni di euro. I grafici 8.1 e 8.2mostrano la ripartizione dei fondi impegnati (1 718 milioni dieuro) e spesi nel 2004 (cfr. paragrafi 2.4-2.29 per le osservazionisulla gestione di bilancio).

Grafico 8.1 — Ripartizione degli impegni per area di bilancio nel 2004

Fonte: Conti di gestione 2004.

Grafico 8.2 — Ripartizione dei pagamenti per area di bilancio nel 2004

Fonte: Conti di gestione 2004.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLADICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Ambito dell’audit dei programmi Phare e Turchia

8.6. La Corte:

a) ha valutato i sistemi di supervisione e controllo, con partico-lare attenzione al funzionamento dei sistemi per il controllodelle convenzioni relative al cofinanziamento nazionale(cfr. paragrafi 8.7-8.29);

b) ha svolto test di convalida su operazioni selezionate in Bul-garia, Repubblica ceca, Polonia, Romania e Turchia (cfr. para-grafo 8.30);

c) ha esaminato la relazione annuale di attività e la dichiara-zione del direttore generale per l’Allargamento (cfr. para-grafi 8.31-8.32).

Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo

Direzione generale Allargamento

8.7. La direzione generale Allargamento è responsabile, tra l’al-tro, della programmazione e dell’impegno delle spese, dei paga-menti ai Fondi nazionali (9), del monitoraggio dell’intero ciclo deiprogetti comprendente il cofinanziamento nazionale, le valuta-zioni e gli audit di chiusura. La direzione generale è anche respon-sabile dei controlli ex ante sugli appalti nell’ambito della gestionedecentrata. L’audit della Corte ha dato adito a constatazioni rela-tive alla programmazione e agli impegni di bilancio (cfr. para-grafi 8.8-8.9), al cofinanziamento (cfr. paragrafi 8.20-8.26) e agliaudit di chiusura (cfr. paragrafi 8.10-8.13).

Necessità di migliorare la concezione dei progetti

8.8. I progetti risalenti agli esercizi di programmazione 2000e 2001, ai quali si riferisce la maggior parte dei pagamenti ese-guiti nel 2004, presentano in alcuni casi carenze di concezione,obiettivi complessi e condizioni poco chiare o inapplicabili,aumentando così il rischio di errori in fase di attuazione. Di con-seguenza, la Commissione ha dovuto modificare di frequente leschede dei progetti (10).

(9) In tutti i paesi candidati sono stati costituiti Fondi nazionali per cana-lizzare il flusso di tutti i tre strumenti di preadesione, in termini sia dientrate provenienti dalla Commissione che di distribuzione dei fondialle agenzie esecutive.

(10) Le schede dei progetti erano state modificate in 10 progetti Phare sui16 sottoposti ad audit.

C 301/208 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Impegni di bilancio per la Bulgaria e la Romania

8.9. Gli impegni di bilancio per i programmi nazionali Phare inBulgaria e Romania sono aumentati, passando da 360 milioni dieuro nel 2003 a 578 milioni di euro nel 2004 (+ 60 %), in lineacon quanto stabilito nella «tabella di marcia» per l’adesione (11).Quando autorizza gli impegni per programmi approvati nel qua-dro della gestione decentrata, la Commissione deve verificare chei paesi interessati dispongano di un efficace sistema di controllointerno (12). La direzione generale Allargamento è consapevoledelle innumerevoli carenze nella capacità di gestione delle auto-rità nazionali e, nella relazione annuale di attività 2004 (cfr. para-grafi 8.31-8.32), esprime una riserva in merito alle lacune con-statate in Romania e Bulgaria per quanto riguarda la capacità digestire ed utilizzare una sempre crescente mole di aiuti. Tuttavia,non è coerente autorizzare un notevole aumento degli impegni dibilancio in un esercizio, quando è stato ritenuto necessario espri-mere una riserva sulla capacità di gestione (13).

8.9. Il rafforzamento degli impegni di bilancio per la Bulgaria e laRomania costituisce l’esito di una decisione adottata dai capi di Stato edi governo al vertice di Copenaghen, al fine di accelerare i preparativiall’adesione di tali paesi. Poiché la Commissione è consapevole dellecarenze degli enti esecutivi, il rafforzamento degli importi è subordinatoal miglioramento della capacità di controllo e di gestione. Pertanto laCommissione non esclude la possibilità di limitare tali stanziamenti,qualora la suddetta condizione non sia soddisfatta. Inoltre, la Commis-sione presta particolare attenzione agli sviluppi concernenti le capacità diassorbimento nell’ambito delle sue relazioni periodiche e di controllo, aisensi del capitolo 28 (controllo finanziario).

Il sistema degli audit di chiusura

8.10. Nel 2001, la direzione generale Allargamento ha adottatouna strategia per quanto riguarda gli audit di chiusura. Il sistemadegli audit di chiusura è uno degli strumenti importanti volti agarantire la legittimità e la regolarità delle operazioni di Phare.

8.11. Vi sono stati miglioramenti nel seguito dato agli audit,anche se permangono alcuni ritardi. Gli audit di chiusura nonapprofondiscono a sufficienza l’esame delle spese dichiarate atitolo di cofinanziamento nazionale parallelo (14). Tale situazionenon è soddisfacente, dato il rischio e i problemi in tale ambito,come rilevato dall’audit della Corte (cfr. paragrafi 8.20-8.28).

8.11. Come indicato al punto 8.28, non è stato stabilito che in que-sto ambito sussistano effettivamente rischi significativi.

8.12. Il numero delle relazioni di audit a cui è stato dato seguitoè aumentato da 18 nel 2003 a 57 nel 2004, ma in quest’ultimoanno i progressi realizzati negli audit di chiusura sono stati piùlenti rispetto al 2003 (15). I risultati degli audit di chiusura realiz-zati nel 2004 sono stati però gli stessi degli anni precedenti: nonsono infatti emerse gravi irregolarità nelle operazioni su cui sonobasati i conti.

(11) Comunicazione COM(2002) 624 del 13.11.2002.(12) Articolo 164 del regolamento finanziario.(13) Il direttore generale per l’Allargamento ha annunciato l’adozione diazioni correttive, tra cui una rivalutazione dell’assegnazione dei fondiper il periodo 2004-2006 sulla base di una valutazione del sistema digestione svolta nel 2005.

(14) Il cofinanziamento congiunto implica che tutte le componenti del pro-getto siano cofinanziate simultaneamente e che i pagamenti siano ese-guiti simultaneamente dai partner. L’altra forma è il cofinanziamentoparallelo, che implica che ciascun partner finanzi una diversa parte delprogetto, eventualmente in momenti diversi, e che i relativi pagamentisiano eseguiti separatamente.

(15) Nel 2004 sono stati presentati 12 progetti di relazioni di audit,rispetto a 49 nel 2003. Nel 2004 sono stati avviati 32 nuovi audit,rispetto a 34 nel 2003.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

8.13. Le istruzioni fornite dalla Commissione ai revisori esterniin merito ai requisiti delle relazioni di audit non erano abbastanzachiare. Tale carenza ha ridotto la rilevanza del lavoro di audit. Haprodotto inoltre ritardi nelle procedure di follow-up, laddove leconstatazioni di audit riportate nelle relazioni non erano suffi-cientemente chiare e non consentivano all’ordinatore di deciderein merito ad eventuali recuperi.

8.13. Le istruzioni della Commissione in merito ai requisiti per la pre-sentazione delle relazioni sono definite nel capitolato d’oneri (TOR),mentre dettagli più specifici sono forniti nei singoli contratti, se neces-sario evidenziando specifici rischi che i revisori sono tenuti a prendere inconsiderazione. Inoltre, i revisori incaricati vengono convocati una voltaal mese per discutere i progressi inerenti a ciascun audit.

Al fine di consentire all’ordinatore di adottare una decisione in merito aeventuali recuperi, nel 2004 sono stati definiti orientamenti sul tratta-mento delle constatazioni di audit.

Osservazioni sul funzionamento dei sistemi disupervisione e controllo a livello delle delegazioni dellaCommissione

8.14. Le delegazioni della Commissione svolgono un controlloex ante e, a seguito di ciò, concedono il proprio benestare (appro-vazione ex ante) alle procedure di gara e di aggiudicazione deicontratti per i programmi a gestione decentrata (DIS). Per moltianni, questa funzione è stata il controllo chiave per garantire lalegittimità e la regolarità delle operazioni su cui sono basati iconti. Il sistema di controllo ex ante da parte delle delegazionidella Commissione funziona generalmente in modo soddisfa-cente. Quando però le procedure d’appalto vengono eseguite inmaniera precipitosa, il che non è inconsueto in Bulgaria e Roma-nia, la qualità del controllo ex ante è a rischio.

8.14. Le preoccupazioni della Corte in merito alla Bulgaria e allaRomania sono riflesse nelle riserve espresse nell’ambito della dichiara-zione annuale del direttore generale. Per quanto attiene alla questionedell’approvazione ex ante, si tratta di un processo, e non di un evento,che si protrae durante l’intera procedura d’appalto, talvolta per vari mesi,la cui fase finale corrisponde alla firma del contratto. Pertanto, comeindicato al punto 8.29, il controllo della Commissione continua ad essereefficace.

8.15. Il volume di lavoro necessario alla Commissione per con-cedere l’approvazione ex ante riflette la qualità della capacitàgestionale del paese candidato. In Bulgaria e Romania, le delega-zioni della Commissione devono far fronte a un pesante carico dilavoro per compensare le carenze del paese in materia di prepa-razione dei progetti e dei fascicoli di gara.

8.15. Effettivamente, le delegazioni in Bulgaria e Romania devono farfronte ad un carico di lavoro ragguardevole, ma è opportuno evidenziareche la Commissione ha esortato le autorità nazionali ad adottare misurecorrettive urgenti in relazione al sistema di gestione decentrata (DIS) concontrollo ex ante delle procedure d’appalto e di aggiudicazione dei con-tratti.

Il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo deinuovi Stati membri e dei paesi candidati

8.16. Nel 2004, la direzione generale Allargamento ha svoltocontrolli in loco come ultima fase del processo EDIS prima che laCommissione decidesse di abolire il controllo ex ante delle pro-cedure di gara e di aggiudicazione dei contratti. Gli audit in loco,che sono stati condotti in modo soddisfacente e conformementeal quadro normativo, hanno inizialmente rilevato alcune carenzea cui è stato posto rimedio prima che la Commissione adottassela decisione sull’EDIS.

8.17. L’EDIS è stato autorizzato in nove dei dieci nuovi Statimembri nel 2004 (16). Il processo di attuazione dell’EDIS è statoun passo fondamentale verso un miglioramento della capacità digestione e dei sistemi di controllo nei nuovi Stati membri.

8.18. La Bulgaria e la Romania hanno elaborato piani d’azioneper far sì che l’EDIS sia operativo nel gennaio 2006.

(16) Per la Polonia è stato attuato nel marzo 2005.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

8.19. I sistemi costituiti per la gestione DIS in Turchia hannoricevuto per la prima volta il riconoscimento nell’ottobre 2003.La Commissione possedeva oltre cinque anni di esperienza nel-l’attuazione della strategia di preadesione nei paesi candidati. Tut-tavia, alla luce della situazione attuale, l’esito del processo di rico-noscimento in Turchia mostra che, nonostante il trasferimentodelle esperienze acquisite nella gestione DIS nei paesi Phare, daesse non è stato tratto alcun insegnamento. L’avvio del primo pro-gramma a gestione DIS ha subito ritardi dovuti principalmente aproblemi di personale nell’unità centrale finanziamenti e contratti(CFCU) e in altri organismi, problemi che sarebbe stato possibilelimitare se le autorità avessero sfruttato l’esperienza acquisita.

Il funzionamento dei sistemi di controllo delle convenzioni relative alcofinanziamento nazionale

8.20. La Corte ha esaminato il funzionamento dei sistemi digestione istituiti per il controllo delle convenzioni relative al cofi-nanziamento nazionale selezionando dieci progetti in cinque pae-si (17) del programma Phare 2000.

Sono state introdotte nuove disposizioni in materia dicomunicazione di informazioni ma …

8.21. La direzione generale per l’Allargamento ha migliorato irequisiti in materia di comunicazione di informazioni sul cofinan-ziamento nazionale. Le autorità nazionali devono ora certificaregli importi indicati nei contratti ed erogati attraverso i Fondinazionali, confrontarli con gli importi previsti nelle convenzionidi finanziamento approvate e, se necessario, spiegare le differenze.Le dichiarazioni finali devono includere gli importi totali del cofi-nanziamento nazionale, distinguendo il cofinanziamento con-giunto e quello parallelo.

… le dichiarazioni finali sono state trasmesse in ritardo

8.22. Alcune autorità nazionali hanno però presentato inritardo le dichiarazioni finali e la direzione generale Allargamentonon ha adottato sufficienti provvedimenti per ricordare loro que-sto obbligo.

(17) Repubblica ceca (2), Polonia (3), Slovenia (2), Bulgaria (1) e Roma-nia (2).

8.22. Le autorità nazionali hanno presentato alla Commissionedichiarazioni finali che avrebbero potuto essere trasmesse entro terminiragionevoli. Un inasprimento dei requisiti di rendicontazione da partedella Commissione potrebbe dar luogo a ritardi nella presentazione dellerelazioni.

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Necessità di informazioni complete e aggiornate

8.23. La direzione generale Allargamento non registra sistema-ticamente le modifiche alle schede dei progetti. Non è possibileverificare efficacemente il cofinanziamento in mancanza dellaversione finale della scheda del progetto. Le relazioni intermediesul cofinanziamento parallelo sono incomplete e la direzionegenerale Allargamento non è in grado di quantificare gli importitotali del cofinanziamento parallelo approvato.

8.23. Nell’ambito delle delegazioni si utilizzano schede aggiornate perverificare le dichiarazioni di cofinanziamento che accompagnano lerichieste di fondi degli ordinatori nazionali.

Prima della programmazione 2003, in particolare nel 2000 e 2001,quando si prevedeva ancora un cofinanziamento minimo, non si stipu-lava necessariamente l’opzione del cofinanziamento parallelo rispetto aquella del cofinanziamento congiunto, onde agevolare la gestione dellefinanze pubbliche già sollecitate dei paesi in fase di preadesione. Per-tanto, tali paesi hanno potuto legalmente scegliere tra le due opzioni ocombinarle in corso d’applicazione, a condizione che tutti gli altri requi-siti giuridici fossero pienamente rispettati (ad esempio la regola del 25 %minimo applicabile ai progetti di investimento). Poiché il cofinanzia-mento parallelo può essere accordato alla fine di un progetto, potrebbenon esservi alcuna segnalazione da fare nell’ambito della relazione inter-media. Dal 2003 il cofinanziamento parallelo è stato gradualmenteabbandonato a favore del cofinanziamento congiunto, che permette unaverifica automatica per ciascun pagamento congiunto. Il rispetto del cofi-nanziamento parallelo è tuttavia verificato ad ogni pagamento e si effet-tua una verifica globale prima del pagamento finale; a seguito della valu-tazione del rischio, può aver luogo un’ulteriore verifica allo stadio dichiusura dei conti.

Norme di ammissibilità per il cofinanziamento parallelo

8.24. A differenza di quanto avvenuto per i Fondi strutturali, laCommissione non ha stabilito un insieme chiaro di norme chedefiniscano le spese ammesse a beneficiare dei contributi nazio-nali. Le convenzioni di finanziamento stabiliscono però che letasse, i dazi doganali e i dazi all’importazione non possono esserefinanziati da Phare (18) e quindi, come corollario, queste spesenon sono ammissibili neppure al cofinanziamento nazionale.Questa disposizione è applicata nel caso del cofinanziamentocongiunto, in cui il contributo nazionale è gestito secondo lestesse modalità dei fondi Phare.

8.24. Le norme e le prassi concernenti il cofinanziamento nel quadrodi Phare si sono evolute per oltre un decennio: il cofinanziamento paral-lelo ammetteva i contributi in natura, che per definizione sono esclusinell’ambito degli accordi per il finanziamento congiunto. Inoltre, i paesiPhare si opporrebbero a qualunque imposizione contenziosa e retroat-tiva delle più recenti norme di cofinanziamento.

8.25. Il cofinanziamento parallelo è gestito dai ministeri/autorità beneficiari e non rientra nel normale sistema di rendi-conto di Phare. Nel giugno 2004, la direzione generale Allarga-mento ha trasmesso una nota agli ordinatori nazionali indicandoche l’IVA era considerata ammissibile al cofinanziamento paral-lelo, a condizione che ciò fosse specificato e debitamente spiegatonelle dichiarazioni finali. Nella stessa nota, le spese previste atitolo del cofinanziamento parallelo erano accettate fino ad unanno dalla data di scadenza della convenzione di finanziamento.

(18) Articolo 13, paragrafo 1, delle condizioni generali delle convenzionidi finanziamento.

8.25. Al fine di attenuare il carattere più restrittivo delle norme,rispetto a quelle che si applicano agli Stati membri, nel settembre 2002gli orientamenti della Commissione sui «principi di cofinanziamento»includevano altresì le norme di ammissibilità dei Fondi strutturali (checonsiderano ammissibile l’IVA a talune condizioni) in qualità di docu-mento di orientamento. In seguito all’adesione, la Commissione ha rite-nuto di non avere strumenti legali per far applicare l’inammissibilità del-l’IVA pagata in relazione a un cofinanziamento nazionale parallelo. Isuddetti orientamenti sono stati razionalizzati nel giugno 2004 e si èprovveduto ad inviare una lettera in tal senso agli ordinatori nazionali,in cui si chiariva, fra l’altro, l’ammissibilità dell’IVA e di altre tasse. Si èproceduto altresì a conformare tale questione alle norme concernenti iFondi strutturali, giacché nel frattempo la maggior parte dei beneficiariaveva acquisito lo statuto di Stato membro.

C 301/212 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

8.26. L’accettazione dell’IVA tra le spese ammissibili al cofinan-ziamento parallelo operata dalla direzione generale Allargamentoè priva di base giuridica. Il regolamento Phare esclude l’IVA dalfinanziamento comunitario e tale esclusione verrebbe aggirata sel’IVA fosse ammissibile al cofinanziamento.

8.26. La Commissione ritiene che considerare l’IVA, in determinaticasi, come spesa ammissibile nell’ambito del cofinanziamento parallelosia coerente con il regolamento Phare, poiché reputa che tale regolamentodefinisca le norme applicabili unicamente al finanziamento comunita-rio.

Verifica insufficiente del cofinanziamento parallelo alivello nazionale

8.27. I Fondi nazionali raccolgono dati sul cofinanziamentoparallelo quando redigono le richieste di fondi. I dati non sonoperò verificati, per cui eventuali carenze nel cofinanziamento ospese non ammissibili possono passare inosservate per moltotempo.

8.27. La questione è stata affrontata nel settembre 2002. Nel giugno2004 una nota di istruzioni trasmessa agli ordinatori nazionali modi-ficava il formato della dichiarazione relativa al contributo di finanzia-mento, al fine di evidenziare le verifiche effettuate al loro livello.

8.28. L’audit della Corte sulle spese indicate come cofinanzia-mento nazionale parallelo ha rilevato diversi casi in cui era statainclusa l’IVA, alcuni casi in cui le spese erano state eseguite al difuori del periodo di ammissibilità previsto dalla convenzione difinanziamento e un caso di contributo in natura non ammissibile.L’incidenza sul bilancio UE era marginale. In Bulgaria e Romania,invece, non è stato possibile verificare le relazioni intermedie sullespese a titolo del cofinanziamento parallelo perché le piste diaudit erano insufficienti e i documenti probatori inadeguati. InTurchia, lo stesso problema è stato riscontrato in un programmaMEDA (19) dove era stato accettato un contributo in natura.

8.28. Nel memorandum finanziario, nell’ambito delle scadenze perl’aggiudicazione e le erogazioni, si fa riferimento alla «sovvenzione comu-nitaria» [l’articolo 3 stabilisce che «la sovvenzione comunitaria è dispo-nibile per l’aggiudicazione fino al (…)» e che «il termine per l’erogazioneè fissato al (…)»]. Le autorità nazionali possono pertanto ribattere chetali dati si applicano soltanto ai contributi comunitari e non al loro cofi-nanziamento. La questione è stata chiarita stabilendo che al cofinanzia-mento si applicano gli stessi termini previsti per Phare e si potrebbe accet-tare che il cofinanziamento parallelo sia fornito fino a un anno dopo lascadenza del periodo di erogazione del protocollo finanziario (subordi-nato a uno scambio di lettere tra la Commissione e l’ordinatore nazio-nale).

Conclusioni sui sistemi di supervisione e controllo

8.29. I sistemi di supervisione e controllo sono migliorati nelcorso del tempo. Per i nuovi Stati membri, il livello complessiva-mente soddisfacente dei sistemi di supervisione e controllo èdimostrato dalla concessione dell’EDIS dopo un rigoroso pro-cesso di valutazione e verifica. In Bulgaria, Romania e Turchia, isistemi di supervisione e controllo a livello nazionale sonoalquanto carenti. L’elemento chiave dei sistemi di supervisionee controllo della Commissione continua ad essere l’efficace pro-cesso di approvazione ex ante da parte delle delegazioni dellaCommissione. Nel complesso, i sistemi di supervisione e con-trollo forniscono una ragionevole garanzia per quanto concernela legittimità e la regolarità delle operazioni su cui sono basati iconti, eccetto per quanto riguarda gli obblighi relativi al cofinan-ziamento parallelo.

(19) Regolamento (CE) n. 1488/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/213

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Test di convalida delle operazioni — Pagamenti eseguiti a livellodell’attuazione

8.30. Un totale di 13 progetti, per i quali la Commissione haeseguito pagamenti nel 2004, sono stati selezionati in Repubblicaceca, Polonia, Bulgaria, Romania e Turchia per un test di conva-lida dei pagamenti (20). I pagamenti erano nel complesso legittimie regolari, con soltanto alcuni errori formali come ritardi di paga-mento o casi non gravi di inosservanza delle norme di appalto.Questi risultati confermano la valutazione espressa dalla Corte suisistemi di supervisione e controllo (cfr. paragrafo 8.29).

Relazione annuale di attività e dichiarazione del direttore generale perl’Allargamento

8.31. Le riserve espresse per gli esercizi precedenti non sonostate mantenute. Per contro, il direttore generale per l’Allarga-mento ha espresso una nuova riserva sulle carenze dei sistemiamministrativi e sulle lacune riscontrate in Bulgaria e Romaniaper quanto riguarda la capacità di gestire e di utilizzare un volumecrescente di aiuti.

8.32. La Corte condivide la valutazione della Commissione.Ritiene tuttavia che il riferimento ai rischi per la gestione futuranon dovrebbe comparire sotto forma di riserva rispetto alladichiarazione sulle attività del 2004, ma andrebbe riportato nellarelazione annuale di attività nel contesto della valutazione delrischio.

8.32. Come spiegato nel testo della riserva, la ragione all’origine ditale riserva nel 2004 è che i rischi si riferiscono alla futura sana gestionefinanziaria degli impegni di bilancio che sono stati effettuati nel 2004 erientravano pertanto nell’ambito della dichiarazione del direttore gene-rale concernente il 2004. Sebbene la Corte ritenga che la riserva sia statapresentata in relazione al futuro, il direttore generale ritiene che il rischiodel 2004 riguardi gli impegni dell’esercizio, quantunque sia probabileche tale rischio si concretizzi (in termini di possibili disimpegni) neglianni successivi.

Conclusioni e raccomandazioni

Conclusioni dell’audit della Corte relativo ai programmiPhare e Turchia

8.33. Per quanto riguarda i programmi Phare e Turchia, la Corteha concluso che la Commissione ha continuato a migliorare ilproprio ambiente di controllo interno. L’attuazione dell’EDIS èstata una tappa fondamentale verso il miglioramento della capa-cità di gestione e dei sistemi di controllo nei nuovi Stati membri.La direzione generale Allargamento è comunque consapevoledelle carenze persistenti nei sistemi di controllo in Bulgaria eRomania.

(20) Sono stati sottoposti ad audit complessivamente 60 pagamenti:Repubblica ceca (7), Polonia (6), Bulgaria (23), Romania (17) e Tur-chia (7).

C 301/214 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

8.34. L’audit non ha palesato errori rilevanti nelle operazioneverificate, il che è in linea con il risultato dell’audit dello scorsoanno. Tuttavia, permangono le seguenti lacune nei sistemi disupervisione e controllo:

8.34. La Commissione prende atto di tali osservazioni, ma sottolineache nel frattempo è stato posto rimedio alle carenze evidenziate.

a) le istruzioni fornite dalla Commissione ai revisori esterni inmerito ai requisiti delle relazioni di audit non erano abba-stanza chiare e l’ambito dell’audit non includeva un esamesufficientemente approfondito delle spese dichiarate a titolodel cofinanziamento nazionale parallelo;

a) Sono state messe a punto istruzioni aggiornate sulla rendiconta-zione e sulla valutazione del cofinanziamento parallelo.

b) nonostante il trasferimento delle esperienze acquisite nellagestione DIS nei paesi Phare, le autorità turche non hannotratto da esse sufficienti insegnamenti;

c) sono stati rilevati ritardi nella trasmissione delle dichiarazionifinali, le norme di ammissibilità non sono state corretta-mente applicate, le relazioni intermedie erano incomplete ela pista di audit insufficiente per quanto riguarda le spesedichiarate a titolo del cofinanziamento parallelo.

c) Le autorità nazionali hanno presentato le dichiarazioni finali rile-vanti entro un termine ragionevole. I requisiti in materia di cofi-nanziamento sono stati rafforzati, come anche il controllo e lemodalità di rendicontazione. Le relazioni intermedie sul cofinan-ziamento parallelo, che non devono essere presentate prima dellaconclusione di un progetto, sono per definizione incomplete.

Raccomandazioni: sono necessari ulteriori miglioramenti

8.35. La Commissione dovrebbe migliorare l’elaborazione deiprogetti, fare in modo che i nuovi paesi candidati possano bene-ficiare dell’esperienza acquisita con i precedenti paesi candidati,rafforzare il controllo del cofinanziamento parallelo, in partico-lare includendolo nell’ambito degli audit di chiusura, e rendereconformi le condizioni di ammissibilità al quadro normativo. LaCommissione dovrebbe intensificare i propri sforzi volti a miglio-rare i sistemi di gestione e controllo in Bulgaria e Romania attra-verso il processo EDIS.

8.35. Come illustrato più dettagliatamente nei punti precedenti, laCommissione ha tenuto conto delle osservazioni formulate: ha provve-duto, ad esempio, a definire requisiti in materia di rendicontazione, a dif-fondere le migliori prassi e a fornire informazioni e ha altresì provvedutoalla formazione, nella fattispecie attraverso il seminario sulle «lezioniapprese» tenutosi nel 2005.

CONCLUSIONE GENERALE SULLA STRATEGIA DIPREADESIONE

8.36. La valutazione della Corte sugli strumenti di preadesioneriportata nel presente capitolo riguarda i programmi Phare e Tur-chia (cfr. paragrafi 8.33-8.34). Sapard viene invece esaminato nelcapitolo 4 (cfr. paragrafo 4.76) e ISPA nel capitolo 5 (cfr. para-grafi 5.55-5.56).

8.37. I risultati del lavoro della Corte mostrano che, per tutti glistrumenti di preadesione (Phare, Turchia, Sapard e ISPA) i sistemidi supervisione e controllo a livello dei servizi centrali e delle dele-gazioni della Commissione, nonché delle autorità di certifica-zione, sono fondamentalmente soddisfacenti e hanno funzionatonella pratica. Permangono tuttavia rischi di diversa entità a livellodegli organismi esecutivi nei paesi candidati per tutti i programmi(cfr. paragrafi 8.29, 4.76-4.77 e 5.56). Dall’audit della Corte nonsono emersi errori rilevanti nelle operazioni su cui sono basati iconti.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/215

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CAPITOLO 9

Spese amministrative

INDICE

Paragrafi

Spese amministrative delle istituzioni e degli organismi comunitari 9.1-9.31

Introduzione 9.1

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità 9.2-9.13

Introduzione 9.2-9.3

Sistemi di supervisione e controllo 9.4-9.9

Osservazioni sulle operazioni 9.10-9.12

Relazioni annuali di attività e dichiarazioni degli ordinatori delegati 9.13

Osservazioni specifiche 9.14-9.25

Parlamento 9.15-9.16

Consiglio 9.17-9.18

Commissione 9.19

Corte di giustizia 9.20-9.21

Corte dei conti 9.22

Comitato economico e sociale 9.23

Comitato delle regioni 9.24

Mediatore europeo e Garante europeo della protezione dei dati 9.25

Conclusioni generali e raccomandazioni 9.26-9.28

Principali osservazioni formulate nelle relazioni speciali 9.29-9.31

Relazione speciale n. 1/2005 sulla gestione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode(OLAF) 9.29

Relazione speciale n. 5/2005 sulle spese per l’interpretazione sostenute dal Parlamento,dalla Commissione e dal Consiglio 9.30-9.31

Agenzie ed altri organismi decentrati 9.32-9.37

Le Scuole europee 9.38-9.39

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/217

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE

SPESE AMMINISTRATIVE DELLE ISTITUZIONI E DEGLIORGANISMI COMUNITARI

Introduzione

9.1. La rubrica 5 delle prospettive finanziarie «Spese ammini-strative» raggruppa gli stanziamenti di funzionamento delle isti-tuzioni e degli altri organismi comunitari. Questi stanziamentisono gestiti direttamente da ciascuna istituzione od organismo eservono a pagare gli stipendi, le indennità e le pensioni del per-sonale delle istituzioni comunitarie, nonché gli affitti, gli acquistie le varie spese amministrative. Nel 2004, le spese in questionesono ammontate a 5 856 milioni di euro, come indicato nellatabella 9.1. Il presente capitolo riguarda la valutazione specificanel quadro della dichiarazione di affidabilità e le osservazioni spe-cifiche concernenti le istituzioni, gli organismi decentrati e leScuole europee.

Tabella 9.1 — Pagamenti per istituzione

(milioni di euro)

2003 2004

Parlamento europeo 986 1 166Consiglio 410 507Commissione 3 546 3 721Corte di giustizia 148 216Corte dei conti 84 84Comitato europeo economico e sociale 91 92Comitato delle regioni 46 63Mediatore europeo 4 5Garante europeo della protezione dei dati — 1

Totale 5 305 5 856

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

Introduzione

9.2. L’audit effettuato dalla Corte ai fini della DAS 2004 perquanto riguarda le spese amministrative doveva consentire divalutare l’affidabilità dei conti consolidati dell’esercizio finanzia-rio chiuso al 31 dicembre 2004 (cfr. capitolo 1) e la legittimità ela regolarità delle operazioni sottostanti. L’esame del seguito datoalle osservazioni espresse nelle relazioni annuali relative ad eser-cizi precedenti è presentato nella tabella 9.2.

9.2. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

La Commissione pubblica una relazione annuale in cui presenta ilseguito che considera adeguato alle raccomandazioni della Corte. Nel-l’autunno 2005 sarà pubblicata la relazione che riguarda la relazioneannuale della Corte per il 2003.

9.3. I risultati degli audit svolti in precedenza dalla Corte indi-cano che gli errori riscontrati erano perlopiù di natura formale enon dovuti a gravi lacune dei sistemi di controllo. Tuttavia, nel2004, l’adozione del nuovo statuto del personale e di un nuovosistema per il calcolo degli stipendi, nonché l’applicazione dinuovi sistemi nel quadro del nuovo regolamento finanziario,hanno comportato alcuni rischi specifici (cfr. paragrafi 9.5 e 9.6).

9.3. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

La graduale introduzione di un nuovo sistema di calcolo degli stipendinel corso del 2003 e all’inizio del 2004 ha, in effetti, creato un nuovorischio, come qualsiasi nuova applicazione (cfr. risposta al punto 9.5). Iservizi della Commissione l’hanno affrontato effettuando numerosi con-trolli manuali dei risultati dei diversi calcoli provvisori dello stipendiomensile e facendo immediatamente correggere gli errori constatati dagliinformatici prima del calcolo mensile definitivo e dell’ordine di paga-mento degli stipendi. Il numero di errori constatati ex post è statominimo.

C 301/218 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Tabella 9.2 — Seguito dato alle osservazioni contenute nelle precedenti relazioni annuali

Osservazioni Misure adottate Sono necessarie altre misure? Risposta del Parlamento

Ordini permanenti

Relazione annuale sull’eserci-zio 2003, paragrafo 9.14:

In virtù delle norme interne relativeall’esecuzione del bilancio del Parla-mento europeo, il pagamento puòaver luogo mediante ordine perma-nente. A pagamento avvenuto, l’ordi-natore emana «un ordine di regolariz-zazione ai fini dell’imputazione inbilancio» (articolo 11, paragrafo 4,delle norme interne). In ottempe-ranza al regolamento finanziario, ilpagamento deve essere precedutodalla liquidazione e dall’ordinazionedella spesa.

Nessunamisura adottata: nel 2004,era ancora in vigore la normainterna in virtù della quale i paga-menti possono aver luogo medianteordine permanente.

Sì, tutti i pagamenti dovrebberoessere eseguiti conformemente alledisposizioni del regolamento finan-ziario.

Una modifica apportata alle normeinterne relative all’esecuzione del bilanciodel Parlamento europeo (articolo 10)modificate il 27 aprile 2005 dispone cheora «Il pagamento per domiciliazione èpossibile soltanto se è previsto obbligato-riamente nel contratto con il creditorecome unico modo di pagamento».

Regime di pensione complementare per ideputati del Parlamento europeo

Relazione annuale sull’eserci-zio 2002, paragrafi 9.17 e 9.20:

Se si vuole mantenere il regime dipensione complementare dei depu-tati del Parlamento europeo, è neces-sario stabilire al più presto una basegiuridica adeguata.

Il regime di pensione complemen-tare è mantenuto e non è statacreata una base giuridica adeguata.

Sì, dovrebbe essere creata una basegiuridica.

Lo statuto dei deputati che entrerà invigore nel 2009 prevede per i deputatieuropei un regime pensionistico unico epertanto la scomparsa a termine delregime pensionistico complementare.

È necessario stabilire, nell’ambito delregime, norme chiare per definire leobbligazioni e le responsabilità delParlamento europeo e dei beneficiaridel regime in caso di deficit.

Le norme in questione non sonostate stabilite.

Sì, dovrebbero essere stabilitenorme adeguate.

In quanto al regime in questione, unostudio attuariale è stato realizzato nellaprimavera 2005. Esso dovrebbe permet-tere di prevedere le misure da prendere permantenere il fondo in equilibrio. I risul-tati dello studio potrebbero anche permet-tere di riesaminare le competenze e leresponsabilità rispettive del Parlamento edell’associazione senza scopo di lucro didiritto lussemburghese che gestisce i fondipensione per l’attuale periodo fino all’en-trata in vigore dello statuto.

Sistemi di supervisione e controllo

9.4. Nel 2004, tutte le istituzioni hanno continuato a miglio-rare i propri sistemi di supervisione e controllo per conformarsiai requisiti del nuovo regolamento finanziario. Nessuna di esse,però, aveva applicato le norme di controllo interno (NCI) (1) nellaloro interezza.

(1) Il Consiglio non ha applicato nessuna NCI, la Corte di giustizia non haattuato diverse NCI, mentre nelle altre istituzioni non si è ancora rag-giunta la piena conformità a tutte le NCI adottate.

9.4. RISPOSTA DEL CONSIGLIO

Le norme di controllo interno (NCI) per il Consiglio sono state adottateil 20 luglio 2005.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/219

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE

9.4. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha adottato le norme di controllo interno nel 2000 eprocede ad una verifica annuale dell’applicazione dei relativi requisitiminimi; l’applicazione di tali norme è regolarmente controllata sia dalpunto di vista del rispetto della norme, che da quello della loro efficacia.Come dichiara la Corte al punto 1.87, è stato rispettato il 93 % deirequisiti minimi, il che può essere considerato un’applicazione pratica-mente totale in un ambiente in continuo cambiamento.

9.4. RISPOSTA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

L’amministrazione della Corte di giustizia ammette che talune norme dicontrollo interno non hanno potuto essere completamente applicatenel 2004. Il rafforzamento del personale qualificato deve permettere dimigliorare rapidamente la situazione.

9.4. RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Le principali misure derivanti dall’adozione delle norme di controllointerno si attuano ora su un periodo di due anni (2004-2005). Dettemisure riguardano la gestione del personale (descrizione scritta di tutti iposti, aggiornamento della descrizione delle procedure di assunzione),l’utilizzo di indicatori di prestazione (per i quali è stata chiesta una con-sultazione interistituzionale) e il ricorso sistematico a un programma dispesa trimestrale e sono state tutte inserite in un piano d’azione conso-lidato adottato l’8 novembre 2004 dal segretario generale.

9.5. Nel 2004, la «nuova applicazione paghe» (di seguito «NAP»),una nuova applicazione informatica per calcolare gli stipendi delpersonale, creata e gestita dall’ufficio pagamenti della Commis-sione, è stata utilizzata da tutte le istituzioni. La NAP presentavanel 2004 varie lacune tecniche che hanno creato un nuovo rischioe portato, in molti casi, al calcolo errato di vari elementi che com-pongono gli stipendi del personale. Gli errori più evidenti sonostati corretti manualmente prima di procedere al pagamento.Riguardo ad uno di questi elementi, nel marzo 2005 i programmiNAP sono stati modificati, gli importi corrisposti nel 2004 rical-colati e, laddove ritenuto necessario, corretti. Tali correzionihanno dato luogo a recuperi per un ammontare complessivo, checomprende tutte le istituzioni, di circa 1,9 milioni di euro. Il tra-sferimento manuale nella NAP dei dati registrati nei sistemi infor-matici, concernenti le situazioni dei singoli agenti che dannoluogo a diritti specifici, ha costituito un ulteriore rischio specificodi errori. Ciononostante, i controlli non sono stati rafforzati.

9.5. RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Anche se la quasi simultanea introduzione del nuovo regolamento finan-ziario, del nuovo statuto del personale e dell’applicazione NAP per il cal-colo degli stipendi ha effettivamente suscitato gravi problemi, la veranatura di quest’ultima deve ancora essere compresa in modo idoneo. Lostatuto del personale, in particolare, ha suscitato numerosi problemiinterpretativi. Soltanto quando queste difficoltà saranno state risolte(normalmente a livello dei capi dell’amministrazione), il sistema NAPpotrà essere definitivamente adattato. I ritardi suscitati da questa proce-dura sono alla radice di buona parte dei recuperi a cui si fa riferimento.I problemi di impostazione puramente tecnici per quanto riguarda ilNAP, sebbene macchinosi e fonte di ritardi per i servizi interessati, sonostati rapidamente identificati e corretti. Mentre l’inserimento manuale deidati sugli stipendi costituisce anch’esso un rischio, quest’ultimo non ènuovo e quindi non richiedeva misure specifiche di controllo oltre a quellegià attuate, ma il NAP è un fattore che ha indotto il Parlamento a raf-forzare i controlli ex post sul pagamento degli stipendi.

9.5. RISPOSTA DEL CONSIGLIO

Per quanto lo riguarda, il segretariato generale del Consiglio (SGC) desi-dera sottolineare di aver in verità rafforzato i controlli quando la vecchiaapplicazione paghe è stata sostituita dalla NAP. L’SGC si rammaricache la conclusione relativa al controllo possa distogliere l’attenzione dellettore dal fatto che è stata implementata un’applicazione informaticalacunosa nel momento in cui veniva modificato sostanzialmente lo sta-tuto del personale.

C 301/220 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE

9.5. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

La graduale introduzione della «nuova applicazione paghe» (di seguito«NAP») nel corso del 2003 e all’inizio del 2004 ha creato un nuovorischio, che è inerente al lancio di una nuova applicazione informatica.

I servizi della Commissione l’hanno affrontato effettuando numerosi con-trolli manuali dei risultati dei diversi calcoli provvisori dello stipendiomensile e facendo immediatamente correggere gli errori constatati dagliinformatici prima del calcolo mensile definitivo e dell’ordine di paga-mento degli stipendi. Il numero di errori constatati ex post è statominimo.

Le modifiche dello statuto sono state adottate dal Consiglio soltanto il22 marzo 2004, il che ha ridotto di molto il tempo per la definizione dinorme di gestione dettagliate e l’adeguamento della NAP. La Commis-sione ha tuttavia potuto introdurre la maggior parte delle modifiche pre-viste dalla riforma negli stipendi del mese di maggio 2004. Taluniaspetti non hanno potuto essere applicati completamente fin dalla datadi entrata in vigore della riforma, poiché le disposizioni generali di ese-cuzione o le norme di gestione non erano state interamente definite. Intali condizioni sono stati elaborati moduli provvisori, al fine di ridurre alminimo le incidenze negative sui beneficiari. Le modifiche della NAP delmarzo 2005, che hanno reso necessaria la citata regolarizzazione di1,9 milioni di euro, derivavano per esempio da lavori le cui modalitàsono state decise nel novembre 2004 e che quindi non era stato possibilerealizzare prima.

Per l’introduzione della NAP è stato necessario uno spostamento dei con-trolli sulla qualità dei dati immessi nel sistema di calcolo degli stipendiverso i sistemi di gestione dei diritti che trasmettono ora i dati automa-ticamente alla NAP tramite un’interfaccia. Nel corso del 2003 i con-trolli esistenti sono stati valutati e riorganizzati allo scopo di garantire alivello dei sistemi di gestione che, a decorrere dal 1o gennaio 2004, siarispettato il principio di iniziazione e di verifica ex ante sancito dal rego-lamento finanziario.

9.5. RISPOSTA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Le difficoltà rilevate risultano dall’entrata in funzione dell’applicazioneNAP. Tale entrata in funzione è avvenuta in concomitanza con lariforma dello statuto del personale, in condizioni che erano lungi dall’es-sere ottimali e hanno contribuito ad un aumento considerevole del caricodi lavoro della sezione «Retribuzioni». Altre istituzioni hanno, come laCorte di giustizia, incontrato difficoltà quanto al funzionamento di taleapplicazione. Tali difficoltà sono state a più riprese segnalate ai servizidella Commissione gestori della NAP e sono state discusse in occasionedi incontri regolari con tali servizi. Molte di esse sono ora essenzialmentesuperate.

Per quanto riguarda il trasferimento dei dati nella NAP, si deve rilevareche alla Corte di giustizia esso è effettuato dal personale della sezione«Retribuzioni» direttamente a partire dalle varie decisioni amministra-tive che creano i diritti e che esso forma oggetto di un controllo sistema-tico all’interno di tale sezione. La codifica non avviene quindi a partiredai dati già codificati nel sistema di gestione del personale Centurio.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/221

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE

9.5. RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Al CESE i dati non sono inseriti manualmente nella nuova applicazionepaghe (di seguito «NAP»). I dati relativi al personale sono inseriti nelsistema informatico di gestione del personale da una prima personae convalidati da una seconda. I dati convalidati sono poi trasferiti diret-tamente dal sistema alla NAP tramite una procedura automatizzata. Isingoli pagamenti provenienti dalla NAP sono inseriti elettronicamentenel sistema informatico per la contabilità senza alcun interventomanuale. Inoltre, come qualunque altro pagamento, essi sono trasmessiper via elettronica alla banca, previa doppia firma elettronica, senza chevi sia bisogno di inserirli di nuovo.

9.6. Lo statuto modificato del personale, entrato in vigore il1° maggio 2004, prevede che le spese di alloggio sostenutedurante le missioni vengano rimborsate nei limiti di un massimalefissato per ciascun paese, dietro presentazione dei documenti giu-stificativi corrispondenti (articolo 13 dell’allegato VII dello statutodel personale). Contrariamente a tale norma, tutte le istituzioni,tranne la Corte di giustizia, la Corte dei conti ed il Mediatore euro-peo, autorizzano, nelle proprie norme interne, il pagamento diuna somma forfettaria, che va dal 30 % al 60 % dell’importo mas-simo consentito, al personale che non presenta documenti com-provanti le spese di alloggio sostenute. Lo statuto modificato delpersonale stabilisce inoltre nuovi importi, inferiori, per le inden-nità giornaliere. Ciononostante, due istituzioni hanno mantenutoil sistema in vigore prima del maggio 2004, continuando adapplicare i vecchi importi per le indennità giornaliere (2).

9.6. RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

La dispersione delle attività del Parlamento nei tre luoghi di lavorosuscita problemi particolari per quanto riguarda le missioni; una conse-guenza era che non è stato possibile introdurre nuove norme entro la sca-denza del 1° maggio. Mentre le nuove norme introdotte nel 2005 pre-vedono pagamenti a tasso forfettario, il parere del Parlamento è che ilnuovo sistema rappresenta un opportuno equilibrio tra le esigenze rego-lamentari e quelle pratiche ed è conforme alle opinioni giuridiche pre-sentate a tale riguardo.

9.6. RISPOSTA DEL CONSIGLIO

L’SGC esaminerà, assieme alle altre istituzioni, la possibilità di modifi-care le proprie norme interne sul rimborso delle spese di alloggio in casodi assenza di documenti giustificativi.

9.6. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il pagamento di un importo forfettario, anziché di un importo variabilein base ai documenti giustificativi, è stato considerato una misura diapplicazione di una disposizione statutaria che, entro un margine didiscrezionalità amministrativa, tiene conto del rapporto costo/efficacia.Nondimeno la Commissione esaminerà se tale disposizione è giustifi-cata o meno.

9.6. RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

La Carta delle funzioni del CESE si basa in buona parte su quella adot-tata dalla Commissione. Il punto 4.2 è identico in entrambe le Carte. Permantenere una certa coerenza tra le regolamentazioni delle due istitu-zioni, il CESE intende continuare ad applicare l’articolo 13, paragrafo 1,dell’allegato VII dello statuto dei funzionari secondo le modalità adot-tate dalla Commissione.

9.7. Sono state riscontrate lacune nei sistemi di controllo riguar-danti il trasferimento di parte degli emolumenti del personale conapplicazione di un coefficiente correttore. In vari casi, sono staticoncessi trasferimenti nonostante l’assenza di prove adeguateattestanti il diritto dei funzionari in causa di beneficiare di tali tra-sferimenti (3). In alcune istituzioni (4), il numero di casi riscontratiè consistente.

(2) Il Parlamento, fino al febbraio 2005, ed il Comitato delle regioni finoall’agosto 2004.

(3) Corte di giustizia, Comitato economico e sociale europeo, Comitatodelle regioni e Consiglio.

(4) Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni.

9.7-9.8. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Gli errori citati sono stati riscontrati presso altre istituzioni e non pressola Commissione.

C 301/222 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE

9.7. RISPOSTA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Questo punto riguarda casi in cui le conseguenze di una modifica deidiritti del dipendente derivati dalla sua situazione familiare non sonostate immediatamente ripercosse sul diritto al trasferimento di una partedella retribuzione. Tuttavia, occorre notare che l’amministrazione dellaCorte di giustizia procede, periodicamente, a verifiche e, se occorre, a ret-tifiche attraverso una ripetizione dell’indebito.

9.7. RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

L’analisi dei documenti che accompagnano il trasferimento di parte degliemolumenti dei funzionari con applicazione di un coefficiente correttorerientra tra i controlli sistematici ex post attualmente in corso. Qualun-que correzione necessaria viene effettuata in base al nuovo statuto.

9.8. In talune istituzioni si è constatata l’assenza di procedure dicontrollo per i pagamenti relativi alle pensioni. Le pensioni ver-sate ai funzionari in pensione residenti in taluni Stati membrisono maggiorate da un coefficiente correttore. Tuttavia, negliultimi anni, non è stato eseguito alcun controllo per verificare illuogo di residenza effettivo degli ex funzionari (5).

9.8. RISPOSTA DEL CONSIGLIO

Sulla scorta di una valutazione dei rischi, nel marzo 2005 l’SGC ha rea-lizzato un’indagine sulle pensioni versate ai funzionari in pensione resi-denti nel Regno Unito, che ha comportato correzioni da parte dell’am-ministrazione, a loro volta sfociate in due ricorsi in tribunale.

9.8. RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Dopo il 2002 è stato deciso di procedere ogni due anni alla verifica delluogo di residenza effettivo del personale in pensione. Detta verifica eraprevista per fine 2004, ma è stata rimandata a motivo del carico dilavoro supplementare derivante dalla «riforma» (nuovi calcoli, nuovi tra-sferimenti, ecc.). Nel corso di questo periodo il CESE ha comunque man-tenuto stretti contatti con gli ex funzionari inviando loro bollettini d’in-formazione e verificandone la ricezione, nonché ricorrendo, quandonecessario, a una corrispondenza individualizzata. La verifica ufficiale sieffettuerà tra luglio e ottobre 2005. Al 31 agosto 2005 risultava giàcontrollato oltre l’80 % del personale in pensione.

9.9. Ad eccezione del Mediatore europeo e del Garante euro-peo della protezione dei dati, sono state rilevate deficienze spo-radiche nei sistemi di supervisione e controllo per quanto riguardale procedure di appalto.

(5) Consiglio e Comitato economico e sociale europeo.

9.9. RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento prende atto del commento della Corte e continuerà i suoisforzi per migliorare le sue procedure.

9.9. RISPOSTA DEL CONSIGLIO

L’SGC ritiene infondata l’asserzione della Corte secondo la quale sonostate rilevate deficienze sporadiche nel suo sistema di supervisione e con-trollo per quanto riguarda le procedure di appalto. L’SGC ha instauratoun’organizzazione interna imperniata sull’unità di coordinamento delleacquisizioni (DG A IV), la quale garantisce che le procedure di appaltosiano espletate nel rigoroso rispetto delle norme e in funzione della solu-zione con il miglior rapporto costi-efficacia.

Nel quadro del suo audit annuale la Corte ha formulato un’osservazionesu un fascicolo relativo agli appalti correlata all’interpretazione del rego-lamento finanziario, ma del tutto irrilevante per la qualità del sistema dicontrollo interno.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/223

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE

9.9. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Per quanto riguarda la Commissione tutti i servizi interessati hannoadottato provvedimenti correttivi.

— Le istruzioni annuali per le delegazioni saranno rivedute, affinchéle delegazioni forniscano sufficienti informazioni ex ante alla sedecentrale.

— Sono stati introdotti due controlli addizionali, uno ex ante e uno expost, per completare il sistema di controllo nelle procedure informa-tiche riguardanti gli appalti.

— Per quanto riguarda le procedure d’appalto, nel 2005 sono stateadottate misure al fine di garantire il rispetto dell’articolo 126 dellemodalità di esecuzione del regolamento finanziario, è stata orga-nizzata la pianificazione delle gare di appalto per il 2005-2006 esono stati effettuati controlli ex post durante l’intero anno.

9.9. RISPOSTA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

L’amministrazione della Corte di giustizia si sforzerà di rafforzare ulte-riormente i controlli in materia di appalti e di sviluppare la formazionedei gestori in questo settore.

9.9. RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Le carenze riscontrate nella pianificazione delle gare e nella gestione ope-rativa dei contratti d’appalto sono in parte da imputare all’eccessivodecentramento delle responsabilità di gestione delle gare e dei contrattitra i diversi servizi operativi, che non dispongono di sufficienti compe-tenze specialistiche al riguardo. All’inizio del 2004 è stato proposto dicreare una nuova unità responsabile del coordinamento delle attivitàfinanziarie e contrattuali all’interno dei servizi congiunti CESE-CdR chegestiscono gran parte degli appalti pubblici riguardanti il CESE. L’unitàè stata istituita ufficialmente il 1° novembre 2004 e, al termine di unaprima fase di assunzioni, è divenuta perfettamente operativa nel febbraio2005. L’unità comprende due posti completamente nuovi che si occu-pano in modo specifico di gestione delle gare e dei contratti d’appalto neiservizi congiunti. Si constata comunque che il notevole impatto, nel2004, sui diversi servizi operativi derivante dalle operazioni legate all’al-largamento e al trasloco dei due Comitati ha contribuito alle carenzeriscontrate.

Osservazioni sulle operazioni

9.10. L’audit della Corte ha riguardato gli stipendi del personale,il trasferimento di una parte dello stipendio, con applicazione diun coefficiente correttore, su conti bancari in Stati membri diversida quello in cui il personale espleta le sue funzioni, nonché leassunzioni, le indennità concesse ai membri di talune istituzionie le spese relative ai contratti di appalto.

C 301/224 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE

9.11. Riguardo agli stipendi del personale, sono stati riscontratidiversi casi (con conseguenze finanziarie a lungo termine) in cuila spesa non è stata giustificata:

9.11 e 9.12. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Cfr. risposte ai punti 9.7 e 9.8.

9.11.

a) inquadramento del personale non conforme alle disposizionidello statuto, né al regime applicabile agli altri agenti(RAAA) (6), corresponsione dello specifico aumento di sti-pendio per capi unità ad agenti che non svolgevano compitidi gestione del personale (4);

a) RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

In materia di inquadramento del personale, le osservazioni dellaCorte dei conti si riferiscono a una omissione commessa nel trasfor-mare il posto di un agente temporaneo in base alle disposizionitransitorie del nuovo statuto. L’errore è stato corretto. Un controlloex post ha dimostrato inoltre trattarsi di un caso isolato.

Quanto alla nomina dei capi unità, lo statuto non prevede che que-sti debbano gestire un numero minimo di persone. Nel caso delCESE, date le sue dimensioni limitate, le opzioni di gestione sono leseguenti: per accrescere la motivazione individuale e l’efficienza col-lettiva, il capo unità è responsabile a pieno titolo dell’organizza-zione e dello sviluppo delle attività di sua competenza nonché dellagestione del personale. La decisione n. 442/04 del CESE stipulache, per essere nominato capo unità, il candidato debba:

— essere in prima persona responsabile della definizione, dellosviluppo e dell’attuazione delle politiche del CESE, o di settori«delicati», oppure

— essere in prima persona responsabile della gestione del perso-nale o delle finanze, o svolgere la funzione di ordinatore dele-gato, secondo la definizione fornita dal regolamento finanzia-rio, in settori o per importi di rilievo, oppure

— gestire un’unità amministrativa costituita di almeno nove fun-zionari.

In piena conformità con la decisione di cui sopra, i capi dell’auditinterno e del servizio giuridico sono stati pertanto nominatientrambi capi unità in considerazione della portata e della naturadelle loro responsabilità.

b) trasferimento di parte dello stipendio, con applicazione di uncoefficiente correttore, senza che l’importo trasferito fosse(interamente o parzialmente) giustificato (7).

(6) Consiglio, Comitato economico e sociale europeo e Comitato delleregioni.

(7) Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle regioni, Cortedi giustizia e Consiglio.

b) RISPOSTA DEL CONSIGLIO

La Corte dei conti formula un’osservazione identica a quella di cuial punto 9.7. Inoltre, dal momento che l’SGC chiede ogni annosistematicamente nuovi documenti giustificativi, non è corretto con-cludere che i rari casi riscontrati dalla Corte avranno conseguenzefinanziarie a lungo termine in relazione agli stipendi del personale.

RISPOSTA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Si rinvia alla risposta data al punto 9.7.

RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Si rimanda alle osservazioni relative al punto 9.7.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/225

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE

9.12. La natura ed il tipo di errori rilevati hanno confermato lelacune esistenti nel funzionamento dei sistemi di supervisionee controllo summenzionati e fornito indicazioni sui migliora-menti necessari.

Relazioni annuali di attività e dichiarazioni degliordinatori delegati

9.13. Nel 2004, le relazioni annuali di attività e le dichiarazionidegli ordinatori delegati sono state migliorate. Alcune esprime-vano anche delle riserve, mentre la maggior parte segnalavacarenze nei sistemi di supervisione e controllo. Per alcuneistituzioni, la Corte non ha potuto tener conto delle relazioniannuali di attività, presentate successivamente alla conclusionedell’audit (8).

9.13. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

La Commissione prende atto della valutazione data dalla Corte in meritoai miglioramenti nella presentazione delle relazioni annuali di attività deisuoi servizi per il 2004, relazioni che sono state tutte presentate intempo.

Poche sono state le riserve e le osservazioni formulate nelle relazioniannuali di attività dei servizi della Commissione in merito alle speseamministrative globali. La Commissione ritiene che le carenze rilevate alivello dei sistemi di supervisione e controllo non abbiano conseguenzemateriali sulla legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

9.13. RISPOSTA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Per quanto riguarda la relazione annuale di attività occorre ricordare chela scadenza del 15 giugno, prevista dall’articolo 60, paragrafo 7, delregolamento finanziario, per trasmettere all’autorità di bilancio un suntodelle relazioni annuali di attività si impone solo alla Commissione. Larelazione annuale di attività redatta dall’ordinatore delegato della Cortedi giustizia è stata trasmessa all’istituzione il 21 giugno 2005. Per ilfuturo, se la Corte dei conti esprime il desiderio di disporre della rela-zione annuale ad una data determinata, la Corte di giustizia si sforzeràdi rispondere in maniera favorevole a tale desiderio.

Osservazioni specifiche

9.14. Questa parte riguarda le osservazioni specifiche relative aciascuna istituzione.

Parlamento

9.15. I paragrafi 9.6 e 9.9 riguardano il Parlamento. In molticasi, la procedura di liquidazione della spesa relativa agli appaltinon si è svolta come previsto. In un caso, l’importo versato è statosopravvalutato di 0,7 milioni di euro.

(8) Corte di giustizia e Comitato delle regioni.

9.15. RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Per quanto riguarda i punti 9.6 e 9.9, cfr. le relative risposte. In quantoall’importo citato, tale cifra risulta da una riduzione della piattaformaIVA per il contratto di enfiteusi dell’edificio D4-D5, accordata dalleautorità belghe responsabili dopo lunghi negoziati che si sono conclusitardivamente. In effetti, sul piano politico, l’accordo sulla piattaforma èstato raggiunto poco prima della firma del contratto. È stato necessarioattendere la notifica dell’amministrazione fiscale competente, qualchegiorno dopo il pagamento dovuto alla firma del contratto, perché lasocietà fosse in condizione di emettere una nota di credito e una nuovafattura. Pertanto, l’importo di 701 537,76 euro è stato considerato unanticipo, conformemente ai termini del contratto con la società.

C 301/226 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE

9.16. Come in passato (cfr. paragrafi 9.21 e 9.22 della relazioneannuale sull’esercizio 2002), sono state riscontrate lacune neisistemi di supervisione e controllo per quanto attiene al paga-mento delle indennità ai deputati del Parlamento europeo. Le pro-cedure applicate non garantivano che i compensi ottenuti da exdeputati parlamentari per talune attività (incarico retribuitopresso un’istituzione internazionale, appartenenza ad un governonazionale o regionale, ecc.) venissero dedotte dall’indennità tem-poranea di fine mandato.

9.16. RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

In quanto all’indennità di segreteria, sono state approvate nuove modi-fiche alla FID nel 2004, che mirano al rafforzamento del controllo sul-l’indennità, in particolare in materia di contratti di prestazione di ser-vizi. Nel luglio 2005 il collegio dei questori ha approvato le modalitàpratiche di esecuzione di tali modifiche, cosa che permetterà al servizioaddetto alla gestione di attuarle. Per quanto riguarda l’indennità di finemandato, il Parlamento è consapevole dell’esistenza di un certo rischio.Sono state attuate disposizioni e altre sono previste per minimizzareancora tale rischio.

Consiglio

9.17. I paragrafi 9.4, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.11 riguardano il Con-siglio. Il Consiglio non ha instaurato norme minime di controllointerno (articolo 60, paragrafo 4, del regolamento finanziario), néstilato un ordine di missione che descrive i compiti, i diritti e gliobblighi del contabile e dell’amministratore degli anticipi (arti-colo 44 delle modalità di esecuzione).

9.17. RISPOSTA DEL CONSIGLIO

Le risposte dell’SGC ai punti 9.4, 9.6, 9.8, 9.9 e 9.11 sono espostesopra. Va rilevato inoltre che recentemente il Consiglio ha stilato unordine di missione che descrive i compiti, i diritti e gli obblighi del con-tabile e redatto un manuale per le casse di anticipi.

9.18. Il congedo annuale supplementare, concesso prima del31 dicembre 1997 per compensare le ore di lavoro straordinariosvolto, viene pagato al momento del collocamento a riposo, se ilfunzionario non ha usufruito del congedo in questione. Poiché ilpersonale di grado A e B non ha diritto ad alcun compenso per leore straordinarie prestate, tali pagamenti non sono conformiall’articolo 56 dello statuto dei funzionari. Alla fine del 2004, igiorni di congedo annuale complessivi, concessi prima del31 dicembre 1997 a titolo di compensazione per le ore straordi-narie prestate e non ancora fruiti, ammontavano a 11 800. Nelsettembre 2004, un importo complessivo di circa 95 000 euro èstato corrisposto ai funzionari di grado A e B, collocati a riposonel mese in questione, a titolo del congedo annuale supplemen-tare non fruito.

9.18. RISPOSTA DEL CONSIGLIO

L’SGC prevede di eliminare gradualmente gli stock dei giorni di com-pensazione del lavoro straordinario per il personale delle categorie A e Bconcessi prima del 31 dicembre 1997; l’iniziativa più recente di taleprocesso è illustrata nella comunicazione al personale n. 80/05 del17 maggio 2005. Dall’inizio del 2005 gli stock si sono ridotti di2 500 giorni, dando luogo ad uno stock residuo di 9 317,5 giorni al7 settembre 2005.

Commissione (9)

9.19. Il paragrafo 9.9 riguarda la Commissione. La Corte haindividuato inoltre delle lacune nel funzionamento di alcunisistemi di supervisione e controllo presso l’Ufficio delle pubblica-zioni, dove sono state riscontrate differenze tra i quantitativi dicarta registrati in inventario e le scorte effettive di magazzino;inoltre, sono state pagate copie di una pubblicazione non conse-gnate e non sono state chieste revisioni dei prezzi, contrariamentea quanto stipulato nei contratti nel caso di una diminuzione deiprezzi di mercato per la carta o le materie prime.

(9) La maggior parte delle spese amministrative sono gestite dai seguentiservizi della Commissione: DG Personale e amministrazione, DG Tra-duzione, DG Interpretazione, DG Stampa e comunicazione, DG Rela-zioni esterne, Ufficio «Infrastrutture e logistica» — Lussemburgo, Uffi-cio «Infrastrutture e logistica» — Bruxelles, Ufficio «Gestione eliquidazione dei diritti individuali», Ufficio europeo di selezione delpersonale e Ufficio delle pubblicazioni.

9.19. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

L’Ufficio delle pubblicazioni accetta l’osservazione della Corte riguardoalle palesi differenze tra i livelli risultanti nel suo sistema di gestione dellescorte e le scorte effettive, detenute materialmente in due siti diversi. Talidifferenze derivano da una registrazione errata nel sistema di gestionedelle scorte. Si sta sviluppando un nuovo programma informatico per lagestione delle scorte, la maggior parte delle quali è stata ora riportatanella sede principale dell’Ufficio.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/227

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE

L’Ufficio delle pubblicazioni accetta l’osservazione della Corte relativaalla discrepanza dell’1,4 % riscontrata nel quantitativo di copie conse-gnate di una pubblicazione e adotterà provvedimenti per migliorare i cir-cuiti d’informazione, in modo da evitare il ripetersi di questo genere dierrori.L’Ufficio delle pubblicazioni accetta le osservazioni della Corte riguardoalla revisione dei prezzi e vi presterà attenzione in futuro.

Corte di giustizia

9.20. I paragrafi 9.4, 9.7, 9.9, 9.11 e 9.13 riguardano la Cortedi giustizia. La Corte di giustizia ha adottato le norme di controllointerno nel marzo 2004. Tuttavia, cinque di esse non sono stateapplicate. In un caso concernente l’indicizzazione dei canoni loca-tivi, l’assenza di documenti giustificativi da allegare agli ordini dipagamento dei canoni e lo scarso monitoraggio del contratto dilocazione hanno costretto la Corte di giustizia a versare al loca-tore, nel settembre 2004, 716 000 euro per canoni arretrati, acausa della mancata indicizzazione, dal 1999, della locazione.

9.20. RISPOSTA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Per quanto riguarda le norme di controllo interno, si rinvia alla rispostadata al punto 9.4.

Quanto ai rilievi relativi all’indicizzazione dei canoni locativi, ad essivanno date le risposte seguenti. Sino al 1999, ad eccezione degli anni1983, 1984 e 1994 nel corso dei quali era in vigore un blocco deicanoni locativi, la Corte ha adeguato l’importo dei pagamenti dovuti peril canone locativo del palazzo, alla luce di una lettera inviata dai servizidel proprietario, lo Stato lussemburghese (1). Prima di tale lettera, nelredigere il progetto preliminare di bilancio di ciascun esercizio, si proce-deva ad una stima del canone locativo dovuto per l’anno in questione,sulla base di una previsione dell’andamento dell’indice adottato per larevisione del canone locativo.

A seguito dell’evacuazione del palazzo nel 1999, una seconda clausolaaddizionale al contratto di locazione del palazzo del 5 giugno 1973 èstata convenuta per tener conto dell’occupazione di un edificio sostitutivo(edificio T) alle stesse condizioni del palazzo.

A partire dal 2001, sono state inviate alcune lettere alle autorità lus-semburghesi per invitarle, alla luce di tale nuova situazione, a pronun-ciarsi quanto all’applicazione dell’articolo III del contratto di locazione,che prevede un adeguamento del canone locativo in relazione all’anda-mento dell’indice di riferimento. Solo con lettera del 28 settembre 2004il Receveur des domaines ha risposto chiedendo il pagamento del canonelocativo dovuto a seguito del suo adeguamento all’andamento di taleindice, e ciò per il periodo 1999-2004.

9.21. Il revisore interno esercita la funzione di capo dell’unità diverifica incaricata dei controlli ex ante sulle operazioni dell’ordi-natore. Questa partecipazione all’esecuzione delle operazionifinanziarie non è compatibile con le funzioni di revisore internoindipendente. Dalla sua nomina nel 2003, il revisore interno nonha completato nessuno degli audit previsti nel suo programma dilavoro.

9.21. RISPOSTA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Le attività di verifica ex ante e quelle di revisione contabile interna sonoespletate da persone diverse. Si ricorda che, date le dimensioni della Corte,è stato deciso di porre il personale di controllo sotto l’autorità ammini-strativa di un solo funzionario, denominato anche revisore interno. Taleresponsabilità amministrativa non pregiudica in nessun modo l’indipen-denza del revisore interno nell’espletamento dei suoi compiti di revisionecontabile.

Vero è che nel 2004 il servizio di revisione contabile interna ha soffertoper un’insufficienza di personale qualificato, il che ha reso impossibile laconclusione dei compiti di revisione contabile pianificati. Intensi sforzidiretti a porre rimedio a tale situazione hanno portato all’assunzione, neldicembre 2004, di un revisore contabile in qualità di agente ausiliario e,nel giugno 2005, di un revisore contabile in qualità di agente tempo-raneo. Infine, un dipendente di ruolo di categoria A* reclutato su unelenco di riserva è venuto a rafforzare tale gruppo nel settembre 2005. Ilservizio è ormai in grado di svolgere appieno le sue attività.

(1) Tale modo di procedere non ha nulla di straordinario se si considera, ad esem-pio, che il contratto di locazione per l’edificio GEOS, al punto 5.1, quartocomma, recita: «Le somme dovute a seguito dell’applicazione dell’indicizza-zione saranno versate al locatore entro 45 giorni dalla data di ricezione delladomanda di indicizzazione da parte del locatario».

C 301/228 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE

Corte dei conti

9.22. La Corte dei conti è stata sottoposta ad audit da unasocietà di revisione esterna indipendente, che ha rilasciato un «cer-tificato sulla regolarità e la veridicità dei rendiconti finanziari al31 dicembre 2004», corredato di una «relazione concernente leprocedure amministrative e contabili, la sana gestione finanziariaed il sistema di controllo interno». Secondo il parere del revisore,contenuto nella relazione, «le norme di controllo interno vigentiassicurano una realizzazione soddisfacente degli obiettivi opera-tivi, una presentazione veritiera dei rendiconti finanziari e ilrispetto della normativa». Il certificato e la relazione saranno pub-blicati nella Gazzetta ufficiale.

Comitato economico e sociale

9.23. I paragrafi 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.11 riguardano il Comi-tato economico e sociale. Le norme di controllo interno sonostate approvate nel luglio 2004, ma non sono state ancora adot-tate tutte le misure necessarie affinché siano pienamente rispet-tate.

9.23. RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Si rimanda alle osservazioni relative al punto 9.4.

Comitato delle regioni

9.24. I paragrafi 9.6, 9.7, 9.9, 9.11 e 9.13 riguardano il Comi-tato delle regioni. Le norme di controllo interno sono state appro-vate solamente nel novembre 2004, ma non sono state adottatetutte le misure necessarie per una completa conformità a talinorme. La funzione di revisore interno è stata esercitata da unagente temporaneo, assunto sulla base di contratti rinnovabili dibreve durata. Nel maggio 2005, tale carica è stata affidata a unfunzionario.

9.24. RISPOSTA DEL COMITATO DELLE REGIONI

Nel 2004 il Comitato delle regioni ha fatto tutto il possibile per assu-mere un nuovo revisore interno, nonché gli altri membri del servizioaudit. Tuttavia, dato che solo pochissimi funzionari idonei hanno pre-sentato domanda, all’epoca non è stato possibile occupare i posti vacantisu base permanente.

Mediatore europeo e Garante europeo della protezione deidati

9.25. L’audit non ha dato adito ad osservazioni.

Conclusioni generali e raccomandazioni

9.26. Tutte le istituzioni hanno apportato miglioramenti voltiad adattare i propri sistemi di supervisione e di controllo ai requi-siti del nuovo regolamento finanziario. Nel 2004, tuttavia, talisistemi non hanno considerato in maniera adeguata i rischi indi-viduati nel 2003 inerenti all’applicazione del regolamento finan-ziario (10), né i rischi derivanti dall’introduzione del nuovo statutodel personale e delle applicazioni informatiche per calcolare glistipendi e le pensioni (cfr. paragrafo 9.6).

(10) Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2003, paragrafo 9.68.

9.26. RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Per il pieno rispetto delle esigenze del nuovo regolamento finanziariooccorrerà del tempo. L’introduzione del sistema NAP per il pagamentodegli stipendi e del nuovo statuto dei funzionari ha fatto aumentare irischi nel 2004, ma le difficoltà sono sorte principalmente a causa diproblemi tecnici iniziali con il sistema dei pagamenti degli stipendi o perquanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni dello statuto e i ser-vizi ne erano a conoscenza. Anche se quest’ultima ha effettivamente pro-vocato un numero significativo di recuperi, il numero residuo di errorireali sembra non eccessivo, in particolare a causa dei controlli approfon-diti a cui sono soggette le decisioni dell’autorità investita del potere dinomina. Tuttavia, i sistemi di verifica e di controllo, e in particolare icontrolli ex post sul pagamento degli stipendi, dovrebbero essere raffor-zati.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/229

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE

9.26. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

La graduale introduzione della NAP nel corso del 2003 e all’inizio del2004 ha, in effetti, creato un nuovo rischio, che è inerente al lancio diuna nuova applicazione informatica. I servizi della Commissione l’hannoaffrontato effettuando numerosi controlli manuali dei risultati dei diversicalcoli provvisori dello stipendio mensile e facendo immediatamente cor-reggere gli errori constatati dagli informatici prima del calcolo definitivodello stipendio mensile e dell’ordine di pagamento degli stipendi. Ilnumero di errori constatati ex post è stato minimo.

Per l’introduzione di questo nuovo sistema di calcolo degli stipendi è statonecessario uno spostamento dei controlli sulla qualità dei dati immessinel sistema di calcolo degli stipendi verso i sistemi di gestione dei dirittiche trasmettono ora i dati automaticamente alla NAP tramite un’inter-faccia. Nel corso del 2003 i controlli esistenti sono stati valutati e rior-ganizzati allo scopo di garantire a livello dei sistemi di gestione che, adecorrere dal 1o gennaio 2004, sia rispettato il principio di iniziazionee di verifica ex ante sancito dal regolamento finanziario.

9.27. La Corte ha individuato errori frequenti, per lo più dinatura formale. Gli errori, concernenti la legittimità e la regola-rità delle operazioni sottostanti non hanno inciso in maniera rile-vante sull’insieme delle spese amministrative.

9.27. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

La Commissione nota che gli errori formali rilevati non hanno avutoripercussioni materiali sulle spese amministrative, tuttavia continuerà adadottare i provvedimenti necessari per evitare che si ripetano.

9.28. Dall’audit della Corte è emerso che, per ovviare ai rischiindividuati, sarebbe necessario apportare alcuni miglioramenti aisistemi di supervisione e controllo per quanto concerne:

9.28.

a) la documentazione delle procedure; a) RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

A seguito di precedenti osservazioni della Corte, la Commissione halanciato un’azione specifica al fine di documentare le proprie pro-cedure amministrative in materia di risorse umane. I risultatisaranno pienamente visibili sul nuovo sito Internet «Personale eamministrazione», che sarà messo gradualmente in rete dalla finedel 2005.

a) e b) RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Come già menzionato nelle osservazioni del CESE in merito allarelazione annuale della Corte sul bilancio 2003 [cfr. più precisa-mente il punto 9.40, lettera b)] esistono già numerose procedureampiamente documentate. Nelle regole adottate dal CESE in mate-ria di analisi dei rischi, l’introduzione di procedure scritte viene con-siderata come una misura di base per ridurre i rischi e viene per-tanto applicata sempre. Nel piano d’azione consolidato adottato afine 2004, per il 2005 è prevista l’introduzione di numerose pro-cedure scritte.

C 301/230 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE

b) la definizione della natura dei documenti giustificativi chedovrebbero consentire di verificare la conformità della spesaalle condizioni contrattuali, o ai regolamenti e alle norme;

b) RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Si è già tenuto conto di tale raccomandazione per l’elaborazione dinuovi accordi specifici, ad esempio quello relativo al contratto qua-dro per l’installazione di ulteriori tubi e raccordi nell’edificio JeanMonnet. I costi dei servizi sono specificati con maggior precisioneal fine di evitare il rischio a cui la Corte si riferisce.

c) l’inquadramento del personale in base al nuovo statuto; c) e d) RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Cfr. risposte ai punti 9.7 e 9.8. Ciò nonostante la Commissione,dal canto suo, controlla che le nuove disposizioni siano attuate cor-rettamente.

c) RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Si rimanda alle osservazioni del CESE relative al punto 9.11.

d) le retribuzioni, in particolare il pagamento delle indennità e itrasferimenti di una parte degli emolumenti del personalecon applicazione di un coefficiente correttore.

d) RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Si rimanda alle osservazioni del CESE relative al punto 9.7.

9.28. RISPOSTA DEL COMITATO DELLE REGIONI

Il Comitato delle regioni attuerà fino in fondo le raccomandazioni dellaCorte dei conti di cui al punto 9.28 del progetto di relazione di auditfinale e continuerà ad impegnarsi al fine di migliorare la documenta-zione relativa alle procedure, prestando un’attenzione particolare allaquestione delle verifiche ex post relative alla regolarità delle spese.

Principali osservazioni formulate nelle relazioni speciali

Relazione speciale n. 1/2005 sulla gestione dell’Ufficioeuropeo per la lotta antifrode (OLAF)

9.29. La relazione speciale della Corte, corredata delle rispostedella Commissione, è stata pubblicata nella GU C 202 il 18 ago-sto 2005.

Relazione speciale n. 5/2005 sulle spese perl’interpretazione sostenute dal Parlamento, dallaCommissione e dal Consiglio

9.30. L’audit della Corte mirava a valutare se i servizi di inter-pretazione del Parlamento, della Commissione e del Consigliosiano gestiti secondo i principi di una sana gestione finanziaria.

9.30. RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il multilinguismo integrale, quale auspicato dal Parlamento europeo,comporta importanti costi che derivano in particolare dalle decisioni poli-tiche relative all’organizzazione dei lavori (calendari e luoghi di lavoro) edalla necessità di poter reagire rapidamente a situazioni politiche tal-volta difficili da programmare. Tuttavia, allo scopo di migliorare le con-dizioni del ricorso ai servizi di interpretazione, il Parlamento ne ha fis-sato il contesto in un codice di condotta adottato nel 1999 e rivisto nel2004.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/231

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE

D’altra parte, i servizi del Parlamento si impegnano a migliorare il con-trollo delle spese connesse alle assunzioni di tali interpreti, in particolaredelle loro spese di viaggio, e con la creazione di un servizio interistitu-zionale unico incaricato di tutti i pagamenti agli interpreti di conferenzaausiliari (a.i.c.) si è ottenuta una partecipazione positiva. Peraltro, i ser-vizi utilizzatori del Parlamento per quanto riguarda l’interpretazione,studieranno le migliori prassi osservate nelle altre istituzioni, allo scopodi migliorare la programmazione dei lavori, nel rispetto degli imperativipolitici menzionati in precedenza.

9.30. RISPOSTA DEL CONSIGLIO

L’SGC desidera far presente che non è solo grazie ad una maggiore pre-videnza da parte degli organizzatori delle riunioni che si potrebbero rea-lizzare ulteriori risparmi in materia di servizi di interpretazione. Dallarelazione speciale della Corte dei conti emerge che è possibile risparmiareanche in altri modi, ad esempio riducendo i costi per gli interpreti di con-ferenza ausiliari (ICA) o intensificando la cooperazione interistituzionale.

9.31. Dall’audit è emerso che la qualità dell’interpretazione ènella maggior parte dei casi all’altezza delle aspettative e conformealle necessità, ma che occorre adottare alcune misure per ridurrei costi ed evitare di fornire servizi richiesti ma non utilizzati.Anche se le istituzioni controllate sono riuscite a limitare l’inter-pretazione, ulteriori risparmi sarebbero possibili evitando annul-lamenti tardivi, richieste di riunioni all’ultimo minuto, una distri-buzione irregolare delle riunioni nel corso della settimana edell’anno e le elevate spese di viaggio per interpreti di conferenzaausiliari. Poiché questi elementi sfuggono in gran parte al con-trollo dei servizi di interpretazione, i risparmi sarebbero possibilisoltanto grazie ad unamigliore pianificazione da parte dei respon-sabili dell’organizzazione delle riunioni.

9.31. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

La Commissione proseguirà la politica di controllo dei costi in base alle«necessità reali» e accrescerà gli sforzi per ridurre la messa a disposizionedell’interpretazione laddove è stata richiesta, ma non usata. L’azionedella Commissione è anche volta a migliorare l’uso delle risorse umanein cooperazione con i servizi di interpretazione delle altre istituzioni e, inattesa dell’accordo fra queste al fine di rinegoziare gli accordi in vigore,cercherà di ridurre i costi degli interpreti ausiliari di conferenza, soprat-tutto per quanto riguarda le spese di viaggio.

AGENZIE ED ALTRI ORGANISMI DECENTRATI

9.32. L’audit delle agenzie e degli altri organismi decentrati(AOD) dell’Unione europea è oggetto di relazioni annuali speci-fiche (11). Nel 2004, il bilancio degli AOD è ammontato comples-sivamente a 72,3 milioni di euro, rispetto a 778 milioni di euronel 2003. I posti complessivi autorizzati sono passati da 2 009nel 2 003 a 2 233 nel 2004. I dati principali concernenti gli AODfigurano nella tabella 9.3 (12).

(11) In corso di pubblicazione nella GU.(12) Durante il 2004, i bilanci dell’Agenzia ferroviaria europea e dell’Agen-zia europea per la sicurezza delle reti e delle informazioni sono statigestiti direttamente dalla Commissione. Per tale motivo, non verràpubblicata alcuna relazione annuale specifica.

C 301/232 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Tabella 9.3 — Agenzie ed altri organismi decentrati dell’UE — Dati principali

Agenzie ed altri organismi decentratidell’Unione europea Sede Anno di

fondazione

Bilancio (milioni di euro) Posti autorizzati

2004 2003 2004 2003

Centro europeo per lo sviluppo dellaformazione professionale Salonicco 1975 16,6 14,7 88 83

Fondazione europea per il miglioramento dellecondizioni di vita e di lavoro Dublino 1975 18,1 16,8 91 88

Agenzia europea dell’ambiente Copenaghen 1990 33,6 27,5 115 111

Fondazione europea per la formazioneprofessionale Torino 1990 18,4 17,2 104 104

Osservatorio europeo delle droghe e delletossicodipendenze (1) Lisbona 1993 12,2 10,5 77 63

Agenzia europea per i medicinali Londra 1993 99,1 84,2 314 287

Centro di traduzione degli organismidell’Unione europea Lussemburgo 1994 29,8 29,0 181 158

Ufficio comunitario delle varietà vegetali Angers 1994 11,3 11,1 38 35

Ufficio per l’armonizzazione nel mercatointerno Alicante 1994 190 157,4 675 675

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sullavoro Bilbao 1995 10,7 14,6 38 33

Osservatorio europeo dei fenomeni dirazzismo e xenofobia Vienna 1997 7,9 6,6 34 30

Agenzia europea per la ricostruzione (2) Salonicco 2000 374,6 358,6 114 120

Eurojust L’Aia 2002 9,3 8,1 76 53

Agenzia europea per la sicurezza aerea Colonia (3) 2002 11,3 4,7 95 80

Agenzia europea per la sicurezza marittima Lisbona (3) 2002 13,3 4,5 55 40

Autorità europea per la sicurezza alimentare Parma (3) 2002 29,1 12,6 138 49

Agenzia europea per la sicurezza delle reti edell’informazione (4) Heraklion (3) 2003 — — — —

Agenzia ferroviaria europea (4) Valenciennes 2003 — — — —

Totale 885,3 778,1 2 233 2 009

(1) Compresi i programmi Phare.(2) I posti complessivi, compresi i posti a disposizione del personale locale, ammontavano nel 2004 a 309 (321 nel 2003).(3) Nel 2004, la sede provvisoria di tale organismo era situata a Bruxelles, per tutto o parte dell’anno.(4) Nel 2004, la Commissione ha gestito il bilancio dell’organismo, la cui esecuzione non ha pertanto formato oggetto di una relazione specifica.

9.33. Sono stati individuati casi di inosservanza del principio diannualità del bilancio, in particolare riporti di stanziamenti nonsufficientemente giustificati. La Corte ha inoltre riscontrato alcunicasi di non rispetto del principio di specializzazione (trasferimentidi stanziamenti irregolari o non sufficientemente giustificati), delprincipio di universalità (contrazione in bilancio fra stanziamentie spese negative) e del principio di verità del bilancio (iscrizionein bilancio di importi non corrispondenti alle esigenze dell’eser-cizio finanziario).

9.33 e 9.34. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Le agenzie e gli «altri organismi decentrati» sono indipendenti e hannouna procedura di discarico separata per le loro spese amministrative. Diconseguenza le osservazioni della Corte riguardano le agenzie stesse. Incaso di necessità, la Commissione è in grado di fornire alle agenzie l’as-sistenza necessaria per la comprensione e l’interpretazione della norma-tiva, nonché per l’istituzione di un controllo interno.

9.34. La Corte ha rilevato che, in alcuni casi, i sistemi di con-trollo interno messi a punto presso gli AOD richiedevano miglio-ramenti, in particolare a causa della mancanza di un’analisi dirischio soddisfacente.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/233

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE

9.35. Riguardo all’assunzione del personale e alle procedure diaggiudicazione degli appalti pubblici, la Corte ha riscontrato unaserie di lacune: le procedure poste in atto per la selezione dei can-didati o dei contraenti non erano corrette o debitamente giustifi-cate; le decisioni in merito all’accettazione o al rifiuto delle can-didature e delle offerte dei contraenti non erano adeguatamentecorroborate. Inoltre, dai fascicoli personali degli agenti esaminatidalla Corte è emerso che i documenti giustificativi inerenti alleindennità e ai diritti finanziari non venivano sistematicamenteaggiornati.

9.35. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Le agenzie sono tenute al rispetto delle disposizioni del regolamentofinanziario generale in materia di aggiudicazione di appalti.

Poiché il 2004 è stato il secondo anno di applicazione del nuovo rego-lamento finanziario e delle relative modalità di esecuzione, varie agen-zie, in particolare quelle istituite più di recente, hanno dovuto far frontea un periodo transitorio. La Commissione ha attivamente sostenuto leagenzie e le autorità durante detto periodo: parecchie agenzie, anche senon tutte, si sono avvalse dei servizi offerti.

9.36. Quasi un AOD su tre ha presentato i propri rendicontifinanziari secondo i principi della contabilità per competenza. Glialtri organismi sono, in genere, sulla buona strada per quantoconcerne la compilazione dei conti 2005 secondo tale metodocontabile, previsto dal nuovo regolamento finanziario. Per quantoconcerne gli AOD che tengono una contabilità per competenza,sono stati riscontrati problemi nell’identificazione dei riporti daconsiderare come oneri per l’esercizio finanziario.

9.36. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Le norme contabili CE adottate dal contabile della Commissione neldicembre 2004 si applicano a tutti gli organismi di cui all’articolo 185del regolamento finanziario.

Al fine di garantire che gli AOD (agenzie e altri organismi decentrati)siano preparati per i requisiti in materia di contabilità di competenza edi consolidamento, la Commissione continua a fornire loro regolare assi-stenza. La Commissione ha fornito agli AOD la documentazione spe-cifica per aiutarli a individuare gli adeguamenti necessari, in particolareun questionario contabile IPSAS, il futuro pacchetto in materia di rela-zioni per il consolidamento e un documento di orientamento con il rela-tivo formulario riguardante il bilancio di apertura dal 1o gennaio 2005.Il processo di comunicazione sarà intensificato ulteriormente durante laseconda metà del 2005, allo scopo di assicurare che il primo consolida-mento degli AOD si svolga correttamente.

9.37. Non vi è omogeneità, fra gli AOD, per quanto riguarda laqualità del monitoraggio delle immobilizzazioni. Alcuni di essinon hanno ancora posto in essere un sistema di monitoraggioadeguato, mentre altri non rispettano a sufficienza i requisiti delsistema adottato. Ciò ha comportato alcune discrepanze tra iconti e l’inventario fisico.

9.37. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

La Commissione sottolinea che la responsabilità per la preparazione deiconti annuali spetta, in ultima analisi, al contabile di ogni AOD.

LE SCUOLE EUROPEE

9.38. L’audit svolto dalla Corte sulle Scuole europee formaoggetto di una relazione annuale specifica (non pubblicata nellaGazzetta ufficiale), trasmessa al Consiglio superiore e ai direttoridelle Scuole europee. Il bilancio delle Scuole (222,1 milioni dieuro) è stato finanziato principalmente mediante sovvenzionidella Commissione (118,4 milioni di euro) e contributi degli Statimembri (47,3 milioni di euro). I dati principali relativi alle Scuoleeuropee figurano nella tabella 9.4.

C 301/234 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Tabella 9.4 — Scuole europee — Dati principali

Scuola europea Paese Anno difondazione

Budget (1) (2)(milioni di euro)

Sovvenzioni ricevutedalla Commissione (2)(milioni di euro)

Popolazione scolastica (3)

2004 2003 2004 2003 2004 2003

Ufficio Belgio 1957 7,9 7,2 5,7 6,1 — —

Lussemburgo I Lussemburgo 1953 34,6 31,9 20,3 19,1 3 101 3 753

Lussemburgo II Lussemburgo 2004 2,7 — 1,2 — 827 —

Bruxelles I Uccle Belgio 1958 26,0 24,3 17,0 15,8 2 394 2 289

Bruxelles II(Woluwé) Belgio 1974 27,1 25,0 17,7 15,9 2 917 2 769

Bruxelles III (Ixelles) Belgio 1999 24,2 22,7 15,7 15,0 2 773 2 592

Mol Belgio 1960 10,9 10,7 6,4 6,5 643 641

Varese Italia 1960 15,8 15,3 7,8 7,5 1 317 1 323

Karlsruhe Germania 1962 11,8 11,5 3,9 4,1 1 074 1 091

Monaco Germania 1977 18,6 16,4 1 1,0 1 504 1 455

Francoforte Germania 2002 8,8 6,1 4,2 2,9 809 633

Alicante Spagna 2002 9,9 6,2 5,7 3,4 950 858

Bergen Paesi Bassi 1963 11,5 11,9 6,3 6,4 664 695

Culham Regno Unito 1978 12,3 12,3 5,5 6,1 889 884

Totale 222,1 201,5 118,4 109,8 19 862 18 983

(1) Entrate e spese complessive previste nel bilancio di ciascuna scuola europea e dell’ufficio, comprese tutte le modifiche apportate ai bilanci adottati inizialmente.(2) Fonte: Scuole europee.(3) Fonte: Relazione annuale 2005 del segretario generale del Consiglio superiore delle Scuole europee.N.B.: Le variazioni nei totali sono dovute agli arrotondamenti.

9.39. Per l’esercizio finanziario 2004, l’audit della Corte non haevidenziato alcun elemento rilevante che meriti di essere segna-lato nella relazione annuale della Corte.

9.39. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

La Commissione prende atto dell’osservazione della Corte.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/235

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CAPITOLO 10

Strumenti finanziari e attività bancarie

INDICE

Paragrafi

Introduzione 10.1-10.3

Il monitoraggio svolto dalla Commissione sulle proprie partecipazioni finanziarie 10.4-10.12

Rendiconto sintetico delle attività detenute da istituzioni finanziarie per conto dellaCommissione 10.13-10.18

Il Fondo di garanzia per le azioni esterne 10.19-10.23

La Comunità europea del carbone e dell’acciaio in liquidazione 10.24-10.28

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/237

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

10.1. Gli strumenti finanziari delle Comunità connessi alle atti-vità bancarie sono i seguenti:

— prestiti su risorse di bilancio o su fondi presi in prestito;

— abbuoni d’interesse su risorse di bilancio;

— garanzie su prestiti passivi contratti e su prestiti attivi con-cessi da terzi;

— partecipazioni in organismi di interesse pubblico (1); e

— partecipazioni in operazioni speciali, come l’apporto di capi-tale di rischio.

10.2. Questi strumenti finanziari sono utilizzati sia negli Statimembri che, in misura maggiore, al di fuori dell’Unione nel qua-dro delle azioni esterne. Essi mirano principalmente a stimolarelo sviluppo economico, migliorare le infrastrutture e creare postidi lavoro, soprattutto nelle piccole e medie imprese (PMI), attra-verso misure atte a favorire l’accesso di queste ultime ai finanzia-menti. La Comunità europea del carbone e dell’acciaio in liquida-zione partecipa ad operazioni analoghe.

(1) Come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

C 301/238 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

10.3. L’audit della Corte ha riguardato:

— il monitoraggio svolto dalla Commissione sulle proprie par-tecipazioni finanziarie;

— il rendiconto sintetico delle attività detenute da istituzionifinanziarie per conto della Commissione;

— il funzionamento del Fondo di garanzia per le azioni esterne(cfr. tabella 10.1); e

— le attività della Comunità europea del carbone e dell’acciaioin liquidazione (CECA in liquidazione) (cfr. tabella 10.2).

Tabella 10.1 — Situazione del Fondo di garanzia (1)

(milioni di euro)

Esercizio Totale garanzie prestate al31 dicembre (2)

Totale risorse del Fondo al31 dicembre (3) Copertura (%)

1994 6 017 294,2 4,9

1995 5 882 300,9 5,1

1996 6 715 557,4 8,3

1997 7 960 861,8 10,8

1998 9 834 1 280,7 13,0

1999 12 052 1 313,1 10,9

2000 14 069 1 431,6 10,2

2001 15 577 1 774,4 11,4

2002 15 358 1 645,5 10,7

2003 15 211 1 592,1 10,5

2004 12 068 1 273,3 (4) 10,6

(1) In base al regolamento (CE) n. 2728/94 del Consiglio, il Fondo di garanzia deve raggiungere un livello adeguato (importo-obiettivo) per far fronte a potenziali pagamenti,fissato dal 1999 in poi al 9 % dell’importo garantito. Il Fondo è finanziato da versamenti del bilancio generale all’inizio di un esercizio finanziario a titolo previsionale. Allafine dell’esercizio, se le attività del Fondo superano l’importo-obiettivo, l’eccedenza viene restituita al bilancio generale.

(2) Compresi gli interessi di mora maturati ma non riscossi al 31 dicembre.(3) Al netto delle commissioni BEI non pagate al 31 dicembre.(4) A seguito dell’allargamento, il regolamento (CE) n. 2273/2004 del 22 dicembre 2004 ha ridotto l’importo obiettivo del fondo di 338,8 milioni di euro che sono stati stornatial bilancio comunitario con valuta 10 gennaio 2005.

Fonte: Commissione.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/239

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Tabella 10.2 — Stato patrimoniale della CECA in liquidazione (evoluzione dalla scadenza del trattato CECA)e impegni ancora da liquidare del bilancio operativo della CECA al 31 dicembre 2004

Stato patrimoniale della CECA in liquidazione al 31 dicembre 2004

31 dicembre 2004 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002 23 luglio 2002

milioni dieuro % milioni di

euro % milioni dieuro % milioni di

euro %

Attivo

Crediti verso banche 103,38 4,82 133,43 6,49 113,57 4,75 155,62 6,36

Crediti verso clienti 315,35 14,71 361,66 17,59 628,95 26,33 682,42 27,87

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 1 488,96 69,46 1 485,91 72,25 1 551,46 64,94 1 528,90 62,44

Azioni e altri titoli a reddito variabile 7,09 0,33 15,75 0,77 18,77 0,79 28,00 1,14

Altre attività 171,68 8,01 3,28 0,16 3,31 0,14 6,02 0,25

Conti di regolarizzazione 57,07 2,66 56,46 2,75 73,04 3,06 47,57 1,94

Totale attivo 2 143,53 100,00 2 056,49 100,00 2 389,10 100,00 2 448,53 100,00

Passivo

Debiti verso terzi 456,34 21,29 468,33 22,77 764,13 31,98 801,68 32,74

Bilancio operativo CECA 109,24 5,10 222,46 10,82 342,56 14,34 400,92 16,37

Accantonamenti per rischi e oneri 213,22 9,95 247,15 12,02 554,74 23,22 586,01 23,93

Bilancio finanziamento carbone e ricerca 296,30 13,82 293,00 14,25 240,00 10,05 240,00 9,80

Riserve e utili 1 068,43 49,84 825,55 40,14 487,67 20,41 419,92 17,15

Totale passivo 2 143,53 100,00 2 056,49 100,00 2 389,10 100,00 2 448,53 100,00

Impegni del bilancio operativo CECA ancora da liquidare al 31 dicembre 2004

(milioni di euro)

Importi al23 luglio 2002

Importi al31 dicembre2002

Importi al31 dicembre2003

Pagamenti2004

Annullamenti2004

Importi al31 dicembre2004

Riadattamento 132,61 121,24 75,76 22,24 9,78 43,74

Ricerca 180,83 158,71 99,11 44,25 6,22 48,64

Bonifici (articolo 56) 16,84 16,05 11,21 0,25 9,99 0,97

Pacchetto sociale carbone (RECHAR) 70,64 46,56 36,39 17,54 2,96 15,89

Totale 400,92 342,56 222,47 84,28 28,95 109,24

Fonte: Rendiconti finanziari della CECA in liquidazione al 31 dicembre 2004.

C 301/240 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

IL MONITORAGGIO SVOLTO DALLA COMMISSIONE SULLEPROPRIE PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

10.4. L’UE detiene partecipazioni in due istituzioni finanziarie:il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) (2) e la Banca europeaper la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) (3). Complessivamente,queste due partecipazioni finanziarie in organismi collegatiammontavano a 277,5 milioni di euro al 31 dicembre 2004 (4).

10.5. La Corte ha svolto un audit sul monitoraggio (5) attuatodalla Commissione su queste due partecipazioni in istituzionifinanziarie valutando:

a) se le misure adottate dalla Commissione per monitorare (siada un punto di vista finanziario che in relazione a rischifuturi) le proprie partecipazioni finanziarie consentano unasorveglianza efficiente, efficace ed economica delle stesse; e

b) se le informazioni sul monitoraggio e sulla gestione forni-scano alla Commissione la ragionevole garanzia che le atti-vità delle proprie partecipazioni negli organismi collegatisiano conformi alle politiche comunitarie e compatibili conla normativa comunitaria applicabile.

(2) È stato richiamato il 20 % (120 milioni di euro, valutati 176 milioni dieuro nel bilancio consolidato delle Comunità al 31 dicembre 2004)della partecipazione di 600 milioni di euro (il 30 % del capitale auto-rizzato, pari a 2 000 milioni di euro).

(3) È stato richiamato il 26,25 % (157,5 milioni di euro: 138,9 milioni dieuro sono stati versati e i restanti 18,6 milioni di euro dovranno essereversati nel periodo 2005-2009) della partecipazione di 600 milioni dieuro (il 3 % del capitale autorizzato pari a 20 000 milioni di euro).

(4) Oltre a queste partecipazioni, la Comunità detiene anche una quotadell’«Impresa comune Galileo»: al 31 dicembre 2004 erano stati richia-mati 282 milioni di euro (valutati 192,7 milioni di euro nel bilancioconsolidato delle Comunità al 31 dicembre 2004) su una partecipa-zione di 520 milioni di euro (pari al 90 % del capitale di 575 milionidi euro). Inoltre, il bilancio consolidato delle Comunità comprendealtre immobilizzazioni finanziarie per un totale di 1 810,9 milioni dieuro che non sono state prese in esame nel presente audit sul moni-toraggio.

(5) La partecipazione UE nel Fondo europeo per gli investimenti è disci-plinata da un accordo tripartito tra la Corte, la Commissione e il FEI.Tale accordo è stato rinnovato per un periodo di due anni fino al25 settembre 2005. Può essere tacitamente rinnovato per altri dueanni.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/241

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

10.6. La Commissione designa due membri (6) (e due supplenti)del Consiglio di amministrazione del FEI, che sono nominati dal-l’Assemblea generale del FEI, più un membro (senza supplente)del Collegio sindacale. Il codice di condotta del FEI non consenteloro di divulgare informazioni al di fuori del FEI, salvo a coloroche li assistano nell’espletamento delle loro funzioni di membridel Consiglio di amministrazione. Non risulta che altri servizidella Commissione siano informati o consultati, se necessario, perverificare la conformità con le politiche o le norme comunitarie.

10.6. Le attività del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) sonovolte soprattutto a sostenere le piccole e medie imprese (PMI). I membrinominati dalla Commissione presso il consiglio di amministrazione delFondo sono alti funzionari delle tre direzioni generali principalmenteinteressate e che hanno maggiori competenze in tale settore (Impresee industria, Affari economici e finanziari e Politica regionale). Tali ser-vizi coordinano strettamente le loro posizioni prima di ogni riunione delconsiglio. Talvolta vengono consultati informalmente altri servizi ad hocsu questioni specifiche (ad esempio sugli aiuti di Stato), ma la Commis-sione non ritiene necessario effettuare una consultazione sistematica didetti servizi.

Tuttavia, per quanto riguarda la conformità con gli obiettivi comunitari,la Commissione ritiene che la creazione, a metà del 2005, della fun-zione di conformità (compliance function) presso il FEI (su richiesta delconsiglio di amministrazione e con forte sostegno da parte dei membrinominati dalla Commissione) costituisca un ulteriore passo importanteper garantire il rispetto delle politiche comunitarie.

10.7. Per quanto riguarda la partecipazione nel FEI, le comuni-cazioni fornite agli azionisti (7) in occasione dell’assemblea gene-rale del FEI vengono considerate pienamente affidabili. Alla Cortenon è stato fornito alcun elemento comprovante che questioni dirilievo eventualmente emerse siano oggetto di un successivomonitoraggio.

10.7. Riguardo alle relazioni finanziarie inerenti al FEI, la Commis-sione ha piena fiducia nel lavoro eseguito dai revisori indipendenti internied esterni e dal comitato di verifica (audit board) del FEI. Non sono statesollevate questioni importanti da parte dei revisori contabili in merito airendiconti finanziari del FEI.

Spetta all’assemblea annuale ordinaria degli azionisti approvare la rela-zione annuale e i relativi rendiconti finanziari, nonché procedere allenomine. Tutte le decisioni di carattere straordinario sono sottoposte allaCommissione, che decide dopo una consultazione formale interservizi.Tutte le decisioni degli azionisti, nonché le raccomandazioni formulatenella relazione annuale del comitato di verifica, sono controllate dal con-siglio di amministrazione.

10.8. Vi è stretta collaborazione tra il FEI e i relativi organi dellaBEI. Le operazioni del FEI sono coordinate con il programma d’at-tività della BEI. Non esistono elementi che attestino una coope-razione e un coordinamento analoghi con la Commissione. Perpoter adempiere al proprio obbligo di render conto, la Commis-sione dovrebbe poter dimostrare di disporre delle stesse informa-zioni sulla gestione dell’istituzione finanziaria (FEI) di cui disponela BEI, in quanto principale azionista.

(6) L’attuale presidente del Consiglio di amministrazione del FEI è nomi-nato dalla Commissione. Al momento non ricopre alcuna carica nellagerarchia della Commissione, in quanto è in pensione.

(7) Ad esempio, la relazione annuale e la relazione del Collegio sindacale.

10.8. Come azionista di maggioranza, con circa il 60 % delle azioni,la BEI deve rispettare, in quanto gruppo, particolari esigenze a cui non èsoggetta la Commissione con il suo 30 %. Ciò si applica al piano azien-dale, nonché alla procedura di consolidamento.

Il piano aziendale del FEI è dapprima rivisto e approvato dal proprioconsiglio di amministrazione e successivamente incluso nel piano delgruppo BEI. Il progetto è sottoposto ad un esame particolarmente rigo-roso da parte dei funzionari che coadiuvano i membri del consiglio desi-gnati dalla Commissione, prima che sia adottata una posizione in dettoconsiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda le procedure di consolidamento, alcuni dati finan-ziari sono messi a disposizione della BEI da parte dei servizi contabili delFEI nel contesto delle esigenze di consolidamento molto specifiche dellacontabilità del gruppo BEI. La Commissione non è al corrente di altredifferenze di trattamento degli azionisti.

C 301/242 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

10.9. Per quanto riguarda la partecipazione nella BERS (8), laCommissione dispone di un membro (9) e di un membro sosti-tuto nel Consiglio di amministrazione della BERS, che riferisceregolarmente sulla situazione e sugli sviluppi al Commissarioresponsabile e al direttore generale per gli Affari economici efinanziari.

10.10. Secondo la Commissione, uno degli obiettivi della par-tecipazione comunitaria nella BERS è garantire la conformità conle politiche comunitarie, ad esempio per quanto riguarda lenorme ambientali che non sono giuridicamente vincolanti per ipaesi terzi. La direzione generale Affari economici e finanziariprocede ad un regolare monitoraggio. Il processo di monitorag-gio presso la Commissione funziona e fa sì che, nel quadro dellavoro del membro della Commissione nel Consiglio di ammini-strazione, sia valutata e presa in considerazione la conformità conle politiche e le norme comunitarie.

10.10. L’UE ha tutto l’interesse a che la Banca europea per la rico-struzione e lo sviluppo (BERS) consegua gli obiettivi che le sono statiassegnati, in particolare promuovere la transizione verso un’economiaorientata al mercato e incentivare lo sviluppo del settore privato. Con lasua partecipazione, la BERS assicura anche il rispetto della legislazionedell’Unione, ad esempio, in materia di ambiente, nonché la promozionedi norme internazionali in Stati non membri dell’UE, che non sono vin-colati dalla normativa comunitaria.

10.11. Sebbene il monitoraggio sia gestito dalla stessa direzionegenerale, le informazioni disponibili sul monitoraggio della BERSsono più dettagliate di quelle relative al FEI e includono i risultatidelle consultazioni con altri servizi.

10.11. La Commissione ritiene che il controllo delle sue partecipazioninella BERS e nel FEI debba essere eseguito tenendo conto del quadro giu-ridico specifico di ogni istituzione.

La Commissione ritiene, come dichiarato riguardo al FEI (cfr.punto 10.6), che non sia necessario effettuare consultazioni sistematichein altri servizi, oltre a quelli che hanno rappresentanti nel consiglio diamministrazione.

10.12. Dall’audit è emerso che le informazioni sul monitorag-gio e sulla gestione relative alla BERS forniscono alla Commis-sione la ragionevole garanzia che le attività da questa svolte sonoconformi alle politiche comunitarie e compatibili con la norma-tiva comunitaria applicabile. Al fine di fornire alla Commissionelo stesso livello di garanzia riguardo alla partecipazione nel FEI,occorre migliorare le informazioni sul monitoraggio e sullagestione del FEI.

(8) Accordo che istituisce la BERS firmato a Parigi il 29 maggio 1990(documenti istitutivi della BERS aprile 1991).

(9) Il membro del Consiglio della BERS nominato dalla Commissione hala propria sede a Londra.

10.12. La partecipazione al consiglio di amministrazione di alti fun-zionari provenienti dai tre servizi maggiormente interessati sotto il pro-filo politico alle attività del FEI (cfr. risposte ai punti 10.6 e 10.11)spiega in ampia misura la differenza osservata dalla Corte rispetto allaBERS. La partecipazione di questi alti funzionari al consiglio di ammi-nistrazione è la migliore garanzia della tutela dell’interesse comunitario.

A metà del 2005 è stata introdotta nel FEI la funzione di conformità,con il mandato specifico di assicurare che siano previsti meccanismi attia permettere l’attuazione delle politiche e della legislazione dell’Unione,funzione che fornisce un’occasione per rafforzare ulteriormente talegaranzia. La Commissione lavorerà in stretta cooperazione con il FEI perassisterlo nel fare in modo che questa nuova funzione sia efficace.

Inoltre la Commissione esaminerà la necessità di chiarire il ruolo delleconsultazioni ad hoc nelle procedure interne dei servizi interessati, di cuisi tratta al punto 10.6.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/243

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

RENDICONTO SINTETICO DELLE ATTIVITÀ DETENUTEDA ISTITUZIONI FINANZIARIE PER CONTODELLA COMMISSIONE

10.13. Oltre alle partecipazioni della Commissione, anche leattività affidate alla gestione di istituzioni finanziarie richiedonoun attento monitoraggio. Queste attività sono destinate alle azioniintraprese dalle istituzioni finanziarie per conto della Commis-sione allo scopo di dare attuazione a determinate politiche comu-nitarie (10).

10.14. L’audit della Corte intendeva valutare se la Commissionedisponesse di rendiconto completo e aggiornato delle attivitàdetenute dalle istituzioni finanziarie per suo conto.

10.15. Per quanto riguarda le istituzioni finanziarie, esistonoaccordi in particolare con la BEI, la BERS, il FEI, la Banca di svi-luppo del Consiglio d’Europa e la German Kreditanstalt für Wie-deraufbau (KfW). Secondo la Commissione, gli importi detenutiin conti fiduciari e in conti speciali (11) sotto la vigilanza delladirezione generale Affari economici e finanziari ammontavano a360,9 milioni di euro alla fine del 2004.

10.16. Dall’audit è emerso che: 10.16.

a) la Commissione dispone di informazioni su tutti i conti dete-nuti presso la BERS, ma non di un rendiconto d’insieme com-pleto dei conti detenuti dal FEI e dalla BEI per conto di tuttele direzioni generali;

b) la Commissione non ha contabilizzato tra le attività, né haregistrato nei propri conti, una partecipazione ad una ope-razione bancaria della Kreditanstalt für Wiederaufbau inBosnia-Erzegovina, che ha dato luogo a pagamenti per44,25 milioni di euro;

b) Gli importi in questione sono inclusi nei conti annuali definitivi del2004, nella rubrica «Intermediari finanziari».

c) sono stati erogati fondi comunitari per complessivi16 milioni di euro a favore dell’Agenzia europea per la rico-struzione (AER) per operazioni bancarie in Kosovo, Monte-negro e Serbia, gestite dalla KfW, in relazione a crediti immo-biliari e per finanziamenti alle comunità rurali e alle piccolee medie imprese. Né la Commissione né l’AER hanno inclusotali importi nei conti provvisori per il 2004.

c) Gli importi in questione sono inclusi negli conti annuali definitividel 2004, nella rubrica «Intermediari finanziari».

Benché queste ultime voci siano state corrette e non incidanoquindi sull’affidabilità dei conti, esse provano la mancanza di unrendiconto completo dei conti, come indicato in precedenza.

(10) Tra la Commissione e le istituzioni finanziarie vengono stipulate con-venzioni che stabiliscono le norme relative a specifici elementi delmandato (ad esempio, le procedure, gli obblighi in materia di rendi-conti e i fondi provenienti dal bilancio generale).

(11) Conti correnti, depositi vincolati e investimenti di tesoreria.

C 301/244 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

10.17. La Commissione non dispone di un rendiconto d’in-sieme completo delle attività detenute da istituzioni finanziarieper suo conto.

10.17. È responsabilità di ciascun ordinatore garantire un monito-raggio regolare e adeguato delle attività poste sotto il suo controllo. Inquesto modo la gestione e il monitoraggio di tali attività sono effettuatidalla singola direzione generale responsabile che garantisce altresì chetali attività siano correttamente e interamente registrate nel sistema con-tabile. In base alle informazioni fornite dalle direzioni generali, la dire-zione generale del Bilancio prepara i conti annuali. I conti forniscono cosìun rendiconto sintetico delle varie attività della Commissione, compresequelle detenute da istituzioni finanziarie. Tuttavia la Commissione nonsuddivide le relazioni per istituzione finanziaria, bensì, in conformità conle norme contabili, per classe di attività nel bilancio.

10.18. Tale rendiconto dovrebbe consentire un adeguato eregolare monitoraggio delle attività. L’esperienza acquisita dalladirezione generale Affari economici e finanziari dovrebbe consen-tire di armonizzare le convenzioni in materia di rendiconto egarantire una maggiore trasparenza per le autorità di bilancio.

10.18. Già ora è responsabilità di ciascun ordinatore garantire unmonitoraggio regolare e adeguato delle attività poste sotto il suo con-trollo (cfr. articolo 60 del regolamento finanziario). Gli ordinatori sonoanche già tenuti a immettere tali informazioni nel sistema contabile, inmodo che possano essere riportate nei conti annuali.

Con l’introduzione del nuovo sistema contabile nel 2005, gli ordinatorihanno a loro disposizione strumenti più efficaci per controllare le atti-vità poste sotto la loro responsabilità; inoltre le informazioni sono megliocentralizzate nel sistema e il rendiconto sintetico della situazione globalene risulta più chiaro, il che dovrebbe evitare che si verifichi la situazionedescritta dalla Corte.

IL FONDO DI GARANZIA PER LE AZIONI ESTERNE

10.19. Il bilancio comunitario è particolarmente esposto alrischio di credito per quanto riguarda le garanzie per prestiti apaesi terzi. L’obiettivo del Fondo di garanzia per le azioni ester-ne (12) consiste nel rimborsare i creditori della Comunità (13) incaso di inadempienza del beneficiario ed evitare di ricorrere diret-tamente al bilancio comunitario.

10.20. La direzione generale Affari economici e finanziari èresponsabile della gestione amministrativa del Fondo e la BEI dellagestione della tesoreria. L’audit della Corte ha preso in esame inparticolare la sana gestione finanziaria del Fondo per l’eserciziofinanziario 2004 (14).

(12) Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio (GU L 293 del12.11.1994, pag. 1) modificato dal regolamento (CE, Euratom)n. 1149/99 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 1), modificato da ultimo dalregolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004,pag. 28).

(13) Principalmente la BEI, ma anche i prestiti esterni dell’Euratom e i pre-stiti per l’assistenza macrofinanziaria (AMF) a paesi terzi.

(14) Il lavoro di audit svolto dalla Corte è basato su un accordo tripartitospecifico tra la Corte, la BEI e la Commissione, firmato nelgennaio 1996.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/245

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

10.21. La tabella 10.1 mostra l’evoluzione del Fondo per diecianni fino alla fine del 2004. L’importo-obiettivo (15) corrispon-dente ha raggiunto i 1 086 milioni di euro alla fine del 2004. L’ec-cedenza da restituire al bilancio è ammontata quindi a 187milionidi euro.

10.22. L’audit della Corte ha constatato che il Fondo di garan-zia è stato gestito in modo soddisfacente nel corso del 2004.

10.23. La direzione generale Affari economici e finanziaridovrebbe definire e documentare formalmente i controlli svoltisui dati ricevuti dalla BEI, in particolare quelli relativi agli importidei prestiti concessi a terzi e garantiti dalla Comunità.

10.23. La Commissione è in discussione con la BEI al fine di ottenerein futuro un certificato di audit sui prestiti in essere coperti dal Fondo digaranzia. Il manuale delle procedure sarà poi aggiornato al fine di inte-grare i controlli sui documenti già eseguiti.

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL’ACCIAIOIN LIQUIDAZIONE

10.24. Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbonee dell’acciaio è giunto a scadenza il 23 luglio 2002. Le attività e lepassività della CECA sono state trasferite alla Comunità euro-pea (16). Il valore netto di queste attività, denominato Comunitàeuropea del carbone e dell’acciaio in liquidazione (CECA in liqui-dazione), è destinato al finanziamento della ricerca in settori cor-relati all’industria del carbone e dell’acciaio.

10.25. L’audit della Corte mirava ad ottenere una ragionevolegaranzia riguardo all’adeguata applicazione della normativa chedisciplina la CECA in liquidazione.

10.26. Come per esercizi precedenti, i conti della CECA in liqui-dazione sono stati esaminati da un revisore esterno che haespresso un parere senza riserva (17).

10.27. La tabella 10.2mostra l’evoluzione dello stato patrimo-niale della CECA in liquidazione e degli impegni del bilancio ope-rativo ancora da liquidare. La liquidazione delle operazioni finan-ziarie della CECA in liquidazione procede secondo la normativa,che include, tra l’altro, gli orientamenti finanziari pluriennali ema-nanti dal Consiglio che stabiliscono norme rigorose per lagestione del patrimonio della CECA in liquidazione.

(15) L’importo-obiettivo è fissato al 9 % dell’importo dei prestiti garantitiin essere.

(16) Protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.(17) Nella «Relazione finanziaria sulla CECA in liquidazione al 31 dicem-bre 2004», pag. 19, il revisore esterno ha concluso che: «[…] i rendi-conti finanziari […] presentano una immagine fedele […] del patri-monio netto e della situazione finanziaria della CECA in liquidazioneal 31 dicembre 2004 e il risultato dell’esercizio finanziario chiuso intale data».

C 301/246 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

10.28. La Corte ha ottenuto ragionevoli garanzie circa l’ade-guata attuazione delle disposizioni che disciplinano la CECA inliquidazione. Rileva tuttavia che la Commissione dovrebbe atte-nersi integralmente agli orientamenti finanziari pluriennali perquanto riguarda le restrizioni in materia di scadenze e i limiti rela-tivi al merito creditizio per tutti i titoli.

10.28. La Commissione rispetta già tutte le restrizioni in materia discadenze e i limiti relativi al merito creditizio degli investimenti realiz-zati dall’entrata in vigore degli orientamenti e si è dotata di procedurerigorose per garantire la conformità. Prima dell’entrata in vigore degliorientamenti, la Commissione ha effettuato una speciale operazione dicopertura con una controparte AAA per far fronte a due prestiti a lungotermine. Tale operazione è stata necessaria per tutelare gli interessi dellaCECA a seguito della ristrutturazione, nel 1998, di un grosso prestitoper le infrastrutture, in cui tutti i finanziatori sono stati trattati in modoparitario e che ha avuto come conseguenza la trasformazione di tre tran-che del prestito CECA in una serie di strumenti finanziari diversi.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/247

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RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀFINANZIATE DAL SESTO, SETTIMO, OTTAVO

E NONO FONDO EUROPEO DISVILUPPO (FES)

(2005/C 301/02)

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/249

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INDICEPagina

Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Capitolo I — Attuazione del sesto, settimo, ottavo e nono FES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Capitolo II — Dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti relativa ai FES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Capitolo III — Seguito dato alle precedenti osservazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Capitolo IV — Principali osservazioni esposte nelle relazioni speciali pubblicate dalla Corte dall’ultima proce-dura di discarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

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RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ FINANZIATE DAL SESTO, SETTIMO,OTTAVO E NONO FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES)

INDICE

Paragrafi

Introduzione 1-6

Capitolo I — Attuazione del sesto, settimo, ottavo e nono FES 7-12

Trasmissione tardiva della relazione sulla gestione finanziaria 7

Alcune questioni chiave richiedono spiegazioni supplementari 8

Le azioni da intraprendere devono essere precisate 9-10

La comunicazione delle informazioni concernenti la gestione finanziaria deve essere miglio-rata 11

Conclusioni 12

Capitolo II — Dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti relativa ai FES 13-42

Dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti relativa al sesto, settimo, ottavo e nonoFondo europeo di sviluppo (FES) per l’esercizio finanziario 2004 I-III

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 13-42

Affidabilità dei conti 13-16

Legittimità e regolarità delle operazioni 17-41

Variazioni nel funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo 42

Capitolo III — Seguito dato alle precedenti osservazioni 43-51

Lavori di infrastruttura finanziati dal FES 43-51

La posizione dell’autorità competente per il discarico 44

Seguito dato dalla Commissione 45-50

Conclusione 51

Capitolo IV — Principali osservazioni formulate in relazioni speciali pubblicate dalla Corte dal-l’ultima procedura di discarico 52-55

Relazione speciale n. 10/2004 sulla deconcentrazione, a favore delle delegazioni della Com-missione, della gestione degli aiuti esterni comunitari 52

Relazione speciale n. 2/2005 sugli aiuti al bilancio a titolo del FES a favore dei paesi ACP: lagestione del piano «riforma delle finanze pubbliche» da parte della Commissione 53-55

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/253

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

1. I Fondi europei di sviluppo (FES) sono il frutto di conven-zioni o accordi internazionali (1) stipulati fra gli Stati membri del-l’Unione europea e taluni paesi dell’Africa, dei Caraibi e delPacifico (Stati ACP), nonché di decisioni del Consiglio sull’asso-ciazione di paesi e territori d’oltremare (PTOM).

2. La componente principale dei FES, vale a dire le sovvenzioni,è di competenza della Commissione, la quale ne cura la gestioneassieme agli Stati ACP. Dal 1° aprile 2003, la BEI detiene la pienaresponsabilità per quanto concerne l’attuazione della parterestante dei FES, ossia il fondo investimenti, che non formaoggetto né della dichiarazione di affidabilità della Corte, né dellaprocedura di scarico del Parlamento europeo (2) (3) (4).

3. La dotazione finanziaria di ciascuno dei quattro FES attuatinel 2004, ad eccezione degli strumenti la cui gestione è ora diesclusiva competenza della BEI, è assegnata principalmente:

a) all’aiuto programmabile (5) destinato all’esecuzione di pro-getti di sviluppo (circa metà della dotazione totale);

b) all’aiuto programmabile (5) volto a fornire un sostegno albilancio degli Stati beneficiari (quasi un quarto della dota-zione totale);

c) all’aiuto non programmabile per settori specifici della coo-perazione, come gli aiuti umanitari e d’urgenza, il sostegnoai proventi da esportazione (Stabex e Sysmin oppure, ora,FLEX) o contributi finanziari quali il capitale di rischio (6) el’aiuto alla riduzione dell’indebitamento (poco più di unquarto della dotazione totale).

(1) La Convenzione di Yaoundé I risale al 1964. L’accordo più recente(Cotonou), datato 23 giugno 2000, è stato modificato a Lussemburgoil 25 giugno 2005.

(2) Cfr. articoli 96, 103 e 112 del regolamento finanziario del 27 marzo2003 applicabile al nono Fondo europeo di sviluppo (GU L 83dell’1.4.2003, pag. 1). Nel parere n. 12/2002 sul progetto del regola-mento suddetto (GU C 12 del 17.1.2003), la Corte sottolineava che talidisposizioni limitano la portata del potere di scarico del Parlamentoeuropeo.

(3) Nell’ambito del nono FES, la dotazione iniziale ammontava quindi a13 800 milioni di euro, per 2 200 milioni dei quali è responsabile laBEI.

(4) La Corte mantiene tuttavia la responsabilità generale dell’audit dei FES.Nel caso delle operazioni soggette alla gestione della BEI, essa assolvetale compito secondo quanto disposto nell’accordo tripartito stipulatofra la BEI, la Commissione e la Corte (articolo 112 del regolamentosopracitato).

(5) L’aiuto programmabile è definito nel quadro dei programmi indicativinazionali e regionali (PIN e PIR) e dei progetti e programmi finanziatiintra-ACP.

(6) Per quanto riguarda il sesto, il settimo e l’ottavo FES, queste operazionicontinuano ad essere eseguite dalla BEI sotto la responsabilità dellaCommissione.

C 301/254 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4. Una volta completata la programmazione, le risorse FES ven-gono mobilitate in due tempi. A seguito della richiesta di unoStato ACP, la Commissione, in qualità di ordinatore principale,adotta decisioni di finanziamento (che si riflettono nei conti sottoforma di impegni finanziari), previo parere conforme del Comi-tato FES (7) (composto di rappresentanti degli Stati membri). Suc-cessivamente, nel quadro di convenzioni di finanziamento, laCommissione e lo Stato ACP definiscono le condizioni di attua-zione di tali decisioni da parte dell’ordinatore nazionale (8) delpaese in questione. Questo stipula i contratti necessari (che dannoluogo, nei conti, a impegni giuridici specifici) ed emette ordini dipagamento, che saranno verificati ed eseguiti dalla Commissioneconformemente alle procedure di attuazione del FES.

5. Il sostegno al bilancio non è soggetto a questo sistema digestione: la Commissione rimane l’unico ordinatore. Le conven-zioni di finanziamento costituiscono impegni giuridici e dannoluogo a pagamenti senza che vengano conclusi altri impegni giu-ridici. Dopo aver verificato che le condizioni stabilite dall’accordodi Cotonou e dalla convenzione di finanziamento siano staterispettate, la Commissione procede (come unica firmataria) a unprimo trasferimento di fondi a favore dei bilanci dei paesi bene-ficiari. Una volta trasferiti, i fondi in questione vengono assorbitidal bilancio degli Stati ACP, dove vengono utilizzati e sottopostiad audit secondo la normativa e le procedure vigenti negli Statibeneficiari. La Commissione e gli altri principali donatori inter-nazionali valutano sia i miglioramenti apportati alla gestione dellefinanze pubbliche in questi paesi, sia i risultati in termini di alle-viamento della povertà. Prima di erogare ulteriori quote, la Com-missione verifica che siano state soddisfatte le condizioni previstedalla convenzione di finanziamento.

6. Nel 2000, la Commissione ha deciso di affidare una partecospicua delle sue funzioni e risorse (escluse, in particolare, l’ap-provazione delle proposte di finanziamento, la decisione di paga-mento per il sostegno al bilancio e la gestione dei progetti intra-ACP) alle proprie delegazioni negli Stati ACP. Pertanto, circal’80 % dei pagamenti FES dovevano essere eseguiti nell’ambito diun regime di gestione deconcentrata. Alla fine del 2004, soloquattro delle 44 delegazioni presenti nei paesi ACP non eranoancora passate a tale regime.

(7) Per importi inferiori a 8 milioni di euro non è richiesto, in linea di mas-sima, il parere conforme del Comitato.

(8) In generale, le funzioni di ordinatore nazionale sono esercitate daiministri delle Finanze degli Stati ACP.

6. Dal luglio 2005 tutte le delegazioni ACP sono state deconcentrate.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/255

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO I — ATTUAZIONE DEL SESTO, SETTIMO,OTTAVO E NONO FES (9)

Trasmissione tardiva della relazione sulla gestione finanziaria

7. La relazione sulla gestione finanziaria relativa all’esercizio2004 concernente il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono FES è statatrasmessa alla Corte dalla Commissione il 7 luglio 2005, ossiadopo la scadenza del 31 maggio stabilita agli articoli 102 e 135del regolamento finanziario applicabile al nono FES.

7. La Commissione si sforzerà di rispettare la scadenza.

Alcune questioni chiave richiedono spiegazioni supplementari

8. La relazione presenta i principali elementi che hanno carat-terizzato la gestione del FES durante l’esercizio 2004. Essa pone aconfronto i risultati conseguiti nel 2004 con gli obiettivi e i risul-tati dell’esercizio precedente, in termini di impegni finanziari,impegni giuridici e pagamenti (cfr. tabelle 1 e 2), illustrando inmaniera dettagliata gli eventi specifici che hanno influito sullagestione finanziaria in tutti gli ambiti della gestione attuata dallaCommissione. Tale relazione potrebbe essere resa ancora piùchiara e precisa, potenziandone il valore informativo, se alcunielementi fossero contestualizzati con maggiore chiarezza. Perquanto concerne la gestione finanziaria del FES nel 2004, alcuniaspetti erano particolarmente significativi e avrebbero meritato diessere descritti nella relazione:

8. La relazione è composta attualmente di 35 pagine, inclusi 8 alle-gati che riguardano richieste cumulative specifiche di informazioni com-plementari e di analisi da parte della Corte dei conti e del Parlamentoeuropeo nell’ambito delle procedure annuali di discarico. Tuttavia nellerisposte che seguono la Commissione indica che fornirà nella relazionedell’anno prossimo informazioni complementari su taluni punti.

a) gli elementi chiave che hanno incrementato le risorse delnono FES (ossia un importo supplementare di 105 milioni dieuro per la Repubblica democratica del Congo);

a) La relazione sulla gestione finanziaria mette in risalto gli eventi piùsignificativi e le informazioni dettagliate sono contenute nei rendi-conti finanziari che accompagnano la relazione (per quantoriguarda l’aumento delle risorse del nono FES per la Repubblicademocratica del Congo, si veda la nota 1 nei conti).

b) il livello elevato di pagamenti (2 414 milioni di euro netti nel2004) che, come negli anni precedenti, era parzialmentedovuto agli strumenti che consentono il rapido esborso diimporti elevati (sostegno del bilancio, alleggerimento deldebito, ecc.);

(9) Questo capitolo espone in maniera sintetica i risultati di un esame limi-tato svolto dalla Corte, sulla relazione concernente la gestione finan-ziaria dell’esercizio 2004.

b) Gli importi dei pagamenti relativi al sostegno del bilancio sono con-tenuti nella tabella di cui alla pagina 16 della relazione e l’evolu-zione nell’impiego del sostegno del bilancio è presentata allasezione 2.2. Il livello eccezionale dei pagamenti del 2004 rispec-chia i miglioramenti nella gestione di tutti gli strumenti. In realtànel 2004 la parte del sostegno del bilancio, dell’alleggerimento deldebito, ecc., è stata inferiore rispetto al 2003. Nel 2004 sono stativersati circa 724 milioni di euro (lordi) a titolo dell’HIPC, delloStabex, del Global Health Fund e degli strumenti macroeconomicidi sostegno del bilancio. Le cifre corrispondenti per gli anni prece-denti sono: nel 2003, 976 milioni di euro; nel 2002, 567 milionidi euro; nel 2001, 1 021 milioni di euro.

C 301/256 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Tabella1—UtilizzocumulatodellerisorsedeiFESal31dicembre2004

(milionidieuro)

Situazioneallafinedel

2003(3)

Esecuzionedibilancionelcorsodell’esercizio2004(3)

Situazioneallafinedel2004(3)

Importo

globale

Tassodi

esecuzione

%(2)

Sesto

FES

Settimo

FES

Ottavo

FES

Nono

FES

Importo

globale

Sesto

FES

Settimo

FES

Ottavo

FES

Nono

FES

Importo

globale(3)

Tassodi

esecuzione

%(2)

A—Risorse(1)

43408,7

–32,2

–58,4

–172,3

656,0

393,1

7439,4

10867,711590,613904,143801,8

B—Utilizzo

1.Impegnifinanziari

33317,0

76,8

–32,2

–58,4

–172,3

2638,1

2375,2

7439,4

10867,711590,6

5794,535692,2

81,5

2.Impegnigiuridicispecifici

27566,9

63,5

28,7

121,4

848,7

1747,5

2746,3

7378,3

10418,5

9775,2

2741,230313,2

69,2

3.Pagamenti(2)

23504,1

54,1

30,0

244,5

1191,9

947,6

2413,9

7312,1

9849,6

7531,1

1225,225918,0

59,2

C—Restadapagare(B1-B3)

9812,9

22,6

127,3

1018,1

4059,5

4569,3

9774,1

22,3

D—Saldodisponibile(A-B1)

10091,7

23,2

0,0

0,0

0,0

8109,6

8109,6

18,5

(1)Dotazioneinizialedelsesto,settimo,ottavoenonoFES,interessi,risorsevarieetrasferimentidaFESprecedenti.

(2)Inpercentualedellerisorse.

(3)Perconformitàconirendicontifinanziarieconlarelazionesull’esecuzionefinanziariaredattadallaCommissione,questidatinoncomprendonoleoperazionioragestiteautonomamentedallaBEI(allafinedel2003:2245milionidieurodi

risorse;366milionidieurodiimpegnifinanziari;140milionidieurodiimpegnigiuridicispecifici;4milionidieurodipagamenti).

Fonte:Cortedeiconti,sullabasedeirendicontifinanziaridelFESal31dicembre2004.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/257

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Tabella 2 — Esecuzione di bilancio nel corso degli esercizi 2000-2004

(milioni di euro)

2000 2001 2002 2003 (1) 2004 (1)

1. Impegni finanziari 3 757,4 1 554,2 1 768,4 3 395,8 2 375,2

2. Impegni giuridici specifici 2 296,2 2 263,4 2 142,9 2 742,7 2 746,3

3. Pagamenti 1 547,7 2 067,9 1 852,7 2 293,1 2 413,9

(1) Per conformità con i rendiconti finanziari e con la relazione sull’esecuzione finanziaria redatta dalla Commissione, questi dati non comprendono le operazioni ora gestiteautonomamente dalla BEI (alla fine del 2003: 366 milioni di euro di impegni finanziari; 140 milioni di euro di impegni giuridici specifici; 4 milioni di euro di pagamenti).

Fonte: Corte dei conti.

c) le soluzioni proposte per il problema ricorrente della dispo-nibilità limitata di tesoreria;

c) Il regolamento finanziario (nono FES) in vigore fino alla fine del2007 non consente modifiche significative. Per il futuro (dopo ilnono FES), la Commissione ha proposto l’integrazione del FES nelbilancio. Il finanziamento del FES si realizza in tre rate annuali, ilche, rispetto al bilancio generale, triplica il rischio di questa dispo-nibilità limitata di tesoreria.

Va sottolineato che fornire le risorse finanziarie necessarie è unaresponsabilità comune della Commissione e degli Stati membri. Ineffetti, gli Stati membri devono stabilire e versare i contributi entroi termini, che sono legalmente vincolanti. Parte di tale mancanza difondi alla fine del 2003 e quella verificatasi alla fine del 2004erano dovute al pagamento tardivo dei contributi da parte degliStati membri.

La Commissione ha adottato misure al fine di migliorare le previ-sioni per gli esborsi e nel 2005 le richieste di contributi sono stateadattate di conseguenza.

d) gli importi, sempre più cospicui, relativi alle attività svoltecon importanti organismi internazionali (circa 300 milioni dieuro di nuovi impegni giuridici nel 2004);

d) La Commissione includerà questa informazione nella prossima rela-zione sulla gestione finanziaria.

e) i costi amministrativi connessi al funzionamento del FES, peri quali manca un prospetto globale (sebbene il bilancio gene-rale dell’Unione sia strutturato per attività proprio per con-sentire una visione globale dei costi di gestione), e ciò nono-stante la Commissione abbia acconsentito ad esaminarequesto orientamento (10).

(10) Risposta della Commissione alla relazione annuale sui Fondi europeidi sviluppo per l’esercizio finanziario 2003.

e) La Commissione tratta tale questione nella relazione riguardante ilseguito del discarico 2003. I costi amministrativi relativi all’attua-zione dell’aiuto allo sviluppo nei paesi ACP (FES e linee di bilan-cio) sono per la maggior parte inclusi nel settore 21 «Sviluppo erelazioni con i paesi ACP» del bilancio generale dell’E. Comples-sivamente nel 2004 i costi di questo settore ammontavano a238,9 milioni di euro. Tale somma include le spese relative al per-sonale in sede, nelle delegazioni, nonché al personale esterno, oltrealle spese per gli edifici e spese correlate.

C 301/258 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Tuttavia, poiché le attività relative al FES sono integrate nelle altreattività della Commissione riguardanti l’aiuto allo sviluppo e lerelazioni politiche con i paesi in sviluppo, il totale dei costi ammi-nistrativi a carico del bilancio generale non può essere diviso inmodo pertinente tra attività FES e altre attività.

Inoltre, va osservato che il nono FES ha consentito che talune speseamministrative fossero finanziate direttamente dal FES. Tali speseammontano complessivamente a 233 milioni di euro e copronol’intero quinquennio del nono FES.

Le azioni da intraprendere devono essere precisate

9. Riguardo alla situazione dei fondi Stabex, la società di con-sulenza, incaricata dalla Commissione di svolgere un inventario,concludeva, nella sua relazione finale presentata nel settem-bre 2004, che, al 31 dicembre 2002, su un totale di 2 164 milionidi euro trasferiti, non erano stati ancora forniti i dati relativi ataluni trasferimenti a favore di nove paesi, per un totale di46,5 milioni di euro. Quanto agli altri 36 paesi, solo alcuni sonostati in grado di fornire dati completi e attendibili. Molte delleinformazioni richieste non saranno mai disponibili. La relazionenon indica quali provvedimenti intenda prendere la Commissioneriguardo alle manchevolezze riscontrate (cfr. inoltre paragrafo 16sull’affidabilità dei conti). Nella sua relazione annuale sull’eserci-zio 2003, la Corte sottolineava inoltre l’importanza capitale delrapporto sull’impiego dei fondi che lo Stato ACP beneficiario ètenuto a presentare alla Commissione (articolo 212 della Conven-zione di Lomé modificata). Non vi sono elementi, nella relazione,che indichino un’intervento da parte della Commissione per sol-lecitare la presentazione di tali rapporti.

9. Si è effettivamente provveduto in merito e si riferirà in modo esau-stivo nella relazione 2005. Le delegazioni della Commissione hannoavuto istruzioni di garantire che le relazioni annuali degli Stati ACPsiano elaborate seguendo uno schema fisso. In genere si assumono revi-sori dei conti locali per elaborare la relazione quando il personale del-l’ordinatore nazionale non è in condizione di addossarsi tale compito. Ilcontrollo di qualità è ovviamente un aspetto importante di tale esercizio.La Commissione ha stabilito come sua priorità di lavoro la conclusionedi tutti gli impegni «primari» Stabex, il che significa l’approvazione ditutti i nuovi quadri di obblighi reciproci, la revisione dei quadri attuali ela chiusura dei quadri precedenti od obsoleti. Affinché tale lavoro siacoronato da successo, è necessario che i 43 paesi beneficiari dello Stabexforniscano conti annuali affidabili sull’impiego dello Stabex.

10. Per conformarsi alle norme IPSAS (11), il FES doveva adot-tare il sistema della contabilità per competenza entro il 1° gen-naio 2005. Al di là del contenuto tecnico, utile e dettagliato, dellerelazioni trimestrali sullo stato di avanzamento presentate dallaCommissione al Parlamento europeo e al Consiglio, questa rela-zione sulla gestione finanziaria avrebbe dovuto menzionare bre-vemente le azioni intraprese nel corso del 2004 in vista di unascadenza così importante, in particolare la preparazione del saldodi apertura per l’esercizio 2005.

(11) IPSAS, International Public Sector Accounting Standards.

10. Alla questione si accenna brevemente nella sezione 5.1.1.2 dellarelazione sulla gestione finanziaria 2004. Sui progressi relativi al pro-getto della contabilità per competenza (ABAC) si riferirà ulteriormentenella relazione 2005.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/259

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La comunicazione delle informazioni concernenti la gestionefinanziaria deve essere migliorata

11. La relazione sulla gestione finanziaria contiene osservazionisui dati finanziari riportati nei conti annuali. Secondo la prassivigente (articoli 102 e 135 del regolamento finanziario applica-bile al nono FES), al 31 maggio la versione della relazione è giàquella definitiva, basata sui conti provvisori adottati al 30 aprile.La versione definitiva dei conti viene pubblicata il 31 ottobre. Puòcapitare, pertanto, che i dati finanziari contenuti nella relazionesulla gestione finanziaria non corrispondano più ai conti defini-tivi pubblicati. La Corte raccomanda di basare la versione finaledella relazione sulla versione definitiva dei conti e di pubblicarlacontemporaneamente ai conti annuali del FES.

11. Dalle scadenze stabilite nel regolamento finanziario del FES con-segue che la presente relazione accompagni i conti provvisori e non quellidefinitivi.

La relazione sulla gestione finanziaria è essenzialmente una relazione digestione relativa alle realizzazioni del FES per l’esercizio in esame rispettoagli obiettivi fissati.

Conclusioni

12. La Corte rileva principalmente quanto segue: 12.

a) vi sono una serie di informazioni chiave che meritano diessere incluse o completate, o ancor meglio, inserite nel con-testo appropriato, nella relazione sulla gestione finanziaria;

a) La relazione sulla gestione finanziaria mette in risalto gli eventi piùsignificativi, mentre le informazioni dettagliate figurano nei rendi-conti finanziari.

b) la Commissione non ha illustrato nella relazione le azioniprincipali che rimangono da svolgere, a seguito dell’inventa-rio Stabex, negli Stati ACP;

b) La Commissione ha dato istruzioni e fissato priorità per le delega-zioni, che devono operare insieme agli ordinatori nazionali dei43 paesi beneficiari dello Stabex, al fine di ottenere i dati necessarie garantire anche un impiego appropriato dei fondi Stabex nonancora erogati. Tenendo conto della qualità variabile di tali infor-mazioni, è difficile riferire globalmente in merito ai risultati otte-nuti finora.

c) sarebbe opportuno che la relazione sulla gestione finanziariafosse conforme ai dati definitivi e che fosse pubblicata con-temporaneamente alla versione finale dei conti annuali.

c) Cfr. risposta al punto 11.

C 301/260 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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CAPITOLO II — DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ DELLA CORTE DEI CONTI RELATIVA AI FES

Dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti relativa al sesto, settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo (FES) per l’esercizio finanziario2004

I. La Corte dei conti europea (di seguito «la Corte») ha esaminato i conti del sesto, settimo, ottavo e nono FES, nonché le ope-razioni sottostanti, per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004. Questi conti comprendono i rendiconti finanziari, glistati sull’esecuzione finanziaria, i rendiconti e le informazioni fornite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) (12). In virtùdel regolamento finanziario, la Corte è tenuta a presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio una dichiarazione concernentel’affidabilità dei conti, nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti, per quanto riguarda la parte delle risorseFES della cui esecuzione finanziaria è responsabile la Commissione (13). La Corte ha svolto l’audit secondo le proprie politiche enorme di audit. Queste si basano sulle norme internazionali di audit generalmente accettate, adattate al contesto dei FES. In talmodo la Corte ha ottenuto una base ragionevole su cui poggiano i pareri espressi qui di seguito.

II. Affidabilità dei conti

Con riserva dell’impatto dei problemi riguardanti:

a) il carattere incompleto dell’attivo, dato che la Commissione non ha esaminato in maniera sufficientemente approfonditaquale parte degli anticipi non appurati debba essere rimborsata al FES dai relativi debitori (cfr. paragrafo 14);

b) la non esaustività del fondo svalutazione crediti, che non rispecchia l’entità reale dei debiti inesigibili (cfr. paragrafo 15);

c) la non attendibilità del saldo Stabex indicato in una relazione allegata ai rendiconti finanziari (832 milioni di euro) (cfr. para-grafo 16);

la Corte è del parere che gli stati sull’esecuzione finanziaria dell’esercizio 2004 e i rendiconti finanziari al 31 dicembre 2004 riflet-tano fedelmente le entrate e le spese del sesto, settimo, ottavo e nono FES per l’esercizio e la loro situazione finanziaria al terminedello stesso.

III. Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

Analisi dei sistemi di supervisione e controllo

La Corte ha esaminato l’applicazione delle norme di controllo interno della Commissione e verificato l’efficacia dei sistemi disupervisione e controllo. Nonostante i progressi constatati, sono necessari ulteriori miglioramenti nei seguenti ambiti:

a) la gestione del rischio (cfr. paragrafi 20-22);

b) il quadro di controllo (cfr. paragrafi 23-33);

(12) Conformemente alle disposizioni dell’articolo 96, paragrafo 1, degli articoli 100 e 101 e dell’articolo 125, paragrafo 2, del regolamento finanziarioapplicabile al nono FES; si tratta, concretamente, da una parte, dei bilanci finanziari e degli stati associati compilati dal contabile e, dall’altra, deiconti di gestione comprendenti alcune tabelle elaborate dall’ordinatore principale di concerto con il contabile. Questi rendiconti sono presentatiper ognuno dei quattro FES, nonché in forma completa e consolidata. La presente dichiarazione non riguarda i rendiconti finanziari e le informa-zioni forniti dalla BEI (cfr. nota 13).

(13) Conformemente all’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento finanziario suddetto; ciò implica, in riferimento all’articolo 1 del medesimo rego-lamento, che la dichiarazione non copre la parte delle risorse del nono FES gestite dalla BEI sotto la sua responsabilità.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/261

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c) l’obbligo di rendere conto per quanto attiene al controllo interno nell’ambito delle delegazioni (cfr. paragrafi 34-35);

d) la relazione di attività del direttore generale dell’EuropeAid (cfr. paragrafo 36).

Audit delle operazioni

La Corte ha esaminato una serie di operazioni sulla base della documentazione disponibile presso i servizi centrali della Com-missione e le delegazioni, nonché delle verifiche in loco a vari livelli, fino agli enti attuatori negli Stati ACP beneficiari. L’esame siprefiggeva di verificarne la conformità ai regolamenti e di accertare l’effettiva esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi.Per quanto riguarda la spesa concernente il sostegno al bilancio, il controllo non è andato oltre la fase del versamento dell’aiutoal bilancio degli Stati beneficiari. La Corte ha constatato che la frequenza e l’impatto finanziario degli errori riscontrati non sonorilevanti (cfr. paragrafi 37-41).

Conclusione sulla legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti

La Corte ritiene che le entrate, le dotazioni FES, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio finanziario siano, nel complesso, legittimie regolari.

28 settembre 2005

Hubert WEBERPresidente

Corte dei conti europea12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Lussemburgo

C 301/262 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

Affidabilità dei conti

13. Le osservazioni di cui al paragrafo II della dichiarazione diaffidabilità sono basate sulle seguenti risultanze.

14. La somma di 18 milioni di euro, relativa a ordini di riscos-sione emessi e non ancora incassati alla fine del 2004, non rap-presenta il totale dei crediti. Non avendo esaminato a sufficien-za (14) tutti gli anticipi versati ai beneficiari, la Commissione nonpuò identificare gli importi da riscuotere. Per quanto concerne glianticipi non appurati da esaminare (15), la Commissione non neha quantificato l’importo alla fine del 2004 (16).

14. Conformemente al regolamento finanziario, la Commissione haesaminato e seguito sistematicamente gli anticipi da recuperare, facendodi tale seguito l’oggetto di un capitolo separato della relazione di gestione.

La Commissione proseguirà gli sforzi intrapresi al fine di recensire glianticipi che devono essere oggetto di tali recuperi.

15. Il saldo del fondo svalutazione crediti registrato nei conti(0,03 milioni di euro) non riflette l’entità reale dei crediti dub-bi (17) nell’ambito dei 18 milioni di euro di ordini di riscossioneemessi. Il passaggio, a partire dal 2005, alla contabilità per com-petenza, accrescerà la necessità di identificare i crediti dubbi e irelativi accantonamenti (16).

15. La Commissione concorda con l’osservazione della Corte e ha pre-visto di eseguire tale lavoro per l’esercizio finanziario 2005.

16. Nel 2004 la Commissione ha completato l’inventario deifondi Stabex. Questi fondi, benché appartengano già agli StatiACP, sono riportati in una relazione allegata ai rendiconti finan-ziari (18); essi sono infatti cogestiti dalla Commissione, la qualeautorizza gli esborsi a partire dai conti bancari locali. L’inventariodei fondi Stabex ha portato alla conclusione che in alcuni StatiACP non verranno fornite ulteriori informazioni, mentre in altrile informazioni richieste, sotto forma di estratti conto o di docu-menti relativi al pagamento, potrebbero non essere disponibili,perlopiù a causa del tempo trascorso. Ne consegue che una per-centuale non determinata del saldo bancario indicato di832 milioni di euro non è stata verificata dalla Commissione inbase a documenti affidabili.

(14) La Commissione ha esaminato gli anticipi non regolarizzati nel corsodi una serie di missioni in quattro paesi, a conclusione delle quali haemesso 115 ordini di recupero per un totale di 10 milioni di euro.

(15) Anticipi versati a favore dei progetti, il cui impiego avrebbe dovuto,di norma, essere giustificato dai beneficiari entro 18 mesi dall’iniziodell’esecuzione del progetto o del contratto. L’importo da esaminareammontava, alla fine del 2003, a 400 milioni di euro.

(16) Come nel 2003, il direttore generale della DG Bilancio ha espresso,nella sua dichiarazione concernente il FES 2004, una riserva riguardoalla presentazione inadeguata delle attività e delle passività, nonchédella situazione patrimoniale del FES (cfr. inoltre paragrafo 1.9 delcapitolo 1, parte relativa al bilancio generale).

(17) Comprendente 2,6 milioni di euro di ordini di riscossione risalenti adue anni prima, riguardo ai quali la Commissione incontra evidentidifficoltà nel recuperare 1,5 milioni di euro.

(18) Conti 2004, Relazione sull’esecuzione finanziaria (versione del22 agosto 2005), tabella 4.2.5.

16. La Commissione sta cercando, tramite le delegazioni, di ottenereun quadro più chiaro dell’impiego dei fondi Stabex utilizzando le rela-zioni annuali Stabex, in formato uniforme, al fine di agevolare l’elabo-razione di una relazione globale. Ora che l’inventario dei fondi Stabex èconcluso, si sta seguendo un’impostazione paese per paese, conforme allapolitica della Commissione di deconcentrazione dell’autorità verso le dele-gazioni dei paesi ACP, allo scopo di chiarire la situazione e di impegnareed erogare tutti i fondi Stabex residui.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/263

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Legittimità e regolarità delle operazioni

17. Le osservazioni espresse al paragrafo III della dichiarazionedi affidabilità scaturiscono:

a) dalla valutazione dei sistemi di supervisione e controllo postiin essere presso i servizi centrali della Commissione a Bru-xelles, in particolare EuropeAid, e in quattro delegazioni(Ouagadougou, Conakry, Abuja e Georgetown) (19);

b) dall’audit approfondito delle operazioni basato sull’esame deifascicoli e sui controlli in loco;

c) dall’esame della relazione annuale di attività e della dichiara-zione del direttore generale di EuropeAid, nonché del rela-tivo processo preparatorio.

18. La Corte sottolinea che, data la loro natura, non è possibileindividuare sistematicamente, semplicemente applicando le pro-prie politiche e norme di audit, i casi di deliberata irregolaritàe corruzione verificatisi al di fuori dell’ambiente di controllo dellaCommissione.

Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo

Miglioramento generale dei sistemi di supervisione e controllo

19. L’attuazione delle norme di controllo interno (NCI) dellaCommissione è proseguita regolarmente nel 2004, tanto presso iservizi centrali quanto nelle delegazioni, contribuendo ad unmiglior funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo.Alcuni aspetti richiedono, tuttavia, ulteriori miglioramenti (cfr.paragrafi 20-36).

La gestione dei rischi è migliorata, ma rimane troppo generale

20. Ogni anno vengono spesi, attraverso una miriade di orga-nismi, circa 2 500 milioni di euro. Questo insieme altamentecomplesso include cinque direzioni generali (Relazioni esterne,

(19) Responsabili di sei paesi (Burkina-Faso, Guinea, Nigeria, Guyana, Tri-nidad e Tobago, Suriname).

20. La Commissione è consapevole del fatto che la gestione del FEScomporta un certo numero di rischi. L’applicazione dei sistemi rafforzatidi controllo, di monitoraggio, nonché di audit regolari consente di ridurreal minimo tali rischi.

C 301/264 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

EuropeAid, ECHO, Sviluppo e Bilancio (20)), 44 delegazioni (quasitutti operanti in regime di deconcentrazione) (21), 76 paesi part-ner fra i più poveri del mondo, con carenze amministrative strut-turali (22), e migliaia di enti attuatori la cui capacità gestionalevaria notevolmente (contraenti privati, ONG, organizzazioniinternazionali, unità di gestione locale, ecc.).

21. EuropeAid si è sforzato di migliorare la propria gestione deirischi operativi e finanziari seguendo le istruzioni impartite dallaCommissione in materia. Nel 2003, ha proceduto ad una valuta-zione globale del rischio nell’insieme delle azioni esterne (inclusoil FES), mentre i quadri superiori hanno svolto un’autovalutazionedei rischi. EuropeAid ha quindi individuato i rischi connessi allasua riorganizzazione (attuata a metà marzo 2005) e all’attuazionedi progetti di infrastruttura.

22. Non sono stati tuttavia sufficientemente identificati da cia-scuna delegazione i rischi finanziari specifici (portafoglio progettie capacità in termini di risorse umane qualificate, capacità dell’uf-ficio ordinatore nazionale e capacità gestionale del progetto). Ledelegazioni possono essere informate riguardo a tali rischi, manon ricevono istruzioni su come valutarli e segnalarli. Può acca-dere, pertanto, che l’esposizione a rischi residui specifici (23) nonvenga opportunamente identificata e affrontata.

(20) La DG Relazioni esterne è responsabile delle risorse umane e mate-riali delle delegazioni, la DG Sviluppo della programmazione del-l’aiuto (in altri termini, di stabilire l’importo dell’aiuto da ripartire fragli Stati ACP), EuropeAid ed ECHO (aiuto umanitario) dell’attuazionedello stesso, mentre la DG Bilancio funge da contabile e da ufficiopagamenti per il FES.

(21) Una delegazione opera in regime di deconcentrazione quando ha rice-vuto da EuropeAid la delega per procedere agli impegni finanziarispecifici e ai pagamenti. Tale processo ha riguardato 8 delegazioni nel2002, 7 nel 2003, 24 nel 2004 e 5 nel 2005.

(22) In diversi paesi il dialogo e la cooperazione con le autorità locali sonodifficili, in parte a causa delle modeste capacità strutturali di questeultime.

(23) Il rischio residuo è il rischio di non conseguire gli obiettivi fissati dairesponsabili della gestione dopo lo svolgimento dei controlli. I respon-sabili suddetti valutano se il livello di rischio sia accettabile, tenendoconto del potenziale impatto finanziario del rischio e del costo checomporta la sua ulteriore riduzione (norma di controllo internon. 11).

22. La Commissione ha già preso provvedimenti al fine di individuarei rischi elencati dalla Corte, segnatamente introducendo nel 2004 unametodologia uniforme per l’autovalutazione del rischio delle delegazioni,metodologia che dovrà essere applicata a partire dal 2005. Inoltre, vaosservato che il processo di identificazione del progetto/programma e ilsuo finanziamento comportano un’analisi degli obblighi e delle condi-zioni necessari per attuare con successo detto progetto/programma, com-presi gli aspetti della sostenibilità (capacità del beneficiario finale). Unmonitoraggio regolare e controlli in corso d’opera sui progetti consen-tono alla Commissione di adottare le misure adeguate per correggere oriorientare tali progetti.

Le missioni di verifica prima della deconcentrazione valutano tutti i pre-requisiti necessari, inclusa la capacità della delegazione. Se necessario, lacapacità dell’ordinatore nazionale è sostenuta dalla Commissionemediante azioni mirate al potenziamento delle capacità.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/265

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Il quadro di controllo richiede una migliore gestione del rischio

23. La garanzia della legittimità e della regolarità delle opera-zioni dipende soprattutto dall’effettivo funzionamento deiseguenti sistemi: la supervisione tecnica e finanziaria da partedegli Stati ACP, delle delegazioni e di EuropeAid, i controlli exante ed ex post nell’ambito di EuropeAid, gli audit intrapresi suiniziative delle delegazioni, di EuropeAid e della struttura di auditinterno (IAC) di EuropeAid. Una gestione del rischio rafforzataconsentirebbe di instaurare un quadro di controllo più coerenteed appropriato.

23. La Commissione si adopera costantemente per rafforzare e miglio-rare il funzionamento e l’articolazione della propria impostazione inmateria di gestione del rischio.

La Commissione ritiene che l’insieme dei sistemi di controllo introdottiper il FES, come descritto dalla Corte, consenta di assicurare la legitti-mità e la regolarità delle operazioni sottostanti: tale sistema permette diintervenire per colmare eventuali manchevolezze delle autorità locali. Ilcontrollo delle transazioni da parte della Corte ha permesso d’altra partedi confermare il carattere non materiale degli errori.

Miglioramenti del monitoraggio tecnico e finanziario

24. Mediante la deconcentrazione, la responsabilità primariaper quanto attiene al monitoraggio tecnico e finanziario dei pro-getti è stata trasferita alle delegazioni, mentre la responsabilità delmonitoraggio globale incombe ad EuropeAid. Il monitoraggiocomprende un’ampia gamma di attività, dall’esame della docu-mentazione a tavolino alla sua verifica in loco, l’analisi dei dati delsistema contabile e la valutazione della gestione a tutti i livelli.Molti strumenti sono a disposizione tanto delle delegazioniquanto di EuropeAid: le relazioni sulla gestione dell’aiuto esterno(EAMR), il sistema informativo computerizzato (CRIS), i seminariannuali per i servizi centrali della Commissione e le delegazionidi ciascuna delle sei aree geografiche, i contatti giornalieri fra ledelegazioni e i coordinatori geografici presso i servizi centrali, lechecklist, le missioni effettuate nelle delegazioni da personale deiservizi centrali e viceversa.

25. Grazie a questi strumenti, l’efficacia del monitoraggio è, nelcomplesso, soddisfacente. Ciononostante, una definizione piùchiara e dettagliata dei compiti e delle funzioni, tanto dei servizicentrali quanto delle delegazioni, ne accrescerebbe l’efficacia.

25. L’obiettivo della riorganizzazione di EuropeAid all’inizio del 2005consiste nel migliorare il ruolo di monitoraggio e di sostegno della sede.

Un controllo ex ante di secondo livello soddisfacente

26. Nella seconda parte del 2003, EuropeAid ha istituito uncontrollo ex ante facoltativo, comprendente l’esame dei fascicolidi un campione giornaliero di pagamenti e impegni, scelti a casofra quelli in procinto di essere eseguiti una volta completate lenormali verifiche (24) sotto il controllo dell’ordinatore. Questocontrollo di secondo livello dipende dalla direzione responsabiledei paesi ACP, garantendo così l’indipendenza dall’ordinatore

(24) Queste normali verifiche comprendono l’avvio e la verifica delle ope-razioni dal punto di vista operativo e finanziario (articolo 24, para-grafo 1, del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabileal nono FES).

C 301/266 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

nella grande maggioranza dei casi (tranne per le operazioni auto-rizzate dal direttore stesso, in particolare il sostegno di bilancio).Esso ha lo scopo di contribuire alla buona riuscita del passaggioda un controllo interamente centralizzato a un controllo finan-ziario pienamente decentrato (ossia sotto il controllo dell’ordina-tore), nonché all’instaurazione di un controllo ex post efficace. Ilcontrollo facoltativo ex ante è stato soppresso nel 2005, a seguitodella riorganizzazione di EuropeAid.

27. Mediante il controllo ex ante sono state quindi verificate il6 % delle operazioni eseguite nel 2004 e identificati vari tipi dierrore nel 6 % di esse, consentendo l’adozione di misure corret-tive. Sebbene tali errori non siano stati classificati in base al rela-tivo impatto potenziale, nella maggior parte dei casi sembranoriconducibili all’inosservanza di procedure interne di minoreimportanza. La Corte ha esaminato un campione aleatorio di23 operazioni sottoposte al controllo ex ante di secondo livello:ne è emerso che, tranne in casi di minor rilievo, il controllo hafunzionato in modo efficace.

Il controllo ex post deve essere meglio documentato

28. Nel giugno 2004, EuropeAid ha istituito un controllo expost per la verifica delle operazioni già trattate. Il controllo, risul-tante dall’esame a tavolino della sola documentazione di soste-gno, è inteso a verificare il 3 % dei pagamenti, compresa la liqui-dazione degli anticipi (25), al fine di individuare errori puntuali ericorrenti e onde poter stabilire le possibilità di miglioramentodelle procedure e fornire ulteriori garanzie sulla regolarità e lalegittimità dei pagamenti. Rispetto al controllo facoltativo ex ante,queste verifiche sono più focalizzate.

29. A causa della penuria di personale, alla fine di gennaio 2005erano state controllate solo le quote dei primi tre trimestri 2004,corrispondenti all’1 % delle operazioni di pagamento rispetto al3 % stabilito.

29. Nonostante non abbiano raggiunto l’obiettivo del 3 % delle tran-sazioni finanziarie che passano attraverso i sistemi informatici, i con-trolli ex post hanno coperto il 14 % del volume finanziario complessivodelle transazioni del 2004.

30. La Corte ha esaminato un campione di 51 operazioni fraquelle verificate dal controllo ex post, rilevando che, salvo in casidi minore importanza, il controllo funzionava in modo abba-stanza efficace. Il controllo, tuttavia, avrebbe fornito maggiorigaranzie se le verifiche fossero state estese agli impegni finanziarie se fossero state elaborate checklist dettagliate, garantendo in talmodo verifiche coerenti e documentate.

(25) Per liquidazione degli anticipi si intende la procedura in cui un datoimporto, versato appunto anticipamente ai responsabili della gestionedel progetto, viene appurato e considerato definitivo su presentazionedelle prove attestanti la spesa effettivamente sostenuta.

30. La decisione di introdurre un sistema di controllo transazionalecentralizzato ex post e la definizione delle sue modalità derivano da unavalutazione del rischio residuo, nonché dall’articolazione del controllotransazionale ex post con le altre componenti del sistema di controllo.

La procedura di attuazione prevede di registrare in un file di follow-upsia il controllo che tutte le sequenze della sua attuazione.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/267

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

L’audit come parte integrante delle attività di controllo dellagestione

31. Gli errori consistenti nel mancato rispetto dei regolamenti,che comportano spese non ammissibili, si verificano principal-mente a livello della gestione del progetto, essendo quest’ultimoattuato, nella maggior parte dei casi, dalle amministrazioni deipaesi ACP che dispongono di una capacità gestionale molto limi-tata. Gli audit finalizzati alla «certificazione dei conti» sono unostrumento chiave per individuare tali errori, mentre gli «audit deisistemi» consentono di consigliare i responsabili della gestione delprogetto in merito alle modalità da seguire per migliorare lagestione finanziaria e ridurre il rischio che si verifichino altrierrori. Gli audit possono essere promossi dagli stessi responsabilidel progetto, dall’ordinatore nazionale, dalla delegazione o daiservizi centrali della Commissione e sono finanziati, nei primi duecasi, dal progetto e negli altri due mediante i fondi amministratividel FES (26). Le convenzioni di finanziamento con i paesi ACP pre-vedono sempre più spesso che gli audit siano intrapresi su inizia-tiva dei gestori del progetto e dell’ordinatore nazionale, speciequelli finalizzati alla certificazione dei conti del programma a pre-ventivo. Inoltre, in base alle nuove condizioni generali in materiadi appalti (27), le delegazioni e i servizi centrali possono utilizzarei fondi dei progetti per lo svolgimento di audit su progetti realiz-zati a titolo del nono FES.

32. EuropeAid ha migliorato la propria funzione di audit nel2004: ha istituito una strategia globale da applicare per i propriaudit e quelli delle delegazioni su progetti nell’ambito del nonoFES, definito i criteri di rischio in base ai quali stabilire gli auditda intraprendere, stabilito un mandato standard per gli auditor,svolto sei missioni di supporto all’audit presso le delegazioni,redatto due relazioni di attività ed instaurato CRIS-Audit, unsistema informatizzato per il supporto e il monitoraggio degliaudit. Gli audit condotti a termine da EuropeAid nel 2004 (28)hanno evidenziato un tasso di spese inammissibili pari al 2 %.Altri audit, basati su presunte irregolarità specifiche, hanno pale-sato tassi di inammissibilità elevati o la mancanza di documenta-zione. Questi audit consentono di valutare meglio la legittimità ela regolarità dell’attuazione del FES.

(26) Tali fondi coprono la gestione del FES da parte della Commissione[accordo interno, articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii(GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355].

(27) Decisione n. 2/2002 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 320 del23.11.2002, pag. 1), paragrafo 9 dell’allegato: «I contratti in materiadi revisione contabile e […] vengono sempre conclusi dalla Commis-sione, che agisce in nome e per conto dello Stato ACP […]».

(28) Nel giugno 2005, erano stati finalizzati 33 dei 35 audit previsti dalpiano di audit 2004.

32. EuropeAid ha in effetti proseguito gli sforzi in materia di rendi-conto e consolidamento delle informazioni relative agli audit. È anchestato introdotto un esercizio di monitoraggio gestito a livello centrale.

C 301/268 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

33. Il tasso di copertura degli audit intrapresi dalle delegazionie dagli ordinatori nazionali e il loro calendario non sono conso-lidati a livello centrale. In assenza di un monitoraggio centrale delseguito dato a tutti questi audit, non è possibile individuare, inmaniera efficace, i casi in cui le misure adottate in esito all’auditsono insufficienti (ad esempio mancata emissione dell’ordine direcupero in taluni casi di pagamenti indebiti riscontrati dagli audi-tor). L’analisi di rischio svolta prima di promuovere un audit èbasata principalmente su criteri qualitativi. Il sistema CRIS-Auditavrebbe potuto cercare di ovviare ad alcune delle carenze sud-dette, specialmente per quanto concerne la copertura degli audite il seguito dato. Benché fosse stato dichiarato nel 2003 in fasepilota, il sistema CRIS-Audit non ha ancora prodotto tutti i risul-tati previsti.

33. Il tasso di copertura del piano di audit 2004, basato su un’ana-lisi di rischio e gestito a livello centrale, è superiore al 5 % del volumedei pagamenti raccomandato nella metodologia elaborata da EuropeAid.Il piano di audit 2004 della sede comprendeva 35 audit, mentre l’in-sieme dei piani di audit delle delegazioni ne comprendeva 426.

Il seguito da dare agli audit e l’eventuale emissione di un ordine di recu-pero sono responsabilità della delegazione deconcentrata. Tuttavia Euro-peAid si accerta della qualità di tali audit, nonché del seguito che vieneloro dato (emissione eventuale di un ordine di recupero) procedendo a uncontrollo a campione.

Il sistema CRIS-Audit si trovava effettivamente in fase pilota nel 2003.È diventato operativo nell’aprile 2004 ed è disponibile per gli utenti dalgiugno 2004. Le delegazioni nei paesi ACP potranno avvalersi piena-mente del modulo dopo che anche il sistema contabile del FES sarà tra-sferito su CRIS.

L’obbligo di rendere conto del controllo interno delle delegazionideve essere più conforme al regolamento finanziario

34. Conformemente al principio che prevede una strutturagerarchica, il direttore generale dell’EuropeAid ha delegato i poterie le responsabilità relativi all’esecuzione finanziaria del FES a undirettore. Questi, a sua volta, nel quadro del regime di deconcen-trazione, ha delegato la maggior parte delle proprie funzioni eresponsabilità (eccetto per quanto attiene alla decisione di paga-mento relativa al sostegno del bilancio) ai capi delegazione. Invirtù dello stesso principio, i capi delegazione rispondono del lorooperato al direttore, il quale, a sua volta, fa capo al direttore gene-rale di EuropeAid (cfr. articolo 21, paragrafo 1, e articolo 25 delregolamento finanziario). L’obbligo di rendere conto copre, fral’altro, l’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno,basato sulle norme di controllo interno della Commissione.

35. Le delegazioni compiono un’autovalutazione del controllointerno, ma, contrariamente al principio della struttura gerarchicasopraevocata, i capi delegazione non sono tenuti a renderne contoal direttore di EuropeAid, bensì al direttore della DG Relazioniesterne, da cui dipende, per questioni amministrative, tutto il per-sonale delle delegazioni. La ragione alla base di tutto ciò è che ilcontrollo interno di una delegazione non copre soltanto le speseoperative (ossia la parte più cospicua), ma anche quelle ammini-strative; il personale delle delegazioni potrebbe ricevere istruzionida altre direzioni generali, in particolare le DG Sviluppo e Com-mercio. Pertanto, dato che EuropeAid è responsabile dell’esecu-zione del controllo interno presso le delegazioni, senza peròdoverne rendere conto, le eventuali lacune potrebbero non essereaffrontate in maniera adeguata.

35. A causa della ripartizione delle responsabilità fra le varie DG, l’at-tuale metodo per l’esercizio di autovalutazione del controllo internogarantisce alle delegazioni un insieme di istruzioni unico e coerente.

La metodologia per l’autovalutazione del controllo interno delle delega-zioni è stata stabilita dalla DG Relazioni esterne con l’aiuto del serviziofinanziario centrale e si basa sul lavoro di un gruppo interservizi a cuiha partecipato EuropeAid. I risultati dell’esercizio vengono comunicati atutti i servizi interessati (DG Relazioni esterne, EuropeAid, DG Svi-luppo, ecc.), affinché questi ultimi diano il seguito adeguato.

L’esercizio annuale di autovalutazione non è l’unico elemento che stabi-lisce la responsabilità del capo della delegazione, in quanto ordinatoresottodelegato, di fronte al direttore competente di EuropeAid.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/269

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Conformemente alle norme stabilite dalla Carta degli ordinatori nazio-nali sottodelegati, il capo della delegazione è tenuto ad informare rego-larmente la sede in merito alla realizzazione delle attività e all’impiegodelle risorse per le quali dispone di poteri sottodelegati, nonché in meritoa qualsiasi problema nel funzionamento dei meccanismi di gestione e dicontrollo che ha instaurato per assolvere il suo compito.

EuropeAid verifica il controllo interno delle delegazioni ed ha la respon-sabilità di risolvere eventuali carenze in materia di impiego degli aiutiesterni.

La relazione di attività del direttore generale di EuropeAid nonmenziona la presenza di lacune rilevanti nel controllo interno

36. Come negli anni precedenti, per quanto concerne il FES, ildirettore generale di EuropeAid ha dichiarato di aver ottenuto unaragionevole garanzia riguardo alla legittimità e alla regolarità delleoperazioni sottostanti. Quanto alla relazione di attività, sarebbestato tuttavia opportuno menzionare le carenze più rilevanti,come quelle del controllo interno riscontrate dall’audit della Corte(cfr. paragrafi 19-35), e quelle segnalate dalle delegazioni nellerispettive relazioni (52 nel 2004) sulla gestione delle attivitàesterne (EAMR). Fra gli aspetti sottolineati dalle delegazioni visono, in particolare, il carattere insufficiente degli audit e delseguito dato, nonché le carenze dell’ufficio ordinatore nazionalein termini di capacità gestionale, cui si aggiunge un aumento delcarico di lavoro per il personale delle delegazioni. Tuttavia, la pro-cedura di consolidamento di tali questioni non ne ha garantitoun’esposizione adeguata e completa nella relazione di attività deldirettore generale di EuropeAid. Di conseguenza, il loro impattosul controllo interno potrebbe non essere stato pienamente con-siderato in questa relazione di attività.

36. Le relazioni sulla gestione delle attività esterne (EAMR) sonooggetto di un seguito regolare da parte del competente servizio ordina-tore in sede. Se necessario, interventi correttivi vengono messi a punto conle delegazioni e poi applicati. Gli ordinatori nazionali sottodelegati insede (direttori) riferiscono riguardo al seguito dato alle questioni princi-pali sollevate dalle delegazioni, mettendo in risalto, se del caso, eventualiproblemi che richiedano un’attenzione speciale da parte del direttoregenerale di EuropeAid.

Audit delle operazioni

37. Il campione di 74 pagamenti e dei relativi impegni finan-ziari selezionati fra quelli soggetti a controlli ex ante (23) ed expost (51) (cfr. paragrafi 27 e 30) è stato anch’esso utilizzato dallaCorte per verificare la legittimità e la regolarità in base alla soladocumentazione di sostegno. Vi è poi un ulteriore campionediscrezionale, costituito da 26 pagamenti e dai corrispondentiimpegni finanziari selezionati anch’essi dalla Corte fra quelli effet-tuati in sei Stati ACP nel 2004 e controllati in loco per stabilirnela legittimità e la regolarità, fino al livello dell’organismo attua-tore, al fine di accertare se le opere, le forniture e i servizi sianostati effettivamente forniti.

C 301/270 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Gli errori concernenti i singoli impegni giuridici e i pagamentinon sono rilevanti

38. Gli errori riscontrati nel verificare la legittimità e la regola-rità degli impegni giuridici e dei pagamenti non sono rilevantisotto il profilo della frequenza e dell’incidenza finanziaria. Ad essisi aggiungono una serie di errori più comuni, relativi all’attua-zione delle procedure. Nell’insieme, confermano le deficienze delcontrollo interno sopra descritte e indicano gli aspetti che richie-dono tuttora miglioramenti.

39. Per quanto concerne gli impegni finanziari specifici, sonostati rilevati i seguenti tipi di errori: deroga, senza un’autorizza-zione preventiva appropriata, alla norma che impone di esperireuna procedura di gara aperta; contratti firmati dopo la scadenzastabilita nella convenzione di finanziamento o non debitamentefirmati; programmi a preventivo con criteri di ammissibilità pocoprecisi.

40. Quanto ai pagamenti, gli errori riscontrati riguardano l’in-vestimento temporaneo, senza previa autorizzazione, di fondianticipati per la gestione dei programmi a preventivo, spese inam-missibili, pagamenti tardivi con il rischio potenziale che venganorichiesti interessi di mora e spese non documentate relative a sov-venzioni.

38-40. EuropeAid, consapevole del contesto a rischio in cui vieneattuato il FES, rivaluta e adatta regolarmente l’impostazione nei con-fronti del rischio e i circuiti finanziari, al fine di migliorare la qualità el’efficacia del proprio controllo interno. L’efficacia così conseguita è con-fermata dal numero limitato di errori individuati dalla Corte.

Operazioni di sostegno del bilancio

41. Per quanto riguarda il sostegno al bilancio, il quadro nor-mativo dei FES offre ampie possibilità di interpretazione e di ecce-zioni. Pertanto, le verifiche della Corte inerenti alla legittimità ealla regolarità delle operazioni sottostanti consistono nell’accer-tare che le condizioni applicabili siano state adeguatamente valu-tate dalla Commissione. Le valutazioni iniziali, svolte al momentodell’adozione degli impegni finanziari, non sono ancora sufficien-temente formalizzate secondo i singoli criteri elencati all’arti-colo 61, paragrafo 2, dell’accordo di Cotonou. Tali formalità sonofondamentali, specie per quanto riguarda la trasparenza, l’affida-bilità e l’efficacia della gestione dei fondi pubblici; senza di essesarebbe infatti impossibile accertare il miglioramento dellagestione, una condizione necessaria per l’erogazione di ulterioriaiuti.

41. Le condizioni sulle quali si basa la Commissione sono in partecostituite da indicatori oggettivamente verificabili e misurabili, il cheriduce il margine di discrezionalità.

Sarà fatto uno sforzo per chiarire meglio, nelle proposte di finanzia-mento, l’ammissibilità del paese beneficiario ai sensi dell’articolo 61,paragrafo 2, dell’accordo di Cotonou. Attualmente tutte le proposte difinanziamento contengono un allegato che esamina gli aspetti principalidella gestione delle finanze pubbliche e i problemi da risolvere in mate-ria. De facto i criteri enunciati da tale articolo sono in tal modo coperti,anche se si potrebbe fare lo stesso in modo più esplicito.

Variazioni nel funzionamento dei sistemi di supervisionee controllo

42. Tutte le osservazioni che precedono vengono incluse in unatabella di indicatori per poter valutare eventuali variazioni nelfunzionamento dei sistemi di supervisione e di controllo (cfr.tabella 3).

42. La Commissione desidera formulare le osservazioni seguenti.

— Punto 1.2 della tabella 3: conformemente al regolamento finan-ziario, la Commissione ha esaminato e seguito sistematicamente glianticipi da recuperare. In futuro, con l’adozione della contabilitàd’esercizio, essa intende effettuare il calcolo dell’accantonamento peri crediti dubbi.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/271

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Tabella3—DAS2004relativaalFES:Indicatoririsultantidailavoridiaudit

1OSSERVAZIONICHIAVE—EVOLUZIONEDELLASITUAZIONE

2002

2003

2004

Osservazioni

Misuredaadottare

Osservazioni

Misuredaadottare

Osservazioni

Misuredaadottare

1.1

Attuazionedelsostegnodibilancio

Datal’assenzadiinformazionisullaqua-

litàdellagestionedellefinanzepubbliche

negliStatiACP,laCortenonpuòpronun-

ciarsiinmeritoall’utilizzodell’aiutoal

bilancio

Miglioramentodell’informazionesulla

gestionedellefinanzepubblichenegli

StatiACP

LaCommissionehafornitomaggiori

informazionisulpropriomonitoraggio

dellagestionedellefinanzepubbliche

negliStatiACP,inparticolarenellasua

relazionesullagestionefinanziariaper

l’esercizio2003

Continuareamigliorarelacomunica-

zionesuquestotemaimportante

Primadiprocedereall’erogazionedei

fondi,laCommissioneverificaorachele

condizionistabilitesianostatesoddisfatte

(inpartemedianteindicatoridipresta-

zione)

Nonèpiùnecessarioprenderemisure

1.2

Liquidazionedeglianticipierecuperivari;riservasvalutazionecrediti

L’iscrizioneneicontideglianticipiedegli

importidarecuperarenonèattendibile

Lacunadacolmare

Laliquidazionedeglianticipirisalentia

oltre18mesi(400milionidieuro)ela

riscossionedegliimportidarecuperare

(27,5milionidieuro)sonodecisamente

insoddisfacenti

Migliorareleprocedurediidentificazione,

registrazioneemonitoraggiodeglianti-

cipidaliquidareedegliimportidariscuo-

tere

Lagestionedellaliquidazionedeglianti-

cipirisalentiaoltre18mesiedellariscos-

sionedegliimportidarecuperareèinsod-

disfacente.Lariservaperlasvalutazione

creditinonrispecchiailverolivellodei

creditidubbi

Migliorareilmonitoraggiodeglianticipinon

ancoraregolarizzati.Calcolareeadeguarela

riservasvalutazionecrediti

1.3

InventarioeusodeifondiStabex

Assenzadiinformazionineicontisull’im-

piegodeifondiStabex

Lacunadacolmare,datochelaCommis-

sioneècorresponsabiledell’impiegodi

questifondi

LaCommissionenonèingradodiverifi-

carel’impiegoeffettivodeifondiStabex

(Articolo212dellaConvenzionediLomé

IV);l’autorizzazionedeitrasferimentiban-

carièinadeguata

Ottenerepressogliordinatorinazionali

tuttelerelazionisull’impiegodeifondi

Stabexerafforzareicontrolliinternisui

trasferimentibancari

L’inventariodeifondiStabexèstatoulti-

mato,magliimportideifondidisponibili

neicontibancarinonsonoattendibili

(832milionidieuro).Leinformazioni

sull’impiegodeifondiStabexnonsono

sufficienti

Approfondireleindaginiperotteneredati

piùattendibilisuifondidisponibilipressole

banche.Ottenerelerelazionisull’impiego

deifondi

1.4

Gestionedelrischio

Nonvalutato

Nonvalutato

Nonvalutato

Nonvalutato

Lagestionedelrischiodapartedeiservizi

centraliètroppoglobaleperdeterminare

l’esposizionealrischio,inparticolarenei

paesiACP

Migliorarelagestionedelrischioinmododa

individuareirischispecifici

1.5

Controlloex-post

Nonvalutato

Nonvalutato

Nonvalutato

Nonvalutato

Restrizioniconnesseallerisorseumane

hannolimitatoilnumerodelleoperazioni

controllate.Icontrollisonorisultatisuffi-

cientementeefficaci,maleverifichenon

sonostateadeguatamentedocumentate

Migliorareladocumentazionedeicontrolli

1.6

Auditnelquadrodelleattivitàdicontrollodellagestione

Nonvalutato

Nonvalutato

Nonvalutato

Nonvalutato

Iltassodicoperturadegliauditnonècon-

solidatoalivellocentrale;ilseguitodato

aglistessinonèmonitoratoalivellocen-

trale

Migliorarelafunzionalitàdelsistemainfor-

maticoCRIS-Auditperilsupportoeilmoni-

toraggiodegliaudit

2SISTEMIDISUPERVISIONEECONTROLLO

2002

2003

2004

ESAMEDEGLIAUDITFINANZIARI

Frequenza(a)

Frequenza(a)

Frequenza(a)

2.1

Ilmandatonondefiniscechiaramentelanaturadellespesenonammis-

sibili

frequente

sporadico

sporadico

2.2

Larelazionediauditnonquantificachiaramentelespeseesaminatenégli

importidellespeseammissibilienonammissibili.

frequente

sporadico

sporadico

2.3

Lemisuredirecuperoconcernentilespesenonammissibiliindividuate

dagliauditoresterninonsonosufficienti

frequente

frequente

sporadico

SISTEMIDICONTROLLOINTERNOABRUXELLES

Valutazionedeisistemidisupervisioneecontrollo(b)

Valutazionedeisistemidisupervisioneecontrollo(b)

Valutazionedeisistemidisupervisioneecontrollo(b)

2.4

Livelloeffettivodiattuazionedialcunenormeselezionatedicontrollo

internoapplicabilialleoperazionisottostanti

BB/A

B/A

SISTEMIDICONTROLLOINTERNONEIPAESIACP

(DELEGAZIONIEAMMINISTRAZIONINAZIONALI)

(1)

(2)

(3)

2.5

Valutazionegeneraledellegarediappalto

BB/A

B/A

2.6

Valutazionegeneraledeipagamenti

BB/A

B/A

2.7

Valutazionegeneraledegliaudit

BB

B

2.8

Valutazionegeneraledeirecuperi

CC

C/B

2.9

Valutazionegeneraledeiconti

BB/A

B/A

2.10

Valutazionegeneralepertuttiipaesivisitati

BB

B

Legendadegliindicatori

(a)Frequenza(ricorrenza)

rarosporadico

frequente

(b)Valutazionedeisistemidisupervisioneecontrollo

A.Funzionabene;sononecessarilievimiglioramenti

B.Funziona,masononecessarimiglioramenti

C.Nonfunzionacomeprevisto

(1)Uganda,Malawi,Ghana,Zimbabwe,MadagascareZambia.

(2)Kenya,Papuasia-NuovaGuinea,IsoleSalomon,Senegal,MalieMauritania.

(3)BurkinaFaso,Guinea,Nigeria,Guyana,TrinidadeTobago,Suriname.

Fonte:Cortedeiconti.

C 301/272 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

— Punto 1.6 della tabella 3: il tasso di copertura del piano di audit2004 basato su un’analisi del rischio e gestito a livello centrale èsuperiore al 5 % del volume dei pagamenti raccomandato nellametodologia elaborata da EuropeAid. Il piano di audit 2004 dellasede comprendeva 35 audit, mentre la pianificazione d’insieme degliaudit delle delegazioni ne comprendeva 426.

CAPITOLO III — SEGUITO DATO ALLE PRECEDENTIOSSERVAZIONI

Lavori di infrastruttura finanziati dal FES

43. Nella relazione speciale n. 8/2003 (29) sull’esecuzione deilavori di infrastruttura finanziati dal FES, la Corte sottolineava lanecessità di migliorare la supervisione dell’attuazione degli appaltidi opere e, in particolare, di ridurre le differenze rilevate fra i con-tratti e la loro effettiva esecuzione. A tal fine, raccomandava allaCommissione di:

a) creare un miglior quadro di riferimento e rafforzare laresponsabilità dei consulenti incaricati di effettuare gli studiche servono da base alla conclusione degli appalti;

b) porre maggiormente l’accento sulla giustificazione dellemodifiche apportate durante lo svolgimento dei lavori e trat-tare con maggiore rapidità i problemi e i reclami in materiadi esecuzione;

c) riorganizzare i servizi centrali in modo da fornire maggiorsostegno alle delegazioni nell’ambito del processo di decon-centrazione;

d) prestare maggiore attenzione alle misure di accompagna-mento che incidono sulla redditività e sul carattere duraturodelle opere realizzate e riesaminare le condizioni generalirelative all’esecuzione degli appalti di opere (30).

La posizione dell’autorità competente per il discarico

44. Il Parlamento europeo ha preso atto delle raccomandazionidella Corte e il Consiglio (31) si è compiaciuto del fatto che laCommissione avesse già iniziato a porle in atto. Esso ha racco-mandato in particolare di incrementare il sostegno agli Stati ACP

(29) GU C 181 del 31.7.2003.(30) Decisione n. 3/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 29 marzo1990, relativa all’adozione ed all’applicazione delle norme generali,dei capitolati generali d’oneri e delle regole procedurali per la conci-liazione e l’arbitrato degli appalti pubblici di opere, forniture e servizifinanziati dal Fondo europeo di sviluppo (FES).

(31) Documento n. 14530/03 del Consiglio, approvato il 17 novembre2003 (verbale n. 14882/03 del 10.2.2004).

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/273

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

(specie al fine di mantenere l’infrastruttura creata) e di migliorarele verifiche relative agli studi preparatori (per quanto riguarda laresponsabilità finanziaria degli uffici di consulenza, una supervi-sione più attenta e mandati più specifici).

Seguito dato dalla Commissione

45. La relazione della Commissione sulla gestione finanziariadel sesto, settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo peril 2003 e l’esame limitato svolto al riguardo dalla Corte indicanoche la Commissione intendeva attuare le principali raccomanda-zioni formulate dalla Corte.

46. Incaricando uno stesso consulente di progettare e supervi-sionare i lavori, la Commissione ha conferito agli uffici di consu-lenza maggiori responsabilità. Essa ha inoltre deciso di comple-tare tutti gli studi prima della presentazione delle proposte difinanziamento al Comitato FES. Alcune delegazioni, però, eranorestie ad adottare questo nuovo approccio, in quanto ritarda l’im-pegno contabile delle operazioni. L’ufficio centrale, tuttavia, haimposto alle delegazioni di conformarsi a tale misura postici-pando diverse decisioni di finanziamento relative a progetti i cuistudi non erano stati ancora completati. A seguito di ciò, l’im-porto degli impegni è diminuito.

47. È ancora troppo presto per stabilire se la raccomandazioneconcernente il trattamento precoce delle controversie sia stataosservata: il sistema di gestione computerizzato (CRIS) non con-tiene informazioni e l’ufficio centrale non ha monitorato la que-stione.

48. Per quanto concerne la riorganizzazione dei vari servizi diEuropeAid, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il16 marzo 2005. Un’unità «Infrastrutture» ha il compito, princi-palmente, di consigliare e sostenere le delegazioni. Tale riorganiz-zazione aggiunge un elemento utile al processo di deconcentra-zione, ormai quasi giunto al termine e, assieme alla formazioneimpartita, dovrebbe agevolare l’attuazione delle raccomandazionidella Corte.

49. Quanto alla raccomandazione della Corte, accolta dal Con-siglio, relativa alle misure di accompagnamento (manutenzione,controllo del carico assiale, sicurezza stradale e ambiente), laCommissione non ha introdotto nuove norme, in quanto ritenevache le misure fossero già state attuate. Benché le risorse dei Fondistradali (fondi speciali per la manutenzione delle strade) non sianosempre sufficienti, solitamente vengono messe a disposizione; laCommissione controlla tale processo, soprattutto nell’ambito del-l’aiuto al bilancio. I Fondi suddetti incontrano tuttavia notevolidifficoltà sul piano organizzativo (ad esempio quando vengonoimpiegati per finanziare, anziché mantenere, le infrastrutture).

46-49. A seguito della relazione speciale della Corte del luglio 2003sui progetti di infrastrutture, la Commissione, nel febbraio 2004, haeffettivamente invitato le delegazioni a seguire essenzialmente le quattromisure seguenti, al fine di evitare il ripetersi dei problemi elencati dallaCorte: 1) completare tutti gli studi prima di presentare la proposta difinanziamento al comitato FES, 2) mantenere lo stesso consulente per laconcezione e la sorveglianza dei progetti, 3) se necessario ricorrere allaclausola sospensiva, 4) trattare i reclami delle imprese man mano chearrivano.

C 301/274 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

50. La Corte aveva infine raccomandato una revisione della nor-mativa che avrebbe consentito, in particolare, di indire gare diappalto per la realizzazione di opere con clausola sospensivaprima che le proposte di finanziamento fossero sottoposte alcomitato FES. La normativa (32) attualmente in vigore limita peròil ricorso a tale clausola a casi eccezionali e debitamente giustifi-cati. Alla fine del 2004, la revisione suddetta, iniziata nel 2002,non era stata ancora ultimata.

50. La revisione dell’accordo di Cotonou del giugno 2005 comportaun nuovo articolo 19 ter che va nel senso raccomandato dalla Corte(procedura di appalto con clausola sospensiva).

Conclusione

51. In un primo tempo la Commissione ha effettivamente defi-nito le principali misure necessarie per attuare le raccomanda-zioni della Corte. Senza attendere oltre, dovrebbe ora accertarsiche tutte le misure decise siano realmente attuate, considerandoinoltre, in termini più concreti, la raccomandazione del Consigliosecondo cui i paesi beneficiari dovrebbero fruire di un sostegnoistituzionale, in modo da consolidare la propria capacità ammi-nistrativa e tecnica.

51. La Commissione condivide interamente tale raccomandazione e haadottato e adotta le linee di condotta descritte sopra. Il ricorso alle misuredi sostegno istituzionale viene analizzato sistematicamente nella fase diidentificazione e di elaborazione dei progetti. Nei casi in cui ciò è giu-stificato, e lo è molto spesso, viene introdotto sistematicamente nel con-tenuto dei progetti.

CAPITOLO IV — PRINCIPALI OSSERVAZIONI FORMULATEIN RELAZIONI SPECIALI PUBBLICATE DALLA CORTEDALL’ULTIMA PROCEDURA DI DISCARICO

Relazione speciale n. 10/2004 sulla deconcentrazione, a favore delledelegazioni della Commissione, della gestione degli aiuti esternicomunitari

52. La sintesi di questa relazione speciale figura al capitolo 7della relazione annuale della Corte sulle attività finanziate dalbilancio generale.

Relazione speciale n. 2/2005 sugli aiuti al bilancio a titolo del FES afavore dei paesi ACP: la gestione del piano «riforma delle finanzepubbliche» da parte della Commissione

53. La Commissione sta attualmente trasferendo in taluni paesiACP aiuti a favore del bilancio, la cui concessione è subordinataall’attuazione, da parte di questi ultimi, di riforme volte a miglio-rarne i sistemi di gestione finanziaria. La Commissione ha messoa punto alcuni strumenti allo scopo di formulare una prima dia-gnosi sulla qualità della gestione delle finanze pubbliche e delleriforme proposte in materia, nonché per valutare l’evoluzione ditale gestione e l’avanzamento delle riforme.

(32) Articolo 5 della decisione n. 2/2002 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 7 ottobre 2002, relativa all’attuazione degli articoli 28, 29e 30 dell’allegato IV dell’accordo di Cotonou.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/275

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OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

54. Questi strumenti di analisi e di monitoraggio, che la Com-missione applica in coordinamento con gli altri finanziatori, inparticolare con la Banca mondiale e il Fondo monetario interna-zionale, forniscono informazioni relativamente complete checonsentono alla Commissione di reagire in maniera appropriata.Essi non danno tuttavia sufficiente importanza ad una diagnosi ea relazioni di controllo più convincenti; la loro attuazione, inol-tre, non è sufficientemente coordinata, a livello locale, con gli altrifinanziatori.

54.

1) La Commissione si è impegnata a tener conto dei suggerimenti dellaCorte, volti a rafforzare l’aspetto finanze pubbliche nelle proposte difinanziamento e a trasformare le relazioni semestrali delle delega-zioni in strumenti di analisi più dinamici.

2) Il coordinamento con gli altri finanziatori è preoccupazione costantedella Commissione, sia a livello della sede che a livello locale. Periniziativa della Commissione sono stati creati numerosi quadri con-giunti, che riuniscono i finanziatori che forniscono sostegno albilancio, per promuovere un coordinamento rafforzato.

55. La Corte raccomanda alla Commissione di aggiornaree completare la Guida metodologica sull’aiuto al bilancio, com-presi gli aspetti inerenti alle relazioni di monitoraggio, di dimo-strare in maniera più esplicita l’ammissibilità dei paesi beneficiari,di utilizzare indicatori di prestazione più incentivanti per quantoconcerne le finanze pubbliche, di finalizzare il nuovo strumentodi valutazione della qualità della gestione delle finanze pubbliche,sostenendone fermamente l’adozione da parte dei vari finanzia-tori, e di rafforzare la collaborazione locale tra questi ultimi non-ché i rapporti con i parlamenti e le istituzioni superiori di con-trollo dei paesi beneficiari.

55.

1) L’aggiornamento e la riorganizzazione della Guida sono in corso,in particolare per quanto riguarda le relazioni semestrali e l’analisidelle finanze pubbliche nelle proposte di finanziamento (si veda larisposta al punto 41), dove quest’ultimo aspetto riguarda i criteri diammissibilità.

2) La Commissione, nel settore delle finanze pubbliche come in altri,annette molta importanza al carattere incentivante dellecondizioni/degli indicatori scelti.

3) Il quadro di analisi del PEFA (Public Expenditure FinancialAccountability, responsabilità finanziaria per la spesa pubblica) èstato ultimato alla fine del primo semestre 2005. La Commissionefarà tutto il possibile affinché se ne diffonda l’uso e si sostituisca adaltri strumenti diagnostici.

4) Rafforzamento del coordinamento a livello locale: si veda la rispo-sta al punto precedente.

5) La Commissione è consapevole dell’importanza del ruolo dei parla-menti e delle istituzioni superiori di controllo. Tuttavia la possibi-lità che la Commissione si avvicini a tali istituzioni va vagliata conprudenza, nel rispetto della sovranità dei paesi e delle norme nazio-nali che fissano la ripartizione e l’equilibrio dei poteri fra le istitu-zioni, nonché alla luce dell’accordo di Cotonou.

C 301/276 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 301/277

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ALLEGATI ALLA RELAZIONE ANNUALESULL’ESECUZIONE DEL BILANCIO

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea I

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ALLEGATO I

Informazioni finanziarie

INDICE

NOTE PRELIMINARI

Fonti dei dati finanziari

Unità monetaria

Abbreviazioni e simboli

INFORMAZIONI DI BASE SUL BILANCIO

1. Origine del bilancio

2. Base giuridica

3. Principi di bilancio enunciati nei trattati e nel regolamento finanziario

4. Contenuto e struttura del bilancio

5. Finanziamento del bilancio (entrate di bilancio)

6. Tipi di stanziamenti di bilancio

7. Esecuzione del bilancio

7.1. La responsabilità dell’esecuzione

7.2. L’acquisizione delle entrate

7.3. L’esecuzione delle spese

7.4. Relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio e determinazione del saldo dell’esercizio

8. Rendiconto

9. Controllo esterno

10. Discarico e «follow-up»

GRAFICI

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea III

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NOTE PRELIMINARI

FONTI DEI DATI FINANZIARI

I dati finanziari riportati nel presente allegato sono desunti dai conti annuali delle Comunità europee (1), nonché da vari altri consuntivifinanziari forniti dalla Commissione. La ripartizione geografica è stata stabilita in base ai codici di ciascun paese del sistema d’informa-zione contabile della Commissione (Sincom2). Come sottolineato dalla Commissione - indipendentemente dal fatto che si tratti di entrateoppure di spese - tutti i dati ripartiti per Stato membro sono il risultato di operazioni aritmetiche che danno un quadro incompleto deivantaggi che ciascuno Stato membro trae dall’Unione. Tali dati devono dunque essere interpretati con prudenza.

UNITÀ MONETARIA

Tutti i dati finanziari sono espressi in milioni di euro. I totali rappresentano l’arrotondamento del valore esatto e, pertanto, non corri-spondono necessariamente alla somma degli arrotondamenti.

ABBREVIAZIONI E SIMBOLIAELS Associazione europea di libero scambio

AT Austria

BE Belgio

SD Stanziamenti dissociati

CE Comunità europea (europee)

CEE Comunità economica europea

CEEA o Euratom Comunità europea dell’energia atomica

SI Stanziamenti di impegno

SND Stanziamenti non dissociati

SP Stanziamenti di pagamento

SPI Stanziamenti per impegni

SPP Stanziamenti per pagamenti

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

EU-25 Totale per i 25 Stati membri dell’Unione europea

FI Finlandia

FR Francia

HU Ungheria

IE Irlanda

G Grafico a cui si fa riferimento in altri grafici (ad esempio: G III)

IT Italia

GU Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LT Lituania

LV Lettonia

(1) Per l’esercizio 2004: conti annuali definitivi relativi alle operazioni di bilancio dell’esercizio 2004 [SEC(2005)1158].

IV IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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LU Lussemburgo

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RF Regolamento finanziario del 25 giugno 2002

RNL Reddito nazionale lordo

SE Svezia

S Sezione del bilancio

SI Slovenia

SK Slovacchia

T. Titolo del bilancio

IVA Imposta sul valore aggiunto

UE Unione europea

UK Regno Unito

0,0 Dati compresi fra zero e 0,05

— Mancanza di dati

% Percentuale

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea V

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INFORMAZIONI DI BASE SUL BILANCIO

1. ORIGINE DEL BILANCIO

Il bilancio comprende le spese della Comunità europea e della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom). Include inoltre le speseamministrative riguardanti la cooperazione «giustizia e affari interni», la politica estera e di sicurezza comune, nonché qualsiasi altra spesache il Consiglio ritenga di dover porre a carico del bilancio per consentire l’esecuzione di queste politiche.

2. BASE GIURIDICA

Il bilancio è disciplinato dalle disposizioni finanziarie dei trattati di Roma (2) (3) (articoli da 268 a 280 del trattato CE e articoli da 171 a183 del trattato Euratom) nonché dai regolamenti finanziari (4).

3. PRINCIPI DI BILANCIO ENUNCIATI NEI TRATTATI E NEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Tutte le entrate e tutte le spese comunitarie devono essere iscritte in un unico bilancio (principio dell’unità e della veridicità). Il bilancio èadottato per la durata di un esercizio finanziario (principio dell’annualità). Esso è in pareggio (principio dell’equilibrio). La compilazione,l’esecuzione ed il rendiconto avvengono in euro (principio dell’unità di conto). Le entrate servono a finanziare indistintamente l’insiemedelle spese e, analogamente alle spese, devono essere iscritte in bilancio e successivamente nei rendiconti finanziari per il loro importointegrale, senza contrazione (principio dell’universalità). Gli stanziamenti sono specificati per titoli e capitoli; i capitoli sono suddivisi inarticoli e voci (principio della specializzazione). Gli stanziamenti di bilancio sono utilizzati in conformità del principio della sana gestionefinanziaria, e cioè in conformità dei principi di economia, di efficienza ed efficacia (principio della sana gestione finanziaria). Il bilancio ècompilato, eseguito ed è oggetto di un rendimento dei conti nel rispetto del principio di trasparenza (principio della trasparenza). Esi-stono alcune eccezioni ai succitati principi.

4. CONTENUTO E STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio comprende uno «stato riassuntivo delle entrate e delle spese» e delle sezioni divise in «stati delle entrate e delle spese» per cia-scuna istituzione. Le otto sezioni sono: sezione I — Parlamento; sezione II — Consiglio; sezione III — Commissione; sezione IV — Cortedi giustizia; sezione V— Corte dei conti; sezione VI — Comitato economico e sociale; sezione VII — Comitato delle regioni e sezione VIII— Mediatore europeo e garante europeo della protezione dei dati.

All’interno di ogni sezione, le entrate e le spese sono classificate per linea di bilancio (titoli, capitoli, articoli ed eventualmente voci) infunzione della loro natura e destinazione.

(2) Trattato di Roma (25 marzo 1957): trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE).(3) Trattato di Roma (25 marzo 1957): trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom).(4) Principalmente il regolamento finanziario (RF) del 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002).

VI IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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5. FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (ENTRATE DI BILANCIO)

Il bilancio è sostanzialmente finanziato dalle risorse proprie delle Comunità: diritti agricoli, contributi zucchero e isoglucosio, dazi doga-nali, risorse proprie provenienti dall’IVA e risorse proprie basate sull’RNL (5).

Oltre alle risorse proprie, esistono altre entrate marginali (cfr. grafico I).

6. TIPI DI STANZIAMENTI DI BILANCIO

Per far fronte alle spese previste, il bilancio distingue i seguenti tipi di stanziamenti di bilancio:

a) gli stanziamenti dissociati (SD), utilizzati per finanziare azioni pluriennali in taluni settori del bilancio. Essi comprendono stanzia-menti d’impegno (SI) e stanziamenti di pagamento (SP):

— gli stanziamenti d’impegno consentono di contrarre, nel corso dell’esercizio, obblighi giuridici per azioni pluriennali;

— gli stanziamenti di pagamento consentono di finanziare le spese derivanti da impegni contratti durante l’esercizio in corso edurante gli esercizi precedenti;

b) gli stanziamenti non dissociati (SND), destinati a far fronte all’impegno ed al pagamento delle spese relative ad azioni annuali nelcorso di ciascun esercizio.

Pertanto, è importante stabilire, per ciascun esercizio, i due totali seguenti:

a) il totale degli stanziamenti per impegni (SPI) (6) = stanziamenti non dissociati (SND) + stanziamenti d’impegno (SI) (6);

b) il totale degli stanziamenti per pagamenti (SPP) (6) = stanziamenti non dissociati (SND) + stanziamenti di pagamento (SP) (6).

(5) Principali atti giuridici in materia di risorse proprie: decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000 (GU L 253 del 7.10.2000);regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000); regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 delConsiglio, del 29 maggio 1989 (GU L 155 del 7.6.1989); sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 — Sistema comune di IVA: base imponibileuniforme (GU L 145 del 13.6.1977); direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989 relativa all’armonizzazione della fissazionedell’RNL (GU L 49 del 21.2.1989); regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del redditonazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del 19.7.2003).

(6) È importante tener presente la differenza fra «stanziamenti per impegni» e «stanziamenti d’impegno», e fra «stanziamenti per pagamenti» e «stanzia-menti di pagamento». I due termini «stanziamenti d’impegno» e «stanziamenti di pagamento» vengono usati esclusivamente nel contesto degli stanzia-menti dissociati.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea VII

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Le entrate iscritte in bilancio servono a coprire gli stanziamenti per pagamenti. Non è necessario che gli stanziamenti d’impegno sianocoperti da entrate.

Il seguente schema semplificato (con importi fittizi) mostra l’incidenza di questi tipi di stanziamenti su ciascun esercizio.

VIII IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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7. ESECUZIONE DEL BILANCIO

7.1. La responsabilità dell’esecuzione

La Commissione provvede all’esecuzione del bilancio conformemente al regolamento finanziario, sotto la propria responsabilità e nei limitidegli stanziamenti concessi; essa riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all’esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio (7). Ilregolamento finanziario specifica le procedure di esecuzione e, in particolare, la responsabilità degli ordinatori, dei contabili, degli ammi-nistratori delle anticipazioni e dei revisori interni delle istituzioni. Nei due principali settori specifici (il FEAOG-Garanzia e i Fondi strut-turali), la gestione dei fondi comunitari è condivisa con gli Stati membri.

7.2. L’acquisizione delle entrate

Le previsioni di entrata sono iscritte in bilancio con riserva di eventuali modifiche apportate da bilanci rettificativi.

Per quanto riguarda le entrate, l’esecuzione del bilancio consiste nell’accertamento dei diritti e nella riscossione degli importi dovuti alleComunità (risorse proprie ed altre entrate). Essa è disciplinata da disposizioni specifiche (8). Per entrate effettive di un esercizio si intendela somma delle riscossioni di diritti accertati dell’esercizio in corso e di diritti di esercizi precedenti ancora da riscuotere.

7.3. L’esecuzione delle spese

Le previsioni di spesa sono iscritte in bilancio.

L’esecuzione delle spese iscritte in bilancio, vale a dire l’evoluzione e l’utilizzo degli stanziamenti, può essere sintetizzata come segue:

a) stanziamenti per impegni:

i) evoluzione degli stanziamenti: l’insieme degli stanziamenti per impegni disponibili nel corso di un dato esercizio consta dei seguentielementi: bilancio iniziale (SND e SI) + bilanci rettificativi + entrate con destinazione specifica + storni + stanziamenti d’impegnoriportati dall’esercizio precedente + riporti non automatici dall’esercizio precedente non ancora impegnati + stanziamenti d’im-pegno disimpegnati degli esercizi precedenti e ricostituiti;

ii) utilizzo degli stanziamenti: gli stanziamenti per impegni definitivi sono disponibili nel corso dell’esercizio per contrarre impegni(stanziamenti per impegni utilizzati = importo degli impegni contratti);

iii) riporti degli stanziamenti dell’esercizio all’esercizio successivo: gli stanziamenti dell’esercizio inutilizzati possono essere riportati all’eser-cizio successivo previa decisione dell’istituzione interessata. Gli stanziamenti disponibili a titolo delle entrate con destinazionespecifica sono oggetto di un riporto di diritto;

iv) annullamento di stanziamenti: il saldo è annullato;

(7) Cfr. articoli 274 del trattato CE, 179 del trattato Euratom e 50 del RF.(8) Cfr. articoli da 69 a 74 del RF e regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000).

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IX

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b) stanziamenti per pagamenti:

i) evoluzione degli stanziamenti: l’insieme degli stanziamenti per pagamenti disponibili nel corso di un dato esercizio consta deiseguenti elementi: bilancio iniziale (SND e SP) + bilanci rettificativi + entrate con destinazione specifica + storni + stanziamentiriportati dall’esercizio precedente sotto forma di riporti automatici (o di diritto) o di riporti non automatici;

ii) utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio: gli stanziamenti per pagamenti dell’esercizio sono disponibili nel corso di quest’ultimo pereseguire pagamenti. Essi non comprendono gli stanziamenti riportati dall’esercizio precedente (stanziamenti per pagamenti uti-lizzati = importo dei pagamenti effettuati a fronte degli stanziamenti dell’esercizio);

iii) riporti di stanziamenti dell’esercizio all’esercizio successivo: gli stanziamenti dell’esercizio inutilizzati possono essere riportati all’eser-cizio successivo previa decisione dell’istituzione interessata. Gli stanziamenti disponibili a titolo delle entrate con destinazionespecifica sono oggetto di un riporto di diritto;

iv) annullamento di stanziamenti: il saldo è annullato;

v) totale dei pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio: pagamenti a fronte di stanziamenti per pagamenti dell’esercizio + pagamenti afronte di stanziamenti per pagamenti riportati dall’esercizio precedente;

vi) spese effettive a carico di un esercizio: spese dei rendiconti consolidati sull’esecuzione del bilancio (cfr. paragrafo 7.4) = pagamenti afronte di stanziamenti per pagamenti dell’esercizio + stanziamenti per pagamenti dell’esercizio riportati all’esercizio successivo.

7.4. Relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio e determinazione del saldo dell’esercizio

Le relazioni consolidate sull’esecuzione del bilancio sono compilate alla chiusura di ciascun esercizio. In base ad esse viene calcolato ilsaldo dell’esercizio, che è iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo tramite un bilancio rettificativo.

8. RENDICONTO

I conti di un dato esercizio sono trasmessi, entro e non oltre il 1o ottobre dell’esercizio successivo, al Parlamento, al Consiglio e alla Cortedei conti; tali conti sono presentati sotto forma di stati finanziari e di una relazione sull’esecuzione del bilancio, corredati della relazionesulla gestione di bilancio e finanziaria.

9. CONTROLLO ESTERNO

Dall’esercizio 1977, il controllo esterno sul bilancio viene espletato dalla Corte dei conti delle Comunità europee (9). La Corte dei contiesamina i conti di tutte le entrate e di tutte le spese del bilancio. La Corte presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazioneconcernente l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle operazioni su cui si basano tali conti. La Corte controlla anche lalegittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. I controlli possono essere svolti prima dellachiusura dei conti dell’esercizio finanziario in causa; i controlli hanno luogo sui documenti quanto, in caso di necessità, in loco, presso leistituzioni delle Comunità, negli Stati membri e nei paesi terzi. La Corte dei conti redige una relazione annuale su ciascun esercizio e puòinoltre presentare, in qualsiasi momento, le sue osservazioni su problemi particolari e formulare pareri su richiesta di qualsiasi istituzionedella Comunità.

(9) Cfr. articoli 246, 247 e 248 del trattato CE, 160 A, 160 B e 160 C del trattato Euratom e 139-147 del RF.

X IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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10. DISCARICO E «FOLLOW-UP»

Dal 1977 si applicano le seguenti disposizioni (10): entro il 30 aprile del secondo anno successivo all’esercizio in causa, il Parlamento, suraccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell’esecuzione del bilancio. A tale scopo, il Consiglio e il Parlamento esami-nano i conti presentati dalla Commissione, la relazione annuale e le relazioni speciali della Corte dei conti. Le istituzioni devono adottaretutte le misure opportune per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di discarico e riferire in merito alle misure prese.

GRAFICI

BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2004 ED ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2004G I Bilancio 2004 — Previsioni di entrata e stanziamenti per pagamenti definitivi

G II Bilancio 2004 — Stanziamenti per impegni

G III Stanziamenti per impegni disponibili nel 2004 e loro utilizzo

G IV Stanziamenti per pagamenti disponibili nel 2004 e loro utilizzo

G V Risorse proprie nel 2004 — Entrate effettive per Stato membro

G VI Pagamenti effettuati nel 2004, in ciascuno Stato membro

DATI STORICI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DEL BILANCIO (2000-2004)G VII Evoluzione ed utilizzo degli stanziamenti per pagamenti nel periodo 2000-2004, per rubrica

delle prospettive finanziarie

(10) Cfr. articoli 276 del trattato CE e 180 ter del trattato Euratom.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea XI

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XII IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea XIII

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Grafico IIIStanziamenti per impegni disponibili nel 2004 e loro utilizzo

(milioni di euro e %)

Sezioni (S.) e titoli (T.) corrispondenti allanomenclatura del bilancio 2004 e rubriche delle

prospettive finanziarie

Prospettivefinanziarie

Stanziamenti definitivi Utilizzo degli stanziamenti

Importo (1) Tasso(%)

Impegnicontratti

Tassodi

utilizzo(%)

Riportial

2005 (2)

Tasso(%)

Annul-lamenti

Tasso(%)

(a) (b) (b)/(a) (c) (c)/(b) (d) (d)/(b) (e) = (b)– (c) – (d) (e)/(b)

Nomenclatura del bilancioI Parlamento (S. I) 1 311,0 1 275,9 97,3 7,4 0,6 27,6 2,1II Consiglio (S. II) 562,7 540,1 96,0 12,3 2,2 10,3 1,8III Commissione (S. III) 109 025,1 106 982,7 98,1 1 043,0 1,0 999,4 0,9III.1 Affari economici e finanziari (T. 01) 482,2 431,4 89,5 1,3 0,3 49,5 10,3III.2 Imprese (T. 02) 334,5 285,5 85,4 25,0 7,5 24,0 7,2III.3 Concorrenza (T. 03) 86,5 83,9 97,0 0,9 1,1 1,6 1,9III.4 Occupazione e affari sociali (T. 04) 10 900,2 10 779,1 98,9 90,0 0,8 31,1 0,3III.5 Agricoltura e sviluppo rurale (T. 05) 48 861,6 48 470,9 99,2 77,5 0,2 313,2 0,6III.6 Energia e trasporti (T. 06) 1 424,0 1 344,7 94,4 46,6 3,3 32,7 2,3III.7 Ambiente (T. 07) 365,8 344,6 94,2 7,1 1,9 14,0 3,8III.8 Ricerca (T. 08) 3 658,3 3 513,9 96,1 142,8 3,9 1,6 0,0III.9 Società dell’informazione (T. 09) 1 334,3 1 249,0 93,6 77,8 5,8 7,6 0,6III.10 Ricerca diretta (T. 10) 530,9 328,8 61,9 201,9 38,0 0,3 0,0III.11 Pesca (T. 11) 975,3 943,3 96,7 3,9 0,4 28,2 2,9III.12 Mercato interno (T. 12) 74,0 67,1 90,7 0,8 1,0 6,1 8,3III.13 Politica regionale (T. 13) 26 639,7 26 557,9 99,7 10,3 0,0 71,5 0,3III.14 Fiscalità e unione doganale (T. 14) 112,3 96,3 85,8 5,8 5,2 10,1 9,0III.15 Istruzione e cultura (T. 15) 1 176,7 1 063,6 90,4 101,6 8,6 11,6 1,0III.16 Stampa e comunicazione (T. 16) 181,9 155,7 85,6 1,6 0,9 24,6 13,5III.17 Salute e tutela dei consumatori (T. 17) 583,7 571,4 97,9 6,8 1,2 5,6 1,0III.18 Giustizia e affari interni (T. 18) 536,9 512,4 95,4 6,3 1,2 18,3 3,4III.19 Relazioni esterne (T. 19) 3 808,5 3 704,3 97,3 81,9 2,1 22,3 0,6III.20 Commercio (T. 20) 77,0 71,8 93,2 0,8 1,0 4,4 5,7III.21 Sviluppo e relazioni con i paesi ACP (T. 21) 1 246,4 1 196,3 96,0 38,4 3,1 11,7 0,9III.22 Allargamento (T. 22) 1 426,1 1 289,9 90,4 89,4 6,3 46,9 3,3III.23 Aiuti umanitari (T. 23) 536,6 536,2 99,9 0,2 0,0 0,2 0,0III.24 Lotta contro la frode (T. 24) 55,1 51,3 93,2 0,0 0,0 3,7 6,8III.25 Coordinamento delle politiche e servizio

giuridico della Commissione (T. 25)206,9 199,4 96,4 3,0 1,4 4,6 2,2

III.26 Amministrazione (T. 26) 726,1 700,1 96,4 13,0 1,8 13,1 1,8III.27 Bilancio (T. 27) 1 474,4 1 471,2 99,8 0,6 0,0 2,6 0,2III.28 Audit (T. 28) 9,6 9,3 96,4 0,1 0,9 0,3 2,6III.29 Statistiche (T. 29) 136,9 111,9 81,7 8,0 5,8 17,1 12,5III.30 Pensioni (T. 30) 841,8 841,7 100,0 — — 0,1 0,0III.31 Riserve (T. 31) 221,0 — — — — 221,0 100,0IV Corte di giustizia (S. IV) 236,3 221,3 93,7 2,9 1,2 12,1 5,1V Corte dei conti (S. V) 97,4 86,1 88,4 0,3 0,3 11,0 11,3VI Comitato economico e sociale (S. VI) 107,7 95,6 88,8 0,3 0,3 11,8 10,9VII Comitato delle regioni (S. VII) 73,9 64,1 86,7 0,1 0,1 9,7 13,2VIII Mediatore europeo e Garante della protezione

dei dati (S. VIII)7,7 6,7 86,4 — — 1,1 13,6

Totale generale degli stanziamenti per impegni 115 434,0 111 421,8 96,5 109 272,6 98,1 1 066,3 1,0 1 082,9 1,0

Prospettive finanziarie1 Agricoltura 49 305,0 45 122,3 91,5 44 760,5 99,2 49,8 0,1 311,9 0,72 Azioni strutturali 41 035,0 41 045,6 100,0 40 833,5 99,5 115,5 0,3 96,7 0,23 Politiche interne 8 722,0 9 835,4 (1) 112,8 9 009,9 91,6 619,1 6,3 206,4 2,14 Azioni esterne 5 082,0 5 368,4 (1) 105,6 5 198,4 96,8 121,2 2,3 48,8 0,95 Spese amministrative 5 983,0 6 361,2 (1) 106,3 6 161,2 96,9 70,1 1,1 129,8 2,06 Riserve 442,0 442,0 100,0 181,9 41,1 — — 260,1 58,97 Strategia di preadesione 3 455,0 1 837,4 53,2 1 717,5 93,5 90,6 4,9 29,3 1,68 Compensazione 1 410,0 1 409,5 100,0 1 409,5 100,0 — — — —

Totale generale degli stanziamenti per impegni 115 434,0 111 421,8 96,5 109 272,6 98,1 1 066,3 1,0 1 082,9 1,0

Totale generale degli stanziamenti per pagamenti 111 380,0 105 032,1 94,3 100 139,4 95,3 2 829,9 2,7 2 062,7 2,0

(1) Stanziamenti di bilancio definitivi tenuto conto degli storni tra linee di bilancio, degli stanziamenti corrispondenti ad entrate assegnate o assimilati e degli stanziamentiriportati dall’esercizio precedente. Di conseguenza, per talune rubriche delle prospettive finanziarie, gli stanziamenti disponibili sono superiori al massimale previsto.

(2) Compresi gli stanziamenti corrispondenti ad entrate assegnate o assimilati.

XIV IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Grafico IVStanziamenti per pagamenti disponibili nel 2004 e loro utilizzo

(milioni di euro e %)

Sezioni (S.) e titoli (T.) corrispondenti alla nomenclatura delbilancio 2004 e rubriche delle prospettive finanziarie

Stanziamentidefinitivi (1)

Utilizzo degli stanziamenti

Pagamentieffettuati nel2004

Tassodi

utilizzo(%)

Riportial 2005

Tasso(%) Annullamenti Tasso

(%)

(a) (b) (b)/(a) (c) (c)/(a) (d) =(a) – (b) – (c) (d)/(a)

Nomenclatura del bilancioI Parlamento (S. I) 1 524,5 1 166,4 76,5 314,4 20,6 43,7 2,9II Consiglio (S. II) 630,4 506,8 80,4 105,8 16,8 17,8 2,8III Commissione (S. III) 102 328,4 98 003,9 95,8 2 371,2 2,3 1 953,3 1,9III.1 Affari economici e finanziari (T. 01) 427,6 348,7 81,6 14,0 3,3 64,9 15,2III.2 Imprese (T. 02) 335,5 246,4 73,5 40,5 12,1 48,6 14,5III.3 Concorrenza (T. 03) 86,5 77,2 89,3 7,4 8,6 1,9 2,2III.4 Occupazione e affari sociali (T. 04) 9 404,5 9 286,0 98,7 24,5 0,3 93,9 1,0III.5 Agricoltura e sviluppo rurale (T. 05) 47 837,8 47 445,8 99,2 75,9 0,2 316,2 0,7III.6 Energia e trasporti (T. 06) 1 268,8 1 008,4 79,5 71,9 5,7 188,5 14,9III.7 Ambiente (T. 07) 334,4 252,1 75,4 42,9 12,8 39,5 11,8III.8 Ricerca (T. 08) 3 079,5 2 605,8 84,6 459,7 14,9 14,0 0,5III.9 Società dell’informazione (T. 09) 1 445,8 1 248,3 86,3 166,2 11,5 31,3 2,2III.10 Ricerca diretta (T. 10) 527,1 320,6 60,8 203,5 38,6 3,1 0,6III.11 Pesca (T. 11) 1 069,4 841,0 78,6 52,8 4,9 175,6 16,4III.12 Mercato interno (T. 12) 71,3 56,4 79,1 7,7 10,8 7,1 10,0III.13 Politica regionale (T. 13) 22 099,6 21 880,1 99,0 152,9 0,7 66,7 0,3III.14 Fiscalità e unione doganale (T. 14) 98,2 81,3 82,7 7,5 7,7 9,4 9,6III.15 Istruzione e cultura (T. 15) 1 180,6 989,2 83,8 171,6 14,5 19,9 1,7III.16 Stampa e comunicazione (T. 16) 172,3 136,7 79,3 15,3 8,9 20,3 11,8III.17 Salute e tutela dei consumatori (T. 17) 852,6 447,2 52,5 361,6 42,4 43,8 5,1III.18 Giustizia e affari interni (T. 18) 520,6 436,2 83,8 19,4 3,7 65,0 12,5III.19 Relazioni esterne (T. 19) 3 690,3 3 316,8 89,9 152,2 4,1 221,4 6,0III.20 Commercio (T. 20) 76,3 65,8 86,2 6,7 8,8 3,8 4,9III.21 Sviluppo e relazioni con i paesi ACP (T. 21) 1 109,3 975,7 88,0 80,8 7,3 52,8 4,8III.22 Allargamento (T. 22) 2 175,6 1 987,3 91,3 60,7 2,8 127,6 5,9III.23 Aiuti umanitari (T. 23) 535,5 514,1 96,0 5,2 1,0 16,2 3,0III.24 Lotta contro la frode (T. 24) 57,8 43,7 75,6 4,6 7,9 9,5 16,5III.25 Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della

Commissione (T. 25)212,9 185,4 87,1 20,4 9,6 7,1 3,3

III.26 Amministrazione (T. 26) 983,5 801,5 81,5 118,0 12,0 64,0 6,5III.27 Bilancio (T. 27) 1 474,8 1 460,2 99,0 12,0 0,8 2,6 0,2III.28 Audit (T. 28) 9,6 8,6 89,5 0,8 7,9 0,3 2,6III.29 Statistiche (T. 29) 127,7 97,3 76,2 13,1 10,3 17,3 13,5III.30 Pensioni (T. 30) 841,8 840,1 99,8 1,6 0,2 0,1 0,0III.31 Riserve (T. 31) 221,0 — — — — 221,0 100,0IV Corte di giustizia (S. IV) 245,2 216,3 88,2 15,9 6,5 13,0 5,3V Corte dei conti (S. V) 103,0 84,2 81,8 7,2 7,0 11,5 11,2VI Comitato economico e sociale (S. VI) 113,4 92,3 81,4 8,8 7,8 12,3 10,8VII Comitato delle regioni (S. VII) 79,0 63,2 80,0 5,7 7,2 10,1 12,8VIII Mediatore europeo e Garante della protezione dei dati

(S. VIII)8,2 6,2 75,4 0,9 10,8 1,1 13,8

Totale generale degli stanziamenti per pagamenti 105 032,1 100 139,4 95,3 2 829,9 2,7 2 062,7 2,0

Prospettive finanziarie1 Agricoltura 44 308,3 43 579,4 98,4 397,9 0,9 331,0 0,72 Azioni strutturali 34 635,1 34 198,3 98,7 197,0 0,6 239,7 0,73 Politiche interne 8 992,1 7 255,2 80,7 1 152,1 12,8 584,8 6,54 Azioni esterne 5 098,0 4 605,8 90,3 175,6 3,4 316,6 6,25 Spese amministrative 6 927,2 5 856,4 84,5 849,6 12,3 221,2 3,26 Riserve 442,0 181,9 41,1 — — 260,1 58,97 Strategia di preadesione 3 219,9 3 052,9 94,8 57,8 1,8 109,2 3,48 Compensazione 1 409,5 1 409,5 100,0 — — — —

Totale generale degli stanziamenti per pagamenti 105 032,1 100 139,4 95,3 2 829,9 2,7 2 062,7 2,0

(1) Stanziamenti di bilancio definitivi tentuto conto degli storni tra linee di bilancio, degli stanziamenti corrispondenti ad entrate assegnate o assimilati e degli stanziamentiriportati dall’esercizio precedente.

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea XV

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XVI IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea XVII

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XVIII IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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ALLEGATO II

Relazioni e pareri adottati dalla Corte dei conti a partire dal 2000

In conformità delle disposizioni dei trattati, la Corte deiconti ha l’obbligo di redigere una relazione annuale.A norma dei trattati e di altri regolamenti in vigore,essa deve altresì stendere relazioni annuali specifiche sutaluni organismi e attività comunitarie. I trattati

conferiscono inoltre alla Corte il potere di presentareosservazioni su questioni particolari e di formulare parerisu richiesta di una delle istituzioni. Il seguente elencoriporta le relazioni e i pareri adottati dalla Corte a partiredal 2000.

Titolo Pubblicazione

Relazioni annuali e dichiarazioni di affidabilità

23a relazione annuale sull’esercizio finanziario 1999:

— Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

— Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6o, 7o e 8o FES

GU C 342 dell’1.12.2000

24a relazione annuale sull’esercizio finanziario 2000:

— Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

— Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6o, 7o e 8o FES

GU C 359 del 15.12.2001,GU C 92 del 17.4.2002 eGU C 36 del 15.2.2003

25a relazione annuale sull’esercizio finanziario 2001:

— Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

— Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6o, 7o e 8o FES

GU C 295 del 28.11.2002

26a relazione annuale sull’esercizio finanziario 2002:

— Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

— Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6o, 7o e 8o FES

GU C 286 del 28.11.2003

27a relazione annuale sull’esercizio finanziario 2003:

— Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

— Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6o, 7o, 8o e 9o FES

GU C 293 del 30.11.2004

28a relazione annuale sull’esercizio finanziario 2004:

— Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

— Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6o, 7o, 8o e 9o FES

Pubblicata nella presente GU

Relazioni speciali

Risorse proprie

— Relazione speciale n. 17/2000 relativa al controllo, da parte della Commissione, dell’affidabilitàe della comparabilità dei PNL degli Stati membri

GU C 336 del 27.11.2000

— Relazione speciale n. 23/2000 sulla valutazione delle merci d’importazione a fini doganali(valore in dogana)

GU C 84 del 14.3.2001

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea XIX

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Titolo Pubblicazione

Politica agricola comune

— Relazione speciale n. 1/2000 sulla peste suina classica GU C 85 del 23.3.2000

— Relazione speciale n. 8/2000 sulle misure comunitarie per lo smaltimento delle materie grassebutirriche

GU C 132 del 12.5.2000

— Relazione speciale n. 11/2000 sul regime di sostegno per l’olio d’oliva GU C 215 del 27.7.2000

— Relazione speciale n. 14/2000 «Per una politica agricola comune più verde» GU C 353 dell’8.12.2000

— Relazione speciale n. 20/2000 sulla gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel set-tore dello zucchero

GU C 50 del 15.2.2001

— Relazione speciale n. 22/2000 sulla valutazione della procedura riformata di liquidazione deiconti

GU C 69 del 2.3.2001

— Relazione speciale n. 4/2001 sul controllo del FEAOG-Garanzia — L’attuazione del sistema inte-grato di gestione e di controllo (SIGC)

GU C 214 del 31.7.2001

— Relazione speciale n. 6/2001 sulle quote latte GU C 305 del 30.10.2001

— Relazione speciale n. 7/2001 sulle restituzioni all’esportazione — Destinazione e commercia-lizzazione

GU C 314 dell’8.11.2001

— Relazione speciale n. 8/2001 sulle restituzioni alla produzione della fecola di patate e degli amididi cereali e sugli aiuti alla fecola di patate

GU C 294 del 19.10.2001

— Relazione speciale n. 14/2001 sul seguito dato alla relazione speciale della Corte n. 19/98sulla BSE

GU C 324 del 20.11.2001

— Relazione speciale n. 5/2002 sui regimi di premio all’estensificazione e di pagamento per l’esten-sivizzazione nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

GU C 290 del 25.11.2002

— Relazione speciale n. 6/2002 sull’audit della gestione, da parte della Commissione, del regime disostegno comunitario a favore dei semi oleosi

GU C 254 del 22.10.2002

— Relazione speciale n. 7/2002 sulla sana gestione finanziaria dell’organizzazione comune deimercati nel settore delle banane

GU C 294 del 28.11.2002

— Relazione speciale n. 1/2003 riguardante il prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione GU C 98 del 24.4.2003

— Relazione speciale n. 4/2003 sullo sviluppo rurale; il sostegno alle zone svantaggiate GU C 151 del 27.6.2003

— Relazione speciale n. 9/2003 sul sistema di fissazione dei tassi delle sovvenzioni all’esportazionedi prodotti agricoli (restituzioni all’esportazione)

GU C 211 del 5.9.2003

— Relazione speciale n. 12/2003 sulla sana gestione finanziaria dell’organizzazione comune deimercati (OCM) nel settore dei foraggi essiccati

GU C 298 del 9.12.2003

— Relazione speciale n. 13/2003 sull’aiuto alla produzione di cotone GU C 298 del 9.12.2003

— Relazione speciale n. 14/2003 sulla valutazione del reddito agricolo da parte della Commissione[articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE]

GU C 45 del 20.2.2004

— Relazione speciale n. 2/2004 relativa all’assistenza di preadesione — Sapard è stato gestito inmodo adeguato?

GU C 295 del 30.11.2004

— Relazione speciale n. 3/2004 sul recupero dei pagamenti irregolari a titolo della politica agri-cola comune

GU C 269 del 4.11.2004

— Relazione speciale n. 6/2004: l’attuazione del sistema di identificazione e di registrazione deibovini (SIRB) nell’Unione europea

GU C 29 del 4.2.2005

— Relazione speciale n. 7/2004 sull’organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore deltabacco greggio

GU C 41 del 17.2.2005

XX IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Titolo Pubblicazione

— Relazione speciale n. 8/2004 sulla gestione e la supervisione, da parte della Commissione, dellemisure di lotta e delle spese relative all’afta epizootica

GU C 54 del 3.3.2005

— Relazione speciale n. 9/2004 sulle misure forestali nell’ambito della politica di sviluppo rurale GU C 67 del 18.3.2005

— Relazione speciale n. 3/2005 sullo sviluppo rurale: la verifica della spesa agroambientale GU C 279 del 11.11.2005

Azioni strutturali

— Relazione speciale n. 3/2000 sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo agricolo di orien-tamento e garanzia (sezione Orientamento) — Misure a favore dell’occupazione giovanile

GU C 100 del 7.4.2000

— Relazione speciale n. 7/2000 sul Fondo internazionale per l’Irlanda e sul programma speciale diaiuto per la pace e la riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell’Irlanda nelperiodo 1995-1999

GU C 146 del 25.5.2000

— Relazione speciale n. 15/2000 sul Fondo di coesione GU C 279 del 2.10.2000

— Relazione speciale n. 1/2001 sull’iniziativa comunitaria URBAN GU C 124 del 25.4.2001

— Relazione speciale n. 10/2001 sul controllo finanziario dei Fondi strutturali, regolamenti (CE)n. 2064/97 e (CE) n. 1681/94 della Commissione

GU C 314 dell’8.11.2001

— Relazione speciale n. 12/2001 sul alcuni interventi strutturali a favore dell’occupazione: impattodegli aiuti del FESR sull’occupazione e misure dell’FSE contro la disoccupazione di lunga durata

GU C 334 del 28.11.2001

— Relazione speciale n. 3/2002 sull’iniziativa comunitaria Occupazione — Integra GU C 263 del 29.10.2002

— Relazione speciale n. 4/2002 sulle azioni locali per l’occupazione GU C 263 del 29.10.2002

— Relazione speciale n. 7/2003 relativa all’attuazione della programmazione degli interventi delperiodo 2000-2006 nel quadro dei Fondi strutturali

GU C 174 del 23.7.2003

— Relazione speciale n. 4/2004 sulla programmazione dell’Iniziativa comunitaria di cooperazionetranseuropea Interreg III

GU C 303 del 7.12.2004

Politiche interne

— Relazione speciale n. 9/2000 sulle Reti transeuropee (TEN) — Telecomunicazioni GU C 166 del 15.6.2000

— Relazione speciale n. 10/2000 sugli appalti pubblici aggiudicati dal Centro comune di ricerca GU C 172 del 21.6.2000

— Relazione speciale n. 9/2001 sul programma «Formazione e mobilità dei ricercatori» GU C 349 del 10.12.2001

— Relazione speciale n. 2/2002 relativa ai programmi d’azione comunitaria Socrate e Gioventù perl’Europa

GU C 136 del 7.6.2002

— Relazione speciale n. 11/2003 sullo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE) GU C 292 del 2.12.2003

— Relazione speciale n. 1/2004 sulla gestione delle azioni indirette di RST nell’ambito del quintoprogramma quadro (5o PQ) in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione(1998-2002)

GU C 99 del 23.4.2004

Azioni esterne

— Relazione speciale n. 2/2000 sugli aiuti dell’Unione europea alla Bosnia-Erzegovina nel quadrodel ripristino della pace e dello Stato di diritto

GU C 85 del 23.3.2000

— Relazione speciale n. 4/2000 sulle azioni di risanamento a favore dei paesi ACP come strumentoper preparare il normale aiuto allo sviluppo

GU C 113 del 19.4.2000

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea XXI

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Titolo Pubblicazione

— Relazione speciale n. 12/2000 sulla gestione, da parte della Commissione, del sostegnodell’Unione europea allo sviluppo dei diritti dell’uomo e della democrazia in paesi terzi

GU C 230 del 10.8.2000

— Relazione speciale n. 16/2000 relativa alle procedure di gara per gli appalti di servizi dei pro-grammi PHARE e TACIS

GU C 350 del 6.12.2000

— Relazione speciale n. 18/2000 relativa al programma di approvvigionamento di prodotti agri-coli destinati alla Federazione russa

GU C 25 del 25.1.2001

— Relazione speciale n. 19/2000 sulla gestione, da parte della Commissione, del programma diassistenza alla società palestinese

GU C 32 del 31.1.2001

— Relazione speciale n. 21/2000 sulla gestione dei programmi di aiuti esterni della Commissione(in particolare per quanto riguarda la programmazione per paese, l’elaborazione dei progetti e ilruolo delle delegazioni)

GU C 57 del 22.2.2001

— Relazione speciale n. 2/2001 sulla gestione dell’aiuto umanitario di emergenza a favore delle vit-time della crisi del Kosovo (ECHO)

GU C 168 del 12.6.2001 eGU C 159 del 3.7.2002

— Relazione speciale n. 3/2001 sulla gestione degli accordi internazionali di pesca da parte dellaCommissione

GU C 210 del 27.7.2001

— Relazione speciale n. 5/2001 relativa ai fondi di contropartita del sostegno all’adeguamentostrutturale destinato ad aiuti di bilancio (settimo e ottavo FES)

GU C 257 del 14.9.2001

— Relazione speciale n. 11/2001 sul programma Tacis di cooperazione transfrontaliera GU C 329 del 23.11.2001

— Relazione speciale n. 13/2001 sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) GU C 338 del 30.11.2001

— Relazione speciale n. 1/2002 concernente l’assistenza macrofinanziaria (AMF) ai paesi terzi e lostrumento per l’adeguamento strutturale (SAF) nei paesi del Mediterraneo

GU C 121 del 23.5.2002

— Relazione speciale n. 2/2003 sull’attuazione della politica di sicurezza alimentare nei paesi invia di sviluppo finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea

GU C 93 del 17.4.2003

— Relazione speciale n. 5/2003 concernente il finanziamento attraverso PHARE e ISPA di progettiambientali nei paesi candidati all’adesione

GU C 167 del 17.7.2003

— Relazione speciale n. 6/2003 sul gemellaggio come principale strumento di supporto al poten-ziamento delle istituzioni nei paesi candidati

GU C 167 del 17.7.2003

— Relazione speciale n. 8/2003 sull’esecuzione dei lavori di infrastruttura finanziati dal FES GU C 181 del 31.7.2003

— Relazione speciale n. 10/2003 sull’efficacia della gestione, da parte della Commissione, dell’aiutoallo sviluppo fornito all’India, in termini di orientamento degli interventi a favore delle catego-rie più povere e di ottenimento di benefici duraturi

GU C 211 del 5.9.2003

— Relazione speciale n. 15/2003 sull’audit dei programmi di microprogetti finanziati dal FES GU C 63 dell’11.3.2004

— Relazione speciale n. 5/2004 sull’assistenza Phare per preparare i paesi candidati alla gestionedei Fondi strutturali

GU C 15 del 20.1.2005

— Relazione speciale n. 10/2004 sulla deconcentrazione, a favore delle delegazioni della Commis-sione, della gestione degli aiuti esterni comunitari

GU C 72 del 22.3.2005

— Relazione speciale n. 2/2005 sugli aiuti al bilancio a titolo del FES a favore dei paesi ACP: lagestione del piano «riforma delle finanze pubbliche» da parte della Commissione

GU C 249 del 7.10.2005

— Relazione speciale n. 4/2005 sulla gestione, da parte della Commissione, della cooperazione eco-nomica in Asia

GU C 260 del 19.10.2005

XXII IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Titolo Pubblicazione

Spese amministrative

— Relazione speciale n. 5/2000 relativa alle spese immobiliari della Corte di giustizia (edificiannessi «Erasmus», «Thomas More» e «Annesso C»)

GU C 109 del 14.4.2000

— Relazione speciale n. 13/2000 relativa alle spese dei gruppi politici del Parlamento europeo GU C 181 del 28.6.2000

— Relazione speciale n. 3/2003 sul regime della pensione d’invalidità delle istituzioni europee GU C 109 del 7.5.2003

— Relazione speciale n. 1/2005 sulla gestione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) GU C 202 del 18.8.2005

— Relazione speciale n. 5/2005 sulle spese per l’interpretazione sostenute dal Parlamento, dallaCommissione e dal Consiglio

Pubblicazione in corso

Strumenti finanziari e attività bancarie

— Relazione speciale n. 6/2000 relativa alla concessione, da parte della Comunità, di bonifici diinteressi sui prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti alle piccole e medie impresea titolo dello strumento di prestito temporaneo

GU C 152 del 31.5.2000

Relazioni annuali specifiche

Rendiconto finanziario della CECA

— Relazione sul rendiconto finanziario della CECA al 31 dicembre 1999 GU C 281 del 4.10.2000

— Relazione sul rendiconto finanziario della CECA al 31 dicembre 2000 GU C 185 del 30.6.2001 eGU C 363 del 19.12.2001

— Relazione sul rendiconto finanziario della CECA al 31 dicembre 2001 GU C 158 del 3.7.2002

— Relazione sul rendiconto finanziario della CECA al 23 luglio 2002 GU C 127 del 29.5.2003

Relazione annuale sulla CECA

— Relazione annuale sulla CECA per l’esercizio 1999 GU C 347 del 4.12.2000

— Relazione sulla CECA relativa all’esercizio 2000 GU C 366 del 20.12.2001

— Relazione annuale e dichiarazione di affidabilità relativa alla CECA per l’esercizio 2001 GU C 302 del 5.12.2002

— Relazione annuale e dichiarazione di affidabilità relativa alla CECA per l’esercizio chiuso al23 luglio 2002

GU C 224 del 19.9.2003

Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom relativoall’esercizio 1999

Non pubblicata nella GU

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom relativoall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

Non pubblicata nella GU

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom relativiall’esercizio 2001

Non pubblicata nella GU

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom relativiall’esercizio 2002

Non pubblicata nella GU

— Relazione sui conti annuali dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom relativi all’eserci-zio 2003

Non pubblicata nella GU

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea XXIII

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Titolo Pubblicazione

Joint European Torus (JET)

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Impresa comune Joint European Torus (JET) per l’eser-cizio 1999

Non pubblicata nella GU

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Impresa comune Joint European Torus (JET) per l’eser-cizio 2000

Non pubblicata nella GU

— Relazione sul rendiconto (finale) dell’Impresa comune Joint European Torus (JET) per l’eserci-zio 2001

Non pubblicata nella GU

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino)

— Relazione sul rendiconto finanziario e sulla gestione della Fondazione europea per il migliora-mento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino) per l’esercizio chiuso al31 dicembre 1999

GU C 373 del 27.12.2000

— Relazione sul rendiconto finanziario e sulla gestione della Fondazione europea per il migliora-mento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

— Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per il miglioramento delle condi-zioni di vita e di lavoro relativi all’esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

— Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per il miglioramento delle condi-zioni di vita e di lavoro relativi all’esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

— Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni divita e di lavoro relativi all’esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop, Salonicco)

— Relazione sul rendiconto finanziario del Centro europeo per lo sviluppo della formazione pro-fessionale (Cedefop-Salonicco) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

GU C 373 del 27.12.2000

— Relazione sul rendiconto finanziario del Centro europeo per lo sviluppo della formazione pro-fessionale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

— Relazione sui rendiconti finanziari del Centro europeo per lo sviluppo della formazione profes-sionale relativi all’esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

— Relazione sui rendiconti finanziari del Centro europeo per lo sviluppo della formazione profes-sionale relativi all’esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

— Relazione sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionalerelativi all’esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Scuole europee

— Relazione sul rendiconto finanziario delle Scuole europee per l’esercizio chiuso al 31 dicem-bre 1999

Non pubblicata nella GU

— Relazione sul rendiconto finanziario delle Scuole europee per l’esercizio chiuso al 31 dicem-bre 2000

Non pubblicata nella GU

— Relazione sui rendiconti finanziari delle Scuole europee relativi all’esercizio 2001 Non pubblicata nella GU

— Relazione sui rendiconti finanziari delle Scuole europee relativi all’esercizio 2002 Non pubblicata nella GU

— Relazione sui conti annuali delle Scuole europee relativi all’esercizio 2003 Non pubblicata nella GU

XXIV IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Titolo Pubblicazione

Istituto monetario europeo e Banca centrale europea

— Relazione sul controllo dell’efficienza della gestione della Banca centrale europea per l’eserciziofinanziario 1999

GU C 47 del 13.2.2001

— Relazione sul controllo dell’efficienza della gestione della Banca centrale europea per l’eserciziofinanziario 2000

GU C 341 del 4.12.2001

— Relazione sull’audit dell’efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l’eser-cizio finanziario 2001

GU C 259 del 25.10.2002

— Relazione sull’audit dell’efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l’eser-cizio finanziario 2002

GU C 45 del 20.2.2004

— Relazione sull’audit dell’efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l’eser-cizio finanziario 2003

GU C 286 del 23.11.2004

Gestione dei contratti «Schengen»

— Relazione annuale specifica sul rendiconto finanziario relativo alla gestione, da parte del Segre-tario generale/Alto rappresentante del Consiglio, dei contratti stipulati da quest’ultimo, in qua-lità di rappresentante di taluni Stati membri, per quanto concerne l’installazione ed il funziona-mento del «Help Desk Server» dell’unità di gestione e della rete SIRENE fase II («contrattiSchengen»), per il periodo dal 3 maggio al 31 dicembre 1999

Non pubblicata nella GU

— Relazione annuale specifica sul rendiconto finanziario relativo alla gestione, da parte del Segre-tario generale/Alto rappresentante del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità dirappresentante di taluni Stati membri, relativi all’installazione ed al funzionamento del «HelpDesk Server» dell’unità di gestione e della rete SIRENE fase II («contratti Schengen»), per l’eserci-zio chiuso al 31 dicembre 2000

Non pubblicata nella GU

— Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi alla gestione, da parte del Segreta-rio generale/Alto rappresentante del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità dirappresentante di taluni Stati membri, relativi all’installazione ed al funzionamento del «HelpDesk Server» dell’unità di gestione e della rete SIRENE fase II («contratti Schengen»), per l’eserci-zio chiuso al 31 dicembre 2001

Non pubblicata nella GU

— Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi ai «contratti Schengen» per l’eserci-zio 2002

Non pubblicata nella GU

Gestione dei contratti «Sisnet»

— Relazione annuale specifica sul rendiconto finanziario relativo alla gestione, da parte del Segre-tario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresen-tante di taluni Stati membri, relativi all’installazione ed al funzionamento dell’infrastruttura dellecomunicazioni nel contesto di Schengen («Sisnet»), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

Non pubblicata nella GU

— Relazione sui rendiconti finanziari relativi alla gestione, da parte del Segretario generale aggiuntodel Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati mem-bri, relativi all’installazione ed al funzionamento dell’infrastruttura delle comunicazioni nel con-testo di Schengen («Sisnet»), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001

Non pubblicata nella GU

— Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi a «Sisnet» per l’esercizio 2002 Non pubblicata nella GU

— Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi a «Sisnet» per l’esercizio 2003 Non pubblicata nella GU

— Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi a «Sisnet» per l’esercizio 2004 Non pubblicata nella GU

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV, Angers)

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV-Angers) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

GU C 373 del 27.12.2000

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea XXV

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Titolo Pubblicazione

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l’eserci-zio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all’eser-cizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all’eser-cizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

— Relazione sui conti annuali dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all’eserci-zio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI, Alicante)

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno(UAMI-Alicante) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

GU C 373 del 27.12.2000

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno rela-tivo all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativiall’esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativiall’esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

— Relazione sui conti annuali dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativi all’eser-cizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (AESS-Bilbao)

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro(AESS-Bilbao) relativamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

GU C 373 del 27.12.2000

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoroper l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavororelativi all’esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavororelativi all’esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

— Relazione sui conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativiall’esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Agenzia europea dell’ambiente (AEA-Copenaghen)

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA-Copenaghen) perl’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

GU C 373 del 27.12.2000

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio chiuso al31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2001 GU C 326 del 27.12.2002

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2002 GU C 319 del 30.12.2003

— Relazione sui conti annuali dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2003 GU C 324 del 30.12.2004

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT-Lisbona)

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodi-pendenze (OEDT-Lisbona) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

GU C 373 del 27.12.2000

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodi-pendenze relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipen-denze relativi all’esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

XXVI IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Titolo Pubblicazione

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipen-denze relativi all’esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

— Relazione sui conti annuali dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenzerelativi all’esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Agenzia europea per i medicinali (EMEA-Londra)

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA-Londra) per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1999

GU C 373 del 27.12.2000

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali perl’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativiall’esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativiall’esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

— Relazione sui conti annuali dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all’eser-cizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CTOU-Lussemburgo)

— Relazione sul rendiconto finanziario del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione euro-pea (CTOU-Lussemburgo) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

GU C 373 del 27.12.2000

— Relazione sul rendiconto finanziario del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione euro-pea per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

— Relazione sui rendiconti finanziari del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione euro-pea relativi all’esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

— Relazione sui rendiconti finanziari del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione euro-pea relativi all’esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

— Relazione sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea rela-tivi all’esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Fondazione europea per la formazione professionale (FEF-Torino)

— Relazione sul rendiconto finanziario della Fondazione europea per la formazione professionale(FEF-Torino) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

GU C 373 del 27.12.2000

— Relazione sul rendiconto finanziario della Fondazione europea per la formazione professionaleper l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

— Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per la formazione professionalerelativi all’esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

— Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per la formazione professionalerelativi all’esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

— Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativiall’esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (Vienna)

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xeno-fobia (Vienna) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

GU C 373 del 27.12.2000

— Relazione sul rendiconto finanziario dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xeno-fobia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea XXVII

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Titolo Pubblicazione

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xeno-fobia relativi all’esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xeno-fobia relativi all’esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

— Relazione sui conti annuali dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia rela-tivi all’esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Agenzia europea per la ricostruzione (Salonicco)

— Relazione sui conti finanziari dell’Agenzia europea per la ricostruzione e l’attuazione dell’aiutoal Kosovo per l’esercizio 2000

GU C 355 del 13.12.2001

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia europea per la ricostruzione relativi all’eserci-zio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia europea per la ricostruzione relativi all’eserci-zio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

— Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia europea per la ricostruzione relativi all’eserci-zio 2003

GU C 41 del 17.2.2004

Agenzia europea per la sicurezza marittima

— Relazione sui conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all’eserci-zio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Agenzia europea per la sicurezza aerea

— Relazione sui conti annuali dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all’esercizio 2003 GU C 324 del 30.12.2004

Autorità europea per la sicurezza alimentare

— Relazione sui conti annuali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all’eserci-zio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Eurojust

— Relazione sui rendiconti finanziari di Eurojust relativi all’esercizio 2002 GU C 319 del 30.12.2003

— Relazione sui conti annuali di Eurojust relativi all’esercizio 2003 GU C 324 del 30.12.2004

Convenzione

— Relazione sui conti compilati dal Segretario generale della Convenzione sul futuro dell’Unioneeuropea (21 febbraio-31 dicembre 2002)

GU C 122 del 22.5.2003

— Relazione sui rendiconti finanziari compilati dal Segretario generale della Convenzione sulfuturo dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2003

GU C 157 del 14.6.2004

Impresa comune Galileo

— Relazione sui conti dell’impresa comune Galileo per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicem-bre 2003

Non pubblicata nella GU

— Relazione sui conti dell’impresa comune Galileo per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicem-bre 2004

Non pubblicata nella GU

XXVIII IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Titolo Pubblicazione

Pareri

— Parere n. 1/2000 su una proposta di regolamento del Consiglio, che modifica il regolamentofinanziario del 21 dicembre 1977, riguardante la separazione della funzione di audit interno edella funzione di controllo finanziario ex-ante

GU C 327 del 17.11.2000

— Parere n. 2/2000 su una proposta di modifica del regolamento finanziario dell’Ufficio comuni-tario delle varietà vegetali (UCVV-Angers)

Non pubblicato nella GU

— Parere n. 1/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE)n. 1258/1999 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune nonchédiversi altri regolamenti riguardanti la politica agricola comune

GU C 55 del 21.2.2001

— Parere n. 2/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finan-ziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 162 del 5.6.2001

— Parere n. 3/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione dellariforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio difunzionari della Commissione delle Comunità europee

GU C 162 del 5.6.2001

— Parere n. 4/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento(Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comu-nità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 delprotocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (oggetto: imposizione a carico dei bene-ficiari dell’indennità di cessazione definitiva dal servizio)

GU C 162 del 5.6.2001

— Parere n. 5/2001 su una proposta di modifica del regolamento finanziario dell’Ufficio per l’ar-monizzazione nel mercato interno (UAMI-Alicante)

Non pubblicato nella GU

— Parere n. 6/2001 su un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento(Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993, che stabilisce lemodalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977

Non pubblicato nella GU

— Parere n. 7/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regola-mento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunitàeuropee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

Non pubblicato nella GU

— Parere n. 8/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio che definisce lo statuto delleagenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari

GU C 345 del 6.12.2001

— Parere n. 9/2001 su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativaalla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità [2001/0115 COD-COM(2001) 272def.]

GU C 14 del 17.1.2002

— Parere n. 1/2002 su una proposta di modifica del regolamento finanziario dell’Ufficio per l’ar-monizzazione nel mercato interno (UAMI-Alicante)

Non pubblicato nella GU

— Parere n. 2/2002 su una proposta modificata di regolamento del Consiglio recante il regola-mento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 92 del 17.4.2002

— Parere n. 3/2002 su una proposta di regolamento finanziario applicabile al bilancio dell’Eurojust Non pubblicato nella GU

— Parere n. 4/2002 su una proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il rego-lamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delleComunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma,e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

GU C 225 del 20.9.2002

— Parere n. 5/2002 su una proposta modificata di un regolamento del Consiglio che istituisce, inoccasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitivadal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee

GU C 236 dell’1.10.2002

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea XXIX

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Titolo Pubblicazione

— Parere n. 6/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolaririguardanti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari del Segretariato generale del Con-siglio dell’Unione europea

GU C 236 dell’1.10.2002

— Parere n. 7/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolaririguardanti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e agenti temporanei dei gruppi poli-tici del Parlamento europeo

GU C 236 dell’1.10.2002

— Parere n. 8/2002 su una proposta di modifica del regolamento finanziario relativo al bilanciodell’Agenzia europea per la ricostruzione

Non pubblicato nella GU

— Parere n. 9/2002 sul finanziamento della politica agricola comune GU C 285 del 21.11.2002

— Parere n. 10/2002 su una proposta della Commissione intesa a modificare gli atti costitutivi degliorganismi comunitari a seguito dell’adozione del nuovo regolamento finanziario

GU C 285 del 21.11.2002

— Parere n. 11/2002 su una proposta di regolamento della Commissione che reca regolamentofinanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom)n. 1605/2002 del Consiglio sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delleComunità europee

GU C 12 del 17.1.2003

— Parere n. 12/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finan-ziario applicabile al nono Fondo europeo di sviluppo in virtù dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000

GU C 12 del 17.1.2003

— Parere n. 13/2002 su un progetto di regolamento (CE) della Commissione recante modalitàd’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 12 del 17.1.2003

— Parere n. 14/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei fun-zionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

GU C 21 del 28.1.2003

— Parere n. 1/2003 su una proposta di regolamento del comitato del bilancio dell’Ufficio per l’ar-monizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) che definisce le disposizioni finan-ziarie applicabili all’Ufficio («regolamento finanziario»)

Non pubblicato nella GU

— Parere n. 2/2003 su una proposta di regolamento del consiglio di amministrazione dell’Ufficiocomunitario delle varietà vegetali che definisce le disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio(«regolamento finanziario»)

Non pubblicato nella GU

— Parere n. 3/2003 sul progetto di regolamento finanziario dell’Autorità europea per la sicurezzaalimentare

Non pubblicato nella GU

— Parere n. 4/2003 su un progetto di regolamento finanziario applicabile al Centro di traduzionedegli organismi dell’Unione europea

Non pubblicato nella GU

— Parere n. 5/2003 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolarie temporanee per l’assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell’adesionedi Cipro, dell’Estonia, dell’Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, dellaRepubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Slovenia

GU C 224 del 19.9.2003

— Parere n. 6/2003 su un progetto di regolamento finanziario dell’Agenzia europea di valutazionedei medicinali

Non pubblicato nella GU

— Parere n. 7/2003 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE,Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa alsistema delle risorse proprie delle Comunità

GU C 318 del 30.12.2003

— Parere n. 8/2003 su una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che isti-tuisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tuteladegli interessi finanziari della Comunità

GU C 318 del 30.12.2003

XXX IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2005

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Titolo Pubblicazione

— Parere n. 9/2003 della Corte dei conti delle Comunità europee su un progetto di regolamentodella Commissione recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applica-zione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie ese-cutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari

GU C 19 del 23.1.2004

— Parere n. 10/2003 della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta di regolamentodel Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce unfondo di garanzia per le azioni esterne

GU C 19 del 23.1.2004

— Parere n. 1/2004 della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta modificata diregolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e ilregime applicabile agli altri agenti di dette Comunità

GU C 75 del 24.3.2004

— Parere n. 2/2004 della Corte dei conti delle Comunità europee sul modello di audit unico (singleaudit) (e proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)

GU C 107 del 30.4.2004

— Parere n. 1/2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al finanziamento dellapolitica agricola comune

GU C 121 del 20.5.2005 eGU C 167 del 7.7.2005

— Parere n. 2/2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sulFondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione

GU C 121 del 20.5.2005

— Parere n. 3/2005 sul progetto di regolamento (CE) della Commissione che modifica il regola-mento (CE, Euratom) n. 2342/2002 del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione delregolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce ilregolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 124 del 23.5.2005

— Parere n. 4/2005 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse pro-prie delle Comunità europee e sulla proposta di regolamento del Consiglio che definisce lemisure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio in conformità degli articoli 4 e 5della decisione del Consiglio del (…) relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità euro-pee

GU C 167 del 7.7.2005

— Parere n. 5/2005 sul progetto di modifica del regolamento finanziario dell’Ufficio comunitariodelle varietà vegetali adottato dal consiglio di amministrazione dell’Ufficio il 16 settembre 2004

Non pubblicato nella GU

— Parere n. 6/2005 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio chemodifica i regolamenti (CE) n. 1073/1999 ed (Euratom) n. 1074/1999 relativi alle indaginisvolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)

GU C 202 del 18.8.2005

— Parere n. 7/2005 su un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento(CE) n. 1653/2004 concernente i posti di contabile delle agenzie esecutive

GU C 249 del 7.10.2005

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea XXXI

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