Codice commentato dei Beni Culturali e del Paesaggio...organizzativo del Ministero per i beni e le...

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A21 Donato Antonucci Ambiente e Territorio S e Professionisti, tecnici e imprese Gruppo Editoriale Esselibri - Simone sistemi editoriali II Edizione Aggiornato al D.L. 30-12-2008, n. 207 (Milleproroghe) conv. in L. 27-2-2009, n. 14 Codice commentato dei Beni Culturali e del Paesaggio Excerpt of the full publication

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A21

DonatoAntonucci

Ambiente e Territorio

Se Professionisti, tecnici e impreseGruppo Editoriale Esselibri - Simonesistemi editoriali

II Edizione

Aggiornato al D.L. 30-12-2008, n. 207(Milleproroghe) conv. in L. 27-2-2009, n. 14

Codice commentatodei Beni Culturalie del Paesaggio

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Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantiumhumeris insidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre, non utique

proprii visus acumine aut eminentia corporis, sed quiain altum subvehimur et extollimur magnitudine gigantea

(Ioannis Saresberiensis, Metalogicon, III, 4)

Diceva Bernardo di Chartres noi siamo come nani issati su spalle di giganti e vediamo più cose degli antichi e più lontano; non per acutezza della nostra

vista o per nostra statura, ma perché sollevati in alto ed elevati dalla loro gigantesca grandezza

(Giovanni di Salisbury, Metalogicon, lib. III, cap. 4)

A Giovanni Tarantiniil mio maestro

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Prima edizione: luglio 2005Seconda edizione: marzo 2009A21 - Codice commentato dei beni culturali e del paesaggioISBN 978-88-513-0535-2

Ristampe8 7 6 5 4 3 2 1 2009 2010 2011 2012

Questo volume è stato stampato presso:MultiMediaV.le Ferrovie dello Stato Zona Asi - Giugliano (NA)

Redazione: Carla Iodice

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Premessa alla II edizione

Questa seconda edizione del volume è stata completamente rinnovata rispet-to alla precedente, nell’intento di rendere ancor più semplice l’esame delle disposizioni che interessano la materia dei beni culturali e paesaggistici. Que-st’ultima è oggetto di continua evoluzione, come attestato dai provvedimenti di modifica organica del Codice Urbani, del 2006 (D.Lgs. n. 156 e n. 157) e del 2008 (D.Lgs. n. 62 e n. 63), nonché dalla riscrittura dell’articolo 159, concer-nente il regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, di recente prorogato dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito nel-la legge 27 febbraio 2009, n. 14).Dopo una ricostruzione dell’evoluzione legislativa, il volume si sviluppa nella forma del commentario, analizzando, articolo per articolo, il D.Lgs. 42/2004 di approvazione del Codice.Nei commenti agli articoli, di facile e agevole consultazione, si dà conto, inol-tre, dei principali orientamenti dottrinari e giurisprudenziali e della prassi applicativa delle norme, nonché delle modifiche e delle ragioni per cui le stes-se sono state apportate, sulla scorta di quanto indicato nelle relazioni illustra-tive, che hanno accompagnato i testi dei decreti.In calce agli articoli sono riportati massime giurisprudenziali, note bibliogra-fiche e riferimenti legislativi richiamati, di volta in volta, da icone inserite accanto al commento.L’ultima parte del volume è, infine, dedicata all’esame dell’attuale assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali, rinnovato dal D.P.R. 233/2007.Il Codice commentato dei beni culturali e del paesaggio offre, quindi, una tratta-zione approfondita ed esauriente, nei concetti fondamentali, di ogni singolo articolo e, analizzando al contempo la riorganizzazione della materia, rappresenta uno stru-mento indispensabile per “leggere” le riforme apportate dal Codice Urbani.

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D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42

Articolo 15 - Notifica della dichiarazione1. La dichiarazione prevista dall’articolo 13 è notificata al proprietario, posses-sore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il prov-vedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.2bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico (1).

(1) Comma aggiunto ex art. 2, comma 1, lettera e), D.Lgs. 26-3-2008, n. 62.

1. Condizioni di operatività della dichiarazionePur non avendo natura costitutiva ed essendo immediatamente valido, il provvedi-mento di dichiarazione dell’interesse culturale assunto dalla direzione regionale territorialmente competente deve essere notificato al proprietario, possessore o de-tentore a qualsiasi titolo.In passato si era discusso sulla natura recettizia o meno della notifica del provve-dimento di dichiarazione e quindi sulla funzione costitutiva o conoscitiva del prov-vedimento medesimo.La problematica va oggi affrontata senz’altro alla luce di quanto sancito in via ge-nerale dall’art. 21bis della L. 241/1990, nel testo introdotto dalla L. 15/2005, con riferimento ai provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, quale è senz’altro quello di dichiarazione dell’interesse culturale, destinando ad incidere fortemente sul diritto di proprietà, pur essendo vincolo che non ha natura espropria-tiva del bene e, conseguentemente, non è neanche indennizzabile.La norma in parola sancisce la regola del carattere recettizio di questa tipologia di atti.Non mancano tuttavia posizioni dottrinarie di segno opposto, tendenti ad esclude-re il provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale dal novero di quelli lesivi della sfera giuridica privata. La tesi si richiama a quel filone giurispruden-ziale secondo cui il vincolo — anche in ragione della sua portata dichiarativa e non costitutiva — non ha natura personale, bensì reale, riguardando cioè la res,il bene in sé considerato, e non investe, se non di riflesso, il suo proprietario o possessore o detentore a qualsiasi titolo.La posizione, pur suggestiva, si scontra tuttavia non solo col dato letterale del primo comma della norma in esame e dell’art. 21bis della L. 241/1990, ma con lo stesso orientamento giurisprudenziale cui la tesi si richiama, secondo cui il vincolo “non esaurisce la sua funzione nell’ambito del particolare rapporto tra un proprietario e la cosa, ma continua ad avere efficacia anche nei successivi rapporti di proprietà che subentrino al rapporto originario”. Quanto poi alle risultanze catastali, queste posso-no ovviamente assumere rilievo unicamente con riferimento alle dichiarazioni riguar-danti beni soggetti a forme di pubblicità mobiliare o immobiliare, quindi non a tutte le cose mobili di cui all’art. 10, comma 3, che assumono la qualità di beni culturali solo a seguito del provvedimento di dichiarazione contemplato dall’art. 13 [Õ].

L. 241/90L. 241/90

01

0101

II

0202

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Articolo

Titolodi paragrafo

Rinvioad altro articolo del codice

Richiamoal provvedimento normativo contenuto nel CD

Notedi aggiornamento normativo

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Riferimentobibliograficoriportato in calce all’articolo.Il numero accanto al simbolo si riferisce alla nota bibliografica

Richiamoalle massime giurisprudenziali riportate in calce all’articolo.Il numero accanto al simbolo si riferisce al numero della massima richiamata

Riferimentonormativo

citato nell’articolo e riportato per esteso in calce all’articolo.Il numero accanto al simbolo si riferisce al numero del richiamo legislativo

ARTICOLO 15 - NOTIFICA DELLA DICHIARAZIONE

Giurisprudenza

01 “Il vincolo di interesse storico ed artistico si collega alle caratteristiche intrinseche deibeni; pertanto, il decreto dichiarativo della particolare importanza ai fini pubblici nonconcreta l’imposizione di un vincolo espropriativo ai sensi dell’art. 42, 3º comma, cost. enon comporta l’obbligo di indennizzo” (C. Stato, Sez. VI, 9-6-2005, n. 3041, in Riv. giur. edilizia, 2005, I, 1585);

“Il vincolo indiretto mira a prescrivere distanze, misure ed altre norme dirette ad evita-re che sia messa in pericolo l’integrità delle cose immobili soggette alla tutela artistica estorica, che ne sia danneggiata la prospettiva o la luce, o che ne siano alterate le condizio-ni di ambiente e decoro (art. 21 L. 1089/1939); si tratta di un provvedimento impositivodi un limite legale della proprietà, costituzionalmente legittimo in ragione della funzio-ne sociale della proprietà, non soggetto ad indennizzo” (C. Stato, Sez. VI, 6-9-2002, n.4566, in Giust. amm., 2002, 1039).

02 “Il vincolo ex legge 1089/1939 ha natura reale e la notificazione prevista dagli artt. 1 e 3della stessa legge non ha funzione costitutiva del vincolo artistico o storico, ma è preordina-ta esclusivamente a creare nel proprietario o possessore o detentore della cosa la conoscen-za legale degli obblighi su di lui incombenti, cosicché il vincolo è perfetto indipendentemen-te dalla notificazione medesima” (TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez., II, 13-9-2006, n.2031, in http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezio-ne%202/1998/199802040/Provvedimenti/BO_200602031_SE.DOC).

Note bibliografiche

I - Vedasi al riguardo Bercelli J., Notifica e trascrizione del provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale tra esigenze di tutela dei beni culturali e principio di certezza dei rapporti sociali, reperibile in in-ternet al seguente indirizzo http://www.aedon.mulino.it/archivio/2006/3/bercelli.htm ed i molteplici richiami dottrinali ivi citati.

II - Sul punto si rinvia a Volpe C., Commento agli articoli da 12 a 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di Leone G. e Tarasco A. L., CEDAM, Padova, 2006, reperibile anche in internet al seguente indirizzo http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/Volpe_Commento_art_12-16.htm, ed ai richiami dottrinali e giurisprudenziali ivi contenuti.

Richiami legislativi

01 Si riporta il testo dell’art. 21bis, L. 241/1990, recante Efficacia del provvedimento limi-tativo della sfera giuridica dei privati: “1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridi-ca dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazioneallo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casiprevisti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunica-zione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazioneprovvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministra-zione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non aventecarattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I prov-vedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgentesono immediatamente efficaci”.

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Abbreviazioni

App. Corte di appelloart. Articoloartt. Articolic.c. Codice civilec.p. Codice penalec.p.c. Codice di procedura civilec.p.p. Codice di procedura penaleCass. Corte di cassazioneCons. giust. amm. Sic. Consiglio di giustizia amministrativa per la regione SiciliaC. Stato Consiglio di StatoCorte cost. Corte costituzionaleCost. Costituzione della RepubblicaD.L. Decreto leggeD.Lgs. Decreto legislativoD.M. Decreto ministerialeD.P.C.M. Decreto del presidente del consiglio dei ministriG.I.P. Giudice indagini preliminariL. LeggeL.R. Legge regionalen. Numeronn. NumeriPret. PreturaR.D. Regio decretoT.C.E. Trattato istitutivo della Comunità economica europeaT.R.G.A. Tribunale regionale di giustizia amministrativaT.S.A.P. Tribunale superiore delle acque pubblicheTrib. Tribunale

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Cenni introduttivi - Fonti

LA CULTURA EUROPEA COMUNE

La cultura ha un valore intrinseco importante per tutti i popoli d’Europa, costituisce un elemento essenziale dell’integrazione europea e contribuisce all’affermazione ed alla vitalità del modello europeo di società nonché all’in-flusso della Comunità sulla scena mondiale.La cultura è al tempo stesso fattore economico e fattore di integrazione so-ciale e di cittadinanza; motivo per cui essa ha un ruolo essenziale da svol-gere alla luce delle nuove sfide cui la Comunità deve far fronte, quali la mondializzazione, la società dell’informazione, la coesione sociale e la crea-zione di posti di lavoro.

Quelle appena riportate sono le considerazioni iniziali contenute nella Decisio-ne del 14 febbraio 2000, n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, con la quale è istituito il programma “Cultura 2000”, che costituisce uno strumento unitario di finanziamento e di programmazione a favore della coo-perazione culturale per gli anni 2000-2004.Il Programma “Cultura 2000” — che ha raggruppato i precedenti programmi “Caleidoscopio”, “Arianna” e “Raffaello” — è volto alla costruzione di uno spazio culturale comune ai paesi europei ed alla conoscenza della civiltà e della storia dei relativi popoli, nel rispetto e con la valorizzazione delle singo-le identità culturali.Dopo una proroga dei finanziamenti per il periodo 2005-2006, con la decisione n. 1855/2006/CE del 12 dicembre 2006 è stato varato il nuovo programma “Cultura 2007 - 2013”, volto a sostenere le azioni di cooperazione degli or-ganismi europei per il periodo 2007-2013.

L’attività comunitaria nella cooperazione culturaleL’entrata in vigore del trattato di Maastricht nel 1993 ha segnato “una nuova tappa nel processo di integrazione europea”, ponendo la cooperazione culturale tra gli obiettivi ufficiali dell’azione comunitaria. L’art. 128 del Trattato del 25-3-1957, istitutivo della Comunità economica europea (T.C.E.), poi divenuto art. 151 a seguito della revisione del T.C.E. introdotta dal Trattato di Am-sterdam dispone infatti che: “1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.2. L’azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se ne-cessario, ad appoggiare e ad integrare l’azione di questi ultimi nei seguenti settori: - migliora-mento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;— conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;— scambi culturali non commerciali;— creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

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CENNI INTRODUTTIVI - FONTI

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizza-zioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d’Europa.4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre disposi-zioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:— deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del

Comitato delle Regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all’una-nimità durante tutta la procedura di cui all’articolo 251;

— deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni”.

I programmi e le azioniSulla base delle previsioni del Trattato, l’Unione europea ha quindi avviato una serie di specifiche iniziative nella materia culturale, finanziando azioni inserite in vari programmi, a partire, nel 1996, da quello denominato “Caleidoscopio” (“Kaleidoscope” - Decisione del Parlamento e del Consiglio n. 719/96/CE del 29-3-1996, in G.U.C.E. 20-4-1996, n. L 99), la cui finalità era di incorag-giare la creazione artistica e culturale in Europa tramite forme di cooperazione volte a sostenere progetti di dimensione europea, in quanto realizzati congiuntamente da almeno tre Paesi membri. Il programma, che si articolava in cinque azioni, riguardava le “reti culturali” o i partenariati costituiti tra operatori culturali nei settori dello spettacolo, delle arti classiche e di quelle applicate. L’anno successivo sono stati adottati i programmi “Arianna” (“Ariane” - Decisione del Parlamento e del Consiglio n. 2885/97/CE del 6-10-1997, in G.U.C.E., 24-10-1997, n. L 291) e “Raffael-lo” (“Raphaël” Decisione del Parlamento e del Consiglio n. 2228/97/CE del 13-10-1997, in G.U.C.E., 8-11-1997, n. L 305). Il primo, articolato in sei azioni, si poneva quali specifici obiettivi la diffusione delle opere letterarie o drammatiche, aiuti per la traduzione e sostegno a progetti di cooperazione volti al miglioramento della promozione del libro ed a favorire l’accesso dei citta-dini alla lettura, istituzione del premio Aristeion (premio letterario europeo e premio europeo di traduzione). Il programma “Raffaello” era volto, invece, ad incentivare forme di cooperazione relative alla protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale europeo, la sen-sibilizzazione dei cittadini ed il miglioramento delle loro possibilità di accesso a tale patrimonio.Il programma “Raffaello” è stato sostituito dal programma “Cultura 2000”, per la cui attuazione sono state previste tre tipologie di intervento:a) azioni specifiche, innovative e/o sperimentali comportanti l’impiego di operatori di almeno

tre paesi partecipanti al programma. Tali azioni favoriranno la visibilità e lo sviluppo di nuo-ve forme di espressione culturale, il miglioramento dell’accesso alla cultura, segnatamente dei giovani e delle persone svantaggiate, nonché la diffusione di avvenimenti culturali in diretta grazie alle nuove tecnologie della società dell’informazione;

b) azioni integrate nel quadro di accordi di cooperazione culturale, di tipo strutturato e plurien-nali. Tali accordi, stabiliti fra operatori culturali di almeno cinque paesi partecipanti al pro-gramma, mirano alla realizzazione, per una durata massima di tre anni, di azioni culturali strutturate che contribuiscano a perseguire un obiettivo d’interesse culturale precedentemente stabilito. Gli accordi di cooperazione riguardano l’approfondimento di un settore culturale ovvero l’integrazione di più settori culturali;

c) avvenimenti culturali speciali aventi una dimensione europea e/o internazionale. Si tratta di avvenimenti di una importante dimensione e di una notevole rilevanza, che contribuiscono ad

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CENNI INTRODUTTIVI - FONTI

una migliore presa di coscienza dell’appartenenza ad una stessa comunità (come l’iniziativa “Capitale europea della cultura” di cui si dirà oltre).

Al programma “Cultura 2000” hanno preso parte gli operatori di 30 paesi europei: gli allora 25 Stati membri dell’Unione europea (Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito), i 3 paesi dello Spazio economico europeo (SEE - Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e i 2 paesi allora candidati all’adesione (Bulgaria e Romania).Approfondimenti al riguardo sono disponibili sul sito ufficiale dell’Unione europea al seguente indirizzo internet http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l29006.htm.Con la Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato infine vara-to il programma “Cultura 2007 - 2013” (reperibile in internet all’indirizzo http://europa.eu/sca-dplus/leg/it/lvb/l29016.htm), evidenziandosi come i “programmi culturali Caleidoscopio, Arianna, Raffaello e “Cultura 2000”..., hanno segnato tappe positive nell’attuazione dell’azione comunitaria nel settore della cultura. È stata in tal modo acquisita un’esperienza considerevole, in particolare grazie alla valutazione dei suddetti programmi culturali. Occorre adesso razionalizzare e raffor-zare l’azione culturale della Comunità basandosi sui risultati di tali valutazioni, sui risultati della consultazione di tutte le parti interessate e sui recenti lavori delle istituzioni europee. È opportuno dunque istituire un programma a tal fine”. Nell’atto si afferma inoltre che “l’azione comunitaria è complementare rispetto alle azioni nazionali o regionali condotte nel settore della cooperazione culturale. Poiché gli scopi della presente decisione, vale a dire accrescere lo spazio culturale eu-ropeo basato sul patrimonio culturale comune (mobilità transnazionale degli operatori culturali in Europa, circolazione transnazionale delle opere d’arte e dei prodotti culturali ed artistici, dialogo interculturale), non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del loro carattere transnazionale e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’inter-vento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al prin-cipio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo”.Nella Decisione si stabilisce di stanziare 400 milioni di euro per questo strumento di finanziamen-to e di programmazione degli interventi di cooperazione culturale per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2013, e sono individuati tre livelli di intervento:a) Sostegno ad azioni culturali. In particolare la decisione identifica tre tipi di azioni culturali

che possono usufruire di un sostegno comunitario:— progetti di cooperazione pluriennale. Tali progetti sono basati sulla cooperazione di alme-

no sei operatori culturali di almeno sei paesi che partecipano al programma. Tali opera-tori del settore culturale lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune con attività diverse. Tali progetti di cooperazione hanno una durata che va dai tre ai cinque anni e si basano su un accordo di cooperazione. Il sostegno comunitario ha lo scopo di aiutare tale cooperazione nella fase di inizio o di ampliamento per fissare basi durevoli. La selezione dei progetti che potrebbero usufruire del sostegno comunitario si effettua in seguito ad un invito a presentare proposte. I criteri di selezione sono basati essenzialmente sul livello di esperienza dei partecipanti al progetto culturale, sulla loro capacità finanziaria e profes-sionale oltre che sulla qualità e il valore aggiunto europeo delle attività o ancora sulla pertinenza rispetto agli obiettivi perseguiti dal programma. Il sostegno comunitario non può superare il 50% del bilancio ammissibile del progetto e non può superare i 500.000 annui per tutte le attività dell’insieme dei progetti di cooperazione;

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CENNI INTRODUTTIVI - FONTI

— azioni di cooperazione. Si tratta di azioni di cooperazione culturale tra operatori europei, della durata massima di due anni. La priorità è accordata alla creatività e all’innovazione. Ogni azione è realizzata in partenariato da parte di almeno tre operatori culturali di tre paesi partecipanti diversi. Le azioni che hanno lo scopo di esplorare le piste di coopera-zione al fine di svilupparle a lungo termine sono incoraggiate. La selezione è effettuata in seguito alla pubblicazione di un invito a presentare proposte. I criteri di selezione sono identici a quelli indicati per i progetti di cooperazione pluriannuale. Il sostegno comunita-rio è compreso tra 50.000 euro e 200.000 euro per una durata massima di due anni;

— azioni speciali. Un aiuto sarà altresì accordato ad azioni speciali emblematiche e di una portata rilevante, che hanno una risonanza significativa presso i popoli dell’Europa e permettono di contribuire ad una migliore presa di coscienza della diversità culturale e dell’appartenenza ad una stessa comunità. Si tratta ad esempio di iniziative come «le Capitali europee della Cultura». Le modalità di selezione sono fissate in funzione dell’azio-ne mentre il finanziamento non può superare il 60% del bilancio del progetto.

b) Sostegno ad organismi attivi nel settore culturale. Questo aiuto riguarda gli organismi che hanno una reale influenza a livello dell’UE o implicano almeno sette paesi europei. Tali orga-nismi ottengono un sostegno se assicurano funzioni di rappresentazione a livello comunitario, trasmettono informazioni in grado di facilitare la cooperazione culturale a livello comunitario o partecipano a progetti di cooperazione culturale esercitando il ruolo di ambasciatori della cultura europea. La selezione si effettua in seguito alla pubblicazione di un invito a presenta-re proposte.

c) Sostegno a lavori di analisi, di raccolta e di diffusione dell’informazione oltre che di ottimiz-zazione dell’impatto dei progetti nel settore della cooperazione culturale e dello sviluppo della politica culturale europea. Questo aspetto tende ad aumentare il volume e la qualità delle informazioni e dei dati relativi alla cooperazione culturale e allo sviluppo politico cultu-rale su scala europea, oltre che a favorire la loro diffusione, anche con Internet. Ha lo scopo anche di permettere la diffusione mirata, a livello locale, di informazioni pratiche sul program-ma. A tale fine sono creati punti di contatto culturali il cui ruolo è di assicurare la promozio-ne del programma, di incoraggiare la partecipazione alle sue attività del maggior numero possibile di professionisti e operatori culturali e di assicurare un collegamento efficace con le varie istituzioni fornendo un sostegno culturale negli Stati membri.

La Comunità europea, in ossequio alle previsioni relative alla cultura conte-nute nell’art. 151 del Trattato ed in raccordo al programma “Cultura 2007”, continua quindi ad ampliare le proprie iniziative in materia, tra le quali si colloca anche la manifestazione annuale “Città europea della cultura”, poi denominata dal 1999 “Capitale europea della cultura”, che nella sua prima edizione del 1985 prescelse Atene, individuando per l’anno 2004 la città di Genova, unitamente alla francese Lille. La manifestazione, che avrebbe dovu-to concludersi proprio nel 2004, in ragione del suo successo è stata prorogata per altri quindici anni. La Decisione del 24-10-2006, n.1622/2006/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio ha infatti istituito la relativa azione comuni-taria per gli anni dal 2007 al 2019.Ulteriore iniziativa di rilievo è quella delle “Giornate europee del patrimonio” (GEP), istituite dal Consiglio d’Europa nel 1991, poi divenute azione comune

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CENNI INTRODUTTIVI - FONTI

del Consiglio e della Commissione a partire dal 1999, ed alle quali l’Italia partecipa dal 1995.

Le Capitali europee della culturaLa manifestazione Città europea della cultura venne promossa il 3-6-1985 dal Consiglio dei Ministri U.E. (Risoluzione dei ministri responsabili degli affari culturali, del 13-6-1985, in G.U.C.E. 22-6-1985, n. C 153), su iniziativa della nota attrice e parlamentare greca Melina Mercouri, quale strumento di avvicinamento dei cittadini europei e delle rispettive culture. Viste le ripercus-sioni positive, l’azione comunitaria di supporto alla manifestazione venne prorogata dapprima con la Decisione del Parlamento e del Consiglio n.1419/1999/CE (in G.U.C.E. 1-7-1999, L 166), ridenominandola “Capitale europea della cultura”, quindi ulteriormente prolungata con la Deci-sione n. 1622/2006/CE (in G.U.C.E. 3-11-2006, n. L 304) per il periodo 2007-2019. In sintesi le finalità della manifestazione sono: a) valorizzare le correnti culturali comuni ai cittadini europei da essa ispirate o alle quali ha apportato un contributo di rilievo; b) promuovere manifestazioni e creazioni culturali che coinvolgano operatori culturali di altre città degli Stati membri dell’Unio-ne, contribuiscano ad instaurare cooperazioni culturali durature e ne favoriscano la circolazione nell’Unione europea; c) garantire la mobilitazione e la partecipazione al progetto di ampi settori della popolazione; d) provvedere all’accoglienza dei cittadini dell’Unione e favorire la diffusione delle manifestazioni previste con mezzi multimediali e secondo un’impostazione plurilinguistica; e) promuovere il dialogo tra le culture dell’Europa e quelle del resto del mondo; f) valorizzare il patrimonio storico e l’architettura urbana nonché la qualità della vita in città.Quanto alle candidature ed alla scelta della città, quattro anni prima dell’inizio della manifesta-zione lo Stato membro interessato presenta alla Commissione europea il fascicolo di candidatura della o delle città ammissibili per l’anno in questione, allegando eventualmente una raccomanda-zione. Ogni anno la Commissione costituisce poi una giuria che dovrà redigere una relazione sulle candidature presentate. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione, il Parlamento europeo può trasmettere alla Commissione un parere sulla o sulle candidature. Su raccomandazione della Commissione e alla luce del parere del Parlamento europeo e della relazione della giuria, il Consiglio sceglie una (o più) “Capitale europea della cultura” per l’anno considerato. Alla (o alle) città prescelte, l’Unione europea fornisce un contributo finanziario per l’iniziativa, nell’ambito delle risorse stanziate con i programmi “Cultura 2000” e “Cultura 2007 - 2013”. Le somme erogate sono destinate a finanziare mostre ed eventi che mettono in rilievo il patrimonio culturale della città e della sua regione, nonché un’ampia gamma di manifestazioni, concerti e altri spet-tacoli, a cui partecipano interpreti e artisti di tutta l’UE. L’esperienza dimostra che il programma ha un impatto a lungo termine sullo sviluppo culturale e turistico delle città prescelte.Dopo il 2004 le “Capitali europee della cultura” sono state, per il 2005 Cork (Irlanda), per il 2006 Patrasso (Grecia), per il 2007 Lussemburgo (Lussemburgo) e Sibiu (Romania), per il 2008 Liverpool (Regno Unito) e Stavanger (Norvegia). Le capitali individuate per il prossimo quadriennio sono: per il 2009: Linz (Austria - http://www.linz09.at/), Vilnius (Lituania - http://www.culturelive.lt/); per il 2010 Essen (Germania), Pécs (Ungheria - http://www.pecs2010.hu/) e Istanbul (Turchia - http://www.istanbul2010.org/); per il 2011 Turku (Finlandia - http://www.turku2011.fi/) e Tallinn (Estonia - http://www.tallinn2011.ee/); per il 2012 Guimarães (Portogallo) e Maribor (Slovenia).Con Genova nel 2004 è stata la terza volta che una città italiana ha ottenuto la nomina di Ca-pitale Europea della Cultura, onore spettato per la prima volta a Firenze nel 1986 e quindi a Bologna nel 2000. L’art. 4 della L. 23-2-2001, n. 29 (in G.U. 2-3-2001, n. 51), recante Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, ha previsto specifici stanzia-menti relativi agli Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004, autorizzando “la

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spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002” e disponendo che “l’individua-zione degli interventi è effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il sindaco di Genova”. La candidatura della prossima città italiana, ancora da indivi-duare, è prevista per il 2019.

Le Giornate europee del patrimonio (GEP)In tutta Europa, durante i fine settimana del mese di settembre e, dal 2006, anche di ottobre e novembre, durante le GEP si aprono le porte di monumenti e siti, molti dei quali abitualmente chiusi al pubblico. I cittadini possono conoscere e godere liberamente del proprio patrimonio, diventando parte attiva nella salvaguardia e nella valorizzazione di esso per le generazioni pre-senti e future, ed acquisire in questo modo una sempre maggiore consapevolezza della propria identità comprensiva delle peculiarità culturali di ogni paese (il sito web del Consiglio d’Europa dedicato alle Giornate Europee è www.jep.coe.int). Ogni anno, tutti gli eventi sono organizzati intorno ad un tema specifico: forme particolari del patrimonio (casali, strumenti musicali, tradi-zioni culinarie, paesaggio dei giardini); periodi storici precisi (patrimonio medioevale, patrimonio barocco etc.); società (patrimonio e cittadinanza, patrimonio e gioventù). Finalità delle Giornate sono: rendere i cittadini europei consapevoli della ricchezza e della diversità culturale europea; creare un clima che consenta di apprezzare il vasto mosaico delle culture europee; contribuire a rafforzare il sentimento di condivisione di una comune identità europea; contrastare il razzismo e la xenofobia e promuovere una maggiore tolleranza in Europa e al di là dei confini nazionali. Ogni anno, inoltre ha luogo un evento europeo di alto profilo per celebrare le Giornate. Il 23 e 24 ottobre 2008 a Bruxelles si è svolto il primo Forum del Patrimonio Europeo, che rientra anche nelle celebrazioni previste per l’Anno Europeo del Dialogo Interculturale.

IL CODICE DEL 2004 ED I SUOI ANTECEDENTI

È dunque in un anno particolarmente importante per l’Italia — quello di Ge-nova capitale europea della cultura — che ha visto la luce il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs. 22-1-2004, n. 42 attraverso il quale la materia dovrebbe finalmente trovare una sua stabile sistemazione dopo travagliate modifiche normative che, al pari di altre, nell’ultimo periodo l’hanno interessata ed innovata, specie con riferimento agli aspetti organizzati-vi delle varie amministrazioni chiamate ad applicarne gli istituti.La legislazione in tema di tutela dei beni culturali, anche per obiettive esi-genze derivanti dalla vastità e dalla ricchezza del patrimonio italiano, ha nel nostro paese origini assai risalenti e presenti fin da epoca preunitaria. Già all’indomani dell’unificazione, l’art. 83 della legge fondamentale sugli espropri per pubblica utilità, (L. 25-6-1865, n. 2359), contemplava la possibilità per lo Stato, le province ed i comuni di acquisire coattivamente “ogni monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura d’immobile, e la cui con-servazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche corpo morale o da un privato cittadino”. All’inizio dello scorso secolo altri corpi normativi, alcuni dei quali ancora oggi in vigore, si premurarono di proibire l’esportazione delle opere di “grande pregio”, e di tutelarle anche attraverso l’istituzione di un apposito catalogo.

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Si fa riferimento al R.D. 17-7-1904, n. 431, relativa all’istituzione del catalogo nazionale dei beni culturali, nonché alla L. 20-6-1909, n. 364, recante Norme per l’inalienabilità delle anti-chità e delle belle arti e alla L. 23-6-1912, n. 688, che vi apporta modifiche, il cui regolamen-to di esecuzione, emanato con R.D. 30-1-1913, n. 363, è tutt’oggi in vigore ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 42/2004, e lo sarà sino alla emanazione dei nuovi regolamenti dallo stesso previsti. Il codice del 2004 riprende al riguardo previsioni sostanzialmente analoghe a quelle della L. 1-6-1939, n. 1089 e del D.Lgs. 29-10-1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) che, a loro volta, mantenendo “temporanea-mente” in vita quello del 1913, facevano rinvio alla futura emanazione di regolamenti di ese-cuzione mai promulgati. Sempre all’inizio dello scorso secolo furono inoltre emanati il R.D.L. 2-10-1919, n. 2074, istitutivo delle soprintendenze bibliografiche, ancora formalmente vigente; nonché il R.D. 14-6-1923, n. 1889, parimenti in vigore, recante Norme per la compilazione del catalogo dei monumenti e delle opere d’interesse storico, archeologico ed artistico. Il Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno venne poi approvato con la L. 22-12-1939, n. 2006, abrogata dal D.P.R. 30-9-1963, n. 1409.Si ricorda che la L. 2359/1865, recante Espropriazioni per causa di utilità pubblica, è stata solo recentemente abrogata dal nuovo testo unico sulle espropriazioni, approvato con D.P.R. 8-6-2001, n. 327, pur mantenendo le sue norme ancora validità per le procedure avviate anteriormente al 30-6-2003, con dichiarazione di pubblica utilità resa entro questa dataPer un approfondito esame dei profili storici della legislazione in materia di beni culturali, si rinvia a Ainis M. - M. Fiorillo M., L’ordinamento della cultura – Manuale di legislazione dei beni culturali, Giuffré, Milano, 2003, 83 ss., ed agli ampi richiami dottrinali e bibliografici ivi contenuti. Vedasi altresì Alibrandi T. – Ferri P.G., I beni culturali e ambientali, Giuffré, Milano, 2001, 3 ss.

Bisognerà, tuttavia, attendere il 1939 per l’emanazione delle due fondamen-tali leggi n. 1089 e n. 1497, attraverso le quali, per circa sessant’anni, è stata assicurata la tutela dei beni di interesse artistico e storico e delle “bellezze naturali”, pur essendo stata la protezione di queste ultime notevolmente ac-cresciuta nel 1985 dalla cosiddetta “legge Galasso” e particolarmente interes-sata dalle problematiche connesse al cospicuo trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni, specie in tema di pianificazione paesistica, di individuazio-ne di zone da assoggettare al regime vincolistico e di rilascio di autorizzazio-ni e nullaosta per interventi su beni paesaggistici assoggettati a tutela.

Sia la L. 1-6-1939, n. 1089, recante Tutela delle cose d’interesse artistico e storico che la L. 29-6-1939, n.1497, recante Protezione delle bellezze naturali, sono state successivamente abrogate e trasfuse nel Testo unico approvato con il D.Lgs. 29-10-1999, n. 490, a sua volta abrogato dal nuovo Codice del 2004.Con R.D. 30-6-1940, n. 1357 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della L. 1497/1939, che, ai sensi dell’art. 158 del D.Lgs. 42/2004 continuerà a rimanere in vigore in quanto compatibile, sino alla emanazione di apposite norme regionali attuative delle previsioni del nuovo codice.Il riferimento alla “legge Galasso” è al D.L. 27-6-1985, n. 312 recante Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale (in G.U. 29-6-1985, n. 152), convertito,

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con modificazioni, nella L. 8-8-1985, n. 431 (in G.U. 22-8-1985, n. 197), il cui art. 1 ha note-volmente modificato ed ampliato l’art. 82 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, contenente la delega alle regioni delle funzioni amministrative in materia ambientale. Si ricorda che talune delle previsioni contenute nella “legge Galasso” erano già state anticipate dal D.M. 21-9-1984, recante Dichia-razione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d’acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici (in G.U. 26-9-1984, n. 265) e quindi integrate dai vari decreti emanati in sua applicazione, i cosiddetti “Galassini”.

A partire dalla metà degli anni Novanta il legislatore nazionale avverte la necessità di procedere ad una rivisitazione dell’impianto legislativo di svaria-te materie, tra cui quella che ci occupa, varando importanti riforme di carat-tere generale volte alla delegificazione ed alla semplificazione dei procedimen-ti ed emanando una serie di leggi, prima fra tutte la famosa “legge Bassanini”, la L. 15-3-1997, n. 59 (in G.U. 17-3-1997, n. 63, s.o.). Si è in tal modo previsto il riordino e l’accorpamento delle disposizioni normative e regolamentari me-diante la redazione di testi unici, in cui raccogliere ed organizzare sistemati-camente le singole discipline trattate, dal contenuto ormai frazionato e a volte contrastante. In particolare, la successiva L. 8-3-1999, n. 50, con riferi-mento alle varie fattispecie ivi contemplate, aveva stabilito che i testi unici venissero elaborati per materie e settori omogenei, “comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari”.

Si ricorda che la L. 59/1997 e le previsioni in essa contenute, sono state oggetto di svariate modifiche ed integrazioni, già ad opera della L. 15-5-1997, n. 127, cosiddetta “Bassanini-bis” (in G.U. 17-5-1997, n. 113, s.o.). In attuazione della “legge Bassanini” è stato emanato il D.Lgs. 31-3-1998, n. 112 (in G.U. 21-4-1998, n. 92, s.o.), quest’ultimo a sua volta oggetto di numero-se e rilevanti modifiche.Si ricorda altresì che l’art 7 della L. 8-3-1999, n. 50, recante Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 (in G.U. 9-3-1999, n. 56), parimenti interessata da svariate modifiche ed oggi abrogata, aveva disposto l’emanazio-ne di testi unici per le varie materie in essa indicate. Il meccanismo dei testi unici prevedeva la compilazione di due distinte raccolte normative, una prima contenente le sole disposizioni legisla-tive ed emanata con decreto legislativo (c.d. testo B) ed una seconda comprendente le sole dispo-sizioni regolamentari ed emanata con decreto del Presidente della Repubblica (c.d. testo C). En-trambe le raccolte sono poi racchiuse in un unico testo, anch’esso emanato con decreto presiden-ziale (c.d. testo A), all’interno del quale nei singoli articoli viene indicata la natura della norma, distinguendosi con una (L) quella legislativa e con una (R) quella regolamentare.

È proprio in tale più vasto ambito che specifiche previsioni hanno interessato anche la materia dei beni culturali, per la quale la L. 8-10-1997, n. 352 (in G.U. 17-10-1997, n. 243, s.o.), recante Disposizioni sui beni culturali espressamente

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contemplava la redazione di un testo unico in materia di beni culturali ed ambientali, poi effettivamente emanato con il noto D.Lgs. 29-10-1999, n. 490.Il testo unico del 1999 — ed ancor più lo farà il nuovo codice del 2004 non vincolato dal dover essere mera raccolta compilativa di norme — viene pe-raltro ad attingere ai lavori della nota “Commissione Franceschini”, nomina-ta oltre trent’anni prima in attuazione della L. 310/1964 e che introdusse nel comune lessico la dizione “Bene Culturale”, attribuendogli il significato ripre-so anche dal D.Lgs. 42/2004 di “tutto ciò che costituisce testimonianza mate-riale avente valore di civiltà”; lavori che rappresentano ancora oggi una vali-da linea-guida della materia.

L’art. 1 della L. 352/1997 delega il Governo “ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riuni-te e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l’entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico”. Il termine è stato successivamente proroga-to da varie leggi e, da ultimo, dall’art. 1 della L. 5-5-1999, n. 122 (in G.U. 7-5-1999, n.105).La L. 26-4-1964, n. 310 aveva previsto la Costituzione di una Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico archeologico, artistico e del paesaggio, stabilen-do, all’art. 1, che la stessa fosse incaricata “di condurre una indagine sulle condizioni attuali e sulle esigenze in ordine alla tutela e alla valorizzazione delle cose di interesse storico, archeolo-gico, artistico e del paesaggio e di formulare proposte concrete al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 1) revisione delle leggi di tutela (in coordinamento, quando necessario, con quelle urba-nistiche) nonché delle strutture e degli ordinamenti amministrativi e contabili; 2) ordinamento del personale, in rapporto alle effettive esigenze; 3) adeguamento dei mezzi finanziari”. I lavori del-la Commissione Franceschini si conclusero dopo circa due anni, con l’elaborazione di 84 dichia-razioni, in seguito pubblicate nel 1967 in tre tomi denominati Per la salvezza dei beni culturali. Tra le innovative idee della Commissione, oltre alla denominazione di bene culturale, in luogo delle cose di interesse storico artistico, vi era anche l’introduzione della “dichiarazione negativa”, provvedimento conclusivo di un procedimento avviato su richiesta del proprietario del bene e volto ad acclarare l’assenza di qualità culturali e la decadenza di vincoli; procedura concettual-mente ripresa dall’art. 12 del nuovo codice. Anche con riferimento ai beni ambientali la Commis-sione operò un superamento di tale concetto rispetto alla normativa del 1939, individuandone una nuova nozione e prevedendo un raccordo tra la tutela dei beni immobili culturali e la disciplina urbanistica. Come pure, innovativamente, verrà posto l’accento sulla necessità di istituire un ap-posito dicastero, scorporando le competenze già assegnate al Ministero della pubblica istruzione. Suggerimento che verrà ripreso anche dalla successiva Commissione Papaldo, operante dal 1968 al 1971, e che in seguito porterà all’istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente ad opera del D.L. 14-12-1974, n. 657 (in G.U. 19-12-1974, n. 332), convertito, con modifica-zioni, nella L. 29-1-1975, n. 5. Si segnala che la L. 310/1964 e le ultime 57 dichiarazioni della Commissione Franceschini, sono riportati nel CD allegato al presente volume.

Il complessivo riassetto normativo attuato attraverso la predisposizione di testi unici, pur avendo dato molteplici frutti, ha però avuto vita assai breve. L’art. 1 della L. 29-7-2003, n. 229 ha infatti sostituito l’art. 20 della L. 59/1997,

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ed il successivo art. 23 ha disposto l’abrogazione di una serie di norme, tra cui l’art. 7 della L. 50/1999, che aveva introdotto il citato sistema dei testi unici.Le previsioni contenute nell’art. 1 della L. 229/2003 contemplano un diffe-rente impianto, in cui il processo di semplificazione e riordino delle fonti deve oggi attuarsi mediante la codificazione della normativa primaria, con l’emanazione di decreti legislativi da parte del Governo e di distinti decre-ti del Presidente della Repubblica per le norme regolamentari di competen-za statale, secondo quanto previsto dall’art. 17, commi 1 e 2, della L. 23-8-1988, n. 400.Il medesimo art. 1, al secondo comma, specifica inoltre che le nuove disposi-zioni trovano applicazione anche con riferimento alle deleghe legislative in tema di semplificazione e riassetto normativo approvate dal Parlamento an-teriormente alla data di entrata in vigore della citata L. 229/2003; ed è quin-di per questa ragione che due ulteriori testi unici con la veste di “codici” sono già stati emanati ancora prima del D.Lgs. 42/2004, il cosiddetto “codice Ur-bani”.

Si segnala che, oltre al D.Lgs. 490/1999, nell’arco di tre anni sono stati emanati non solo i più noti testi unici dell’edilizia, con D.P.R. 6-6-2001, n. 380 ed in materia di espropriazioni, con D.P.R. 8-6-2001, n. 327, ma anche il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, con D.P.R. 28-12-2000, n. 445; il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, con D.P.R. 18-1-2002, n. 54; il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, con D.P.R. 30-5-2002, n. 115; il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagra-fe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, con D.P.R. 14-11-2002, n. 313.La L. 29-7-2003, n. 229 (in G.U. 25-8-2003, n. 196) reca Interventi in materia di qualità della re-golazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001. Il Capo I della legge (artt. da 1 a 11) detta la Nuova disciplina in materia di semplificazione e riassetto normativo.Prima del “codice Urbani”, erano già stati emanati il Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con D.Lgs. 1-8-2003, n. 259 ed emanato in attuazione della delega conferita al Go-verno dall’art. 41 della L. 1-8-2002, n. 166; nonché del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30-6-2003, n. 196, emanato in attuazione della delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali contenuta nell’art. 1 della L. 24-3-2001, n. 127.In attuazione della L. 229/2003, sono stati in seguito emanati il Codice del consumo, con D.Lgs. 6-9-2005, n. 206, successivamente integrato dal D.Lgs. 23-10-2007, n. 221; il Codice dell’am-ministrazione digitale, con D.Lgs. 7-3-2005, n. 82, integrato dal D.Lgs. 4-4-2006, n. 159, nonché il D.Lgs. 28-2-2005, n. 42, recante la Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione.

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ULTERIORI DISPOSIZIONI IN TEMA DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Oltre a quelle appena richiamate, altre importanti innovazioni hanno riguar-dato negli ultimi anni, direttamente o indirettamente, la materia dei beni culturali e paesaggistici e se ne fa qui un rapido cenno, rinviando una loro più approfondita trattazione nel commento ai vari articoli del codice, in rela-zione agli istituti di volta in volta interessati.Si segnala in primo luogo L. 30-3-1998, n. 88, riguardante il recepimento della disciplina comunitaria in tema di esportazione e restituzione di beni culturali illecitamente usciti da uno Stato membro dell’Unione europea.Ancora nel 1998 e sempre in attuazione delle previsioni contenute nella prima “legge Bassanini”, è stato poi emanato il noto decreto legislativo n. 112, at-traverso il quale si è proceduto ad un nuovo riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le amministrazioni locali.Il decreto in questione, agli artt. 148 ss., si occupa espressamente dei beni e delle attività culturali, pur subendo svariati cambiamenti già all’indomani della sua emanazione; ciò anche in relazione alla complessiva riforma della pubblica amministrazione avviata con il D.Lgs. 300/1999 ed in ragione degli ulteriori mutamenti istituzionali conseguenti alla modifica del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale 3/2001, che ha ridisegnato gli ambiti della competenza legislativa statale e regionale, nonché le attribuzioni delle funzioni amministrative dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.

La L. 30-3-1998 n. 88 (in G.U. 10-4-1998, n. 84) recante Norme sulla circolazione dei beni culturali, ha recepito la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15-3-1993. La L. 88/1998 è stata in larga parte abrogata dal D.Lgs. 490/1999, che ne ha fatto proprie talune previsioni.Il D.Lgs. 31-3-1998, n. 112 (in G.U. 21-4-1998, n. 92, s.o.), reca Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si ricorda sin d’ora che l’art. 184 del D.Lgs. 42/2004 ha abro-gato gli artt. 148, 150, 152 e 153 del D.Lgs. 112/1998.Il D.Lgs. 30-7-1999, n. 300 (in G.U. 30-8-1999, n. 203, s.o.), recante Riforma dell’organizza-zione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 dedica al Mini-stero per i beni e le attività culturali e alla sua organizzazione il Capo XII (artt. da 52 a 54). Tali norme sono state in seguito variamente modificate e, da ultimo, dalla L. 24-11-2006, n. 286, di conversione del D.L. 3-10-2006, n. 262.La legge costituzionale 18-10-2001, n. 3 (in G.U. 24-10-2001, n. 248), reca Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

A tale ultimo riguardo, e per quanto rileva in questa sede, si richiama la leg-ge “La Loggia”, (L. 5-6-2003, n. 131), il cui art. 1 dispone che “nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le regioni esercitano la potestà le-gislativa nell’ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti”. È ovvia-

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INDICE SISTEMATICO

PARTE TERZA – BENI PAESAGGISTICITITOLO I Tutela e valorizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 563CAPO I Disposizioni generali (Artt. 131-135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 563CAPO II Individuazione dei beni paesaggistici (Artt. 136-142). . . . . . . . . . . » 597CAPO III Pianificazione paesaggistica (Artt. 143-145) . . . . . . . . . . . . . . . . . » 650CAPO IV Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela (Artt. 146-155) . . . . » 679CAPO V Disposizioni di prima applicazione e transitorie (Artt. 156-159). . . » 748

PARTE QUARTA – SANZIONITITOLO I Sanzioni amministrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 769CAPO I Sanzioni relative alla Parte seconda (Artt. 160-166) . . . . . . . . . . . » 769CAPO II Sanzioni relative alla Parte terza (Artt. 167-168). . . . . . . . . . . . . . » 788TITOLO II Sanzioni penali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 809CAPO I Sanzioni relative alla Parte seconda (Artt. 169-180) . . . . . . . . . . . » 809CAPO II Sanzioni relative alla Parte terza (Art. 181). . . . . . . . . . . . . . . . . . » 850

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE (Artt. 182-184, Allegato A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 869

Organizzazione del ministero per i beni e le attività culturali . . . . . . . . . . . . . . . » 889

Indice analitico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 933

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Page 22: Codice commentato dei Beni Culturali e del Paesaggio...organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali, rinnovato dal D.P.R. 233/2007. Il Codice commentato dei beni

Sesistemi editoriali

Di facile e agevole consultazione, il testo commenta, articolo per articolo, il Codicedei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22-1-2004, n. 42), quale risulta a seguitodegli interventi di modifica più organici attuati nel 2006 e nel 2008, con i quattrodecreti legislativi, che hanno innovato in modo significativo la disciplina relativa,rispettivamente, ai beni culturali (D.Lgs. 156/2006 e D.Lgs. 62/2008) ed ai benipaesaggistici (D.Lgs. 157/2006 e D.Lgs. 63/2008).Nei commenti agli articoli si dà conto dei principali orientamenti dottrinari egiurisprudenziali e della prassi applicativa delle norme, nonché delle modifiche edelle ragioni per cui le stesse sono state apportate, anche sulla scorta di quantoindicato nelle relazioni illustrative, che hanno accompagnato i testi dei decreti.In calce agli articoli sono riportate massime giurisprudenziali, note bibliografichee riferimenti legislativi richiamati, di volta in volta, da icone inserite accanto alcommento.Aggiornato al D.L. 207/2008 (convertito, con modificazioni, nella L. 14/2009) che haprorogato il regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, il volumesi indirizza ai professionisti tecnici e del diritto, ai funzionari degli uffici tecnici deglienti locali e ai cultori della materia.

Ambiente e Territorio

Donato AntonucciAvvocato abilitato all’esercizio della professione davanti alle magistrature superiori, opera prevalentemente nel campodel diritto amministrativo ed in particolare negli ambiti dell’urbanistica, dei beni culturali e paesaggistici, degli appaltipubblici, dei rapporti di lavoro con la P.A. e della responsabilità erariale. Svolge attività di consulenza e formazione invari settori, tra cui quello del pubblico impiego contrattualizzato. È autore di numerose opere.

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Teresa
Timbro