Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore

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Le start-up innovative Accesso al regime e disciplina fiscale di favore Milano, 23 giugno 2014 Giuseppe Andrea Giannantonio

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Dal ciclo di incontri "Innovazione in Terrazza", che P101 ha organizzato con Chiomenti Studio Legale a giugno 2014, le slideshow per approfondire alcuni aspetti chiave del Decreto Crescita.

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Le start-up innovative

Accesso al regime e disciplina fiscale di favore

Milano, 23 giugno 2014

Giuseppe Andrea Giannantonio

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Start-up innovative: quadro di riferimento

Disciplina delle start-up innovative D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, artt. da 25 a 32 (conv. L. 17 dicembre 2012, n. 221)      

Articolo 25 – Accesso al regime

Articolo 26 – Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio

Articolo 27 – Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up

Articolo 27-bis – Agevolazioni per l’assunzione di personale qualificato

Articolo 29 – Incentivi all’investimento in start-up D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 9, co. 16 e 16-bis) – Correttivi sui requisiti di accesso al regime

§  Commissione Europea, Decisione C(2013) 8827 final del 5 dicembre 2013 – Aiuto di Stato compatibile con il mercato interno

§  Decreto attuativo MEF/MISE 30 gennaio 2014

ü  Assonime, Circolare n. 11 del 6 maggio 2013 ü  Agenzia delle Entrate, Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014

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Start-up innovative: quadro di riferimento

Nuova imprenditorialità  

Sviluppo tecnologico  

Crescita sostenibile  

Attrazione di capitali

dall’estero  

Innovazione  

Occupazione  

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Start-up innovative: quadro di riferimento

Incubatori certificati di start-up innovative (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 25 co. 5)      

Offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative

Requisiti: "  Strutture anche immobiliari adeguate ad accogliere start-up "  Attrezzature adeguate all’attività delle start-up "  Amministrati e diretti da persone di riconosciuta competenza "  Regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche, partner finanziari "  Adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up

Concepimento dell’idea

imprenditoriale  Sviluppo

della start-up  Formazione dei fondatori  

Gestione/ciclo di business

Ricerca degli investitori

Autocertificati dal rappresentante legale tramite dichiarazione al Registro delle imprese  

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Sommario

1. Accesso al regime

1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative (art. 25, co. 2) 1.2 Iscrizione presso il Registro delle Imprese (art. 25, co. 8-12) 1.3 Durata del regime e retroattività (art. 25, co. 3)

2. Disciplina fiscale di favore per le start-up innovative

2.1 Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio (art. 26, co. 4 e 8) 2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative (art. 27) 2.3 Agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato (art. 27-bis) 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative (art. 29)

3. Aiuto alla crescita economica (ACE)

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1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative

Si qualificano come start-up innovative:

"   le società di capitali di diritto italiano (S.p.A, S.r.l., S.a.p.A), anche cooperative

"   le Società Europee che siano

- fiscalmente residenti in Italia ex art. 73 del TUIR (ossia, per la maggior parte del periodo d’imposta abbiano la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato)

- non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione

"   le società residenti in Stati UE/SEE che esercitino attività d’impresa in Italia tramite stabile organizzazione

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Requisiti cumulativi:

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1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative

Anche controllo al 100% di soci diversi da persone fisiche (D.L. 76/2013)

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Requisiti alternativi:

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1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative

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1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative

del maggiore tra costo e valore della produzione

Costo della produzione (voce B, Conto Economico ex art. 2425 c.c., da B6 a B14)

Valore della produzione (voce A, Conto Economico ex art. 2425 c.c., da A1 a A5)

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1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative

«Costi di Ricerca, Sviluppo e Pubblicità» (OIC 24, voce B2, Stato Patrimoniale)

+

Ulteriori costi tipici indicati dall’art. 25, co. 2, lett. h), n. 1, D.L. 179/2012 contabilizzati in voci diverse (es. sviluppo competitivo, servizi di incubazione, personale impiegato in ricerca e sviluppo, licenze proprietà intellettuale)

§  Intero ammontare dei costi capitalizzati o solo componente di competenza dell’esercizio? §  Costi per ricerca di base contabilizzati a Conto Economico?

I costi devono risultare: §  dall’ultimo bilancio approvato ed essere descritti in nota integrativa §  nel primo anno di vita della start-up, da una dichiarazione del legale rappresentante

attestante i costi attribuibili per competenza al primo esercizio

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1.2 Iscrizione presso il Registro delle imprese

Iscrizione alla sezione speciale dedicata alle start-up innovative istituita presso il Registro delle imprese, necessaria per l’accesso al regime agevolato,

tramite deposito da parte del legale rappresentante di:

Ø  un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti

Ø  una domanda di iscrizione in formato elettronico contenente informazioni (relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci fondatori, agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con incubatori e investitori) che dovranno essere aggiornate e rese pubbliche con cadenza non superiore a 6 mesi

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1.3 Durata del regime e retroattività

Start-up neo-costituite

4 anni dalla data di costituzione, se permangono i requisiti

Start-up già esistenti

In funzione dell’anzianità, previo deposito da parte del legale rappresentante presso il Registro delle imprese di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti (AdE, Circ. 16/2014, par. 1.1.3)

Costituzione

20 ottobre 2008

20 ottobre 2009

20 ottobre 2011

20 ottobre 2010

18 dicembre

2013

18 dicembre

2012

18 dicembre

2014

18 dicembre

2015

18 dicembre

2016

Costituzione Costituzione

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Sommario

1. Accesso al regime e deroghe al diritto societario

1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative (art. 25, co. 2) 1.2 Iscrizione presso il Registro delle Imprese (art. 25, co. 8-12) 1.3 Durata del regime e retroattività (art. 25, co. 3)

2. Disciplina fiscale di favore per le start-up innovative

2.1 Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio (art. 26, co. 4 e 8) 2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative (art. 27) 2.3 Agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato (art. 27-bis) 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative (art. 29)

3. Aiuto alla crescita economica (ACE)

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2.1 Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio

Alle start-up innovative per tutto il periodo in cui sussistono i requisiti non si applicano:

La disciplina delle “società di comodo” (art. 30, L. n. 712/1994)

Disincentivazione all’utilizzo della forma societaria per finalità non imprenditoriali ma

meramente gestorie

Parametri indicativi dell’inesistenza di un’effettiva attività imprenditoriale basati

sull’attivo patrimoniale

La disciplina delle “società in perdita sistemica” (art. 1, commi da 36-decies a 36-

duodecies, D.L. n. 138/2011)

Presunzione di non operatività per le società che

generano perdite per 3 periodi d’imposta consecutivi, anche se si tratta dei primi 3 periodi

di attività

Fisiologiche le perdite in fase di start-up

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2.1 Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio

Dal periodo successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up:

Test di operatività

Ø Ricavi effettivi vs ricavi presunti sulla base di coefficienti di rendimento applicati al valore di elementi patrimoniali

Ø Triennio di osservazione: periodo successivo alla perdita della qualifica di start-up + 2 periodi precedenti

Esonero da imposta di bollo e diritti di segreteria per tutti gli atti posti in essere dalle start-up dal momento della loro iscrizione alla sezione speciale (AdE, Circ. 16/2014, par. 1.3), nonché esonero da diritto annuale in favore delle Camere di Commercio.

Verifica perdite fiscali

Ø Dichiarazione in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero perdite per due periodi d’imposta e nel terzo reddito imponibile inferiore a quello minimo

Ø Triennio di osservazione: a decorrere dal periodo successivo alla perdita della qualifica di start-up

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2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative

A. • Incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli amministratori delle start-up innovative

B.  • Favorire l’accesso alle start-up a servizi di consulenza altamente qualificati, compresi quelli professionali (work for equity)

Piani di incentivazione basati sull’assegnazione di strumenti finanziari, finalizzati a :

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2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative

A. Agevolazione per amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi

§  Assegnazione, a titolo gratuito o oneroso, di: - azioni - quote - strumenti finanziari partecipativi - altri diritti

§  Esercizio di diritti di opzione per l’acquisto di tali strumenti finanziari

Emessi da: §  start-up innovativa o incubatore certificato con i quali gli assegnatari intrattengono il

proprio rapporto di lavoro §  società direttamente controllate dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato

Non concorre alla formazione del reddito imponibile dei soggetti assegnatari ai fini IRPEF e contributivi, senza limite di importo, il reddito di lavoro (dipendente e assimilato) derivante da:

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2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative

Ø  L’assegnazione deve avvenire in costanza del regime di start-up innovativa.

Conseguentemente, le assegnazioni avvenute successivamente ai 4 anni dalla costituzione della start-up (momento di perdita fisiologica della qualifica di start-up) non rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione.

L’agevolazione opera anche in relazione a diritti di opzione il cui periodo di «vesting» per l’esercizio è successivo ai 4 anni dalla costituzione della start-up (Ade, Circ. 16/2014, par. 3.1.7).

2014 2015 2016

Costituzione start-up

Requisiti (art. 25, co. 2) = 4 anni

Perdita requisiti

2013 2017 2018

Assegnazioni Assegnazioni Esercizio diritti di opzione

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2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative

§  start-up innovativa §  incubatore certificato

Soggetti assegnanti Soggetti assegnatari

§  amministratori (con rapporto di lavoro dipendente) §  lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente

con la start-up innovativa, anche se a tempo determinato o part-time

§  collaboratori continuativi (non occasionali), ossia tutti i soggetti, inclusi i lavoratori a progetto, il cui reddito viene qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai fini fiscali (Co.Co.Co. e Co.Co. Pro.)

Ø  Il regime opera anche in caso di piano di incentivazione rivolto solo ad ALCUNI amministratori, dipendenti e collaboratori e non alla generalità di essi.

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2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative

Ø  In caso di cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari e dei diritti a soggetti terzi, le plusvalenze realizzate sono assoggettate al regime di tassazione ordinario (es. imposta sostitutiva del 20% - 26% a decorrere dal 1°luglio 2014 – per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni non qualificate).

In caso di assegnazione gratuita degli strumenti finanziari o di esercizio gratuito dei diritti di opzione il costo fiscalmente rilevante è pari a zero. Quindi l’intero corrispettivo costituisce la base imponibile (AdE, Circ. 16/2014, par. 3.1.4).

Plusvalenza costo / valore di acquisto assoggettato a tassazione

corrispettivo percepito  

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2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative

Ø  In caso di cessione degli strumenti finanziari o dei diritti: §  alla start-up innovativa o all’incubatore certificato §  alla società emittente (se diversa dalla start-up innovativa o dall’incubatore

certificato) §  a qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up

innovativa o dall’incubatore certificato §  a qualsiasi soggetto che è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-

up innovativa o l’incubatore certificato

Il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile è assoggettato a tassazione al momento della cessione.

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2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative

§  Quale nozione di controllo? §  Controllo sia di diritto sia di fatto previsto dall’art. 2359 Cod. Civ. come previsto per la

disciplina ordinaria delle stock-option ai dipendenti (Ag. delle Entrate, Ris. n. 367/2007)?

In tal caso: Reddito di lavoro = valore degli strumenti finanziari al momento dell’assegnazione

o dell’esercizio del diritto (non al momento della cessione) Plusvalenza / Minusvalenza = corrispettivo di cessione - reddito di lavoro

(Ade, Circ. 16/2014, par. 3.1.5).

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2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative

B. Agevolazione per prestatori di opere e servizi

§  a fronte dell’apporto di opere o servizi a favore della start-up §  in compensazione dei crediti maturati per l’apporto di opere o servizi, inclusi quelli

professionali, a favore della start-up

né al momento della loro emissione, né al momento in cui è operata la compensazione.

§  Reddito complessivo ai fini fiscali (IRES o IRPEF a seconda che il percettore svolga attività d’impresa o di lavoro autonomo).

§  Ai fini contributivi? La Circ. dell’AdE 16/2014 fa riferimento solo al regime fiscale di favore.

Non concorre alla formazione del reddito complessivo dei soggetti assegnatari il valore di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi:

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2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative

§  start-up innovativa §  incubatore certificato

Soggetti assegnanti Soggetti assegnatari

§  prestatori di opere e servizi (soggetti che non intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con la start-up)

A titolo esemplificativo, soggetti che prestano alla

start-up servizi di consulenza altamente qualificati, inclusi quelli professionali (Relazione illustrativa al D.L. 179/2012)

Ø  NON vi è alcuna limitazione al trasferimento. Gli strumenti finanziari possono essere riacquistati dalla start-up da cui sono stati emessi o assegnati.

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2.3 Agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato

Le start-up innovative possono beneficiare: Ø  di un credito d’imposta pari al 35% del costo per l’assunzione

a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (dipendenti in possesso di dottorato di ricerca o di laurea magistrale in settori tecnico-scientifici)

Ø  nel limite massimo di € 200.000 annui

Ø  Misura applicata in via prioritaria rispetto alle altre imprese e tramite una procedura semplificata (istanza da presentare al Ministero dello sviluppo economico redatta in forma semplificata; esclusa la certificazione da parte di un revisore o di altro soggetto abilitato)

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I soggetti che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative possono abbattere il proprio carico fiscale di un importo pari ad una determinata percentuale dell’investimento effettuato.

2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

A. • Detrazione per i soggetti passivi IRPEF

B.   • Deduzione per i soggetti passivi IRES

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A. Investitori soggetti passivi IRPEF (persone fisiche residenti e non residenti, società di persone)

Detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita nel capitale sociale di start-up innovative:

Ø  Detrazione aumentata al 25% per investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o che operano in ambito energetico

2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

-  direttamente

-  tramite OICR che investono prevalentemente in start-up innovative (fondi comuni e SICAV)

-  tramite altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative

- degli strumenti finanziari nel rendiconto di gestione / bilancio dell’OICR

- delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio della società

Al 31.12 dell’anno in cui è effettuato l’investimento le azioni o quote

(costo di acquisto sostenuto

dall’intermediario) di start-up innovative

≥ 70%

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2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

A. Investitori soggetti passivi IRPEF (persone fisiche residenti e non residenti, società di persone)

§  Quadriennio: 2013-2016 (estensione al periodo 2016 ad opera del DL 76/2013 - in attesa di autorizzazione da parte della Commissione UE)

§  Investimento massimo detraibile: € 500.000 per periodo d’imposta

§  Durata dell’investimento > 2 anni (sia in capo all’investitore sia in capo alla società intermediaria), altrimenti restituzione del risparmio d’imposta fruito per effetto della detrazione (cause di decadenza slide 35)

§  «Riporto in avanti» della detrazione non utilizzata per massimo 3 periodi d’imposta, nell’ipotesi in cui l’imposta lorda eventualmente diminuita delle altre detrazioni spettanti non fosse capiente

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Start-up innovativa

OICR

Start-up innovative

2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

Società di investimento

Start-up innovative

A. Investitori soggetti passivi IRPEF (persone fisiche residenti e non residenti, società di persone)

19% 19% 19%

No detrazione No detrazione

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B. Investitori soggetti passivi IRES (ex art. 73 TUIR)

Deduzione IRES pari al 20% della somma investita nel capitale sociale di start-up innovative:

Ø  Detrazione aumentata al 27% per investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o che operano in ambito energetico

2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

-  direttamente

-  tramite OICR che investono prevalentemente in start-up innovative innovative (fondi comuni e SICAV)

-  tramite altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative

- degli strumenti finanziari nel rendiconto di gestione / bilancio dell’OICR

- delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio della società

Al 31.12 dell’anno in cui è effettuato l’investimento le azioni o quote

(costo di acquisto sostenuto

dall’intermediario) di start-up innovative

≥ 70%

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2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

B. Investitori soggetti passivi IRES (ex art. 73 TUIR)

§  Quadriennio: 2013-2016 (estensione al periodo 2016 ad opera del DL 76/2013 - in attesa di autorizzazione da parte della Commissione UE)

§  Investimento massimo deducibile: € 1.800.000 per periodo d’imposta

§  Durata dell’investimento > 2 anni (sia in capo all’investitore sia in capo alla società intermediaria), altrimenti restituzione del risparmio d’imposta fruito per effetto della deduzione (cause di decadenza slide 35)

§  «Riporto in avanti» della deduzione non utilizzata per massimo 3 periodi d’imposta, nell’ipotesi in cui il reddito complessivo fosse incapiente (Decreto 30 gennaio 2014, art. 4, co. 4)

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Start-up innovativa

OICR

Start-up innovative

2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

Società di investimento

Start-up innovative

B. Investitori soggetti passivi IRES (ex art. 73 TUIR)

20% 20% 20%

No deduzione No deduzione

Investitore IRES Investitore IRES Investitore IRES

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Ø  E’ escluso l’accesso all’agevolazione (Decreto 30 gennaio 2014, art. 2, co.3):

2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

§  alle start-up, incubatori certificati, OICR, società che investono prevalentemente in start-up per investimenti propri nel capitale di start-up

§  ai soggetti che esercitano un’influenza notevole sulle start-up innovative

A l f i n e d i i n c e n t i v a r e d u p l i c a z i o n i f i t t i z i e d i i n v e s t i m e n t i e g a r a n t i r e l’immissione di nuovi capitali

Soggetti che prima di effettuare l ’ inves t imento poss iedono direttamente o indirettamente partecipazioni > 30%

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Ø  Conferimenti agevolati (Decreto 30 gennaio 2014, art. 3)

2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

§  conferimenti in denaro iscritti al capitale sociale o alla riserva sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up (esclusi conferimenti a fondo perduto iscritti in altre voci del PN)

§  investimenti in quote degli OICR che investono in start-up

§  compensazione di crediti, ad eccezione di quelli da cessioni di beni o prestazioni di servizi diversi da prestazioni lavorative e work for equity

§  conversione di obbligazioni convertibili in quote della start-up

§  incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni, per le start-up non residenti

Finanziamenti soci?

Limite max € 2.500.000 per

start-up

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Ø  Conferimenti agevolati:

2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

Sono agevolati i conferimenti a fronte dei quali sia la start up innovativa sia la società intermediaria rilevano un incremento di capitale sociale / riserva sovrapprezzo

Se nelle more di attuazione del Decreto attuativo ha iscritto le somme in altre riserve del PN, deve procedere ad aumentare il capitale sociale entro il 31 dicembre 2014 affinché gli investitori possano beneficiare dell’agevolazione (AdE, Circ. 16/2014, par. 6.3)

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Ø  Momento di effettuazione dell’investimento (sia diretto sia in via mediata), ossia periodo in cui operare la detrazione / deduzione:

2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

Decreto 30 gennaio 2014 (art. 3, co.3)

§  periodo d’imposta in corso alla data del deposito al Registro delle imprese della deliberazione di aumento di capitale sociale o dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito

§  periodo d’imposta in corso alla data del deposito al Registro delle imprese dell’atto costitutivo, in sede di costituzione

E’ agevolato l’investimento in società che possiedono i requisiti per la qualificazione come start-up ma non sono ancora iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese? Prudenzialmente sono da ritenere esclusi tali investimenti, in quanto l’iscrizione alla sezione speciale è necessaria al fine di usufruire dell’intera disciplina (Art. 25, co. 8, D.L. 179/2012 e Assonime, Circ. 11/2013)

AdE, Circ. 16/2014, par. 6.4

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Ø  Condizioni per fruire delle agevolazioni (Decreto 30 gennaio 2014, art. 5, co.1):

2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

Certificazione della start-up attestante il limite max di investimenti pari a € 2.500.000

Cer t i f icazione del la s tart -up a t tes tante l ’ent i tà dell’investimento agevolabile effettuato nel periodo d’imposta cui deve essere commisurato il beneficio fiscale

Piano d’investimento della start-up contenente informazioni dettagliate anche sull’exit strategy dell’investitore

L’investitore deve ricevere e conservare:

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Cause di decadenza

(Decreto 30 gennaio 2014, art. 6, co. 1)

2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

Per gli investimenti sia diretti sia indiretti, se entro 2 anni dalla data in cui rileva l’investimento avviene:

§ la cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni

§ la riduzione del capitale o delle riserve / fondi costituiti con sovrapprezzi

§ il recesso o l’esclusione degli investitori

§ la perdita di uno dei requisiti della start-up

Perdita del risparmio d’imposta sull’intero importo detratto / dedotto

NON costituiscono cause di decadenza

(Decreto 30 gennaio 2014, art. 6, co. 3)

§ la perdita dei requisiti dovuta alla scadenza dei 4 anni dalla data di costituzione e del minor termine previsto per le start-up non di nuova costituzione

§ i trasferimenti a titolo gratuito o per causa di morte

§ i trasferimenti conseguenti ad operazioni straordinarie (da 170 a 181 TUIR) – salvo verifica dell’eventuale elusività da parte dell’Amministrazione Finanziaria (art. 37-bis, TUIR)

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B. Investitori soggetti passivi IRES

Investimento 1.800.000

Deduzione 20% (360.000)

Agevolazione IRES 27,5% 99.000

No agevolazione ai fini IRAP (AdE, Circ. 16/2014, par. 6)

Esempio 1: investimento diretto

39  

2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

A. Investitori soggetti passivi IRPEF

Investimento 500.000

Detrazione 19% (95.000)

Page 40: Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore

Esempio 2: investimento tramite società che investono prevalentemente in start-up

40  

2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

Società di investimento

Start-up innovativa

€ 100 € 100

€ 100 (costi)

€ 100

L’agevolazione spetta in misura proporzionale agli investimenti effettuati nella start-up dalla società di investimento (Decreto 30 gennaio 2014). Certificazione da parte della società di investimento della quota parte dell’investimento agevolato. Ossia, per ciascun investitore l’agevolazione spetta in misura pari al 50% dell’importo investito = 19% * € 50

Page 41: Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore

41  

Investimento gennaio 2014

•  Acquista partecipazione gennaio 2014

•  31.12.2014 à IF > 70%

Costituita gennaio 2013

§ Start-up fino a gennaio 2017 § Investitore prende agevolazione nel 2014 (dichiarazione 2015)

§ Società di investimento: no agevolazione § Investitore vende prima di gennaio 2016: recapture dell’agevolazione

€ 100

€ 70

Esempio 3: durata dell’investimento < 2 anni

2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

Società di investimento

Start-up innovativa

Investitore IRES

Page 42: Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore

42  

Investimento gennaio 2014

•  Acquista partecipazione gennaio 2014

•  31.12.2014 à IF > 70%

Costituita gennaio 2013

§ Investitore detiene l’investimento fino a gennaio 2016 § Investitore prende agevolazione nel 2014 (dichiarazione 2015)

§ Società di investimento: no agevolazione § Start-up perde uno dei requisiti prima di gennaio 2016: recapture dell’agevolazione

€ 100

€ 70

Società di investimento

Start-up innovativa

Investitore IRES

Esempio 4: perdita di un requisito da parte della start-up nei 2 anni di durata dell’investimento

2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

Page 43: Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore

43  

Investimento gennaio 2016

•  Acquista partecipazione gennaio 2016

•  31.12.2016 à IF > 70%

§ Start-up fino a gennaio 2017

§ Investitore detiene l’investimento fino a gennaio 2018

§ Investitore prende agevolazione nel 2016 (dichiarazione 2017)

§ Società di investimento: no agevolazione § La fisiologica scadenza dei 4 anni dalla costituzione della start-up NON comporta la decadenza dell’agevolazione

Costituita gennaio 2013

€ 100

€ 70

Società di investimento

Start-up innovativa

Investitore IRES

Esempio 5: scadenza dei 4 anni dalla costituzione della start-up

2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative

Page 44: Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore

       

44  

Sommario

1. Accesso al regime

1.1 Requisiti soggettivi delle start-up innovative (art. 25, co. 2) 1.2 Iscrizione presso il Registro delle Imprese (art. 25, co. 8-12) 1.3 Durata del regime e retroattività (art. 25, co. 3)

2. Disciplina fiscale di favore per le start-up innovative

2.1 Deroghe fiscali e riduzione degli oneri per l’avvio (art. 26, co. 4 e 8) 2.2 Remunerazione con strumenti finanziari delle start-up innovative (art. 27) 2.3 Agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato (art. 27-bis) 2.4 Incentivi all’investimento nelle start-up innovative (art. 29)

3. Aiuto alla crescita economica (ACE)

Page 45: Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore

45  

3. Aiuto alla crescita economica (ACE)

Deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato di un importo pari al «rendimento nozionale del nuovo capitale proprio» (D.L. 201/2011, art. 1, conv. nella L. 214/2011; DM 14 marzo 2012).

La deduzione è calcolata applicando all’incremento di capitale proprio rispetto alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 le seguenti percentuali (L. 147/2013, art. 1, co. 137-138): § 3% per l’anno 2013 § 4% per l’anno 2014 § 4,5% per l’anno 2015 § 4,75% per l’anno 2016

Ø Possono godere dell’agevolazione le società di capitali, le cooperative, gli enti commerciali soggetti ad IRES, le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria.

Page 46: Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore

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3. Aiuto alla crescita economica (ACE)

Variazioni positive Variazioni negative Conferimenti in denaro Riduzioni del PN con attribuzioni ai soci Utili accantonati a riserva, escluse le riserve non disponibili

Acquisti di partecipazioni in società controllate Acquisti di aziende o di rami di aziende

Ø  In ogni esercizio la variazione in aumento, risultante dalla somma algebrica delle variazioni positive e negative non può comunque eccedere il PN risultante dal relativo bilancio, con esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.

Page 47: Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore

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Requisiti per la qualificazione come start-up innovative (art. 25)

Disciplina fiscale di favore

Deroghe fiscali e riduzione degli

oneri per l’avvio (art. 26)

Remunerazione con strumenti finanziari

delle start-up innovative (art. 27)

Agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato

(art. 27-bis)

Incentivi all’investimento in start-up innovative

(art. 29)

Deroghe alla:

Ø  Disciplina delle “società di comodo”

Ø  Disciplina delle società in “perdita sistemica”

Ø  Credito d’imposta (35%) per l’assunzione di personale altamente qualificato

Ø  Per dipendenti e amministratori esclusione dall’imponibile del reddito di lavoro derivante da assegnazione di strumenti finanziari

Ø  Work for equity

Ø  Detrazione IRPEF 19%

Ø  Deduzione IRES 20%

dell’investimento in start-up innovative (2013-2016)

 

Disciplina fiscale di favore per le start-up innovative

Page 48: Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore

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