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COMUNE DI VIGNALE M.TO Rev. 1 REPERTORIO NORMATIVA COGENTE E VOLONTARIA Data: 23.03.15 Pag. 1/50 M03_Rev1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

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REPERTORIO NORMATIVA COGENTE E VOLONTARIA Data: 23.03.15

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INDICE

PARTE 1: ACCORDI VOLONTARI E ATTI A SIGNIFICATO POLITICO AMBIENTALE 3 PARTE 2: LEGISLAZIONE OBBLIGATORIA E VOLONTARIA 4 ASPETTO AMBIENTALE 1: INQUINAMENTO ATMOSFERICO 4 ASPETTO AMBIENTALE 2: INQUINAMENTO RISORSE IDRICHE 8 ASPETTO AMBIENTALE 3: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 12 ASPETTO AMBIENTALE 4: RIFIUTI 15 ASPETTO AMBIENTALE 5: INQUINAMENTO ACUSTICO 28 ASPETTO AMBIENTALE 6: CONSUMI ENERGETICI 31 ASPETTO AMBIENTALE 7: INQUINAMENTO LUMINOSO 33 ASPETTO AMBIENTALE 8: AMIANTO 34 ASPETTO AMBIENTALE 9: SOSTANZE LESIVE DELL’OZONO (SLO) 36 ASPETTO AMBIENTALE 10: CAVE E MINIERE 37 ASPETTO AMBIENTALE 11: INCIDENTI RILEVANTI 37 ASPETTI AMBIENTALI 12: SOSTANZE PERICOLOSE 38 ASPETTO AMBIENTALE 13: VERDE URBANO E TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ 39 ASPETTO AMBIENTALE 14: DEGRADO BENI PAESISTICI ED AMBIENTALI 39 ASPETTO AMBIENTALE 15: PROTEZIONE CIVILE 40 ASPETTO AMBIENTALE 16: PREVENZIONE INCENDI 41 ASPETTO AMBIENTALE 17: ACQUISTI VERDI – GREEN PUBLIC PROCUREMENT 44 ASPETTO AMBIENTALE 18: CONDIZIONI DI TUTELA DELL’AMBIENTE NEI CONTRATTI DI APPALTO 47 ASPETTO AMBIENTALE 19: SVILUPPO URBANO 48 ASPETTO AMBIENTALE 20: GESTIONE ATTIVITA’ EDILIZIA 49 ASPETTO AMBIENTALE 21: GESTIONE LAVORI PUBBLICI 49 ASPETTO AMBIENTALE 22: GESTIONE BONIFICHE 50 ASPETTO AMBIENTALE 23: MOBILITA’ LOCALE 50

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N° Aspetto Legislazione Descrizione

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Parte 1: ACCORDI VOLONTARI E ATTI A SIGNIFICATO POLITICO AMBIENTALE

1 Sviluppo locale D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico del-le leggi sull'ordinamento degli enti locali" , art. 30

Sottoscrizione Convenzione EMAS MONFERRATO: approvazione Convenzione e Regolamento in Consiglio Comunale

2 Sviluppo locale Unione di Comuni: adesione e approvazione Statuto in Consiglio Comunale

3 Certificazione am-bientale

Norma UNI EN ISO 14001:2004 "UNI EN ISO 14001:2004, Sistemi di gestione Am-bientale - Requisiti e guida per l’uso"

Nomina RDA E RSGA in una riunione di Giunta

4 Certificazione

Documento ICIM 45R006, Rev. 12 del 22.04.10 "Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale in con-formità alla Norma UNI EN ISO 14001:2004"

Regolamento ICIM per la certificazione del SGA, il mantenimento annuale ed il rinnovo

5 Registrazione EMAS

Regolamento (CE) N. 1221/2009 del Par-lamento Europeo del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle orga-nizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) che abroga il Re-golamento (CE) n. 761/2001 e le Decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

o Entrata in vigore: 11.01.2010 o Abrogati il Regolamento CE 761/2001 e le decisioni 2001/681/CE e 2006/193/CE o Analisi Ambientale (All.I) sostanzialmente immutata o SGA (All. II) sostanzialmente immutato o Ciclo di audit (All. III) sostanzialmente immutato

o Dichiarazione Ambientale (All. IV) inserimento di 6 indicatori base

o Utilizzo di un unico Logo con la dicitura "Gestione ambientale verificata" (All. V)

o Deroga (art. 7) per organizzazioni di piccole dimensioni (art. 2,\p.to 28: i Comuni con meno di 10000 abitanti): da 3 a 4 anni il rinnovo della Registrazione e ogni due anni invece che annuale l'aggiornamento della Dichiarazione Ambientale se il Verificatore ambientale conferma che non esistono rischi ambientali significativi, l'organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali e non contribui-sce a problemi ambientali significativi a livello locale.

o Nuova procedura di registrazione (vedi sotto)

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Registrazione EMAS

Comitato ECOLABEL ED ECOAUDIT, Se-zione EMAS Italia “Procedura per la regi-strazione delle organizzazioni aventi sede ed operanti nel territorio italiano ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parla-mento europeo e del Consiglio del 25 no-vembre 2009” , Rev. 9 del 26.10.10

Richiesta di Registrazione al Comitato EMAS tramite invio di un plico contenente:

Domanda di registrazione (allegato 1 alla procedura), firmata dal Legale Rappresentante

un CD contenete copia in formato PDF dei seguenti documenti

l'allegato VI Regolamento (informazioni minime sull'organizzazione), firmata dal Legale Rappresentante

l'allegato VII con la dichiarazione del Verificatore Ambientale sulla conformità delle attività di verifica e di convalida effettuate

la DA convalidata da non più di 60 giorni e con dati ambientali che non siano più vecchi di 6 mesi al momento della convalida NOTA: le PA non devono e pagare la quota di registrazione

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Parte 2: LEGISLAZIONE OBBLIGATORIA E VOLONTARIA

ASPETTO AMBIENTALE 1: INQUINAMENTO ATMOSFERICO 1 Emissioni in

atmosfera di impianti di terzi

NAZIONALE .D.Lgs. n°152/2006 Allegati come modificato da: .D.Lgs. n°4/2008

D.Lgs. n°152/06 Art. 269 Le autorizzazioni sono emesse dalla autorità competente (Provincia). Il Comune si esprime in fase istruttoria e partecipa alla conferenza dei servizi. Sanzioni:

- Parte Terza – Sezione II – Titolo V - Parte Quarta – Titolo VI

- Artt.279 – 288 – 296 ( Emissioni in atmosfera) 2 Ozono

COMUNITARIA .Direttiva 2002/3/CE NAZIONALE .D.Lgs. n°183/2004 Attuazione della direttiva 2002/3/CE del 12/02/2002 relativa all’ozono nell’aria

D.Lgs. n°183/04 Art. 7 comma 1 – In caso di constatazione di uno stato di attenzione o di allarme l’autorità competente deve informare la popolazione.

3 Benzene

COMUNITARIA .Direttiva 2000/69/CE NAZIONALE .Legge n°413 del 4/11/1997 Prevenzione inquinamento da benzene

Direttiva 2000/69/CE: il valore limite per la protezione della salute umana, considerato come periodo medio l’anno civile, è di 5 mc/m3 con un margine di tolleranza di: 5 mc/m3 (100%) il 13 dicembre 2000, ed una previsione di riduzione il 1° gennaio 2006 ed ogni 12 mesi suc-cessivi di 1 mcg/m3 per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010 5 mc. La data alla quale i l valore limite deve essere rispettato è il primo gennaio 2010. Art. 3, comma 1 – I sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione come previsto dal D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992.

4 Limitazioni del traffico

NAZIONALE .D.M. n°163 del 21/04/1999 Regolamento e norme per individuazione dei criteri ambientali e sanitari al fine di adottare limitazione del traffico

Art. 1, comma 2: I sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone valutate in via preliminare dalla Regione, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi, le misure di limitazione della circolazione.

5 Informazione ai cittadini

COMUNITARIA .Direttiva 2000/69/CE .Direttiva 1999/30/CE .Direttiva 1996/62/CE NAZIONALE .D.M. n°261 1/10/2002 .D.M. n° 60 del 02/04/2002 Recepimento delle Direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE .D.Lgs n°351 4/08/1999 Recepimento della Direttiva 1996/62/CE

D.M. n°261/02 – Regolamento recante direttive tecniche per la valutazione della qualità dell’aria in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.M. 351/1999. D.M. n°60/02 – Valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle, il piom-bo, il benzene ed il monossido di carbonio. D. Lgs. N°351/99 – Gestione della Qualità dell’Aria. Art. 11: il Comune garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, che informazioni aggiornate sulla qualità dell’aria ambiente, siano messe regolarmente a disposizione del pubblico, nonché degli organismi interessati.

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ASPETTO AMBIENTALE 1: INQUINAMENTO ATMOSFERICO 6 Emissioni in

atmosfera di impianti del Comune

NAZIONALE .D.Lgs. n°152/2006 Allegati come modificato da: .D.Lgs. n°4/2008

D.Lgs. n°152/2006 Parte V Titolo I – Il sindaco è tenuto a richiedere autorizzazione alle emissioni di impianti comunali soggetti. Allegato I, Parte Quinta – Rispetto dei limiti. Sanzioni:

- Parte Terza – Sezione II – Titolo V - Parte Quarta – Titolo VI - Artt.279 – 288 – 296 ( Emissioni in atmosfera)

7 Emissioni

centrali termiche < 35KW

NAZIONALE .D.Lgs. n°152/2006 Allegati come modificato da: .D.Lgs. n°4/2008 .D.M. 17/03/2003 Aggiornamento allegati F e G del DPR 412/1993 .D.P.R. n°551 del 21/12/1999 ed Allegato H .D.P.R. n°412 del 26/08/1993

N.B.: Gli impianti termici con potenza inferiore a 35 Kw devono essere muniti di un “libretto di impianto” e quelli con potenza superiore “li-bretto di centrale”. Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate a cura del proprietario dell’impianto o dell’occupante. I sog-getti suddetti possono delegare le competenze e le responsabilità ad un terzo responsabile dell’impianto, questi dovrà comunicare: il suo incarico entro sessanta giorni all’Ente territoriale competente. Impianti di potenzialità < 35 Kw: manutenzione 1 volta/anno e analisi dei fumi 1 volta/2anni. Rapporto su modulo allegato alla lettera H DPR. D.Lgs. n°152/2006 Sanzioni:

- Parte Terza – Sezione II – Titolo V - Parte Quarta – Titolo VI - Artt.279 – 288 – 296 ( Emissioni in atmosfera)

D.P.R. n°551/99 – Responsabilità inerenti l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici. 8 Emissioni

centrali termiche - 35KW

NAZIONALE .D.Lgs. n°152/2006 Allegati come modificato da: .D.Lgs. n°4/2008 .D.M. 17/03/2003 Aggiornamento Allegati F e G del DPR 412/1993 .D.P.R. n°551 del 21/12/1999 ed Allegato H .D.P.R. n°412 del 26/08/1993

N.B.: Nel caso di impianti con potenzialità superiore a 35KW deve essere eseguita la manutenzione una volta l’anno e l’analisi dei fumi almeno una volta ogni anno e i risultati riportati nel libretto di centrale. Continua]…Inoltre per potenze superiori a 350 Kw un ulteriore analisi dei fumi a metà del periodo di riscaldamento. Entro 180 gg dalla data entrata in vigore D.Lgs.152/06 l’installatore, contestualmente all’installazione o modifica impianto, verifica il rispet-to dei valori limite emissione. D.Lgs. n°152/2006 Sanzioni: Parte Terza – Sezione II – Titolo V Parte Quarta – Titolo VI

- Artt.279 – 288 – 296 ( Emissioni in atmosfera)

9 Combustibili

NAZIONALE .D.Lgs. n°152/2006 Allegati come modificato da: .D.Lgs. n°4/2008 Cfr.Titolo III, Allegato X

Art. 293 – combustibili consentiti (Cfr. Titolo III all. X) Sanzioni:

- Parte Terza – Sezione II – Titolo V - Parte Quarta – Titolo VI

- Artt.279 – 288 – 296 ( Emissioni in atmosfera) 10 Emissioni del

parco macchine

NAZIONALE .Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/07/1998 Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu)

Art. 7: La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti ha validità per non più di dodici mesi decorrenti dalla data di rilascio della stessa per tutti gli autoveicoli rimessi dopo il 1 gennaio 1988. Per gli autoveicoli immatricolati prima di questa data la documentazione di cui sopra ha validità semestrale.

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ASPETTO AMBIENTALE 1: INQUINAMENTO ATMOSFERICO 11 REGIONALE

DGR N. 57- 4131 del 23 ottobre 2006 Deliberazione Giunta Regionale 15 ottobre 2007, n. 40_7099

Veicoli immatricolati antecendemente al primo gennaio 1988 controllo gas di scarico ogni 6 mesi dal primo gennaio 1988 al 31 dicembre 1997 ogni 6 mesi quando il veicolo raggiunge l’undicesimo anno dalla data di immatricolazione ogni sei mesi La legge regionale 4/3/2000, fatte salva le indicazioni dell’art.12 del codice della strada, definisce la competenza della polizia municipale e altri organismi di vigilanza individuati dai comuni per la verifica dell’ottemperanza dei provvedimenti connessi con il bollino blu.

12 Emissioni da sorgenti radioattive

COMUNITARIA .Direttiva 96/29/EURATOM NAZIONALE .D.Lgs. n°241/2000 attuazione della Direttiva 96/29/EURATOM .D.Lgs n°230/1995

D.Lgs. n°241/00 – Art.142-bis – Contravvenzioni All. III, punto 4 D. Lgs. N°230/95 – Art. 22 – Comunicazione Preventiva di pratiche All. VII par.3 punto 3.1: Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comu-nicazione preventiva di cui al comma 1 dell’articolo 22 del presente decreto, chiunque intende intraprendere una pratica comportante de-tenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti deve darne comunicazione trenta giorni prima dell’inizio della detenzione alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al comma 1 dell’articolo 22 indicando i dati e gli elementi seguenti atti a dimostrare l’idoneità della località dove la pratica verrà svolta: […] Art. 82 – Modalità di classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica. […] Art.93 – Provvedimenti a carico di esperto qualificato e del medico autorizzato.

13 Impianti Industriali: qualità dell’aria [escluse le centrali termoelettriche e le raffinerie di oli minerali]

NAZIONALE D.P.R. n°203 24 maggio 1988

Art. 7, secondo comma: 2. La regione si pronuncia sulla domanda (di autorizzazione per costruzione di nuovo impianto), sentito il comune o i comuni ove è localizzato l’impianto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al proget-to, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche; decorsi inutilmente tali termini, l’interessato, entro i successivi sessanta gior-ni, ha facoltà di richiedere al Ministro dell’ambiente di provvedere sulla domanda, notificando tale istanza alla regione. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, provvede entro i successivi trenta giorni. Art. 8, comma 1: 1. L’impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati. Art. 17, comma 3: Il parere di cui al comma 2 è comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato. N.B.: La domanda di cui all’art.7 non si applica per centrali termoelettriche e alle raffinerie di oli minerali.

14 Industrie insalubri: elenco

NAZIONALE .D.M. 5/09/1994 .T.U.L.S.S. Testo Unico Leggi Sanitarie Regio decreto n°1265 del 27 luglio 1934

D.M. 5/09/1994 – Il D.M. di riferimento riporta l’elenco delle attività considerate “Insalubri”. R.D. n°1265/1934 Art. 216: La Giunta Comunale in base alle indicazioni della Azienda ULSS, delibera l’elenco che riporta la classificazione delle industrie insalubri. Ciò comporta per l’industria l’obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nel TULSS. L’avvenuta classificazione tra le indu-strie insalubri viene comunicata dal Comune agli interessati.

15 Industrie insalubri: misure urgenti

NAZIONALE .D.M. 5/09/1994 .T.U.L.S.S. Testo Unico Leggi Sanitarie Regio decreto n°1265 del 27 luglio 1934

Comune agli interessati. D.M. 5/09/1994 – Il D.M. di riferimento riporta l’elenco delle attività considerate “Insalubri”. R.D. n°1265/1934 Art. 217: In caso di inconvenienti igienici provenienti da industrie classificate come insalubri, anche qualora detti inconvenienti non siano riconducibili a disposizioni di legge ad essi specificatamente riferiti, il Sindaco emette ordinanze di adeguamento per l’eliminazione dell’inconveniente accertato.

16 Emissioni in at-mosfera

174 D.C.R. 13 dicembre 1994, n. 946-17595 175 D.C.R. del 1 ottobre 1991 n. 256-13966

Autorizzazioni La competenza è attribuita alle Province. La circolare regionale 16/ECO definisce le modalità di redazione delle domande di autorizzazio-ne ordinarie ex D.P.R. 203/1988. È istituita una procedura per il rilascio di autorizzazioni in via generale, applicabile a impianti che risulta-no conformi alle prescrizioni tecniche previste in apposite deliberazioni. In questo caso l’autorizzazione si configura nel momento in cui

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ASPETTO AMBIENTALE 1: INQUINAMENTO ATMOSFERICO viene presentata la domanda con attestazione del rispetto di quanto stabilito dalla Regione. Rimangono comunque in vigore i successivi obblighi di denuncia di inizio attività e di autocontrollo iniziale174. Limiti di accettabilità Per gli impianti per i quali è stata presentata domanda ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 203/1988 (impianti “esistenti”) si applicano i limiti inferiori previsti dal D.M. 12/7/1990 (ora allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006)175. Scadenze Per le autorizzazioni in via generale le scadenze per le comunicazioni di messa in esercizio e dei risultati del primo autocontrollo sono quelle previste dalla normativa nazionale. Gli eventuali autocontrolli periodici sono stabiliti per le autorizzazioni in via generale nella relati-va delibera, mentre per quelle rilasciate con la procedura normale sono indicati nel provvedimento di autorizzazione.

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ASPETTO AMBIENTALE 2: INQUINAMENTO RISORSE IDRICHE 1 NORMATIVA

VOLONTARIA REGOLAMENTO EMAS Per ottenere la Registrazione EMAS le Pubbliche Amministrazioni devono dimostrare:

La completa realizzazione delle opere; L’evidenza oggettiva di procedure condivise in cui siano chiaramente indicati i ruoli e le responsabilità della Pubblica Amministra-zione e del Soggetto Gestore anche al fine di monitorare l’efficace funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue. La capacità oggettiva di acquisire informazioni sul reale stato di salute della acque al fine di monitorare il pieno rispetto della norma-tiva cogente e l’operato del Soggetto Gestore; In caso di criticità, la capacità di attivare opportune azioni sul Soggetto Gestore in virtù di quanto stabilito nelle convenzioni e nella carta dei servizi;

2 Derivazioni acqua pubblica

NAZIONALE .R.D. n°1775 del 11/12/1933 s.m. e i.

Art 7 – Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all’ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

3 Servizio Idrico Integrato

NAZIONALE .D.Lgs. n°152/2006 Allegati come modificato da: .D.Lgs. n°4/2008 .D.P.C.M. del 04/03/1996 .L. n° 36 del 5 gennaio 1994 Disposizioni in materia di risorse idriche

D.Lgs. n° 152/2006 Art. 147 [Organizzazione Territoriale del Servizio Idrico Integrato]: I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5/01/1994 n.36. […] Art. 148: [Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale] L’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in cia-scun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’art.143, comma 1. Sanzioni:

- Parte Terza – Sezione II – Titolo V - Parte Quarta – Titolo VI

Legge n° 36/94 Art. 12, comma 4 [Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato]: Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo consenso della provincia e del comune già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all’intero ambito territoriale ottimale. Art.26 – Controlli

4 Servizio Idrico Integrato

NAZIONALE .D.P.C.M. del 04/03/1996

D.P.C.M. 04/03/1996 – Allegato 8.2.1.1 Il gestore comunica altresì all’Ente affidatario responsabile del coordinamento individuato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge n.36/94, nonché alle Province e ai Comuni che detengono il potere di controllo sull’attività del gestore, le azioni intraprese per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità, ai fini dell’esercizio dei poteri di controllo e dell’adozione di eventuali misure alternative. Il Comune riceve comunicazioni dal gestore.

5 Utilizzo di risorse idriche destinate al consumo umano

NAZIONALE .DPR n°236 del 24/05/1988 Allegato I – Requisiti di qualità. Allegato II – Parametri analitici e frequenze di campionamento Allegato III – Metodi analitici

D.P.R. n°236/1988 Art. 13: I soggetti gestori di impianti acquedottistici devono dotarsi di laboratori gestionali interni, anche in forma consortile, per il controllo dei servizi essenziali del ciclo dell’acqua. Art. 21 – Sanzioni. LR n°4/2007 Art. 2, comma 1: la Regione adotta una direttiva con cui stabilisce i principi e le linee guida per l’individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate a consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Comma 2 – le Province, su proposta delle Agenzie d’Ambito territoriali otti-mali, individuano e delimitano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in coeren-za con la disciplina di cui al comma 1. Art.4 – Sanzioni pecuniarie

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COMUNE DI VIGNALE M.TO Rev. 1

REPERTORIO NORMATIVA COGENTE E VOLONTARIA Data: 24.10.13

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N° Aspetto Legislazione Descrizione

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ASPETTO AMBIENTALE 2: INQUINAMENTO RISORSE IDRICHE 6 Controlli acqua

potabile

COMUNITARIA .Direttiva 98/83/CE NAZIONALE D.Lgs. n°31 del 02/02/2001 s.m. e i.

D.Lgs. n°31/01 Art. 7: Devono essere effettuati controlli interni e le registrazioni conservate per un periodo minimo di anni 5. Art. 19 – Sanzioni.

7 Scarichi idrici

NAZIONALE .D.Lgs. n°152/2006 Allegati come modificato da: .D.Lgs. n°4/2008 .D.M. 2/05/2006 Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo aprile 2006, n. 152 N.B.: Il presente D.M. è stato dichiarato improduttivo di effetti con comunicato del Ministero dell’Ambiente pubblicato su G.U. n°146 del 26/06/2006. .D.Lgs. n°152/1999 abrogato dal D.Lgs.n°152/2006

D.Lgs. n°152/2006 come modificato dal D.Lgs.4/2008: Art.74, comma 1) , lett.ff): scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Art.2, comma19 (modifica all’art.107, comma 3): […] non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura [parte soggetta a futura possibile errata corrige]. D.Lgs. n°152/2006 Art.74, comma 1, lettera ff): ff) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’articolo 114 [dighe]; […] Art. 101: Rispetto dei limiti di scarico (allegato 5 parte terza) e dell’accessibilità degli scarichi a monte del punto di immissione (salvo casi previsti, c.3). Art. 124, comma 7: La domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all’autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente provvede entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Allegato 5: Limiti di emissione degli scarichi idrici – a) scarichi in corpi d’acqua superficiali con riferimento alle acque reflue urbane ed alle acque reflue industriali; b) scarichi sul suolo; c) indicazioni generali; d) metodi di campionamento ed analisi. Sanzioni:

- Parte Terza – Sezione II – Titolo V - Parte Quarta – Titolo VI

D.Lgs.n°152/1999 – introduce nella nozione di scarico il presupposto della mancanza di interruzione tra scarico e corpo idrico. Art.2 lett.bb): bb) “scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convoglia-bili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’art. 40

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ASPETTO AMBIENTALE 2: INQUINAMENTO RISORSE IDRICHE 8 Scarico delle

acque meteoriche

NAZIONALE .D.Lgs. n°152/2006 Allegati come modificato da: .D.Lgs. n°4/2008

D.Lgs. n°152/2006 – Art.54 (definizioni): b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito speci-ficate. […] Art.74: i) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilava-mento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; […] ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convoglia-mento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia; Art. 133 Sanzioni Amministrative: 1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, o dell’articolo 108, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro. 2. Chiunque apra o comunque ef-fettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e’ punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione e’ da seicento euro a tremila euro. […]

9 Scarichi idrici 156 L.R. 13/1990, art. 14.2 157 L.R. 13/1990, art. 8.2 158 L.R. 6/2003, art. 4.1 159 L.R. 13/1990, artt. 16-17 160 D.C.R. 469/1979, all. D 161 D.P.G.R. 1/R/2006

A. Scarichi civili Sono definiti scarichi civili quelli provenienti da edifici adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sporti-va, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale, sanitaria. Per gli insediamenti adibiti ad attività di produzione beni e prestazione servizi sono civili gli scarichi di servizi igienici, cucine e mense156. Autorizzazioni Gli scarichi civili in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto dei regolamenti emanati dal gestore dell’impianto di depu-razione. Il collegamento alla pubblica fognatura è obbligatorio se la distanza è inferiore a 100 m157. Gli scarichi civili che non recapitano in pubblica fognatura debbono essere autorizzati. L’autorizzazione è rilasciata in forma provvisoria e definitiva; quest’ultima è tacitamente rinnovata ogni 4 anni158. Sono sempre am-messi in acque superficiali, mentre sul suolo e nel sottosuolo debbono essere inferiori a 25 m3/giorno, ovvero provenienti da inse-diamenti di consistenza inferiore a 50 vani e 5000 m3, o con capienza inferiore a 100 posti letto o addetti, nel rispetto delle prescri-zioni tecniche della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 159. La competenza amministrativa per gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività di produzione di beni e di servizi è della Provincia, negli altri casi del Comune. Limiti di accettabilità I limiti di accettabilità per gli scarichi civili in acque superficiali sono stabiliti dalla L.R. 13/1990. B. Denuncia degli scarichi in pubblica fognatura I volumi scaricati in pubblica fognatura debbono essere denunciati entro il 31 marzo di ciascun anno160. Sono esentati gli scarichi civili se l’acqua è stata approvvigionata da pubblico acquedotto. C. Acque pluviali161 Lo scarico di acque pluviali di dilavamento effettuato attraverso condotte separate che recapitano in acque superficiali o sul suolo è sottoposto agli eventuali trattamenti che saranno definiti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive regionali. Norme specifiche sono definite per le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da: . attività IPPC; attività di distribuzione del carburante;

stabilimenti di lavorazione di oli minerali non IPPC e i relativi depositi per uso commerciale;

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ASPETTO AMBIENTALE 2: INQUINAMENTO RISORSE IDRICHE i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso; i depositi, i centri di raccolta, trattamento e trasformazione dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività IPPC; le aree intermodali destinate all’interscambio di merci e materiali.

I gestori di queste attività/impianti devono predisporre un apposito piano di prevenzione e gestione secondo lo schema allegato al regolamento ed inviarlo alle autorità competenti per approvazione. D. Tassa di concessione regionale Non è applicata la tassa di concessione regionale per le autorizzazioni per scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comun-que con esse collegate.

10 Approvvigiona-mento di acqua ad di fuori dei pubblici servizi

162 L.R. 22/1996, art. 4 163 L.R. 22/1996, art. 2.6 164 L.R. 22/1996, art. 2.1 165 L.R. 22/1996, art. 7.8 166 L.R. 56/1977, art. 56 167 Reg. 7/R/2007 168 Reg. 7/R/2007 all. B 169 Reg. 7/R/2007 all. C 170 Reg. 8/R/2007 171 Reg. 15/R/2004, Reg. 6/R/2005

A. Utilizzi delle acque pubbliche I possibili usi delle acque pubbliche sono definiti dal regolamento 10/R. L’estrazione delle acque da falde profonde è riservata all’uso potabile, salvo il permesso temporaneo di altri usi per carenza di fonti alternative162. È vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica163. B. Acque sotterranee Le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falde freatiche e falde profonde164. C. Procedure amministrative La competenza amministrativa per tutte le derivazioni è attribuita alla Provincia. L’istanza per la ricerca dell’acqua deve essere inte-grata con la domanda di concessione. L’autorizzazione alla ricerca ha durata massima di 1 anno165, prorogabile una volta sola di 6 mesi. La trivellazione di pozzi è inoltre soggetta ad autorizzazione del Sindaco166: decorsi 60 gg dalla domanda si può dare inizio ai lavori dando comunicazione dell’inizio allo stesso Sindaco. In caso di prelievo di acqua da falda profonda per uso diverso da quello potabile la concessione è rilasciata in via precaria per un massimo di 10 anni, eventualmente rinnovabili in caso di mancanza di alternative. La concessione per pozzi finestrati sia in falda freatica che nelle falde sottostanti è rilasciata per un massimo di 3 anni, entro i quali devono essere eseguiti lavori atti a limitare l’emungimento da un solo tipo di falda. D. Misurazione dei prelievi167 Al di sopra di determinate soglie di prelievo, fatte salve eventuali diverse richieste motivate da parte dell’autorità competente, è ob-bligatoria l’installazione di determinati strumenti di misura e di registrazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti. 168 In questo caso le letture dei misuratori devono essere annotate mensilmente in un apposito registro169 e comunicate annualmente all’ autorità competente entro il 31 gennaio. E. Minimo deflusso vitale (DMV)170 Le derivazioni da corsi d’acqua naturali e da sorgenti debbono consentire una portata minima istantanea a valle del prelievo, de-nominata Minimo Deflusso Vitale (DMV). Si distinguono il DMV di base, applicato a tutti i prelievi e determinato come da allegato A al Reg. 8/R/2007, e il DMV ambientale, applicato ai corsi d’acqua significativi individuati dal Piano regionale di tutela delle acque. Per le sorgenti il DMV di prelievi esistenti è stabilito nel 10% della portata istantanea. I prelievi definiti esistenti devono adeguarsi al-le nuove disposizioni secondo le scadenze indicate. F. Canoni171 I canoni per l’uso di acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascun an-no a decorrere dalla data di rilascio della concessione. Gli importi unitari e i valori minimi sono stabiliti e aggiornati dalla Regione. È prevista una riduzione del 15% per le imprese con sistemi di gestione ambientale EMAS o ISO 14001. La triplicazione del canone per i prelievi di acqua destinata al consumo umano ma diversamente utilizzata decorre dal 1° gennaio 2010.

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ASPETTO AMBIENTALE 3: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 1 Limiti massimi di

esposizione

COMUNITARIA .Raccomandazione 1999/519/CE

N.B.: Nel caso in cui sono superati i livelli di riferimento bisogna valutare se i livelli di esposizione siano inferiori a quelli fissati per i limiti di ba-se. Il rispetto di tutti i livelli di riferimento garantisce il rispetto dei limiti di base N.B.: Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 1999,relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz Fissazione di livelli di riferimento e di livello di base.

2 Limiti di esposizione e valori di attenzione (elettrodotti)

NAZIONALE .D.P.C.M. del 08/07/2003 ed Allegato B Allegato C Allegato

Art 3, commi 1-2 (Limiti di esposizione e valori di attenzione): - Non deve essere superato il limite di esposizione di 100 µT per l’induzione magnetica e 5 Kv/m per il campo elettrico, intesi come

valori efficaci. 2. […] Nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l’induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µT, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. Art. 4 (Obiettivi di qualità): Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di am-bienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore […] e’ fissato l’obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell’induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio

3 Limiti di esposizione e valori di attenzione

NAZIONALE .D.P.C.M. del 08/07/2003 ed Allegato B Allegato C Allegato

Tabella 1 allegato B – Limiti di Esposizione Tabella 2 allegato B – Valori di Attenzione Tabella 3 allegato B – Obiettivi di Qualità

4 Limiti di esposizione della popolazione

NAZIONALE .D.M. n°381 del 10/09/1998

N.B.: Valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all’esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz. Art. 4, comma 3: Le Regioni disciplinano l’installazione e la modifica degli impianti al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dal decreto.

5 Legge quadro Inquinamento Elettro- magnetico

NAZIONALE .Legge n°36 del 22/02/2001

Art. 8, comma 6: I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e mi-nimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Art. 9, comma 1: I comuni sono interpellati dalla regione su piani di risa-namento. Art. 14, comma 1: Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Art.15 – Sanzioni

6 Autorizzazioni impianti radio elettrici

NAZIONALE .D.Lgs. n°259 del 1 agosto 2003

Art. 87, comma 1 – Il Comune autorizza l’installazione di infrastrutture per impianti radio elettrici, ecc…. Art. 87, comma 3 – […] Nel caso di installazione di impianti […] con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai < 20 Watt, fermo restan-do il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, e’ sufficiente la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) , conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13. Art.117 – Verifiche e controlli. Art. 157 – Sanzioni Civili. Art. 182 – Sanzioni Disciplinari.

7 REGIONALE L.R. 19/2004, art. 8.1

Il 3 agosto 2004 la Regione Piemonte ha promulgato la legge regionale n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. L’articolazione delle competenze prevista dalla Legge individua nei Comuni e nelle Province i soggetti deputati ad esercitare le funzioni relative a controllo e vigilanza. Competenze da esercitare avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (AR-PA). Nell’attuazione dei propri impegni la Provincia di Alessandria ha messo in atto, in collaborazione con ARPA, uno strumento, la Carta di Idoneità Elettromagnetica (CIE), atto a pianificare campagne di misura mirate al controllo dei livelli di esposizione della popolazione e dell’ambiente a campi elettromagnetici a radiofrequenza (da 100KHz – 3GHz) secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n°19 del 2004. La normativa nazionale ha inoltre assegnato al Ministero delle Comunicazioni un apposito stanziamento per la realizzazione di una rete di mo-nitoraggio in continuo dei livelli di campo elettromagnetico a radiofrequenza prodotti da impianti per la telefonia cellulare e radio/TV..

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COMUNE DI VIGNALE M.TO Rev. 1

REPERTORIO NORMATIVA COGENTE E VOLONTARIA Data: 24.10.13

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N° Aspetto Legislazione Descrizione

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ASPETTO AMBIENTALE 3: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO A. Campi alla frequenza di rete (50 Hz) generati da elettrodotti I gestori degli elettrodotti presentano alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, i piani di sviluppo della rete. B. Campi a frequenze tra 0 Hz e 100 kHz non da elettrodotti Vedi norme nazionali C. Campi da sistemi fissi delle telecomunicazioni con frequenze tra 10 kHz e 300 GHz I titolari di apparati per teleradiocomunicazioni funzionanti tra 10 kHz a 300 GHz debbono essere autorizzati, ai fini sanitari, dal Comune. I titolari presentano al Comune e in copia alla Provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma di localizzazione degli impianti per te-lecomunicazione e radiodiffusione180. Se gli impianti non rispettano i limiti di attenzione, il Comune diffida i gestori ad eseguire la riduzione a conformità. Se questa non consente di mantenere la qualità del servizio, il gestore propone un piano di risanamento che deve essere adottato dalla Provincia.

8 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 5 settembre 2005, n.16-757 (B.U. n. 36 dell'8 settembre 2005)

3. REGOLAMENTO COMUNALE, CRITERI GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DE-GLI IMPIANTI E MISURE DI CAUTELA PER LE AREE SENSIBILI 3.1 Regolamento comunale

Il comune predispone il regolamento comunale che disciplina la localizzazione degli impianti, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della Legge, suddividendo il proprio territorio secondo i criteri di cui al punto 2 e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti e delle misure di cautela di cui ai punti successivi, acquisendo i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti dal catasto regionale delle sor-genti di cui all'articolo 5 della Legge tramite accesso alla Rete unitaria della pubblica Amministrazione regionale (RUPARPiemonte). Nelle more dell'attivazione del catasto tali dati saranno forniti dall'ARPA, sulla base del proprio archivio informatico. Il regolamento contiene anche l'indicazione delle eventuali procedure semplificate e condizioni agevolate per l'installazione degli impianti, con il riferimento alla tipologia degli impianti alle quali si applicano. Al regolamento dovranno essere allegate due cartografie, in scala 1:10.000 o 1:5.000 o in scala minore, oppure due elenchi, distinte, rispettivamente, per gli impianti per telefonia mobile e telecomunica-zione e per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, disponibili in formato elettronico, che evidenzino, oppure descrivano, localizzando-le anche con l'utilizzo di colori differenti, le zone di cui al punto 2. Per la redazione del regolamento i comuni possono avvalersi delle rispettive associazioni territoriali degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). La provincia, inoltre, può avviare azioni di supporto e coordi-namento, con modalità da concordare di volta in volta tra gli enti interessati. Il comune invia il regolamento adottato alla provincia, anche in formato elettronico, nell'ambito delle funzioni di controllo e verifica di cui all'arti-colo 6, comma 1, lettera d) della Legge a questa assegnate. Per l'adozione del regolamento i comuni assicurano l'informazione e possono promuovere audizioni pubbliche.

9 3.2 Criteri per l'installazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, misure di cautela DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 5 settembre 2005, n.16-757 (B.U. n. 36 dell'8 settembre 2005) 8. PROCEDURE SEMPLIFICATE E CON-DIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE

Sui singoli beni classificati come aree sensibili l'installazione di impianti può essere totalmente vietata oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto di seguito previsto per le zone di installazione condizionata. Il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni, classificati come aree sensibili, che, per l'attività in essi svolta, richie-dono una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa. Il comune, all'interno delle zone di installazione condizio-nata, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, preveden-do prescrizioni, eventualmente definibili all'interno di un prontuario orientativo. All'interno delle zone di attrazione il regolamento può prevedere procedure semplificate per l'installazione di impianti così come indicato al pun-to 8. All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni, così come le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti. In tali zone, inoltre, le istanze di installazione di impianti di cui al punto 8, primo comma, possono essere sog-gette a procedure semplificate, così come specificato nel medesimo punto 8. Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano con riguardo: a) alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione; b) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante; c) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e

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ASPETTO AMBIENTALE 3: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO DEGLI IMPIANTI

da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione; d) alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, degli impianti di cui al punto 10; e) alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori, così come indicato nel punto 4.1, secondo comma. Il comune, nel regolamento comunale, può individuare procedure autorizzative o iter semplificati o abbreviati, ad esempio: a) utilizzando la DIA, ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del d.lgs. 259/2003, anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W; b) ritenendo formato il silenzio assenso, di cui all'articolo 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003, rispettivamente: 1) entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W; 2) entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori. Non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

10 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 5 settembre 2005, n.16-757 (B.U. n. 36 dell'8 settembre 2005) 3.3 Individuazione dei siti per gli impianti di radiodiffusione

L'individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione deve essere effettuata in coerenza con i piani nazionali di assegna-zione delle frequenze, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fatte salve le competenze dell'Ispettorato territoriale del Mi-nistero delle Comunicazioni.

11 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 5 settembre 2005, n.16-757 (B.U. n. 36 dell'8 settembre 2005) 3.4 Criteri per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, misure di cautela

Sui singoli beni classificati come aree sensibili l'installazione di impianti può essere totalmente vietata oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto di seguito previsto per le zone di installazione condizionata. All'interno delle zone di vincolo l'installazione degli impianti può essere vietata, a condizione che il regolamento comunale indichi espressamen-te aree alternative, oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto di seguito previsto per le zone di installazione condizionata. L'individuazione del-le zone di vincolo non può comunque configurarsi come un impedimento di fatto all'installazione degli impianti all'interno del territorio comunale o all'assicurazione della copertura radioelettrica. Il comune, all'interno delle zone di installazione condizionata, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, eventualmente definibili all'interno di un prontuario orientativo. All'interno delle zone di attrazione il regolamento può prevedere procedure semplificate per l'installazione di impianti, così come indicato al punto 8. All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari condizioni, così come le relative istanze seguono l'iter previ-sto dalle normative vigenti. In tali zone, inoltre, le istanze di installazione degli impianti di cui al punto 8, secondo comma, possono essere sog-gette a procedure semplificate, così come specificato nel medesimo punto 8.

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ASPETTO AMBIENTALE 4: RIFIUTI

1 PARERE COMI-TATO EMAS

Posizione del Comitato ECOLABEL ed ECO AUDIT sugli obiettivi di raccolta differenziata degli RSU dello 05.12.2007

Quando la responsabilità ambientale ricade su un soggetto terzo, la registrazione EMAS è rilasciata nel caso: •siano state predisposte tutte le misure, di competenza comunale, necessarie all’effettuazione della RD; •ci sia l’evidenza oggettiva dell’impegno dell’Amministrazione nella sensibilizzazione della cittadinanza; •siano stati chiaramente individuati i ruoli e le responsabilità ricoperti dal Comune e dall’ente gestore, al fine di monitorare l’efficacia della RD e l’operato del suddetto ente; •in caso di criticità, ci sia la capacità da parte del Comune di attivare opportune azioni sull’ente in que-stione.

2 Gestione in privativa / Istituzione di ATO

NAZIONALE .D.Lgs. n°152/2006 Allegati come modificato da D.Lgs. n°4/2008 Articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 abrogazione D.Lgs. n°22/1997

D.Lgs. n°152/06 Art. 198: I comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pub-blica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000. Art.200: La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale […] e secondo i seguenti criteri:

- superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali […]; c) adeguata valutazione di esigenze comuni ed affinità nella produzione e gestione dei ri-fiuti; d) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; […]

Art.201, comma 2: l’Autorità d’Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ambito territoriale ottimale (ndr ATO) de-limitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. Sanzioni:

- Parte Terza – Sezione II – Titolo V - Parte Quarta – Titolo VI

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ASPETTO AMBIENTALE 4: RIFIUTI 3 MUD

comunicazione dati

NAZIONALE D.Lgs. n°152/2006 + Allegati e s.m.i .Legge n°70 del 25/01/1994

D.Lgs. n°4/2008 – viene reintrodotto l’obbligo di presentazione del MUD per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:

- lavorazioni industriali; - lavorazioni artigianali; - attività di recupero e smaltimento di rifiuti - fanghi prodotti dalla potabilizzazione - altri trattamenti delle acque - depurazione delle acque reflue - abbattimento di fumi

N.B.: · I produttori sopraindicati sono esclusi dall’obbligo nel caso in cui non si superino i dieci dipendenti. · Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi non sono soggette all’obbligo di presentazione del MUD. · Sono sempre tenuti all’obbligo di presentazione del MUD i trasportatori di rifiuti pericolosi (anche se propri) indipendentemente dalla quantità trasportata. D.Lgs. n°152/06 Art. 189, comma 5 – Obbligo di comunicazione annuale tramite MUD: I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla Legge n°70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente: […] Sanzioni:

- Parte Terza – Sezione II – Titolo V - Parte Quarta – Titolo VI

Legge n°70/94 – Art 6, comma 2: Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico.

4 Paradigma gerarchico

NAZIONALE D.Lgs. n°152/2006 + Allegati e s.m.i

D.Lgs. n°152/06 Artt. 180-181-182 – Descrizione del Paradigma Gerarchico che prevede di favorire nell’ordine: Prevenzione della produzione. Reimpiego e riciclaggio. Recupero energetico. Smaltimento in discarica. Sanzioni:

- Parte Terza – Sezione II – Titolo V - Parte Quarta – Titolo VI

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ASPETTO AMBIENTALE 4: RIFIUTI 5 Deposito

temporaneo

NAZIONALE D.Lgs. n°152/2006 + Allegati e s.m.i

- Parte Quarta – Titolo VI D.Lgs. n°152/2006 come modificato dal D.Lgs.n°4/200 Art. 183, lett. M): Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm (parti per milione), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm (parti per milione); 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità deposito; quando il quantitativo di rifiuti in depo-sito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorche’ il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l’anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche’, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; […] Sanzioni:

- Parte Terza – Sezione II – Titolo V - Parte Quarta – Titolo VI

6 Divieto di

abbandono dei rifiuti

NAZIONALE D.Lgs. n°152/2006 + Allegati e s.m.i

D.Lgs. n°152/2006 Art. 192 – Divieto di abbandono. Sanzioni:

- Parte Terza – Sezione II – Titolo V - Parte Quarta – Titolo VI

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ASPETTO AMBIENTALE 4: RIFIUTI 7 Registro di carico

e scarico

NAZIONALE D.Lgs. n°152/2006 + Allegati e s.m.i .D.M. n°372/1998 .D.M. 2/05/2006 Decreto Ministeriale n°148 dello 01 aprile 1998

D.Lgs. n°4/2008 – Artt.190 – Le principali novità possono essere così riassunte: Registro di Carico/Scarico · Dal 13 febbraio 2008 i registri di carico e scarico devono essere numerati e vidimati esclusivamente dalla Camera di Commercio terri-torialmente competente (secondo quanto previsto dal D.Lgs. n°4/2008). · N.B.: I registri già in uso e regolarmente vidimati in precedenza dall’Agenzia delle Entrate, potranno continuare ad essere utilizzati (A ri-chiesta dell’interessato, l’Ufficio provvederà alla vidimazione dei registri non ancora utilizzati anche se già vidimati a cura dell’Agenzia delle Entra-te). · N.B.: I registri già in uso ma non vidimati non potranno essere più utilizzati · Per la numerazione e vidimazione di ogni registro, indipendentemente dal numero di pagine, dovrà essere corrisposto il diritto di segre-teria di Euro 30,00 che potrà essere corrisposto tramite il sistema di pagamenti on line, con altre forme di pagamento o in contanti diret-tamente allo sportello. · Per la vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti va compilato il “modello L2”. Formulari di Trasporto · I formulari di trasporto possono essere vidimati sia presso la Camera di Commercio che presso l’Agenzia delle Entrate senza versare alcun diritto di segreteria D.M. 2/05/2006 Riorganizzazione del catasto rifiuti. D.M. 4/08/1998 n°372 – Tenuta del Registro di Carico / Scarico – Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto rifiuti.

8 Rifiuti pericolosi: registro di carico e scarico

NAZIONALE

D.Lgs. n°4/2008 – Art. 190 [vedi oggetto: Registro di carico e scarico] D.Lgs. n°152/2006 Art. 190, comma 1 – Il Comune è tenuto a tenere un registro di carico e scarico ove annotare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti pericolosi ed i codici CER (Codice Europeo del Rifiuto) di riferimento. Sanzioni: Parte Terza – Sezione II – Titolo V / Parte Quarta – Titolo VI D.M. n°148/1998 – Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

9 Formulari di trasporto dei rifiuti

NAZIONALE D.Lgs. n°152/2006 + Allegati e s.m.i .D.M. n°145 dello 01./04/1998 cfr. anche Circolare 4/08/1998

D.Lgs. n°152/2006 Art. 193, comma 2: Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmet-terne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. Sanzioni: Parte Terza – Sezione II – Titolo V Parte Quarta – Titolo VI D.M. n°145/1998 – Modello e contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti.

10 Formulari di trasporto dei rifiuti

D.Lgs. n°152/2006 Art. 193 – Tenuta dei formulari di trasporto per i rifiuti trasportati da mezzi di proprietà e/o gestiti dal Comune. Sanzioni:

- Parte Terza – Sezione II – Titolo V - Parte Quarta – Titolo VI

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ASPETTO AMBIENTALE 4: RIFIUTI

11 Bonifica siti inquinati

NAZIONALE . D.Lgs. n°152/2006 + Allegati e s.m.i

D.Lgs. n°152/06 Art. 242 – Partecipazione alle Conferenze dei servizi (per approvazione piano di caratterizzazione e eventuale approvazione progetto operativo degli interventi di bonifica o messa in sicurezza, operativa o permanente) Art. 198, comma 4: I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni. Art. 250: Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, indi-viduati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Omissis Art. 240, comma b) / All.5 al Titolo V, Parte IV Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) del suolo, nel sottosuolo, e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazio-ne dei suoli –valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi del sito rischio specifica Art. 244 – Ordinanze Le pubbliche amministrazioni che nell’esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione so-no superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune com-petenti. Sanzioni:

- Parte Terza – Sezione II – Titolo V Parte Quarta – Titolo VI

12 Regolamento comunale

.D.Lgs. n°152/2006 + Allegati e s.m.i

D.Lgs. n°152/2006 Art 198, comma 2: I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3, stabilisco-no in particolare:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta ge-stione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d). Sanzioni:

- Parte Terza – Sezione II – Titolo V - Parte Quarta – Titolo VI

13 Rapporti con Regione e Provincia

D.Lgs. n°152/2006 Art. 198, comma 3: I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d’ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste. Sanzioni:

- Parte Terza – Sezione II – Titolo V

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ASPETTO AMBIENTALE 4: RIFIUTI - Parte Quarta – Titolo VI

14 Rifiuti: % raccolta

differenziata

NAZIONALE .D.Lgs. n°296/2006 Legge Finanziaria 2007

D.Lgs.152/2006 come modificato dal D.Lgs.n°4/2008 – Art.183 Lett.f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione or-ganica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida e’ raccolta separatamente o con con-tenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati; lett.n): frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamen-to dei rifiuti urbani. D.Lgs. n°296/2006 art.1, comma 1108 – In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti ur-bani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007; b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009; c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011. D.Lgs. n°152/06 – Art. 205 In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012. Art. 222: - 1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consuma-tore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

- deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti. Sanzioni: Parte Terza – Sezione II – Titolo V / Parte Quarta – Titolo VI D.G.R. n°1620/01 Allegato n°1 2.2 […] Il PPGR assumerà l’obiettivo quantitativo del 40% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti ur-bani prodotti, da raggiungersi in ciascun ATO.

15 Rifiuti: imballaggi

NAZIONALE D.Lgs. n°152/2006 + Allegati e s.m.i

D.Lgs. n°152/06 Art. 222, comma 3: Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l’utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti. Sanzioni:

- Parte Terza – Sezione II – Titolo V - Parte Quarta – Titolo VI

D.G.R. n°1007/03 Allegato I – Descrive la nomenclatura di riferimento per gli imballaggi, gli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per i produttori e gli utilizzatori: Entro 5 anni – Minimi Massimi: rifiuti di imballaggio da recuperare come materia o in peso come componente di energia almeno il 50% (min) 65% (max); rifiuti di imbal-laggio in peso da riciclare almeno il 25% (min) 45% (max); ciascun materiale di in peso imballaggio da riciclare almeno il 15% (min) 25% (max).

16 Rifiuti: tas-sa/tariffa

NAZIONALE .D.P.R. n°158 del 27/04/1999

Art. 9 – Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani o i singoli comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all’Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione allegata. Comunicazione annuale dei dati relativi alle

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ASPETTO AMBIENTALE 4: RIFIUTI componenti di costo della tariffa

A decorrere dal 1° gennaio 2000 i comuni avviano l’ attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti – isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari, e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste.

17 Rifiuti: veicoli abbandonati – MUD

COMUNITARIA .Direttiva 2000/53/CE NAZIONALE .D.Lgs. n°209/2003 attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso .D.M. n°460 del 22/10/1999 .Legge n° 70 del 25/01/1994

D.lgs.n°209/03 Art.11, comma 3: I soggetti che effettuano le attivita’ di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei [continua] relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trat-tamento, nonche’ i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utiliz-zando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, che, a tal fine, e’ integrato da una specifica sezione da adottare, con le modalita’ previste dall’articolo 6, comma 2-bis, (continua) della citata legge n. 70 del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art.13 – Sanzioni. D.M.n°460/99 Art 1 – Gli organi di polizia stradale allorché rinvengono su aree [continua] ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condi-zioni da far presumere lo stato di abbandono, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, ne di-spongono il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti. Decorso i sessanta giorni il centro di raccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa autorizzazione del comune e cancellazione dal pubblico registro automobili-stico (P.R.A.).

18 Oli esausti

COMUNITARIA Direttiva 75/439/CE NAZIONALE .D.Lgs. n°209/2003 attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso .D.M.n°460 del 22/10/1999 .Legge n°70 del 25/01/1994

D.Lgs. n°95/92 Art. 6. I detentori di una quantità annua superiore a 300 litri sono obbligati a stivarli in modo adeguato, a non miscelarli con sostanze nocive o tossiche e a cedere gli oli al consorzio obbligatorio. Art.14 – Sanzioni N.B.: Il modello F di cui al D.M. 392 del 16/05/1996 è stato sostituito “a tutti gli effetti” dal formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 dell’art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152.

19 Rifiuti pericolosi: Pile e Accumulatori

NAZIONALE .D.M. n°194 del 3/07/2003

Art. 4. – Raccolta - Le pile e gli accumulatori usati (…) sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai sog-

getti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati.

20 Rifiuti pericolosi: Pile e Accumulatori

NAZIONALE .D.M. n°194 del 3/07/2003

Art. 4, comma 3: Il Comune può stipulare appositi accordi di programma con associazioni di categoria che disciplinino la tenute dei contenitori per le pile presso gli esercizi commerciali, al fine di incentivare la raccolta differenziata.

21 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Disciplina RAEE)

COMUNITARIA .Direttive 2003/108/CE .Direttive 2002/96/CE .Direttiva 2002/95/CE NAZIONALE .Decreto 25/09/2007 .D.L. n°81 del 2/07/2007 convertito in .L.n°127/2007 .D.L. n°300 del 28 dicembre 2006

Decreto 25/09/2007- Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE. D.L. n°81/2007 convertito in L.n°127/2007: Art. 15 (Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti): […] 5. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: “entro e non oltre il 13 agosto 2007” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 31 dicembre 2007”. D.L. n°300/2006 convertito in L.n°17/2007: Art. 5. – proroga di termini in materia ambientale: Il termine di cui all’art.20, comma 5, del D.Lgs. n°151/2005 è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 30 giugno 2007. D.L. n°173/2006 convertito in L.n°28/2006:

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N° Aspetto Legislazione Descrizione

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ASPETTO AMBIENTALE 4: RIFIUTI convertito in .L.n°17/2007 Proroga di termini previsti da disposizioni di legge .D.Lgs n°151 del 25/07/2005 Recepimento delle Direttive 2002/95/CE – 2002 /96/CE – 2003/108/CE .D.L. n°173 del 12/05/2006 (Decreto Milleproroghe) Convertito in .L.n°28/2006

Art. 1-quinquies. – (Proroga del termine di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151). Il termine di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, é prorogato fino all’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

22 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Disciplina RAEE)

NAZIONALE .D.Lgs n°151 del 25/07/2005 Recepimento delle Direttive 2002/95/CE – 2002 /96/CE – 2003/108/CE

D. Lgs. N°151/2005 – Art.6, comma 1: entro la data di cui all’articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4kg in media per abitante all’anno: […] lett. A): i Comuni assicurano la funzionalità, l’accessibilità e l’adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da per-mettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio. Art.6, terzo com-ma: […] i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il Comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome. Art.13, comma 8 – le modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE è da definire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposito decreto del Ministro dell’Ambiente. Art.15, comma 1: l’istituzione del Comitato di vigilanza e controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE è da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposito decreto del Ministro dell’Ambiente. Art. 20, comma 4: Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori […] e, comunque entro e non oltre il 13 agosto 2007, il finanziamento delle operazioni […] viene assolto dai produttori con le modalità stabilite […] comma 5: I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6 [raccolta separata], commi 1 e 3, art.7 [ritiro dei RAEE raccolti], comma 1, art.8 [trattamento], comma 1, art.9 [recupero dei RAEE], commi 1, 10, 11, 12, 13 si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art.16 – Sanzioni amministrative per il distributore ed il produttore di rifiuti.

23 Terre e rocce da scavo Sottoprodotto

NAZIONALE D.Lgs. n°152/2006 + Allegati e s.m.i

Definizione di Sottoprodotto – Art.183, comma 1, let.p) – sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali che: “1) siano originati da un pro-cesso non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga di-rettamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceo-logici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato”. Terre e rocce da scavo – Art.183, comma 3, lett.b (come modi-ficato dal D.Lgs.n°4/2008): sono rifiuti speciali: […] b)i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo [il testo originale recitava: “rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo”], fermo restando quanto disposto dall’art.186 (terre e rocce da scavo). Art.186 (come modificato dal D.Lgs.n°4/2008): 1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono esse-re utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purche’:

- siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

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ASPETTO AMBIENTALE 4: RIFIUTI b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo; c) l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasforma-zioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emis-sioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autoriz-zati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non e’ contami-nato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonche’ la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L’impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, e’ consentito nel rispetto delle condizioni fissate all’articolo 183, comma 1, lettera p). Art. 186, commi 2 – 4 (come modificati dal D.Lgs.n°4/2008)

- reca discipline diverse della produzione di terre a seconda della differente sottoposizione delle opere in cuivengono impiegate dette terre nei seguenti termini:

- produzione nell’ambito di opere / attività sottoposte a VIA o ad autorizzazione ambientale integrata = requisiti (vedi comma 1) e tempi di attesa di utilizzo (non superiori ad 1 anno) devono risultare da apposito progetto approvato da autorità titolare del provvedimento; 2) produzione

nell’ambito di opere / attività diverse da quelle di cui al punto 1 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività (DIA) = requisiti (vedi comma 1) e tempi di attesa di utilizzo (non superiori ad 1 anno) devono essere dimostrati e verificati nell’ambito della pro-cedura per il permesso di costruire ovvero secondo le modalità di inizio di attività (DIA); 3) produzione nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio attività (DIA) = requisiti (vedi comma 1) e tempi di attesa di utilizzo (non superiori ad 1 an-no) devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera sottoscritto dal progettista. Disciplina Transitoria Art.186, comma 7 (come modificati dal D.Lgs.n°4/2008) : 7. Fatti salvi i casi di cui all’ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonche’ le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonche’ sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L’autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i suc-cessivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.».

24 Rifiuti: Cartucce e Toner per Stampanti e Fotocopiatrici

NAZIONALE D.Lgs. n°152/2006 + Allegati e s.m.i .D.M. n°186/2006 .D.M. 5 febbraio 1998 N.B.: Il Dm 5 febbraio 1998 continuerà svolgere la sua piena efficacia fino all’emanazione delle nuove norme regolamentali attuative del citato D.Lgs °152/2006.

D.Lgs. n°152/2006 Art. 193, comma 1-2. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione […] Sanzioni: Parte Terza – Sezione II – Titolo V Parte Quarta – Titolo VI D.M. n°186/2006 Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 22». D.M. 5 febbraio 1998 – Recupero rifiuti non pericolosi.

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ASPETTO AMBIENTALE 4: RIFIUTI In base al combinato disposto del D, 5 febbraio 1998 e del DM 186/2006, il codice di riferimento che viene attualmente utilizzato è CER

08 03 18 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose) I 25 Riciclaggio

NAZIONALE Circolare 3 dicembre 2004 Indicazioni per operatività del D.M. 203/2003 .D.M. n°203 del 8/5/2003

D.M. n°203/2003 Art. 1. Il presente decreto individua regole e definizioni affinché le Regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici e alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi che garantiscano che i manufatti e i beni realizzati con materiale riciclato co-prano almeno il 30% del fabbisogno annuale.

26 Rifiuti da esumazione e da estumulazione

NAZIONALE .D.P.R. n°254 del 15/07/2003

Art. 12, comma 1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione vanno raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Art. 12, comma 2. Vanno raccolti e trasportati in imballaggi a perdere e recanti la scritta “R. urbani da esumazione ed estumulazione. Art. 12, comma 3. Possono essere depositati in apposita area individuata all’interno del cimitero adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. Art. 12, comma 4. Devono essere smaltiti in impianti autorizzati.

27 Rifiuti sanitari: Canile e Gattile

NAZIONALE .L. n°281/1991

Legge n°281/91: Art. 4 Competenze dei Comuni 1. I Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione. 2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita’ sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all’articolo 2. Art.5 – Sanzioni L.R. n°27/00: Art. 2 – Competenze dei Comuni

- Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono l’anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a: […]

b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all’art. 29, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3 dell’art. 16; c) esercitare le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali; e) assicurare, d’intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio. Art. 16 – Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti 1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare:

- il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR n. 320 del 1954, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;

b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro af-fidamento ad eventuali richiedenti; c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l’affidamento ad eventuali richiedenti. 2. Il ricovero e la custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono partecipare, previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1. 3. L’azione dei Comuni è coordinata dalle Province. A tal fine:

- i Comitati provinciali di cui al precedente art. 3, entro sessanta giorni dal loro insediamento, e successivamente con cadenza

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ASPETTO AMBIENTALE 4: RIFIUTI annuale, definiscono le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indicano gli interventi necessari;

b) con apposito regolamento sono definite le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti; c) con apposito schema di regolamento è proposta ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di affido od adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell’assistenza veterinaria. Art.30 – Sanzioni Circolare n°03574/1999 : Requisiti Generali: I canili devono essere costituiti dai seguenti reparti e strutture: […] Strutture sanitarie – Strut-ture di Servizio – Il canile deve disporre di adeguate strutture di servizio, costituite da: […] Locale di cucina o comunque di preparazione cibi; strutture ed attrezzature per il deposito e successiva destinazione degli animali morti; strutture ed attrezzature idonee per il deposito e smaltimento degli avanzi e rifiuti.

28 Disciplina Rifiuti LR 24 ottobre 2002, n. 24 e s.m.i. . Norme per la gestione dei rifiuti. Testo inte-grato da LR 4 marzo 2003, 2 Finanziaria 2002 D.G.R. 5 febbraio 2007 n. 19-5209 "Linee programmatiche per la gestione dei ri-fiuti urbani", D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 47-14763 D.G.R. 12 giugno 2000, n. 20-192 DGR 10 luglio 2000, n. 43 - 435 Approvazio-ne metodo normalizzato per la determinazio-ne della racc. diff. dei rifiuti urbani e asse-gnazione delle risorse alla competente Dire-zione

- Sistema regionale per lo smaltimento dei rifiuti La disciplina regionale, basata sulla L.R. 24/2002, definisce le competenze e le modalità con le quali deve essere realizzato ed organiz-zato il sistema per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani, ospedalieri, inerti e speciali. Per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti e industrie alimentari è istituito un consorzio obbligatorio. B. Attuazione della normativa statale Sono forniti indirizzi interpretativi per l’applicazione della normativa statale, stabilendo, tra l’altro, la non applicabilità della definizione di ri-fiuto a: . scarti dell’industria alimentare riutilizzati a fronte di specifiche norme igienico-sanitarie; . scarti industriali riutilizzati all’interno di imprese appartenenti al medesimo comparto, come individuato dai codici ISTAT; . materiali di scavo non pericolosi. Sono inoltre forniti criteri quali-quantitativi per l’assimilazione ad urbani di rifiuti speciali172. C. Norme tecniche È previsto l’uso di circolari per definire prescrizioni e criteri tecnici per la gestione di particolari tipologie di rifiuto. D. Garanzie finanziarie Sono definiti i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiu-ti173. E. Contributi Sono istituiti contributi a favore dei Comuni e delle Province in cui sono ubicati impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti. Questi sono versati dai gestori degli impianti in ragione della quantità di rifiuti gestiti. Scadenze Vedi norme nazionali Documenti Vedi norme nazionali Illeciti e sanzioni Fattispecie Sanzione Mancato osservanza degli obblighi e dei divieti della L.R. 24/2002 (L.R. 24/2002 art. 17.1) sanzione amministrativa da 2.582 a 10.329 €

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ASPETTO AMBIENTALE 4: RIFIUTI 29 Gestione discari-

che NAZIONALE D.Lgs n. 36 del 13.01.2003 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

Il D.Lgs. n. 36/2003, dato il suo contenuto, abroga e sostituisce le disposizioni previgenti che già disciplinavano specificamente le discari-che; in sintesi contiene:

una serie di definizioni, tra le quali meritano di essere evidenziate in particolare: – la definizione di "trattamento", certamente più ampia di quella utilizzabile in via generale, essendo chiaramente finalizzata a rendere non eccessivamente rigoroso il principio (di cui all’art. 7, comma 1) in base al quale in discarica possono essere smaltiti solo rifiuti trattati; – la definizione di "rifiuti inerti" come poi specificata e dettagliata nell’art. 2 del D.M. 13 marzo 2003, ed anche questa che ovviamente vale solo nel contesto del D.Lgs. n. 36/2003 e del relativo D.M. di attuazione, non potendo certo essere considerata meccanicamente sostitutiva della nozione di inerte smaltibile nelle discariche aventi le sole caratteristiche previste dalla normativa previgente per la se-conda categoria, tipo A;

la definizione del proprio ambito di applicazione (art. 3);

la nuova classificazione delle discariche (art. 4) con relative nuove norme tecniche (all. 1);

gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili (art. 5);

l’elenco, parzialmente inedito, dei rifiuti comunque non ammissibili in discarica (art. 6);

l’individuazione, per lo più tramite il D.M. di attuazione, delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti smaltibili distinti per ciascuna cate-goria di discarica (art. 7);

una serie di disposizioni relative agli atti di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio delle discariche ed ai relativi procedimenti amministrativi; vanno in particolare evidenziati i piani di gestione operativa, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, di ripristino ambientale e finanziario che l’interessato deve predisporre e presentare per l’approvazione;

la "procedure di controllo" per il conferimento e l’accettazione dei rifiuti in discarica (art. 11), che peraltro non rappresentano una novi-tà assoluta, essendo perlopiù solo la definizione più dettagliata di verifiche ed adempimenti comunque già prescritti;

la definizione della "procedura di chiusura" delle discariche (art. 12) e delle modalità della "gestione operativa e post-operativa" (art. 13) ed anche in questo caso non si è in presenza di disposizioni concettualmente del tutto inedite, ma piuttosto di una migliore, più esplicita e dettagliata regolamentazione di come debba essere gestita e chiusa una discarica;

la previsione di un nuovo sistema di "garanzie finanziarie" (art. 14) che peraltro potrà divenire compiutamente operativo solo previa definizione, in altra sede, dei necessari parametri di quantificazione;

la precisazione che il corrispettivo chiesto dal gestore della discarica deve essere commisurato alla copertura di tutti i costi diretti ed indiretti di gestione e post-gestione (art. 15);

l’introduzione di alcune nuove sanzioni specifiche (art. 16);

le necessarie "disposizioni transitorie e finali" (art. 17) 30 Gestione discari-

che inerti (secon-da categoria tipo A)

D.Lgs n. 36 del 13.01.2003 D.M. 13 marzo 2003,

Gestione discarica inerti: possesso autorizzazione rilasciata dalla Provincia con indicate la scadenza e le prescrizioni Rispetto prescrizioni (invio sistematico alla Provincia dei risultati complessivi gestione annuale: dati conferimenti, dati analitici come

da piano monitoraggio, ecc.)

Predisposizione Regolamento di esercizio Possesso di idonea competenza (formazione professionale e tecnica) del personale che la gestisce

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ASPETTO AMBIENTALE 4: RIFIUTI 31 Gestione Centri

raccolta rifiuti co-munali (ex isola ecologica

DM 8 aprile 2008 (attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc del D.Lgs 152/06, Parte IV ) come modificato da DM 13 maggio 2009 Risposta (al Comitato Albo nazionale Gestori Ambientali) del Ministero dell'Ambiente e del-la Tutela del Territorio e del Mare del 28.10.09.

Gestione centro raccolta: rispondenza ai requisiti tecnico gestionali (allegato 1)

Iscrizione albo gestori: i comuni sono esentati

Comunicazione alla provincia e alla regione della conformità dei lavori di adeguamento dei centri alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia

32 Tracciabilità rifiuti Decreto 17 dicembre 2009 " Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiu-ti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legi-slativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009" come modificato dal DM 9 luglio 2010

Per effetto di detto decreto si passa da un sistema cartaceo basato su Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scari-co, Modello unico di dichiarazione ambientale – MUD, ad un sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel seguito detto anche SISTRI è gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente. Il sistema SISTRI prevede l'iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 con tempistiche differenti. Per iscriversi le imprese devono comunicare con apposito modulo e l’iscrizione va effettuata secondo le seguenti modalità alternative:

on line: www.sistri.it portale attivo dal 24 gennaio operativo 24h su 24 tutti i giorni della settimana

via fax “verde” 800 05 08 63, servizio attivo dal 14 gennaio 2010, operativo 24h su 24

numero verde: 800 00 38 36 servizio attivo dal 14 gennaio 2010, operativo dalle 6:00 alle 22:00 tutti i giorni della settimana Entro 48 ore dalla ricezione dei dati gli utenti riceveranno via mail o via fax o per telefono al numero indicato:

- l'avviso di ricevimento della comunicazione inviata - il numero di iscrizione Sistri - la data ed il luogo dell'appuntamento per ritirare il dispositivo USB

Dopo l'iscrizione al Sistri l'impresa dovrà effettuare nel più breve tempo possibile il pagamento del contributo previsto per acquisire i di-spositivi elettronici. Quando il sistema sarà operativo si dovrà compilare la scheda Sistri che si compone di due aree: Area registro cronologico Area movimentazione rifiuto Al primo accesso l’azienda produttrice dovrà inserire i dati della produzione del rifiuto nel registro cronologico. Quando il soggetto (produttore trasportatore gestore) movimenta un rifiuto la scheda Sistri deve essere compilata esclusivamente con i dati inerenti il rifiuti. Il flusso operativo parte dal produttore e conclude con la consegna del rifiuto al destinatario da parte del conducente.

I Comuni devono Iscriversi al SISTRI sia per le discariche sia per la produzione di rifiuti pericolosi Per l'eventuale gestione di rifiuti pericolosi, il comune non si deve iscrivere al SISTRI se ha un numero di dipendenti inferiore a 10 (circo-lare ANCI, prot. 315 del 17/9/2010, che fa riferimento all’art.2 del DM 9 luglio 2010). Il comune tuttavia deve ottemperare allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dai propri insediamenti certificando il proprio smaltimento mediante la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti. Pertanto è necessario identificare una ditta che gestisca lo smaltimento e il comune deve provvedere a depositare temporaneamente il ri-fiuto(al massimo 10 m3 e comunque una volta l’anno li deve smaltire) in attesa del prelievo da parte della ditta autorizzata, rispettando quanto disposto all’art. 183 del D. Lgs. 152/06 (definizione deposito temporaneo).

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N° Aspetto Legislazione Descrizione

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ASPETTO AMBIENTALE 5: INQUINAMENTO ACUSTICO 1 Valori limite

delle sorgenti sonore

NAZIONALE .D.P.C.M. 14-11-1997 in modifica del D.P.C.M. 01/03/1991

N.B.: Fissa i limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. Art. 2, comma 2: Introduce il criterio differen-ziale, per le zone non esclusivamente industriali. Art. 5. Impone ai privati la presentazione di previsioni di impatto acustico per il rilascio di concessione edilizia per nuovi impianti industriali. Il comune analizza le pratiche. Allegato B. Definisce strumentazione e modalità di misu-ra del rumore.

2 Zonizzazione acustica

NAZIONALE .D.P.C.M. 01/03/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno

D.P.C.M. 01/03/1991 – Art.6: In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgen-ti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità: […] L.R. n°15/2001 Art. 2.comma 1: I Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio per zone omogenee.[…] Art.2, comma 4: All’interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni contermini, non pos-sono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 Dba di livello sonoro equivalente Art 4. I Comuni verificano la coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell’ambito della valutazione di so-stenibilità ambientale e territoriale, prevista dall’art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n°20. Art.15 – Controlli L.R. n°20/2000 – Art.A-25 (Dotazioni ecologiche ed ambientali) 4. La pianificazione, nel definire le dotazioni ecologiche e ambientali, per-segue le seguenti finalità: […] d) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo dall’inquinamento elettromagnetico, priori-tariamente attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle attività rumorose e delle sorgenti elet-tromagnetiche ovvero dei recettori particolarmente sensibili.

3 Piani di risanamento

NAZIONALE .D Lgs n°194 del 19 agosto 2005 .Legge n°447 del 26/10/1995 .D.P.C.M. 01/03/1991 Cfr. anche D.P.R. n°142 del 30/03/2004 Traffico veicolare: contenimento e prevenzione di inquinamento acustico

D.Lgs. 19 agosto 2005 n°194 Art.4, comma 1: I Comuni provvedono all’adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in ma-teria ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all’art.3, comma 1, lettera i), e dell’art.10; Art.4, comma 5: Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Art.11 – Sanzioni. Legge n° 447/95 Art. 6 comma 1, c )- art. 7 – Adozione dei piani di risanamento. Art.7, comma 5: Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza […] Art.10 – Sanzioni Amministrative. L.R. n°15/01 Art 5. 1: I Comuni adottano il Piano di risanamento acustico qualora:

- non sia possibile rispettare nella classificazione acustica a causa di preesistenti destinazioni d’uso del territorio; b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti Art.15 – Controlli Art.16 – Sanzioni L.R. n°4/2007 – Art.12 – Sanzioni Pecuniarie.

4 Controllo concessioni edilizie

NAZIONALE .Legge n°447 del 26/10/1995

Art. 6 comma 1, d) – Controllo del rispetto della normativa al rilascio di concessioni edilizie per attività produttive, sportive, ricreative, commerciali. Art.10 – Sanzioni Amministrative. Il Comune è competente in materia di autorizzazione unica, di cui alla L. n°59/2005 .

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ASPETTO AMBIENTALE 5: INQUINAMENTO ACUSTICO 5 Regolamenti per

la tutela da Inquinamento Acustico

NAZIONALE .Legge n°447 del 26/10/1995

Art. 6 comma 1, e) – Adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina sull’inquinamento acustico. Comma 2. Adeguamento regolamenti di igiene e polizia. Art.10 – Sanzioni Amministrative.

6 Attività temporanee

NAZIONALE .Legge n°447 del 26/10/1995

L. n°447/95 Art. 6 comma 1, h) / L.R. 21/99 Art. 7 Autorizzazione in deroga per attività temporanee, compresi i cantieri edili. Le autorizzazioni devono contenere le prescrizioni atte a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali della deroga. Art.10 – Sanzioni Amministrative. L.R. n°15/01 Art. 11 – Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spet-tacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni Art.15 – Controlli. Art.16 – Sanzioni.

7 Salute pubblica: ordinanza in caso di urgenti necessità

NAZIONALE Legge n°447 del 26/10/1995

Art. 9: In caso di urgenti necessità di tutela della salute pubblica il sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di conteni-mento o abbattimento delle emissione sonore. Art.10 – Sanzioni Amministrative.

8 Tecniche misura-zione

NAZIONALE D.M. 16/03/1998

N.B.: Fissa le tecniche di misura e rilevamento dell’inquinamento acustico.

9 Pubblici esercizi

NAZIONALE .Legge n°447 del 26/10/1995 Normativa per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

Legge n°447/1995 Art. 6 – Competenze dei Comuni Regolamento d’Igiene e Sanità del Comune di Ferrara – L’art.124 del Regolamento d’Igiene e Sanità prevede per lo svolgimento di manifestazioni temporanee in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari a limitato impatto acusti-co, la presentazione di una semplice comunicazione (autocertificazione) da inviarsi al Sindaco almeno 15 gg prima dell’inizio dell’attività. L’art.127 del Regolamento d’igiene e sanità richiede la presentazione della documentazione di Impatto acustico solo per lo svolgimento ex novo, ovvero il trasferimento, la modifica e/o l’ampliamento delle attività che devono essere autorizzate. Art.10 – Sanzioni Amministrative

10 Rumore REGIONALE L.R. 20 ottobre 2000, n. 52 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico. Art. 5 Funzione dei Comuni

Comuni definiscono la classificazione acustica del proprio territorio sulla base delle apposite linee guida regionali. L’annuncio della pro-posta deve essere pubblicata sul B.U.R. e i soggetti interessati possono formulare osservazioni entro 60 gg. I comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per: a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare; b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore; c) lo svolgimento di attivita', spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;

d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9. Per la realizzazione, modifica o potenziamento di opere, infrastrutture o insediamenti deve essere prodotta la documentazione previsio-nale di impatto acustico, redatta secondo indicazioni regionali. Ciò vale sia per la presentazione di richieste di autorizzazione, sia per denuncie di inizio attività. Le imprese che superano i limiti previsti dalla classificazione acustica del sito devono, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso di approvazione del provvedimento comunale, adeguarsi o presentare alla Provincia un piano di risanamento. In caso di silen-zio dopo 180 gg il piano deve essere realizzato nei modi e nei tempi proposti. A tal fine, entro i successivi 15 gg., viene data comunica-zione alla Provincia dell’inizio lavori, al cui completamento è trasmessa relazione tecnica179. Scadenze Vedi norme nazionali Documenti

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ASPETTO AMBIENTALE 5: INQUINAMENTO ACUSTICO Superamento dei limiti con piano di risanamento • Piano di risanamento • Comunicazione inizio lavori • Relazione tecnica Illeciti e sanzioni Vedi norme nazionali

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ASPETTO AMBIENTALE 6: CONSUMI ENERGETICI

1 Risparmio energetico

NAZIONALE .Legge n°10 del 09/01/1991 e s.m. e i.

Art. 26, comma 3. Gli edifici pubblici e privati e gli impianti ad essi associati devono essere progettati in modo tale da contenere al mas-simo i consumi di energia. Art. 19. Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio debbono comunicare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.

2 Risparmio energetico nell’edilizia

COMUNITARIA .Direttiva 2002/91/CE NAZIONALE .D.Lgs n°311 del 29 dicembre 2006 Disposizioni correttive ed integrative decreto legislativo 19 agosto 2005, 192 .Decreto 27 luglio 2005 Norma concernente il regolamento di attuazione della l. 10/1991 recante” Norme per l’attuazione nazionale in materia di uso razionale dell’energia, risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. .D.Lgs. n°192 del 19/08/2005 Attuazione della Direttiva 2002/91/CE

D.Lgs. n°311/2006 – Art.3 (modifiche all’art.8 D.Lg s. n°192/2005): 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue varianti ad alla relazione tecnica di cui al comma1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono es-sere asseverati dal direttore dei lavori e presentati dal comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza al-cun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 (documentazione progettuale ed asseverazione del direttore dei lavori) è con-servata dal comune, anche ai fini dell’accertamenti di cui al comma 4 (conformità della documentazione progettuale). […] D.Lgs. n°192/2005 – Stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Si applica agli edi-fici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3 Art. 3 grado di ap-plicazione e esclusioni. Art. 6, commi 1 (così modificato dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 311 del 2006)

- Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certifica-zione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la se-guente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore:

- a decorrere dal 1° luglio 2007 , agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;

b) a decorrere dal 1° luglio 2008 , agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari; c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso. D.Lgs. n°192/2005 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007 , l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immo-biliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già for-malmente avviate a realizzazione o notificate all’amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o conces-sione da parte della medesima. 1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007 , tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica. Art. 7 – Obbligo di effettuare operazioni di controllo e di manutenzione di impianti di climatizzazione e registrazione. Art. 8 – Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori (che è dunque inefficace) se la stessa non e’ accompagnata all’asseverazione del direttore lavori sulla conformità delle opere realizzate e sulla conformità della qualificazione energetica, rispetto al progetto ed alla relazione tecnica ex art. 28 c.1 L.n°10/1991, senza alcun onere aggiuntivo per il committente. Il Comune conserva copia della suddetta documentazione. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le mo-dalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del decreto, accertamenti e ispezioni in corso d’opera, ovvero entro cinque anni dal-

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N° Aspetto Legislazione Descrizione

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ASPETTO AMBIENTALE 6: CONSUMI ENERGETICI la data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale. I Comuni, anche avva-lendosi di esperti o organismi esterni, definiscono le modalità di controllo volte alla verifica della conformità documentale, in corso d’opera ovvero entro 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. Art.15 – Sanzioni

3 Requisiti edifici NAZIONALE .D.P.C.M. 5/12/1997

N.B.: Definisce i requisiti acustici passivi degli edifici.

4 Fonti rinnovabili

NAZIONALE .Legge n°10 del 09/01/1991 e s.m. e i.

Legge n°10/1991 Art. 26, commi 7 e 8. Negli edifici di proprietà pubblica o di uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni opera ed installazione utili al risparmio e all’uso razionale dell’energia. L.R. n°26/2004 Art. 4: Funzioni dei Comuni 1. I Comuni:

- approvano programmi ed attuano progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell’uso razionale dell’energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione e di-stribuzione dell’energia derivante da fonti rinnovabili ed assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sop-perire alla domanda di energia utile degli

insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l’illuminazione pubblica, anche nell’ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente; b) esercitano le funzioni di cui all’art.6 della legge n°10 del 1991, nonché le altre funzioni attribuite loro da specifiche disposizioni legislati-ve.

5 Liberalizzazione del mercato

NAZIONALE .D.Lgs. n°73/2007 .D.Lgs n°79 del 16 marzo 1999 s. m. e i.,

N.B.: Disciplina il processo di liberalizzazione del mercato elettrico nazionale. Art. 9, comma 3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell’energia elettrica, e’ rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambi-to comunale. Nei Comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti piu’ distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si intendono approvate.

6 Temperature edifici

NAZIONALE .D.P.R. n°412 del 26/08/1993 s. m. e i.

Art. 2, comma 4: I Comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, indicata nell’allegato A, […] qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno […] ,comporti variazioni della zona climatica, pos-sono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A.

7 Limiti di temperatura e periodi di funzionamento degli impianti di riscaldamento

NAZIONALE .D.P.R. n°412 del 26/08/1993 s. m. i.

Art. 4, comma 1. Rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente negli edifici a seconda della categoria degli stessi con accorgi-menti che non comportino spreco di energia.

8 Recepimento Limiti di temperatura e periodi di funzionamento degli impianti di riscaldamento

NAZIONALE .D.P.R. n°412 del 26/08/1993 s. m. e i.

Art. 4, comma 3. Per alcune categorie di edifici il Comune può concedere deroghe motivate ai suddetti valori. Art. 4, comma 5. Il Comune deve fornire il benestare per l’adozione di valori di temperatura diversi sulla base della relazione tecnica ai sensi della L. n°10/91 art. 28 . Qualora il comune non esprima il suo consenso entro 60 gg dalla presentazione della suddetta relazione questo si intende accordato. Art. 9, comma 2 – Rispetto dei limiti di esercizio stabiliti all’art. 9 relativi al periodo annuale di esercizio dell’impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione. Art. 9, comma 5 – casi in cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

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ASPETTO AMBIENTALE 6: CONSUMI ENERGETICI

8 Impianti termici LR n. 13 del 28 maggio 2007 - Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia. DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008 - Disposizioni attuative della Legge Regionale 13/07 in materia di impianti termici

La Regione ha definito lo schema di regolamento per l’esecuzione dei controlli del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici; obbligo di invio alla Provincia del Rapporto di controllo sul quale è stato apposto il bollino verde . Le Province autorizzano gli impianti di produzione di energia che non rientrano nella competenza dello Stato e controllano il rendimento degli impianti termici

ASPETTO AMBIENTALE 7: INQUINAMENTO LUMINOSO 10 R 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la

prevenzione e lotta all'inquinamento lumino-so e per il corretto impiego delle risorse energetiche" Legge regionale 8 del 23 marzo 2004 DGR n. 29-4373 del 20.11.2006 DGR 20.11.2006, n. 29-4373

I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti e, facoltativamente, quelli con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, approvano Piani regolatori dell’illuminazione che, in relazione alle loro specificità territoriali, sono finalizzati a ridurre l’inquinamento luminoso ottico e a migliorare l’efficienza luminosa degli impianti. Tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in rifacimento dovranno essere adeguati alle norme UNI e CEI che defi-niscono i requisiti di qualità dell’illuminazione stradale e delle aree esterne. Ulteriori norme tecniche, anche per gli impianti esistenti, po-tranno essere stabiliti dalla Regione. Potranno inoltre essere individuate aree a più elevata sensibilità, nelle quali i nuovi impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonché le modifiche di impianti esistenti, saranno soggetti ad autorizzazione comunale. Non sono soggette a queste disposizioni, tra l’altro, le sorgenti di luce che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso l’alto, le sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole, gli impianti che non impiegano sorgenti luminose superiori ai 25.000 lumen e quelli di uso saltuario od eccezionale, purchè destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza.

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ASPETTO AMBIENTALE 8: AMIANTO

1 Protezione dei lavoratori – Piano di lavoro

COMUNITARIA .Direttiva 87/217/CEE Prevenzione Inquinamento da Amianto NAZIONALE .D.Lgs. n°277 del 15/08/1991

D.Lgs. n°277/91 Art. 5 Protezione dei lavoratori tramite informazioni e fornitura DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). Art. 34 Presentazione di un Pia-no di lavoro per gli interventi di demolizione e rimozione dell’amianto. Il Piano va trasmesso all’organo di vigilanza.

2 Cessazione uso di amianto e censimenti

NAZIONALE .Legge n°257 del 27/03/1992 s. m. e i.

Art. 2. Prevede la cessazione dell‘utilizzo dell‘amianto. Art. 10, comma 1. Le Regioni devono fare piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Lettera l). Tali piani contengono il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matri-ce friabile, con priorità per gli edifici pubblici. Art. 12, comma 3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria le regioni dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto dagli edifici di cui alla lettera l). Il costo delle operazioni di rimozione e’ a carico dei proprietari degli immobili.

3 Censimento

NAZIONALE .D.P.R. del 8/08/1994

Art. 12 – Al fine dei censimenti di cui sopra i proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi: dati relativi al pro-prietario, dati relativi all’edificio, dati relativi ai materiali.

4 Valutazione del rischio

COMUNITARIA .Direttiva 2003/18/CE NAZIONALE .D. Lgs. N°257/2006 D.Lgs 81/08 .D.M. 14/05/1996 Siti Industriali � imessi Circolare Esplicativa del Ministero della Sanità 12/04/1995 n°7 (G.U. n°91del 18/04/1995) .D.M. 06/09/1994

D.Lgs. n°257/2006 – Decreto in attuazione della Direttiva 2003/18/CE sulle prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all’amianto D.Lgs 81/08 durante il lavoro. Art.3 – Sanzioni D.M. 14/05/1996, Allegato 1 Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica di siti industriali � imessi. D.M. 6/09/1994 Allegato 2. Valutazione del rischio Programma di controllo e corrette procedure di manutenzione (anche per materiali in matrice compatta).

5 Piano di lavoro per demolizione manufatti e rimozione amianto

NAZIONALE .D.Lgs. n°114 del 17/3/1995

Art. 3, comma 1: 3. Attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto – Per ’attività’ di demo-lizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonché per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l’obbligo della redazione del piano di lavoro e l’osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n°277 .

6 Bonifica tubazioni acqua potabile

NAZIONALE .D.M. 14/05/1996

Art. 3 – L’uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di tubazioni e di cassoni in cemento-amianto per il trasporto e/o deposito di ac-qua potabile e non potabile devono essere attuati in base ai criteri riportati nell’Allegato 3.

7 D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale

NAZIONALE .D.M. 20 agosto 1999

Allegato 3 – Criteri per la scelta dei DPI per le vie respiratorie.

8 Controlli

NAZIONALE .D.M. 25/07/2001

N.B.: In caso di bonifica tramite incapsulanti verificare quanto segue: _ presenza dell’attestazione di conformità del rivestimento incapsulante;

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ASPETTO AMBIENTALE 8: AMIANTO Rettifica al D.M. 20/08/1999

_ presenza dell’attestazione dell’esecuzione dei lavori da parte del responsabile dei lavori dell’impresa di bonifica; _ verificare che l’azienda abbia aggiornato il programma di manutenzione e controllo sulla base degli interventi effettuati e sulla base del-la durata minima del trattamento dichiarata dall’impresa di bonifica.

9 Recupero

NAZIONALE .D.M. n°248 del 29/07/2004

N.B.: Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.

10 Piano di decontaminazione

NAZIONALE .Legge n°257/1992

Legge n°257/92 Art. 10, comma 2: I piani di cui al comma 1[piani di protezione dell’ambiente di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto] prevedono tra l’altro: l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorita’ per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di uti-lizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. Capo VI – Art.15 – Sanzioni.

11 REGIONALE Viene definita una procedura ad uso degli enti di controllo, basata sulla compilazione di schede e sull’attribuzione di punteggi a singoli fat-tori, per distinguere le situazioni in cui si necessita: • il controllo periodico dell’installazione; • il risanamento con controllo almeno annuale; • la bonifica. I capannoni realizzati prevalentemente in cemento-amianto e gli impianti industriali dove sia stato utilizzato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi saranno censiti dall’Asl per i siti in esercizio e dall’ARPA per quelli � imessi o abbandonati. Il Piano di lavoro previsto dal D.Lgs. 277/1991 (ora abrogato) per la rimozione di amianto, o di materiali che lo contengono, è richiesto anche in caso di bonifica di suolo/sottosuolo contaminato da amianto ai sensi del D.M. 471/1999.

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ASPETTO AMBIENTALE 9: SOSTANZE LESIVE DELL’OZONO (SLO) 1 Uso HCFC

COMUNITARIA .Regolamento 2000/2037/CE NAZIONALE .Decreto 20 dicembre 2005

N.B.: Gli idroclorofluorocarburi si possono usare per manutenzione e per ricarica fino al 31/12/2009. E’ prevista una progressiva diminu-zione delle quote produttive per spingere il mercato alla loro sostituzione. Art. 5 – Le nuove apparecchiature refrigeranti acquistate non devono contenere idroclorofluorocarburi. Art. 17, comma 1: Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate. In particolare le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg sono controllate annualmen-te onde verificare la presenza di fughe. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi del personale utilizzato.

2 Controlli e manutenzione

.D.P.R.n°147 del 15/02/2006

N.B.: Disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate (CFC, HCFC) da apparecchiature e impianti di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore che le contengono. Artt. 3, 4, 5 / Allegato I – Le apparecchiature e impianti contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sotto-poste a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione. Periodicità controllo:

- annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze comprese tra i 3 e i 100 kg; b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze superiore ai 100 kg. Ricerca di fuga individuata durante ispezione con modalità indicate. In caso di perdita che richieda una ricarica superiore al 10 % del con-tenuto totale del circuito frigorifero, l’impianto o l’apparecchiatura deve essere riparato entro 30 gg dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata. Registrazione dei controlli nel libretto di impianto (conforme All. I). Il personale che svolge le attività di cui agli articoli 1, 3 e 4 deve essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-tivo 28 agosto 1997, n. 281. Operazioni di recupero e di riciclo effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650 (entro 26/12/2006).

3 Recupero, riciclo rigenerazione delle apparec-chiature che con-tengono SLO

NAZIONALE .D.M. 03/10/2001

Art. 7 – Divieto di ricarica dei frigoriferi contenenti CFC. Allegato I – Elenco delle applicazioni consentite di HCFC nel settore dell’antincendio.

4 CFC: Obbligo di comunicazione per determinate apparecchiature o impianti

NAZIONALE .D.M. 03/10/2001

Art. 8 – Obbligo di comunicazione al ministero competente nel caso di apparecchiature e impianti contenenti CFC in quantità superiore a 20kg.

5 Disciplina delle fasi di raccolta, ri-ciclo ,smaltimento

NAZIONALE .D.M. 03/10/2001 .Legge n°549 del 28/12/1993 e s.m. i.

D.M. n°310/2001 Art. 9. Smaltimento tramite centri di raccolta autorizzati dei CFC. Legge n°549/1993 Tabella A – SLO stratosferico / Tabella B – Sostanze sottoposte al particolare regime di controllo previsto dalla legge.

6 Disciplina della Circolazione Stradale – ZTL – Tariffazione

NAZIONALE .D.M. n°163 del 21 aprile 1999 .Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n°3816 del 21/07/1997 .D.Lgs n°285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada

D.M. n°163 del 21 aprile 1999 – Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione. D.Lgs. n°285/1992 – Art. 7 . I sindaci possono limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

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ASPETTO AMBIENTALE 10: CAVE E MINIERE 1 Disciplina attività ca-

ve Legge regionale n. 69 del 22 novembre 1978 e s.m.i. "Coltivazione di cave e torbiere"

- Il Comune, sentito il parere della Provincia sul piano cave, dà l'autorizzazione all'esercizio - Prevede poi una vigilanza dell’esercizio e dell'esecuzione delle opere di recupero - Pianificazione e gestione attività estrattiva: rilascia parere alla provincia sul piano cave - Il comune deve adeguare i propri strumenti urbanistici sulla base delle indicazioni in esso contenute

ASPETTO AMBIENTALE 11: INCIDENTI RILEVANTI 1 Comitato

Tecnico Regionale

NAZIONALE D.Lgs. n°334 del 17/08/1999 e s.m. i. inte-grato dal D Lgs n°238 del 21/09/2005

Art. 19, comma 2. Partecipazione di un rappresentante del comune competente al Comitato Tecnico Regionale. Capo V – Sanzioni, disposizioni transitorie e abrogazioni. Art. 27 – Sanzioni.

2 Informazione alla popolazione

NAZIONALE .D.P.C.M. 16/02/2007 Linee guida per l’informazione alla popola-zione sul rischio industriale ai sensi del comma4, art.20 del D.Lgs.n°334/1999 .D.Lgs. n°334 del 17/08/1999 s. m. i. integrato dal D.Lgs n°238 del 21/09/2005

D.P.C.M. 16/02/2007 – Il decreto in esame è stato redatto al fine di fornire suggerimenti utili al sindaco per: _ organizzare la campagna informativa con l’indicazione di cosa comunicare e come attuarlo; _ ribadire il legame esistente tra i contenuti della scheda di informazione e quelli del Piano Provinciale di Emergenza (P.P.E.); _ promuovere iniziative informative sul rischio di incidente rilevante. Tali indicazioni, dirette al sindaco di ogni comune, vengono considerate come uno strumento tecnico-operativo di supporto alla gestione dell’informazione alla popolazione, sia in via preventiva che in caso di emergenza. D.Lgs.n°334/99 Art. 22, comma 4 – Il comune porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore eventualmente rese maggiormente comprensibili. Allegato V – Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e lavoratori. Capo V – Sanzioni, disposizioni transitorie e abrogazioni Art. 27 – Sanzioni. D.Lgs. n°238/05 (ad integrazione del D.Lgs. n°334/9 9 N.B.: Il presente decreto interocce delle modifiche alla scheda di informazione di cui all’Allegato V del D.Lgs.n°334/ 99 inserendo, in particolare, l’obbligo per gli stabilimenti industriali di fornire informazioni per le autorità competenti con particolare riferimento agli sce-nari che producono un impatto esterno, con diretto riferimento al P.P.E. Art. 23 I gestori degli stabilimenti che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n°334, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 334 del 1999»: inviano la notifica di cui all’articolo 6, comma 2, e la scheda di informazione di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n°334 del 1999, nei modi ed ai soggetti indicati allo stesso articolo 6, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3 Requisiti minimi Strumenti pianifica-tori

NAZIONALE .D.M. del 09/05/2001

Art. 1, comma 1 – Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n°334, integrato dal D Lgs n°238 del 21/09/2005.

4 Elaborato allegato al P.R.G. (Piano Regolatore Genera-le)

NAZIONALE .D.M. del 09/05/2001

Art. 4, comma 1: Gli strumenti urbanistici, nei casi previsti dal presente decreto, individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all’area vasta. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un Elaborato Tecnico “Rischio di inci-denti rilevanti (RIR)” relativo al controllo dell’urbanizzazione.

5 Elementi ambientali vulnerabili

NAZIONALE .D.M. del 09/05/2001

Art. 4, comma 4: In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.

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ASPETTI AMBIENTALI 12: SOSTANZE PERICOLOSE 1 Informazione e

formazione dei la-voratori

NAZIONALE .D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 21, comma 1: Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:[…] d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle nor-me di buona tecnica; Art. 22, comma 1: Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurez-za e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 2. La formazione deve avvenire in occasio-ne:[…] c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Titolo IX – Sanzioni.

2 Obblighi del dato-re di lavoro, del dirigente e del preposto

NAZIONALE .Legge n°123 del 3/08/2007 D.Lgs.81/08

L. n°123/2007 – Art.3: sono apportate le seguenti modifiche:a) il comma 3 dell’ articolo 7 e’ costituito dal seguente:”3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e’ allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.”;b) all’articolo 7, dopo il comma 3-bis e’ aggiunto il seguente: “3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specifica-mente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.”;c) all’articolo 18, comma 2, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il rappre-sentante di cui al precedente periodo e’ di norma eletto dai lavoratori”;d) all’articolo 18, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:”4-bis.L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazio-ne collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.”;e) all’articolo 19, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:”5. Il datore di lavoro e’ tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonche’ del registro degli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 4, comma 5, lettera o).”; f) all’articolo 19, dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:”5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavora-tori, di cui all’articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza”.

3 Schede di sicu-rezza

COMUNITARIA .Regolamento 1907/2006/CE (REACH) .Direttiva 92/32/CE NAZIONALE .D.Lgs. n°52 del 03/02/1997 e s.m. i. Attuazione della Direttiva 92/32/CE concer-nente classificazione, imballaggio ed etichet-tatura delle sostanze pericolose” .D.M. 3/12/1985 Caratteristiche delle schede (cfr. anche D.M. Sanità 7/09/2002 pubblicato su G.U. n.252 del 26/10/2002)

Regolamento 1907/2006/CE [concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chi-miche] – il nuovo regolamento, entrato in vigore il primo giugno 2007, si propone di migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente attraverso una migliore e più rapida identificazione dei componenti delle sostanze chimiche – il regolamento attribuisce alle industrie la responsabilità di gestire i rischi derivanti dalle sostanze chimiche – viene inoltre richiesto ai produttori ed agli importatori di dif-fondere le informazioni riguardanti la proprietà dei componenti delle sostanze chimiche al fine di garantirne un utilizzo sicuro – le informa-zioni sopra indicate verranno inserite in un data-base centralizzato a cura dell’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (European Chemicals Agency ECHA) con sede ad Helsinki – tale data-base verrà messo a disposizione dei consumatori europei e degli operatori professionisti – il regolamento prevede poi la progressiva sostituzione delle sostanze chimiche più pericolose con sostanze alternative più sicure laddove sia possibile. D.Lgs. n°52/1997 Art. 25, comma 1 – Possesso delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate. D.M. 3/12/1985 / Allegato IV (Consigli di Prudenza) S61

4 Distributori

NAZIONALE .D. Lgs. N°32 del 11/02/1998 e s.m. i.

Art. 2, comma 1. Il Comune, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo medesimo, per consentire la raziona-lizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private, individua criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti e detta le norme applicabili a tali aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle eventuali superfici edificabili.

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ASPETTI AMBIENTALI 12: SOSTANZE PERICOLOSE

5 Prodotti Fitosani-tari

NAZIONALE .D.P.R. n°290 del 2001

D.P.R. n°290/01 Art. 42: Obbligo di compilazione del registro dei trattamenti fitosanitari in ambito verde pubblico. Insieme al registro vanno conservate le bolle e le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari.

6 PCB Policlorobi-fenili PCT Policlorotri-fenili

COMUNITARIA .Direttiva 82/501/CE del 24/06/1982 .Direttiva 88/610/CE del 24/11/1988 Modifica alla Direttiva n°82/501/CE NAZIONALE .D.M. del 11/10/2001 .D.Lgs. n°209 del 22/05/1999 Attuazione della Direttiva n°82/501/CE .D.M. del 11/02/1989 .D.P.R. n°216 del 24/05/1988

N.B.: Gli oli isolanti a base di Policlorobifenili (PCB) sono usati nelle apparecchiature elettriche quali trasformatori, condensatori, interrut-tori. Tali sostanze sono classificate come sostanze pericolose e sono anche caratterizzate da una forte persistenza nell’ambiente come bio-accumulabilità lungo la catena alimentare. I liquidi isolanti e le apparecchiature che utilizzano PCB sono classificati rispettivamente “PCB” e “apparecchi contenenti PCB” e sono sottoposti ad una normativa stringente che disciplina la produzione, la commercializzazione e l’impiego. Per questo motivo gli apparecchi, che possono deteriorarsi nell’uso e determinare inquinamento dei siti dove sono collocati, devono essere costantemente tenuti sotto controllo per prevenirne il danno. Direttiva n°82/501/CE – Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali. D.P.R. n°216 del 24/05/1988 – Divieti e limitazioni in materia di immissione sul mercato e di uso nel territorio nazionale dei PCB (Policlorodifenili) e PCT (Policlorotrifenili) nonché degli impianti ed apparecchi e fluidi che li contengono, specificati in allegato. Art.8 – Sanzioni. D.M. del 11/02/1989 – Modalità per l’attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce delle apparecchiature con-tenenti fluidi isolanti a base di PCB D.Lgs. n°209 del 22/05/1999 – Smaltimento PCB e PCT. Art.10 – Sanzioni D.M. del 11/10/2001 – Condizioni per l’utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della contaminazione o dello smaltimento.

ASPETTO AMBIENTALE 13: VERDE URBANO E TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ 1 Gestione verde

pubblico D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352"".e s.m.i. LR 3 aprile 1989, n. 20 - "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" e s.m.i.

- Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria - Campagne sensibilizzazione cittadini al corretto uso e conservazione aree verdi - Adeguatezza e corretta gestione dei prodotti chimici utilizzati , corretta manipolazione, utilizzo e conservazione nel rispetto di quanto definito nelle Schede di Sicurezza.

ASPETTO AMBIENTALE 14: DEGRADO BENI PAESISTICI ED AMBIENTALI 1 Principio

dell’Azione Am-bientale

COMUNITARIA Trattato dell’Unione Europea: Trattato di Am-sterdam 2 ottobre 1997 NAZIONALE .D.Lgs. n°152/2006 Allegati come modificato dal .D.Lgs. n°4/2008

D.Lgs. n°152/2006 modificato da D.Lgs. n°4/2008: Art.3 ter: 1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e delle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precau-zione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati ll’ambiente, nonché del principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’art.174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

2 Testo Unico Beni culturali

NAZIONALE .D.Lgs. n°42 del 22/01/2004

D.Lgs. n°42/2004Art. 145 – Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione 3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metro-politane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli inter-venti settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle dispo-

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N° Aspetto Legislazione Descrizione

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ASPETTO AMBIENTALE 14: DEGRADO BENI PAESISTICI ED AMBIENTALI sizioni contenute negli atti di pianificazione. 4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle ca-ratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. Parte IV Sanzioni – Titolo I – Sanzioni amministrative.

3 Cartelli Pubblicita-ri sulle strade e Segnaletica Stra-dale Piani Paesaggi-stici

NAZIONALE .D. Lgs. N°157 del 24 marzo 2006 Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n°42 del 22 gennaio 2004 in materia di paesaggio .D.Lgs n°285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada

D.Lgs. n°157/2006 Art. 5 – Sostituzione dell’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: (Pianificazione paesaggistica) – 1. Lo Stato e le Re-gioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale fine le Regioni […] sottopongono a specifi-ca normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici […] 3. . Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate: all’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare at-tenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole […] D.Lgs. n°285/1992 – Art. 23, terzo comma: Lungo le strade, nell’ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari.

4 Autorizzazione Paesaggistica

NAZIONALE .D.Lgs. n°42 del 22/01/2004 T.U. Beni culturali

Art. 146 – Autorizzazione: 12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di ri-lascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Parte IV Sanzioni – Titolo I – Sanzioni amministrative.

5 Tutela Fauna Minore

COMUNITARIA .Direttiva 2000/60/CE Azione Comunitaria in materia di acqua .Direttiva 92/43/CE Direttiva Habitat .Direttiva 79/409/CE Conservazione Uccelli Selvatici

NAZIONALE .Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Territorio del 3/09/2002 .D.P.R. n°357/1997

Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Territorio del 3/09/2002 – fornisce le linee guida per la gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale e permette l’integrazione della rete Natura 2000 negli strumenti idonei a definire l’assetto del territorio. D.P.R. n°357/97 – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

ASPETTO AMBIENTALE 15: PROTEZIONE CIVILE 1 Conferimento di

funzioni dallo Sta-to agli Enti Locali

NAZIONALE .D.Lgs. n°112 del 31/03/1998

D.Lgs. 112/1998 Art.108, lettera c): sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

- all’attuazione, in ambito comunale, delle attivita’ di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 2) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunita’ montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indiriz-zi regionali;

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ASPETTO AMBIENTALE 15: PROTEZIONE CIVILE 4) all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza; 5) alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6) all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

2 Istituzione del Servizio Naziona-le di Protezione Civile

NAZIONALE .Legge n°225 del 24/02/1992

Legge n°225/1992 Art. 15: Ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al Presidente della Giunta regionale. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provve-dimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell’autorità comunale di protezione civile.

3 Organizzazioni di Volontariato

NAZIONALE .D.P.R. n°194 8/02/2001

D.P.R. n°194/2001 – Volontariato di Protezione Civile

4 Rischio Industria-le di Incidente Rilevante

COMUNITARIA .Direttiva 2003/105/CE NAZIONALE .D.Lgs. n°238/2005 A modifica del D.Lgs. n°334/1999 ed in at-tuazione della Direttiva 2003/105CE .D.Lgs. n°334/1999

D.Lgs. n°238/2005 – Disciplina sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”. Allegato 1: Elenco delle sostanze, miscele e preparati pericolosi per l’applicazione dell’art.2 del D.Lgs. n°334/1999 [sostituisce l’allegato I del D.Lgs. n°334/1999].

ASPETTO AMBIENTALE 16: PREVENZIONE INCENDI 1 PARERE COMI-

TATO EMAS Posizione del Comitato ECOLABEL ed ECO AUDIT sul Certificato di Prevenzione incen-dio (CPI) del 19.02.2002

Organizzazioni soggette al decreto 334 del 17/8/99 e che non possiedono il CPI: Deve essere soddisfatto il comma 6 dell’art.4 del DM del Ministero dell’Interno del 19/3/01 (GU 80 del 5/4/01); le pertinenti informazioni vanno inserite nella DA nella alla gestione delle emergenze. Organizzazioni non soggette al decreto 334 del 17/8/99 e che non possiedono il CPI o che non hanno presentato la dichiarazione (art 3 p.to 5 DPR 37/98): L’organizzazione deve aver:

presentato alla competente struttura dei VV.F il progetto di adeguamento per realizzare le condizioni di prevenzione incendio e deve aver ricevuto, con esito positivo, il relativo parere di conformità;

evaso eventuali richieste di integrazione dei VV.F; avviato I lavori di adeguamento secondo quanto stabilito nel progetto ed in conformità ad eventuali scadenze prestabilite o

prescrizioni dei VV.F;

definito un programma realizzativo che ne indichi le fasi ed I tempi di esecuzione; attuato le necessarie azioni preventive per garantire una corretta gestione del transitorio (ad esempio attenzione alla gestione

delle emergenze, riduzione dei centri di pericolo, diminuzione carico di incendio…ecc).

Su tali elementi l’organizzazione deve fornire adeguata informazione di sintesi inserendola nella DA nella parte relativa alla ge-stione delle emergenze indicando, inoltre, la data stimata per richiedere alla competente struttura dei VV.F l’esecuzione del sopralluogo per accertare l’esistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, e l’impegno, qualora l’esito del sopralluogo fosse negativo, ad adottare gli opportuni provvedimenti correttivi.

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ASPETTO AMBIENTALE 16: PREVENZIONE INCENDI Il VA deve, inoltre, verificare la corretta conduzione dei lavori previsti dal progetto e monitorare nel tempo, eventualmente eseguendo sor-veglianze ad hoc, il comportamento dell’organizzazione nei riguardi della pratica antincendio; in ogni caso, il VA dovrà tener conto nelle sue valutazioni della natura degli interventi ancora da realizzare, dello stato di avanzamento del progetto, della natura e dell’entità dei ri-schi residui, dell’esistenza di provvedimenti tecnico gestionali connessi ai rischi residui. Quanto sopra vale, per quanto applicabile, anche nel caso in cui il VA debba valutare organizzazioni che:

siano in possesso di una Autorizzazione Provvisoria come definita al comma 6 del DPR 37/98;

possiedano il Nulla Osta Provvisorio (NOP) rilasciato ai sensi della legge 818/84, purché questo non sia scaduto e siano sod-disfatti I requisiti dell’art 7 del DPR 37/98;

abbiano apportato modifiche agli impianti, e/o ai processi/attività rispetto a quanto già approvato dai VVF. Casi in cui la DA non può essere convalidata: organizzazione con CPI scaduto e che alla data della verifica non ha presentato domanda di rinnovo; organizzazione che non ha mai richiesto CPI o NOP pur rientrando tra le categorie obbligate; organizzazioni con il progetto approvato e che non hanno dato seguito ai lavori; organizzazione con sopralluogo eseguito ma che non ha avviato o non intende avviare azioni per soddisfare le prescrizioni dei

VV.F;

organizzazione che in materia non è conforme con quanto previsto dal DM 10/3/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro) D.lgs 81/08.

o difformità fra la situazione riscontrata in sede di sopralluogo e CPI conseguito. 2 C.P.I.

Certificato di Prevenzione Incendi

NAZIONALE Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla pre-venzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-zioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

N.B.: Occorre sottoporsi alle visite ed ai controlli di prevenzione incendio ai fini del rilascio del CPI secondo periodicità stabilita nel decre-to. Occorre richiedere il rinnovo del CPI quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni quantitative e qualitative delle sostanze pericolose esistenti e ogni qualvolta vengano mutate le condizioni di sicurez-za. D.P.R. n°37/1998 Art. 3. Rilascio del certificato di prevenzione incendi. Art. 5. Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività. Circolare n°9/1998 Art. 3. Rilascio del certificato di prevenzione incendi. Art. 5. Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività. N.B.: Cfr. INCIDENTI RILEVANTI: Rischio incidente rilevante.

3 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica e per gli edifici

NAZIONALE .D.M. del 26/08/1992

N.B.: Per gli edifici di nuova costruzione o a quelli esistenti in caso di ristrutturazioni con modifiche sostanziali. Le norme sono raccolte nei seguenti capitoli: caratteristiche costruttive, comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, sezionamenti, misure per l’evacuazione, spazi a rischi specifico, impianti elettrici, sistemi di allarme, mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incen-di, , segnaletica di sicurezza, norme di esercizio. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto devono essere attuate entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto prescrizioni diverse tra le suddette a seconda della data di realizzazione (anteriore o successiva l’entrata in vigore del DM 18/12/1975). N.B.: Cfr. INCIDENTI RILEVANTI: Rischio incidente rilevante

4 Valutazione rischio Controllo

NAZIONALE .D.M 10/03/1998 e s. m. e i. .D.M. 04/05/1998

D.M. 10/03/1998: Art. 3 – Adozione delle misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio Art. 4 – Controllo e manutenzione degli impianti e attrezzature antincendio

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ASPETTO AMBIENTALE 16: PREVENZIONE INCENDI impianti Emergenze

Art. 5 – Adozione di un piano di emergenza ad eccezione dei luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti e non soggette a controllo da parte del comando provinciale dei VVFF e fatto salvo l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attua-re in caso di incendio Art. 7 – Designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendio, lotta antincendio e gestione delle emergenze [art 6] 8/03/1985 nonché all’osservanza degli [continua] [continua] obblighi di cui all’art. 5 del Regolamento. D.M. 4/05/1998 – Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di pre-venzione incendi, nonché’ all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

5 Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

NAZIONALE .Legge n°123 del 3/08/2007 D.Lgs 81/08

L.n°123/2007 – Art.3:D.lgs 81/08:a) il comma 3 dell’ articolo 7 e’ sostituito dal seguente:”3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e’ allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.”;b) all’articolo 7, dopo il comma 3-bis e’ aggiunto il seguente: “3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.”;c) all’articolo 18, comma 2, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il rappresentante di cui al precedente periodo e’ di norma eletto dai lavoratori”;d) all’articolo 18, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:”4-bis. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attua-zione del presente comma.”;e) all’articolo 19, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:”5. Il datore di lavoro e’ tenuto a consegnare al rappre-sentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 4, comma 5, lettera o).”; f) all’articolo 19, dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:”5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all’articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le at-tribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza”.

6 Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

NAZIONALE D.Lgs 81/08

Art. 4, comma 5: Il datore di lavoro [….] adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare: a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Titolo IX – Sanzioni.

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ASPETTO AMBIENTALE 17: ACQUISTI VERDI – GREEN PUBLIC PROCUREMENT 1 GPP 1” e acquisti

verdi

NAZIONALE D.M. n°203 del 08/05/2003 .Legge n°244 del 24 Dicembre 2007 Legge Finanziaria 2008

Legge n°244/2007: Art. 569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educa-tive e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l’anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell’economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , conformemente alle modalita’ e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze e di Consip Spa. Art.570. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 569, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il sistema di contabilita’ gestio-nale ed elaborati attraverso l’utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attivita’ da svolgere, tenen-do conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministra-zione, nonche’ dei dati di consuntivo. Art.571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell’attivita’ di programmazione degli ac-quisti di beni e servizi e nell’attivita’ di controllo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2 DM 135/2008 PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTO-RE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO NAZIONALE I criteri ambientali minimi, quando disponibili, siano integrati nelle gare CONSIP, ove tecnicamente possibile e tenuto conto del piano di attività di CONSIP. b) almeno il 30% delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane, dei Comuni con oltre 15.000 abitanti adottino procedure di ac-quisto conformi ai criteri ambientali minimi; c) gli enti gestori dei Parchi Nazionali e delle Aree Marine Protette che fanno capo al Ministero dell’Ambiente, recepiscano i criteri am-bientali minimi nelle proprie procedure d’acquisto. PRESCRIZIONI METODOLOGICHE PER GLI ENTI .1 Indicazioni generali per tutti gli enti pubblici Tutti gli enti pubblici sono invitati ad adottare pratiche di GPP, in modo da favorire gli approvvigionamenti di prodotti, servizi e lavori meno dannosi per l’ambiente e per la salute umana. Al fine di far in modo che il GPP venga assunto come una strategia politica da implementare in maniera graduale e costante, tutte le pub-bliche amministrazioni di cui agli articoli 3 e 32 del D. Lgs. 163/2006 […]

1 La strategia GPP a livello italiano intende incidere su alcune problematiche ambientali di carattere generale e ritenute particolarmente rilevanti nel nostro contesto.

Si tratta di: Efficienza e risparmio nell’uso delle risorse, in particolare dell’energia e conseguente riduzione delle emissioni di CO2. Riduzione dell’uso di sostanze pericolose. Riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti.

Tutte le azioni intraprese nell’ambito del GPP dovranno rispondere a due principi importanti per la promozione dello sviluppo sostenibile: Perseguire il principio della dematerializzazione della nostra economia, intendendo la gradualeriduzione degli sprechi e ottimizzazione delle risorse impiegate (materiali ed energetiche), per il soddisfacimento delle medesime

funzioni; questo potrà avvenire favorendo l’innovazione tecnologica nei cicli produttivi, lo sviluppo di materiali da materie prime rinnovabili o a minor contenuto di risorse, l’impiego di fonti energetiche rinnovabili, la sostituzione dell’acquisto di prodotti con quello di servizi che svolgano la medesima funzione;

Diffondere modelli di acquisto e di consumo che pongano attenzione agli impatti ambientali e all’uso di risorse attraverso pratiche di buona gestione; attenzione dovrà essere quindi posta alla diffusione di conoscenze sulla cor-retta gestione dei prodotti, il risparmio energetico, il recupero dei prodotti e dei materiali a fine ciclo di vita. La conoscenza di tali aspetti dovrà essere veicolata per quanto possibile attraverso attività di comunicazione e docu-menti di facile lettura destinati agli addetti agli acquisti e ai fruitori dei beni in questione.

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ASPETTO AMBIENTALE 17: ACQUISTI VERDI – GREEN PUBLIC PROCUREMENT - Analisi preliminare

Ciascuna PA è invitata ad effettuare un’analisi preliminare volta a valutare come razionalizzare i propri fabbisogni tenendo in considera-zione quanto riportato nel capitolo “Gli obiettivi ambientali strategici di riferimento per il GPPdel presente documento (per esempio quali forniture possono essere dematerializzate, quali esigenze possano essere più efficacemente soddisfatte con minor carico ambientale, quali procedure e quali soluzioni possono essere promosse ed intraprese per evitare sprechi di risorse naturali ed economiche). B) Obiettivi Ciascun ente è invitato a mettere in atto le azioni necessarie per conformarsi agli obiettivi e principi del presente PAN. In particolare dovrà articolare un piano che documenti il livello d’applicazione e i propri obiettivi specifici. C) Funzioni competenti All’interno della struttura dell’Ente si potrà:

individuare le funzioni coinvolte nel processo d’acquisto, competenti per l’attuazione del PAN; individuare le modalità di raggiungimento degli obiettivi stabiliti; garantire gli adeguati livelli di conoscenza e formazione al fine di svolgere le funzioni atte al raggiungimento degli obiettivi di acquisto

ambientalmente preferibili. D) Monitoraggio Ciascun ente è invitato a monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ponendo in essere tutte le azioni migliorative necessarie al raggiungimento degli stessi. Le Amministrazioni centrali saranno invitate a comunicare i contenuti del Piano d’Azione alle proprie strutture centrali e periferiche. 2 Prescrizioni particolari per le Regioni e gli enti locali Le Regioni sono invitate a includere il GPP nella normativa regionale e settoriale e a valutare: _ la possibilità di veicolare incentivi economici previsti a legislazione vigente per supportare gli appalti; _ l’introduzione di criteri ambientali nel processo di razionalizzazione dell’acquisizione di beni, servizi e lavori nella propria amministrazio-ne nell’ambito del “Sistema a rete” di cui all’art. 1 comma 457 della Legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007) tra Consip e le cen-trali d’acquisto regionali; _ l’orientamento del processo d’acquisto di beni, servizi e lavori degli enti locali verso criteri di sostenibilità ambientale. Le Province e i Comuni sono altresì invitati a conformarsi ai contenuti del PAN, promovendo interventi di efficienza energetica nell’edilizia scolastica nonché integrando nelle procedure d’acquisto almeno i criteri ambientali minimi individuati a seguito dell’adozione del presente piano d’azione. Particolare raccomandazione è rivolta agli enti locali registrati EMAS, in possesso di Certificazione ISO 14001 e/o che hanno intrapreso un percorso di Agenda 21, al fine di conformare le proprie politiche ed i propri programmi agli obiettivi posti dal presente piano d’azione.

3 Prodotti ottenuti da materiale riciclato

NAZIONALE . Legge n°296/2006 Legge Finanziaria 2007

L.n°296/2006 – art.1 comma 1126: 1126. E’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l’attuazione e il monitoraggio di un “Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d’intesa con le re-gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decre-to legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l’adozione di misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilita’ am-bientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:

- riduzione dell’uso delle risorse naturali; b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;

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N° Aspetto Legislazione Descrizione

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ASPETTO AMBIENTALE 17: ACQUISTI VERDI – GREEN PUBLIC PROCUREMENT c) riduzione della produzione di rifiuti; d) riduzione delle emissioni inquinanti; e) riduzione dei rischi ambientali.

4 Prodotti ottenuti da materiale riciclato

NAZIONALE D.M. n°203 del 08/05/2003 Cfr. anche le Circolari al D.M. n°203/2003 in materia di:

carta legno plastica tessile

ammendanti gomma edile stradale oli minerali usati

D.M. n°203/2003 Art. 3 (Obbligo e metodologia di calcolo): I destinatari, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria di prodotto, sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle citate categorie, con manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato. Per cia-scuna categoria di prodotto il quantitativo rappresentante il fabbisogno annuale di manufatti e beni viene espresso nell’unita’ di misura at-ta ad identificare l’unita’ di prodotto; per quelle categorie di prodotto per le quali non e’ possibile individuare un’unita’ di misura identificati-va dell’unita’ di prodotto, il termine quantitativo impiegato per la definizione del fabbisogno annuale di manufatti e beni fa riferimento all’importo annuo destinato all’acquisto di manufatti e beni in quella categoria di prodotto. 2. L’acquisto dei singoli prodotti per un quantitativo superiore al trenta per cento in una categoria non va a compensare il mancato acquisto in altre categorie. 3. I destinatari adottano in sede di formulazione di una gara per la fornitura e l’installazione di manufatti e beni, e nella formulazione di capitolati di opere pubbliche, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I relativi capitolati non possono prevedere caratteristiche tecniche dei manufatti e beni più restrittive rispetto a quelle previste dalle norme vigenti nazionali e comunitarie. 4. Le disposizioni previste al comma 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti elencati nel repertorio del riciclaggio e relativamente ai manufatti e beni di cui sia verificata la disponibilità e la congruità di prezzo; tale congruità si ritiene rispettata se l’eventuale incremento di prezzo non supera quello dei corrispondenti manufatti e beni contenenti materie prime vergini di una percentuale definita dal gruppo di lavoro di cui all’articolo 5. 5. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 decorrono dopo centottanta giorni dalla data di iscrizione sul repertorio del riciclaggio.

5 Prodotti ottenuti da materiale riciclato

NAZIONALE . D.M. n°203 del 08/05/2003

Art.19 (Competenze delle regioni): Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto: la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22; b) la regolamentazione delle attivita’ di gestione dei rifiuti, ivi compresa la, anche pericolosi, con l’obiettivo prioritario raccolta differenziata dei rifiuti urbani della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidita’, dai restanti rifiuti; c) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate; d) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche esistenti; e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi; f) le attivita’ in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorita’ competenti di spedizione e di destinazione; g) la delimitazione, in deroga all’ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonche’ l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione; la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attivita’ volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il re-cupero e lo smaltimento dei rifiuti; l) l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi; m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33; n) la definizione dei criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smalti-

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ASPETTO AMBIENTALE 17: ACQUISTI VERDI – GREEN PUBLIC PROCUREMENT mento e di recupero dei rifiuti. […] 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni emanano norme affinche’ gli uffici pubblici coprano il fabbi-sogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.

6 Prodotti ottenuti da materiale riciclato

NAZIONALE .Legge n° 448/2001 Legge Finanziaria 2002

Legge n°448/2001 Art.52 (interventi vari), comma 14: […] 14. Per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riserva-no una quota all’acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale. […] Art.52(interventi vari), comma 56: 56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: all’articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell’ambiente e delle tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo.»; b) all’articolo 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: «, anche eventualmente destinando, nell’ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero su-periori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all’allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero».

ASPETTO AMBIENTALE 18: CONDIZIONI DI TUTELA DELL’AMBIENTE NEI CONTRATTI DI APPALTO 1 Tutela

dell’ambiente e Promozione dello sviluppo sosteni-bile Codice ppalti

COMUNITARIA .Direttiva 2004/18 NAZIONALE .D.Lgs n°163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

D.Lgs. n°163/2006 Art.2, comma 2: Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promo-zione dello sviluppo sostenibile. Art. 98, comma 2: Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente nelle città, l’approvazione dei progetti (a fini urbanistici ed espropriativi) definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti. Art. 9. Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – 1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato «sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture», con il compito di: a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un’offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate nell’esecuzione del contratto; […]

2 Procedure di VIA

NAZIONALE .D.Lgs n°163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Art. 167, comma 4: Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell’articolo 183, comma 4; resta fermo l’articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli 165, 166 e 181, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente capo e salvo quanto previsto all’articolo 161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni inte-ressati, ai sensi dell’articolo 165. Il parere istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti competenti con le modalità

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ASPETTO AMBIENTALE 18: CONDIZIONI DI TUTELA DELL’AMBIENTE NEI CONTRATTI DI APPALTO dell’articolo 166, e seguenti; le province partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.

3 Contratti esclusi dalla normativa

NAZIONALE .D.Lgs n°163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Contratti di appalto escluso Art.19, comma 2 – Contratti di servizi esclusi: Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad un’associazione o consor-zio di amministrazioni, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o ammini-strative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato. Art.22 – contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni: 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finaliz-zati a permettere alle amministrazioni la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pub-blico di uno o più servizi di telecomunicazioni. Art.23 – Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus: 1. Il presente codice non si applica agli appalti delle sta-zioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell’articolo 2, paragrafo 4, della stessa. Art.24 – Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: 1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.

ASPETTO AMBIENTALE 19: SVILUPPO URBANO

1 SVILUPPO URBANO Gestione urbanistica del territorio DPR 616/77

Tutti i comuni devono dotarsi di strumento urbanistico che può assumere nome e contenuti differenziati a seconda delle normative regionali emanate (la materia è stata delegata dallo Stato alle Regioni in forza del DPR 616/77 e succ.). Le procedure prevedono una prima pubbli-cazione da parte del Comune, cui segue un periodo per osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse, le controdeduzioni e l’eventuale accoglimento delle osservazioni, quindi la definitiva adozione (che non rende del tutto operante il Piano) e quindi l’approvazione da parte della Regione. Occorre verificare che:

- i processi di approvazione dei regolamenti e delle varianti urbanistiche, ad esempio nei piani particolareggiati, abbiano tenuto conto degli aspetti ambientali

- il regolamento edilizio contenga elementi sul risparmio energetico, scarichi, clima acustico; rifiuti, con specifiche sulla gestione delle isole ecologiche e sulle modalità di conferimento; pubblica fognatura etc.

Inoltre alcune Regioni emanano Piani Regionali (P.R.S., P.E.G., P.R.C., Q.R.R.T., P.U.R., ecc.), in cui sono indicati indirizzi, vincoli, salva-guardie e vocazioni del territorio, cui gli Enti (anche Comuni) devono uniformarsi; può trattarsi di indicazioni generali o più stringenti, a se-conda dei casi. Nel periodo intercorrente tra adozione comunale e approvazione regionale (che può essere delegata alle Province), il piano entra in “regime di salvaguardia”, e le trasformazioni del territorio ammesse sono le più restrittive tra nuovo piano e vecchio piano. • In materia di tutela della struttura urbanistica della città e beni storico-culturali le principali competenze riguardano:

- tutela di cose di interesse artistico e storico (TU 352/97) - tutela delle caratteristiche tipiche dei centri storici

PIANO REGOLATORE

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ASPETTO AMBIENTALE 20: GESTIONE ATTIVITA’ EDILIZIA GESTIONE ATTI-

VITÀ EDILIZIA Applicazione delle seguenti leggi: DPR 380/2001 e antecedenti, Leggi n. 1089 e 1497 dell’ 1.6.1939 Legge n.10 del 28.1.1977, Legge n. 457 del 5.8.1978 Legge n. 94 del 25.3.1982, Legge 662 del 1996

Emanazione del Regolamento edilizio e competenza in materia di Disciplina dell’attività edilizia Il comune è competente nella valutazione degli interventi di edilizia privata soggetti alle tre possibili procedure:

- Dichiarazione di Inizio attività - Autorizzazione Edilizia - Concessione Edilizia

Opere soggette a Dichiarazione di Inizio attività: verifica da parte del Comune che i lavori di manutenzione sulle opere di edilizia privata non siano in contrasto con il Regolamento edilizio, lo strumento Urbanistico (es. PRG) ovvero non comportino aumento della superficie utile e del numero delle attività immobiliari, ovvero non Modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari. Opere soggette al rilascio dell’ Autorizzazione Edilizia: Opere interne ed esterne, di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo, l’installazione di strutture a carattere precario e temporaneo come definite dall’art. 31 lettera b) e c) della legge 457/1978. L’amministrazione è vincolata a dare una risposta entro 60 giorni, in caso di mancata risposta vale il silenzio-assenzo. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, di-sciplinano l’attività edilizia. Opere soggette al rilascio della Concessione Edilizia: Sono soggetti a concessione tutti gli interventi diretti ad eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare, risanare e demolire quelle esi-stenti, ovvero diretti all’esecuzione di opere di urbanizzazione o di qualsiasi opera che comporti una modificazione del territorio quali ad esempio: le nuove costruzioni e le ricostruzioni, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia, la demolizione di edifici, le modificazioni alle destinazioni d’uso ed in generale tutti gli interventi edilizi che comportino un aumen-to della superficie utile o della volumetria del fabbricato.

ASPETTO AMBIENTALE 21: GESTIONE LAVORI PUBBLICI GESTIONE LAVORI

PUBBLICI La gestione dei Lavori pubblici si articola nei seguenti servizi:

• manutenzione ordinaria, straordinaria e di ogni opera pubblica rivolta al mantenimento, miglioramento e ampliamento degli immobili che costituiscono il patrimonio edilizio comunale. • manutenzione ordinaria, straordinaria e di ogni opera pubblica rivolta al mantenimento, miglioramento e ampliamento della rete strada-le, della rete di pubblica illuminazione, dei relativi sistemi di regimentazione delle acque; in generale di tutto quanto afferisce al sistema viario cittadino di competenza comunale. • redazione di perizie tecniche, delle fasi di progettazione e realizzazione di opere pubbliche gestendole in maniera autonoma.

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ASPETTO AMBIENTALE 22: GESTIONE BONIFICHE 1 GESTIONE

BONIFICHE (Parte IV Titolo V art 252 DLgs 152/2006) In materia di ATTIVITÀ DI GESTIONE BONIFICHE compete al comune

- Collaborazione con Ministro ambiente, regione e Autorità di ambito per la perimetrazione dei siti di interesse nazionale ( Parte IV Titolo V art 252 DLgs 152/2006)

- Il Comune approva i progetti di caratterizzazione, preliminare e definitivo di bonifica ambientale dei siti contaminati. - Emissione dell’ordinanza di diffida al responsabile dell’inquinamento perché adotti i necessari interventi di messa in sicurezza

d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale. - Realizzazione d’ufficio delle bonifiche per cui non sia individuabile il responsabile o il proprietario del sito sia inadempiente - Realizzazione piano recupero delle cave e relative azioni

2 REGIONALE 176 L.R. 42/2000, art. 6.3 177 L.R. 42/2000, art. 26.3 178 D.G.R. 18 febbraio 2002, n. 33-5320

È istituita un’anagrafe dei siti da bonificare e un’anagrafe delle aree con impianti � imessi. A tal fine i titolari di industrie ed attività che hanno prodotto, smaltito o recuperato rifiuti devono trasmettere un’apposita comunicazione al Sindaco in caso di dismissione o di cessa-zione di lavorazione insalubre che abbia comportato detenzione sia di sostanze sia di rifiuti pericolosi, indicando i sistemi previsti per la disattivazione degli impianti e per lo stoccaggio, alienazione o smaltimento sia delle sostanze sia dei rifiuti; detta comunicazione deve es-sere inviata almeno 15 giorni prima della data prevista di dismissione176. In attesa che lo Stato definisca valori di concentrazione limite accettabili per i terreni agricoli, valgono gli specifici limiti già stabiliti dalla Regione177. È definita una procedura semplificata per la bonifica di terreni contaminati a seguito di perdite da serbatoi interrati per lo stoccaggio di oli minerali. Questa procedura è esperibile se il volume di terreno interessato non è superiore a 100 m3 e se non si ha contaminazione di acque sotterranee o superficiali178. Scadenze Comunicazione di dismissione o di cessazione di lavorazione insalubre che abbia comportato detenzione sia di sostanze sia di rifiuti peri-colosi (L.R. 42/2000, art. 6.3) Data Almeno 15 gg prima Enti competenti Sindaco Documenti Dismissione o cessazione di lavorazione insalubre che abbia comportato detenzione sia di sostanze sia di rifiuti pericolosi comunicazione al Sindaco Illeciti e sanzioni Vedi norme nazionali

ASPETTO AMBIENTALE 23: MOBILITA’ LOCALE 1 Gestione viabilità e

trasporti (Nuovo codice della strada approvato con D.L.vo 30/04/92 e succ. modificazioni)

In materia di pianificazione urbanistica il Comune deve migliorare le infrastrutture della mobilità e completare la viabilità perimetrale urbana, promuovendo l’introduzione di interventi strutturali per affrontare l’emergenza inquinamento atmosferico. Definizione del Piano Urbano del Traffico (PUT) (richiesto dal Codice della Strada per tutti i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti). (Nuovo codice della strada approvato con D.L.vo 30/04/92 e succ. modificazioni.) In materia di regolazione della mobilità il Comune promuove

- interventi urbanistici finalizzati alla riduzione della necessità degli spostamenti urbani - creazione di modelli di traffico e modalità (mobility management)

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