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La Revisione Legale: le fonti le fonti Prof.ssa Emma Pagliuca

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La Revisione Legale: le fontile fonti

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Profili professionale dell’ auditor

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Contenuti

1. Normativa Europea

2. Quadro giuridico in Italia

3. Principi contabili e principi di revisione

Prof.ssa Emma Pagliuca

3. Principi contabili e principi di revisione

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Direttiva 78/660/CEEIV Direttiva

Estende l’obbligo della revisione contabile alle societàdi capitali, con la possibilità di esenzione per leimprese di minori dimensioni.

Direttiva 83/49/CEEVII Direttiva

Estende l’obbligo di revisione legale a tutte le impresetenute a redigere conti consolidati, con la possibilità diesenzione per le aziende che non pubblicano ilbilancio consolidato.

Direttiva Direttiva 84/253/CEEVIII Direttiva

Introduce misure di coordinamento tra gli Stati membriper l’abilitazione, il tirocinio e l’ammissione allosvolgimento della revisione contabile.

Direttiva 86/635/CEE

Direttiva relativa ai conti annuali e consolidati dellebanche: impone l’obbligo di revisione per tutte le entitàche rientrano nel suo campo di applicazione

Direttiva 91/674/CEE

Direttiva relativa ai conti annuali e consolidati delleimprese di assicurazione: amplia l’obbligo dellarevisione legale a tutte le compagnie di assicurazione.

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Già dagli studi avviati dalla Commissione Europea nel 1998(comunicazione del 7 maggio 1998 “La revisione contabilenell’unione europea: prospettive future”) emerge che a livelloeuropeo esistono numerose differenze fra le legislazioninazionali degli Stati membri in materia di revisione dei conti,Necessità di maggiore coordinamento.

Prof.ssa Emma Pagliuca

Direttiva 2006/43/CE (denominata anche “ottava Direttiva”)che modifica la quarta direttiva (Dir. 78/660/CEE) e lasettima (Dir. 83/349/CEE) e abroga la Dir. 84/253/CEE(precedente “ottava Direttiva).

Recepita in Italia con il D.Lgs. 39/2010

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Direttiva 2006/43/CE: principali aspetti

Identificazione e ruolo della revisione legale deiconti -> la “revisione legale dei conti” è la revisione deiconti annuali o dei conti consolidati nella misura in cuiessa sia prescritta dal diritto comunitario.essa sia prescritta dal diritto comunitario.

Abilitazione, formazione continua -> sonostabilite specifiche norme per l’abilitazione dei revisorilegali e delle imprese di revisione contabile, il tirocinio,l’esame di abilitazione e la formazione continua.

Registro dei revisori legali e delle società direvisione -> sono stabilite le modalità di iscrizione alRegistro e il suo contenuto informativo.

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Direttiva 2006/43/CE: principali aspetti Svolgimento della revisione legale -> stabilite norme inerenti

l’indipendenza del revisore, la riservatezza, la deontologiaprofessionale ed il segreto professionale. Revisione legale dasvolgersi in conformità ai principi di revisione internazionali.

Enti di interesse pubblico-> sono stabilite norme per laEnti di interesse pubblico-> sono stabilite norme per larevisione degli EIP, l’indipendenza del revisore e la relazione ditrasparenza

Controllo qualità -> devono essere istituite adeguate proceduredi controllo della qualità di svolgimento della revisione legale

Vigilanza, indagini e sanzioni -> gli Stati membri devonoorganizzare un efficace sistema di indagini e sanzioni volti acorreggere e prevenire un esercizio non corretto dell’attività direvisione legale dei conti, prevedendo sanzioni che siano effettive,proporzionate e dissuasive.

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Direttiva 2014/56/UE

Recepita in Italia dal D.Lgs. 135/2016, entrato in vigore il05/08/2016

Si inserisce in un contesto più ampio di riforme adottateimmediatamente dopo la crisi finanziaria per rilanciare la stabilitàdel sistema.del sistema.

La prima tappa del percorso di riforma del mercato della revisionelegale è stata la consultazione pubblica avviata dalla Commissioneeuropea il 13 ottobre 2010 attraverso il Libro verde “La politica inmateria di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi”

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Direttiva 2014/56/UE

Definizione di revisione legale. Modificata parzialmente la definizione direvisione legale, fine di ricomprendervi, oltre alla revisione dei bilanci di esercizio odei bilanci consolidati prescritta dal diritto dell’Unione europea, la revisione deibilanci prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese,nonché la revisione dei bilanci delle piccole imprese effettuata volontariamentepurché la stessa sia considerata dalla normativa nazionale equivalente alla revisionelegale.

Revisione negli altri Stati membri. La norma generale relativa all’abilitazione,rimasta invariata, prevede che la revisione legale sia svolta esclusivamente da revisorio società di revisione abilitati dallo Stato membro che impone la revisione. La nuovaDirettiva revisione introduce una deroga a tale regola generale per le società direvisione già abilitate in uno Stato membro che intendano effettuare revisioni pressouno Stato membro diverso da quello di origine. In questo caso alla società direvisione è richiesta l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membroospitante rilasciata a condizione che il responsabile della revisione che effettua larevisione legale per conto della società di revisione sia abilitato nello Stato membroospitante.

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Direttiva 2014/56/UE (e Regolamento di revisione Re. 537/2014)

Abilitazione dei revisori di altri Stati membri. La nuova Direttiva revisionemodifica parzialmente la procedura per l’abilitazione dei revisori legali già abilitati inaltri Stati membri, prevedendo, in alternativa al superamento della provaattitudinale, già previsto dalla previgente Direttiva revisione, un tirocinio diadattamento ai sensi della Direttiva relativa al riconoscimento delle qualificheprofessionali. La scelta tra le due procedure alternative (tirocinio di adattamento oprova attitudinale) è rimessa alla volontà dello Stato membro ospitante.

Scetticismo professionale. La nuova Direttiva introduce il concetto di scetticismoprofessionale al quale viene attribuito la valenza di un principio generale darispettare nello svolgimento della revisione legale, al pari dei principi di deontologiaprofessionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale. Perscetticismo professionale si intende un atteggiamento, da adottare durante tutto ilcorso della revisione legale, caratterizzato da un approccio dubitativo, attento allecondizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi nonintenzionali o a frodi e una valutazione critica degli elementi probativi.

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Direttiva 2014/56/UE

Indipendenza e obiettività. Per quanto attiene alle regole sull’indipendenza, la nuovaDirettiva revisione contiene, per alcuni aspetti, un grado di dettaglio maggiore rispetto allaprevigente Direttiva, anche se i requisiti fondamentali rimangono sostanzialmenteinvariati. In primo luogo, il requisito dell’indipendenza dal soggetto sottoposto a revisioneè richiesto ora non solo al revisore legale o società di revisione ma anche a “qualsiasipersona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l’esito dellarevisione”. Particolare attenzione poi viene posta sulla posizione dell’ex revisore assuntorevisione”. Particolare attenzione poi viene posta sulla posizione dell’ex revisore assuntodalla società revisionata.

Organizzazione interna del revisore. La nuova Direttiva introduce regole relativeall’organizzazione interna del revisore o società di revisione e del suo lavoro.

Principi di revisione. La nuova Direttiva conferma il meccanismo di adozione deiprincipi di revisione internazionali da parte della Commissione europea. Per “principi direvisione internazionali” si intendono gli International Standard on Auditing (ISA) maanche il principio internazionale sul controllo della qualità n. 1 (International Standard onQuality Control - ISQC 1) nonché gli altri principi correlati emanati dall’IFAC tramite loIAASB, nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione.

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Direttiva 2014/56/UE

Relazione di revisione. La nuova Direttiva elenca i requisiti minimi della relazione direvisione che sono quelli già previsti in passato dalle direttive contabili. Elemento dinovità rispetto a queste ultime è la dichiarazione su eventuali incertezze significativerelative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacitàdell’ente revisionato di rispettare il presupposto della continuità aziendale. Altro elementodi novità è l’ipotesi della revisione congiunta, ossia effettuata da più di un revisore osocietà di revisione (c.d. joint audit).

Sistemi di controllo della qualità. Un elemento di novità riguarda la frequenza deicontrolli in merito alla quale la nuova Direttiva revisione introduce il concetto dellavalutazione del rischio. Pertanto, i controlli della qualità dovranno aver luogo sulla base diun’analisi del rischio. Altro importante elemento di novità è l’introduzione del concetto diproporzionalità dei controlli di qualità rispetto alla complessità dell’attività di revisione odella società di revisione o dell’ente revisionato.

Indagini e sanzioni. La nuova Direttiva revisione amplia notevolmente la disciplinarelativa alle indagini e sanzioni inserendo sei nuovi articoli. In particolare sono previstemisure e sanzioni amministrative minime, graduate in relazione alla gravità dellaviolazione; vengono disciplinate le modalità di pubblicazione delle sanzioni comminatenonché introdotti meccanismi di segnalazione delle violazioni alle autorità competenti.

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Direttiva 2014/56/UE

Controllo pubblico. La nuova Direttiva ribadisce che l’autorità competente incaricatadel controllo pubblico è diretta da persone esterne alla professione. Viene, pertanto,eliminata l’opzione che consentiva agli Stati membri di coinvolgere nella direzione di talesistema una minoranza di professionisti. Tuttavia, l’autorità competente può, ora,esplicitamente affidare ai professionisti lo svolgimento di compiti specifici e può, inoltre,essere assistita da esperti del settore nell’espletamento delle sue funzioni. Oltre agliincarichi specifici, la nuova Direttiva revisione introduce esplicitamente l’opzione per gliincarichi specifici, la nuova Direttiva revisione introduce esplicitamente l’opzione per gliStati membri di delegare, o consentire all’autorità competente di delegare, i propri compitiad altre autorità o organismi designati o altrimenti autorizzati dalla legge a svolgere talicompiti.

Nomina e revoca del revisore o della società di revisione. La nuova Direttivaintroduce il divieto di clausole contrattuali che possono in ogni modo limitare ocondizionare la scelta, da parte dell’assemblea, di uno specifico revisore o società direvisione. In materia di revoca del revisore o società di revisione di un ente di interessepubblico, la nuova Direttiva revisione introduce la facoltà in capo agli azionisti cherappresentano il 5% del capitale sociale o alle autorità competenti di adire un giudicenazionale per la revoca del revisore o società di revisione

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Regolamento di revisione 537/2014

Con riferimento ai requisiti specifici relativi alla revisione legale degliEIP ( società appartenenti ad alcune categorie, indicate espressamentedalla legge, per le quali, in considerazione della particolare visibilità eimportanza economica, la revisione legale viene assoggettata aobblighi più rigorosi) le novità introdotte sono le seguenti:

Corrispettivi della revisione

Divieto di svolgimento di servizi diversi dalla revisione

Valutazione dei rischi per l’indipendenza

Riesame della qualità dell’incarico

Relazione di revisione

Durata dell’incarico

Controllo della qualità

Iscrizione del Comitato degli organismi Europei di controllo delleattività di revisione contabile

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Prof.ssa Emma Pagliuca

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L’evoluzione normativa in Italia1939

Regio Decreto n. 1966

1991/1992

Bilancio comunitario

Controllo legale dei conti

2003

Riforma del diritto

societario 2016

D.Lgs. N. 1361974

Legge 216

1975

D.P.R. 1361998

D.Lgs. N. 58

(Legge Draghi)

2010

D.Lgs. N. 39

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R. D. 1966/39

Primo significativo intervento del Legislatore inmateria di revisione contabile

Disciplina l’attività delle società fiduciarie e direvisione

Sistema dei controlli societari assume forma“privatistica” con ruolo fondamentale del CollegioSindacale

La revisione contabile e la certificazione delbilancio rimangono attività “volontarie”, ma ilLegislatore ha comunque inteso garantire laprofessionalità del servizioprofessionalità del servizio

Legge 216/1974D.P.R. 136/1975

Istituisce la CONSOB, che, in sintesi:• assume il ruolo di garante dell’informazione

economica a tutela degli azionisti delle SPAquotate;

• ha il potere di disporre obblighi informativi;• determina i requisiti per la quotazione in

Borsa;• ha poteri ispettivi.

Viene istituita la revisione obbligatoria per le SPAquotate (certificazione)

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D.Lgs. 88/1992

Istituisce il Registro dei Revisori Contabili, tenutopresso il Ministero di Grazia Giustizia

Introduce la possibilità anche per le singolepersone fisiche (non più solo per le società), inpossesso di determinate competenzeprofessionali e iscritte nel Registro dei Revisori, diesercitare il ruolo di revisore contabile

D.Lgs. 58/1998“Legge Draghi”

Prima vera riforma per la revisione legale TUF, detta la disciplina degli intermediari

finanziari, dei mercati e degli emittenti strumentifinanziari

Dedica due sezioni (la V e la VI) all’organo delcollegio sindacale e all’attività di revisionecontabile, abrogando il DPR 136/75

Importanti novità relative al giudizio sul bilancioesprimibile secondo diverse tipologie

Definisce i doveri del Collegio Sindacale

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D.Lgs. 6/2003Riforma del

Obbligo per le S.p.a. del Collegio Sindacale, lacui competenza è vigilare sull’osservanza dellalegge e dello statuto, sul rispetto dei principi dicorretta amministrazione, sull’adeguatezza e sulcorretto funzionamento dell’assetto organizzativo,amministrativo e contabile adottato dalla Società

Controllo contabile esercitato da revisorecontabile

Per le società che non fanno ricorso al mercatodel capitale di rischio e che non redigono ilbilancio consolidato, possibilità che il controllocontabile sia esercitato dal Collegio SindacaleRiforma del

diritto societariocontabile sia esercitato dal Collegio Sindacale(integralmente costituito da revisori contabiliiscritti nell’apposito registro)

Controllo contabile si concretizza:• nella verifica, con periodicità almeno

trimestrale, della regolare tenuta dellacontabilità sociale e della correttarilevazione nella stessa dei fatti di gestione;

• Nella verifica della corrispondenza tra ilbilancio e le risultanze delle scritturecontabili.

Giudizio sul bilancio da depositarsi almeno 15giorni prima dell’assemblea di approvazione

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Ambito soggettivo

CODICE CIVILE

Art. 2409 bis c.c.(S.P.A.)

Art. 2477 c.c.(S.r.l.)

La revisione legale dei conti sulla societàè esercitata da un revisore legale dei contio da una società di revisione legale iscrittinell'apposito registro.Lo statuto delle società che non sianotenute alla redazione del bilancioconsolidato può prevedere che larevisione legale dei conti sia esercitata dalcollegio sindacale. In tal caso il collegiosindacale e' costituito da revisori legaliiscritti nell'apposito registro.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le

competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei

conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo

è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è

obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei

conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti

indicati dal primo comma dell'articolo 2435 -bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di

cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due

esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

[…]

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Recepimento delle direttive comunitarie 2006/43/Ce e 2014/56/UE Unico testo normativo in materia di revisione legale Nucleo di norme comuni applicabili a tutte le società Previsione di alcune norme speciali che si applicano alle società qualificabili come enti

di interesse pubblico ovvero enti sottoposti a regime intermedio nonché ai revisori edalle società di revisione incaricate della revisione legale presso tali enti

Istituisce un Registro unico dei revisori legali, che accorpa l'ex registro tenuto presso ilCNDCEC e l'ex albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob

D.Lgs. 39/2010 (come modificato dal D.Lgs. 135/2016)

REVISIONE LEGALE

Intesa come revisione dei conti annualio conti consolidati effettuata inconformità alle disposizioni deldecreto

Riservata a soggetti iscrittinell’apposito registro (persone fisiche osocietà)

Rispetto dei principi di revisioneinternazionali

Introduzione del controllo di qualitàsull’attività di revisione svolta

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Organi di Vigilanza

MEF

L’art. 21 del D.Lgs. 39/2010 trasferisce dalMinistero della Giustizia (cfr. art. 10 del d.lgs. n.88/1992, ora abrogato) a quello dell’Economia edelle Finanze i compiti di vigilanza sull’attività deirevisori legali e delle società di revisione che nonhanno incarichi presso enti di interesse pubblico.

CONSOB

Spetta alla Consob, ai sensi dell’art. 22, che nedisciplina poteri e competenze la vigilanzasull'organizzazione e sull'attività dei soggetti chehanno incarichi di revisione legale su enti diinteresse pubblico, al fine di verificarnel’indipendenza e l'idoneità tecnica e di effettuare suhanno incarichi presso enti di interesse pubblico.

Spettano al MEF le competenze relativeall'abilitazione, all'iscrizione ed alla tenuta delRegistro dei revisori legali e del registro deltirocinio, nonché allo svolgimento della vigilanzasui revisori e sulle società di revisione legale chenon hanno incarichi su enti di interesse pubblico.Spetta, inoltre, allo stesso Ministero un ruolo dicoordinamento per l'emanazione dei principi diindipendenza, di etica professionale e direvisione, nell'ambito di gruppi di lavoro costituitida Ordini ed associazioni professionaliselezionati..

l’indipendenza e l'idoneità tecnica e di effettuare sudi essi il controllo della qualità.A quest’ultimo riguardo, infatti, la Consob elabora -o approva, se elaborati da associazioni e ordiniprofessionali - i principi relativi al sistema dicontrollo interno della qualità, cui deve attenersi chieffettua la revisione legale, e può anche delegarel’effettuazione di tali controlli a un altro ente,mantenendo in capo a sé specifiche responsabilità(es. approvazione dei metodi e dei programmi dicontrollo, scelta dei soggetti incaricati del controllo),nonché il compito di vigilare sulla correttezza eindipendenza dell’operato dell’ente delegato, nelrispetto dei rigorosi requisiti previsti.

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• Termini di confronto “convenzionali” rispetto aiquali il revisore può informare il suo giudizio

• Esplicano la loro utilità non solo per i revisori,agevolandone il lavoro e limitando la lorodiscrezionalità nel valutare l’attendibilità delbilancio, ma anche per i redattori del bilancio egli utenti

• Linguaggio da adottare nei processi dicomunicazione economico-finanziaria tral’azienda ed ogni soggetto ad essa interessato

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Rapporto tra principi contabili e principi di revisione

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Organismi contabili internazionaliIASC

IASC FOUNDATION

SAC(Standards Advisory

Council)

IASB(International Accounting

Standards Board)

IFRIC (International Financial Reporting Interpretation

Council) Standards Board)Reporting Interpretation

Commitee)

Redige i

principi

contabili

internazionali

(IFRS, ex IAS)

Organo responsabile

dell’emanazione di

eventuali

interpretazioni dei

principi contabili

Oganismo tramite il quale

tutte le organizzazioni

(pubbliche e private) e tutti

i soggetti interessati allo

sviluppo dei principi

contabili internazionali

possono fornire i propri

consigli.

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Organismi contabili internazionaliEFRAG

(European Financial Reporting Advisory Group)

• Organismo costituito dalla Commissione Europeadestinato a collaborare con lo IASB nell’ambito dellastatuizione di principi e a fornire consulenza allaCommissione riguardo alla approvazione dei PrincipiContabili Internazionali

• Ha tra le sue funzioni anche quella di fornire parerisull’introduzione nei paesi dell’Unione dei principiinternazionali

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Organismi contabili nazionaliOIC

(Organismo Italiano di Contabilità)

• L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) è nato dall’esigenza, avvertita dalleprincipali Parti private e pubbliche italiane, di costituire uno standard setternazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso leistanze nazionali in materia contabile.

• L’Organismo Italiano di Contabilità è stato costituito, nella veste giuridica di unafondazione, il 27 novembre 2001.fondazione, il 27 novembre 2001.

• Alla stipula dell’atto costitutivo hanno partecipato, in qualità di Fondatori, leorganizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessatealla materia.

• In particolare, gli attuali Soci Fondatori sono: per la professione contabile, l’Assirevi,il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale deiRagionieri; per i preparers, l’Abi, l’Andaf, l’Ania, l’Assilea, l’Assonime, laConfagricoltura, la Confcommercio, la Confcooperative, la Confindustria e la Legadelle Cooperative; per gli users, l’Aiaf, l’Assogestioni e la Centrale Bilanci; per imercati mobiliari, la Borsa Italiana.I Ministeri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze, nonché le AutoritàRegolamentari di Settore (Banca d’Italia, Consob e Isvap) hanno espresso il lorofavore all’iniziativa.

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Principi contabili OIC

I testi integrati dei principi contabili, comprensivi degli emendamenti pubblicati il 29dicembre 2017, in vigore per i bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio2017 o da data successiva sono quelli di seguito pubblicati:

- OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare- OIC 4 Fusione e scissione- OIC 5 Bilanci di liquidazione- OIC 7 I certificati verdi- OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra

- OIC 18 Ratei e risconti- OIC 19 Debiti- OIC 20 Titoli di debito- OIC 21 Partecipazioni- OIC 23 Lavori in corso su ordinazione- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali- OIC 25 Imposte sul redditoeffetto serra

- OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali- OIC 10 Rendiconto finanziario- OIC 11 Bilancio d’esercizio – finalità è postulati- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio- OIC 13 Rimanenze- OIC 14 Disponibilità liquide- OIC 15 Crediti- OIC 16 Immobilizzazioni materiali- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

- OIC 25 Imposte sul reddito- OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera- OIC 28 Patrimonio netto- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio- OIC 30 Bilanci intermedi- OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto- OIC 32 Strumenti finanziari derivati

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Prof.ssa Emma Pagliuca

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Finalità

• I principi di revisione statuiscono: le norme etico-professionali del revisore indipendente;

le norme tecniche di svolgimento della revisione in base alle quali ilrevisore può esercitare il proprio giudizio professionale;

le norme di stesura della relazione di revisione. le norme di stesura della relazione di revisione.

• La loro applicazione uniforme garantisce ilmantenimento di standard qualitativi elevati

• Corpus di postulati di generale accoglimento estandard comportamentale per il revisore

• Supporto tecnico all’attività del revisore

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Organismi contabili internazionaliIFAC

(International Federation of Accountants)

• A livello internazionale, lo standard setter per i principidi revisione è l’IFAC, o meglio l’International Auditingand Assurance Standards Board che opera al suointerno. L’IFAC, fondata nel 1977, è responsabiledell’emanazione di: International Standards on Auditing (ISA)

International Standards on Assurance Engagements (ISAE)

International Standards on Related Services (ISRS)

International Standards on Quality Control (ISQC)

International Code of Ethics

International Education Standards

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

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Gli International Standards on Auditing (ISA)

• I principi di revisione internazionali hanno avuto nell’ultimo ventennio dueaggiornamenti.

• Il primo (ISA conformed) ha comportato un aggiornamento di tutti iprincipi di revisione alla luce di due nuovi principi (ISA 315 e ISA 330)sulla centralità della valutazione del rischio di errori significativi in bilancioe sulle conseguenti risposte nel processo di revisione.

• Il secondo aggiornamento, più importante e radicale, si è sostanziato in unprocesso, avviato nel 2003, per la revisione (ISA redrafted), lacomprensione e l’applicazione.

• Il progetto (Clarify Project) è terminato nel 2009 con la riedizione di tutti iprincipi di revisione.

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Gli International Standards on Auditing (ISA)

• Adottano un approccio per principi e procedure generali (principle based):mentre i principi precedenti enunciavano dettagliate procedure di revisioneincentrate essenzialmente sulle voci di bilancio, i nuovi principi regolanovari aspetti e fasi della revisione

• Approccio risk based ed orientato al processo

STRUTTURA BASE DEGLI ISA

INTRODUZIONE Oggetto, argomento, scopo e responsabilità

OBIETTIVO Risultati che il revisore deve perseguire

DEFINIZIONI Significato dei termini chiave utilizzati

REGOLEDefinizione degli strumenti idonei arealizzare gli obiettivi

LINEE GUIDA Modalità di attuazione delle regole

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Principi di revisione nazionali• In Italia esiste un «corpus» di principi di revisione nazionali dalla meta`

degli anni ‘70.

• A partire dall’aprile del 1977 si inizio` ad emettere principi di revisione edall’agosto 1982 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti fuaffiancato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri Collegiati.

• Nell’autunno del 2002 e` stata emessa una serie di documenti che• Nell’autunno del 2002 e` stata emessa una serie di documenti chesostituivano tutti i precedenti principi di revisione ad eccezione deldocumento n. 21 sulla continuita` aziendale, che e` invece rimasto in vigorefino alla conclusione del processo di traduzione ed adattamento dell’ISA570 dello IAASB. Successivamente i principi di revisione nazionali sonostati rivisti per allinearli alla versione «conformed» degli ISA e sono statiemessi alcuni nuovi principi di revisione, pure traduzioni ed adattamenti diISA emessi nel frattempo. I principi di revisione internazionali emanatidallo IAASB a seguito del «Clarity Project» sono applicabili per leverifiche di bilancio per gli esercizi aventi inizio dal 15 dicembre 2009.

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Ad oggi i principi di revisione ISA Italia, ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.lgs. 39/2010,comprendono:

• i principi di revisione internazionali (ISA) - versione Clarified 2009, dal principio n.200 al n. 720 (di seguito anche "ISA Clarified") - tradotti in lingua italiana dalCNDCEC;

• i principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative eregolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified ed aventi adoggetto:

▫ le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale(principio di revisione (SA Italia) n. 250B "Le verifiche della regolare tenuta della(principio di revisione (SA Italia) n. 250B "Le verifiche della regolare tenuta dellacontabilità sociale");

▫ l'espressione, nell'ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenzadelle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcuneinformazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assettiproprietari (principio di revisione (SA Italia) n. 720B "Le responsabilità delsoggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudiziosulla coerenza").

• E' stato inoltre elaborato il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQCItalia 1) "Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisionicontabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornireun livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi", basandosi sullatraduzione in lingua italiana del testo del principio internazionale ISQC 1 .

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La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dallaCommissione Europea con la procedura di endorsement (art. 11 D.Lgs. 39/2010)Fino a quando tali principi di revisione non saranno adottati dalla Commissioneeuropea (attualmente non è ancora in vigore la procedura di omologazione degliInternational Standard on Auditing pubblicati dallo IAASB) continueranno a essereadottati i principi di revisione ISA ITALIA riepilogati sotto.